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Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno 13 giugno 2008 Bologna Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l.

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Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta

Atti del Convegno

13 giugno 2008 Bologna

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CLAIM NUTRIZIONALI E SALUTISTICI:LA COMUNICAZIONE IN ETICHETTA

Profili legali, scientifici e di marketing Profili legali, scientifici e di marketing g , gg , galla luce del nuovo Regolamento alla luce del nuovo Regolamento nn°° 19241924--2006 dell’Unione Europea2006 dell’Unione Europeapp

Bologna Bologna -- Venerdì 13 Giugno 2008Venerdì 13 Giugno 2008gg ggCopyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina

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Relatore:

Massimo Buonavita(responsabile dell’unità legale di Total Quality Food srl.)

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IMPORTANZA E FINALITA’ DEL NUOVO REGOLAMENTO / tav. 1

Il nuovo Regolamento è l’innovazione giuridica più importante nel diritto alimentare dopo le normative p p

sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

Per la prima volta l’Unione Europea è intervenuta nella pubblicità dei prodotti alimentari, con una disciplina

uniforme sui claims nutrizionali e salutisticiuniforme sui claims nutrizionali e salutistici

La norma, data la sua natura di Regolamento e non diLa norma, data la sua natura di Regolamento e non di Direttiva, è applicabile in tutti e 27 gli Stati membri

dell’Unione europea, senza bisogno di un atto nazionale di recepimento

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IMPORTANZA E FINALITA’ DEL NUOVO REGOLAMENTO / tav. 2

La finalità principale del nuovo regolamento è garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori e facilitare leadeguato livello di tutela dei consumatori e facilitare le

loro scelte mediante un’adeguata etichettatura dei prodotti.prodotti.

Altra finalità è permettere la libera circolazione degli alimenti grazie alla determinazione di regole comuni sui

claims, e garantire condizioni di concorrenza uguali per il b f i t d l t it ibuon funzionamento del mercato comunitario.

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CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 1

Il Regolamento si applica a tutte le tipologie di prodotti alimentari e cioè:alimentari, e cioè:

- tutte le categorie merceologiche di alimenti di usotutte le categorie merceologiche di alimenti di uso corrente;

- gli alimenti arricchiti;

li i t t i li t i i l i lli- gli integratori alimentari, inclusi quelli con una componente erboristica;

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CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 2

Pur nell’applicabilità del Regolamento anche in questi casi, vengono fatte salve le seguenti disposizioni particolari :

la Direttiva 89/398/CEE e le altre direttive sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (o “dietetici”)destinati ad un alimentazione particolare (o dietetici )

la Direttiva 80/777/CEE sulle acque minerali naturali

la Direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano

l Di tti 2002/46/CE li i t t i li t ila Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari

Queste normative devono armonizzarsi con le disposizioni del nuovo Regolamento

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CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento si applica a tutti i claims di tipo

CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 3

Il Regolamento si applica a tutti i claims di tipo nutrizionale o salutistico, così definiti:

“indicazione (o claim) nutrizionale”:qualunque indicazione che affermi, suggerisca o gg

sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche.

“Indicazione (o claim) sulla salute”:qualunque indicazione che affermi suggerisca oqualunque indicazione che affermi, suggerisca o

sottintenda l’esistenza di un rapporto fra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la a e t , u a e to o u o de suo co po e t e a

saluteCopyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina

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CASI NON RIENTRANTI NEL CAMPO D’APPLICAZIONE

Il Regolamento invece non si applica ai claims diversi da

DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 1

Il Regolamento invece non si applica ai claims diversi da quelli nutrizionali e salutistici, come per esempio:

i claims sugli ingredienti del prodotto, come “senza conservanti”, “senza coloranti”

i claims sulle caratteristiche organolettiche, come “ t ” “ it ”“gustoso”, “saporito”

i claims sull’origine come “100% italiano”i claims sull origine, come 100% italiano

i claims sul sistema di produzione, come “lavorato a c a s su s ste a d p odu o e, co e a o ato amano”

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CASI NON RIENTRANTI NEL CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 2

Per tutti questi claims, diversi da quelli t i i li l ti ti i ti d li inutrizionali e salutistici, continuano ad applicarsi

le regole generali sull’etichettatura, t i bbli ità d i d ttipresentazione e pubblicità dei prodotti

alimentari, stabilite dall’art.2 del d.lgs.109/92 e, d i d ll i ifi h d iquando presenti, dalle normative specifiche dei

singoli settori merceologici.

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PRINCIPI GENERALI / tav. 1

Le indicazioni nutrizionali o sulla salute non devono:

- essere false, ambigue o fuorvianti;- generare dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza

nutrizionale di altri alimenti;- incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un

alimento;f d h di t ilib t i- far credere che una dieta equilibrata e varia non possa in genere fornire adeguate quantità di tutte le sostanze nutritive;nutritive;

- suscitare o sfruttare timori nel consumatore facendo riferimento a cambiamenti delle funzioni corporeeriferimento a cambiamenti delle funzioni corporee.

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PRINCIPI GENERALI / tav. 2

Per l’utilizzo di qualsiasi claim nutrizionale o salutistico,Per l utilizzo di qualsiasi claim nutrizionale o salutistico,devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

1 - Veridicità scientifica:

e cioè dimostrazione che lapresenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimentop

di una sostanza nutritiva o di altro tipo, rispetto alla qualesi formula il claim, possiede un effetto nutrizionale obenefico in base a prove scientifiche generalmente

Accettate.

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PRINCIPI GENERALI / tav. 3

à2 - Quantità della sostanza cui si riferisce il claim:

la sostanza nutritiva o di altro tipo su cui si formula il claim deve essere presente (o assente o presente inclaim, deve essere presente (o assente, o presente in quantità ridotta) nel prodotto finale, in una quantità

significativa, così come stabilita dalla Legge comunitaria o, in assenza, da prove scientifiche

generalmente accettate.

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PRINCIPI GENERALI / tav. 4

3 - Disponibilità della sostanza:3 Disponibilità della sostanza:la sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce il claim,

deve essere presente nel prodotto in una forma p putilizzabile dall’organismo.

4 - Quantità di prodotto consumata:la quantità di un prodotto ragionevolmente consumata, q p g ,deve fornire (o non fornire) una quantità adeguata delle

sostanze nutritive o di altro tipo cui si collegano i claims formulati.

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PRINCIPI GENERALI / tav. 4

5 - Comprensione dei claims:I claims nutrizionali o sulla salute, possono essere

utilizzati solo se ci si può aspettare che il consumatore medio li comprenda.

6 - Riferimento dei claims agli alimenti:Le indicazioni nutrizionali o salutistiche devono riferirsi

agli alimenti pronti per il consumo, secondo le istruzioni del fabbricante.

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PRINCIPI GENERALI / tav. 5

Restano infine valide le regole generali sull’etichettaturaRestano infine valide le regole generali sull etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, stabilite dall’art.2 del d.lgs.109/92:gAttribuzione di effetti e proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane;gAttribuzione di caratteristiche particolari in realtà comuni ad analoghi prodotti;Attribuzione di effetti o proprietà non possedute;Induzione in errore sulle caratteristiche dei prodotti.p

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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav . 1

Un claim nutrizionale è ammesso solo se è elencato nell’allegato del Regolamento, ed è conforme alle

di i i t bilit il tilicondizioni stabilite per il suo utilizzo.

Tuttavia si ammettono anche le indicazioni che hanno loTuttavia si ammettono anche le indicazioni che hanno lo stesso significato di quelle riportate in allegato.

Il principio di “tassatività” nell’utilizzo dei claims nutrizionali quindi lascia un certo spazio alla creatività

degli operatori.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 2

Per esempio, il claim

“SENZA SODIO” “SENZA SALE”“SENZA SODIO” o “SENZA SALE”(così come elencato nell’allegato)

è equivalente nel significato a “PRIVO DI SODIO” o “PRIVO DI SALE”

Tutti questi claims possono essere utilizzati se il prodotto contiene, per 100 grammi, non più di 0,005g di sodio o un

valore equivalente di sale.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 3

Nel caso di indicazioni nutrizionali comparative, come “LEGGERO” o “LIGHT” è necessario che il prodottoLEGGERO o LIGHT , è necessario che il prodotto presenti un contenuto ridotto di specificate sostanze

rispetto ai prodotti simili.rispetto ai prodotti simili.

Queste indicazioni sono ammesse solo se il confronto può essere fatto tra alimenti della stessa categoria,

prendendo in considerazione una gamma di alimenti che f t ifi d l diff ll titàne fanno parte, e specificando la differenza nella quantità

di una sostanza nutritiva o del valore energetico.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI :I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 1

Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione europea stabilirà i profili nutrizionali cui dovranno attenersi glistabilirà i profili nutrizionali cui dovranno attenersi gli

alimenti per poter riportare talune indicazioni nutrizionali o sulla saluteo sulla salute

in tali profili nutrizionali si considereranno in particolare grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sodio o

sale, grassi poli- e monoinsaturi, vitamine, minerali, t i fib t d ll i t id i lproteine e fibre, tenendo nella giusta considerazione le

abitudini alimentari e le modalità di consumo negli Stati membrimembri.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI :I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 2

Per esempio, un alimento per il quale si potrebbe utilizzare il claim “SENZA SODIO”, che presenti però un , p p

tenore di grassi saturi eccessivo rispetto a quello che verrà previsto dal suo profilo nutrizionale, e quindi si

configuri come dotato di un valore nutrizionale complessivo peggiore di quello di tale profilo, non potrà

recare il claim “SENZA SODIO”recare il claim SENZA SODIO

Oppure, in alternativa, il profilo nutrizionale potrebbeOppure, in alternativa, il profilo nutrizionale potrebbe prevedere che, in caso di utilizzo di tale claim, si dovrà

anche avvertire il consumatore della particolare ricchezza di grassi saturi, menzionando la circostanza in etichetta.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI:I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 3

L’adozione dei profili nutrizionali servirà ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o salutistichesituazioni in cui le indicazioni nutrizionali o salutistiche

sfalsano il valore nutrizionale globale di un dato alimento, fuorviando così il consumatore dal compiere sceltefuorviando così il consumatore dal compiere scelte

corrette nel quadro di una dieta bilanciata. Essi mirano, quindi, a regolare le condizioni di uso delle indicazioni, perché si fondano su prove scientifiche generalmente accettate sul rapporto tra regime alimentare e salute.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 1

I claims salutistici, ai sensi del nuovo Regolamento, si dividono in due categorie:dividono in due categorie:

i claims che collegano l’uso di un alimento alla riduzionei claims che collegano l uso di un alimento alla riduzione del rischio di una malattia, o allo sviluppo e alla salute dei

bambini, come per esempio:

“Il consumo di latte, fonte di calcio, riduce il rischio di osteoporosi”rischio di osteoporosi”

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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 2

I claims che si limitano a descrivere il ruolo di una sostanza per la crescita, o per lo sviluppo o le funzioni

d ll’ i l f i i i l i hdell’organismo, o per le funzioni psicologiche o comportamentali, o per il dimagrimento o il controllo del

peso per la riduzione dello stimolo della fame o perpeso, per la riduzione dello stimolo della fame, o per l’aumento del senso di sazietà, o per la riduzione

dell’energia apportata dal regime alimentare. g pp gUn esempio può essere:

“Il consumo di latte, fonte di calcio, è utile al benessere delle ossa”

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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 3

La prima tipologia di claims salutistici, è ammessa solo se essi vengono autorizzati dalla Commissione europea,

it di it d ll d t di i 12 ia seguito di un iter della durata di circa 12 mesi.

L’iter inizia con la presentazione di una domandaL iter inizia con la presentazione di una domanda, contenente il claim proposto e la documentazione

scientifica a suo sostegno, al Ministero della saluteg ,

Il Ministero della salute quindi formula un proprio parere, e lo trasmette alla Commissione europea, che decide se

autorizzare il claim o negare l’autorizzazione.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 4

Nell’ambito di questa procedura di autorizzazione, l’azienda che procede può chiedere la protezione dei datil azienda che procede può chiedere la protezione dei dati

scientifici contenuti nella domanda, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell’autorizzazione.massimo di cinque anni dalla data dell autorizzazione.

In tal caso, i dati non potranno essere utilizzati da altre aziende che successivamente richiedano l’autorizzazione

di un claim.

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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 5

Per i claims salutistici non riferiti alla riduzione del rischio di l i ll il / l d i b bi i idi malattia o allo sviluppo / salute dei bambini, si

applicherà una diversa disciplina:

entro il 31 gennaio 2010, la Commissione adotterà l’elenco comunitario delle indicazioni consentite, sulla scorta dicomunitario delle indicazioni consentite, sulla scorta di

quanto comunicatoLe dagli Stati Membri

Nel frattempo, si applicheranno le regole in vigore nei singoli Stati membri.

Tuttora, esistono già delle liste di claims ammessi, complete delle condizioni per utilizzare ciascun claim Sicomplete delle condizioni per utilizzare ciascun claim. Si

tratta tuttavia di materiale con valore provvisorioCopyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina

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ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

Il Regolamento è stato pubblicato, nella versione corretta, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n° 12 L del 18sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea n 12-L del 18

gennaio 2007

E’ entrato in vigore il 7 febbraio 2007

E’ già applicabile a partire dal 1° luglio 2007

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T tti li li ti i i l t ti h tt ti i

REGIME TRANSITORIO / tav. 1

Tutti gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Regolamento, cioè prima

del 1° luglio 2007 potranno essere commercializzati sinodel 1° luglio 2007, potranno essere commercializzati sino alla loro data di scadenza, ma comunque non oltre il 31

luglio del 2009.luglio del 2009.

Tutti i claims salutistici che non fanno riferimento alla riduzione del rischio di una malattia o allo sviluppo /

salute dei bambini, potranno essere utilizzati seguendo l l tt l t i i i i li St ti b ile regole attualmente in vigore nei singoli Stati membri,

sino all’adozione dell’elenco comunitario delle indicazioni ammesse e cioè sino al 31 gennaio 2010indicazioni ammesse, e cioè sino al 31 gennaio 2010.

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REGIME TRANSITORIO / tav. 2

Le indicazioni nutrizionali già utilizzate in uno Stato membro prima del 1° gennaio 2006 conformemente allemembro prima del 1 gennaio 2006, conformemente alle

disposizioni nazionali ad esse applicabili, potranno continuare ad essere utilizzate sino al 19 gennaio 2010.continuare ad essere utilizzate sino al 19 gennaio 2010.

Le denominazioni commerciali o i marchi esistenti al 1°gennaio 2005, potranno essere utilizzati anche se non

conformi al Regolamento, sino al 19 gennaio 2022.

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L’IMPATTO DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE AZIENDE ALIMENTARI

Si tratta di un norma particolarmente importante, perché il suo campo di applicazione coinvolge tutte le aziendesuo campo di applicazione coinvolge tutte le aziende

alimentari italiane.

Il nuovo Regolamento è inoltre una norma che, per essere interpretata e applicata, richiede competenze integrate di

tipo legale, scientifico e di marketing.

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COMPETENZE LEGALI

Le competenze legali sono fondamentali, in quanto il Regolamento presenta numerosi punti non ancora benRegolamento presenta numerosi punti, non ancora ben

definiti nelle loro modalità applicative, che hanno bisogno di un’interpretazione giuridica costantemente aggiornata,di un interpretazione giuridica costantemente aggiornata,

che tenga conto degli orientamenti delle autorità che dovranno applicare questa norma ; ed in quanto il

Regolamento introduce definizioni, obblighi e procedure che richiedono un’attenta analisi legale in vista della loro

li i l tapplicazione al caso concreto.

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COMPETENZE SCIENTIFICHE

Queste competenze sono indispensabili perché la norma ha un alto grado di tecnicità e perché introduce unaha un alto grado di tecnicità, e perché introduce una

procedura di autorizzazione dei claims definiti “salutistici”, che richiede la formazione e lasalutistici , che richiede la formazione e la

presentazione di un dossier scientifico comprovante la veridicità di quanto si vuole affermare in relazione ad un

alimento.

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COMPETENZE DI MARKETING / tav. 1

Il Regolamento riguarda proprio la pubblicità dei prodotti

COMPETENZE DI MARKETING / tav. 1

Il Regolamento riguarda proprio la pubblicità dei prodotti alimentari, e quindi coinvolge la funzione di marketing

delle aziende.

E’ indispensabile che le aziende prendano coscienza del fatto che il marketing non dovrà rinunciare alla sua

funzione creativa.

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COMPETENZE DI MARKETING / tav. 2la nuova norma infatti :

COMPETENZE DI MARKETING / tav. 2

lascia un certo spazio nella creazione dei claims nutrizionali (per i quali è possibile utilizzare espressioni (p q p p

dello “stesso significato” di quelle previste)

apre la strada ai claims salutistici (prima vietati nel settore alimentare)

non si applica a claims diversi da quelli nutrizionali e salutistici e cioè a claims riguardanti tutte le altresalutistici, e cioè a claims riguardanti tutte le altre

caratteristiche di un prodotto alimentare (come quelle ingredientistiche, chimico fisiche, organolettiche) o del g , , g )

suo processo produttivo.Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina

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