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Città di Fossano Provincia di Cuneo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 Seduta del 19 MARZO 2013 Oggetto: a. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 174 - Approvazione schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed annessi allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. b. D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 - Approvazione “Programma triennale 2013-15” e dell’ “Elenco annuale 2013” dei Lavori Pubblici. c. D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii. - Approvazione “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. d. Dpr. 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti. e. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 Art. 14 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Approvazione delle tariffe e del nuovo Regolamento comunale per la gestione del tributo. f. D.L. 6/12/2011 n. 201 Art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. Modifica della tabella A) allegata al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta. g. D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. Addizionale comunale IRPEF - Conferma aliquote per l'anno 2013. h. D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 C.O.S.A.P. Conferma tariffe per l’anno 2013 e modifica del vigente regolamento comunale. i. D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni Conferma Tariffe per l’anno 2013. j. D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172 - Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2013 e determinazione percentuali di copertura. k. Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2013 L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di Marzo, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori: 1. AMBROGIO Daniela 12. MALVINO Clemente 2. BALOCCO Francesco Sindaco 13. MANINI Ernestino 3. BARALE Mario 14. MANTINI Anna 4. BOGLIOTTI Bartolomeo 15. MIGNACCA Michele 5. BURDESE Livia 16. PELLEGRINO Giacomo 6. CERVA Monica 17. RACCA Andrea 7. CUZZOCREA Fortunato 18. SAROTTO Maurizio 8. DOGLIANI Gianfranco 19. SERRA Rosita - Presidente 9. GEMELLO Stefano 20. TESTA Adriano 10. GIORGIS Carlo 21. VIGLIETTA Roberto 11. GIRAUDO Giovanni Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 1, 4, 6, 7 (giustificato), 10 (giustificato), 14, 15 (giustificato), 16 (giustificato), 21 e così sono presenti n. 11 consiglieri, è altresì presente il Sindaco. Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bruno Gian Giorgio, Cortese Paolo, Olivero Bruno, Paglialonga Vincenzo, Vallauri Antonio. Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura; Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Rosita dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

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Città di Fossano Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

Seduta del 19 MARZO 2013

Oggetto: a. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 174 - Approvazione schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed annessi allegati

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

b. D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 - Approvazione “Programma triennale 2013-15” e dell’ “Elenco annuale 2013” dei Lavori Pubblici.

c. D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii. - Approvazione “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. d. Dpr. 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti.

e. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 14 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Approvazione delle tariffe e del nuovo Regolamento comunale per la gestione del tributo.

f. D.L. 6/12/2011 n. 201 – Art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione

aliquote e detrazioni per l'anno 2013. Modifica della tabella A) allegata al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta.

g. D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. – Addizionale comunale IRPEF - Conferma aliquote per l'anno 2013.

h. D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 C.O.S.A.P. – Conferma tariffe per l’anno 2013 e modifica del vigente regolamento comunale. i. D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I – Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma Tariffe

per l’anno 2013.

j. D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172 - Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2013 e determinazione percentuali di copertura.

k. Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2013

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di Marzo, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del

palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta

pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

1. AMBROGIO Daniela 12. MALVINO Clemente 2. BALOCCO Francesco – Sindaco 13. MANINI Ernestino 3. BARALE Mario 14. MANTINI Anna 4. BOGLIOTTI Bartolomeo 15. MIGNACCA Michele 5. BURDESE Livia 16. PELLEGRINO Giacomo 6. CERVA Monica 17. RACCA Andrea 7. CUZZOCREA Fortunato 18. SAROTTO Maurizio 8. DOGLIANI Gianfranco 19. SERRA Rosita - Presidente 9. GEMELLO Stefano 20. TESTA Adriano 10. GIORGIS Carlo 21. VIGLIETTA Roberto 11. GIRAUDO Giovanni

Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 1, 4, 6, 7 (giustificato), 10 (giustificato), 14, 15 (giustificato),

16 (giustificato), 21 e così sono presenti n. 11 consiglieri, è altresì presente il Sindaco.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bruno Gian Giorgio, Cortese Paolo, Olivero Bruno,

Paglialonga Vincenzo, Vallauri Antonio.

Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Rosita dichiara aperta la seduta e

dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

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RM /va

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 13 19/03/2013 a. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 174 - Approvazione schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed annessi

allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. b. D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 - Approvazione “Programma triennale 2013-15” e dell’ “Elenco annuale 2013” dei Lavori

Pubblici.

c. D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii. - Approvazione “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. d. Dpr. 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti.

e. D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 14 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARES) – Approvazione delle tariffe e del nuovo Regolamento comunale per la gestione del tributo. f. D.L. 6/12/2011 n. 201 – Art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, Imposta municipale propria (IMU) -

Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. Modifica della tabella A) allegata al vigente regolamento

comunale per l’applicazione dell’imposta. g. D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. – Addizionale comunale IRPEF - Conferma aliquote per l'anno 2013.

h. D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 C.O.S.A.P. – Conferma tariffe per l’anno 2013 e modifica del vigente regolamento

comunale. i. D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I – Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni –

Conferma Tariffe per l’anno 2013.

j. D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172 - Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2013 e determinazione percentuali di copertura.

k. Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2013

******

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula i

Consiglieri Viglietta Roberto, Cerva Monica, Bogliotti Bartolomeo, Ambrogio Daniela e

Mantini Anna, i presenti sono quindi 16 più il Sindaco (17);

Il Presidente, atteso che la discussione relativa al presente argomento è già ricompresa in

quella allegata alla precedente deliberazione n. 12, invita il collegio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il comma 5 dell’articolo 15 del vigente regolamento di contabilità recita: “I

Consiglieri possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio, entro 10 giorni dalla

data di deposito. Gli emendamenti devono essere redatti in forma scritta, con l’indicazione

delle risorse destinate agli eventuali interventi proposti e devono singolarmente salvaguardare

l’equilibrio del bilancio.”

Dato atto che la data di deposito dello schema di Bilancio di previsione 2013 ed annessi

allegati è stata il giorno 26 febbraio 2013;

Dato atto che, con riferimento al Bilancio di Previsione 2013 ed annessi allegati, sono state

presentate proposte di emendamento da parte del Gruppo consiliare “Il popolo della libertà”,

pervenute il giorno 8.03.2013 (prot. n. 9143):

Emendamento n. 1

Visti i risultati positivi dell’anno scorso, si propone di incrementare la dotazione del

fondo denominato “Interventi a sostegno della famiglia” (cap. n. 6966) riducendo la

dotazione dei seguenti capitoli:

- Iniziative Presidente del Consiglio: Euro 500,00

- Spese per Giornale dell’Amministrazione: Euro 3.600,00

- Spese per liti, arbitraggi: Euro 10.000,00

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2

- Prestazioni professionali per studi progettaz. ecc. ecc. : Euro 10.000,00

per un totale di Euro 24.100,00

Il Presidente pone in votazione il PRIMO emendamento sopra riportato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere del Collegio dei Revisori;

Acquisiti i seguenti pareri:

parere favorevole relativamente alla sola regolarità tecnica della proposta di emendamento in

argomento del Segretario Generale,

parere favorevole relativamente alla sola regolarità tecnica della proposta di emendamento in

argomento del Dirigente del Dipartimento Tecnico,

parere favorevole relativamente alla sola regolarità contabile della proposta di emendamento

in argomento del Dirigente del Dipartimento Finanze,

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 6 voti

favorevoli, n. 11 contrari (Ambrogio, Bogliotti, Burdese, Cerva, Gemello, Giraudo, Manini,

Racca, Sarotto, Serra, Balocco) e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di non approvare il PRIMO emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Il Popolo della

Libertà” e sopra riportato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di dichiarare l’emendamento sopra riportato immediatamente eseguibile.

---

Emendamento n. 2

Istituire un Fondo per la riduzione delle aliquote IMU sulla prima casa (rinviando le

modalità attuative a provvedimenti regolamentari della Giunta previo parere della

Commissione competente).

Le risorse da destinare a tale fondo sono da reperirsi sui capitoli Maggiori proventi

I.C.I. e Maggiori proventi addizionale comunale I.R.P.E.F. aumentando le previsioni di

spesa per un totale pari a Euro 150.000,00 (comunque si ritiene che la dotazione del

fondo non debba essere inferiore a 100.000,00 Euro).

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Il Presidente pone in votazione il SECONDO emendamento sopra riportato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere del Collegio dei Revisori;

Acquisito il parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta

di emendamento in argomento del Dirigente del Dipartimento Finanze, precisando che:

- le eventuali modifiche alle aliquote IMU potranno essere proposte dalla Giunta ma dovranno

essere deliberate dal Consiglio per espressa previsione dell’art. 13 comma 6 del DL 201/2011

e l’eventuale diminuzione delle aliquote IMU dovrà essere compensata dall’aumento di altre

entrate e non dalla costituzione di un fondo nella parte spesa del bilancio;

- un aumento della previsione di entrata sul capitolo dei maggiori proventi ICI potrebbe non

essere realizzato perché dipendente dall’attività di recupero dell’ufficio Tributi, già

pesantemente impegnato dalle modifiche normative relative all’introduzione della TARES,

dalla internalizzazione della gestione dei tributi minori (COSAP, Pubblicità e Affissioni) dal

gennaio del 2013 e dalla riscossione dei tributi. La previsione del capitolo inoltre è già

realistica poiché gli anni accertabili ai fini ICI nel 2013 sono quattro e non più cinque poiché

dal 2012 l’ICI è stata abolita. Inoltre negli esercizi precedenti è stato effettuato un controllo,

quasi a tappeto, sulle aree edificabili del nuovo piano regolatore e pertanto la base della

possibile evasione ICI si è ridotta al minimo con scarse possibilità di ulteriore recupero

fiscale;

- un aumento della previsione di incasso dell’addizionale comunale dovuta a gettiti di anni

precedenti può risultare aleatoria; per avere la certezza di aumentare il gettito deve essere

previsto un aumento delle aliquote attualmente applicate.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 6 voti

favorevoli, n. 11 contrari (Ambrogio, Bogliotti, Burdese, Cerva, Gemello, Giraudo, Manini,

Racca, Sarotto, Serra, Balocco) e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di non approvare il SECONDO emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Il Popolo

della Libertà” e sopra riportato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di dichiarare l’emendamento sopra riportato immediatamente eseguibile.

---

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Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto.

A-- D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 174 - Approvazione schemi del Bilancio di

previsione per l'esercizio 2013 ed annessi allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e dagli artt. 15 e 16 del vigente “Regolamento di contabilità”, la Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale relativi al triennio 2013-2015, e quindi di durata pari a quelli della Regione Piemonte. Ciò premesso, l’Amministrazione ha provveduto a redigere, sulla base delle proposte formulate dai Dirigenti e dai responsabili dei servizi, il bilancio di previsione annuale ed annessi allegati, Relazione previsionale programmatica e Bilancio pluriennale, applicando i modelli ed i contenuti del nuovo ordinamento contabile. Il bilancio di previsione riveste particolare importanza politica, amministrativa e tecnico-contabile poiché, attraverso tale documento, l’ente riassume in un organico schema contabile le spese connesse alle attività che intende realizzare nel corso dell’anno, l’erogazione dei servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, e contestualmente individua le risorse necessarie al finanziamento delle spese programmate. Come codificato nel Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.lgs.18.8.2000 n. 267), il bilancio di previsione sintentizza i programmi e gli obiettivi da raggiungere nonché i limiti da osservare affinché l’organo esecutivo possa conseguire le finalità deliberate dal consiglio. Dal punto di vista operativo infatti: - il Consiglio definisce le finalità ed individua le risorse; - la Giunta definisce gli obiettivi ed individua i responsabili dei servizi; - i responsabili dei servizi curano la gestione delle risorse loro assegnate dalla

Giunta. La struttura di tutto il bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati, bilancio pluriennale e relazione previsionale programmatica, poggia quindi sulla contemporanea definizione dei seguenti punti chiave:

quali sono gli obiettivi;

quali risorse finanziarie, umane e strumentali vengono stanziate per conseguirli;

chi li deve conseguire. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio del bilancio di previsione, la Giunta Comunale provvederà a formulare un dettagliato “Piano Esecutivo di Gestione” che rappresenta il naturale completamento del sistema di documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica uno strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, attribuendo ai vari responsabili di servizio i budget a loro disposizione per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi prefissati. Il Bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ai sensi

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dell’art.162 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 chiude con un totale a pareggio di € 30.201.631,31. Il tetto giuridico-finanziario della spesa corrente è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui alla normativa vigente, contemperato dalle seguenti considerazioni:

a partire dall’esercizio 2005 e fino al 2011 l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è stata classificata quale risorsa del titolo I, entrate tributarie, categoria 02, tasse, in dipendenza dell’entrata in vigore del nuovo testo unico in materia edilizia che non ne prevedeva più il vincolo di destinazione. Tali proventi, in seguito ai chiarimenti introdotti con la codifica SIOPE del bilancio, sono stati iscritti al titolo IV categoria 05 delle entrate del bilancio e sono previsti per l’anno 2013 in € 610.000,00. Tale importo è interamente destinato a spese di investimento;

è stato considerato, per quanto noto al momento di redazione del bilancio di previsione, l’impatto sul gettito del titolo I (entrate tributarie) derivante dall’imposta Municipale propria (IMU);

sono stati considerati i nuovi gettiti derivanti dall’applicazione del nuovo “Tributo comunale sui Tributi e sui servizi”, entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 in sostituzione della Tassa Racccolta Rifiuti Solidi Urbani;

è stato confermato il gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, con la conferma delle aliquote differenziate fra un minimo dello 0,45% ed un massimo dello 0,8% del reddito imponibile, in base agli scaglioni di reddito previsti per l’applicazione dell’IRPEF erariale ed introdotte dal 1° gennaio 2012;

sono stati previsti i gettiti derivanti dalla gestione diretta, dal 1° gennaio 2013, del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dell’Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

sono stati previsti i costi relativi al CCNL del personale degli enti locali;

come consentito dalla legge L. 662/96 e dall’art. 187, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si è previsto un presunto avanzo di amministrazione 2012 pari ad 975.000,00 destinato al finanziamento di investimenti previsti nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2013.

Ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, in data odierna, contestualmente all’approvazione degli schemi di bilancio di cui alla presente, sono approvate le deliberazioni relative alla manovra tariffaria di cui alla lettera e), art.172, D.Lgs. n.267/00 e s.m.i., che in sintesi prevedono:

l’adozione del nuovo sistema tariffario e del relativo regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con la previsione di un gettito in entrata pari ad € 3.320.000,00, di cui € 2.640.000,00 a copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, € 550.000,00 pari alla quota sui servizi indivisibili, di spettanza dello Stato ed € 130.000,00 quale Tributo Provinciale per l’Ambiente di spettanza della Provincia di Cuneo;

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la conferma dell’aliquote relative all’ Addizionale comunale all’IRPEF;

la previsione del nuovo gettito derivante dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, stimata in € 9.300.000,00 per effetto della nuova ripartizione fra l’erario, cui spetta ora l’intero gettito derivante dai fabbricati produttivi ed i comuni, cui spetta interamente il gettito derivante da tutte le altre fattispecie; nonchè per effetto dell’aumento delle aliquote rispetto a quanto stabilito per l’anno 2012;

la conferma delle tarifffe in essere per l’Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni;

la conferma delle tariffe in essere del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, con una contestuale modifica del relativo regolamento consistente nell’introduzione di una nuova tipologia di occupazione, con relativo coefficiente di imposizione, per quanto concerne chioschi e dehors adibiti alla somministrazione non costituenti pertinenza di altre strutture di somministrazione;

la conferma di tutte le tariffe dei servizi in essere alla data di approvazione, al fine di garantire la realizzazione dei relativi stanziamenti di bilancio.

Le risultanze finali del bilancio di previsione per l’anno 2013, possono così sintetizzarsi:

PARTE PRIMA: ENTRATA

Descrizione

Stanziamento 2012

Somma in Aumento

Somma in Diminuzione

Previsione Anno 2013

Avanzo di amministrazione 1.831.308,93 0,00 856.308,93 975.000,00

Titolo 1° Entrate Tributarie

13.039.419,52 6.675.057,00 4.468.068,44 15.246.408,08

Titolo 2° Trasferimenti correnti

609.157,12 0,00 117.995,47 491.161,65

Titolo 3° Entrate Extratributarie

3.221.034,30 50.765,90 538.113,62 2.733.686,58

Titolo 4° Alienaz. e trasf. capitale

8.221.172,65 0,00 2.700.797,65 5.520.375,00

Titolo 5° Accensione di prestiti

195.000,00 0,00 195.000,00 0,00

Titolo 6° Servizi Conto Terzi 5.930.000,00 0,00 695.000,00 5.235.000,00

Totale Entrate

33.047.092,52

6.725.822,90

9.571.284,11

30.201.631,31

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PARTE SECONDA: SPESA

Descrizione

Stanziamento 2012

Somma in Aumento

Somma in Diminuzione

Previsione Anno 2013

Titolo 1° Spese Correnti

16.680.192,87 1.737.204,87 1.127.358,43 17.290.039,31

Titolo 2° Spese c/capitale

9.327.672,65 1.355.598,90 3.901.896,55 6.781.375,00

Titolo 3° Rimborso di prestiti

1.109.227,00 0,00 214.010,00 895.217,00

Titolo 4° Servizi conto Terzi

5.930.000,00 0,00 695.000,00 5.235.000,00

Totale Uscite 33.047.092,52 3.092.803,77 5.938.264,98

30.201.631,31

Non è stato previsto lo stanziamento di oneri per permessi di costruire (entrate in conto capitale) per il finanziamento di spese correnti.

Si precisa che tutte le entrate sono state previste rispettando i criteri di veridicità e realizzabilità delle stesse, tenendo contemporaneamente conto degli stanziamenti e degli accertamenti effettuati nel 2012, della loro naturale espansione e dei gettiti derivanti dal recupero dell’evasione tributaria.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale (individuati dall’elencazione tassativa del Decreto del Ministero degli Interni del 31.12.1983), la copertura minima del 36% sul costo dei servizi stessi viene ampiamente assicurata, anche se il nostro Comune, non trovandosi nelle condizioni di deficitarietà previste dal D.Lgs. n. 267/2000, non ne è più tenuto alla dimostrazione.

La spesa corrente è stata prevista nel rispetto dei limiti di cui al patto di stabilità, secondo un principio di razionalizzazione e rigido contenimento della stessa. La spesa in conto capitale è prevista, per l’esercizio 2013 in € 6.781.375,00. La programmazione delle opere pubbliche è stata eseguita sulla base del D.Lgs. 163 del 12/4/2006. Sono stati inseriti soltanto gli interventi di importo superiore a 100.000,00 euro relativi ad opere finanziabili dal Comune ovvero finanziate con somme già previste nel bilancio di enti terzi; tale programmazione si deve svolgere sulla base di un “programma triennale” e di un “elenco annuale” dei Lavori Pubblici. Il programma triennale, che costituisce il momento attuativo di studio di fattibilità, di identificazione e di quantificazione dei bisogni da soddisfare, ha per oggetto i lavori pubblici da eseguire nel triennio, e deve indicare: le attività da realizzare, suddivise per tipologia (costruzioni, manutenzioni,

completamenti, ecc.) e per categorie, cioè per destinazioni funzionali delle opere e degli interventi da realizzare;

le finalità e i risultati attesi; i tempi di attuazione; i costi da sostenere e, in particolare, le risorse disponibili;

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le localizzazioni degli interventi e la valutazione del loro impatto nel territorio, con riferimento alle problematiche di ordine ambientale, paesistico, urbanistico e territoriale;

le priorità.

L’elenco annuale contiene tutte le opere previste nel primo esercizio finanziario di riferimento del programma triennale. Le opere inserite nell’elenco annuale sono conformi agli strumenti urbanistici. Il programma triennale e l’elenco annuale sono stati adottati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 354 del 15/10/2012 e n. 52 del 26/02/2013 resi pubblici mediante affissione all’albo pretorio informatico del Comune. Il programma triennale dei lavori pubblici è articolato nelle seguenti risultanze finali:

Anno 2013 € 6.723.587,00 Anno 2014 € 2.515.000,00 Anno 2015 € 3.780.000,00.

L’art. 171 del D.Lgs. 267/2000 richiede che sia allegato al Bilancio, oltre alla Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione di appartenenza (triennio 2013/2015), redatto secondo i criteri illustrati nel predetto articolo e secondo gli schemi e approvati dall’art.160 del predetto del Testo Unico D.Lgs. n.267/2000.

Analogamente al Bilancio di esercizio ed alla Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale fa riferimento, non solo alle previsioni di impiego delle risorse, ma anche alla stima delle loro disponibilità. Comprende, infatti, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento. Il bilancio pluriennale dimostra la capacità dell’ente di fronteggiare gli effetti economici sulla spesa corrente conseguenti alla realizzazione di nuove opere pubbliche.

Il D.Lgs. 170 del 12/04/2006 ribadisce che attivare un investimento significa approvare non solo il progetto esecutivo dell’opera, ma impegnarsi a prevedere la copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti (rate mutui, manutenzione, spese di gestione, ecc.) conseguenti all’attivazione della stessa.

Nell’attuale assetto normativo, le previsioni del Bilancio pluriennale sono caratterizzate da “capacità autorizzatoria” e costituiscono contemporaneamente limite inderogabile di spesa.

Le risultanze finali del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, possono così sintetizzarsi:

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PARTE PRIMA: ENTRATA

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Avanzo di Amm.ne 975.000,00 0,00 0,00

Titolo I 15.246.408,08 15.273.028,00 15.259.028,00

Titolo II 491.161,65 483.506,79 474.050,71

Titolo III 2.733.686,58 2.578.788,26 2.604.288,26

Titolo IV 5.520.375,00 2.354.000,00 3.619.000,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00

TOTALE 24.966.631,31 20.689.323,05 21.956.366,97

PARTE SECONDA: SPESA

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Titolo I 17.290.039,31 17.111.970,05 17.279.608,97

Titolo II 6.781.375,00 2.640.000,00 3.905.000,00

Titolo III 895.217,00 937.353,00 771.758,00

TOTALE 24.966.631,31 20.689.323,05 21.956.366,97

Come desumibile dai prospetti riepilogativi nel bilancio pluriennale non sono riportate le previsioni relative al Titolo VI dell’Entrata e al Titolo IV della Spesa in quanto mere partite di giro senza rilevanza sulla programmazione pluriennale. Il pareggio del Bilancio Pluriennale con riferimento agli esercizi 2014 e 2015 è stato raggiunto senza prevedere il ricorso ad aumenti tributari e/o tariffari, fronteggiando il fisiologico aumento delle spese con il contenimento e la razionalizzazione delle stesse oltre che con la naturale espansione delle entrate tributarie, dovuta all’ampliamento della base imponibile. Infine, come si desume dai sopra esposti prospetti di riepilogo, per gli esercizi 2014 e 2015 non è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in quanto non è possibile determinarne la realizzazione con ragionevole certezza. Per quanto concerne il patto di stabilità 2013, la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), art. 1 commi 428 a 448, interviene apportando alcune modifiche alla normativa di riferimento prevista per il patto di stabilità 2012 dagli articoli 30,31 e 32 della Legge n. 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012), e ripropone anche per il triennio 2013 – 2015 il meccanismo di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità previsto per l’anno precedente. Per il triennio 2013 – 2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica è perseguito

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non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall’art. 16 del DL. 95/2012, come modificato dalla Legge di stabilità 2013, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117 comma 3, e 119 comma 2 della Costituzione. La principale novità delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno 2013 è rappresentata dall’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007 – 2009 in luogo del triennio 2006 – 2008. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’art. 31 della legge 183/2011 propone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali con un unico obiettivo di competenza mista. Come già per l’anno 2012, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Ai fini del concorso alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente degli anni 2007-2009 per una percentuale fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 dell’ art. 31 della legge 183/2011 come modificati dai commi 432 e 431 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono le seguenti: - per il 2013: 14,80% - per il 2014: 14,80% - per il 2015: 14,80% L’ente dovrà pertanto conseguire un saldo calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali, determinato dall’art. 14 c. 2 del DL 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, come specificato dal comma 4 art. 31 della legge 183/2011. Tali percentuali si applicano nelle more dell’adozione del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, come previsto dall’art. 20 c. 2, del DL. 98 del 6/7/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111 del 15/7/2011, comma da ultimo modificato dall’art. 1 comma 428 della Legge n. 228 del 24/12/2012, che suddividerà gli enti del singolo livello di governo in due classi sulla base della valutazione ponderata di alcuni parametri di virtuosità, al fine di individuare gli enti virtuosi.

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Gli enti che, sulla base di tali parametri di virtuosità, risulteranno collocati nella classe degli enti virtuosi, come già per il 2012, conseguiranno l’obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero. Anche per l’anno 2013 la normativa non prevede più, come già per il 2012, l’applicazione di un fattore di correzione al fine di ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi (previsti dall’art. 31 della Legge 183/2011) e quelli calcolati in base alle previgenti disposizioni di legge. Si dà atto nel seguito del meccanismo di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità 2013/2015, come precedentemente descritto e come riportato dalla Circolare n. 5 del 07/02/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1. Individuazione della spesa corrente media del triennio 2007/2009:

ANNO IMPORTO MEDIA

2007 15.693.716,24

2008 16.488.260,48

2009 16.687.662,20 16.289.879,64

2. calcolo del saldo obiettivo applicando le percentuali previste dal comma 2 dell’art. 31 della L. 183/2011:

annospesa corrente media

2007/2009

percentuali

per obiettivo

obiettivo di

competenza mista

2013 16.289.879,64 14,80 2.410.902,19

2014 16.289.879,64 14,80 2.410.902,19

2015 16.289.879,64 14,80 2.410.902,19

3. calcolo del saldo obiettivo con la neutralizzazione della riduzione dei trasferimenti:

anno saldo obiettivoriduzione

trasferimenti

obiettivo da

conseguire

2013 2.410.902,19 921.000,00 1.489.902,19

2014 2.410.902,19 921.000,00 1.489.902,19

2015 2.410.902,19 921.000,00 1.489.902,19

Gli obiettivi pluriennali per il rispetto del patto di stabilità 2013/2015 sarebbero quindi i seguenti:

- anno 2013: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.489.902,19 - anno 2014: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.489.902,19 - anno 2015: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.489.902,19

Poiché le percentuali di miglioramento dei saldi finanziari per gli enti che, sulla base dei criteri di virtuosità individuati dal decreto ministeriale di cui al DL 98/2011, verranno definiti “non virtuosi” saranno superiori a quelli fissati per gli enti virtuosi, ma comunque non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle

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percentuali originarie, per ragioni di prudenza, si prendono a riferimento per la programmazione previsionale del bilancio 2013/2015 gli importi del saldo previsto per gli enti non virtuosi, calcolato cioè applicando le percentuali di cui al comma 6, (introdotto dalla Legge n. 228/2012), del citato articolo 31: - per il 2013: 15,80% - per il 2014: 15,80% - per il 2015: 15,80% Gli obiettivi pluriennali per il rispetto del patto di stabilità 2013/2015 calcolati sui parametri degli enti “non virtuosi”, in attesa dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, sono quindi i seguenti (in migliaia di euro):

- anno 2013: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.653,00 - anno 2014: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.653,00 - anno 2015: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.653,00

Si precisa inoltre che, il Comune di Fossano nell’anno 2012 avendo ricevuto, in base all’art. 4-ter del DL. 16/2012 che disciplina il Patto orizzontale nazionale, uno spazio finanziario pari ad €. 105.000,00, deve peggiorare nei due anni successivi il proprio obiettivo di pari importo. Gli obiettivi sono quindi i seguenti:

- anno 2013: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.601,00 - anno 2014: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.600,00 - anno 2015: saldo obiettivo finale di competenza mista: € 1.653,00

Il modello OB/13/C5000 predisposto dal ministero per il calcolo degli obiettivi patto 2013/2015 viene allegato alla presente (allegato 3). Si precisa inoltre che, come previsto dal comma 107 dell’art. 1 della Legge 220/2010, e ribadito dal comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011, gli schemi di bilancio sono stati redatti iscrivendo previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di credito, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo per gli anni 2013, 2014 e 2015. Come richiesto inoltre dalla citata norma si riportano nel seguito e si allegano alla presente i prospetti con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti al fine del rispetto del patto di stabilità (allegati 4, 5 e 6):

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2013/2015

VERIFICA DI COMPETENZA MISTA

ENTRATA – SPESA

Correnti da: stanziamento competenza

Conto Capitale da: reversali-mandati ANNO 2013

ENTRATE

E1 Entrate Tributarie (Tit.1°) 15.246,00

E2 Trasferimenti Correnti (Tit.2°) 491,00

E3 Entrate Extratributarie (Tit.3°) 2.734,00

E4 Entrate Conto Capitale (Tit.4°) 2.927,00

a detrarre: E5 Entrate per riscossione di crediti (Tit.4° cat. 06) 0,00

En Voci di detrazione Entrata 0,00

Ex 0,00

STot ENTRATE FINALI NETTE 21.398,00

SPESE

S1 Spese correnti (Tit.1°) 17.290,00

S2 Spese conto capitale (Tit.2°) 2.450,00

a detrarre: S3 Spese per concessione di crediti (Tit.2° int.10) 0,00

Sn Voci di detrazione Spesa 0,00

Sy 0,00

STot SPESE FINALI NETTE 19.740,00

SFM SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 1.658,00

OBIE OBIETTIVO ANNUALE 1.601,00

DIFFE DIFFERENZA 57,00

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2013/2015

VERIFICA DI COMPETENZA MISTA

ENTRATA – SPESA

Correnti da: stanziamento competenza

Conto Capitale da: reversali-mandati ANNO 2014

ENTRATE

E1 Entrate Tributarie (Tit.1°) 15.273,00

E2 Trasferimenti Correnti (Tit.2°) 484,00

E3 Entrate Extratributarie (Tit.3°) 2.579,00

E4 Entrate Conto Capitale (Tit.4°) 5.257,00

a detrarre: E5 Entrate per riscossione di crediti (Tit.4° cat. 06) 0,00

En Voci di detrazione Entrata 0,00

Ex 0,00

STot ENTRATE FINALI NETTE 23.593,00

SPESE

S1 Spese correnti (Tit.1°) 17.112,00

S2 Spese conto capitale (Tit.2°) 4.850,00

a detrarre: S3 Spese per concessione di crediti (Tit.2° int.10) 0,00

Sn Voci di detrazione Spesa 0,00

Sy 0,00

STot SPESE FINALI NETTE 21.962,00

SFM SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 1.631,00

OBIE OBIETTIVO ANNUALE 1.600,00

DIFFE DIFFERENZA 31,00

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2013/2015

VERIFICA DI COMPETENZA MISTA

ENTRATA – SPESA

Correnti da: stanziamento competenza

Conto Capitale da: reversali-mandati ANNO 2015

ENTRATE

E1 Entrate Tributarie (Tit.1°) 15.259,00

E2 Trasferimenti Correnti (Tit.2°) 474,00

E3 Entrate Extratributarie (Tit.3°) 2.604,00

E4 Entrate Conto Capitale (Tit.4°) 5.345,00

a detrarre: E5 Entrate per riscossione di crediti (Tit.4° cat. 06) 0,00

En Voci di detrazione Entrata 0,00

Ex 0,00

STot ENTRATE FINALI NETTE 23.682,00

SPESE

S1 Spese correnti (Tit.1°) 17.280,00

S2 Spese conto capitale (Tit.2°) 4.700,00

a detrarre: S3 Spese per concessione di crediti (Tit.2° int.10) 0,00

Sn Voci di detrazione Spesa 0,00

Sy 0,00

STot SPESE FINALI NETTE 21.980,00

SFM SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 1.702,00

OBIE OBIETTIVO ANNUALE 1.653,00

DIFFE DIFFERENZA 49,00

Si precisa che in tali prospetti, i valori di cassa relativi al titolo IV in entrata ed al titolo II in spesa, sono stati ipotizzati in base a stime su incassi e pagamenti e costituiscono gli importi delle entrate da realizzare ed i limiti di spesa da non superare per garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, rappresentando più un budget di spesa e di realizzazione delle entrate che non una semplice previsione. Infatti il meccanismo di calcolo del patto di stabilità anche per il 2013, prevedendo per il calcolo dell’obiettivo di competenza mista la commistione di valori sia di competenza che di cassa implica la necessità di un attento controllo dei dati di bilancio integrando la verifica dell’andamento delle entrate e delle spese di competenza con l’andamento di cassa. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno sarà inoltre necessario trasmettere semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le

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risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancato rispetto del patto interno di stabilità, il comma 26 dell’art. 31 Legge 183/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 439 della Legge 228/2012, dispone per l’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’applicazione delle seguenti sanzioni: - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; - divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; - divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; - divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; - divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, elusivi di tale disposizione; - riduzione del 30 per cento, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno. A seguito di eventuali modifiche normative o dell’emanazione di circolari esplicative da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provvederà, nella prima variazione utile di bilancio, ad aggiornare gli obiettivi programmatici, in base alle indicazioni definitive riportate nei citati provvedimenti (e loro eventuali successive modificazioni) ed a verificare conseguentemente il rispetto del patto. Ritenuto pertanto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con annessi Relazione previsionale programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, pienamente rispondenti agli schemi, ai modelli ed alle norme vigenti. Verificato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 18/12/2012, è stato approvato il programma relativo ai contratti di collaborazione autonoma per il 2013, previsto dall’art. 3 comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Dato atto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 10/11/2009 è stato adottato il Piano generale di sviluppo 2009/2014 del Comune di Fossano. Rilevata la competenza della Giunta Comunale, organo esecutivo, per la predisposizione dello schema di Bilancio di previsione annuale con annessi Relazione previsionale e programmatica e schema di Bilancio pluriennale, e per la presentazione all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla Relazione

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dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 174 del Testo Unico D.Lgs. 18.8.2000 n.267. Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Dipartimento Finanze. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e nessuno astenuto,

DELIBERA

1 Di adottare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 con annessi la Relazione previsionale programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26/02/2013, ai sensi dell’art.174, del Testo Unico D.Lgs. 267/2000, nelle risultanze finali esposte nei seguenti quadri generali riassuntivi, allegati “1) Bilancio di previsione 2013” e “2) Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2 Di dare atto che per conseguire il pareggio di bilancio per l’anno 2013 è

necessario approvare, in data odierna, le deliberazioni relative alla manovra tariffaria di cui alla lettera e), art.172, D.Lgs. n.267/00 e s.m.i e precisamente:

Piano Finanziario Rifiuti – Adozione

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Approvazione, delle tariffe e del nuovo Regolamento comunale per la gestione del tributo

Imposta Municipale Propria - IMU – approvazione aliquote per l’anno 2013

Addizionale comunale IRPEF – conferma aliquote per l’anno 2013

Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – Conferma tariffe per l’anno 2013 e modifica del vigente regolamento

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe per l’anno 2013

Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e dei relativi costi. Individuazione dei servizi locali. Conferma tariffe per l’anno 2013.

3 Di dare atto che viene conseguentemente aggiornato e modificato il Piano

generale di sviluppo 2009/2014 del Comune di Fossano.

4 Di dare atto, per quanto concerne il Patto di stabilità 2013, 2014 e 2015, del rispetto dei saldi finanziari verificati sugli stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale, in ottemperanza a quanto disposto, alla data attuale, dalla L.228/2012,che ha modificato la L. 183/2011, così come risulta dai prospetti allegati 3, 4, 5 e 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5 Di dare atto che a seguito di eventuali modifiche normative a quanto

attualmente previsto dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in tema di patto di stabilità e dell’emanazione di ulteriori circolari esplicative da parte del

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Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provvederà, nella prima variazione utile di bilancio, ad aggiornare gli obiettivi programmatici, in base alle indicazioni riportate nei provvedimenti ed a verificare conseguentemente il rispetto del patto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Successivamente, B-- D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 Approvazione “Programma triennale 2013/2015” e

dell’ “Elenco annuale 2013” dei Lavori Pubblici

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l’art. 128 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; Visto il Tit. I – Capo II del DPR 5/08/2010 n° 207; Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011; Considerato che l’obbligo dell’inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale esiste esclusivamente per le opere di importo superiori a 100.000,00 € ma che tuttavia appare opportuno affiancare al documento ufficiale previsto dalle disposizioni legislative e normative un “piano programmatico dei LL.PP. per il bilancio triennale 2013-2014-2015” in cui compaiono tutti gli interventi che configurano lavori pubblici con le relative modalità di finanziamento al fine di disporre di un quadro programmatico completo; Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 15/10/2012 con la quale fu adottato il programma triennale dei LL.PP. 2013 / 2015 e l’elenco annuale 2013, nonché la DGC n. 52 del 26/02/2013 con cui si è dato atto di alcune variazioni inserite all’Elenco Annuale per recepire variazioni delle modalità di copertura della spesa di singoli interventi nonché per rintrodurre l’intervento di “Sistemazione idraulica del Torrente Grana Mellea” precedentemente non inserito, ma già previsto nella programmazione triennale scorsa;

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Atteso che si è provveduto ad approvare gli studi di fattibilità e i progetti preliminari degli interventi inseriti nell’elenco annuale 2013 di importo rispettivamente superiore ad €.100.000 oppure ad € 1.000.000. Atteso che rispetto al programma adottato con il provvedimento di cui al precedente capoverso, si è reso necessario modificare le forme di finanziamento di alcuni interventi, in seguito alla pervenuta comunicazione di concessione di un finanziamento regionale ed in particolare per quanto riguarda la Riqualificazione energetica con ampliamento della Scuola di infanzia Rodari per la quale la Regione contribuirà alla spesa con 380.000 €. Visto lo schema aggiornato di programma triennale dei LL.PP. 2013/2015 contenente l’elenco annuale relativo al 2013 redatto dal Dipartimento Tecnico, LL.PP., Urbanistica e Ambiente, costituito dalle schede da 1 a 3 secondo il modello previsto (allegato 7 alla presente); Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza del Consiglio a deliberare in merito; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente. Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e n. 2 astenuti (Mantini, Testa)

D E L I B E R A

Di approvare ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2014-2015 e l’elenco annuale 2013 dei Lavori Pubblici, di seguito allegati, quale parte integrante e sostanziale del bilancio pluriennale 2013-2015 e della presente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

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Successivamente, C-- D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii. - Approvazione “Piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla individuazione, nel proprio patrimonio immobiliare, di singoli beni immobili “suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”; Visto l’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 così come modificato dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 s.m.i. e dall’art. 27 comma 1 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni in L. 214/11; Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 122 del 23 dicembre 2008 allegata al Bilancio 2008, n. 117 del 29 settembre 2009 allegata al bilancio 2009, D.C.C. n. 8 del 09 Marzo 2010 e n. 116 dell’08 Novembre 2010 allegate al Bilancio del 2010, D.C.C. n. 18 del 15 Marzo 2011 allegata al Bilancio del 2011 successiva

integrazione avvenuta con D.C.C. n. 89 del 22 Novembre 2011; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 2012 allegata al bilancio 2012; Considerato che su tale impianto si è provveduto ad effettuare:

a) una ricognizione degli immobili passibili di valorizzazione; b) una verifica dello stato delle procedure di vendita effettivamente avvenute; c) una ricognizione degli oggetti la cui alienazione risulta oggettivamente

attuabile e conveniente ed i cui importi siano, a livello contabile, commisurati agli obiettivi dell’Amministrazione nel triennio 2013-2015.

d) le integrazioni necessarie, pervenendo alla seguente elencazione di beni oggetto di “Piano”:

1. Area in Via Santa Marta 2. Locale centrale termica nel palazzo di Via Travaini 3. Appartamento in via Cavour 4. Area marginale dell’”Ambito speciale di riqualificazione urbana – Foro Boario” 5. Area a destinazione mista dell’”Ambito speciale di riqualificazione urbana –

Foro Boario” 6. Area sita nel comparto Alfa in Località Loreto 7. Negozi del centro C.R.A.F. in Località Loreto 8. Area Ex Mattatoio afferente lo Studio di Fattibilità relativo al “Programma

casa: 10.000 alloggi entro il 2.012” della Regione Piemonte 9. Ex istituto scolastico in località Gerbo 10. Area sita in Viale Vallauri afferente la manifestazioni d’interesse per la

presentazione di proposte di interventi ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (“Piano nazionale di edilizia abitativa”)

11. Immobile in Viale Sacerdote 12. Area fabbricato ex scuola elementare in Loc.Sant'Antonio Baligio 13. Reliquato strada Genola - San Lorenzo 14. Area Vicolo Baluardi

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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26 Febbraio 2013 avente per oggetto “Proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione”; Atteso pertanto di procedere all’approvazione di un documento aggiornato rispetto alle vendite avvenute opportunamente integrato con ulteriori beni; Atteso che, ai fini di una migliore conoscenza dello stato di fatto è stata effettuata per ciascuno di tali immobili una stima sintetica, comunque necessitante di ulteriore approfondimento in occasione delle effettive alienazioni;

Atteso che gli argomenti di cui all’argomento oggetto di approvazione non necessitano di Variante al P.R.G.C. ai sensi dell’articolo 16 bis della L.R. 5 dicembre

1977 n. 56 s.m.i.; Atteso che, con riferimento alla verifica di cui al citato articolo 58 rispetto alla assenza del requisito di destinazione d’uso “strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali” dell’ente proprietario, si ritiene essa sia limitata ai compiti istituzionali obbligatori del Comune; Atteso quindi che essi, in considerazione dell’attuale destinazione d’uso di seguito riepilogata:

1. Area in Via Santa Marta: area utilizzata a fini agricoli; 2. Locale centrale termica nel palazzo di Via Travaini: immobile destinato ad

utilizzo residenziale ora libero essendo scaduto l’originario contratto di affitto non più rinnovato;

3. Appartamento in Via Cavour: immobile destinato ad utilizzo residenziale; 4. Area marginale dell’“Ambito speciale di riqualificazione urbana – Foro Boario”:

area declive ad uso verde di arredo; 5. Area a destinazione mista dell’“Ambito speciale di riqualificazione urbana –

Foro Boario”: area, comprensiva di fabbricati, destinata ad uso pertinenziale alle attività di Foro Boario;

6. Area sita nel comparto Alfa in località Loreto: area a verde agricolo; 7. Negozi del Centro C.R.A.F. in località Loreto: locali, ora inutilizzati, destinati ad

attività di scuola di restauro adibibili a destinazione commerciale all’ingrosso; 8. Area ex Mattatoio afferente lo studio di fattibilità relativo al “Programma Casa:

10.000 alloggi entro il 2012” della Regione Piemonte: area e fabbricati destinati ad uso magazzino per attività manutentive dell’Amministrazione Comunale;

9. Ex istituto scolastico in località Gerbo: locale, ora in disuso, originariamente adibito ad attività scolastica primaria;

10. Area sita in Viale Vallauri afferente la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di interventi ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (“Piano Nazionale di edilizia abitativa”): area e fabbricato ad uso spogliatoio destinata ad uso gioco calcio;

11. Immobile in Viale Sacerdote: immobile destinato ad utilizzo residenziale; 12. Area fabbricato ex scuola elementare in Loc.Sant'Antonio Baligio: ospita il locale

centro di ritrovo frazionale 13. Reliquato strada Genola - San Lorenzo: area destinata a viabilità residuale in

reliquato.

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14. Area Vicolo Baluardi: area a gerbido non utilizzata a fini pubblici. non risultano “strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali” come precedentemente descritto; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112 del 25/06/2008, così come modificato dalla relativa Legge di conversione 6 agosto 2008 n.133 e successivamente dalla L. 214/2011 e della Legge Regionale 56/77 s.m.i. articolo 16 bis , il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale della presente.

2. Di dare atto, per le motivazioni ed argomentazioni riportate nelle premesse, che gli immobili e le aree comunali sopra elencati non risultano “strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.

3. Di dare atto che l’inserimento degli immobili ed aree nel piano, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112 del 25/06/2008, così come modificato dalla relativa Legge di conversione 6 agosto 2008 n.133 e successivamente dalla L. 214/2011, determina la classificazione degli stessi come patrimonio disponibile.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Successivamente, D-- D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Adozione del piano finanziario del servizio

rifiuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

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Dato atto che l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 27 dicembre 2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sia istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servisi (TARES), costituito da due componenti a copertura dei costi relativi:

1) al servizio di gestione dei rifiuti (componente rifiuti) 2) ai servizi indivisibili dei comuni (componente servizi).

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale l’“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Verificato che per quanto concerne la componente rifiuti, ai sensi dell’art. 14 commi 22 e 23 del D.L. n. 201/2011 spetta al Consiglio Comunale l’adozione del Piano finanziario del servizio, preliminarmente all’adozione delle tariffe TARES per l’anno di riferimento e contestualmente all’adozione del Bilancio di Previsione per il medesimo esercizio finanziario. Rilevato che per la determinazione dei costi da coprire con la componente rifiuti della TARES, il medesimo articolo 14, al comma 23, prevede che sia adottato dall’organo competente, preliminarmente all’adozione delle tariffe, un “Piano Finanziario” del servizio di gestione dei rifiuti nel quale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Dpr. 27 aprile 1999 n. 158 devono essere individuati:

il programma degli interventi necessari per lo svolgimento del servizio;

il piano finanziario degli investimenti;

l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

le risorse finanziarie necessarie.

Il Piano Finanziario deve altresì essere corredato da una relazione che specifica:

il modello gestionale ed organizzativo prescelto;

i livelli di qualità dei servizi;

la ricognizione degli impianti esistenti;

l’indicazione di eventuali scostamenti rispetto al piano precedente. Dato quindi atto che il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2013, è stato redatto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, e più precisamente:

sono state inserite le voci di costo come previste dal Dpr n. 158/1999 e nella misura ivi consentita;

i costi sono stati suddivisi in base alla loro natura, in: o costi operativi di gestione – CG (spazzamento e lavaggio strade,

raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, costi per la raccolta differenziata, trattamento e riciclo dei materiali differenziati, altri costi)

o costi comuni - CC (amministrativi, generali di gestione, altri costi) o costi d’uso del capitale - CK (ammortamenti, accantonamenti,

remunerazione del capitale investito) sono stati presi a riferimento i costi operativi di gestione (CG) ed i costi comuni

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(CC) riferiti all’anno precedente aggiornati in base al tasso di inflazione programmato (individuato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Finanze nella misura di 1,5% per l’anno 2013), diminuito di un coefficiente di recupero di produttività, stimato per l’anno 2013 nello 0,1%, in quanto non sono previsti significativi scostamenti nel servizio rispetto all’esercizio 2012;

i costi d’uso del capitale sono stati considerati in relazione all’esercizio 2013. Viste le risultanze di cui al Piano Finanziario allegato 8 del presente provvedimento, dalle quali si rileva un costo complessivo del servizio rifiuti per l’esercizio 2013, valutato in complessivi € 2.640.985,36, cui dovrà corrispondere un equivalente gettito della TARES per la parte relativa alla componente rifiuti della tariffa, in quanto il gettito deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio, come previsto dall’art. 2 del già citato Dpr n. 158/1999. Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e n. 2 astenuti (Mantini, Testa)

D E L I B E R A

Di approvare, in base a quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario del Servizio rifiuti per l’anno 2013, di cui all’allegato 8 del presente provvedimento.

Di dare atto che il costo complessivo del servizio rifiuti è stabilito in €.2.640.985,36 da coprirsi integralmente con il gettito derivante dalla componente rifiuti del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), mediante apposita manovra tariffaria e regolamentare da adottarsi in prosecuzione di seduta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Successivamente,

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E-- D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 14 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Approvazione delle tariffe e del nuovo Regolamento comunale per la gestione del tributo.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Barale che presenta la seguente mozione:

“MOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- dal 2013 sarà a carico dei cittadini italiani una nuova imposta, la TARES, in sostituzione

della TARSU;

CONSIDERATO CHE

- essendo il primo anno di applicazione di tale tributo, potrebbero esserci degli scostamenti

tra le previsioni e gli effettivi incassi;

VISTO CHE

- potrebbero esserci ulteriori risparmi sul costo del servizio derivanti dalla raccolta

differenziata;

IMPEGNA

la Giunta a destinare le risorse aggiuntive risultanti dalla vendita della maggior quantità di

rifiuti riciclati e gli eventuali maggiori incassi ad ulteriori riduzioni delle aliquote tariffarie

applicate a beneficio degli utenti.”

Dato atto che il Consigliere Barale dichiara di ritirare la presente mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE Dato atto che l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 27 dicembre 2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sia istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servisi (TARES). Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale l’ “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Verificato che, ai sensi dell’art. 14 commi 22 e 23 del D.L. n. 201/2011, il Consiglio Comunale, dopo aver approvato il Piano finanziario del servizio per l’anno di riferimento, deve provvedere all’adozione del Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo comunale sui rifuiti e sui servizi, nonchè le tariffe TARES per il medesimo esercizio finanziario, contestualmente all’adozione del Bilancio di Previsione per l’anno di riferimento. Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è data facoltà ai comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

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Dato altresì atto che l’art. 14 del citato DL. n. 201/2011 al comma 22, nel fare esplicito rimando alla potestà regolamentare del comune di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, prevede che il regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi disciplini, in particolare:

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;

la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie

i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. Visto il testo del Regolamento comunale per l’applicazione della TARES, allegato 9 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto di quanto previsto dalle normative suindicate e, ove possibile, in continuità con le prescrizioni di cui al precedente regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Dato atto che, in particolare, per quanto concerne il regime delle agevolazioni ammesse dalla normativa di cui sopra, sono state applicate ove possibile e nella quota variabile della tariffa, le medesime agevolazioni previste per la TARSU, ad eccezione di quelle che, per legge, non possono essere più riproposte nella TARES. Considerato che il comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 specifica che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. Di conseguenza, il tributo si compone di due distinte componenti:

a) la componente rifiuti il cui gettito dovrà essere quindi previsto nel medesimo importo del costo del servizio come risultante dal Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2013 approvato al punto precedente del presente provvedimento (allegato 8), ovvero in € 2.640.985,36, poiché per effetto dell’obbligo di prevedere la copertura integrale dei costi, il totale delle spese deve essere equivalente al gettito da raggiungere.

b) la componente servizi, il cui importo è stabilito nella misura base di 0,30 euro/mq, di spettanza dello Stato, eventualmente aumentabili sino ad € 0,40 euro/mq.

a) Tariffa rifiuti

Per quanto riguarda la componente rifiuti, il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a ciascuna macrocategoria. Poichè nel regolamento TARSU vigente fino al 31/12/2012 era già prevista una ripartizione dei costi fra Utenze domestiche e Utenze non Domestiche, individuata nel percorso di formazione delle nuove tariffe a partire dall’anno 2005, si ritiene opportuno, in attesa di un’eventuale nuova ripartizione dei costi, mantenere

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invariata tale percentuale nella seguente misura: UTENZE DOMESTICHE 57% UTENZE NON DOMESTICHE 43% Il comma 17 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 prevede altresì che siano garantite riduzioni di tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata. Poiché il vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 19/04/2012 prevede all’art. 9, comma 3, che “l’utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti”, tale riduzione deve essere garantita a tutte le utenze domestiche. Per fare ciò è necessario trasferire la perdita di gettito derivante dall’applicazione di tale riduzione, come voce di costo per le utenze non domestiche. In sede di prima applicazione si ritiene opportuno stabilire l’applicazione di tale agevolazione nella misura del 5%, eventualmente aumentabile negli anni futuri, qualora si dovessero rilevare significativi miglioramenti nella percentuale di raccolta di rifiuti differenziati, relativamente alla sola parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. In tal modo la perdita di gettito da utenze domestiche, stimabile in € 47.000,00 circa nella parte variabile della tariffa, deve essere posta a carico delle utenze non domestiche, attraverso la seguente nuova ripartizione dei costi:

TIPO DI

UTENZE

RIPARTIZIONE

QUOTA FISSA

RIPARTIZIONE

QUOTA

VARIABILE

DOMESTICHE 57% 54,15%

NON

DOMESTICHE 43% 45,85%

Determinati in tal modo i gettiti da ripartire sulle utenze domestiche e non domestiche, a copertura dei costi fissi e variabili della tariffa, come individuati nel Piano Finanziario, occorre quindi procedere alla suddivisione fra le singole tipologie di utenza. In base a quanto previsto dal Dpr n. 158/199, per le utenze domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un coefficiente di raffronto (ka fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è calcolata in base ad un altro coefficiente (kb), il cui valore deve rientrare fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza. Analogamente, per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa dipendono dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (kc variabile tra un minimo ed un massimo di legge) e per la quota variabile (kd variabile tra un minimo ed un massimo di legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente determinate.

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In assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a disposizione dati puntuali di conferimento riferibili alle singole utenze, si ritiene opportuno adottare i coefficienti suindicati (kb-kc-kd) nella misura minima stabilita dalla legge.

Per l’elaborazione della proposta di determinazione delle tariffe delle singole categorie si è presa a riferimento la banca dati utilizzata per l’applicazione della TARSU:

integrata delle informazioni provenienti dall’anagrafe comunale

adattata in base alle nuove prescrizioni di legge previste per l’applicazione del Tributo comunale sui servizi e delle proposte regolamentari formulate

con l’applicazione dei coefficienti ka, il cui valore è fisso e kb-kc-kd, nei valori minimi previsti dalla legge.

Per quanto concerne il tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, già previsto per la TARSU ed ora confermato per quanto riguarda la TARES dal comma 24 del citato art.14 del DL. n.201/2011, da applicarsi alle occupazioni temporanee di aree pubbliche, quale corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, la legge prevede che la corrispondente tariffa annuale possa essere maggiorata sino al massimo del 100% (poiché poi la stessa tariffa va rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione). Si ritiene opportuno stabilire un aumento del 100% di tale tariffa, per poter coprire in particolare una parte dei significativi costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali, attraverso il gettito derivante da tali attività economiche. Infine, poiché l’art. 14, comma 19, del DL. n. 201/2011 prevede la possibilità per il comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, nell’adozione regolamentare è stata confermata la previsione di esonero, già prevista per la TARSU, stabilita per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ad € 8.000,00 e che siano nelle seguenti condizioni: - formati da uno o due anziani ultrasessantenni - con un componente disabile nella misura minima del 70% - ammessi a beneficiare di contributi economici erogati dal consorzio servizi sociali. Tale esonero dal pagamento è stato altresì previsto per le superfici utilizzate dal Comune e dall’Azienda Speciale Multiservizi. La perdita di gettito derivante dall’applicazione di tali agevolazioni, stimabile in €.38.000,00 circa, sarà ripianata con risorse proprie dell’ente, diverse dalla TARES, come previsto dalla normativa di cui al citato DL n. 201/2011. Per effetto di quanto sin qui esplicitato ed in base alle simulazioni operate, si ritiene di adottare per ciascuna tipologia di utenza domestica e per ciascuna attività non domestica i seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa:

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Coefficienti per la determinazione della tariffa 2013

UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente Ka per la determinazione della quota fissa della tariffa:

Componenti nucleo

familiare Coefficiente

1 0,80

2 0,94

3 1,05

4 1,14

5 1,23

6 o più 1,30

Coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile della tariffa:

Componenti nucleo familiare

Coefficiente

1 0,6

2 1,4

3 1,8

4 2,2

5 2,9

6 o più 3,4

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente Kc per la determinazione della quota fissa della tariffa

Cat. Descrizione Coefficiente

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,40

2 Cinematografi e teatri 0,30

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,51

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,76

5 Stabilimenti balneari 0,38

6 Esposizioni, autosaloni 0,34

7 Alberghi con ristorante 1,20

8 Alberghi senza ristorante 0,95

9 Case di cura e riposo 1,00

10 Ospedale 1,07

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07

12 Banche ed istituti di eredito 0,55

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30

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,99

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,60

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

1,09

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09

20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,38

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

5,57

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,02

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

7,17

28 Ipermercati di generi misti 1,56

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50

30 Discoteche, night-club 1,04

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente Kd per la determinazione della quota variabile della tariffa

Cat. Descrizione Coefficiente

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,28

2 Cinematografi e teatri 2,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

6,25

5 Stabilimenti balneari 3,10

6 Esposizioni, autosaloni 2,82

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31

7 Alberghi con ristorante 9,85

8 Alberghi senza ristorante 7,76

9 Case di cura e riposo 8,20

10 Ospedale 8,81

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78

12 Banche ed istituti di eredito 4,50

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

8,15

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,92

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

8,95

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95

20 Attività industriali con capannoni di produzione

3,13

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

4,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

45,67

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

58,76

28 Ipermercati di generi misti 12,82

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70

30 Discoteche, night-club 8,56

Di conseguenza, vengono determinate le tariffe TARES per l’anno 2013, come segue:

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UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Attività

Quota fissa

TARIFFA €/MQ.

Quota variabile TARIFFA

€/MQ.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,36 0,66

2 Cinematografi e teatri 0,27 0,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,45 0,84

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,68 1,25

5 Stabilimenti balneari 0,34 0,62

6 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,56

7 Alberghi con ristorante 1,07 1,97

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,55

9 Case di cura e riposo 0,89 1,64

10 Ospedale 0,95 1,76

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 1,76

12 Banche ed istituti di eredito 0,49 0,90

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,88 1,63

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99 1,82

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,53 0,98

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,46 2,67

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

0,97 1,79

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,73 1,35

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 1,79

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,63

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49 0,90

Occupanti Quota fissa

TARIFFA €/MQ.

Quota variabile TARIFFA PER

NUCLEO FAMILIARE

1 0,30 35,13

2 0,36 81,97

3 0,40 93,68

4 0,43 105,39

5 0,47 128,81

6 o più 0,50 169,80

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33

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

4,96 9,13

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,32 7,96

24 Bar, caffè, pasticceria 3,52 6,49

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,80 3,31

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,37 2,52

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,38 11,75

28 Ipermercati di generi misti 1,39 2,56

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,67 8,61

30 Discoteche, night-club 0,93 1,71

b) Componente servizi

Il comma 13 del DL. n.201/2011 prevede inoltre l’applicazione di una maggiorazione di 0,30 euro/mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L’importo del gettito di tale maggiorazione (stimato per il Comune di Fossano in € 550.000,00) viene tuttavia decurtato dai trasferimenti erariali spettanti ai singoli comuni. In tal modo questo incasso costituisce una posta neutra per il Comune, poiché tutto il gettito è in realtà trasferito in favore dello Stato. E’ tuttavia prevista la possibilità per il Comune di intervenire su tale maggiorazione, aumentandola sino a 0,40 euro/mq. In tal caso l’aumento deliberato potrà essere trattenuto dal comune come risorsa propria. Poichè tuttavia la maggiorazione base di 0,30 euro/mq comporterà già di per sè un aumento importante dell’esborso da parte dei cittadini e delle imprese, si ritiene di mantenere invariata la maggiorazione nella misura standard di 0,30 euro/mq.

Dato atto che il comma 28 del DL. n. 201/2011 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, già previsto quale maggiorazione TARSU, prevedendone l’incasso da parte del Comune contestualmente alla riscossione della tariffa servizi e della relativa maggiorazione, per poi procedere al riversamento di tali somme in favore della Provincia di Cuneo. Verificato che, al momento, la maggiorazione di cui sopra è stata prevista dalla Provincia di Cuneo nella misura massima del 5% e che pertanto il gettito derivante da tale maggiorazione e da riversare all’Amministrazione provinciale è stimabile in € 130.000,00. Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e nessuno astenuto,

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34

D E L I B E R A

Di approvare, come meglio specificato in premessa, il regolamento TARES allegato sub 9 alla presente deliberazione e la manovra tariffaria TARES per l’esercizio 2013, che si possono così riassumere:

previsione del costo complessivo del servizio € 2.640.985,36 di cui €.969.488,50 imputabili ai costi fissi ed € 1.671.496,86 imputabili ai costi variabili del servizio

determinazione, di conseguenza, del gettito complessivo TARES da raggiungere in € 2.640.985,36

ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, ai fini della determinazione del relativo gettito, come segue:

TIPO DI

UTENZE

RIPARTIZIONE

QUOTA FISSA

RIPARTIZIONE

QUOTA

VARIABILE

DOMESTICHE 57% 54,15%

NON

DOMESTICHE 43% 45,85%

determinazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, secondo

quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, secondo i coefficienti di produzione presuntiva di rifiuti “ka” (quota fissa utenze domestiche) non modificabile, “kb” (quota variabile utenze domestiche), “kc” (quota fissa utenze non domestiche) e “kd” (quota variabile utenze non domestiche, adottati nella misura minima di legge

maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti

applicazione delle medesime agevolazioni previste per la TARSU se ammesse in esplicito dall’art. 14 comma 15 del DL n. 201/2011 nella quota variabile della tariffa, ad eccezione di quelle che, per legge, non possono essere più riproposte nella TARES.

previsione di esonero dal pagamento della TARES, come già previsto per la TARSU, per nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ad € 8.000,00 ed in particolari condizioni (formati da uno o due anziani ultrasessantenni; o con un componente disabile nella misura minima del 70%; o ammessi a beneficiare di contributi economici erogati dal consorzio servizi sociali), nonchè per le superfici utilizzate dal Comune e dall’Azienda Speciale Multiservizi; dando atto che la perdita di gettito derivante dall’applicazione di tali agevolazioni, stimabile in €.38.000,00 circa, sarà ripianata con risorse proprie dell’ente, diverse dalla TARES, come previsto dalla normativa di cui al citato DL n.201/2011.

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Di approvare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti.

Di approvare l’adozione dei seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa TARES per l’esercizio 2013:

UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente Ka per la determinazione della quota fissa della tariffa:

Componenti nucleo

familiare Coefficiente

1 0,80

2 0,94

3 1,05

4 1,14

5 1,23

6 o più 1,30

Coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile della tariffa:

Componenti nucleo familiare

Coefficiente

1 0,6

2 1,4

3 1,8

4 2,2

5 2,9

6 o più 3,4

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente Kc per la determinazione della quota fissa della tariffa:

Cat. Descrizione Coefficiente

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,40

2 Cinematografi e teatri 0,30

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,51

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,76

5 Stabilimenti balneari 0,38

6 Esposizioni, autosaloni 0,34

7 Alberghi con ristorante 1,20

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8 Alberghi senza ristorante 0,95

9 Case di cura e riposo 1,00

10 Ospedale 1,07

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07

12 Banche ed istituti di eredito 0,55

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,99

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,60

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

1,09

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09

20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,38

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

5,57

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,02

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

7,17

28 Ipermercati di generi misti 1,56

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50

30 Discoteche, night-club 1,04

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente Kd per la determinazione della quota variabile della tariffa:

Cat. Descrizione Coefficiente

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,28

2 Cinematografi e teatri 2,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

6,25

5 Stabilimenti balneari 3,10

6 Esposizioni, autosaloni 2,82

7 Alberghi con ristorante 9,85

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8 Alberghi senza ristorante 7,76

9 Case di cura e riposo 8,20

10 Ospedale 8,81

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78

12 Banche ed istituti di eredito 4,50

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

8,15

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,92

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

8,95

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95

20 Attività industriali con capannoni di produzione

3,13

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

4,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

45,67

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

58,76

28 Ipermercati di generi misti 12,82

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70

30 Discoteche, night-club 8,56

Di approvare, di conseguenza, le tariffe TARES per l’anno 2013, come segue:

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Quota fissa

TARIFFA €/MQ.

Quota variabile TARIFFA PER

NUCLEO FAMILIARE

1 0,30 35,13

2 0,36 81,97

3 0,40 93,68

4 0,43 105,39

5 0,47 128,81

6 o più 0,50 169,80

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UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Attività Quota fissa

TARIFFA €/MQ.

Quota variabile TARIFFA

€/MQ.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,36 0,66

2 Cinematografi e teatri 0,27 0,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,45 0,84

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,68 1,25

5 Stabilimenti balneari 0,34 0,62

6 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,56

7 Alberghi con ristorante 1,07 1,97

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,55

9 Case di cura e riposo 0,89 1,64

10 Ospedale 0,95 1,76

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 1,76

12 Banche ed istituti di eredito 0,49 0,90

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,88 1,63

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99 1,82

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,53 0,98

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,46 2,67

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

0,97 1,79

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,73 1,35

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 1,79

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,63

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49 0,90

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

4,96 9,13

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,32 7,96

24 Bar, caffè, pasticceria 3,52 6,49

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,80 3,31

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,37 2,52

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,38 11,75

28 Ipermercati di generi misti 1,39 2,56

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,67 8,61

30 Discoteche, night-club 0,93 1,71

Di stabilire nella misura di legge di € 0,30/mq la maggiorazione della componente servizi, come meglio specificato in premessa.

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39

Successivamente, F-- D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 – Art. 13

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. Modifica della tabella A) allegata al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”. Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dell’art. 8, commi da 5 a 7 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dell’art. 13, commi da 6 a 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, spetta al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, contestualmente all’adozione del Bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Visto l’art. 13 del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., che ha disposto l’anticipazione, in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendo, tra l’altro, che l’imposta complessivamente versata dai contribuenti per l’anno 2012 ad aliquota ordinaria, fosse suddivisa fra lo Stato ed il Comune competente per territorio, secondo i seguenti criteri:

ALIQUOTA ORDINARIA

QUOTA COMUNE QUOTA STATO

Abitazione principale e relative pertinenze

4‰ 4‰ 0

Fabbricati strumentali all’attività agricola

2‰ 2‰ 0

Altri fabbricati Terreni agricoli Aree edificabili

7,6‰ 3,8‰ 3,8‰

Dato atto che, di conseguenza, l’imposta complessivamente versata dai contribuenti per l’esercizio 2012 è stata di € 9.437.905,00 così suddivisi: - € 5.597.600,00 in favore del Comune - € 3.840.305,00 in favore dello Stato Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, all’art. 1, commi da 380 a 386, ha introdotto sostanziali modifiche nella ripartizione del gettito 2013 stabilendo, in

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particolare:

a) che tutto il gettito IMU 2013 sia da attribuire ai singoli comuni, con riserva esclusiva per lo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6‰ (stimabile per il nostro comune in € 1.925.000,00)

b) che sia istituito un nuovo “Fondo di solidarietà comunale”, alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni.

Verificato che, per la quantificazione della quota di gettito IMU che dovrà essere riconosciuta dal comune allo Stato per la dotazione del fondo di solidarietà, è necessaria l’adozione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un Decreto attuativo che terrà in considerazione numerosi parametri, fra i quali anche il differenziale di gettito IMU rispetto all’anno 2012. Dato atto che, in base alle normative attuali, si può presumere che il maggior gettito IMU ad aliquote ordinarie che deriverà al Comune per effetto delle modifiche nella ripartizione del medesimo fra Comune e Stato, sarà integralmente assorbito dall’azzeramento dei trasferimenti erariali e dalla dotazione obbligatoria al fondo di solidarietà e che pertanto non è possibile presumere un maggior gettito “disponibile” in favore dell’Ente, rispetto all’esercizio 2012. Verificato tuttavia che, per raggiungere il pareggio di bilancio, è necessario prevedere un incremento del gettito IMU stimabile in circa in €.1.800.000,00 da ottenersi quindi solo mediante un aumento delle aliquote attualmente applicate. Visto il comma 10 dell’art. 13 del DL. n. 201/2011 come modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012 n. 44) ove è previsto che non si applica la riserva in favore dello Stato relativamente all’Imposta Municipale Propria per gli immobili di cui all’art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, ovvero agli immobili “appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”, e ritenuto pertanto di proporre una riduzione dell’aliquota da applicare a tali immobili da stabilirsi, per l’esercizio 2013, nella misura del 4,75 per mille, con una riduzione di gettito stimabile in circa € 18.000,00. Vista altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 22 gennaio 2013, adottata in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del vigente regolamento IMU, con la quale è stato ritenuto di rivedere al ribasso alcuni valori di terreni edificabili, con riduzione del gettito IMU da tali aree stimabile in € 35.000,00, in conseguenza del perdurare della crisi economica che rende difficoltosa la previsione edificatoria di alcune aree a forte impronta perequativa e particolare complessità procedurale. Valutato di non procedere all’aumento dell’aliquota ordinaria per quanto concerne le abitazioni principali e relative pertinenze, mantenendo in tal modo inalterata la pressione fiscale per tale tipologia di immobili. Verificato che, di conseguenza, per ottenere il gettito IMU necessario al pareggio di bilancio, occorre procedere all’aumento dell’aliquota base nella misura del 1,8‰ per

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tutte le altre fattispecie (unità immobiliari, terreni ed aree edificabili), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali, per i quali, per legge, non è possibile aumentare l’aliquota base e, comunque,nel limite massimo del 10,6‰ come da previsione normativa. Ritenuto quindi di adottare le seguenti aliquote IMU per l’esercizio 2013:

Abitazioni principali e pertinenze 4,00‰

Fabbricati strumentali RURALI 2,00‰

Terreni agricoli 9,40‰

Aree fabbricabili 9,40‰

Affitti concordati 8,40‰

Immobili sfitti 10,60‰

Cooperative a proprietà indivisa ed istituti autonomi delle case popolari

4,75‰

Altri fabbricati 9,40‰

Dato atto che, per effetto delle variazioni di ripartizione delle quote fra Stato e Comune, delle perdite di gettito stimate e dell’aumento delle aliquote, il gettito complessivo IMU per la quota corrispondente alla spettanza comunale, al lordo dell’azzeramento dei trasferimenti erariali e della dotazione del “fondo di solidarietà comunale”, risulta stabilito in €. 9.300.000,00. Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è data facoltà ai comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Visto l’art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, circa la competenza del Consiglio comunale all’adozione dei regolamenti tributari. Dato atto che occorre pertanto provvedere a deliberare la conseguente modifica all’art.2 comma 1 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n. 20 del 13 marzo 2012 in uno con la relativa manovra tariffaria, come segue:

fissazione dell’aliquota base nella misura del 9,4 per mille;

introduzione di un’aliquota agevolata nella misura dello 4,75 per mille per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

fissazione dell’aliquota agevolata nella misura del 8,4 per mille per gli immobili affittati con contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 (contratti concordati);

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fissazione nella misura massima di legge del 10,60 per mille dell’aliquota per gli immobili ad uso abitativo che non risultino locati con regolare contratto di affitto e che siano, nei fatti, non utilizzati;

conferma, nella misura stabilita dalla legge, dell’aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, nella misura di una sola per ciascuna delle categorie catastali C2,C6 e C7;

conferma in € 200,00, elevabili fino ad un massimo di € 600,00, in base al numero di figli conviventi di età inferiore a 26 anni, della detrazione per abitazione principale;

conferma dell’equiparazione all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione, dell’unità immobiliare di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo, a condizione che l’immobile non risulti locato;

conferma, nella misura stabilita dalla legge, dell’aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dato atto che, di conseguenza, il nuovo testo dell’art. 2 comma 1 è il seguente:

Articolo 2 – Aliquote e detrazione per abitazione principale

1. Per l’anno di imposta 2013 sono stabilite le seguenti aliquote e detrazioni: a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per

i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 9,4 per mille; b) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 8,4 per

mille. Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

c) aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 per mille. L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, ad uso abitativo, che non risultino locati con regolare contratto di affitto o che siano, nei fatti, non utilizzati da almeno un anno antecedentemente alla data del 1° gennaio di ciascun anno di imposizione.

d) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 4 per mille. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste.

e) aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 2 per mille.

f) detrazione per abitazione principale nell’importo massimo di € 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è ulteriormente elevata, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dell’importo massimo di €.50,00 (per un massimo di € 400,00 al netto della detrazione base), rapportati al periodo dell’anno in cui si

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verifica la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del beneficio.

Dato atto che, fermo restando il valore venale in comune commercio, vengono confermati nella medesima misura i valori di riferimento per le aree edificabili ai fini dell’autolimitazione del potere di accertamento dell’ente, fatta eccezione per i terreni ricadenti in “ambito progetto dell’espansione urbana perequata. Espansione Nord del centro capoluogo”, in considerazione delle difficoltà edificatorie che interessano tale ambito, come meglio specificato in precedenza ed i cui nuovi valori sono i seguenti:

TIPO DI AMBITO DOPO

L’APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.

DOPO L’APPROVAZIONE

DEL S.U.E.

Espansione nord del capoluogo. Comparto Nord - Sezione Ovest

al mq. € 20,92 al mq. € 65,07

Espansione nord del capoluogo. Comparto Nord - Sezione Est

al mq. € 15,34 al mq. € 46,48

Dato altresì atto che, di conseguenza, la tabella allegato a) al vigente regolamento comunale IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 marzo 2012, risulta modificata come da prospetto allegato 10 al presente provvedimento. Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Testa, Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e nessuno astenuto,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche all’art. 2 comma 1 del

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 marzo 2012, come da testo, allegato n. 10, alla presente deliberazione, in uno con la relativa manovra tariffaria consistente in :

fissazione dell’aliquota base nella misura del 9,4 per mille; introduzione di un’aliquota agevolata nella misura dello 4,75 per mille per gli

immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

fissazione dell’aliquota agevolata nella misura del 8,4 per mille per gli immobili affittati con contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n.431/1998 (contratti concordati);

fissazione nella misura massima di legge del 10,60 per mille dell’aliquota per gli immobili ad uso abitativo che non risultino locati con regolare contratto di affitto e che siano, nei fatti, non utilizzati;

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conferma, nella misura stabilita dalla legge, dell’aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

conferma, nella misura stabilita dalla legge, dell’aliquota ridotta 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura di una sola per ciascuna delle categorie catastali C2,C6 e C7;

conferma in € 200,00, elevabili fino ad un massimo di € 600,00, in base al numero di figli conviventi di età inferiore a 26 anni, della detrazione per abitazione principale;

conferma dell’equiparazione all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione, dell’unità immobiliare di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo, a condizione che l’immobile non risulti locato.

2. Di approvare, di conseguenza, il nuovo testo dell’art. 2 comma 1 come segue:

Articolo 2 – Aliquote e detrazione per abitazione principale

1. Per l’anno di imposta 2013 sono stabilite le seguenti aliquote e detrazioni: a)aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 9,4 per mille; b) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 8,4 per mille. Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. c) aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 per mille. L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, ad uso abitativo, che non risultino locati con regolare contratto di affitto o che siano, nei fatti, non utilizzati da almeno un anno antecedentemente alla data del 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. d) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 4 per mille. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste. e)aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 2 per mille. f)detrazione per abitazione principale nell’importo massimo di € 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è ulteriormente elevata, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dell’importo massimo di €.50,00 (per un massimo di € 400,00 al netto della detrazione base), rapportati al periodo dell’anno in cui si verifica la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del beneficio.

3. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica della tabella allegato a)

(valore delle aree edificabili) del vigente regolamento IMU, per quanto concerne i terreni ricadenti in “ambito progetto dell’espansione urbana perequata. Espansione Nord del centro capoluogo”, in considerazione delle difficoltà edificatorie che interessano tale ambito, come meglio specificato in precedenza ed i cui nuovi valori sono i seguenti:

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TIPO DI AMBITO DOPO

L’APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.

DOPO L’APPROVAZIONE

DEL S.U.E.

Espansione nord del capoluogo. Comparto Nord - Sezione Ovest

al mq. € 20,92 al mq. € 65,07

Espansione nord del capoluogo. Comparto Nord - Sezione Est

al mq. € 15,34 al mq. € 46,48

4. Di dare atto che, di conseguenza, la tabella allegato a) al vigente regolamento

comunale IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 marzo 2012, risulta modificata come da prospetto allegato 10 al presente provvedimento.

Successivamente, G-- D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. – Addizionale comunale I.R.P.E.F. -

Approvazione aliquote per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale l’ “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.

Considerato inoltre che l'art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”. Dato atto che nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio), si ritiene prudenzialmente necessario adottare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in uno con la manovra di bilancio per l’esercizio 2013.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall’art. 13 comma 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011 n.214, i Comuni possono stabilire aliquote differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel rispetto dei principi di progressività.

Verificato che, per raggiungere il pareggio di bilancio, è necessario confermare in €.1.700.000,00 il gettito complessivo in entrata dell’addizionale comunale all’IRPEF, senza necessità di procedere a modifiche tariffarie rispetto a quanto deliberato per l’esercizio 2012. Ritenuto quindi di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, come

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deliberate dalla Giunta comunale con proprio provvedimento n. 54 del 26/02/2013, in base agli scaglioni di imposizione IRPEF previsti dalla legge statale secondo il seguente prospetto:

reddito aliquota

fino a 15.000 0,45%

oltre 15.000 fino a 28.000 0,50%

oltre 28.000 fino a 55.000 0,60%

oltre 55.000 fino a 75.000 0,70%

Oltre 75.000 0,80%

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e n. 2 astenuti (Mantini, Testa)

D E L I B E R A

Di approvare, per l'anno 2013, per quanto di competenza, ai fini del raggiungimento del pareggio economico-finanziario, le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF, per l’anno di imposta 2013, giusta deliberazione Giunta comunale n. 54 del 26/02/2013, come segue:

reddito aliquota

fino a 15.000 0,45%

oltre 15.000 fino a 28.000 0,50%

oltre 28.000 fino a 55.000 0,60%

oltre 55.000 fino a 75.000 0,70%

Oltre 75.000 0,80%

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

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47

Successivamente, H-- D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 C.O.S.A.P. – Conferma tariffe per l’anno

2013 e modifica del vigente regolamento comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale l’ “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; Dato atto che l'art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n° 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”; Dato atto che l'art. 63 del citato D. Lgs 446/97 e s.m.i. stabilisce che: “ I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”; Dato atto che il gettito complessivo in entrata, necessario per il pareggio finanziario per quanto concerne il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, viene previsto, per l’entrata oggetto del presente provvedimento, in € 310.000,00, ottenibile mediante la conferma delle tariffe attualmente in essere.

Nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio), si ritiene prudenzialmente necessario adottare le tariffe del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche come determinata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 26/02/2013, nella quale vengono confermate per l’anno 2013 le aliquote vigenti per l'anno 2012, al fine di preservare l'attuale gettito in entrata, essenziale per il pareggio;

Atteso che le aliquote delle imposte, come previsto dall’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che l’attuale articolazione delle tipologie di occupazione racchiude nella medesima categoria, con coefficiente 0,90, tutte le occupazioni effettuate con chioschi e dehors adibiti alla somministrazione, a prescindere dal fatto che questi

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siano pertinenze di altre strutture di somministrazione o costituiscano essi stessi l’unica superficie di somministrazione. Ritenuto che il valore economico dell’area occupata, in relazione all’attività svolta, sia significativamente maggiore quando i chioschi e i dehors costituiscano essi stessi l’unica superficie di somministrazione, in quanto non accessori di altra struttura, ma essi stessi condizione unica per lo svolgimento dell’attività. Valutata pertanto la necessità di individuare una nuova categoria relativa ai chioschi e dehors di somministrazione non pertinenziali ad altri locali, attribuendo a tale nuova fattispecie il coefficiente di 1,50. Ritenuto quindi di procedere alla modifica della tabella di cui al vigente regolamento COSAP, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 29/12/2005 come segue:

Tipologia occupazioni permanenti di suolo pubblico

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale

1.00

a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di un'attività economica

1.00 b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni

e servizi, edicole, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni, connessi allo svolgimento di un’attività economica

0,90

b1. chioschi e dehors adibiti alla somministrazione non costituenti pertinenza di altre strutture di somministrazione

1,50

c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo o simili

1.20

d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo 1.00

f. passi carrai con manufatto 0,65

g. vetrinette espositive 3,00

Occupazioni permanenti di soprassuolo e sottosuolo Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo

1.00

a. tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche

0.65

b. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari

1.20

c. ponteggi edili soprassuolo, lucernari, griglie, ecc

0.80

d. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato

1.00

e. Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

1.00

f. Cisterne e serbatoi interrati e simili

1.00

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49

Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale

1,00

a. Occupazioni mercatali (con posto fisso) 0,33

b. Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi preposti alla somministrazione di cibi e bevande

0,24

c. Occupazioni occasionali effettuate (spuntisti) da ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili

0,44

d. Edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reintegri

0.45

e. Occupazioni con tariffa agevolata (manifestazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro-loco)

0.07

f. Spettacoli viaggianti e circensi 0,11

g. Occupazione con macchine agricole ed esposizioni auto su area mercatale

0,20

h. occupazione di suolo con paglia su area mercatale 0,25

i. mercatini pulci 0,49

l. occupazioni per fiere (San Giovenale) 0,55

m. occupazioni con cantieri lavoro per messa a dimora di condutture, cavi ed impianti destionati a esercizio o manutenzione delle reti di erogazione pubblici servizi

0,22

Occupazioni temporanee di soprassuolo e sottosuolo

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del soprassuolo e del sottosuolo.

1,00

a. Ponteggi edili soprassuolo

0.50 b. Tende

0,30

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e n. 2 astenuti (Mantini, Testa)

D E L I B E R A

Di confermare, per l'anno 2013, per quanto di competenza, ai fini del raggiungimento del pareggio economico-finanziario, le tariffe in atto del

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50

Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 26/02/2013.

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di modifica della tabella di cui al vigente regolamento COSAP, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 29/12/2005 come segue:

Tipologia occupazioni permanenti di suolo pubblico

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale

1.00

a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di un'attività economica

1.00

b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni, connessi allo svolgimento di un’attività economica

0,90

b1. chioschi e dehors adibiti alla somministrazione non costituenti pertinenza di altre strutture di somministrazione

1,50

c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo o simili

1.20

d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo 1.00

f. passi carrai con manufatto 0,65

g. vetrinette espositive 3,00

Occupazioni permanenti di soprassuolo e sottosuolo

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo

1.00

a. tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche

0.65

b. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari 1.20

c. ponteggi edili soprassuolo, lucernari, griglie, ecc 0.80

d. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato 1.00

e. Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

1.00

f. Cisterne e serbatoi interrati e simili

1.00

Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale

1,00

a. Occupazioni mercatali (con posto fisso) 0,33

b. Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi preposti alla somministrazione di cibi e bevande

0,24

c. Occupazioni occasionali effettuate (spuntisti) da ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili

0,44

d. Edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reintegri

0.45

e. Occupazioni con tariffa agevolata (manifestazioni politiche, culturali,

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51

religiose, sindacali, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro-loco)

0.07

f. Spettacoli viaggianti e circensi 0,11

h. Occupazione con macchine agricole ed esposizioni auto su area mercatale

0,20

h. occupazione di suolo con paglia su area mercatale 0,25

i. mercatini pulci 0,49

l. occupazioni per fiere (San Giovenale) 0,55

m. occupazioni con cantieri lavoro per messa a dimora di condutture, cavi ed impianti destinati a esercizio o manutenzione delle reti di erogazione pubblici servizi

0,22

Occupazioni temporanee di soprassuolo e sottosuolo

Coefficiente

1. Occupazione ordinaria del soprassuolo e del sottosuolo.

1,00

a. Ponteggi edili soprassuolo

0.50

b. Tende

0,30

Successivamente, I-- D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I – Imposta sulla pubblicità e

diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma Tariffe per l’anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.

Dato atto che l'art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”.

Considerato che il comma 5, articolo 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., prevede, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni siano deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applichino a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

Dato atto che nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio), si ritiene prudenzialmente necessario adottare le aliquote dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come determinata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 26/02/2013, nella quale vengono confermate per l’anno

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2013 le aliquote vigenti per l'anno 2012, al fine di preservare l'attuale gettito in entrata, essenziale per il pareggio.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e n. 2 astenuti (Mantini, Testa)

D E L I B E R A

Di confermare, per l'anno 2013, per quanto di competenza, ai fini del raggiungimento del pareggio economico-finanziario, le aliquote in atto dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26/02/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

J-- D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172, lettera e – Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2013 e determinazione percentuale di copertura. Individuazione dei servizi pubblici e conferma tariffe per l’anno 2013.

Considerato che l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 richiede, quale allegato al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio stesso; Dato atto che i servizi pubblici a domanda individuale, così come individuati dal Decreto Ministeriale 31/12/1983, erogati direttamente dal Comune di Fossano, sono quelli di seguito riportati, con l’indicazione dei rispettivi provvedimenti di determinazione delle tariffe, come determinate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 59 del

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53

20/02/2012 e del Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2012, ed in taluni casi aggiornate nel corso dell’anno e che è necessario confermare ai fini del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2013:

1 Colonie e soggiorni stagionali (Estate Ragazzi)

Delib.G.C. n. 94 del 26/03/2012

2 Impianti sportivi (Palestra Comunale, Palazzetto dello Sport)

Delib.G.C. n. 208 del 18/07/2011

3 Tariffe servizi scolastici (pre e dopo scuola) Delib.G.C. n. 236 del 02/07/2012

Delib.G.C. n. 317 del 17/09/2012

4 Mense scolastiche Delib.G.C. n. 236 del 02/07/2012

5 Trasporti Funebri, pompe funebri, illuminazioni votive

Delib.G.C. n. 53 del 20/02/2012 Delib. G.C. n. 58 del 20/02/2012

6 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali (sala Polivalente, salone Brut e Bon)

Delib.G.C. n. 345 del 29/12/2005

7 Attribuzione numero civico Delib.G.C. n. 58 del 20/02/2012

8 Installazione passi carrabili Delib.G.C. n. 58 del 20/02/2012

9 Distribuzione di composter Delib.G.C. n. 58 del 20/02/2012

10 Parcheggi custoditi e parchimetri Delib.G.C. n. 103 del 03/05/2001

Delib.G.C. n. 307 del 15/11/2007

Delib.G.C. n. 188 del 31/05/2010

Delib.G.C. n. 344 del 25/10/2010

Delib.G.C. n. 345 del 25/10/2010

Delib. G.C. n. 54 del 20/02/2012

Dato atto che l’art. 243 del 267/2000 prevede che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale per gli enti strutturalmente deficitari deve essere coperto in misura non inferiore al 36% e che a tal proposito è stata predisposta la tabella (allegato 11), facente parte integrante della presente deliberazione, la quale evidenzia, per ciascun servizio, le entrate, le spese e la percentuale di copertura dei costi, sulle previsioni dell’esercizio 2013, determinata nella misura del 86,59%, valore che supera il limite minimo del 36%, previsto dal citato D.Lgs. 267/2000; Precisato altresì che questo controllo non è obbligatorio per il Comune di Fossano, in quanto questo Comune non è nella condizione di deficitarietà strutturale e, pertanto, non è tenuto alla dimostrazione della sopraddetta copertura minima dei costi; Ritenuto pertanto che le tariffe anzidette debbano essere confermate anche per l’anno 2013, con riserva di aggiornamento di alcune di esse nel corso dell’esercizio in relazione alle esigenze di pareggio di bilancio; Verificato che i servizi locali, diversi dai predetti servizi pubblici a domanda individuale, che regolarmente eroga questo Comune, sono quelli di seguito riportati, con l’indicazione dei rispettivi provvedimenti di determinazione delle tariffe, peraltro già confermate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 59 del 20/02/2012 e del

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Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2012, ed in taluni casi aggiornate nel corso dell’anno e che si debbono confermare ai fini del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2013:

1 Trasporto alunni Delib.G.C. n. 236 del 02/07/2012

2 Trasporto urbano Delib.G.C. n. 1 del 02/01/2012

3 Servizio di Fotocopiatura Delib.G.C. n. 58 del 20/02/2012

4 Servizio Internet Biblioteca Civica Delib.G.C. n. 58 del 20/02/2012

5 Servizi Cimiteriali Delib.G.C. n. 261 del 10/11/2005 Delib.G.C. n. 26 del 01/02/2007 Delib. G.C. n. 53 del 20/02/2012

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000 Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani) e n. 2 astenuti (Mantini, Testa)

D E L I B E R A

1. Di confermare, ai fini del pareggio di bilancio per l’anno 2013, le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi locali erogati da questo Comune, determinate con i provvedimenti di cui in premessa e giusta deliberazione Giunta comunale n. 59 del 26/02/2013 con riserva di aggiornamento di alcune di esse nel corso dell’esercizio, in relazione alle eventuali differenti esigenze finanziarie;

2. Di approvare il prospetto allegato 11, che costituisce parte integrante della

presente deliberazione, attestante il tasso di copertura in percentuale delle spese di gestione dei servizi a domanda individuale, con riferimento alle previsioni del bilancio 2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Successivamente,

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55

K-- Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali – Conferma anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4/4/2000 stabilisce la nuova indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale ed il gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni dei Consiglieri Comunali come da tabella A allegata al decreto stesso.

Preso atto che l’articolo 5 del medesimo Decreto adegua l’indennità mensile di funzione dei Presidenti dei Consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti a quella degli Assessori di comuni della stessa classe demografica.

Considerato che l’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 119/00 prevede l’aumento automatico delle indennità del 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie superiore alla media regionale per classi demografiche e del 2% per gli enti che hanno una percentuale di spesa corrente pro capite superiore alla media regionale per classi demografiche.

Dato atto che il comma 2 dell’articolo 156 della Legge n. 267 del 18 agosto 2000 indica, quale riferimento ai fini della determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, la popolazione risultante residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente secondo i dati Istat (confermata anche da Risoluzione del Ministero dell’Interno). Dato atto che, pur non avendo a tutt’oggi applicato gli aumenti di cui all’art.2 del suddetto decreto, sono state effettuate le opportune verifiche sui dati suddetti risultanti dal conto consuntivo 2011. Visto quanto disposto dall’art. 61 comma 10 del D.L.112 25/06/08 convertito in Legge 133/08, che prevede per i gettoni di presenza e le indennità di funzione di cui all’art.82 del D.Lgs.267/00 la riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/06/08 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente e la sospensione dell’incremento previsto dal comma 10 del succitato art.82. Dato atto che per l’anno 2012 questa Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale. Vista la questione di massima n.1/CONTR/12 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 12/01/12 hanno dichiarato di non condividere l’indirizzo prevalente delle Sezioni Regionali e della Sezione Autonomie Locali che ritenevano la riduzione del 10% sulle indennità di funzione degli Amministratori locali e sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali prevista dall’art. 1 c. 54 L. 23/12/05 n. 266 (Fin. 2006) applicabile soltanto nell’anno 2006.

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56

Ritenuto, come già stabilito per le indennità spettanti al Sindaco ed agli Assessori, di applicare, in via cautelativa anche per l’anno 2013, la ritenuta di cui al punto precedente. Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000. Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 6 astenuti (Mantini, Testa, Barale, Malvino, Viglietta, Dogliani),

D E L I B E R A

Di dare atto che l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale ed il gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni dei Consiglieri Comunali verranno erogate sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 119/00 e dell’art. 61 comma 10 L. 06/08/08 n.133, nelle more della emanazione del D.M. previsto dal c. 7 dell’art. 5 del D. L. 78/2010.

Di dare atto pertanto che l’indennità di funzione fissata per il Presidente del Consiglio per l’anno 2012, da corrispondere allo stesso in misura intera o ridotta al 50% sulla base della situazione personale, pari ad € 17.569.80 lordi annui, viene erogata al netto della ritenuta del 10% e pertanto nell’importo di € 15.812,82.

Di dare atto che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri Comunali da corrispondere per ogni seduta del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, pari ad €. 22,21, viene erogato al netto della ritenuta del 10% e pertanto nell’importo di € 19,99 con una conseguente spesa complessiva presunta per l’anno 2013 nell’importo di €. 5.800,00.

Di dare atto che, successivamente all’approvazione del conto consuntivo relativo all’anno 2012, verrà nuovamente verificata l’applicazione delle disposizioni del D.L.112 25/06/08 riportate in narrativa.

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

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Page 58: Città di Fossano · MANINI Ernestino 3. BARALE Mario 14. MANTINI Anna 4. BOGLIOTTI Bartolomeo 15. MIGNACCA Michele 5. BURDESE Livia 16. PELLEGRINO Giacomo 6. CERVA Monica 17. RACCA

57

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Rosita SERRA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Laura FENOGLIO

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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal

28/03/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

e dal _________ per la seconda pubblicazione ai sensi dell’art. 76 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Laura FENOGLIO

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PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESCLUSI GLI ALLEGATI

Fossano, lì 28/03/2013

Il Funzionario Addetto (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993)

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