CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO · Allegato alla deliberazione di Consiglio ... 4 - Sostanze escluse...

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Allegato alla deliberazione di Consiglio munale n. 55 del 16.09.2013

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Page 2: CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO · Allegato alla deliberazione di Consiglio ... 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. . TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI . Art.

Sommario TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .

Art.1 - Oggetto del Regolamento .

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti .

Art. 3- Rifiuti assimilati agli urbani .

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. .

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .

Art. 5 - Istituzione della tariffa del tributo sui rifiuti e sui servizi .

Art. 6 - Presupposto del tributo .

Art. 7 - Componenti del tributo .

Art. 8 - Soggetto Passivo ..

Art. 9 -Locali ed aree tassabili .

Art. IO-Locali ed aree scoperte non soggette al tributo ..

Art. Il - Produzione dei rifiuti speciali non assimilati ..

TITOLO III - TARIFFE .

"l' Art. 12 -Obbligazione tributaria .

Art. 13 -Superficie degli immobili . ~I Art. 14 - Istituzioni scolastiche .

" Art. 15 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti .

Art. 16 - Determinazione delle tariffe del tributo ..; Art. 17 - Piano finanziario ..

Art. 18 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile - determinazione del numero degli occupanti .

Art. 19 - Utenze non domestiche: classificazione - quota fissa e quota variabile ..

Art. 20 - Tributo giornaliero .

Art. 21 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente .

TITOLO IV -RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. .

Art. 22 - Riduzioni tariffarie art. 14 comma 15) DL 201/2011 .

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio art. 14 comma 16) DL 201/2011 ..

Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 14 comma 17) DL 201/2011 .

Art. 25 - Riduzioni per il recupero art. 14 comma18) D.L. 201/2011 .

_ Art. 26 - Agevolazioni art. 14 comma 19) DL 201/2011 . .'/I..~ ..

~ ..~ \~. 27 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni .

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. I ...., • Art, 28 - Maggiorazione per l costi del servIzI indivisibili .. r ,e"• TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ~

Comune di Guidonia Montecelio Regolamento TARE5 - Pag.l

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~ ."!M. 29-·Dichiarazione,di inizio"y.ariazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o •. detenzione .

i'\ Art 30 V ìf h .. - en IC e e accertamenti . '\.

Art. 31 - Funzionario responsabile .

Art. 32 - Riscossione .

Art. 33 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni ..

Art. 34 - Importi minimi .

Art. 35 - Sanzioni e interessi .

Art. 36 - Riscossione coattiva .

Art. 37 - Contenzioso .

TITOLO V'II -"DISPOSIZiONI FINALI E TRANSrrORIE ..

Art. 38 - Disposizioni per l'anno 2013 ..

Art. 39 - Disposizioni transitorie .

Art. 40 - Clausola di adeguamento .

Art. 41 - Trattamento dei dati sensibili .

Art. 42 - Norma di rinvio .

Art. 43 - Norme transitorie e finali ..

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Allegati:

Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani Allegato B - Utenze domestiche classificazione e modalità di calcolo Allegato C - Utenze non domestiche categorie e modalità di calcolo Allegato D - Prospetto riduzioni Allegato E - Agevolazioni - Contributi - Esenzioni

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\, \ , ~/ TITOLO1- DISPOSIZIONI GENERALI

.,.~ . / ~Jt,. Art.l - Oggetto del Regolamento.

1. li presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune in attuazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti "

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa

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sull'intero territorio comunale. . ~'

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D~creio "Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal .. regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel

presente regolamento.

3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma 1, letto A del D.Lsg 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del 'presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade _ ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive

'Q,iì;'~ei corsi d'acqua; '" .4.lI;, .;.\ .~ ij\..~'i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

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.", ; f) i rifiuti provenientida esumazioni -ed-estumulazioni, nonché-gli-altri rifiuti provenienti da attività , cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

~~l, 5. sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

t) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. ~

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~... Art. 3- Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazionedel tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale ( in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi di oltre il 20% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. 158/1999.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche adotti le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ArtA - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

l. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, ~ "I ~individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

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.~ ';:r' le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio .{'j~ turato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di

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2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

..::t, b) il terreno ( in situ ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegatil,

permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo, che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

t) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 letto b), paglia, sfalci, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua e della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino di suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

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2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

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.; a) le acque di scarico; .:

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di bio gas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774 del 2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117

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~11.. Art. 5 - Istituzione della tariffa del tributo sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal l ? gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio del Comune il tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

Art. 6 - Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati ai precedenti articoli 2) e 3) del presente regolamento.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

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Art. 7 - Componenti del tributo

" 1. Il tributo si articola in due componenti: a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune,

determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 28 del presente regolamento.

Art. 8 - Soggetti passivi

l. Il tributo è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo ( proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro ) possiedono, occupano o detengano i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del ~.'~' vversamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di

'pii ! 1Viritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti ~,tali immobili nei confronti dei singoli locatari: ..

.; .; -utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;

d. -abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;

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-per uso abitativetransitorio, a seguito del quale non venga presentata. alcuna variazione anagrafica 'l.,, da parte dell'occupante.

..Jj;:) 3. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell 'intestatario della scheda di famiglia ~

anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 29, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

4. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi. 5. Il soggetto che gestisce i servizi in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali.edazee ..scoperte .. di uso esclusivo .ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

... 7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono

II! o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge. -. " Art. 9 - Locali ed aree scoperte tassabili

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio catastale.

2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Sono soggette al tributo le aree che sono destinate in modo permanente o in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

.. Art. lO- Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

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.; 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non posso~.'t.

produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilrnente~

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destinati, coperchérisultine ,in -obiettive condizioni di non utilizzabilità e comunque non'I;,

~ occupati.

",'/4, .. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

• solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano

ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; • locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non

arredati e'di fatto 'non-occupati; • locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non

utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

• la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, limitatamente alla parte del locale la cui altezza è inferiore o uguale a 150 centimetri.

Utenze non domestiche II!

• locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a, condizione che il produttore ne dimostri

.. l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e

simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; • aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a

terra; • aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed

al movimento veicolare interno; • aree impraticabili o intercluse da recinzione; • aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; • aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; • zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti

industriali adibite a magazzini all'aperto, a condizione che siano delimitate da apposita segnaletica orizzontale.

• aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, lastrici solari, balconi e terrazze;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via ... esclusiva.

,. d) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitali, purchè tale circostanza sia confermata da idonea (\\~

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documentazione allegata alla dichiarazione sostitutiva da redigere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre ~ .,

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del 2000, n. 445, previapresentazione presso l'Ufficio Urbanistica e previo rilascio del conseguente "'.'\ nulla osta.

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Art. Il - Produzione dei rifiuti speciali non assimilati

1. I locali' e -le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si producono di regola rifiuti speciali non, assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si producono di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria 'applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la, riduzione del 20%.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa

1/ indicazione nella dichiarazione.

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TITOLO III - TARIFFE ". ~

Art. 12 - Obbligazione tributaria ....litl ~

1. Il tributo è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tributariadecorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il, possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 29.

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/411999 n. 158.

Art. 13 - Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali

J relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. 201/2011: la superficie di commisurazione del tributo, è pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

." 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 50711993.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 20112011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si producono di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

j.t c) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a m~

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lO per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare conness '_'. all'attività. '

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e) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

5. La superficie dell'area destinata ad aeroporto è tassata nei limiti del 100% di quelle esclusivamente occupate da edifici comprese le aree scoperte operative (art. 3 comma lO D.L. 35/2013).

6. La superficie delle aree degli impianti sportivi destinati ad attività commerciali (impianti da golf - impianti dati in concessione ed utilizzati per attività commerciali) sono tassate nei limiti del 100% delle sole aree occupate da edifici (art. 3 comma lO D.L. 35/2013) comprese le aree scoperte ad eccezione di quelle sulle quali viene svolta attività sportiva.

Art. 14 - Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali .

Art. 15 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

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Art. 16 - Determinazione delle tariffe del tributo '. " 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio -. ", Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,' in-relazione agli usied-ella -tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato l al presente regolamento

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P,R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli

.J interventi relativi al servizio e tenuto conto degliobiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 15.8/99;

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b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 17 - Piano finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro i termini pervisti.

~. 2. Il piano finanziario comprende: (l~t

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....~. c) la specifica dei beni, delle strutture e. dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

".. d) le risorse finanziarie necessarie. ..

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) l'indicazione degli scostamenti. che siisono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

~ .. Art. 18 - Utenze domestiche: .9'uota fissa e quota variabile

· determinazione del numero degli occupanti

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico del proprietario dell 'immobile.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici tenendo conto nella formazione del carico, delle variazioni anagrafiche a decorrere dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo l~. residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza';

,.~ - nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono\\l) essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le '\ variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

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-, 6. I soggetticherisultano iscritti .negli .elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

.'" a) anziano dimorante in casa di riposo;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

7. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art.29. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone salva la possibilità per il contribuente di .fomire.idcnea.prova contraria

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B).

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale.dirifiuti prodotta dalle utenze domestiche e

~ il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo

'. familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B).

Art. 19 - Utenze non domestiche: classificazione - quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.ILAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali ~ o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni \.\~

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obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse '\ esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività

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3. La tariffa applicabilep.er,o,gniattivitàeconomica, determinata in base alla, classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse, singolarmente iscritte in catasto, siano di estensione non inferiore a mq. 500.

4. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove parte della superficie destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto dovrà essere versato con la tariffa di riferimento all'attività economica.

5. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo classificate sulla base dell' allegato C) del presente regolamento

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C).

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzioneKd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C)."

8. Per le utenze di cui all'articolo 3 comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1.- E' istituita la tariffa comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista, maggiorata di un importo del 100% .

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche su conto corrente intestato al comune .

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le~ ,disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 28.

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Comune di Guidonia Montecelio Regolamento TARES - Pag.15

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) ", 9. In casedioocupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale .,

occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

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lO. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comanale.suirifiuti.iai.sensi dell'art, 14, c. 28, del D. L. 201/2011 es.m.i., si applica la tariffa provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12,1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 28 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa. Le somme incassate in ciascun trimestre sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia entro i mesi di aprile­"

luglio-ottobre- gennaio. In caso di ritardato od omesso v~ento sarà applicato l'interesse legale. , ~~. ..... ~ .

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~ TITOLO IV-'RIDUZIONI·E AGEVOLAZIONI -..,

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'" Art. 22 - Riduzioni tariffarie art. 14 comma 15) DL 201120Il

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nella parte fissa e nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a

condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune, riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione.del 30%;

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni l'anno; la predetta riduzione si applica se le riduzioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l'esercizio della attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. .' I,

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Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio art. 14 comma 16) DL 201/2011

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 40% per le utenze poste a una distanza oltre 1.500 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato dalla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la~ misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa. '

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-. Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 14 comma 17) DL 201/2011

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1. Per gli utenti residenti delle utenze domestiche private, i quali dispongono di giardino o terreno ad uso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal I? gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggiodomestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione suindicata potrà essere riconosciuta una volta effettuati i seguenti adempimenti e comunque alle seguenti condizioni:

Acquisto della compostiera e presentazione della fattura in sede di presentazione dell'istanza di riduzione.

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Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura. La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico nonché la conoscenza della relativa disciplina; Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto il presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. TI luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell' agevolazione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. TI compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale~ dell'Amministrazione o altro personale appositamente incaricato che provveder' \\ \ \. all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito la riduzione sarà revocata e la riduzione non potrà essere

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nuovamente riconosciuta. Berottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e dovrà depositare in comune apposita liberatoria la quale solleva, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confrnanti.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 25 - Riduzioni per il recupero art. 14 comma18) D.L. 201120Il

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell' anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno secondo il prospetto di cui all'allegato D. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% sia della quota fissa che della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 05/01 di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate sulla base della documentazione relativa all'anno precedente.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la~ stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle \ condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione \ della dichiarazione di variazione.

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...: Art. 26 - Agevolazioni art. 14 comma 19) DL 201120Il

1. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante solo ed esclusivamente da pensione non sia superiore a €. 12.000,00, con esclusione di eventuali indennità di accompagno e del reddito degli immobili (fabbricati e terreni),. La riduzione si applica dall'anno di presentazione dell'apposito modulo, con allegata idonea documentazione attestante lo stesso reddito.

2. Ai nuclei familiari che comprendono un componente portatore di handicap grave e percettore di indennità di accompagno è applicata una riduzione fissa paria Euro 50,00 (cinquanta/OO) per ogni soggetto avente.le suddette condizioni e fino a un massimo di Euro 100,00 (cento/OO) per nucleo familiare.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso .0 di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è. tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il' termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

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Art. 28 - Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, determinata in base alle disposizioni di cui, al presente regolamento, si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi i servizi indivisibili dei Comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo' comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti fatta eccezione della riduzione per raccolta differenziata delle utenze domestiche di cui all'art. 14 comma 17) del DL 2012011.

4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

5. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza in euro, 0,30 per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

6. Il Consiglio Comunale, può con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

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"', ~'. ," .. I.,., ;. ~ ,i) lJI·~TITOLO VI -DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -. ., - ,

Art. 29 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, .... , dell' occupazione o detenzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di cui all'art. 8, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo deglioccupantildetenteri,of)Ossessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata alr o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a

.; mezzo di strumenti elettronici.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è' obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. L'avvenuta dichiarazione dell'occupazione o detenzione di aree e locali, presuppone la regolare tassazione annuale del tributo per cui l'importo dovuto deve essere pagato in autoliquidazione fino alla data di presentazione della denuncia di cessazione.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche ./ Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; /j ./ Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della

qualifica; \~./ Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente,

superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; ~ "I ./ Numero degli occupanti i locali; ./ Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; •

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" ",., U d' h~ tenze non omestic e ./ Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o

..... .. istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

./ Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

./ Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

./ Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

./ Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

./ Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell 'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

~ 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo rimane dovuto per l'anno solare in corso anche se è stato assolto da eventuale soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio': .

.­9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell' anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

lO. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli adempimenti fin qui elencati anche i soggetti esenti dal versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi.

Art. 3O- Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

./ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica, diversamente saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 35 del presente regolamento;

./ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, Cl ~~ dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di \yservizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; •

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le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: ~ .. - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 29612006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare

apposite convenzioni.

./ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti nonnative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente.copia.o.elenchi: - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata lamancanza, l'insufficienza o la tardività del

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versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di- apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 29612006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in caso di affidamento gli atti saranno firmati dal concessionario.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 20112011, la Giunta Comunale designa il funzionarioO ~ ~

responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa \\l)J e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la '\

• rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. In caso di affidamento gli atti saranno firmati dal concessionario.

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Art. 32 - Riscossione .....

l. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Viste le scadenze per il versamento di quanto dovuto, riportate nel presente regolamento, la riscossione spontanea della tassa avviene in autoliquidazione mediante versamento da parte dei contribuenti su conto corrente dedicato intestato al Comune o al soggetto affidatario. Naturalmente al fine di agevolare tale adempimento, salvo fatto quanto disposto nel comma successivo, ogrM:''Cc)fltribaenteal,fill.e··dipmvvedere.aL versameato,.. potrà reperire la documentazione ,.,. necessaria negli uffici preposti del Comune.

3. Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti al versamento, può inviare un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale; l'avviso contiene altresì: l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, compresi, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 giugno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. l, della L. 296/2006.

5. Al contribuente che non versi alle predette scadenze, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R, avviso di accertamento entro i termini previsti dalla vigente normativa per il recupero della tassa, delle sanzioni e degli interessi dovuti. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica, se richiesta la rateizzazione di cui all'art. 33 del presente regolamento.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto. ~Cl \

~ ~ • Art. 33 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

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pagamento dilazionato: ...

- Fino a massimo di 36 rate mensili se il debito non supera i 20.000,00; oltre interessi legali - Fino a massimo di 60 rate mensili se il debito è compreso tra 20.000,00 e i 50.000,00 euro; oltre

interessi legali - Fino a massimo di 72 rate se l'importo dovuto supera i 50.000,00 euro; oltre interessi legali

2. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tares ordinaria dovuta in più rate se dimostra di avere particolari situazioni di difficoltà economica. La richiesta viene inviata all'Amministrazione Comunale per la decisione e l'accettazione della rateizzazione.

3. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardato versamento di una sola rata superiore a giorni 15 (quindicika.meao.checiònon sia stato debitamente autorizzato dall 'Amministrazione comunale.

In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

I commi 1) 3) del presente articolo sono applicabili anche alla riscossione coattiva.

Art. 34 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 28 e del tributo provinciale di cui all'art. 21 è inferiore ad €. 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art.35 - Sanzioni e interessi . ~~

, 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione '

• alle prescritte scadenze sarà irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la .. _ definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

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"', ~. Incaso di omessa presentazione della .dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% - del tributo non versato, con un mmimo di € 50,00.

.... 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano. gli interessi nella misura prevista dal vigente, .. regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 36 - Riscossione coattiva

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle .. normative vigenti, di cui al D.P.R. 602 del 1973 e s.m.i. o del R.D. 639/1910 e s.m.i..

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Art. 37 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso pervisti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2) e 3) possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente regolamento.

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Art. 38 - Disposizioni per l'anno 2013 ".

l. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari. per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, il comune potrà reperirli anche per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

2. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze dornestiche.vìene.determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del lO gennaio, dell' anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30 giugno 2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'art. 18 del presente regolamento.

3. Per l'anno 2013, viste le vigenti nonnative, la tassa sarà riscossa con le modalità e con le scadenze che saranno successivamente stabilite e pubblicate 30 giorni prima sul sito web istituzionale del comune. TI pagamento della maggiorazione del tributo nella misura standard pari a

~ € 0,30 al metro quadrato, è eseguito contestualmente all'ultima rata.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

l. TI Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 40 - Clausola di adeguamento

l. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 - Trattamento dei dati sensibili

" l. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 19612003. ~~ • ,.'

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". - Art. 42 - Nonna di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni ... contenute nell'art. 14 del D.L. 06112/2011, n. 201, del DPR 27/0411999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 43 - Nonne transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell' art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale ., ''l'k''

comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

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ALLEGATO A'~ ... J"; Nlt(

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani .....

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

rifiuti-di.carta.cartone e similari; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; imballaggi primari; imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, purché raccolti in forma differenziata; contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); sacchi-e-sacchetti di carta e'plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, paìletts: accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e ~ufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;'" '. resine termoplastiche e terme-indurenti in genere. allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; • moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffé , scarti de3ll'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la lavorazione del verde ornamentale; residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, letto g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i ~~\\ 'I seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica 't' ...... • veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le . ,ii'. prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 : "\

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~ !r:~ "~, I~tr -. ..:;:/s> ~"")I rifiuti daristoraeienedei reparti di degenza non infettivi;

'- ~ ,~s:/ vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi; rifiuti ingombranti; ... spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; indumenti e lenzuola monouso; gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi; pannolini pediatrici e i panno Ioni; contenitori e.sacche.delle.urine; rifiuti verdi.

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~ .~ UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

1 Nucleo familiare con 1 componente

2 Nucleo familiare con 2 componenti

3 Nucleo familiareoon 1 aomponenti

4 Nucleo familiare con 4 componenti

5 Nucleo familiare con 5 componenti

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

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TFdom(n,s) =.'QUFdom· S' Ka(n) ,

; CFTdom QUFdom ...::. In'Stot (n}Ka (n)

dove: TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S; QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka; Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n); CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche; Stot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

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La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

TVdom = QUVdom' Kb(n) . CUdom

dove: TVdom: quota variabìletf) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb), cioè:

QTOTdom QUVdom = ImN(n)' Kb(n)

dove: QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare; Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza; CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è det~~t6' dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifìuti prodpttt~alle utenze domestiche, cioè:

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CVTddm CUdom = QTOTdom

con CVTdom che è il totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

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UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e di riposo lO Ospedali

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Il Uffici, agenzie, studi professionali ' : 12 Banche ed istituti di credito ,....,':

.. 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, ~artolerie, ftiramenta e altri beni durevoli 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze . 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessutL'ìappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 19 Carrozzeria,'autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticcerie 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e fonnaggi, generi alimentati 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipennercati di generi misti 29 Banchi di mercato generi alimentari 30 Discoteche, night club

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<, , La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (E/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

TFndom(ap,Sap) = Oll Pridom : Sap (ap)' Kc(ap)

CFTndom QUFndom = ~ Stot(ap)' Kc(ap)L...ap

dove: TFndom: quota fissa (E) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap; QUFndom: quota unitaria (E/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale diproduzione Kc; CFTndom: to~ale dei cos~ fissi.attribui? alle ute~~~vèfémest.iche; Sap: Superficie totale del locali dove SI svolge 1',att'i:VJ.ti:lt;odp.ttlva ap; Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene co~t!;'élqla quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. ,: " ";

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.. CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

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La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

TVndom(ap,Sap) = Cllndom : Sap (ap) . Kd(ap)

dove: TVndom (ap, Sap): quota variabile(E) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap; CUndom: costo unitario (E/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, cioè:

CVTndom CUndom = QTOTndom

con: CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di

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rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

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·~ Ailegato D -Prospetto riduzioni

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, 'l'''' /-% RECUPERO KGIMQ ANNO % RIDUZIONE TASSA

Dal 15% a 19,9% lO

Da 20% a 29.9% 15

Da 30% a 39,9% 20

Da 40 a 49,9% 25

Oltre 50% 30

LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE

Distanza oltre 1.500 mt lineari

Interruzione o gravi violazioni nello svolgimento del servizio ..\,

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% RIDUZIONE TASSA

60

80 .sori , •• _

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COMPOSTAGGIO '. % RIDUZIONE TASSA "

Compostaggio domestico 10% ( quota variabile)

, PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO % RIDUZIONE TASSA

Uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 30

Soggetti con residenza o dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero

30

Locali diversi dalle abitazioni adibite ad uso stagionale

30

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Pag.36

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~ ALLEGATO E

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI ·~·r ,'JtiA~ 0/

Tipologia % Riduzione

Reddito ISEE non superiore ad e5.000 30

Anziani (70 anni) con reddito non superiore al doppio della pensione minima

30

Nuclei con portatore di handicap il cui reddito ISEE non sia superiore ad e35.000

30

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