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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Strategie tecnologiche, valutazione e normativa A cura di CATERINA SCAPIN

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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICIDI APPRENDIMENTO:

Strategie tecnologiche, valutazione enormativa

A cura di CATERINA SCAPIN

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BISOGNO SOCIALEIL PROBLEMA RIGUARDA CIRCA

350.000 STUDENTI ( 3-5%), in realtà solo una parte di essi sono noti avendo una diagnosi ( circa 50.000 secondo i dato MIUR).La legge propone di garantire ai ragazzi con DSA un percorso meno sofferente, crea alla scuola un’occasione importante di rinnovamento didattico, che dovrà essere sempre più attenta alle differenze individuali negli stili di apprendimento.Per questa inadeguatezza della scuola italiana rispetto agli altri Paesi europei è stata promulgata questa legge.Essa prevede però solo interventi in ambito scolastico, tralasciando l’attività di riabilitazione, le indicazioni per gli esami di concorso per assunzione al lavoro e per gli esami della patente di guida.

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LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 )‏

Sostanziali novità:-diagnosi valida solo se rilasciata da strutture pubbliche;-la scuola deve organizzare sistemi di diagnosi o rilevazione precoce e sistematica

-è rafforzato il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica

-gli interventi vanno monitorati-possibilità di esonero nelle lingue straniere-piano di formazione

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SCHEMA DI GESTIONE DEI DSA

INTERVENTI DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI CASI SOSPETTI

ATTIVITA’ DI RECUPERO DIDATTICO MIRATO

PERSISTENTI DIFFICOLTA’

COMUNICAZIONE DELLA SCUOLA ALLA FAMIGLIA

DIAGNOSI-DOCUMENTO DI SEGNALAZIONE

COMUNICAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA

PROVVEDIMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI- PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

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OSSERVAZIONIL a legge stabilisce il riconoscimento ufficiale dei DSA elencando i disturbi che hanno un solido scientifico( dislessia, disisgrafia, discalculia, disortografia) ma tralascia altre situazioni come il disturbo della comprensione del testo, la disprassia e il disturbo di attenzione con iperattività ( ADHD) che non fanno parte per varie ragioni della categoria DSA in senso stretto ma vi è con frequenza una comorbilità ( talvolta anche in forma lieve).La legge non vieta il ricorso alla certificazione ( L. 104/92), che può essere utilizzata a giudizio del clinico, in casi particolari.I Decreti attuativi dovranno fornire alle scuole indicazioni riguardo l’accettazione delle diagnosi, in particolare se non provenienti da operatori del Servizio Sanitario Nazionale, valutando ad esempio se vi è un esplicito rimando alle raccomandazioni di documenti ufficiali dell’area tecnico-sanitaria, come la Consensus Conference ( 2007)

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IL D.S.A. PUO' ESSERE

Certificato formalmente come disabilità

Tutele previste dalla L.104/92, compreso

insegnante di sostegno

Diagnosticato da uno

specialista

Personalizzazione degli interventi:

strum. compensativimisure dispensative

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Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

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Art. 2 - Finalita'

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una forma-zione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

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Art. 2 - Finalita' (segue)‏

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

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Art. 2 - Finalita' (segue)‏

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

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Art. 3 - Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

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2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

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Art. 4 - Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. (…)‏

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Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

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Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (segue)‏

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

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Art. 4 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

DPR 8 marzo 1999, n. 275Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

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A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:…c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 104/1992.

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Tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione degli interventi, in base ai propri bisogni, per raggiungere il successo formativo;

Gli alunni con DSA hanno diritto ad una esplicita definizione di questi interventi.

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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

1- DATI PERSONALI DELL'ALUNNO;2- INDIVIDUAZIONI DI EVENTUALI

MODIFICHE DEGLIOBIETTIVI SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO3. STRATEGIE METODOLOGICHE E

DIDATTICHE4- MISURE DISPENSATIVE

5- MISURE COMPENSATIVE6- CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E

VALUTAZIONE

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CONTROLLO PIANO DIDATTICO

PERSONALIZZATOTUTTE LE MISURE DISPENSATIVE, COMPENSATIVE,

SCELTE METODOLOGICHE, TECNOLOGICHE

DEVONO

ESSERE DOCUMENTATE E SOTTOPOSTE PERIODICAMENTE

A MONITORAGGIO PER VALUTARNE L'EFFICACIA E

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

E

AFFINCHE' SI POSSA PREDISPORRE ADEGUATE FORMA DI VERIFICA

E DI VALUTAZIONE ANCHE PER QUANTO CONCERNE

GLI ESAMI DI STATO E DI AMMISSIONE E ALL'ESAME DELL'UNIVERSITA'

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Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (segue)‏

[le istituzioni scolastiche garantiscono]:

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

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Compito della scuola:- individuare, sistematizzare, potenziare lestrategie elaborate spontaneamente;- aiutare a sperimentarne e migliorare delle altrestrategie se necessario;- valorizzare in particolare i metodi che risultanoutili a tutti, non solo agli alunni DSA;- ovviamente consentirne l’uso (ma non puòlimitarsi a questo).

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TECOLOGIE COMPENSATIVEOssia: computer, sistemi di registrazioneriproduzionedella voce, sistemi di accesso ecomunicazione…Sono spesso caratterizzate da flessibilità emolteplicità d’uso (si possono fare molte cose inmodi diversi).A differenza delle strategie compensative, chespesso si sviluppano spontaneamente, le tecnologievanno sempre proposte in un percorsoguidato di autonomia in cui è indispensabile il ruolodegli adulti.

L'introduzione di strumenti compensativi,compresi i mezzi di apprendimento

alternativi e le tecnologie informatiche

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Le tecnologie compensative sono quasi semprespecifiche per la disabilità.In molti casi non offrono nessun vantaggio aglialtri studenti: comportano anzi spesso oneri in piùe, per l'eccessiva diversità e visibilità deglistrumenti, rischi di rifiuto e perdita di autostima.Sono da usare quindi quando la diagnosi e ibisogni sono stati ben accertati e quando lecondizioni tecnico-ambientali sono tali dagarantire il successo con ragionevole certezza

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QUALE DIDATTICA?

INTEGRAZIONE TRA:

STRATEGIE COMPENSATIVE

COMPETENZE COMPENSATIVE

TECNOLOGICHE COMPENSATIVE

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SENTENZA N. 31203 DEL 27 MAGGIO 2010-TAR del LAZIONon ammissione alla classe successiva di alunno dislessico in 2^C di I.C.

“..al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nellediscipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà..”

...Il consiglio di classe non ha valutato in alcun modo i progressi fatti dall'alunno in relazionead alcune materie( geografia, scienze e tecnologia) tra il primo quadrimestre e il secondo,a riprova dell'impegno profuso dall'alunno e dunque meritevole di una diversa valutazioneGlobale. Inoltre si sottolinea come l'alunno in materie non direttamente interessate dalla

Dislessia ( matematica, tecnologie, musica, arte, educazione fiica, laboratorio teatrale), hariportato la piena sufficienza, ancora una volta a riprova dell'impegno profuso nello studio dal

ragazzo il quale, evidentemente nonostante l'impegno non riesce, a superare certi limiti,trovando nella sua patologia una barriera invalicabile.....

......si appalesa in tutta la sua illogicità laddove si pensi che le materie in relazione alle quali siauspica un consolidamento sono proprio quelle nelle quali l'alunno ricorrente troverà sempre

delle difficoltà insuperabili...”“..nonostante la richiesta del Sig. .. e nonostante il deposito della documentazione medicain parola, l'I.C., e per esso i suoi docenti, non si è minimamente adeguato al dettato MIUR

Ed ai richiami della ASL ..”

“ ..ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nellamisura in cui non evidenzia con computezza le ragioni del suo iter logico.”

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Art. 6 - Misure per i famigliari1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo

dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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OSSERVAZIONE

Tale diritto è limitato al primo ciclo ( cioè fino al terzo anno della scuola primaria) e le modalità di realizzazione sono demandate ai contratti collettivi nazionali del lavoro: ciò ovviamente potrebbe porre dei problemi pratici di realizzazione nel caso si possano introdurre tali specifiche nei contratti solamente in fase di rinnovo.

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Art.7 – Disposizione di attuazione

1. Decrteto Ministro per Linee guida, successivi protocolli regionali

2.Decreti attuativi3. Comitato tecnico-scientifico

Art.8 – Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Art.9 – Clausola di invarianza finanziaria

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Predisporre verifiche scalari, chiare graficamente, possibilmente su un unico argomento, non a tempoLasciare usare gli strumenti di compensazioneValutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenutoCercare di mettere pochi segni rossiFar capire che gli errori sono sempre migliorabiliDare indicazioni precise su come attuare miglioramentiValutare l’impegnoLa valutazione sulla scheda dovrebbe riflettere il percorso dei ragazzi e registrare i loro progressi

LA VALUTAZIONE

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Dpr 122/2009 art. 10

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguata-mente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;

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… a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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