Commercio

6
1 STUDIO TECNICO Ing. NICOLA LENOCI Via Annunziata 56 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 339 7745010 @-mail: [email protected] All’Assessore alle Attività Produttive del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI Oggetto: Possibilità di esercitare attività commerciali in zona PIP. ^^^^^^^^^^^^^ mi hai chiesto, tempo fa, di esprimere un parere riguardo alla possibilità di esercitare un’attività commerciale in locali, ubicati in zona PIP, destinati ad attività artigianale. Ho aderito alla tua richiesta e ti ho fatto presente che: - un imprenditore artigiano può effettuare, all’interno della sua azienda ed in maniera del tutto legittima, la vendita dei beni di sua produzione e/o la vendita di beni strettamente necessari ad eseguire le lavorazioni artigianali di sua competenza, senza che debba sottostare, per questo, alle disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita contenute nel decreto legislativo 31.3.1998, n. 114 e s.m.i., oltre che a norme urbanistiche specifiche; - un imprenditore artigiano può effettuare, all’interno della sua azienda ed in maniera del tutto legittima, la vendita di beni non di produzione propria e/o di beni non accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché la sua attività complessiva abbia come scopo prevalente la di produzione di beni e/o la prestazione di servizi, ovvero che la attività artigianale sia prevalente rispetto a quella commerciale. In questo secondo caso la sua attività, per la parte propriamente commerciale, soggiace alle disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo 31.3.1998, n. 114 e s.m.i. Inoltre, poiché in fase di redazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) furono riservate aree a standard in misura più che doppia rispetto al minimo di legge, ho concluso il mio parere affermando che, nel caso in esame, non si riscontravano problemi urbanistici di sorta. Permettimi ora di andare oltre quel parere. Nel mese di ottobre del 2013, gli imprenditori di Putignano nel corso dell’incontro “La zona industriale che vuoi Occupazione, innovazione, sviluppo e creatività”, presente il Sindaco Gianvincenzo Angelini De Miccolis, il Consigliere Provinciale Marco Galluzzi ed il Presidente del Consiglio Regionale Onofrio Introna, hanno chiesto che nella zona industriale si faccia posto anche ad attività commerciali, a cinema multi-sala, alle banche, ad attività turistiche, a centri di formazione, a sale conferenze, a mense, ecc.

description

 

Transcript of Commercio

Page 1: Commercio

1

STUDIO TECNICO Ing. NICOLA LENOCI Via Annunziata 56 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 339 7745010 @-mail: [email protected]

All’Assessore alle Attività Produttive del Comune di

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Oggetto: Possibilità di esercitare attività commerciali in zona PIP.

^^^^^^^^^^^^^

mi hai chiesto, tempo fa, di esprimere un parere riguardo alla possibilità di esercitare un’attività

commerciale in locali, ubicati in zona PIP, destinati ad attività artigianale. Ho aderito alla tua

richiesta e ti ho fatto presente che:

- un imprenditore artigiano può effettuare, all’interno della sua azienda ed in maniera del tutto

legittima, la vendita dei beni di sua produzione e/o la vendita di beni strettamente necessari

ad eseguire le lavorazioni artigianali di sua competenza, senza che debba sottostare, per

questo, alle disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di

intermediazione di vendita e di orario di vendita contenute nel decreto legislativo 31.3.1998,

n. 114 e s.m.i., oltre che a norme urbanistiche specifiche;

- un imprenditore artigiano può effettuare, all’interno della sua azienda ed in maniera del tutto

legittima, la vendita di beni non di produzione propria e/o di beni non accessori

all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché la sua attività

complessiva abbia come scopo prevalente la di produzione di beni e/o la prestazione di

servizi, ovvero che la attività artigianale sia prevalente rispetto a quella commerciale.

In questo secondo caso la sua attività, per la parte propriamente commerciale, soggiace alle

disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo 31.3.1998, n. 114 e s.m.i.

Inoltre, poiché in fase di redazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) furono

riservate aree a standard in misura più che doppia rispetto al minimo di legge, ho concluso il

mio parere affermando che, nel caso in esame, non si riscontravano problemi urbanistici di

sorta.

Permettimi ora di andare oltre quel parere.

Nel mese di ottobre del 2013, gli imprenditori di Putignano nel corso dell’incontro “La zona

industriale che vuoi – Occupazione, innovazione, sviluppo e creatività”, presente il Sindaco

Gianvincenzo Angelini De Miccolis, il Consigliere Provinciale Marco Galluzzi ed il Presidente del

Consiglio Regionale Onofrio Introna, hanno chiesto che nella zona industriale si faccia posto anche

ad attività commerciali, a cinema multi-sala, alle banche, ad attività turistiche, a centri di

formazione, a sale conferenze, a mense, ecc.

Page 2: Commercio

2

Hanno, altresì, chiesto all’amministrazione comunale che venga concesso il cambio di destinazione

d’uso di quei capannoni, attualmente non più utilizzati ed abbandonati, mediante strumenti di

deroga urbanistica e/o attraverso una radicale modifica delle norme contenute nel vigente PRG.

I problemi posti dagli imprenditori di Putignano, come è noto, interessano in eguale misura anche

gli operatori della nostra zona PIP.

Corre l’obbligo, pertanto, di dare risposte chiare ed inequivocabili sulla reale possibilità che hanno

gli operatori commerciali di poter legittimamente esercitare la loro attività all’interno di opifici

ubicati in zona PIP.

1. La risposta al quesito in parola va ricercata nel DPR 447/1998 (modificato dal DPR 440/2000)

contenente il regolamento riguardante:”la localizzazione degli impianti produttivi di beni e

servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e

riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti

ad uso di impresa.” e nel DPR 160/2010.

Nel DPR 447/1998, tra l’altro, si legge:

“Art. 1

comma 1: Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di

beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e

riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti

ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

comma 1 bis: Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di

produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività

turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di

telecomunicazioni.”

Il DPR 160/2010, all’art. 1, comma1, lettera i), così definisce le attività produttive: “le attività di

produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività

turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di

telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;”

Dalla normativa riportata si evince che nelle aree destinate ad insediamenti produttivi di beni e

servizi, possono essere insediati non solo opifici a carattere industriale e/o artigianale, ma, per

legge, anche fabbricati destinati ad attività commerciali, agricole, turistiche ed alberghiere ecc.

Ma vi è di più.

2. Poiché tutte le attività elencate (agricole, commerciali e artigiane, turistiche ed alberghiere....)

appartengono alla famiglia delle attività produttive, ne consegue, stante la loro equivalenza, che

anche gli opifici realizzati nelle aree PIP, destinati ad ospitarle, fanno parte di un’unica famiglia

che è quella degli edifici destinati ad attività produttive.

Sicché un medesimo fabbricato destinato ad attività produttive può, a seconda delle congiunture

economiche, ospitare alternativamente attività industriali, artigianali, commerciali, agricole,

turistiche, ecc. senza che questa alternanza debba essere assoggettata, in maniera previa, a

cambi di destinazione d’uso.

Page 3: Commercio

3

Si tratta, consentimi l’ossimoro, di immobili destinati nel corso della loro vita a muoversi sulla

scia dei cambiamenti imposti dalle leggi di mercato.

Le norme citate, nonostante la loro disarmante semplicità, aprono scenari fortemente innovativi

ed al passo con i tempi.

Non più, quindi, opifici chiusi ed abbandonati a causa di congiunture sfavorevoli, ma edifici

sempre aperti e pronti ad ospitare nuove possibilità produttive e commerciali in linea con le

esigenze del mercato.

Come dire: morta una attività.... subito e senza formalismi, avanti un’altra attività.

Agli imprenditori di Putignano e di Acquaviva si potrà, pertanto, rispondere che, per legge, è

consentito far posto, nella zona PIP, ad esercizi commerciali, a banche, ad attività turistiche, a

centri di formazione, ecc.; così come, sempre per legge, non occorre chiedere cambio di

destinazione d’uso per i capannoni abbandonati, mediante il ricorso a non meglio specificati

strumenti di deroga urbanistica oppure tramite modifiche alle norme di PRG.

3. A conferma di quanto innanzi sostenuto si menziona la parte conclusiva della Circ. 15 novembre

1999, n. 530971 avente ad oggetto “Accordo sull’adeguamento degli strumenti urbanistici di

cui all’art. 6 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114”:

“Tutto ciò premesso, ove le Regioni non abbiano diversamente disposto, sia in materia

urbanistica che in attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, va precisato che negli

strumenti urbanistici vigenti, anche ove la funzione commerciale non sia codificata

terminologicamente, essa va comunque presa in considerazione laddove l'insediamento

commerciale era possibile.

Del resto, anche ai sensi della previgente disciplina l'avvio dell'esercizio dell'attività

commerciale era subordinato al rispetto delle norme relative alla destinazione e all'uso degli

edifici nelle varie zone urbane e al riguardo, era stata autorevolmente sostenuta la necessità

che, qualora nelle norme e negli strumenti urbanistici vi fossero riferimenti ad insediamenti

produttivi in senso generico, senza precisare di quale tipo si trattasse, si dovevano intendere

per tali non solamente quelli industriali, ma anche quelli commerciali.

In altri termini ed ai fini che qui interessano, si può stabilire una sostanziale uguaglianza tra la

funzione produttiva e quella commerciale, in coerenza peraltro con la visione moderna delle

attività economiche (creatrici di sviluppo economico, di reddito e di occupazione) che

abbracciano le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in

genere.”

4. Di seguito si riporta la parte motiva della sentenza n.470/2012 emessa dal Giudice di Pace di

Castellammare di Stabia avverso una sanzione amministrativa irrogata dall’ente comunale per

l’apertura di un esercizio commerciale (rivendita di autoveicoli) in zona ASI (Area di Sviluppo

Industriale) dalla quale si evince la possibilità di aprire esercizi commerciali in zone destinate ad

attività produttive.

“ Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, pertanto merita accoglimento. In via preliminare deve essere dichiarata

l’ammissibilità dell’opposizione perché proposta tempestivamente nel rispetto del termine di 30

Page 4: Commercio

4

giorni, previsto dalla legge,decorrente dalla notifica dell’ ordinanza, avvenuta in data

20/09/2011.

Nel merito, l’unico motivo rilevante ai fini dell’accoglimento è quello dell’insussistenza della

violazione.

Ed invero, gli artt. 7 e 22 del Dlgv. 114/98, sanzionano l’apertura, il trasferimento di sede e

l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, senza la preventiva comunicazione al

Comune.

Orbene il Comune non contesta la mancata comunicazione dell’inizio attività ma la circostanza

che tale comunicazione sia stata fatta per un’attività di produzione di beni e non per un’attività

commerciale di vendita autoveicoli, accertata sul posto.

La contestazione descritta attiene dunque alla violazione della destinazione d’uso dei locali e

non alla mancata comunicazione dell’inizio attività,

Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la divergenza tra la norma che si

assume violata e il comportamento illecito descritto nel verbale, rende incerto il contenuto della

contestazione, con la conseguente invalidità del verbale ( Cass. Civ. 29/02/2008 n. 5605).

Tuttavia, pur volendo diversamente argomentare ritenere che in assenza di conformità tra

denuncia e situazione effettuale, la denuncia sia priva di effetti, la violazione è da ritenersi

egualmente insussistente,

Ed invero, l’attività di vendita è stata accertata nell’area territoriale ASI ( Consorzio per

l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli ) dunque, in una zona destinata alla sola attività di

produzione.

Sul punto l’art 1 DPR. 20/10/1998 n. 447, avente per oggetto la localizzazione degli impianti

produttivi di beni e servizi nonché la loro realizzazione, ristrutturazione, ecc. è stato integrato

dal comma 1 bis DPR. 07/12/2000 n. 440, il quale sostanzialmente equipara le attività dì

produzione a quelle commerciali.

In applicazione di tale normativa è intervenuta la circolare 15/11/1999 n. 530971 del Ministero

dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato dalla quale si evince che, in attuazione del

Dlgv 114/98, laddove ci fossero zone urbanistiche destinate ad insediamenti produttivi, si

devono intendere per tali, non solamente quelli industriali ma anche quelli commerciali,

uguagliando espressamente le due funzioni.

L’assunto trova ulteriore conferma nelle risultanze istruttorie, laddove il testimone **,

all’epoca dei fatti dirigente del SUAP ossia dell’ufficio addetto alle pratiche inerenti le attività

commerciali, ha riferito che in relazione alla zona ASI sono presenti molteplici pratiche

abilitanti alle attività commerciali e non solo industriali. il teste ha confermato infine che la

normativa in vigore ossia il DPR 440/2000 e il DPR 160/2010 ha equiparato le attività

commerciali a quelle industriali.

In siffatta situazione è possibile concludere che la contestazione in questione non tiene conto

dell’equiparazione, per legge, delle attività produttive a quelle commerciali ai fini della relativa

localizzazione e dei relativi insediamenti.

Page 5: Commercio

5

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P Q M

il Giudice dì Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando così provvede:

accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione del Comune di

Castellammare di Stabia n. 72 D/2011 del 12/09/2011; condanna il Comune di Castellammare

di Stabia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi .....

Così deciso in Castellammare di Stabìa, il l6/03/2012

Il Giudice di Pace: avv. Carlo Romano”

Sulla scorta del regolamento di cui al DPR 447/98, così come modificato dal DPR 440/2000, e

del DPR 2601/2010, il magistrato ha sancito che in un’area industriale possono essere

regolarmente autorizzate non solo attività industriali ma anche attività agricole, commerciali,

artigiane, turistiche ed alberghiere nonché attività relative ai servizi resi dalle banche e dagli

intermediari finanziari.

5. Le norme innanzi citate (DPR 447/98, DPR 440/200, DPR 160/2010) trovano ulteriore e

decisiva conferma nell’art. 31, comma 2, del Decreto Legge 201/2001, convertito, con

modificazioni, nella legge 22.12.2011 n. 214, che così recita:

“2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà

di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento

nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti,

limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della

salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano , e dei beni culturali. Le

Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Qualora non sussistano vincoli che rinvengono dalla tutela della salute dei lavoratori,

dell’ambiente, dei beni culturali, è, quindi, consentito aprire nuovi esercizi commerciali

sull’intero territorio nazionale ed in particolare nelle zone PIP.

E’ del tutto ovvio che l’apertura di esercizi commerciali, anche in zona PIP, deve essere

compatibile con le norme contenute nel Regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7 emanato in

attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 1 agosto 2003, come

modificata dalla legge regionale 7 maggio 2008, n. 5.

CONCLUSIONI

Al quesito formulato nella parte iniziale della presente, credo di poter rispondere, senza ombra di

dubbi, che gli operatori commerciali possono legittimamente esercitare la loro attività all’interno

di opifici ubicati in zona PIP.

In conseguenza, occorrerà modificare, in maniera opportuna, il regolamento di assegnazione dei

lotti al fine di consentire, non solo agli operatori commerciali, ma anche a tutti i soggetti che

operano nel settore della produzione di beni e servizi, soggetti individuati dall’art. 1 del DPR

447/1998 e dall’art. 1 del DPR 160/2010 di poter insediare i loro esercizi all’interno della zona

destinata alle attività produttive del nostro Comune

Page 6: Commercio

6

Con la speranza di aver fatto cosa gradita a te e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra

zona PIP, ti saluto cordialmente.

Acquaviva delle Fonti 21.3.2014