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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione 1 Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale) Articolo 19 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) «socio produttore», un produttore o una cooperativa di produttori, socio di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori; c) «filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori; d) «organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un’azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organizzazione di produttori; e) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha Articolo 2 Definizioni 1. For the purposes of this Title: (a) ‘producer’ means a farmer within the meaning of Article 4(1)(a) of Regulation (EU) N. 1307/2013; (b) ‘producer member’ means a producer or legal entity constituted by producers that is a member of a producer organisation or association of producer organisations. (c) ‘subsidiary’ means a company in which one or more producer organisations or associations thereof have taken shares or constituted capital and which contributes to the objectives of the producer organisations or their association; (d) ‘transnational producer organisation’ means any organisation in which at least one of the producers’ holdings is located in a Member State other than where the organisation has its head office; (e) ‘transnational association of producer organisations’ means any association of producer organisations in which at least one of the associated organisations is located in a Member State other than where the association has its head office; (f) ‘measure’ means one of the following: (i) actions aimed at the planning of production, including investments in Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo: (a) 'produttore', un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 (1) (a), del regolamento (UE) N. 1307/2013; (b) 'membro produttore' si intende un produttore o persona giuridica costituita da produttori che è un membro di un'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. (c) 'filiale' una società in cui uno o più produttori organizzazioni o le loro associazioni detengono una partecipazione o costituiscono il capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle organizzazioni di produttori o loro associazioni; (d) 'organizzazione di produttori transnazionale', qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione ha sede; (e) 'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori', qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l'associazione ha la propria sede sociale;

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

1

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Articolo 19 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende

per:

a) «produttore», un agricoltore ai sensi

dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del

regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) «socio produttore», un produttore o

una cooperativa di produttori, socio di

un’organizzazione di produttori o di

un’associazione di organizzazioni di

produttori;

c) «filiale», impresa nella quale una o più

organizzazioni di produttori o le loro

associazioni detengono una

partecipazione e che contribuisce al

conseguimento degli obiettivi

dell’organizzazione di produttori o

dell’associazione di organizzazioni di

produttori;

d) «organizzazione di produttori

transnazionale», qualsiasi organizzazione

in cui almeno un’azienda appartenente ai

produttori è situata in uno Stato membro

diverso da quello in cui ha sede

l’organizzazione di produttori;

e) «associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori», qualsiasi

associazione di organizzazioni di

produttori in cui almeno una delle

organizzazioni associate è situata in uno

Stato membro diverso da quello in cui ha

Articolo 2 Definizioni

1. For the purposes of this Title:

(a) ‘producer’ means a farmer within the

meaning of Article 4(1)(a) of Regulation

(EU) N. 1307/2013;

(b) ‘producer member’ means a producer

or legal entity constituted by producers that is a member of a producer

organisation or association of producer

organisations.

(c) ‘subsidiary’ means a company in

which one or more producer organisations

or associations thereof have taken shares

or constituted capital and which

contributes to the objectives of the

producer organisations or their

association;

(d) ‘transnational producer organisation’

means any organisation in which at least

one of the producers’ holdings is located

in a Member State other than where the

organisation has its head office;

(e) ‘transnational association of producer

organisations’ means any association of

producer organisations in which at least

one of the associated organisations is

located in a Member State other than

where the association has its head office;

(f) ‘measure’ means one of the following:

(i) actions aimed at the planning of

production, including investments in

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo:

(a) 'produttore', un agricoltore ai sensi

dell'articolo 4 (1) (a), del regolamento

(UE) N. 1307/2013;

(b) 'membro produttore' si intende un

produttore o persona giuridica costituita

da produttori che è un membro di

un'organizzazione di produttori o

associazione di organizzazioni di

produttori.

(c) 'filiale' una società in cui uno o più

produttori organizzazioni o le loro

associazioni detengono una

partecipazione o costituiscono il capitale

e che contribuisce al conseguimento degli

obiettivi delle organizzazioni di produttori

o loro associazioni;

(d) 'organizzazione di produttori

transnazionale', qualsiasi organizzazione

in cui almeno un'azienda appartenente ai

produttori è situata in uno Stato membro

diverso da quello in cui l'organizzazione

ha sede;

(e) 'associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori', qualsiasi

associazione di organizzazioni di

produttori in cui almeno una delle

organizzazioni associate è situata in uno

Stato membro diverso da quello in cui

l'associazione ha la propria sede sociale;

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sede l’associazione;

f) «obiettivo di convergenza», l’obiettivo

dell’azione a favore degli Stati membri e

delle regioni meno sviluppati

conformemente alla legislazione

dell’Unione che disciplina il Fondo

europeo di sviluppo regionale, il Fondo

sociale europeo e il Fondo di coesione per

il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31

dicembre 2013;

g) «misura»,

i) azioni finalizzate alla pianificazione

della produzione, incluso l’acquisto di

immobilizzazioni,

ii) azioni finalizzate al miglioramento o al

mantenimento della qualità dei prodotti,

incluso l’acquisto di immobilizzazioni,

iii) azioni finalizzate al miglioramento

della commercializzazione, incluso

l’acquisto di immobilizzazioni, come pure

le attività di promozione e comunicazione

diverse da quelle contemplate al punto

vi),

iv) ricerca e produzione per fini

sperimentali, incluso l’acquisto di

immobilizzazioni,

v) azioni di formazione diverse da quelle

contemplate al punto vi) e azioni

finalizzate a incoraggiare il ricorso ai

servizi di consulenza,

vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e

gestione delle crisi elencati all’articolo

103 quater, paragrafo 2, primo comma,

lettere da a) a f), del regolamento (CE) n.

1234/2007,

vii) azioni ambientali di cui all’articolo

physical assets;

(ii) actions aimed at improving or

maintaining product quality, whether in a

fresh or processed form, including

investments in physical assets;

(iii) actions aimed at boosting the

commercial value of products and

improving marketing, including

investments in physical assets, as well as

promotion of the products whether in a

fresh or processed form and

communication activities, other than

promotion and communication activities

falling under point (vi);

(iv) research and experimental production

actions, including investments in physical

assets;

(v) training and exchange of best

practices actions, other than training

falling under point (vi), and actions aimed

at promoting access to advisory services

and technical assistance;

(vi) any of the crisis prevention and

management instruments listed in points

(a) to (h) of the first subparagraph of

Article 33(3) of Regulation (EU) N.

1308/2013;

(vii) environmental actions as referred to

in Article 33(5) of Regulation (EU) N.

1308/2013, including investments in

physical assets;

(viii) other actions, including investments

in physical assets other than those falling

under points (i) to (vii) which fulfil one or

more of the objectives referred to in

Article 33(1) of Regulation (EU) No

(f) 'misura' si intende una delle seguenti

opzioni:

(i) azioni finalizzate alla pianificazione

della produzione, compresi gli

investimenti in beni materiali;

(ii) azioni finalizzate al miglioramento o

al mantenimento della qualità dei

prodotti, sia freschi o trasformati,

compresi gli investimenti in beni

materiali;

(iii) azioni volte a incrementare il valore

commerciale dei prodotti e migliorare la

commercializzazione, compresi gli

investimenti in beni materiali, così come

la promozione dei prodotti sia freschi o

trasformati e attività di comunicazione, ad

eccezione delle attività di promozione e

comunicazione che rientrano nel punto

(vi);

(iv) azioni di ricerca e di produzione

sperimentale, compresi gli investimenti in

immobilizzazioni materiali;

(v) la formazione e lo scambio di buone

azioni pratiche, ad eccezione della

formazione contemplate al punto (vi), e le

azioni volte a promuovere l'accesso ai

servizi di consulenza e di assistenza

tecnica;

(vi) uno degli strumenti di prevenzione e

gestione di crisi di cui ai punti (a) a (h)

del primo comma dell'articolo 33 (3), del

regolamento (UE) N. 1308/2013;

(vii) azioni ambientali di cui all'articolo

33 (5), del regolamento (UE) N.

1308/2013, compresi gli investimenti in

beni materiali;

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103 quater, paragrafo 3, del regolamento

(CE) n. 1234/2007, incluso l’acquisto di

immobilizzazioni,

viii) altre azioni, compreso l’acquisto di

immobilizzazioni diverse da quelle

contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii),

che rispondono ad uno o più obiettivi di

cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1,

del regolamento (CE) n. 1234/2007;

h) «azione», una specifica attività o uno

specifico strumento destinato a

conseguire un preciso obiettivo operativo

che concorra al raggiungimento di uno o

più obiettivi di cui all’articolo 103 quater,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1234/2007;

i) «sottoprodotto», un prodotto ottenuto

dalla preparazione di un prodotto

ortofrutticolo, che possiede un suo valore

economico ma che non costituisce il

principale risultato ricercato;

j) «preparazione», le attività preparatorie

quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura,

la mondatura e l’essiccazione di prodotti

ortofrutticoli senza trasformarli in

ortofrutticoli trasformati;

k) «livello interprofessionale» ai sensi

dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 3,

lettera b), del regolamento (CE) n.

1234/2007, una o più delle attività

elencate all’articolo 123, paragrafo 3,

lettera c), dello stesso regolamento

approvate dallo Stato membro e gestite

congiuntamente da un’organizzazione di

produttori o da un’associazione di

organizzazioni di produttori e da almeno

1308/2013;

(g) ‘action’ means a specific activity or

instrument aimed at contributing to one or

more of the objectives referred to in

Article 33(1) of Regulation (EU) N.

1308/2013;

(h) 'investment in physical assets' means

the acquisition of tangible or intangible

assets aimed at contributing to one or

more of the objectives referred to in

Article 33(1) of Regulation (EU) N.

1308/2013.

(i) ‘by-product’ means a product which

results from preparation of a fruit or

vegetable product which has a positive

economic value but is not the main

intended result;

(j) ‘preparation’ means preparatory

activities such as cleaning, cutting,

peeling, trimming and drying of fruit and

vegetables, without transforming them

into processed fruit and vegetables;

(k) ‘interbranch basis’ as referred to in

Article 34(3)(b) of Regulation (EU) N.

1308/2013 means one or more of the

activities listed in Article 157(1)(c) of that

Regulation approved by the Member

State and managed jointly by a producer

organisation or an association of producer

organisations and at least one other actor

in the food processing or distribution

chain;

(l) ‘baseline indicator’ means any

indicator reflecting a state or trend

existing at the start of a programming

period which may provide information

(viii) altre azioni, inclusi gli investimenti

in immobilizzazioni materiali diverse da

quelle di cui ai punti (i) a (vii), che

rispondono ad uno o più degli obiettivi di

cui all'articolo 33 (1), del regolamento

(UE) n 1308/2013;

(g) 'azione' si intende una specifica

attività o uno strumento per favorire uno

o più degli obiettivi di cui all'articolo 33

(1), del regolamento (UE) N. 1308/2013;

(h) 'investimento in beni materiali' si

intende l'acquisizione di beni materiali o

immateriali per favorire uno o più degli

obiettivi di cui all'articolo 33 (1), del

regolamento (UE) N. 1308/2013.

(i) 'sottoprodotto' significa un prodotto

ottenuto dalla preparazione di un prodotto

ortofrutticolo, che ha un valore

economico ma che non costituisce il

principale risultato ricercato;

(j) 'preparazione' significa attività

preparatorie quali la pulitura, il taglio,

pelatura, mondatura e l'essiccazione di

frutta e verdura, senza trasformarli in

ortofrutticoli trasformati;

(k) ' livello interprofessionale' di cui

all'articolo 34 (3) (b), del regolamento

(UE) n. 1308/2013 significa una o più

delle attività di cui all'articolo 157 (1) (c)

del suddetto regolamento approvato dallo

Stato membro e gestito congiuntamente

da un'organizzazione di produttori o

un'associazione di organizzazioni di

produttori e di almeno un altro attore

della catena di trasformazione alimentare

o di distribuzione;

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un altro operatore attivo nella filiera della

trasformazione e/o della distribuzione;

l) «indicatore iniziale», un indicatore che

rispecchia una situazione esistente o una

tendenza in atto all’inizio di un periodo di

programmazione, in grado di fornire

informazioni utili:

i) nell’analisi della situazione iniziale, per

stabilire una strategia nazionale per

programmi operativi sostenibili o per

stabilire un programma operativo,

ii) quale riferimento per la valutazione dei

risultati e dell’impatto di una strategia

nazionale o di un programma operativo,

e/o

iii) nell’interpretazione dei risultati e

dell’impatto di una strategia nazionale o

di un programma operativo.

useful:

(i) in the analysis of the initial situation,

in order to establish a national strategy for

sustainable operational programmes or an

operational programme;

(ii) as a reference against which the

results and impact of a national strategy

or an operational programme may be

assessed; or

(iii) in interpreting the results and impact

of a national strategy or an operational

programme;

(m) specific costs means the additional

costs, calculated as the difference

between the conventional costs and the

costs actually incurred, and income

foregone resulting from an action.

(l) 'indicatore iniziale', qualsiasi

indicatore che rispecchia uno stato o una

tendenza esistente all'inizio di un periodo

di programmazione che può fornire

informazioni utili:

(i) nell'analisi della situazione iniziale, al

fine di stabilire una strategia nazionale

per programmi operativi sostenibili o un

programma operativo;

(ii) come riferimento rispetto al quale i

risultati e l'impatto di una strategia

nazionale o di un programma operativo

possono essere valutate; o

(iii) nell'interpretazione dei risultati e

dell'impatto di una strategia nazionale o di

un programma operativo;

(m) le spese specifiche si intendono i

costi aggiuntivi espressi come differenza

tra i costi tradizionali ed i costi

effettivamente sostenuti, e il mancato

guadagno derivanti da un'azione.

Articolo 19 Definizioni

2. Gli Stati membri definiscono, in

funzione delle proprie strutture giuridiche

e amministrative nazionali, le persone

giuridiche tenute a conformarsi, nel loro

territorio, all’articolo 125 ter del

regolamento (CE) n. 1234/2007. Se del

caso, gli Stati membri possono adottare

disposizioni complementari sul

riconoscimento delle organizzazioni di

produttori e prevedono inoltre, se

appropriato, disposizioni relative alle

parti chiaramente definite di persone

Articolo 3 Legal status of producer

organisations.

Member States shall define the legal

entities which may apply for recognition

pursuant to Article 154 of Regulation

(EU) No 1308/2013 in the light of their

national legal and administrative

structures. They may adopt

complementary rules on the recognition

of producer organisations and shall,

where applicable, also lay down

provisions on clearly defined parts of

legal entities which may apply for

Articolo 3 Status giuridico delle

organizzazioni di produttori

Gli Stati membri definiscono, in funzione

delle proprie strutture giuridiche e

amministrative nazionali, le persone

giuridiche tenute a conformarsi, nel loro

territorio, all’articolo 154 del regolamento

(UE) n 1308/2013. Se del caso, gli Stati

membri possono adottare disposizioni

complementari sul riconoscimento delle

organizzazioni di produttori e prevedono

inoltre, se appropriato, disposizioni

relative alle parti chiaramente definite di

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giuridiche ai fini dell’applicazione

dell’articolo 125 ter succitato.

recognition pursuant to Article 154 of

Regulation (EU) No 1308/2013.

persone giuridiche ai fini

dell’applicazione dell’articolo 154 del

regolamento (UE) n 1308/2013.

Articolo 20 Prodotti

1. Gli Stati membri riconoscono le

organizzazioni di produttori ai sensi

dell’articolo 125 ter del regolamento (CE)

n. 1234/2007 per il prodotto o per il

gruppo di prodotti precisato nella

domanda di riconoscimento, fatte salve

eventuali decisioni adottate a norma

dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera

c), del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri riconoscono le

organizzazioni di produttori per il

prodotto o i gruppi di prodotti

esclusivamente destinati alla

trasformazione purché le organizzazioni

di produttori siano in grado di garantire

che i prodotti sono conferiti alla

trasformazione nell’ambito di un sistema

di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 4 Product coverage

1. Member States shall recognise

producer organisations under Articles

154, 159 and 160 of Regulation (EU) No

1308/2013 in respect of the product or the

group of products specified in the

application for recognition, subject to any

decision taken under Article 154(1)(c) of

that Regulation.

2. Member States shall recognise

producer organisations in respect of the

product or the group of products solely

intended for processing where the

producer organisations are able to ensure

that such products are delivered for

processing, whether through a system of

supply contracts or otherwise.

Articolo 4 Copertura del prodotto

1. Gli Stati membri riconoscono le

organizzazioni di produttori ai sensi degli

articoli 154, 159 e 160 del regolamento

(UE) n 1308/2013 per quanto riguarda il

prodotto o il gruppo di prodotti

specificato nella domanda di

riconoscimento, fatte salve eventuali

decisioni adottate a norma dell'articolo

154 (1) (c), di tale regolamento.

2. Gli Stati membri riconoscono le

organizzazioni di produttori per il

prodotto o i gruppi di prodotti

esclusivamente destinati alla

trasformazione purché le organizzazioni

di produttori siano in grado di garantire

che i prodotti sono conferiti alla

trasformazione nell’ambito di un sistema

di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 21 Numero minimo di soci

Nello stabilire il numero minimo di soci

di un’organizzazione di produttori a

norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1,

lettera b), del regolamento (CE) n.

1234/2007, gli Stati membri possono

disporre che, se l’organizzazione

richiedente il riconoscimento è costituita

in tutto o in parte da soci che sono essi

stessi persone giuridiche o parti

chiaramente definite di persone giuridiche

Article 5 Minimum number of

members

1. The number of members of a producer

organisation for the purpose of

determining compliance with the

minimum number of members laid down

by the Member State pursuant to Article

154(1)(b) of Regulation (EU) No

1308/2013 shall be the number of

producer members on 1st January of each

year.

Articolo 5 Numero minimo di soci

1. Al fine di determinare la conformità

con il numero minimo di membri stabilito

dallo Stato membro ai sensi dell'articolo

154 (1) (b), del regolamento (UE) n

1308/2013 il numero dei membri di

un'organizzazione di produttori deve

essere il numero di soci produttori al 1°

gennaio di ogni anno.

2. Nello stabilire il numero minimo di

soci di un'organizzazione di produttori, gli

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costituite da produttori, il numero minimo

di produttori può essere calcolato in base

al numero di produttori associati a

ciascuna persona giuridica o a una parte

chiaramente definita di persona giuridica.

2. When laying down the minimum

number of members of a producer

organisation, Member States may provide

that where an applicant for recognition is

wholly or partly made up of members

which are themselves legal entities or

clearly defined parts of legal entities

made up of producers, the minimum

number of producers may be calculated

on the basis of the number of producers

associated with each of the legal entities

or clearly defined parts of legal entities.

Stati membri possono stabilire che se un

richiedente il riconoscimento è tutto o in

parte costituito da soci che sono essi

stessi persone giuridiche o parti

chiaramente definite di persone giuridiche

costituite da produttori, il numero minimo

di produttori può essere calcolato in base

al numero di produttori associati a

ciascuna delle persone giuridiche o parti

chiaramente definite di persone

giuridiche.

Articolo 22 Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell’adesione di un

produttore non è inferiore ad un anno.

2. Il recesso del socio è comunicato per

iscritto all’organizzazione di produttori.

Gli Stati membri fissano il termine di

preavviso, non superiore a sei mesi, e la

data in cui il recesso acquista efficacia.

Articolo 6 Minimum length of

membership

1. The minimum membership period of a

producer shall not be less than one year.

2. Resignation from membership shall be

notified to the organisation in writing.

The Member States shall lay down the

notice periods, which shall not exceed six

months on which resignation shall take

effect.

Article 6 Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un

produttore non è inferiore ad un anno.

2. Il recesso dall'adesione è notificata

all'organizzazione in forma scritta. Gli

Stati membri fissano il termine di

preavviso, non superiore a sei mesi in cui

il recesso acquista efficacia.

Articolo 23 Strutture e attività delle

organizzazioni di produttori

Gli Stati membri si accertano che le

organizzazioni di produttori dispongano

del personale, dell’infrastruttura e

dell’attrezzatura necessari

all’adempimento dei requisiti enunciati

all’articolo 122 e all’articolo 125 ter,

paragrafo 1, lettera e), del regolamento

(CE) n. 1234/2007 e all’espletamento

delle loro funzioni essenziali, ossia:

Articolo 7 Structures and activities of

producer organisations

Member States shall verify that producer

organisations have at their disposal the

staff, infrastructure and equipment

necessary to fulfil the requirements laid

down in Articles 152, 154 and 160 of

Regulation (EU) No 1308/2013 and to

ensure their essential functioning, in

particular as regards:

(a) the knowledge of their members’

Articolo 7 Strutture e attività delle

organizzazioni di produttori

Gli Stati membri verificano che le

organizzazioni di produttori hanno a loro

disposizione il personale, le infrastrutture

e le attrezzature necessarie per soddisfare

i requisiti di cui agli articoli 152, 154 e

160 del regolamento (UE) n 1308/2013 e

delle loro funzioni essenziali, in

particolare per quanto riguarda:

(a) la conoscenza della produzione dei

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a) la conoscenza della produzione dei loro

soci,

b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio

e il condizionamento della produzione dei

loro soci,

c) la gestione commerciale e finanziaria e

d) la contabilità centralizzata e un sistema

di fatturazione.

production;

(b) the technical means for collecting,

sorting, storing and packaging the

production of their members where those

are not provided by the members;

(c) marketing the production of their

members;

(d) commercial and budgetary

management; and

(e) centralised cost-based book keeping

and a system of invoicing according to

national law.

loro membri;

(b) i mezzi tecnici per la raccolta, cernita,

il magazzinaggio e il condizionamento

della produzione dei loro soci, qualora ciò

non siano forniti dai membri;

(c) commercializzare la produzione dei

loro membri;

(d) gestione commerciale e di bilancio; e

(e) contabilità centralizzata basata sui

costi e un sistema di fatturazione in base

alla legislazione nazionale.

Articolo 24 Valore o volume della

produzione commercializzabile

1. Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo

1, lettera b), del regolamento (CE) n.

1234/2007, il valore o il volume della

produzione commercializzabile è

calcolato secondo gli stessi criteri

applicati al valore della produzione

commercializzata stabiliti agli articoli 50

e 51 del presente regolamento.

2. Se uno o più soci di un’organizzazione

di produttori non dispongono di dati

storici sufficienti relativi alla produzione

commercializzata ai fini dell’applicazione

del paragrafo 1, il valore della loro

produzione commercializzabile può

essere calcolato come corrispondente al

valore medio della loro produzione

commercializzabile dei tre anni

precedenti l’anno di presentazione della

domanda di riconoscimento e in cui i soci

dell’organizzazione erano effettivamente

Articolo 8 Value or volume of

marketable production

1. For the purposes of Article 154(1)(b) of

Regulation (EU) No 1308/2013, the value

or volume of marketable production shall

be calculated on the same basis as the

value of marketed production set out in

Articles 22 and 23 of this Regulation.

2. In case the historical data on marketed

production for the application of

paragraph 1 is not sufficient, the value of

the marketable production shall be equal

to the actual value of marketed production

during a period of 12 consecutive months.

These 12 months shall fall within the

three years preceding the year in which

the application for recognition is

submitted.

Articolo 8 Valore o volume della

produzione commercializzabile

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo

154 (1) (b), del regolamento (UE) n

1308/2013, il valore o il volume della

produzione commercializzabile è

calcolato sulla stessa base come il valore

della produzione commercializzata di cui

agli articoli 22 e 23 del presente

regolamento.

2. Qualora i dati storici di produzione

commercializzata per l'applicazione del

paragrafo 1 non è sufficiente, il valore

della produzione commercializzabile è

uguale al valore reale della produzione

commercializzata durante un periodo di

12 mesi consecutivi. Questi 12 mesi

rientrano nei tre anni precedenti l'anno in

cui è presentata la domanda di

riconoscimento.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

8

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

produttori.

Articolo 9 Minimum value of marketed

production

Member States shall lay down a minimum

value of marketed production for

producer organisations implementing an

operational programme pursuant to

Article 154 (1)(b) of Regulation (EU) No

1308/2013.

Articolo 9 Valore minimo della

produzione commercializzata

Gli Stati membri stabiliscono un valore

minimo di produzione commercializzata

delle organizzazioni di produttori di

attuazione di un programma operativo ai

sensi dell'articolo 154 (1) (b), del

regolamento (UE) n 1308/2013.

Articolo 25 Mezzi tecnici

Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1,

lettera e), del regolamento (CE) n.

1234/2007, l’organizzazione di produttori

riconosciuta per un prodotto per il quale è

necessaria la fornitura di mezzi tecnici è

considerata adempiere i propri obblighi se

fornisce mezzi tecnici di livello adeguato

direttamente o tramite i suoi soci, o

attraverso filiali, o mediante il ricorso

all’esternalizzazione.

Article 10 Provision of technical means

For the purposes of Article 154(1)(c) of

Regulation (EU) No 1308/2013 and

Article 7 of this Regulation, a producer

organisation which is recognised for a

product for which the provision of

technical means is necessary shall be

considered to fulfil its obligation where it

provides an adequate level of technical

means itself or through its members, or

through subsidiaries, or through an

association of producer organisations of

which it is a member or by outsourcing.

Articolo 25 Mezzi tecnici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154

(1)(c), del regolamento (UE) n

1308/2013 e all'articolo 7 del presente

regolamento, un'organizzazione di

produttori è riconosciuta per un prodotto

per il quale è considerata necessaria la

fornitura di mezzi tecnici assolvere i

propri obblighi se fornisce un adeguato

livello di mezzi tecnici direttamente o

tramite i suoi soci, o attraverso società

controllate, o attraverso un'associazione

di organizzazioni di produttori, di cui è

membro o in outsourcing.

Articolo 26 Attività principali delle

organizzazioni di produttori

1. L’attività principale di

un’organizzazione di produttori consiste

nella concentrazione dell’offerta e nella

commercializzazione dei prodotti dei soci

per i quali è riconosciuta.

La commercializzazione è effettuata

dall'organizzazione di produttori, o sotto

Article 11 Producer organisations’

main activities

1. The main activity of a producer

organisation shall relate to the

concentration of supply and the placing

on the market of the products of its

members for which it is recognised.

The placing on the market referred to in

the first subparagraph shall be carried out

Articolo 11 Attività principali delle

organizzazioni di produttori

1. L'attività principale di

un'organizzazione di produttori consiste

nella concentrazione dell'offerta e

l'immissione sul mercato dei prodotti dei

soci per i quali è riconosciuta.

L'immissione sul mercato di cui al primo

comma è effettuata dall'organizzazione di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

9

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

il suo controllo in caso di

esternalizzazione di cui all'articolo 27.

Essa comprende la decisione sul prodotto

da vendere, la scelta del canale di

distribuzione e, salvo vendita mediante

asta, la negoziazione della quantità e del

prezzo.

L'organizzazione di produttori tiene una

documentazione, anche contabile, per

almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto

che ha concentrato l'offerta e

commercializzato i prodotti dei soci per i

quali è riconosciuta.

2. Un’organizzazione di produttori può

vendere i prodotti di produttori che non

sono soci di un’organizzazione di

produttori né di un’associazione di

organizzazioni di produttori, purché sia

riconosciuta per gli stessi prodotti e

purché il valore economico di tale attività

sia inferiore al valore della sua

produzione commercializzata calcolata a

norma dell’articolo 50.

3. Non si considera rientrante nelle

attività di un’organizzazione di produttori

la commercializzazione di ortofrutticoli

acquistati direttamente da un’altra

organizzazione di produttori o di prodotti

per i quali non è riconosciuta.

4. In caso di applicazione dell’articolo 50,

paragrafo 9, il paragrafo 2 del presente

articolo si applica mutatis mutandis alle

filiali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

by the producer organisation, or under the

control of the producer organisation in the

case of outsourcing as set out in Article

13. It shall include the decision on the

product to be sold, the way of selling and

unless the sale is by means of auction, the

negotiation of its quantity and price.

Producer organisations shall keep records,

including accounting documents, for at

least 5 years, which demonstrate that the

producer organisation concentrated

supply and placed on the market

members' products for which it is

recognised.

2. A producer organisation may sell

products from producers that are not a

member of a producer organisation or of

an association of producer organisations,

where it is recognised in respect of those

products and provided that the economic

value of that activity is below the value of

its marketed production calculated in

accordance with Article 22.

3. The marketing of fruit and vegetables

that are bought directly from another

producer organisation and of products for

which the producer organisation is not

recognised shall not be considered as

forming part of the producer

organisation’s activities.

4. Where Article 22(9) applies, paragraph

2 of this Article shall apply mutatis

mutandis to the subsidiaries concerned.

produttori, o sotto il controllo

dell'organizzazione di produttori in caso

di esternalizzazione di cui all'articolo 13.

Essa comprende la decisione sul prodotto

da vendere, il modo di vendere e a meno

che la vendita è per mezzo di un'asta, la

negoziazione di quantità e prezzo.

L'organizzazione di produttori tiene

registri, compresi i documenti contabili,

per almeno 5 anni, che dimostrano che

l'organizzazione di produttori concentra

l'offerta e immette sul mercato i prodotti

dei membri per i quali è riconosciuta.

2. Un'organizzazione di produttori può

vendere i prodotti di produttori che non

sono un membro di un'organizzazione di

produttori o di un'associazione di

organizzazioni di produttori, che è

riconosciuta per tali prodotti e purché il

valore economico di tale attività è

inferiore al valore della sua produzione

commercializzata calcolato in conformità

dell'articolo 22.

3. La commercializzazione di frutta e

verdura che vengono acquistati

direttamente da un'altra organizzazione di

produttori e dei prodotti per i quali

l'organizzazione di produttori non è

riconosciuto non sono considerati come

facenti parte della attività

dell'organizzazione produttore.

4. In caso di applicazione dell'articolo 22

(9), paragrafo 2 del presente articolo si

applica mutatis mutandis alle filiali.

Articolo 26 bis Commercializzazione Article 12 Marketing of the production Articolo 12 Commercializzazione della

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

10

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

della produzione fuori

dell'organizzazione di produttori

Previa autorizzazione dell'organizzazione

di produttori e nel rispetto delle

condizioni e modalità stabilite

dall'organizzazione stessa, i soci

produttori possono:

1) vendere al consumatore per fabbisogno

personale, direttamente o al di fuori della

propria azienda, non più di una

determinata percentuale della produzione

e/o dei prodotti, fissata dallo Stato

membro e non inferiore al 10 %;

2) commercializzare essi stessi, o tramite

altra organizzazione di produttori

designata dall'organizzazione cui

aderiscono, una quantità di prodotti

marginale rispetto al volume della

produzione commercializzabile della loro

organizzazione;

3) commercializzare essi stessi, o tramite

altra organizzazione di produttori

designata dall'organizzazione cui

aderiscono, i prodotti che per

caratteristiche intrinseche non rientrano di

norma nelle attività commerciali della

loro organizzazione.

outside the producer organization

1. Where the producer organisation so

authorises and where this is in compliance

with the terms and conditions laid down

by the Member State and the producer

organisation , the producer members may:

(a) sell products directly or outside their

holdings to consumers for their personal

needs;

(b) market themselves or through another

producer organisation designated by their

own organisation, quantities of products

which are marginal in relation to the

volume of marketable production of their

organisation;

(c) market themselves or through another

producer organisation designated by their

own organisation products which,

because of their characteristics, are not

normally covered by the commercial

activities of the producer organisation

concerned.

2. The percentage of the production of

any producer member marketed outside

the producer organisation shall not exceed

25% in volume. However, Member States

may set a lower percentage. Nevertheless

Member States may increase that

percentage up to 40% in case of products

covered by Regulation (EC) No 834/2007

or where producer members market their

production through another producer

organisation designated by their own

producer organisation.

produzione fuori dell'organizzazione di

produttori

1. Qualora l'organizzazione di produttori

lo autorizza e dove questo è conforme ai

termini e alle condizioni stabilite dallo

Stato membro e dall'organizzazione di

produttori, i produttori aderenti possono:

(a) ) vendere al consumatore per

fabbisogno personale, direttamente o al di

fuori della propria azienda;

(b) commercializzare essi stessi o tramite

un'altra organizzazione di produttori

designata dalla loro stessa

organizzazione, una quantità di prodotti

marginale rispetto al volume della

produzione commercializzabile della loro

organizzazione;

(c) commercializzare essi stessi o tramite

un'altra organizzazione di produttori

designata dalla propria organizzazione i

prodotti che, per le loro caratteristiche,

non rientrano normalmente nelle attività

commerciali della loro organizzazione.

2. La percentuale della produzione di

qualsiasi membro produttore

commercializzato al di fuori

dell'organizzazione di produttori non

supera il 25% in volume. Tuttavia, gli

Stati membri possono fissare una

percentuale più bassa. Tuttavia gli Stati

membri possono aumentare tale

percentuale fino al 40% in caso di

prodotti di cui al regolamento (CE) n

834/2007 o in cui i membri di produttori

commercializzano la loro produzione

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

11

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

attraverso un'altra organizzazione di

produttori designata dalla propria

organizzazione di produttori.

Articolo 27 Esternalizzazione

1. Le attività di cui uno Stato membro

può consentire l'esternalizzazione a

norma dell'articolo 155 del regolamento

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio ( 1 ) riguardano

gli obiettivi delle organizzazioni di

produttori di cui all'articolo 152,

paragrafo 1, lettera c), di detto

regolamento e possono includere, tra

l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il

condizionamento e la

commercializzazione dei prodotti dei soci

dell'organizzazione di produttori.

2. L'organizzazione di produttori che

esternalizza un'attività conclude un

accordo commerciale con contratto scritto

con un altro soggetto, che può essere uno

o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini

dell'esecuzione dell'attività prevista.

L'organizzazione di produttori rimane

responsabile dell'esecuzione dell'attività

esternalizzata e della gestione, del

controllo e della supervisione complessivi

dell'accordo commerciale per l'esecuzione

di tale attività.

3. La gestione, il controllo e la

supervisione complessivi di cui al

paragrafo 2 sono effettivi e prevedono che

il contratto di esternalizzazione:

a) contenga disposizioni che permettono

Articolo 13 Esternalizzazione

1. The activities that a Member State may

permit to be outsourced in accordance

with Article 155 of Regulation (EU) No

1308/2013 shall relate to the objectives as

set out in Article 152(1)(c) of that

Regulation and may include, collecting,

storing, packaging and marketing the

product of the members of the producer

organisation.

2. A producer organisation outsourcing an

activity shall enter into a written

commercial arrangement by way of a

contract, agreement or protocol with

another entity, including one or several of

its members or a subsidiary, for the

purpose of carrying out of the activity

concerned. The producer organisation

shall remain responsible for ensuring the

carrying out of the outsourced activity

and overall management control and

supervision of the commercial

arrangement for the carrying out of the

activity.

However, the activity shall be considered

as implemented by the producer

organisation if it is carried out by an

association of producer organisations or a

cooperative which members are

themselves cooperatives where the

producer organisation is a member

Articolo 13 Esternalizzazione

1. Le attività di cui uno Stato membro

può consentire l'esternalizzazione, a

norma dell'articolo 155 del regolamento

(UE) n 1308/2013 si riferiscono agli

obiettivi di cui all'articolo 152 (1) (c), del

medesimo regolamento e può includere,

raccolta, stoccaggio, confezionamento e

commercializzazione del prodotto dei soci

dell'organizzazione di produttori.

2. Un'organizzazione di produttori che

esternalizza un'attività conclude un

accordo commerciale scritto per mezzo di

un contratto, accordo o un protocollo con

un altro soggetto, tra cui uno o più dei

suoi membri o una società controllata, al

fine di svolgere l'attività in questione.

L'organizzazione di produttori rimane la

responsabilità di garantire lo svolgimento

di attività di esternalizzazione e il

controllo di gestione e della supervisione

complessivi dell'accordo commerciale per

lo svolgimento dell'attività.

Tuttavia, l'attività è considerata come

attuata dall'organizzazione di produttori

se è effettuata da un'associazione di

organizzazioni di produttori o da una

cooperativa i cui i membri sono essi stessi

cooperative dove l'organizzazione di

produttori è un membro della stessa o da

una controllata di cui all'articolo 22, (9).

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

12

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

all'organizzazione di produttori di

impartire istruzioni vincolanti e di

risolvere il contratto se il prestatore di

servizi non ne rispetta le condizioni;

b) stabilisca condizioni dettagliate,

compresi gli obblighi di comunicazione e

i termini che consentono

all'organizzazione di produttori di

valutare le attività esternalizzate e di

esercitare un effettivo controllo sulle

stesse.

I contratti di esternalizzazione, nonché le

comunicazioni di cui alla lettera b), sono

conservati dall'organizzazione di

produttori per almeno 5 anni ai fini dei

controlli ex post e sono accessibili a tutti i

soci che li richiedano.

thereof or by a subsidiary as referred to in

Article 22(9).

3. The overall management control and

supervision referred to in paragraph 2

shall be effective and require that the

outsourcing contract, agreement or

protocol:

(a)

enables the producer organisation to issue

binding instructions and includes

provisions enabling the producer

organisation to terminate the contract,

agreement or protocol if the service

provider does not meet the terms and

conditions of the outsourcing contract,

(b)

lays down detailed terms and conditions,

including regular reporting obligations

and deadlines which enable the producer

organisation to exercise effective control

over the outsourced activities.

Outsourcing contracts, agreements or

protocols as well as the reports referred to

in point (b) shall be kept by the producer

organisation for at least 5 years for the

purpose of ex-post checks and be

accessible to all members on request.

3. Il controllo generale di gestione e

sorveglianza di cui al paragrafo 2 devono

essere efficaci e richiedono che il

contratto, l’accordo o il protocollo di

esternalizzazione:

(a) consente l'organizzazione di produttori

di impartire istruzioni vincolanti e

comprende disposizioni che consentono

l'organizzazione di produttori di recedere

dal contratto, accordo o protocollo se il

fornitore del servizio non soddisfa i

termini e le condizioni del contratto di

esternalizzazione,

(b) stabilisce i termini e le condizioni,

compresi gli obblighi di rendicontazione

periodica e scadenze che permettono

all'organizzazione di produttori di

esercitare un controllo efficace sulle

attività esternalizzate.

I contratti, gli accordi o i protocolli di

esternalizzazione, nonché le relazioni di

cui al punto (b) devono essere tenuti

dall'organizzazione di produttori per

almeno 5 anni per quanto riguarda i

controlli ex post e che sia accessibile a

tutti i membri su richiesta.

Articolo 28 Organizzazioni di

produttori transnazionali

1. Un’organizzazione di produttori

transnazionale è stabilita nello Stato

membro in cui dispone di importanti

impianti operativi o di un numero

significativo di soci e/o in cui realizza una

Articolo 28 Transnational producer

organisations

1. A transnational producer organisation’s

head office shall be established in the

Member State where the organisation has

a significant number of holdings or of

members or achieves a significant level of

Articolo 28 Organizzazioni di

produttori transnazionali

1. Un'organizzazione di produttori

transnazionale è stabilita nello Stato

membro in cui l'organizzazione ha un

numero considerevole di aziende o di

membri o raggiunge un livello

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

13

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

quota rilevante della produzione

commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede

l’organizzazione di produttori

transnazionale è competente a:

a) riconoscere l’organizzazione di

produttori transnazionale;

b) approvare il programma operativo

dell’organizzazione di produttori

transnazionale;

c) istituire la necessaria collaborazione

amministrativa con l’altro o gli altri Stati

membri in cui sono stabiliti i soci

dell’organizzazione di produttori

transnazionale, per quanto concerne il

rispetto delle condizioni per il

riconoscimento e il regime di controlli e

sanzioni. Questi altri Stati membri sono

tenuti a fornire, entro un periodo

ragionevole di tempo, la necessaria

assistenza allo Stato membro in cui è

stabilita l’associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori e

d) fornire, su richiesta, tutta la

documentazione pertinente, compresa la

normativa in vigore, agli altri Stati

membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta

in una delle lingue ufficiali degli Stati

membri richiedenti.

marketed production.

2. The Member State in which the head

office of the transnational producer

organisation is located shall be

responsible for the following:

(a) recognising the transnational producer

organisation;

(b) approving the transnational producer

organisation’s operational programme;

(c) establishing the necessary

administrative cooperation with the other

Member States in which the members are

located with respect to compliance with

the terms of recognition and the system of

checks and sanctions. Those other

Member States shall give all necessary

assistance to the Member State in which

the head office is located in due time; and

(d) providing, on request of the other

Member States, all relevant

documentation, including any applicable

legislation available to the other Member

States in which the members are located,

translated into an official language of the

requesting Member States.

significativo della produzione

commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede

l'organizzazione di produttori

transnazionale è responsabile di quanto

segue:

(a) riconoscere l'organizzazione di

produttori transnazionale;

(b) approvare il programma operativo

dell'organizzazione di produttori

transnazionale;

(c) istituire la necessaria collaborazione

amministrativa con gli altri Stati membri

in cui i membri si trovano per quanto

riguarda il rispetto dei termini di

riconoscimento e il regime di controlli e

sanzioni. Gli altri Stati membri sono

tenuti a fornire in tempo utile la

necessaria assistenza allo Stato membro

in cui si trova la sede principale; e

(d) fornire, su richiesta di altri Stati

membri, tutta la documentazione

pertinente, compresa la normativa in

vigore, agli altri Stati membri in cui sono

stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue

ufficiali degli Stati membri richiedenti.

Articolo 29 Fusioni di organizzazioni di

produttori

1. In caso di fusione di organizzazioni di

produttori, l’organizzazione di produttori

sorta dalla fusione si sostituisce alle

Article 15 Mergers of producer

organisations

1. Where producer organisations merge,

the producer organisation resulting from

the merger shall assume the rights and

Articolo 15 Fusioni di organizzazioni di

produttori

1. Se le organizzazioni di produttori si

fondono, l'organizzazione di produttori

risultante dalla fusione si assume i diritti e

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

14

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

organizzazioni costituenti. La nuova

entità subentra nei diritti e negli obblighi

delle organizzazioni di produttori che si

sono fuse.

La nuova entità sorta dalla fusione può

portare avanti i programmi operativi in

parallelo e distintamente fino al 1 o

gennaio dell’anno successivo alla fusione,

oppure può procedere alla fusione

immediata degli stessi a partire dalla data

della fusione. I programmi operativi sono

fusi alle condizioni stabilite dagli articoli

66 e 67.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo

comma, gli Stati membri hanno la facoltà

di autorizzare le organizzazioni di

produttori che ne fanno richiesta, per

motivi debitamente giustificati, a

continuare a svolgere in parallelo i

programmi operativi distinti fino alla loro

conclusione naturale.

obligations of the individual producer

organisations that merged. The Member

State shall ensure that the new producer

organisation complies with all recognition

criteria and shall allocate to it a new

identification number as referred to in

Article 22 of Implementing Regulation

(EU) No 2016/XXX.

The producer organisation resulting from

the merger may either:

a) operate the programmes in parallel and

separately until 1 January of the year

following the merger, or

b) merge the operational programmes

from the moment of the merger.

The operational programmes shall be

merged in accordance with Article 34.

2. By way of derogation from the second

subparagraph of paragraph 1, Member

States may authorise on the basis of a

duly substantiated request, operational

programmes to continue to be

implemented in parallel until they reach

their natural conclusion.

gli obblighi delle singole organizzazioni

di produttori che si sono fuse. Lo Stato

membro assicura che la nuova

organizzazione di produttori è conforme a

tutti i criteri di riconoscimento e assegna

ad essa un nuovo numero di

identificazione di cui all'articolo 22 del

regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /

XXX.

L'organizzazione di produttori risultante

dalla fusione può:

a) realizzare i programmi in parallelo e

distintamente fino al 1° gennaio dell'anno

successivo alla fusione, o

b) unire i programmi operativi a partire

dal momento della fusione.

I programmi operativi sono fusi in

conformità dell'articolo 34.

2. In deroga al secondo comma del

paragrafo 1, gli Stati membri possono

autorizzare, sulla base di una domanda

debitamente motivata, i programmi

operativi di continuare a essere attuati in

parallelo fino alla loro naturale

conclusione.

Articolo 30 Soci non produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire se e

a quali condizioni una persona fisica o

giuridica che non sia un produttore possa

diventare socio di un’organizzazione di

produttori.

2. Nel fissare le condizioni di cui al

paragrafo 1, gli Stati membri assicurano,

in particolare, il rispetto del disposto

Articolo 16 Non-producer members

1. Member States may determine on

which conditions any natural or legal

person who is not a producer may be

accepted as a member of a producer

organisation.

2. When setting the conditions referred to

in paragraph 1, the Member States shall

ensure, in particular, compliance with

Articolo 16 Soci non produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire a

quali condizioni una persona fisica o

giuridica che non sia un produttore può

essere accettato come membro di una

organizzazione di produttori.

2. Nel fissare le condizioni di cui al

paragrafo 1, gli Stati membri assicurano,

in particolare, il rispetto dell'articolo 159

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

15

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

dell’articolo 122, primo comma, lettera

a), punto iii), e dell’articolo 125 bis,

paragrafo 3, lettera c), del regolamento

(CE) n. 1234/2007.

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al

paragrafo 1 non possono:

a) essere prese in considerazione agli

effetti dei criteri per il riconoscimento;

b) beneficiare direttamente delle misure

finanziate dall’Unione.

Gli Stati membri possono limitare o

vietare il diritto di voto delle persone

fisiche o giuridiche sulle decisioni

relative al fondo di esercizio, nel rispetto

delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

Article 159(a) (i) and Article 153(2)(c) of

Regulation (EU) No 1308/2013.

3. The natural or legal persons referred to

in paragraph 1 shall not:

(a) be taken into account for the

recognition criteria;

(b) benefit directly from the measures

financed by the Union.

Member States may restrict or prohibit

the natural or legal persons’ right to vote

on decisions relating to operational funds,

in line with the conditions laid down in

paragraph 2.

(a) (i) e l'articolo 153 (2) (c), del

regolamento (UE) n 1308/2013.

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al

paragrafo 1 non devono:

(a) essere prese in considerazione per i

criteri di riconoscimento;

(b) beneficiare direttamente delle misure

finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono limitare o

vietare il diritto di voto delle persone

fisiche o giuridiche sulle decisioni

relative al fondo di esercizio, in linea con

le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 31 Controllo democratico delle

organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri fissano la percentuale

massima dei diritti di voto e di quote che

una persona fisica o giuridica può

detenere in un'organizzazione di

produttori. Tale percentuale deve essere

inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e

inferiore al 50 % delle quote. In casi

debitamente giustificati, gli Stati membri

possono fissare una percentuale massima

più elevata delle quote che una persona

giuridica può detenere in

un'organizzazione di produttori, a

condizione di evitare qualsiasi abuso di

potere da parte di tale persona giuridica.

In deroga al primo comma, per le

organizzazioni di produttori che attuano

un programma operativo il 17 maggio

Article 17 Democratic accountability of

producer organisations

1. Where a producer organization has a

legal form requiring democratic

accountability under its national

legislation, it shall be considered to fulfill

this requirement of this Regulation.

For other types of producer organisations,

Member States shall set a maximum

percentage of voting rights and [shares or]

capital which any individual or legal

person may hold in a producer

organisation. The maximum percentage

of voting rights and [shares or] capital

shall be below 50 % of the total voting

rights and below 50 % of the shares.

In duly justified cases, Member States

may set a higher maximum percentage of

[shares or capital] that a legal person shall

Articolo 17 Controllo democratico delle

organizzazioni di produttori

1. Qualora un'organizzazione di

produttori ha una forma giuridica che

richiede il controllo democratico secondo

la propria legislazione nazionale, è

considerato soddisfatto il requisito del

presente regolamento.

Per altri tipi di organizzazioni di

produttori, gli Stati membri stabiliscono

una percentuale massima dei diritti di

voto e azioni [o] capitale che qualsiasi

persona fisica o giuridica può tenere in

una organizzazione di produttori. La

percentuale massima di diritti di voto e

azioni [o] capitale deve essere inferiore al

50% dei diritti di voto totali e inferiore al

50% delle azioni.

In casi debitamente giustificati, gli Stati

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

16

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

2014, la percentuale massima di quote

fissata dallo Stato membro ai sensi del

primo comma si applica solo dopo la fine

del programma operativo.

2. Le autorità degli Stati membri

effettuano controlli sui diritti di voto e

sulle partecipazioni, compresi i controlli

sull'identità delle persone fisiche o

giuridiche che detengono le quote dei soci

dell'organizzazione di produttori che sono

esse stesse persone giuridiche.

3. Se un'organizzazione di produttori è

una parte chiaramente definita di tale

persona giuridica, gli Stati membri

adottano misure per limitare o escludere

la facoltà di tale persona giuridica di

modificare, approvare o respingere le

decisioni dell'organizzazione di

produttori.

hold in a producer organisation provided

that abuse of power of such legal person

is in any case avoided.

By way of derogation from the first

subparagraph, in the case of producer

organisations implementing an

operational programme on 17 May 2014,

the maximum percentage of shares fixed

by the Member State in application of the

first subparagraph shall only apply after

the end of the operational programme.

2. Member States' authorities shall carry

out checks based on a risk analysis on

voting rights and shareholdings, including

checks on the identities of the individuals

or legal persons holding the [shares or]

capital of the members of the producer

organisation which are legal persons

themselves.

3. Where a producer organisation is a

clearly defined part of a legal entity,

Member States shall adopt measures to

restrict or prohibit the powers of that legal

entity to modify, approve or reject

decisions of the producer organisation.

membri possono fissare una percentuale

più elevata massima di [azioni o del

capitale] che una persona giuridica deve

tenere in un'organizzazione di produttori a

condizione che l'abuso di potere di una

persona giuridica è in ogni caso evitato.

In deroga al primo comma, nel caso delle

organizzazioni di produttori di attuazione

un programma operativo il 17 maggio

2014, la percentuale massima di azioni

fissato dallo Stato membro in

applicazione del primo comma si applica

solo dopo la fine del programma

operativo .

2. Le autorità degli Stati membri

effettuano i controlli sulla base di

un'analisi dei rischi per i diritti e

partecipazioni di voto, inclusi i controlli

sulle identità delle persone fisiche o

giuridiche che detengono le azioni o [] del

capitale dei membri dell'organizzazione di

produttori che sono persone giuridiche

loro stessi.

3. In caso di un'organizzazione di

produttori è una parte chiaramente

definita di una persona giuridica, gli Stati

membri adottano misure per limitare o

vietare i poteri di tale soggetto giuridico

di modificare, approvare o respingere le

decisioni dell'organizzazione di

produttori.

Articolo 32 Norme riguardanti le

organizzazione di produttori

applicabili alle associazioni di

organizzazione di produttori

Article 18 Rules on producer

organisations applicable to associations

of producer organisations

Articolo 18 Norme riguardanti le

organizzazione di produttori

applicabili alle associazioni di

organizzazione di produttori

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

17

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Le disposizioni dell’articolo 22,

dell’articolo 26, paragrafo 3, e degli

articoli 27 e 31 si applicano mutatis

mutandis alle associazioni di

organizzazioni di produttori. Se

un’associazione di organizzazioni di

produttori svolge l’attività di vendita, si

applica mutatis mutandis l’articolo 26,

paragrafo 2.

Articles 3, 6, 11(3), 13, 15 and 17 and

shall apply mutatis mutandis to

associations of producer organisations.

Where the association of producer

organisations sells the products of its

member producer organisations, Article

11(2) shall apply mutatis mutandis.

Le disposizioni dell’articolo 3, 6, 11(3),

13, 15 e 17 si applicano mutatis mutandis

alle associazioni di organizzazioni di

produttori. Se un’associazione di

organizzazioni di produttori svolge

l’attività di vendita, si applica mutatis

mutandis l’articolo 11(2).

Articolo 33 Riconoscimento delle

associazioni di organizzazioni di

produttori

1. Gli Stati membri riconoscono le

associazioni di organizzazioni di

produttori a norma dell’articolo 125

quater del regolamento (CE) n. 1234/2007

per la o le attività relative al prodotto o al

gruppo di prodotti specificati nella

domanda di riconoscimento.

2. Un’associazione di organizzazioni di

produttori può essere riconosciuta a

norma dell’articolo 125 quater del

regolamento (CE) n. 1234/2007 ed

eseguire qualsiasi attività

dell’organizzazione di produttori anche se

la commercializzazione dei prodotti

continua ad essere realizzata dai suoi soci.

Article 19 Recognition of associations

of producer organisations

1. Member States may recognise

associations of producer organisations

under Article 156 of Regulation (EU) N.

1308/2013 in respect of the activity or

activities concerning the product or the

group of products specified in the

application for recognition where the

association of producer organisations is

capable of carrying out effectively those

activities.

2. An association of producer

organisations recognised under Article

156 of Regulation (EU) N. 1308/2013

may carry out any of the activities of a

producer organisation, even when the

marketing of the products concerned

continues to be carried out by its

members.

3. A producer organisation shall be, for a

given product, a member only of one

association of producer organisations that

implements an operational programme.

Articolo 19 Riconoscimento delle

associazioni di organizzazioni di

produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere

le associazioni di organizzazioni di

produttori ai sensi dell'articolo 156 del

regolamento (UE) N. 1308/2013 per

quanto riguarda la o le attività relative al

prodotto o al gruppo di prodotti di cui alla

domanda di riconoscimento in cui

l'associazione di organizzazioni di

produttori è in grado di svolgere

efficacemente tali attività.

2. Un'associazione di organizzazioni di

produttori riconosciuta ai sensi

dell'articolo 156 del regolamento (UE) N.

1308/2013 può effettuare una qualsiasi

delle attività di un'organizzazione di

produttori, anche se la

commercializzazione dei prodotti

continua ad essere realizzata dai suoi soci.

3. Un'organizzazione di produttori deve

essere, per un determinato prodotto, un

membro di una sola associazione di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

18

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

organizzazioni di produttori che

implementa un programma operativo.

Articolo 34 Membri di associazioni di

organizzazioni di produttori diversi

dalle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire se e

a quali condizioni una persona fisica o

giuridica che non sia un’organizzazione

di produttori riconosciuta possa diventare

membro di un’associazione di

organizzazioni di produttori.

2. I membri di un’associazione

riconosciuta di organizzazioni di

produttori diversi dalle organizzazioni di

produttori riconosciute non possono:

a) essere presi in considerazione agli

effetti dei criteri per il riconoscimento;

b) beneficiare direttamente delle misure

finanziate dall’Unione.

Gli Stati membri possono autorizzare,

limitare o vietare il diritto di voto di tali

membri sulle decisioni relative ai

programmi operativi.

Article 20 Members of associations of

producer organisations which are not

producer organisations

1. Member States may determine on

which conditions any natural or legal

person who is not a recognised producer

organisation may be a member of an

association of producer organisations.

2. Members of a recognised association of

producer organisations who are not

recognised producer organisations shall

not:

(a) be considered as regards the

recognition criteria;

(b) benefit directly from the measures

financed by the Union.

Member States may permit, restrict or

prohibit those members’ right to vote on

decisions relating to operational

programmes.

Articolo 20 Membri di associazioni di

organizzazioni di produttori diversi

dalle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire a

quali condizioni una persona fisica o

giuridica che non sia un'organizzazione di

produttori riconosciuta può essere

membro di un'associazione di

organizzazioni di produttori.

2. I membri di un'associazione

riconosciuta di organizzazioni di

produttori che non sono organizzazioni di

produttori riconosciute non devono:

(a) essere presi in considerazione agli

effetti dei criteri per il riconoscimento;

b) beneficiare direttamente delle misure

finanziate dall’Unione.

Gli Stati membri possono autorizzare,

limitare o vietare il diritto di voto di tali

membri sulle decisioni relative ai

programmi operativi.

Articolo 35 Associazioni transnazionali

di organizzazioni di produttori

1. Un’associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori è stabilita in

uno Stato membro in cui riunisce un

numero significativo di organizzazioni

associate e/o in cui le organizzazioni

associate realizzano una quota rilevante

della produzione commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede

Article 21 Transnational association of

producer organisations

1. The head office of the transnational

association of producer organisations

shall be established in a Member State in

which this association has a significant

number of member organisations or the

member organisations achieve a

significant level of marketed production.

The head office may be transferred to

Articolo 21 Associazioni transnazionali

di organizzazioni di produttori

1. La sede dell'associazione

transnazionale di organizzazioni di

produttori è stabilita in uno Stato membro

in cui riunisce un numero significativo di

organizzazioni associate o delle

organizzazioni aderenti raggiunge un

livello significativo della produzione

commercializzata. La sede può essere

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

19

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

l’associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori è competente

a:

a) riconoscere l’associazione;

b) approvare, se necessario, il programma

operativo dell’associazione;

c) istituire la necessaria collaborazione

amministrativa con l’altro o gli altri Stati

membri in cui sono stabilite le

organizzazioni associate, per quanto

concerne il rispetto delle condizioni per il

riconoscimento e il regime di controlli e

sanzioni. Questi altri Stati membri sono

tenuti a fornire la necessaria assistenza

allo Stato membro in cui ha sede

l’associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori e

d) fornire, su richiesta, tutta la

documentazione pertinente, compresa la

normativa in vigore, agli altri Stati

membri in cui sono stabilite le

organizzazioni associate, tradotta in una

delle lingue ufficiali degli Stati membri

richiedenti.

another Member State compliant with

those conditions pursuant to a decision of

the member producer organisations if the

relevant authorities of both Member

States so agree.

2. The Member State in which the head

office of the transnational association of

producer organisations is located shall be

responsible for the following:

(a) recognising the association;

(b) approving, where applicable, the

association’s operational programme;

(c) establishing the necessary

administrative cooperation with the other

Member States in which the associated

organisations are located with respect to

compliance with the terms of recognition,

the implementation of the operational

programme by the member producer

organisations and the system of checks

and sanctions. Those other Member States

shall give all necessary assistance to the

Member State in which the head office is

located; and

(d) providing, on request of other

Member States, all relevant

documentation, including any applicable

legislation available to the other Member

States in which the members are located,

translated into an official language of the

requesting Member States.

trasferita in un altro Stato membro

conforme a tali condizioni su una

decisione delle organizzazioni di

produttori aderenti, se le autorità

competenti dei due Stati membri lo

accettano.

2. Lo Stato membro in cui ha sede

l'associazione transnazionale di

organizzazioni di produttori è

responsabile di quanto segue:

(a) riconoscere l'associazione;

(b) approvare, se del caso programma

operativo, dell'associazione;

(c) istituire la necessaria collaborazione

amministrativa con gli altri Stati membri

in cui le organizzazioni associate si

trovano in relazione al rispetto dei termini

di riconoscimento, l'attuazione del

programma operativo da parte delle

organizzazioni di produttori aderenti e il

sistema di controlli e sanzioni. Questi altri

Stati membri sono tenuti a fornire la

necessaria assistenza allo Stato membro

in cui ha sede l’associazione

transnazionale di organizzazioni di

produttori; e

(d) fornire, su richiesta di altri Stati

membri, tutta la documentazione

pertinente, compresa la normativa in

vigore, agli altri Stati membri in cui sono

stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue

ufficiali dei membri richiedenti.

Articolo 50 Base di calcolo

1. Il valore della produzione

Article 22 Basis for calculation

1. The value of marketed production for a

Articolo 22 Base di calcolo

1. Il valore della produzione

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20

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

commercializzata di un’organizzazione di

produttori è calcolato in base alla

produzione della stessa organizzazione e

dei suoi soci produttori e include

esclusivamente la produzione degli

ortofrutticoli per i quali l’organizzazione

è riconosciuta. Il valore della produzione

commercializzata può includere

ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle

norme di commercializzazione qualora

tali norme non si applichino in virtù

dell’articolo 4.

2. Il valore della produzione

commercializzata include la produzione

dei soci che lasciano l’organizzazione di

produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati

membri definiscono le condizioni miranti

a evitare doppi conteggi.

3. Il valore della produzione

commercializzata non include il valore di

ortofrutticoli trasformati né quello di

qualsiasi altro prodotto che non rientri nel

settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, il valore della produzione

commercializzata di ortofrutticoli

destinati alla trasformazione, trasformati

in uno degli ortofrutticoli trasformati

elencati nell’allegato I, parte X, del

regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un

qualsiasi altro prodotto trasformato di cui

al presente articolo e descritto più in

particolare nell’allegato VI del presente

regolamento, da un’organizzazione di

produttori, da un’associazione di

organizzazioni di produttori o dai loro

soci produttori o dalle loro filiali di cui al

producer organisation shall be calculated

on the basis of the production of the

producer organisation itself and its

producer members, and shall only include

the production of those fruit and

vegetables for which the producer

organisation is recognised. The value of

marketed production may include fruit

and vegetables that are not required to

conform to the marketing standards,

where those standards do not apply. The

value of marketed production for an

association of producer organisations

shall be calculated on the basis of the

production marketed by the association of

producer organisations itself and by its

member producer organisations, and shall

only include the production of those fruit

and vegetables for which the association

of producer organisations is recognised.

This calculation shall be made avoiding

duplicate counting.

2.The value of the marketed production

shall take into account the production of

members who leave or join the producer

organisation or their associations avoiding

duplicate counting.,.

3. The value of the marketed production

shall not include the value of processed

fruit and vegetables or any other product

that is not a product of the fruit and

vegetables sector.

However, the value of the marketed

production of fruit and vegetables

intended for processing, which have been

transformed into one of the processed

commercializzata di un'organizzazione di

produttori è calcolato sulla base della

produzione dell'organizzazione stessa e

dei propri aderenti, e comprende solo la

produzione di ortofrutticoli per la quale

l'organizzazione è riconosciuta. Il valore

della produzione commercializzata può

includere frutta e verdura che non sono

tenuti a conformarsi alle norme di

commercializzazione, qualora non si

applicano tali norme. Il valore della

produzione commercializzata per

un'associazione di organizzazioni di

produttori è calcolato sulla base della

produzione commercializzata

dall'associazione di organizzazioni di

produttori stessa e dalle sue

organizzazioni di produttori associate, e

comprende solo la produzione

ortofrutticola per la quale l'associazione

delle organizzazioni di produttori è

riconosciuta. Questo calcolo è effettuato

evitando doppi conteggi.

2. Il valore della produzione

commercializzata tiene conto della

produzione dei soci che lasciano o

partecipano all'organizzazione di

produttori o la loro associazione, evitando

doppi conteggi.

3. Il valore della produzione

commercializzata non include il valore di

ortofrutticoli trasformati o di qualsiasi

altro prodotto che non è un prodotto del

settore ortofrutticolo.

Tuttavia, il valore della produzione

commercializzata di ortofrutticoli

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

21

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

paragrafo 9 del presente articolo,

direttamente o mediante il ricorso

all’esternalizzazione, è calcolato

applicando al valore fatturato di tali

prodotti trasformati un tasso forfettario

espresso sotto forma di percentuale. Il

tasso forfettario è pari:

a) al 53 % per i succhi di frutta;

b) al 73 % per i succhi concentrati;

c) al 77 % per il concentrato di

pomodoro;

d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e) al 48 % per le conserve di frutta e

verdura;

f) al 70 % per i funghi in scatola del

genere Agaricus;

g) all’81 % per la frutta temporaneamente

conservata in salamoia;

h) all’81 % per la frutta essiccata;

i) al 27 % per altri ortofrutticoli

trasformati;

j) al 12 % per le erbe aromatiche

trasformate;

k) al 41 % per la paprika in polvere.

4. Gli Stati membri possono autorizzare le

organizzazioni di produttori a includere il

valore dei sottoprodotti nel valore della

produzione commercializzata.

5. Il valore della produzione

commercializzata include il valore dei

prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei

modi indicati all’articolo 103 quinquies,

paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

1234/2007, stimato al prezzo medio dei

prodotti commercializzati nel periodo

precedente dalla stessa organizzazione di

fruit and vegetable products listed in Part

X of Annex I to Regulation (EU) No

1308/2013 or any other processed product

referred to in this Article and described

further in Annex I to this Regulation, by

either a producer organisation, an

association of producer organisations or

their producer members or subsidiaries as

referred to in paragraph 9 of this Article,

either by themselves or through

outsourcing, shall be calculated as a flat

rate in percentage applied to the invoiced

value of those processed products. That

flat rate shall be:

(a) 53 % for fruit juices;

(b) 73 % for concentrated juices;

(c) 77 % for tomato concentrate;

(d) 62 % for frozen fruit and vegetables;

(e) 48 % for canned fruit and vegetables;

(f) 70 % for canned mushrooms of the

genus Agaricus;

(g) 81 % for fruits provisionally preserved

in brine;

(h) 81 % for dried fruits;

(i) 27 % for other processed fruit and

vegetables;

(j) 12 % for processed aromatic herbs;

(k) 41 % for paprika powder.

4. Member States may allow producer

organisations to include the value of the

by-products in the value of marketed

production.

5. The value of marketed production shall

include the value of market withdrawals

disposed of as provided for in Article

34(4) of Regulation (EU) No 1308/2013.

destinati alla trasformazione, che sono

stati trasformati in uno dei prodotti

ortofrutticoli trasformati elencati nella

parte X dell'allegato I del regolamento

(UE) n 1308/2013 o di qualsiasi altro

prodotto trasformato di cui al presente

articolo e descritto nell'allegato I del

presente regolamento, o da un

un'organizzazione di produttori, di

un'associazione di organizzazioni di

produttori o dai loro soci produttori o

filiali di cui al paragrafo 9 del presente

articolo, da soli o in esternalizzazione,

sono calcolate forfettariamente in

percentuale applicata al valore fatturato di

tali prodotti trasformati. Il tasso

forfettario è pari:

a) al 53 % per i succhi di frutta;

b) al 73 % per i succhi concentrati;

c) al 77 % per il concentrato di

pomodoro;

d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e) al 48 % per le conserve di frutta e

verdura;

f) al 70 % per i funghi in scatola del

genere Agaricus;

g) all’81 % per la frutta temporaneamente

conservata in salamoia;

h) all’81 % per la frutta essiccata;

i) al 27 % per altri ortofrutticoli

trasformati;

j) al 12 % per le erbe aromatiche

trasformate;

k) al 41 % per la paprika in polvere.

4. Gli Stati membri possono consentire

alle organizzazioni di produttori a

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

22

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

produttori.

6. Nel calcolo del valore della produzione

commercializzata si tiene conto solo della

produzione dell’organizzazione di

produttori o dei suoi soci produttori da

essa commercializzata. La produzione dei

soci produttori dell’organizzazione di

produttori commercializzata da un’altra

organizzazione di produttori designata

dall’organizzazione di produttori di cui

sono soci, a norma dell’articolo 125 bis,

paragrafo 2, lettere b) e c), del

regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel

calcolo del valore della produzione

commercializzata della seconda

organizzazione di produttori.

7. Se del caso, la produzione

commercializzata di ortofrutticoli è

fatturata nella fase di «uscita

dall’organizzazione di produttori», quale

prodotto elencato nell’allegato I, parte IX,

del regolamento (CE) n. 1234/2007,

condizionato e imballato, escluse:

a) l’IVA;

b) le spese di trasporto interno, se la

distanza tra i punti di raccolta o di

imballaggio centralizzati e il punto di

distribuzione dell’organizzazione di

produttori è significativa. Gli Stati

membri stabiliscono le riduzioni da

applicare al valore fatturato dei prodotti

nelle varie fasi della consegna o del

trasporto e giustificano adeguatamente

nella loro strategia nazionale la distanza

da considerare significativa.

8. Il valore della produzione

The value shall be calculated on the basis

of the average price of those products

marketed by the producer organisation in

the concerned reference period as fixed in

Article 51.

6. Only the production of the producer

organisation and its producer members

which is marketed by that producer

organisation shall be counted in the value

of marketed production. The production

of the producer members of the producer

organisation marketed by another

producer organisation designated by their

own organisation, pursuant to Article

12(2) and (3) shall be counted in the value

of marketed production of the second

producer organisation.

7. The marketed production of fruit and

vegetables shall be invoiced at the ‘ex-

producer organisation’ stage, except

where paragraph 9 applies, as a product

listed in Part IX of Annex I to Regulation

(EU) No 1308/2013 that is prepared and

packaged, excluding:

(a) VAT;

(b) transport costs internal to the producer

organisation, , between the centralised

collection or packing points of the

producer organisation and the point of

distribution of the producer organisation

exceeding 300 km.

8. The value of marketed production may

also be calculated at the ‘ex-association of

producer organisation’ stage and on the

same basis as set out in paragraph 7.

9. The value of marketed production may

includere il valore dei sottoprodotti nel

valore della produzione

commercializzata.

5. Il valore della produzione

commercializzata include il valore di ritiri

dal mercato smaltiti come previsto

all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n

1308/2013. Il valore è calcolato sulla base

del prezzo medio dei prodotti

commercializzati dall'organizzazione di

produttori nel periodo di riferimento in

questione fissato nell'articolo 51.

6. Solo la produzione dell'organizzazione

di produttori e dei suoi membri produttori

che è commercializzato da detta

organizzazione di produttori è nel calcolo

del valore della produzione

commercializzata. La produzione dei soci

produttori dell'organizzazione di

produttori commercializzata da un'altra

organizzazione di produttori per la

propria organizzazione, ai sensi

dell'articolo 12 (2) e (3) devono essere

imputate nel valore della produzione

commercializzata della seconda

organizzazione di produttori.

7. La produzione commercializzata di

frutta e verdura è fatturata nella fase di

'uscita dall'organizzazione di produttori',

salvo in caso di applicazione del

paragrafo 9, come un prodotto di cui alla

parte IX dell'allegato I del regolamento

(UE) n 1308/2013 che viene preparato e

confezionato, escluse:

(a) l'IVA;

(b) spese di trasporto interno

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

23

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

commercializzata può essere anche

calcolato nella fase di «uscita

dall’associazione di organizzazioni di

produttori» e secondo le stesse modalità

di cui al paragrafo 7.

9. Il valore della produzione

commercializzata può essere anche

calcolato nella fase di «uscita dalla

filiale», secondo le stesse modalità di cui

al paragrafo 7, purché almeno il 90 % del

capitale della filiale appartenga:

a) ad una o più organizzazioni di

produttori o associazioni di

organizzazioni di produttori, e/o

b) previo consenso dello Stato membro, a

soci produttori delle organizzazioni di

produttori o associazioni di

organizzazioni di produttori, sempreché

ciò contribuisca al conseguimento degli

obiettivi elencati all’articolo 122, primo

comma, lettera c), e all’articolo 125 ter,

paragrafo 1, lettera a), del regolamento

(CE) n. 1234/2007.

10. Se si fa ricorso all’esternalizzazione,

il valore della produzione

commercializzata è calcolato nella fase di

«uscita dall’organizzazione di produttori»

e include il valore economico aggiunto

dell’attività esternalizzata

dall’organizzazione di produttori ai suoi

soci, a terzi o a una filiale diversa da

quella di cui al paragrafo 9.

11. In caso di riduzione della produzione

imputabile a avversità atmosferiche,

epizoozie, fitopatie o infestazioni

parassitarie, possono essere inclusi nel

also be calculated at the ‘ex-subsidiary’

stage, on the same basis as set out in

paragraph 7, provided that at least 90 %

of the [shares or] capital of the subsidiary

is owned:

(a) by one or more producer organisations

or their associations; or

(b) subject to Member State approval, by

producer members of the producer

organisations or their associations, if

doing so contributes to the objectives

listed in point (c) of the first paragraph of

Article 152 and Article 160 of Regulation

(EU) No 1308/2013.

10. In case of outsourcing, the value of

marketed production shall be calculated at

the ‘ex-producer organisation’ stage and

shall include the added economic value of

the activity that has been outsourced by

the producer organisation to its members,

third parties or to another subsidiary than

the one referred to in paragraph 9.

11. Where a reduction in production

occurs due to a natural disaster, climatic

event, animal or plant diseases or pest

infestations, any insurance

indemnification received in respect of

harvest insurance measures covered by

Section 7 of Chapter III, or equivalent

measures managed by the producer

organisation, due to those causes may be

included in the value of marketed

production.

all'organizzazione di produttori, tra la

raccolta centralizzata o punti di

imballaggio dell'organizzazione di

produttori e il punto di distribuzione

dell'organizzazione di produttori

superiore a 300 km.

8. Il valore della produzione

commercializzata può essere anche

calcolato nella fase uscita 'associazione di

organizzazioni di produttori' e sulla stessa

base di cui al paragrafo 7.

9. Il valore della produzione

commercializzata può essere anche

calcolato nella fase 'uscita dalla filiale',

sullo stessa base di cui al paragrafo 7, a

condizione che almeno il 90% delle

azioni [o] capitale della filiale appartenga:

(a) ad uno o più organizzazioni di

produttori o loro associazioni; o

(b) previo consenso dello Stato membro,

dai soci produttori delle organizzazioni di

produttori o le loro associazioni,

sempreché ciò contribuisca al

conseguimento degli obiettivi di cui al

punto (c) del primo comma dell'articolo

152 e dell'articolo 160 del regolamento

(UE) n 1308 / 2013.

10. In caso di esternalizzazione, il valore

della produzione commercializzata è

calcolato nella fase di 'uscita

dall'organizzazione di produttori' e

comprendono il valore economico

aggiunto dell'attività che è stata

esternalizzata dall'organizzazione di

produttori ai suoi membri, a terzi o a

un’altra filiale rispetto a quella di cui al

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

24

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

valore della produzione commercializzata

eventuali indennizzi percepiti nell’ambito

di misure di assicurazione del raccolto, di

cui al capo III, sezione 6, o di misure

equivalenti gestite dall’organizzazione di

produttori per questo tipo di rischio.

paragrafo 9.

11. In caso di riduzione della produzione

che si verifica a causa di un disastro

naturale, evento climatico, epizoozie o

fitopatie o infestazioni parassitarie,

eventuali indennizzi percepiti in relazione

alle misure di assicurazione del raccolto

di cui alla sezione 7 del capo III, o misure

equivalenti gestite dal produttore

organizzazione, a causa di queste cause

possono essere inclusi nel valore della

produzione commercializzata.

Articolo 51 Periodo di riferimento

1. Il massimale annuo dell’aiuto di cui

all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 1234/2007 è

calcolato annualmente in funzione del

valore della produzione commercializzata

nel corso di un periodo di riferimento di

12 mesi determinato dagli Stati membri.

2. Per ciascuna organizzazione di

produttori, gli Stati membri fissano il

periodo di riferimento in modo che questo

corrisponda:

a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non

prima del 1 o gennaio del terzo anno

precedente l’anno per il quale è richiesto

l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre

dell’anno precedente l’anno per il quale è

richiesto l’aiuto, oppure

b) al valore medio di tre periodi

consecutivi di 12 mesi con decorrenza

non anteriore al 1 o gennaio del quinto

anno precedente l’anno per il quale è

Article 23 Reference period

1. The annual ceiling on aid referred to in

Article 34(2) of Regulation (EU) No

1308/2013 shall be calculated each year

on the basis of the average value of

marketed production during two

consecutive 12-month reference period to

be determined by the Member States for

each producer organisation, starting no

earlier than 1 January three years

preceding the year for which the aid is

requested and ending no later than 31

December of the year preceding the year

for which the aid is requested.

In the case of new members, the

calculation of the value of marketed

production shall include the production of

the new members, or the production of

the new member producer organisations,

in the reference period, as from 1 January

following the date where they joined the

producer organisation or the association

Articolo 23 Periodo di riferimento

1. Il massimale annuo per gli aiuti di cui

all'articolo 34 (2), del regolamento (UE) n

1308/2013 è calcolato ogni anno, sulla

base del valore medio della produzione

commercializzata durante due periodi di

riferimento consecutivi di 12 mesi

determinato dagli Stati membri per

ciascuna organizzazione di produttori,

con decorrenza non anteriore al 1°

gennaio di tre anni precedenti l'anno per il

quale è chiesto l'aiuto e termina non oltre

il 31 dicembre dell'anno che precede

l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Nel caso di nuovi membri, il calcolo del

valore della produzione commercializzata

comprende la produzione dei nuovi

membri, o la produzione di nuove

organizzazioni di produttori aderenti, nel

periodo di riferimento, a partire dal 1°

gennaio successivo alla data in cui si

unirono alla organizzazione di produttori

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

25

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

richiesto l’aiuto e scadenza non posteriore

al 31 dicembre dell’anno precedente

l’anno per il quale è richiesto l’aiuto.

3. Il periodo di 12 mesi è il periodo

contabile dell’organizzazione di

produttori considerata.

Il metodo di fissazione del periodo di

riferimento non può cambiare nel corso di

un programma operativo se non in

circostanze debitamente giustificate.

4. Se un prodotto si deprezza di almeno il

35 % per motivi non imputabili alla

responsabilità dell’organizzazione di

produttori e che esulano dal suo controllo,

si considera che il valore della produzione

commercializzata di tale prodotto sia pari

al 65 % del suo valore registrato nel

precedente periodo di riferimento.

L’organizzazione di produttori giustifica i

motivi di cui al primo comma all’autorità

competente dello Stato membro.

5. Se a causa del loro riconoscimento

recente le organizzazioni di produttori

non dispongono di dati storici sufficienti

relativi alla produzione commercializzata

ai fini dell’applicazione del paragrafo 2,

si può considerare che il valore della

produzione commercializzata corrisponda

al valore della produzione

commercializzabile indicato

dall’organizzazione di produttori ai fini

del riconoscimento.

Il disposto del primo comma si applica

mutatis mutandis ai nuovi soci di

un’organizzazione di produttori che vi

aderiscono per la prima volta.

of producer organisations. In the case of

withdrawal of membership, the

calculation of the value of marketed

production shall include the production of

the former members, or the production of

the former member producer

organisations, in the reference period, up

to 31 December following the date of

their withdrawal from the producer

organisation, or the association of

producer organisations. However, for

non-transnational producer organisations

or associations of producer organisations,

Member States may decide to use the

actual value of the marketed production in

the reference period concerned. In that

case, the rule shall apply to all non-

transnational producer organisations and

associations in that Member State.

2. The 12-month reference period shall be

the accounting period of the producer

organisation concerned.

The methodology for fixing the reference

period shall not vary during an

operational programme except in duly

justified situations.

3. Where a reduction of at least 35 % in

the value of a product has occurred due to

reasons falling outside the responsibility

and control of the producer organisation,

the value of marketed production of that

product shall be deemed to represent 65

% of its value in the previous reference

period.

The producer organisation shall justify

the reasons referred to in the first

o all'associazione di organizzazioni di

produttori. In caso di recesso, il calcolo

del valore della produzione

commercializzata comprende la

produzione dei vecchi membri, o la

produzione di ex organizzazioni di

produttori aderenti, nel periodo di

riferimento, fino al 31 dicembre

successivo alla data del loro recesso

dall'organizzazione di produttori o

dall'associazione di organizzazioni di

produttori. Tuttavia, per le organizzazioni

di produttori non transnazionali o

associazioni di organizzazioni di

produttori, gli Stati membri possono

decidere di utilizzare il valore reale della

produzione commercializzata nel periodo

di riferimento in questione. In tal caso, la

regola si applica a tutte le organizzazioni

di produttori non transnazionali e

associazioni in tale Stato membro.

2. Il periodo di riferimento di 12 mesi è il

periodo contabile dell'organizzazione di

produttori in questione.

La metodologia per la fissazione del

periodo di riferimento non può cambiare

nel corso di un programma operativo se

non in circostanze debitamente

giustificate.

3. Quando si è verificata una riduzione di

almeno il 35% del valore di un prodotto

per motivi che esulano dall'ambito di

responsabilità e il controllo

dell'organizzazione di produttori, il valore

della produzione commercializzata di tale

prodotto è considerato pari al 65% del suo

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

26

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

6. Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per raccogliere i dati relativi al

valore della produzione commercializzata

delle organizzazioni di produttori che non

hanno presentato programmi operativi.

7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e

6, il valore della produzione

commercializzata durante il periodo di

riferimento è calcolato in base alla

normativa vigente in tale periodo.

Tuttavia, per i programmi operativi

approvati entro il 20 gennaio 2010, il

valore della produzione commercializzata

fino al 2007 è calcolato in base alla

normativa in vigore nel periodo di

riferimento, mentre il valore della

produzione commercializzata a decorrere

dal 2008 è calcolato in base alla

normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo

il 20 gennaio 2010, il valore della

produzione commercializzata a decorrere

dal 2008 è calcolato in base alla

normativa in vigore al momento

dell’approvazione del programma

operativo.

subparagraph to the competent authority

of the Member State concerned.

4. Where historical data on marketed

production for newly recognised producer

organisations is insufficient for the

purpose of the application of paragraph 1,

the value of marketed production shall be

the value of marketable production

provided by the producer organisation for

the purposes of recognition.

5. Member States shall take the measures

necessary to gather information on the

value of marketed production of producer

organisations which have not submitted

operational programmes.

6. By way of derogation from paragraph

1, the annual ceiling on aid for the year in

which this regulation enters into force

shall be as calculated under Implementing

Regulation (EU) No 543/2011.

valore nel periodo di riferimento

precedente.

L'organizzazione di produttori giustifica i

motivi di cui al primo comma all'autorità

competente dello Stato membro

interessato.

4. Se i dati storici sulla produzione

commercializzata per le organizzazioni di

produttori riconosciute di recente non è

sufficiente ai fini dell'applicazione del

paragrafo 1, il valore della produzione

commercializzata è il valore della

produzione commercializzabile fornita

dall'organizzazione di produttori ai fini

del riconoscimento.

5. Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per raccogliere informazioni

sul valore della produzione

commercializzata delle organizzazioni di

produttori che non hanno presentato

programmi operativi.

6. In deroga al paragrafo 1, il massimale

annuo per gli aiuti per l'anno in cui il

presente regolamento entra in vigore

devono essere quello calcolato in

applicazione del regolamento di

esecuzione (UE) n 543/2011.

Articolo 52 Gestione

Gli Stati membri provvedono affinché la

gestione dei fondi di esercizio sia tale da

consentire l’identificazione, la verifica e

la certificazione annua delle entrate e

delle uscite da parte di revisori esterni.

Article 24 Bookkeeping

Member States shall ensure that producer

organisations comply with the national

standards of cost-based bookkeeping that

allows independent auditors to promptly

identify, check and certify their

expenditure and revenue.

Articolo 24 Contabilità

Gli Stati membri provvedono affinché le

organizzazioni di produttori sono

conformi alle norme nazionali di

contabilità basato sui costi che permette ai

revisori di identificare tempestivamente,

verifica e certificazione delle spese

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

27

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

sostenute e delle entrate.

Articolo 53 Finanziamento dei fondi di

esercizio

1. I contributi finanziari al fondo di

esercizio di cui all’articolo 103 ter,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1234/2007 sono fissati

dall’organizzazione di produttori.

2. Tutti i produttori hanno la possibilità di

beneficiare del fondo di esercizio e di

partecipare democraticamente alle

decisioni sull’uso del fondo di esercizio

dell’organizzazione di produttori e dei

contributi finanziari al fondo di esercizio.

3. Lo statuto di un'organizzazione di

produttori del settore ortofrutticolo

impone ai propri soci produttori di versare

i contributi finanziari previsti dallo statuto

per la costituzione e il finanziamento del

fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del

regolamento (UE) n. 1308/2013.

Article 25 Financing of operational

funds

1. The financial contributions to the

operational fund referred to in Article

32(1) of Regulation (EU) No 1308/2013

shall be determined by the producer

organisation.

2. All producer members shall have the

opportunity to benefit from the

operational fund and to participate

democratically in decisions concerning

the use of the operational fund of the

producer organisation or association of

producer organisations and of the

financial contributions to the operational

fund.

3. The statutes of a producer organisation

in the fruit and vegetables sector shall

require its producer members to pay the

financial contributions provided for in its

rules of association for the establishment

and replenishment of the operational fund

provided for in Article 32 of Regulation

(EU) No 1308/2013.

Articolo 25 Finanziamento dei fondi di

esercizio

1. I contributi finanziari al fondo di

esercizio di cui all'articolo 32 (1), del

regolamento (UE) n 1308/2013 sono

determinati dall'organizzazione di

produttori.

2. Tutti i membri produttori devono avere

la possibilità di beneficiare del fondo di

esercizio e di partecipare

democraticamente alle decisioni

riguardanti l'utilizzo del fondo di

esercizio dell'organizzazione di produttori

o l'associazione di organizzazioni di

produttori e dei contributi finanziari al

fondo di esercizio.

3. Lo statuto di un'organizzazione di

produttori del settore ortofrutticolo

impone ai propri soci produttori di versare

i contributi finanziari previsti dallo statuto

per la costituzione e il finanziamento del

fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del

regolamento (UE) No 1308/2013.

Articolo 54 Comunicazione

dell’importo indicativo

1. Entro il 15 settembre le organizzazioni

di produttori comunicano allo Stato

membro gli importi indicativi del

contributo dell’Unione, del contributo dei

soci e del proprio contributo al fondo di

esercizio per l’anno successivo,

Article 26 Notification of estimated

amount

1. Producer organisations and their

associations shall notify the Member

State which has granted recognition of the

estimated amounts of Union contribution,

and the contribution of its members and

of the producer organisation or

Articolo 26 Notifica di importo stimato

1. Le organizzazioni di produttori e le

loro associazioni comunicano allo Stato

membro che ha concesso il

riconoscimento gli importi stimati di

contributo dell'Unione, e il contributo dei

suoi membri e della organizzazione di

produttori o dell'associazione stessa al

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

28

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

unitamente ai programmi operativi o alle

richieste di approvazione delle rispettive

modifiche.

Gli Stati membri hanno la facoltà di

fissare una data posteriore al 15

settembre.

2. Il calcolo dell’importo indicativo del

fondo di esercizio si basa sui programmi

operativi e sul valore della produzione

commercializzata. Il calcolo è suddiviso

tra spesa per le misure di prevenzione e

gestione delle crisi e altre misure.

association itself to the operational funds

for the following year by 15 September at

the latest, together with the operational

programmes or requests for approval of

their amendments.

However, Member States may set a later

date than 15 September.

2. The calculation of the estimated

amount of operational funds shall be

based on the operational programmes and

the value of marketed production. The

calculation shall be split between

expenditure for crisis prevention and

management measures and other

measures.

fondo di esercizio per l'anno successivo al

più tardi entro il 15 settembre, unitamente

ai programmi operativi o alle richieste di

approvazione delle rispettive modifiche.

Tuttavia, gli Stati membri possono fissare

una data posteriore al 15 settembre.

2. Il calcolo dell'importo stimato di fondo

di esercizio si basa sui programmi

operativi e sul valore della produzione

commercializzata. Il calcolo è suddiviso

tra spesa per le misure di prevenzione e

gestione delle crisi e altre misure.

Articolo 55 Strategia nazionale

1. La struttura generale e il contenuto

della strategia nazionale di cui all’articolo

103 septies, paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 1234/2007 sono definiti in

conformità alle linee guida contenute

nell’allegato VII. La strategia può

comprendere elementi regionali.

La strategia nazionale comprende tutte le

decisioni e le disposizioni adottate dallo

Stato membro in applicazione della parte

II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del

regolamento (CE) n. 1234/2007 e del

presente titolo.

2. La strategia nazionale, compresa la

disciplina nazionale di cui all’articolo 103

septies, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 1234/2007, è elaborata prima

della presentazione, in un dato anno, dei

Article 27 National strategy

1. The national strategy, including the

national framework referred to in Article

36(1) of Regulation (EU) No 1308/2013,

shall be established prior to the annual

submission of the draft operational

programmes. The national framework

shall be integrated into the national

strategy after having been submitted to

the Commission and, if applicable, after

having been amended, in accordance with

the second subparagraph of Article 36(1)

of Regulation (EU) No 1308/2013.

The national strategy may consist of

regional elements.

2. In addition to the elements referred to

in Article 36(2) of Regulation (EU) No

1308/2013, the national strategy shall

integrate all the decisions taken and

Article 2 National strategy

The overall structure and content of the

national strategy referred to in Article

36(2) of Regulation (EU) No 1308/2013

shall be established in accordance with

Annex I to this Regulation.

Articolo 27 Strategia nazionale (AD)

1. La strategia nazionale, compresa la

disciplina nazionale di cui all'articolo 36

(1), del regolamento (UE) n 1308/2013,

sono fissate prima della presentazione

annuale dei progetti di programmi

operativi. Il quadro nazionale è integrato

nella strategia nazionale dopo essere stata

presentata alla Commissione e, se del

caso, dopo essere state modificate,

conformemente al secondo comma

dell'articolo 36 (1), del regolamento (UE)

n 1308/2013.

La strategia nazionale può comprendere

elementi regionali.

2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 36

(2), del regolamento (UE) n 1308/2013, la

strategia nazionale comprende tutte le

decisioni e le disposizioni adottate dallo

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

29

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

progetti di programmi operativi. La

disciplina nazionale è inserita dopo essere

stata presentata alla Commissione ed

eventualmente modificata a norma

dell’articolo 103 septies, paragrafo 1,

secondo comma, del regolamento (CE) n.

1234/2007.

3. Il processo di elaborazione della

strategia nazionale comprende un’analisi

della situazione iniziale, realizzata a cura

dello Stato membro. Detta analisi è intesa

ad individuare e valutare le esigenze da

soddisfare, a stabilire un ordine di priorità

delle esigenze stesse, a definire gli

obiettivi da raggiungere attraverso i

programmi operativi per soddisfare le

esigenze prioritarie, ad indicare i risultati

da ottenere e gli obiettivi quantificati da

raggiungere rispetto alla situazione

iniziale e a selezionare le azioni più

idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

4. Gli Stati membri procedono anche al

monitoraggio e alla valutazione della

strategia nazionale e della sua attuazione

attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere

modificata, in particolare alla luce del

monitoraggio e della valutazione. Le

modifiche sono apportate prima della

presentazione dei progetti di programmi

operativi di un dato anno.

5. Nella strategia nazionale gli Stati

membri fissano le percentuali massime

delle risorse che possono essere spese per

ogni singola misura e/o tipo di azione e/o

voce di spesa in modo da garantire un

provisions adopted by the Member State

in application of Articles 152 to 165 of

Regulation (EU) No 1308/2013.

3. An analysis of the initial situation shall

form part of the process of drawing up the

national strategy and be carried out under

responsibility of the Member State.

It shall identify and assess the priority

needs, the objectives, the results expected

and the quantified targets against the

initial situation.

Further, it shall lay down the instruments

and actions to attain those objectives.

4. Member States shall monitor and

evaluate the national strategy and its

implementation through operational

programmes.

Stato membro in applicazione degli

articoli 152-165 del regolamento (UE) n

1308/2013.

3. L'analisi della situazione iniziale fa

parte del processo di elaborazione della

strategia nazionale ed è svolta sotto la

responsabilità dello Stato membro.

Essa identifica e valuta le esigenze

prioritarie, gli obiettivi, i risultati attesi e

gli obiettivi quantificati contro la

situazione iniziale.

Inoltre, esso stabilisce gli strumenti e le

azioni per raggiungere tali obiettivi.

4. Gli Stati membri monitorano e

valutano la strategia nazionale e la sua

attuazione attraverso i programmi

operativi.

Articolo 2 Strategia nazionale (AI)

La struttura e il contenuto della strategia

nazionale di cui all'articolo 36 (2), del

regolamento (UE) n 1308/2013 è stabilita

conformemente all'allegato I del presente

regolamento.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

30

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

adeguato equilibrio tra le diverse misure.

Articolo 56 Disciplina nazionale per le

azioni ambientali

1. Oltre alla notifica prevista all’articolo

103 septies, paragrafo 1, secondo comma,

del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli

Stati membri comunicano alla

Commissione anche le eventuali

modifiche della disciplina nazionale, che

sono subordinate alla procedura di cui al

medesimo comma. La Commissione

mette la disciplina nazionale a

disposizione degli altri Stati membri nei

modi che giudica opportuni.

2. La disciplina nazionale indica in una

sezione distinta i requisiti generali in

materia di complementarità, coerenza e

conformità a cui sono subordinate le

azioni ambientali selezionate nell’ambito

di un programma operativo, ai sensi

dell’articolo 103 septies, paragrafo 1,

primo comma, del regolamento (CE) n.

1234/2007. La Commissione fornisce agli

Stati membri un modello di tale sezione.

La disciplina nazionale reca inoltre un

elenco non tassativo delle azioni

ambientali e delle relative condizioni

applicabili nello Stato membro ai fini

dell’articolo 103 quater, paragrafo 3, del

regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni

azione ambientale la disciplina nazionale

indica:

a) la giustificazione dell’azione in base

all’impatto ambientale previsto e

Article 28 National framework for

environmental actions

1. In addition to the submission of the

proposed framework referred to in the

second subparagraph of Article 36(1) of

Regulation (EU) N. 1308/2013, Member

States shall also notify the Commission of

any amendments to the national

framework which shall be subject to the

procedure set out in that subparagraph.

The Commission shall make the national

framework available to other Member

States by the means that it considers

appropriate.

Article 3 National framework for

environmental actions

1. Pursuant to Article 36(1) of Regulation

(EU) No 1308/2013, a separate section of

the national framework shall indicate the

requirements of Regulation (EU) No

1305/2013 to be fulfilled by the

environmental actions selected under an

operational programme.

The national framework shall also set out

a non-exhaustive list of environmental

actions and the conditions thereof

applicable in the Member State for the

purposes of Article 33(5) of Regulation

(EU) No 1308/2013.

The list may include the following types

of environmental actions:

(a) those actions that are identical to agri-

environment-climate or organic farming

commitments as referred to respectively

in Articles 28 and 29 of Regulation (EU)

No 1305/2013 and which are provided for

under the relevant Rural Development

Programme;

(b) investments beneficial for the

environment;

(c) other actions beneficial for the

environment including where they do not

relate directly or indirectly to a particular

parcel but that are linked to the fruit and

vegetables sector.

For each environmental action referred to

in point (b) and (c) of the third

Articolo 28 Disciplina nazionale per le

azioni ambientali (AD)

1. Oltre alla notifica della strategia

proposta di cui al secondo comma

dell'articolo 36 (1), del regolamento (UE)

N. 1308/2013, gli Stati membri notificano

inoltre alla Commissione le eventuali

modifiche alla strategia nazionale che

devono essere soggette alla procedura di

cui allo stesso comma. La Commissione

mette la disciplina nazionale a

disposizione degli altri Stati membri, con

i mezzi che ritiene appropriati.

Articolo 3 Disciplina nazionale per le

azioni ambientali (AI)

1. Ai sensi dell'articolo 36 (1), del

regolamento (UE) n 1308/2013, una

sezione separata del quadro nazionale,

deve indicare i requisiti del regolamento

(UE) n 1305/2013 essere soddisfatte dalle

azioni ambientali selezionate nell'ambito

di un programma operativo.

Il quadro nazionale stabilisce anche un

elenco non esaustivo di azioni ambientali

e le condizioni loro applicabili nello Stato

membro ai sensi dell'articolo 33 (5), del

regolamento (UE) n 1308/2013.

L'elenco può comprendere i seguenti tipi

di azioni ambientali:

(a) le azioni che sono identiche alle agro-

climatico-ambientali o impegni di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

31

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

b) l’impegno o gli impegni specifici

assunti.

3. Le azioni ambientali simili a impegni

agroambientali che godono di un sostegno

nell’ambito di un programma di sviluppo

rurale hanno la stessa durata di tali

impegni. Se la durata degli impegni

agroambientali simili supera la durata del

programma operativo iniziale, tali azioni

proseguono nell’ambito di un programma

operativo successivo. Tuttavia, gli Stati

membri possono autorizzare azioni

ambientali di durata più breve, o anche la

loro cessazione in casi debitamente

giustificati, in particolare in base ai

risultati della valutazione intermedia

prevista all’articolo 126, paragrafo 3, del

presente regolamento.

La disciplina nazionale indica la durata

delle azioni di cui al primo comma ed

eventualmente l’obbligo di proseguire

l’azione nell’ambito di un programma

operativo successivo.

subparagraph, the national framework

shall indicate:

(a) the justification of the action, on the

basis of its environmental impact; and

(b) the specific commitment or

commitments entailed.

2. Environmental actions which are

identical to agri-environmental-climate or

organic farming commitments supported

under a rural development programme

shall have the same duration as those

commitments. They shall be continued in

a subsequent operational programme,

where the duration of the action would

exceed the duration of the initial

operational programme.

Member States may authorise shorter

durations for environmental actions or

even their discontinuance in duly justified

cases, and in particular based upon the

results of the report in the last but one

year of the implementation of the

operational programme referred to in

Article 57(3) of Commission Delegated

Regulation (EU) No 2016/xxx.

3. Investments beneficial for environment

made at the premises of producer

organisations, their associations and

subsidiaries as referred to in Article 22(9)

of Commission Delegated Regulation

2016/xxx or of their producer members

shall:

(a) allow for a reduction in the current use

of production inputs, emission of

pollutants or waste from the production

process;

agricoltura biologica di cui

rispettivamente agli articoli 28 e 29 del

regolamento (UE) n 1305/2013 e che

sono previsti nell'ambito del relativo

programma di sviluppo rurale;

(b) investimenti benefici per l'ambiente;

(c) altre azioni benefiche per l'ambiente

anche quando non si riferiscono

direttamente o indirettamente a un

parcella particolare, ma che sono legate al

settore ortofrutticolo.

Per ogni azione ambientale di cui alla

lettera (b) e (c) del terzo comma, la

disciplina nazionale indica:

(a) la giustificazione dell'azione, sulla

base del loro impatto ambientale; e

(b) l'impegno o gli impegni specifici

assunti.

2. Le azioni ambientali identici a

agroambientali-clima o impegni di

agricoltura biologica sostenute

nell'ambito di un programma di sviluppo

rurale hanno la stessa durata di tali

impegni. Essi vengono proseguite in un

successivo programma operativo, in cui la

durata dell'azione supererebbe la durata

del programma operativo iniziale.

Gli Stati membri possono autorizzare la

durata più breve per le azioni ambientali o

anche la loro cessazione in casi

debitamente giustificati, in particolare

sulla base dei risultati della relazione del

penultimo anno di attuazione del

programma operativo di cui all'articolo 57

(3) del Regolamento delegato (UE) n

2016 / xxx.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

32

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

(b) allow for replacing the use of fossil

energy sources with renewable energy

sources;

(c) allow for reducing the environmental

risks linked to the use of certain

production inputs, including plant

protection products or fertilisers;

(d) lead to an indirect improvement for

the environment; or

(e) be linked to non-productive

investments needed for the achievement

of the objectives of an agri-

environmental-climate or organic farming

commitment, in particular where those

objectives relate to the protection of

habitats and biodiversity.

4. To be eligible for support, the

investments referred to in paragraph 3,

point (a) shall allow for reduction of at

least 15% over the fiscal depreciation

period of the investment compared to the

pre-existing situation of:

– the use of production inputs that are

non-renewable natural resources, such as

water or fossil fuel, or possible source of

environmental pollution, such as

fertilisers, plant protection products or

certain types of energy sources;

– the emission of air, soil or water

pollutants from the production process; or

– the production of waste, including

waste-water, from the production process.

By way of derogation, Member States

may accept investments that allow for a

reduction of at least 10%, over the fiscal

depreciation period of the investment

3. Gli investimenti benefici per l'ambiente

realizzato presso le sedi delle

organizzazioni di produttori, le loro

associazioni e filiali, di cui all'articolo 22

(9) del Regolamento delegato 2016 / xxx

o dei loro membri produttori devono:

(a) consentire una riduzione nell'uso

corrente di input di produzione, emissione

di sostanze inquinanti o rifiuti dal

processo di produzione;

(b) consentire la sostituzione l'uso di fonti

energetiche fossili con fonti energetiche

rinnovabili;

(c) consentire di ridurre i rischi ambientali

legati all'impiego di alcuni fattori di

produzione, inclusi i prodotti fitosanitari o

fertilizzanti;

(d) determinare un miglioramento

indiretto per l'ambiente; o

(e) essere collegato ad investimenti non

produttivi necessari per la realizzazione

degli obiettivi di un agro-ambientale-

climatico o impegno l'agricoltura

biologica, in particolare quando tali

obiettivi riguardano la protezione degli

habitat e della biodiversità.

4. Per essere ammissibili al sostegno, gli

investimenti di cui al paragrafo 3, lettera

(a), è consentire la riduzione di almeno il

15% nel corso del periodo di

ammortamento fiscale degli investimenti

rispetto alla situazione preesistente:

- L'uso di fattori di produzione che sono

le risorse naturali non rinnovabili, come

l'acqua o combustibili fossili, o possibile

fonte di inquinamento ambientale, come i

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

33

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

compared to the pre-existing situation,

provided that those investments allow for

at least one additional environmental

benefit.

The expected reduction and, where

applicable, the expected additional

environmental benefit, shall be

demonstrated ex-ante through project

specifications or other technical

documents to be presented by the

producer organisation or association of

producer organisations at the moment of

the submission of the proposed

operational programme or of the

amendment of such a programme for

approval, showing the results that could

be obtained through the implementation

of the investment, as attested by the

technical documents or by an independent

qualified body or expert authorised by the

competent national authorities.

Investments aimed to achieve a reduction

in water use shall not result in a net

increase of the area under irrigation.

5. To be eligible for support, investments

referred to in paragraph 3, point (b)

consisting in systems which generate

energy shall not exceed the amount that

can be used ex-ante on a yearly basis for

the actions related to fruit and vegetables

by the producer organisation, association,

subsidiary or the producer organisation'

members that benefit from the

investment.

6. Investments referred to in paragraph 3,

points (c) and (d) shall be only eligible for

fertilizzanti, prodotti fitosanitari o alcuni

tipi di fonti di energia;

- L'emissione di aria, suolo o acqua

inquinanti del processo produttivo; o

- La produzione di rifiuti, compresi quelli

in acqua, dal processo produttivo.

A titolo di deroga, gli Stati membri

possono accettare gli investimenti che

consentono una riduzione di almeno il

10%, nel corso del periodo di

ammortamento fiscale degli investimenti

rispetto alla situazione preesistente, a

condizione che tali investimenti

consentono di almeno un beneficio

ambientale supplementare.

La riduzione prevista e, se del caso, il

beneficio ambientale supplementare

previsto, deve essere dimostrata ex ante

attraverso specifiche di progetto o di altri

documenti tecnici da presentare

dall'organizzazione di produttori o

l'associazione di organizzazioni di

produttori al momento della presentazione

del programma operativo proposto o della

modifica di un programma per

l'approvazione, che mostra i risultati che

potrebbero essere ottenuti attraverso

l'attuazione degli investimenti, come

attestano i documenti tecnici o da un

organismo qualificato e indipendente o un

esperto autorizzato dalle autorità

nazionali competenti.

Investimenti volti a conseguire una

riduzione del consumo di acqua non

devono determinare un aumento netto

della superficie irrigata.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

34

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

support where they contribute to soil

protection, water or energy saving,

improvement or maintenance of water

quality, habitats or biodiversity

protection, climate change mitigation, and

reduction or improved management of

waste, although their contribution is not

quantifiable.

The producer organisations or their

associations shall provide evidence of the

expected positive contribution to one or

more environmental objectives at the

moment of the submission for approval of

the proposed operational programme or

amendment of such a programme. The

national competent authority may require

for that evidence to be provided in the

form of project specifications attested by

an independent qualified body or expert

in the environmental fields concerned.

7. Actions referred to in paragraph 1,

point (c), shall be only eligible for support

where they contribute to soil protection,

water or energy saving, improvement or

maintenance of water quality, habitats or

biodiversity protection, climate change

mitigation and reduction or improved

management of waste.

8. The following rules shall apply to

environmental actions:

(a) various environmental actions may be

combined provided that they are

complementary and compatible. Where

environmental actions other than

investments in physical assets are

combined, the level of support shall take

5. Per essere ammissibili al sostegno, gli

investimenti di cui al paragrafo 3, lettera

(b), che consiste in sistemi che generano

energia, non può superare l'importo che

può essere utilizzato ex ante su base

annuale per le azioni relative alla frutta e

verdura da l'organizzazione di produttori,

associazioni, società o dei membri

dell'organizzazione di produttori 'che

beneficiano dell'investimento.

6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3,

lettere (c) e (d) sono ammissibili solo per

il supporto in cui essi contribuiscono alla

protezione del suolo, l'acqua o il

risparmio energetico, il miglioramento o

mantenimento della qualità delle acque,

gli habitat o la tutela della biodiversità,

mitigazione dei cambiamenti climatici , e

la riduzione o una migliore gestione dei

rifiuti, anche se il loro contributo non è

quantificabile.

Le organizzazioni di produttori o le loro

associazioni forniscono la prova del

contributo positivo atteso di uno o più

obiettivi ambientali al momento della

presentazione per l'approvazione del

programma operativo proposto o la

modifica di un tale programma. L'autorità

nazionale competente può esigere che le

prove per da fornire sotto forma di

specifiche di progetto, certificato da un

organismo qualificato e indipendente o un

esperto in campo ambientale in questione.

7. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera

(c), sono ammissibili solo per il supporto

in cui essi contribuiscono alla protezione

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

35

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

account of the specific income foregone

and additional costs resulting from the

combination;

(b) commitments to limit the use of

fertilisers, plant protection products or

other inputs shall be accepted only if such

limitations can be assessed in a way that

provides assurance about compliance with

those commitments.

(c) investments beneficial for the

environment referred to in paragraph 3

are fully eligible for support.

del suolo, l'acqua o il risparmio

energetico, il miglioramento o

mantenimento della qualità delle acque,

gli habitat o la tutela della biodiversità,

mitigazione dei cambiamenti climatici e

la riduzione o una migliore gestione dei

rifiuti.

8. Le seguenti regole si applicano alle

azioni ambientali:

(a) varie azioni ambientali possono essere

combinati a condizione che siano

complementari e compatibili. Dove sono

combinati azioni ambientali diverse da

investimenti in beni materiali, il livello

dell'aiuto tiene conto delle perdite di

reddito e dei costi aggiuntivi specifici

derivanti dalla combinazione;

(b) gli impegni a limitare l'uso di

fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di

altri fattori di produzione sono ammessi

soltanto se tali limitazioni sono

verificabili in modo da offrire garanzie

quanto al rispetto degli impegni.

(c) investimenti benefici per l'ambiente di

cui al paragrafo 3 sono pienamente

ammissibili al sostegno.

Articolo 57 Norme complementari degli

Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme

complementari a quelle del regolamento

(CE) n. 1234/2007 e del presente

regolamento per quanto riguarda

l’ammissibilità delle misure, delle azioni

o delle spese nell’ambito dei programmi

Article 29 Complementary Member

State rules

Member States may adopt rules

complementing Regulation (UE) N.

1308/2013 and this Regulation

concerning the eligibility of measures,

actions or expenditure under operational

programmes.

Articolo 29 Norme complementari degli

Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme

complementari a quelle del regolamento

(UE) N. 1308/2013 e del presente

regolamento per quanto riguarda

l’ammissibilità delle misure, delle azioni

o delle spese nell’ambito dei programmi

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

36

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

operativi. operativi.

Articolo 58 Rapporto con i programmi

di sviluppo rurale

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2,

le azioni contemplate dalle misure di cui

al presente regolamento non beneficiano

del sostegno nell’ambito del programma o

dei programmi di sviluppo rurale dello

Stato membro approvati in virtù del

regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 1 ).

2. Se a norma dell’articolo 5, paragrafo 6,

del regolamento (CE) n. 1698/2005 il

sostegno è stato concesso in via

eccezionale per misure potenzialmente

ammissibili in forza del presente

regolamento, gli Stati membri

provvedono affinché il beneficiario riceva

il sostegno per una data azione a titolo di

un solo regime.

A tal fine, se includono nei rispettivi

programmi di sviluppo rurale misure che

beneficiano di tali eccezioni, gli Stati

membri provvedono affinché la strategia

nazionale di cui all’articolo 55 del

presente regolamento indichi i criteri e le

norme amministrative che intendono

applicare nei programmi di sviluppo

rurale.

3. Se del caso, fatte salve le disposizioni

dell’articolo 103 bis, paragrafo 3,

dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e

3, e dell’articolo 103 sexies del

regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché

dell’articolo 47 del presente regolamento,

Article 30 Relationship with rural

development and promotion

programmes

1. Where support under the Member

State's rural development programme or

programmes has been granted to

operations which are identical to actions

that would be potentially eligible under

this Regulation, Member States shall

ensure that a beneficiary may receive

support for a given action only under one

scheme.

Where a Member State includes such

operations in their rural development

programme, it shall ensure that the

national strategy indicates the safeguards,

provisions and checks put in place to

avoid double funding of the same action

or operation.

2. Producer organisations which have

been granted the support provided for in

Article 27 of Regulation (EU) No

1305/2013 shall not implement an

operational programme in the same

period.

3. Where applicable, and without

prejudice to the provisions of Articles

34(1) and (3) and 35 of Regulation (EU)

No 1308/2013, the level of support for

measures covered by this Regulation shall

not exceed that applicable for the

measures under the rural development

programme.

Articolo 30 Rapporto con i programmi

di sviluppo e di promozione rurale

1. Qualora il sostegno previsto dal

programma o programmi di sviluppo

rurale dello Stato membro è stata

concessa alle operazioni che sono

identiche alle azioni che sarebbero

potenzialmente ammissibili ai sensi del

presente regolamento, gli Stati membri

provvedono affinché un beneficiario

possa ricevere un sostegno, per una data

azione solo di un determinato regime.

Se uno Stato membro comprende tali

operazioni nel loro programma di

sviluppo rurale, si deve garantire che la

strategia nazionale indica le garanzie, le

disposizioni e controlli messi in atto per

evitare il doppio finanziamento della

stessa azione o operazione.

2. Le organizzazioni di produttori che

hanno ottenuto il sostegno di cui

all'articolo 27 del regolamento (UE) n

1305/2013 non attuano un programma

operativo nello stesso periodo.

3. Se del caso, e fatte salve le disposizioni

degli articoli 34 (1) e (3) e 35 del

regolamento (UE) n 1308/2013, il livello

di sostegno alle misure di cui al presente

regolamento sono non superiore a quello

previsto per la misure del programma di

sviluppo rurale.

4. Sostegno ad azioni ambientali che sono

identiche alle agro-climatico-ambientali o

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

37

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

l’importo del sostegno concesso per

misure contemplate dal presente

regolamento non supera quello previsto

per le misure che fanno parte del

programma di sviluppo rurale.

4. Il sostegno a favore di azioni

ambientali diverse dall’acquisto di

immobilizzazioni è limitato ai massimali

fissati nell’allegato I del regolamento

(CE) n. 1698/2005 per i pagamenti

agroambientali. Detti massimali possono

essere maggiorati, in via eccezionale, per

tenere conto di particolari circostanze da

giustificare nella strategia nazionale di cui

all’articolo 55 del presente regolamento e

nei programmi operativi delle

organizzazione di produttori. I massimali

per le azioni agroambientali possono

essere maggiorati anche per sostenere

operazioni connesse alle priorità indicate

nell’articolo 16 bis del regolamento (CE)

n. 1698/2005.

5. Il disposto del paragrafo 4 non si

applica alle azioni ambientali che non

riguardano direttamente o indirettamente

una data parcella.

4. Support for environmental actions that

are identical to agri-environment-climate

or organic farming commitments as

referred to respectively in Articles 28 and

29 of Regulation (EU) No 1305/2013

shall be limited to the maximum amounts

laid down in the Annex II to that

Regulation for agri-environment-climate

payments or for organic farming

payments. Those amounts may be

increased in duly substantiated cases

taking account of specific circumstances

to be justified in the national strategy and

in the operational programmes of the

producer organisations.

5. Paragraph 4 shall not apply to

environmental actions which do not relate

directly or indirectly to a particular

parcel.

6. Where producer organisations, their

associations or interbranch organisations

benefit from promotion programmes

approved under Regulation (EU) No

1144/2014, Member States shall ensure

that a beneficiary may receive support for

a given action only under one scheme.

impegni di agricoltura biologica di cui

rispettivamente agli articoli 28 e 29 del

regolamento (UE) n 1305/2013 è limitata

agli importi massimi fissati nell'allegato II

di tale regolamento per i pagamenti agro-

climatico-ambientali o per i pagamenti di

agricoltura biologica. Tali importi

possono essere maggiorati in casi

debitamente giustificati, tenendo conto

delle circostanze specifiche da giustificare

nella strategia nazionale e nei programmi

operativi delle organizzazioni di

produttori.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle azioni

ambientali che non riguardano

direttamente o indirettamente, per una

parcella particolare.

6. Se le organizzazioni di produttori, le

loro associazioni o organizzazioni

interprofessionali beneficiano di

programmi di promozione approvati ai

sensi del regolamento (UE) n 1144/2014,

gli Stati membri provvedono affinché un

beneficiario possa ricevere un sostegno,

per una data azione solo di un

determinato regime.

Articolo 59 Contenuto dei programmi

operativi

I programmi operativi contengono:

a) una descrizione della situazione

iniziale basata, se del caso, sugli

indicatori comuni iniziali elencati

nell’allegato VIII;

b) gli obiettivi del programma, tenendo in

Article 4 Contents of operational

programmes

Operational programmes shall include a

description of:

(a) the initial situation, based, where

relevant, on the common baseline

indicators listed in Annex II;

(b) the objectives of the programme,

Articolo 4 Contenuto dei programmi

operativi

I programmi operativi comprendono una

descrizione di:

(a) la situazione iniziale basata, se del

caso, sugli indicatori iniziali comuni di

cui all'allegato II;

(b) gli obiettivi del programma, tenendo

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

38

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

considerazione le prospettive di

produzione e di sbocco, con una

spiegazione di come il programma

contribuisca alla strategia nazionale e la

conferma della sua coerenza con tale

strategia, compreso l’equilibrio tra le sue

attività. La descrizione degli obiettivi fa

riferimento alle finalità definite nella

strategia nazionale ed indica i traguardi

misurabili, in modo da facilitare il

monitoraggio dei progressi compiuti

gradualmente nell’attuazione del

programma;

c) una descrizione dettagliata delle misure

da adottare, comprese quelle finalizzate

alla prevenzione e alla gestione delle

crisi, indicante le singole azioni che le

compongono e i mezzi necessari per

raggiungere gli obiettivi prefissati per

ogni anno di attuazione del programma.

La descrizione indica in che misura le

varie misure proposte:

i) siano complementari e coerenti con

altre misure, comprese quelle finanziate

da altri fondi dell’Unione o ammissibili al

sostegno di tali fondi, in particolare al

sostegno nell’ambito dello sviluppo

rurale. Al riguardo si fa riferimento, se

del caso, alle misure attuate nell’ambito

di precedenti programmi operativi,

ii) non comportino rischi di doppio

finanziamento da parte di fondi

dell’Unione;

d) la durata del programma e

e) gli aspetti finanziari, in particolare:

i) modalità di calcolo ed entità dei

taking into consideration the outlook for

production and outlets, and an

explanation of how the programme

contributes to and is consistent with the

objectives of the national strategy,

including in its balance between

activities. The description of the

objectives shall indicate measurable

targets, so as to facilitate the monitoring

of progress gradually made in

implementing the programme;

(c) the measures, including those for

crisis prevention and management,

containing separate actions.

The operational programme shall indicate

the extent to which the different measures

proposed:

(i) complement and are consistent with

other measures, including measures

financed or eligible for support by other

Union funds, and in particular under the

rural development and promotion

programmes. In this respect, a specific

reference shall also be made, if

applicable, to measures carried out under

previous operational programmes;

(ii) do not entail any risk of double

financing by Union funds;

(d) the duration of the programme; and

(e) the financial aspects, in particular:

(i) the method of calculation and the level

of financial contributions;

(ii) the procedure for financing the

operational fund;

(iii) information necessary to justify

conto delle prospettive di produzione e di

sbocco, e una spiegazione di come il

programma contribuisca a ed è coerente

con gli obiettivi della strategia nazionale,

anche nel suo equilibrio tra le attività. La

descrizione degli obiettivi indica traguardi

misurabili, in modo da facilitare il

monitoraggio dei progressi compiuti

gradualmente nell'attuazione del

programma;

(c) le misure, comprese quelle per la

prevenzione e gestione delle crisi,

indicante le singole azioni.

Il programma operativo indica in che

misura le varie misure proposte:

(i) siano complementari e coerenti con

altre misure, comprese quelle finanziate o

ammissibili al sostegno da parte di altri

fondi dell'Unione, in particolare

nell'ambito dei programmi di sviluppo

rurale e di promozione. A questo

riguardo, è altresì fatto un riferimento

specifico, se del caso, alle misure attuate

nell'ambito di precedenti programmi

operativi;

(ii) non comportino rischi di doppio

finanziamento da parte di fondi

dell'Unione;

(d) la durata del programma; e

(e) gli aspetti finanziari, in particolare:

(i) il metodo di calcolo e il livello dei

contributi finanziari;

(ii) la procedura di finanziamento del

fondo di esercizio;

(iii) le informazioni necessarie per

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

39

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

contributi finanziari;

ii) procedura di finanziamento del fondo

di esercizio;

iii) informazioni a giustificazione della

diversa entità dei contributi e

iv) bilancio di previsione e calendario di

esecuzione delle azioni per ognuno degli

anni di attuazione del programma.

different levels of contribution; and

(iv) the budget and timetable for

operations per each implementation year

of the programme.

giustificare la diversa entità dei

contributi; e

(iv) il bilancio e calendario di esecuzione

per ogni anno di attuazione del

programma.

Articolo 60 Ammissibilità delle azioni

nell’ambito dei programmi operativi

1. Le azioni o le spese figuranti

nell’elenco di cui all’allegato IX sono

escluse dai programmi operativi.

2. Le spese ammissibili all’aiuto

nell’ambito dei programmi operativi sono

limitate ai costi effettivamente sostenuti.

Tuttavia, gli Stati membri possono fissare

al loro posto, anticipatamente e nella

maniera appropriata, tassi forfettari fissi

uniformi nei seguenti casi:

a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti

nell’allegato IX;

b) per spese di trasporto esterno per

chilometro, supplementari rispetto alle

spese di trasporto su strada, se si ricorre al

trasporto ferroviario o marittimo

nell’ambito di una misura di protezione

dell’ambiente e

c) per costi aggiuntivi e mancato

guadagno derivanti dalle azioni

ambientali, calcolati conformemente

all’articolo 53, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1974/2006 della

Commissione.

Article 31 Eligibility of actions under

operational programmes

1. Operational programmes shall not

include actions or expenditure referred to

in the list set out in Annex II. Annex III

contains a non-exhaustive list of eligible

actions.

2. Expenditure under operational

programmes eligible for aid shall be

restricted to the actual costs incurred.

However, Member States may instead fix

standard flat rates or scales of unit costs

in the following cases:

(a) where such standard flat rates or

scales of unit costs are referred to in

Annex III;

(b) for additional per-kilometre external

transport costs, compared to road haulage

costs, incurred when using rail or ship

transport as part of a measure to respect

the environment.

3. Member States shall ensure that the

relevant calculations are adequate and

accurate and established in advance on

the basis of a fair, equitable and verifiable

calculation. At that end Member States:

Articolo 31 Ammissibilità delle azioni

nell'ambito dei programmi operativi

1. I programmi operativi non

comprendono azioni o spese figuranti

nell'elenco di cui all'allegato II. L'allegato

III contiene un elenco non esaustivo delle

azioni ammissibili.

2. Le spese nell'ambito dei programmi

operativi che possono beneficiare

dell'aiuto è limitato ai costi effettivamente

sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri

possono invece determinare rettifiche

forfettarie standard o tabelle di costi

unitari nei seguenti casi:

(a) dove sono indicati nell'allegato III tali

tassi forfettari standard o tabelle di costi

unitari;

(b) per spese di trasporto esterno per

chilometro, rispetto ai costi di trasporto su

strada, qualora il trasporto ferroviario o

del trasporto marittimo nell'ambito di una

misura rispetti l'ambiente.

3. Gli Stati membri garantiscono che i

calcoli rilevanti sono adeguati e precisi e

stabilito in anticipo sulla base di un

calcolo giusto, equo e verificabile. A tal

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

40

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi

almeno ogni cinque anni.

3. Perché un’azione sia ammissibile, oltre

il 50 % in valore dei prodotti interessati è

costituito dai prodotti per i quali

l’organizzazione di produttori è

riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 %

solo i prodotti provenienti dai soci

dell’organizzazione di produttori o da

soci produttori di un’altra organizzazione

di produttori o associazione di

organizzazioni di produttori. Al calcolo

del valore si applica mutatis mutandis

l’articolo 50.

4. Alle azioni ambientali si applicano le

norme seguenti:

a) è possibile combinare varie azioni

ambientali, a condizione che siano tra

loro complementari e compatibili. In caso

di combinazione di azioni, l’entità

dell’aiuto tiene conto delle perdite di

reddito e dei costi aggiuntivi specifici

derivanti dalla combinazione;

b) gli impegni a limitare l’uso di

fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di

altri fattori di produzione sono ammessi

soltanto se tali limitazioni sono

verificabili in modo da offrire sufficienti

garanzie quanto al rispetto degli impegni

stessi.

5. Gli investimenti, compresi i contratti di

locazione finanziaria, con un periodo di

ammortamento superiore alla durata del

programma operativo, possono essere

oggetto di riporto ad un successivo

programma operativo per motivi

a) may decide to use differentiated scales

of unit costs to take into account regional

or local specificities;

b) shall ensure that a body that is

functionally independent from the

authorities responsible for the programme

implementation and possesses the

appropriate expertise performs the

calculations or confirm the adequacy and

accuracy of the calculations;

c) shall review such rates at least every

five years;

d) shall keep all the documentary

evidence concerning the establishment of

flat rates or standard scales of unit costs

and their re-examination.

4. In order for an action to be eligible,

more than 50 % by value of the products

covered by it shall be those for which the

producer organisation is recognised. To

be counted in the 50 %, the products shall

come from the producer organisation’s

members or producer members of another

producer organisation or association of

producer organisations. Article 22 and 23

(4) shall apply mutatis mutandis to the

calculation of the value.

5. Investments in physical assets shall

entail the following commitments:

(a) without prejudice to the provisions of

paragraph 4, the physical assets acquired

shall be used in accordance with their

intended use, as described in the approved

operational programme concerned;

(b) without prejudice to the provisions of

the second subparagraph of paragraph 6,

fine gli Stati membri:

a) può decidere di utilizzare le scale di

costi unitari differenziati per tenere conto

delle specificità regionali e locali;

b) assicura che un corpo che è

funzionalmente indipendente dalle

autorità competenti per l'attuazione del

programma e possiede le competenze

adeguate esegue i calcoli o conferma

l'adeguatezza e l'esattezza dei calcoli;

c) si rivedono i suddetti tassi almeno ogni

cinque anni;

d) conservano tutte le prove documentali

che istituiscono i tassi forfettari o di

tabelle standard di costi unitari e il loro

riesame.

4. Perché un’azione sia ammissibile, oltre

il 50% in valore dei prodotti da esso

contemplati sono quelli per i quali

l'organizzazione di produttori è

riconosciuta. Per essere conteggiati nel

50% solo i prodotti provenienti dai soci

dell'organizzazione di produttori o soci

produttori un'altra organizzazione di

produttori o associazione di

organizzazioni di produttori. Articolo 22 e

23 (4) si applicano mutatis mutandis per il

calcolo del valore.

5. Gli investimenti in immobilizzazioni

materiali possono comportare i seguenti

impegni:

(a) fatte salve le disposizioni del

paragrafo 4, i beni materiali acquisiti sono

utilizzati conformemente alla loro

destinazione d'uso, come descritto nel

programma operativo approvato in

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

41

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

economici debitamente giustificati, in

particolare se il periodo di ammortamento

fiscale è superiore a cinque anni.

In caso di sostituzione degli investimenti,

il valore residuo degli investimenti

sostituiti è:

a) aggiunto al fondo di esercizio

dell’organizzazione di produttori oppure

b) detratto dal costo della sostituzione.

6. Gli investimenti o le azioni possono

essere realizzati nelle singole aziende e/o

nei locali dei soci produttori

dell’organizzazione di produttori, o

dell’associazione di organizzazioni di

produttori, anche nel caso in cui le azioni

siano state oggetto di esternalizzazione a

soci dell’organizzazione di produttori o

dell’associazione di organizzazioni di

produttori, purché contribuiscano agli

obiettivi del programma operativo. Se un

socio produttore lascia l’organizzazione

di produttori, gli Stati membri

provvedono affinché l’investimento o il

suo valore residuo sia recuperato.

Tuttavia, in circostanze debitamente

giustificate gli Stati membri possono

esentare l’organizzazione di produttori

dall’obbligo di recupero dell’investimento

o del suo valore residuo.

7. Gli investimenti e le azioni connesse

alla trasformazione di prodotti

ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli

trasformati possono essere ammissibili al

sostegno se tali investimenti e azioni

perseguono gli obiettivi di cui all’articolo

103 quater, paragrafo 1, del regolamento

the physical assets acquired shall remain

both in the property and possession of the

beneficiary at least until the end of the

fiscal depreciation period of the physical

asset or at least during 10 years where the

former is longer. The beneficiary shall

also ensure the maintenance of the

physical asset during that period.

However where the investment is made

on ground rented the requirement of

remaining in the property of the

beneficiary shall cease at the end of such

a contract provided that the investments

has been in the possession of the

beneficiary at least the period required

above.

(c) where the producer organisation is the

owner and the member of the producer

organisation is the holder of the

investment, the producer organisation

shall have access rights to the investment

for the duration of the fiscal depreciation

period.

However, Member States may provide

that a different retention period than the

fiscal depreciation period shall apply.

Such period shall be indicated and duly

justified in their national strategy and

cover at least the period set out pursuant

to Article 71(1) of Regulation (EU) No

1303/2013.

6. Investments, including those under

leasing contracts, may be financed

through the operational fund in one

amount or in identical instalments as

approved in the operational programme.

questione;

(b) fatte salve le disposizioni del secondo

comma del paragrafo 6, i beni materiali

acquisiti restano sia all'interno delle

proprietà e il possesso del beneficiario,

almeno fino alla fine del periodo di

ammortamento fiscale del bene fisico o

almeno durante 10 anni se il primo è più

lungo. Il beneficiario dovrà inoltre

garantire il mantenimento dell'attività

fisica durante quel periodo. Tuttavia, se si

realizza l'investimento su un terreno

affittato l'obbligo di rimanere nella

proprietà del beneficiario cesserà alla fine

di tale contratto, a condizione che gli

investimenti sono in possesso del

beneficiario, almeno per il periodo

richiesto sopra.

(c) se l'organizzazione di produttori è il

proprietario e il membro

dell'organizzazione di produttori è titolare

dell’investimento, l'organizzazione di

produttori deve avere i diritti di accesso

agli investimenti per la durata del periodo

di ammortamento fiscale.

Tuttavia, gli Stati membri possono

prevedere che si applica un periodo di

conservazione diverso rispetto al periodo

di ammortamento fiscale. Tale periodo

deve essere indicato e debitamente

giustificato nella loro strategia nazionale

e coprire almeno il periodo stabilito ai

sensi dell'articolo 71 (1), del regolamento

(UE) n 1303/2013.

6. Gli investimenti, compresi i contratti di

locazione finanziaria, possono essere

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

42

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

(CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui

all’articolo 122, primo comma, lettera c),

del medesimo regolamento e purché siano

individuati nella strategia nazionale di cui

all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1234/2007.

Member States may approve amendments

to the operational programme providing

for a new distribution of the instalments

in duly justified cases.

If the fiscal depreciation period of an

investment exceeds the length of the

operational programme, it may be carried

over to a subsequent operational

programme.

Where investments are replaced, the

residual value of the investments replaced

shall be:

(a) added to the operational fund of the

producer organisation; or

(b) subtracted from the cost of the

replacement.

7. Actions, including investments, may be

implemented on individual holdings or

premises of producer members of the

producer organisation, or association of

producer organisations or their

subsidiaries as referred to in Article 22(9)

including where the actions are

outsourced to members of the producer

organisation or association of producer

organisations, provided that they

contribute to the objectives of the

operational programme.

If the producer member leaves the

producer organisation, Member States

shall ensure that the investment or its

residual value is recovered by the

producer organisation and in the latter

case, added to the operational fund.

However, in duly justified circumstances,

Member States may provide that the

finanziati attraverso il fondo di esercizio

in un unico importo o in rate uguali come

approvato nel programma operativo. Gli

Stati membri possono approvare

modifiche al programma operativo che

prevede una nuova distribuzione delle

rate in casi debitamente giustificati.

Se il periodo di ammortamento fiscale di

un investimento supera la lunghezza del

programma operativo, può essere portato

ad un successivo programma operativo.

In caso di sostituzione degli investimenti,

il valore residuo degli investimenti

sostituiti è:

(a) aggiunto al fondo di esercizio

dell'organizzazione di produttori; o

(b) detratto dal costo della sostituzione.

7. Azioni, compresi gli investimenti,

possono essere realizzati nelle singole

aziende o sedi dei soci produttori

dell'organizzazione di produttori o

associazione di organizzazioni di

produttori o loro filiali, di cui all'articolo

22 (9) anche quando le azioni sono

affidati a membri del organizzazione di

produttori o associazione di

organizzazioni di produttori, a condizione

che essi contribuiscano agli obiettivi del

programma operativo.

Se il membro produttore lascia

l'organizzazione di produttori, gli Stati

membri provvedono affinché

l'investimento o il suo valore residuo sia

recuperato dall'organizzazione di

produttori e, in quest'ultimo caso,

aggiunto al fondo di esercizio.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

43

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

producer organisation shall not be

required to recover the investment or its

residual value.

8. Actions, including investments related

to the transformation of fruit and

vegetables into processed fruit and

vegetables may be eligible for support

where such investments and actions

pursue the objectives referred to in Article

33(1) of Regulation (EU) No 1308/2013,

including those referred to in Article 160

of that Regulation, and provided that they

are identified in the national strategy

referred to in Article 36 of Regulation

(EU) No 1308/2013.

9. In order to comply with Article

33(5)(a) of Regulation (EU) No

1308/2013, the producer organisation

shall implement itself two environmental

actions or more than 50% of the producer

members shall implement at least two

environmental actions listed in the

operational programme even if the

implemented actions are not the same for

each producer member.

Tuttavia, in circostanze debitamente

giustificate, gli Stati membri possono

prevedere che l'organizzazione di

produttori non è tenuto a recuperare

l'investimento o il suo valore residuo.

8. Azioni, inclusi gli investimenti relativi

alla trasformazione di frutta e verdura in

prodotti ortofrutticoli trasformati possono

essere ammissibili al sostegno se tali

investimenti e azioni perseguono gli

obiettivi di cui all'articolo 33 (1), del

regolamento (UE) n 1308/2013, compresi

quelli di cui all'articolo 160 del medesimo

regolamento, e purché siano individuati

nella strategia nazionale di cui all'articolo

36 del regolamento (UE) n 1308/2013.

9. Al fine di rispettare l'articolo 33 (5) (a),

del regolamento (UE) n 1308/2013,

l'organizzazione di produttori attua due

azioni ambientali o più del 50% dei

produttori aderenti attuano almeno due

azioni ambientali elencate nel programma

operativo anche se le azioni realizzate non

sono uguali per ciascun produttore.

Articolo 61 Documenti da presentare

I programmi operativi sono corredati in

particolare di:

a) documenti comprovanti la costituzione

del fondo di esercizio;

b) un impegno scritto dell’organizzazione

di produttori a rispettare il disposto del

regolamento (CE) n. 1234/2007 e del

presente regolamento e

Article 5 Documents to be submitted

Operational programmes shall be

accompanied by:

(a) evidence of the setting-up of an

operational fund;

(b) a written undertaking from the

producer organisation to comply with

Regulation (EU) No 1308/2013

Commission Delegated Regulation (EU)

Articolo 5 Documenti da presentare

I programmi operativi devono essere

accompagnati da:

(a) prova della creazione di un fondo di

esercizio;

(b) un impegno scritto dell'organizzazione

di produttori a rispettare il regolamento

(UE) n 1308/2013 regolamento delegato

(UE) N. 2016 / xxx e dal presente

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

44

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

c) una dichiarazione scritta

dell’organizzazione di produttori

attestante che non ha beneficiato né

beneficerà, direttamente o indirettamente,

di alcun altro finanziamento dell’Unione

o nazionale per azioni ammissibili ad un

aiuto in forza del presente regolamento.

N. 2016/xxx and this Regulation; and

(c) a written undertaking from the

producer organisation that it has not

received and will not receive, directly or

indirectly, any other Union or national

funding in respect of actions qualifying

for aid under this Regulation.

regolamento; e

(c) un impegno scritto dell'organizzazione

di produttori che non ha ricevuto e non

riceverà, direttamente o indirettamente,

qualsiasi altro sostegno dell'Unione o

finanziamenti nazionali per le azioni che

beneficiano di aiuti previsti dal presente

regolamento.

Articolo 62 Programmi operativi delle

associazioni di organizzazioni di

produttori

1. Gli Stati membri possono autorizzare

un’associazione di organizzazioni di

produttori a presentare un programma

operativo completo o parziale, composto

di azioni identificate, ma non eseguite, da

due o più organizzazioni di produttori

associate nell’ambito dei loro programmi

operativi.

2. I programmi operativi delle

associazioni di organizzazioni di

produttori sono considerati insieme ai

programmi operativi delle organizzazioni

di produttori associate, anche sotto il

profilo del rispetto degli obiettivi e dei

limiti fissati dall’articolo 103 quater del

regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le azioni siano interamente finanziate

con i contributi dei soci delle associazioni

di organizzazioni di produttori costituiti

da organizzazioni di produttori, attinti ai

fondi di esercizio delle stesse

organizzazioni. Tuttavia, le azioni

Article 32 Operational programmes of

associations of producer organisations

1. Pursuant to Article 34, Member States

may authorise that producer members of

associations of producer organisations

which are not producer organisations

finance the measures implemented by the

association of producer organisations in

proportion to the contribution of member

producer organisations.

2. Articles 30, 31, 33 and 34 of this

Regulation and Articles 4, 5 (a), (b) and

(c), 6 and 7 of Commission Implementing

Regulation (EU) No 2016/XXX shall

apply mutatis mutandis to operational

programmes of associations of producer

organisations. However, a balance

between the activities referred to in

Article 4(b) of Implementing Regulation

(EU) No 2016/XXX shall not be required

in respect of partial operational

programmes of associations of producer

organisations.

3. The ceiling for the crisis management

and prevention expenditure, referred to in

fourth paragraph of Article 33(3) of

Articolo 32 Programmi operativi delle

associazioni di organizzazioni di

produttori

1. Ai sensi dell'articolo 34, gli Stati

membri possono autorizzare che i soci

produttori delle associazioni di

organizzazioni di produttori che non sono

organizzazioni di produttori a finanziare

le misure attuate dalla associazione di

organizzazioni di produttori in

proporzione al contributo delle

organizzazioni di produttori associate.

2. Gli articoli 30, 31, 33 e 34 del presente

regolamento e articoli 4, 5 (a), (b) e (c), 6

e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n

2016 / XXX si applica mutatis mutandis

programmi operativi delle associazioni di

organizzazioni di produttori. Tuttavia, un

equilibrio tra le attività di cui all'articolo

4, (b), del regolamento di esecuzione

(UE) n 2016 / XXX non è richiesto per i

programmi operativi parziali delle

associazioni di organizzazioni di

produttori.

3. Il massimale per le spese di gestione e

di prevenzione delle crisi, di cui al quarto

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

45

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

possono essere finanziate, in misura

proporzionale al contributo delle

organizzazioni di produttori associate, dai

soci produttori delle associazioni di

organizzazioni di produttori che non sono

organizzazioni di produttori ai sensi

dell’articolo 34;

b) le azioni e la corrispondente

partecipazione finanziaria siano elencate

nel programma operativo di ciascuna

organizzazione di produttori partecipante

e

c) non vi siano rischi di doppi aiuti.

4. Le disposizioni degli articoli 58, 59 e

60, dell’articolo 61, lettere b) e c), e degli

articoli da 63 a 67 si applicano mutatis

mutandis ai programmi operativi delle

associazioni di organizzazioni di

produttori. Tuttavia, per i programmi

operativi parziali delle associazioni di

organizzazioni di produttori non è

richiesto l’equilibrio tra le attività

previsto dall’articolo 59, lettera b).

5. Il massimale di spesa per la

prevenzione e gestione delle crisi, di cui

all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma

del regolamento (UE) n. 1308/2013,

nell'ambito dei programmi operativi delle

associazioni di organizzazioni di

produttori, è calcolato a livello di

ciascuna organizzazione di produttori

associata.

Regulation (EU) No 1308/2013, under the

operational programmes of associations

of producer organisations shall be

calculated at the level of each member

producer organisation.

comma dell'articolo 33 (3), del

regolamento (UE) n 1308/2013,

nell'ambito dei programmi operativi delle

associazioni di organizzazioni di

produttori deve essere calcolato a livello

di ogni organizzazione di produttori

membro.

Articolo 63 Termini per la

presentazione dei programmi

Article 6 Time limit for submission

1. Operational programmes shall be

Articolo 6 Termine per la

presentazione

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

46

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

1. L’organizzazione di produttori presenta

il programma operativo, per

approvazione, alla competente autorità

dello Stato membro in cui ha sede entro e

non oltre il 15 settembre dell’anno

precedente quello della sua esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono

differire tale termine.

2. La persona giuridica o una sua parte

chiaramente definita, compresi i gruppi di

produttori, quando presenta una domanda

di riconoscimento come organizzazione di

produttori può presentare nello stesso

tempo, per approvazione, il programma

operativo di cui al paragrafo 1.

L’approvazione del programma operativo

è subordinata all’ottenimento del

riconoscimento entro il termine stabilito

all’articolo 64, paragrafo 2.

submitted for approval by the producer

organisation to the competent authority in

the Member State in which the producer

organisation has its headquarters by 15

September of the year preceding that in

which they are to be implemented.

However, the Member States may

postpone that date.

2. When a legal entity or clearly defined

part of a legal entity, including a producer

group, submits an application for

recognition as a producer organisation it

may, at the same time, submit the

operational programme referred to in

paragraph 1 for approval. Approval of the

operational programme shall be subject to

recognition granted no later than on the

final date laid down in Article 33(2) of

Commission Delegated Regulation (EU)

N. 2016/xxx.

1. I programmi operativi sono presentati

per approvazione dall'organizzazione di

produttori all'autorità competente dello

Stato membro in cui l'organizzazione di

produttori ha la sua sede principale, entro

il 15 settembre dell'anno precedente

quello in cui devono essere attuate.

Tuttavia, gli Stati membri possono

differire tale data.

2. Quando una persona giuridica o una

sua parte chiaramente definita di un

soggetto giuridico, tra cui un gruppo di

produttori, sottopone una domanda di

riconoscimento come organizzazione di

produttori, può, allo stesso tempo,

presentare il programma operativo di cui

al paragrafo 1 per l'approvazione.

L'approvazione del programma operativo

è oggetto di riconoscimento rilasciata non

più tardi della data finale di cui

all'articolo 33 (2) del regolamento

delegato (UE) N. 2016 / xxx.

Articolo 64 Decisione

1. A seconda dei casi, la competente

autorità dello Stato membro:

a) approva gli importi dei fondi di

esercizio e dei programmi operativi

conformi alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle

del presente capo;

b) approva i programmi operativi, a

condizione che l’organizzazione di

produttori accetti alcune modifiche,

oppure

Article 33 Decision

1. The competent authority of the

Member State shall:

(a) approve amounts of operational funds

and operational programmes which meet

the requirements of Regulation (EU) No

1308/2013 and those of this Chapter;

(b) approve the operational programmes,

on condition that certain amendments are

accepted by the producer organisation; or

(c) reject the operational programmes or

parts thereof.

Articolo 33 Decisione

1. L'autorità competente dello Stato

membro: (a) approva gli importi dei fondi

di esercizio e programmi operativi che

soddisfano i requisiti del regolamento

(UE) n 1308/2013 e quelle del presente

capo; (b) approva i programmi operativi,

a condizione che l'organizzazione di

produttori accetti alcune modifiche; o (c)

respinge i programmi operativi o parti di

esse. 2. L'autorità competente dello Stato

membro prende le decisioni in merito ai

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

47

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

c) respinge i programmi operativi o parti

dei medesimi.

2. La competente autorità dello Stato

membro adotta una decisione in merito ai

programmi operativi e ai fondi di

esercizio entro il 15 dicembre dell’anno di

presentazione.

Gli Stati membri notificano la decisione

alle organizzazioni di produttori entro il

15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente

giustificati la competente autorità dello

Stato membro ha la facoltà di adottare

una decisione sui programmi operativi e

sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio

successivo alla data di presentazione della

domanda. La decisione di approvazione

può prevedere che la spesa sia

ammissibile a decorrere dal 1 o gennaio

dell’anno successivo a quello di

presentazione della domanda.

2. The competent authority of the

Member State shall take decisions on

operational programmes and operational

funds by 15 December of the year in

which they are submitted.

Member States shall notify the producer

organisations of those decisions by 15

December.

However, for duly justified reasons, the

competent authority of the Member State

may take a decision on operational

programmes and operational funds by 20

January following the date of submission.

The approval decision may stipulate that

expenditure is eligible from 1 January of

the year following the submission.

programmi operativi e ai fondi di

esercizio entro il 15 dicembre dell'anno in

cui sono state presentate. Gli Stati

membri notificano alle organizzazioni di

produttori tali decisioni entro il 15

dicembre. Tuttavia, per motivi

debitamente giustificati, l'autorità

competente dello Stato membro può

adottare una decisione sui programmi

operativi e i fondi di esercizio entro il 20

gennaio successivo alla data di

presentazione. La decisione di

approvazione può prevedere che la spesa

sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio

dell'anno successivo alla presentazione.

Articolo 65 Modifiche ai programmi

operativi per gli anni successivi

1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni

di produttori possono richiedere

modifiche dei programmi operativi, e

della relativa durata, che acquistano

efficacia dal 1 o gennaio dell’anno

successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono

differire la data di presentazione delle

richieste di modifica.

2. Le richieste di modifica sono corredate

dei documenti che ne giustificano i

Article 34 Amendments to operational

programmes

1. Producer organisations may request

amendments to operational programmes,

including their duration, for subsequent

years. Member States shall set up

deadlines for the submission and approval

of such requests so that the approved

amendments apply as from 1 January of

the following year.

For duly justified reasons, Member States

may take a decision on amendments to

operational programmes by 20 January

Articolo 34 Modifiche ai programmi

operativi

1. Le organizzazioni di produttori

possono chiedere di apportare modifiche

ai programmi operativi, compresa la loro

durata, per gli anni successivi. Gli Stati

membri istituiscono termini per la

presentazione e l'approvazione di tali

richieste in modo che gli emendamenti

approvati si applicano dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

Per motivi debitamente giustificati, gli

Stati membri possono adottare una

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

48

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

motivi, la natura e le implicazioni.

3. L’autorità competente dello Stato

membro adotta una decisione sulle

richieste di modifica dei programmi

operativi entro il 15 dicembre dell’anno di

presentazione delle stesse.

Tuttavia, per motivi debitamente

giustificati la competente autorità dello

Stato membro ha la facoltà di adottare

una decisione sulle modifiche dei

programmi operativi entro il 20 gennaio

successivo alla data di presentazione della

richiesta. La decisione di approvazione

può prevedere che la spesa sia

ammissibile a decorrere dal 1 o gennaio

dell’anno successivo a quello di

presentazione della richiesta.

Articolo 66 Modifiche ai programmi

operativi nel corso dell’anno

1. Gli Stati membri possono autorizzare

modifiche ai programmi operativi nel

corso dell’anno, alle condizioni che essi

stabiliscono.

2. L’autorità competente dello Stato

membro adotta una decisione sulle

richieste di modifica dei programmi

operativi presentate a norma del paragrafo

1 entro il 20 gennaio dell’anno successivo

a quello di presentazione della richiesta di

modifica.

3. Nel corso dell’anno, la competente

autorità dello Stato membro può

autorizzare le organizzazioni di

produttori:

following the year of the request. The

approval decision may stipulate that

expenditure is eligible from 1 January

following the year of the request.

2. Member States may authorise

amendments to operational programmes

during the year, under conditions to be

determined by them. The decisions on

those amendments shall be taken by 20

January of the year following the year for

which amendments are requested.

Producer organisations may be authorised

by Member States, during the year to:

(a) implement their operational

programmes in part only;

(b) change the contents of the operational

programme;

(c) increase the amount of the operational

fund by a maximum of 25 %, and

decrease it by a percentage to be fixed by

Member States, of the amount initially

approved, provided that the overall

objectives of the operational programme

are maintained. Member States may

increase this percentage in case of

mergers of producer organisations as

referred to in Article 15(1);

(d) add national financial assistance to the

operational fund in case of application of

Article 53.

Member States shall determine the

conditions under which operational

programmes may be amended during the

year without prior approval by the

competent authority of the Member State.

Those amendments are only eligible for

decisione sulle modifiche dei programmi

operativi entro il 20 gennaio successivo

all'anno della richiesta. La decisione di

approvazione può prevedere che la spesa

sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio

successivo all'anno della richiesta.

2. Gli Stati membri possono autorizzare

modifiche ai programmi operativi nel

corso dell'anno, alle condizioni che

saranno determinate da essi. Le decisioni

su tali modifiche devono essere prese

entro il 20 gennaio dell'anno successivo a

quello per il quale sono richieste

modifiche.

Le organizzazioni di produttori possono

essere autorizzate dagli Stati membri, nel

corso dell'anno per:

(a) attuare i programmi operativi solo una

parte;

(b) modificare il contenuto del

programma operativo;

(c) aumentare l'importo del fondo di

esercizio fino ad un massimo del 25%, e

diminuirlo di una percentuale da fissare

da parte degli Stati membri, l'importo

inizialmente approvato, a condizione che

gli obiettivi generali del programma

operativo rimangano invariati. Gli Stati

membri possono aumentare la suddetta

percentuale in caso di fusioni di

organizzazioni di produttori di cui

all'articolo 15 (1);

(d) aggiungere l'aiuto finanziario

nazionale al fondo di esercizio in caso di

applicazione dell'articolo 53.

Gli Stati membri stabiliscono le

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

49

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

a) ad attuare solo parzialmente i

programmi operativi;

b) a modificare il contenuto del

programma operativo;

c) ad aumentare l’importo del fondo di

esercizio fino ad un massimo del 25 %

dell’importo inizialmente approvato o a

diminuirlo di una percentuale fissata dallo

Stato membro, a condizione che gli

obiettivi generali del programma

operativo rimangano invariati. Gli Stati

membri possono aumentare la suddetta

percentuale in caso di fusioni di

organizzazioni di produttori ai sensi

dell’articolo 29, paragrafo 1;

d) ad aggiungere l’aiuto finanziario

nazionale al fondo di esercizio in caso di

applicazione dell’articolo 93.

4. Gli Stati membri definiscono a quali

condizioni i programmi operativi possono

essere modificati nel corso dell’anno

senza previa approvazione da parte della

competente autorità dello Stato membro.

Le modifiche sono ammissibili solo se

l’organizzazione di produttori ne dà

immediata comunicazione all’autorità

competente.

aid if they are notified by the producer

organisation to the competent authority

without delay.

3. Requests for amendments shall be

accompanied by supporting documents

giving the reason, nature and implications

of the changes.

condizioni alle quali i programmi

operativi possono essere modificati nel

corso dell'anno senza previa approvazione

da parte dell'autorità competente dello

Stato membro. Le modifiche sono

ammissibili solo se l’organizzazione di

produttori ne dà immediata

comunicazione all’autorità competente.

3. Le richieste di modifica sono corredate

da documenti dando la motivazione, la

natura e le implicazioni dei cambiamenti

del sostegno.

Articolo 67 Modalità di esecuzione dei

programmi operativi

1. I programmi operativi sono eseguiti

nell’arco di periodi annuali che vanno dal

1° gennaio al 31 dicembre.

2. L’esecuzione dei programmi operativi

approvati entro il 15 dicembre decorre dal

Article 7 Implementation periods of

operational programmes

1. Operational programmes shall be

implemented in annual periods running

from 1 January to 31 December.

2. Operational programmes approved by

15 December shall be implemented from

Periodi Articolo 7 Attuazione dei

programmi operativi

1. I programmi operativi sono eseguiti

nell'arco di periodi annuali che vanno dal

1° gennaio al 31 dicembre.

2. I programmi operativi approvati entro

il 15 dicembre sono attuati dal 1° gennaio

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

1 o gennaio dell’anno successivo.

L’esecuzione dei programmi approvati

dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

In deroga al primo e al secondo comma,

in caso di applicazione dell’articolo 64,

paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo

65, paragrafo 3, secondo comma,

l’esecuzione dei programmi operativi

approvati a norma delle suddette

disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio

successivo alla data di approvazione.

1 January of the following year.

The implementation of programmes

approved after 15 December shall be

postponed for one year.

3. By way of derogation from the second

paragraph, where the third subparagraph

of Article 33(2) or the second

subparagraph of Article 34(1) of

Commission Delegated Regulation (EU)

N. 2016/xxx apply, the implementation of

operational programmes approved in

accordance with those provisions shall

start not later than 31 January following

their approval.

dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati

dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

3. In deroga al secondo comma, dove (1),

del regolamento delegato (UE) N. / xxx si

applicano il terzo comma dell'articolo 33

(2) o il secondo comma dell'articolo 34

2016, l’esecuzione dei programmi

operativi approvati a norma delle suddette

disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio

successivo alla data di approvazione

Articolo 68 Importo approvato

dell’aiuto

1. Entro il 15 dicembre dell’anno

precedente l’anno per il quale è richiesto

l’aiuto, gli Stati membri comunicano alle

organizzazioni di produttori e alle loro

associazioni l’importo approvato

dell’aiuto, come previsto dall’articolo 103

octies, paragrafo 3, del regolamento (CE)

n. 1234/2007.

2. In caso di applicazione dell’articolo 64,

paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo

65, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati

membri comunicano l’importo approvato

dell’aiuto entro il 20 gennaio dell’anno

per il quale è richiesto l’aiuto.

Article 8 Approved amount of aid

1. Member States shall notify producer

organisations and their associations of the

approved amount of aid by 15 December

of the year preceding the year for which

aid is requested.

2. Where the third subparagraph of

Article 33(2) or the second subparagraph

of Article 34(1) of Commission

Delegated Regulation (EU) N. 2016/xxx

applies, Member States shall notify the

approved amount of aid by 20 January of

the year for which aid is requested.

Articolo 8 Importo approvato degli

aiuti

1. Gli Stati membri notificano alle

organizzazioni di produttori e alle loro

associazioni l’importo approvato

dell'aiuto entro il 15 dicembre dell'anno

precedente l'anno per il quale è richiesto

l'aiuto.

2. Quando il terzo comma dell'articolo 33

(2) o il secondo comma dell'articolo 34

(1), del regolamento delegato (UE) N.

2016 / xxx si applica, gli Stati membri

notificano l'importo approvato dell'aiuto

entro il 20 gennaio dell’anno per il quale

l'aiuto è richiesto.

Articolo 69 Domande di aiuto

1. Le organizzazioni di produttori

presentano all’autorità competente dello

Article 9 Aid applications

1. Producer organisations shall submit an

application for aid or the balance thereof

Articolo 9 Domande di aiuto

1. Le organizzazioni di produttori

presentano una domanda di aiuto o del

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

51

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Stato membro una domanda di aiuto o del

relativo saldo per ciascun programma

operativo per il quale è richiesto l’aiuto,

entro il 15 febbraio dell’anno successivo a

quello per il quale è chiesto l’aiuto.

2. Le domande sono corredate di

documenti giustificativi attestanti quanto

segue:

a) l’aiuto richiesto;

b) il valore della produzione

commercializzata;

c) i contributi finanziari versati dai soci e

quelli versati dall’organizzazione di

produttori medesima;

d) le spese sostenute a titolo del

programma operativo;

e) le spese relative alle misure di

prevenzione e gestione delle crisi,

suddivise per azioni;

f) la quota del fondo di esercizio spesa per

le misure di prevenzione e gestione delle

crisi, suddivisa per azioni;

g) il rispetto dell’articolo 103 quater,

paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

nonché dell’articolo 103 quinquies del

regolamento (CE) n. 1234/2007;

h) una dichiarazione scritta attestante che

l’organizzazione di produttori non ha

ricevuto alcun doppio finanziamento dallo

Stato membro o dall’Unione per le misure

e/o le azioni ammissibili all’aiuto in forza

del presente regolamento e

i) in caso di domanda di pagamento di un

aiuto calcolato in base ai tassi forfettari

fissi di cui all’articolo 60, paragrafo 2, la

prova della realizzazione dell’azione di

to the competent authority of the Member

State for each operational programme for

which aid is requested by 15 February of

the year following the year for which the

aid is requested.

2. The aid applications shall be

accompanied by supporting documents

showing:

(a) the aid requested;

(b) the value of marketed production;

(c) the financial contributions levied on

its members and those of the producer

organisation itself;

(d) the expenditure incurred in respect of

the operational programme;

(e) the expenditure concerning crisis

prevention and management broken down

by actions;

(f) the proportion of the operational fund

spent on crisis prevention and

management broken down by actions;

(g) compliance with Article 33(3), with

the first subparagraph of Article 33(5) and

with Article 34 of Regulation (EU) No

1308/2013;

(h) a written undertaking that it has not

received any duplicate Union or national

funding in respect of measures or

operations qualifying for aid under this

Regulation; and

(i) in the case of an application for

payment based on a standard flat rate or

scales of unit costs as referred to in

Article 31(2) of Commission Delegated

Regulation (EU) No 2016/xxx, proof of

the implementation of the action

relativo saldo all'autorità competente

dello Stato membro per ciascun

programma operativo per il quale l'aiuto è

richiesto entro il 15 febbraio dell'anno

successivo a quello per il quale è richiesto

l'aiuto.

2. Le domande di aiuto devono essere

corredate dei documenti giustificativi

attestanti:

(a) l'aiuto richiesto;

(b) il valore della produzione

commercializzata;

(c) i contributi finanziari versati dai soci e

quelli dell'organizzazione stessa;

(d) le spese sostenute in relazione al

programma operativo;

(e) le spese in materia di prevenzione e

gestione crisi suddivise per azioni;

(f) la quota del fondo di esercizio spesa

per la prevenzione e la gestione crisi

suddivise per azioni;

(g) la conformità con l'articolo 33 (3), con

il primo comma dell'articolo 33 (5), e

dell'articolo 34 del regolamento (UE) n

1308/2013;

(h) una dichiarazione scritta che non ha

ricevuto alcun sostegno dell'Unione

duplicati o finanziamenti nazionali per le

misure o le azioni ammissibili agli aiuti ai

sensi del presente regolamento; e

(i) nel caso di domanda di pagamento di

una somma forfettaria o tabelle di costi

unitari di cui all'articolo 31 (2), del

regolamento delegato (UE) n 2016 / xxx,

la prova della realizzazione dell'azione

interessato.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

52

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

cui trattasi.

3. Le domande di aiuto possono

riguardare spese programmate ma non

sostenute, a condizione che sia dimostrato

che:

a) le azioni di cui trattasi non hanno

potuto essere eseguite entro il 31

dicembre dell’anno di esecuzione del

programma operativo per motivi

indipendenti dalla volontà

dell’organizzazione di produttori;

b) dette azioni possono essere eseguite

entro il 30 aprile dell’anno successivo a

quello per il quale è chiesto l’aiuto e

c) un contributo equivalente

dell’organizzazione di produttori rimane

nel fondo di esercizio.

L’aiuto è pagato e la cauzione costituita a

norma dell’articolo 71, paragrafo 3 è

svincolata soltanto su presentazione della

prova dell’esecuzione delle spese

programmate di cui al primo comma,

lettera b) entro il 30 aprile dell’anno

successivo a quello per il quale dette

spese erano state programmate, nonché in

base al diritto all’aiuto effettivamente

accertato.

4. In caso di presentazione della domanda

oltre il termine previsto al paragrafo 1,

l’aiuto è ridotto dell’1 % per ogni giorno

di ritardo.

In casi eccezionali e debitamente

giustificati, l’autorità competente può

accogliere domande presentate oltre il

termine previsto al paragrafo 1 purché

siano stati eseguiti i necessari controlli e

concerned.

3. The aid applications may cover

expenditure programmed but not incurred

if the following elements are proved:

(a) the operations concerned could not be

carried out by 31 December of the year of

implementation of the operational

programme, for reasons beyond the

control of the producer organisation

concerned;

(b) those operations can be carried out by

30 April of the year following the year for

which the aid is requested; and

(c) an equivalent contribution from the

producer organisation remains in the

operational fund.

The aid shall be paid and the security

lodged in accordance with Article 11(2)

shall be released only on condition that

proof of implementation of the

programmed expenditure referred to in

point (b) of the first subparagraph is

provided by 30 April of the year

following that for which the expenditure

in question was programmed, and on the

basis of the entitlement to the aid actually

established.

4. Where applications are submitted after

the date provided for in paragraph 1, the

aid shall be reduced by 1 % for each day

late.

In exceptional and duly justified cases,

the competent authority of the Member

State may accept applications after the

date provided for in paragraph 1, if the

necessary checks have been carried out

3. Le domande di aiuto possono

riguardare spese programmate ma non

sostenute se le seguenti sia dimostrato

che:

(a) le operazioni di cui trattasi non hanno

potuto essere eseguite entro il 31

dicembre dell'anno di attuazione del

programma operativo, per motivi

indipendenti dalla volontà

dell'organizzazione di produttori;

(b) dette operazioni possono essere

eseguite entro il 30 aprile dell'anno

successivo a quello per il quale è richiesto

l'aiuto; e

(c) un contributo equivalente

dell'organizzazione di produttori rimane

nel fondo di esercizio.

L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a

norma dell'articolo 11 (2), è svincolata

solo a condizione che la prova della

realizzazione delle spese programmate di

cui al punto (b) del primo comma, è

previsto entro il 30 aprile dell'anno

successivo a quello per il quale è stato

programmato delle spese in questione, e

sulla base del diritto all'aiuto

effettivamente accertato.

4. Per le domande presentate dopo la data

di cui al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto

dell'1% per ogni giorno di ritardo.

In casi eccezionali e debitamente

giustificati, l'autorità competente dello

Stato membro può accettare domande

dopo la data di cui al paragrafo 1, se i

controlli necessari sono stati effettuati e il

termine di pagamento di cui all'articolo 10

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

53

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

sia stato rispettato il termine di

pagamento di cui all’articolo 70.

5. Le associazioni di organizzazioni di

produttori possono presentare domanda di

aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e

per conto dei propri soci se questi sono

organizzazioni di produttori e se ognuno

di essi presenta i documenti giustificativi

di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale

dell’aiuto è l’organizzazione di

produttori.

and the time limit for payment provided

for in Article 10 is complied with.

5. Associations of producer organisations

may submit an application for aid as

referred to in paragraph 1 in the name and

on behalf of their members, where those

members are producer organisations

recognised in the same Member State as

their association and provided that the

supporting documents requested under

paragraph 2 are submitted for each

member. The producer organisations shall

be the final beneficiaries of the aid.

6. Producer organisations member of

transnational associations of producer

organisations shall apply for aid in the

Member State where they are recognised.

regarding actions implemented on their

territory. A copy of that application shall

be provided by the transnational

association of producer organisations to

the authorities of the Member State where

it has its headquarters.

7. Without prejudice to paragraph 6,

transnational associations of producer

organisations may submit an application

for aid in the Member State where the

association has its headquarters regarding

actions implemented at the level of the

association provided that there is no risk

of double funding.

è rispettato.

5. Associazioni di organizzazioni di

produttori può presentare una domanda di

aiuto di cui al paragrafo 1, in nome e per

conto dei loro membri, in cui i membri

sono organizzazioni di produttori

riconosciute nello stesso Stato membro la

loro associazione e a condizione che i

documenti giustificativi richiesti ai sensi

del paragrafo 2 sono presentati per ogni

membro. Le organizzazioni di produttori

devono essere i beneficiari finali degli

aiuti.

6. Si applicano gli aiuti per

Organizzazioni Produttore membro di

associazioni transnazionali di

organizzazioni di produttori, nello Stato

membro in cui sono riconosciuti. Per

quanto riguarda le azioni attuate in loro

territorio. Una copia di tale domanda sono

fornite dalla associazione transnazionale

di organizzazioni di produttori alle

autorità dello Stato membro in cui ha la

sua sede.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, associazioni

transnazionali di organizzazioni di

produttori può presentare una domanda di

aiuto nello Stato membro in cui

l'associazione ha sede in materia di azioni

attuate a livello dell'associazione, a

condizione che non vi è alcun rischio di

doppio finanziamento.

Articolo 70 Pagamento dell’aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il

Article 10 Payment of the aid

Member States shall pay the aid by 15

Articolo 10 Pagamento dell’aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

54

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

15 ottobre dell’anno che segue l’anno di

esecuzione del programma.

October of the year following the year of

implementation of the programme.

15 ottobre dell’anno che segue l’anno di

esecuzione del programma.

Articolo 71 Anticipi

1. Gli Stati membri possono permettere

alle organizzazioni di produttori di

chiedere il pagamento anticipato della

parte dell’aiuto corrispondente alle spese

prevedibili del programma operativo per

il trimestre o il quadrimestre decorrente

dal mese in cui viene presentata la

domanda di anticipo.

2. Le domande di anticipo sono presentate

nei modi stabiliti dallo Stato membro,

ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e

ottobre oppure ogni quattro mesi in

gennaio, maggio e settembre.

L’importo totale degli anticipi per un dato

anno non può superare l’80 %

dell’importo dell’aiuto inizialmente

approvato per il relativo programma

operativo.

3. Il versamento di anticipi è subordinato

alla costituzione di una cauzione pari al

110 % del loro importo, conformemente

al regolamento (CEE) n. 2220/85 della

Commissione ( 1 ).

Gli Stati membri definiscono le

condizioni atte ad assicurare che i

contributi finanziari al fondo di esercizio

siano stati prelevati in conformità con gli

articoli 52 e 53 del presente regolamento

e che i precedenti anticipi e il

corrispondente contributo

dell’organizzazione di produttori siano

Article 35 Advance payments

1. Member States may permit producer

organisations to apply for the advance

payment of a part of the aid. It shall

correspond to the forecast expenditure

resulting from the operational programme

during the three- or four-month period

starting in the month in which the

application for an advance payment is

submitted.

Conditions shall be provided for by the

Member States to ensure that financial

contributions to the operational fund have

been levied in accordance with Article 24

and 25 of this Regulation and previous

advance payments and the corresponding

producer organisation contribution have

actually been spent.

2. Applications for the release of

securities may be submitted during the

current programme year and shall be

accompanied by supporting documents,

such as invoices and documents proving

that payment has been made.

Securities shall be released in respect of

up to 80 % of advances paid.

3. In the event of failure to comply with

the operational programmes or of serious

failure to meet the obligations provided

for in Article 5(b) and (c) of

Implementing Regulation (EU) No

2016/XXX the security shall be forfeited,

Article 11 Advance payments

1. Applications for advance payments

shall be submitted as decided by the

Member State, either on three-monthly

basis in January, April, July and October

or on a four-monthly basis in January,

May and September.

Total advance payments made for a given

year may not exceed 80 % of the initially

approved amount of aid for the

operational programme.

2. Advances shall be paid subject to the

lodging of a security equivalent to 110 %

thereof in accordance with Commission

Delegated Regulation (EU) N. 907/2014.

3. Member States may set a minimum

amount and the deadlines for advance

payments.

Articolo 35 Anticipi (AD)

1. Gli Stati membri possono permettere

alle organizzazioni di produttori di

chiedere il pagamento anticipato di una

parte degli aiuti. Esso deve corrispondere

alle spese previste derivanti dal

programma operativo per il periodo di tre

o quattro mesi a partire dal mese in cui

viene presentata la domanda di

pagamento anticipato.

Condizioni devono essere fornite dagli

Stati membri per garantire che i contributi

finanziari al fondo di esercizio siano stati

prelevati in conformità con l'articolo 24 e

25 del presente regolamento e che i

precedenti anticipi e il corrispondente

contributo dell'organizzazione di

produttori siano stati effettivamente spesi.

2. Le domande di svincolo delle cauzioni

possono essere presentate nel corso

dell'anno del programma in corso e sono

corredate di documenti, come fatture e

documenti comprovanti che il pagamento

di sostegno è stato fatto.

Le cauzioni sono svincolate nella misura

massima dell'80% dell'importo degli

anticipi.

3. In caso di mancato rispetto dei

programmi operativi o di gravi

inadempimenti degli obblighi di cui

all'articolo 5 (b) e (c), del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / XXX la

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

55

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

stati effettivamente spesi.

4. Le domande di svincolo delle cauzioni

possono essere presentate nel corso

dell’anno corredate degli opportuni

documenti giustificativi, quali fatture e

documenti comprovanti che il pagamento

è stato effettuato.

Le cauzioni sono svincolate nella misura

massima dell’80 % dell’importo degli

anticipi versati.

5. L’esigenza principale ai sensi

dell’articolo 20, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 2220/85 è

l’esecuzione delle azioni indicate nel

programma operativo nel rispetto degli

impegni di cui all’articolo 61, lettere b) e

c), del presente regolamento.

Se detta esigenza non è soddisfatta,

ovvero in caso di grave inadempimento

degli obblighi di cui all’articolo 61,

lettere b) e c), la cauzione è incamerata,

salve altre sanzioni da applicare in

conformità alla sezione 3 del capo V.

In caso di inadempimento di altri

obblighi, la cauzione è incamerata

proporzionalmente alla gravità

dell’irregolarità accertata.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di

fissare un importo minimo e le scadenze

da rispettare per il versamento degli

anticipi.

without prejudice to other sanctions and

penalties to be applied in accordance with

Section 3 of Chapter IV of that

Regulation.

In the event of failure to comply with

other requirements, the security shall be

forfeited in proportion to the gravity of

the irregularity that has been established.

cauzione è incamerata, fatte salve altre

penali e sanzioni da applicare in

conformità alla sezione 3 del capo IV del

suddetto regolamento.

In caso di mancato rispetto di altri

requisiti, la cauzione è incamerata

proporzionalmente alla gravità

dell'irregolarità che è stata stabilita.

Articolo 11 Pagamenti anticipati (AI)

1. Le domande di anticipo sono presentate

nei modi stabiliti dallo Stato membro, sia

su ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio

e ottobre oppure ogni quattro mesi in

gennaio, maggio e settembre.

L'importo totale degli anticipi per un dato

anno non può superare l'80% dell'importo

dell'aiuto inizialmente approvato per il

programma operativo.

2. L'anticipo è subordinato alla

costituzione di una cauzione pari al 110%

del suo importo, conformemente al

regolamento delegato (UE) N. 907/2014.

3. Gli Stati membri possono fissare un

importo minimo e le scadenze per i

pagamenti anticipati.

Article 36 Cessation of an operational

programme and discontinuity of

recognition

Articolo 36 Cessazione di un

programma operativo e discontinuità

di riconoscimento

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

56

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

1. If a producer organisation or

association of producer organisations

ceases to implement its operational

programme before the end of its

scheduled duration, no further payments

shall be made to that producer

organisation or association for actions

implemented after the date of cessation.

2. The support received for eligible

actions carried out before the cessation of

the operational programme shall not be

recovered, provided that:

a) the producer organisation or

association complied with the recognition

criteria and the objectives of the actions

laid down in the operational programme

have been fulfilled at the moment of

cessation; and

b) the investments financed with support

from the operational fund are maintained

in the possession of and used by the

producer organisation, association or its

members at least until the end of their

depreciation period as referred to in

Article 31(5). Otherwise, the Union

support paid to finance those investments

shall be reimbursed to the European

Agricultural Guarantee Fund.

3. Support for multiannual commitments,

such as environmental actions, where

their long term objectives and expected

benefits cannot materialize because of the

interruption of the measure shall be

recovered.

4. This article shall apply mutatis

mutandis in case of voluntary

1. Se un'organizzazione di produttori o

associazione di organizzazioni di

produttori cessa di attuare il suo

programma operativo entro la fine della

sua durata programmata, non sono

effettuati ulteriori pagamenti a tale

organizzazione di produttori o

all'associazione per le azioni attuate dopo

la data di cessazione.

2. Il sostegno ricevuto per azioni

ammissibili svolte prima della cessazione

del programma operativo non deve essere

recuperato, a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori o

l'associazione hanno rispettato i criteri di

riconoscimento e gli obiettivi delle azioni

previste dal programma operativo sono

state rispettate al momento della

cessazione; e

b) gli investimenti finanziati con il

sostegno del fondo di esercizio sono

mantenuti in possesso di e utilizzati

dall'organizzazione di produttori,

dell’associazione o dei suoi soci, almeno

fino alla fine del loro periodo di

ammortamento di cui all'articolo 31 (5).

In caso contrario, il sostegno dell'Unione

pagato per finanziare tali investimenti

sono rimborsate al Fondo europeo

agricolo di garanzia.

3. Sostegno per gli impegni pluriennali,

come le azioni ambientali, dove i loro

obiettivi a lungo termine e dei benefici

attesi non possono concretizzarsi a causa

dell'interruzione della misura deve essere

recuperato.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

discontinuity of recognition, withdrawal

of recognition or dissolution of the

producer organisation or association.

5. Unduly paid aid shall be recovered

according to Article 67.

4. Il presente articolo si applica mutatis

mutandis in caso di discontinuità

volontaria di riconoscimento, la revoca

del riconoscimento o lo scioglimento

dell'organizzazione di produttori o

dell’associazione.

5. Gli aiuti indebitamente versati sono

recuperati ai sensi dell'articolo 67.

Articolo 72 Pagamenti parziali

Gli Stati membri possono permettere alle

organizzazioni di produttori di chiedere il

pagamento della parte dell’aiuto

corrispondente agli importi già spesi a

titolo del programma operativo.

Le domande possono essere presentate in

qualsiasi momento, ma non più di tre

volte all’anno. Esse sono corredate degli

opportuni documenti giustificativi, quali

fatture e documenti comprovanti che il

pagamento è stato effettuato.

I pagamenti parziali richiesti possono

essere effettuati nella misura massima

dell’80 % della parte dell’aiuto

corrispondente agli importi già spesi a

titolo del programma operativo per il

periodo considerato. Gli Stati membri

hanno la facoltà di fissare un importo

minimo per i pagamenti parziali e le

scadenze da rispettare per le relative

domande.

Article 12 Partial payments

1. Member States may permit producer

organisations to apply for the payment of

the part of the aid corresponding to the

amounts already spent under the

operational programme.

2. Applications may be submitted at any

time, but no more than three times each

year. They shall be accompanied by

supporting documents, such as invoices

and documents proving that payment has

been made.

3. Payments in respect of applications for

parts of the aid may not exceed 80 % of

the part of the aid corresponding to the

amounts already spent under the

operational programme for the period

concerned. Member States may set a

minimum amount for partial payments

and deadlines for applications.

Articolo 12 Versamenti parziali

1. Gli Stati membri possono permettere

alle organizzazioni di produttori di

chiedere il pagamento della parte

dell'aiuto corrispondente agli importi già

spesi a titolo del programma operativo.

2. Le domande possono essere presentate

in qualsiasi momento, ma non più di tre

volte all'anno. Essi devono essere

accompagnati da documenti, come fatture

e documenti comprovanti che il

pagamento di sostegno è stato fatto.

3. I pagamenti relativi alle domande

presentate per parti di versamento

parziale non può superare l'80% della

parte dell'aiuto corrispondente agli

importi già spesi a titolo del programma

operativo per il periodo in questione. Gli

Stati membri possono fissare un importo

minimo per i pagamenti parziali e le

scadenze per le domande.

Articolo 73 Selezione delle misure di

prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono stabilire che sul

Article 37 Selection of crisis prevention

and management measures

Member States may provide that one or

Articolo 37 Selezione delle misure di

prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono prevedere che

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

58

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

loro territorio non si applicano una o più

delle misure elencate all’articolo 103

quater, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 1234/2007.

more of the measures listed in Article

33(3) of Regulation (EU) No 1308/2013

shall not apply in their territory.

una o più delle misure di cui all'articolo

33 (3), del regolamento (UE) n 1308/2013

non si applicano sul loro territorio.

Articolo 74 Mutui contratti per

finanziare le misure di prevenzione e

gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure

di prevenzione e gestione delle crisi a

norma dell’articolo 103 quater, paragrafo

2, terzo comma, del regolamento (CE) n.

1234/2007, con un periodo di

ammortamento superiore alla durata del

programma operativo, possono essere

riportati ad un successivo programma

operativo per motivi economici

debitamente giustificati.

Article 38 Loans to finance crisis

prevention and management measures

Loans taken out to finance crisis

prevention and management measures

pursuant to the fifth subparagraph of

Article 33(3) of Regulation (EU) No

1308/2013 may, on duly justified

economic grounds, be carried over to a

subsequent operational programme, if

their repayment period exceeds the length

of the operational programme.

Articolo 38 Mutui contratti per

finanziare le misure di prevenzione e

gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure

di prevenzione e gestione delle crisi di cui

al quinto comma dell'articolo 33 (3), del

regolamento (UE) n 1308/2013 possono,

per motivi economici debitamente

giustificati, essere riportati ad un

successivo programma operativo, se il

periodo del loro rimborso supera la

lunghezza del programma operativo.

Articolo 75 Definizione

La presente sezione stabilisce le norme

relative ai ritiri dal mercato di cui

all’articolo 103 quater, paragrafo 2,

lettera a), del regolamento (CE) n.

1234/2007.

Ai fini del presente capo, per «prodotti

ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e

«prodotti non posti in vendita» si

intendono i prodotti che sono ritirati dal

mercato secondo queste modalità.

Article 39 Scope

This Section lays down rules concerning

market withdrawals and free distribution

as referred to respectively in Articles

33(3)(f) and 34(4)(a) and (b) of

Regulation (EU) No 1308/2013.

Articolo 39 Campo di applicazione

Questa sezione stabilisce le norme

relative ai ritiri dal mercato e

distribuzione gratuita di cui

rispettivamente agli articoli 33 (3) (f), e

34 (4) (a) e (b), del regolamento (UE) n

1308/2013.

Articolo 76 Norme di

commercializzazione

1. Se per un dato prodotto vige una norma

di commercializzazione di cui al titolo II,

Article 15 Marketing standards of

products withdrawn

1. A product withdrawn from the market

shall comply with the marketing standard

Articolo 15 Norme

Commercializzazione di prodotti

ritirati

1. Un prodotto ritirato dal mercato deve

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

59

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

il medesimo prodotto ritirato dal mercato

è conforme alla norma tranne per quanto

riguarda le disposizioni relative alla

presentazione e alle indicazioni esterne. I

prodotti possono essere ritirati alla

rinfusa, senza distinzione di calibro,

purché rispondano ai requisiti minimi

della categoria II in ordine alla qualità e al

calibro.

Tuttavia i prodotti in miniatura, quali

definiti dalle norme pertinenti, sono

conformi alle norme di

commercializzazione vigenti, comprese le

disposizioni relative alla presentazione e

alle indicazioni esterne.

2. Se per un dato prodotto non esistono

norme di commercializzazione, i prodotti

ritirati dal mercato rispettano i requisiti

minimi stabiliti nell’allegato X. Gli Stati

membri possono fissare requisiti

complementari a questi requisiti minimi.

for that product as referred to in Title II of

Commission Implementing Regulation

(EU) No 543/2011, except for the

provisions on the presentation and

marking of products. Where products are

withdrawn in bulk, the minimum

requirements for class II shall be

complied with.

However, miniature produce as defined in

the relevant standard shall comply with

the applicable marketing standard,

including the provisions on the

presentation and marking of products.

2. If a marketing standard is not laid

down for a given product, the minimum

requirements in Annex III shall be met.

The Member States may lay down

additional rules supplementing those

minimum requirements.

essere conforme alla norma di

commercializzazione di tale prodotto di

cui al titolo II del regolamento di

esecuzione (UE) n 543/2011, ad

eccezione delle disposizioni relative alla

presentazione e alle indicazioni esterne.

Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa, i

requisiti minimi per la categoria II devono

essere rispettate.

Tuttavia, i prodotti in miniatura come

definito nella norma pertinente deve

essere conforme alla norma di

commercializzazione applicabili,

comprese le disposizioni relative alla

presentazione e alle indicazioni esterne.

2. Se una norma di commercializzazione

non è previsto per un dato prodotto,

devono essere soddisfatti i requisiti

minimi di cui all'allegato III. Gli Stati

membri possono stabilire norme

complementari a questi requisiti minimi.

Articolo 77 Media triennale per i ritiri

dal mercato di prodotti destinati alla

distribuzione gratuita

1. Il limite del 5 % del volume della

produzione commercializzata di cui

all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4,

del regolamento (CE) n. 1234/2007 è

calcolato in base alla media aritmetica dei

volumi complessivi di prodotti per i quali

l’organizzazione di produttori è

riconosciuta, commercializzati per il

tramite della medesima organizzazione

nel corso dei tre anni precedenti.

Article 40 Three-year average for

market withdrawals for free

distribution

1. The limit of 5 % of the volume of

marketed production referred to in Article

34(4) of Regulation (EU) No 1308/2013

shall be calculated on the basis of an

arithmetic mean of the overall volumes of

products for which the producer

organisation is recognised and are

marketed through the producer

organisation during the three previous

years.

Articolo 40 Media triennale per i ritiri

dal mercato per la distribuzione

gratuita

1. Il limite del 5% del volume della

produzione commercializzata di cui

all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n

1308/2013 è calcolato in base alla media

aritmetica dei volumi complessivi di

prodotti per i quali l’rganizzazione

produttore è riconosciuta e sono

commercializzati attraverso

l'organizzazione nel corso dei tre anni

precedenti.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

60

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

2. Per le organizzazioni di produttori di

recente riconoscimento, i dati relativi alle

campagne di commercializzazione

precedenti il riconoscimento sono i

seguenti:

a) se l’organizzazione è stata in

precedenza un gruppo di produttori, i dati

equivalenti del gruppo di produttori, se

disponibili, oppure

b) il volume applicabile alla domanda di

riconoscimento.

2. For newly recognised producer

organisations, the data for marketing

years prior to recognition shall be:

(a) where the organisation was a producer

group, the equivalent data for that

producer group, where applicable; or

(b) the volume applicable to the

application for recognition.

2. Per le organizzazioni di recente

riconoscimento, i dati relativi alle

campagne di commercializzazione

precedenti il riconoscimento sono le

seguenti:

(a) se l'organizzazione è stata un gruppo

di produttori, i dati equivalenti del gruppo

di produttori, se del caso; o

(b) il volume applicabile alla domanda di

riconoscimento.

Articolo 78 Comunicazione preventiva

delle operazioni di ritiro

1. Le organizzazioni di produttori e le

relative associazioni comunicano

anticipatamente alle autorità competenti

degli Stati membri, tramite

telecomunicazione scritta o messaggio

elettronico, ogni operazione di ritiro che

intendono effettuare.

La comunicazione reca un elenco dei

prodotti conferiti all’intervento, una

descrizione delle loro caratteristiche

principali con riferimento alle norme di

commercializzazione applicabili, una

stima del quantitativo di ogni prodotto, la

destinazione prevista e il luogo in cui i

prodotti ritirati possono essere sottoposti

ai controlli di cui all’articolo 108.

Le comunicazioni comprendono un

certificato attestante che i prodotti ritirati

sono conformi alle norme di

commercializzazione in vigore o ai

requisiti minimi di cui all’articolo 76.

Article 41 Prior notification of

withdrawal operations

1. Producer organisations and their

associations shall notify the competent

authorities of the Member States in

writing in advance of an intention to

withdraw products. The notification can

be made by electronic means.

Such notification shall specify, in

particular, the list of products to be

withdrawn and their principal

characteristics according to the relevant

marketing standards, the estimated

quantity of each product concerned, their

intended destination and the place where

the withdrawn products may be inspected

as provided for in Article 29 of

Implementing Regulation (EU) No

2016/XXX.

Notifications shall include a certificate

attesting that the withdrawn products

conform to the applicable marketing

standards or minimum requirements

Articolo 41 Comunicazione preventiva

delle operazioni di ritiro

1. Le organizzazioni di produttori e le

loro associazioni notificano alle autorità

competenti degli Stati membri per iscritto

in anticipo l'intenzione di ritirare i

prodotti. La notifica può essere effettuata

per via elettronica.

Tale comunicazione dovrà specificare, in

particolare, l'elenco dei prodotti da ritirare

e le loro caratteristiche principali con

riferimento alle norme di

commercializzazione applicabili, una

stima del quantitativo di ogni prodotto, la

loro destinazione e il luogo in cui possono

essere controllati i prodotti ritirati, come

previsto all'articolo 29 del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / XXX.

Tale comunicazione contiene un

certificato attestante che i prodotti ritirati

siano conformi alle norme di

commercializzazione applicabili o ai

requisiti minimi di cui all'articolo 15 del

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

61

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

2. Gli Stati membri adottano le modalità

di applicazione relative alle

comunicazioni da parte delle

organizzazioni di produttori di cui al

paragrafo 1, con particolare riguardo alla

tempistica.

3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo

Stato membro:

a) procede ad un controllo a norma

dell’articolo 108, paragrafo 1, in esito al

quale, se non sono emerse irregolarità,

autorizza l’operazione di ritiro constatata

al termine del controllo, oppure

b) nei casi di cui all’articolo 108,

paragrafo 3, non procede al controllo a

norma dell’articolo 108, paragrafo 1,

informandone l’organizzazione di

produttori mediante telecomunicazione

scritta o messaggio elettronico e

autorizzando l’operazione di ritiro

comunicata.

referred to in Article 15 of Implementing

Regulation (EU) No 2016/XXX.

2. Member States shall lay down detailed

rules for producer organisations as

regards notifications provided for in

paragraph 1, in particular as regards time

limits.

3. Within the time limits referred to in

paragraph 2, the Member States shall:

(a) either carry out the check referred to

in Article 29(1) of Implementing

Regulation (EU) No 2016/XXX,

following which, if no irregularities are

detected, it shall authorise the withdrawal

operation as noted in the check; or;

(b) in the cases referred to in Article 29(3)

of Implementing Regulation (EU) No

2016/XXX, not carry out the check

referred to in Article 108(1), in which

case it shall inform the producer

organisation of this in writing and

authorise the withdrawal operation as

notified.

regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /

XXX.

2. Gli Stati membri fissano le modalità

per le organizzazioni di produttori per

quanto riguarda le comunicazioni di cui al

paragrafo 1, in particolare per quanto

riguarda i termini.

3. Entro i termini di cui al paragrafo 2, gli

Stati membri:

(a) effettuano la verifica di cui all'articolo

29 (1) del regolamento di esecuzione

(UE) n 2016 / XXX, a seguito della quale,

se non sono emerse irregolarità, autorizza

l'operazione di ritiro constatata al termine

del controllo; o;

(b) nei casi di cui all'articolo 29 (3) del

regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /

XXX, non effettua il controllo di cui

all'articolo 108 (1), nel qual caso essa ne

informa l'organizzazione di produttori di

questo per iscritto e autorizza l'operazione

di ritiro notificata.

Articolo 79 Sostegno

1. Il sostegno per i ritiri dal mercato,

comprensivo del contributo dell’Unione e

del contributo dell’organizzazione di

produttori, non supera gli importi indicati

nell’allegato XI per i prodotti

corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati

membri fissano i massimali di sostegno.

Se l’organizzazione di produttori ha

ricevuto da terzi un’indennità per i

prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo

Article 42 Support

1. The support, comprising both the

Union contribution and the producer

organisation contribution, for market

withdrawals shall be no more than the

amounts set out in Annex IV.

For products not included in Annex IV,

Member States shall set maximum

amounts of support at a level not

exceeding 30% of the average market

prices for the previous five years in case

Articolo 42 Sostegno

1. Il sostegno, comprensivo del contributo

dell'Unione e del contributo

dell'organizzazione di produttori, per i

ritiri dal mercato non deve essere

superiore agli importi di cui all'allegato

IV.

Per i prodotti non compresi nell'allegato

IV, gli Stati membri fissano i massimali

di sostegno ad un livello non superiore al

30% dei prezzi medi di mercato per gli

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

62

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

comma è ridotto delle entrate nette

realizzate dall’organizzazione di

produttori per i prodotti ritirati dal

mercato. Possono beneficiare del

sostegno i prodotti ritirati dal circuito

commerciale degli ortofrutticoli.

2. I ritiri dal mercato non superano il 5 %

del volume della produzione

commercializzata di un dato prodotto e di

una data organizzazione di produttori.

Tuttavia, tale percentuale non include i

quantitativi smaltiti secondo le modalità

di cui all’articolo 103 quinquies,

paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

1234/2007 o secondo qualsiasi altra

modalità autorizzata dagli Stati membri ai

sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del

presente regolamento.

Il volume della produzione

commercializzata è calcolato in base alla

media della produzione commercializzata

nei tre anni precedenti. In mancanza di

dati al riguardo, si ricorre al volume della

produzione commercializzata per la quale

l’organizzazione di produttori è stata

riconosciuta.

Le percentuali di cui al primo comma

costituiscono valori medi annuali per un

periodo di tre anni, con un margine annuo

di superamento di 5 punti percentuali.

3. In caso di distribuzione gratuita di

prodotti ritirati dal mercato alle

organizzazioni e istituzioni caritative di

cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo

4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il

contributo finanziario dell’Unione è

of free distribution and at a level not

exceeding 20% of the average of market

prices for the previous five years for

destinations other than free distribution.

Where the producer organisation has

received compensation from third parties

for withdrawn products, the support

referred to in the first subparagraph shall

be reduced by an amount equivalent to

the compensation received. In order to be

eligible for support, the products

concerned shall not enter again the

commercial market for fruit and

vegetables.

2. Market withdrawals shall not exceed 5

% of the volume of the marketed

production of any given product of any

given producer organisation. However,

amounts which are disposed of in one of

the ways referred to in Article 34(4) of

Regulation (EU) No 1308/2013 or any

other way approved by Member States

under Article 43 (2) of this Regulation

shall not be taken into account in that

proportion.

The volume of marketed production

referred to in the first subparagraph shall

be the average of the volume of marketed

production in the previous three years. If

this information is not available, the

volume of marketed production for which

the producer organisation was recognised

shall be used.

The percentage referred to in the first

subparagraph shall be annual averages of

a three year period including the year in

ultimi cinque anni in caso di distribuzione

gratuita e ad un livello non superiore al

20% della media di prezzi di mercato per

i cinque anni precedenti per le

destinazioni diverse da distribuzione

gratuita.

Qualora l'organizzazione di produttori ha

ricevuto un indennizzo da parte di terzi

per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al

primo comma è ridotto di un importo

equivalente alla compensazione ricevuta.

Per essere ammissibili al sostegno, i

prodotti in questione non devono rientrare

nel mercato commerciale per la frutta e la

verdura.

2. I ritiri dal mercato non superano il 5%

del volume della produzione

commercializzata di un dato prodotto di

una determinata organizzazione di

produttori. Tuttavia, i quantitativi che

vengono smaltiti in uno dei modi di cui

all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n

1308/2013 o in qualsiasi altro modo

approvato dagli Stati membri ai sensi

dell'articolo 43 (2), del presente

regolamento non sono presi in

considerazione in tale proporzione.

Il volume della produzione

commercializzata di cui al primo comma

è pari alla media del volume di

produzione commercializzata nei tre anni

precedenti. Se questa informazione non è

disponibile, viene utilizzato il volume

della produzione commercializzata per la

quale è stata riconosciuta l'organizzazione

di produttori.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

63

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

limitato all’importo dovuto per i prodotti

smaltiti ai sensi del paragrafo 1 del

presente articolo e alle spese di cui

all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo

82, paragrafo 1, del presente regolamento.

question and the previous two years, with

5 percentage points of annual margin of

overrun.

3. The Union financial assistance in case

of market withdrawals of fruit and

vegetables which are disposed of by way

of free distribution to the charitable

organisations and the institutions referred

to in Article 34(4) of Regulation (EU) No

1308/2013 shall only cover payment for

the disposed products in accordance with

paragraph 1 of this Article and the costs

referred to in Articles 16(1) and 17(1) of

Implementing Regulation No (EU)

2016/XXX.

La percentuale di cui al primo comma

costituiscono valori medi annuali di un

periodo di tre anni compreso l'anno in

questione e nei due anni precedenti, con 5

punti percentuali di margine annuo di

superamento.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione in caso

di ritiri dal mercato di frutta e verdura che

sono smaltiti per mezzo di distribuzione

gratuita alle organizzazioni caritative e le

istituzioni di cui all'articolo 34 (4) del

regolamento (UE) n 1308/2013 coprono

solo i pagamenti per i prodotti smaltiti di

cui al paragrafo 1 del presente articolo ed

i costi di cui all'articolo 16 (1) e 17 (1) del

regolamento di esecuzione (UE) 2016 /

XXX.

Articolo 80 Destinazioni dei prodotti

ritirati

1. Gli Stati membri stabiliscono le

destinazioni ammissibili dei prodotti

ritirati dal mercato. Essi adottano

disposizioni atte a garantire che i ritiri o la

destinazione dei prodotti non provochino

alcun impatto ambientale negativo né

conseguenze fitosanitarie negative. Le

spese sostenute dalle organizzazioni di

produttori per ottemperare a tali

disposizioni possono essere coperte dal

sostegno per i ritiri dal mercato

nell’ambito del programma operativo.

2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1

comprendono la distribuzione gratuita ai

sensi dell’articolo 103 quinquies,

Article 43 Destinations for withdrawn

products

1. Member States shall lay down the

permissible destinations for products

withdrawn from the market. They shall

adopt provisions to ensure that no

negative impact on the environment nor

any negative phytosanitary consequences

result from the withdrawal or its

destination.

2. The destinations referred to in

paragraph 1 shall include free distribution

within the meaning of Article 34(4) of

Regulation (EU) No 1308/2013 and any

other equivalent destinations approved by

Member States.

Upon request, Member States may

Articolo 43 Destinazioni dei prodotti

ritirati

1. Gli Stati membri stabiliscono le

destinazioni ammissibili dei prodotti

ritirati dal mercato. Essi adottano

disposizioni atte a garantire che dal ritiro

o la sua destinazione provochi nessun

impatto ambientale negativo né

conseguenze fitosanitarie negative.

2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1

comprendono la distribuzione gratuita ai

sensi dell'articolo 34 (4) del regolamento

(UE) n 1308/2013 ed ogni altra

destinazione equivalente autorizzata dagli

Stati membri.

Su richiesta, gli Stati membri possono

autorizzare le organizzazioni di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

64

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

1234/2007 ed ogni altra destinazione

equivalente autorizzata dagli Stati

membri.

Su richiesta, gli Stati membri possono

permettere alle organizzazioni e alle

istituzioni caritative di cui all’articolo 103

quinquies, paragrafo 4, del regolamento

(CE) n. 1234/2007, di chiedere un

contributo simbolico ai destinatari finali

dei prodotti ritirati dal mercato. Quando

le organizzazioni e le istituzioni caritative

in questione hanno ottenuto

l’autorizzazione, oltre agli obblighi di cui

all’articolo 83, paragrafo 1, del presente

regolamento, esse tengono una contabilità

per le operazioni di cui trattasi.

Il pagamento in natura ai trasformatori di

ortofrutticoli da parte dei beneficiari della

distribuzione gratuita è consentito se

copre unicamente le spese di

trasformazione e se lo Stato membro in

cui ha luogo il pagamento ha adottato

disposizioni per garantire che i prodotti

trasformati siano effettivamente destinati

al consumo da parte dei destinatari finali

di cui al secondo comma.

Gli Stati membri prendono tutti i

provvedimenti necessari per favorire i

contatti e la collaborazione tra le

organizzazioni di produttori e le

organizzazioni e istituzioni caritative di

cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo

4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, da

essi riconosciute.

3. È consentita la cessione di prodotti

authorise the charitable organisations and

institutions referred to in Article 34(4) of

Regulation (EU) No 1308/2013 to ask for

a contribution from the final recipients of

products withdrawn from the market.

When the charitable organisations and

institutions concerned have obtained the

authorisation, they shall, in addition to the

obligations under Article 47 (1) of this

Regulation, keep financial accounts for

the operation in question.

Payment in kind by the beneficiaries of

free distribution to processors of fruit and

vegetables may be allowed, where such

payment only compensates for processing

costs and where the Member State in

which the payment takes place has

provided for rules ensuring that processed

products are destined for consumption by

the final recipients referred to in the

second subparagraph.

Member States shall take all the necessary

steps to facilitate contacts and co-

operation between producer organisations

and the charitable organisations and

institutions referred to in Article 34(4) of

Regulation (EU) No 1308/2013 they have

approved.

3. Disposal of products to the processing

industry shall be possible. Member States

shall adopt detailed provisions to ensure

that no distortion of competition occurs

for the industries concerned within the

Union or for imported products and that

products withdrawn do not enter the

commercial market again. The alcohol

beneficenza e istituzioni di cui all'articolo

34 (4) del regolamento (UE) n 1308/2013

di chiedere un contributo ai destinatari

finali dei prodotti ritirati dal mercato.

Quando le organizzazioni caritative e le

istituzioni interessate hanno ottenuto

l'autorizzazione, essi, oltre agli obblighi

di cui all'articolo 47 (1), del presente

regolamento, tengono una contabilità

finanziaria per l'operazione in questione.

Pagamento in natura da parte dei

beneficiari di distribuzione gratuita ai

trasformatori di frutta e verdura può

essere consentito, quando tale pagamento

compensa solo i costi di trasformazione e

qualora lo Stato membro in cui il

pagamento viene effettuato ha previsto

norme per garantire che i prodotti

trasformati siano destinati al consumo dai

beneficiari finali di cui al secondo

comma.

Gli Stati membri adottano tutte le misure

necessarie per agevolare i contatti e la

cooperazione tra le organizzazioni di

produttori e gli enti caritativi e istituzioni

di cui all'articolo 34 (4) del regolamento

(UE) n 1308/2013 essi autorizzate.

3. La cessione di prodotti all'industria di

trasformazione è possibile. Gli Stati

membri adottano le modalità per

assicurare che nessuna distorsione della

concorrenza si verifica per le industrie

interessate all'interno dell'Unione o per i

prodotti importati e che i prodotti ritirati

non rientrano nel mercato commerciale.

L'alcole derivante dalla distillazione è

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65

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

all’industria di trasformazione. Gli Stati

membri adottano modalità di applicazione

per evitare distorsioni di concorrenza ai

danni delle industrie interessate

all’interno dell’Unione o dei prodotti

importati e per impedire che i prodotti

ritirati vengano reimmessi nel circuito

commerciale. L’alcole ottenuto dalla

distillazione è usato esclusivamente per

scopi industriali o energetici.

resulting from distillation shall be used

exclusively for industrial or energy

purposes.

usato esclusivamente per fini industriali o

energetici.

Articolo 81 Spese di trasporto

1. Le spese di trasporto per la

distribuzione gratuita dei prodotti ritirati

dal mercato sono sovvenzionabili

nell’ambito del programma operativo in

base agli importi forfettari specificati

nell’allegato XII, fissati in funzione della

distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di

consegna.

In caso di trasporto marittimo, gli Stati

membri determinano la distanza fra il

luogo di ritiro e il luogo di consegna.

L’indennità non può superare il costo del

trasporto terrestre sul tragitto più breve tra

il luogo di imbarco e il punto teorico di

uscita in cui è possibile il trasporto

terrestre. Agli importi di cui all’allegato

XII si applica un coefficiente correttore di

0,6.

2. Le spese di trasporto sono pagate alla

parte che ha effettivamente sostenuto

l’onere finanziario del trasporto.

Il pagamento è subordinato alla

presentazione di documenti giustificativi

Article 16 Transport costs for free

distribution

1. The transport costs by land for the free

distribution of all products withdrawn

from the market shall be eligible under

the operational programme on the basis of

the scale of unit costs set according to the

distance between the point of withdrawal

and the place of delivery as set out in

Annex IV.

In the case of sea transport, the Member

States shall determine the distance

between the point of withdrawal and the

place of final delivery. The compensation

may not exceed the cost of land transport

over the shortest route between the place

of loading and the point of final delivery

where land transport is possible. A

correcting coefficient of 0,6 shall be

applied to the amounts as set out in

Annex IV.

In case of combined transport, the

applicable transport cost shall be the sum

of the cost corresponding to the distance

Articolo 16 I costi di trasporto per la

distribuzione gratuita

1. Le spese di trasporto via terra per la

distribuzione gratuita di tutti i prodotti

ritirati dal mercato sono ammissibili

nell'ambito del programma operativo sulla

base della tabella di costi unitari fissato in

funzione della distanza fra il punto di

ritiro e il luogo di consegna come di cui

all'allegato IV.

Nel caso di trasporto marittimo, gli Stati

membri determinano la distanza tra il

punto di ritiro e il luogo di consegna

finale. La compensazione non può

eccedere il costo del trasporto terrestre sul

tragitto più breve tra il luogo di imbarco e

il punto di consegna finale in cui il

trasporto terrestre è possibile. Un

coefficiente correttore di 0,6 si applica

agli importi che figurano nell'allegato IV.

In caso di trasporto combinato, il costo

del trasporto applicabile è la somma del

costo corrispondente alla distanza di

trasporto terrestre più 60% di aumento del

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

66

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

che attestino in particolare:

a) i nomi delle organizzazioni

beneficiarie;

b) il quantitativo dei prodotti in questione;

c) la presa in consegna da parte delle

organizzazioni beneficiarie e i mezzi di

trasporto utilizzati e

d) la distanza tra il luogo di ritiro e il

luogo di consegna.

of transport by land plus 60% of the

cost’s increase if the total distance of

transport had been by land, as set out in

Annex IV.

2. The transport costs shall be paid to the

party which actually bears the financial

cost of the transport operation in question.

Payment shall be subject to the

presentation of supporting documents

certifying in particular:

(a) the names of the beneficiary

organisations;

(b) the quantity of the products

concerned;

(c) acceptance by the beneficiary

organisations and the means of transport

used; and

(d) the distance between the place of

withdrawal and the place of delivery.

costo se la distanza totale del trasporto era

stato via terra, come indicato nell'allegato

IV.

2. Le spese di trasporto sono pagate alla

parte che ha effettivamente sostenuto il

costo finanziario dell'operazione di

trasporto in questione.

Il pagamento è subordinato alla

presentazione di documenti che attestano

in particolare:

(a) i nomi delle organizzazioni

beneficiarie;

(b) la quantità dei prodotti in questione;

(c) l'accettazione da parte degli organismi

beneficiari ei mezzi di trasporto utilizzati;

e

(d) la distanza tra il luogo di ritiro e il

luogo di consegna.

Articolo 82 Spese di cernita e di

imballaggio

1. Le spese di cernita e di imballaggio

degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai

fini della distribuzione gratuita sono

sovvenzionabili nell’ambito dei

programmi operativi in base ai tassi

forfettari specificati nell’allegato XIII,

parte A, per i prodotti in imballaggi di

peso netto inferiore a 25 kg.

2. Gli imballaggi dei prodotti destinati

alla distribuzione gratuita recano

l’emblema europeo accompagnato da una

o più delle diciture riportate nell’allegato

XIII, parte B.

Article 17 Sorting and packing costs for

free distribution

1. The costs of sorting and packaging fruit

and vegetables withdrawn from the

market for free distribution shall be

eligible under operational programmes.

For products in packages of less than 25

kilograms net weight the flat-rate

amounts set out in Annex V apply.

2. Packages of products for free

distribution shall display the European

emblem together with one or more of the

references set out in Annex VI.

3. The costs of sorting and packaging

shall be paid to the producer organisations

Articolo 17 Costi cernita e imballaggio

per la distribuzione gratuita

1. Le spese di cernita e confezionamento

ortofrutticoli ritirati dal mercato per la

distribuzione gratuita sono ammissibili

nell'ambito dei programmi operativi. Per i

prodotti in imballaggi di meno di 25 kg di

peso netto si applicano gli importi

forfettari di cui all'allegato V.

2. Gli imballaggi dei prodotti destinati

alla distribuzione gratuita recano

l'emblema europeo insieme con una o più

delle diciture di cui all'allegato VI.

3. Le spese di cernita e imballaggio sono

versati alle organizzazioni di produttori

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

67

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

3. Le spese di cernita e imballaggio sono

pagate all’organizzazione di produttori

che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla

presentazione di documenti giustificativi

che attestino in particolare:

a) i nomi delle organizzazioni

beneficiarie;

b) il quantitativo dei prodotti in questione

e

c) la presa in consegna da parte delle

organizzazioni beneficiarie, con

indicazione delle modalità di

presentazione.

which have performed those operations.

Payment shall be subject to the

presentation of supporting documents

certifying in particular:

(a) the names of the beneficiary

organisations;

(b) the quantity of the products

concerned; and

(c) acceptance by the beneficiary

organisations, specifying the presentation.

che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla

presentazione di documenti che attestano

in particolare:

(a) i nomi delle organizzazioni

beneficiarie;

(b) la quantità dei prodotti in questione; e

(c) l'accettazione da parte degli organismi

beneficiari, specificando la presentazione.

Articolo 83 Condizioni per i destinatari

dei prodotti ritirati dal mercato

1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui

all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4,

del regolamento (CE) n. 1234/2007 si

impegnano a:

a) rispettare le disposizioni del presente

regolamento;

b) tenere una contabilità di magazzino

distinta per le operazioni di cui trattasi;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla

normativa dell’Unione e

d) presentare i documenti giustificativi

della destinazione finale di ciascun

prodotto sotto forma di certificato di presa

in consegna (o di un documento

equivalente) che attesti che i prodotti

ritirati sono stati presi in consegna da

terzi ai fini della loro distribuzione

gratuita.

Article 44 Conditions for the recipients

of withdrawn products

1. The recipients of withdrawn products

referred to in Article 34(4) of Regulation

(EU) No 1308/2013 shall undertake to:

(a) comply with this Regulation;

(b) keep separate stock records for the

operations in question;

(c) accept the checks provided for by

Union law; and

(d) provide the supporting documents on

the final destination of each of the

products concerned, in the form of a take-

over certificate or equivalent document

certifying that the withdrawn products

have been taken over by a third party with

a view to their free distribution.

Member States may decide that recipients

do not have to keep records or accounts

referred to in point (b) of the first

Articolo 44 Condizioni per i destinatari

dei prodotti ritirati

1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui

all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n

1308/2013 si impegnano a:

(a) conformarsi al presente regolamento;

(b) tenere una contabilità separata per le

operazioni in questione;

(c) sottoporsi ai controlli previsti dal

diritto dell'Unione; e

(d) presentare i documenti giustificativi

della destinazione finale di ciascun dei

prodotti in questione, sotto forma di un

certificato di presa in consegna o

documento equivalente attestante che i

prodotti ritirati sono stati presi in

consegna da terzi ai fini della loro

distribuzione gratuita .

Gli Stati membri possono decidere che i

destinatari non sono tenuti a tenere le

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

68

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Gli Stati membri, se considerano che il

rischio è basso, possono decidere che i

destinatari non sono tenuti a tenere le

contabilità di cui al primo comma, lettera

b), se ricevono quantitativi modesti. La

suddetta decisione, debitamente motivata,

forma oggetto di registrazione.

2. I destinatari di prodotti ritirati per altre

destinazioni si impegnano a:

a) rispettare le disposizioni del presente

regolamento;

b) tenere una contabilità di magazzino e

una contabilità finanziaria distinte per le

operazioni di cui trattasi se gli Stati

membri lo ritengono opportuno benché il

prodotto sia stato denaturato prima della

consegna;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla

normativa dell’Unione e

d) non percepire aiuti complementari per

l’alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si

tratta di prodotti ritirati destinati alla

distillazione.

subparagraph, if they receive quantities

below a maximum to be determined by

them based on a documented risk

analysis.

2. The recipients of withdrawn products

for other destinations shall undertake to:

(a) comply with this Regulation;

(b) keep separate stock records and

financial accounts for the operations in

question if the Member State considers it

as necessary despite the fact that the

product has been denatured before

delivery;

(c) accept the checks provided for by

Union law; and

(d) not request additional aid for the

alcohol produced from the products

concerned in the case of withdrawn

products intended for distillation.

contabilità di cui alla lettera (b) del primo

comma, se ricevono quantitativi per un

massimo da essi stabilito sulla base di

un'analisi dei rischi documentata.

2. I destinatari di prodotti ritirati per altre

destinazioni si impegnano a:

(a) conformarsi al presente regolamento;

(b) tenere una contabilità di magazzino e

una contabilità finanziaria per le

operazioni di cui trattasi se gli Stati

membri lo ritengano necessario,

nonostante il fatto che il prodotto è stato

denaturato prima della consegna;

(c) sottoporsi ai controlli previsti dal

diritto dell'Unione; e

(d) non percepire aiuti complementari per

l'alcole ottenuto dai prodotti in questione,

nel caso di prodotti destinati alla

distillazione.

Articolo 84 Definizione di raccolta

verde e di mancata raccolta degli

ortofrutticoli

1. Ai fini del presente regolamento si

intende per:

a) «raccolta verde», la raccolta completa

di prodotti acerbi non commercializzabili

eseguita su una data superficie. I prodotti

non sono stati danneggiati prima della

raccolta verde da avversità atmosferiche,

fitopatie o in altro modo;

Article 45 Scope

1. Green harvesting and non-harvesting

shall be additional to and different from

normal cultivation practices.

2. Fruit and vegetable plants having

undergone green harvesting or non-

harvesting shall not be used for further

production purposes in the same

marketing season after the operation has

taken place.

Articolo 45 Campo di applicazione

1. La raccolta verde e la mancata raccolta

sono pratiche supplementari e differenti

rispetto alle normali pratiche colturali.

2. Colture ortofrutticole che hanno subito

raccolta prima della maturazione o

mancata raccolta non devono essere

utilizzati per ulteriori scopi di produzione

nella stessa stagione di

commercializzazione dopo che

l'operazione ha avuto luogo.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

69

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

b) «mancata raccolta», l’interruzione del

ciclo di produzione in corso sulla

superficie in questione quando il prodotto

è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale

e mercantile. La distruzione dei prodotti a

causa di avversità atmosferiche o fitopatie

non è considerata mancata raccolta.

2. La raccolta verde o la mancata raccolta

sono pratiche supplementari e differenti

rispetto alle normali pratiche culturali.

Articolo 85 Condizioni per

l’applicazione della raccolta verde e

della mancata raccolta

1. In relazione alla raccolta verde e alla

mancata raccolta gli Stati membri:

a) adottano modalità di applicazione delle

misure in questione, in particolare in

merito alla comunicazione preventiva

della raccolta verde e della mancata

raccolta, al relativo contenuto e alla

tempistica, all’importo dell’indennità da

versare e all’applicazione delle misure,

nonché all’elenco dei prodotti

ammissibili;

b) adottano disposizioni atte a garantire

che l’applicazione di queste misure non

provochi alcun impatto ambientale

negativo né conseguenze fitosanitarie

negative;

c) verificano la corretta applicazione delle

misure, anche alla luce delle disposizioni

di cui alle lettere a) e b) del presente

paragrafo, e, se constatano inadempienze,

non autorizzano l’applicazione delle

Article 46 Conditions for the

application of green harvesting and

non-harvesting

1. In relation to green harvesting and non-

harvesting, Member States shall:

(a) adopt detailed provisions on the

implementation of the measures,

including on prior notifications of non-

harvesting and green harvesting, their

content and deadlines, on the amount of

compensation to be paid and on the

application of the measures, as well as the

list of products eligible under the

measures;

(b) adopt provisions to ensure that no

negative impact on the environment nor

any negative phytosanitary consequences

result from the implementation of the

measures;

(c) check that the measures are carried out

correctly, including in relation to the

provisions referred to in points (a) and

(b), and, if this is not the case, not to

approve the application of the measures.

Articolo 46 Condizioni per

l'applicazione della raccolta verde e

della mancata raccolta

1. In relazione alla raccolta verde e alla

mancata raccolta, gli Stati membri:

(a) adottano modalità sull'attuazione delle

misure, anche per quanto riguarda le

notifiche precedenti di mancata raccolta e

raccolta prima della maturazione, il loro

contenuto e le scadenze, l'importo della

compensazione da versare e l'applicazione

delle misure, nonché l’elenco dei prodotti

ammissibili nell'ambito delle misure;

(b) adottare disposizioni per garantire che

dall'attuazione delle misure nessun

impatto ambientale negativo né

conseguenze fitosanitarie negative;

(c) controllare che le misure siano

effettuate correttamente, anche in

relazione alle disposizioni di cui ai punti

(a) e (b), e, se questo non è il caso, non

approvare l'applicazione delle misure.

2. Le organizzazioni di produttori e delle

loro associazioni notificano alle autorità

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

70

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

misure stesse.

2. Le organizzazioni di produttori e le

relative associazioni comunicano

anticipatamente alle autorità competenti

degli Stati membri, tramite

telecomunicazione scritta o messaggio

elettronico, ogni operazione di raccolta

verde o di mancata raccolta che intendono

effettuare.

3. La raccolta verde non si applica agli

ortofrutticoli la cui raccolta normale è già

iniziata e la mancata raccolta non si

applica nel caso in cui la produzione

commerciale sia stata eliminata dalla

superficie interessata durante il ciclo di

produzione normale.

Il primo comma non si applica tuttavia

nel caso in cui le piante ortofrutticole

abbiano un periodo di raccolta superiore a

un mese. In questi casi gli importi di cui

al paragrafo 4 compensano solo la

produzione che sarà raccolta durante le

sei settimane successive alle operazioni di

raccolta verde e di mancata raccolta. Tali

piante ortofrutticole non sono utilizzate a

fini di ulteriore produzione dopo

l’avvenuta operazione.

Ai fini del secondo comma gli Stati

membri hanno la facoltà di vietare

l’applicazione delle misure di raccolta

verde e di mancata raccolta se, nel caso

della raccolta verde, una parte

significativa della raccolta normale è stata

effettuata e, nel caso della mancata

raccolta, una parte significativa della

produzione commerciale è già stata

2. Producer organisations and their

associations shall notify the competent

authorities of the Member State in

writing, in advance, of an intention of

green harvesting or non-harvesting. The

notification can be made by electronic

means.

3. Green harvesting measures shall not be

undertaken in respect of fruit and

vegetables of which the normal harvest

has already begun, and non-harvesting

measures shall not be undertaken where

commercial production has been taken

from the area concerned during the

normal production cycle.

The first subparagraph shall not apply

where fruit and vegetable plants have a

harvesting period exceeding one month.

In such cases, the amounts referred to in

paragraph 4 shall only compensate for the

production to be harvested in the six

weeks following the green harvesting and

non-harvesting operation. Those fruit and

vegetable plants shall not be used for

further production purposes after the

operation has taken place.

For the purposes of the second

subparagraph, Member States may

prohibit the application of green

harvesting and non-harvesting measures

if, in the case of green harvesting, a

significant part of the normal harvest has

been carried out and, in the case of non-

harvesting, a significant part of the

commercial production has already been

taken. A Member State intending to apply

competenti dello Stato membro per

iscritto, in anticipo, di un'intenzione di

raccolta prima della maturazione o

mancata raccolta. La notifica può essere

effettuata per via elettronica.

3. Le misure di raccolta verde non devono

essere intraprese nei confronti di frutta e

verdura di cui la raccolta normale è già

iniziata, e le misure di mancata raccolta

non deve avvenire in cui la produzione

commerciale è stata raccolta dalla

superficie nel corso del normale ciclo di

produzione.

Il primo comma non si applica nel caso le

piante di frutta e verdura hanno un

periodo di raccolta superiore a un mese.

In questi casi, gli importi di cui al

paragrafo 4 devono compensare solo per

la produzione per essere raccolto nelle sei

settimane successive alla raccolta verde e

l’applicazione della mancata raccolta.

Quelle piante di frutta e verdura non

devono essere utilizzati per ulteriori scopi

di produzione dopo che l'operazione ha

avuto luogo.

Ai fini del secondo comma, gli Stati

membri possono vietare l'applicazione di

misure di raccolta e di mancata raccolta

verde se, nel caso di vendemmia verde,

una parte significativa della raccolta

normale è stata effettuata e, in caso di

mancata raccolta, una parte significativa

della produzione commerciale è già stata

presa. Uno Stato membro che intende

applicare tale disposizione stabilisce nella

sua strategia nazionale la parte che ritiene

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

71

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

prelevata. Lo Stato membro che intenda

applicare tale disposizione è tenuto ad

indicare nella strategia nazionale qual è la

parte che ritiene significativa.

La raccolta verde e la mancata raccolta

non sono applicate allo stesso prodotto e

alla stessa superficie in un dato anno,

tranne ai fini del secondo comma qualora

entrambe le operazioni possano essere

applicate simultaneamente.

4. Gli Stati membri fissano l’importo per

ettaro dell’indennità per la raccolta verde

e la mancata raccolta, ai sensi del

paragrafo 1, lettera a), comprensivo del

contributo dell’Unione e del contributo

dell’organizzazione di produttori,

a) ad un livello tale da coprire

esclusivamente i costi supplementari

imputabili all’applicazione della misura,

tenendo conto della gestione ambientale e

fitosanitaria necessaria per rispettare le

disposizioni adottate a norma del

paragrafo 1, lettera b), oppure

b) ad un livello tale da coprire non più del

90 % del massimale di sostegno per i ritiri

dal mercato applicabile ai ritiri per

destinazioni diverse dalla distribuzione

gratuita di cui all’articolo 103 quinquies,

paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

1234/2007.

this provision shall lay down in its

national strategy the part it deems to be

significant.

Green harvesting and non-harvesting shall

not both be applied for the same product

and the same given area in any given

year, except for the purposes of the

second subparagraph where both

operations may be applied

simultaneously.

4. Support for green harvesting shall

cover only the products which are

physically on the fields and which are

actually green harvested. Compensation

amounts, comprising both the Union

contribution and the producer

organisation contribution for green

harvesting and non-harvesting shall be

per hectare payments set by the Member

State under paragraph 1(a) at a level to

cover not more than 90 % of the

maximum support level for market

withdrawals applicable to withdrawals for

destinations other than free distribution as

referred to in Article 34(4) of Regulation

(EU) No 1308/2013.

significativo.

Raccolta verde e mancata raccolta non

sono applicate per lo stesso prodotto e la

stessa superficie in un dato anno, eccetto

ai fini del secondo comma dove entrambe

le operazioni possono essere applicate

simultaneamente.

4. Il sostegno a favore della raccolta verde

riguarda solo i prodotti, che sono

fisicamente sui campi e che sono in realtà

raccolti verdi. Importi di indennizzo,

comprensivo del contributo dell'Unione e

del contributo dell'organizzazione di

produttori per la raccolta verde e la

mancata raccolta sono pagamenti per

ettaro stabiliti dallo Stato membro ai sensi

del paragrafo 1 (a) ad un livello tale da

coprire non più del 90% del livello

massimo di sostegno dei ritiri dal mercato

applicabili ai ritiri per destinazioni

diverse dalla distribuzione gratuita di cui

all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n

1308/2013.

Article 47 Investments related to the

management of volumes

1. Member States shall include in their

national strategy the list of investments

Articolo 47 Gli investimenti relativi alla

gestione dei volumi

1. Gli Stati membri includono nella loro

strategia nazionale la lista di investimenti

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

72

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

aimed at making the management of

volumes placed on the market more

efficient.

Those investments shall be eligible as

crisis prevention or management

measures.

2. Before approving the operational

programmes including such measures,

Member States shall require justification

that the proposed investment is suitable to

effectively prevent or better withstand a

crisis.

volti a rendere la gestione dei volumi

immessi sul mercato più efficiente.

Tali investimenti sono ammissibili come

misure di prevenzione o di gestione delle

crisi.

2. Prima di approvare i programmi

operativi, tra cui tali misure, gli Stati

membri richiedono una giustificazione

che l'investimento proposto è adatto a

prevenire efficacemente o meglio

resistere a una crisi.

Articolo 86 Applicazione delle misure

di promozione e di comunicazione

1. Gli Stati membri adottano modalità di

applicazione delle misure di promozione

e di comunicazione. Tali modalità

permettono, all’occorrenza, l’applicazione

rapida delle misure.

2. Le azioni realizzate nell’ambito delle

misure di promozione e di comunicazione

sono complementari ad altre eventuali

azioni di promozione e comunicazione in

corso ad opera dell’organizzazione di

produttori interessata, non connesse alla

prevenzione e alla gestione delle crisi.

Article 14 Promotion and

communication measures

1. Member States shall adopt detailed

provisions on the conditions to be

fulfilled by promotion and

communication measures whether for

prevention or during a crisis period to be

included under this section. Those

provisions shall allow for the rapid

application of the measures when

required.

2. Actions under promotion and

communication measures shall be

additional to any on-going promotion and

communication actions not related to

crisis prevention and management being

applied by the producer organisation

concerned in their operational

programme.

Articolo 14 Misure di promozione e

comunicazione

1. Gli Stati membri adottano le modalità

di condizioni che devono essere

soddisfatte da misure di promozione e di

comunicazione sia per la prevenzione o

durante un periodo di crisi per essere

inclusi in questa sezione. Tali disposizioni

devono consentire la rapida applicazione

delle misure, se necessario.

2. Le azioni realizzate nell'ambito delle

misure di promozione e di comunicazione

sono complementari ad eventuali altre in

corso azioni di promozione e di

comunicazione non legate alla

prevenzione e alla gestione delle crisi in

corso ad opera dell'organizzazione di

produttori interessata nel loro programma

operativo.

Articolo 87 Applicazione delle misure

di formazione

Article 13 Training measures and

exchanges of better practices

Articolo 13 Le misure di formazione e

lo scambio di migliori pratiche

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

73

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Gli Stati membri adottano le modalità di

applicazione delle misure di formazione.

Member States shall adopt detailed

provisions on the conditions to be

fulfilled by training measures and

exchanges of better practices to be

considered as crisis prevention and

management measures.

Gli Stati membri adottano le modalità di

condizioni che devono essere soddisfatte

attraverso la formazione di misure e

scambi di migliori pratiche da

considerarsi come misure di prevenzione

e gestione delle crisi.

Articolo 88 Obiettivi delle misure di

assicurazione del raccolto

Le organizzazioni di produttori gestiscono

le misure di assicurazione del raccolto in

modo da contribuire a salvaguardare il

reddito dei produttori e a risarcire le

perdite commerciali subite

dall’organizzazione di produttori e/o dai

suoi soci quando questi sono colpiti da

calamità naturali, avversità atmosferiche

o eventualmente da fitopatie o

infestazioni parassitarie.

Article 51 Implementation of harvest

insurance actions

1. Member States shall adopt detailed

provisions on the implementation of

harvest insurance actions, including those

necessary to ensure that harvest insurance

actions do not distort competition in the

insurance market.

2. Member States may grant additional

national financing to support harvest

insurance actions which are benefiting

from the operational fund. However, total

public support for harvest insurance may

not exceed:

(a) 80 % of the cost of the insurance

premiums paid for by producers for

insurance against losses as a result of

adverse climatic events which can be

assimilated to natural disasters;

(b) 50 % of the cost of the insurance

premiums paid for by producers for

insurance against:

(i) losses referred to in point (a) and

against other losses caused by adverse

climatic events; and

(ii) losses caused by animal or plant

diseases or pest infestations.

The limit set out in point (b) of the first

Articolo 51 Esecuzione delle azioni di

assicurazione del raccolto

1. Gli Stati membri adottano modalità

sull'attuazione delle azioni di

assicurazione del raccolto, comprese

quelle necessarie per garantire che le

azioni di assicurazione del raccolto non

distorcano la concorrenza sul mercato

delle assicurazioni.

2. Gli Stati membri possono concedere un

finanziamento nazionale complementare a

sostegno delle azioni di assicurazione del

raccolto che beneficiano del fondo di

esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico

complessivo per l'assicurazione del

raccolto non può superare:

(a) l'80% del costo dei premi assicurativi

versati dai produttori a copertura delle

perdite a causa di condizioni climatiche

avverse assimilabili alle calamità naturali;

(b) il 50% del costo dei premi assicurativi

versati dai produttori a copertura:

(i) delle perdite di cui alla lettera (a) e di

altre perdite causate da condizioni

climatiche avverse; e

(ii) delle perdite causate da epizoozie o

fitopatie o infestazioni parassitarie.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

74

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

subparagraph shall apply even in cases

where the operational fund is otherwise

eligible for 60 % Union financial

assistance pursuant to Article 34(3) of

Regulation (EU) No 1308/2013.

3. Harvest insurance actions shall not

cover insurance payments which

compensate producers for more than 100

% of the income loss suffered, taking into

account any compensation the producers

obtain from other support schemes related

to the insured risk.

Il limite di cui al punto (b) del primo

comma si applica anche nei casi in cui il

fondo di esercizio può altrimenti

beneficiare del 60% l'assistenza

finanziaria dell'Unione ai sensi

dell'articolo 34 (3), del regolamento (UE)

n 1308/2013.

3. Azioni di assicurazione del raccolto

non coprono i pagamenti dei premi

assicurativi che indennizzano i produttori

per oltre il 100% della perdita di reddito

subita, tenendo conto di ogni altra

compensazione che il produttore ottiene

in virtù di altri regimi di sostegno relativi

al rischio assicurato.

Articolo 89 Applicazione delle misure

di assicurazione del raccolto

1. Gli Stati membri adottano modalità di

applicazione delle misure di assicurazione

del raccolto, in particolare le modalità

necessarie a garantire che tali misure non

siano distorsive della concorrenza sul

mercato delle assicurazioni.

2. Gli Stati membri possono concedere un

finanziamento nazionale complementare a

sostegno delle misure di assicurazione del

raccolto che beneficiano del fondo di

esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico

complessivo per l’assicurazione del

raccolto non può superare:

a) l’80 % del costo dei premi assicurativi

versati dai produttori a copertura delle

perdite causate da avversità atmosferiche

assimilabili a calamità naturali;

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

75

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

b) il 50 % del costo dei premi assicurativi

versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui

alla lettera a) e di altre perdite causate da

avversità atmosferiche e

ii) delle perdite dovute a epizoozie,

fitopatie o infestazioni parassitarie.

Il limite di cui al primo comma, lettera b),

si applica anche nei casi in cui il fondo di

esercizio può altrimenti beneficiare del

sostegno finanziario dell’Unione pari al

60 % ai sensi dell’articolo 103 quinquies,

paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

1234/2007.

Articolo 89 bis Reimpianto di frutteti in

seguito all'obbligo di estirpazione

Gli Stati membri, se includono nelle

strategie nazionali il reimpianto di frutteti,

in seguito all'obbligo di estirpazione per

ragioni sanitarie o fitosanitarie come

misura di crisi, stabiliscono le specie e, se

necessario, le varietà ammissibili e le

condizioni relative all'applicazione di tale

misura. In caso di estirpazione per motivi

fitosanitari, le misure adottate dagli Stati

membri per il reimpianto di frutteti si

conformano alla direttiva 2000/29/CE del

Consiglio ( 2 ).

Il reimpianto di frutteti copre non più del

20 % dell'importo totale delle spese

nell'ambito dei programmi operativi. Gli

Stati membri possono decidere di fissare

una percentuale inferiore.

Article 49 Replanting of orchards

1. Where Member States include in their

national strategy the replanting of

orchards, following mandatory grubbing-

up for health or phytosanitary reasons as a

crisis measure, the measures taken shall

comply with Council Directive

2000/29/EC.

2. Replanting of orchards shall not cover

more than 20% of the total expenditure

under operational programmes. Member

States may decide to set up a lower

percentage.

Articolo 49 Reimpianto di frutteti

1. Qualora gli Stati membri includono

nella loro strategia nazionale il reimpianto

di frutteti, a seguito di estirpazione

obbligatoria per la salute o per motivi

fitosanitari come misura di crisi, le misure

adottate devono essere conformi alla

direttiva 2000/29 / CE.

2. reimpianto di frutteti non copre più del

20% della spesa totale nell'ambito dei

programmi operativi. Gli Stati membri

possono decidere di istituire una

percentuale inferiore.

Articolo 90 Condizioni per la Article 48 Conditions for support for Articolo 48 Condizioni per la

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

76

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

partecipazione alle spese

amministrative di costituzione di fondi

di mutualizzazione

1. Gli Stati membri adottano modalità di

applicazione relative al sostegno per le

spese amministrative di costituzione di

fondi di mutualizzazione.

2. Il sostegno per le spese amministrative

di costituzione di fondi di

mutualizzazione, comprende sia il

contributo dell’Unione, sia il contributo

dell’organizzazione di produttori.

L’importo totale del sostegno per le spese

amministrative di costituzione di fondi di

mutualizzazione non supera

complessivamente le seguenti percentuali

del contributo dell’organizzazione di

produttori al fondo di mutualizzazione

rispettivamente nel primo, secondo e

terzo anno di esercizio di quest’ultimo:

a) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri

che hanno aderito all’Unione europea il 1

o maggio 2004 o dopo tale data;

b) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati

membri.

3. Le organizzazioni di produttori

possono ricevere il sostegno di cui al

paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre

anni di esercizio del fondo. Se

l’organizzazione di produttori chiede il

sostegno solo nel secondo o nel terzo

anno di esercizio del fondo, il sostegno è

pari rispettivamente:

a) all’8 % e al 4 % negli Stati membri che

hanno aderito all’Unione europea il 1 o

the administrative cost of setting up

mutual funds

1. Member States shall adopt detailed

provisions for support for the

administrative cost of setting up mutual

funds.

2. Support for the administrative cost of

setting up mutual funds shall comprise

both the contribution from the Union and

the contribution from the producer

organisation. The total amount of support

for the administrative cost of setting up

mutual funds shall not exceed 5 %, 4 %

and 2 % respectively of the contribution

of the producer organisation to the mutual

fund in the first, second and third year of

its operation:

3. A producer organisation may receive

the support referred to in the paragraph 2

only once and only within the three first

years of the operation of the fund. Where

a producer organisation only asks for

support in the second or the third year of

operation of the fund, the support shall be

4 % and 2 % respectively.

4. Member States may fix ceilings for the

amounts that may be received by a

producer organisation as support for the

administrative cost of setting up mutual

funds.

partecipazione alle spese

amministrative di costituzione di fondi

comuni di investimento

1. Gli Stati membri adottano le modalità

di sostegno per le spese amministrative di

costituzione di fondi comuni di

investimento.

2. Il sostegno per le spese amministrative

di costituzione di fondi comuni di

investimento comprende sia il contributo

dell'Unione e del contributo

dell'organizzazione di produttori.

L'importo totale del sostegno per le spese

amministrative di costituzione di fondi

comuni di investimento non supera il 5%,

4% e 2%, rispettivamente, del contributo

dell'organizzazione di produttori al fondo

stesso nel primo, secondo e terzo anno del

suo funzionamento:

3. Un'organizzazione di produttori può

ricevere il sostegno di cui al paragrafo 2

solo una volta e solo entro i primi tre anni

di funzionamento del fondo. Qualora

un'organizzazione di produttori chiede

solo per il sostegno nel secondo o terzo

anno di funzionamento del fondo, il

sostegno è rispettivamente 4% e il 2%.

4. Gli Stati membri possono fissare

massimali per gli importi che possono

essere ricevuti da un'organizzazione di

produttori come sostegno per le spese

amministrative di costituzione di fondi

comuni di investimento.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

77

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

maggio 2004 o dopo tale data;

b) al 4 % e al 2 % negli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono fissare

massimali per gli importi che

un’organizzazione di produttori può

ricevere a titolo di sostegno per le spese

amministrative di costituzione dei fondi

di mutualizzazione.

Articolo 91 Livello di organizzazione

dei produttori e definizione di

«regione»

1. Ai fini dell'articolo 103 sexies,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1234/2007, il livello di organizzazione dei

produttori in una regione di uno Stato

membro è dato dal valore della

produzione ortofrutticola ottenuta nella

regione in questione e commercializzata

dalle organizzazioni di produttori, dalle

loro associazioni e dai gruppi di

produttori, diviso per il valore totale della

produzione ortofrutticola ottenuta nella

regione.

Il valore della produzione ortofrutticola

ottenuta nella regione in questione e

commercializzata dalle organizzazioni di

produttori, dalle loro associazioni e dai

gruppi di produttori di cui al primo

comma comprende solo i prodotti per i

quali tali organizzazioni di produttori,

loro associazioni e gruppi di produttori

sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si

applicano mutatis mutandis. Ai fini del

calcolo di tale valore si prende in

Article 52 Degree of organisation of

producers and definition of a region

1. For the purposes of Article 35(1) of

Regulation (EU) No 1308/2013, the

degree of organisation of producers in a

region of a Member State shall be

calculated on the basis of the value of

fruit and vegetables production that was

obtained in the region concerned and

marketed by:

(a) recognised producer organisations and

their associations, and

(b) producer groups referred to in Article

125e of Regulation (EC) No 1234/2007

and producer organisations and producer

groups referred to in Article 27 of

Regulation (EU) No 1305/2013.

The value of the obtained production shall

be divided by the total value of the fruit

and vegetable production that was

produced in that region.

The value of fruit and vegetables

production that was obtained in the region

concerned and marketed by the

organisations, associations and groups

referred to in points (a) and (b) above

Articolo 52 Livello di organizzazione

dei produttori e la definizione di una

regione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35

(1), del regolamento (UE) n 1308/2013, il

livello di organizzazione dei produttori in

una regione di uno Stato membro è

calcolato sulla base del valore della

produzione ortofrutticola che era ottenuta

nella regione interessata e

commercializzato da:

(a) organizzazioni di produttori

riconosciute e delle loro associazioni, e

(b) le associazioni di produttori di cui

all'articolo 125 sexies del regolamento

(CE) n 1234/2007 e organizzazioni di

produttori e le associazioni di produttori

di cui all'articolo 27 del regolamento (UE)

n 1305/2013.

Il valore della produzione ottenuto è

diviso per il valore totale della produzione

di frutta e verdura che è stato prodotto in

quella regione.

Il valore della produzione ortofrutticola

ottenuta nella regione interessata e

commercializzato da organizzazioni,

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

78

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

considerazione solo la produzione delle

organizzazioni di produttori, delle loro

associazioni, dei gruppi di produttori e dei

loro membri ottenuta nella regione in

questione e commercializzata da

organizzazioni di produttori, da loro

associazioni o da gruppi di produttori.

Ai fini del calcolo del valore totale della

produzione ortofrutticola ottenuta in tale

regione si applica, mutatis mutandis, la

metodologia di cui all'allegato I del

regolamento (CE) n. 138/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Il livello di organizzazione dei

produttori di una regione di uno Stato

membro è considerato particolarmente

scarso quando, negli ultimi tre anni per i

quali si dispone di dati, il livello medio,

calcolato come previsto al paragrafo 1, è

inferiore al 20 %.

3. Soltanto la produzione ortofrutticola

ottenuta nella regione di cui al presente

articolo può beneficiare di un aiuto

finanziario nazionale.

4. Ai fini del presente capo, gli Stati

membri definiscono le regioni come una

parte distinta del loro territorio, in base a

criteri oggettivi e non discriminatori quali

le caratteristiche agronomiche ed

economiche e il potenziale regionale

agricolo/ortofrutticolo o la struttura

istituzionale o amministrativa, e per la

quale sono disponibili dati per calcolare il

livello di organizzazione in conformità al

paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro

shall only include the products for which

those producer organisations, associations

and groups are recognised. Article 22

shall apply mutatis mutandis.

Only the production of producer

organisations, their associations, producer

groups and their members obtained in the

region concerned and marketed by them

shall be included in the calculation of that

value.

For the calculation of the total value of

the fruit and vegetable production that

was obtained in that region, the

methodology set out in Annex I to

Regulation (EC) No 138/2004 of the

European Parliament and of the Council

shall apply mutatis mutandis.

2. The degree of organisation of

producers in a region of a Member State

shall be considered as particularly low

where the average degrees of

organisation, calculated in accordance

with paragraph 1, for the last three years

for which the data are available, is less

than 20 %.

3. Only fruit and vegetables production

generated in the region referred to in this

Article shall benefit from national

financial assistance.

4. For the purposes of this Chapter,

Member States shall define the regions as

a distinct part of their territory in

accordance with objective and non-

discriminatory criteria, such as their

agronomic and economic characteristics

and their regional agricultural/fruit and

associazioni e gruppi di cui ai punti (a) e

(b) di cui sopra comprendono solo i

prodotti per i quali le organizzazioni di

produttori, associazioni e gruppi sono

riconosciuta. L'articolo 22 si applica

mutatis mutandis.

Solo la produzione delle organizzazioni di

produttori, le associazioni, i gruppi di

produttori e i loro membri ottenuti nella

regione interessata e commercializzato da

loro deve essere incluso nel calcolo di tale

valore.

Per il calcolo del valore totale della

produzione di frutta e verdura che è stato

ottenuto in quella regione, il metodo di

cui all'allegato I del regolamento (CE) N.

138/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, si applica per analogia.

2. Il livello di organizzazione dei

produttori in una regione di uno Stato

membro è considerato particolarmente

scarso quando livelli medi di

organizzazione, calcolato in conformità

del paragrafo 1, per gli ultimi tre anni per

i quali sono disponibili i dati, è inferiore a

20%.

3. Solo la produzione di frutta e verdura

prodotta nella regione di cui al presente

articolo beneficia di assistenza finanziaria

nazionale.

4. Ai fini del presente capo, gli Stati

membri definiscono le regioni come una

parte distinta del loro territorio, secondo

criteri oggettivi e non discriminatori,

quali le caratteristiche agronomiche ed

economiche e la loro agricoltura / frutta e

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

79

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

ai fini del presente capo non sono

modificate per almeno 5 anni, salvo che

tale modifica sia obiettivamente

giustificata da motivi di merito non aventi

alcun nesso con il calcolo del livello di

organizzazione dei produttori della

regione o delle regioni di cui trattasi.

vegetables potential, or their institutional

or administrative structure and for which

data are available in order to calculate the

degree of organisation in accordance with

paragraph 1.

The regions defined by a Member State

for the purposes of this Chapter shall not

be amended for at least 5 years unless

such amendment is objectively justified

by substantive reasons unconnected with

the calculation of the degree of

organisation of producers in the region or

regions concerned.

Where a Member State requests a partial

reimbursement of the national financial

assistance in accordance with Article 20

of Implementing Regulation (EU) No

2016/XXX, such a request shall concern

the same definition of the regions as

specified in the request for authorisation.

verdura potenziali regionali, o la loro

struttura istituzionale o amministrativa e

per i quali i dati sono disponibili per

calcolare il livello di organizzazione in

conformità del paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro

ai fini del presente capitolo non sono

modificati per almeno 5 anni, a meno che

tale modifica sia obiettivamente

giustificata da ragioni di merito estranei il

calcolo del livello di organizzazione dei

produttori nella regione o nelle regioni

interessate.

Se uno Stato membro chiede un rimborso

parziale dell'aiuto finanziario nazionale ai

sensi dell'articolo 20 del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / XXX, tale

richiesta deve riguardare la stessa

definizione di regioni come specificato

nella richiesta di autorizzazione.

Articolo 92 Autorizzazione a concedere

l’aiuto finanziario nazionale

1. Gli Stati membri presentano alla

Commissione, entro il 31 gennaio di un

dato anno civile, una richiesta di

autorizzazione a concedere l’aiuto

finanziario nazionale ai sensi dell’articolo

103 sexties, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 1234/2007 per i programmi

operativi da attuare in quell’anno.

La richiesta è corredata di elementi

comprovanti che il livello di

organizzazione dei produttori nella

regione interessata è particolarmente

Article 18 Authorisation to pay

national financial assistance

1. Member States shall submit a request

to the Commission for authorisation to

grant national financial assistance

pursuant to Article 35(1) of Regulation

(EU) No 1308/2013 for operational

programmes to be implemented in any

given calendar year by 31 January of that

year.

The request shall be accompanied by

evidence showing:

(a) that the degree of organisation of

producers in the region concerned is

Articolo 18 Autorizzazione a concedere

l'aiuto finanziario nazionale

1. Gli Stati membri presentano una

richiesta alla Commissione

l'autorizzazione a concedere un aiuto

finanziario nazionale ai sensi dell'articolo

35 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013

per i programmi operativi da attuare in un

determinato anno civile, entro il 31

gennaio dello stesso anno.

La richiesta è corredata degli elementi

comprovanti:

(a) che il livello di organizzazione dei

produttori nella regione interessata è

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

80

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

scarso, ai sensi dell’articolo 91 del

presente regolamento, e che l’aiuto è

destinato unicamente a prodotti del

settore ortofrutticolo ottenuti nella

regione in questione, nonché di

informazioni sulle organizzazioni di

produttori interessate, sull’importo

dell’aiuto richiesto e sulla quota dei

contributi finanziari versati a norma

dell’articolo 103 ter, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. La Commissione accoglie o respinge la

richiesta mediante decisione entro tre

mesi. Tale periodo ha inizio il giorno

successivo al giorno in cui la

Commissione ha ricevuto una richiesta

completa. Se la Commissione non

richiede informazioni supplementari entro

il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene

completa.

particularly low, in accordance with

Article 52 of Commission Delegated

Regulation (EU) N. 2016/xxx;

(b) that only products of the fruit and

vegetables sector produced in that region

benefit from assistance;

(c) details of the producer organisations

and the amount of assistance concerned

and the proportion of financial

contributions being made pursuant to

Article 32(1) of Regulation (EU) N.

1308/2013.

2. The Commission shall approve or

refuse the request by way of a Decision

within three months. That period shall

begin on the day following the day on

which the Commission received a

complete request from the Member State.

If the Commission does not request

additional information within the three-

month period, the request shall be deemed

to be complete.

particolarmente scarso, a norma

dell'articolo 52 del regolamento delegato

(UE) N. 2016 / xxx;

(b) che solo i prodotti del settore

ortofrutticolo provengono da questa

regione beneficiare dell'assistenza;

(c) i dettagli delle organizzazioni di

produttori e l'importo del contributo in

questione e la quota dei contributi

finanziari versati a norma dell'articolo 32

(1), del regolamento (UE) N. 1308/2013.

2. La Commissione approva o respinge la

richiesta per mezzo di una decisione entro

tre mesi. Tale termine inizia a decorrere

dal giorno successivo al giorno in cui la

Commissione ha ricevuto una richiesta

completa da parte dello Stato membro. Se

la Commissione non chiede ulteriori

informazioni entro il termine di tre mesi,

la richiesta è considerata completa.

Articolo 93 Modifiche al programma

operativo

Un’organizzazione di produttori che

desidera presentare richiesta di aiuto

finanziario nazionale modifica, se

necessario, il proprio programma

operativo ai sensi dell’articolo 65 o

dell’articolo 66.

Article 53 Amendments to the

operational programme

A producer organisation wishing to apply

for national financial assistance shall, if

applicable, amend its operational

programme pursuant to Article 34.

Articolo 53 Modifiche al programma

operativo

Un'organizzazione di produttori che

desidera chiedere un contributo

finanziario nazionale, se del caso,

modifica il proprio programma operativo

ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 94 Domanda e concessione

dell’aiuto finanziario nazionale

1. Le organizzazioni di produttori

Article 19 Application for and payment

of the national financial assistance

1. Producer organisations shall apply for

Articolo 19 Domanda di e pagamento

del contributo finanziario nazionale

1. Le organizzazioni di produttori

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

81

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

presentano domanda di aiuto finanziario

nazionale e gli Stati membri concedono

tale aiuto in conformità agli articoli 69 e

70.

2. Gli Stati membri possono adottare

disposizioni complementari relative

all’erogazione dell’aiuto finanziario

nazionale, compresa la possibilità di

pagamenti anticipati e parziali.

the national financial assistance, and

Member States shall pay the aid, in

accordance with Articles 9 and 10.

2. Member States may adopt additional

rules on the payment of the national

financial assistance, including the

possibility of advance and partial

payments.

presentano domanda per l'aiuto

finanziario nazionale, e gli Stati membri

versano l'aiuto, ai sensi degli articoli 9 e

10.

2. Gli Stati membri possono adottare

disposizioni complementari al pagamento

dell'aiuto finanziario nazionale, compresa

la possibilità di anticipi e parziali.

Articolo 96 Relazioni dei gruppi di

produttori e delle organizzazioni di

produttori

1. Su richiesta delle autorità competenti

degli Stati membri, i gruppi di produttori

e le organizzazioni di produttori

forniscono tutte le informazioni pertinenti

necessarie per la stesura della relazione

annuale di cui all’articolo 97, lettera b).

2. A corredo delle domande di aiuto, le

organizzazioni di produttori presentano

relazioni annuali sull’esecuzione dei

programmi operativi.

Dette relazioni riguardano:

a) i programmi operativi attuati nel corso

dell’anno precedente;

b) le principali modifiche apportate ai

programmi operativi e

c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli

aiuti effettivamente richiesti.

3. Per ciascun programma operativo

attuato la relazione annuale riporta:

a) i risultati ottenuti dal programma

operativo, basati, se del caso, sugli

indicatori comuni di prodotto e di

Article 21 Reports of producer groups,

producer organisations and

associations of producer organisations

1. At the request of the competent

authority of the Member State, producer

groups set up according to Article 125e of

Regulation (EC) No 1234/2007,

recognised producer organisations and

their associations shall provide any

relevant information needed for the

drawing up of the annual report referred

to in Article 54(b) of Commission

Delegated Regulation (EU) No 2016/xxx.

Producer organisations and producer

groups referred to in Article 27 of

Regulation (EU) No 1305/2013 shall be

requested to provide the number of

members and the value of the marketed

production.

2. Producer organisations and their

associations shall submit annual reports

on the implementation of their operational

programmes with their applications for

aid.

The reports shall concern the following:

Articolo 21 Relazioni di gruppi di

produttori, organizzazioni di

produttori e delle associazioni di

organizzazioni di produttori

1. Su richiesta dell'autorità competente

dello Stato membro, le associazioni di

produttori istituito ai sensi dell'articolo

125 sexies del regolamento (CE) n

1234/2007, le organizzazioni di produttori

riconosciute e le loro associazioni

forniscono tutte le informazioni utili e

necessarie per la stesura del relazione

annuale di cui all'articolo 54 (b) del

regolamento delegato (UE) n 2016 / xxx.

Le organizzazioni di produttori e gruppi

di produttori di cui all'articolo 27 del

regolamento (UE) n 1305/2013, sono

invitati a fornire il numero dei

componenti e del valore della produzione

commercializzata.

2. Le organizzazioni di produttori e delle

loro associazioni devono presentare

relazioni annuali sull'attuazione dei

programmi operativi con le loro domande

di contributo.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

82

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

risultato figuranti nell’allegato VIII e, se

necessario, sugli indicatori supplementari

di prodotto e di risultato definiti nella

strategia nazionale e

b) una sintesi dei principali problemi

incontrati nella gestione del programma e

delle eventuali misure adottate per

assicurare la qualità e l’efficacia della sua

attuazione.

Se del caso, la relazione annuale specifica

le idonee difese predisposte,

conformemente alla strategia nazionale e

in applicazione dell’articolo 103 quater,

paragrafo 5, del regolamento (CE) n.

1234/2007, per proteggere l’ambiente da

un’eventuale accresciuta pressione

provocata da investimenti sovvenzionati

nell’ambito del programma operativo.

4. Nell’ultimo anno di attuazione di un

programma operativo, la relazione

annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita

da una relazione finale.

Le relazioni finali indicano in che misura

gli obiettivi del programma sono stati

conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti

di azioni e/o di metodi operati e

individuano i fattori che hanno

contribuito al successo o al fallimento

dell’esecuzione del programma, fattori

che sono o saranno presi in

considerazione in sede di elaborazione dei

programmi operativi successivi o di

modifica di quelli esistenti.

5. Fatte salve eventuali disposizioni

specifiche del presente regolamento, se un

gruppo di produttori o un’organizzazione

(a) the operational programme

implemented during the preceding year;

(b) the main amendments to the

operational programme; and

(c) differences between estimated aid and

aid applied for.

3. The annual report shall indicate:

(a) the achievements of the operational

programme, based on the indicators set

out in Annex II and, where applicable,

additional indicators set out in the

national strategy as follows:

- baseline indicators and input (financial)

indicators shall be used in each annual

report;

- result and output indicators shall be used

in the last two years of the operational

programme; and

(b) a summary of the major problems

encountered in managing the programme

and the measures taken to ensure the

quality and effectiveness of programme

implementation. The annual report shall

specify what safeguards have been put in

place, in accordance with the national

strategy and in application of Article

33(6) of Regulation (EU) No 1308/2013,

to protect the environment from possible

increased pressures coming from

investments supported under the

operational programme.

4. The report of the last but one year shall

show to what extent the objectives

pursued by the programmes have been

achieved. This report shall also mention

factors which contributed to the success

Le relazioni riguardano quanto segue:

(a) il programma operativo attuato nel

corso dell'anno precedente;

(b) le principali modifiche al programma

operativo; e

(c) le differenze tra gli aiuti stimati e gli

aiuti effettivamente richiesti.

3. La relazione annuale deve indicare:

(a) i risultati del programma operativo,

sulla base degli indicatori di cui

all'allegato II e, se del caso, ulteriori

indicatori figurano nella strategia

nazionale come segue:

- Indicatori iniziali e di input (finanziari)

Gli indicatori sono utilizzati in ogni

relazione annuale;

- Indicatori di risultato e di impatto

devono essere utilizzati negli ultimi due

anni del programma operativo; e

(b) una sintesi dei principali problemi

incontrati nella gestione del programma e

le misure adottate per assicurare la qualità

e l'efficacia della sua attuazione. La

relazione annuale deve specificare quali

garanzie sono state messe in atto, in

conformità con la strategia nazionale e in

applicazione dell'articolo 33 (6), del

regolamento (UE) n 1308/2013, per

proteggere l'ambiente da un'eventuale

accresciuta pressione provocata da

investimenti sostenuti nell'ambito del

programma operativo.

4. La relazione del penultimo anno è

mostrare in che misura gli obiettivi del

programma sono stati raggiunti. La

relazione illustra inoltre i fattori che

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

83

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

di produttori omette di effettuare una

comunicazione allo Stato membro

prevista dal presente regolamento o dal

regolamento (CE) n. 1234/2007, o se la

comunicazione risulta inesatta in base agli

elementi oggettivi di cui lo Stato membro

dispone, quest’ultimo sospende il

prericonoscimento del gruppo di

produttori o il riconoscimento

dell’organizzazione di produttori finché la

comunicazione sia effettuata

correttamente.

Lo Stato membro riferisce su tali casi

nella relazione annuale di cui all’articolo

97, lettera b), del presente regolamento.

or failure of the programme’s

implementation and the way those factors

were taken into account in the ongoing

programme or in the following

operational programme.

5. Where a producer group, a producer

organisation or association of producer

organisations fails to notify the Member

State as required under this Regulation or

Regulation (EU) No 1308/2013, or if the

notification is incorrect, Article 59 of the

Commission Delegated Regulation

2016/xxx shall apply mutatis mutandis.

The Member State shall include details of

such cases in its annual report referred to

in Article 54(b) of Commission Delegated

Regulation (EU) No 2016/xxx.

hanno contribuito al successo o al

fallimento dell'esecuzione del programma

e il modo in cui questi fattori sono stati

presi in considerazione nel programma in

corso o nel seguente programma

operativo.

5. Quando un gruppo di produttori,

un'organizzazione di produttori o

associazione di organizzazioni di

produttori non riesce a notificare allo

Stato membro prevista dal presente

regolamento o del regolamento (UE) n

1308/2013, o se la notifica non è corretto,

l'articolo 59 del Regolamento delegato

2016 / xxx si applica mutatis mutandis.

Lo Stato membro deve includere i dettagli

di tali casi nella sua relazione annuale di

cui all'articolo 54 (b) del regolamento

delegato (UE) n 2016 / xxx.

Articolo 100 Procedura di

presentazione delle domande

Fatte salve eventuali disposizioni

specifiche del presente regolamento, gli

Stati membri stabiliscono procedure

appropriate per la presentazione delle

domande di aiuto, delle richieste di

riconoscimento o di approvazione del

programma operativo, nonché delle

domande di pagamento.

Article 23 Submission procedures

Without prejudice to specific provisions

of this Regulation, Member States shall

provide for procedures for the submission

of aid applications, requests for

recognition or approval of operational

programmes, as well as payment claims.

Articolo 23 Procedure di presentazione

Fatte salve le disposizioni specifiche del

presente regolamento, gli Stati membri

prevedono procedure per la presentazione

delle domande di aiuto, le richieste di

riconoscimento o di approvazione dei

programmi operativi, così come domande

di pagamento.

Articolo 103 Controlli in loco

1. Ciascun controllo in loco forma

oggetto di una relazione, onde poter

riesaminare gli elementi delle verifiche

Article 28 Reports of on-the-spot

checks

1. A detailed report shall be made for

each on-the-spot check indicating at least

Articolo 28 Relazioni di controlli in

loco

1. Una relazione dettagliata è effettuata

per ciascun controllo in loco che indica

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

84

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

effettuate. La relazione indica in

particolare:

a) il regime di aiuto e la domanda oggetto

di controllo;

b) le persone presenti;

c) le azioni, le misure e i documenti

controllati e

d) i risultati del controllo.

2. Il beneficiario può essere invitato a

firmare la relazione per attestare di aver

presenziato al controllo ed eventualmente

ad apporvi le proprie osservazioni.

Qualora siano constatate irregolarità, al

beneficiario è consegnata una copia della

relazione di controllo.

3. È possibile dare preavviso dei controlli

in loco, purché ciò non pregiudichi la

finalità del controllo. Il preavviso è

limitato al minimo indispensabile.

4. Ove possibile, i controlli in loco ai

sensi del presente regolamento sono

effettuati contemporaneamente ad altri

controlli previsti dalla normativa

dell’Unione in materia di sovvenzioni

agricole.

the following information:

(a) the aid scheme and the application

checked;

(b) the names and functions of the

persons present;

(c) the actions, measures and documents

checked including the audit trail and

supporting evidence verified; and

(d) the results of the check.

2. A representative of the producer

organisation shall be given the

opportunity to sign the report to attest his

presence at the check and to record his or

her comments. Where irregularities are

found the beneficiary shall receive a copy

of the monitoring report.

3. Short advance notice of on-the-spot

checks may be given, provided that the

purpose of the check is not jeopardised.

almeno le seguenti informazioni:

(a) il regime di aiuto e la domanda

oggetto di controllo;

(b) i nomi e le funzioni delle persone

presenti;

(c) le azioni, le misure ei documenti

controllati tra cui la pista di controllo e

prove a sostegno verificato; e

(d) i risultati del controllo.

2. Un rappresentante dell'organizzazione

di produttori è data la possibilità di

firmare la relazione per attestare la sua

presenza al momento del check e di

registrare le sue osservazioni. Qualora

siano constatate irregolarità, al

beneficiario è consegnata una copia della

relazione di controllo.

3. Breve preavviso dei controlli in loco

può essere data, a condizione che la

finalità del controllo non sia

compromessa.

Articolo 104 Concessione del

riconoscimento e approvazione dei

programmi operativi

1. Prima di riconoscere un’organizzazione

di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter,

paragrafo 2, lettera a), del regolamento

(CE) n. 1234/2007, gli Stati membri

effettuano un sopralluogo presso

l’organizzazione stessa per verificare il

Article 24 Granting of recognition to

producer organisations

1. Prior to granting recognition to a

producer organisation under Article

154(4)(a) of Regulation (EU) No

1308/2013, Member States shall conduct

administrative checks and an on-the-spot

check to the producer organisation to

verify compliance with the conditions for

Articolo 24 Concessione del

riconoscimento delle organizzazioni di

produttori

1. Prima di concedere il riconoscimento a

un'organizzazione di produttori ai sensi

dell'articolo 154 (4) (a), del regolamento

(UE) n 1308/2013, gli Stati membri

effettuano controlli amministrativi e un

controllo in loco per l'organizzazione di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

85

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

rispetto delle condizioni previste per il

riconoscimento.

recognition.

2. Member States shall carry out

administrative and on-the-spot checks

with regard to the recognition criteria on

all recognised producer organisations and

their associations at least once every five

years even if the producer organisations

do not implement an operational

programme.

produttori per verificare la conformità con

le condizioni per il riconoscimento.

2. Gli Stati membri effettuano controlli

amministrativi e controlli in loco per

quanto riguarda i criteri di riconoscimento

a tutte le organizzazioni di produttori

riconosciute e le loro associazioni,

almeno una volta ogni cinque anni, anche

se le organizzazioni di produttori non

implementano un programma operativo.

Articolo 104 Concessione del

riconoscimento e approvazione dei

programmi operativi

2. Prima di approvare un programma

operativo ai sensi dell’articolo 64,

l’autorità competente dello Stato membro

verifica con tutti i mezzi appropriati,

compresi i controlli in loco, il programma

operativo presentato per approvazione e

le eventuali domande di modifica. Detti

controlli riguardano in particolare:

a) l’esattezza delle informazioni di cui

all’articolo 59, lettere a), b) ed e),

contenute nel progetto di programma

operativo;

b) la conformità dei programmi con

l’articolo 103 quater del regolamento

(CE) n. 1234/2007 nonché con la

disciplina nazionale e la strategia

nazionale;

c) l’ammissibilità delle azioni e delle

spese proposte;

d) la coerenza e la qualità tecnica dei

programmi, la fondatezza delle stime e

Article 25 Approval of operational

programmes and their amendments

Prior to the approval of an operational

programme under Article 33 of

Commission Delegated Regulation (EU)

No 2016/xxx or of its amendment, the

Member State shall verify, including

through on-the-spot checks, the

operational programme submitted for

approval or the request for amendment.,

where applicable. Those checks shall in

particular concern:

(a) the accuracy of information referred to

in Article 4(a), (b) and (e), which shall be

included in the draft operational

programme;

(b) compliance of the programme with

Article 33 of Regulation (EU) No

1308/2013 as well as with the national

framework and the national strategy;

(c) the eligibility of the actions and the

eligibility of the expenditure proposed;

(d) the consistency and technical quality

of the programme, the soundness of the

Articolo 25 Approvazione dei

programmi operativi e loro modifiche

Prima dell'approvazione di un programma

operativo ai sensi dell'articolo 33 del

regolamento delegato (UE) n 2016 / xxx o

del suo emendamento, lo Stato membro

deve verificare, anche attraverso verifiche

in loco, il programma operativo

presentato per approvazione o la richiesta

di modifica., se del caso. Detti controlli

riguardano in particolare:

(a) l'esattezza delle informazioni di cui

all'articolo 4 (a), (b) e (e), che devono

essere inclusi nel progetto di programma

operativo;

(b) la conformità del programma con

l'articolo 33 del regolamento (UE) n

1308/2013 nonché con la disciplina

nazionale e la strategia nazionale;

(c) l'ammissibilità delle azioni e

l'ammissibilità delle spese proposte;

(d) la coerenza e la qualità tecnica del

programma, la fondatezza delle stime e

del piano di aiuti, e la programmazione

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

86

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

del piano di aiuti, nonché la

programmazione della relativa

esecuzione. I controlli verificano inoltre

se sono stati stabiliti obiettivi misurabili,

in modo che se ne possa sorvegliare la

realizzazione, e se gli obiettivi fissati

possono essere raggiunti attuando le

misure proposte e

e) la conformità degli interventi oggetto

della domanda di aiuto con la pertinente

normativa dello Stato membro e

dell’Unione, in particolare in materia di

appalti pubblici, aiuti di Stato e altri

requisiti obbligatori prescritti dalla

normativa nazionale o stabiliti dalla

disciplina nazionale o dalla strategia

nazionale.

estimates and the aid plan, and the

planning of its implementation.

Checks shall verify whether:

(a) targets are measurable and can be

monitored and achieved through the

proposed actions; and

(b) the operations for which aid is

requested are in compliance with the

applicable national and Union law.

della sua esecuzione.

I controlli verificano se:

(a) gli obiettivi sono misurabili e possono

essere monitorati e raggiunti attraverso le

azioni proposte; e

(b) le operazioni per le quali è chiesto

l'aiuto sono conformi alla legislazione

nazionale e dell'Unione vigente.

Articolo 105 Controlli amministrativi

sulle domande di aiuto per i

programmi operativi

1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati

membri eseguono controlli amministrativi

su tutte le domande di aiuto, completati

da controlli in loco a campione, come

previsto all’articolo 106.

2. I controlli amministrativi sulle

domande di aiuto comprendono in

particolare le seguenti verifiche, se

pertinenti per la domanda presentata:

a) la relazione annuale o, se del caso, la

relazione finale, trasmessa insieme alla

domanda, relativa all’esecuzione del

programma operativo;

b) il valore della produzione

Article 26 Administrative checks on aid

applications for operational

programmes

1. Prior to granting the aid, Member

States shall carry out administrative

checks on all aid applications.

2. Administrative checks on aid

applications shall include, , a verification

of:

(a) the annual report on the execution of

the operational programme transmitted

together with the aid application;

(b) the value of marketed production, the

contributions to the operational fund and

the expenditure incurred;

(c) the consistency of expenditure

claimed in relation to products and

Articolo 26 I controlli amministrativi

sulle domande di aiuto per i

programmi operativi

1. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati

membri effettuano controlli

amministrativi su tutte le domande di

aiuto.

2. I controlli amministrativi sulle

domande di aiuto devono includere, una

verifica di:

(a) la relazione annuale sullo stato di

attuazione del programma operativo

trasmessa insieme alla domanda di aiuto;

(b) il valore della produzione

commercializzata, i contributi al fondo di

esercizio e le spese sostenute;

(c) la coerenza della spesa dichiarata in

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

87

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

commercializzata, i contributi al fondo di

esercizio e le spese sostenute;

c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e

la veridicità delle spese dichiarate;

d) la conformità delle azioni eseguite con

quelle contenute nel programma operativo

approvato;

e) il rispetto dei limiti e dei massimali

finanziari e di altra natura imposti.

3. Le spese sostenute nell’ambito del

programma operativo sono comprovate da

fatture e documenti, come estratti conto

bancari, attestanti l’avvenuto pagamento.

Ove ciò non risulti possibile, tali

pagamenti sono comprovati da documenti

aventi forza probatoria equivalente. Le

fatture utilizzate sono intestate

all’organizzazione di produttori,

all’associazione di organizzazioni di

produttori o alla filiale, nella fattispecie

prevista all’articolo 50, paragrafo 9,

oppure, previo consenso dello Stato

membro, a uno o più dei loro soci

produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture

relative alle spese di personale di cui

all’allegato IX, punto 2, lettera b) sono

intestate all’organizzazione di produttori,

all’associazione di organizzazioni di

produttori o alla filiale nella fattispecie di

cui all’articolo 50, paragrafo 9.

services delivered;

(d) the conformity of the actions

undertaken with those included in the

approved operational programme;

(e) the respect of financial or other limits

and ceilings imposed.

3. Expenditure incurred under the

operational programme shall be supported

by proof of payment. Invoices used shall

be established in the name of the producer

organisation, association of producer

organisations or the subsidiary in the

situation referred to in Article 22(9) of

Commission Delegated Regulation (EU)

N. 2016/xxx or, subject to Member State

approval, in the name of one or more of

its producer members. However, invoices

in respect of the personnel costs referred

to in Annex III2 to Commission

Delegated Regulation (EU) N. 2016/xxx,

shall be established in the name of the

producer organisation, association of

producer organisation or subsidiary in the

situation referred to in Article 22(9) of

Commission Delegated Regulation (EU)

N. 2016/xxx.

4. The procedures shall require the

recording of undertaken operations, the

results of the verification and the

measures taken in respect of

discrepancies.

relazione a prodotti e servizi forniti;

(d) la conformità delle azioni intraprese

con quelli inclusi nel programma

operativo approvato;

(e) il rispetto dei limiti e dei massimali

finanziari e di altra natura imposti.

3. Le spese sostenute nell'ambito del

programma operativo deve essere

supportato dalla prova del pagamento. Le

fatture utilizzate sono stabiliti il nome

dell'organizzazione di produttori,

l'associazione di organizzazioni di

produttori o la filiale nella situazione di

cui all'articolo 22 (9), del regolamento

delegato (UE) N. 2016 / xxx oppure,

previo consenso dello Stato membro , a

nome di uno o più dei suoi membri

produttori. Tuttavia, le fatture relative

delle spese di personale di cui all'allegato

III2 del regolamento delegato (UE) N.

2016 / xxx, sono stabiliti il nome

dell'organizzazione di produttori,

l'associazione di organizzazioni di

produttori o alla filiale nella situazione di

cui al Articolo 22 (9), del regolamento

delegato (UE) N. 2016 / xxx.

4. Le procedure prevedono la

registrazione delle operazioni intraprese,

dei risultati della verifica e delle misure

adottate in materia di discrepanze.

Articolo 106 Controlli in loco sulle

domande di aiuto per i programmi

operativi

Article 27 On-the-spot checks

1. Member States shall carry out on-the-

spot checks at the premises of producer

Articolo 27 Controlli in loco

1. Gli Stati membri effettuare controlli in

loco presso le sedi delle organizzazioni di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

1. Nell’ambito della verifica delle

domande di aiuto di cui all’articolo 69,

paragrafo 1, gli Stati membri eseguono

controlli in loco presso le organizzazioni

di produttori per accertare l’osservanza

delle condizioni prescritte per la

concessione dell’aiuto o del relativo saldo

per l’anno considerato.

Detti controlli riguardano in particolare:

a) il rispetto dei criteri di riconoscimento

per l’anno considerato;

b) l’utilizzo del fondo di esercizio

nell’anno considerato, comprese le spese

dichiarate nelle domande di anticipi o di

pagamenti parziali, il valore della

produzione commercializzata, i contributi

al fondo di esercizio e la giustificazione

delle spese dichiarate mediante documenti

contabili o di altra natura;

c) i controlli di secondo livello per le

spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla

raccolta verde e alla mancata raccolta.

2. I controlli di cui al paragrafo 1

riguardano ogni anno un campione

significativo di domande. Il campione

rappresenta almeno il 30 % dell’importo

totale dell’aiuto richiesto negli Stati

membri con più di 10 organizzazioni di

produttori riconosciute. Negli altri casi,

ciascuna organizzazione di produttori è

oggetto di una visita almeno una volta

ogni tre anni.

Prima del versamento dell’aiuto o del

saldo relativo all’ultimo anno del

programma operativo, ogni

organizzazione di produttori è sottoposta

organisations and their associations to

ensure compliance with the conditions for

recognition and for granting an aid or the

balance thereof for the year concerned

which shall supplement the administrative

checks.

2. The checks referred to in paragraph 1

shall relate to a sample representing at

least 30 % of the total aid applied for each

year. Each producer organisation

implementing an operational programme

shall be visited at least once every three

years.

3. Member States shall determine the

producer organisations to be checked on

the basis of a risk analysis that shall take

account of:

(a) the amount of aid;

(b) the findings of the checks in previous

years;

(c) a random parameter; and

(d) other parameters to be determined by

Member States.

4. On-the-spot checks shall in particular

concern:

(a) the compliance with the recognition

criteria for the year concerned;

(b) the implementation of the actions and

their consistency with the approved

operational programme;

(c) the compliance and timing of the

expenditure with Union law for a relevant

number of actions;

(d) the use of the operational fund

including expenditure declared in claims

for advance payments or partial

produttori e delle loro associazioni per

garantire il rispetto delle condizioni per il

riconoscimento e per la concessione di un

aiuto o del relativo saldo per l'anno in

questione che ne completa le verifiche

amministrative.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 si

riferiscono a un campione pari ad almeno

il 30% degli aiuti totali richiesto ogni

anno. Ciascuna organizzazione di

produttori l'attuazione di un programma

operativo è visitato almeno una volta ogni

tre anni.

3. Gli Stati membri determinano le

organizzazioni di produttori da controllare

sulla base di un'analisi dei rischi che tiene

conto di:

(a) l'importo dell'aiuto;

(b) le risultanze dei controlli degli anni

precedenti;

(c) un parametro casuale; e

(d) altri parametri da determinare da parte

degli Stati membri.

4. I controlli in loco riguardano in

particolare:

(a) il rispetto dei criteri di riconoscimento

per l'anno in questione;

(b) l'attuazione delle azioni e la loro

coerenza con il programma operativo

approvato;

(c) la conformità e la tempistica della

spesa con il diritto dell'Unione per un

numero rilevante di azioni;

(d) l'utilizzo del fondo di esercizio,

comprese le spese dichiarate nelle

domande di anticipi o di pagamenti

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

89

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

ad almeno un controllo.

3. I risultati dei controlli in loco sono

valutati per determinare se gli eventuali

problemi riscontrati abbiano carattere

sistematico e comportino quindi un

fattore di rischio per altre azioni

analoghe, altri beneficiari o altri

organismi. La valutazione individua

altresì le cause di tali situazioni e indica

ogni ulteriore esame ritenuto necessario e

le opportune misure preventive e

correttive.

Se dai controlli emergono irregolarità di

rilievo in una regione o parte di essa o

presso una determinata organizzazione di

produttori, lo Stato membro effettua

controlli supplementari nel corso

dell’anno e aumenta la percentuale delle

domande da controllare l’anno

successivo.

4. Lo Stato membro determina le

organizzazioni di produttori da controllare

sulla base di un’analisi dei rischi.

L’analisi dei rischi tiene conto in

particolare dei seguenti elementi:

a) l’importo dell’aiuto;

b) le risultanze dei controlli degli anni

precedenti;

c) un elemento casuale e

d) altri parametri fissati dagli Stati

membri.

Articolo 107 Controlli in loco sulle

misure dei programmi operativi

1. Mediante i controlli in loco sulle

payments, the value of marketed

production, the contributions to the

operational fund and the expenditure

declared as supported by accounting or

equivalent documents;

(e) the full delivery of the products by the

members, the delivery of the services and

the genuineness of the expenditure

claimed;

(f) second level checks for the expenses

of market withdrawals, green harvesting

and non-harvesting.

5. The value of marketed production shall

be verified on the basis of the financial

accounting system as audited and

certified under national law.

To that end, the Member States may

decide that the declaration of the value of

marketed production shall be certified in

the same way as the financial accounting

data.

The check on the declaration of the value

of marketed production may be carried

out before the relevant aid application is

transmitted but at the latest before

payment of the aid.

6. Except in exceptional circumstances,

the on-the-spot check shall include a visit

to the action or, if the action is intangible,

to the action promoter. In particular,

actions on individual holdings of

members of producer organisations

covered by the sample referred to in the

second paragraph shall be subject of at

least one visit to verify their execution.

However, Member States may decide not

parziali, il valore della produzione

commercializzata, i contributi al fondo di

esercizio e le spese dichiarate come

sostenuto da documenti contabili o

equivalenti;

(e) la piena consegna dei prodotti da parte

dei membri, l'erogazione dei servizi e la

genuinità delle spese dichiarate;

(f) i controlli di secondo livello per le

spese di ritiri dal mercato, raccolta prima

della maturazione e di mancata raccolta.

5. Il valore della produzione

commercializzata è verificato sulla base

del sistema di contabilità finanziaria come

verificati e certificati secondo il diritto

nazionale.

A tal fine, gli Stati membri possono

decidere se la dichiarazione del valore

della produzione commercializzata debba

essere certificata allo stesso modo dei dati

contabili finanziari.

Il controllo sulla dichiarazione del valore

della produzione commercializzata può

essere eseguito prima che la domanda di

aiuto in questione viene trasmessa ma al

più tardi prima del pagamento degli aiuti.

6. Salvo casi eccezionali, il controllo in

loco comprende una visita l'azione o, se

l'azione è intangibile, al promotore

dell'azione. In particolare, le azioni nelle

aziende individuali dei membri delle

organizzazioni di produttori rientrano nel

campione di cui al secondo comma,

devono essere oggetto di almeno una

visita per verificare la loro esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

90

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

misure dei programmi operativi gli Stati

membri verificano in particolare:

a) l’esecuzione delle azioni contemplate

nel programma operativo;

b) la coerenza dell’esecuzione, effettiva o

prevista, dell’azione con l’utilizzazione

descritta nel programma operativo

approvato;

c) per un congruo numero di voci di

spesa, la conformità della natura della

spesa e dei relativi tempi di esecuzione

alla normativa dell’Unione e al capitolato

approvato;

d) la giustificazione delle spese sostenute

mediante documenti contabili o di altra

natura e

e) il valore della produzione

commercializzata.

2. Il valore della produzione

commercializzata è verificato sulla base

dei dati del sistema contabile verificati e

certificati a norma del diritto nazionale.

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà

di decidere se la dichiarazione del valore

della produzione commercializzata debba

essere certificata allo stesso modo dei dati

contabili finanziari.

Il controllo sulla dichiarazione del valore

della produzione commercializzata può

essere eseguito prima che sia presentata la

domanda di aiuto corrispondente e al più

tardi prima del pagamento dell’aiuto.

3. Salvo in circostanze eccezionali, il

controllo in loco comprende una visita sul

luogo di realizzazione dell’azione o, se

l’azione non è tangibile, presso il

to carry out such visits for small actions,

or where they consider that there is a low

risk that the conditions for receiving aid

are not fulfilled, or that the operation has

not been implemented. That decision and

its justification shall be recorded.

7. The on-the-spot check shall cover all

the commitments and obligations of the

producer organisation or its members

which can be checked at the time of the

visit.

8. Only checks meeting all the

requirements of this Article may be

counted towards the fulfilment of the

checking rate set out in the second

paragraph.

9. The results of the on-the-spot checks

shall be assessed to establish whether any

problems encountered are of a systemic

nature, entailing a risk for other similar

actions, beneficiaries or bodies. This

assessment shall also identify the causes

of such situations, any further

examination which may be required and

the recommended corrective and

preventive action.

If the checks reveal significant

irregularities in a region or part of a

region or for a specific producer

organisation or association of producer

organisations, the Member State shall

carry out additional checks during the

year in the region or in the organisation

concerned and shall increase the

percentage of corresponding applications

to be checked the following year.

decidere di non effettuare tali visite per

piccole azioni, o se ritengono che vi sia

un basso rischio che le condizioni per la

concessione di aiuti non sono soddisfatte,

o che l'operazione non è stata

implementata. Devono essere registrate

Tale decisione e la relativa motivazione.

7. Il controllo in loco verte su tutti gli

impegni e gli obblighi dell'organizzazione

di produttori o dei suoi soci, che è

possibile controllare al momento della

visita.

8. soltanto i controlli che soddisfano tutte

le prescrizioni del presente articolo

possono essere conteggiati verso il

compimento della percentuale di controllo

di cui al secondo comma.

9. I risultati dei controlli in loco sono

valutati per stabilire se gli eventuali

problemi riscontrati abbiano carattere

sistemico, comportando un rischio per

altre azioni analoghe, altri beneficiari o

altri organismi. Tale valutazione

individua inoltre le cause di tali

situazioni, ogni ulteriore esame ritenuto

necessario e le azioni correttive e

preventive consigliate.

Se dai controlli emergono irregolarità di

rilievo in una regione o parte di una

regione o di un'organizzazione di

produttori specifici o associazione di

organizzazioni di produttori, lo Stato

membro effettua controlli supplementari

nel corso dell'anno nella regione o per

l'organizzazione in questione e aumentano

la percentuale di corrispondenti domande

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

91

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

promotore della stessa. In particolare, le

azioni realizzate in aziende individuali

che rientrano nel campione di cui

all’articolo 106, paragrafo 2, formano

oggetto di almeno un sopralluogo inteso a

verificarne l’esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono

decidere di non effettuare tali

sopralluoghi per interventi di piccola

entità o se ritengono che vi sia un rischio

limitato di inadempimento delle

condizioni di ammissibilità all’aiuto o di

mancata esecuzione dell’intervento. Tale

decisione, debitamente motivata, forma

oggetto di registrazione.

4. Il controllo in loco verte su tutti gli

impegni e gli obblighi

dell’organizzazione di produttori o dei

suoi soci che possono essere verificati al

momento del sopralluogo.

5. Possono rientrare nel calcolo della

percentuale di controllo fissata all’articolo

106, paragrafo 2, soltanto i controlli che

soddisfano tutte le condizioni di cui al

presente articolo.

da controllare l'anno successivo.

Articolo 108 Controlli di primo livello

sulle operazioni di ritiro

1. Gli Stati membri procedono, presso

ciascuna organizzazione di produttori, a

controlli di primo livello sulle operazioni

di ritiro, che consistono in un controllo

documentale e d’identità, in un controllo

fisico, eventualmente a campione, avente

ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal

Article 29 First-level checks on

withdrawal operations

1. Member States shall make first-level

checks on withdrawal operations in each

producer organisation, comprising a

documentary and identity check

supported by a physical check, of the

weight of the products withdrawn from

the market and a check on compliance

Articolo 29 Controlli di primo livello

sulle operazioni di ritiro

1. Gli Stati membri effettuano controlli di

primo livello sulle operazioni di ritiro per

ciascuna organizzazione di produttori, che

comprende un controllo documentario e

d'identità supportato da un controllo

fisico, il peso dei prodotti ritirati dal

mercato, e un controllo di conformità con

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

92

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

mercato e in un controllo di conformità

alle disposizioni dell’articolo 76, secondo

le modalità previste dal titolo II, capo II.

Il controllo è effettuato successivamente

al ricevimento della comunicazione di cui

all’articolo 78, paragrafo 1, entro i termini

di cui all’articolo 78, paragrafo 2.

2. I controlli di primo livello di cui al

paragrafo 1 riguardano l’intero

quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal

mercato. Al termine del controllo, i

prodotti ritirati non destinati alla

distribuzione gratuita sono sottoposti a

denaturazione o conferiti all’industria di

trasformazione sotto la supervisione delle

autorità competenti, alle condizioni

stabilite dallo Stato membro ai sensi

dell’articolo 80.

3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti

destinati alla distribuzione gratuita gli

Stati membri possono limitare il controllo

ad una percentuale inferiore a quella

fissata al paragrafo 2, ma non inferiore al

10 % dei quantitativi interessati di una

determinata organizzazione di produttori

durante la campagna di

commercializzazione. Il controllo può

avere luogo presso l’organizzazione di

produttori e/o presso i destinatari dei

prodotti. Se dai controlli emergono

irregolarità di rilievo, le autorità

competenti dello Stato membro effettuano

controlli supplementari.

with Article 15, in accordance with the

procedures laid down in Chapter II of

Title II. of Commission Implementing

Regulation (EU) N. 543/2011. The check

shall take place following receipt of the

notification referred to in the first

paragraph of Article 41 of Commission

Delegated Regulation (EU) N. 2016/xxx,

within the time limits set in accordance

with the second paragraph of that Article.

2. The first-level checks shall cover 100

% of the quantity of products withdrawn

from the market. At the end of this check,

the withdrawn products other than those

for free distribution, shall be denatured or

disposed of to the processing industry

under the supervision of the competent

authorities under the terms and conditions

laid down by the Member State under

Article 43 of Commission Delegated

Regulation (EU) N. 2016/xxx.

3. By way of derogation from paragraph

2, where the products are for free

distribution, Member States may check a

smaller percentage than that laid down in

that paragraph, provided it is not less than

10 % of the quantities concerned during

the marketing year of any given producer

organisation. The check may take place at

the premises of the producer organisation

or at the sites of the recipients of the

products. In the event that the checks

reveal irregularities, the Member States

shall carry out additional checks.

l'articolo 15, in secondo le procedure di

cui al capo II del titolo II. del

Regolamento di esecuzione (UE) N.

543/2011. Il controllo è effettuato

successivamente al ricevimento della

comunicazione di cui al primo comma

dell'articolo 41 del regolamento delegato

(UE) N. 2016 / xxx, entro i termini

stabiliti ai sensi del secondo comma del

medesimo articolo.

2. I controlli di primo livello devono

coprire il 100% del quantitativo di

prodotti ritirati dal mercato. Al termine di

questo controllo, i prodotti ritirati non

destinati alla distribuzione gratuita, sono

sottoposti a denaturazione o smaltiti

all'industria di trasformazione sotto la

supervisione delle autorità competenti,

secondo i termini e le condizioni stabilite

dallo Stato membro ai sensi dell'articolo

43 della Commissione regolamento

delegato (UE) N. 2016 / xxx.

3. In deroga al paragrafo 2, in cui i

prodotti sono destinati alla distribuzione

gratuita, gli Stati membri possono

controllare una percentuale inferiore a

quella prevista in tale paragrafo, a

condizione che non sia inferiore al 10%

dei quantitativi interessati durante la

campagna di commercializzazione di una

determinata organizzazione di produttori.

Il controllo può avvenire presso la sede

dell'organizzazione di produttori o nei siti

dei destinatari dei prodotti. Nel caso in

cui dai controlli emergono irregolarità, gli

Stati membri effettuano controlli

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

93

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

supplementari.

Articolo 109 Controlli di secondo livello

sulle operazioni di ritiro

1. Nell’ambito dei controlli di cui

all’articolo 106 gli Stati membri

effettuano controlli di secondo livello

sulle operazioni di ritiro.

Gli Stati membri stabiliscono criteri per

analizzare e valutare il rischio che una

determinata organizzazione di produttori

abbia realizzato operazioni di ritiro non

conformi alla normativa. Tali criteri

tengono conto, tra l’altro, delle risultanze

di precedenti controlli di primo e secondo

livello, nonché dell’esistenza di un

sistema di assicurazione qualità in seno

all’organizzazione di produttori. Sulla

base di detti criteri gli Stati membri

definiscono, per ciascuna organizzazione

di produttori, una frequenza minima dei

controlli di secondo livello.

2. I controlli di cui al paragrafo 1

consistono in controlli in loco presso le

organizzazioni di produttori e i destinatari

dei prodotti ritirati, intesi ad accertare

l’osservanza delle condizioni prescritte

per il pagamento dell’aiuto dell’Unione.

Detti controlli comprendono in

particolare:

a) la verifica della contabilità di

magazzino e della contabilità finanziaria

che ciascuna organizzazione di produttori

che effettui operazioni di ritiro durante la

campagna in questione è tenuta a

Article 30 Second-level checks on

withdrawal operations

1. Member States shall make second-level

checks on withdrawal operations at the

premises of the producer organisation and

of the recipients of the products

withdrawn based on a risk analysis. The

risk analysis shall include the findings of

previous first and second-level checks,

and whether or not a producer

organisation has some form of quality-

assurance procedure. This risk analysis

shall serve as basis to establish the

minimum frequency of second-level

checks for each producer organisation.

2. The checks referred to in paragraph 1

shall verify:

(a) the specific stock and accounting

records to be kept by all producer

organisations which carry out withdrawal

operations during the marketing year

concerned;

(b) the quantities marketed as declared in

the aid applications, checking, in

particular, the stock and accounting

records, the invoices and, , ensuring that

the declarations tally with the accounting

and tax data of the producer organisations

concerned;

(c) the accounts, in particular the veracity

of net receipts by the producer

organisations as declared in their payment

applications and the proportionality of

Articolo 30 Controlli di secondo livello

sulle operazioni di ritiro

1. Gli Stati membri effettuano controlli di

secondo livello sulle operazioni di ritiro

presso la sede dell'organizzazione di

produttori e dei destinatari dei prodotti

ritirati sulla base di un'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi deve includere i

risultati di precedenti controlli di secondo

livello prima e, se non un'organizzazione

di produttori ha una qualche forma di

procedura di garanzia della qualità.

L'analisi dei rischi deve servire come base

per stabilire la frequenza minima dei

controlli di secondo livello per ciascuna

organizzazione di produttori.

2. I controlli di cui al paragrafo 1

verificano:

(a) la verifica della contabilità di

magazzino e contabilità da tenere

ciascuna organizzazione di produttori che

effettuano operazioni di ritiro durante la

campagna in questione;

(b) i quantitativi commercializzati

dichiarati nelle domande di aiuto,

verificando, in particolare, lo stock e

scritture contabili, le fatture e,

assicurando che le dichiarazioni

coincidono con i dati contabili e fiscali

delle organizzazioni di produttori

interessate;

(c) i conti, in particolare la veridicità delle

entrate nette realizzate dalle

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

94

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

conservare;

b) la verifica dei quantitativi

commercializzati dichiarati nelle

domande di aiuto, con particolare

riferimento alla contabilità di magazzino

e alla contabilità finanziaria, alle fatture e,

se necessario, alla loro veridicità, nonché

alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i

dati contabili e/o fiscali delle

organizzazioni di produttori interessate;

c) la verifica della correttezza della

contabilità, in particolare della veridicità

delle entrate nette realizzate dalle

organizzazioni di produttori e da esse

dichiarate nelle domande di pagamento

nonché della proporzionalità delle

eventuali spese di ritiro, per accertare che

i rispettivi importi siano esatti e

d) la verifica della destinazione dei

prodotti ritirati dichiarata nella domanda

di pagamento nonché dell’adeguata

denaturazione, per accertare il rispetto

delle disposizioni del presente

regolamento da parte delle organizzazioni

di produttori e dei destinatari.

3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono

eseguiti presso le organizzazioni di

produttori interessate e i destinatari

associati a dette organizzazioni. Ciascun

controllo verte su un campione pari ad

almeno il 5 % dei quantitativi ritirati

dall’organizzazione di produttori nel

corso della campagna di

commercializzazione.

4. La contabilità di magazzino e la

contabilità finanziaria di cui al paragrafo

any withdrawal costs; and

(d) the destination of withdrawn products

as declared in the payment application

and their denaturing.

3. Each check shall include a sample

representing at least 5 % of the quantities

withdrawn during the marketing year by

the producer organisation.

4. The specific stock and accounting

records referred to in paragraph 2(a) shall

show, for each product withdrawn, the

quantities moved, expressed in tonnes, of:

(a) the production delivered by members

of the producer organisation and by

members of other producer organisations

in accordance with Article 12(1) (b) and

(c) of Commission Delegated Regulation

(EU) N. 2016/xxx;

(b) sales by the producer organisation,

identifying products intended for the fresh

market and products, for processing; and

(c) products withdrawn from the market.

5. The checks on the destination of

products withdrawn from the market shall

include:

(a) a sample check on the stock records to

be kept by recipients and on the financial

accounts of the charitable organisations

and institutions concerned where the

second subparagraph of Article 43(2) of

Commission Delegated Regulation (EU)

N. 2016/xxx applies; and

(b) checks on compliance with the

relevant environmental requirements.

6. If the second-level checks reveal

irregularities, the Member State shall

organizzazioni di produttori, come

dichiarato nelle domande di pagamento e

la proporzionalità delle eventuali spese di

ritiro; e

(d) la destinazione dei prodotti ritirati

dichiarata nella domanda di pagamento e

la loro denaturazione.

3. Ciascun controllo verte su un campione

pari ad almeno il 5% dei quantitativi

ritirati nel corso della campagna

dall'organizzazione di produttori.

4. Le specifiche contabilità di magazzino

e contabili di cui al paragrafo 2 (a) non

devono presentare, per ciascun prodotto

ritirato, i quantitativi si muovevano,

espressa in tonnellate, di:

(a) la produzione conferita dai soci

dell'organizzazione di produttori e dai

soci di altre organizzazioni di produttori a

norma dell'articolo 12 (1) (b) e (c) del

regolamento delegato (UE) N. 2016 / xxx;

(b) le vendite realizzate

dall'organizzazione di produttori,

identificando i prodotti destinati al

mercato e dei prodotti freschi, per la

trasformazione; e

(c) dei prodotti ritirati dal mercato.

5. I controlli della destinazione dei

prodotti ritirati dal mercato comprende:

(a) un controllo a campione della

contabilità di magazzino per essere tenuta

dai destinatari e sui conti finanziari delle

organizzazioni caritative e alle istituzioni

interessate, dove, del regolamento

delegato (UE) N. / applica il secondo

comma dell'articolo 43 (2) 2016 xxx ; e

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

95

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

2, lettera a), distinguono, per ciascun

prodotto ritirato, i movimenti (espressi in

volume):

a) della produzione conferita dai soci

dell’organizzazione di produttori e dai

soci di altre organizzazioni di produttori a

norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2,

lettere b) e c), del regolamento (CE) n.

1234/2007;

b) delle vendite realizzate

dall’organizzazione di produttori, con una

ripartizione tra i prodotti condizionati per

il mercato del fresco e gli altri tipi di

prodotti (comprese le materie prime

destinate alla trasformazione) e

c) dei prodotti ritirati dal mercato.

5. I controlli sulla destinazione dei

prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c),

comprendono in particolare:

a) un controllo a campione della

contabilità di magazzino tenuta dai

destinatari e della contabilità finanziaria

delle organizzazioni e delle istituzioni

caritative in questione, se è applicabile

l’articolo 80, paragrafo 2, secondo

comma;

b) il controllo del rispetto delle condizioni

ambientali applicabili.

6. Se dai controlli di secondo livello

emergono irregolarità di rilievo, le

autorità competenti dello Stato membro

approfondiscono tali controlli per la

campagna considerata e intensificano la

frequenza dei controlli di secondo livello

presso le organizzazioni di produttori

interessate (o le relative associazioni)

carry out more detailed second-level

checks for the marketing year concerned

and shall increase the frequency of

second-level checks at the premises of

producer organisations or their

associations during the following

marketing year.

(b) il controllo del rispetto delle

condizioni ambientali applicabili.

6. Se i controlli di secondo livello

emergono irregolarità, lo Stato membro

approfondiscono controlli di secondo

livello per la campagna considerata e

intensificano la frequenza dei controlli di

secondo livello presso le sedi di

organizzazioni di produttori o loro

associazioni nel corso della successiva

campagna di commercializzazione.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

96

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

durante la campagna successiva.

Articolo 110 Raccolta verde e mancata

raccolta degli ortofrutticoli

1. Prima che venga effettuata

un’operazione di raccolta verde, gli Stati

membri verificano mediante un controllo

in loco che i prodotti non siano

danneggiati e che la superficie interessata

sia stata coltivata correttamente. Dopo la

raccolta verde, gli Stati membri verificano

che la raccolta sia completa su tutta la

superficie e che i prodotti raccolti siano

stati denaturati.

2. Prima di un’operazione di mancata

raccolta, gli Stati membri verificano

mediante un controllo in loco che la

superficie sia stata coltivata

correttamente, che non abbia già avuto

luogo una raccolta parziale e che il

prodotto sia ben sviluppato e

generalmente di qualità sana, leale e

mercantile.

Gli Stati membri si assicurano che la

produzione venga denaturata. Se ciò non

è possibile, essi si accertano, mediante

uno o più sopralluoghi durante la stagione

della raccolta, che non si proceda alla

raccolta.

Qualora si applichi l’articolo 85,

paragrafo 3, secondo comma, non si

applica il requisito di cui al primo comma

del presente paragrafo, ossia che non sia

stata effettuata una raccolta parziale.

2 bis. Qualora si applichi l’articolo 85,

Article 31 Green harvesting and non-

harvesting

1. Before a green harvesting operation

takes place, Member States shall verify

by an on-the-spot check that the products

concerned are not damaged and the

concerned area has been well maintained.

After green harvesting, Member States

shall verify that the concerned area has

been harvested in total and the harvested

product has been denatured.

2. Before a non-harvesting operation

takes place, Member States shall verify

by an on-the-spot check that the

concerned area has been well maintained,

that no partial harvest has already taken

place, that the product is well developed

and would in general be sound, fair and of

marketable quality.

Member States shall ensure that the

production is denatured. If this is not

possible, they shall ensure, by an on-the-

spot visit or visits during the harvest

season, that no harvest takes place.

3. Where the second subparagraph of

Article 46(3) of Commission Delegated

Regulation (EU) N. 2016/xxx applies, the

requirement provided for in the first

subparagraph of the second paragraph

that no partial harvest has taken place

shall not apply.

4. Where the second subparagraph of

Article 46(3) of Commission Delegated

Articolo 31 Raccolta verde e la

mancata raccolta

1. Prima di un'operazione di raccolta

verde, gli Stati membri verificano

mediante un controllo in loco che i

prodotti in questione non siano

danneggiati e la zona in questione è stata

ben mantenuto. Dopo la raccolta verde,

gli Stati membri verificano che l'area in

questione è stato raccolto in totale e che i

prodotti raccolti siano stati denaturati.

2. Prima di un'operazione di mancata

raccolta si svolge, gli Stati membri

verificano mediante un controllo in loco

che l'area in questione è stato ben

sostenuto, che il raccolto parziale ha già

avuto luogo, che il prodotto è ben

sviluppata e generalmente essere sana,

leale e mercantile.

Gli Stati membri assicurano che la

produzione è denaturato. Se questo non è

possibile, essi garantiscono, mediante una

visita in loco o le visite durante la

stagione della raccolta, che la raccolta

non ha luogo.

3. Se il secondo comma dell'articolo 46

(3), del regolamento delegato (UE) N.

2016 / xxx si applica, il requisito di cui al

primo comma del secondo paragrafo che

non raccolto parziale ha avuto luogo, non

si applica.

4. Se il secondo comma dell'articolo 46

(3) del regolamento delegato (UE) N.

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

97

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

paragrafo 3, secondo comma, gli Stati

membri accertano che le piante

ortofrutticole alle quali sono state

applicate le misure di mancata raccolta e

di raccolta verde non siano utilizzate a

fini di ulteriore produzione.

3. Si applicano, mutatis mutandis, le

disposizioni dell’articolo 109, paragrafi 1,

2, 3 e 6.

Regulation (EU) N. 2016/xxx applies,

Member States shall ensure that the fruit

and vegetable plants on which non-

harvesting and green harvesting measures

have been undertaken shall not be used

for further production purposes.

5. Article 30(1), (2), (3) and (6) shall

apply mutatis mutandis.

2016 si applica / xxx, gli Stati membri

assicurano che le piante di frutta e

verdura sui quali sono state intraprese

mancata raccolta e raccolta verde non

deve essere utilizzati per ulteriori scopi di

produzione.

5. L'articolo 30 (1), (2), (3) e (6) si

applicano mutatis mutandis.

Articolo 113 Organizzazioni di

produttori transnazionali e associazioni

transnazionali di organizzazioni di

produttori

1. Lo Stato membro in cui ha sede

un’organizzazione di produttori

transnazionale o un’associazione

transnazionale di organizzazioni di

produttori ha competenza generale per

l’organizzazione di controlli su tale

organizzazione o associazione, in

particolare per quanto riguarda il

programma operativo e il fondo di

esercizio, e se del caso commina sanzioni.

2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare

la collaborazione amministrativa di cui

all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e

all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c),

effettuano i controlli amministrativi e in

loco richiesti dallo Stato membro di cui al

paragrafo 1 del presente articolo e gli

riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte

le scadenze fissate dallo Stato membro di

cui al paragrafo 1.

3. Le norme vigenti nello Stato membro

Article 32 Transnational producer

organisations

1. The Member State in which a

transnational producer organisation has its

head office shall have overall

responsibility for organisation of checks

on that organisation in respect of the

operational programme and operational

fund and for the imposition of sanctions

where such checks demonstrate that

obligations have not been met.

2. The other Member States required to

provide the administrative co-operation

referred to in Article 14(2)(c) of

Commission Delegated Regulation (EU)

No 2016/xxx shall carry out such

administrative and on–the-spot checks as

required by the Member State referred to

in paragraph 1, and report the results to it.

They shall respect all deadlines set by the

Member State referred to in paragraph 1.

3. The rules applicable in the Member

State referred to in paragraph 1 shall

apply in relation to the producer

organisation and the operational

Articolo 32 Organizzazioni di

produttori transnazionali

1. Lo Stato membro in cui

un'organizzazione di produttori

transnazionale ha sede ha la

responsabilità generale per

l'organizzazione dei controlli che

l'organizzazione per quanto riguarda il

programma operativo e fondo di esercizio

e per l'imposizione di sanzioni, qualora

tali controlli si evince che gli obblighi

non sono stati incontrato.

2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare

la collaborazione amministrativa di cui

all'articolo 14 (2) (c) del regolamento

delegato (UE) n 2016 / xxx procede a tali

controlli amministrativi e in loco, come

richiesto da parte dello Stato membro di

cui al paragrafo 1, e riferire i risultati ad

essa. Essi rispettano tutte le scadenze

fissate dallo Stato membro di cui al

paragrafo 1.

3. Le norme vigenti nello Stato membro

di cui al paragrafo 1 si applica in

relazione all'organizzazione di produttori

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

98

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

di cui al paragrafo 1 si applicano nei

riguardi dell’organizzazione di produttori,

del programma operativo e del fondo di

esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le

questioni ambientali e fitosanitarie

nonché lo smaltimento dei prodotti

ritirati, si applicano le norme dello Stato

membro in cui ha luogo la produzione.

programme and operational fund.

However, in respect of environmental,

phytosanitary questions and crisis

prevention and management measures,

the rules of the Member State where the

action takes place shall apply.

e il programma operativo e fondo di

esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le

questioni ambientali e fitosanitarie e le

misure di prevenzione e gestione delle

crisi, si applicano le norme dello Stato

membro in cui ha luogo la produzione.

Articolo 113 Organizzazioni di

produttori transnazionali e associazioni

transnazionali di organizzazioni di

produttori

1. Lo Stato membro in cui ha sede

un’organizzazione di produttori

transnazionale o un’associazione

transnazionale di organizzazioni di

produttori ha competenza generale per

l’organizzazione di controlli su tale

organizzazione o associazione, in

particolare per quanto riguarda il

programma operativo e il fondo di

esercizio, e se del caso commina sanzioni.

2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare

la collaborazione amministrativa di cui

all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e

all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c),

effettuano i controlli amministrativi e in

loco richiesti dallo Stato membro di cui al

paragrafo 1 del presente articolo e gli

riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte

le scadenze fissate dallo Stato membro di

cui al paragrafo 1.

3. Le norme vigenti nello Stato membro

di cui al paragrafo 1 si applicano nei

Article 33 Transnational associations of

producer organisations

1. The Member State in which a producer

organisation, member of a transnational

association, has its head office shall have

overall responsibility for the organisation

of checks in respect of actions of the

operational programme implemented in

its territory and of the operational fund

and for the imposition of sanctions where

such checks demonstrate that obligations

have not been met.

2. Member States referred to in the first

paragraph shall closely co-operate with

the Member State in which the

transnational association of producer

organisations has its head office and

notify without delay the results of the

checks and possible sanctions imposed.

The Member State in which the

transnational association of producer

organisations has its head office shall

have overall responsibility for the

organisation of checks in respect of

actions of the operational programme

implemented at the level of the

Articolo 33 associazioni transnazionali

di organizzazioni di produttori

1. Lo Stato membro in cui

un'organizzazione di produttori, membro

di un'associazione transnazionale, ha la

sua sede ha la responsabilità generale per

l'organizzazione dei controlli in materia di

azioni del programma operativo attuato

sul suo territorio e del fondo di esercizio e

per la imposizione di sanzioni in cui tali

controlli dimostrano che non sono stati

rispettati gli obblighi.

2. Gli Stati membri di cui al primo

comma è stretta cooperazione con lo Stato

membro nel quale l'associazione

transnazionale di organizzazioni di

produttori ha la sua sede principale e

informare senza indugio i risultati dei

controlli e le eventuali sanzioni imposte.

Lo Stato membro in cui l'associazione

transnazionale di organizzazioni di

produttori ha la sua sede principale

assume la responsabilità generale per

l'organizzazione dei controlli per le azioni

del programma operativo attuate a livello

dell'associazione transnazionale e del

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

99

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

riguardi dell’organizzazione di produttori,

del programma operativo e del fondo di

esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le

questioni ambientali e fitosanitarie

nonché lo smaltimento dei prodotti

ritirati, si applicano le norme dello Stato

membro in cui ha luogo la produzione.

transnational association and of the

operational fund of the transnational

association and for the imposition of

sanctions where such checks demonstrate

that obligations have not been met. It

shall also ensure the coordination of

checks and payments in respect of actions

of the operational programmes

implemented in the territory of the other

Member States.

3. Member States shall ensure that the

operational programmes implemented on

their territory comply with their national

rules.

fondo di esercizio dell'associazione

transnazionale e per l'imposizione di

sanzioni, qualora tali controlli si evince

che non sono stati rispettati gli obblighi.

Essa assicura altresì il coordinamento dei

controlli e dei pagamenti per le azioni dei

programmi operativi attuati nel territorio

di altri Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i

programmi operativi attuati nel loro

territorio, rispettino le norme nazionali.

Articolo 114 Inosservanza dei criteri di

riconoscimento

1. Lo Stato membro, qualora accerti che

un'organizzazione di produttori non

rispetta uno dei criteri di riconoscimento

connesso ai requisiti di cui agli articoli 21

e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e

all'articolo 31, invia all'organizzazione di

produttori in questione entro 2 mesi dal

rilevamento dell'inosservanza, per posta

raccomandata, una lettera di avvertimento

che riporta l'inosservanza rilevata e

stabilisce le misure correttive e i termini,

non superiori a 4 mesi, entro cui queste

misure devono essere adottate. Dal

momento in cui l'inosservanza è accertata,

gli Stati membri sospendono i pagamenti

degli aiuti fino all'adozione di misure

correttive giudicate soddisfacenti.

2. Se i criteri di riconoscimento di cui al

Article 59 Non-respect of recognition

criteria

1. If a Member State has established that

a producer organisation fails to respect

one of the recognition criteria linked to

the requirements of Articles 5, 7, 11(1)

and (2) and Article 17, it shall send to the

producer organisation in question no later

than 2 months after the failure has been

identified, by registered delivery, a

warning letter stating the failure

identified, the corrective measures and the

time periods within which these measures

shall be taken, which shall not exceed 4

months. As from the moment a failure is

established, Member States shall suspend

payments of aid until the corrective

measures are taken to their satisfaction.

2. A failure to respect recognition criteria

referred to in paragraph 1 within the time

Articolo 59 Inosservanza dei criteri di

riconoscimento

1. Qualora uno Stato membro abbia

stabilito che una organizzazione di

produttori non rispetta uno dei criteri di

riconoscimento legati ai requisiti di cui

agli articoli 5, 7, 11 (1) e (2) e

dell'articolo 17, trasmette

all'organizzazione di produttori in

questione entro e non oltre 2 mesi dal

rilevamento dell'inosservanza, mediante

posta raccomandata, una lettera di

avvertimento che riporta l'inosservanza

rilevata, le misure correttive e i termini

entro i quali devono essere adottate queste

misure, che non può superare 4 mesi. A

partire dal momento in cui viene stabilito

un’inosservanza, gli Stati membri

sospendono il pagamento di aiuti fino

all'adozione delle misure correttive

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

100

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

paragrafo 1 non sono rispettati entro i

termini fissati dallo Stato membro, il

riconoscimento dell'organizzazione di

produttori è sospeso. Lo Stato membro

notifica all'organizzazione di produttori il

periodo di sospensione, che non supera 12

mesi dalla data di ricevimento della

lettera di avvertimento da parte

dell'organizzazione di produttori. Ciò

lascia impregiudicata l'applicazione di

disposizioni orizzontali di diritto

nazionale che possono prevedere la

sospensione di tale azione in seguito

all'avvio di un procedimento giudiziario

in materia.

Durante la sospensione del

riconoscimento, l'organizzazione di

produttori può continuare le proprie

attività, ma i pagamenti degli aiuti sono

differiti fino alla revoca della

sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è

ridotto del 2 % per ogni mese civile

iniziato durante il quale il riconoscimento

è stato sospeso.

La sospensione cessa il giorno in cui il

controllo dimostra che i criteri di

riconoscimento in questione sono

soddisfatti.

3. Se i criteri non sono soddisfatti allo

scadere del periodo di sospensione

stabilito dall'autorità competente dello

Stato membro, quest'ultimo revoca il

riconoscimento con effetto dalla data in

cui le condizioni del riconoscimento non

erano più soddisfatte o, se non è possibile

determinare tale data, dalla data in cui

period fixed by the Member State shall

lead to the suspension of the recognition

of the producer organisation. The

Member State shall notify the producer

organisation of the period of suspension,

which shall not exceed 12 months from

the date of the receipt of the warning

letter by the producer organisation. This

is without prejudice to the application of

horizontal national legislation which may

provide for the suspension of such an

action following the commencement of

connected legal proceedings.

During the suspension of the recognition,

the producer organisation may continue

its activity, but aid payments shall be

withheld until the suspension of the

recognition is lifted. The yearly aid

amount shall be reduced by 2 % for each

started calendar month during which

recognition has been suspended.

The suspension shall end on the day of

the check which shows that the

recognition criteria in question have been

fulfilled.

3. If the criteria are not fulfilled by the

end of the period of suspension set by the

competent authority of the Member State,

the Member State shall withdraw the

recognition with effect from the date from

which the conditions for recognition were

not fulfilled, or, if it is not possible to

identify that date, from the date when the

failure was established. This is without

prejudice to the application of horizontal

national legislation which may provide

giudicate soddisfacenti.

2. Il mancato rispetto criteri di

riconoscimento di cui al paragrafo 1 entro

il termine fissato dallo Stato membro

implica la sospensione del riconoscimento

dell'organizzazione di produttori. Lo Stato

membro notifica all'organizzazione di

produttori il periodo di sospensione, che

non deve superare i 12 mesi dalla data di

ricevimento della lettera di preavviso da

parte dell'organizzazione di produttori.

Ciò non pregiudica l'applicazione della

normativa nazionale orizzontale che

possono prevedere la sospensione di tale

azione a seguito dell'avvio di un

procedimento giudiziario in materia.

Durante la sospensione del

riconoscimento, l'organizzazione di

produttori può continuare la sua attività,

ma i pagamenti degli aiuti deve essere

trattenuto fino a quando la sospensione

del riconoscimento è revocata. L'importo

dell'aiuto annuale è ridotto del 2% per

ogni mese civile iniziato nel corso del

quale il riconoscimento è stato sospeso.

La sospensione cessa nel giorno del

controllo che dimostra che i criteri di

riconoscimento di cui trattasi sono state

soddisfatte.

3. Se i criteri non sono soddisfatti entro la

fine del periodo di sospensione stabilito

dall'autorità competente dello Stato

membro, lo Stato membro revoca il

riconoscimento a decorrere dalla data

dalla quale non sono state soddisfatte le

condizioni per il riconoscimento, o, se

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

101

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia

impregiudicata l'applicazione di

disposizioni orizzontali di diritto

nazionale che possono prevedere la

sospensione di tale azione in seguito

all'avvio di un procedimento giudiziario

in materia. Gli aiuti ancora da erogare non

sono versati e quelli indebitamente

erogati sono recuperati.

4. Lo Stato membro, qualora accerti che

un'organizzazione di produttori non

rispetta altri criteri di riconoscimento di

cui all'articolo 154 del regolamento (UE)

n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali

al paragrafo 1, invia all'organizzazione di

produttori in questione entro 2 mesi dal

rilevamento dell'inosservanza, per posta

raccomandata, una lettera di avvertimento

che riporta l'inosservanza rilevata e

stabilisce le misure correttive e i termini,

non superiori a 4 mesi, entro cui queste

misure devono essere adottate.

5. La mancata adozione delle misure

correttive di cui al paragrafo 4 entro il

termine fissato dallo Stato membro

comporta la sospensione dei pagamenti e

una riduzione dell'importo dell'aiuto

annuale pari all'1 % per ciascun mese

civile iniziato che supera tale termine. Ciò

lascia impregiudicata l'applicazione di

disposizioni orizzontali di diritto

nazionale che possono prevedere la

sospensione di tale azione in seguito

all'avvio di un procedimento giudiziario

in materia.

6. Tuttavia, se un'organizzazione di

for the suspension of such an action

following the commencement of

connected legal proceedings. Outstanding

aid concerning the period during which

the failure has been identified shall not be

paid and unduly paid aid shall be

recovered.

4. If a Member State has established that

a producer organisation fails to respect

any of the recognition criteria laid down

in Article 154 of Regulation (EU) No

1308/2013 other than those mentioned in

paragraph 1, it shall send to the producer

organisation in question, no later than 2

months after the failure has been

established, by registered delivery, a

warning letter stating the failure

identified, the corrective measures and the

time periods within which these measures

shall be taken, which shall not exceed 4

months.

5. A failure to take the corrective

measures referred to in paragraph 4

within the time period fixed by the

Member State shall lead to a suspension

of payments and a reduction of the yearly

aid amount by 1 % for each started

calendar month that exceeds that time

period. This is without prejudice to the

application of horizontal national

legislation which may provide for the

suspension of such an action following

the commencement of connected legal

proceedings.

6. However, when a producer

organisation delivers to the Member State

non è possibile identificare tale data, dalla

data del momento della formazione

dell’inosservanza. Ciò non pregiudica

l'applicazione della normativa nazionale

orizzontale che possono prevedere la

sospensione di tale azione a seguito

dell'avvio di un procedimento giudiziario

in materia. Aiuti non ancora versati per

quanto riguarda il periodo durante il quale

è stato identificata l’inosservanza non è

pagato e indebito aiuto versato deve

essere recuperato.

4. Se uno Stato membro ha stabilito che

una organizzazione di produttori non

rispetta altri criteri di riconoscimento di

cui all'articolo 154 del regolamento (UE)

n 1308/2013, diversi da quelli di cui al

paragrafo 1, essa trasmette

all'organizzazione di produttori in

questione, entro e non oltre 2 mesi dopo è

stato rilevata l’inosservanza, a mezzo

raccomandata, una lettera di avvertimento

l’inosservanza identificata, le misure

correttive e i termini entro i quali devono

essere adottate queste misure, che non

può superare 4 mesi.

5. La mancata adozione delle misure

correttive di cui al paragrafo 4 entro il

periodo di tempo stabilito dallo Stato

membro implica, per una sospensione dei

pagamenti e una riduzione dell'importo

dell'aiuto annuo dell'1% per ogni mese di

calendario iniziato che supera quel

periodo di tempo. Ciò non pregiudica

l'applicazione della normativa nazionale

orizzontale che possono prevedere la

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

102

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

produttori fornisce allo Stato membro la

prova che a causa di calamità naturali,

condizioni climatiche avverse, fitopatie o

infestazioni parassitarie, pur avendo

attuato le necessarie misure di

prevenzione dei rischi non è in grado di

rispettare i criteri di riconoscimento di cui

all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento (UE) n. 1308/2013 per

quanto riguarda il volume o il valore

minimo di produzione

commercializzabile stabilito dagli Stati

membri, lo Stato membro può, per l'anno

considerato, derogare al volume o valore

minimo di produzione

commercializzabile per tale

organizzazione di produttori.

7. Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4

e 5, gli Stati membri possono effettuare

pagamenti dopo la scadenza del termine

di cui all'articolo 70, se necessario ai fini

dell'applicazione del presente articolo.

Tuttavia, tali pagamenti non possono

essere effettuati dopo il 15 ottobre del

secondo anno successivo all'anno di

esecuzione del programma.

proof that due to natural disasters, adverse

climatic events, diseases or pest

infestations, despite having undertaken

the risk prevention measures it is not able

to respect the recognition criteria laid

down in Article 154(1)(b) of Regulation

(EU) No 1308/2013 in respect of the

minimum volume or value of marketable

production laid down by Member States,

the Member State may, for the year in

question, derogate from minimum volume

or value of marketable production for this

producer organisation.

7. In cases where paragraphs 1, 2, 4 and 5

apply, Member States may make

payments after the deadline set out in

Article 10 of Implementing Regulation

(EU) No 2016/XXX for the purposes of

applying this Article. However, these

payments may not be made later than 15

October of the second year following the

year of implementation of the

programme.

sospensione di tale azione a seguito

dell'avvio di un procedimento giudiziario

in materia.

6. Tuttavia, quando una organizzazione di

produttori fornisce la prova allo Stato

membro che, a causa di calamità naturali,

condizioni climatiche avverse, fitopatie o

infestazioni parassitarie, pur avendo

intrapreso le misure di prevenzione dei

rischi non è in grado di rispettare i criteri

di rilevazione di cui all'articolo 154 (1)

(b), del regolamento (UE) n 1308/2013

per quanto riguarda il volume o valore

minimo di produzione

commercializzabile stabilito dagli Stati

membri, lo Stato membro può, per l'anno

in questione, derogare dal volume o

valore minimo di produzione

commercializzabile per questa

organizzazione di produttori.

7. Nei casi in cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 si

applicano, gli Stati membri possono

effettuare pagamenti dopo la scadenza di

cui all'articolo 10 del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / XXX ai fini

dell'applicazione del presente articolo.

Tuttavia, tali pagamenti non possono

essere effettuati dopo il 15 ottobre del

secondo anno successivo a quello di

attuazione del programma.

Articolo 115 Frodi

1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che

possono essere comminate ai sensi del

diritto dello Stato membro e dell’Unione,

Article 60 Fraud

1. Where a producer organisation or an

association of producer organisations is

found to have committed fraud in respect

Articolo 60 Frode

1. Quando si accerti che

un'organizzazione di produttori o

un'associazione di organizzazioni di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

103

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

se risulta che un’organizzazione di

produttori, un’associazione di

organizzazioni di produttori o un gruppo

di produttori abbiano commesso una

frode con riguardo agli aiuti contemplati

dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli

Stati membri:

a) revocano il riconoscimento

dell’organizzazione di produttori,

dell’associazione di organizzazioni di

produttori o del gruppo di produttori in

questione;

b) escludono le azioni o gli interventi in

causa dal sostegno a favore del

programma operativo o del piano di

riconoscimento e procedono al recupero

degli aiuti già erogati per tali interventi e

c) escludono l’organizzazione di

produttori, l’associazione di

organizzazioni di produttori o il gruppo di

produttori dal sostegno a favore del

programma operativo o del piano di

riconoscimento per l’anno successivo.

2. Gli Stati membri possono sospendere il

riconoscimento di un’organizzazione di

produttori, di un’associazione di

organizzazioni di produttori o di un

gruppo di produttori, o sospendere i

pagamenti loro destinati, se tali organismi

sono sospettati di aver commesso una

frode con riguardo agli aiuti contemplati

dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

of aid covered by Regulation (EU) No

1308/2013, Member States shall, without

prejudice to any other sanctions and

penalties applicable under Union and

national legislation:

(a) withdraw the recognition of the

producer organisation or association;

(b) exclude the actions or operations

concerned from support under the

operational programme concerned and

recover any aid already paid for that

operation; and

(c) exclude the producer organisation or

association from a new recognition during

the following year.

2. Member States shall suspend the

recognition of a producer organisation or

an association if they are suspected of

having committed fraud in respect of aid

covered by Regulation (EU) No

1308/2013.

produttori ha commesso una frode con

riguardo agli aiuti contemplati dal

regolamento (UE) n 1308/2013, gli Stati

membri, fatte salve le altre sanzioni e le

sanzioni applicabili ai sensi Unione e

nazionale normativa:

(a) revoca il riconoscimento

dell'organizzazione di produttori o

dell'associazione;

(b) escludere le azioni o le operazioni

interessate dal sostegno nell'ambito del

programma operativo in questione e

recupera gli aiuti già versati per tale

operazione; e

(c) esclude l'organizzazione di produttori

o l'associazione da un nuovo

riconoscimento nel corso dell'anno

successivo.

2. Gli Stati membri sospendono il

riconoscimento di un'organizzazione di

produttori o di un'associazione se sono

sospettati di aver commesso frodi nei

confronti degli aiuti di cui al regolamento

(UE) n 1308/2013.

Articolo 117 Programma operativo

1. I pagamenti sono calcolati in funzione

Article 61 Operational programme

1. Payments shall be calculated on the

Articolo 61 Programma operativo

1. I pagamenti sono calcolati sulla base

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104

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

degli importi risultati ammissibili.

2. Lo Stato membro esamina la domanda

di aiuto ricevuta dal beneficiario e

stabilisce gli importi ammissibili al

sostegno. Esso determina:

a) l’importo a cui il beneficiario avrebbe

diritto esclusivamente in base alla

domanda di aiuto;

b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto

dopo un esame dell’ammissibilità della

domanda di aiuto.

3. Se l’importo stabilito ai sensi del

paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3

% l’importo stabilito ai sensi della lettera

b) dello stesso paragrafo, si applica una

penale. L’importo della penale

corrisponde alla differenza fra l’importo

calcolato alla lettera a) e quello calcolato

alla lettera b) del paragrafo 2.

Non si applica tuttavia alcuna penale se

l’organizzazione o il gruppo di produttori

è in grado di dimostrare che non è

responsabile dell’inserimento

dell’importo non ammissibile.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis

mutandis, alle spese non ammissibili

rilevate durante i controlli in loco o in

occasione di successive verifiche.

5. Se il valore della produzione

commercializzata è dichiarato e verificato

prima della presentazione della domanda

di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2,

lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto

rispettivamente del valore dichiarato e di

quello approvato.

basis of eligible actions.

2. The Member State shall examine the

aid application, and establish the amounts

that are eligible for support. It shall

establish the amount that:

(a) would be payable to the beneficiary

based solely on the application;

(b) is payable to the beneficiary after an

examination of the eligibility of the

application.

3. If the amount established pursuant to

paragraph 2(a) exceeds the amount

established pursuant to paragraph 2(b) by

more than 3 %, a penalty shall be applied.

The amount of the penalty shall be the

difference between the amounts

calculated in paragraph 2(a) and (b).

However, no penalty shall be applied if

the producer organisation is able to

demonstrate that it is not responsible for

the inclusion of the ineligible amount.

4. Paragraphs 2 and 3 shall apply mutatis

mutandis to ineligible expenditure

identified during on-the-spot or

subsequent checks.

5. If the value of marketed production is

declared and checked before the

application for aid, the declared and

approved values shall be used when

establishing the amounts pursuant to

paragraph 2(a) and (b) respectively.

6. Where at the end of the operational

programme, the conditions referred to in

Article 33(5) of Regulation (EU) No

1308/2013 and Article 31(9) are not

complied with, the amount of support for

delle azioni ammissibili.

2. Lo Stato membro esamina la domanda

di aiuto, e stabilisce gli importi

ammissibili al sostegno. Essa stabilisce

l'importo che:

(a) sarebbe erogabile al beneficiario

esclusivamente in base alla domanda;

(b) è dovuta al beneficiario, dopo un

esame della ammissibilità della domanda.

3. Se l'importo stabilito ai sensi del

paragrafo 2 (a) supera l'importo stabilito

ai sensi del paragrafo 2 (b) di oltre il 3%,

è applicata una penale. L'importo della

penalità è pari alla differenza tra gli

importi calcolati al punto 2 (a) e (b).

Tuttavia, nessuna penale è applicata se

l'organizzazione di produttori è in grado

di dimostrare che non è responsabile

dell'inserimento dell'importo non

ammissibile.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis

mutandis alle spese non ammissibili

individuate nel corso dei controlli in loco

o successivi controlli.

5. Se il valore della produzione

commercializzata è dichiarato e verificato

prima della domanda di aiuto, devono

essere utilizzati rispettivamente i valori

dichiarati e approvati per stabilire gli

importi ai sensi del paragrafo 2 (a) e (b).

6. Qualora al termine del programma

operativo, le condizioni di cui all'articolo

33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013

e l'articolo 31 (9) non sono soddisfatte,

l'importo del sostegno per l'ultimo anno

del programma operativo è ridotta in

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

105

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

the last year of the operational

programme shall be reduced in proportion

to the amount of expenditure or the

number of producers not complying.

proporzione all'importo delle spese o al

numero di produttori non conformi.

Articolo 118 Sanzioni a seguito di

controlli di primo livello sulle

operazioni di ritiro

Se, a seguito del controllo di cui

all’articolo 108, si riscontrano irregolarità

con riguardo alle norme di

commercializzazione o ai requisiti minimi

menzionati all’articolo 76, il beneficiario

è tenuto a:

a) versare una penale equivalente

all’importo del contributo dell’Unione,

calcolata in base ai quantitativi di prodotti

ritirati non conformi alle norme di

commercializzazione o ai requisiti

minimi, se tali quantitativi sono inferiori

al 10 % dei quantitativi comunicati a

norma dell’articolo 78 per l’operazione di

ritiro in questione;

b) versare una penale equivalente al

doppio dell’importo del contributo

dell’Unione, se tali quantitativi sono

compresi fra il 10 % e il 25 % dei

quantitativi comunicati, oppure

c) versare una penale equivalente

all’importo del contributo dell’Unione per

l’intero quantitativo comunicato ai sensi

dell’articolo 78, se tali quantitativi

superano il 25 % del quantitativo

comunicato.

Article 62 Sanctions following first-

level checks on withdrawal operations

If, following the check referred to in

Article 29 of Implementing Regulation

(EU) No 2016/XXX non-compliances are

found with regard to the marketing

standards or the minimum requirements

referred to in Article 15 of Implementing

Regulation (EU) No 2016/XXX,

exceeding the established tolerances, the

producer organisation concerned shall be

required to pay a penalty calculated

according to the proportion of the

withdrawn products not complying:

(a) where those quantities are less than 10

% of the quantities actually withdrawn

pursuant to Article 41, the penalty is

equal to the Union contribution,

calculated on the basis of the quantities of

the non-complying withdrawn products;

(b) where those quantities are between 10

% and 25 % of the quantities actually

withdrawn, the penalty is the double

amount of the Union contribution,

calculated on the basis of the quantities of

the non-complying withdrawn products;

or

(c) where those quantities exceed 25 % of

the quantity actually withdrawn, the

penalty is equal to the amount of the

Articolo 62 Sanzioni a seguito di

controlli di primo livello sulle

operazioni di ritiro

Se, a seguito del controllo di cui

all'articolo 29 del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / XXX le

inadempienze sono riscontrate in merito

alle norme di commercializzazione o ai

requisiti minimi di cui all'articolo 15 del

regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /

XXX , superando i limiti di tolleranza

stabiliti, l'organizzazione di produttori

interessata è tenuta al pagamento di una

penale calcolata in base alla proporzione

dei prodotti ritirati non conformi:

(a) se tali quantitativi sono inferiori al

10% dei quantitativi effettivamente ritirati

a norma dell'articolo 41, la sanzione è pari

al contributo dell'Unione, calcolato sulla

base dei quantitativi di prodotti non

conformi ritirati;

(b) se tali quantitativi sono compresi tra il

10% e il 25% dei quantitativi

effettivamente ritirati, la penale è il

doppio dell'importo del contributo

dell'Unione, calcolato sulla base dei

quantitativi dei prodotti non conformi

ritirati; o

(c) se tali quantitativi superano il 25% del

quantitativo effettivamente ritirato, la

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

106

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

Union contribution for the entire quantity

notified pursuant to Article 41.

sanzione è pari all'importo del contributo

dell'Unione per l'intero quantitativo

comunicato a norma dell'articolo 41.

Articolo 119 Altre sanzioni applicabili

alle organizzazioni di produttori con

riguardo alle operazioni di ritiro

1. Le penali di cui all’articolo 117 si

applicano agli aiuti richiesti per

operazioni di ritiro facenti parte

integrante delle spese del programma

operativo.

2. Le spese per le operazioni di ritiro non

sono considerate ammissibili se i prodotti

non posti in vendita non sono stati

smaltiti come stabilito dallo Stato

membro a norma dell’articolo 80,

paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua

destinazione hanno provocato un impatto

ambientale negativo o conseguenze

fitosanitarie negative in violazione delle

disposizioni adottate ai sensi dell’articolo

80, paragrafo 1.

Article 63 Other sanctions applicable to

producer organisations regarding

withdrawal operations

Expenditure for withdrawal operations

shall not be eligible if the products have

not been disposed of as provided for by

the Member State under Article 43(1) or

if the operation had a negative impact on

the environment or any negative

phytosanitary consequences.

Articolo 63 Altre sanzioni applicabili

alle organizzazioni di produttori in

materia di operazioni di ritiro

Le spese per le operazioni di ritiro non

sono ammissibili se i prodotti non sono

stati smaltiti come stabilito dallo Stato

membro ai sensi dell'articolo 43 (1) o se

l'operazione ha avuto un impatto

ambientale negativo o conseguenze

fitosanitarie negative.

Articolo 120 Sanzioni applicabili ai

destinatari dei prodotti ritirati

Se, all’atto dei controlli eseguiti a norma

degli articoli 108 e 109, emergono

irregolarità imputabili ai destinatari dei

prodotti ritirati, si applicano le seguenti

sanzioni:

a) i destinatari non possono più ricevere

prodotti ritirati e

b) i destinatari dei prodotti ritirati dal

mercato sono tenuti a rimborsare una

Article 64 Sanctions applicable to

recipients of products withdrawn from

the market

Where irregularities attributable to the

recipients of products withdrawn from the

market are detected during checks made

in accordance with Articles 29 and 30 of

Implementing Regulation (EU) No

2016/XXX, those recipients:

(a) shall cease to be eligible to receive

products withdrawn from the market; and

Articolo 64 Sanzioni applicabili ai

destinatari dei prodotti ritirati dal

mercato

In caso di irregolarità imputabili ai

destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

sono rilevate nel corso dei controlli

effettuati ai sensi degli articoli 29 e 30 del

regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /

XXX, tali destinatari:

(a) cessano di avere diritto a ricevere i

prodotti ritirati dal mercato; e

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

107

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

somma equivalente al valore dei prodotti

ricevuti, maggiorata delle spese di cernita,

imballaggio e trasporto, secondo le

modalità stabilite dagli Stati membri.

La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto

immediato, si applica per almeno una

campagna di commercializzazione e può

essere prorogata in funzione della gravità

dell’irregolarità.

(b) shall be required to repay the value of

the products they received plus the related

sorting, packaging and transport costs in

accordance with the rules laid down by

the Member States.

The sanction provided for in point (a)

shall take effect immediately and last for

at least one year with a possibility of

extension.

(b) sono tenuti a rimborsare il valore dei

prodotti che hanno ricevuto, maggiorata

delle spese di cernita, imballaggio e

trasporto, secondo le modalità stabilite

dagli Stati membri.

La sanzione di cui alla lettera (a) ha

effetto immediato e durerà per almeno un

anno con possibilità di proroga.

Articolo 121 Raccolta verde e mancata

raccolta degli ortofrutticoli

1. Per quanto riguarda la raccolta verde,

l’organizzazione di produttori che risulti

non aver adempiuto i propri obblighi è

tenuta a versare una penale pari

all’importo dell’indennità percepita per le

superfici sulle quali gli obblighi non sono

stati rispettati. L’inadempimento degli

obblighi comprende fra l’altro i casi in

cui:

b) la superficie comunicata per la raccolta

verde non è ammissibile a tale misura,

oppure

c) la superficie non è stata interamente

sottoposta a raccolta o la produzione non

è stata denaturata.

2. Per quanto riguarda la mancata

raccolta, l’organizzazione di produttori

che risulti non aver adempiuto i propri

obblighi è tenuta a versare una penale pari

all’importo dell’indennità percepita per le

superfici sulle quali gli obblighi non sono

stati rispettati. L’inadempimento degli

obblighi comprende fra l’altro i casi in

Article 65 Green harvesting and non-

harvesting

1. If the producer organisation has not

fulfilled its obligations with regard to

green harvesting, it shall pay by way of

penalty the amount of the compensation

relating to the areas for which the

obligation has not been respected. A

failure to fulfil obligations shall include

cases where:

(a) the area notified for green harvesting

is not eligible for green harvesting;

(b) the area is not totally harvested or the

production not denatured;

(c) there has been a negative impact on

the environment or any negative

phytosanitary consequences for which the

producer organisation is responsible.

2. If the producer organisation has not

fulfilled its obligations with regard to

non-harvesting, it shall pay by way of

penalty the amount of the compensation

relating to the areas for which the

obligation has not been respected. A

failure to fulfil obligations shall include

Articolo 65 Raccolta verde e la

mancata raccolta

1. Se l'organizzazione di produttori non

ha rispettato gli obblighi in materia di

raccolta verde, deve versare una penale

pari all'importo dell'indennità percepita

per le superfici sulle quali gli obblighi

non sono stati rispettati. Il mancato

rispetto degli obblighi comprende i casi in

cui:

(a) la superficie comunicata per la

raccolta verde non è ammissibile per la

raccolta verde;

(b) la zona non è interamente sottoposta a

raccolta o la produzione non denaturato;

(c) vi è stato un impatto ambientale

negativo o conseguenze fitosanitarie

negative di cui l'organizzazione di

produttori è responsabile.

2. Se l'organizzazione di produttori non

ha rispettato gli obblighi in materia di

mancata raccolta, essa deve versare a

titolo di penale pari all'importo

dell'indennità percepita per le superfici

sulle quali gli obblighi non sono stati

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

108

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

cui:

a) la superficie comunicata per la mancata

raccolta non è ammissibile a tale misura;

b) la raccolta è stata comunque effettuata,

in tutto o in parte, oppure

c) si sono verificati un impatto ambientale

negativo o conseguenze fitosanitarie

negative di cui l’organizzazione di

produttori è responsabile.

Qualora si applichi l’articolo 85,

paragrafo 3, secondo comma, non si

applica la lettera b) del primo comma del

presente paragrafo.

3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si

aggiungono a un’eventuale penale

imposta a norma dell’articolo 117.

cases where:

(a) the area notified for non-harvesting is

not eligible for non-harvesting;

(b) a harvest or partial harvest has

nevertheless taken place; or

(c) there has been a negative impact on

the environment or any negative

phytosanitary consequences for which the

producer organisation is responsible.

Point (b) of the first subparagraph of this

paragraph shall not apply where the

second subparagraph of Article 46(3)

applies.

3. The penalties referred to in paragraphs

1 and 2 shall apply in addition to any

penalty imposed pursuant to Article 61.

rispettati. Il mancato rispetto degli

obblighi comprende i casi in cui:

(a) la superficie comunicata per la

mancata raccolta non è ammissibile per

mancata raccolta;

(b) un raccolto o la raccolta è stata

comunque effettuata sul posto; o

(c) vi è stato un impatto ambientale

negativo o conseguenze fitosanitarie

negative di cui l'organizzazione di

produttori è responsabile.

Punto (b) del primo comma del presente

paragrafo non si applica in caso di

applicazione del secondo comma

dell'articolo 46 (3).

3. Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si

applicano in aggiunta a qualsiasi penalità

inflitte ai sensi dell'articolo 61.

Articolo 122 Impossibilità di effettuare

un controllo in loco

Le domande di aiuto sono respinte per la

parte di spesa corrispondente nel caso in

cui l’organizzazione di produttori, un suo

socio o un suo rappresentante

impediscano la realizzazione di un

controllo in loco.

Article 66 Preventing an on-the-spot

check

A request of recognition, approval of an

operational programme or an aid

application shall be rejected for the item

or the part of expenditure concerned, if a

producer organisation, including its

members or relevant representatives,

prevents an on-the-spot check from being

carried out.

Articolo 66 Prevenzione un controllo in

loco

Una richiesta di riconoscimento,

l'approvazione di un programma

operativo o di una domanda di aiuto è

respinta per la voce o la parte di spesa in

questione, se un'organizzazione di

produttori, inclusi i suoi membri o

rappresentanti competenti, impedisce un

controllo in loco non possa essere

effettuato.

Articolo 125 Indicatori comuni di

rendimento

1. Sia le strategie nazionali che i

programmi operativi sono sottoposti a

Article 56 Common performance

indicators

1. The operational programmes and the

national strategies shall be subject to

Articolo 56 Indicatori comuni di

rendimento

1. I programmi operativi e le strategie

nazionali devono essere oggetto di

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109

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

sorveglianza e valutazione allo scopo di

monitorare i progressi compiuti ai fini del

conseguimento degli obiettivi fissati per i

programmi operativi, nonché l’efficienza

e l’efficacia rispetto a tali obiettivi.

2. I progressi, l’efficienza e l’efficacia

sono valutati mediante un insieme di

indicatori comuni di rendimento, che

figurano nell’allegato VIII, relativi alla

situazione iniziale nonché all’esecuzione

finanziaria, ai prodotti, ai risultati e

all’impatto dei programmi operativi

attuati.

3. Se uno Stato membro lo ritiene

opportuno, la strategia nazionale definisce

un insieme limitato di indicatori

supplementari specifici per la strategia

stessa, che riflettono esigenze, condizioni

e obiettivi nazionali e/o regionali propri

dei programmi operativi attuati dalle

organizzazioni di produttori. Laddove

esistono, vengono aggiunti indicatori

supplementari relativi agli obiettivi

ambientali, che non rientrano nell’insieme

di indicatori comuni di rendimento.

monitoring and evaluation aimed at

assessing the progress made towards

achieving the objectives set for

operational programmes, as well as the

efficiency and the effectiveness in

relation to those objectives.

2. Progress, efficiency and effectiveness

shall be assessed by means of common

performance indicators, as set out in

Annex II to the Implementing Regulation

(EU) No 2016/xxx, relating to the

baseline situation as well as to the inputs

(financial execution), outputs, results and

impact of the operational programmes

implemented.

3. Member States may specify additional

indicators in their national strategy.

monitoraggio e valutazione volta a

valutare i progressi compiuti verso il

raggiungimento degli obiettivi fissati per i

programmi operativi, nonché l'efficienza

e l'efficacia rispetto a tali obiettivi.

2. Il progresso, l'efficienza e l'efficacia

sono valutati mediante indicatori comuni

di rendimento, come indicato nell'allegato

II del regolamento di esecuzione (UE) n

2016 / xxx, relativi alla situazione di

partenza, nonché agli inputs (esecuzione

finanziaria), gli outputs, i risultati e

l'impatto dei programmi operativi attuati.

3. Gli Stati membri possono stabilire

indicatori supplementari nella loro

strategia nazionale.

Articolo 126 Procedure di sorveglianza

e valutazione relative ai programmi

operativi

1. Le organizzazioni di produttori

garantiscono la sorveglianza e la

valutazione dei programmi operativi

avvalendosi degli indicatori pertinenti

scelti tra gli indicatori comuni di

rendimento di cui all’articolo 125 e, se

Article 57 Monitoring and evaluation

procedures in relation to operational

programmes

1. Producer organisations and their

associations shall establish a system to

collect, record and maintain information

for the compilation of the applicable

indicators.

2. The results of the monitoring exercise

Articolo 57 Procedure di sorveglianza e

valutazione relative ai programmi

operativi

1. Le organizzazioni di produttori e delle

loro associazioni istituiscono un sistema

di raccolta, registrazione e conservazione

dei dati per la compilazione degli

indicatori applicabili.

2. I risultati del monitoraggio eseguito

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110

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

opportuno, degli indicatori supplementari

specificati nella strategia nazionale.

A tal fine esse istituiscono un sistema di

raccolta, registrazione e conservazione

dei dati utili per la compilazione dei

suddetti indicatori.

2. La sorveglianza è intesa a monitorare i

progressi compiuti ai fini del

conseguimento degli obiettivi specifici

stabiliti per il programma operativo. Essa

è effettuata mediante indicatori finanziari,

di prodotto e di risultato. I risultati della

sorveglianza permettono di:

a) verificare la qualità dell’esecuzione del

programma;

b) individuare l’eventuale necessità di

adeguamenti o di una revisione del

programma operativo allo scopo di

conseguire gli obiettivi o di migliorare la

gestione, anche finanziaria, dello stesso;

c) contribuire all’adempimento degli

obblighi di comunicazione in merito

all’esecuzione del programma operativo.

Le informazioni relative ai risultati delle

attività di sorveglianza sono incluse in

tutte le relazioni annuali di cui all’

articolo 96, paragrafo 2, che

l’organizzazione di produttori è tenuta a

trasmettere all’autorità nazionale

incaricata della gestione della strategia

nazionale.

3. La valutazione si presenta come una

relazione di valutazione intermedia

distinta.

L’esercizio di valutazione intermedio, che

può essere condotto con l’aiuto di un

are for the purposes of:

(a) verifying the quality of programme

implementation;

(b) identifying any need for adjustments

or review of the operational programme;

(c) providing information for reporting

requirements. Information concerning the

results of the monitoring activities shall

be included in the annual report, as

referred to in Article 21(2) of

Implementing Regulation (EU) No

2016/xxx.

3. Evaluation shall take the form of a

report in the last but one year of the

implementation of the operational

programme as referred in Article 21(4) of

Implementing Regulation (EU) No

2016/xxx.

The evaluation exercise shall examine the

progress made in relation to the overall

objectives of the programme. Common

performance indicators relating to the

baseline situation, output and results shall

be used for this purpose.

Where applicable the evaluation exercise

shall include a qualitative assessment of

the results and the impact of the

environmental actions aimed at:

(a) the prevention of soil erosion;

(b) a reduction in the use or better

management of plant protection products;

(c) the protection of habitats and

biodiversity; and

(d) landscape conservation.

The results of the exercise shall be used

to:

sono allo scopo di:

(a) verificare la qualità dell'esecuzione del

programma;

(b) individuare la necessità di

adeguamenti o di una revisione del

programma operativo;

(c) fornire informazioni per obblighi di

segnalazione. Le informazioni relative ai

risultati delle attività di sorveglianza sono

incluse nella relazione annuale, di cui

all'articolo 21 (2) del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / xxx.

3. La valutazione si presenta sotto forma

di un rapporto nel penultimo anno di

attuazione del programma operativo, di

cui all'articolo 21 (4) del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / xxx.

L'esercizio di valutazione esamina i

progressi compiuti in relazione agli

obiettivi generali del programma.

Indicatori comuni di rendimento relativi

alla situazione di partenza, output e

risultati devono essere utilizzati a questo

scopo.

Se del caso l'esercizio di valutazione

comprende una valutazione qualitativa dei

risultati e dell'impatto delle azioni

ambientali volte a:

(a) la prevenzione dell'erosione del suolo;

(b) riduzione dell'uso o più razionale di

prodotti fitosanitari;

(c) la protezione degli habitat e della

biodiversità; e

(d) la conservazione del paesaggio.

I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:

(a) migliorare la qualità del programma

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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

ufficio di consulenza specializzato, è

inteso ad esaminare il livello di

utilizzazione delle risorse finanziarie e

l’efficienza e l’efficacia del programma

operativo, nonché a valutare i progressi

compiuti in rapporto agli obiettivi

generali del programma. A tal fine si

utilizzano gli indicatori comuni di

rendimento relativi alla situazione

iniziale, ai risultati ed eventualmente

all’impatto.

Se del caso, l’esercizio di valutazione

intermedio comprende una valutazione

qualitativa dei risultati e dell’impatto

delle azioni ambientali riguardanti:

a) la prevenzione dell’erosione del suolo;

b) un uso ridotto e/o più razionale di

prodotti fitosanitari;

c) la protezione degli habitat e della

biodiversità, oppure

d) la tutela del paesaggio.

I risultati dell’esercizio sono utilizzati

per:

a) migliorare la qualità dei programmi

operativi gestiti dall’organizzazione di

produttori;

b) individuare l’eventuale necessità di

modifiche sostanziali del programma

operativo;

c) contribuire all’adempimento degli

obblighi di comunicazione in merito

all’esecuzione dei programmi operativi e

d) trarre insegnamenti utili per migliorare

la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei

futuri programmi operativi gestiti

dall’organizzazione di produttori.

(a) improve the quality of the operational

programme;

(b) identify any need for substantive

change of the operational programme;

and

(c) draw lessons useful in improving

future operational programmes.

The evaluation report shall be attached to

the corresponding annual report referred

to in Article 21(2) of Implementing

Regulation (EU) No 2016/xxx.

operativo;

(b) individuare la necessità di

cambiamenti sostanziali del programma

operativo; e

(c) trarre insegnamenti utili per migliorare

i futuri programmi operativi.

La relazione di valutazione è allegata alla

relazione annuale corrispondente di cui

all'articolo 21 (2) del regolamento di

esecuzione (UE) n 2016 / xxx.

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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

L’esercizio di valutazione intermedio è

condotto durante il periodo di esecuzione

del programma operativo, in tempo utile

affinché i risultati possano essere presi in

considerazione per l’elaborazione del

programma operativo successivo.

La relazione di valutazione intermedia è

allegata alla corrispondente relazione

annuale di cui all’articolo 96, paragrafo 1.

Articolo 143 Controlli

Fatte salve eventuali disposizioni

specifiche contenute nel presente

regolamento o in altri atti legislativi

dell’Unione, gli Stati membri istituiscono

i controlli e adottano i provvedimenti

necessari a garantire la corretta

applicazione del regolamento (CE) n.

1234/2007 e del presente regolamento.

Essi sono effettivi, proporzionati e

dissuasivi per assicurare un’adeguata

tutela degli interessi finanziari

dell’Unione.

Gli Stati membri provvedono in

particolare affinché:

a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti

dalla normativa dello Stato membro o

dell’Unione o dalla disciplina nazionale o

dalla strategia nazionale possano essere

verificati;

b) le autorità competenti responsabili

dell’esecuzione dei controlli dispongano

di personale sufficiente con idonee

qualifiche ed esperienza per eseguire

efficacemente i controlli e

Article 34 Checks

Without prejudice to specific provisions

of this Regulation or other Union

legislation, Member States shall introduce

checks and measures to ensure the proper

application of Regulation (EU) No

1308/2013, Commission Delegated

Regulation (EU) No 2015/xxx and this

Regulation. They shall be effective,

proportionate and dissuasive so that they

provide adequate protection for the

financial interests of the Union.

In particular, they shall ensure that:

(a) all eligibility criteria established by

Union or national legislation or the

national framework or the national

strategy can be checked;

(b) the competent authorities of the

Member State responsible for carrying

out checks have a sufficient number of

suitably qualified and experienced staff to

carry out the checks effectively; and

(c) provision is made for checks to avoid

irregular duplicated financing of measures

under this Regulation and other Union or

Articolo 34 Controlli

Fatte salve le disposizioni specifiche del

presente regolamento o di altri atti

legislativi dell'Unione, gli Stati membri

istituiscono i controlli e le misure per

garantire la corretta applicazione del

regolamento (UE) n 1308/2013, il

regolamento delegato (UE) n 2015 / xxx e

dal presente regolamento. Essi devono

essere effettive, proporzionate e

dissuasive in modo da assicurare

un'adeguata tutela degli interessi

finanziari dell'Unione.

In particolare, essi provvedono affinché:

(a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti

dalla normativa dell'Unione o nazionale o

dalla disciplina nazionale o dalla strategia

nazionale possano essere verificati;

(b) le autorità competenti dello Stato

membro competente per l'esecuzione dei

controlli hanno un numero sufficiente di

personale adeguatamente qualificato ed

esperienza per eseguire efficacemente i

controlli; e

(c) è previsto per i controlli al fine di

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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione

113

Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)

c) siano predisposti controlli intesi ad

evitare doppi finanziamenti irregolari

delle misure previste dal presente

regolamento e da altri regimi degli Stati

membri o dell’Unione.

national schemes. evitare doppi finanziamenti irregolari

delle misure previste dal presente

regolamento e da altri dell'Unione o

sistemi nazionali.

Articolo 144 Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste dal

presente regolamento o dal regolamento

(CE) n. 1234/2007, gli Stati membri

provvedono a irrogare sanzioni a livello

nazionale per irregolarità commesse con

riguardo alle disposizioni del presente

regolamento e del regolamento (CE) n.

1234/2007; tali sanzioni sono effettive,

proporzionate e dissuasive per assicurare

un’adeguata tutela degli interessi

finanziari dell’Unione.

Article 77 National sanctions

Without prejudice to any sanctions set out

in Regulation (EU) No 1306/2013,

Regulation (EU) No 1308/2013, this

Regulation or Implementing Regulation

(EU) No 2015/xxx, Member States shall

apply sanctions at national level in

relation to irregularities with regard to

requirements set out in those regulations

and producer organisations not

implementing an operational programme.

These sanctions shall be effective,

proportionate and dissuasive so that they

provide adequate protection for the

financial interests of the Union.

Articolo 77 Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste dal

regolamento (UE) N. 1306/2013, il

regolamento (UE) n 1308/2013, il

presente regolamento o il regolamento di

esecuzione (UE) n 2015 / xxx, gli Stati

membri applicano sanzioni a livello

nazionale in relazione alla irregolarità

quanto riguarda i requisiti di cui ai

suddetti regolamenti e organizzazioni di

produttori non applicazione di un

programma operativo. Tali sanzioni

devono essere efficaci, proporzionate e

dissuasive in modo da assicurare

un'adeguata tutela degli interessi

finanziari dell'Unione.

Articolo 145 Situazioni create

artificialmente

Fatte salve eventuali disposizioni

specifiche del presente regolamento o del

regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono

erogati pagamenti a favore di beneficiari

che risultino aver creato artificialmente le

condizioni necessarie per ottenere tali

pagamenti al fine di trarne un vantaggio

contrario agli obiettivi del regime di

sostegno.

Article 78 Artificially created situations

Without prejudice to any specific

measures set out in Regulation (EU) No

1308/2013, this Regulation or the

Implementing Regulation (EU) No

2016/XXX, no payment shall be made in

favour of beneficiaries for whom it is

established that they artificially created

the conditions required for obtaining such

payments with a view to obtaining an

advantage contrary to the objectives of

the support scheme concerned.

Articolo 78 Situazioni create

artificialmente

Fatte salve le disposizioni specifiche

contenute nel regolamento (UE) N.

1308/2013, del presente regolamento o il

regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /

XXX, nessun pagamento è effettuato a

favore di beneficiari per i quali sia

accertato che hanno creato artificialmente

le condizioni necessarie per ottenere tali

pagamenti al fine di trarne un vantaggio

contrario agli obiettivi del regime di

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