Circolare su accordo nazionale 26 aprile 2013

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Segreteria Segreteria Segreteria Segreteria Nazionale Nazionale Nazionale Nazionale Via Bobbio Via Bobbio Via Bobbio Via Bobbio, 242/R 42/R 42/R 42/R 16137 Genova 16137 Genova 16137 Genova 16137 Genova 010 010 010 010-871030 71030 71030 71030 010 010 010 010-4207980 4207980 4207980 4207980 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Genova, 27 aprile 2013 Alle Segreterie Regionali Alle Segreterie Provinciali CIRCOLARE INTERNA Prot. n. 37/13/SN Oggetto: Accordo Nazionale su “acconto” arretrati CCNL - anni 2009-2010-2011. Ieri, presso il Ministero del Lavoro, è stato sottoscritto un accordo che prevede la corresponsione di 700 euro medie, riparametrate a parametro 175, che costituisce un acconto sugli arretrati relativi al triennio contrattuale 2009-2010-2011. Tale importo, la cui erogazione avverrà in due tranches di uguale valore, liquidate con le retribuzioni dei mesi di maggio e di ottobre 2013. L’accordo rappresenta un primo parziale ma concreto passo avanti della trattativa e sarà successivamente conguagliato nell'ambito della definizione dell'insieme delle parti economiche in occasione del rinnovo contrattuale. L’intesa rende applicabili, fin dal 1 maggio p.v., in via sperimentale (che avrà termine con la confluenza di dette norme nel CCNL al momento del suo rinnovo), le normative relative a permessi di cui alla Legge n. 104/1992, risarcimento danni, tutela legale e copertura assicurativa, dispositivi di sicurezza, patente di guida e CQC, contrasto dell'evasione tariffaria. È IMPORTANTE PRECISARE CHE PER CIASCUNA DI QUESTE NORME SONO FATTI SALVI GLI ACCORDI AZIENDALI VIGENTI. In estrema sintesi, i contenuti delle normative di cui sopra si possono così riassumere: PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 La nuova norma contrattuale (che, ovviamente, non può pregiudicare il diritto riveniente dalla Legge…) prevede che i lavoratori che devono assistere familiari affetti da grave disabilità devono programmare i periodi di assenza dal servizio con cadenza mensile. Il lavoratore dovrà presentare il programma agli uffici aziendali almeno dieci giorni prima dell’inizio del mese di riferimento. A livello aziendale le Rappresentanze Sindacali possono concordare modalità e tempi diversi. In ogni caso, i lavoratori potranno modificare la data di fruizione dei permessi programmati, con un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, in caso di impedimento, prima dell’inizio del turno di lavoro. Tali modifiche non potranno comportare discriminazioni o l’avvio di procedimenti disciplinari.

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Segreteria Segreteria Segreteria Segreteria NazionaleNazionaleNazionaleNazionale Via BobbioVia BobbioVia BobbioVia Bobbio,,,, 222242/R42/R42/R42/R 16137 Genova16137 Genova16137 Genova16137 Genova ���� 010010010010----888871030710307103071030 ���� 010010010010----4207980420798042079804207980 ���� [email protected]@[email protected]@faisacisal.it

Genova, 27 aprile 2013

Alle Segreterie Regionali

Alle Segreterie Provinciali

CIRCOLARE INTERNA

Prot. n. 37/13/SN

Oggetto: Accordo Nazionale su “acconto” arretrati CCNL - anni 2009-2010-2011.

Ieri, presso il Ministero del Lavoro, è stato sottoscritto un accordo che prevede la corresponsione di 700 euro medie, riparametrate a parametro 175, che costituisce un acconto sugli arretrati relativi al triennio contrattuale 2009-2010-2011.

Tale importo, la cui erogazione avverrà in due tranches di uguale valore, liquidate con le retribuzioni dei mesi di maggio e di ottobre 2013.

L’accordo rappresenta un primo parziale ma concreto passo avanti della trattativa e sarà successivamente conguagliato nell'ambito della definizione dell'insieme delle parti economiche in occasione del rinnovo contrattuale.

L’intesa rende applicabili, fin dal 1 maggio p.v., in via sperimentale (che avrà termine con la

confluenza di dette norme nel CCNL al momento del suo rinnovo), le normative relative a permessi di cui alla Legge n. 104/1992, risarcimento danni, tutela legale e copertura assicurativa, dispositivi di sicurezza, patente di guida e CQC, contrasto dell'evasione tariffaria.

È IMPORTANTE PRECISARE CHE PER CIASCUNA DI QUESTE NORME SONO FATTI SALVI GLI ACCORDI AZIENDALI VIGENTI.

In estrema sintesi, i contenuti delle normative di cui sopra si possono così riassumere:

PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992

La nuova norma contrattuale (che, ovviamente, non può pregiudicare il diritto riveniente

dalla Legge…) prevede che i lavoratori che devono assistere familiari affetti da grave disabilità devono programmare i periodi di assenza dal servizio con cadenza mensile. Il lavoratore dovrà presentare il programma agli uffici aziendali almeno dieci giorni prima dell’inizio del mese di riferimento. A livello aziendale le Rappresentanze Sindacali possono concordare modalità e tempi diversi. In ogni caso, i lavoratori potranno modificare la data di fruizione dei permessi programmati, con un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, in caso di impedimento, prima dell’inizio del turno di lavoro. Tali modifiche non potranno comportare discriminazioni o l’avvio di procedimenti disciplinari.

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Segreteria Segreteria Segreteria Segreteria NazionaleNazionaleNazionaleNazionale Via BobbioVia BobbioVia BobbioVia Bobbio,,,, 222242/R42/R42/R42/R 16137 Genova16137 Genova16137 Genova16137 Genova ���� 010010010010----888871030710307103071030 ���� 010010010010----4207980420798042079804207980 ���� [email protected]@[email protected]@faisacisal.it

RISARCIMENTO DANNI

Come già previsto dall’art. 38 dell’Allegato A) al Regio Decreto n. 148/1931, nonché l‘art. 68 del CCNL 23 luglio 1976 (valido per le Aziende associate ad ANAV), questa nuova norma contrattuale prevede la possibilità, per le Aziende, di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio, nella misura massima del 5% della retribuzione normale (retribuzione tabellare, ex-indennità di contingenza, EDR - Elemento Distinto della

Retribuzione - aumenti periodici di anzianità, T.D.R. - Trattamento Distinto della

Retribuzione -, indennità di mensa, indennità di funzione per i Quadri, competenze accessorie

unificate, trattamenti sostitutivi, assegni ad personam e/o trattamenti ad personam). È prevista una articolata procedura, che le Aziende devono attuare obbligatoriamente, con l’attivazione di un “contraddittorio”, nel corso della quale il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia. Sono inoltre previste precise fattispecie nel caso in cui dal contraddittorio scaturisca un’intesa o non si raggiunga alcun accordo. In ogni caso, l’entità delle trattenute prevede forti riduzioni ed è rapportata al livello di sinistrosità conseguito da ogni singolo lavoratore nei periodi precedenti l’evento oggetto del contraddittorio. Anche in questo caso, SONO FATTI SALVI GLI ACCORDI AZIENDALI IN MATERIA.

TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

Per i dipendenti citati in giudizio civile e/o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi allo svolgimento delle loro mansioni, se non frutto di dolo o colpa grave. A livello aziendale, OO.SS. ed Imprese valuteranno congiuntamente soluzioni che garantiscano la copertura delle spese legali, anche attraverso la stipula di specifiche polizze assicurative con il concorso dei lavoratori. E’ inoltre prevista l’assistenza legale diretta (e

gratuita) per i dipendenti che hanno subito aggressioni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. DISPOSITIVI DI SICUREZZA Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), a livello aziendale sarà concordato dalle parti l’utilizzo di dispositivi di sicurezza (telecamere interne ed esterne, dispositivi per la localizzazione dei mezzi, strumenti di

allarme immediato e richieste di pronto intervento, scatola nera, ecc.). Come previsto dalla Legge, tali apparecchiature non possono essere utilizzate per il controllo a distanza dei lavoratori, né, tantomeno, utili per attivare procedimenti disciplinari. PATENTE DI GUIDA E CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (CQC) La norma prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per 12 mesi a quei dipendenti ai quali sia stata ritirata o sospesa la patente o altro titolo abilitativo, salvo che le ragioni che hanno determinato il ritiro o la sospensione non comportino il licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari. Per le Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, è prevista l’effettuazione di un esame congiunto RSA/RSU – Azienda, per individuare posti disponibili in cui collocare detto personale. Sono a carico del lavoratore i costi amministrativi per il rinnovo della patente e le ore per il recupero dei punti per infrazioni al Codice della Strada commesse al di fuori dello svolgimento delle proprie mansioni. Sono a carico dell’Azienda i costi per i corsi necessari al recupero dei punti. La frequenza dei corsi dovrà avvenire fuori dall’orario di lavoro. ANCHE IN QUESTO CASO, SONO FATTI SALVI GLI ACCORDI AZIENDALI DI MIGLIOR FAVORE.

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PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE TARIFFARIA Questa norma è stata sottoscritta per ridurre il grave fenomeno dell’evasione tariffaria, il cui valore - stimato dalle Associazioni Datoriali - ammonta a ben 400 milioni di euro l’anno. La contrattazione aziendale potrà definire specifici piani di intervento che prevedano la possibilità di adibire temporaneamente alla verifica dei titoli di viaggio e/o di sosta lavoratori le cui declaratorie dei profili professionali, stabilite dal CCNL, non contemplino tali mansioni. Con esclusione di quelle linee o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e/o di traffico, gli Operatori d’Esercizio potranno svolgere, a bordo, anche attività di vendita e/o di “controllo a vista” dei titoli di viaggio. Questa norma, per essere realizzata, dovrà essere preceduta da accordo aziendale. COMUNQUE, SONO SEMPRE FATTI SALVI GLI ACCORDI AZIENDALI IN MATERIA.

Appena sarà formato il nuovo Governo, le Organizzazioni Sindacali chiederanno un

incontro urgente per proseguire la trattativa con le controparti datoriali finalizzata alla

completa conclusione del Contratto Nazionale.

NEL FRATTEMPO, RESTANO CONFERMATE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE A LIVELLO TERRITORIALE, A SOSTEGNO DELLA VERTENZA SUL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SUL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE, CHE CULMINERANNO, IL PROSSIMO 13 MAGGIO, NELLA GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE PROMOSSA DALLE SEGRETERIE NAZIONALI DI FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL E UGLTRASPORTI. Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale.