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CITTA’ DI OPPEANO Provincia di Verona N. 38 Reg. Del. COPIA VERBALEDI DELIBERAZIONEDELCONSIGLIOCOMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2020. Aggiornamento. L'anno duemilaventi , addì ventuno del mese di luglio alle ore 19:30 , presso l’ AUDITORIUM “DON REMO CASTEGINI”NELL’EX CHIESA DISANTA MARIA DEGLIANGELIIN VIA ROMAADOPPEANO , con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale a porte chiuse e con diretta streaming della seduta sul canale YouTube dell’Ente. Eseguito l’appello e registrata dal Segretario verbalizzante la modifica delle presenze in corso di seduta, risultano per l’esame del punto all’ordine del giorno in oggetto: COGNOMEENOME PRES./ASS. COGNOMEENOME PRES./ASS. GIARETTAPIETROLUIGI P TRAZZI ANDREA P FAUSTINI LUCA P MIRANDOLALORIS P BISSOLI EMANUELA P SARTORI SEBASTIANO P MONTAGNOLI ALESSANDRO P SARTORI FILIPPO P MOLINARI REMO P TENUTI DONATA P CORSINI MARA P LANZAGIOVANNI P ROSSINI FILIPPO P Partecipa alla seduta l’assessore esterno: PERUZZI VALERIO Presente Assiste all’adunanza il Sig. SAMBUGAROdott. UMBERTO- SEGRETARIOCOMUNALE. Il Sig. Rossini Dr. Filippo nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. DELIBERADI CONSIGLIOn. 38 del 21-07-2020 - COMUNEDI OPPEANO

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CITTA’ DI OPPEANOProvincia di Verona

N. 38 Reg. Del. COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2020. Aggiornamento.

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di luglio alle ore 19:30, presso l’AUDITORIUM

“DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN VIA

ROMA AD OPPEANO, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale a

porte chiuse e con diretta streaming della seduta sul canale YouTube dell’Ente.

Eseguito l’appello e registrata dal Segretario verbalizzante la modifica delle presenze in corso di

seduta, risultano per l’esame del punto all’ordine del giorno in oggetto:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

GIARETTA PIETRO LUIGI P TRAZZI ANDREA P

FAUSTINI LUCA P MIRANDOLA LORIS P

BISSOLI EMANUELA P SARTORI SEBASTIANO P

MONTAGNOLI ALESSANDRO P SARTORI FILIPPO P

MOLINARI REMO P TENUTI DONATA P

CORSINI MARA P LANZA GIOVANNI P

ROSSINI FILIPPO P

Partecipa alla seduta l’assessore esterno:

PERUZZI VALERIO Presente

Assiste all’adunanza il Sig. SAMBUGARO dott. UMBERTO - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. Rossini Dr. Filippo nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatatolegale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 21-07-2020 - COMUNE DI OPPEANO

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Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2020.Aggiornamento.

PREMESSO che con le D.C.C. n. 57 e 58 del 27/12/2019 sono state provvisoriamenteapprovate, nelle more di chiusura dell’iter legislativo e relativa pubblicazione della nuova Legge diBilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, le aliquote IMU e TASI per il 2020,essendo propedeuticheper l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

ATTESO che in tali delibere era previsto di provvedere ad aggiornare e rimodulare, conapposito nuovo provvedimento consigliare, le aliquote e la disciplina dei tributi comunali IMU eTASI, non appena sarebbero state rese legislativamente definitive le modifiche che il Disegno diLegge di Bilancio per l’anno 2020 prevedeva;

PRESO ATTO che:l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019, recita: “A decorrere dall’anno 2020 l’imposta-unica comunale di cui all’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, è abolita, adeccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria(IMU), è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783” della medesima legge n.160;l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno-2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI e ognialtra disposizione incompatibile con l’IMU disciplinata dalla Legge 160/2019, fermo restandoquelle riguardanti la TARI.

ovvero che con tale legge, viene abolita la normativa IMU e TASI previgente, ferma restando lanormativa TARI, e che le disposizioni per la TASI sono assorbite da quelle introdotte per ladisciplina della nuova IMU Imposta Municipale Propria dal comma 739 al 783;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedenteimposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso diimmobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili);

RICHIAMATA pertanto la predetta D.C.C. n. 57 del 27/12/2019 con la quale si stabilivano leseguenti aliquote IMU, peraltro confermative di quelle del 2019:aliquota pari al 3,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (categoria-catastale A1, A8 e A9), come definiti dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, e relative pertinenze;aliquota pari al 10,2 per mille per terreni ed aree edificabili;-aliquota pari al 8,5 per mille per tutte le altre tipologie;-detrazione pari ad euro 200,00 per gli immobili destinati ad abitazione principale (categoria-catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (rapportata alla quota e al periodo dell’anno duranteil quale si protrae tale destinazione);

RICHIAMATA inoltre la D.C.C. n. 58 del 27/12/2019, con la quale si stabilivano, le seguentialiquote TASI, confermative dell’anno 2019:aliquota pari al 2,2 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale categorie-A1-A8-A9 e relative pertinenze, così come definiti per legge ai fini IMU;aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma-3-bis, del decreto legge n. 557/1993;aliquota pari all’1,9 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla-vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;aliquota azzerata per le aree edificabili;-aliquota pari all’1,9 per mille per gli altri fabbricati non descritti nei precedenti punti;-

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CONSIDERATO che l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:al comma 748, che l’aliquota base per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)-e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento (con possibilità di aumento fino allo 0,6 percento o riduzione fino all'azzeramento);al comma 749, che dall’imposta dovuta per abitazione principale (categorie A/1, A/8 E A/9) e-relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportatial periodo dell’anno che si protrae tale destinazione;al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma-3-bis, del D.L. n. 557/1993), è pari allo 0,1 per cento (con possibilità di riduzione finoall'azzeramento);al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati-dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e nonsiano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; (con possibilità di aumento fino allo 0,25 percento o riduzione fino all'azzeramento);al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento (con-possibilità di aumento fino all’1,06 per cento o riduzione fino all'azzeramento);al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservataallo Stato, (con possibilità di aumento fino all’1,06 per cento o riduzione fino allo 0,76 percento);al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai-commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (con possibilità di aumento finoall’1,06 per cento o riduzione fino all'azzeramento);al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi-dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, possonoaumentare ulteriormente l'aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino allimite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili(TASI) (comma 677 art. 1 Legge n. 147/2013), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 econfermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivipossono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ognipossibilità di variazione in aumento.

Riassumibili dal seguente prospetto:

ALIQUOTETIPO DI IMMOBILE

base minima massima

0,50% 0,00% 0,60% Abitazione principale di lusso (A1, A8, A/9)Detrazione di200,00 euro

0,10% 0,00% 0,10% Fabbricati rurali strumentali0,10% 0,00% 0,25% "Beni merce"0,76% 0,00% 1,06% Terreni agricoli – aree edificabili0,86% 0,76% 1,06% Fabbricati gruppo D0,86% 0,00% 1,06% Altri immobili

RILEVATO che:

l’art 1 comma 740 recita che “il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili” e che “il-possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativaclassificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”, ovvero l’abitazione principale è esentedall’IMU, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

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l’art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019 specifica che per abitazione principale si-intende “…l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente…”, comprese le pertinenze della stessa, intese“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massimadi una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte incatasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;l’art. 1 comma 741 lettera c) della Legge n. 160/2019 specifica che sono considerate altresì-abitazioni principali:le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ada)abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ab)studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto del Ministro dellec)infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale;la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento deld)giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto diabitazione in capo al genitore affidatario stesso;un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe)immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quellodipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corponazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, deldecreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carrieraprefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e dellaresidenza anagrafica;come previsto da Regolamento Comunale, l'unità immobiliare e relative pertinenze,f)posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata aqualsiasi titolo da altri soggetti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazionepuò essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso dall’articolo 1,comma 747 della Legge 160/2019 per:

il fabbricato storico o artistico;a)il fabbricato inagibile o inabitabile;b)unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ec)A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzanocome abitazione principale;

In particolare per le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linearetta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizioneche:il contratto sia registrato;-il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori-abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato,possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, adeccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite in presenza di figliminori;E’ fatto obbligo presentare apposita dichiarazione su modello ministeriale;

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VISTO che:l’art. 1 comma 758 della Legge 160/2019 dispone che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli-di seguito qualificati:posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1a)D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole dicui al comma 3 art. 1 D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;ubicati nei comuni delle isole minori;b)a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ec)inusucapibile;ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 Legge n. 984/1977 ed)sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del14/06/1993;

l’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019, dispone che è riservato allo Stato parte del gettito-dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ovverola quota pari allo 0,76 per cento (aliquota base 0,86 per cento, aumentabile fino all’1,06 percento o diminuibile fino al limite, appunto dello 0,76 per cento destinato allo Stato);

PRESO ATTO dell’art. 177 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), incorso di conversione in Legge, che per l’anno 2020 ha disposto l’esenzione della prima rata diacconto IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, nonché per gli immobilirientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, deivillaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine emontane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delleattività.

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2020sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, aseconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;-in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione degli equilibri di bilancio-e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primariagenerale utilità da prestare alla popolazione;

RILEVATO che i commi dal 748 al 755 dell’articolo 1 Legge n. 160/2019 attribuiscono alConsiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita per le varie tipologie diimmobili, con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 1 comma 757 della predetta Legge;

VISTA la finalità sociale degli alloggi ad uso abitativo degli istituti autonomi per le casepopolari (IACP) e degli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli(IACP)(art. 93 del DPR n.616/1977), si ritiene di azzerare l’aliquota anche per gli immobili nonassegnati;

RITENUTO quindi di stabilire per l’anno 2020, le aliquote e detrazioni IMU nella seguentemisura:

aliquota pari allo 0,57% (5,7 per mille) per gli immobili destinati ad abitazione principale-(categoria catastale A1, A8 e A9), come definiti dall’articolo 1 comma 741 lettere b) e c)della Legge n. 160/2019, e relative pertinenze;aliquota pari allo 0,00% (0,0 per mille) per gli alloggi ad uso abitativo degli istituti-autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventile stesse finalità degli (IACP)(art. 93 del DPR n.616/1977);aliquota pari all’1,02% (10,2 per mille) per terreni ed aree edificabili;-

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aliquota pari allo 0,1% (1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali;-aliquota pari allo 0,19% (1,9 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non sianoin ogni caso locati;aliquota pari all’1,04% (10,4 per mille) per fabbricati classificati nel gruppo catastale D,-ad eccezione della categoria D/10;aliquota pari all’1,04% (10,4 per mille) per tutte le altre tipologie;-detrazione pari ad euro 200,00 per gli immobili destinati ad abitazione principale-(categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (rapportata alla quota e al periododell’anno durante il quale si protrae tale destinazione);

Riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTE NOTEabitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 eA/9 e relative pertinenze

5,70% Detrazione di 200,00 euro

abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7e relative pertinenze

0,00% ESENZIONE PER LEGGE

unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietàindivisa regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale delsocio assegnatario e relative pertinenze

0,00% ESENZIONE PER LEGGE

unità immobiliari di proprietà degli IACP regolarmente assegnate edestinate ad abitazione principale del socio assegnatario e relativepertinenze

0,00% ESENZIONE PER LEGGE

immobili ad uso abitativo degli istituti autonomi per le case popolari(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stessefinalità degli (IACP)(art. 93 del DPR n.616/1977);

0,00%

immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppocatastale A, esclusi gli A/10

1,04%

immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversidalle pertinenze dell'abitazione principale

1,04%

immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4 eC5

1,04%

immobili accatastati nel gruppo catastale D 1,04%quota riservata allo Stato pari

allo 0,76%“Beni merce” 0,19%Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%Aree fabbricabili 1,02%

Terreni agricoli 1,02%ESENTI SE ISCRIZIONEPREVIDENZA AGRICOLA oaltre casistiche di legge

CONSIDERATO quindi che, essendo la TASI assorbita nella disciplina della nuova IMU, lealiquote stabilite per l’anno 2020, corrispondono alla somma delle aliquote IMU e TASI dell’anno2019, mantenendole quindi invariate per l’anno 2020 rispetto a quelle del 2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmenterecita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entrola data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanziindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazioneentro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 1 comma 779 che prevede per l’anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si possano approvare le delibere

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concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio diprevisione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanziindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO il “Regolamento Generale delle Entrate”, approvato precedentemente dal ConsiglioComunale nell’odierna medesima seduta;

DATO ATTO che con l’art. 107 comma 2 del Decreto Legge n.18/2020, modificato dall’art.106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 in fase di conversione, è stato differito al 30/09/2020 iltermine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

PRESO ATTO che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34/2020 abrogando il comma 779 art. 1della Legge 160/2019, allinea di fatto il termine di approvazione delle aliquote IMU e TARI allascadenza per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020-2022, quindi il30/09/2020, per quanto su esposto;

VISTO il “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU Imposta Municipale Propria”,approvato precedentemente dal Consiglio Comunale nell’odierna medesima seduta;

VISTA la D.G.C. n. 51 del 08/06/2020, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 33del 17/06/2020, con la quale si è disposto di non differire il termine per il versamento dell’accontoIMU, bensì di non applicare sanzioni e interessi per i versamenti IMU effettuati entro la data del30/09/2020, rimanendo ferma la scadenza del 16/06/2020 per i versamenti dovuti alla Stato(fabbricati categoria catastale D, tranne D/10);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10/06/2020, con la quale è statonominato il rag. Adriano Freddo quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria(nuova IMU), ai sensi dell’articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio2020).

PRESO ATTO di quanto stabilito da:l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, che ha modificato il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214/2011 (introducendo i commi15-bis-ter-quater e quinques) e che ha disposto quanto segue:a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative allea.entrate tributarie dei comuni sono inviate al MEF, esclusivamente per via telematica,mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismofiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegislativo 28 settembre 1998, n. 360;venga predisposto un nuovo formato elettronico per l’invio telematico, da adottare conb.decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italiadigitale, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili perl'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità diattuazione, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecnichemedesime;

l’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, la presente deliberazionesarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento dellefinanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comuneè tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'appositasezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

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VISTO il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 lapossibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecieindividuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entroil 29 giugno 2020;

ATTESO che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera diapprovazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portaledel federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune traquelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote cheforma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

EVIDENZIATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle solefattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solodall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo diredigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramiteun’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parteintegrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciscel’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momentoin cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui alcitato comma 756.

SI PROPONE

DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente1)deliberazione;

DI DETERMINARE per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale2)Propria (IMU) come segue:aliquota pari allo 0,57% (5,7 per mille) per gli immobili destinati ad abitazione principale-(categoria catastale A1, A8 e A9), come definiti dall’articolo 1 comma 741 lettere b) e c)della Legge n. 160/2019, e relative pertinenze;aliquota pari allo 0,00% (0,0 per mille) per gli alloggi ad uso abitativo degli istituti-autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventile stesse finalità degli (IACP)(art. 93 del DPR n.616/1977);aliquota pari all’1,02% (10,2 per mille) per terreni ed aree edificabili;-aliquota pari allo 0,1% (1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali;-aliquota pari allo 0,19% (1,9 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non sianoin ogni caso locati;aliquota pari all’1,04% (10,4 per mille) per fabbricati classificati nel gruppo catastale D,-ad eccezione della categoria D/10;aliquota pari all’1,04% (10,4 per mille) per tutte le altre tipologie;-detrazione pari ad euro 200,00 per gli immobili destinati ad abitazione principale-(categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (rapportata alla quota e al periododell’anno durante il quale si protrae tale destinazione);

Riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTE NOTEabitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 eA/9 e relative pertinenze

0,57% Detrazione di 200,00 euro

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abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7e relative pertinenze

0,00% ESENZIONE PER LEGGE

unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietàindivisa regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale delsocio assegnatario e relative pertinenze

0,00% ESENZIONE PER LEGGE

unità immobiliari di proprietà degli IACP regolarmente assegnate edestinate ad abitazione principale del socio assegnatario e relativepertinenze

0,00% ESENZIONE PER LEGGE

immobili ad uso abitativo degli istituti autonomi per le case popolari(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stessefinalità degli (IACP)(art. 93 del DPR n.616/1977);

0,00%

immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppocatastale A, esclusi gli A/10

1,04%

immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversidalle pertinenze dell'abitazione principale

1,04%

immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4 eC5

1,04%

immobili accatastati nel gruppo catastale D 1,04%quota riservata allo Stato pari

allo 0,76%“Beni merce” 0,19%Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%Aree fabbricabili 1,02%

Terreni agricoli 1,02%ESENTI SE ISCRIZIONEPREVIDENZA AGRICOLA oaltre casistiche di legge

DI EVIDENZIARE che, come previsto anche dal Regolamento per la l’applicazione della3)nuova IMU Imposta Municipale Propria, è considerata direttamente adibita ad abitazioneprincipale:l’unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono-la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioneche la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti. In caso di piùunità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unitàimmobiliare;

DI PRENDERE ATTO che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso4)dall’articolo 1, comma 747 della Legge 160/2019 per:il fabbricato storico o artistico;d)il fabbricato inagibile o inabitabile;e)unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ef)A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzanocome abitazione principale alle condizioni indicate;

e che è fatto obbligo presentare apposita dichiarazione su modello ministeriale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,5)della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente6)deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet delDipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini dellapubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancatapubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigentinell'anno precedente;

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DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della7)Legge n. 241/90, il rag. Freddo Adriano, responsabile dell’area economico-finanziaria, enominato Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU), ai sensidell’articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Tenuto conto della discussione riportata in allegato;

Preso atto che:è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in-ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore-ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che sirecepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguitoevidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI:13CONSIGLIERI ASTENUTI: 0CONSIGLIERI VOTANTI:13VOTI FAVOREVOLI: 9VOTI CONTRARI: 4 (Sartori S., Sartori F., Tenuti, Lanza)

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente attocome parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomentoai sensi dell'’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:13CONSIGLIERI ASTENUTI: 0CONSIGLIERI VOTANTI:13VOTI FAVOREVOLI: 9VOTI CONTRARI: 4 (Sartori S., Sartori F., Tenuti, Lanza)

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Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediataeseguibilità del provvedimento.

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Allegato DCC n. 38/2020

L’assessore Corsini espone il punto: “La legge di bilancio prevede di riaggiornare lealiquote IMU. Sostanzialmente, nulla è cambiato rispetto a quanto approvato in ConsiglioComunale il 27/12/2019 in sede di bilancio, per quanto riguarda ad esempio esenzioni, detrazioni,abitazioni principali, terreni agricoli”.

Cons. Sartori S.: “Buonasera a tutti. Visto che c’è stata la possibilità di fare unaggiornamento delle aliquote, ritengo si potessero fare delle modifiche per andare incontro alleattività commerciali che hanno subito danni nel primo semestre di quest’anno a seguito del Covid”.

Ass. Corsini: “Su questo siamo già intervenuti per quanto riguarda la TARI per famiglie eattività commerciali con variazioni di bilancio in somme consistenti; interverremo sulle attivitàcommerciali, ma non si può agevolare per categorie catastali, stiamo facendo un’azione mirata suchi effettivamente ha chiuso, non solo sulle attività commerciali in generale”.

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Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2020. Aggiornamento.

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 09-07-20VISTO: REGOLARITA’ TECNICAIl Responsabile del servizioF.to FREDDO ADRIANO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs n. 267/2000.

Lì, 09-07-20VISTO: REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizioF.to FREDDO ADRIANO

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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario comunaleF.to Rossini Dr. Filippo F.to SAMBUGARO dott. UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell’Ente è copia conforme all’originale ed èstata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzowww.comune.oppeano.vr.it oggi 06-08-20, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutiviai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 06-08-20 Il Funzionario IncaricatoF.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 01-09-20 Il Funzionario IncaricatoZERMIANI NADIA

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