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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (ex art. 6 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”) Comune di Salsomaggiore Terme Viale Romagnosi,7 43039 Salsomaggiore Terme (PR) SINDACO Dott. Fritelli Filippo ASSESSORE ALL’AMBIENTE Dott. Marco Trevisan DIRIGENTE SETTORE 3 SERVIZI AL TERRITORIO Ing. Rossano Varazzani Equipe di Progettazione Studio Alfa Srl Tecnico Competente in Acustica Ambientale Geom. Gianluca Savigni Ing. Lucio Leoni Responsabile del Settore Fisico Collaboratore Tecnico Ing. Giuseppe Terlizzi

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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (ex art. 6 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”)

Comune di Salsomaggiore Terme

Viale Romagnosi,7 43039 Salsomaggiore Terme (PR)

SINDACO

Dott. Fritelli Filippo

ASSESSORE ALL’AMBIENTE Dott. Marco Trevisan

DIRIGENTE SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO

Ing. Rossano Varazzani

Equipe di Progettazione Studio Alfa Srl

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Geom. Gianluca Savigni

Ing. Lucio Leoni Responsabile del Settore Fisico

Collaboratore Tecnico Ing. Giuseppe Terlizzi

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INDICE

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO ......................................................... 3 1.1 I PROVVEDIMENTI NORMATIVI .......................................................................................... 3 1.2 CONSIDERAZIONI ................................................................................................................ 6

2. METODOLOGIA GENERALE PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA .......................................................................................................................... 8 3. METODOLOGIA OPERATIVA ...................................................................................... 12

2.1 L’APPLICZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE ............................................................. 12 4. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO.................................. 14 5. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO ......................... 16 6. CRITERI UTILIZZATI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .................................................................................................................... 17

6.1 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ................................................................................... 17 6.1.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE FERROVIARIE AI SENSI DEL D.P.R. 459/98 (DECRETO FERROVIE). .......................................................................................................... 17 6.2 INFRASTRUTTURE VIARIE ............................................................................................... 18 6.2.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE STRADALI AI SENSI DEL D.P.R. 142/04 (DECRETO STRADE) ............................................................................................................... 20

7. SINTESI TRA CLASSIFICAZIONE STATO DI FATTO E DI PROGETTO .................... 24

8. CONCLUSIONE ............................................................................................................ 26

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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO L’inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione. La Legge Quadro n. 447/1995 affida ai comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in “classi”, cui sono associati i valori limite per l’esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d’ impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità. Inoltre, in attuazione della suddetta legge, le Regioni hanno l’obbligo di legiferare recependo i contenuti e gli indirizzi della norma nazionale.

1.1 I PROVVEDIMENTI NORMATIVI La Legge Quadro n. 447/1995 definisce quali competenze dello Stato:

• il coordinamento dell’attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l’omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;

• il coordinamento dell’attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;

• l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni;

• l’adozione di svariati atti legislativi, fra cui: - Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;

- Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico

emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;

- Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi

degli edifici e dei loro componenti;

- Indicazione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle

costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;

- Determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale

acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della

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manutenzione e dell’uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con

segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;

- Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento

danzante e di pubblico spettacolo;

- Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di

qualsiasi natura e della relativa disciplina;

- Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della

relativa disciplina.

Le Regioni sono invece chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l’adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni. Alle Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore. Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;

- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della

zonizzazione acustica;

- la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento;

- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del

rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive,

sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei

provvedimenti comunali che ne abilitino l’utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di

autorizzazione all’esercizio di attività produttive;

- l’adeguamento dei regolamenti d’igiene e sanità e di polizia municipale;

- l’autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi

pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

L’operatività della Legge Quadro è strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa. Di seguito sono elencati i principali decreti emanati.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 - Determinazione dei valori limite

delle sorgenti sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/97 - Determinazione dei requisiti

acustici passivi degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997;

- Decreto Ministero dell’Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell’inquinamento acustico - G.U. n. 76 del 1 aprile 1998;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 /03/98 - Atto di indirizzo e

coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in

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acustica, ai sensidell’art.3, comma 1, lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26

ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” - G.U. n. 120 del 26

maggio 1998;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore

aeroportuale G.U. n. 267 del 15 novembre 1997;

- Decreto Presidente della Repubblica 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per

la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26

gennaio 1998;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/5/99 – Criteri per la progettazione dei sistemi di

monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti

nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento

acustico - G.U. n. 225 del 24 settembre 1999;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli

aeroporti - G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999;

- Decreto Presidente della Repubblica 9/11/99, n. 476 – Regolamento recante modificazioni

al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto

di voli notturni - G.U. n. 295 del 17 dicembre 1999;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/97 - Determinazione dei requisiti delle

sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante - G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/99, n. 215 – Regolamento recante

norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di

intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 2

luglio 1999;

- Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98, n. 498 – Regolamento recante norme di

esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento

acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999;

- Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004, n. 142 – Disposizioni per il

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a

norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – G.U. n. 127 del 1 giugno 2004.

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1.2 CONSIDERAZIONI Il panorama normativo, attuativo della legge quadro sull’inquinamento acustico, è pressoché completo. Disporre di strumenti normativi consente di affrontare con decisione la problematica dell’inquinamento acustico e di supportare con forza le azioni a livello locale. Negli ultimi anni, l'emergere di criticità di tipo ambientale all'interno del contesto urbano ha evidenziato le carenze di approccio e di soluzioni settoriali nel dare risposte alle odierne esigenze di qualità negli ambienti di vita. All'interno della complessità delle relazioni proprie del sistema urbano deve essere collocato anche il problema dell'inquinamento acustico. E’ ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile. In ambito civile, all’interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso nell’intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB. Nella maggior parte delle realtà urbane della nostra Regione, l'inquinamento acustico viene prodotto secondo due modalità generali, e cioè:

• le emissioni sonore generate da un numero finito di sorgenti fisse (principalmente industrie ed attività a forte richiamo di pubblico);

• la generazione del rumore diffusa, prodotta da innumerevoli sorgenti associate alla molteplicità delle diverse attività umane, computando fra queste la più importante, rappresentata dal sistema della mobilità.

Mentre la prima modalità è responsabile quasi esclusivamente di situazioni di inquinamento acustico di tipo puntuale e riconosce negli interventi tecnologici sulle sorgenti la principale modalità di ripristino, la seconda rappresenta quella cui si trova esposta la quota prevalente della popolazione e richiede, per essere affrontata, un tipo di approccio metodologicamente più complesso, comportando spesso anche una revisione critica della struttura urbana esistente. La zonizzazione acustica di un Comune si costituisce una sorta di classificazione del territorio secondo “aree omogenee”, effettuata mediante l'assegnazione, ad ogni singola unità territoriale individuata, di una delle sei classe definite dalla normativa vigente, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio. Scopo principale della zonizzazione acustica è quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità, relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, e, conseguentemente, quello di definire degli obiettivi di risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo. Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe diventare l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica stessa, documento perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento degli ambiti urbani acusticamente problematici. Per evitare, tuttavia, che la qualità ambientale diventi un fattore meramente numerico sarebbe Indispensabile porre una certa attenzione alla prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di approntamento di qualunque strumento di pianificazione, urbanistica o economica, ambientale o viabilistica, ecc.

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Lo scopo dovrebbe essere quello di ottimizzare le azioni dei singoli strumenti di pianificazione determinandone gli effetti, anche in relazione al contenimento della rumorosità ambientale, per i quali ognuno contribuisce secondo gli aspetti di competenza. Si tratta sicuramente di un’operazione non immediata, considerata la diversa natura che caratterizza gli strumenti operativi relativi a tali settori: l’ottica essenzialmente strategica e pianificatoria del Piano urbanistico, quella più operativo-gestionale del Piano Urbano del Traffico e quella invece tipicamente “diagnostica” e classificatoria della zonizzazione acustica. Si pone così in evidenza la necessità di affrontare in modo strettamente coordinato, cosa che la L. 447/1995 ha reso obbligatoria anche dal punto di vista formale, i problemi della progettazione urbanistica, della pianificazione del traffico e del commercio e, quindi, della qualità acustica della città. La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica (mediante monitoraggio) dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche di mappa. Dal confronto fra dati misurati e/o calcolati con i valori limite di zona si dovrebbe quindi procedere all'eventuale redazione dei piani di bonifica ed alla scelta delle priorità di intervento. In termini puramente ipotetici il fine ultimo del processo avviato con la zonizzazione dovrebbe, infatti, essere quello di raggiungere il totale risanamento degli ambienti di vita dall'inquinamento acustico. Più realisticamente parlando, la zonizzazione può invece considerarsi come un utile strumento per la conoscenza puntuale del territorio, cui poter fare riferimento per molteplici scopi:

• individuazione, per quanto riguarda l'esistente, delle priorità di intervento e dei necessari sistemi di bonifica, organizzati nell'ambito di un adeguato strumento pianificatorio;

• adozione da parte del Comune di strumenti urbanistici che tengano conto degli input forniti dalla zonizzazione (evitando per esempio di prevedere il contatto di zone le cui classi di appartenenza si discostano di più di 5 dB).

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2. METODOLOGIA GENERALE PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall’art. 2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita dall’art. 6 della Legge Quadro 447/1995 come l’adempimento fondamentale da parte dei Comuni, che sono quindi obbligati a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore. Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il 14/11/97, attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera a, della legge quadro 447/1995, suddividono il territorio in sei classi di destinazione d'uso, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità: CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- le aree ospedaliere, - le aree scolastiche, - le aree destinate al riposo ed allo svago, - le aree residenziali rurali, - le aree di particolare interesse urbanistico, - i parchi pubblici.

Sono escluse le sole strutture scolastiche e sanitarie collocate in edifici adibiti ad altri usi che saranno classificate secondo la zona di appartenenza, come pure sono esclusi i centri diurni per gli anziani e disabili. CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni. CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

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CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del custode o del proprietario dell’attività industriale. Alle Amministrazioni Comunali è demandato il compito di individuare la predetta suddivisione all'interno del proprio territorio, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposte dalle Regioni di appartenenza. Mentre le classi I, V, VI possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati urbanistici, le altre classi richiedono la definizione di alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più condizioni. In ambito italiano ciò è stato fatto in due modi:

- con metodologie di tipo qualitativo (Toscana, Lazio, Lombardia): la classificazione è ottenuta come risultato di una analisi del territorio stesso, sostanzialmente sulla base dello strumento urbanistico vigente;

- con metodologie di tipo quantitativo (Emilia Romagna, Liguria, Veneto): la classificazione si basa sul calcolo di indici e parametri insediativi caratteristici del territorio e sulla determinazione di fasce. Per fissare tali fasce si è fatto ricorso in alcuni casi alla analisi statistica dei dati censuari (su base nazionale o regionale), calcolando diversi percentili, che corrispondono alla suddivisione in parti uguali della popolazione campionaria; la regione Emilia Romagna ha così fissato cinque intervalli di valori cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità (rispettivamente 1; 1,5; 2; 2,5; 3 punti per densità inferiori a 50; 75; 100; 150 e maggiori di 150 abitanti per ettaro. Altre regioni (es. la Liguria) hanno invece stabilito di utilizzare l’analisi statistica dei dati censuari riferiti al solo Comune in esame, ottenendo così una migliore rispondenza alla realtà locale a scapito della uniformità delle procedure; ad esempio il Veneto ha previsto il ricorso a tale metodo per determinare le fasce della densità di attività commerciali espressa in superficie di vendita/numero di abitanti e la densità di attività artigianali espressa in superficie del lotto/numero di abitanti.

Con l’emanazione della Delibera n. 2053/2001 del 9/10/01 la Regione Emilia Romagna ha fornito ai comuni precise indicazioni per la applicazione dei disposti di cui alla L. 447/1995 e alla L.R. 15/2001, in merito al tema della classificazione acustica del territorio. Attraverso tale delibera, la quale riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 7 del 1-3-1993 (“Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 1-3-1991”) la Regione Emilia Romagna individua alcuni criteri generali di riferimento:

- utilizzare una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici;

- evitare una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso della classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree di piccola dimensione proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);

- accettare la possibilità che, nelle situazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), a patto di proporre in questi casi interventi di risanamento;

- disporre di dati socio-demografici il più possibile aggiornati; - utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

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Si riprende di seguito, a grandi linee, la metodologia da adottarsi per fornire elementi oggettivi di identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97. Per individuare le zone del territorio comunale da inserire nelle classi II, III e IV, viene suggerito l’utilizzo di tre parametri di valutazione (densità di popolazione, di esercizi commerciali ed assimilabili, di attività artigianali) con riferimento ad una unità territoriale di base, l’UTO, definita secondo criteri di omogeneità per usi reali, tipologia edilizia esistente, infrastrutture per il trasporto esistenti. L’individuazione dell’UTO secondo le definizioni di cui sopra crea in alcuni casi problemi di applicazione della metodologia indicata, in quanto i dati disponibili sono quasi sempre riferiti alla sezione di censimento (che in aree extraurbane o periferiche ai centri abitati sono aggregati territoriali perlopiù di elevate dimensioni e tutt’altro che omogenei). Inoltre, se nel passaggio dalla classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle attività economiche, cui corrisponde un incremento dell’importanza delle vie di comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i propri effetti su tutti gli isolati prospicienti la strada e non solo su quello che si sta esaminando. Secondo la metodologia regionale, si attribuiscono punteggi alle UTO individuate (sulla base dei parametri citati, vale a dire densità di popolazione, di attività commerciali e di attività produttive) e sulla base dei punteggi assegnati, si attribuiscono le classi riportate nelle tabelle che seguono.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14/11/1997) Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

diurno (06.00 – 22.00) notturno (22.00 – 6.00)

I - Aree particolarmente protette 45 35

II - Aree prevalentemente residenziali 50 40

III - Aree di tipo misto 55 45

IV - Aree di intensa attività umana 60 50

V - Aree prevalentemente industriali 65 55

VI - Aree esclusivamente industriali 65 65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art. 3, DPCM 14/11/1997) Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

diurno (06.00 – 22.00) notturno (22.00 – 6.00)

I - Aree particolarmente protette 50 40

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45

III - Aree di tipo misto 60 50

IV - Aree di intensa attività umana 65 55

V - Aree prevalentemente industriali 70 60

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

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L’articolo 4 del DPCM stabilisce inoltre che, per le zone non esclusivamente industriali (in altre

parole le classi di destinazione d’uso IV), oltre ai limiti assoluti specificati precedentemente, sia rispettato il criterio differenziale e cioè che le differenze tra il rumore ambientale ed il rumore residuo non superi i 5 dBA nel periodo diurno e i 3 dBA nel periodo notturno; la verifica del rispetto del criterio differenziale deve essere condotta strumentalmente all’interno degli ambienti abitativi.

Valori di attenzione – Leq in dB(A) (art. 6, DPCM 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI DI ATTENZIONE (dBA)

Riferito a 1 ora Riferito a Tr

Diurno Notturno Diurno Notturno

Classe I Aree particolarmente protette 60 45 50 40

Classe II Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45

Classe III Aree di tipo misto 70 55 60 50

Classe IV Aree di intensa attività umana 75 60 65 55

Classe V Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60

Classe VI Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70

Valori di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all’articolo 9 della legge 447/1995.

Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7, DPCM 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI DI QUALITA’ (dBA)

Periodo diurno Periodo notturno

Classe I Aree particolarmente protette 47 37

Classe II Aree prevalentemente residenziali 52 42

Classe III Aree di tipo misto 57 47

Classe IV Aree di intensa attività umana 62 52

Classe V Aree prevalentemente industriali 67 57

Classe VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. Parallelamente alla procedura sopra riportata, vengono fornite alcune indicazioni per l’attribuzione immediata alla classe III delle aree rurali in cui sia diffuso l’uso di macchine operatrici e, alla classe IV degli isolati comprendenti quasi esclusivamente attività di terziario o commerciali (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, centri commerciali, ipermercati, ecc.). Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala 1:5000 e, in conformità alla norma UNI 9884, l’uso dei colori verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI (gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata, indicano le aree di progetto). La presente relazione tecnica riporta la metodologia e le motivazioni seguite per elaborare una ipotesi di classificazione acustica per una realtà territoriale quale quella del Comune di Salsomaggiore Terme (superficie di 81,50 km2, popolazione residente al 2016 pari a circa abitanti 19.000).

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3. METODOLOGIA OPERATIVA

2.1 L’APPLICZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all’interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001, si sono individuate su base cartografica aggiornata (1:15000), sia all’interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia sull’intero ambito comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee. Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle reali condizioni di fruizione del territorio, pur tenendo conto delle destinazioni del vigente RUE (stato di fatto) e di quelle del progetto di PSC (stato di progetto). La dicitura stato di fatto si riferisce alle porzioni di territorio sostanzialmente attuate (pertanto non soggette ad ulteriori significative trasformazioni urbanistiche), mentre per stato di progetto si intendono le parti di territorio soggette a trasformazioni urbanistiche potenziali previste dal PSC. Durante la redazione della zonizzazione acustica si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali. Attenendoci alle raccomandazioni della Legge Quadro, si è cercato di evitare, per le aree di espansione, l’accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A), anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile, come ad esempio laddove l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore erano contigue. In questi casi le uniche possibilità di risolvere il conflitto sarebbero o la rilocalizzazione di uno dei due vincoli (si tratta, in generale, di una condizione di difficile applicabilità, trattandosi di aree già da tempo inserite all’interno degli strumenti urbanistici di pianificazione), o la creazione di una discontinuità morfologica (realizzazione di barriere) oppure degli interventi passivi sugli edifici stessi, in modo tale da consentire il salto di classe dell’area impattata. Nell'individuazione delle varie zone si è data priorità all'identificazione delle classi a più alto rischio e di quella particolarmente protette, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del PSC. Si è proseguito poi con l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della viabilità, anche se in generale risulta più complesso individuare tali classi a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso. In questo caso si è tenuto conto della densità del tessuto insediato e del tipo di insediamento, della presenza, laddove significativa, di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali e di servizi e attrezzature. Si elencano di seguito le fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:

• dati anagrafici relativi alla popolazione residente (relativa all’ultimo censimento - 2016);

• cartografia di base costituita dal DBT regionale La cartografia citata è stata utilizzata come base di riferimento su cui riportare le informazioni fornite dalla suddivisione in zone (le indicazioni cartografiche sono quelle riportate nella seguente tabella): per l'intero territorio comunale si è ritenuto sufficiente il livello di dettaglio fornito dalla scala 1:15.000.

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La suddivisione del territorio in zone acustiche si basa sull’individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO), ognuna delle quali è costituita dall’aggregazione di un insieme di aree assimilabili in base ad uso reale, tipologia edilizia ed esposizione ad infrastrutture viarie. Tale operazione richiede una preliminare ed approfondita analisi del PSC e del RUE (e delle relative norme tecniche di attuazione) attraverso cui acquisire un quadro conoscitivo delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio, con riferimento all’uso reale per il tessuto esistente e alla vigente disciplina urbanistica per le aree da trasformare. I perimetri delle UTO sono stati definiti prendendo a riferimento la zonizzazione di RUE al fine di ottenere massima sovrapponibilità e coerenza tra i due piani. I dati ISTAT normalmente utilizzati per estrapolare le informazioni relative alle densità di popolazione, di esercizi commerciali ed uffici e di attività artigianali (per il calcolo dei parametri necessari all’individuazione delle aree di classe II, III e IV), non risultano significativi, in quanto si è in presenza di un tessuto urbanizzato che costituisce da un lato una quota minima del territorio comunale e dall’altro è caratterizzato da un edificato a media-bassa densità, privo di concentrazioni di attività commerciali e/o terziarie, con popolazione residente che non supera le 3.000 unità per centro abitato. Le classi sono individuate in cartografia secondo i cromatismi indicati dalla DGR 2053/2001. Tab. 2.2.1: Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche

Zona Tipologia Colore

I Aree particolarmente protette Verde

II Aree prevalentemente residenziali Giallo

III Aree di tipo misto Arancione

IV Aree di intesa attività umano Rosso vermiglio

V Aree prevalentemente industriali Rosso violetto

VI Aree esclusivamente industriali Blu

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4. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO Il territorio comunale di Salsomaggiore Terme, posto ad un’altitudine di 125 m. s.l.m., si estende su una superficie di 81 Km2 con una popolazione di circa 20.000 abitanti. Il Comune fa parte della provincia di Parma, situato a ovest del capoluogo, e fra le colline dell’appennino parmense. In base all’articolo 2 della D.G.R. 2053/01 è stato considerato Stato di Fatto “…l’assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d’uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche….”; sono state altresì accluse le “…aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo…”, ovvero le aree interessate da piani urbanistici attuativi con progetto già approvato. Sono, inoltre, stati inseriti nello stato di fatto i PUA (Piani Urbanistici Attuativi). Con riferimento al PSC di Salsomaggiore Terme, il territorio urbano considerato stato di fatto ai fini della classificazione acustica comprende, il centro abitato di Salsomaggiore ed i centri abitati minori. Le trasformazioni urbanistiche nelle aree della città storica e consolidata, dove si procede per interventi edilizi diretti su piccoli lotti, non sono tali da alterare significativamente le caratteristiche di un’area. Le "Aree particolarmente protette" (classe I) comprendono, così come da normativa di riferimento, le aree destinate ad uso scolastico, ospedali, cliniche, le aree destinate a parco ed aree verdi e, comunque, si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. I parchi non urbani rientrano invece nella classe acustica III in primis perché localizzati in territorio rurale e perchè ospitano vari tipi di iniziative tra cui: feste, sagre, rievocazioni storiche, attività sportive, visite guidate etc., in cui la quiete sonora non rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Fa eccezione il territorio ricadente all’interno del Parco Regionale dello Stirone di particolare interesse paesaggistico ambientale. Le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ai fini sportivi, eccettuate alcune situazioni, non sono stati invece considerati come zone di massima tutela (concordemente a quanto previsto dalla normativa regionale), proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione. Le altre aree “attrezzate per impianti sportivi” sono state fatte rientrare in classe acustica IV come pure l’area sportiva di maggiore dimensione, situata nel capoluogo: si tratta di un’area che, in occasione di eventi sportivi anche di carattere locale può diventare un attrattore di pubblico significativo. Da questa sintetica descrizione si desume che per l’individuazione diretta delle aree di classe acustica I si è fatto riferimento alla perimetrazione, nel PSC e nel RUE, degli ambiti per dotazioni che risultano attuati. Quanto alle classi III e IV, se ne è individuata la localizzazione degli ambiti del PSC, ambiti produttivi di tipo artigianale o per usi terziari (commerciali, direzionale e alberghieri), con limitata presenza di abitazioni pertinenziali alle attività (abitazione del custode e/o del proprietario), associando a questa classe anche i singoli insediamenti produttivi isolati, quando di entità significativa e/o nettamente distinguibili dal contesto circostante, urbano o agricolo. Nella stessa classe acustica III è stato inserito il territorio rurale così come alcuni ambiti classificati come dotazioni ecologiche. Nel territorio comunale sono stati identificati come ambiti da inserire nelle classi acustiche V e VI, tutte le attività presenti nell’ insediamento di Ponte Ghiara.

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Di conseguenza, la classe acustica II è stata definita per differenza con le altre tre classi, tenuto conto delle caratteristiche del tessuto edificato di cui si è detto in precedenza e del rango della viabilità di riferimento locale. All’ambito del centro storico è stata assegnata la classe acustica II e III sulla base di alcune considerazioni principali, riferite essenzialmente alla presenza o alla vicinanza ad attività commerciali e di servizio o a possibili sorgenti di inquinamento acustico (viabilità ad intenso traffico, presenza di ambiti produttivi …). Pertanto sulla base di questa considerazioni preliminari si è deciso innanzitutto di perimetrare gli ambiti per i quali risulta necessaria la classe I che rientrano nel perimetro del centro storico (spazi ed attrezzature collettive del piano comunale); è stata poi assegnata la classe acustica II alla parte del centro storico “meno esposta” a fenomeni di inquinamento acustico; alla restante parte è stata assegnata la classe III e alcune aree in IV classe.

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5. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO Il punto 3 della D.G.R. 2053/01 definisce Stato di Progetto “…quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l’assetto derivante dall’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.” Per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre fare riferimento, nel caso del Comune di Salsomaggiore Terme, ai nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC e RUE) predisposti ai sensi della L.R. n.20/2000. Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di fatto anche per la classificazione acustica riferita alle trasformazioni urbanistiche potenziali la Regione definisce i criteri per: - l’individuazione delle unità Territoriali Omogenee (UTO) - l’attribuzione delle classi.

Per l’individuazione delle UTO il criterio adottato è stato quello di considerare gli ambiti definiti dal PSC nel loro complesso (Ambiti di nuovo insediamento – Ambiti da riqualificare – Ambiti specializzati per attività produttive), in quanto assoggettati attraverso il POC ad una progettazione e ad una gestione unitaria degli interventi. Per quanto riguarda le aree particolarmente protette (Classe I) e le aree prevalentemente ed esclusivamente produttive (classe V) ci si è comportati in analogia con i criteri assunti per lo stato di fatto. Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente destinazione residenziale (Ambiti per i nuovi insediamenti), l'attribuzione della classe acustica è stata definita in funzione dell’assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifico ambito, tenendo conto delle condizioni al contorno. I criteri sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all’assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l’UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PSC. Allo scopo sono state considerate, per ciascuna UTO:

• le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni;

• la capacità insediativa;

• particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa.

Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali omogenee si è fatto riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla integrale attuazione dell’insieme dei disposti normativi di zona relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale. In analogia al territorio urbanizzato esistente, e considerando che le densità previste dagli strumenti attuativi non sono dissimili da quanto già in essere, anche per le zone di espansione si è prevista l’assegnazione della II classe, ad eccezione delle sole fasce di pertinenza stradale, dove si è adottata la classe III.

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6. CRITERI UTILIZZATI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO Il punto 4 della DGR 2053/01 stabilisce criteri e modalità per la classificazione della rete viaria e ferroviaria e l’attribuzione della classe acustica alle aree ad esse prospicienti. Per quanto riguarda la rete stradale vi è poi un ulteriore riferimento normativo il DPR 142/04, cosiddetto Decreto Strade.

6.1 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE Ai sensi del DGR 2053/01 alle aree prospicienti le ferrovie, per una ampiezza pari a 50m per lato, si assegna la classe IV ovvero se la UTO attraversata è di classe superiore la medesima classe della UTO. Come per le infrastrutture viarie, le UTO di classe I conservano la propria classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree. Il territorio comunale presenta solamente infrastrutture ferroviarie esistenti, ed è interessato dall’attraversamento della linea ferroviaria: - Tratta (R.F.I) FIDENZA-SALSOMAGGIORE TERME a tipico carattere locale.

6.1.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE FERROVIARIE AI SENSI DEL D.P.R. 459/98 (DECRETO FERROVIE). Il DPR del 18 novembre 1998 n. 459 riguarda un regolamento recante norme di attuazione dell’art. 11 della Legge Quadro 447/1995 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. Questo regolamento prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture ferroviarie dette “fasce di pertinenza”, della larghezza di 250 m. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina alle rotaie di 100 m (Fascia A), l’altra di 150 m più distante dall’infrastruttura (Fascia B). Per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura stessa sono:

• 50dB(A) Leq(A) diurno, 40dB(A) Leq(A) notturno per scuole, ospedali, case di cura e riposo; per le scuole vale solo il limite diurno;

• 70dB(A) Leq(A) diurno, 60dB(A) Leq(A) notturno per altri recettori nella fascia A;

• 65dB(A) Leq(A) diurno, 55dB(A) Leq(A) notturno per altri recettori nella fascia B. Ai sensi del DPR 459/98 la tratta ferroviaria Fidenza – Salsomaggiore Terme è stata classificata come Infrastruttura esistente con velocità di progetto non superiore a 200 km/h (art. 5). Di conseguenza si sono rappresentate in cartografia per la su indicata tratta due fasce di pertinenza acustica rispettivamente di 100m e 150m (fascia A e fascia B).

Fasce di pertinenza Ampiezza (m) Valori limite assoluti di immissione

A - Vicino alle infrastrutture

100

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il limite diurno; b) 70 dB(A) leq diurno, 60 dB(A) leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A di cui all’art.3 comma 1 comma a)

B- Distante dalle infrastrutture

150

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il limite diurno; b) 65 dB(A) leq diurno, 55 dB(A) leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B di cui all’art.3 comma 1 comma a)

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6.2 INFRASTRUTTURE VIARIE Il vigente PSC individua all’interno del territorio comunale la viabilità urbana principale e la viabilità extraurbana classificandola secondo i tipi C ed F dell’art. 2 del D.Lgs. N. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), in conformità alla delibera di C.C. n. 840 del 16/08/1994 di adeguamento della stessa.

La D.G.R. 2053/01 propone una classificazione acustica della rete viaria sulla base dell’art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 “Nuovo codice della strada”, in cui sono definite sei tipologie stradali in relazione alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, e indica le seguenti definizioni per l’attribuzione della classe acustica: - classe IV – tronchi terminali o passanti di autostrade, strade di penetrazione e attraversamento,

strade di grande comunicazione atte a raccogliere e distribuire il traffico fra territorio urbano ed extraurbano (categorie riconducibili agli attuali tipi A, B, C, D del comma 2, art. 2 D.Lgs. 285/92).

- classe III – strade di scorrimento tra quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell’area

urbana (categorie riconducibili agli attuali tipi E, F del comma 2, art. 2 D.Lgs. 285/92).

- classe II – strade interne di quartiere, strade adibite a traffico locale (categorie riconducibili agli

attuali tipi E, F del comma 2, art. 2 D.Lgs. 285/92). Le aree prospicienti le infrastrutture stradali devono avere un’ampiezza tale da comprendere:

• Il primo fronte edificato (nel caso di corrispondenza del centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato);

• 50 m per lato (nel caso di aree prospicienti a infrastrutture viarie esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato).

Si sottolinea il fatto che 50 mt sono sufficienti per una attenuazione dei livelli sonori di almeno 5 decibel. La sovrapposizione del tematismo classificazione strade alla zonizzazione acustica è avvenuta attenendosi al seguente criterio: in via generale le suddette aree di prospicienza (buffer), qualora appartenenti a classi acustiche inferiori rispetto a quelle delle Unità Territoriali Omogenee

attraversate, assumono la classe acustica corrispondente alle UTO stesse (per esempio le strade locali inserite in UTO in classe III); l’unica eccezione è riferita alle classi acustiche di massima tutela (scuole, ospedali, case di riposo, beni protetti) che conservano l’appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree (per tali aree è necessario garantire il rispetto dei limiti sul perimetro dell’area stessa, anche se comprese all’interno di fasce di rispetto). La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate (UTO stato di progetto), prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto della classe acustica della UTO di appartenenza. In altre parole la classe acustica assegnata alle UTO di progetto prevale sulla classificazione della strada.

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 19

Le strade di progetto previste negli strumenti urbanistici vigenti sono classificate sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal piano; secondo i criteri sopra descritti. Le aree prospicienti le strade di progetto devono avere dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico. La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. 20/2000, è sottoposta alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale. Ai fini di tale valutazione si applicano i contenuti dell’art.4 della legge; per la classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture viarie di progetto si applicano i criteri di cui sopra.

Nel territorio di Salsomaggiore le strade riconducibili alla classe IV (extraurbane secondarie, di importante collegamento interurbano), con aree di prospicienza (buffer) rappresentate graficamente dal colore rosso sono così identificate:

• SP 359R

• SP 57 Salsediana, tratto esterno al capoluogo

• SP 92 Farfanara, tratto esterno al capoluogo

• SP 109 della Bocca di Vigoleno, tratto esterno al capoluogo

• SP 54

• SP 71

Le strade riconducibili alla classe III, con aree di prospicienza rappresentate graficamente dal colore arancione, sono tutte le strade extraurbane e tutte le strade urbane diverse dalle strade di quartiere che attraversano UTO classificate in classe II Sono classificate in classe II le aree di prospicienza delle strade dei quartieri residenziali classificati in classe II.

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6.2.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE STRADALI AI SENSI DEL D.P.R. 142/04 (DECRETO STRADE)

Il DPR 142/04 stabilisce norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali; si applica alle infrastrutture di nuova realizzazione e alle infrastrutture esistenti ed assimilabili, ovvero al loro ampliamento in sede, alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti. Le infrastrutture stradali sono classificate in base all’articolo 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, tale classificazione è riportata nella prima colonna delle tabelle 1 e 2 (riportate nelle pagine successive) relative all’allegato 1 del DPR 142/04, nelle quali sono anche definite le “fasce di pertinenza acustica” delle infrastrutture stradali. Nel caso di fasce divise in due parti, si deve considerare una prima parte più vicina all’infrastruttura, denominata fascia A, misurata a partire dal confine stradale, ed una seconda più distante, denominata fascia B. Si è deciso di adottare il seguente criterio per definire il principio in base al quale distinguere strade urbane da strade extraurbane: - strade extraurbane quelle poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato di PSC; - strade urbane quelle all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di PSC. Questa scelta metodologica, operata con il preciso obiettivo di garantire un maggiore coordinamento tra la zonizzazione acustica e gli altri strumenti di gestione del territorio, è stata in parte rivista alla luce del reale utilizzo del territorio e della presenza di fronti edificati. Successivamente è stata definita la tipologia di ciascun asse stradale attraverso i seguenti criteri: Tipo A – Autostrade: la tipologia A non è stata assegnata a nessuna strada; Tipo B – Strade extraurbane principali: la tipologia B non è stata assegnata a nessuna strada

extraurbane principali; Tipo C – Strade extraurbane secondarie: la tipologia C é stata assegnata alle strade extraurbane

secondarie individuate come prosecuzione all’esterno del territorio urbanizzato delle strade di scorrimento. La tipologia Ca, da assegnarsi alle strade extraurbane secondarie a carreggiate separate, non è stata attribuita a nessuna strada; la tipologia Cb è stata assegnata alle strade extraurbane secondarie ad unica carreggiata, quindi a tutte le restanti.

Tipo D – Strade urbane di scorrimento: la tipologia D è stata assegnata alle strade urbane di scorrimento e interquartiere, identificate dalla classificazione come viabilità di scorrimento e viabilità interquartiere. La tipologia Da, da assegnarsi alle strade urbane a carreggiate separate, non è stata attribuita a nessuna strada; la tipologia Db è stata assegnata a tutte le altre strade urbane ad unica carreggiata.

Tipo E – Strade urbane di quartiere: La tipologia E è stata assegnata alle strade urbane di quartiere.

Tipo F – Strade locali: la tipologia F è stata assegnata alle strade urbane ed extraurbane, non comprese nelle categorie A, B e C.

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 21

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad altre esistenti, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell’infrastruttura preesistente. Le infrastrutture stradali di nuova realizzazione rispettano all’interno della fascia di pertinenza i valori limite di immissione riportati in Tabella 1 relativa all’allegato 1 del DPR 142/04 (riportata di seguito). Il proponente l’opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei recettori presenti all’interno della fascia di pertinenza.

Tabella 1 Strade di Nuova Realizzazione

Tipo di strade (secondo codice

della strada)

Fasce Acustiche

Sottotipi a fini acustici

(secondo DM 05/11/2001 n.

6792)

Ampiezza fascia di

pertinenza acustica [m]*

Scuole**, ospedali, case

di cura e di riposo

Altri ricettori

Diurno [dB(A)]

notturno [dB(A)]

Diurno [dB(A)]

notturno [dB(A)]

A - autostrade

250 50 40 65 55

B – strade extraurbane principali

250 50 40 65 55

C – strade extraurbane secondarie

C1 250 50 40 65 55

C2 150 50 40 65 55

D – strade urbane di scorrimento

100 50 40 65 55

E – strade urbane di quartiere

30

Valori definiti dai Comuni nel rispetto del DPCM 14/11/1997 (Tabella C) e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane ai sensi della legge n. 447 del 26/10/1995 (art.6, comma 1, lettera a)

F – strade locali

30

*L’ampiezza va considerata doppia nel caso di scuole, ospedali, case di cura e di riposo.

**Per le scuole vale solo il limite diurno.

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 22

Tabella 2

Strade esistenti e assimilabili

Tipo di Strada (codice

della strada)

Fasce Acustiche

Sottotipo Ampiezza fascia (m)

Scuole, ospedali, case di cura e di riposo

Altri ricettori

Diurno (dBA)

Notturno (dBA) Diurno (dBA)

Notturno (dBA)

A - autostrada

100 (fascia A)

50 40

70 60

150 (fascia B)

65 55

B – extraurb. principale

100 (fascia A)

50 40

70 60

150 (fascia B)

65 55

C – extraurbana secondaria

Ca (strade a

carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)

100 (fascia A)

50 40

70 60

150

(fascia B) 65 55

Cb (tutte le altre

strade extraurbane secondarie)

100 (fascia A)

50 40

70 60

50

(fascia B) 65 55

D – urbana di scorrimento

Da (strade a

carreggiate separate e

interquartiere)

100 50 40 70 60

Db (tutte le altre

strade urbane di scorrimento)

100 50 40 65 55

E – urbana di quartiere

30

Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane come prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995

F – locale

30

Ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art.11 della L.26.10.1995 n.447” sono definiti limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di progetto, entro fasce di pertinenza acustica variabili in funzione del tipo di strada da 250 m a 30 m. I valori limite di immissione sono definiti per il periodo diurno e per quello notturno, distinguendo inoltre tra ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e altri ricettori. Il Decreto definisce inoltre interventi per il rispetto dei limiti (art.6), interventi diretti sul ricettore (art.7), Interventi di risanamento acustico a carico del titolare (art.8), Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli (art.9) e azioni di monitoraggio (art.10). L’applicazione del DPR 142/04 comporta quindi l’indicazione, sulla cartografia della classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e di progetto. Entro tali fasce, a

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 23

prescindere dalla classe acustica assegnata, per i ricettori esistenti e di progetto dovranno essere rispettati i valori massimi di immissione indicati dal Decreto stesso: ad esempio un edificio residenziale localizzato entro una fascia di 50 m. da una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate è soggetto a un valore limite di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno, anche se in base alla classificazione acustica alla fascia è assegnata la classe III (60 dB(A) valore limite di immissione nel periodo diurno). Nella cartografia figurano con diversa grafia le fasce di pertinenza acustica relative a:

• SP54

• SP 71

• SP92

• SP109

• SP 57

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 24

7. SINTESI TRA CLASSIFICAZIONE STATO DI FATTO E DI PROGETTO A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si sono individuate diverse situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti. Lungo il confine tra due UTO di diversa classe acustica si configurano tre possibili scenari: 1) CONFINI COMPATIBILI Confini tra UTO i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). 2) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO Confini tra UTO i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). 3) CONFINI DI REALE CONFLITTO Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona). Le aree di conflitto dovranno essere inserite nella campagna di monitoraggio finalizzata a valutare lo stato acustico del territorio, necessaria alla predisposizione del Piano Comunale di Risanamento Acustico. Solo una verifica strumentale consente infatti di stabilire se si è in presenza di un conflitto reale o solo potenziale. Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

• l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);

• la scelta da parte dalla Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;

• l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto) in corso.

Quanto alle azioni proponibili ai fini del risanamento si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell’Amministrazione comunale (PSC e relativi strumenti da attuazione; RUE, POC, PUT), fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica. Tali temi saranno tuttavia oggetto di un eventuale e successivo “Piano di risanamento acustico”, del quale per sommi capi si possono ipotizzare le principali linee d’azione:

- interventi sull’organizzazione della mobilità, distinguendo fra interventi sul sistema viabilistico e quelli sulle caratteristiche delle infrastrutture;

- interventi su aree ed isolati da risanare, prevedendo la bonifica acustica, o al limite la delocalizzazione (criterio già applicato agli ambiti di riqualificazione), per tutte quelle attività produttive interne al tessuto urbano che si caratterizzano come soggetto impattante per le aree residenziali circostanti;

- ambiti attuati dal POC: si tratta di aree in cui è possibile fissare degli obiettivi prestazionali e di qualificazione futura da raggiungere con progetti complessi che intervengono sia sulla sorgente disturbante, sia sull’area e che agiscono su più fattori, quali il traffico, la presenza di attività, le destinazioni d’uso, gli indici edilizi. Si potrebbe per esempio ipotizzare di

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 25

applicare dei criteri di “progettazione sostenibile” a tutti i previsti interventi di ampliamento residenziale.

- Valutazioni dettagliate delle problematiche acustiche negli ambiti da riqualificare e negli ambiti di nuovo intervento previsti dal PSC. A fronte di situazioni di conflitto si dovrà intervenire mediante inserimento di adeguate opere di protezione acustica, oppure attraverso la progettazione di zone cuscinetto in grado di assorbire parte degli impatti dovuti alle sorgenti disturbanti. Tali interventi dovranno comunque essere verificati e previsti in sede di Verifica di Compatibilità Acustica dei singoli progetti, così come previsto dall’art.8 della Legge Quadro n.447/95 e dall’art.10 della L.R.15/01.

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 26

8. CONCLUSIONE

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Salsomaggiore Terme vede la propria conclusione con la redazione delle tavole della zonizzazione riportanti al proprio interno la suddivisione del territorio in aree omogenee per tipologia e/o destinazione d’uso, aree caratterizzate da specifici limiti così come definiti dal DPCM 14/11/97. Tali limiti vengono dunque recepite ed attuati tramite le tavole della zonizzazione acustica, di cui la presente relazione risulta a corredo, nonché dai regolamenti comunali contenenti normative in materia impatto acustico, sorgenti rumorose ed attività rumorose temporanee. In base alle elaborazioni svolte, il territorio del Comune di SALSOMAGGGIORE TERME risulta

classificato ai fini della zonizzazione acustica secondo una ripartizione così sintetizzabile:

• una parte del territorio è inserita in Classe I: in tale classe figurano le strutture scolastiche e

sanitarie di ogni ordine e grado con relativa area di pertinenza ed alcune strutture termali;

• la zonizzazione mette in evidenza che, nel territorio urbanizzato, c’è una prevalenza di

zone ad aree prevalentemente residenziali (Classe II) rispetto ad aree di tipo misto (Classe

III), concentrate nel capoluogo ed in alcuni centri minori;

• Le zone di tipo misto con classificazione di tipo III oltre ad essere per la maggior parte

comprese nel territorio agricolo, risultano in aree concentrate nel centro urbano di

Salsomaggiore con presenza di attività ricettive e termali.

• in Classe IV ricadono attività prevalentemente concentrate a nord del comune, lungo la SP

359R e gli impianti sportivi.

• le zone industriali - artigianali esistenti di Ponte Ghiara sono state collocate in Classe V –

stato di fatto per la sporadica presenza, al loro interno, di edifici residenziali.

• In Classe VI è stata inserita unicamente la Z.I. di Ponte Ghiara, caratterizzata dalla

completa assenza al suo interno di fabbricati residenziali.

In seguito ai monitoraggi eseguiti sul territorio, di cui l’allegato rilievi acustici ne rappresenta

l’elaborazione si presenta in sintesi la seguente situazione:

• Per i punti P1, P4 e P4(2) non emergono situazioni di conflitto reale in quanto i valori

misurati sono entro i limiti di legge e quindi risulta una situazione con clima acustico entro i

limiti di zona;

• Per i punti P2, e P6 emerge una situazione di conflitto reale, quindi con clima acustico

superiore ai limiti di zona.

• Per i punti P3, P5 emerge una situazione di conflitto potenziale.

I casi di conflitto reale, riscontrati dalla campagna di misura preliminare, appaiono superabili

adottando un piano di risanamento acustico, mentre i casi di conflitto potenziale potrebbero essere

eventualmente soggetti a monitoraggi periodici.

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 27

Le modalità di gestione delle situazioni di conflitto (potenziale e reale) sono disciplinate nei Capi II,

III e IV delle Norme tecniche di Attuazione, parte integrante della presente relazione tecnica

illustrativa.

Il Comune di Salsomaggiore Terme, dall’analisi del piano di classificazione acustica, presenta delle

caratteristiche territoriali che determinano, in generale, una buna qualità della vita dal punto di vista

dell’inquinamento dal rumore.

L’evoluzione della pianificazione urbanistica e delle destinazioni d’uso, nella forma di varianti al

PSC o adozioni di piani attuativi, comporterà necessariamente anche l’adeguamento della

classificazione acustica.

Il piano di zonizzazione acustica, in virtù del coordinamento con i piani urbanistici, si configura

quindi come strumento flessibile e funzionale alla gestione del territorio.

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Classificazione Acustica di Salsomaggiore Terme – Relazione tecnica 28

Gli elaborati costitutivi della classificazione acustica sono i seguenti:

o Relazione Tecnica illustrativa; o Norme Tecniche d’Attuazione; o Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose Temporanee; o 6 Tavole di progetto della zonizzazione acustica per parti del territorio comunale in

scala 1:5000; o 1 Tavola di Sintesi in scala 1:15000;

Reggio Emilia, novembre 2017

Collaboratore Tecnico

Ing. Giuseppe Terlizzi

Geom. Gianluca Savigni Responsabile tecnico

Tecnico competente in acustica ambientale Decreto Giunta Regionale 589/98

(ai sensi della legge 447/95)