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Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980 RIVISTA TECNICA COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 e-mail: [email protected] Anno XXXV n. 417 Maggio 2015

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Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980

RIVISTA TECNICA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINC IA DI TREVISO

via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 e-mail: [email protected]

Anno XXXV n. 417 Maggio 2015

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PRESIDENTE

Geom. Bruno Cisterna

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Geom. Vanni Battistella

IL COMITATO DI REDAZIONE:

Geom. Deborah Candon

Geom. Massimo Cattarossi

Geom. Ferruccio Clementi

Geom. Luigi Clementi

Geom. Fiorenzo Dall’Ava

Geom. Roberto De Cristofaro

Geom. Claudio Favero

Dott. Geom. Ermanno Fellet

Geom. Paolo Gazzola

Geom. Gianfranco Tandura

Geom. Denis Vian

SOMMARIO Pag. 2

COORDINATORE STAMPA

Geom. Alberto Varago

Il Foglio Il Foglio Il Foglio Il Foglio

Maggio 2015 via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472

e-mail: [email protected]

FOTO DI COPERTINA:

Chiesa parrocchiale S. Elena

Imperatrice - Monigo (TV).

VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Albo professionale 3

VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Registro dei praticanti 4

AMBIENTE E TERRITORIO: La Geotermia in Italia - fonte possibile di 30.000 posti di lavoro 5

FISCO E TASSE: Scadenza prima rata IMU e TASI 7

CATASTO: Aggiornamento atti catastali - dal 1° giugno solo v ia web 11

CNGeGL: Sentenza CdS su competenza dei Geometri in materia di progettazione di impianti di riscaldamento

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FISCO E TASSE: Schermature solari e detrazioni 65% 15

SICUREZZA E IGIENE: Io lo farei così …... 16

URBANISTICA: Sentenza CdS n.1746/2015 - Definizione di altezza del fabbricato 17

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Pag. 3

Aggiornamento Albo professionale

a cura della segreteria

del Collegio

VITA DEL COLLEGIO

AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 APRILE 2015

Geom. ELEONORA FANTUZZI di San Polo di Piave

Geom. ZEFFIRINO PAVAN di Preganziol

NUOVA ISCRIZIONE

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Maggio 2015

CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

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Pag. 4 VITA DEL COLLEGIO

Aggiornamento Registro dei praticanti

AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 APRILE 2015

Geom. SARA CURTOLO di Breda di Piave

Geom. ANDREA BOTTER di Castelfranco Veneto

Geom. GIORGIO CESTER di Casale sul Sile

Geom. GIADA CHINELLATO di Mogliano Veneto

Geom. ERICA CIETTO di Farra di Soligo

Geom. STEFANO DUSSIN di Asolo

Geom. PAOLA GARBUIO di Castelfranco Veneto

Geom. LUCA MANCON di Piombino Dese (PD)

Geom. MATTEO MORANDIN di Fossalunga di Vedelago

Geom. GIOELE MORETTO di Fonte

Geom. ANDREA MORLIN di Caerano di San Marco

Geom. ALEX ROSSETTO di Giavera del Montello

Geom. FABRIZIA STIVAL di Pieve di Soligo

a cura della segreteria

del Collegio

NUOVA ISCRIZIONE

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ATTESTAZIONI DI COMPIUTA PRATICA

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Pag. 5 AMBIENTE E TERRITORIO

La Geotermia in Italia: fonte possibile di 30.000 posti di lavoro

LA GEOTERMIA IN ITALIA: FONTE POSSIBILE DI 30.000 POSTI DI LAVORO

Il comparto dell'energia geotermica occupa in Italia tremila persone, indotto escluso, ma le imprese del settore potrebbero dare lavoro a 30mila addetti, qualora le condizioni di mercato e normative consentissero di sfruttarne il potenziale.

È quanto è emerso dal convegno "Speciale geotermia, il futuro a emissioni zero è già qui", organizzato da Legam-biente e Kyoto Club a Roma, al quale hanno partecipato rappresentanti autore-voli delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni ambientaliste. In Italia si producono 6.000 GWh da fonte geotermica attraverso gli impianti ad alta entalpia della Toscana: sono impianti di vecchia generazione e superati per effi-

cienza e impatto ambientale, e pur tuttavia l’Italia resta ancora il primo produttore europeo di elettricità da geotermia. Si producono invece circa 500 MWh da fonte geotermica a media entalpia. In Europa, al contrario, si contano 1,2 milioni di dispositivi per la produzione a bassa en-talpia, pari a una potenza installata di 15mila MW. Nel mondo il geotermico soddisfa appena l'1% della domanda energetica. "Abbiamo l'opportunità di produrre e-nergia pulita da risorse geotermiche a profondità e temperature inferiori ri-spetto al passato - la media e bassa entalpia - attraverso impianti più picco-li", ha spiegato Gianni Silvestrini, diret-tore scientifico di Kyoto Club, secondo cui servono "regole chiare, criteri tra-sparenti e poi i controlli". A rafforzare il concetto è stato Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera: "In pochi, anni fa, avrebbero ritenuto possibile che oltre un terzo dell’energia elettrica prodotta in Italia fosse da fonti rinnovabili... La sfida di un futuro rinnovabile non può fare a meno della geotermia e in particolare non può prescindere dalle opportunità che arrivano dalla geotermia a bassa e media entalpia. Tecnologie più evolute, trasparenza, certezza delle procedure e dei tempi, impianti di pic-cole e medie dimensioni diffusi su scala territoriale sono una componente essenziale di questa sfida".

tratto da

Edilia2000.it

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Pag. 6 AMBIENTE E TERRITORIO

In Italia si avvia finalmente una concreta valorizz azione della geotermia. Approvata la risoluzione che avvia le procedure di zonazione del territorio italiano. Le Commissioni riunite "VIII Ambiente" e "X Attività Produttive" della Camera hanno ap-provato all'unanimità (il 15 aprile scorso) una risoluzione unitaria sulla geotermia, riveden-do molti contenuti di quattro documenti presentati in precedenza da vari partiti, che pre-sentavano una visione diversa della risorsa energetica.

Ora, con l'approvazione del documento unitario, si può pensare finalmente allo sviluppo corretto, anche in Italia, della geotermia come settore strategico, sia per benefici ambien-tali e sia per creazione di nuovi posti di lavoro. La risoluzione unitaria impegna, infatti, il Governo ad avviare le procedure di zonazione del territorio italiano per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree po-tenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei re-lativamente all'utilizzo della risorsa geotermica. Bisogna attendere però, speriamo entro sei mesi, che il Ministero dello Sviluppo Economi-co e il Ministero dell'Ambiente individuino - nell’ambito delle aree idonee - anche i criteri generali di valutazione finalizzati allo sfruttamento in sicurezza della risorsa energetica. Non va dimenticato, infatti, che si deve sempre tener presente - anche per la Geotermia - la tutela dall’inquinamento delle falde acquifere, la garanzia della qualità dell’aria, la sicu-rezza del bilancio Idrologico complessivo, oltre al doveroso rispetto inerente le implicazio-ni di induzione della eventuale microsismicità.

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Pag. 7 FISCO E TASSE

SCADENZA PRIMA RATA IMU E TASI

ATTENZIONE!!

SI RICORDA LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA PER VERSAME NTO IMU E TASI DEL 16 GIUGNO 2015.

PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA PORRE GRANDE ATTENZIONE ALLE DELIBERE COMUNALI, ALLE VISURE CATASTALI, ALLA DICHIARAZIONI IMU E ALLA PRE-SENZA O MENO DI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI .

I.M.U. TERRENI AGRICOLI

Le esenzioni previste a decorrere dal 2015

Il Dl n. 4 del 2015 (convertito con legge 24 marzo 2015, n. 34) detta la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni per i terreni montani e parzialmente montani da applicare a decorrere dal 2015. Il decreto in questione, come noto, ha anche modificato i criteri di esenzione inizialmente stabiliti con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, fon-dati sull’altitudine al centro del Comune, disponendo altresì il versamento dell’intera Imu 2014 entro il 10 febbraio 20151. Per quanto riguarda la disciplina “a regime”, a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione Imu prevista dall’art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 504 del 1992, applicabile in Imu in forza del rinvio operato dall’art. 9, co. 8 del D.lgs. n. 23 del 2011, spetta:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del Dl n. 4 del 2015);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del Dl n. 4 del 2015);

c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015).

Le prime due forme di esenzioni sono oggettive, nel senso che spettano indipendente-mente dalla qualifica del soggetto possessore. Pertanto, nei Comuni montani e nei Comu-ni delle isole minori, l’esenzione opera per tutti i terreni, coltivati o non coltivati, da chiun-que posseduti.

Nei Comuni parzialmente montani, invece, l’esenzione è condizionata al possesso dei terreni da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola. Pertanto, nel caso di terreno posseduto da soggetto diverso da CD o IAP, que-sto sarà sempre soggetto ad imposizione, senza alcuna agevolazione. L’art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015 estende l’esenzione prevista per i terreni ubicati nei Comuni par-zialmente montani anche all’ipotesi di concessione degli stessi in comodato o in affitto a CD o IAP. L’esenzione in questione opera a condizione che il possessore (proprietario)

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Scadenza prima rata IMU e TASI

a cura del Comitato di

Redazione

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Pag. 8 FISCO E TASSE

sia comunque egli stesso un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola.

Il Ministero dell’economia al riguardo ha precisato, nella risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, che «la disposizione fiscale non è suscettibile di intervenire sulle condizioni richie-ste dalla normativa di settore diretta a stabilire i requisiti per la qualifica di CD o IAP, iscrit-to nella previdenza agricola, con la conseguenza che, per applicare l’estensione di cui alla lett. b) in commento, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno».

Tale precisazione sembra richiamare l’esigenza che, affinché risulti applicabile l’estensione del beneficio al caso di concessione in affitto o comodato del terreno da parte di un CD o IAP, il beneficio stesso debba risultare già applicato al contribuente e non pos-sa sorgere esclusivamente per effetto della concessione stessa. L’autorevolezza della fonte merita la più accurata considerazione, anche se sulla base della lettera normativa l’ulteriore requisito non sembra espressamente menzionato.

La nuova detrazione di 200 euro

In sede di conversione in legge del Dl n. 4 del 2015 è stato introdotto il co. 1-bis dell’articolo 1, il quale prevede “a decorrere dall'anno 2015” una nuova detrazione di euro 200 da applicare all’ “imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 3 dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, deter-minata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa. Inoltre, prosegue il citato co. 1-bis : “Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia ri-portata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. Il successivo comma 2 specifica che questa detrazione, al pari dell’esenzione prevista per i Comuni parzialmente montani, si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o affitto a CD o IAP, sempre a condizione che lo stesso possessore sia a sua volta un CD o IAP. Va anche rilevato che il comma 3 dispo-ne che “i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014”.

Per quanto attiene ai criteri di attribuzione della detrazione di 200 euro va rilevato che la normativa è a rischio di irragionevolezza, poiché le uniche soluzioni applicative fanno e-mergere incongruenze difficilmente superabili per via interpretativa. La norma prescrive che l’importo di 200 euro deve essere detratto “dall’imposta dovuta”, che a sua volta sia “determinata ai sensi” dell’art. 13, co. 8-bis del Dl n. 201 del 2012. Ciò comporta che l’importo della detrazione non è da riferire né ai singoli terreni né alle quote di possesso degli stessi. Si tratta, quindi, di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o IAP, 2 Si riporta il testo dell’art. 13, co. 8-bis. «I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai me-desimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente eu-ro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'im-posta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000» indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di posses-so degli stessi. L’art. 1 del Dl n. 4 del 2015 prevede inoltre, al comma 2, l’applicazione della detrazione anche nel caso di terreni posseduti da CD o IAP e dati in comodato o

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Pag. 9 FISCO E TASSE

affitto ad altri CD o IAP. Anche in questo caso la detrazione di 200 euro deve essere de-tratta dall’imposta determinata ai sensi dell’art. 13 co. 8-bis del Dl n. 201 del 2011, ma si omette di considerare che il possessore CD o IAP potrebbe non avere altri terreni in pro-prietà, ciononostante mantenere la qualifica in quanto ne conduce altri in affitto. In questo caso, quindi, il contribuente coltivatore professionale determinerà l’imposta senza le ridu-zioni del comma 8- bis, le quali presuppongono il possesso e la conduzione diretta del fondo.

La normativa prevede, infine, che nel caso di Comuni parzialmente delimitati (con annota-zione “PD”), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individua-te dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Anche in questo ca-so l’applicazione non è agevole, in quanto il contribuente determina l’imposta con i criteri di cui all’art. 13, co. 8 bis del Dl n. 201 del 2011 facendo riferimento a tutti i terreni posse-duti, senza distinguere tra quelli che ricadono o non ricadono nella zona delimitata, ed anzi, considerando quanto sostenuto nella circolare n. 3/DF del 2012, è tenuto a calcolare le riduzioni proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni.

La dichiarazione

Restano da esaminare le problematiche relative all’obbligo di presentazione della dichia-razione Imu. Per quanto riguarda il termine, va rilevato che questo è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In generale, va anche rilevato che l’obbligo di presenta-zione sussiste anche per i casi di esenzione, in considerazione del fatto che la disciplina Imu non ha richiamato la previsione contenuta nell’art. 10, co. 4 del D.lgs. n. 504 del 1992, che esonerava dalla dichiarazione gli immobili esenti a sensi dell’art. 7 del medesi-mo decreto legislativo. Inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste allor-quando le informazioni necessarie al controllo dell’imposta siano ricavabili esclusivamen-te dalla banca dati catastale. Fatte queste premesse, e ritenendo necessaria la presenta-zione della dichiarazione allorquando questa sia effettivamente utile per la gestione del tributo, si ritiene che non sussista alcun obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi di esenzione “oggettiva” prevista dall’art. 1, co. 1, lettere a) e a-bis) del Dl n. 4 del 2015. Nel caso, invece, dei Comuni parzialmente montani, in considerazione del fatto che qui l’esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola, si ritiene necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando sussistano le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al Comune, e ciò in linea con le stesse istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu, nelle quali si è precisato che sussi-ste l’obbligo di presentare la dichiarazione per “i terreni agricoli, nonché quelli non coltiva-ti, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”, sia nel caso in cui si acquista o si perda il diritto alle agevola-zioni.

Agevolazioni sulle abitazioni in proprietà o usufr utto a soggetti iscritti all’Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero (A.I.R. E.):

Fino al 2014 il cittadino iscritto all’A.I.R.E. poteva usufruire delle agevolazioni sulla cosid-detta “prima casa” (sia per l’I.M.U. che per la TA.S.I.) per una abitazione e le relative per-tinenze, non essendo richiesto, per questi soggetti, il requisito della residenza sull’abitazione.

A partire dall’anno in corso, tale agevolazione (cioè l’equiparazione di una abitazione ita-liana alla condizione di “prima casa”) è mantenuta solo per i cittadini iscritti all’A.I.R.E. che

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Pag. 10 FISCO E TASSE

rivestono la qualifica di pensionati nei paesi di residenza, a condizione che l’unità non sia locata o data in comodato. Su queste abitazioni, è inoltre disposta una riduzione di 2/3 della TA.S.I. (rif. art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014).

Questa nuova disposizione, più restrittiva rispetto alla normativa precedente, comporta la necessità di dimostrare l’effettiva condizione di “pensionato” in sede di dichiarazione I.M.U., senza che sia chiaro il tipo di documentazione necessaria e ritenendo anche che non siano sempre sufficienti le semplici risultanze anagrafiche.

La legge non specifica se debba trattarsi di pensione italiana o di pensione estera: se il cittadino residente all’estero percepisce una pensione italiana, è sufficiente un qualsiasi documento dimostrativo rilasciato dall’ente previdenziale che eroga la pensione; diverso è il discorso se trattasi di pensione estera per la quale non esistono documenti dimostrativi redatti in lingua italiana e, pertanto, si può far ricorso a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma in sede di accertamento, la questione può non essere di immediata soluzione.

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Pag. 11 CATASTO

Aggiornamento atti catastali, dal 1° giugno solo via web

AGENZIA DELLE ENTRATE: AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI DAL 1° GIUGNO SOLO VIA WEB

Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio l’uso delle proce dure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 11 marzo 2015 prot. n. 2015/35112). La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto on-line. Ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demoli-zione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in Catasto via web. La dichiarazione, a carico dei titolari dei diritti reali o degli intestatari degli immobili, conti-nua ancora con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento, predisposto da un professionista tecnico abilitato (geometri, agrotecnici, architetti, dottori agronomi e fo-restali,ingegneri, periti agrari, periti edili). Dal primo giugno 2015, però, i professionisti devono presentare i documenti per via tele-matica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico e solo per alcune categorie di professionisti, i documenti potranno essere presentati presso l’ufficio provinciale compe-tente per territorio, anche su appuntamento che si può prenotare online. Si allega comunicazione Consiglio Nazionale Geometri - Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate.

tratto da

Edilia2000.it

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Pag. 12 CATASTO

Obbligatorietà della trasmissione telemati-ca degli atti catastali

OBBLIGATORIETÀ DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA

DEGLI ATTI CATASTALI

Come ben emerge dalla comunicazione del Consiglio N azionale Geometri, a partire dal 1° giugno 2015 scatta l’obbligo di util izzo delle procedure telema-tiche per l’inoltro degli atti di aggiornamento NCT R Catasto Terreni ed NCEU Catasto Fabbricati. Pubblichiamo il provvedimento dell’Agenzia delle En trate, reperibile anche on-line dal sito www.agenziaentrate.gov.it

Ai Signori Presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti LORO SEDI Oggetto: Direzione Agenzia delle Entrate – Nota prot.n.2015/ 35112 –

- Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico infor-

matico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

Per opportuna informazione, si comunica che sul sito dell’agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it (normativa e prassi/provvedimenti) è dispo-nibile il provvedimento in oggetto concernente l’utilizzo obbligatorio, dal 1° giugno 2015, delle procedure telematiche.

Tali disposizioni, condivise con l’agenzia e le altre categorie tecniche coin-volte, consolidando il processo di snellimento, trasparenza e qualificazione delle attività catastali in prospettiva, anche, dell’avvio ella riforma del catasto dei fabbri-cati. Cordiali saluti.

circolare del Consiglio

Nazionale Geometri e

Geometri Laureati

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Maggio 2015

Presso Ministero della giustiziaMinistero della giustiziaMinistero della giustiziaMinistero della giustizia

Prot.n.3122 del 19/03/2015

Serv. MBMBMBMB Area 4444

Rif. del

Allegati: Come da testoCome da testoCome da testoCome da testo

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Pag. 13 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Sentenza CdS su com-petenza dei Geometri in materia di progetta-zione impianti di ri-scaldamento

presso Ministero della Giustizia Prot. n. 0005192 del 08/05/2015 Serv. ER-PR Area DG/1DG/1DG/1DG/1 Rif. del Allegati: come da testocome da testocome da testocome da testo

Ai Signori Presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti LORO SEDI

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n. 2107/2015 - Competenza dei Geometri in materia di progettazione impianti di riscaldamento.

Si trasmette, in allegato, la recente sentenza n. 2107/2015 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V – confermando quanto da tempo già sostenuto dal CNGeGL in considerazione dell’ordinanza TAR Lombardia, sez. Milano, n. 260/03 - ha riconosciuto la competenza del geometra nella progettazione di im-pianti di riscaldamento.

Il contenzioso in questione, pur sancendo un importante principio nella suddetta materia, è sorto, più precisamente, per una vertenza riguardante la verifi-ca del fabbisogno energetico ed ha visto inizialmente contrapposti il Collegio Pro-vinciale dei Geometri di Genova ed il Comune di Genova nonché, in qualità di intervenienti ad opponendum, i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti In-dustriali.

L’odierna pronuncia, in particolare: - ribadisce che “la questione sostanziale oggetto del giudizio (le competenze)

deve essere decisa su base esclusivamente normativa. Spetta infatti al legisla-tore definire espressamente i limiti di competenza di tipo generale rispetto a quelle tecnicamente più specifiche”;

- nel rilevare che il rinvio alle “rispettive competenze”, operato dalla L. n. 46/1990 (art. 6, co. 1), riguarda i singoli ordinamenti delle categorie professio-

circolare del Consiglio

Nazionale Geometri e

Geometri Laureati

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Pag. 14 nali coinvolte nell’ambito impiantistico – sancisce che, per quanto concerne i geometri, le loro competenze nella predetta materia <<derivano da una com-petenza più generale alla progettazione di edifici di “modesta entità” e vanno quindi esaminate le disposizioni dell’art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che abilitano il geometra ad operare nella progettazione, nella direzione e nella vigilanza di modeste costruzioni civili>>; ulteriormente, tale rinvio è definito “del tutto aperto e privo di specificazioni o di esclusioni”.

Nel medesimo pronunciamento, l’impianto di riscaldamento viene consi-derato, dunque, come parte essenziale della costruzione ed il geometra è ritenuto “… certamente abilitato a progettarne la realizzazione … omissis così come a provvedere alla connessa verifica … nell’ambito della progettazione complessiva, al pari dei numerosi altri impianti che la costruzione comporta, dato che la sua competenza è anche tecnicamente delimitata dalle dimensioni della costruzione alla quale l’impianto di riscaldamento non può non commisurarsi.”.

A titolo di completezza, infine, ancorchè la sentenza in questione si riferi-sca alla L. n. 46/1990 vigente all’epoca dei fatti, il principio “di simmetria” sanci-to nella pronuncia medesima rimane pienamente applicabile alla normativa cogen-te in materia.

Vedi punto 10.8 della sentenza: “Si deve pertanto concludere nel senso che: - per un

principio di simmetria, il geometra, così come può svolgere attività di progettazione, di direzione lavori e di vigilanza con riferimento a <<modeste costruzioni civili>>, può anche presentare do-mande riguardanti la verifica di impianti di riscaldamento nelle medesime costruzioni”.

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SI AVVISA CHE E’ POSSIBILE SCARICARE GLI ALLEGATI DI RIFERIMENTO DAL SITO DEL COLLEGIO AL SEGUENTE LINK: WWW.GEOTV.IT/SERVIZI/ILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELA TA/MAGGIO2015

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

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Pag. 15 FISCO E TASSE

Schermature solari e detrazioni 65%

EDILIZIA SOSTENIBILE: SCHERMATURE SOLARI E DETRAZIO NI 65% AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA DELL'ENEA

E' stato pubblicato un chiaro Vademecum messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere che, seppur non possa costituire giurisprudenza, ha in ogni caso il valore di una valutazione tecnica utile a dissipare alcuni dubbi interpretativi in merito al riconoscimento o meno della possibilità di portare in detrazione alcune tipologie di schermature. Tale parere, che tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell’Agenzia delle En-trate del gennaio 2015, ha confermato che le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015.

Ovviamente, entrando nella valutazione tecnica, l'Enea ha ricordato quali deb-bano essere i requisiti che gli immobili oggetto d'intervento debbano possede-re per poter usufruire delle detrazioni, e cioè che (alla data della richiesta di de-trazione) siano accatastati o con richie-sta di accatastamento in corso, e siano in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Entrando poi nel merito dei requisiti tecnici degli interventi, il suddetto parere, dopo l'anali-si delle disposizioni legislative e delle normative UNI vigenti, ha evidenziato le seguenti considerazioni in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%: - devono essere a protezione di una superficie vetrata; - devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente mon-tabili e smontabili dall’utente; - possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o inte-grate; - possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); - devono essere mobili; - devono essere schermature “tecniche”; - per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti; - per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orien-tamento NORD. L'utile Vademecum completa la sua esposizione con l'indicazione puntuale della docu-mentazione necessaria, sia quella indispensabile da conservare a cura del cliente, sia quella da trasmettere all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate. E’ possibile scaricare il Vademecum al seguente link: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/scher mature_solari.pdf

tratto da

Edilia2000.it

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Pag. 16 SICUREZZA E IGIENE (negli ambienti di lavoro)

Io lo farei così …...

IO LO FAREI COSI’ …...

Grande fermento nella Commissione Sicurezza del Collegio dei Geometri di Treviso che all’inizio del nuovo quadriennio di lavoro, si è posta diversi obiettivi importanti per agevo-lare i colleghi e non solo. Primo fra questi, forti delle esperienze delle precedenti Commissioni degli ultimi anni e grazie anche alla coordinazione dei due Referenti odierni, Geom Paride Bulla e Geom. Ivan De Faveri, il tutto unito dalla supervisione dello stimato Arch. Carretta Luigi, si è pensato di organizzare la commissione in Gruppi di Lavoro per ottenere “Modelli Tipo” riguardanti la stesura di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, un Fascicolo Tecnico, una progettazione riguardante le “Linee Vita” in copertura, un Piano Operativo di Sicurez-za, un Piano di Emergenza, un P.I.M.U.S e un Modello per un Verbale di Sopralluogo Cantiere. Lo scopo sarà quello di fornire un ventaglio di Modelli editabili e aggiornati alle ultime nor-mative che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Collegio dei Geometri di Treviso in uso a tutti i colleghi e accessibile anche a chi vorrà solo consultare o avere formazione su un argomento molto ampio e in continua evoluzione normativa. Certi di fare un servizio utile i membri della Commissione si stanno attivando per fornire quanto prima il materiale promesso, organizzando sessioni di incontri mensili nella sala riunioni del Collegio e creando anche il giusto confronto di gruppo, dato da esperienze diverse negli stessi argomenti, che arricchisce sicuramente il materiale che presto si tro-verà a disposizione on-line. Iniziativa questa che si pone senza alcun principio di voler insegnare nulla a nessuno ma con lo scopo che da sempre contraddistingue la categoria di voler fornire un servizio adot-tabile da parte di tutti. Presto vi faremo sapere quali nuove iniziative la Commissione Sicurezza deciderà di af-frontare.

dalla Commissione

Sicurezza Cantieri e

LL.PP. del Collegio Geom. Chiara Basso

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Pag. 17 URBANISTICA

Sentenza Consiglio di Stato n. 1746/2015 - Definizione di altezza del fabbricato

DEFINIZIONE ALTEZZA DEL FABBRICATO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 1746 DEL 7 APRILE 2 015

Secondo i Giudici togati del Consiglio di Stato per altezza dei fabbricati, che non può su-perare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico, si deve intendere “l’altezza di una parete esterna” la quale “ è la distanza verticale misurata dalla linea di terra, definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio alla linea di coper-tura definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo o di copertura, o in man-canza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto o se questo ha una pendenza superiore al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto”.

“il criterio della misurazione dell’altezza dal piano stradale è il criterio tendenzialmente preminente, mentre il criterio della misurazione dalla sistemazione esterna appare utiliz-zabile in alternativa, quando cioè il primo non è utilizzabile per ragioni varie, riconducibili, esemplificando, o alla probabilità di dar luogo a contestazioni ovvero per essere penaliz-zante a causa di un profilo altimetrico della strada significativamente irregolare”.

a cura del Comitato di

Redazione

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