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Storie di animali (e uomini) alle prese con la legge Claudia Taccani Edgar Meyer 4zampe24_5_2010 24-05-2010 11:35 Pagina 1

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Storie di animali (e uomini) alle prese con la legge

Claudia TaccaniEdgar Meyer

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Questo libro è rilasciato con la licenza Creative Commons “Attri-bution-NonCommercial-NoDerivs 2.5”, consultabile all’indiriz-zo http://creativecommons.org. Pertanto questo libro è libero, e

può essere riprodotto e distribuito, con ogni mezzo fisico, meccanico o elettronico, a con-dizione che la riproduzione del testo avvenga integralmente e senza modifiche, a fini noncommerciali e con attribuzione della paternità dell’opera.

EcoalfabetoCollana diretta da Marcello Baraghini e Stefano CarnazziCoordinatore della collana: Edgar Meyer

© 2010 Claudia Taccani ed Edgar Meyer

© 2010 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri

ISBN 978-88-6222-133-7

www.stampalternativa.it

email: [email protected]

Finito di stampare nel mese di maggio 2010

presso la tipografia Iacobelli srl – Roma

Ecoalfabeto – i libri di GaiaPer leggere la natura, diffondere nuove idee, spunti inediti eoriginali. Spiegare in modo accattivante, convincente. Offrirestimoli per la crescita personale. Trattare i temi della consape-volezza, dell’educazione, della tutela della salute, del nuovorapporto con gli animali e l’ambiente.

I LIBRI DI

GAIA ANIMALI & AMBIENTE

CON IL CONTRIBUTO DI

Le emissioni di CO2 conseguenti alla produzione di questo libro

sono state compensate dal processo di riforestazione certificato

Impatto Zero®

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Il guaìto di un cucciolo preso a calci per malvagità

è molto diverso dal pianto di un bambino?

Dino Buzzati

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A tutti gli animali maltrattati del mondo questo libro è rispetto-

samente dedicato. Con la speranza che i loro diritti siano final-

mente riconosciuti.

A Simba, la nostra dolcissima cagnolina che ci ha accompagna-

ti per quindici anni donandoci affetto e fedeltà.

Un pensiero riconoscente va a Mordillo, Tella e Andy; a Viola e

Billy; a Miki, Sofi, Nana, Kalimero e Picchio. Tutti indimentica-

bili.

Ringraziamenti

Grazie di cuore a Carlo Bettio, a Sabrina Michela Zugno, ad Anna Ca-berlon e a tutto lo staff di Net-Telerete Nordest, l’azienda padovanache ha curato negli scorsi anni con competenza e capacità i call cen-ter dell’Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano e del Comunedi Roma. Grazie a Marina Spanò, già responsabile dell’Ufficio Diritti Animalidella Provincia di Milano, per la capacità organizzativa e la competen-za; a Roberta Oteri, responsabile di segreteria di Gaia Animali & Am-biente Onlus; a Pinuccia Montanari, assessore ai Parchi e al Benesse-re Animale del Comune di Genova e a Paola Vada ed Elena Rozzonidell’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova, gestito con profes-sionalità e passione.È stato importantissimo, per perfezionare questo libro, il qualificatolavoro dell’avvocato Ferdinando Perugini, le cui consulenze legali so-no sempre precise e puntuali. Spunti originali e interessanti sono arrivati da Stefano Apuzzo, porta-voce di Gaia Animali & Ambiente; da Stefania Maniscalco, avvocato diGaia Lex; da Gianluca Felicetti, presidente di Lav e da Ciro Troiano,responsabile del Rapporto Zoomafia della Lav.E, per concludere come si è iniziato, cioè con il cuore, grazie ad Ales-sandra Corbella dell’associazione Diamoci La Zampa, per aver sup-portato il nostro lavoro e sopportato… noi stessi.

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Premessa

Accolgo con grande piacere la pubblicazione del libro

Quattro zampe in tribunale. Agli autori va il mio plauso

per l’impegno profuso nella battaglia per i diritti degli

animali e la tutela del loro benessere.

Considero meritoria l’azione di Edgar Meyer e Claudia

Taccani che, mettendo a disposizione la loro prepara-

zione tecnico-giuridica, hanno realizzato un valido va-

demecum per una corretta e puntuale informazione

degli utenti nella gestione, anche legale, di situazioni

incresciose, talvolta drammatiche e inaccettabili, che

coinvolgono i nostri amici animali.

Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni,

ritengo il legame uomo-cane uno dei più intensi e pro-

fondi, senza il quale l’uomo perderebbe una componen-

te importante di sé. I nostri compagni a quattro zampe

integrano la nostra vita e sempre più spesso sono rite-

nuti a tutti gli effetti componenti del nucleo familiare.

Condivido pienamente il messaggio educativo e il senso

civico che si è voluto affermare attraverso la realizza-

zione di questo libro. Libro che arricchisce e ottimizza il

canale di comunicazione con i cittadini e rivaluta in

senso positivo il rapporto dell’uomo con gli animali.

Nella società moderna tale legame ha subito sostanzia-

li modifiche e occorre pertanto rimodulare questa rela-

zione, adattandola all’evoluzione dei tempi e della so-

cietà al fine di tutelare la salute e l’incolumità pubbli-

ca, oltre che il benessere e i diritti degli amici a quat-

tro zampe.

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Dall’inizio del mio mandato sono molte le iniziative

che ho portato avanti per sostenere questa concezione,

senza mai prescindere dalla conoscenza e dalla com-

prensione delle caratteristiche fisiologiche ed etologi-

che proprie della specie animale.

Desidero ricordare l’Ordinanza concernente la micro-chippatura dei cani, con la quale si ribadisce obbligato-

rietà dell’identificazione mediante microchip, che ha

contribuito ad accelerare l’implementazione dell’ana-

grafe canina nazionale, permettendo la rintracciabili-

tà degli animali vaganti.

Al fine di limitare e contenere l’esecrabile fenomeno

degli avvelenamenti dolosi, ho firmato l’Ordinanza suldivieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvele-nati per contrastare e colpire gli autori di questo crimi-

ne. La presenza nell’ambiente di esche o bocconi con-

tenenti veleni o sostanze nocive costituisce, infatti, un

serio rischio non solo per i nostri amici animali, ma

anche per la stessa popolazione umana e in particola-

re per i bambini.

Parimenti, ho fortemente voluto l’emanazione dell’Or-dinanza che stabilisce i livelli essenziali di tutela e benes-sere che i Comuni sono tenuti ad assicurare ai cani ospitidei canili e che rappresenta, senza dubbio, un passo in

avanti decisivo nella salvaguardia degli animali rico-

verati e nella lotta al randagismo.

Allo scopo di conferire una doverosa responsabilità ci-

vile e penale ai proprietari, ho emanato l’Ordinanza perla “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei ca-ni”, mantenendo l’impegno di eliminare l’elenco delle

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razze “a rischio” che non ha in passato contribuito a

ridurre gli episodi di aggressione da parte dei cani.

La formazione dei proprietari e detentori di cani è

l’elemento focale della mia Ordinanza che prevede l’ob-bligo per i Comuni, di concerto con le Asl, di istituire per-corsi formativi, al termine dei quali viene rilasciato un

apposito “patentino”.

Il decreto ministeriale firmato il 26 novembre 2009 e

pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 25 gennaio

2010 fornisce, a completamento dell’Ordinanza, le li-

nee guida operative per la realizzazione dei corsi che

devono concretamente essere lo strumento di educa-

zione per la corretta gestione del cane da parte del

proprietario.

Un percorso formativo che rappresenta il mezzo per

far conoscere loro i doveri e le responsabilità che deri-

vano dalla scelta di dividere la propria esistenza con

un animale.

I responsabili degli animali devono essere edotti sulle

corrette regole di convivenza al fine di evitare errori

di educazione, di impostazione della relazione e di co-

municazione che possono essere fonte di problemi e

fraintendimenti.

Questi provvedimenti normativi, che ho emanato fino-

ra in condizioni di urgenza, rappresentano solo i pri-

mi tasselli del nuovo disegno di legge sulla tutela deglianimali d’affezione che è in fase di elaborazione. Tale

nuova norma si pone l’obiettivo di tutelare gli anima-

li d’affezione attraverso una serie di misure atte a re-

golamentare il settore, anche per porre fine alla specu-

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lazione che, negli anni passati, ha afflitto la gestione

del randagismo e dei canili.

Il disegno di legge si propone di strutturare e discipli-

nare la materia in un quadro normativo stabile e or-

ganico e si prefigge, come ambiziosa finalità, di muta-

re l’approccio al mondo animale, rendendo l’Italia un

modello di riferimento per gli altri Paesi europei.

Con l’approvazione in Consiglio dei ministri, il 2 otto-

bre scorso, del disegno di legge per la ratifica della Con-venzione sulla protezione degli animali da compagnia, si è

compiuto un ulteriore passo avanti per la tutela della

salute e del benessere dei nostri cani e gatti.

Grazie all’intenso lavoro di collaborazione con il Mi-

nistero degli Esteri, siamo riusciti a stabilire nuove e

più severe norme a protezione degli animali da com-

pagnia. Un atto normativo che, tra l’altro, ha intro-

dotto il reato di traffico illecito di cani e gatti, con un

inasprimento delle pene in caso di cuccioli di età in-

feriori a otto settimane, oltre che la previsione di san-

zioni per chiunque introduca nel territorio naziona-

le cani e gatti non identificati e sprovvisti di certifi-

cazione sanitaria, così come previsto dalla normati-

va vigente.

Sono consapevole che molto dev’essere ancora fatto af-

finché le leggi sulla tutela degli animali siano mag-

giormente efficaci e, a tal fine, occorre un impegno col-

lettivo e un’adeguata formazione civica.

La crescita etica e culturale deve coinvolgere le istitu-

zioni, i proprietari di animali e i cittadini tutti.

Da parte mia, continuerò a lavorare con la solerzia e

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la passione che spero mi riconosciate, confermandovi

il mio impegno a tutela di tutti gli animali.

L’obiettivo che mi sono prefissa è senza dubbio ambi-

zioso, ma i risultati che stiamo ottenendo mi spingono

a proseguire sia nell’attività legislativa che nelle cam-

pagne di sensibilizzazione intraprese per accrescere il

rispetto e la conoscenza degli animali.

On. Francesca MartiniSottosegretario al Lavoro, Salute e Politiche Sociali

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Introduzione

Gli animali domestici in Italia sono in costante cresci-

ta: oltre 8 milioni di gatti e 7 milioni di cani vivono

nelle nostre famiglie. Senza contare altri 30 milioni di

uccelli, criceti, cavie, conigli, pesci, animali esotici.

Fanno parte della nostra vita. Vanno considerati, a

tutti gli effetti, cittadini dei nostri Comuni. Condivido-

no con noi la loro esistenza. Ci fanno compagnia, ci re-

galano gioia, affetto, calore, ma sempre più spesso,

considerata la crescente intolleranza tra gli uomini,

anche loro vengono coinvolti nelle nostre beghe, finen-

do talvolta, inconsapevolmente, nei nostri litigi e nelle

aule dei tribunali. Accade sempre più spesso: in tutta

Italia sono centinaia, ogni anno, le cause legate agli

amici di zampa, ala e pinna.

Quattro zampe in Tribunale riporta una serie di casi

veri, raccontati in maniera veloce, discorsiva e gior-

nalistica. Di ognuno, al termine, abbiamo voluto in-

serire una spiegazione normativa, sviluppata in

maniera tecnica, ma semplice. Non siamo scesi trop-

po nei particolari, perché questo non è un manuale

per operatori. Abbiamo selezionato i casi più ecla-

tanti e le sentenze che fanno giurisprudenza, rac-

contate in modo schietto e chiaro (ma anche profes-

sionale). Condanne a bracconieri, multe a maltratta-

tori di gatti, liti condominiali per cani che abbaiano,

litigi con amministratori di condominio per mici

randagi da accudire, guerre tra ex-coniugi che si

contendono l’amato batuffolo, animali sfrattati, vici-

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ni di casa che per un cane o gatto o coniglio si fan-

no dispetti da anni.

Nella prima parte del libro raccontiamo storie tratte

da reali fatti di cronaca recente, accaduti su e giù per

la penisola. Commuovono, fanno arrabbiare, qualcu-

na fa sorridere, qualche altra intristisce. Tutte o qua-

si sono arrivate in tribunale o sulla sua soglia. Alle

storie abbiamo aggiunto, per essere concreti, la nor-

mativa di riferimento e dei piccoli suggerimenti di

comportamento nel caso ci si trovasse in situazioni

simili. Perché di storie così, ce ne sono (quasi) tutti i

giorni.

Nella seconda (e terza) parte, invece, c’è un pezzettino

dell’esperienza fatta nei cinque anni di gestione del-

l’Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano e

con Gaia Lex, lo strumento legale dell’associazione Ga-

ia Animali & Ambiente messo a disposizione dei citta-

dini che vogliono far rispettare i diritti degli animali

e della salvaguardia dell’ambiente.

Come difendersi da un vicino che vuole che ci “liberia-

mo” del cane che gli dà fastidio? Come rispondere al-

l’amministratore di condominio che non vuole che si

dia da mangiare ai gatti randagi? Come denunciare

chi maltratta o uccide un animale? In questo libro spe-

riamo si possano trovare alcune risposte. Gandhi dice-

va che il grado di civiltà di un popolo si può misurare

anche da come questo tratta i suoi animali. In Italia

abbiamo alcune buone leggi che vanno fatte conoscere

e, soprattutto, fatte rispettare. I nostri “fratelli minori”,

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come li chiamava san Francesco, hanno diritti precisi

e, sempre più, avvocati sensibili, come quelli di Gaia

Lex, vogliono che siano onorati. Per far fare un passo

avanti al grado di civiltà del nostro Paese.

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Nel corso della storia umana è capitato più volte di vederegli animali (anzi, gli altri animali: non dimentichiamo cheapparteniamo al regno animale anche noi) alla sbarra. Dalpappagallo monarchico al merlo sovversivo, non si contanole storie di imputati “speciali”, regolarmente dotati di avvo-cato.L’epoca d’oro – si fa per dire – dei processi agli altri anima-li non poteva che essere il Medioevo. Qualche eco è arriva-ta fino a noi. Un esempio? La chiesa di Falaise, in Francia,custodisce l’affresco della pubblica esecuzione per stran-golamento di una scrofa infanticida, avvenuta nel 1336. Nei processi, in genere, il problema delle difficoltà di co-municazione tra specie e specie veniva affrontato con mo-dalità non particolarmente favorevoli al reo: secondo i cri-teri dell’epoca, negli interrogatori si usava infatti la tortu-ra, e le grida dell’animale venivano equiparate a confessio-ne. Allo stesso modo, nei processi per bestialità, l’animaleche dimostrava di riconoscere l’uomo era considerato perquesto consenziente.

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Un po’ di storia

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Un problema più complesso era quello dei complici: eranoda considerare tali gli animali che avevano assistito al mi-sfatto senza impedirlo? Sì, fu la tesi del pubblico ministeroa un processo che si tenne in Borgogna il 5 settembre del1379 contro tre scrofe che avevano ucciso un malcapitatopastorello. Da giustiziare era dunque tutta la mandria. Poi-ché però le carni degli animali condannati a morte non po-tevano poi essere utilizzate a scopo alimentare e la man-dria era comunale, il rischio concreto era quello di lasciarel’intero villaggio di Jassey senza rifornimenti invernali. Ecosì il priore fece un ricorso al duca Filipo l’Ardito, otte-nendo una grazia di massa.I tempi bui non sono tuttavia finiti con la fine del Medioe-vo. Infatti, se Victor Hugo ci narra della capretta di Esme-ralda, processata per stregoneria con la sua proprietaria,Voltaire riferisce di un cavallo giudicato per reati analoghinel 1610 per colpa di un padrone che gli aveva insegnatoesercizi un po’ troppo complicati e che sfuggivano allacomprensione dei contemporanei.Non si deve pensare che questi imputati fossero privi digiuste garanzie formali, al contrario! Certo, molto dipende-va, come oggi, dall’avvocato… Nel 1545, ad esempio, unprocesso in Savoia contro un branco di cavallette, citate ingiudizio per i danni che stavano provocando alle coltivazio-ni fu bloccato dall’ostruzionismo di un avvocato difensoreostinato a richiedere l’assoluzione dei suoi assistiti “per in-capacità di intendere e volere”, fino a che gli accusati nonebbero finito di divorare tutto il divorabile, rendendosi inseguito contumaci. E quando quarantadue anni dopo ilproblema si ripresentò, anzi, il nuovo legale propose addi-

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rittura il non luogo a procedere per non presenza di reato.“Iddio creò gli animali prima degli uomini e a tutti, ragione-voli e irragionevoli, concesse il diritto di cibarsi sulla terraconformemente alla propria natura. Non li avrebbe creatisenza il diritto di usare liberamente della vita! E le piantenon furono create perché servissero agli animali?”, dissenell’arringa difensiva, con alcuni spunti di notevole moder-nità. Il Comune decise allora di assegnare alle bestiole uncampo apposito perché si sfamassero senza danneggiare gliuomini, ma l’avvocato chiese una perizia giudicando il ter-reno non adatto alle loro esigenze. Nelle maglie della causale cavallette ebbero di nuovo il tempo di squagliarsela. Ancora garantismo. Nel 1750, ha raccontato recentementeil quotidiano “Libero”, una mula accusata di relazioni ses-suali illecite col suo padrone fu assolta con tanto di attesta-to di buona condotta: le testimonianze dei vicini sulla sua“morigeratezza” avevano convinto i giudici che la poveret-ta andava considerata vittima di stupro. E merita di esserecitata anche l’arringa con cui un difensore giustificò lamancata comparizione in tribunale dei topi da lui assistiti,malgrado la perentoria citazione a loro inviata. “Si conside-ri la lunghezza e la difficoltà del viaggio che gli animali dame rappresentati dovrebbero percorrere, il pericolo cui es-si sono esposti da parte dei gatti, loro mortali nemici, i qua-li, avendo saputa la cosa, li aspettano in ogni dove, tenden-do loro insidie per divorarli e farne alla fine orribile scem-pio!”. Grandioso. Sembra di leggere l’arringa con cui un no-to avvocato parlamentare evita a un ancor più noto presi-dente del Consiglio di presentarsi in tribunale per esseregiudicato, con la giustificazione che nella sua fitta agenda

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non c’è purtroppo spazio per questo tipo di appuntamenti.Non a tutti andava, però, così bene. La “progressista” Rivo-luzione francese, ad esempio, ghigliottinò un pappagalloche aveva gridato “Viva il re!” e condannò un cane che unpadrone evidentemente “reazionario” aveva istigato a mor-dere i polpacci di un venditore di giornali giacobini. Perpar condicio si deve ricordare che anche durante la Re-staurazione austro-russa a Milano, nel 1799, il commissarioBezzetta imprigionò un bambino assieme al suo merlo sov-versivo che si ostinava a fischiettare il proibitissimo moti-vetto rivoluzionario del Ça ira. Uno degli ultimi processi ad altri animali di cui si ha docu-mentazione risale al 1861, quando una corte scozzese giu-dicò un gallo che aveva ferito a morte un fanciullo. Le cose, oggi, vanno diversamente? Lo vedremo nelle pros-sime pagine.

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Storie

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Non le paga gli alimenti e lei gli rapisce il cane. Nella lite tra separati ci va di mezzo il pechinese

La storiaNon le pagava gli alimenti da tre mesi e lei, ex-moglie av-venente della Milano bene, 40 anni, un amante di 29 e unbiglietto per Ibiza nella borsetta, per ottenere i soldi neces-sari alla vacanza ha pensato di prendere in ostaggio l’ama-to cagnolino dell’ex-marito. “O mi paghi quello che mi de-vi”, gli ha gridato al telefono dopo il ratto del quadrupede,un magnifico pechinese di tre anni, “o di lui non vedrai piùnemmeno un pelo”. E così il poveretto, solo e disperatodue volte, per l’ex-moglie prima e il cane poi, ha chiamatoil telefono amico di Aidaa, l’Associazione italiana difesaanimali e ambiente.Poteva rivolgersi al 112 o al 113, ma l’uomo ha fatto la suascelta e, alla fine, grazie alla mediazione condotta dall’asso-ciazione, dopo pochi giorni il pechinese è saltato di nuovoin braccio al padrone e la signora in partenza per Ibiza haincassato l’assegno con gli arretrati degli alimenti che l’ex-marito non aveva versato. “Non volevo pagare”, ha spiega-to l’uomo, “perché sapevo che li avrebbe usati per andarein vacanza con l’amante, e questo mi faceva infuriare”. Al-la fine, però, l’amore per il quattrozampe ha prevalso suldolore per le corna e il bellissimo pechinese è tornato a ca-sa in cambio di un assegno circolare di 3.500 euro. Soddi-sfatto anche il mediatore, l’associazione Aidaa, che ha con-vinto l’uomo a pagare e la donna a restituire l’animale pre-so in ostaggio. “Fondamentale”, hanno chiarito i responsa-

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bili dell’associazione, “è stato fare capire alla signora cherischiava una denuncia da parte del proprietario”.

La normativa/la leggeLa questione si è quindi risolta positivamente per il poverocagnolino che, come i figli, spesso e volentieri può essereutilizzato tra gli ex-coniugi come “arma” di ricatto.Bene, analizziamo quindi questo caso alla luce della nor-mativa del Codice penale. Il comportamento della signora milanese è infatti penal-mente rilevante, poiché l’aver usato minaccia nei confron-ti dell’ex-marito per ottenere la corresponsione dell’asse-gno di mantenimento, disposto dal giudice in corso di se-parazione, integra l’ipotesi delittuosa di violenza privata e,molto probabilmente, anche quella di furto.

Il reato di violenza privata di cui all’art. 610 C.p. è fra i de-litti contro la persona e consiste nel costringere altri, conviolenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualchecosa. Tale comportamento criminoso è punibile con la re-clusione fino a quattro anni.Nella fattispecie, possiamo pacificamente constatare chela signora ha costretto l’ex-marito ad adempiere ai propridoveri – pagamento dell’assegno di mantenimento com-prensivo di arretrati – mediante l’impossessamento delcane e la minaccia di cagionare allo stesso animale delmale. L’ex-marito è stato quindi costretto a soddisfare lerichieste.In questo caso, è bene far presente che la signora avrebbepotuto – a questo punto dovuto! – tutelare i propri diritticon opportuna azione legale, essendo pacifica la sussisten-

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za del suo diritto a ottenere l’assegno dal marito, così co-me disposto dal giudice.Ricordiamo che la signora, oltre a minacciare l’ex-coniugedi un danno ingiusto all’adorato cagnolino, ha provvedutoa sottrarre lo stesso animale, integrando in tal modo la fat-tispecie delittuosa del furto di cui all’art. 624 C.p. Il reato di cui sopra consiste nel fatto di impossessarsi dellacosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine ditrarne profitto per sé o per altri. Il colpevole è punito, a que-rela della persona offesa – salvo la presenza di aggravantiche nel caso di specie non sembrano sussistere – con la pe-na della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa.Come faremo presente anche nel corso dell’analisi di altrecasistiche, il nostro ordinamento giuridico considera glianimali – compresi quelli da compagnia – come delle res,

quindi delle cose. La sottrazione di un cane integra, per-tanto, l’ipotesi del furto finalizzato al conseguimento di unprofitto la cui definizione, secondo la dottrina prevalente,va intesa in senso ampio e, quindi, qualunque utilità, mate-riale o morale che il colpevole si riprometta di conseguireovvero un godimento che egli stesso possa trarre dal benesottratto.Concludiamo infine che, in base ad una visione animalista,vorremmo poter qualificare un comportamento come quel-lo in esame come un’estorsione, punibile con la reclusionedai cinque ai dieci anni e con una multa; ma questo gravedelitto contro il patrimonio sussiste nel momento in cui laviolenza o la minaccia siano adoperate al fine di procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Nel ca-so di cui sopra, la minaccia di uccidere il cane è stata po-

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sta in essere al fine di ottenere qualcosa (effettivamente)dovuto, ossia l’assegno di mantenimento e, pertanto, nonun profitto ingiusto. Ciò non toglie, ovviamente, l’illegitti-mità del comportamento posto in essere e sarà il giudicecompetente a seguire il caso che provvederà a dare unacorretta qualificazione giuridica della vicenda, alla luce ditutti gli elementi.

Che fare?Nel caso esaminato, l’intervento di mediazione effettuatodall’associazione animalista ha prodotto ottimi risultati,poiché ha evitato ulteriori conseguenze negative.Teniamo comunque presente che, in casi di questo tipo, ildanneggiato ha la possibilità di ricorrere all’autorità dipubblica sicurezza per tutelare il proprio animale e ottene-re la repressione di comportamenti minacciosi e violenti.La sussistenza di un diritto, come nel caso della signora mi-lanese, non legittima comunque il farsi giustizia da soli concomportamenti minacciosi e/o violenti.La risoluzione di controversie di tal genere mediante l’in-tervento di associazioni animaliste o delle Guardie zoofilerisulta comunque un’ottima e ulteriore strada da seguire.

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O mi paghi o ti ammazzo il gatto

La storia“Diecimila euro o lo ammazzo”. Ma non è un parente, né unamico, il soggetto di questa richiesta di riscatto. La vittimain questione non cammina, infatti, su due gambe. L’impren-ditore di Sorbolo, in provincia di Parma, a cui è stato recapi-tato l’inquietante messaggio, avrebbe dovuto pagare la som-ma ad un ventunenne napoletano che dichiarava di aver ri-trovato il suo gatto, smarrito qualche giorno prima. Natural-mente non è passato molto tempo prima della denuncia.Tutto inizia quando l’imprenditore trentasettenne smarri-sce il proprio animale da compagnia, una gatta soriana tri-colore, alla quale la famiglia dell’uomo è molto legata. Neltentativo di ritrovarla, l’imprenditore tappezza Sorbolo eParma di volantini con la foto dell’animale disperso, i reca-piti e la promessa di una lauta ricompensa a chi l’avesse ri-trovato o avesse dato segnalazioni utili.L’annuncio, però, finisce anche nelle mani del napoletano,disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, che pensa disfruttare al meglio (per lui, naturalmente) la situazione. Come in un film, la chiamata arriva nel cuore della notte esi può solo immaginare il colpo al cuore dell’imprenditorequando si sente dire: “Ho il gatto, ma se lo vuoi devi darmidiecimila euro, o lo ammazzo”. Dopo i primi tentativi di ne-goziazione, l’imprenditore dà appuntamento al ragazzo perla consegna dei soldi, ma a questo punto intervengono leforze dell’ordine che, risalendo al luogo d’origine dellachiamata, riescono a rintracciare il ragazzo, anche graziead un testimone oculare della telefonata incriminata. Mo-

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rale: il giovane viene denunciato per tentata estorsione.Purtroppo, la malefatta non si è esaurita qui, perché il na-poletano, in realtà, non aveva mai visto il gatto, se non sulvolantino.

La normativa/la leggeIl comportamento in esame integra l’ipotesi delittuosa deltentativo di estorsione di cui al combinato disposto degliartt. 56 e 629 C.p.Risponde di tale delitto contro il patrimonio chiunque, me-

diante violenza o minaccia, costringendo taluno a fa-

re o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri

un ingiusto profitto con altrui danno.

Nel caso precedente, riguardante un rapimento come ri-picca tra ex-coniugi, abbiamo esposto qualche breve con-siderazione sul delitto di estorsione. Bene, nella presentefattispecie possiamo ritenere che il malvivente napoletanoabbia posto in essere atti diretti in modo non equivoco acommettere il reato di estorsione, punibile con la pena del-la reclusione e della multa.Per completezza, si precisa che, in caso delitto tentato, lapena prevista per il reato è diminuita secondo il criterio dicui all’art. 56 C.p. Nel caso oggetto della presente analisi,per fortuna, il reato non è stato portato a termine, grazieall’intervento delle forze dell’ordine.Secondo l’intento minaccioso del ventunenne napoletano,l’imprenditore avrebbe dovuto sborsargli un’ingente som-ma di danaro, procurandogli in tal modo un ingiusto pro-

fitto con altrui danno, al fine di evitare l’uccisione del-l’amato gatto. Pertanto, il proprietario dell’animale è stato

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messo in una situazione di costrizione psicologica, essen-dogli stato prospettato un danno certo e reale. Si osserva, inoltre, che l’ingiusto profitto deve essere intesocome qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, cheproduce al reo o ad altri un vantaggio con l’altrui danno. Pa-cifico constatare che, nel caso in esame, la richiesta da par-te del ragazzo di diecimila euro in cambio della restituzionedel gatto, prospettando al proprietario l’uccisione dell’ani-male, integra tutti gli elementi tipici del delitto di estorsione.

Che fare?In casi di questo tipo non si deve mai scendere a compromes-si con il ricattatore. Accondiscendere a minacce gravi comequesta rischia di aumentare il verificarsi di simili episodi.Inoltre, accettare le condizioni di un ricatto può portare aun esito negativo, come poteva accadere all’imprenditoredi Parma: se avesse accettato il pagamento dei diecimilaeuro, non soltanto avrebbe perduto l’ingente somma di da-naro, ma non avrebbe visto neanche l’ombra del suo gatto,perché il ricattatore non lo aveva neppure trovato!La rilevanza penale di fatti di questo genere legittima il “ri-cattato” a chiedere l’intervento dell’autorità di pubblica si-curezza, effettuare denuncia e, in caso di procedimentopenale, costituirsi come parte civile per ottenere il risarci-mento di tutti i danni in caso di condanna.Gli animali, infatti, lo ripeteremo purtroppo varie volte, so-no considerati nel nostro ordinamento giuridico come del-le res – cose – e quindi la relativa sottrazione, lesione o uc-cisione, cagiona un danno (morale e materiale) al proprie-tario economicamente quantificabile.

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Non paga l’affitto: padrona di casa le sequestra canarini, coniglio e gatto

La storiaCi sono volute oltre due ore per convincere la signoraAmalia (nome di fantasia) a restituire alla sua inquilina,Federica, i due canarini, il coniglio e un gattone che le ave-va “rapito” per ritorsione perché Federica da due mesi nonpagava la pigione del monolocale di via Lepetit, una traver-sa di via Vitruvio in zona Stazione Centrale a Milano. La vicenda è iniziata quando Amalia, stanca dei continui ri-tardi di Federica nel pagare l’affitto del piccolo monoloca-le, è entrata di soppiatto nell’appartamento della giovane ele ha portato via la gabbietta con i due canarini gialli, lagabbia contenente Alberto, il coniglio bianco nano, e – noncontenta – ha infilato nel trasportino anche Romeo, il gat-tone di dodici anni, portandoseli nel suo appartamento.Dopo due giorni di tira e molla, Federica si è rivolta al te-lefono amico di Aidaa. L’associazione si è così recata a ca-sa della “rapitrice” e dopo due ore di discussione è riusci-ta a convincere la signora Amalia che c’erano altri sistemiper farsi pagare l’affitto da Federica, tutti più legali del ra-pimento degli animali. Alla fine, il gatto Romeo, il coniglioAlberto e i due canarini sono tornati da Federica con lapromessa di quest’ultima di pagare le pigioni arretrate en-tro la fine della settimana. Le due signore hanno così sigla-to un documento con il quale Federica si è impegnata a pa-gare puntualmente le future rate dell’affitto e Amalia si èimpegnata a sua volta a non portarsi più a casa gli animalidi Federica.

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La normativa/la leggeDal punto di vista giuridico, la proprietaria di casa, purspinta dall’intenzione di salvaguardare i propri diritti, hacomunque commesso un illecito penale.La signora Amalia, infatti, avrebbe avuto altre lecite possi-bilità per ottenere quanto dovuto.Il nostro ordinamento giuridico prevede il diritto del loca-tore di ottenere il pagamento del canone dell’immobile lo-cato dall’inquilino inadempiente. Sussiste infatti la possibi-lità di ricorrere al giudice per ottenere la somma dovuta,oltre gli interessi, nonché chiedere la convalida di sfrattoper morosità. Insomma, omettendo tali dettagli pratici, sipuò pacificamente constatare che la proprietaria di casa hafatto ragione da sé.Interessante può essere il paragone con il caso della signo-ra milanese che ha rubato l’amato cane all’ex-marito per-ché questo non le aveva corrisposto l’assegno di manteni-mento, minacciandolo di uccidere il cane in caso di suoinadempimento. Bene, nella presente fattispecie possiamoconstatare che non è stato tenuto un esplicito comporta-mento minaccioso o violento nei confronti dell’inquilinamorosa, ma le è stata prospettata implicitamente la possi-bilità di non vedere i suoi amati animali domestici fino almomento in cui non avesse provveduto al pagamento deicanoni di locazione. Insomma, come nel caso della bella si-gnora milanese, la presente fattispecie potrebbe integrareun’ipotesi delittuosa di violenza privata.Si ritiene inoltre opportuno rilevare che il caso suindicatoparrebbe integrare la diversa ipotesi di furto aggravato aisensi del’art. 624 bis, comma primo, C.p. che prevede che

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“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraen-dola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o peraltri, mediante introduzione in un edificio o in altro

luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o

nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione dauno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”. Nelcaso di specie, infatti, la signora Amalia è entrata illegitti-mamente nella casa di Federica, la quale, seppur morosanel pagamento dell’affitto, ha comunque il diritto di deci-dere chi farvi accedere e quando.Come già osservato in precedenza, dottrina e giurispru-denza prevalenti danno un’ampia definizione di “profitto”,intendendo qualsiasi utilità in capo al reo, non solo di na-tura economica, ma anche morale.La differenza rispetto alla questione relativa alla signora mi-lanese che aveva sottratto il cagnolino all’ex-marito è dun-que sottile: in entrambi i casi, i soggetti agenti vogliono tu-telare in maniera arbitraria un proprio diritto, ma con moda-lità assolutamente illegittime, comportamenti minacciosiche in un caso si concretizza in un vero e proprio ricatto (“omi paghi l’assegno di mantenimento o ti ammazzo il cane!”),nell’altro in una minaccia implicita (“ti sottraggo gli animalida casa tua finché non mi paghi l’affitto”). Insomma, in casi di questo tipo, anche se l’agente che com-mette un illecito lo fa perché condotto da una motivazioneanche giusta, è pur sempre colpevole di non aver sceltodelle strade alternative che l’ordinamento gli concede.L’esercizio di un diritto, seppur esistente, non giustifica deicomportamenti penalmente rilevanti come quello della mi-naccia, della violenza ovvero del furto.

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Che fare?Federica ha operato la scelta corretta nel chiedere l’inter-vento dell’associazione animalista, grazie alla mediazionedella quale le due signore sono giunte ad un accordo con-ciliativo.

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Assolti i proprietari di quattro cani che disturbavano i vicini

La storiaI cani che abbaiano non disturbano la quiete pubblica, dun-que i loro padroni non possono essere condannati per il“disturbo” che gli animali arrecano ai vicini. Ha fatto gioiretutti i proprietari di cani la sentenza emessa dal giudiceAlessandro Bravin, che ha assolto Maria Grazia F. e GiorgioM. dall’accusa mossa contro di loro dalla procura della Re-pubblica. A sottoscrivere la richiesta di decreto penale di condannaera stato il sostituto procuratore Giovanna Mastroianni ead emettere il decreto il gip Maria Vittoria Marchianò, cheaveva ritenuto i due proprietari responsabili di disturbodella quiete pubblica. La Ferroni e il Morabito, però, nonhanno accettato di buon grado la condanna al pagamentodi 300 euro e, affiancati dall’avvocato Peppe Fonte, hannopresentato opposizione, determinando l’avvio di un proce-dimento penale in piena regola. Il 14 febbraio 2005 la conclusione del processo, con la sen-tenza di assoluzione firmata dal giudice Bravin che ha ac-colto la tesi difensiva secondo la quale i quattro animalichiusi nel giardino della villetta di Tiriolo avrebbero distur-bato solo alcuni vicini e, dunque, non si configurerebbe ilreato di disturbo della quiete pubblica. Riabilitando, in talmodo, i cani e i loro padroni.

La normativa/la leggeChi possiede un animale “rumoroso” deve guardarsi:

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1. dall’art. 659 del Codice penale (“disturbo delle occupa-zioni o del riposo delle persone”) che recita: “Chiunquemediante schiamazzi o rumori, ovvero suscitando o nonimpedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o ilriposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre me-si”, o con un’ammenda fino a 300 euro. 2. dal Regolamento di Polizia urbana (o analogo regola-mento) del Comune di residenza. Quello di Milano, adesempio, prevede all’art. 84 che il cane non rechi disturboo danno al vicinato; durante la notte non deve disturbarela quiete pubblica abbaiando, pena una sanzione di 50,00euro (minimo 25,00 euro, massimo 180,00 euro). Secondo un’ancora più recente sentenza della Corte di Cas-sazione, tuttavia, non è sufficiente che il disturbo sia arreca-to ad un solo vicino, ma è necessario che riguardi una plura-lità di persone. L’interesse tutelato dalla norma è quello del-la pubblica tranquillità. È necessario che i rumori derivantidagli animali siano idonei “ad incidere negativamente sullatranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Che fare?Un cane che abbaia di continuo è un cane non sereno. Nonci si deve illudere di poterlo lasciare tutto il giorno sul bal-cone o in giardino, il cane esige la compagnia e la presen-za degli esseri umani. Su un balcone, pur grande e acco-gliente, il cane da solo soffre. Quindi abbaia per richiama-re l’attenzione dei suoi tutori, creando disturbo e fastidio.Un bravo “padrone” farà dunque in modo che il quattro-zampe abbia poche occasioni per lamentarsi e per distur-bare vicini irritabili.

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Talvolta, tuttavia, le liti tra condomini hanno radici più pro-fonde e gli animali sono solo un pretesto. Si arriva talvoltaa minacciare l’allontanamento del cane dalla casa. È possi-bile impedire di avere un animale in casa? Il regolamentocondominiale non può impedire il possesso e la detenzionedi animali in casa, propria o in affitto, a meno che non ab-bia natura “contrattuale”, cioè che non sia sottoscritto efirmato dalle parti all’atto della compravendita dell’immo-bile.I regolamenti condominiali sono di due tipi: “contrattuali”o “assembleari”. – Regolamento contrattuale. Di solito, chi vende allega alcontratto il regolamento oppure vi fa specifico riferimento(mediante una clausola con la quale l’acquirente dichiaradi aver preso visione del regolamento e di accettarlo inogni sua parte) e l’acquirente, firmando il contratto, accet-ta automaticamente anche le norme del regolamento. Unregolamento di natura contrattuale può impedire di tenereanimali in appartamento, perché tale limitazione risulta ac-cettata da chi ha accettato anche tutte le norme del rego-lamento all’atto di acquisto. – Regolamento assembleare. Il regolamento assembleareviene stabilito dall’assemblea condominiale. Non può sop-primere o limitare i diritti che l’ordinamento giuridico rico-nosce ai proprietari dell’appartamento, come quello di ave-re un quattrozampe per compagno. Una norma condomi-niale inserita in un regolamento assembleare che impones-se il divieto di detenere animali sarebbe illegittima e per-tanto nulla.

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Ascensore vietato al quattrozampeextralarge

La storiaTobia ha 15 mesi, un bel carattere e 87 chili di peso. La sua“colpa” è proprio questa: tra non molto arriverà a pesarequasi un quintale, cioè 100 chili. Troppo per i meccanismidell’ascensore? Secondo i condomini, sì. Per questo il ma-stino inglese extralarge si vede “chiudere” la porta del-l’ascensore. Nel vero senso della parola. Il condominio diMilano in cui vive impone alla padrona il divieto di portar-lo in ascensore, costringendo entrambi a fare cinque pianidi scale a piedi. Ma la padrona di Tobia non si arrende e ri-corre all’associazione Aidaa per trovare una soluzione alproblema. Anche perché, dice, “l’ascensore viene pulito eprofumato ad ogni utilizzo”.Risultato: le parti hanno trovato un accordo conciliativo (co-me è sempre opportuno fare in casi di questo tipo!), sul pre-supposto che Tobia non supera i 250 chili, peso massimo te-nuto dall’ascensore, e che imporre l’obbligo allo stesso canedi salire/scendere cinque piani può cagionagli un danno fisi-co, come dichiarato dal suo veterinario con tanto di certifi-cato medico. In caso di violazione di tale accordo, l’associa-zione si è riservata di valutare il deposito di denuncia permaltrattamento di animale. Per Tobia, dunque, la storia haesito positivo. Tutto è bene ciò che finisce bene.

La normativa/la leggePassiamo quindi ad esaminare gli aspetti giuridici che stan-no alla base del caso.

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Anzitutto si osserva che la vita condominiale è principal-mente regolata da alcuni articoli del Codice civile (artt.1117 e seguenti), nonché da consuetudini.Questa regolamentazione è periodicamente oggetto di in-terpretazione da parte della giurisprudenza, il cui orienta-mento ha spesso delle ripercussioni importanti e incisivesull’applicazione del regolamento condominiale.Nella fattispecie, è bene osservare che l’assemblea condo-miniale può legittimamente deliberare decisioni che vannoa incidere sulle modalità di utilizzo e gestione delle cosecomuni. Quindi, ad esempio, per ragioni igieniche o di con-vivenza il regolamento potrebbe vietare di portare animaliin ascensore, oppure obbligare i proprietari a far mettereloro la museruola o adottare altre cautele.L’orientamento prevalente della giurisprudenza è infattiquello di ritenere legittime le limitazioni in tal senso, poi-ché l’assemblea può decidere in merito al miglior utilizzodelle cose comuni alla luce di motivazioni igienico-sanita-rie, di sicurezza, convivenza o altri interessi della vita co-mune. La maggioranza che dovrà essere adottata perché una de-libera di questo tipo sia legittima non deve quindi essereunanime.Differente situazione, invece, il caso in cui il condominiovoglia imporre il divieto di tenere cani o altri animali nellesingole frazioni di proprietà, come si spiegava in preceden-za. Una limitazione di questo tipo deve infatti essere adot-tata all’unanimità o mediante un regolamento predispostodall’originario proprietario/costruttore di un edificio e re-golarmente trascritto nei pubblici registri immobiliari.

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Per fortuna questo non è il caso che ha interessato il no-stro mastino inglese extralarge.Tornando quindi al caso di Tobia, risulta opportuno osser-vare che l’associazione Aidaa si è riservata di valutare unadenuncia per maltrattamento di animali nei confronti delcondominio, nel caso di permanenza del divieto imposto al-la padrona di Tobia. Infatti, grazie a un certificato del me-dico veterinario, è possibile dimostrare che il mastino ex-tralarge non può sopportare il percorso quotidiano di cin-que piani di scale con conseguenze gravi sulla sua salute.Il reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter

C.p., introdotto dalla legge n. 189/2004, prevede la sussi-stenza dell’ipotesi criminosa nel momento il cui l’animale èsottoposto, per crudeltà o senza necessità, a sevizie,comportamenti o fatiche incompatibili con le sue caratteri-stiche etologiche. Ciò premesso, la presente fattispecie po-trebbe facilmente integrare il delitto di maltrattamento dianimali, salvo che il condominio dimostri la sussistenza dimotivazioni igienico-sanitarie, ovvero di sicurezza che giu-stifichino il divieto di portare il cane in ascensore e, quin-di, la presenza di una necessità.Casi di questo tipo devono quindi essere risolti in modo dabilanciare i diversi interessi delle parti.Se il cane non è pericoloso per l’incolumità pubblica o perl’igiene, una delibera condominale che impedisce di far al-loggiare o circolare l’animale negli spazi comuni è priva diun supporto giuridico di legittimità e, quindi, facilmenteopponibile davanti al giudice competente.

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Liti bestiali in condominio

La storiaNei condomìni, è noto, si litiga spesso. La novità è che cre-scono le liti condominiali che hanno al centro gli ospiti aquattro zampe dei palazzi cittadini. Nel condominio, infat-ti, la lite è sempre più “bestiale”. Secondo i dati dell’Anam-mi, l’Associazione nazional-europea degli amministratorid’immobili, sulla base di un monitoraggio interno ben il92% dei soci afferma di aver affrontato almeno una voltauna disputa sugli animali.Quali sono le motivazioni? Le litigate condominiali sonoscatenate da deiezioni, come denunciato dal 30% degli am-ministratori, rumori (27%), abusi nell’utilizzo degli spazicomuni come cortili condominiali, parcheggi, pianerottolinel 23% dei casi. Segnalate anche un 20% di liti causatedagli odori dell’animale tenuto in casa. Al Nord si registra il maggior numero di controversie, conil 35% dei casi, seguito dal Centro (33%) e dal Sud (32%).Le regioni dove si litiga di più per gli animali in condomi-nio sarebbero la Lombardia e il Piemonte, seguite da Lazio,Veneto, Emilia e Toscana. Si litiga molto poco invece inValle d’Aosta. Chi sono i principali “imputati” dei litigi? A far litigare gliitaliani sono soprattutto cani (70% dei casi) e gatti (23%).Gli uccelli causano soltanto il 6% delle liti. Va poi segnala-to un 1% di dispute che coinvolgono altri animali, comerettili e roditori. Secondo alcuni dati dell’associazione Ai-daa, nei condomini italiani si litiga ogni dodici minuti permotivi legati alla presenza di pet. Non solo, nel corso del

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2009 sarebbero state cinquantaquattro le liti degenerateche hanno provocato feriti. La soluzione, secondo i dati dell’Anammi, spesso arrivagrazie all’intervento di mediazione dello stesso ammini-stratore: il 61% degli amministratori è riuscito a chiuderela controversia in questo modo. Non così fortunati gli altri:il 3% ha un contenzioso ancora aperto, per il 36% “il pro-blema sussiste”. Certo, non sempre le soluzioni degli am-ministratori di condominio sono geniali. Sulle modifiche airegolamenti di condominio se ne sentono delle belle. “Nonsi può permettere ai cani di abbaiare negli orari di riposo,nel primo pomeriggio e dopo le 10 di sera”, recita il regola-mento di un condominio del centro di Milano. Peccato chei tutori delle bestiole non abbiano ancora capito come in-segnare ai propri cani a leggere l’ora. Ma davvero cani, gatti, criceti e pesci rossi creano tuttiquesti problemi di convivenza? Difficile da credere. In al-meno un terzo dei casi gli animali sono solo un pretesto perattaccare briga con i vicini. Dietro ci sono ben altre que-stioni irrisolte, o semplicemente l’antipatia e la voglia di li-tigare. In molti casi, poi, gli animali sono più da compatire che dacondannare. Quando qualcuno usa il garage come una stal-la per tenerci il proprio cavallo, o spara ai piccioni appolla-iati sulla grondaia, forse c’è da interrogarsi sulla salutementale di questo qualcuno.

La normativa/la leggeÈ possibile impedire di avere un animale in casa? In gene-re no. Ma dipende. Come spiegato nelle pagine preceden-

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ti, il regolamento condominiale non può farlo. A meno chenon abbia natura “contrattuale”, cioè che non sia sotto-scritto e firmato dalle parti all’atto della compravenditadell’immobile.

Che fare?Spesso, per piccole questioni domestiche e controversietra vicini si arriva addirittura all’intervento legale. Questotipo di intervento sarebbe da evitare, comportando parec-chie scocciature e un notevole dispendio di soldi e tempo(oltre ad un intasamento dei meccanismi della giustizia,che già ha i suoi problemi di risorse). Il ricorso al tribuna-le è necessario nei casi più gravi. La denuncia va fatta scat-tare di fronte a episodi di maltrattamento, avvelenamentoo uccisione. Ma il più delle volte le controversie possonoessere risolte o evitate con un po’ di buon senso da partedegli interessati. Per tutelare i diritti degli animali (ed essere consigliati sucome procedere per dirimere le questioni e far valere i pro-pri diritti nei confronti del vicinato e degli amministratori,molto spesso non a conoscenza di tutte le normative di tu-tela animale) è bene rivolgersi ad un’associazione animali-sta del territorio e/o all’Ufficio Diritti Animali del Comune,laddove presente.

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La classifica dei combina-guai

La storiaAltro che casa, dolce casa. In fatto di sicurezza, il focolaredomestico è il luogo dove Fido e Micio provocano più dan-ni. Ne sanno qualcosa i padroni del rottweiler che in un so-lo colpo ha vaporizzato 3000 euro, mandando in frantumiun’antica brocca di famiglia. E che dire del collie che, sco-dinzolando, ha versato della Coca-Cola sul tappeto beigedel valore di 5000 euro? In Gran Bretagna, una compagnia assicurativa si è presa labriga di intervistare tremila proprietari di cani, per chiede-re loro quali siano i danni che i loro amici a quattro zampeprovocano in casa. La compagnia ha stilato una classifica(semiseria) dei quattrozampe più combina-guai, anche sul-la base delle dieci richieste di risarcimento più bizzarre ar-rivate loro. Una delle storie più buffe ha come protagonistaun alano che, andando a sbattere contro una porta di casa,con la sua novantina di chili di peso, l’ha abbattuta portan-dosi dietro anche il telaio. Singolare è anche il caso di Al-fie, un labrador che ha dovuto subire un intervento chirur-gico per riconsegnare un cucchiaio di legno, sgranocchiatomentre il suo padrone cuoceva i biscotti. Peggio di lui hafatto solo un gatto, anche lui finito sotto i ferri per toglierdi mezzo le cinque dita di gomma strappate a un costumeper Halloween. Altro incidente, altro risarcimento quellochiesto per Busta, uno staffordshire che ha fatto spariredalla vasca da bagno una papera di gomma provvista disuono. Ecco allora la classifica semiseria dei cani che combinano

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più guai in casa e che rischiano, in casa d’altri, di esseretrascinati in tribunale.Alano – il cane che combina più guai sarebbe l’alano. È luiil cane più maldestro tra le mura domestiche. In media, se-condo questo sondaggio, nel corso della sua vita combine-rebbe danni per 826 euro. Non c’è da stupirsi: chiuso in ca-sa con quella stazza…Chihuahua – non si pensi che siano solamente gli animalidi stazza grande a combinare disastri in casa. Ci sono alcu-ne razze di piccola taglia che possono dare filo da torcere.La medaglia d’argento va infatti a questo piccolo cagnolinoche però in casa è un vero terremoto. Piccolo sì, ma anchemolto agitato, che adora rosicchiare porte e divani ed è ca-pace di causare danni per 785 euro. Insomma, le dimensioni in questa classifica non contanoproprio!Mastino – terzo gradino del podio per il guardiano sornio-ne che avverte sempre prima di passare alle vie di fatto mache, nel corso della sua “carriera”, distrugge casa per 722euro. Non ce lo saremmo mai aspettati!Basset hound – appena fuori dal podio troviamo il bassethound. A dispetto del suo aspetto da bravo e simpaticotontolone, può arrivare a fare danni per 696 euro. Levriero – elegante, raffinato e con quell’aria glamour, illevriero non è certo fatto per stare chiuso in casa. Lui amacorrere, per questo dentro l’abitazione potrebbe avere deiproblemi. Così come potrebbero averceli i padroni: i suoidanni potrebbero costare 640 euro. Setter inglese – i setter inglesi si trovano al sesto postodi questa particolare classifica. Anche loro, infatti, abituati

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agli spazi aperti, possono avere qualche problema in casa.Giocherelloni, rischiano di trasformarsi in macchine daguerra se gli si dà del filo da torcere… soprattutto quellodelle tende.Bulldog – settima posizione per i bulldog, che non hannoun buon rapporto con gli spazi chiusi. Un consiglio ai pa-droni: chiedete sempre prima il permesso di dormire sottole coperte con loro. Bassotto – chi lo avrebbe mai detto che il bassotto occu-pava l’ottava posizione? Però, però: chi ricorda il film“Quattro bassotti per un danese” un tarlo potrebbe aver-lo. Il danese combinava un sacco di guai perché pensavadi essere un bassotto. Ma nemmeno i suoi amichetti scher-zavano! Boxer – la nona posizione è occupata, invece, dal boxer.Va detto che nella geografia delle stanze più gradite allezampe e ai canini c’è il soggiorno, tallonato dal bagno checon le sue tubature diventa un luogo dove azzannare la no-ia.Beagle – il beagle chiude la classifica delle dieci razze più“disastrose” in casa. A prima vista potrebbe sembrare do-cile e simpatico, ma in realtà in appartamento – testone co-m’è – si trasforma in una vera e propria peste.

La normativa/la leggeL’Ordinanza contingibile e urgente concernente la tuteladell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani n. 68 del23 marzo 2009 prevede: – l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile soloper cani particolari. I proprietari dei cani iscritti nel regi-

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stro dei cani morsicatori e dei cani “impegnativi per la cor-retta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica”(tenuto dai Servizi veterinari delle Asl) devono obbligato-riamente stipulare una polizza di assicurazione di respon-sabilità civile;– la responsabilità civile e penale dei proprietari.

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da par-te di cani, è stato attribuito un ruolo fondamentale alla re-sponsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, in-fatti, è sempre responsabile del benessere e del controllodel proprio animale, pertanto risponde sia civilmente chepenalmente dei danni o lesioni che l’animale arreca a per-sone, altri animali o cose.

Che fare?I proprietari più previdenti, o quelli con animali particolar-mente “bricconi”, si cautelano con un’assicurazione. In realtà non esistono, o quasi, assicurazioni ad hoc per glianimali. Quello che l’assicuratore di fiducia propone permettere al riparo il padrone per i danni causati dal suoquattrozampe è, in genere, una polizza di responsabilità ci-vile (R.C.), che tutela la famiglia in qualsiasi sua attività.Nei contratti di assicurazione, generalmente si trova sottoil nome di “polizza del capofamiglia” e comprende ognimembro della famiglia, eventuale animale incluso. Una po-lizza R.C. capofamiglia costa tra i 50 e i 150 euro circa, aseconda del tipo di massimale scelto. Questo vale, più omeno, per tutte le compagnie. Alcune compagnie d’assicurazione hanno anche una se-

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conda opzione. È possibile stipulare una polizza “multiri-schio abitazione” che copre alcuni danni alla casa e a fattidi vita privata: tra le garanzie facoltative che è possibile in-serire, c’è quella che prevede l’assicurazione dai danni de-rivati dalla proprietà e l’uso di cavalli, altri animali da sellae animali domestici. Forme promozionali a parte, le polizze delle grandi compa-gnie che prevedono anche i danni causati dagli animali sisomigliano: le polizze in genere prevedono un massimaleche può arrivare fino a 350.000 euro per danni alle perso-ne, alle cose o per danni catastrofali (cioè danni sia allepersone che alle cose) a fronte di un premio annuale ver-sato dal proprietario che varia, come detto, tra i 50 e i 150euro circa.

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Non si puo’é correre in macchina per salvare un pet

La storiaUna giovane veterinaria di Livorno si trova ad assistere al-l’investimento di un cane. È veterinaria, ama gli animali, ègiovane: non può certo voltarsi dall’altra parte. Dunque,presta immediatamente i primi soccorsi. Ma il cane non stabene e, per poter dare le necessarie cure all’animale, prov-vede a trasportarlo presso uno studio attrezzato. In tuttafretta. Con il cane sofferente, per salvarlo, preme l’accele-ratore oltre i limiti previsti nel tratto di strada percorso. Maè una giornata no, non solo per il quattrozampe. La profes-sionista toscana viene multata dalla Polizia stradale per ec-cesso di velocità: ha violato il Codice della Strada.Prestate le dovute cure al cucciolone, la veterinaria prov-vede a fare ricorso davanti al Giudice di Pace competenteavverso la sanzione irrogata. Questi, tenuto conto del-l’evento che aveva determinato la violazione dei limiti divelocità consentiti, accoglie il ricorso e annulla la multa.La storia, però, non finisce qui. Purtroppo, successivamen-te, in seguito al ricorso in Cassazione presentato dal Mini-stero degli Interni da cui dipende la Polizia stradale, la de-cisione del Giudice di Pace di Cecina viene ribaltata. La Su-prema Corte dispone infatti che lo stato di necessità invo-cato dall’opponente e relativo all’esimente contenuta nel-l’art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981, è riferitoesclusivamente al danno grave “alla persona”, e dunqueagli esseri umani, non a qualunque “essere vivente”, com-presi gli esseri animali, come ritenuto dal Giudice di Pace.

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Morale: il quattrozampe si è salvato, ma il portafogli dellagiovane veterinaria no.

La normativa/la leggeLe “Cause di esclusione della responsabilità” di cui alla leg-ge 689/1981 prevedono che “non risponde delle violazioniamministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimentodi un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovve-

ro in stato di necessità o di legittima difesa”.Lo stato di necessità consiste quindi in quella causa che esclu-de una responsabilità dell’agente nel compimento di una san-zione amministrativa, nel caso di specie, la violazione delle nor-me di cui al Codice della Strada relative all’eccesso di velocità. La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 22365/2008,ha ribadito un orientamento già esistente, ossia che l’esi-mente dello stato di necessità si riferisce solo agli “esseriumani”, cassando in tal modo la sentenza impugnata.Recentemente si è assistito, comunque, all’accoglimentoda parte dei Giudici di Pace di ricorsi presentati da auto-mobilisti che hanno invocato lo stato di necessità per sal-vare la vita di un animale, sulla base di una più “ampia” in-terpretazione dello stato di necessità.Speriamo, quindi, che l’orientamento dei giudici della Su-prema Corte possa cambiare in tal senso.

Che fare?Forse non si dovrebbe dire, ma noi siamo dalla parte dellaveterinaria. Probabilmente, nella sua situazione, ci sarem-mo comportati allo stesso modo… compreso il ricorso alGiudice di Pace.

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Gatti e condominio

La storia Il primo round davanti al tribunale civile di Milano lo han-no vinto i gatti per ko tecnico. Il processo davanti alla XIII Sezione civile del tribunale diMilano vedeva, loro malgrado, i gatti della colonia felina delsupercondominio di via Mar Nero imputati, poiché accusa-ti da una coppia di condomini di cacciare abusivamente itopi nelle cantine del palazzo. Ma, cosa ancor più grave, igatti erano accusati di aver sistemato le loro confortevolicucce, nelle quali passare le stagioni fredde, nello spaziocondominiale comune: questo proprio non è andato giù al-la coppia di condomini che, non potendo portare diretta-mente i gatti in tribunale, ha visto bene di portarci i “gat-tari” che si occupano della piccola colonia. Chiedendo, ol-tre alla rimozione delle casette e l’allontanamento dei mici,anche un risarcimento morale agli altri 500 condomini delsupercondominio di via Mar Nero e via Nikolajewka. Dopo tre anni di discussione è arrivata la sentenza di pri-mo grado emessa dalla dottoressa Sabrina Bocconcellodella XIII Sezione civile del tribunale di Milano, con la qua-le i gatti hanno vinto alla grande il primo round. Nelle un-dici pagine della sentenza (la numero 12370/09) si ricono-sce ai gatti il diritto di vivere nel palazzo (e quindi la cac-cia ai topi in cantina non è atto abusivo). Ma la sentenza,con un passaggio storico, riconosce anche il diritto della fa-miglia di gattari a lasciare le casette al loro posto, dove imicetti potranno continuare a vivere comodamente. Lasentenza richiama la legge 281/91, riconoscendo che i gat-

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ti sono “animali sociali che si muovono liberamente su undeterminato territorio radunandosi in gruppi denominaticolonie feline, pur vivendo in libertà sono stanziali e fre-quentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato,creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio, o por-zione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato enon, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di leggené nazionale, né regionale proibisce di alimentare gattirandagi nel loro habitat. Secondo detta normativa, i gattiche stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condomi-niali non possono essere allontanati o catturati per nessunmotivo”. La sentenza ha riconosciuto anche il ruolo dell’as-sociazione che si era schierata subito dalla parte dei gatta-ri. In un passo della medesima sentenza si legge infatti che:“Orbene nel caso in esame, Aidaa ha dimostrato con il pro-prio intervento di aver aderito alle difese di parte manife-stando l’interesse – insito nell’oggetto sociale dell’associa-zione stessa – a che non vengano rimossi i rifugi dei gatti.Ne consegue l’ammissibilità dell’intervento”. Il presidentedi Aidaa è rimasto ovviamente soddisfatto: “Una sentenzastorica, una vittoria per il popolo delle gattare, ma soprat-tutto un riconoscimento del diritto dei mici a vivere in co-lonie territoriali che non possono essere rimosse in nessuncaso. Quindi, questa sentenza, al di là del caso singolo, di-venta un precedente importante per fare passi avanti sullalinea dei diritti degli animali”.

La normativa/la leggeLa legge 281/91 (“Legge quadro in materia di animali di af-fezione e prevenzione del randagismo”), approvata nel-

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l’agosto 1991 e denominata “legge-quattrozampe”, parlachiaro. Riportiamo qui (in appendice il testo completo)parti dell’art. 2, che tratta (anche) di colonie feline. – Art. 2 comma 7: è vietato a chiunque maltrattare i gattiche vivono in libertà.– Art. 2 comma 8: i gatti che vivono in libertà sono steriliz-zati dall’autorità sanitaria competente per territorio eriammessi nel loro gruppo.– Art. 2 comma 9: i gatti in libertà possono essere soppres-si soltanto se gravemente malati o incurabili.– Art. 2 comma 10: gli enti e le associazioni protezionisti-che possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere ingestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicuran-done la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Le leggi regionali prevedono spesso ulteriori norme per latutela dei gatti liberi. Quella della Lombardia (L. R. n.16/2006) ad esempio, all’art. 9 (Protezione dei gatti), dice:“I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è fat-to divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal lo-ro habitat, salvo interventi autorizzati da Comune o Aslnell’interesse della tutela degli animali stessi. Per habitat

di colonia felina s’intende qualsiasi territorio o porzione diterritorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risultivivere stabilmente una colonia felina, indipendentementedal numero di soggetti che la compone o che sia o no accu-dita dai cittadini. L’Asl d’intesa con i Comuni e con la col-laborazione delle associazioni provvede a censire le zone incui esistono colonie feline. La cattura dei gatti liberi è con-sentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie ne-

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cessarie per il loro benessere. I gatti sterilizzati e identifi-cati con apposito contrassegno sono reimmessi nella colo-nia di provenienza e nel loro habitat”. Le sanzioni previstevanno da 50 a 300 euro.

Che fare?I gatti che vivono liberi, in colonie, sono tutelati dalle leg-gi. Nonostante questo, non sono pochi gli amministratori dicondominio o i condomini che non accettano i gatti liberinei cortili e giardini e minacciano allontanamenti e avvele-namenti. In tal caso è bene far affiggere dagli amministra-tori di condominio, negli appositi spazi, sia il testo dellalegge n. 189/2004, sia l’art. 146 delle leggi sanitarie (So-stanze velenose). Contro le intolleranze, e per sensibilizza-re gli amministratori di condominio, l’associazione GaiaAnimali & Ambiente ha predisposto un apposito cartelloche riporta le norme di legge.È possibile scaricarlo dal sito www.gaiaitalia.it, oppure ri-chiederlo all’associazione e poi scrivere una lettera all’am-ministratore di condominio chiedendo che venga appostonegli appositi spazi comuni. Di fronte alle intolleranze verso i gatti liberi in giardini,parchi, cortili pubblici o privati, la migliore soluzione èquella di fornire agli animali una tutela ufficiale da partedell’Asl, richiedendone l’intervento per la sterilizzazionedella comunità. Se interviene l’Asl, la comunità di gatti vie-ne in qualche modo “ufficializzata” e la proprietà, o la ge-stione dell’area, è costretta a prendere atto dell’impegnodell’autorità pubblica che ribadisce la validità delle leggi ditutela degli animali. Per ottenere la sterilizzazione gratuita

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dei gatti randagi occorre richiedere, con una segnalazionescritta, l’intervento del servizio veterinario dell’Asl compe-tente per territorio. Gli ufficiali veterinari sono prepostiper legge a sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reim-mettendoli nel loro ambiente di origine, anche se non sonoobbligati a provvedere alla cattura e alla degenza. Per que-ste operazioni è necessario chiedere la cortesia all’Asl dizona e/o la collaborazione (prevedendo un piccolo contri-buto) delle associazioni protezioniste.Si consiglia, inoltre, di segnalare la presenza di colonie fe-line all’Ufficio Diritti Animali del Comune, se presente sulterritorio interessato. L’Uda, infatti, ha tra i compiti istitu-zionali quello di provvedere alla cura, protezione e steriliz-zazione delle colonie feline, nonché quello di segnalare al-la Asl e ad altri soggetti interessati i problemi relativi al col-locamento delle colonie stesse, al fine di tutelare i dirittidegli animali in adempimento delle normative igienico-sa-nitarie.

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NORME A TUTELA DELLE COLONIE FELINE

Segnaliamo che esistono leggi e normative che tutelano lecolonie feline, tra cui:

� Legge 14 agosto 1991 n. 281� Legge 20 luglio 2004 n. 189 � Codice penale - Titolo IX bis

In particolare si ricorda che:– I gatti liberi sono protetti dallo Stato.– È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.– I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitariae riammessi nel loro gruppo (legge 281/91).– Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte diun animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi (art.544 bis C.p.).– Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con lareclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000euro mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre adiciotto mesi. – È vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmenterifugio, cibo e protezione.– Ai cittadini è consentito nutrire e curare i gatti nel rispetto delleregole igieniche.

Gaia Animali & Ambiente OnlusC.so Garibaldi, 11 - 20121 Milano – tel. & fax 02/86463111

www.gaiaitalia.it - [email protected]

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Muffy: scomparsa e ritrovata dopo nove anni

La storiaUn lieto fine da cartone animato. Perché, anche se le spe-ranze non muoiono mai, la famiglia Rushby di Brisbane, inAustralia, non credeva di ritrovare il suo cane sparito da ca-sa nove anni prima. Quando è squillato il telefono, mai si sa-rebbero immaginati che era proprio per lei: Muffy, ritrovataa quasi 2.000 chilometri di distanza. Urla di gioia e commo-zione, con l’incredibile voglia di riabbracciarla.Il caso è straordinario. Muffy aveva vissuto negli ultimi dueanni semiabbandonata in un cortile di una casa a Melbour-ne. Come fosse arrivata lì è un mistero. A ritrovarla sonostati i veterinari della Rspca (la più importante associazio-ne animalista australiana) che, dopo una chiamata anoni-ma, stavano indagando su un caso di maltrattamento dianimali. La cagnolina non è in buone condizioni: magra econ malattie della pelle dovute alle punture di insetti. Lafortuna vuole che la famiglia Rushby avesse inserito un mi-crochip anche se, ai tempi, in Australia non era ancora ob-bligatorio. Solo così è stato possibile rintracciare i prece-denti proprietari. “È una storia sorprendente”, spiega TimPilgrim portavoce della Rspca. “È proprio per avere un lie-to fine come questo che consigliamo alla gente di far inse-rire sempre un microchip nei loro animali domestici”. Muf-fy è stata portata a casa, a Brisbane, la settimana successi-va al ritrovamento.

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La normativa/la leggeIn Italia la legge 281 del 1991 istituisce l’anagrafe canina el’obbligo di iscrivervi tutti i cani di proprietà. Tutti i pro-prietari di cani, dunque, devono far microchippare il pro-prio quattrozampe secondo le modalità previste dalle varieleggi regionali.

Che fare?L’Italia già da alcuni anni ha attivato l’anagrafe canina (re-gionale) informatizzata che consente di identificare i canimediante microchip. Il tatuaggio, in precedenza previstocome unico metodo di identificazione, è quindi sostituitodal microchip (i cani già tatuati – con tatuaggio ancora leg-gibile – non devono essere anche microchippati). Il micro-chip è applicato con una siringa nel sottocute del lato sini-stro del collo del cane. La chippatura non è dolorosa (è co-me una piccola puntura) e il microchip (che contiene uncodice numerico di quindici cifre) è inalterabile e sicuro.Può essere letto avvicinando l’apposito “lettore” al cane. Idati del proprietario (compreso il codice fiscale) e del canesono immessi in una banca dati regionale che contiene tut-ti i dati dell’anagrafe canina. In caso di smarrimento, il canemicrochippato è facilmente identificato grazie a questa ve-ra e propria “carta d’identità”. È interesse (oltre che un ob-bligo di legge) di ogni bravo “proprietario” far chippare ilproprio cane e contestualmente iscriverlo all’anagrafe.

Che fare in caso di smarrimentoLa scomparsa di un cane deve essere denunciata dal pro-prietario, possessore o detentore, all’Asl o alla Polizia loca-

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le e soprattutto al canile municipale. Nella segnalazione èimportante riportare in modo completo e dettagliato: – i propri dati (in particolare i recapiti); – la descrizione dell’animale (specie, razza, tipo e coloredel mantello, sesso, età, tatuaggio, microchip, collare, me-daglie, cappottino); – altri segni di riconoscimento (particolarità anatomichequali speroni, orecchie o coda tagliati, sterilizzazioni, cica-trici, eccetera); – le circostanze dello smarrimento (data, ora, luogo, moda-lità, eccetera), eventuali fotografie o immagini.

Oltre a questi obblighi, è utile anche:– affiggere dei cartelli con l’esatta descrizione del pupillodisperso. Vanno posizionati un po’ dappertutto nella zonadello smarrimento, senza risparmio, compresi negozi peranimali e veterinari del quartiere. Chi se lo può permette-re è bene che inserisca anche la dicitura “Ricompensa olauta mancia”;– recarsi presso il canile sanitario di zona: è lì che la bestio-la potrebbe essere portata se qualcuno la ritrova. Andatedi persona, portando una foto da lasciare ai responsabiliper facilitare l’eventuale identificazione. Non solo, è benecontattare il canile più di una volta: magari il pet vi arrivadopo giorni e giorni di peripezie;– chiamare le associazioni e i rifugi privati dei dintorni (pergli indirizzi: www.diamocilazampa.it/indirizzi utili). Una be-stiola smarrita è capace di macinare chilometri e arrivarein zone impensate;– far girare l’informazione su internet. Un buon servizio

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gratuito è garantito da www.animalipersieritrovati.org ( haun database ben organizzato). Qui confluiscono informa-zioni sugli animali smarriti e ritrovati: i dati vengono con-frontati e spesso si riesce a mettere in contatto chi sta di-speratamente cercando il proprio animale con chi l’ha ri-trovato;– non perdersi d’animo e proseguire le ricerche per moltotempo. È capitato spesso di risolvere felicemente un casoanche dopo parecchie settimane.

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In carcere per aver ucciso un cane. Prima volta in Italia

La storiaFino a pochissimi anni fa, per fatti del genere si rischiavasoltanto una multa. Poi nel 2004 è arrivata la legge 189 cheinnalza le sanzioni pecuniarie e introduce la possibilità dicondanna al carcere fino a tre anni per chi maltratta, tor-tura e uccide gli animali “di affezione”: i cani e i gatti.Antonino S., quarantenne cagliaritano, docente di ingegne-ria all’Università, forse non si era aggiornato. O forse pen-sava che la legge sarebbe rimasta lettera morta.Il 12 ottobre ha deciso di compiere un gesto di vendettacontro Giorgio G., suo vicino in uno stabile alla periferia diCagliari.Un rapporto difficile, quello tra il professore e Giorgio:questioni relative alle spese di condominio. “Futili scioc-chezze”, le definisce ora Giorgio. “Sono più di 350 le de-nunce che tutti noi condomini abbiamo dovuto sporgerecontro S. Io mi opponevo a lui per le decisioni condominia-li e lui si vendicava danneggiando le macchine, il cortile, icampanelli. Non solo i miei, il professore era in contrastocon tutti gli abitanti del condominio”.Fino a quel giorno la rabbia del professore si era sfogata so-lamente su oggetti inanimati, ma dopo l’ennesima visita in-fruttuosa alla stazione dei Carabinieri, da cui cercava so-stegno per i suoi contrasti con Giorgio e gli altri condomi-ni, qualcosa scatta nella mente del professore. Raggiungecon il suo scooter via Su Planu ed entra nella rampa dellescale. È l’ora di pranzo. Giorgio tiene in cortile due cani,

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una vecchia meticcia e la sua cucciola di 10 mesi: quandosi allontana per la pausa pranzo alla più giovane mette “unaleggera catenella per impedirle di uscire in strada e per-dersi, come era già accaduto. Mentre la madre ormai è abi-tuata, non si allontana, e posso lasciarla tranquillamentesenza catena”, spiega Giorgio.Antonino S. si avventa sulla piccola Travanera. La cagnettaha 10 mesi, pesa 3 chili, non può scappare perché è legata:non ha scampo. Il professore la strattona per strapparla allacatena, che cede subito. La signora Gabriella, una vicina, siaffaccia alla finestra e urla di lasciare la cagnolina, ma il pro-fessore continua imperturbabile. “Mi hanno raccontato chela cagna adulta si gettava tra le gambe di S. per cercare difermarlo e di salvare la figlia, ma è di taglia minuscola, nonpoteva riuscirci. E i condomini urlavano di lasciar stare il ca-ne e S. non li ascoltava. Quel giorno”, aggiunge, “era il com-pleanno di mio figlio”. Il professore sbatte l’animale sul mu-ro ripetutamente, poi se lo carica sullo scooter e lo getta nelprimo cassonetto della spazzatura che incontra.La signora Gabriella, nel frattempo, non rimane con le ma-ni in mano: chiama i Carabinieri segnalando l’accaduto. Ilmaresciallo arriva sul posto, trova il professore, gli chiededov’è il cane. “Mi è caduto dallo scooter”, risponde S., e sidilegua. L’ufficiale sente puzza di bruciato, controlla i cas-sonetti, trova la cagnetta agonizzante.Inutile la corsa dal veterinario: “Mi hanno chiamato per dir-mi che non potevano far nulla, la spina dorsale era frattu-rata in più punti. Avevano bisogno dell’assenso del proprie-tario”, si commuove Giorgio, “per poterla sopprimere. Ecosì l’ho dato”.

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Il professore viene denunciato: è accusato di furto pluriag-gravato per aver sottratto il cane al suo padrone e di mal-trattamenti per averlo ucciso. Ma ancora “in stato di liber-tà”. La signora Gabriella il giorno dopo chiama l’Ente nazio-nale protezione animali, che si interessa al caso e muovesubito lo studio legale Rovelli (che patrocina gratuitamen-te l’associazione): in caso di processo, l’Enpa si costituiràparte civile.Le indagini sul professor S. proseguono e il 24 ottobre ilGip Maria Chiara Manganiello firma un’ordinanza di custo-dia cautelare in carcere: il professor S. viene ritenuto so-cialmente pericoloso e per lui si aprono le porte del Buon-cammino, la casa circondariale di Cagliari.Si tratta della prima persona in Italia arrestata e detenutain carcere per il reato di maltrattamento su animali: un im-portante traguardo per tutte le associazioni animaliste chehanno combattuto prima per l’approvazione e poi per l’ap-plicazione della legge 189.

La normativa/la leggeL’uccisione immotivata degli animali è un reato perseguitodal nostro Codice penale. La più recente innovazione nel campo della regolazione pe-nale in materia di animali è stata introdotta recentementecon la legge 20 luglio 2004, n. 189, “Disposizioni concer-nenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchédell’impiego degli stessi in combattimenti clandestini ocompetizioni non autorizzate”, che è possibile scaricare datanti siti (ad esempio www.provincia.milano.it/animali owww.diamocilazampa.it). La legge 189/2004 (si veda in ap-

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pendice) individua e definisce un elenco di delitti nei con-fronti degli animali (maltrattamenti, uccisioni, abbandoni,combattimenti, doping, spettacoli) per i quali, per la primavolta in Italia, è previsto anche il carcere.Il fondamento e la base di ogni azione giuridica, preventivae di denuncia, contro chi maltratta e uccide gli animali so-no dunque la legge 189/2004 e l’art. 727 del Codice penale(che appunto la legge 189 modifica) che sono gli strumen-ti centrali per prevenire e reprimere i reati contro animaliindifesi. A “corredo” di questi strumenti troviamo anche gliarticoli 638 e 672 del Codice penale, che riguardano gli ani-mali di proprietà, considerati come “oggetto” e possessoprivato, o comunque in relazione al danno che può esserecausato all’uomo da comportamenti incauti.

LA LEGGE 189 “IN PILLOLE”

– Maltrattamento: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da

300 a 15000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un

danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori

insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della

metà se ne deriva la morte dell’animale.

– Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi.

Che fare?Le leggi ci sono e vanno fatte rispettare. Se si è testimonidi fatto di crudeltà nei confronti di altri animali è nostrodovere segnalarlo. Di seguito indichiamo una traccia di co-me fare.

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Traccia di esposto contro l’uccisione di animaliPremettendo che gli atti di denuncia e querela sono prividi specifiche formalità (eccetto quelle legali al deposito) e,dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tutti eche presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sa-rà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione(per la quale è bene comunque sempre contattare un lega-le di fiducia prima del deposito), ecco un esempio assolu-tamente generale di denuncia al quale poi adattare, con ledovute differenze, i singoli atti. Utilizzate l’esempio solocome riferimento.La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleriadella procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficiodi Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpoforestale, Guardia di finanza, Polizia municipale, Poliziaprovinciale) che sono tenuti non solo a riceverla, ma anchea disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usateraccomandate o fax.Lo stesso seguente facsimile, opportunamente adattato, èpossibile utilizzarlo per le altre fattispecie di reato previstedalla legge 189 del 2004: artt. 544 ter C.p. (Maltrattamen-to di animali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazionivietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento traanimali); art. 727 C.p. seconda parte (Detenzione incom-patibile); art. 2 della legge (Divieto di utilizzo a fini com-merciali di pelli e pellicce di cani e gatti).

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Atto di denuncia (o querela)Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

.................. e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………

– oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di …………… –

oppure Al Comando Stazione forestale…….. – oppure alla Guardia

di finanza di ………. – oppure al Comando Polizia municipale di

..................... – oppure al Comando Polizia provinciale di ..............

(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo

quello prescelto)

La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone

quanto segue.

In data …… in località ................ del Comune di .................... ha

notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito; fornire inol-

tre ogni elemento utile per l’identificazione dei responsabili: targhe

di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, eccetera;

nel caso di ignoti intestare l’atto “contro ignoti”; aggiungere ogni ele-

mento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad esem-

pio “faceva uso di una spranga”, ovvero “trasportava l’animale fa-

cendo uso di un camion privo di aerazione”, ovvero “deteneva l’ani-

male in una gabbia insufficiente”, eccetera).

Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all’art. 544

bis del Codice penale (Uccisione di animali). In questo contesto si

indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabi-

li possano esser perseguiti penalmente.

P.S.: tenere presente che i reati di cui alla legge 189/04 sono pro-

cedibili d’ufficio ma, per precauzione, è bene sempre inserire i tre

punti sotto indicati; mal che vada rimangono lettera morta. Nel ca-

so di reati perseguibili a querela specificare dunque:

1) che “allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presen-

te atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteran-

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no responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamen-

te la punizione penale ai sensi di legge”;

2) che “ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere infor-

mati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proro-

ghe delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione”.

3) che, in qualità di querelante, ci si oppone all’eventuale emissio-

ne di un decreto penale di condanna.

Il decreto penale di condanna, qualora ci siano i presupposti e il

querelante non abbia dichiarato in querela la propria volontà di op-

porsi alla relativa emissione, permette infatti al giudice di applicare

una pena pecuniaria (anche in sostituzione di una detentiva), addi-

rittura ridotta fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:

– Tizio, nato a …… il ....., residente/domiciliato in………………. al-

la via ………………., telefono …………….

– Caio …………………………….

Si allegano (eventualmente) i seguenti documenti:

– referto del veterinario;

– foto;

– riprese video;

– bastoni, catene, trappole, eccetera;

– tracce di veleno (per le quali si chiede che la S.V. voglia dispor-

re una specifica analisi);

– altro.

Si ringrazia.

Luogo, Data e Firma che viene apposta al momento del deposito

dell’atto

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Dilan e la guerra dei Roses

La storiaQuesto è la storia di Dilan, un bel setter maschio di quat-tro anni, “vittima” di una controversia tra ex-coniugi.Per fortuna, in questo caso non possiamo proprio parlaredi maltrattamento di animali. Anzi, la custodia di Dilan èstata la miccia di un forte litigio tra due ex-sposini che, co-munque, ha avuto esito positivo.Si tratta, infatti, di un caso di separazione consensuale, ilcui “accordo” è stato, come di norma accade, convalidatodal giudice del tribunale competente mediante decreto.Come concordato dai coniugi, il dolce Dilan è stato affida-to sia alla mamma che al papà, in maniera tale che, in unmese, ciascun proprietario potesse godere della compa-gnia canina per quindici giorni.Alle soglie di una calda estate, però, la mamma di Dilan,giunto il proprio turno di custodia, si accorge che qualchecosa non va: contattando l’ex-marito al telefono, non riescea reperirlo. Soltanto dopo qualche giorno viene a scoprireche il cane è stato portato in montagna dagli ex-suoceri, iquali avevano anche in programma di andare al mare conlo stesso quadrupede per evitare la caldissima città.Inizia in questo modo una “lotta” accanita tra gli ex-coniu-gi, sulla base del fatto che l’accordo preso in sede di sepa-razione davanti al giudice adito è stato violato, senza unagiusta causa e senza alcun preavviso. Entrano quindi ingioco gli avvocati delle parti che, per fortuna, definisconola vicenda con una soluzione bonaria, mediante un nuovo eulteriore accordo sottoscritto, con il quale il papà di Dilan

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si impegna a non violare più le condizioni di separazione, aconcedere alla mamma un periodo di custodia del canepiù lungo al fine di recuperare i giorni persi e di indenniz-zare la ex-coniuge per il danno procuratole.

La normativa/la legge – Che fare?Questa volta è andata bene, ma bisogna tenere presenteche la fattispecie potenzialmente integra un comporta-mento illegittimo e, quindi, non sempre in casi di questo ti-po è possibile “cavarsela” con un accordo conciliativo. In-fatti, la separazione tra coniugi viene omologata dal giudi-ce mediante un decreto e la violazione dei relativi accordicomporta una responsabilità in capo al coniuge che l’haviolata.In questi casi, quindi, il coniuge danneggiato ha la possibi-lità di ricorrere al giudice al fine di obbligare l’altra partead adempiere agli accordi presi, mediante la notifica a que-st’ultima di un atto di precetto. Qualora la parte precetta-ta ometta di eseguire la consegna dell’animale, il coniugepotrà senz’altro ricorrere al giudice affinché vengano de-terminate le concrete modalità di esecuzione dell’obbligorimasto inadempiuto, ai sensi dell’art. 612 C.p.c., e casomaiadire nuovamente la giustizia per il risarcimento dei dannisubiti, compresa la rifusione delle spese legali.Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento notevo-le di casi di questo tipo: i giudici si trovano infatti a doverdefinire controversie riguardanti l’affidamento del cane odi un altro animale domestico poiché parte integrante del-la famiglia.Sotto il profilo civilistico, gli animali sono ritenuti tutt’oggi

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come delle res, ossia delle cose, che fanno parte del nostropatrimonio e, come tali, sono oggetto di trasferimento a ti-tolo oneroso o gratuito. Per questo motivo è possibile in se-de di separazione (sia consensuale, che giudiziale) dispor-re riguardo alla detenzione del cane o di altro animale d’af-fezione famigliare.Ricordiamoci quindi che l’eventuale violazione di un simileaccordo, pur non arrecando alcun danno all’animale – in talcaso sussisterebbero ulteriori ipotesi di responsabilità – in-tegra un comportamento illegittimo e, quindi, motivo di ri-sarcimento per tutti i danni cagionati.

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La coppia che scoppia

La storiaL’ingegnere di Milano che nel lettone, accanto alla moglie,voleva sempre il dobermann. Il chirurgo bergamasco chenon perdeva una mostra in cui esibire il suo splendido gat-to certosino e al quale alla fine la compagna disse: “Amore,sai che c’è? Tienti il gatto e ciao”. La coppia omosessualedi Latina che scoppiò quando il pitone uscì fuori dalla teca.E poi quella moglie di Battipaglia, nel salernitano, che si ri-volse al giudice perché il marito continuava a imporre ai fi-gli una scena quotidiana di caccia marina: nutriva i suoi pi-

ranha con pesciolini freschi. Più o meno quanto successoin Veneto, dove una donna si stufò di assistere alla cena deiserpenti di casa, nutrititi amorevolmente con topolini vivi.Per non parlare della sposina allergica ai gatti e in brevesfinita dai sette felini di casa del marito.Insomma: quando il migliore amico dell’uomo si trasforma,in genere suo malgrado, nel peggior nemico dei coniugi-amanti. Sempre più spesso (anche se non bisogna esagera-re con le cifre) le coppie “scoppiate” ammettono che tra lecause della separazione c’è proprio una cattiva convivenzacon Fido (la maggior parte dei casi) o Micio, anche se nonmancano pappagalli, iguane, furetti, conigli, tartarughe eserpenti a spezzare l’incantesimo della luna di miele.Possibile arrivare ai ferri corti proprio per la presenza di unpeloso? Sì, secondo l’etologo Danilo Mainardi. Che, intervi-stato sul tema dal “Corriere della Sera”, dice: “Vale soprat-tutto per i cani”. Non riferendosi solo a quando in un ap-partamento marito e moglie convivono con quattro cuccio-

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li destinati inevitabilmente a diventare grandi e grossi. “Ilcane si inserisce moltissimo nelle dinamiche familiari, unpartner lo difende e l’altro no, si creano rivalità. Peggio an-cora quando si è costretti a rinunciare alle vacanze perchénon si sa a chi affidarlo”.Al tema si stanno appassionando anche gli scrittori. Qual-che tempo fa il medico-scrittore Stephen Bergman su “Bo-ston Globe” alla domanda secca: “I cani possono causaredivorzio?”, rispondeva: “No. Semmai causano amore co-smico”. Il suo amico Eddie, però, citato nel pezzo, è statospedito a dormire sul divano per far posto ai due cani del-la moglie.

Che fare?Il dato confortante è che le coppie che scoppiano stannodimostrando grande senso di responsabilità verso gli ani-mali. Da un lato aumentano le richieste di affido (a paga-mento) alle associazioni, alle pensioni o ai canili, in attesadi trovare sistemazioni più consone all’animale rimasto “or-fano”, sempre meglio dell’abbandono, come accadeva finoa qualche tempo fa. Dall’altro, soprattutto, si stanno mol-tiplicando le richieste di affidamento e di mantenimentocongiunto, proprio come i figli. Due sono le strade, che ingenere portano ad un accordo definito da una scrittura pri-vata: il mantenimento condiviso (nel quale ciascuno deiconiugi provvede al 50% delle spese) o l’affidamento con-giunto (nel quale la bestiola viene democraticamente ge-stita per un periodo da un partner e per un uguale periododall’altro).

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Fido muore in pensione. Risarcito il danno affettivo

La storiaQuesta è la storia di due giovani coniugi, Giorgia e Rober-to, la cui vicenda inizia nel 2005, quando la coppia, prossi-ma alle nozze, decide di affidare a una pensione Whisky, ilcucciolone meticcio adorabile, ma un tantino impegnativoda gestire durante la cerimonia nuziale e il viaggio in lunadi miele.Gli sposini dunque decidono di lasciare il loro beniamino inuna pensione per cani, in quel di Mori, cittadina del Tren-tino situata a metà strada tra Rovereto e il lago di Garda.C’era poi un’altra più che valida ragione per affidare mo-mentaneamente Whisky alle cure di una pensione. “Il caneera mio”, spiega Giorgia, “e di solito, quando andavamo ingiro, lo lasciavamo a mia suocera. In questo caso non erapossibile, perché l’altra cagnetta di casa era in calore.Quindi abbiamo preferito scegliere una pensione che cre-devamo affidabile”.Dopo nemmeno due giorni ecco però il dramma: i gestoritelefonano ai familiari della coppia per avvisarli della mor-te improvvisa del cane. La giustificazione del decesso im-provviso di Whisky, secondo chi gestiva il ricovero, era ri-feribile a un tentativo di fuga del cucciolone che forse sca-vando sotto la rete, o forse tentando di scavalcarla, si eraprocurato una ferita mortale.I due giovani coniugi però non credono all’ineluttabilità diun improbabile incidente, tanto più che il veterinario chia-mato in soccorso del cane (ormai defunto) si era mostrato

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un po’ perplesso e cauto nell’ipotizzare la causa della mor-te. A questo punto Giorgia e Roberto fanno causa ai gesto-ri della pensione, ritenendoli colpevoli di incuria e chieden-do il risarcimento del danno da mancata relazione affettiva.A Mori più di un abitante sogghigna di fronte a tale richie-sta e invece i due sposini, alla fine, trovano il pieno riscon-tro alle loro ragioni. Il giudice civile di Rovereto, Simonet-ta Caterbi, riconosce il risarcimento alla coppia, ribaltandoaddirittura una recente sentenza della Corte di Cassazioneche aveva indicato per un caso simile un esempio di dannoesistenziale non risarcibile perché non costituzionalmentegarantito. Nient’affatto, ha sentenziato la Caterbi, peraltromolto sensibile anche in passato ai danni morali (è noto unsuo saggio sul danno da vacanza rovinata). “Lo Stato”, silegge nella sentenza del giudice, “è consapevole del legameche si instaura tra l’animale e il suo padrone, rapporto chenon può essere limitato al solo profilo affettivo e nel qualesi inserisce una di quelle attività realizzatrici della personaumana che la stessa carta costituzionale tutela all’art. 2”.In altri termini, il rapporto di affettività è una faccenda chepuò estrinsecarsi nei confronti di un oggetto che ci è par-ticolarmente caro (una penna, un anello, un orologio, ec-cetera). Altra faccenda è l’elaborazione mentale del doloreinflitto a causa della mancata relazione affettiva con un or-ganismo vivente e senziente, quale il proprio cane. Ergo:6.000 euro di multa ai gestori sbadati della pensione.

La normativa/la leggeDal punto di vista giuridico, il rapporto intercorso tra lapensione e il proprietario dell’animale è ascrivibile nell’am-

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bito del contratto di deposito oneroso; come impone l’art.1768 del Codice civile, la pensione deve seguire la diligen-za “del buon padre di famiglia” durante la custodia dell’ani-male e, in caso di eventuali problemi, informare subito ilproprietario delle condizioni di salute. Una volta accertatoil cattivo stato di salute dell’animale riconsegnato (o addi-rittura, come nel caso dello sfortunato cane dei coniugi diMori, il decesso), la pensione risulterà di certo contrattual-mente inadempiente e non potrà pretendere alcunché a ti-tolo di compenso per la custodia o quant’altro ma, anzi, po-trà essere ritenuta responsabile delle lesioni subite dal ca-ne e risarcire il danno subito.

Che fare?Quando un animale muore a causa di una presunta respon-sabilità medica o, come nel nostro caso, per cattiva custodia,risulta opportuno far fare l’autopsia (chiedere all’Asl o an-che a un veterinario che metta in contatto. Tenere presenteche l’autopsia si paga). Questa è essenziale perché spesso lecartelle cliniche del medico veterinario non sono sufficientia dimostrare un nesso causale tra il comportamento dolo-so/colposo e la morte/lesione del povero animale.

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DECALOGO PER UNA CORRETTA SCELTA DELLA PENSIONE

Per partire tranquilli e non rischiare di abbandonare il proprioanimale in “pensioni-lager”, le associazioni Gaia Animali &Ambiente e Diamoci La Zampa hanno predisposto un decalogoper la scelta del posto giusto. Ecco i consigli per evitare brutteesperienze:1. prima dell’affido, visitare personalmente la struttura: se il titolarerifiuta la visita, è meglio cercarne subito un’altra;2. verificare che i box siano spaziosi, con una parte all’aperto euna coperta al riparo da sole e pioggia;3. accertarsi che la pensione disponga di un veterinario; 4. portare l’animale in pensione per periodi brevi prima dellavacanza: si potrà abituare il quattrozampe e si potrà verificarecome reagisce e come viene curato;5. prima della consegna vaccinare l’animale e farlo visitare dalveterinario che ci rilascerà un attestato di buona salute; 6. sottoporre la bestiola a un trattamento anitiparassitariopreventivo;7. diffidare delle pensioni che non chiedono copia del libretto divaccinazione: è probabile che vengano ricoverati anche animaliprivi di copertura immunitaria;8. lasciare sempre un recapito telefonico, per essere raggiunti incaso di complicazioni;9. farsi rilasciare una ricevuta che attesti che avete lasciato labestiola in custodia presso la pensione;10. incaricare un amico di recarsi saltuariamente a fare visita asorpresa all’animale, per verificare le condizioni di mantenimento.

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Dimenticato sul terrazzo: a processo il proprietario

La storiaAvrebbe lasciato morire il suo cane, un giovane pitbull, di-menticandolo sul terrazzo in piena estate. Per questo èsotto processo il maceratese N. P., 26 anni. Il fatto sarebbeaccaduto il 22 giugno 2008. Un vicino, sentendo i guaiti delcane, chiama i vigili del fuoco, chiedendo il loro interven-to. I pompieri con la scala raggiungono l’animale sulla ter-razza e per prima cosa cercano di farlo riprendere bagnan-dolo con l’acqua. Il cane però è già troppo disidratato. Sulposto arrivano anche i veterinari dell’Asur che riescono arianimarlo con un’iniezione.Purtroppo però l’effetto della cura d’urgenza è breve: or-mai le condizioni del pitbull sono troppo compromesse el’animale nel giro di poco tempo smette di respirare. Di questo episodio è accusato N. P., il padrone del cane, ri-tenuto responsabile di averlo lasciato chiuso in terrazzasotto il sole, senza né un riparo né un po’ d’acqua, condan-nandolo praticamente alla morte. Ora, davanti al giudiceIannielli, si è aperto il processo. Nella prossima udienza, anovembre 2010, saranno sentiti i primi testimoni citati dalPm (l’avvocato Francesca d’Arienzo): i vigili del fuoco e iveterinari intervenuti sul posto. N. P., peraltro, deve ri-spondere di un’altra accusa per maltrattamenti, perchéqualche mese prima è stato visto prendere a calci lo stessocane dopo averlo legato a un palo.

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La normativa/la leggeIl triste episodio, purtroppo non raro, integra a nostro pa-rere un comportamento penalmente rilevante.Non possiamo dare certezze riguardo alla qualificazionegiuridica dell’illecito, non potendoci sostituire alla magi-stratura, ma possiamo basarci su precedenti casi giurispru-denziali e osservare che la fattispecie appare integrare ildelitto di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis C.p., ci-tato più volte nel corso dell’analisi dei casi precedenti. Ilreato di cui sopra punisce con la pena della reclusione da3 a 18 mesi chiunque, per crudeltà o senza necessità, ca-gioni la morte di un animale.Analizzando nel dettaglio tale figura criminosa, si osservache dottrina e giurisprudenza affermano univocamenteche per integrare tale tipologia è sufficiente la sussistenzadel dolo generico.

In parole meno tecniche: perché sussista il delitto di ucci-sione e maltrattamento di animali, il reo non deve per for-za avere la volontà diretta di cagionare la morte dell’anima-le, ma è sufficiente che l’azione o l’omissione comporti lapossibilità del verificarsi di tale evento, a titolo di dolo(quindi la rappresentazione e volontà di maltrattare o uc-cidere) anche solo eventuale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ravvisatola sussistenza del reato di cui all’art. 544 ter C.p. – Maltratta-mento di animali (così come per l’art. 544 bis C.p. – Uccisio-ne di animali), nel caso di un cane lasciato per un apprezza-bile lasso di tempo sotto il sole, chiuso in un’autovettura, sen-za che fosse necessaria una volontà diretta di infierire sul-l’animale (calci o bastonate) o che il cane stesso riportasse

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una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consiste-re in soli patimenti e il comportamento essere essenzialmen-te omissivo (Cass. Pen., sez. III, 7/01/2008, n.175).Pertanto, ci sembra simile al caso del maceratese N. P., ilquale, abbandonando il proprio pitbull sul balcone sotto ilsole, senza cibo, acqua e, ovviamente, contro la normativaigienico-sanitaria, ha cagionato la morte dello stesso. N. P.non ha di fatto preso a calci o a bastonate il proprio cane,ma lo ha lasciato chiuso in balcone, sapendo e/o anche “ac-cettando il rischio” che lo stesso animale avrebbe patitogravi sofferenze.

Che fare?Va da sé: mai lasciare il cane a lungo da solo sul balcone.Se il cane in difficoltà è di un vicino, si devono avvertite leautorità competenti. Abbiamo accennato alla normativa igienico-sanitaria, per-ché un animale lasciato chiuso, per sua natura, produceescrementi che a lungo andare rendono il luogo non salu-bre e pericoloso anche per la stessa salute umana. Corret-tamente, pertanto, in casi (orribili) di questo tipo, si è le-gittimati a contattare la competente autorità di PubblicaSicurezza per prevenire il decesso del povero animale,nonché a contattare la Asl locale per le opportune verifichesotto il profilo igienico-sanitario.Ribadiamo che, se ci sono delle Guardie zoofile sul luogo do-ve si verifica l’episodio criminoso, è opportuno contattareanche le stesse, in modo da potenziare gli interventi utili.Nell’ultimo periodo, grazie all’approvazione in parecchi co-muni di regolamenti locali per la tutela del benessere degli

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animali e per garantire una migliore convivenza tra l’ani-male e l’uomo, sono previste anche sanzioni amministrati-ve per chiunque custodisca cani o animali su balconi (o co-munque in luoghi non idonei), in condizioni climatiche dif-ficili. Disposizioni regolamentari di questo tipo possono col-pire situazioni anche “meno gravi” rispetto a quella esami-nata: meno gravi ma che, tuttavia, non devono verificarsi.

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Curare il cane come un bambino

La storiaIl cane, in un certo senso, è come un bambino. Pertanto i“proprietari”, specie quando lo portano in auto, devonousare verso il loro quattrozampe “la stessa attenzione e di-ligenza che normalmente si usa verso un minore”. L’equi-parazione arriva dalla Cassazione, la quale sottolinea chechi non si comporta con questa premura può rischiare unacondanna per maltrattamenti.La Suprema Corte ha infatti recentemente confermato la col-pevolezza di L. P., un ventisettenne della provincia di Nova-ra, per non essersi accorto che il suo cane, una sera del 17agosto del 2003, non era risalito a bordo dell’auto sulla qualeviaggiava ma era rimasto fuori, con il guinzaglio incastratonella portiera. Il povero animale era stato trascinato per cir-ca un chilometro prima che il proprietario, che quella seraera anche ubriaco, si accorgesse di quanto stava accadendo.La Cassazione, alla quale L. P. ha fatto ricorso contro lamulta di 2000 euro per sevizie inflittagli dal tribunale diNovara nel luglio 2006, ha convalidato la colpa del malde-stro proprietario. Il giovane si è salvato dalla condanna permaltrattamento di animale perché il reato si è estinto perprescrizione, ma dovrà comunque risarcire la Lega Antivi-visezione, costituitasi parte civile nel processo, con 250 eu-ro. La Corte ha dichiarato prescritto il reato rifiutando pe-rò di concedere “una formula di proscioglimento più favo-revole”. “Anzi”, hanno aggiunto i supremi giudici, “devonoessere confermate le statuizioni civili”, pari appunto a 250euro in favore della Lav.

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Per la prima volta la Suprema Corte ricorda insomma ai“padroni” che se si decide di avere un cane poi bisognatrattarlo con la stessa cura che si usa verso i bambini. Inu-tilmente infatti L. P. si è rivolto alla Cassazione (dopo esse-re stato condannato dal tribunale) sostenendo che l’artico-lo 727 del Codice penale sanziona la detenzione di animaliin condizioni incompatibili con la loro natura e produttivedi gravi sofferenze, fatto quest’ultimo che non gli era statocontestato visto che gli veniva addebitato solo il maltratta-mento colposo. La terza sezione penale (con sentenza21805) ha però bocciato il ricorso, sottolineando che nelcaso in questione “è evidente la colpa di L. P.” perché, ap-punto, “ l’animale condotto al seguito o trasportato in au-tovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che nor-malmente si usa verso un minore”. Dunque “è configurabile una condotta di maltrattamento omalgoverno di animali sia pure di natura colposa” anchenel caso in cui il padrone si è comportato con “negligenza”nei confronti dell’animale. Il padrone infatti, chiarisce laSuprema Corte, “prima che l’autovettura ripartisse avreb-be dovuto controllare che il cane si trovasse a bordo”. Perquesto la Corte ha ribadito “la illiceità” della distrazionecompiuta dal giovane verso il suo sfortunato cane, uscitomalconcio (poi si è fortunatamente ripreso) da quella brut-ta notte.

La normativa/la leggeIl proprietario del cane è stato condannato nel 2006 dal tri-bunale a 2000 euro di ammenda, 1500 euro di onorari piùle spese legali e 250 euro alla Lav costituitasi parte civile in

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giudizio sulla base dell’art. 727 del Codice penale in vigoreal momento del fatto (il 2003). Oggi l’art. 727 è stato mo-dificato dalla legge 189/2004. La Corte di Cassazione, confermando la condanna (anchese prescritta) con sentenza 21805/2007, ha espresso l’inno-vativo principio che “l’animale, condotto al seguito o tra-sportato in autovettura, richiede la stessa attenzione e di-ligenza che normalmente si usa verso un minore”. Quelladella Cassazione è un’importante pronuncia: cristallizza unfondamentale principio, oggi rafforzato dall’introduzionedella nuova normativa a tutela degli animali (la L.189/2004, appunto), per cui può pacificamente definirsicambiato e innovato totalmente il rapporto tra proprietarioe animale d’affezione, non più riconducibile alla sempliceproprietà di una cosa di cui il padrone avrebbe la comple-ta disponibilità. Sorgono invece nuovi obblighi e responsa-bilità. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha positiva-mente sancito che attenzione, cura e protezione sono gliatteggiamenti corretti da assumere verso i cani, animaliportatori di interessi intrinseci che devono essere tutelatinel rispetto della loro natura, etologia e comportamento.

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Denunciata per abbandono

La storiaUna storia di Natale al rovescio. Un povero cane meticcioabbandonato e semicongelato viene soccorso da una pas-sante la mattina di Natale in viale Gramsci a Modena. Gra-zie al microchip applicato all’animale, però, è stato possibi-le denunciare la sua padrona per l’abbandono.È stata la Polizia municipale di Modena a rintracciare ladonna a partire dai dati memorizzati nel chip.Dopo la notizia del ritrovamento del cane al Comando mo-denese, peraltro, erano giunte numerose segnalazioni di vi-cini che avevano dato informazioni sulla padrona e sul ca-ne. Sembra che già in passato la donna, con l’avvicinarsidelle ferie estive, avesse abbandonato l’animale. Propriodurante uno di questi abbandoni il cane era stato raccolto,accudito e provvisto di microchip dai tecnici del Comuneche l’avevano poi riconsegnato alla proprietaria. Ora il cane è stato affidato ad una persona che se ne pren-derà cura. Per tutta la vita, e non solo fino alle prossime va-canze.

Dati allarmanti

La storiaLa scena, a spanne, prima o poi l’abbiamo vista tutti: unvecchio cane, male in arnese, zoppicante, ogni tanto provaad attraversare la corsia dell’autostrada. Pochi chilometriprima, probabilmente, è stato abbandonato da un’auto che

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si dirigeva verso un tranquillo soggiorno estivo. Qualcheautomobilista frena, qualcuno strombazza il clacson, e ognivolta il quattrozampe sussulta, smarrito, impaurito, e ten-ta ancora di attraversare. Il quattrozampe è uno spettaco-lo triste che pochi notano. Forse, prima di sera, non saràaltro che una macchia rossa e nera sull’asfalto. E avrà cau-sato, suo malgrado, un incidente.I dati sono allarmanti. In dieci anni, sulla sola rete autostra-dale ci sono stati in Italia 45mila incidenti stradali gravi cau-sati da animali abbandonati, randagi o vaganti, con 4.000persone ferite e 200 persone morte. Una vera strage. Chiabbandona un animale commette non solo un reato penale,ma potrebbe anche essere accusato di omicidio colposo. Disolito, invece, chi abbandona un animale si autoassolve: “Gliridoniamo la libertà”, dicono ipocritamente gli abbandona-tori, scaricandosi la coscienza. Un’idiozia. L’abbandono èuna vera e propria aggressione ai danni dell’animale, comeafferma in un suo scritto Patrick Pageat, professore france-se di medicina veterinaria. Significa la perdita dei suoi pun-ti di riferimento, la scomparsa del gruppo entro il quale ave-va strutturato la sua vita. E tutto questo causa gravissimiscompensi. Sempre che salvi la pelle. Il 70% dei cani abban-donati, infatti, muore entro pochi giorni dall’abbandono. Difame, di stenti, oppure sotto le ruote di un’auto o di un ca-mion. Le speranze, quindi, non sono molte. Solo pochi, i piùfortunati, trovano immediatamente una famiglia che li salvadalla strada e possono così iniziare una nuova vita. Gli altrisopravvissuti finiscono invece nei canili pubblici o privatiche, in Italia, sono drammaticamente sovraffollati. L’incremento della popolazione canina e felina randagia o

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in attesa di adozione è ormai di fatto un’emergenza. Tra ilnumero degli animali nei canili e quello degli aspiranti “ge-nitori adottivi” il divario è enorme. Risultato: una gran par-te dei trovatelli non ha alcuna speranza di futuro, non tro-verà una casa e, spesso, trascorrerà la sua vita dietro lesbarre di un canile oppure in maniera randagia. I canili,dunque, sono strapieni. Tutti quelli esistenti rischiano,giorno dopo giorno, il collasso. Ci sono troppi quattrozam-pe da collocare. Una situazione disperata.

Dobi, il dobermann abbandonato come un...cane

La storiaÈ notte. Una macchina si avvicina al rifugio dell’associzio-ne Spab di Gorduno, in Ticino (Svizzera). Scende un uomoche, per aprire il cancello del rifugio, lo scassa. Poi apre laportiera dell’auto. Ne fa scendere un cane. È un dober-mann. Lo fa entrare nel recinto. Richiude e blocca il can-cello dall’esterno. Se ne va.Piove. Per un attimo il cane resta immobile, incredulo, poisi lancia contro il filo di ferro che delimita il recinto. Cercadisperatamente di raggiungere l’auto che si allontana nellanotte. Tenta di scavalcare la rete di protezione. Abbaia.Piange. È notte. Non lo sente nessuno.Solo le telecamere che riprendono tutta la scena – dall’ini-zio alla fine – testimoniano l’accaduto. Poi il povero cane sirassegna. Lo trovano, la mattina, tremante e impaurito. Lobattezzano Dobi perché è un dobermann. Ha il microchip –

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registrato in Italia, dunque è italiano – e dovrebbe esserepossibile risalire al proprietario. “Mi chiedo”, dice il presi-dente della Spab, Armando Besomi, “perché quell’uomonon sia venuto al rifugio negli orari d’apertura. Perché ab-bandonare Dobi di notte? Perché lasciarlo come una scar-pa vecchia? Perché infliggergli un dolore così grande? Que-sto cane è stato allevato da qualcuno e ha voluto bene aqualcuno. Perché trattarlo così?”. Domande legittime che,per ora, non hanno risposta. Gli unici dati certi: il Ministero ha aperto un’inchiesta, siaper l’abbandono dell’animale, sia per i danni causati al rifu-gio. Dobi, nel frattempo, è accudito e coccolato dalle signo-re che prestano aiuto volontario al rifugio, ma... la cosa piùbella è che una signora del luganese si è già proposta perdare una casa a Dobi. “Una signora”, dice Besomi, “ha per-so recentemente il suo dobermann e, sapendo quanto so-no sensibili questi cani, ha deciso di non farlo soffrire dinostalgia per troppo tempo”. Grazie a lei, a nome di Dobi edi tutti coloro che tifano per lui.

La normativa/la leggeÈ del 14 agosto 1991 la legge quadro n. 281 in materia dianimali d’affezione e prevenzione del randagismo che cosìrecita: “Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altroanimale custodito nella propria abitazione, è punito con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire trecentomila a lire un milione. Più recentemente ilnuovo articolo 727 del Codice penale (Maltrattamento dianimali) e la legge n. 189 del 2004 hanno ulteriormenteinasprito le sanzioni, considerando l’abbandono come rea-

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to di maltrattamento: prevede l’arresto fino a un anno e su-permulte da 1.000 a 10.000 euro. Già si sono avute le pri-me condanne.È obbligatorio che ogni cane sia microchippato o tatuato esia iscritto all’anagrafe canina. Le varie leggi regionali di re-cepimento della legge quadro 281/91 hanno attivato l’ana-grafe canina regionale informatizzata che consente di iden-tificare i cani mediante microchip. Il tatuaggio, in prece-denza previsto come unico metodo di identificazione, èquindi sostituito dal microchip (i cani già tatuati – con ta-tuaggio ancora leggibile – non devono essere anche micro-chippati). Il microchip viene applicato con una siringa nelsottocute del lato sinistro del collo del cane. La chippaturanon è dolorosa (come una piccola puntura) e il microchip(che contiene un codice numerico di quindici cifre, è inal-terabile e sicuro) si può leggere avvicinando l’apposito“lettore” al cane. I dati del proprietario (compreso il codi-ce fiscale) e del cane vengono immessi in una banca datiche contiene, per l’appunto, tutti i dati dell’anagrafe cani-na. In caso di smarrimento, il cane microchippato viene fa-cilmente identificato grazie a questa vera e propria “cartad’identità”. È interesse di ogni proprietario (oltre che unobbligo di legge) far chippare il proprio cane e contestual-mente iscriverlo all’anagrafe.

Che fare?Per far sì che i colpevoli di abbandono del proprio animalesiano puniti è però necessario che un giudice venga a co-noscenza dei fatti. Il che avviene mediante un “esposto-de-nuncia”. La denuncia si può fare – in carta libera – diretta-

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mente alla procura della Repubblica presso la pretura loca-le oppure a uno qualunque degli organi di Polizia giudizia-ria: Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, Corpo forestale,Guardia di finanza. Saranno poi loro a inoltrare la denunciaalla pretura competente. Denunciare una persona ai sensi dell’articolo 727 del Codi-ce penale e della legge 189/2004 è semplice. Non si rischianulla. L’art. 727 contempla un reato procedibile d’ufficio:non si prevede quindi il pagamento delle spese processua-li e l’eventuale risarcimento del danno a carico di chi ha av-viato un procedimento penale conclusosi con l’assoluzionedell’imputato. Vale quindi la pena di inoltrare sempre unadenuncia – anche contro ignoti e sapendo che forse verràarchiviata – se non altro perché si sparga la voce che in gi-ro ci sono persone determinate a far rispettare i diritti ani-mali. Ecco dunque uno schema di denuncia-esposto dascrivere su carta libera, in doppia copia.

Traccia di esposto contro l’abbandono di animali do-

mestici

La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleriadella procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficiodi Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpoforestale, Guardia di finanza, Polizia municipale, Poliziaprovinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anchea disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usateraccomandate o fax.

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Atto di denuncia (o querela)Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

.................. e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………

– oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di ……………....

– oppure Al Comando Stazione forestale…….. – oppure alla Guar-

dia di finanza di ………. – oppure al Comando Polizia municipale di

.................... – oppure al Comando Polizia provinciale di ...............

(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo

quello prescelto)

La/Il sottoscritta/o, nata/o a ……, il ……., residente in …..Via…..,recapito telefonico …….. con la presente formale denuncia-espo-sto intende portare a conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui diseguito si illustrano.In data …… alle ore …… in località .............. ha notato (esposizio-ne dettagliata dei fatti – e solo dei fatti – cui si è assistito, puntandoalla massima precisione possibile ma evitando dettagli superflui,supposizioni o commenti; fornire inoltre ogni elemento utile per laidentificazione dei responsabili: targhe di auto, riconoscimento per-sonale, descrizione somatica, eccetera; aggiungere ogni elementoutile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad esempio “siallontanava rapidamente dal luogo dell’abbandono” eccetera).Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori ……… (identificare glieventuali testimoni).Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui all’art. 544 del Codice pe-nale e di cui all’art. 727 del Codice penale (Abbandono di animali),così come modificato dalla legge 189/2004 (“Nuove norme contromaltrattamento degli animali”), che prevede che “chiunque abban-dona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cat-tività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da1.000 euro a 10.000 euro”.In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidan-do che i responsabili possano esser perseguiti penalmente.p.s. nel caso di reati perseguibili a querela specificare:

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1) che “allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presen-te atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteran-no responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamen-te la punizione penale ai sensi di legge”;2) che “ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere in-formati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste diproroghe delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archivia-zione”.Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:– Tizio, nato a…….... il……....., residente/domiciliato in …….......alla via…………, telefono………………– Caio ……Con ossequio, si ringrazia.

Luogo, Data e Firma che viene apposta al momento del depositodell’atto

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Picchia il suo cane, seimila euro di multa

La storiaI fatti risalgono al 25 novembre 2005 quando, intorno alle22,00 nei pressi di piazza Augusto Imperatore a Roma, di-versi passanti vedono un uomo picchiare brutalmente uncane prendendolo a calci e pugni, sbattendolo contro il mu-ro e colpendolo ripetutamente con uno spesso guinzaglio,utilizzato come una frusta. L’animale, rannicchiato a terraterrorizzato, prova a fuggire ma è legato con una fune.Le persone presenti tentano di fermare l’aggressione echiamano le forze dell’ordine, ma prima dell’arrivo dellapolizia l’uomo riesce ad allontanarsi, minacciando i presen-ti e trascinando a forza il cane tenuto a guinzaglio.Tra i testimoni è presente Ilaria Zagaria, responsabile delsettore adozioni dell’Associazione Volontari Canile di Por-ta Portese, che nei giorni successivi riconosce il cane mal-trattato nella foto e nella descrizione di una scheda del ca-nile: un meticcio di colore nero con una macchia bianca sulpetto, entrato al rifugio alcune settimane prima e riconse-gnato al detentore. Grazie a questo riconoscimento si risa-le al responsabile che viene quindi denunciato.A dicembre 2009, il Tribunale di Roma condanna l’uomo,A. R., di 44 anni, alla pena pecuniaria di 6.000 euro di mul-ta “per aver picchiato brutalmente il suo cane”.“Finalmente nelle aule di giustizia, dopo le tante battagliecondotte negli anni dalle associazioni animaliste, si con-dannano gli autori di maltrattamenti verso gli animali”:questo il commento dell’avvocato Filippo Pompei che harappresentato nel dibattimento la Lav come parte civile.

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“Per questo è importante l’attività svolta dalle associazioni,ma è fondamentale anche l’azione di denuncia da parte deicomuni cittadini”.“Diverse analisi dimostrano che le varie forme di maltrat-tamento si accompagnano ad atteggiamenti culturali chevedono gli altri animali come cose, oggetti animati da usaree sfruttare e sui quali esercitare un misero senso di onnipo-tenza quotidiana: l’altro animale diventa lo schiavo di fru-strazioni, impotenze e meschinità umane”: lo afferma CiroTroiano, responsabile delle Guardie zoofile della Lav, esten-sore della denuncia che ha portato alla condanna di A.R.Pistone, il cane vittima dell’aggressione, grazie alla senten-za del tribunale è stato finalmente dissequestrato e affida-to al canile di Roma in attesa di adozione. Sino alla condan-na, il rischio che potesse essere restituito all’uomo che loaveva maltrattato ne aveva impedito l’adozione, nonostan-te Pistone sia un cane buono e socievole con gli altri cani(divide un box con altri due cani da quattro anni). Ora,grazie alla decisione del giudice, Pistone può sperare inuna nuova famiglia che lo accolga con amore.

La normativa/la leggeCome più volte sottolineato, per il reato di maltrattamentola legge è la 189/2004. “Disposizioni concernenti il divietodi maltrattamento degli animali nonché di impiego deglistessi in combattimenti clandestini o competizioni non au-torizzate”, che modifica l’art. 727 del Codice penale. Preve-de la reclusione da tre mesi ad un anno o una multa da3.000 a 15.000 euro per chi, per crudeltà o senza necessi-tà, cagioni una lesione ad un animale, un danno alla salute,

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o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabiliper le sue caratteristiche etologiche.

Che fare?Come sottolineato anche nella storia di Pistone, è fonda-mentale la collaborazione dei cittadini onesti. Chi è testi-mone di un grave maltrattamento è utile che lo denunci.

Traccia di esposto contro il maltrattamento di ani-

mali

Premettendo che gli atti di denuncia e querela sono prividi specifiche formalità (eccetto quelle legate al deposito)e, dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tuttie che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi attisarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazio-ne (per la quale è bene comunque sempre contattare unlegale di fiducia prima del deposito), ecco un esempio as-solutamente generale di denuncia al quale poi adattare conle dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l’esempio solocome riferimento.La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleriadella procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficiodi Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpoforestale, Guardia di finanza, Polizia municipale, Poliziaprovinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anchea disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usateraccomandate o fax.Lo stesso seguente facsimile, opportunamente adattato, sipuò utilizzare per le altre fattispecie di reato previste dal-la legge 189 del 2004: artt. 544 bis C.p. (Uccisione di ani-

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mali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);art. 727 C.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);art. 2 della legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali dipelli e pellicce di cani e gatti).

Atto di denuncia (o querela)Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

.................. e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………

– oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di ………….....…

– oppure Al Comando Stazione forestale…….. – oppure alla Guar-

dia di finanza di ………. – oppure al Comando Polizia municipale di

.................... – oppure al Comando Polizia provinciale di ...............

(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo

quello prescelto)

La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) esponequanto segue.In data …… in località ................ del Comune di .................... hanotato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito; fornire inol-tre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili: targhedi auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, eccetera;nel caso di ignoti intestare l’atto “contro ignoti”; aggiungere ogni ele-mento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad esem-pio: “faceva uso di una spranga”, ovvero “trasportava l’animale fa-cendo uso di un camion privo di aerazione”, ovvero “deteneva l’ani-male in una gabbia insufficiente”, eccetera).Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui all’art. 544 ter del Codicepenale (Maltrattamento di animali) che ha provocato grave strazioall’animale medesimo (eventualmente aggiungere, se i fatti ancorasono in atto, “che sta continuando a procurare strazio all’animale”).In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidandoche i responsabili possano esser perseguiti penalmente (eventual-

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mente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto: “si avanza corteseistanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il rea-to sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze”).Tenere presente che i reati di cui alla legge 189/04 sono procedi-bili d’ufficio ma, per precauzione, nel caso in cui l’autorità proceden-te dia una diversa qualificazione giuridica dei fatti, risulta opportunoinserire i tre punti sotto indicati:1) Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente at-to è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno re-sponsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente lapunizione penale ai sensi di legge;2) Ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere informatipresso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghedelle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione.3) In qualità di querelante, ci si oppone all’eventuale emissione di undecreto penale di condanna.

Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:–Tizio, nato a...... il …………………., residente/domiciliato in…………….. alla via ………….., telefono ………………….– Caio …………………………..Si allegano (eventualmente) i seguenti documenti:– referto del veterinario;– foto;– riprese video;– bastoni, catene, trappole, eccetera;– tracce di veleno (per le quali si chiede che la S.V. voglia disporreuna specifica analisi);– altro.

Si ringrazia.

Luogo, Data e Firma che viene apposta al momento del depositodell’atto

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Il ministro e il cane. Chi dei due il privilegiato?

La storiaIl cane del ministro alla Cultura Sandro Bondi, o megliodella sua compagna, la deputata del Pdl Michela Repetti, èl’oggetto di un’interrogazione parlamentare a firma dei se-natori Roberto Della Seta e Donatella Poretti. Un cane oggetto di interrogazione parlamentare? Eh sì,perché il quattrozampe in questione è stato trasportato suun treno Frecciarossa insieme al ministro. Il cane avrebbeinsomma ricevuto un trattamento di favore perché in com-pagnia del ministro: mentre agli altri, infatti, il regolamen-to di Trenitalia non consente l’accesso sui vagoni dei treniad alta velocità, a meno che non si tratti di animali di pic-cola taglia nelle gabbie. A completare le tinte fosche di questa curiosa vicenda siaggiunge il fatto che l’incauto quattrozampe era atteso lasera stessa alla trasmissione “Porta a Porta”, dove ha par-tecipato alla puntata sul taglio della coda nei cani – praticaattualmente vietata (salvo deroghe particolari) dall’art. 2,lettera d), dell’Ordinanza Martini – insieme alla compa-gna del ministro.L’interrogazione, diretta al ministro dei Trasporti e delleInfrastrutture, Altero Matteoli, mette l’accento sul tratta-mento iniquo riservato al ministro (il quattrozampe, infat-ti, non c’entra nulla: probabilmente si sarebbe anche volen-tieri risparmiato di andare nello studio televisivo), per ilquale viene richiesta una sanzione così come da regola-mento. Allo stesso tempo, i due senatori del Pd prendono

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la palla al balzo per chiedere a Trenitalia di consentire an-che ai comuni mortali di portare i loro cani sui treni ad al-ta velocità, seguendo le regole di sicurezza per permetterea tutti un viaggio sereno. Mica male, però, in casa Bondi: un ministro, una deputatae un cane privilegiato.

La normativa/la leggeDi seguito riportiamo in sintesi le regole attualmente in vigo-re che disciplinano il trasporto degli animali in treno. Tale re-golamentazione è stata oggetto di discussione e studio al ta-volo di lavoro tra esponenti politici (tra i quali ha avuto unruolo positivo il sottosegretario Francesca Martini), espertidi settore e rappresentanti di associazioni animaliste.Il caso che ha interessato il ministro, il quale avrebbe vio-lato il regolamento Trenitalia poiché trasportava il suo ca-ne sul treno Frecciarossa – treno ad alta velocità – è inte-ressante. In base alla disciplina di cui al regolamento cita-to è infatti vietato trasportare cani sui treni ad alta veloci-tà salvo che gli stessi siano di piccola taglia e, quindi, tra-sportabili in apposite gabbie di dimensioni limitate. L’inter-rogazione parlamentare, tutt’oggi non conclusa, poggia sulperché sia stato concesso al ministro di viaggiare sul trenoad alta velocità con il proprio quattrozampe.Risulta opportuno osservare che la disciplina relativa altrasporto di cani in treno non è oggetto di particolari dero-ghe se non nel caso di trasporto di cani-guida per personenon vedenti che, ovviamente, possono viaggiare su tutti itipi di treni. L’autorizzazione data al ministro e al suo caneapparentemente integra un trattamento di favore a disca-

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pito dei “comuni” cani viaggiatori. La nostra Costituzionesancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini da-vanti alla legge senza distinzione alcuna.Pertanto, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevede-re la deroga per circostanze determinate – vedi il citato di-ritto illimitato per il trasporto dei cani-guida per i non ve-denti – ovvero sussista una causa particolare che permet-ta la deroga temporanea al regolamento, eventuali violazio-ni della normativa integrano un illecito sanzionabile.La vicenda ha comunque avuto un aspetto positivo. I pro-prietari del cane “privilegiato”, infatti, hanno giustificatoil loro comportamento sulla base della buona fede e han-no comunicato l’intenzione di “lottare”, mediante la mo-difica della disciplina regolamentare, perché sia data lapossibilità di viaggiare con gli animali domestici su tutti itipi di treni, a prescindere dalla dimensione e seguendo leregole di sicurezza, in modo che le campagne contro l’ab-bandono abbiano un riscontro concreto anche sul pianopratico. Aspettiamo dal ministro Bondi che passi dalle pa-role ai fatti.

Che fare?Il trasporto degli animali domestici da compagnia sui treniè possibile.I cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli animali dome-stici da compagnia (custoditi nell’apposito contenitore didimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gra-tuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le ca-tegorie di treni. È possibile viaggiare con un solo conteni-tore per ciascun viaggiatore. Trenitalia specifica che, se si

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tratta di treni effettuati con materiale ETR 450, il conteni-tore va tenuto sulle ginocchia.Per i cani di altra taglia (qualsiasi) è possibile, per singoloviaggiatore, il trasporto dell’animale mediante l’utilizzo dimuseruola e guinzaglio:– sui treni Espressi, IC ed ICN sia in prima che in secondaclasse;– sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultimacarrozza, con esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del matti-no dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;– nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie ecomfort e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 per com-partimenti acquistati per intero.

In tali casi per il trasporto del cane è necessario acquista-re un biglietto di seconda classe al prezzo previsto per iltreno utilizzato ridotto del 50%.In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possonooccupare posti destinati ai viaggiatori. Queste condizioni non valgono per i cani-guida per i nonvedenti. Essi possono infatti viaggiare su tutti i treni gra-tuitamente senza alcun obbligo.Per tutti i cani è necessario essere in possesso del certifi-cato di iscrizione all’anagrafe canina (o del “passaporto”del cane per i viaggiatori provenienti dall’estero). È neces-sario avere con sé copia del certificato per esibirlo al mo-mento dell’acquisto del biglietto e/o durante il viaggio. Incaso di inadempimento si è infatti soggetti a sanzione pe-cuniaria e si deve scendere alla prima fermata.Se si viaggia sui treni sprovvisti del biglietto per l’animale,

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oppure non si esibisce il certificato di iscrizione all’anagra-fe canina, si è tenuti a pagare l’importo dovuto, maggiora-to di una soprattassa.Inoltre, nel secondo caso, si dovrà scendere alla prima sta-zione di fermata del treno.Penalità sono inoltre previste in caso di violazione delle di-mensioni ammesse per i contenitori, oppure delle regole ditrasporto previste per ciascun tipo di treno (classe, prez-zo, orario di trasporto). Sul sito internet www.trenitalia.com è possibile visionare lecondizioni di trasporto relative a ciascun tipo di treno,nonché i prezzi applicati dalla società. Inoltre sono presen-ti le regole di trasporto valide sui treni internazionali.

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Uccide cani che disturbano gregge: un annodi galera

La storiaArrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso a fuci-late due cani maremmani che, a suo dire, assalivano il suogregge. Un pastore di Siurgus Donigala (Cagliari), B. L., di43 anni, è stato condannato a un anno di reclusione, con lacondizionale, dal giudice monocratico del Tribunale di Ca-gliari.Nella sentenza il giudice ha disposto il sequestro del fucilecalibro 12 usato da L. per abbattere i cani. L’episodio è av-venuto nella prima settimana del 2010 ed è stato segnala-to ai Carabinieri della Compagnia di Dolianova dal proprie-tario dei due animali uccisi.Laconi è stato arrestato dai militari in base alla nuova leg-ge che ha aggravato le pene per l’uccisione di animali, nelcaso specifico di proprietà di terzi. La posizione di L. è sta-ta ulteriormente aggravata dal fatto che l’uomo ha portatoillegalmente fuori dalla propria abitazione il fucile (poi se-questrato).Anche in aula, come aveva fatto con i militari, L. ha cerca-to di giustificare il suo gesto con i continui attacchi che idue cani da pastore avrebbero portato al suo gregge, spa-ventando e disperdendo le pecore.

La normativa/la leggeIl maltrattamento, l’abbandono e l’uccisione immotivatadegli animali sono reati perseguiti dal nostro Codice pena-le. Già nel 1889, il Codice penale Zanardelli proibiva espli-

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citamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali.Oggi la legge 189/2004 (“Disposizioni concernenti il divie-to di maltrattamento degli animali, nonché dell’impiego de-gli stessi in combattimenti clandestini o competizioni nonautorizzate”) definisce un elenco di delitti nei confrontidegli animali (maltrattamenti, uccisioni, abbandoni, com-battimenti, doping, spettacoli) per i quali, per la prima vol-ta in Italia, è previsto anche il carcere.Per fermare comportamenti illegali di cui si è testimoni, ènecessario far intervenire le forze dell’ordine. Tutti gliagenti di Polizia giudiziaria sono competenti in materia direati contro l’ambiente e gli animali. Se si vuole che un giudice venga a conoscenza dei fatti, è ne-cessario fare un “esposto-denuncia”. La denuncia si può fa-re – in carta libera – direttamente alla procura della Repub-blica presso la pretura locale oppure a uno qualunque degliorgani di Polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Vi-gili urbani, Corpo forestale, Guardia di finanza. Saranno poiloro a inoltrare la denuncia alla pretura competente.

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LA LEGGE “IN PILLOLE”

La legge 189/2004 così ha modificato i seguenti articoli delCodice penale:Art. 544 bis Codice penale (Uccisione di animali)Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di unanimale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.Art. 544 ter Codice penale (Maltrattamento di animali)Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione aun animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a faticheo a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche èpunito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da3.000 a 15.000 euro. Art. 727 Codice penale (Abbandono di animali)Chiunque abbandona animali domestici, o che abbiano acquisitoabitudini della cattività, è punito con l’arresto fino ad 1 anno o conl’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiacechiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loronatura e produttive di gravi sofferenze.La legge prevede inoltre:– Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttivadi grandi sofferenze: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1.000a 10.000 euro. – Spettacoli o manifestazioni con sevizie o strazio: reclusione da4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di unterzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animaleimpiegato. – Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate:reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro perchi li promuove, organizza o dirige. Aumento di un terzo sepresenti minorenni o persone armate o con promozioneattraverso video.

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Il maltrattamento e l’uccisione degli animali viene conside-rato da troppi uomini di legge, magistrati e forze dell’ordi-ne, un reato “minore”, per cui il denunciante si imbattespesso nell’indifferenza, nella svogliatezza e nell’ostraci-smo di chi, invece, dovrebbe far rispettare la legge. Va sot-tolineato che la Corte di Cassazione ha affermato che tuttigli agenti di Polizia giudiziaria sono competenti in materiadi reati contro l’ambiente e gli animali: la condizione dimaltrattamento o malnutrizione può essere accertata e re-pressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinarioAsl o da una guardia zoofila dell’E.N.P.A. e di altre associa-zioni riconosciute.

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Brina, la cagnetta senza volto. Grazie a unfucile

La storia Brina è un pointer bianco e nero, femmina, di 6 anni e ilsuo proprietario risiede a Santa Teresa di Gallura. Brinascompare da casa il 29 gennaio e viene ritrovata nel giardi-no di un’abitazione di Olbia il 14 febbraio. Chi soccorre il cane stenta a credere in ciò che vede. “Intanti lunghi anni in cui ci è capitato di soccorrere dei cani,credo che non ci siamo mai trovati di fronte a qualcosa disimile. Su segnalazione di una signora, siamo intervenutein un giardino di una casa dove si era rifugiata questa crea-tura stremata dal dolore e dalla sofferenza”, è il commentodelle volontarie della Lida di Olbia.A Brina manca mezzo muso. Esplosa parte della mandibo-la, parte della mascella, aperta l’intera canna nasale, di-strutto il palato duro. La chiamano “il cane senza volto”. Affidata alla Lida di Olbia, ci si consulta con i veterinari sesia giusto, nei confronti del cane, tentare di ricostruire ciòche è possibile o se sia più accettabile mettere una pietosafine alla vicenda. Nel frattempo un uomo corpulento aprela porta della clinica dove Brina è ricoverata e si mette apiangere. È il suo proprietario e scongiura medici e volon-tari di fare tutto il possibile per restituirgli il cane, anche segravemente mutilato. Si decide per un primo intervento immediato, che dura di-verse ore e vale a ricostruire i tessuti molli e il palato duro.Si ripulisce tutta la zona del muso togliendo le parti ormaiin necrosi, ricostruendo parte del palato per separare le

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due cavità della bocca e del naso, così da permettere larespirazione dalla cavità nasale quasi totalmente distrutta.Utilizzando per quanto possibile dei tessuti non danneggia-ti, si fa una prima ricostruzione delle gengive e delle lab-bra. Dopo circa cinque ore di intervento, Brina sembra rea-gire bene e il giorno dopo è già in piedi. Il dottor Messina,che l´ha in cura, dice che sono importanti i successivi 5/7giorni per vedere che le suture tengano e non ci sia nessunprocesso infettivo in corso.Brina reagisce bene e allora si prende coraggio. Dovrà su-bire diversi altri interventi per riprendere ad alimentarsida sola, anche se già da subito riesce a mangiucchiare qual-cosa di semiliquido. Gli interventi successivi non potrannoridare a Brina l’aspetto che aveva, ma al proprietario (e an-che a noi) non frega assolutamente niente che sia bella obrutta. Se avrà una vita dignitosa è giusto che viva, se nonaltro a futuro ricordo dell’insensibilità umana.

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prima dopo

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Su cosa sia stato a ridurre Brina in questo modo nessunoavanza dubbi. Un colpo di fucile sparato da breve distanza.Il perché è forse una brutta storia tra cacciatori. Chiunquesia, c’è da chiedersi se sia degno di vivere un minuto più diquel cane.Brina, invece, è una cagnetta coraggiosa e forte: vivrà alungo.

La normativa/la leggeLa normativa di riferimento è quella già più volte citata: lalegge 281/1991 (la cosiddetta legge quattro zampe) e lalegge 189/2004 (la legge contro i maltrattamenti), che con-danna maltrattamenti e crudeltà sugli animali domesticicon pene severe (con la reclusione da tre mesi a un anno econ la multa da 3.000 euro a 15.000 euro).Ma oltre a queste leggi c’è la legge etica: chi ha conciato co-sì Brina merita di far parte moralmente del consesso dellaciviltà umana?

Che fare?Denunciare i fatti, sempre. Soprattutto se aberranti comequesto. Anche una denuncia contro ignoti può sortire, incasi di particolare gravità, qualche effetto.E poi denunciare gli stessi fatti all’opinione pubblica: man-dare la storia e le foto ai giornali e alle televisioni. La pres-sione dell’opinione pubblica può servire a rilanciare le in-dagini e serve sempre, comunque, a condannare moral-mente gli autori di gesti efferati.

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Lascia in eredita,

la villa, ma il parroco fasopprimere i cani

La storia Gilda l’hanno vista l’ultima volta che annusava l’aria, colmusetto imbucato in uno dei rombi della cancellata. Friz,Tufino e Fido – i suoi tre fratelli adottivi – le stavano sem-pre appresso, come fosse la mamma. Ma lei non era che unacome loro. Una bastardina che la buona sorte ha aiutato fi-no all’ultimo battito di cuore della signora Giuseppina. Ma la povera Giuseppina era sulla soglia dei novanta ed èarrivato il giorno in cui non ha visto l’alba. Lo stesso gior-no della fortuna perduta per i suoi quattro adorati cagnoli-ni. Perché nel testamento la “sciura” Brambilla (così face-va di cognome) ha lasciato ciò che aveva a una parrocchiadi Milano e il parroco ha fatto sopprimere quei cani. Li ha “addormentati” il veterinario del quartiere dove lavecchietta viveva. Lui, il veterinario, dice che ha consiglia-to “per ben due volte di cercare una sistemazione” ai quat-tro bastardini, ma davanti alla terza richiesta ha ceduto. Ilnuovo proprietario delle creature a quattro zampe gli chie-deva l’eutanasia, ed eutanasia è stata. Gilda, Friz, Tufino eFido hanno chiuso i loro occhietti sui suoi e la loro storia èfinita lì, sul tavolino d’acciaio dell’ambulatorio. Era un mattino qualsiasi e per don Fabio era la fine di quat-tro piccoli problemi. Abbaiavano, quelle matasse di peli aquattro zampe. Disturbavano il vicinato. E c’è chi dice an-che di un foglio di carta sul quale Giuseppina aveva scrittodi volere che i suoi cani non le sopravvivessero. Ma nel te-stamento no: non c’è una sola riga che faccia riferimento a

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loro e lo stesso notaio – spiegano gli animalisti di Gaia chehanno scoperto il caso – non si spiega “come mai la signo-ra avrebbe dovuto scrivere una volontà testamentaria fuo-ri dal testamento”. Don Fabio è l’unico che può spiegare il perché dellascelta dell’eutanasia. Ma alla parrocchia non c’è. “Non cisarà fino a sabato”, giura la segretaria della parrocchia.E il giovane sacerdote che dice messa in questi giorni(“ma no, non sono il viceparroco”) rivela che “don Fabioè a La Thuile, in Valle d’Aosta, per partecipare alla me-ditazione e agli esercizi spirituali voluti da Comunione eLiberazione”. Però nell’albergo che Cl gestisce d’estate aLa Thuile – quello in cui soggiornano tutti gli iscritti alcorso spirituale – le signorine della reception rimanda-no la palla al centro: prima spiegano che “sì, è qui, devechiamare più tardi”. Poi precisano che “ci siamo sbaglia-te. Qui non risulta nessun don Fabio”. E con questo la ri-cerca è chiusa. Il prete è irrintracciabile. La sua versio-ne pure. Raccontano di tutto di più, invece, gli animalisti di Gaia Ani-mali & Ambiente che hanno sollevato il polverone. A met-terli in allarme, spiegano, è stata una signora che abita adue passi dalla villa con giardino che Giuseppina Brambillaha lasciato in eredità. Si chiama Ingrid, quella signora, ed èlei stessa a ripetere una volta di più di quel giorno: quando“non ho visto più i cani”. Ricorda, Ingrid, di aver chiamatoAntonietta, la donna di servizio di Giuseppina: “Le ho detto‘ma che fine hanno fatto i cani?’. E lei: ‘dicono che li hannouccisi’. Mi sono attaccata al telefono e non ho smesso finchénon ha ricostruito la storia. Alla fine sono andata in lacrime

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dal veterinario e gli ho chiesto: ‘dove sono i cani?’ e lui miha risposto candido: ‘all’inceneritore’”.Che fossero malati? Lo stesso veterinario ammette che“no, apparentemente non lo erano” e dice di avere una car-ta firmata dal parroco: una dichiarazione che certifica ilsuo incarico di curatore testamentario. Poche righe, in-somma, per dire che lui, don Fabio, poteva disporre di ciòche era stato di Giuseppina, compresa la vita delle quattrobestiole. Ma un veterinario potrebbe rifiutarsi di abbattereun animale? Il dottore pensa un attimo alla risposta e chie-de: “Cos’è? Una domanda-trabocchetto?”.

La normativa/la leggeParadossalmente, la legge 281/91 (che si occupa di preven-zione del randagismo e dunque prevalentemente di canivaganti e catturati e di gatti liberi) vieta la soppressione dianimali domestici “senza famiglia”, salvo nel caso sianogravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.Non esiste una legge che vieti la soppressione di un anima-le di proprietà, che dunque non può essere ucciso in ma-niera violenta o maltrattato, ma può essere soppresso inmaniera eutanasica presso uno studio veterinario. Sta allacoscienza del veterinario, eventualmente, rifiutarsi di pro-cedere alla soppressione di un animale perfettamente sanoe in buona salute.

Che fare?L’unico difetto che hanno cani, gatti e tutti gli animali do-mestici è che vivono troppo poco. Ma, se dovesse toccarea noi lasciarli anzitempo, li lasceremmo soli?

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La storia di Gilda, Friz, Tufino e Fido è del 1999, ma sonosempre più frequenti i casi in cui cittadini amici degli ani-mali lasciano questa terra senza aver pensato ai propri be-niamini. Proprio a partire da questa vicenda, Gaia fa un in-vito esplicito a fare testamento a favore degli animali, perevitare a cani, gatti ed altri animali la strada, spesso obbli-gata, del canile o dell’abbandono (o, come nel triste caso,della soppressione). Certo, non mancano i casi di animali fortunati che si sonoritrovati eredità miliardarie. Ma, troppo spesso, le associa-zioni animaliste hanno registrato casi di impossessamentodi patrimoni – da parte di parenti o esecutori testamentari– senza alcun rispetto per l’amore che la persona ha sem-pre dimostrato in terra per gli animali. Se la persona che muore non ha lasciato un testamento, ibeni sono distribuiti, secondo la legge, ai parenti. Se si desidera che tutti, o parte dei beni siano a beneficiodi opere di utilità sociale o dei propri animali, è necessarioprevedere un testamento. Il testamento più semplice puòessere di tipo olografo: in altre parole, scritto di propriopugno dalla persona interessata, la quale dovrà identifica-re chiaramente il o i beneficiari del lascito. Presso la sede di Gaia Animali & Ambiente è disponibile untesto redatto dallo Studio Guasti, intitolato “Perché e comesi deve fare Testamento”, con indicazioni utili e pratiche inproposito. Il testo può essere richiesto all’associazione Ga-ia dal lunedì al venerdi allo 02.86463111 oppure alla [email protected]. Perché se il destino, malauguratamente, ci chiama a rac-colta in maniera inattesa e anticipata, c’è il rischio che nes-

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suno si prenda cura dei nostri amati compagni a quattrozampe. È dovere di ogni tutore prevedere e garantire la si-curezza e le cure di chi dipende da noi. Gli animali lo sono.Fido e Micia vivranno sereni per tutta la vita e, alla loroscomparsa, i beni lasciati in eredità saranno amministrati eimpiegati per garantire cure e benessere ad altri animalisfortunati, cani e gatti abbandonati.

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Spiaggia off limits. Fioccano le multe

La storiaCosa c’è di più bello per un giovane nonno che passeggia-re sulla spiaggia con la nipotina e il cagnolino? Niente, pro-babilmente, se non fosse che per prendersi questa libertàun cinquantenne di Senigallia dovrà pagare più di 1000 eu-ro di multa. L’episodio è molto semplice. L’uomo era uscito insiemealla nipotina e al suo pincher nano, tenuto al guinzaglio,per camminare un po’ in riva al mare. Ma, a distanza didue anni dalla fatidica passeggiata, si ritrova a pagareuna supermulta di 1.047 euro comminata dai vigili di Se-nigallia.“È chiaro”, sostiene l’associazione animalista che ha resonoto l’episodio, “che si tratta di un’aberrazione”, e di“un’applicazione restrittiva” delle norme, fra cui il Codicedi Navigazione, “come se un pincher nano al guinzaglio diun nonno accompagnato dalla nipotina potesse creare dif-ficoltà alla navigazione delle navi e barche nell’Adriatico”.Ora la vicenda finirà davanti al giudice di pace.“Quando ho letto il contenuto del verbale non mi sonomesso a ridere per la gravità e lo sproposito della sommada pagare per una multa su cui nutro molti dubbi di legit-timità”, confida il responsabile dell’associazione. “È chia-ro l’intento persecutorio nei confronti di questo signore aspasso con cagnolino e nipotina, che viene multato dimille euro perché passeggia sulla battigia, dove tra l’altroè consentito il libero passaggio sempre e comunque inorario serale quando in spiaggia non c’è più nessuno, e

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dopo due anni si ritrova un’ingiunzione di pagamento del-la multa nella quale si minaccia il ricorso di esecuzioneforzata”.Una vera e propria ingiustizia, secondo l’associazione, cheperò è indice di una netta intolleranza nei confronti dei ca-ni in spiaggia. L’ultima estate, infatti, ha portato una piog-gia di sanzioni per chi ha portato quattrozampe al mare.Risultato? Vacanze rovinate per 59.000 famiglie, multateper aver portato Fido in spiaggia. Le 59.000 contravvenzio-ni, elevate da vigili urbani in buona parte dei comuni co-stieri d’Italia, sono state in media di 400 euro l’una, conpunte oltre i 1.000 euro nell’isola di Sant’Antioco, in pro-vincia di Cagliari. I dati (che, francamente, sembrano unpoco esagerati: come hanno fatto a contare tutte le multe,una per una?) arrivano dall’Aidaa, l’associazione italianadifesa animali e ambiente.Molte di queste, secondo l’associazione, sarebbero irrego-lari. In particolare le irregolarità (che sarebbero riscontra-bili in circa 38.000 contravvenzioni) riguardano l’assenzadi segnaletica o la presenza di segnaletica illegittima sul di-vieto di portare i cani in spiaggia e l’assenza di regolare or-dinanza comunale che sancisce e precisa divieti e sanzioni;inoltre, almeno 4.000 contravvenzioni sarebbero statecomminate sulla battigia, nonostante esista la normativache consente il libero transito nei cinque metri di profon-dità della spiaggia definita battigia.Le regioni in cui sono state applicate il maggior numero disanzioni sarebbero la Sardegna, il Veneto, la Liguria, la To-scana, l’Abruzzo e la Calabria. Tra quelle più tolleranti figu-rerebbero la Puglia e la Sicilia.

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La normativa/la leggePer Fido la spiaggia è spesso off-limits. In Italia non esisteuna norma nazionale che regoli la materia in maniera fer-rea. Sono le Capitanerie di Porto, ogni anno, all’inizio dellastagione balneare, a decidere divieti o possibilità di acces-so attraverso apposite ordinanze. Alcune ordinanze delleCapitanerie arrivano a sancire delle multe fino a 400-500euro per i “fuorilegge” a quattro zampe. Recentemente, tuttavia, alcune ordinanze lasciano aperta lapossibilità di accesso ai pet. Ecco lo stralcio del testo dellaprima “storica” ordinanza della Capitaneria di Porto di Savo-na del 1997, che concedeva l’accesso ai cani almeno neglistabilimenti privati: “È vietato, nel periodo balneare (1°maggio-30 settembre), condurre sugli arenili cani o altri ani-mali anche se muniti di museruola e/o guinzaglio. I conces-sionari possono, nell’ambito della propria concessione, indi-viduare aree debitamente attrezzate da destinare al ricove-ro di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolu-mità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessa-rie condizioni igieniche secondo le vigenti normative”.

Che fare?Alcune spiagge (sia private, sia pubbliche), negli ultimi an-ni, hanno aperto ai cani. Gli stabilimenti balneari che con-sentono l’accesso agli animali, in Italia, sono pochi ma buo-ni: si trovano facilmente con un clic sui siti www.viaggiare-colcane.it o www.dogwelcome.it. Leggere sempre attenta-mente i cartelli e gli avvisi posti in prossimità delle spiagge.Per maggiori sicurezze, chiedere informazioni ai vigili dellazona, alla Guardia Costiera o alla Capitaneria di Porto.

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Lascia l’husky in auto parcheggiata al sole.Turista denunciato a Porto Rotondo

La storiaSe l’è vista brutta. Olga, una femmina di husky, è stata sal-vata dai Carabinieri di Porto Rotondo, in Sardegna. Il suopadrone, un turista romano, l’aveva lasciata due ore primanell’automobile parcheggiata in un luogo assolato in pienoluglio. I militari, intervenuti grazie alla segnalazione di unpassante, hanno rotto il finestrino e hanno salvato l’anima-le, praticamente in fin di vita per un colpo di calore. L’hu-sky, prontamente soccorsa da un veterinario, ora sta bene.Qualche decina di minuti dopo è arrivato il padrone: l’uo-mo si è giustificato dicendo che avrebbe lasciato Olga soloqualche minuto, ma che aveva avuto un imprevisto con lamoglie per il figlio che si trovava in difficoltà. L’uomo, unquarantacinquenne, è stato denunciato per maltrattamen-to di animali. Rischia il carcere o una multa da 1.000 a10.000 euro.

Loro al museo e il cane in macchina a 49gradi

La storiaErano andati a visitare gli Uffizi, a Firenze, e avevano la-sciato il loro cane, un labrador, dentro l’auto, dove la tem-peratura aveva raggiunto i 49 gradi. Per questo due turistifrancesi sono stati multati per abbandono di animale. Il ca-ne, soccorso dalle Guardie zoofile dell’Enpa (ente naziona-

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le protezione animali) è stato salvato, ma al momento del-l’intervento era privo di conoscenza.Le Guardie zoofile sono intervenute in via De Gasperi a Fi-renze, sulla segnalazione di alcuni passanti e, una voltagiunte sul posto insieme a un veterinario, hanno rotto il lu-notto dell’auto e soccorso il cane. Il veterinario ha primabagnato l’animale con una tanica di acqua refrigerata e do-po gli ha somministrato flebo e cardiotonici, che lo hannofatto rinvenire.

La normativa/la leggeLa normativa è la solita che tutela gli animali d’affezione: lalegge 189/2004 contro l’abbandono e il maltrattamento.

Che fare contro il colpo di calore?Ogni anno, con l’arrivo del caldo, per sbadataggine, distra-zione o anche solo per mancanza di conoscenza dei rischireali, qualche amico a quattro zampe rimane chiuso inmacchina e, anche a finestrini parzialmente aperti, rischiadi morire o muore per l’eccessivo caldo. Mai lasciare caneo gatto (o altri pet) soli in auto al sole, anche se per pochiminuti.Il cane e il gatto hanno una temperatura corporea che èstabile, indipendentemente dalla temperatura dell’ambien-te nel quale si trovano: sono animali omeotermi.Se si trovano in un ambiente molto freddo, scattano deimeccanismi di termoregolazione che stimolano l’organismoanimale a produrre più calore e a ridurre le perdite ridu-cendone la dispersione. Se si trovano in un ambiente caldoe la temperatura corporea aumenta, questi meccanismi di

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termoregolazione cercheranno di dissipare calore corpo-reo riportando la temperatura corporea dell’animale nelrange di temperatura proprio della specie.Questi meccanismi di termoregolazione, purtroppo, fun-zionano solo entro certi limiti di temperatura e in assenzadi alcuni fattori che possono predisporre ancora di più adun inadeguato controllo della dispersione di calore.Fattori predisponenti possono essere:– una eccessiva temperatura dell’ambiente dove è tenutol’animale,– una elevata umidità ambientale,– una scarsa ventilazione,– il soprappeso dell’animale o l’obesità,– l’eccessivo esercizio fisico,– il mantello molto folto,– la diminuita tolleranza al calore nella giovane età o nel-l’età avanzata,– la mancanza di acqua a disposizione,– la struttura delle prime vie aeree (bulldog, boxer, carlini,gatti persiani: insomma quegli animali domestici con la ca-ratteristica di “naso schiacciato”),– l’impossibilità dell’animale a spostarsi da un ambiente do-ve la temperatura è molto alta.

Da soli, oppure associati tra di loro, questi fattori possonofar innalzare la temperatura corporea più velocemente diquanto l’organismo riesca ad abbassarla dissipando calore.La temperatura rettale rapidamente sale tra i 41° e i 44° C,quando normalmente dovrebbe stare intorno ai 38,5° C.I sintomi clinici nei cani con colpo di calore variano in ba-

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se alla durata all’esposizione all’alta temperatura e al tipodi fattore predisponente che lo scatena. Inizialmente l’ani-male ansima velocemente come risposta compensatoria al-l’aumento della temperatura ambientale (ansimando cercadi dissipare calore corporeo per abbassare la propria tem-peratura), la frequenza cardiaca aumenta notevolmente, lemucose orali diventano di colore rosso vivo e, se non si rie-sce ad intraprendere adeguate misure per contrastarel’ipertermia, si rischia che l’animale cada in uno stato stu-poroso. Che fare contro il colpo di calore? Il primo obiettivo è quel-lo di abbassare la temperatura corporea dell’animale. Eccocome:– Bagnandolo con acqua fresca oppure avvolgendolo inasciugamani imbevuti di acqua fredda, avendo l’accortezzadi cambiare gli asciugamani quando questi diventano caldi.– Ponendo l’animale in un ambiente ben aerato. Evitare dimettere l’animale in una vasca con acqua molto fredda oaddirittura ghiacciata perché la vasocostrizione perifericanon permetterà una buona dissipazione del calore.– Portando il paziente presso il più vicino ambulatorio ve-terinario, dove si continueranno adeguate e specifiche te-rapie.– Controllando ogni 5-10 minuti la temperatura rettale delpaziente ed interrompendo le procedure quando questaraggiunge i 39° C.

Che fare? Meglio un finestrino rotto di una vita spezzataI cani non sudano. Anche pochi minuti nella scatola di la-miera sotto il sole possono essere fatali all’animale. Non è

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sufficiente lasciare che passi un filo d’aria dai finestrini.Per questo l’associazione Gaia Animali & Ambiente dal2004 ha lanciato la campagna “Meglio un finestrino rottoche una vita spezzata”, invitando tutti i cittadini ad agireper salvare i cani in casi di emergenza.I legali di Gaia Lex sono a disposizione per supportare lepersone che decidessero di intervenire spaccando un fine-strino di auto per salvare la vita ad un cane e, in secondabattuta, eventualmente per sporgere denuncia per mal-trattamenti.

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Gli astici piangono?

La storiaIn tribunale a Milano si discute delle “lacrime” dei crostacei.Capita in un processo per maltrattamento di animali a cari-co di due ristoratori che avevano esposto astici vivi sulghiaccio a beneficio degli avventori. Secondo il pubblico mi-nistero Giulio Benedetti, i ristoratori “cagionavano agli asti-ci sevizie” fino a causarne la morte. Tuttavia il giudice Mo-nica Amicone li ha assolti, sostenendo che non si può par-lare di crudeltà perché gli astici sono “animali non dotati disistema nervoso centrale”. Il 24 novembre 2009 il pm ha ri-corso in appello, citando studi secondo i quali anche gli asti-ci soffrono. E se la tesi degli imputati è semplice e anche unpo’ banale (“non riteniamo che un astice possa soffrire sulghiaccio poiché è un animale a sangue freddo”, si sono di-fesi), una ricerca della Queen’s University di Belfast spiegache “anche le aragoste (e i gamberetti) piangono”. Per di-mostrarlo il biologo Robert Elwood ha “versato dell’acidoacetico sulle antenne di 144 gamberetti che si sono strofi-nati l’area affetta per più di cinque minuti”. Gli animali a sangue freddo, come pesci e crostacei, soffro-no al pari di altri animali, ma la loro sofferenza e agonia suibanconi dei mercati del pesce, dei supermercati e dei risto-ranti non suscita in genere molta pietà. Il dolore delle be-stiole squamate e dei crostacei è “muto come un pesce” ele loro “lacrime” si sciolgono, invisibili, nell’acqua.Astici, aragoste e scampi che annaspano, vive in agonia, sulghiaccio e sui banconi di vendita, attirano maggiormentel’attenzione degli acquirenti perché “freschi”. Spesso il lo-

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ro destino è di essere bolliti vivi, perché così detta una cer-ta tradizione culinaria. Pochi sanno però che l’animale, incondizioni di stress e di paura (come una bollitura da vivi),produce tossine che ne avvelenano la carne.

La normativa/la leggeSecondo il Centro di Referenza Nazionale Benessere Ani-male del Ministero della Salute, il porre crostacei vivi sulghiaccio, come viene ampiamente fatto anche con le arago-ste, è certificato maltrattamento (prima parte dell’art. 727del Codice penale o art. 544 bis).

Che fare?E doveroso e possibile tentare di fermare lo spettacoloosceno di pesci e crostacei agonizzanti sui banconi dei su-permercati. L’associazione Gaia già nel 1999 denunciò bencinque centri commerciali che esponevano animali agoniz-zanti. Più della legge e della denuncia però possono otte-nere le proteste dei clienti e la minaccia di boicottaggio daparte di gruppi organizzati di consumatori e associazionianimaliste.Nei punti vendita che espongono animali vivi in agonia,qualunque cliente può chiedere al direttore di mettere lebestiole in acqua o comunque non lasciarle esposte in ago-nia. La voce di decine, centinaia, di clienti avrà certamen-te l’effetto desiderato. Nel caso in cui non si riscontrassealcuna disponibilità da parte dei responsabili dell’eserciziocommerciale, è utile ricorrere alla denuncia penale, utiliz-zando la traccia che segue.

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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ...................AL COMANDO DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI ........................

Oggetto: Esposto-denuncia per la tutela degli animali a sanguefreddo (pesci e crostacei), violazione delle leggi sulla immissione sulmercato di prodotti della pesca vivi – maltrattamento animali.

Il sottoscritto ……………., nato il …………. a ……..e residente inVia ………. città ……., desidera esporre e denunciare quanto se-gue.Il negozio/supermercato/ristorante ……………. di via ……, città……. espone pesci/crostacei agonizzanti, lasciati a morire lenta-mente sui banconi/ghiaccio.Chiedo l’intervento dell’Autorità giudiziaria affinché sia evitata aglianimali a sangue freddo, pesci e crostacei, l’inutile agonia e soffe-renza a cui sono sottoposti.La normativa vigente prevede per gli animali forme di tutela atte adevitare inutili sofferenze e agonia.È proibito lasciare i pesci e i crostacei agonizzare fuor d’acqua, sulghiaccio. L’art. 4 del Decreto legge 531 del 1992 prescrive l’obbli-go di detenere i prodotti della pesca, immessi vivi sul mercato, co-stantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza (la san-zione prevista per l’infrazione va da 5.000 euro a 30.000 euro). Vista la normativa su citata, la legge 20 luglio 2004, n.189 “Dispo-sizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchédi impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioninon autorizzate”, l’art. 727 Codice penale, il Dpr 31/3/1979 - art. 3che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulle leggi a tuteladegli animali, la Circolare n° 559/Leg/200.112 bis - 3/10/1994 delMinistero dell’Interno che vieta spettacoli ed esibizioni con strazio osevizie di animali; constatato che la Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G.sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e tutela ani-

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mali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n.1872 del 27 settembre 1991);si richiede un intervento per accertare il reato e impedire che que-sti venga portato a ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 55 del Co-dice di procedura penale.Si chiede di essere informati in caso di richiesta di archiviazione del-la presente denuncia.Con l’occasione si porgono deferenti saluti.

Firma

città e data

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Coppia condannata per aver accecato emutilato cardellini

La storiaMarito e moglie di Pozzuoli condannati a quattro mesi direclusione (pena condonata) perché, come si legge nel ca-po di imputazione, “per crudeltà e senza necessità, cagio-navano lesioni e sottoponevano a sevizie tre cardellini. Lelesioni e sevizie sono costituite nell’aver accecato un esem-plare, nell’aver mutilato di un’ala un altro esemplare e nel-l’aver parzialmente mutilato le ali e la coda a un terzo”. I fatti vengono accertati a Pozzuoli il 5 gennaio 2006 dalleGuardie venatorie della Lipu, della Lav e dal Corpo foresta-le dello Stato nel corso di un controllo in un esercizio com-merciale. Gli agenti, durante un servizio ordinario di con-trollo per la prevenzione dei reati legati all’uccellagione ealla detenzione di fauna selvatica protetta, si ritrovano di-nanzi a un brutale rinvenimento: M. P., di 64 anni, assiemealla moglie detiene, chiusi in gabbia nei locali della sua no-ta pizzeria in Pozzuoli, diversi cardellini fra cui alcuni acce-cati e altri mutilati. I cardellini chiusi in gabbia sono tenu-ti allo scopo, come si legge nella sentenza, “di rendernegradevole la presenza agli ospiti del locale”. Un esemplareè accecato, mentre altri due presentano tagli alle ali. La de-tenzione dei cardellini integra una violazione amministrati-va per la quale è previsto il pagamento di una somma di de-naro, ma giustamente gli agenti denunciano i due ancheper il reato di maltrattamento di animali alla Procura dellaRepubblica del Tribunale di Napoli.La pratica di accecare gli uccelli con degli aghi arroventati

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è vietata esplicitamente dalla legge ma è talora attuata dapersone crudeli, senza scrupoli e senza sentimenti, per ot-tenere degli esemplari che cantino in continuazione. È inuso non solo negli ambienti venatori allo scopo di “farli can-tare meglio” e utilizzarli come richiamo per la caccia, maanche a scopo “amatoriale”, per il loro canto melodioso.Questa sentenza, una delle prime in Italia per fatti similidopo l’entrata in vigore della legge 189/04 che ha rivoluzio-nato il sistema di tutela penale degli animali, affronta perla prima volta il problema della mutilazione delle ali e del-l’accecamento di uccelli. Se non vi possono essere dubbisul fatto che accecare uccelli integri il reato di maltratta-mento di animali, vista anche la copiosa giurisprudenza, ladetenzione di uccelli con ali e coda mutilate trova censurapenale per la prima volta. Si legge, infatti, nella sentenza,emessa nel marzo 2009: “la detenzione degli animali nellesuddette condizioni di mutilazione integra senz’altro uncomportamento ingiustificato e produttivo di inutili soffe-renze”.

La normativa/la leggeI cardellini, piccoli uccelli molto graziosi e con un cantosoave, appartengono alla fauna selvatica, la cui detenzioneè regolata da rigida procedura.Per poter allevare i cardellini, la legge prescrive infatti de-terminati adempimenti finalizzati a “contenere e regolariz-zare” il numero di uccellini tenuti in cattività.Ad esempio, risulta necessario avere un’autorizzazioneprovinciale per tenere un allevamento, nonché denunciareil numero dei cardellini detenuti, ceduti e morti.

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In particolar modo, la legge vieta la detenzione di cardelli-ni non nati in cattività.Tutti questi adempimenti, che abbiamo ovviamente sintetiz-zato, molto spesso non vengono eseguiti dai presunti alleva-tori-rivenditori e, come nel caso raccontato, comportamentidi questo tipo integrano violazioni normative anche penal-mente rilevanti. La coppia di Pozzuoli è stata infatti denun-ciata per detenzione illegale dei cardellini, in violazione del-la legge n. 157 del 1992, nonché per il reato di maltratta-mento di animali di cui alla legge n. 189 del 2004. Molti gior-nali hanno scritto e lodato la decisione del giudice penale,poiché è stato preso in esame, per la prima volta, il proble-ma della mutilazione delle ali e dell’accecamento di uccelli.A prescindere dall’aspetto inumano ed egoista di tali prati-che, sul piano giuridico possiamo ritenere che accecare gliuccelli e mutilare parte del loro corpo integra il delitto dimaltrattamento di animali ai sensi e agli effetti di cui all’art.544 ter del Codice penale.Anche in questo caso, dunque, è la legge 189/2004 a veni-re in soccorso degli animali. Nello specifico, è l’art. 1 cheha così modificato il Codice penale:Art. 544 ter – (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una le-sione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazioper gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteri-stiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a faticheo a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologi-che è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con lamulta da 3.000 euro a 15.000 euro. La stessa pena si appli-ca a chiunque somministra agli animali sostanze stupefa-

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centi ovvero li sottopone a trattamenti che procurano undanno alla salute degli stessi.

Che fare?Come ci si deve comportare, quindi, nel caso in cui ci si im-batta in episodi come questo? Anzitutto si tiene a precisa-re che questo libro è scritto al fine di poter aiutare e dareindicazioni utili a tutti coloro che rispettano i diritti deglianimali. Non si vuole, pertanto, “istigare” a denunce privedi fondamento o a tenere comportamenti impulsivi davan-ti a presunte situazioni di illegalità.Tuttavia, nel momento in cui ci si imbatte in situazioni ille-gali o che molto probabilmente sembrano esserlo, risultaopportuno valutare seriamente la richiesta di un controlloda parte dell’autorità competente. Nel caso di specie, adesempio, la condanna dei due detentori di cardellini è il ri-sultato di un controllo effettuato dalle competenti autori-tà, le quali intervengono sia autonomamente, in occasionedell’esercizio della propria attività, sia a seguito di segnala-zioni da parte di privati. La segnalazione di un caso di presunta illegalità nei con-fronti degli animali appartenenti alla fauna selvatica puòquindi essere fatta al Corpo forestale – competente a repri-mere e prevenire reati in materia ambientale – ad associa-zioni animaliste presenti sul territorio nazionale e che di-spongono di guardie venatorie/zoofile, come Lipu, Lav, Oi-pa, Wwf, eccetera (gli indirizzi e i recapiti telefonici, anchedelle rispettive sedi locali, si trovano facilmente su inter-net), nonché a qualsiasi autorità di pubblica sicurezza cheprovvederà a contattare chi di competenza.

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Cibo ai colombi nel giardino di casa: multata

La storiaMultata per aver lasciato, nel proprio giardino, del paneper i colombi: è quanto è capitato ad una residente di SanDonà di Piave (Ve), che si è vista sanzionare dalla Polizialocale per aver violato il regolamento di Polizia urbana. Peccato che questa normativa abbia efficacia soltanto nel-le aree pubbliche e non in quelle private. Inevitabile, dun-que, il ricorso della donna al Giudice di Pace per veder an-nullata la multa del valore di 56 euro. A difendere la sessantottenne amante degli animali, l’avvo-cato Luca Pavanetto: “Si tratta non tanto di una questioneeconomica, quanto di una questione di civiltà. Non si puòcertamente addebitare alla mia assistita la presenza di pic-cioni nella zona ove risiede”. La donna, infatti, vive in pros-simità dell’area ove un tempo sorgeva l’ex-sede Enel cheper anni ha rappresentato un sicuro rifugio per i volatili.Una volta demoliti gli immobili, gli uccelli si sono dispersinel circondario e in particolare nell’unica zona verde delquartiere, ossia il parco di proprietà della signora. “L’ammi-nistrazione comunale”, ha concluso Pavanetto, “si è preoc-cupata solamente di sanzionare il singolo cittadino e inve-ce non ha posto in essere alcuna condotta volta a evitare ilproliferare di questi animali”.

La normativa/la leggeSono frequenti le ordinanze dei comuni che vietano la som-ministrazione di mangime agli uccelli, in particolare ai co-lombi.

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Tuttavia, anche per quanto concerne l’alimentazione deivolatili più detestati e perseguitati nelle città italiane, i pic-cioni, la vicenda può essere controversa. Qualche anno fala Corte di Cassazione ha definito che non è reato distribui-re cibo a questi animali. Una donna di Siena, nel 1997, erastata multata per aver dato da mangiare ai piccioni, con-travvenendo a un’ordinanza comunale di divieto. La donnasi rivolse al Pretore di Siena, ottenendo l’assoluzione. Laquestione era infine stata sottoposta al giudizio della Cas-sazione, la quale ha confermato l’innocenza della donna, ri-badendo che cibare i colombi non è reato e non può esse-re proibito con un’ordinanza comunale.

Che fare?In diversi condomini l’usanza di offrire cibo ai volatili èspesso causa di accesi contrasti e dell’intervento dell’am-ministratore o della Polizia municipale.Se il Comune ha proibito di offrire mangime ai colombi alsolo fine di contrastarne la presenza in città, senza adotta-re un piano articolato di contenimento demografico, il di-vieto ha come unico obiettivo quello di colpire l’opera divolontariato e la passione di persone dedite alla cura deivolatili.Un provvedimento di questa natura è intrinsecamente fra-gile e non difficile da aggirare.Se l’ordinanza comunale vieta l’alimentazione dei colombi,è sufficiente dedicarsi alla distribuzione di cibo e granagliead altri volatili. Se, nel frattempo, si alimenteranno anche ipiccioni non vi è né intenzionalità, né dolo.Per quanto riguarda le civili abitazioni e i condomini, è uti-

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le adottare criteri di buon senso, ovvero impedire che losfamare gli uccelli si trasformi in danno o fastidio per vici-ni e altri inquilini dello stabile. È noto che gli uccelli appol-laiati in attesa del cibo producono guano che si depositasulle finestre e sui balconi sottostanti. Chi si occupa di uc-celli selvatici deve quindi badare attentamente alla puliziadei luoghi e provvedere ad evitare fastidio agli altri inquili-ni, ad esempio distribuendo il mangime unicamente sulproprio balcone.Avuta l’accortezza e il buon senso di evitare involontarielordature di parti comuni o di altrui proprietà, gli amici de-gli uccelli dovrebbero poter coltivare la propria “missione”in serenità. Purtroppo le città celano una serie infinita dipsicopatie, fobie e labilità, anche in persone apparente-mente serene e normali, quindi vi potrà sempre essere unvicino, un amministratore o un portiere di stabile che sisentirà contrariato da chi ciba i volatili e deciderà di muo-vergli guerra.Se gli amici degli uccelli hanno rispettato tutte le cautelesopra richiamate, e soprattutto offrono cibo ai pennuti so-lo nell’ambito della loro proprietà, non hanno nulla da te-mere.Esistono inoltre leggi e normative, nazionali e regionali,che tutelano gli uccelli selvatici da eventuali malintenzio-nati. Ogni minaccia di azione violenta contro i volatili saràquindi da denunciare agli organismi competenti, perchéperseguibile a norma di legge e di Codice penale.È ovviamente consigliabile non giungere a livelli così alti ditensione per un po’ di becchime. Nella maggior parte deicasi potrà tornare utile ed essere sufficiente inviare all’am-

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ministratore dello stabile, al condomino aviofobico e affig-gere nell’atrio del palazzo una lettera di un’associazioneanimalista o ambientalista che ricorda le leggi in difesa de-gli uccelli.Di seguito pubblichiamo una traccia di lettera che, oppor-tunamente integrata, potrà tornare utile allo scopo.

Città, data…Gentile dott.Amministratore CondominioVia….., n° … Città

e p.c. Gentile Sig.ra ……

Oggetto: cibo agli uccelli e tutela della fauna selvatica

Gentile dott.….,è giunta alla nostra Associazione la segnalazione di un particolareaccanimento nei confronti della Sig.ra……, la cui colpa consiste-rebbe nel fornire occasionalmente qualche manciata di becchime apasseri e altri uccellini che si avventurano sul balcone di pertinenzadella signora, residente nel condominio da Lei amministrato.Riteniamo e speriamo si tratti di una segnalazione errata, poichéstentiamo a credere che persone adulte ed equilibrate possanodavvero infierire su una signora che offre cibo agli uccellini sul pro-prio balcone (o davanzale).Chiediamo il Suo cortese ausilio affinché possa verificare la veridi-cità della segnalazione e garantire che nessun inquilino importuniod offenda la signora in oggetto.Se potesse tornare utile qualche riferimento normativo, elenchiamoalcuni titoli di leggi, direttive e decreti che tutelano la fauna selvati-ca e sanzionano gli atti lesivi nei confronti di uccelli protetti.Ricordiamo altresì che il Comune di … ha vietato la distribuzione dicibo ai piccioni e ai colombi cittadini, non ad altre specie di uccelli.

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Segnaliamo altresì che la Corte Costituzionale, nell’aprile del 1997,ha ribadito che fornire cibo ai piccioni non è reato e non può, co-munque, essere vietato da un’Ordinanza del Comune.A titolo di semplice promemoria, Le segnaliamo i riferimenti norma-tivi accennati:– Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione dellafauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.– Direttiva CEE 79/409 sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici.– Convenzione Internazionale di Berna che impegna gli Stati firma-tari alla conservazione degli ambienti naturali, delle specie e dei lo-ro siti di nidificazione.– Convenzione Internazionale di Bonn che impegna gli Stati firma-tari alla conservazione delle specie migratorie e degli habitat da lo-ro frequentati.– Articolo 727 del Codice penale, “maltrattamento e uccisione dianimali”/legge 189/2004.– Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 (come modificata dallaL. R. del 12/10/93 n. 30) – Norme per la protezione della fauna sel-vatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi-tà venatoria (solo per la Lombardia, ma l’associazione interpellataconoscerà la legge nella Regione di riferimento).– Legge Regionale 27 luglio 1977, n. 33 (come modificata dalla L.R. 71/80, la L. R. 86/83, la L. R. 18/87 e la L. R. 31/89 – Provve-dimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) (solo per laLombardia).

Nella convinzione che i riferimenti normativi segnalati servano unica-mente da promemoria, La ringraziamo per la gentile attenzione eper la collaborazione che vorrà offrire.

I più cordiali saluti,

Il Comitato Direttivo dell’Associazione (…)

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Non si distruggono i nidi di rondine

La storiaMultato duramente un sessantenne che l’anno scorso inprimavera aveva distrutto un nido di rondini. La coppia di volatili aveva pazientemente realizzato la “nur-sery” per i propri piccoli sotto il cornicione del palazzo do-ve l’uomo abitava, in una delle vie centrali di un paese del-l’hinterland nord-ovest del milanese. Gli altri undici condo-mini, però, non avevano gradito il suo gesto e si erano rivol-ti a un’associazione animalista per chiedere giustizia.E giustizia è stata fatta. Dopo undici mesi dal fattaccio è ar-rivata la sentenza che ha condannato l’uomo a pagareun’ammenda di 516 euro a favore del condominio.L’uomo è stato riconosciuto colpevole di violazione dellenorme internazionali e nazionali di tutela dei volatili migra-tori: il sessantenne aveva infatti distrutto il nido con l’ausi-lio di una sbarra di legno, mentre la rondine femmina sta-va covando.A meno di un anno di distanza, ecco l’happy end. Come lo-ro abitudine, le rondini hanno fatto ritorno nella cittadinae hanno realizzato con pazienza il loro nido nello stessocornicione del medesimo palazzo, dove però l’uomo nonabita più da alcuni mesi. Di più: si è stabilito che i soldi che“l’imputato” ha versato in contanti all’atto della conciliazio-ne dovranno essere usati per acquistare mangime e bec-chime per gli uccellini (non per le rondini, che saranno lon-tane) che nei mesi invernali vivono sugli alberi della zonae che a causa del freddo a volte hanno difficoltà a trovarecibo a sufficienza.

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In questa storia, dunque, le rondini sono state utili ancheai loro “cugini” di ala. Ma lo sono anche per l’uomo. Oltreche simbolo della primavera, di paesaggi rurali e di aria pu-lita, sono anche efficacissime killer di zanzare di cui si nu-trono.Negli ultimi anni, però, non se la passano benissimo. Comemolti uccelli legati al paesaggio agricolo tradizionale, lerondini hanno risentito fortemente delle modifiche am-bientali seguite alla diffusione della moderna agricolturaintensiva. Uno studio di BirdLife International, la più gran-de organizzazione del mondo che si occupa di tutela di vo-latili, ha stimato che la popolazione europea di rondini sisia ridotta del 40% tra il 1970 ed il 1990. Le cause di decli-no sono molteplici. L’intensificazione dell’agricoltura haeliminato buona parte delle siepi, dei fossi e dei prati chefornivano alle rondini i terreni di caccia preferiti, il massic-cio uso di pesticidi colpisce le rondini sia direttamente cheattraverso l’eliminazione degli insetti di cui si nutrono, laristrutturazione degli edifici rurali (in particolare le stalle)le priva di luoghi adatti alla nidificazione.

La normativa/la leggeLa legge 157/92, “Norme per protezione della fauna omeo-terma e per il prelievo venatorio”, individua la fauna selva-tica, ovunque si stabilisca o viva, come “patrimonio indi-sponibile dello Stato”. Le rondini sono specie tutelata anche dalla normativa eu-ropea: dalla direttiva CEE 79/409 sulla Conservazione de-gli Uccelli Selvatici, dalla Convenzione Internazionale diBonn che impegna gli Stati firmatari alla conservazione

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delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati edalla Convenzione Internazionale di Berna che impegna glistati firmatari alla conservazione degli ambienti naturali,delle specie migratorie e dei loro siti di nidificazione.Il nostro territorio viene utilizzato da numerose specie ani-mali, in particolare uccelli (rondini comprese), come habi-tat temporaneo o permanente, e in particolare molte spe-cie si riproducono all’interno di esso. Per questi motivi ladistruzione del nido e la morte conseguente dei nidiacei èun reato penale ai sensi della succitata legge 157/92.L’importanza della presenza delle rondini è stata ricono-sciuta, qualche anno fa, anche dalla Procura della Repub-blica presso il Tribunale di Milano la quale – interessata dalWwf lombardo – ha chiesto al Sindaco di Cesano Boscone(cittadina della provincia di Milano) di fermare le ruspeche stavano abbattendo “Cascina Luisa”, i cui sottotettierano diventati rifugio per molti nidi di rondini pieni di pic-coli. Il Sindaco ha bloccato le ruspe in attesa che i piccolipotessero prendere il volo. I piccoli di rondine di CesanoBoscone hanno avuto così il tempo di imparare a volare edi avventurarsi in migrazione per oltre 3.000 chilometriverso l’Africa subsahariana.

Che fare?Le rondini (genere Hirundo) sono – come sottolineato –specie in notevole calo su tutto il territorio comunitario.Rappresentano però una ricchezza irriproducibile nel pae-saggio urbano.Continuamente vengono segnalate da parte di cittadini vio-lazioni a questo principio per taglio di alberi e rami, mura-

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tura e occlusione di fori con nidiacei di rondoni, distruzio-ne di nidi di rondini e balestruccio, spesso anche da partedi amministrazioni comunali. Negli ultimi anni questi lavorivengono eseguiti non solo in periodo autunnale o inverna-le, cioè nella fase di riposo vegetativo, ma anche in prima-vera o estate. Ciò potrebbe portare all’intervento delleguardie venatorie e alla denuncia penale dei responsabili. In vari comuni, ultimo quello di Firenze, su stimolo delle as-sociazioni ambientaliste sono stati approvati regolamenticomunali di tutela della fauna selvatica in ambito urbano. Allo scopo di prevenire futuri danni alla fauna e di permet-tere la normale attività manutentiva sia da parte di privatiche delle aziende comunali, proponiamo questa bozza diregolamento, in maniera da poter superare le difficoltà eprevenire atti illeciti e nocivi alla fauna oltre che invisi allapopolazione.

Bozza di Regolamento da sottoporre al Sindaco del-

la propria città

Art. 1 - Allo scopo di proteggere la fauna selvatica e in par-ticolare gli uccelli viventi in ambito comunale, protetti aisensi della legge 157/92, specialmente durante il periodoriproduttivo, viene individuato un “periodo sensibile” du-rante il quale le operazione di potatura, espianto e abbatti-mento alberi nelle aree verdi di proprietà comunale sonosospese sia da parte del Comune sia da parte di ditte inca-ricate dal Comune. Alla stessa maniera è vietato a ditte eprivati di intervenire su alberi, cornicioni o intonaci conprocedure che possano mettere in pericolo la riproduzionedi uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica.

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Sono escluse dal divieto le operazioni che rivestano il ca-rattere di necessità e urgenza allo scopo di proteggere l’in-columità dei cittadini e dei loro beni e che quindi non pos-sano essere procrastinate.Art. 2 - Il “periodo sensibile” viene individuato nei termini:dal 1/03 al 15/08 di ogni anno per potatura, espianti o ab-battimento di alberi e arbusti; dal 1/04 al 30/08 per lavoridi rifacimento intonaci, cornicioni o altre opere edilizie so-lo nel caso siano presenti nel palazzo nidi di rondoni o irun-didi (rondine, balestruccio e specie simili) o altre specienidificanti in fori o sottotetti del palazzo interessato. Nelcaso i lavori di rifacimento non possano essere rimandati,il direttore dei lavori dovrà prendere ogni precauzione ne-cessaria per limitare o annullare il disturbo alle specie ni-dificanti. Art. 3 - Nel caso, nonostante le precauzioni prese, duran-te i lavori si dovesse verificare la caduta di nidi o la distru-zione degli stessi, con caduta di nidiacei, verranno allerta-te con urgenza la Provincia e le associazioni con incarico dicura degli uccelli selvatici provinciali per il ricovero deglistessi.Art. 4 - Nei giardini comunali e nelle aree verdi comunaliimportanti lavori di movimento terra, scavo ed edilizia, chenon rivestano caratteri di urgenza, verranno posticipati altermine del periodo sensibile, o comunque si cercherà di li-mitare il più possibile il disturbo alla fauna in attività ripro-duttiva.Art. 5 - Sono esclusi dal divieto gli interventi decisi dal Sin-daco, Assessore e altri organi preposti per motivi di ordinesanitario o presi all’interno di specifiche campagne per li-

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mitare l’impatto di specie problematiche viventi in ambitourbano.Art 6. - Sanzioni e vigilanza. Ai sensi del presente regola-mento, oltre alle sanzioni applicabili in base alla legge157/92 e alla legge regionale in materia di protezione dellafauna selvatica, sono previste le seguenti sanzioni: euro102 per disturbo alla fauna nidificante nel caso non sianostate prese adeguate precauzioni per limitare l’impattodelle attività edilizie in presenza di nidi occupati, durantelavori non rimandabili al termine del periodo sensibile; eu-ro 206 per attività che abbiano prodotto la distruzione in-volontaria di nidi o la chiusura di fori che li ospitano duran-te il periodo sensibile ma in assenza di uova o nidiacei,quindi pregiudicando la nidificazione ma senza produrre lamorte dei nidiacei stessi; euro 2064 e ripristino dei luoghiper attività che abbiano prodotto gravi danni a colonie ni-dificanti di uccelli selvatici, impedendo la successiva nidi-ficazione in assenza di decessi di animali. Alla vigilanzainerente il presente regolamento sono deputati, oltre aisoggetti individuati dalla legge 157/92 e dalla legge regio-nale, gli agenti della Polizia municipale e gli incaricati delComune.

Il presente documento è naturalmente modificabile e co-stituisce una prima bozza, necessaria a porre una base didiscussione su un problema attualmente irrisolto in molticomuni.

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Combattimenti. Brutto inizio d’anno per duegiovani malviventi (e i loro pitbull)

La storiaSedici persone identificate e due giovani di 19 e 20 annidenunciati a Caltanissetta con l’accusa di aver organizzatocombattimenti fra cani. Questo è il risultato di un bell’in-tervento della Polizia a pochi giorni dall’inizio del 2010. Ipoliziotti sono intervenuti nei pressi della stazione ferro-viaria in disuso di contrada Valle dell’Imera. Sul posto sonoconfluite tre pattuglie che, appostatesi in zona, hanno ac-certato la presenza di diverse persone all’interno di un ca-solare diroccato, dal quale provenivano grida di incitamen-to e latrati di cani. Scatta così l’irruzione nell’immobile dove due poveri pit-bull stanno combattendo tra loro, circondati da un grup-po di imbecilli assatanati e urlanti. Alla vista della Poliziai presenti tentano la fuga, ma vengono fermati. Identifica-te sedici persone, tutte maggiorenni e residenti a Calta-nissetta. Il combattimento risulta essere stato organizza-to dai due giovani denunciati, proprietari dei cani, chia-mati Otello e Jack. Gli animali vengono sequestrati e affi-dati a una squadra dei vigili urbani per il ricovero in unastruttura idonea: il primo presenta una ferita al collo e al-l’orecchio sinistro; il secondo una lacerazione nella partesuperiore del muso. Il reato contestato ai due denunciati(organizzazione di combattimenti tra cani) prevede la pe-na della reclusione sino a 3 anni e la multa da 50.000 a160.000 euro.

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La normativa/la leggeLo Stato sta reagendo contro il disgustoso fenomeno deicombattimenti. Fino al 2004 le normative, pur vietandoscommesse clandestine e maltrattamento, sono risultatetroppo blande e vaghe. Si rischiava solo una multa o san-zioni penali troppo esigue rispetto ai guadagni illeciti. Biso-gnava fornire forze dell’ordine e magistratura di strumentilegislativi coerenti e adatti. I mezzi per agire contro chimassacra gli animali e lucra sulle puntate erano solo due epiuttosto esili. Il primo era il vecchio art. 727 del Codicepenale sul maltrattamento, che prevedeva a carico dei col-pevoli una sanzione fino a 10 milioni di vecchie lire. Il se-condo si configurava nelle scommesse clandestine, reatoassai difficile da provare: occorre cogliere i responsabili inflagrante, ma, grazie alla legge 189/2004, c’è stata la svolta.La nuova legge ha infatti rivoluzionato l’approccio giuridi-co al problema, istituendo il delitto di “organizzazione dicombattimenti o competizioni non autorizzate tra animali”. La legge 20 luglio 2004 n. 189 – Disposizioni concernen-

ti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di

impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate, che modifica e integra ilCodice penale, prevede un articolo apposito sui combatti-menti, che vale la pena di riportare integralmente. Eccolo.Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra ani-

mali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti ocompetizioni non autorizzate tra animali che possono met-terne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusio-ne da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

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La pena è aumentata da un terzo alla metà:1) se le predette attività sono compiute in concorso conminorenni o da persone armate;2) se le predette attività sono promosse utilizzando video-riproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente sceneo immagini dei combattimenti o delle competizioni;3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qual-siasi forma dei combattimenti o delle competizioni.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando oaddestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e an-che per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai com-battimenti di cui al primo comma è punito con la reclusio-ne da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 eu-ro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai deten-tori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle com-petizioni di cui al primo comma, se consenzienti.Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuo-ri dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettuascommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui alprimo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 an-ni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Risulta opportuno osservare che il legislatore ha introdot-to, con la legge n. 189/2004, l’istituto della confisca obbli-gatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estra-nea al reato, ai sensi dell’art. 544 sexies C.p., applicabile incaso di condanna per uno dei reati previsti di cui agli arti-coli che lo precedono (Maltrattamento di animali; Spetta-coli manifestazioni vietati; Divieto di combattimenti traanimali) o in caso di “patteggiamento” della pena.

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L’articolo menzionato prevede inoltre l’applicazione di pe-ne accessorie poiché, in caso di condanna o di applicazio-ne della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) peruno dei reati di cui sopra, viene disposta la “sospensioneda 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di commercio edi allevamento, qualora il condannato svolga tali attività”.“Inoltre, in caso di recidiva è disposta l’interdizione dal-l’esercizio delle attività medesime”. Queste disposizioni in-troducono uno strumento pratico ed efficace che permet-te di togliere al reo la possibilità di disporre ulteriormentedell’animale e di esercitare determinate attività qualora siaaccertato un comportamento penalmente illecito.

Che fare?Sta anche ai cittadini onesti denunciare qualunque movi-mento sospetto e stimolare continuamente Carabinieri,Polizia e procure a condurre indagini accurate. Lo schemadi segnalazione è simile a quello già indicato per i maltrat-tamenti e le uccisioni.Le indagini saranno quindi condotte dalle autorità compe-tenti in maniera indipendente e autonoma ma, grazie an-che soltanto ad una denuncia di un privato o di un’associa-zione, talvolta si possono aprire delle strade mai prese inconsiderazione dalle stesse autorità.

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Poveri cavalli e poveri deficienti: le corseclandestine

La storiaCavalli lanciati in una folle corsa, caroselli di auto e moto-rini, decine di persone vocianti (tra cui donne e bambini),autovetture costrette a fermarsi per evitare scontri con icalessi: questo lo spettacolo cui hanno assistito nel marzo2009 le Guardie zoofile della Lav, mescolate tra numerosispettatori, che hanno poi presentato un’informativa di rea-to presso la Procura della Repubblica di Avezzano (L’Aqui-la) a carico di trentatré persone, la maggior parte zingari,con l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali e orga-nizzazione di competizioni non autorizzate tra animali.Da tempo le Guardie zoofile della Lav, capitanate da CiroTroiano, lottano contro le organizzazioni di corse clande-stine di cavalli e ne denunciano il malaffare alle competen-ti procure. Il fenomeno è presente in parecchie regioni diItalia, anche dove la pressione della mafia è minore. Comesegnalano i responsabili della stessa Lav nel periodico“Rapporto Zoomafia”, l’organizzazione di corse clandestinecon i cavalli e il relativo giro di scommesse rappresentauno dei più grossi “business della zoomafia” presenti sulterritorio nazionale. Tristi episodi di questo tipo, scoperti edenunciati dalla Lav, si sono verificati pochi mesi fa inAbruzzo, ma anche nel Lazio.Il fenomeno è pericoloso non soltanto per la salute dei ca-valli utilizzati, ma anche per la sicurezza e l’incolumitàpubblica. Gli animali vengono infatti lanciati in una sfrena-ta corsa sulle strade, a rischio e pericolo di autovetture o

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motorini che malauguratamente passano per quella zona,in presenza di schiamazzi e urla di una folla composta tal-volta addirittura, come nel caso di Avezzano, da donne ebambini. Lo scenario è inquietante anche per il giro di in-teressi loschi che dirige le corse clandestine, in particolareil giro di denaro sporco.Grazie alla denuncia della Lav, documentata con foto e fil-mati che le guardie sono riuscite a fare mescolandosi tra glispettatori, è stata aperta un’inchiesta dalla procura della Re-pubblica competente. Il risultato è stato il sequestro di bentrenta cavalli da corsa, dodici immobili, nonché lo smantel-lamento dell’organizzazione dedita alle corse clandestine. L’episodio descritto non è ovviamente l’unico scoperto edenunciato dalle Guardie zoofile competenti. La Lav de-nuncia tali ipotesi criminose in diverse regioni d’Italia, co-me ad esempio in Campania. Gli scenari sono sempre simi-li, le corse vengono organizzate in zone determinate, cre-ando disagi alla circolazione, pericolo per le persone, vei-coli e cavalli coinvolti, nonché ovviamente un giro di dena-ro sporco proveniente da attività illecite.

La normativa/la leggeSotto il profilo giuridico, tralasciando considerazioni in me-rito al reato di maltrattamento di animali, analizzato am-piamente in altre casistiche del nostro libro, e che possia-mo ritenere presente anche in questo caso, spendiamoqualche parola in merito al reato di “spettacoli o manifesta-zioni vietati” di cui all’art. 544 quater del Codice penale.Come recita la norma citata: “salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, chiunque organizza o promuove spettaco-

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li o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per glianimali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e conla multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata daun terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sonocommessi in relazione all’esercizio di scommesse clande-stine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se nederiva la morte dell’animale”.Nel caso di specie, quindi, le Guardie zoofile hanno denun-ciato le trentatré persone per maltrattamento di animali,avendo esse sottoposto i cavalli a fatiche e sevizie incompa-tibili con la natura stessa degli animali, e per organizzazio-ne di competizioni non autorizzate, ipotesi aggravata ai sen-si del secondo comma di cui alla normativa menzionata.

Che fare?Le associazioni animaliste, tra cui la Lav che da anni si bat-te contro questi fenomeni, chiedono un intervento massic-cio delle forze dell’ordine per la repressione delle corse clan-destine con i cavalli. Sarebbe inoltre opportuno aumentareil controllo al fine di far applicare in maniera rigida l’anagra-fe equina, mediante la quale risulta possibile rilevare il nu-mero di equidi presenti su tutto il territorio nazionale, cono-scerne il collocamento, la provenienza e la proprietà.Insomma, un documento d’identità del cavallo. Ai sensi della legge n. 200/2003 del D.M. 5 maggio 2006, iproprietari di cavalli sono obbligati a far identificare i propriequidi e iscriverli all’anagrafe equina. L’interessato deve in-fatti richiedere l’iscrizione dell’equide all’Associazione Pro-vinciale Allevatori territorialmente competente (APA), me-diante un modulo appositamente predisposto e il versamen-

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to di un importo determinato. Successivamente, l’APA prov-vede a registrare i dati presso l’Anagrafe Equina, inoculare ilmicrochip, rilasciare il passaporto. Pertanto, in caso di ces-sione o morte dell’animale, si dovrà provvedere all’aggiorna-mento dei dati relativi presso l’anagrafe. La procedura èmolto simile a quella prevista per l’iscrizione del proprio ca-ne all’anagrafe canina, che permette l’identificazione dellostesso mediante l’inserimento di un microchip: proceduraveloce e indolore, mentre i tatuaggi non sono più eseguiti. La sintesi degli adempimenti previsti dalla normativa di ri-ferimento fa facilmente comprendere come sia possibileregolarizzare e controllare meglio il commercio dei cavalli,in modo da prevenire e reprimere l’utilizzo degli animali incorse clandestine.Mediante i controlli a tappeto, e lo strumento di identifica-zione del cavallo, verrebbero scoperte stalle e scuderieabusive da cui provengono gli animali utilizzati per le cor-se clandestine, potendo così risalire agli effettivi proprieta-ri ai quali andrebbero applicati i provvedimenti previstidalla legge per il maltrattamento degli animali. L’accerta-mento del reato prevede, oltre l’applicazione di una penadetentiva e pecuniaria, anche la confisca dell’animale, lasospensione temporanea dell’attività di trasporto, alleva-mento, commercio, nonché l’interdizione dall’esercizio del-le attività medesime in caso di recidiva. L’applicazione dell’anagrafe equina, inoltre, consentirebbeun maggior controllo anche sotto l’aspetto igienico-sanita-rio. Spesso, purtroppo, i cavalli sono tenuti in ambienti pri-vi dei requisiti richiesti dalla Asl con pericolo per la salutedell’animale e dell’uomo.

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Cavallo dopato vince la corsa, in tre davantial giudice

La storiaIl cavallo che ha vinto la corsa era dopato. Per questo, perviolazione della legge sulle scommesse, un fantino, un alle-natore e un proprietario di scuderia – tutti e tre di Roma –sono finiti sul banco degli imputati del Tribunale di Mace-rata. I fatti contestati risalgono al 25 luglio del 2005, quan-do all’ippodromo di Corridonia era in programma il “Pre-mio di Chieti”. Cinque anni dopo, davanti al giudice Fran-ca Pecorari e al pubblico ministero, il vice procuratoreonorario Francesca D’Arienzo, si è svolta un’importanteudienza del processo.Secondo la ricostruzione della pubblica accusa (l’inchiestaè stata coordinata dal sostituto procuratore MassimilianoSiddi, oggi in servizio alla procura della Repubblica di Vi-terbo), P. L., 26 anni, quale fantino, R. M., 57 anni, quale al-lenatore e S. L., 68 anni, quale proprietario della scuderia“Razza dell’Olmo”, violando il leale svolgimento della com-petizione, avrebbero somministrato al cavallo River Mad-ness una sostanza proibita denominata Flunixin, influendosulle scommesse poiché l’animale era poi riuscito a vince-re la corsa. Totalmente estraneo alla vicenda, va sottolinea-to, l’Ippodromo di Corridonia. Il pubblico ministero D’Arienzo ha prodotto la documenta-zione medica, gli esami tossicologici e il provvedimento di-sciplinare che era stato adottato nei confronti dell’allena-tore R. M.A seguito di una segnalazione, la Procura di Macerata ave-

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va aperto un’inchiesta e, come detto, tre persone sono orafinite sul banco degli imputati. Secondo la magistratura in-quirente, il fantino, l’allenatore e il proprietario della scu-deria, attraverso la somministrazione della sostanza do-pante al cavallo, avrebbero influito sulla regolare attività discommesse. Resta dunque ora da seguire l’evolversi delprocesso. Sarà il giudice Franca Pecorari a stabilire se, ef-fettivamente, i tre imputati siano responsabili dei reaticontestati da parte della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Macerata.

La normativa/la leggeCome analizzato nella fattispecie precedente, siamo difronte (oltre alla violazione della legge sulle scommesse)ad un ennesimo caso di maltrattamento di animale di cuiall’art. 544 ter, comma 2 C.p., che dispone la reclusione da3 mesi a 1 anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro, perchiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti ovietate, ovvero li sottoponga a trattamenti che procuranoun danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata incaso di morte dell’animale.In caso di condanna o di applicazione della pena su richie-sta delle parti (così detto patteggiamento), è sempre ordi-nata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a perso-na estranea al reato, nonché la sospensione (da 3 mesi a 3anni) dell’attività di trasporto, commercio, allevamenti dianimali e, in caso di recidiva, l’interdizione dalle attivitàmedesime.Possiamo ritenere che la somministrazione della sostanzaproibita “Flunixin”, così forte da influire su una corsa di ca-

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valli al punto da far vincere il povero animale, possa appa-rentemente integrare il comportamento criminoso di cuisopra.È inoltre opportuno far presente che dietro comportamen-ti come questo, finalizzati a far vincere un cavallo “dopato”influendo fraudolentemente nelle scommesse, ci sono real-tà criminose altrettanto gravi come le associazioni a delin-quere, anche di stampo mafioso, come l’esperienza ci inse-gna.

Che fare?Non scommettere su gare con animali, legali o clandestineche siano.Purtroppo il maltrattamento del cavallo da corsa è un feno-meno che, come possiamo facilmente constatare, si mani-festa non soltanto nelle corse clandestine, ma anche nellecorse ufficiali, perché il giro di affari che si viene a crearearriva a livelli milionari, fomentando sempre più la crimina-lità organizzata.Come possiamo leggere dal rapporto “Ecomafia 2006” diLegambiente, questo triste business “contagia” qualunquefigura professionale: studi veterinari, allenatori, gli stessifantini e ovviamente scommettitori, con tristissime conse-guenze per i poveri cavalli, drogati con cocaina, micidialicocktail di anabolizzanti, analgesici, anti-infiammatori, diu-retici, eccetera. Alle cavalle viene dato perfino il Viagra, ein dosi massicce, come ci racconta appunto il rapporto“Ecomafia 2006” di Legambiente.Ovviamente anche se il cavallo è un animale forte, non puòsopportare per molto tempo stress di questo tipo, passan-

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do da uno stato onnipotente a quello vegetativo con conse-guenze irreversibili. L’animale, una volta “fuori uso”, vieneeliminato facilmente con la macellazione e un altro poten-ziale “campione” è pronto a subentrare nel circolo crudelee illegale.I cavalli non soltanto sono oggetto di maltrattamento, maanche di furto e uccisione per vendetta. Un cavallo forte e“ben dopato”, facilmente porta via la vittoria e il relativocompenso economico ad un altro truffatore-scommettitoree, quindi, come facile soluzione non resta che eliminare lafonte del disturbo.Queste penose pratiche illegali, presenti anche in occasio-ni di manifestazioni ufficiali, devono essere contrastatecon durezza per evitare che gli animali siano sfruttati finoalla morte e perché organizzazioni a delinquere, finalizzatea truccare le scommesse negli ippodromi, siano smantella-te e condannate ai sensi di legge.Denunciare, questa è l’unica e vera “arma” che l’ordina-mento giuridico ci fornisce. Non bisogna, infatti, dimenti-care che ci sono molte persone appartenenti a forze del-l’ordine, associazioni ambientaliste e animaliste, veterinarie altre ancora che, quotidianamente, si impegnano sulfronte della lotta alla eliminazione del business illegale nelcampo dell’ippica.

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Bradipi ed esotici per ispirarsi: denunciatogiallista

La storiaDue bradipi, un tamadua (un particolare formichiere arbo-ricolo), un chirottero asiatico, una civetta delle nevi, unavolpe volante, un serpente ‘’falso corallo’’: questi gli anima-li sequestrati nella zona nordovest della provincia di Mila-no dalla Polizia provinciale di Milano e dalle Guardie zoofi-le dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) a R. S.,cinquantenne, che è stato denunciato alla procura dellaRepubblica. Li deteneva in modo illecito in un seminterra-to privo d’illuminazione e aerazione e li vendeva attraversoi canali Internet. L’operazione congiunta, denominata ‘’EraGlaciale’’, è stata possibile grazie ad alcune segnalazioni diutenti della rete che, navigando su Internet, si sono imbat-tuti nella vendita illegale di animali esotici. Il commercian-te on line è in realtà uno scrittore di libri gialli che primautilizzava gli animali per trarre ispirazione per scrivere ro-manzi e dopo li rivendeva a prezzi da capogiro.Cinquemila euro per un formichiere, duemilacinquecentoper un bradipo: questo il tariffario imposto dal venditore,nella cui cassaforte durante la perquisizione sono stati rin-venuti settantamila euro in contanti, presumibilmentefrutto delle vendite.Il responsabile del traffico è stato denunciato a piede libe-ro per maltrattamento di animali e sono tuttora in corso in-dagini per valutare il volume del traffico e la provenienzadegli animali.L’operazione rappresenta un nuovo successo a tutela degli

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animali, frutto della sinergia e della collaborazione tra Po-lizia provinciale ed Enpa che in modo congiunto rilancianol’appello a non acquistare animali esotici, soprattutto su In-ternet e soprattutto se di dubbia provenienza. Ridurne ladomanda, significa risparmiare a decine di animali inutilisofferenze e fermare un traffico illegale che frutta cifreinimmaginabili alla criminalità organizzata.

La normativa/la leggeDal 1975 è attiva la Convenzione sul Commercio Interna-zionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estin-zione, chiamata CITES (o Convenzione di Washington). Sitratta di un accordo tra Stati per la regolamentazione delcommercio internazionale di animali e piante minacciateda estinzione. Gli Stati membri, tra i quali c’è l’Italia, han-no l’obbligo di sottoporre a rigidi controlli le esportazioni ele importazioni delle specie elencate nella Convenzione. La Convenzione è nata dall’esigenza di controllare il com-mercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti eprodotti derivati), perché lo sfruttamento commerciale è,assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vi-vono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazio-ne in natura di numerose specie. Si incorre in pesanti sanzioni se si introducono illegalmen-te specie minacciate o controllate. In Italia si può esserepuniti con multe fino a 100.000 euro, mentre in Germaniae nel Regno Unito si rischia addirittura la galera.

Specie minacciate

Sono incluse in Appendice I della Convenzione di Washin-

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gton. Il commercio è vietato a livello internazionale. Si trat-ta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali elen-cate nel Reg.(CE). Tra queste specie si trovano:– tutte le scimmie antropomorfe (oranghi, scimpanzé e go-rilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, imammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, igiaguari, le tigri, i leopardi, l’ocelot, gli elefanti, qualche ze-bra, i rinoceronti, la vigogna, alcuni cervi, le volpi volanti,lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapa-ci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattut-to le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune te-stuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, al-cuni varani asiatici, le salamandre giganti, il pitone indiano,la vipera degli orsini, lo storione comune, certe conchiglie,alcune farfalle (Papilionidi), le orchidee e i cactus selvati-ci, alcune specie di aloe.

Specie soggette a controllo

Sono le specie iscritte all’Appendice II e III della Conven-zione di Washington. Il loro commercio deve essere compa-tibile con la sopravvivenza delle specie in natura. L’elencocomprende oltre 10.000 specie elencate nel Reg.(CE), del-le quali le più comuni sono:– tutte le specie, non iscritte all’Appendice I, di scimmie,lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guana-chi, alcune specie di cervi e antilopi, fenicotteri, gru, pap-pagalli, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caima-ni, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, coccodrilli, vara-ni, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitot-tere.

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Come fare a sapere se l’animale o pianta che si vuole im-portare, spostare o detenere è inclusa nelle specie control-late dalla Convenzione di Washington? Bisogna controllarenell’ultimo aggiornamento della “Gazzetta Ufficiale Euro-pea” alla legge 338/97, ovvero all’interno dell’ultimo aggior-namento al Regolamento CE in materia; questa lista di ani-mali viene infatti costantemente aggiornata e modificata inbase ai diversi fattori che influiscono sulle popolazioni ditalune specie. Complicato? Sì. Ma Internet viene in aiuto.Un funzionale e aggiornato database di tali specie protetteè consultabile on line al sito ufficiale www.cites.org, sottol’indicazione “Resources-species database” flora (per lepiante) o fauna (per gli animali), indicando sempre il no-me scientifico nei campi dove richiesto.

Che fare?Non comprare animali esotici.Sia chiaro: ci sono alcune specie di animali esotici, dal-l’iguana ad alcuni serpenti, da alcune specie di tartarughea svariati tipi di pappagalli, che è consentito ospitare a ca-sa propria, ma altri no. È vietato, come spiegato più sopra,tenere in casa animali esotici in via d’estinzione o pericolo-si, che sono tutelati dalla Convenzione di Washington (Ci-tes). Sembrerebbe banale, ma non lo è, perché il contrab-bando illegale di questi animali da Africa, Australia, Centroe Sud America è fiorente. Esistono vere e proprie organiz-zazioni criminali che controllano questo traffico: dal brac-coniere indigeno al trafficante locale, dal commerciante in-ternazionale al collezionista che compra l’animale. Ungrande giro d’affari che non procura però alcun beneficio

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alle popolazioni locali, perché l’indigeno guadagna pochis-simo per la cattura di un esemplare, mentre quelli che siarricchiscono sono i contrabbandieri internazionali. La cattura per il commercio a scopo amatoriale e ornamen-tale è quella che più mette in pericolo d’estinzione moltespecie di pappagalli. E così, in pochi giorni, volatili bellissi-mi come l’ara o il cenerino passano dalla foresta amazzoni-ca alle gabbie delle nostre città. Con tanto di falso certifi-cato di provenienza. Solo quelli più fortunati (o sfortuna-ti?) sopravvivono però al viaggio. Tre su quattro muoionoper lo stress della cattura o, stipati in maniera inverosimi-le, per le condizioni disumane del viaggio stesso. I preferiti degli italiani, tra gli animali selvatici che si pos-sono tenere, sono: serpenti, tartarughe, furetti e iguane.Acquistare questi animali, anche quando è consentito, è unerrore. Non sono animali domestici. Per quanto ci si sforzi,gli animali selvatici/esotici in cattività non stanno mai be-ne. C’è una differenza tra benessere e gestione della so-pravvivenza. Ecco, con gli animali esotici come tartarughe,serpenti o iguane al massimo si può gestire la loro soprav-vivenza, ma non si garantirà mai il loro benessere. Insom-ma: il loro habitat non è la nostra casa, dove sono solo deipoveri prigionieri. Non solo. Persino garantire la sopravvi-venza non è facile. Gli animali esotici, anche quelli più co-muni, hanno bisogno di mangimi specifici e spesso costosiper stare bene. E non raramente i negozianti stessi forni-scono informazioni sbagliate. Questi animali hanno poi bi-sogno di trattamenti sanitari forniti da professionisti esper-ti. Non si può portare un’iguana o un serpente da un vete-rinario qualunque. E gli specialisti costano salato. Infine

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hanno bisogno di un ambiente adatto: un terrario, un ter-racquario, un paludario, a seconda delle specie e delle raz-ze. Si tratta di impianti costosi all’inizio e che vanno manmano adeguati alla crescita dell’animale. Alcuni rettili co-me tartarughe e iguane, infatti, da “baby” sono molto di-versi: le dimensioni degli adulti sono ragguardevoli. E allo-ra è necessario acquistare strutture adeguate con riscalda-tori professionali. Legato alla crescita degli animali adulti c’è infine un altroproblema: quello della loro gestione. Se una tartaruga alli-gatore o una tartaruga azzannatrice, comperate a centina-ia dagli italiani negli anni scorsi, da piccole sono grandi co-me una monetina, da adulte possono arrivare a pesare finoa venti chili. E se azzannano, non si scherza. Per questo orasono vietate. Lo stesso vale per iguane o serpenti. L’iguanapuò crescere fino a oltre un metro. Se vi rifila una codatain faccia, non è piacevole. E un piccolo pitone è grazioso,ma quando cresce fino a tre metri e diventa aggressivo,crea non pochi problemi. Poi ci sono i problemi di etologia: pochi, pochissimi sannocome gestire anche gli animali esotici più innocui. La mag-gior parte delle tartarughine, ad esempio, sono animali gre-gari. Invece nelle nostre case le teniamo da sole. Tutt’al piùsi compra una femmina al maschio. Ma anche la coppia nonva bene e il perché è semplice: in natura, nel caso delle tar-tarughe terrestri, un maschio ha a disposizione più femmi-ne e quindi, diciamo così, può distribuire le sue energie. Inun terrario, invece, la povera femmina viene maltrattatacontinuamente dal maschio. Senza possibilità di fuga. Nonè meglio lasciarli nel loro habitat naturale?

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Per capire un po’ meglio cosa si cela dietro al fenomenodella compravendita di animali esotici, facciamo l’esempiodella tartarughina dalle guance rosse. A chi non è capitatoin passato, visitando uno dei tanti punti vendita di animali,vedere decine di queste piccole tartarughe ammassate inpoca acqua? L’animaletto è l’emblematica dimostrazionedella crudeltà del commercio di animali esotici. Stipati amigliaia in piccoli contenitori, soggetti ad alti tassi di mor-talità durante il viaggio, arrivano da noi per poi morire conpercentuali prossime al 70% nel primo anno di prigionia.La piccola tartaruga si chiama Trachemys scripta elegansed è stata catturata a milioni, negli ultimi vent’anni, appe-na nata. Diminuito il prelievo in natura, la tartarughina dal-le guance rosse è stata riprodotta in megallevamenti. Milio-ni di questi animaletti sono stati esportati dagli Stati Uniti,luogo d’origine della specie. A partire da dieci anni fa, mi-gliaia di queste tartarughine cominciano a comparire neiparchi urbani di molte città italiane e ancora oggi ne ven-gono abbandonate ogni anno a centinaia. Oggi, finalmente,si è arrivati al blocco delle importazioni grazie ad un rego-lamento comunitario: le Trachemys sono protette e non sipossono più vendere e comprare. Fatta la legge, trovatol’inganno. Ora compaiono sempre più spesso nei negozid’Italia altre specie di tartarughine d’acqua dolce, come laGraptemys kohni o la Pseudemys concinna, sempre di pro-venienza americana. Non sono in via d’estinzione e quindisono commerciabili. Soprattutto sono destinate a soffrirecome quelle che le hanno precedute. Anzi, di più. Il para-dosso è che la Graptemys kohni, comunemente chiamataTartaruga carta geografica, anch’essa esotica ma non in via

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d’estinzione, è oggi commerciata in Italia anche se ancorapiù delicata della Trachemys. In attesa di provvedimenti drastici, come fermare questastrage? In un solo modo: non acquistando animaletti esoti-ci. Le uniche bestiole che stanno bene nelle nostre case so-no quelle che, proprio per questo, si chiamano animali do-mestici: cani e gatti. Solo loro non sono prigionieri, ma con-dividono con noi emozioni e sentimenti. Solo loro creano,per le loro caratteristiche etologiche, un rapporto affettivocon gli esseri umani. Solo loro possono essere nostri com-pagni di strada e di amicizia e apprezzare appieno i nostrisforzi di socializzazione. Se poi pensiamo ai tanti, tantissimi Fido e Micia che aspet-tano una casa dietro le sbarre di un rifugio...

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Lupo ucciso da laccio-trappola. Denunciadel Parco

La storiaMorto prigioniero di un laccio piazzato dai bracconieri. Unafine orrenda per uno splendido esemplare di lupo rinvenu-to dagli agenti dei nuclei specialistici della Polizia provin-ciale dell’Aquila. Sull’uccisione dell’animale, nel Parco re-gionale del Sirente Velino, è stata avviata un’indagine. Il laccio in metallo, che quasi certamente doveva servire percatturare cinghiali, è stato posizionato in un bosco della Val-le Subequana, fra Castelvecchio Subequo e Secinaro(L’Aquila). Una pratica illegale e barbara che da queste par-ti ha una certa diffusione fra i cacciatori senza scrupoli.La carcassa del lupo, un maschio di quattro-cinque anni dietà, era in parte dilaniata. L’animale è morto dopo una lungaagonia, tentando inutilmente di liberarsi. Gli agenti dei nu-clei specialistici della Polizia provinciale dell’Aquila hannofatto la scoperta nel corso dell’attività di monitoraggio dellafauna all’interno del Parco Sirente Velino. Gli agenti hannoraccolto numerosi indizi sul luogo, anche avvalendosi di ca-ni addestrati per la ricerca di animali selvatici morti o feritie tuttora sono in corso indagini al fine di risalire agli autoridel grave atto di bracconaggio. Un rapporto sarà consegna-to alla Procura di Sulmona. Anche sulla carcassa del lupo so-no in corso specifici esami sanitari e di medicina legale vete-rinaria da parte dell’Istituto zooprofilattico Lazio-Toscanacui fa capo uno specifico dipartimento per far luce su parti-colari casi di bracconaggio. Il personale tecnico e di vigilan-za del Parco, messo al corrente dell’accaduto, è intervenuto

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sul luogo del ritrovamento. Nei prossimi giorni sarà avviatouno specifico piano di repressione e prevenzione del bracco-naggio. Già il mese precedente a questo triste episodio,sempre nella Valle Subequana, un esemplare di lupo è statotrovato ferito. Aveva un laccio attorno al collo. Dopo qualchegiorno è stato catturato dai guardiaparco e portato a Teramoper una delicata operazione chirurgica.La morte del lupo ha scatenato le ire dei dirigenti del ParcoSirente Velino. Il direttore dell’ente, Oremo Di Nino, ha pre-sentato una denuncia contro ignoti alla Procura della Re-pubblica di Sulmona. Ha inoltre ordinato controlli per boni-ficare l’area e togliere eventuali lacci di frodo. “Dopo la se-gnalazione della Polizia provinciale”, sottolinea il direttoredel Parco, “abbiamo denunciato l’accaduto alla procura. Co-me Parco condanniamo questi episodi, che restano le barba-re attività di una minoranza difficile da controllare. Personeche agiscono in spregio alle più elementari regole di convi-venza civile e morale. Gli animali che cadono in queste trap-pole sono condannati a una morte atroce. Anche per questosvolgeremo un controllo a tappeto del territorio, avvalendo-ci del contributo delle associazioni, dei selecontrollori e del-le forze della Provincia, in modo da bonificare l’intera area”.Un’azione che dovrebbe eliminare questi meccanismi mici-diali sparsi nei boschi e nei passaggi della vallata, che am-mazzano tra sofferenze atroci senza distinzioni di specie. Undestino crudele al quale sono sottoposti anche cani da cac-cia o da tartufo.

La normativa/la leggeLa legge-quadro n. 157 del 11 febbraio 1992, “Norme per la

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protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venato-rio”, più conosciuta come “Legge sulla caccia”, stabilisceall’art. 1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibiledello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità na-zionale e internazionale.Il testo normativo di cui sopra, integrato dalle disposizionidi ciascuna regione – trattasi infatti di legge-quadro – pre-vede tempi e modalità ben precisi perché l’attività venato-ria venga esercitata in maniera controllata senza arrecareun danno alla nostra fauna selvatica.Tralasciando critiche e considerazioni in merito a tale di-sposizione normativa, anche alla luce delle recenti modifi-che, l’esperienza ci insegna che le disposizioni regolamen-tari dell’attività venatoria sono violate dagli stessi cacciato-ri nonché da soggetti privi della licenza idonea.Il triste episodio in cui è rimasto vittima il giovane esemplaredi lupo, appartenente come da definizione normativa alla fau-na selvatica e, quindi, oggetto di tutela di cui alla legge n.157/1992, integra un caso – molto comune – di bracconaggioossia di attività della caccia esercitata in maniera illegale.Il fenomeno del bracconaggio, nonché dell’imbalsamazionee del traffico illegale della fauna selvatica, integra non sol-tanto la violazione della legge n. 157 del 1992, ma spessoanche la detenzione illegale di armi ed esplosivi, dimo-strando in tal modo sovente uno stretto collegamento trabracconaggio e criminalità organizzata.Tale connubio rappresenta il cosìddetto fenomeno della“zoomafia”, già analizzato nel corso dell’analisi di altre ca-sistiche come quella delle corse truccate dei cavalli. Comefatto presente dalla Lipu, nonché da altre associazioni na-

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zionali che si occupano di tutela dei diritti animali, le cor-se clandestine dei cavalli, i combattimenti tra cani, il brac-conaggio e il traffico illegale di fauna selvatica rappresen-tano un lucro incessante per le organizzazioni mafiose. Per far comprendere meglio la pericolosità di tale fenome-no, facciamo presente che i bracconieri sparano non sol-tanto nelle zone rurali, ma anche nei centri abitati con con-seguente pericolosità per l’incolumità pubblica. Il bracco-naggio è ormai diventato – ed in realtà è sempre stato – unfenomeno di criminalità ambientale a tutti gli effetti. Sen-za possibilità di sconti. Un fenomeno dilagante e violentoche merita attenzione investigativa e politica al pari deglialtri crimini ambientali emergenti sul territorio. I bracco-nieri utilizzano armi clandestine, imperversano da anni sulterritorio in ogni regione e – secondo le aree – uccidono ditutto e attaccano ogni forma di specie anche superprotet-ta. Cosa altro serve per classificare questo fenomeno comepuramente e direttamente di criminalità ambientale? Dopo questa breve premessa, necessaria per far capire cheil fenomeno del bracconaggio “sconfina” in diverse ipotesicriminose, non soltanto danneggiando la fauna selvaticama anche mettendo in pericolo la stessa incolumità pubbli-ca, con conseguente arricchimento della criminalità orga-nizzata, possiamo tornare al caso di cui sopra.Il povero lupo è stato ucciso da un laccio di metallo posizio-nato da bracconieri a caccia, molto probabilmente, di cin-ghiali. Come giustamente già fatto presente nella descrizio-ne dei fatti, tale mezzo è illegale oltre che ovviamente cruen-to nei confronti degli animali. Infatti l’art. 13 della legge n.157 del 1992 disciplina “i mezzi per l’esercizio dell’attività

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venatoria”, tra cui principalmente il fucile – con diverse ca-ratteristiche – prevedendo in maniera esplicita “il divieto ditutte le armi e di tutti i mezzi per l’esercizio venatorio nonesplicitamente ammessi nel medesimo articolo”.L’art. 21 della legge-quadro, concernente i “divieti”, preve-de l’esclusione della caccia all’interno dei parchi nazionali,naturali regionali, eccetera. Pertanto il bracconiere che hacollocato il laccio metallico per l’uccisione di un animalenon soltanto ha utilizzato un mezzo non consentito dallalegge, ma lo ha fatto all’interno di un’area protetta dovel’esercizio venatorio non è consentito.

Che fare?Possiamo quindi concludere nel sollecitare, chiunque, a de-nunciare casi di attività venatoria presumibilmente illegale.Al fine di tutelare la fauna selvatica e la stessa incolumitàdelle persone, risulta opportuno contattare immediatamen-te l’autorità di pubblica sicurezza in caso di avvistamenti so-spetti: animali feriti, presenza di strumenti pericolosi neiboschi o nelle campagne, rumori di fucili in periodi dell’an-no non consentiti o troppo vicino ai centri abitati, eccetera.Il Corpo forestale dello Stato è competente nella vigilanzadell’applicazione della “legge sulla caccia” e delle relative leg-gi regionali, come anche gli agenti dipendenti degli enti loca-li delegati dalle regioni nonché le guardie volontarie delle as-sociazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.Per essere pratici, in caso di necessità, è possibile e dove-roso contattare l’autorità di pubblica sicurezza più vicina ela stessa provvederà a richiedere l’intervento a chi di com-petenza.

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Forestale sequestra trecento pellicce di procione ‘‘made in China’’

La storiaOltre trecento capi d’abbigliamento prodotti con la pellic-cia di orsetti lavatori importata illegalmente dalla Cina so-no stati sequestrati dal Corpo forestale dello Stato duran-te un’operazione coordinata dalla Sezione Investigativa Ci-tes (Convenzione di Washington sul commercio internazio-nale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione)di Roma. In seguito a una segnalazione del Comando provinciale diRieti, gli agenti del Servizio Territoriale Cites di Pescaradel Corpo forestale dello Stato hanno effettuato un con-trollo presso una ditta di Città Sant’Angelo, in provincia diPescara, che si occupa del commercio all’ingrosso di capid’abbigliamento. Durante i controlli è emerso che le pellic-ce di ‘’Procyon lotor’’ (procione od orsetto lavatore) utiliz-zate per il confezionamento di più di cento capi d’abbiglia-mento, poi posti sotto sequestro dai Forestali, erano stateimportate dalla Repubblica Popolare Cinese ed erano com-pletamente sprovviste della documentazione necessariaper accertarne la provenienza legale. Infatti, un regolamento comunitario vieta l’introduzione el’uso all’interno della Comunità Europea di pellicce e pro-dotti provenienti da animali selvatici, quali i procioni, ori-ginari di Paesi come la Cina dove ancora oggi vengono uti-lizzata tagliole o altri metodi di cattura che rappresentanodelle vere e proprie sevizie per gli orsetti lavatori.A seguito delle irregolarità riscontrate nella ditta pescare-

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se, sono scattati i controlli anche nella sede legale della so-cietà situata a Lucera, in provincia di Foggia. Qui gli agen-ti del Servizio Territoriale Cites di Bari hanno scoperto esequestrato duecentotrenta capi d’abbigliamento privi didocumentazione e sempre confezionati con pellicce di pro-cione provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. I tito-lari della ditta sono stati denunciati per introduzione sulterritorio nazionale di pellicce non prodotte nel rispettodelle normative comunitarie e rischiano ora fino ad un an-no di carcere. I capi, destinati al commercio al dettaglio,avrebbero fruttato sul mercato oltre 30.000 euro.

La normativa/la leggeIn Italia (e in Europa) è vietato introdurre pellicce e pro-dotti di animali selvatici originari da Paesi che utilizzanotagliole per la cattura. La normativa è la seguente:– Regolamento (CE) 3254/91 del 4 Novembre 1991 – “Di-vieto di introduzione nella Comunità di pellicce e prodottimanufatturati di talune specie di animali selvatici originarida Paesi che utilizzano per la cattura tagliole o metodi nonconformi alle norme concordate a livello internazionale inmateria di cattura mediante trappole senza crudeltà”.– Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1996 – “Rego-lamento relativo alla protezione di specie della flora e del-la fauna selvatiche mediante il controllo del loro commer-cio”.– Regolamento (CE) 1579/01 del 1 Agosto 2001 – “Modifi-ca al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo al-la protezione di specie della flora e della fauna selvatichemediante il controllo del loro commercio”.

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– Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 – “Moda-lità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 delConsiglio, relativo alla protezione di specie della flora edella fauna selvatiche mediante il controllo del loro com-mercio”.– Regolamento (CE) n. 1497/03 del 18 agosto 2003 – “Mo-difica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativoalla protezione di specie della flora e fauna selvatiche me-diante il controllo del loro commercio”.Il Regolamento 338/97 del Consiglio d’Europa relativo allaprotezione della flora e della fauna selvatiche mediante ilcontrollo del loro commercio, sostituisce il Regolamentoprecedente n.3626/82 che già applicava la Convenzione diWashington (Cites) e introduce norme più restrittive per ilcommercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allega-ti A e B sono state inserite specie che non sono incluse nel-le Appendici della Convenzione ma per le quali l’UnioneEuropea ha inteso estendere la tutela normata dalla Con-venzione stessa. Il Regolamento 1808/01 della Commissio-ne stabilisce le modalità per l’applicazione del Regolamen-to 338/97).Dalla Cina arrivano in Italia anche parecchie pellicce di ca-ne e gatto (anch’esse vietate). Recentemente sono stateapprovate nuove sanzioni per chi importa, esporta o com-mercializza pellicce di cani e gatti. Il 1° Aprile 2010 è infat-ti entrato in vigore il decreto legge (Decreto legislativo 15marzo 2010, n. 47) in materia di “disciplina sanzionatoriaper la violazione delle disposizioni comunitarie che vietanola commercializzazione, l’importazione nella Comunità el’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di

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gatto e di prodotti che le contengono”. Chi, privato cittadi-no o azienda, dovesse essere coinvolto in tali attività ri-schia di essere punito “con l’arresto da tre mesi ad un an-no o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro, oltre alla con-fisca e distruzione del materiale a proprie spese”.L’Italia ha così recepito il Regolamento Europeo1523/2007, entrato in vigore il 31 dicembre 2008. Il Rego-lamento deve la sua approvazione, in parte, proprio allepressioni esercitate dai Paesi Ue, ai quali l’Italia ha fatto da“apripista”, divenendo il primo Paese europeo, e secondonel mondo dopo gli Usa, ad aver imposto un bando nazio-nale all’importazione e commercio di tali pelli, prima conun’ordinanza dell’allora ministro della Salute Sirchia,emessa nel 2001 e rinnovata nei due anni successivi, poicon l’inserimento del divieto nella legge 189/04 contro ilmaltrattamento agli animali. Oggi, dunque, in Italia è vieta-ta l’importazione e la commercializzazione di pellicce di ca-ne e gatto. I trasgressori pagano multe salatissime, da1.000 a 9.000 euro, a seconda dei casi. In caso un mercatosimile venga scoperto, le pellicce in magazzino vengono se-questrate e l’attività interrotta seduta stante.

Che fare?Non comprare pellicce e non comprare giubbotti con bor-datura (colletto e polsini) di pelliccia. Solo così si potrà es-sere sicuri di non indossare pelliccia vietata: di animale“protetto” o di cane o gatto scuoiati. Non è sufficienteguardare le etichette. Spesso ingannano: o non sono pre-senti del tutto o portano scritte ingannevoli. Dietro dicitu-re come Gea Wolf, Sobaki, Asian Jackal, Goupee, Gou-pee,

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Kou pi, Gubi, China wolf, Asian wolf, Pommern Wolf, Loupd’Asie, Asiatic racoon dog, Corsac Fox, Doguses du Cine sinascondono inserti di pelliccia di cane. La pelle di gatto in-vece viene travestita con questi nominativi: Housecat, Wil-dCat, Katzenfelle, Goyangi, Mountain cat, eccetera. È ille-gale ma, purtroppo, capita spesso di trovare cani e gattinelle bordature dei giubbotti. L’alternativa c’è, più calda,meno costosa, meno crudele, più amica dell’ambiente: lapelliccia ecologica o il cappotto.

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...A DOMANDARISPONDE

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L’husky che attacca sempre i gatti

DomandaIl giorno primo dicembre a Muggia (Ts) ho purtroppo assi-stito ad un episodio terribile e che non riesco a dimentica-re. Un cane husky ha aggredito e ucciso una micia di stra-da da me sterilizzata e curata e che viveva sotto casa mianella colonia. Ho chiamato il canile per il recupero della po-vera bestiola, che si è premurato subito. Ho saputo peròche nel giro di un mese questo era il terzo gatto che l’hu-sky aveva eliminato nel rione e che il proprietario, punitosolo con una sanzione amministrativa (52 euro), andava arecuperarlo al canile. Sia il canile che i vigili municipali mihanno confermato che hanno fatto tutto quello che erapossibile applicando la legge. Resta comunque il fatto che se si sono verificati tre voltequesti episodi risolti con il pagamento della multa, il canenon adeguatamente custodito lo rifarà a discapito di chinon ne ha colpa come queste tre povere bestiole. Speroche, esprimendo questo mio dolore e rabbia, possiate inqualche modo darmi qualche risposta o almeno una guidaper fare una segnalazione ai lettori del quotidiano nella miacittà, io non sono molto brava, non conosco bene le leggi,so solo che anche gli animali di strada hanno dei diritti equesti vanno segnalati quando accadono cose così. Vi rin-grazio dell’attenzione.

RispostaProbabilmente il proprietario sarà stato sanzionato in baseall’art. 672 del Codice penale (omessa custodia, malgover-

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no di animali). È possibile chiedere, anche con altre perso-ne, alla Polizia municipale, in particolare, di intensificare icontrolli nella zona per evitare il ripetersi di questi episo-di. E al Sindaco, proprietario del gatto “di nessuno”, è pos-sibile formulare la domanda di avanzare la richiesta di ri-sarcimento danni materiali e affettivi. Per disincentivare ilpiù possibile questa persona irresponsabile.Oltre a questo, va attivato da parte del Servizio veterinarioAsl il percorso di accertamento ed eventualmente rieduca-tivo previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute, art.3, sull’aggressività canina (il testo completo dell’ordinanzasi trova su http://www.normativasanitaria.it/jsp/det-taglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=27716&page=&anno=null).È quindi al Servizio veterinario Asl che, visto quanto acca-duto e premesso che sono ben tre volte che accade, consi-derate le sanzioni ma anche l’ordinanza ministeriale in vi-gore, che è necessario chiedere di attivare le procedurepreviste. La richiesta va fatta per iscritto e mettendo il Sin-daco in copia per conoscenza.

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Coniglietto in palio con la tombola. Cosa potevo fare?

DomandaGent.mi Sigg.ri, su tutto il territorio della Regione Lombar-dia vige una legge, la n. 16 del 20 luglio 2006, dal titolo“Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione” cheall’art. 3, comma 4, così recita: “È vietato usare animali co-me premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sot-toscrizioni o altre attività”. Legge che dovrebbe essere benconosciuta da tutti, ma soprattutto da coloro che hanno ti-tolo per farla applicare. La cosa sembra persino semplice,ma non lo è. Mi sono trovata la sera di lunedì 25 agosto apartecipare alla festa nella ricorrenza di sant’Alessandro,sotto il tendone allestito nel campo sportivo di fronte allaparrocchiale di Castione della Presolana, in provincia diBergamo. Ero appena entrata e ho dovuto assistere allamessa in palio per la tombolata di un premio “vivo”: esatta-mente un coniglio, tenuto penzoloni per le orecchie etrionfalmente promesso come candidato a un prossimo,succulento piatto d’arrosto. Nell’elusione più assoluta del-la legge e (cosa che dovrebbe far davvero riflettere) tra ildivertimento sperticato di tanti presenti. Cosa avrei dovu-to fare? Far intervenire i Carabinieri più vicini, cioè quellidi stanza a Clusone? Andare a suonare alla porta del Sin-daco? Cercare una qualunque forza dell’ordine che nonc’era? Facile a dirsi, non a farsi. Con le persone che eranocon me, ci siamo allontanati, amareggiati ma non domi.Spero di non doverlo fare, ma la prossima volta – nella ma-laugurata ipotesi che accada ancora – mi armerò di video-

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camera per documentare inequivocabilmente l’accaduto.Tuttavia, non posso esimermi almeno dal denunciare, pura posteriori, il fatto. Nella speranza che ciò almeno servaper il futuro; anche se so che in queste valli è una praticaancora frequente quella di mettere in palio (e a vario tito-lo utilizzare per… “divertimento”) animali, in barba allalegge che pure c’è ma viene bellamente lasciata sulla car-ta. Tanto per avvalorare una tesi che ben conosciamo: l’Ita-lia è il Paese dalle mille disposizioni scritte, ma ignorate emai applicate; disposizioni che dallo stadio di obbligo re-trocedono, con grande frequenza, a pure intenzioni (e, làdove non c’è la benché minima volontà, neanche a questo).

RispostaNel caso di specie, anzitutto, si conferma essere stata pa-lesemente violata la normativa in vigore nella RegioneLombardia di cui alla legge n. 16/2006 “Lotta al randagismoe tutela degli animali d’affezione”. Infatti, come giustamen-te fatto presente da chi ha posto la domanda di cui sopra,si osserva che l’art. 3, comma 4, della medesima legge di-spone: “È vietato usare animali come premio o regalo pergiochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività”.Ciò premesso, il fatto di aver messo in palio un coniglio co-me premio in una tombolata ha violato la normativa regio-nale innanzi menzionata nonché, a parere di chi scrive, an-che le disposizioni di cui al Codice penale.Infatti, dalla descrizione della fattispecie, il coniglio sem-bra essere tenuto “a penzoloni” per le orecchie in un con-testo sicuramente non compatibile con le caratteristicheecologiche dell’animale in questione. Alla luce di quanto

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premesso, si osserva che il nostro Codice penale, all’art.544 ter, punisce quei comportamenti posti in essere dal-l’uomo che, per crudeltà o senza necessità, sottoponganoun animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori in-sopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. Inoltre,la disposizione normativa, di cui all’art. 544 quater del Co-dice penale, prevede la responsabilità per chiunque orga-nizza o promuove spettacoli o manifestazioni che compor-tino sevizie o strazio per gli animali.Alla luce delle disposizioni normative di cui in premessa, siosserva che per far punire certi comportamenti vietati dal-la legge e prevenirne la ripetizione in futuro, occorre sicu-ramente il supporto dell’Autorità di pubblica sicurezza.Pertanto, in casi di questo tipo, è necessario contattare im-mediatamente la Polizia locale o comunque un’Autorità dipubblica sicurezza affinché un agente possa intervenire inadempimento delle disposizioni di cui alla legge della Re-gione Lombardia n. 16/2006.Senza nulla togliere al prezioso supporto quotidianamenteprestato dagli agenti della Polizia locale, purtroppo si ri-scontra spesso che, presso alcune piccole realtà locali, nonsempre gli operatori sono a conoscenza di alcune recentidisposizioni normative a favore degli animali e, quindi, unarichiesta di intervento da parte di un privato potrebbe nonavere seguito positivo. In casi di questo tipo, come “stru-mento” in più per tutelare i diritti degli animali, si consigliadi contattare anche le Guardie zoofile presenti sul territo-rio interessato, come ad esempio le Guardie zoofile del-l’Enpa, dell’Oipa o di altre associazioni animaliste che nesiano munite. Le Guardie hanno il potere di intervenire in

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situazioni di questo tipo al fine di reprimere e prevenirecomportamenti lesivi al diritto degli animali. Purtroppo,come già fatto presente nell’arco dell’analisi di altre casisti-che, le Guardie zoofile hanno limitata competenza territo-riale e, pertanto, non possono intervenire su tutto il terri-torio nazionale, ma solo in quello dove sono state nomina-te: questo non impedisce, comunque, di informarsi riguar-do l’eventuale loro presenza sul territorio interessato e dichiedere comunque un consiglio pratico su come risolvereil caso.Ancora, è opportuno presentare una denuncia corredatacon testimoni e/o mezzi idonei a verificare l’episodio crimi-noso (come delle fotografie). La denuncia chiaramentenon ha effetto immediato ma, mediante tale strumento,qualora ne sussistano i presupposti, è possibile far aprireun procedimento penale.In conclusione, al di là delle possibilità innanzi menziona-te, al fine di far applicare la normativa posta a tutela deglianimali, si consiglia, come strumento utile, di contattare –mediante una comunicazione scritta – gli organizzatori del-l’evento che si contesta, anche con il supporto di una o piùassociazioni animaliste. Tale reclamo può essere un moni-to per gli organizzatori, in modo da “invitare” gli stessi anon ripetere mai più dei “giochi” o manifestazioni di que-sto tipo. Normativa: art. 3, comma 4, legge Regione Lombardia n.16/2006; artt. 544 ter e 544 quater C.p. (introdotto dallalegge 20 luglio 1004 n. 189).

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Aragoste con chele legate. E’ reato?

DomandaAl supermercato Esselunga dove vado a fare la spesa, albanco del pesce fresco c’è un acquario (per nulla grande)dove vengono messe le aragoste vive pronte per la vendi-ta. A parte il fatto che l’acquario mi sembra proprio picco-lo visto che ci sono 4/5 aragoste, volevo però chiedere senon si può ipotizzare maltrattamento ad animali il fatto chele aragoste hanno le chele legate. Ho chiesto al responsa-bile del supermercato, il quale mi ha risposto che le chelesono legate perché le aragoste si farebbero del male unacon l’altra. Io gli ho risposto che ne potrebbero tenere unasola con le chele libere, al che mi ha detto che se l’Asl nonvi ha trovato nulla da ridire... Grazie per la risposta.

RispostaLa risposta non è per nulla soddisfacente. Ma è vero, pur-troppo, che al momento sul tema delle chele legate non viè letteratura scientifica sufficiente per integrare in questacondotta il reato di maltrattamento di animali. Anzi, c’è chisostiene che così gli sfortunati animali non si fanno del ma-le fra di loro (anche se in genere sono gli astici e non le ara-goste ad avere le chele legate). Secondo questa linea dipensiero gli astici devono avere le chele legate, altrimentioltre ad essere pericolose per chi le maneggia, in spazi ri-strettissimi si combatterebbero tra loro con le chele e se lestrapperebbero (in natura combattono, ma ci sono gli spa-zi di fuga, in cattività diventa impossibile) per primeggiare.È invece certificato maltrattamento, secondo il Centro di

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referenza Nazionale Benessere Animale del Ministero del-la Salute, il porre crostacei vivi sul ghiaccio, come ampia-mente fatto proprio con le aragoste (prima parte dell’art.727 del Codice penale o articolo 544 bis) e come spieghia-mo nella prima parte del nostro libro. Questo è quanto abbiamo a disposizione, a parte ovvia-mente la scelta di non mangiare animali e, quindi, aiutareuna loro scomparsa dai banchi di vendita, aldilà della spe-cie e dei reati.

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Le barriere per i gatti e il condominioarcigno

DomandaAbbiamo tre gatti in un appartamento di Milano di grandemetratura, posto al terzo piano. Viviamo nello stesso da do-dici anni, dieci come inquilini, due come proprietari. Daquando ci siamo trasferiti qui, ben tre volte un gatto è ca-duto fino al pian terreno cercando di prendere piccioni euccellini che stazionano sulla soletta della terrazza sopra-stante, o addirittura vengono a becchettare le nostre pian-te. Oltre al dispiacere dei gatti feriti, ciò ci è costato ancheesborsi pecuniari per veterinari e cure. Abbiamo deciso quindi di porre una barriera alla cadutadei gatti, anche per evitare problemi a terra. Siamo ancheassicurati. Nel balcone su strada, lungo dieci metri e largouno, abbiamo fatto tirare una rete da 3x3 centimetri in tes-suto sintetico bianco da cielo a terra dove il balcone è a rin-ghiera e da cielo a parapetto dove il balcone è in muratura.Abbiamo avvisato l’amministrazione della nostra iniziativa,ma già diversi condomini hanno espresso rimostranze. Ilconsulente tecnico mandato dall’amministrazione ci hadetto di smontare tutto e presentare richiesta scritta condisegno del progetto per chiedere che un’assemblea con-dominiale si pronunci in merito. Vorremmo sapere come possiamo procedere per tutelarenoi e i nostri gatti e non contravvenire alle leggi vigenti.

RispostaIn merito al quesito proposto, occorre evidenziare come,

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con buona probabilità, la presa di posizione dell’ammini-stratore di condominio sia dettata da una presunta lesioneal decoro della facciata dell’edificio condominiale, essendoil balcone dell’appartamento prospiciente la pubblica stra-da; in assenza di qualsiasi riferimento ad eventuali normedel regolamento condominiale che prescrivano particolaricondotte in merito, si ricordi come l’art. 1120, 2° commaC.c. prevede espressamente che “Sono vietate le innova-zioni... che... alterino il decoro architettonico (del fabbrica-to)”. In linea di massima, per decoro architettonico si in-tende l’estetica data dall’insieme delle linee e delle struttu-re ornamentali che costituiscono la nota dominante e im-primono all’edificio una sua armoniosa fisionomia, sebbenenon sembri proprio che l’installazione di una rete a magliestrette su un balcone posto al terzo piano dello stabile pos-sa pregiudicare alcunché (alcune riserve potrebbero sussi-stere in ordine al colore scelto); la giurisprudenza formata-si in riferimento alla predetta norma, peraltro, ha sempreriguardato opere di impatto ben più gravoso quali inferria-te, tettoie, antenne paraboliche, impianti di condiziona-mento, canne fumarie, eccetera.A stretto rigore, dunque, non credo possa essere vietatatout court l’installazione delle rete in questione, tanto piùche ciò avviene a tutela dei propri animali da compagnia edella sicurezza di chi si trova a passare sotto il balcone.Conviene comunque dimostrare la piena disponibilità ache la questione sia vagliata dall’assemblea condominiale,anche se la prassi indicata (presentazione richiesta scrittae progetto di massima) di solito riguarda interventi di na-tura strutturale (tettoie e quant’altro).

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Converrà ad ogni modo far presente in ogni sede che, sal-vo optare per il colore più idoneo per “nascondere” la rete,l’installazione dovrà essere comunque effettuata per le ra-gioni di cui sopra, non implicando la medesima alcuna le-sione alla fisionomia dell’edificio e fermo restando che es-sa non insiste su parte comune. Si ricordi, infine, come il vigente Regolamento comunale ditutela degli animali prevede all’art. 4 comma 3 che “...Ognianimale deve essere accudito in modo tale da evitare inu-tili condizioni di sofferenza o di stress” e, proprio a tal fine,gli esponenti hanno deciso di installare la rete in oggetto. Normativa: art. 1120 C.c., Regolamento Comune Milano ditutela degli animali 10.10.05.Giurisprudenza: Cassazione penale nn. 851/07, 2743/05,17398/04, 16098/03, 8731/98, 2313/88, 2189/81.

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Il cucciolo (dell’est?) comprato e poi,purtroppo, morto

DomandaHo acquistato, lo scorso ottobre, un cucciolo di cane pres-so un negozio di Cusano Milanino. Il cucciolo è decedutonel mese di febbraio per una malformazione congenita alcuore. Il negoziante, da me subito interpellato, non vuole fornirmiil nominativo dell’allevamento di provenienza del mio cane,garantendomi, solo verbalmente, che è assolutamente ita-liano. Ho letto nel vostro dossier “La tratta dei cuccioli dal-l’est: come evitare truffe e inconsapevoli complicità” (ildossier di Gaia Animali & Ambiente firmato da Edgar Me-yer si trova sul sito www.gaiaitalia.it) che il negoziante ètenuto a certificare la sua fonte d’acquisto. Avrei bisognodi sapere in base a quale articolo di legge è obbligato a co-municarmi la sua fonte di acquisto, e come “costringerlo” acomunicarmelo (denuncia o esposto), ed, eventualmente,in quali termini presentare la denuncia. Preciso che mi so-no già recata dai Carabinieri i quali, non conoscendo il rea-to, non hanno accettato la denuncia.

RispostaIn relazione al caso in esame, cioè la compravendita di unanimale, occorre preliminarmente evidenziare come, all’in-terno del vigente ordinamento, la natura giuridica ricono-sciuta al cane quale animale d’affezione continua, nostromalgrado, ad essere assimilabile a quello dei beni mobili ecioè mere “cose” (!); difatti, per quanto sia ormai oggetti-

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vamente mutata la sensibilità sociale verso gli animali dacompagnia, l’ordinamento giuridico ancora non prevedeforme di tutela in loro diretto favore. Anche per ciò che at-tiene il caso in esame, dunque, bisognerà guardare agli or-dinari rimedi civilistici in tema di vendita di cose mobili. Aquanto consta, il venditore parrebbe palesemente inadem-piente, dato che la “cosa” venduta è stata alienata in pre-senza di gravi vizi (malformazione congenita al cuore) chefarebbero sospettare la provenienza non italiana del pove-ro animale (nonostante le specifiche assicurazioni a suotempo fornite).Intanto preme sottolineare come, a stretto rigore di legge(visto che l’animale continua ad essere considerato “cosa”e, dunque, prodotto da vendere), potrebbero nel caso dispecie trovare applicazione quelle norme dettate dal Codi-ce del Consumo (art. 3) che impongono, come contenutominimo dell’informazione da fornire al “consumatore-ac-quirente”, l’indicazione del produttore e, dunque, dell’alle-vamento di provenienza. Si tenga comunque conto che,anche ai sensi delle ordinarie norme regolanti la vendita, laparte venditrice (che ha già indicato la provenienza italia-na al momento della consegna del cucciolo) non potrà ri-fiutarsi di specificarne l’origine, poiché è indubbio che det-ta informazione ha costituito una qualità essenziale del-l’animale compravenduto.Come noto, la disciplina dei vizi in tale tipologia di negozioè contenuta negli artt. 1490 e segg. C.c., con particolare at-tenzione all’art. 1496 C.c. che la rende espressamente ap-plicabile in caso di vendita di animali, salvo usi diversi oleggi speciali. Il venditore, dunque, è obbligato a garantire

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che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inido-nea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo ri-levante il valore (ex art. 1490 C.c., e tale certamente appa-re la malformazione in questione certamente preesistentela vendita); se poi, come in questo sfortunato caso, l’ani-male perisce in conseguenza del vizio, il proprietario avràdiritto ad ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1492,3° comma C.c. È altresì opportuno ricordare che tale azio-ne, cosiddetta redibitoria, è soggetta a strettissimi requisi-ti di decadenza (denuncia dei vizi entro otto giorni dallascoperta) e prescrizione (un anno dalla consegna), cononere della prova a carico del compratore. A tale stregua,è comunque basilare possedere un referto medico-veteri-nario attestante che la causa del decesso del cucciolo èrappresentata dalla malformazione congenita.Si veda lo specifico precedente riportato in Cass. Civ. n.9330/2004 ove “in caso di vendita di animali, accertato chel’animale compravenduto era affetto da vizi e che essi sia-no stati tempestivamente denunciati, l’acquirente che fac-cia valere la garanzia non deve provare la natura congeni-ta della malattia; mentre è onere del venditore dimostrareche la malattia è riconducibile a causa indipendente dallanatura del bene venduto e addebitabile, invece, al fatto delcompratore (nel caso di specie che la malattia sia stataprovocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossichein un momento successivo alla consegna dell’animale)”.Ancora si sottolinea come, in caso di vittorioso esperimen-to della predetta azione redibitoria, il compratore avrà di-ritto alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso dellespese mediche sostenute; anche al risarcimento del danno

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comunque subito, qualora la controparte non dimostri diaver ignorato senza colpa la malformazione congenita rive-latasi purtroppo letale (artt. 1493-1494 C.c.). Il consiglio, dunque, è quello di inviare immediatamenteuna diffida al venditore a mezzo raccomandata con ricevu-ta di ritorno, direttamente o tramite il proprio legale di fi-ducia, con la quale si denunci l’accaduto (o meglio, si diaseguito alle denuncia del “vizio letale” già inoltrata), facen-do presente tutto quanto sopra e insistendo perché vengaindicato il nominativo dell’allevamento italiano di prove-nienza riservandosi ogni opportuna azione. È però neces-sario che la malformazione congenita che ha provocato lamorte del cucciolo sia stata “denunciata” al venditore en-tro otto giorni dalla sua scoperta (reperire eventuali testi-moni).Allo stato, infine, non paiono sussistere estremi di rilevan-za penale in relazione al reato di cui all’art. 515 C.p. (Fro-de in commercio: “Chiunque, nell’esercizio di un’attivitàcommerciale..., consegna all’acquirente una cosa mobileper un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, prove-nienza, qualità e quantità, diversa da quella dichiarata opattuita è punito...”) atteso che non vi è la prova che il ven-ditore conoscesse la provenienza non italiana dell’animalevenduto, cosiddetto dolo. Ciò non toglie che l’esponente,se ritiene, possa presentare una denuncia all’autorità com-petente descrivendo semplicemente i fatti e il rifiuto delvenditore a indicare l’allevamento di provenienza.Normativa: art. 3 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consu-mo); artt. 1490 e segg. C.c.; art. 515 C.p.Giurisprudenza: Cass. Civ. n. 9330/2004.

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Cagnolina affidata a dogsitter. Fuggita einvestita

DomandaIl mio caso riguarda una dolcissima cagnetta che, benché af-fidata a un dog sitter, è finita sulla tangenziale ed è morta.Ho un dolore straziante, ma scrivo perché il mio caso po-trebbe capitare a chiunque. Vorrei sapere: che tipo di azio-ne legale posso intraprendere?Esiste la possibilità che il dog sitter – se ritenuto responsa-bile della morte della cagnetta – subisca qualche conse-guenza di ordine legale? In che modo il cittadino può tute-larsi contro gli improvvisati cat/dog sitter?Vorrei capire se queste persone sono tenute o meno a ri-spondere del loro operato.

RispostaCome spesso accade esaminando le problematiche propo-ste dagli utenti riguardanti la tutela civilistica degli anima-li d’affezione, non si può prescindere dal dato positivo ecioè dalle norme attualmente esistenti all’interno del vi-gente ordinamento: il regime giuridico al quale devono sot-tostare gli amici a quattro zampe è, nostro malgrado, assi-milabile a quello dei beni mobili e cioè mere “cose” (!), siaper quanto attiene i modi di acquisto della loro proprietàche per eventuali rapporti contrattuali che li riguardano.In merito al servizio cosiddetto di dog-sitting, atteso chenon c’è ancora rilevante giurisprudenza in merito, esso dinorma consiste nell’affidare ad un soggetto la custodia tem-poranea del proprio animale verso compenso; visto l’interes-

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se di natura patrimoniale sotteso a tale operazione (daescludersi, dunque, ogni ipotesi di affido, adozione, eccete-ra), il tipo negoziale al quale il rapporto può ascriversi è ve-rosimilmente quello del contratto di deposito regolato dalCodice civile agli artt. 1766 e seguenti. La disciplina vigente,pertanto, prevede che il contratto si perfezioni con la conse-gna materiale della cosa (animale) senza necessità di alcunaparticolare forma (scritta o quant’altro). Mentre il deposi-tante assume l’obbligo di evadere il compenso pattuito, il de-positario (dog-sitter) si obbliga a custodire la cosa con la di-ligenza del buon padre di famiglia (artt. 1176 e 1768 C.c.) ea restituirla “in natura” non appena gli venga richiesta.Nella malaugurata ipotesi di perimento dell’animale, il deposi-tario non sarà ovviamente in grado di adempiere la principaleprestazione contrattualmente assunta (restituzione) e sarà,di norma, tenuto a risarcire il danno contrattuale causato dalproprio inadempimento, Se dunque (tornando al caso ripor-tato) l’animale investito risulta essere fuggito per palese im-perizia di chi l’aveva in custodia, il proprietario-depositantepotrà vittoriosamente adire il giudice con il solo onere di di-mostrare l’avvenuta consegna dell’animale (e dunque la con-clusione del contratto di deposito) nelle mani di chi l’ha poipurtroppo perso. Quest’ultimo, in ossequio alle regole genera-li in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali(artt. 1218 e segg. C.c.), potrà andare esente da responsabili-tà solo se dimostra che la fuga e il successivo perimento sonodovuti a causa a lui non imputabile perché imprevedibile oinevitabile, sebbene, in caso specifico di dog-sitting, paia dif-ficilmente scusabile un errore del genere. Normativa: artt.1218 e segg. C.c., artt. 1766 e segg. C.c.; art. 1176 C.c.

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La volpe addomesticata - detenzione dianimali pericolosi

DomandaPiù di due anni fa ho acquistato una volpe argentata daun’allevamento di Treviso (con fattura).Prima di acquistarla mi recai dalla prefettura di Pavia persapere come fare per la detenzione di questo animaleche sapevo rientrare in una legge che definisce la volpeanimale pericoloso (nell’allegato A), ma allevabile (nel-l’allegato B).Mi dissero di mandare una raccomandata alla prefettura dicompetenza denunciando il possesso dell’animale, pagareuna tassa a Roma con bollettino postale e creare un serra-glio consono.Feci tutto quello che c’era scritto sul foglio che mi hannorilasciato e aspettavo dunque in ultimo la visita dell’Asl dicompetenza che mi rilasciasse certificato di detenzione.Dopo un paio di mesi spuntò da me la forestale dicendomiche la mia richiesta era stata respinta, che non potevo te-nere l’animale e che da quel momento l’animale era sottosequestro!Chiaramente ho assunto un avvocato e sono in causa ed èda due anni che chiedo rinvii, cercando di capire e chieden-do a tutti qual è l’ente preposto a darmi l’autorizzazione.La forestale dice che aspetta che il giudice mi assolva, ilgiudice dice che aspetta che qualche ente mi rilasci il per-messo, la Provincia non può perché è un animale allocto-no, la prefettura di Milano rifiuta dicendo che non possodetenerla e basta poiché la legge degli animali pericolosi

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annovera anche la volpe, la regione non dà risposta... man-ca il papa e poi l’ho chiesto a tutti!Cosa mi resta da fare? Ho chiesto anche all’Enpa, ma loronon possono sostituirsi alla legge (loro risposta) e ho invia-to a “Striscia la notizia” un sacco di mail per raccontarequesta storia vergognosa.Sono andata da un veterinario comportamentalista, poichéla mia Kira è imprintata e mi ha rilasciato un certificato, at-testando che la volpe fa capo a me per tutto, ma questonon importa a nessuno e la forestale me la vuole portar via!Ci sono un sacco di risvolti di questa storiaccia che se ser-virà vi racconterò nello specifico, ma soprattutto l’errore èpartito dalla prefettura di Pavia, poiché mi ha dato come ri-ferimento una legge vecchia di dieci anni e quindi io e lamia Kira stiamo pagando per gli errori degli altri.Datemi la possibilità di uscire da questa storia almeno voio ditemi come posso fare. L’ultima udienza è a novembre.Grazie per il tempo dedicatomi e vi mando anche il certifi-cato del veterinario.

RispostaIn merito al quesito inoltrato, occorre premettere che, es-sendo a tutt’oggi pendente controversia giudiziaria aventead oggetto il provvedimento di sequestro dell’animale,l’esponente ha il preciso onere di far valere ogni suo dirit-to nella predetta sede e che, ovviamente, la soluzione defi-nitiva e vincolante non potrà che essere adottata dall’auto-rità adita.La detenzione di animali pericolosi è a tutt’oggi disciplina-ta dalla legge 07.02.1992 n. 150 e dal decreto interministe-

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riale 19.04.1996 contenente gli elenchi già ricordati dal-l’esponente ed emesso in attuazione di quanto previsto al-l’art. 2, comma 6 di tale legge; in particolare, risulta vieta-to a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi dimammiferi “pericolosi per la salute e l’incolumità pubbli-ca”, ove è proprio tale pericolosità, quale attitudine com-portamentale volta a provocare in potenza la morte o trau-mi invalidanti all’essere umano, a costituire il necessariopresupposto per l’applicazione della disciplina in oggetto.Dal punto di vista amministrativo è il prefetto, con provve-dimento motivato, a poter autorizzare in via temporanea ladetenzione di tali animali (poiché pericolosi), previa verifi-ca effettuata dal Veterinario Responsabile dell’U.L.S.S. dicompetenza, della idoneità delle strutture di accoglienza alfine di garantire il benessere degli animali e la salute e l’in-columità pubblica (art. 6 comma 3, legge 07.02.1992 n.150). L’autorità competente a rilasciare la citata autorizza-zione, dunque, è la prefettura, alla quale peraltro l’istantesi era già correttamente rivolta; la controversia tuttorapendente, a quanto consta, dovrebbe proprio vertere suimotivi del rifiuto poi opposto.Nel caso di specie, peraltro, pare doveroso analizzare spe-cificamente gli allegati sopra ricordati: occorre difatti evi-denziare come l’allegato A preveda quelle specie animaliper le quali è stabilita una presunzione di pericolosità (trale quali rientrano in generale le volpi: “Ordine carnivora,Famiglia canidae… tutte le specie… volpi”) e delle quali,ex art. 2, è vietata la detenzione mentre, nel successivo al-legato B, sono indicate alcune ipotesi di deroga al divietoin questione (ex art. 3 D.M. 19.04.96). Ebbene, tra queste

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ultime è espressamente citata proprio la volpe (Ordinecarnivora, Famiglia canidae, Genere vulpes vulpes)!Il predetto rilievo sembra, dunque, assorbente al fine di ve-der riconosciuto il diritto dell’esponente a possedere l’ani-male in questione; inoltre, proprio la relazione medico-ve-terinaria evidenzia come l’animale sia ormai assolutamente“mansuefatto” e non pericoloso per l’incolumità pubblica,tale cioè da poter essere assimilato a qualsiasi altro anima-le “da compagnia”. Dunque, anche ad ammettersi l’inclusio-ne della volpe esclusivamente nell’allegato A, essa comun-que non risulterebbe “pericolosa”, sebbene giurisprudenzain materia ritiene sufficiente detta inclusione a prescindereda qualsiasi valutazione sulla concreta pericolosità o sullemodalità di custodia dell’animale (vedi appendice).Il consiglio, dunque, e quello di consultarsi con il propriolegale e insistere sull’operatività in concreto dell’esenzionedal divieto derivante dall’inclusione dell’animale nell’alle-gato B del decreto 19.04.06. Altrettanto evidente, come ri-portato nella relazione etologica, è la certa assenza di qual-siasi pericolosità per cui nemmeno sembra sussistere ilpresupposto-cardine per l’applicazione della normativa ci-tata e dei provvedimenti autorizzatori ivi richiamati.Atteso tutto ciò, è evidente come il benessere della volpe,da sempre accudita dall’esponente, verrebbe irrimediabil-mente compromesso da una statuizione diretta ad imporrela separazione coatta.Normativa: legge 07.02.1992 n. 150, DM 19.04.1996.Giurisprudenza: Cass. Pen. n. 26127/2005 (in tema di can-guri quali animali pericolosi ricompresi nell’allegato A).

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Il beagle aggredito e la proprietaria pure! -aggressione di cane a cane

DomandaMi trovo a Milano per motivi di studio e possiedo da pocopiù di un anno un cane di razza beagle di circa un anno esei mesi.Con lui frequento un’area cani, dove mi reco due volte algiorno sempre negli stessi orari per lasciarlo libero di gio-care e socializzare con altri cani.Fin da quando aveva pochi mesi, il mio cane è stato vittimadi ripetute aggressioni da parte del cane del signor L. F.(cane noto a molti frequentatori dell’area perché spesso èstato protagonista di risse), dalle quali è sempre venutofuori con lesioni e morsicature. Le aggressioni erano sempre dovute a una cattiva condot-ta del proprietario dell’altro cane che, pur conoscendo lereazioni del suo cane a determinate situazioni, continuavaad avere comportamenti non consoni all’interno e all’ester-no dell’area cani, causando spesso liti tra i cani.Il sig. F., nonostante gli fosse stato chiesto più volte di evi-tare di far giocare il suo cane con il guinzaglio perché in piùdi un’occasione era risultato essere motivo di rissa tra ilsuo e gli altri, continuava a farlo, causando così l’aggressio-ne da parte del suo cane nei confronti del mio che all’epo-ca aveva solo pochi mesi.In più di un’occasione gli era stato chiesto di evitare di av-vicinarsi e di coccolare i cani maschi degli altri, perché ilsuo in quelle circostanze aveva avuto reazioni violente pergelosia, cosa successa anche al mio che si era avvicinato al

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sig. F., mentre questo porgeva con la mano delle caramel-le e si era poi ritrovato schiacciato sotto il suo cane furi-bondo.Avendo insegnato poi al suo cane a saltare la recinzionedell’area cani, il problema si poneva anche quando lui erafuori dal recinto con il cane slegato. Essendo il suo cane molto attratto dalle femmine, anchequando queste non sono in calore, in diverse occasioni èsuccesso che saltasse il recinto sia dall’esterno verso l’in-terno dell’area che viceversa. In una di queste occasioni ilsuo cane è piombato direttamente sul mio che giocava conuna femmina, aggredendolo. Nonostante la palese aggressività del suo cane, il sig. F. loha lasciato più volte libero nel recinto senza neanche pre-occuparsi di guardare chi vi fosse all’interno, scampando lerisse solo grazie alla prontezza degli altri proprietari, mecompresa, che repentinamente agguantavano i propri canie li trascinavano fuori. Premetto che, a differenza mia, il sig. F. non viene assidua-mente nell’area cani e le volte che decide di frequentarla sipresenta sempre negli orari più disparati e spesso pocotempo dopo la precedente uscita del cane con il figlio.Questo rende quasi impossibile evitarlo semplicementecambiando gli orari. Spesso non si fa vivo per diverse set-timane e, quando decide di voler entrare, mi fissa dal-l’esterno con atteggiamento di sfida, forte delle grandi di-mensioni del suo cane, pretendendo che io esca all’istanteanche se sono lì da cinque minuti e, completamente non-curante del fatto che all’interno del recinto ci possano es-sere altri maschi, entra senza porsi problemi.

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Nel mese di luglio è entrato nel recinto, nonostante io fos-si dentro da pochi minuti perché avevo aspettato l’uscita diun altro cane. Il sig. F., dopo aver slegato il cane che pun-tava inferocito contro il mio fortunatamente legato, mi haaggredito verbalmente alla presenza di altri due proprieta-ri. Mi ha riempito di insulti urlando a un palmo dalla miafaccia, mi ha accusato di non sapere educare il cane, chepremetto è tuttora seguito da un comportamentista, ha as-serito che io non capisco nulla di cani e alla mia richiestadi sapere i suoi orari così da evitare di incontrarlo, mi ha ri-sposto che sarebbe venuto quando gli pareva, usando ter-mini volgari e urlando come un invasato, tanto da lasciaresenza parole le due persone che erano con me.Mercoledì 12 settembre la mia amica mi ha affidato tempo-raneamente il suo cane, un pitbull maschio di dieci mesi,perché avendo avuto un incendio in casa non poteva ge-stirlo nei giorni successivi. Giovedì 13 settembre, ricordan-do gli orari in cui il sig. F. si era presentato nei giorni pre-cedenti e volendo evitare i periodi di maggior affollamentodell’area cani, ho portato fuori i due cani non alle 18, maverso le 19.15 per evitare problemi. Al mio arrivo nell’areacani, l’ho trovata ancora molto affollata, sono entrata e, do-po aver slegato il mio cane, ho tenuto il pitbull legato vici-no a me. Solo dopo circa trenta minuti, visto il ridotto nu-mero di cani, ho messo la museruola al pitbull e l’ho slega-to. Dopo soli cinque minuti, ho visto il cane del sig. F., checome al solito era stato fatto entrare nel recinto senza con-trollare chi ci fosse e dalla parte opposta rispetto a doveero io, piombare sul cane della mia amica.Dopo aver separato i due cani mantenendoli dal collare, un

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ragazzo proprietario di un altro cane ha preso quello delsig. F. il quale, arrivato solo a cosa fatta, gli ha detto di mol-larlo. Solo in quel momento, mentre avevo perso gli occhia-li e continuavo a mantenere il pitbull al collare, ho realizza-to che poteva succedere qualcosa al mio. Purtroppo eratroppo tardi. Dopo pochi istanti ho visto i due cani azzuf-farsi e il sig. F. che con inaudita violenza riempiva di calciil costato del mio mantenedosi con una mano ad un alberoper far sì che il calcio fosse il più violento possibile. Dopouna grossa scarica di calci, il mio cane è riuscito a divinco-larsi e si è avvicinato a me. In quel momento il sig. F. con identi scoperti lo ha preso per la pelle di un fianco e ha cer-cato di sollevarlo. Non riuscendoci, lo ha sollevato con tut-te e due le mani dalla pelle della schiena e, solo dopo aver-lo sollevato zampe all’aria sopra la testa, me lo ha scaraven-tato in braccio. Dopo questo, qualcuno mi ha tolto dallebraccia il cane e lo ha allontanato. Dopo aver ripreso fiato,ho chiesto al sig. F. come gli era venuto in mente di pren-dere a calci il mio cane e lui, nonostante fosse palese a tut-ti i presenti quello che aveva fatto, di tutta risposta mi hadetto che prendeva a calci il suo per staccarlo dal mio.Sempre urlando come un invasato, mi ha accusato di averdetto in altre circostanze che lui doveva chiedere il per-messo a me prima di entrare e che io sono a tutte le ore al-l’interno dell’area cani. Ha inoltre aggiunto che il mio canelo aveva morso in più di una circostanza, cosa assoluta-mente non vera. Dopo averlo informato della mia intenzio-ne di denunciarlo, mi sono allontanata e, ripreso fiato e di-steso i nervi, sono tornata a casa.Una volta nel mio appartamento, ho chiamato la mia vete-

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rinaria per sapere cosa fare e come scongiurare il rischio diemorragie interne. Dopo aver medicato l’orecchio laceratodel mio cane, ho seguito le indicazioni della veterinaria:l’ho lasciato a digiuno e l’ho riportato fuori verso le 21.30di sera, per controllare che non vi fossero tracce di sanguenelle urine e nelle feci.Martedì 18 settembre sono arrivata al solito orario nell’areacani e dopo circa dieci minuti si è ripresentato il sig. F. conil suo cane. Prontamente ho afferrato il mio e l’ho legato.In quel momento, aprendo il cancello, un cane è uscito dalrecinto ed è stato aggredito dal cane del sig. F. che lo hasollevato dal collare. Recuperato poi dal proprietario, il ca-ne è stato rimesso nel recinto e, dopo uno scambio di in-sulti con il sig. F., il proprietario del cane aggredito si è al-lontanato dal recinto. Successivamente, il sig. F. ha rico-minciato a proferire assurdità nei miei confronti, non otte-nendo alcuna risposta da parte mia, ma solo rimproveri da-gli altri proprietari dei cani. Nella discussione con gli altriproprietari ha ammesso di aver dato un solo calcio al caneper rabbia, perché il mio cane l’aveva morso, cosa che nonha assolutamente dimostrato, asserendo, davanti alla ri-chiesta di mostrare i segni del morso, che avrebbe dovutotirarsi giù i pantaloni. Dopo circa venti minuti di urla e in-sulti si è allontanato.Vi chiedo quindi cosa posso fare per far sì che questi epi-sodi non si ripetano. Purtroppo, essendo una ragazza solae lontana da casa, ho molta paura di ritorsioni da parte diF. e dei suoi familiari in seguito ad una mia denuncia. Inol-tre non sarei in grado economicamente di sostenere le spe-se legali.

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RispostaIn merito al quesito in oggetto, relativo alle diverse aggres-sioni verbali e materiali subite dall’esponente e dal suobeagle, non può che confermarsi la gravità e l’illegittimitàdella condotta tenuta dall’aggressore. È comunque oppor-tuno premettere che qualsiasi addebito mosso a quest’ulti-mo dovrà essere supportato da un adeguato riscontro pro-batorio, a pena di veder vanificato ogni sforzo diretto a ot-tenere la giusta sanzione per quanto descritto. Pertantosarà necessario, ad esempio, raccogliere le generalità deiproprietari degli altri animali aggrediti e/o presenti ai fattiperché siano citati come testimoni e ottenere adeguatacertificazione medico-veterinaria delle lesioni subite dal-l’animale.Premesso tutto ciò, nel merito non può che riconoscersi si-cura rilevanza penale a quanto perpetrato a danno del-l’esponente, sia per le offese e le minacce direttamenteprofferite alla presenza di terzi che per le lesioni provoca-te al beagle. Da quanto descritto, inoltre, la reiterazionedelle condotte (un episodio a luglio e due in settembre)sembra essere certo indizio della pericolosità del responsa-bile.Più specificamente, la condotta tenuta dall’aggressore in-tegra certamente gli estremi dei reati di maltrattamento dianimali ex art. 544 ter C.p. (“Chiunque, per crudeltà o sen-za necessità, cagiona una lesione ad un animale… è puni-to con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multada 3000 a 15000 euro…”) e di diffamazione ai sensi del-l’art. 595 C.p. (“Chiunque… comunicando con più perso-ne, offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione

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fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro”), oltre chedi minaccia (art. 612 C.p.: “Chiunque minaccia ad altri uningiusto danno è punito, a querela della persona offesa,con la multa sino a 51 euro”). Potrebbe trovare altresì ap-plicazione, visto che vi sono numerosi precedenti relativi adanni causati dal cane della controparte, l’art. 672 C.p. intema di malgoverno di animali (“Chiunque… non custodi-sce con le debite cautele, animali pericolosi da lui possedu-ti è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 258euro”).

Inoltre, quanto descritto senz’altro contravviene anche al-le previsioni contenute nei vigenti regolamenti comunali inmateria di adeguata conduzione degli animali all’internodelle aree-cani. E, difatti, proprio il combinato disposto de-gli artt. 10, 5° comma, Regolamento comunale tutela ani-mali e 23, Regolamento comunale d’uso del verde (validi,ovviamente, solo a Milano) vieta espressamente “di con-durre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità dellepersone e degli altri animali. Gli agenti di vigilanza (e cioèagenti di Polizia municipale) possono, qualora ravvisinopericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediatoallontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai pro-prietari l’uso congiunto di guinzaglio e museruola”, coneventuale sanzione pari a 40 euro.Anche poi le “Regole di convivenza civile per i proprietaridi cani”, adottate come linee-guida dall’ufficio diritti ani-mali del Comune, prevedono che i proprietari anche all’in-terno di tali aree “hanno l’obbligo del controllo sugli anima-li per evitare che possano aggredire altri cani o persone”.

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Per quanto riferito dall’esponente, peraltro, la controparterisulta essersi comportata esattamente all’opposto (!).In conclusione, il consiglio è quello di presentare presso lacompetente autorità (qualsiasi stazione di Carabinieri, Po-lizia di Stato, Polizia municipale o direttamente alla Procu-ra della Repubblica presso il Tribunale di Roma) regolareatto di denuncia-querela avverso il responsabile, descri-vendo tutto quanto successo (si potrebbe all’uopo allegareil file già inviato) e specificando che sussistono i reati so-pra descritti allegando la certificazione medico-veterinariae le generalità dei testimoni. Infine, si ricorda che la presentazione di denuncia-querelao dell’esposto non implica alcuna spesa a carico del quere-lante; sarà il responsabile, se eventualmente rinviato a giu-dizio, a dover contattare un legale di fiducia per la difesatecnica.

Normativa: artt. 544 ter, 595 C.p., 612 e 672 C.p.; artt. 10,5° comma, Regolamento comunale tutela animali e 23, Re-golamento comunale d’uso del Verde; Regole di conviven-za civile per i proprietari di cani.

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Due contro uno - aggressione cani a cane

DomandaSabato 16 agosto stavo camminando con il mio cagnolinometiccio di nome Escher in prossimità di un recinto di re-te metallica, quando improvvisamente sono arrivati duegrossi cani abbaiando e riuscendo a prendere da sotto larete il mio cane. Dopo essere stato brutalmente morsicato, Escher è riusci-to a liberarsi e a passare ancora sotto la rete per venire dame che in preda al panico mi ero messa a urlare senza ri-cevere alcun aiuto per assoluta mancanza di passanti, vistala giornata semifestiva e agostana. Riuscendo quindi a caricare Escher in macchina, sono riu-scita ad arrivare alla clinica veterinaria con il cane in evi-dente stato di choc con lacero-ferite e perdita di sangue.Dopo una visita e le dovute medicazioni, mi è stato consi-gliato di ricoverare Escher per valutare lo stato clinico equindi procedere a un’operazione che è stata effettuata indata 18 agosto. Ora Escher sta bene, ma io posso fare qual-cosa?

RispostaIn merito allo sfortunato caso esposto dall’istante, è da evi-denziare la rilevanza civile e penale della condotta omissi-va tenuta dal proprietario dei due cani “aggressori”, il qua-le, evidentemente, non si è preoccupato di verificare inte-grità e reale efficacia della recinzione predisposta a tuteladei passanti e dei loro amici a quattro zampe. Sin d’ora, pe-rò, è opportuno evidenziare come sia necessario reperire

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testimoni certi dell’accaduto poiché, per esperienza pro-fessionale, la controparte cercherà di negare la propria col-pa, sempre che non abbia già provveduto a riparare la retemetallica.Dal punto di vista civile, è noto il disposto di cui all’art.2052 C.c. per il quale: “Il proprietario… è responsabile deidanni cagionati dall’animale… salvo che provi il caso for-tuito”. Ciò significa che tale responsabilità certamente sus-siste nella misura in cui si riuscirà a provare con certezzail cosiddetto nesso causale tra le lesioni subite dal meticcioe l’aggressione compiuta dai due cani (importante, a talproposito, è la relazione medico-veterinaria che attesticausa e tipologia delle lesioni). Soddisfatto tale requisito,la controparte non potrà a rigore andare esente da respon-sabilità dimostrando il cosiddetto caso fortuito (e cioè l’esi-stenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionaleche ha determinato l’evento lesivo), a causa della colpevo-le inosservanza dell’obbligo di accertarsi che la rete metal-lica fosse integra e adeguata a tutelare i terzi (è prevedibi-le, difatti, che due cani di grossa taglia, se non opportuna-mente vigilati e “contenuti”, tendano a difendere il proprioterritorio aggredendo altri conspecifici).Dal punto di vista penale, peraltro, può trovare prudenteapplicazione quanto previsto dall’art. 672 C.p. (Omessa cu-stodia e malgoverno di animali, “Chiunque lascia liberi, onon custodisce con le debite cautele, animali pericolosi dalui posseduti, è punito…”) dato che è indubbia, per quan-to appena esposto, la colpa del proprietario degli animaliaggressori. Anche in tal caso il problema potrebbe solo es-sere quello di provare concretamente quanto accaduto; si

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ricordi, difatti, che l’illecito penale in oggetto è pur sempreuna contravvenzione punibile, poiché tale, anche a titolo dicolpa. Fondamentale, in ogni caso, è dimostrare che la re-te metallica non fosse stata adeguatamente ancorata a ter-ra, così da consentire l’aggressione a qualsiasi passante (ilbene giuridico tutelato dalla norma è, difatti, l’incolumitàpubblica in generale e non tanto quella dei propri animalid’affezione). Per escludere la colpa del proprietario, difat-ti, non è sufficiente affermare che i cani risultavano rin-chiusi in luogo privato (Cass. Pen. n. 14829/2006).In conclusione, il consiglio è di individuare nominalmentela controparte e inviargli una raccomandata con ricevuta diritorno con la richiesta di ristoro del danno subito ex art.2052 C.c., riservandosi la quantificazione in una fase suc-cessiva (esso potrà quanto meno ricomprendere le spesevive sostenute dall’istante); nonostante, poi, quanto riferi-to dai Carabinieri (giudicare l’effettiva rilevanza penale diun fatto non spetta certo alla Polizia giudiziaria, ma solo algiudice), occorrerà comunque recarsi preferibilmentepresso altra autorità e pretendere di formalizzare un espo-sto-denuncia di tutto quanto accaduto, instando affinché siproceda, se del caso, nei confronti del proprietario deglianimali per i reati che saranno ravvisati.Normativa: art. 2052 C.c.; art. 672 C.p.Giurisprudenza: Cass. Pen. n. 14829 /2006.

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I gatti liberi non si cacciano!

DomandaAll’interno del condominio è stanziata da lungo tempo unacolonia felina (sette gatti) curata da una cittadina abitantenel condominio stesso. Da alcuni mesi è sorta una disputa che vede come attori al-cuni condomini che vogliono la colonia felina e altri di pa-rere opposto. Allo scopo di proporre al Sindaco una soluzione al proble-ma, si chiede cortesemente di conoscere se, a vostro giudi-zio, la presenza di una colonia felina all’interno di un’areacondominiale privata richieda o meno il consenso dellamaggioranza dei condomini, o se il disposto dell’art. 9,comma 1° della L. R. n. 16/2006, cioè il divieto di allonta-namento della colonia felina, salvo comprovate esigenzeaccertate dal Comune d’intesa con l’Asl competente ri-guardanti gravi motivazioni sanitarie o di tutela della colo-nia felina, trova applicazione non solo sul suolo pubblico,ma anche su area condominiale privata, indipendentemen-te da qualsiasi manifestazione di volontà di allontanamen-to eventualmente espressa dalla maggioranza dei condomi-ni nelle forme previste dal Codice penale.Giova precisare che l’Enpa di Monza, interpellata sul me-desimo problema da parte di questo Comando, ha comuni-cato che il divieto di allontanamento di una colonia felina,salvo il ricorso di comprovate gravi condizioni igieniche sa-nitarie e di tutela, trova applicazione anche su area condo-miniale privata, mentre l’installazione e/o rimozione di ca-sette o altri ricoveri dei felini è questione condominiale.

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Ringraziamo per la collaborazione e restiamo in attesa diricevere una vostra cortese risposta.

Comando di Polizia locale

RispostaL’art. 9 (Protezione dei gatti) della Legge Regionale dellaLombardia 20.07.2006 n.16 (molte regioni hanno una leg-ge regionale simile) è il seguente:1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sonoprotetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarlidal loro habitat. Se il Comune, d’intesa con l’Asl competen-te, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per laloro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altraidonea collocazione, compatibilmente con il rispetto dellenorme igieniche. Si intende per habitat di colonia felinaqualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non,edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una co-lonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti chela compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

Il parere richiesto attiene all’esigenza di individuare l’am-bito di applicazione della norma richiamata e, in particola-re, se la tutela apprestata dalla normativa regionale possaprescindere dal consenso di singoli residenti quando, comenel caso di specie, la colonia felina è allocata all’interno diun giardino condominiale.Occorre rimarcare come, esaminando il dato positivo, evi-dente sembra essere la ratio sottesa alla scelta normativacompiuta dal legislatore regionale: in adempimento deiprincipi contenuti nella legge n. 281 del 14.08.1991 (Legge

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quadro in materia di animali di affezione e prevenzione delrandagismo), si è considerato preminente l’interesse a ga-rantire la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà pre-vedendo, appunto, il divieto di allontanamento dagli habitatdi appartenenza derogabile solo, e solamente, qualora sus-sista un concreto pericolo per la salute umana (“per gravimotivazioni sanitarie...”) o felina (“per la loro tutela...”).Ancora, la norma al primo comma precisa espressamentecosa debba intendersi per “habitat di colonia felina”, indi-cando, all’uopo, qualsiasi luogo di stabile insediamento de-gli animali, a prescindere dal loro numero e dall’eventualecura loro prestata dagli umani.Può, pertanto, prudentemente desumersi che, nel bilancia-mento degli interessi in gioco, il legislatore regionale abbiaintanto optato per garantire nella maggior misura possibi-le la tutela degli animali d’affezione, sempre però nei limi-ti in cui non venga messa in pericolo la salute umana, rite-nuta, come ovvio, bene senz’altro prevalente. Inoltre, e so-prattutto, si è senza ombra di dubbio definito l’ambito diapplicazione oggettiva del predetto divieto di allontana-mento, ricorrendo a una definizione il più ampia possibilee comprensiva, dunque, anche della proprietà privata.Atteso quanto sopra, si concorda nel ritenere che, in lineadi massima, il divieto di allontanamento di cui all’art. 9, 1°Comma della L. R. n. 16/2006 sia prescrizione applicabile aogni habitat di colonia felina, indipendentemente dal luogoove esso risulti concretamente individuato e, dunque, an-che se insista su proprietà privata condominiale.Normativa: legge 14.08.1991 n. 281, L. R. Lombardia20.07.2006 n. 16.

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Ascensore? Si,grazie

DomandaEsistono leggi che tutelano i diritti degli animali in condo-minio e, più precisamente, può un cane insieme al propriopadrone usufruire dell’ascensore condominiale?Vi pongo questa domanda poiché alcuni condomini maligni(peraltro vivono al piano terra e non usano l’ascensore)importunano me e altri padroni di cani, insinuando che èvietato per legge entrare con il proprio cane in ascensore.Tengo a precisare che nessun cagnolino ha mai causatodanni o problemi di alcun genere durante l’utilizzo.P.S.: leggendo attentamente le regole condominiali non viè traccia alcuna di divieti a riguardo.Grazie infinite per il vostro nobile e utile aiuto che fornitea tutti coloro che amano gli animali. Attendo con ansia una vostra risposta.

RispostaLa questione sollevata (legittimità del divieto di usufruiredell’ascensore con i propri animali da compagnia) è unodei casi che spesso si verificano nella prassi condominialee rientra a pieno nella disciplina relativa all’utilizzo, da par-te dei singoli comproprietari, delle cosiddette parti comu-ni dell’edificio, essendo ciò testualmente previsto dall’art.1117, n. 3 C.c. Di norma, inoltre, le regole per l’utilizzo ditali parti comuni devono essere contenute nel regolamen-to condominiale (art. 1138, 1° comma C.c.: “Quando in unedificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deveessere formato un regolamento il quale contenga le norme

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circa l’uso delle cose comuni). Vero è che quest’ultimo rap-presenta la fonte “tipica” di queste regole, ma altrettantoindubbio è che detto regolamento, come espressamenteimposto dall’art. 1138, 4° comma C.c., non può comunqueandare a ledere i diritti di ciascun condomino, tra i quali in-dubbiamente rientra quello di utilizzare a pieno le parti co-muni dell’edificio e, dunque, anche quello di accompagnar-si in ascensore con il proprio cane. Bisogna poi ricordarecome l’orientamento giurisprudenziale prevalente (vediappendice) nega comunque al regolamento condominialela possibilità di imporre validamente il divieto di tenereanimali ai singoli condomini, e ciò a maggior ragione varràper il divieto di utilizzo dell’ascensore.Nel caso di specie, peraltro, nemmeno sussiste quell’osta-colo formale che di solito ricorre in casi simili: il regola-mento condominiale (normalmente allegato al rogito e, co-me tale, contrattualmente accettato e perciò giuridicamen-te vincolante) non contiene difatti alcun divieto del gene-re, ma solo alcuni condomini lo hanno strumentalmenteeccepito dato che, sempre a quanto riferito, nessun caneha mai causato danni o problemi di sorta. Non esiste, dun-que, alcun divieto di utilizzare l’ascensore condominialecon il proprio animale da compagnia, poiché nulla prevedeil regolamento condominiale in materia.Inoltre, è proprio la recente legge regionale in materia ditutela degli animali d’affezione (L. R. Lombardia 20.07.06n. 16 – il caso si è svolto in provincia di Milano) ad impor-re all’art. 3, comma 1 il rispetto dei bisogni fisiologici edetologici degli animali medesimi; ritenere legittimo l’even-tuale divieto di utilizzo dell’ascensore condominiale co-

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stringerebbe, ad esempio, il cane che vive all’ultimo pianodel condominio a non uscire più di casa e ciò, evidente-mente, in totale spregio delle sue primarie esigenze.Per tutto quanto esposto, il divieto in questione pare deltutto inesistente; occorre comunque ricordare ai proprie-tari-condomini di cani da compagnia di rispettare semprele norme di buon vicinato e limitare, per quanto possibile,l’eventuale disagio arrecato dall’uso dell’ascensore, aeran-do, ad esempio, la cabina ad ogni utilizzo.Normativa: art. 3 L. R. Lombardia 20.07.06 n. 16; artt.1102, 1117 e 1138, comma 4 C.c.Giurisprudenza: Cass. Civ. nn. 9591/1991, 12028/1993 –Trib. Civ. PC n.231/1990 – Pretura CB 12.05.1990.

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I veterinari e il micio verso il pontedell’arcobaleno

DomandaGentili professionisti,come da voi suggerito durante precedenti contatti telefo-nici, con la presente invio il racconto dettagliato di quantoaccaduto in occasione della morte del mio bellissimo gattosoriano, Jolly, di tredici anni.Sono trascorsi circa sessanta giorni dal triste evento avve-nuto il 31 agosto.Ho riflettuto prima di inviare questa mail che scrivo alla lu-ce di eventi poco chiari che hanno caratterizzato la gestio-ne della malattia del mio micio. Sono una giovane medicoal penultimo anno di specialità in Medicina interna pressol’università e conosco le difficoltà della professione medicae la difficoltà di gestire situazioni cliniche complicate, main merito a quanto accaduto non posso nascondere diver-se perplessità. Premetto inoltre che avevo grande ammira-zione per la professione veterinaria e spero di poter recu-perare tale sentimento.Nell’anno 2007, dopo un errore diagnostico da parte di unprecedente veterinario che visitava il gatto a domicilio, imedici della clinica veterinaria del paese in cui abito han-no diagnosticato il diabete mellito al mio soriano. Alla dia-gnosi, il mio gatto aveva undici anni ed era sovrappeso. Ladiagnosi è arrivata tardivamente per via del precedente“errore di valutazione”, ma per fortuna i veterinari della cli-nica trattarono, ritengo, adeguatamente il caso, ottenendouna pronta remissione della neuropatia e una stabilizzazio-

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ne del compenso. Dal giugno del 2005 il mio gattone hacondotto una vita di buona qualità, in trattamento insulini-co costante.Nell’anno 2006 il gatto è stato sottoposto ai regolari con-trolli del caso e alle vaccinazioni previste presso la stessaclinica.Nell’anno 2007, luglio, il gatto ha iniziato a manifestare vo-mito sempre più frequente per cui ci siamo rivolti alla cli-nica veterinaria del mio paese, presso la quale il micio eraseguito per la corretta gestione del diabete. Tra la fine diluglio e il 10 di agosto il gatto è stato valutato più volte peril vomito schiumoso. Sono stati eseguiti gli esami emato-chimici di funzionalità epatica e renale e il dosaggio dellaglicemia. Gli esami ematochimici sono risultati in un ran-

ge accettabile per l’età e la patologia di base. Il gatto è sta-to sottoposto a diverse visite in cui veniva idratato e trat-tato al domicilio con Ranitidina e, dal 3/08/2007, antibioti-coterapia.In casa l’animale si nutriva, giocava e sembrava avere uncomportamento del tutto conforme alle sue abitudini. Tut-tavia, se pur con minor frequenza, gli episodi di vomito simanifestavano comunque. Unica particolarità che il gattomanifestava era un frequente mordicchiarsi il pelo a livellodel dorso, con conseguente estirpazione di ciuffi dello stes-so. Tuttavia, quando io e mia madre riferivamo tale sinto-mo, il medesimo non veniva considerato o meglio spiegatose non con smorfie (?). Nello stesso periodo, durante unadelle tante visite, il micio è stato sottoposto a Rx addome(richiesta da mia madre) che risultava invariata rispetto al-la precedente (eseguita circa due anni prima). Sulla base

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dei risultati radiografici, il dottor B. affermò che il gatto eraaffetto da megacolon e pertanto doveva essere trattato conPlasil a vita.L’opinione dei medici della clinica che visitavano il mio gat-to era orientata verso la presenza di infiammazione gastro-enterica e venivano spiegati i sintomi, mentre il gatto veni-va sottoposto a infusione di liquidi e iniezione sc di Raniti-dina e Metoclopramide con visite quotidiane.In data 11/08/2007 compariva un primo episodio di diarrea,macroscopicamente sanguinolenta, per cui raccolsi uncampione di feci da portare in visione al veterinario. Il cam-pione di feci da me raccolto fu osservato dal veterinario(dottor S.) che commentò la presenza di pelo nelle feci,una moderata presenza di sangue, non significativa, mabuttò il campione senza eseguire un esame microscopico. In casa, il gatto cominciava progressivamente a rifiutare ilcibo. Su consiglio dell’internista (dottoressa M.) della stes-sa clinica, la terapia insulinica veniva continuata e adatta-ta. In data 17/08/2007 trasportai personalmente il gatto al-la clinica veterinaria, poiché l’animale manifestava da alcu-ni minuti disturbi della locomozione e midriasi. In quell’oc-casione ci ricevette il medico di guardia per la notte cheebbe modi più “gentili” nel trattamento dell’animale. Il gat-to fu ricoverato con ipoglicemia (ricordo 50 mg/dl). Nellastessa serata furono valutate le fruttosamine che dimostra-vano buon compenso glicemico. Ci si chiese quindi cometutto ciò correlasse con la clinica. La mattina dopo, io e miamadre andammo a vedere il micio, che, al mio arrivo, eranuovamente midriatico e sembrava avere clonie delle zam-pe; il micio, inoltre, perdeva bava. All’arrivo del veterinario

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(dottor B.), nella gabbia il gatto era in crisi epilettica, chesi risolse spontaneamente. Successivamente, venne inizia-ta l’infusione di glucosio. Il gatto non aveva mangiato, nonera stata valutata la glicemia nonostante la presenza di uncvp posizionato dalla sera precedente, ma era stata prati-cata l’iniezione di insulina. Il dottor B. non solo non si scu-sò dell’accaduto, ma aggredì verbalmente me e mia madrequando, tentando di capire (non mi definisco proprio sce-vra da conoscenze in campo medico), cercammo di riferi-re gli esiti degli esami ematochimici eseguiti la sera prece-dente. Con le stesse modalità, lo stesso medico il lunedìsuccessivo (20/08/2007) mi comunicò telefonicamente cheritenevano il gatto guarito dal diabete (riferendo che ulti-mi studi confermavano questa rara possibilità) e che il qua-dro osservato poteva unicamente essere riferito a taleevento. Il gatto fu pertanto dimesso il giorno 22/08/2007 al-le ore 19.00. Andai a prenderlo e il dottor S. mi annunciòla lieta notizia, chiedendo un controllo della glicemia persicurezza un paio di giorni dopo la dimissione. Chiesi senon era il caso di controllare il pancreas, ma i medici, almomento, non lo ritenevano opportuno. Circa due giornidopo, il dottor S. telefonò a mia madre per ottenere infor-mazioni sull’animale. Il gatto era molto stressato, ma mani-festava un comportamento semi-normale, tuttavia nonmangiava e non beveva, se non in modestissime quantità.Era comunque molto affettuoso e pensammo allo stressdopo-ricovero. Attendemmo un paio di giorni in cui, comedeciso, il gatto ovviamente non fu più trattato con insulina. In data 24/08/2007 accompagnai nuovamente il micio alPronto Soccorso della stessa clinica per la comparsa di im-

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portante diarrea. Il gatto fu nuovamente ricoverato e la te-rapia antibiotica ripristinata. Vidi il micio per l’ultima voltail giorno 25/08/2007. In seguito, trascorsi purtroppo unasettimana all’estero, pertanto l’ultima parte del racconto èstata ottenuta dal resoconto di mia madre.Come dicevo, il gatto fu ricoverato il 25/08/2007. Preten-demmo un’ecografia addominale, eseguita solo in data30/08/2007 per motivi organizzativi dei medici. Il gatto eramolto debilitato, del tutto inappetente e nutrito/idrattatoper via parenterale. Il 30/08/2007 mia madre assistette al-l’ecografia in presenza di un testimone. L’ecografista nondiede un chiaro indirizzo diagnostico, riferendo una massavascolarizzata che “con il beneficio del dubbio” poteva es-sere un ascesso pancreatico. Preciso che, dopo sette gior-ni di ricovero, nessuno si era accorto che il micio si erastrappato grossa parte del pelo da una zampina, cosa di cuisi accorse mia madre una volta che il gatto era steso sul ta-volo pronto per l’ecografia. Precedentemente all’anestesia,il mio gatto venne sottoposto a un prelievo di sangue dalcollo (giugulare, immagino), contrariamente alla richiestadi mia madre di traumatizzare l’animale il meno possibile(ricordo che il gatto era docile, l’unica difesa era tentare diritrarre la zampa, ricordo inoltre che i signori erano in tree il gatto era molto debole). Gli esami sono allegati alla do-cumentazione. Dopo l’ecografia, i medici decisero di trat-tarlo con antibioticoterapia e manifestai a questo punto imiei dubbi, comunicandoli al telefono a mia madre. Miamadre richiese una laparotomia esplorativa che dimostròun ingrossamento linfonodale e alterazioni del parenchimapancreatico, a detta dei medici “compatibile con linfoma”.

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La proposta del dottor S. fu di risvegliare il mio gatto sof-ferente per attendere sette giorni il risultato dei vetrini. Mia madre rifiutò con dolore, richiedendo l’eutanasia poi-ché il micio risultava estremamente sofferente. Ha ritenu-to la terapia antibiotica che si voleva perpetuare nei settegiorni di attesa dell’esame istologico un’inutile e crudeletortura su un animale che ci aveva dato tanto amore. Con-divido l’eutanasia perché comprendo la necessità di evita-re inutili sofferenze e perché conosco il grande attacca-mento di mia madre al nostro micio. Mi chiedo tuttavia:– dov’è la coscienza di gestire una patologia in un animaleprovocandone la sofferenza sulla base di un indirizzo dia-gnostico inesistente, poiché ottenuto da semplici impres-sioni e non confortato da tutti i mezzi possibili (non sonostati posti limiti di spesa);– dov’è il rapporto veterinario/proprietario. Nel nostro ca-so c’è stata anche una grave mancanza di rispetto e dellacorretta empatia professionale; – dov’è la volontà di curare, e prima ancora di capire, quan-do: non si esamina un campione di feci e non si controllaun’emocromocitometrico nel sospetto di uno stato infiam-matorio/infettivo. L’emocromocitometrico è stato eseguitosolo prima dell’anestesia.

Una volta rientrata dal mio soggiorno all’estero, e appre-so quanto accaduto, tentai un confronto con il dottor S.con cui colloquiai per alcuni minuti. Il collega mi confer-mò la presenza di tumefazioni linfonodali, osservate in la-parotomia, compatibili con linfomi, per il cui trattamento

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non esistono grosse opportunità nel gatto, ma rimarcòche mia madre aveva deciso di sopprimere l’animale perevitare un’ulteriore settimana di sofferenza. Quandochiesi delucidazioni sul legame della sintomatologia a ta-le diagnosi e al fatto che in un primo momento il gatto erastato dimesso (21/08/2007) con la diagnosi di “guarigioneda diabete”, ottenni risposte confuse, non biologicamen-te realistiche come l’inutilità di un prelievo per esameemocromocitometrico eseguito precocemente. Fu am-messo tuttavia il ritardo dell’indagine ecografica. Proba-bilmente l’esito sarebbe stato lo stesso, ma insisto a rite-nere inconcepibile la totale assenza di un tentativo digiungere alla cognizione del caso in tanti giorni e al ri-sparmio di inutili sofferenze. Successivamente, dopo avere confrontato le mie perplessi-tà con il parere di altri veterinari, ho chiesto al dottor S. ladocumentazione. Dopo una prima telefonata nella quale misi diceva che reperire l’ecografia era pressoché impossibi-le, poiché il collega “aveva cambiato macchina”(???!), tra-scorsero sette giorni dopo i quali fui costretta a sollecitarela consegna della documentazione e della fattura tramitelettera raccomandata inviata ai titolari della clinica. Nonottenendo alcuna risposta, telefonai nuovamente al dottorS. il quale, in presenza di testimoni (parlavo con viva-vocedalla mia auto e trasportavo una collega), mi rispose che ladocumentazione doveva essere ricostruita poiché non erastato possibile compilare un decorso per un animale cheera stato continuamente ricoverato e dimesso. Nonostantequesto colloquio, i medici fecero in modo di spedirmi la do-cumentazione, completa di ecografia incredibilmente ri-

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comparsa. Con mia ulteriore sorpresa, i veterinari hannopresentato una documentazione in cui: – viene omesso l’episodio della crisi comiziale su base ipo-glicemica;– le condizioni del gatto risultano solo parzialmente de-scritte e non del tutto corrispondenti al racconto di miamadre e delle persone che l’hanno accompagnata alle visi-te fatte al micio nel periodo in cui mi trovavo all’estero.Inoltre, nel diario clinico risulta che al ricovero del giorno17/08/2007 la terapia insulinica veniva sospesa.Attenzione: ricordo l’episodio di ipoglicemia e crisi comi-ziale in seguito al quale il dottor B. disse che il motivo erala somministrazione di insulina in un gatto entrato la seraprima per crisi ipoglicemica e inappetente;– si parla di ricovero per “incapacità di gestione” delle te-rapie al domicilio. Singolare da pensare quando il gatto èstato sottoposto per due anni a due iniezioni giornaliere diinsulina praticate regolarmente da mia madre che non haalcuna qualifica medica. Inoltre, ripeto che il gatto era diun’eccezionale docilità;– sul referto ecografico vengono date due versioni diversedelle condizioni della colecisti.

Molte sono le perplessità relative a tale condotta che riten-go ben poco professionale. Mi auguro che il mio messaggiopossa suscitare un maggiore interesse al controllo dell’atti-vità di professionisti come i veterinari.Chiedo la vostra cortese collaborazione per ottenere la do-cumentazione relativa ai ricoveri, alle visite e agli accerta-menti diagnostici veterinari cui è stato sottoposto Jolly.

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RispostaIl parere in esame non può prescindere da un esame delrapporto giuridico che intercorre tra professionista (singo-lo o facente capo a una struttura complessa quale una cli-nica) e cliente e dalle conseguenze che la legge prevede incaso di sua non corretta esecuzione ove, purtroppo, si ve-rifichi addirittura la morte dell’animale da compagnia.Esso certamente rientra nella categoria dei contratti diprestazione d’opera intellettuale (è il classico negozioche s’instaura tra cliente-consumatore e libero professio-nista quale appunto il veterinario, il notaio o anche l’av-vocato) ed è regolato dagli artt. 2229 e segg. C.c.; il rap-porto che ne scaturisce è considerato “a prestazioni cor-rispettive”, poiché il veterinario si obbliga a eseguire dili-gentemente la propria attività (che normalmente consi-ste nella visita dell’animale corredata dagli esami del ca-so, seguita da una corretta diagnosi e conseguente tera-pia e/o ricovero), mentre il cliente è tenuto a pagare ilcompenso richiesto ma, si badi bene, quest’ultimo puòesigersi solo in ragione dell’esatto adempimento dell’atti-vità professionale svolta (art. 1460 C.c. “Eccezione di ina-dempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive,ciascuno dei contraenti può rifiutare di adempiere la suaobbligazione, se l’altro non adempie… la propria…”, oltreche Cass. Civ. n. 5928/2002). In tali casi, l’obbligazione as-sunta dal singolo professionista è considerata “di mezzi”e non “di risultato”, dato che quest’ultimo verrà conside-rato adempiente anche se non raggiunge il risultato spe-rato (guarigione dell’animale), purché nella sua attività sisia uniformato alle regole di diligenza proprie dello speci-

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fico settore d’intervento (art. 1176 C.c., Cass. Civ. nn.17871/2003, 4400/2004).In difetto, il professionista-veterinario certamente incorre-rà in responsabilità contrattuale nel senso che sarà tenutoa risarcire il danno subito dal proprietario dell’animale senon riuscirà a dimostrare quanto appena evidenziato; que-st’ultimo avrà perciò solamente l’onere di provare il con-tratto concluso e allegare l’inadempimento, mentre sarà ilprofessionista a dover dimostrare di aver agito “diligente-mente” (cosiddetta inversione dell’onere della prova), pe-na la soccombenza in giudizio.Nel caso di specie, la dettagliata relazione allegata dal-l’esponente sembra evidenziare diverse negligenze, sebbe-ne il gatto fosse “anziano” e risultasse già affetto da un’im-portante patologia (diabete). Aver, ad esempio, omesso dieffettuare l’esame delle feci in relazione al primo episodiodi diarrea (11.08.07), oltre che l’ecografia nell’immediatez-za del ricovero (25.08.07), costituiscono prove certe dellacolpa professionale perpetrata. Sebbene il linfoma poi ac-certato avrebbe, a quanto consta, comunque avuto esito le-tale, di certo risulta violata quella diligenza che di normadovrebbe informare ogni attività medico-veterinaria, consi-stente nell’obbligo di effettuare prontamente ogni esamenecessario (tanto più che non fu posto alcun limite di “spe-sa”) al fine di individuare l’esatta diagnosi e la corretta te-rapia. Certamente, la dolorosa richiesta di eutanasia è sta-ta determinata dalle condizioni in cui il gatto versava al30.08, causate anche dal ricovero e dalla terapia applicatasin dal 25.08, pur in assenza di una diagnosi rigorosa.Dal punto di vista civilistico, dunque, ci si potrà intanto op-

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porre ex art. 1460 C.c. alla richiesta di pagamento avanza-ta per le prestazioni effettuate (quantomeno al suo inte-grale ristoro), viste le colpose condotte descritte, e ciò no-nostante non abbiano direttamente provocato la mortedell’animale. Qualora, invece, si sia già provveduto a salda-re per intero la parcella della clinica, dovrà valutarsi la con-venienza ad adire autonomamente il giudice perché vengaaccertato l’inadempimento contrattuale della clinica, visti idiversi aspetti della vicenda (si ricordi che la causa del de-cesso è comunque rappresentata dall’eutanasia e l’averesaldato senza contestazioni la parcella è sintomo di accet-tazione delle “prestazioni” svolte).A prescindere dalla rilevanza in sede civile di quanto de-scritto dall’esponente, ci si potrà comunque rivolgere conun esposto all’Ordine dei Veterinari competente perchésiano sanzionate eventuali responsabilità deontologiche,sebbene, per esperienza, detti organi siano restii a irroga-re sanzioni se non in casi estremi.Si consiglia, comunque, prima di intraprendere eventualiazioni, di rivolgersi al proprio legale di fiducia, attesi i variaspetti toccati dalla vicenda.

Normativa: artt. 1176, 2229 e segg. C.c.; art. 1460 C.c.Giurisprudenza: Cass. Civ. nn. 9009/2001, 5928/2002,17871/03 e 4400/2004.

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Zuffa nell’area cani

DomandaNella notte tra il 14 e il 15 maggio ero col mio cane, un me-ticcio di circa dieci anni, taglia medio-piccola (undici chilicirca) in un piccolo parco in zona via Washington. All’inter-no di questo parchetto si trova un’area cani nella quale sitrovava un cane, razza bull terrier, con il suo padrone. Ilmio cane era all’esterno di tale area, sprovvisto di guinza-glio. Probabilmente a causa del cancello d’ingresso rimastoaperto, il mio cane entrava nel recinto, non visto da me senon dopo pochi secondi (l’alternativa è che sia saltato den-tro, non essendo la recinzione particolarmente alta). Ac-cortomi dell’accaduto, ho seguito il cane. Preciso che sia ipadroni, sia i rispettivi cani si venivano così a trovare all’in-terno della recinzione, entrambi gli animali sprovvisti diguinzaglio. Alla mia richiesta di bloccare il proprio canementre io recuperavo e conducevo fuori il mio, il proprie-tario del bull terrier non interveniva e, preso il mio caneper il collare (era quindi, in tale istante, sotto il mio stret-to controllo), il suo cane si scagliava contro il mio, azzan-nandolo ad una zampa e continuando nella presa per alme-no un minuto. In seguito ho condotto il mio cane presso unambulatorio veterinario, dove è stato sottoposto ad opera-zione chirurgica (il morso ha lacerato tessuti e muscoli inpiù punti, arrivando fino all’osso). La degenza del mio ca-ne durerà circa un mese, periodo durante il quale dovrà os-servare un riposo assoluto per permettere ai muscoli e aitessuti la completa guarigione.Aggiungo che sono riuscito in seguito a mettermi in contat-

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to con il proprietario del bull terrier, il quale sostiene cheil mio cane non doveva trovarsi libero per il parco e di con-seguenza la responsabilità dell’accaduto va divisa a metàtra le parti. Onestamente, a me sembra un passaggio un po’forzato. In ogni caso, mi ha detto di spedire direttamente alui la dichiarazione di come, secondo me, si sono svolti ifatti, comprensiva di richiesta di rimborso di spese medi-che. Penserà lui a inviare la mia dichiarazione alla sua as-sicurazione canina. Le mie domande sono:– Ho davvero responsabilità legale di quanto accaduto peril semplice fatto che il mio cane si trovava senza guinzaglio,o questo concerne un “ante-fatto”, di per sé ininfluente al“fatto” (ribadisco che nell’istante in cui il suo cane è scat-tato, io avevo il mio sotto controllo, il mio braccio potendoa mio avviso sostituire tecnicamente il guinzaglio)?– È corretto che io spedisca a tale persona la mia dichiara-zione e che sia lui a produrla all’assicurazione?– La richiesta di rimborso può riguardare solo le spese me-diche sostenute o può essere comprensiva anche deglistrascichi che inevitabilmente porterà la ferita?

RispostaIn relazione al caso esposto, occorre analizzare le normedettate in materia dai codici vigenti e da eventuali regola-menti comunali. Ad ogni modo, in tema di responsabilitàdel proprietario per i danni cagionati dal proprio animaleda compagnia, occorre precisare che la conduzione in areacani non comporta di per sé alcun esonero o diminuzionedi responsabilità.

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L’art. 2052 C.c. testualmente prevede che “Il proprieta-rio… è responsabile dei danni cagionati dall’animale, siache fosse sotto custodia, sia che fosse sfuggito o smarrito,salvo che provi il caso fortuito”. Questo significa che taleresponsabilità è rigorosa e sussiste nella misura in cui siriuscirà a provare con certezza il cosiddetto nesso causaletra le lesioni subite dal proprio cane e il morso sferrato dalbull terrier (utile la relazione del veterinario intervenuto);di norma, poi, il proprietario di quest’ultimo potrà andareesente da responsabilità solo ricorrendo alla cosiddetta“prova liberatoria” e cioè dimostrando il caso fortuito(l’esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezio-nale che ha determinato l’evento lesivo) che non sembrasussistere stando a quanto riferito. Si ricordi che, in ognicaso, sarà quest’ultimo a dover provare il caso fortuito, pe-na la soccombenza.In linea di massima, dunque, i danni provocati dal morsodel bull terrier dovranno essere risarciti dal proprietariodel cane “aggressore”, e ciò indipendentemente dall’esi-stenza di una specifica polizza per la responsabilità civile,la quale, se operante, solleverebbe il responsabile dall’one-re risarcitorio comunque sussistente.Corrette, inoltre, sembrano le considerazioni offerte dal-l’esponente circa l’inesistenza di un suo eventuale concorsocolposo nella produzione dell’evento lesivo dato che, standoa quanto riferito, solo la controparte non è intervenuta (sep-pur richiesta) per “controllare” il proprio cane, a nulla rile-vando la modalità di accesso del meticcio in area cani.Ad un’attenta analisi di quanto previsto in materia dai vi-genti regolamenti comunali (ovviamente validi solo sul ter-

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ritorio comunale e quindi in ogni città vanno verificati i sin-goli regolamenti) si evince che:– (art. 10, 5° comma Regolamento comunale tutela anima-li di Milano) “Nelle aree destinate ai cani, questi devono es-sere condotti dal possessore in conformità a quanto dispo-sto dall’art. 23 del Regolamento d’uso del verde. In tali areei cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruolaesclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la respon-sabilità del possessore”;– (art. 23 Regolamento comunale d’uso del verde) “...è vie-tato… condurre i cani in modo da porre in pericolo l’inco-lumità delle persone...”;– (Regole di convivenza civile per i proprietari di cani,adottate come linee-guida dall’Ufficio tutela animali delComune) i proprietari anche all’interno di tali aree hanno“…l’obbligo del controllo sugli animali per evitare che pos-sano aggredire altri cani o persone”.

Inoltre, rileva nel caso di specie quanto previsto dall’Ordi-nanza Martini (l’Ordinanza n. 68 contingibile ed urgenteconcernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggres-sione dei cani, pubblicata il 23.03.08 sulla “Gazzetta Uffi-ciale”), all’art. 1:1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del be-nessere, del controllo e della conduzione dell’animale e ri-sponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesionia persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un canenon di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il re-lativo periodo.

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3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone,animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane de-vono adottare le seguenti misure:– utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non supe-riore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nellearee urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve learee per cani individuate dai comuni;– portare con sé una museruola, rigida o morbida, da appli-care al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone oanimali o su richiesta delle autorità competenti; – affidare il cane a persone in grado di gestirlo corretta-mente;– acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue ca-ratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme invigore;– assicurare che il cane abbia un comportamento adegua-to alle specifiche esigenze di convivenza con persone e ani-mali rispetto al contesto in cui vive.

E ancora, infine, la condotta tenuta dal proprietario delbull-terrier potrebbe assumere rilevanza penale ai sensi eper gli effetti di cui all’art. 672 C.p. (omessa custodia emalgoverno di animali – “Chiunque lascia liberi, o non cu-stodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui pos-seduti, è punito…”), poiché è indubbia la negligenza postain essere, infatti al cane non sono stati applicati museruo-la o guinzaglio, nonostante fosse di evidente indole aggres-siva e vi sia stato il richiamo dell’esponente per evitarequello che, purtroppo, si è poi verificato.In conclusione, i diversi spunti indicati in narrativa non

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possono che rivolgersi in vantaggio dell’esponente e dellapiena responsabilità risarcitoria in capo alla controparte;sarà dunque il caso di inviare una formale richiesta di risar-cimento danni a quest’ultima, facendo presente la reale di-namica dei fatti e omettendo, perché contrario al propriointeresse oltre che di scarso rilievo, le modalità di accessoall’area cani. Il risarcimento dovrà interessare l’intero pre-giudizio subito, comprensivo delle spese vive e di ogni altrodanno che si possa concretamente quantificare (è bene co-munque avanzare, nella missiva, ogni riserva in merito aldanno quantificandolo nello svolgimento della pratica).Normativa: art. 2052 C.c.; artt. 10, 5° comma Regolamentocomunale tutela animali e 23 Regolamento comunale d’usodel verde; Regole di convivenza civile per i proprietari dicani; art. 672 C.p.; Ordinanza Martini 13.03.08 concernen-te la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei ca-ni.Giurisprudenza: per il caso fortuito Cass. Civ. n.12161/2000 e n. 11173/1995 Sezioni Unite.

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I danni dei cani - i quattrozampe che fannocadere la nonna

DomandaIn data odierna il mio cane, un golden retriever di due an-ni, e un altro cane giocavano nell’area cani del parco Sten-dhal e correndo hanno urtato una signora anziana che eradentro con il suo. La signora è caduta e si è fatta parecchiomale (sembra si sia rotta i polsi e il naso).Io avevo un’assicurazione che purtroppo mi era scaduta anovembre e, colpa mia, non l’ho rinnovata nei termini. Orala riattiverò, ma da domani.Volevo chiedere se, essendo il cane nell’area a loro dedica-ta, posso essere responsabile dei danni causati.Mi potete gentilmente dare ragguagli in merito?

RispostaIn merito al caso di specie, occorre intanto evidenziarequanto in linea generale previsto dal Codice civile in temadi responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalproprio animale da compagnia, sottolineando sin d’ora chela conduzione in area cani non comporta di per sé alcunesonero.Proprio l’art. 2052 C.c. testualmente prevede che “Il pro-prietario… è responsabile dei danni cagionati dall’animale,sia che fosse sotto custodia, sia che fosse sfuggito o smar-rito, salvo che provi il caso fortuito”; ciò significa che taleresponsabilità è rigorosa e sussiste nella misura in cui ildanneggiato riuscirà a provare con certezza il cosiddettonesso causale tra le lesioni subite e l’impatto provocato dal

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cane in proprietà dell’esponente (visto il concorso anche diun altro cane, la responsabilità dovrà comunque essere ri-partita al 50%).Di norma, poi, il proprietario può andare esente da respon-sabilità solo ricorrendo alla cosiddetta prova liberatoria ecioè dimostrando il caso fortuito (l’esistenza di un fattoreesterno imprevedibile ed eccezionale che ha determinatol’evento lesivo) che non sembra sussistere, stando a quan-to riferito.Determinanti sembrano però le previsioni contenute neivigenti regolamenti comunali in materia di adeguata con-duzione degli animali all’interno delle aree cani, dato cheproprio l’art. 10, 5° comma Regolamento comunale tutelaanimali (valido ovviamente solo a Milano) prevede che“Nelle aree destinate ai cani, questi devono essere condot-ti dal possessore in conformità a quanto disposto dall’art.23 del Regolamento d’uso del verde. In tali aree i cani pos-sono essere lasciati senza guinzaglio e museruola esclusi-vamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilitàdel possessore”; l’art. 23 Regolamento comunale d’uso delverde (anch’esso valido solo sul territorio comunale mila-nese) vieta espressamente “…di condurre i cani in mododa porre in pericolo l’incolumità delle persone...”. Anchepoi le “Regole di convivenza civile per i proprietari di cani”,adottate come linee-guida dall’Ufficio tutela animali delComune, prevedono che i proprietari anche all’interno ditali aree hanno “…l’obbligo del controllo sugli animali perevitare che possano aggredire altri cani o persone”.In conclusione, e sempre che la persona danneggiata rie-sca a dimostrare l’esatta dinamica circa le lesioni subite, il

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proprietario del golden sarà responsabile quantomeno al50% del pregiudizio arrecato all’anziana a causa della ca-duta determinata anche dal proprio animale da compagnia.Fermo restando quanto sopra, in sede di concreta liquida-zione del danno varrà senz’altro la pena insistere per unadiminuzione in percentuale dell’apporto causale appenaindicato, poiché ci si trovava all’interno di un’area cani oveè noto (e l’anziana non poteva ignorarlo) che gli animalipossono muoversi liberi.Normativa: art. 2052 C.c.; artt. 10, 5° comma Regolamentocomunale tutela animali e 23 Regolamento comunale d’usodel verde; Regole di convivenza civile per i proprietari dicani.Giurisprudenza: per il caso fortuito Cass. Civ. n.12161/2000 e n. 11173/1995 Sezioni Unite.

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Il gatto scomparso - temporanea custodia eappropriazione indebita

DomandaLa signora V. stava viaggiando in macchina con un gatto.Questo gatto era di una signora che vive in provincia di Pia-cenza, ma che non era più in grado di occuparsene. La si-gnora V. lo ha fatto sterilizzare e lo stava portando a Milanodove credeva di poterlo dare in adozione. Lungo il viaggio haavuto un ripensamento, le sembrava che il gatto si sarebbetrovato male in città, essendo abituato all’aperto. Inoltre nonsi sentiva bene, non sarebbe riuscita a tornare da dove eravenuta. Passando in prossimità di una cascina, dove cono-sceva la figlia del titolare (la signora P.), ha deciso di chiede-re aiuto. Ha chiesto alla signora P. di poter lasciare il gatto fi-no all’indomani alle 10, quando sarebbe tornata a prenderlo.Da quel momento non lo ha più visto. È tornata il giornodopo, ma la signora P. è stata evasiva, non si è capito se ilgatto si sia perso, se lo hanno soppresso, se lo hanno “libe-rato”.La signora V., che non gode di buona salute, è disperata eavanza le ipotesi più fosche.Chiedo: in che modo si può costringere la signora P. a direche fine ha fatto il gatto? Deve presentare una denuncia aiCarabinieri? O è meglio che faccia scrivere da un avvocato?

RispostaIn relazione al caso di specie, la strada da seguire è certa-mente quella di formalizzare quanto prima i fatti accaduti,inviando alla controparte una diffida (meglio se tramite av-

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vocato) alla restituzione del gatto lasciato solo in tempora-nea custodia, e per di più in ragione del sopravvenuto ma-lore occorso all’esponente. In caso di reiterato rifiuto o dimancato riscontro, la condotta sembra integrare gli estre-mi del reato di appropriazione indebita che dovrà essereregolarmene denunciato presso qualsiasi autorità.L’ art. 646 C.p. prevede: “Chiunque, per procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto, si appropria... della cosa altrui dicui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito...”), atte-so che gli animali da compagnia sono considerati dal vigen-te ordinamento alla stregua di beni mobili e, dunque,l’eventuale reato commesso è da inquadrare nell’ambitodei delitti contro il patrimonio.In primo luogo sembra sussistere il cosiddetto elementooggettivo del reato: è certa difatti sia l’altruità della cosa,(è comunque opportuno farsi rilasciare dalla proprietariauna dichiarazione attestante la consegna a suo tempo in-tervenuta in favore dell’esponente), che la sua appropria-zione da parte dall’agente al quale, come riferito, l’animaleè stato consegnato a causa del malore occorso all’istanteper custodirlo sino all’indomani.Inoltre, proprio il comportamento tenuto dall’agente sem-bra essere diretta espressione della volontà di appropriar-si indebitamente dell’animale a suo tempo consegnato (co-siddetto dolo), visto il rifiuto opposto e le risposte evasivesinora fornite. Si ricordi però che, affinché il reato sussista,occorre l’esistenza del cosiddetto dolo specifico e cioè del-la precisa intenzione della controparte di assicurarsi unprofitto, ove la relativa nozione è da intendersi in sensoampio e non solo quale mero vantaggio economico.

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In conclusione, stante anche l’urgenza di rientrare in pos-sesso dell’animale, il consiglio è quello di spedire la predet-ta raccomandata, facendo presente tutto quanto esposto e,in caso di mancata riconsegna, avanzare regolare denun-cia-querela nei confronti della controparte come sopra ri-ferito, per poi insistere con la Polizia giudiziaria o con ilPubblico Ministero incaricato perché dispongano la per-quisizione della cascina dell’agente e il sequestro, ai sensidell’art. 354 C.p. p., dell’animale, affidandolo all’istantequale custode giudiziario.Attesi i diversi aspetti interessati dalla vicenda in esame el’urgenza di intervenire, è comunque opportuno consultar-si con il proprio legale di fiducia circa la miglior strategiada adottare.Normativa: art. 646 C.p.; artt. 354 e 370 C.p.p.

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Viaggiare in auto

DomandaIl mio cane dormiva sul sedile anteriore del passeggero emi hanno multato: ma perché? Che fastidio dava l’animale?

RispostaL’art. 169 del Codice della Strada dice così: “È vietato il tra-sporto di animali domestici in numero superiore a uno, ecomunque in condizione da costituire impedimento o peri-colo per la guida. Il trasporto di animali domestici, anche innumero superiore, è consentito solo se custoditi in apposi-ta gabbia o contenitore o nel vano posteriore appositamen-te diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo”. Per leinfrazioni: sanzione min 68,25, max 275,10 e sottrazione diun punto patente.Riassumendo: se si trasportano due o più animali, devonostare dietro con divisorio oppure in gabbia/contenitore. Sesi trasporta un solo animale, è possibile farlo stare davantia patto che non sia d’intralcio alla guida. Quando è un (an-che potenziale) pericolo, allora può scattare la multa. Pro-prio qui è il problema. Per le forze dell’ordine, un cane chedorme sul sedile anteriore può essere un pericolo. Oppureun gattino che dormicchia sulle ginocchia del guidatore.Sicché: è meglio farli viaggiare sempre dietro col divisoriooppure sul sedile posteriore o, nel caso dei gatti, traspor-tarli sempre in gabbietta/trasportino. Così nessuno può di-re niente. E non si rischia la multa (in genere di 74 euro coltaglio di un punto della patente). Ma anche per evitarespiacevolissime discussioni con le forze dell’ordine che

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possono sfociare in conseguenze ben più gravi: denunce,reati, ore trascorse in caserma. Non soltanto, in questo mo-do il viaggio dell’animale è indubbiamente più sicuro.

Altri consigli di viaggio:– se il tragitto richiede molte ore, programmare delle sosteper permettere a Fido di “sgranchirsi” le zampe e urinaree somministrargli acqua da bere (poca, se soffre di mald’auto);– d’estate applicare ai vetri dell’auto tendine parasole perevitare la luce diretta del sole;– se non si dispone di aria condizionata, evitare di viaggia-re d’estate durante le ore più calde della giornata; – mai lasciare animali in auto da soli.

Normativa: Codice della Strada – articolo 169.

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Mutilazioni e correzioni estetiche

DomandaÈ vero che è vietato tagliare coda e orecchie ai cani, prati-ca barbara in uso fino a qualche tempo fa?

RispostaLa nuova Ordinanza per la “tutela dell’incolumità pubblicadall’aggressione dei cani” del ministero della Salute (pub-blicata in “Gazzetta Ufficiale” Serie Generale n. 68 il23.03.2009 ed entrata in vigore il 25 marzo 2009 con effica-cia per 24 mesi) vieta gli interventi chirurgici destinati amodificare la morfologia dell’animale (recisione delle cordevocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvigli interventi curativi certificati dal medico veterinario.

L’ordinanza ministeriale (come altre, fortemente voluta dalsottosegretario Francesca Martini), ricalca sotto questoaspetto la precedente ordinanza dell’ex-ministro alla Salu-te Livia Turco. Ecco il testo dell’articolo 2, lettera d):

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modifica-re la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curati-vi, con particolare riferimento a:1) recisione delle corde vocali;2) taglio delle orecchie;3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenen-ti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomiaprevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge didivieto generale specifica in materia. Il taglio della coda,

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ove consentito, deve essere eseguito e certificato da unmedico veterinario, entro la prima settimana di vita del-l’animale;e) la vendita e la commercializzazione di cani sottopostiagli interventi chirurgici di cui alla lettera d).2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e codasono consentiti esclusivamente con finalità curative e conmodalità conservative certificate da un medico veterinario.Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere pre-sentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al pre-sente articolo sono da considerarsi maltrattamento.

I provvedimenti sono ispirati da una filosofia semplice echiara: non è corretto far del male ad un animale perché adun uomo, sia egli il padrone o il giudice di un concorso,piaccia di più. Il taglio delle orecchie affonda le sue (orribili) radici nellaselezione di cani che avevano funzioni prettamente prati-che (di guardia, difesa, attacco e combattimento tra cani,oltre che di caccia) e nel cui svolgimento l’animale non do-veva procurarsi ferite inutili od offrire all’avversario puntidi presa. Essendo ormai venuti meno i motivi pratici chehanno fatto sorgere tale questione, non sussiste oggi la ne-cessità di sottoporre l’animale ad un’intervento chirurgicoa puri fini estetici.

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Per chi suona la campana

DomandaHo seppellito il mio coniglietto nel grande parco pubblicodella mia città. Mi hanno detto che non avrei potuto farlo.È vero? E dove avrei dovuto metterlo: nel cestino dellaspazzatura?

RispostaPrima o poi, ahinoi, la campana suona per tutti. Per i nostriquattrozampe ciò succede più in fretta che per noi. I nostrifratelli minori, come li chiamava san Francesco, sono esse-ri senzienti che amano e che soffrono. Che, secondo alcu-ni, un giorno incontreremo nell’aldilà. Del resto papa Woi-tyla anni fa disse una parola chiara in proposito: “Negli ani-mali c’è qualcosa di molto simile al soffio divino vitale” e,prima di lui, papa Paolo VI aveva affermato che “un giornorivedremo i nostri animali nell’eternità di Cristo”.Molto prosaicamente la legge (decreto ministeriale del23.03.94 “Raccolta e trasporto rifiuti d’origine animale”,decreto legislativo del 14.12.94 n. 508/92 e RegolamentoCE 1774/2002) considera l’amico di zampa, ala o pinna, do-po il decesso, “materia ad alto rischio per l’ambiente” equindi vieta il seppellimento in luoghi non autorizzati comeparchi, giardini, campi coltivati e argini. Così come vieta digettare l’animale in un cassonetto. Da qualche anno la normativa comunitaria permette diseppellire l’animale d’affezione in un terreno privato (an-che un giardino), ma solo dietro autorizzazione diretta del-l’Asl.

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In genere, quando il nostro animale muore dal veterinarioo per eutanasia o per morte naturale, il veterinario stessorilascia un certificato di morte e può incaricarsi della con-segna del corpo agli addetti o indicare a chi rivolgersi. Ladestinazione, prevalentemente, è l’inceneritore. Una fineinsopportabile per molti proprietari affranti. Per molti, un animale senza vita non è una cosa, tantome-no un rifiuto da smaltire. Per rendergli onore c’è un’altravia: esistono sia cimiterini ad hoc, sia vere e proprie agen-zie di “servizio post-mortem”: si occupano del trasporto,della cremazione presso impianti autorizzati oppure dellasepoltura in un cimitero per animali. Alcune agenzie fune-rarie per animali domestici danno modo di assistere allacremazione e al termine consegnano le ceneri al proprieta-rio in un’urnetta in ceramica o di legno. I prezzi variano (enon sempre sono molto abbordabili). Internet offre la possibilità di ricordare il proprio beniami-no scomparso. Sempre più siti e portali dedicati agli anima-li offrono, quasi sempre gratuitamente, uno spazio per unafoto e una dedica che possa ricordare i momenti passati inloro compagnia. Ecco solo alcuni indirizzi. Molti portali e molti altri siti de-dicati ai quattrozampe hanno una parte dedicata a questotenero servizio.www.amicianimali.it/paradiso/index.html www.masterdog.it www.micimiao.it/paradiso_virtuale.htm www.ilriposodisnoopy.it www.ilparadisoditomejerry.com

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FAQ...per non finire

in tribunale

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Anagrafe canina

Cos’è? È la registrazione della popolazione canina identificata,presente sul territorio della Lombardia, collegata ai datidel proprietario.

Come funziona?Il cane viene identificato con un “microchip”, applicato dalveterinario per via sottocutanea in modo rapido, innocuo eindolore. Il microchip è contenuto in una capsula di pochimillimetri e contiene un numero di identificazione. Dopoaver applicato il microchip, il veterinario registra nell’ana-grafe canina il numero, i dati segnaletici del cane e i datirelativi al proprietario. Da questo momento il cane è cor-rettamente iscritto all’anagrafe: al proprietario viene con-segnato un certificato di iscrizione, completo dei dati regi-strati.

A cosa serve?A garantire la veloce restituzione dei cani smarriti ai legit-timi proprietari.

È obbligatorio iscrivere i cani all’anagrafe?Sì, l’iscrizione all’anagrafe dei cani, oltre ad essere utile peril proprietario, è anche un obbligo di legge (L. n. 281/1991e Legge Regionale di ogni singola regione). Il proprietarioo il detentore, compreso il commerciante e l’allevatore, de-vono provvedere all’iscrizione del proprio cane in anagrafeentro quarantacinque giorni dalla nascita o entro quindici

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giorni dal momento in cui ne entra in possesso. Chi nonl’avesse ancora fatto, deve provvedere al più presto.

Il cane è tatuato, devo comunque provvedere a identificarlo con il “microchip”?Dipende dalle leggi regionali. In genere se il tatuaggio èstato applicato prima dell’entrata in vigore del microchipcome mezzo di identificazione ed è ben leggibile, il caneviene considerato correttamente identificato e non è obbli-gatorio applicare il “microchip”. Tuttavia viene raccoman-dato perché più affidabile rispetto al tatuaggio.

Cosa devo fare per iscrivere il mio cane in anagrafe?Il proprietario, con documento di identità e codice fiscale,deve rivolgersi esclusivamente a:– Servizio veterinario dell’Asl di zona. – Veterinario libero professionista accreditato.

Il veterinario provvede contestualmente:– All’inoculazione del microchip che identificherà in modounivoco e permanente il cane.– All’iscrizione del cane nell’anagrafe canina regionale.

Devo comunicare eventuali variazioni?Sì, è obbligatorio segnalare al veterinario o al Servizio ve-terinario dell’Asl di zona o al Comune, entro quindici gior-ni, i seguenti eventi, che determinano variazioni dei datipresenti in anagrafe:– variazione di proprietà;– cambio di residenza;– decesso del cane.

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Cosa devo fare se smarrisco il mio cane o me lo ruba-no?La scomparsa del proprio cane deve essere denunciata alpiù presto (il termine preciso dipende dalle singole leggiregionali) al Servizio veterinario dell’Asl o alla Polizia loca-le del Comune dove si è verificato l’evento.

Quali sanzioni sono previste se non iscrivo il mio caneall’anagrafe?In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe,o di omessa segnalazione di variazione dei dati registrati, èprevista una sanzione amministrativa (in genere da 25 a150 euro, a seconda delle leggi regionali).

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Documenti indispensabili. Quali sono?

CaneDocumenti indispensabili per il cane sono il certificato diiscrizione all’anagrafe canina (che viene rilasciato da chieffettua la microchippatura) e il libretto delle vaccinazioni.Il libretto è il documento sul quale il veterinario di fiduciariporta tutte le vaccinazioni eseguite sull’animale: tutte levaccinazioni devono essere descritte, datate firmate e tim-brate dal veterinario.

GattoI gatti non godono di particolari leggi che ne identifichinol’identità e la proprietà (salvo i gatti che devono espatria-re). Il micio dispone però di svariati documenti di identità:l’attestato di vendita (certificato, ricevuta o scontrino fi-scale), il pedigree (nel caso di gatto di razza), il librettodelle vaccinazioni. I primi due sono da richiedere, sempre,nel caso che il gatto venga acquistato. Il più importante èil terzo. Il libretto delle vaccinazioni torna sempre utile,poiché è il documento più comunemente associato al gat-to in caso di furto o smarrimento dell’animale.

Coniglio e furettoAnche conigli e furetti non hanno una propria anagrafe.L’unico documento che li identifica è il libretto delle vacci-nazioni. I furetti, in caso di espatrio, devono essere micro-chippati.

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Il passaporto

È vero che per espatriare anche cani e gatti hanno biso-gno del passaporto?Sì. Per attraversare il confine, cani, gatti e furetti devonoavere il passaporto europeo previsto dal Regolamento UEn. 998/2003. Per il rilascio del passaporto da parte dei Cen-tri di Sanità Pubblica Veterinaria (o Servizi veterinari) ènecessario che gli animali siano identificati con tatuaggioleggibile o microchip. I cani devono anche essere iscritti al-l’anagrafe regionale. Il veterinario ufficiale controlla l’iden-tificazione dell’animale ed emette il passaporto.

Ci sono differenze da Paese a Paese?Sì. Per i Paesi dell’Unione Europea (esclusi Gran Bretagna,Irlanda e Svezia che richiedono ulteriori garanzie sanita-rie), il passaporto è valido per l’espatrio se nell’appositospazio è certificata annualmente (o da almeno ventunogiorni, in caso di prima vaccinazione) l’esecuzione dellavaccinazione antirabbica. Per i Paesi extra UE “allineati” (la lista si dovrebbe trova-re presso i Servizi veterinari della Asl) valgono le regolepreviste per gli Stati membri. Per i Paesi extra UE non allineati (Paesi terzi) è necessa-rio sottoporre gli animali anche ad un prelievo di sangueper la titolazione degli anticorpi neutralizzanti contro il vi-rus della rabbia almeno trenta giorni dopo l’esecuzione del-la vaccinazione. Per viaggi in Paesi extra UE è sempre op-portuno rivolgersi al consolato o all’ambasciata del Paesedi destinazione per verificare se sono richiesti ulteriori

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adempimenti sanitari o burocratici (Regolamento UE26.05.2003 e successive integrazioni).

Come sono le modalità di rilascio del passaporto?Dipende dalle regole di cui si sono dotate le singole Asld’Italia, alle quali conviene telefonare. Nel Comune di Mi-lano, a titolo d’esempio, funziona così: 1. Pagare euro 11,57 (per Paesi UE, salvo Gran Bretagna,Irlanda, Svezia e Malta), o euro 17,35 (per Paesi non equi-parati alla UE). Il pagamento può avvenire con bancomatpresso i Centri o con versamento su bollettino di conto cor-rente postale intestato alla Asl Milano – Servizio veterina-rio – Servizio Tesoreria Causale Passaporto. Non è possibi-le pagare in contanti.2. Portare il cane, gatto o furetto perché è necessario prov-vedere al controllo dell’identificazione (microchip o ta-tuaggio leggibile).3. Portare il certificato di iscrizione all’anagrafe canina.

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Animali e condominio

Può il regolamento di condominio vietare la detenzionedi animali domestici in appartamento?In linea di massima è da ritenersi illegittimo un eventualedivieto generalizzato di tenere animali nel proprio apparta-mento. Il regolamento condominiale, difatti, non può co-munque andare a ledere il diritto di ciascun condomino agodere in modo pieno ed esclusivo dell’appartamento inproprietà ai sensi dell’art. 1138, 4° comma C.c. e, dunque,di vivere con un animale da compagnia nell’ovvio rispettodelle regole di buon vicinato.

Può il regolamento condominiale predisposto dal co-struttore dell’immobile prevedere una clausola conte-nente il divieto di detenzione di animali?Ferma restando la sua illegittimità sostanziale, può acca-dere che detto tipo di regolamento preveda una clausoladi tale tenore nel qual caso il proprietario dell’apparta-mento non potrà non ritenersi, almeno formalmente, vin-colato perché la clausola risulta contrattualmente accet-tata in sede di rogito. Bisogna però ricordare comel’orientamento giurisprudenziale prevalente nega al rego-lamento condominiale la possibilità di imporre valida-mente il divieto di tenere animali ai singoli condomini, amaggior ragione se detti animali non provocano partico-lari molestie ai vicini di casa o siano detenuti in apparta-mento da diversi anni.

Può l’amministratore vietare l’accesso di animali do-

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mestici all’ascensore comune o al giardino condomi-niale?L’ascensore e il giardino condominiale rappresentano particomuni, ove la contitolarità del diritto di proprietà di cia-scun condomino su tali beni impone l’esigenza di contem-perare gli interessi di tutti i comproprietari a che sia garan-tito da un lato il pieno e libero godimento da parte di cia-scuno e, dall’altro, il divieto di un utilizzo “dannoso” dellacosa comune (art. 1102 C.c.). Ovvio pertanto che compro-vati problemi di natura igienico-sanitaria legittimerebbero,a stretto rigore, un divieto del genere, ma pare altrettantoevidente che, una volta ammessa la presenza di animali do-mestici in condominio come sopra ricordato, non possavietarsi tout court il transito o la frequenza per le parti co-muni. Pertanto, è da ritenersi sostanzialmente illegittimovietare l’accesso al giardino condominiale agli animali dacompagnia (sia esso contenuto in un regolamento condo-miniale o in una delibera assembleare), sebbene si debba-no certo rispettare la salute e l’igiene degli altri condominipreoccupandosi, ad esempio, di garantire sempre e co-munque la pulizia dei luoghi frequentati.

Quali sono i limiti di legge oltre i quali l’abbaiare di uncane è considerato molesto?L’abbaiare solitamente lamentato dai vicini di casa rientraa pieno nella fattispecie di cui all’art. 844 C.c. per la quale“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissio-ni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimentie simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se nonsuperano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo al-

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la condizione dei luoghi… “. La legge stabilisce, pertanto,il parametro della normale tollerabilità quale limite oltre ilquale si riconosce al vicino il diritto di impedire le immis-sioni moleste; difatti, qualsiasi propagazione provenientedall’altrui proprietà è ritenuta dall’ordinamento lecita solose rientra nella normale tollerabilità alla luce di un accer-tamento che, in concreto, il giudice dovrà compiere tenen-do conto di tutte le circostanze di fatto. Tale limite è sen-z’altro da intendersi in senso relativo, valutando dunque lacomplessiva situazione ambientale tenuto conto della ru-morosità di fondo della zona e delle abitudini del vicinato(come, ad esempio, il fatto che altri vicini possiedano ca-ni).

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Accesso a pubblici esercizi e uffici

Può un pubblico esercizio (negozio, ristorante, eccetera)vietare l’accesso ai cani?Sebbene a tutt’oggi diversi regolamenti comunali imponga-no agli esercenti di consentire l’accesso dei clienti insiemeai propri animali da compagnia, può capitare che il divietovenga opposto agli avventori sebbene la normativa specifi-ca nulla preveda in merito, se non l’obbligo di conduzionecon guinzaglio e museruola (art. 83 D.P.R. n. 320/1954, re-golamento di Polizia veterinaria); rimane comunque una li-bera scelta dell’esercente quella di vietare l’ingresso ai ca-ni, sempre che il locale regolamento a tutela degli animalid’affezione, ove esistente, non consenta il generale acces-so ad ogni pubblico esercizio.

Può un ufficio pubblico vietare l’accesso agli animali do-mestici?Occorre rimarcare come i pubblici uffici, quale un ufficiopostale ad esempio, non possano essere considerati “eser-cizi pubblici” alla pari di ristoranti, negozi e quant’altro; glienti gestori, pertanto, sono legittimati a prevedere all’in-terno di propri regolamenti il divieto di accesso agli anima-li nei relativi uffici sebbene, oggettivamente, non se necomprenda la ragione, soprattutto alla luce della mutatasensibilità sociale. A tal proposito, è bene ricordare comeun eventuale regolamento comunale non possa comunqueimporre a detti enti di far accedere gli animali da compa-gnia all’interno dei propri uffici, cosa che invece può avve-nire per un pubblico esercizio.

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Responsabilita,civile

È responsabile il proprietario del cane nel caso quest’ul-timo aggredisca persone o altri animali?Secondo la previsione di cui all’art. 2052 C.c. “Il proprieta-rio… è responsabile dai danni cagionati dall’animale… sal-vo che provi il caso fortuito”. Ciò significa che tale respon-sabilità certamente sussiste qualora si riesca a provare concertezza il cosiddetto nesso causale tra le lesioni subite el’aggressione compiuta. Il proprietario dell’animale, peral-tro, potrà andare esente da responsabilità solo dimostran-do il cosiddetto caso fortuito e cioè l’esistenza di un fatto-re esterno imprevedibile ed eccezionale che ha determina-to l’evento lesivo, ipotesi da escludere qualora egli abbia,ad esempio, colposamente omesso di tenere a guinzaglio ilproprio cane. Dal punto di vista penale, potrà altresì trova-re applicazione il disposto di cui all’art. 672 C.p. (omessacustodia e malgoverno di animali) secondo il quale è puni-to “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debitecautele, animali pericolosi da lui posseduti…”.

A cosa va incontro il proprietario nel caso in cui il pro-prio cane sfugga e provochi un incidente stradale? Fermo restando quanto appena detto circa la responsabili-tà del proprietario ex art. 2052 C.c., nel caso di sinistro stra-dale non consistente nello scontro tra due veicoli (ad esem-pio: l’investimento di un cane da parte di un’auto) troveràanche applicazione la norma di cui all’art. 2054 C.c. per laquale “il conducente... è obbligato a risarcire il danno pro-dotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se

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non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan-no”. Dette norme prevedono entrambe delle presunzionirelative a carico, rispettivamente, del proprietario dell’ani-male e del conducente del veicolo, nel senso che la loro col-pa (e dunque la responsabilità del danno) si presume in di-fetto di spunti contrari con onere di prova a loro carico (co-siddetta prova liberatoria). Nel caso di specie, le due pre-sunzioni coesistono con pari efficacia per cui, in difetto dirilievi compiuti dall’eventuale autorità intervenuta, la re-sponsabilità graverà prudentemente su entrambi al 50%.

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Vendita di animali

Qualche giorno dopo averlo regolarmente acquistato, ilmio cane ha iniziato a star male tanto da doverlo ricove-rare d’urgenza in clinica veterinaria. Cosa posso fare?Essendo gli animali da compagnia considerati dal vigenteordinamento quali vere e proprie “cose”, la disciplina deivizi della loro vendita è contenuta negli artt. 1490 e segg.C.c. che si riferiscono, appunto, a qualsiasi bene mobile. Inparticolare, proprio l’art. 1496 C.c. la rende espressamen-te applicabile in caso di vendita di animali. Il venditore,dunque, è obbligato a garantire che la cosa venduta siaesente da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è desti-nata o ne diminuiscano in modo rilevante il valore. In taliipotesi il compratore può domandare a sua scelta la risolu-zione del negozio (azione redibitoria, con conseguente re-stituzione del bene a chi l’ha venduto e del prezzo a chil’ha acquistato), ovvero la riduzione del prezzo pagato(azione estimatoria ex artt. 1492 e 1493 C.c.), salvo in ognicaso il diritto al risarcimento del danno subito (quanto me-no le spese medico-veterinarie) se il venditore non provadi avere ignorato senza colpa i vizi della “cosa” (art. 1494C.c.). È altresì opportuno ricordare che entrambi tali azio-ni sono soggette ai medesimi requisiti di decadenza (de-nuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta) e prescri-zione (un anno dalla consegna), con onere della prova acarico del compratore.

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Pensione per animali

Cosa posso fare se, tornato dalla pensione per animali,il mio cane presenta evidenti lesioni?Dal punto di vista giuridico, il rapporto intercorso tra lapensione e il proprietario dell’animale è ascrivibile nell’am-bito del contratto di deposito oneroso. Come impone l’art.1768 C.c., la pensione deve seguire la diligenza “del buonpadre di famiglia” durante la custodia dell’animale e, in ca-so di eventuali problemi, informare subito il proprietariodelle condizioni di salute. Una volta accertato lo stato di sa-lute dell’animale riconsegnato, la pensione risulterà di cer-to contrattualmente inadempiente e non potrà pretenderealcunché a titolo di compenso per la custodia o quant’altroma, anzi, potrà essere tenuta responsabile delle lesioni su-bite dal cane e risarcire il danno subito.

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Separazione e divorzio

In caso di separazione personale, a quale dei coniugispetterà il cane acquistato durante il matrimonio?Occorre ricordare come non sono presenti nel nostro ordi-namento norme specifiche dirette a regolare l’assegnazio-ne o il mantenimento degli animali da affezione in caso diseparazione personale o divorzio. Bisognerà in primo luogostabilire chi effettivamente sia il proprietario del cane, at-teso che il regime giuridico degli animali da affezione, pur-troppo, è del tutto equiparato a quello dei beni mobili. Per-tanto, all’acquisto o all’adozione di un cane da parte dei co-niugi in regime di comunione legale può applicarsi la rego-la generale per la quale (art. 177 C.c.): “Costituiscono og-getto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due co-niugi insieme o separatamente durante il matrimonio…”.Se l’animale risulta acquistato o adottato dopo le nozze an-che solo dal marito, ad esempio, entrambi i coniugi dovran-no essere considerati proprietari. Per quanto appena det-to, l’animale da compagnia non è comunque consideratoautonomo “soggetto” di diritti da parte dell’ordinamento;non potrà pertanto ottenersi un “autonomo” assegno dimantenimento in suo favore sebbene gli oneri relativi pos-sano venire ricompresi nell’ordinario assegno divorzile (maciò dipenderà solo dalla sensibilità del singolo giudice).

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Pesci in casa

Quali obblighi ha il possessore di animali d’affezione?È tenuto ad assicurare agli animali condizioni di vita ade-guate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, dellacura, della salute e del benessere, della sanità dei luoghi diricovero e contenimento e degli spazi di movimento.È vietato abbandonare gli animali, infliggere ad essi mal-trattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente,detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate(Legge Regionale Lombardia 16/06, valida ovviamente solosul territorio lombardo, ma simile a molte altre leggi regio-nali che fanno testo nelle singole realtà locali).Non si possono “liberare” i pesci abbandonandoli in laghet-ti, corsi d’acqua o fontane.

Come deve essere un acquario?– Non usate acquari sferici o comunque con pareti ricurvedi materiale trasparente.– Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a tre li-tri per centimetro della somma delle lunghezze degli ospi-ti.– Le caratteristiche fisico-chimiche e la temperatura del-l’acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologichedelle specie ospitate.– Occorre garantire il ricambio, la depurazione e l’ossige-nazione dell’acqua.– Non tenete un solo esemplare di pesce appartenente aspecie sociali.

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Pesci negli esercizi commerciali

Il fatto che un animale sia destinato all’alimentazione nongiustifica comunque alcuna forma di maltrattamento. Il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 531 all’art. 4 prescrive: “Iprodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sulmercato devono essere costantemente nelle condizioni piùidonee alla sopravvivenza”. Benché la norma sia nata pertutelare i consumatori e non gli animali, ne deriva che:– Pesci e crostacei vivi non devono essere lasciati in vaschesenza l’ossigenatore e a temperature non conformi alle esi-genze fisiologiche della specie.– Non devono essere tenuti per nessun motivo fuori dal-l’acqua, anche se posti sopra il ghiaccio e/o impianto refri-gerativo.– Non si deve porre l’ittiofauna marina in acqua dolce e vi-ceversa.

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Se incontro un rettile

Che fare se, in campagna, si incontra un rettile?No al malcostume di uccidere qualsiasi animale che stri-scia: i serpenti nostrani di dimensioni maggiori, il biacco ela biscia dal collare, sono assolutamente innocui, se nonvengono disturbati.Quanto alla vipera, è raro che attacchi l’uomo ed è ancorpiù raro che l’attacco abbia esito letale. Per evitarne i mor-si e il veleno, occorre comunque adottare alcune sempliciprecauzioni:– camminando in zone dove potrebbero trovarsi vipere,usate scarponcini e non calzature aperte;– guardate dove mettete mani e piedi se vi arrampicate surocce, pietraie, eccetera;– con un bastone picchiettate il terreno lungo il sentiero;– non infilate le mani tra i sassi o tra la vegetazione;– non lasciate aperte borse e zaini, soprattutto se conten-gono cibo.

Che fare se, in città, incontrate un rettile?Probabilmente si tratta di un serpente esotico fuggito daun terrario: chiamate la Polizia locale oppure il Corpo fore-stale dello Stato oppure l’Enpa. Provvederanno a catturar-lo e a collocarlo, in attesa di rintracciare il proprietario.Questo discorso vale anche per le iguane, sempre più fre-quenti nelle case come animali da compagnia.

Come fare per osservare rettili e anfibi?I rettili sono animali molto elusivi. Nei mesi invernali sono

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ibernati, mentre tornano attivi in primavera. La maggiorparte delle specie diurne preferisce le giornate soleggiate,soprattutto mattino e tardo pomeriggio. Col caldo estivo siritirano ed escono solo per brevi periodi. Gli anfibi nottur-ni si cercano al buio, usando una lampada, meglio nellenotti che precedono la pioggia. Di giorno si rifugiano in na-scondigli, buchi, pietre, legnaie. Rane, rospi e tritoni si possono incontrare più facilmente ne-gli stagni e nei laghetti dove si riproducono in primavera.Per vedere rettili e anfibi occorre muoversi lentamente esilenziosamente, osservando attentamente il terreno, le ri-ve e la superficie dell’acqua. Sono animali delicati, danni superficiali anche lievi posso-no comprometterne la sopravvivenza. Afferrando una ranacon la mano asciutta si può intaccare lo strato mucoso pro-tettivo, inoltre il calore prolungato della mano può provo-care dei danni. Non acchiappate mai una lucertola per lacoda, si spezzerebbe. Non trattenete gli animali stringen-doli, li danneggereste. Non tenete rane e rospi in sacchet-ti di plastica, anche se pieni d’acqua, perché non sono per-meabili all’aria.

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Appendici

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Le leggi

Dura Lex sed Lex

Negli ultimi venti anni circa, a partire dalla “storica” legge 281/1991 cheha sancito la tutela delle colonie di gatti liberi e il diritto alla vita dei ca-ni senza famiglia (che in precedenza, una volta accalappiati, venivanosoppressi dopo pochi giorni) sono state approvate in Italia svariate leg-gi che mirano a tutelare (parzialmente) gli animali, con un’attenzioneparticolare per quelli domestici. Tutte, dalla già citata 281/1991 alla piùrecente 189/2004, sono perfettibili e/o criticabili; tuttavia tutte hannotenuto conto della crescente sensibilità dell’opinione pubblica per la tu-tela degli animali e della pressione del sempre più esteso movimentoecoanimalista. Di seguito elenchiamo alcune delle più importanti leg-gi approvate negli ultimi anni, limitandoci ovviamente alla normativanazionale e tralasciando leggi regionali e il crescente numero di rego-lamenti comunali “per la tutela degli animali e una corretta conviven-za con la collettività umana” che molti enti locali hanno redatto.

Legge n. 281 del 14 agosto 1991

“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione delrandagismo”

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116

“Attuazione della direttiva n. 86/609 Cee in materia di protezione de-gli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”

Legge n. 150 del 7 febbraio1992

“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzio-ne sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in viad’estinzione” (il testo è stato poi integrato dall’art. 4 della legge 9 di-cembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”)

Legge n. 157 del 11 febbraio 1992

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per ilprelievo venatorio”

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Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532

“Attuazione della direttiva n. 91/628 Cee relativa alla protezione de-gli animali durante il trasporto”

Legge n. 413 del 12 ottobre1993

“Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”

Legge n. 473 del 22 novembre 1993

“Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” (oggi superatadalla legge 189/2004)

Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 331

“Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli”

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388

“Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione deglianimali durante il trasporto” (modifica e integra il precedente Decre-to Legislativo n. 532/92)

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146

“Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli ani-mali negli allevamenti” (prevede la riconversione degli allevamenti dianimali da pelliccia dal 1° gennaio 2008 e, di fatto, la loro scomparsa)

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275

“Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di spe-cie animali e vegetali protette, a norma dell’art. 5 della legge 21 di-cembre 1999, n. 526”

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267

“Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezio-ne delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di al-levamento” (aggiornato da legge 25 gennaio 2006, n. 29 e dal Decre-to Ministeriale Salute 20 aprile 2006)

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Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53

“Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme mi-nime per la protezione dei suini”

Legge n. 189 del 20 luglio 2004

“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o compe-tizioni non autorizzate”

Ordinanza Ministero Salute 6 agosto 2008 concernente misureper l’identificazione e la registrazione della popolazione canina

Ordinanza Ministero Salute 18 dicembre 2008 (e successivemodifiche del marzo 2009) – Divieto di utilizzo e di detenzione diesche o di bocconi avvelenati

Ordinanza Ministero Salute 24 marzo 2009 – Tutela dell’incolu-mità pubblica dall’aggressione di cani

Ordinanza Ministero Salute 16 luglio 2009 recante misure pergarantire la tutela e il benessere degli animali di affezione nei canili

Le battaglie per il riconoscimento dei diritti degli animali non sono piùignorabili e neppure riconducibili a fenomeni marginali di folklore. La legislazione fornisce preziosi supporti. Utilizzare una norma giuri-dica è sempre un atto d’intelligenza e di buonsenso ed è l’unico stru-mento – assieme a una cortese insistenza e a una civile intransigenza– che talvolta permette di smuovere l’inerzia e la pigrizia degli uomi-ni in generale e dei pubblici poteri in particolare che, molto spesso,hanno bisogno di essere spinti verso compiti che il più delle volte so-no da loro stessi percepiti come marginali. Non bisogna aver paura di utilizzare gli strumenti che il nostro ordi-namento giuridico mette a disposizione: denunce, esposti, diffide, pe-tizioni, eccetera. Nessuno può imputarci nulla se si utilizzano con at-

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tenzione e precisione le norme e gli strumenti esistenti. Al massimoqualche mercante di sofferenza animale o qualche impiegato sonno-lento ci guarderà male, ma ci ringrazierà lo sguardo silenzioso e dol-ce di un animale cui forse si riuscirà a risparmiare un piccolo o gran-de sopruso in più.

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Legge 14 agosto 1991 n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzio-

ne del randagismo

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approva-to;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPromulgala seguente legge:Art. 1

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il lo-ro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo eanimale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.Art. 2

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limi-tazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progressoscientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I pro-prietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulato-ri veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettricidegli animali e di privati.2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso lestrutture di cui al comma 1 dell’art. 4, non possono essere soppressi.3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui alcomma 1 dell’art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazio-ne.4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al pro-prietario o al detentore.5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso lestrutture di cui al comma 1 dell’art. 4, devono essere tatuati; se nonreclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti aprivati che diano garanzie di buon trattamento profilattico contro larabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

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6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, fattosalvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di po-lizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono esse-re soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di mediciveterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovatapericolosità.7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitariacompetente per territorio e riammessi nel loro gruppo.9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravementemalati o incurabili.10. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d’intesa con leunità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivonoin libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soprav-vivenza.11. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strut-ture di cui al comma 1 dell’art. 4, sotto il controllo sanitario dei servi-zi veterinari dell’unità sanitaria locale.12. Le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4 possono tenere in custo-dia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di prontosoccorso.Art. 3

Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe caninapresso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscri-zione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore dellasigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indo-lore.2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri peril risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i ca-ni. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i canie il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al con-

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trollo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La leg-ge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto trai comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di lorocompetenza.3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezionistee venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di pre-venzione del randagismo.4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico alfine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animalee la difesa del suo habitat;b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cuialla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che colla-borano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzanogli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate dacani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario del-l’unità sanitaria locale.6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regio-ni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fon-di assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolodi contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e diBolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nellapresente legge e adottano un programma regionale per la prevenzio-ne del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.Art. 4

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alrisanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per ca-ni, nel rispetto dei criteri stabiliti con la legge regionale e avvalendo-si dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

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2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali siattengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui al-l’art. 2.Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custoditonella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui alcomma 1 dell’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pa-gamento di una somma di lire centocinquantamila.3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 del-l’art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, inviolazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.5. l’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo com-ma dell’art. 727 del Codice penale è elevata nel minimo a lire cinque-centomila e nel massimo a lire tremilioni.6. le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente leggeprevisto dall’art. 8.Art. 6

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’impostacomunale annuale di lire venticinquemila.2 L’acquisto di un cane già assoggettato all’imposta non dà luogo anuove imposizioni.3. Sono esenti dall’imposta:a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia de-gli edifici rurali e del gregge;b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cuipermanenza non si protragga oltre i due mesi e che paghino già l’im-posta in altri comuni;

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c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario al-l’allattamento e non mai superiore ai due mesi;d) i cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurez-za;e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezio-nistiche senza fini di lucro;f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuatedai comuni.Art. 7

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo uni-co per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incom-patibile o in contrasto con la presente legge.Art. 8

Istituzione del fondo per l’attuazione della legge

1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministe-ro della sanità un fondo per l’attuazione della presente legge, la cuidotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliar-di a decorrere dal 1992.2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmen-te tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le di-sponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione so-no determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, di cui all’art. 12 della legge 23 ago-sto 1988, n. 400.Art. 9

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo peril 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fron-te mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanciotriennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mi-nistero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo utilizzando l’accantona-mento «Prevenzione del randagismo».

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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decre-ti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fat-to obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge dello Stato.

Roma, addì 14 agosto 1991

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Legge 2004 n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli

animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clan-

destini o competizioni non autorizzate

Art. 1

(Modifiche al Codice penale)

1.Dopo il titolo IX del libro II del Codice penale è inserito il seguente:Titolo IXbis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.Art. 544bis - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o sen-za necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusio-ne da tre mesi a diciotto mesi.Art. 544ter - (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltào senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sotto-pone a sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibiliper le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fa-tiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche èpunito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000euro a 15.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostan-ze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano undanno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 derivala morte dell’animale.Art. 544quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che ilfatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuovespettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali èpunito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da3.000 euro a 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al commaprecedente sono commessi in relazione all’esercizio di scommesseclandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne de-riva la morte.Art. 544quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali).

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizio-

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ni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’in-tegrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la mul-ta da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà:1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni oda persone armate;2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzio-ni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei com-battimenti o delle competizioni;3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi formadei combattimenti o delle competizioni.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestran-do animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite diterzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo commaè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari oai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle compe-tizioni di cui al primo comma, se consenzienti.Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi diconcorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combat-timenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la re-clusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.Art. 544sexies - (Confisca e pene accessorie).

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta del-le parti a norma dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i de-litti previsti dagli articoli 544ter, 544quater e 544quinquies, è sem-pre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a personaestranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a treanni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento deglianimali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su ri-chiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attivi-tà medesime.2. All’art. 638 del Codice penale, dopo le parole «è punito» sono inse-rite le altre «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

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3. L’art. 727 del Codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 727 - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animalidomestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punitocon l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizio-ni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravisofferenze». Art. 2

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus)

per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbi-gliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o inparte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializ-zare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l’arresto da 3mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione delmateriale di cui al comma 1. Art. 3

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del

Codice penale)

1. Dopo l’art. 19bis della disposizione di coordinamento e transitoriedel Codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 19ter - (Leggi spe-

ciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del Li-bro II del Codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggispeciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, dimacellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi,di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi spe-ciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IXbis del libro IIdel Codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storichee culturali autorizzate nella regione competente.Art. 19quater - (Affidamento degli animali sequestrati o confisca-

ti).Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca so-no affidati, ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individua-ti con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Mi-nistro dell’interno. [...]».

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1bis. Il decreto di cui all’art. 19quater delle disposizioni di coordina-mento e transitorie del Codice penale è adottato entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge.Art. 4

(Norma di coordinamento)

1. All’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al commaottavo, le parole: «ai sensi dell’art. 727 del Codice penale» sono sosti-tuite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o conla multa da 3.000 euro a 15.000 euro».2. All’art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma5.3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:a) l’art. 1 è abrogato;b) All’art. 2, lettera a), le parole: «dell’art. 491» sono sostituite con leseguenti: «di cui al titolo IXbis del libro II del Codice penale e di cuiall’art. 727 del medesimo codice»;c) All’art. 8 sostituire le parole: «dell’art. 491» con le seguenti: «del-l’art. 727 del Codice penale». Art. 5

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmididattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini diuna effettiva educazione degli alunni in materia di etologia compor-tamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante provepratiche.Art. 6

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presentelegge, con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dellepolitiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato en-tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, so-no stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia diStato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,

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del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale eprovinciale.2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme re-lative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo aglianimali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi de-creti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice diprocedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioniprotezionistiche e zoofile riconosciute.3. Dall’attuazione del presente articolo:1. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli entilocali.Art. 7

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell’art. 91 del codice di procedura penale, le associazionie gli enti di cui all’art. 19quater delle disposizioni di coordinamentoe transitorie del Codice penale perseguono finalità di tutela degli in-teressi lesi dai reati previsti dalla presente legge.Art. 8

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie pre-viste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Sta-to per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dellasalute e sono da questo destinate alle associazioni di cui all’art. 6.2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisceil programma degli interventi per l’attuazione della presente legge eper la ripartizione delle somme di cui al comma 1. Art. 8bis

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Sito dell’omonimo Eurogroup for Animal Welfare

www.europa.eu.int

È il ricchissimo sito, anche in lingua italiana, dell’Unione europea. Visi trova tutta la legislazione ambientale e sugli animali, vigente e inpreparazione, nonché gli studi condotti dall’Unione e dalle Agenzieeuropee o per conto di questi

www.enpa.it

Sito dell’Ente Nazionale Protezione Animali, la più antica associazio-ne protezionista italiana, nel suo nucleo originario fondata da Giusep-pe Garibaldi

www.fefeambiente.com

Sito dedicato alle consulenze di diritto dell’ambiente e degli animali

www.gaiaitalia.it

Il nuovo portale dell’associazione Gaia Animali & Ambiente Onlus.Molto ricco di contenuti, campagne, consigli utili e legislazione am-bientale

www.infolav.org

Sito della Lega Anti Vivisezione, tra delle più estese associazioni ani-maliste italiane

www.legadelcane.org

Sito della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

www.leggieanimali.it

Sito specializzato nelle consulenze giuridiche legate a tutte le que-stioni di diritti degli animali e di problematiche attinenti alla relativadetenzione, possesso, responsabilità, sotto il profilo civile e penale. Ilsito, gestito da Claudia Taccani, è collegato a Gaia

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www.ministerosalute.it/alimenti/benessere/benessere.jsp

Link della Direzione Generale della sanità veterinaria e degli alimen-ti del Ministero della Salute

www.oipaitalia.com

Sito di Oipa Italia Onlus, associazione animalista che, tra gli scopi so-ciali, si occupa della tutela dei diritti degli animali attraverso l’azionedelle guardie eco-zoofile

www.reteambiente.it

Ricco portale di Edizioni Ambiente di aggiornamento sulle materie ela legislazione ambientale e animale

www.vigilanzambientale.it

Sito delle Guardie venatorie volontarie

www.wwf.it

Sito nazionale del WWF Italia

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Gaia Onlus, il pianeta che vive e che legge

L’Associazione Gaia Animali & Ambiente nasce nel 1995 per iniziativa di ungruppo di giornalisti, di ambientalisti, di animalisti e di imprenditori nel campodella comunicazione, tra i quali Edgar Meyer (attuale presidente), ricercatore-storico dell’ambiente e giornalista, Stefano Apuzzo, ex-parlamentare, giornali-sta ambientalista e scrittore, Stefano Carnazzi, scrittore e direttore editoriale diLifegate Magazine e Lifegate Radio. L’Associazione promuove, da subito, campagne di forte impatto mediatico. Leiniziative sono prevalentemente contro l’abbandono degli animali domestici,per la difesa delle foreste pluviali, per la tutela degli animali selvatici, per lo svi-luppo sostenibile, per la diffusione dei prodotti “bio”, per la salute umana. L’As-sociazione viene riconosciuta come Onlus – Organizzazione Non Lucrativa diUtilità Sociale e collabora con ministeri e istituzioni nazionali e locali. Dal set-tembre 2004 viene creato Gaia Lex, il centro di azione giuridica dell’associa-zione che si occupa di dare informazioni e risposte alla richiesta di assistenzalegale dei cittadini sui temi dei diritti animali e della salvaguardia ambientale. La collaborazione con aziende amiche dell’ambiente e la denuncia di attivitàproduttive devastanti per l’ecosistema rendono Gaia un’associazione attenta almondo delle imprese e alla comunicazione. Dal 2006 Gaia è curatrice della collana editoriale intitolata “I Libri di Gaia – Eco-alfabeto” della casa editrice Stampa Alternativa, con la quale sono stati pub-blicati diversi libri sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità, dei dirittianimali, della salute umana e della sicurezza alimentare. Tra i titoli pubblicati ri-cordiamo: Fido non si fida, Qua la zampa, Bimbo Bio, Homo scemens, Dallaluna alla terra, Quattrosberle in padella, Foglie di Fico, Farmakiller, EcoLogo,Cosmesi naturale e pratica, Le Ecoconserve di Geltrude, Ecoalfabeto, Unitedbusiness of Benetton, Senza trucco, La città del Sole, Bici ribelle. Gaia Animali & Ambiente Onlus è in Corso Garibaldi 11 a Milano (tel/fax02.86463111 – mail: [email protected]), con sedi decentrate indiverse città italiane, in Congo (R.D.) e in Gabon.

www.gaiaitalia.it

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Gaia Lex, centro di azione giuridica per i diritti animali e l’ambiente

A settembre 2004 è nata GAIA LEX, centro di azione giuridica per gli animalie l’ambiente di Gaia Animali & Ambiente Onlus, che si occupa di intrapren-dere ogni iniziativa legale opportuna in favore degli animali e dell’ambiente.GAIA LEX nasce per dare una risposta alla richiesta di assistenza legale daparte di cittadini, associazioni e altri soggetti sulle tematiche ambientali non-ché sulla difesa e tutela degli animali; i suoi scopi principali sono quelli di ga-rantire ai cittadini e alle associazioni consulenza, assistenza e supporto con-creto in materia di tutela dell’ambiente e degli animali, al fine di assicurare unintervento in difesa degli interessi lesi. GAIA LEX si avvale di giovani avvocati e di un coordinatore il cui compito èquello di assicurare il miglior funzionamento del centro attraverso il coordina-mento dei giuristi e degli esperti di diritto aderenti a GAIA LEX, adottando tut-te le iniziative utili e organizzando eventi con professionisti del settore.GAIA LEX si rivolge anche alle istituzioni per instaurare una collaborazionevolta alla produzione e all’applicazione delle norme necessarie a tutelare i di-ritti dell’ambiente e degli animali che promuovano la coscienza ambientalistae animalista, al fine di pervenire a soluzioni per migliorare l’ambiente stesso.GAIA LEX ha sede legale presso Gaia Animali & Ambiente Onlus, Corso Ga-ribaldi, 11 - 20121 Milano.La mail è: [email protected][email protected]

Lo “sportello giuridico” è aperto il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle18,30: i legali dell’associazione sono anche disponibili ad incontri “fuori ora-rio”, in caso di necessità dell’utente e previo accordo tra le parti. Inoltre ilCentro di Azione Giuridica di Gaia Lex, operando in tutta Italia, esercita le re-lative attività anche mediante contatto telefonico e on line, a seconda dellesituazioni e possibilità.

Indirizzi utili

Gaia Animali & Ambiente - Gaia Lex / Ufficio legaleC.so Garibaldi 11 – tel. 02.86463111 – www.gaiaitalia.it

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(Lombardia)Avv. Claudia Taccani – [email protected] Correggio 22 – 20100 Milano tel/fax 02.86463111 / 02.36709250 Studio Marelli-ManiscalcoVia Manara 15 – 20100 Milano - tel. 02.54116060

(Piemonte)Avv. Stefania Ignelzi – [email protected]à Vigino snc – 28845 Calasca Castiglione (VB)tel. 0331.260213 – fax 0324.340216

(Veneto)Avv. Ferdinando Perugini – [email protected] Europa 19 – 35010 Vigodarzere (Pd) – tel. 049.8874010

(Liguria)Avv. Riccardo Lertora – [email protected] Via G. D’annunzio 2 int 45 Torre sud -16121 Genovatel/fax 010.4075323

(Marche)Dott.ssa Francesca Testella – [email protected] Conti 18 - 63014 Montegranaro (Fm)tel. 0734.242447 – tel/fax 0734.890969

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Indice

Premessa dell’On. Francesca Martini 5Introduzione di Claudia Taccani ed Edgar Meyer 10

Un po’ di storia 13

STORIE 17Non le paga gli alimenti e lei gli rapisce il cane.Nella lite tra separati ci va di mezzo il pechinese 18O mi paghi o ti ammazzo il gatto 22Non paga l’affitto: padrona di casa le sequestra canarini,coniglio e gatto 25Assolti i proprietari di quattro cani che disturbavano i vicini 29Ascensore vietato al quattrozampe extralarge 32Liti bestiali in condominio 35La classifica dei combina-guai 38Non si può correre in macchina per salvare un pet 43Gatti e condominio 45Muffy: scomparsa e ritrovata dopo nove anni 51In carcere per aver ucciso un cane. Prima volta in Italia 55Dilan e la guerra dei Roses 62La coppia che scoppia 65Fido muore in pensione. Risarcito il danno affettivo 67Dimenticato sul terrazzo: a processo il proprietario 71Curare il cane come un bambino 75Denunciata per abbandono 78Dati allarmanti 78Dobi, il dobermann abbandonato come un... cane 80Picchia il suo cane, seimila euro di multa 86Il ministro e il cane. Chi dei due il privilegiato? 91

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Uccide cani che disturbano gregge: un anno di galera 96Brina, la cagnetta senza volto. Grazie a un fucile 100Lascia in eredità la villa, ma il parroco fa sopprimere i cani 103Spiaggia off limits. Fioccano le multe 108Lascia l’husky in auto parcheggiata al sole. Turista denunciato a Porto Rotondo 111Loro al museo e il cane in macchina a 49 gradi 111Gli astici piangono? 116Coppia condannata per aver accecato e mutilato cardellini 120Cibo ai colombi nel giardino di casa: multata 124Non si distruggono i nidi di rondine 129Combattimenti. Brutto inizio d’anno per due giovani malviventi (e i loro pitbull) 135Poveri cavalli e poveri deficienti: le corse clandestine 139Cavallo dopato vince la corsa, in tre davanti al giudice 143Bradipi ed esotici per ispirarsi: denunciato giallista 147Lupo ucciso da laccio-trappola. Denuncia del Parco 155Forestale sequestra trecento pellicce di procione “made in China” 160

...A DOMANDA RISPONDE 165L’husky che attacca sempre i gatti 166Coniglietto in palio con la tombola. Cosa potevo fare? 168Aragoste con chele legate. È reato? 172Le barriere per i gatti e il condominio arcigno 174Il cucciolo (dell’est?) comprato e poi, purtroppo, morto 177Cagnolina affidata a dogsitter. Fuggita e investita 181La volpe addomesticata – detenzione di animali pericolosi 183Il beagle aggredito e la proprietaria pure! – aggressione di cane a cane 187Due contro uno – aggressione cani a cane 195I gatti liberi non si cacciano! 198Ascensore! Sì grazie 201

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I veterinari e il micio verso il ponte dell’arcobaleno 204Zuffa nell’area cani 215I danni dei cani – i quattrozampe che fanno cadere la nonna 221Il gatto scomparso – temporanea custodia e appropriazione indebita 224Viaggiare in auto 227Mutilazioni e correzioni estetiche 229Per chi suona la campana 231

FAQ ...PER NON FINIRE IN TRIBUNALE 233Anagrafe canina 234Documenti indispensabili. Quali sono? 237Il passaporto 238Animali e condominio 240Accesso a pubblici esercizi e uffici 243Responsabilità civile 244Vendita di animali 246Pensione per animali 247Separazione e divorzio 248Pesci in casa 249Pesci negli esercizi commerciali 250Se incontro un rettile 251

APPENDICI 253

Le leggi 254

Bibliografia 270

Webliografia 280

Gaia Onlus, il pianeta che vive e che legge 283

Gaia Lex, centro di azione giuridica per i diritti animali e l’ambiente 284

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