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Circolare - Notiziario n. 12 24 dicembre 2013 Centro Studi Castelli Pagina 1 di 26 Centro Studi Castelli IN EVIDENZA Notizie in sintesi Pag. 2 APPROFONDIMENTI Limiti 2014 per contabilità ordinaria e semplificata Pag. 4 Regimi fiscali agevolati a confronto Pag. 5 Check list verifica accesso regime contribuenti minimi 2014 Pag. 6 Opzioni per il regime di trasparenza per le S.r.l. Pag. 7 STRUMENTI OPERATIVI Delibera dei compensi agli amministratori Pag. 8 Dichiarazione di intento 2014 Pag. 10 Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute Pag. 11 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Provvigioni pagate all’agente nell’anno successivo Pag. 12 Deducibilità accantonamenti indennità suppletiva di clientela Pag. 13 Sconti e premi in natura esposti in fattura Pag. 16 NON SOLO IMPRESA Nuovo modulo per convalida dimissioni nel periodo “protetto” Pag. 17 Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2014 Pag. 19 Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Pag. 20 Quote albo autotrasportatori 2014 Pag. 21 Assicurazione contro gli infortuni domestici Pag. 22 AGEVOLAZIONI Recupero degli sgravi per il periodo 2009-2012 sui contratti di inserimento per le donne Pag. 23 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di gennaio 2014 Pag. 24 Scarica la Circolare Notiziario in formato Word Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonf iglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Gof f redo MN Partita IVA: 01392340202 Registro Imprese di Mantov a n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente v ersato SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: serv [email protected] DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stef ano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi, Donatella Oliv ari, Marco Paolini, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stef ano Zanon COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall’Oca, F. Donat o, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D. Pernigotti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Mensile, v endita esclusiv a per abbonamento. DIFFUSIONE: Circolare dif f usa per e-mail. SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-v enerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 L’Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad ev entuali errori interpretativ i sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clien- ti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - [email protected] I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy.

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IN EVIDENZA • Notizie in sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI

• Limiti 2014 per contabilità ordinaria e semplificata Pag. 4 • Regimi fiscali agevolati a confronto Pag. 5 • Check list verifica accesso regime contribuenti minimi 2014 Pag. 6 • Opzioni per il regime di trasparenza per le S.r.l. Pag. 7

STRUMENTI OPERATIVI

• Delibera dei compensi agli amministratori Pag. 8 • Dichiarazione di intento 2014 Pag. 10 • Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute Pag. 11

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

• Provvigioni pagate all’agente nell’anno successivo Pag. 12 • Deducibilità accantonamenti indennità suppletiva di clientela Pag. 13 • Sconti e premi in natura esposti in fattura Pag. 16

NON SOLO IMPRESA

• Nuovo modulo per convalida dimissioni nel periodo “protetto” Pag. 17 • Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2014 Pag. 19

• Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Pag. 20

• Quote albo autotrasportatori 2014 Pag. 21 • Assicurazione contro gli infortuni domestici Pag. 22

AGEVOLAZIONI • Recupero degli sgravi per il periodo 2009-2012 sui contratti di inserimento per le donne Pag. 23

SCADENZARIO • Principali adempimenti mese di gennaio 2014 Pag. 24

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI IMU FINO AL 16.06.2014

• Coloro i quali hanno commesso errori nel pagamento dell’Imu entro la scadenza del 16.12.2013 potranno procedere all’integrazione dei pagamenti fino al 16.06.2014, senza in-correre in sanzioni.

• Inoltre, sarà possibile rimandare dal 16.01.2014 al 24.01.2014 il pagamento della cosiddet-ta “mini-Imu” residua, nonché della maggiorazione Tares.

PROROGA COMUNICAZIONE

BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI

AL 31.01.2014

• Con un comunicato del 6.12.2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono validi gli invii, effettuati entro il 31.01.2014, della comunicazione relativa ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capi-talizzazioni, da parte di soci o familiari dell’imprenditore, che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro.

• Entro lo stesso termine sarà possibile inviare anche gli eventuali file che annullano o sosti-tuiscono i precedenti invii.

LIMITE COMPENSAZIONE

CREDITO IVA

L’art. 9, c. 2 D.L. 35/2013 stabilisce che, a decorrere dal 1.01.2014, il limite di € 516.000,00, previsto per la compensazione dei crediti di imposta o di rimborso ai soggetti intestatari di con-to fiscale, è aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare. Rimane invariato il limite di un milione di euro a favore dei subappaltatori in edilizia che, nell’anno precedente, hanno realiz-zato operazioni in regime di inversione contabile per oltre l’80% del volume d’affari.

CREDITO IVA E ASSENZA DI AVVIO

DELL’ATTIVITÀ

• La detrazione dell’Iva connessa all’inerenza dei beni e servizi acquistati all’attività di impre-sa è configurabile in presenza di documentate spese di investimento, sostenute in vista del-lo svolgimento dell’attività.

• Non rileva, infatti, l’effettivo inizio, né può rappresentare un elemento ostativo al rimborso il fatto che l’inattività derivi da una temporanea situazione di crisi.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L’Agenzia delle Entrate può valutare la congruità dei compensi attribuiti agli amministratori an-che in assenza di irregolarità nelle scritture contabili, con la conseguente possibilità di negare la deducibilità di un costo ritenuto sproporzionato.

CASSETTO FISCALE

• Più facile delegare il professionista alla consultazione del cassetto fiscale, il servizio che consente di visualizzare le dichiarazioni, i rimborsi, i versamenti e, dal 2013, anche le co-municazioni di anomalie da studi di settore e le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies. I contribuenti, infatti, possono delegare via web due intermediari e non più uno solo al servizio, per una durata che passa da 2 a 4 anni.

• Inoltre, sia gli attuali 3,6 milioni di contribuenti che hanno delegato un intermediario alla consultazione del cassetto sia i nuovi che si affacceranno al servizio potranno rinnovare o conferire la delega direttamente online. La delega può essere attribuita all’intermediario uti-lizzando le funzionalità disponibili su Entratel o Fisconline, oppure consegnando il nuovo modello di delega compilato, presente sul sito www.agenziaentrate.it, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o all’intermediario che si intende delegare. L’attivazione della de-lega è immediata ed è attribuita online direttamente dai contribuenti, usando i servizi tele-matici dell’Agenzia ovvero presentandola presso gli uffici.

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

L’agevolazione "prima casa" compete a chi lavora nel Comune ove è ubicata l'abitazione og-getto di acquisto anche nell’ipotesi in cui, nel contratto di compravendita, l'agevolazione sia stata richiesta dall'acquirente dichiarando – e non riuscendovi – di trasferire entro 18 mesi la propria residenza in quel Comune.

POSSIBILE INVIARE GIUSTIFICAZIONI PER GLI STUDI DI SETTORE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’applicativo da utilizzare per l’invio all’Amministrazione Finanziaria di giustificazioni relative a situazioni di non congruità o non coerenza agli studi di settore. Non si tratta di un obbligo: il contribuente può segnalare la pro-pria situazione, anticipando il contradditorio. Sarà possibile inviare i dati fino al 28.02.2014.

TERMINE “BREVE”

PER L’INTEGRATIVA A FAVORE

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’integrativa a favore, relativa al recupero di un costo dedotto in un periodo non di competenza, deve essere presentata entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

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Notizie in sintesi (segue)

DISTINZIONE FRA ESPORTAZIONE

E VENDITA DI BENI ALL’ESTERO CON

ANNOTAZIONE NEL REGISTRO

• Al fine di operare la distinzione fra esportazione e vendita di beni all’estero devono essere osservate le indicazioni fornite con risoluzione n. 520657 del 4.12.1975, secondo cui il colle-gamento tra i beni inviati all’estero in franco valuta (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali potrà essere dimostrato mediante: - annotazione in un apposito registro, tenuto ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 633/1972, delle

spedizioni dei beni all’estero, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del docu-mento di esportazione;

- indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.

SOCIETÀ IN PERDITA

SISTEMATICA

Le società di persone e quelle di capitali che, nel triennio 2010–2012, hanno realizzato per-dite fiscali ovvero hanno chiuso 2 esercizi in perdita e uno con un imponibile fiscale inferiore al reddito minimo sono considerate di comodo; per esse, il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2013 non potrà essere rimborsato né utilizzato in compen-sazione. Ciò premesso, occorre verificare eventuali cause di esclusione dall’applicazione della menzionata disciplina ovvero presentare, con congruo anticipo, un interpello disappli-cativo, sperando in una favorevole risposta dell’Amministrazione Finanziaria.

SANZIONI PER

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

L’introduzione del nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha determinato un incremento dei rimedi risarcitori: i risarcimenti senza reintegrazione, infatti, sembrano attestarsi intorno a 1/3 delle sentenze che dichiarano l’illegittimità del licenziamento. La sanzione in denaro varia, normalmente, dalle 6 alle 12 mensilità.

RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

I sindaci non sono sempre responsabili per la contabilizzazione di operazioni inesistenti da parte degli amministratori. In particolare, la Cassazione ha specificato che non si genera alcu-na responsabilità in capo ai sindaci quando, alla data della verbalizzazione del collegio, erano ancora aperti i termini per la registrazione delle false fatturazioni. L’accertamento del nesso causale è indispensabile per l’affermazione della responsabilità dei sindaci in relazione ai danni subiti dalla società come effetto del loro illegittimo comportamento omissivo.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Il D.M. Economia 12.12.2013 ha previsto la riduzione dal 1.01.2014 del tasso di interesse le-gale dal 2,5% all’1%. Pertanto, il ravvedimento operoso e i versamenti nell’ambito delle proce-dure deflattive del contenzioso saranno meno costose.

LETTERA DI INCARICO

DOTTORI COMMERCIALISTI

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha elaborato un nuovo fac-simile di lettera di incarico a seguito delle nuove disposizioni normative in tema di società tra professionisti.

MONITORAGGIO FISCALE

L’Agenzia delle Entrate ha fissato i nuovi contenuti del quadro dedicato al monitoraggio fisca-le, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge europea 2013. L’obbligo di compilazione sussiste anche per gli investimenti sotto i 10.000 euro e per i titolari “effettivi” delle attività all’estero, non più solo per quelli diretti.

RIVALSA IVA

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le regole relative all’opportunità di avvalersi del diritto di rivalersi, da parte del contribuente, dell’Iva versata dopo aver effettuato il pagamento all’erario dell’imposta accertata. In particolare, il meccanismo della rivalsa è esteso anche alle ipotesi di importazione, splafonamento e reverse charge. L’esercizio del relativo diritto sarà possibile solo in riferimento agli accertamenti divenuti definitivi dopo il 24.01.2012.

INVIO DATI REGISTRATORI

DI CASSA

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con decorrenza 1.01.2014, non sarà più obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate la movimentazione dei registratori di cassa. Si precisa, inoltre, che solo al momento dell’abilitazione del registratore da parte del tecnico sarà effettua-ta la prima verifica periodica.

DETRAZIONE PER EFFICIENZA

ENERGETICA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che non spetta la detrazione del 65% a co-loro che integrano impianti di climatizzazione invernale già esistenti. È invece ammesso il be-neficio per la pompa a calore che non integri ma assolva alla funzione di riscaldamento dell’immobile.

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APPROFONDIMENTO

Limiti 2014 per contabilità ordinaria o semplificata Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ov-vero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L’art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la di-sciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e profes-sionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal vo-lume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordi-naria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

CONTRIBUENTI ATTIVITÀ ESERCITATA

LIMITE DI RICAVI O COMPENSI

(anno precedente)

REGIME CONTABILE

“NATURALE”

• Imprenditori individuali

• Società di persone

• Enti non commerciali

Prestazioni di servizi Fino a € 400.000,00

Semplificato

Altre attività Fino a € 700.000,00

Esercenti arti e professioni --------------- Qualsiasi

• Imprenditori individuali

• Società di persone

• Enti non commerciali

Prestazioni di servizi Oltre € 400.000,00

Ordinario

Altre attività Oltre € 700.000,00

• Società

di capitali • Cooperative • Enti

commerciali

Qualsiasi attività Nessun limite di ricavi

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Regimi fiscali agevolati a confronto

I soggetti che fruiscono di requisiti fiscali agevolati devono verificare se, al termine dell’anno, sono ancora in possesso dei requisiti per permane-re nel regime stesso. Il regime dei minimi è stato autorizzato, con la decisione 2010/UE, fino al 31.12.2013 per i contribuenti con volume d’affari fino a € 30.000,00 (la decisione 13.11.2013, n. 2013/678/UE ha aumentato a € 65.000,00 la soglia del volume d’affari che potrebbe consentire esoneri dagli obblighi IVA fino a fine 2016).

Tavola riepilogativa Differenze tra i principali regimi fiscali applicabili alle persone fisiche

Descrizione Regime dei minimi Regime delle nuove iniziative produttive

Contabilità ordinaria/semplificata

Aliquota Irpef 5% 10% A scaglioni Applicazione addizionali Irpef No No Sì

Soggetto Irap No Sì. Salva l’esclusione per i lavoratori autonomi in assenza di au-tonoma organizzazione

Detrazione IVA su acquisti No Sì Sì

IVA vendite Non addebitata

Imposta di bollo su fatture di importo superiore ad € 77,47

Sì Versamento imposta annuale senza interessi

Determinazione reddito

• Principio di cassa, anche per beni strumentali (acquisto-cessione).

• Non rilevano le rimanenze.

• Regole generali: - criterio di competenza, per imprese; - criterio di cassa, per esercenti arti e professioni.

Oneri deducibili (es.: contributi previdenziali)

Solo i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Non deducibili dal reddito sog-getto ad imposta sostitutiva.

Deducibili per intero dal reddi-to complessivo.

Detrazioni di imposta (es.: carichi famiglia) No1 No1 Sì

Studi di settore No Sì Sì Acconto IVA No Non dovuto Sì Ritenute d’acconto Irpef No No Sì Scritture contabili No No Sì

Nota1 Detrazioni fruibili solo in presenza di altri redditi. In presenza di altri redditi, ai f ini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito determinato ai sensi di tale regime.

Esempio n. 1 Fattura emessa da commercialista che fruisce del regime fiscale dei contribuenti minimi

Ditta Emittente Ditta Cliente Rossi Carlo – Ragioniere Commercialista Via Milano, 155 – 46042 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS CRL 49P07 C118 R - P.IVA: 01555720208

Spett. le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 – Castel Goffredo (MN) C.F./P.IVA: 00347040207

Data Documento Numero 12.12.2013 Fattura 10

Descrizione Q.tà Prezzo unitario Cod. IVA Importo Contabilità, consulenza amministrativa e tributaria 4° trimestre 2013. 8 1.000,00 Contributo integrativo cassa ragionieri 4% 8 40,00

Operazione effettuata ai sensi dell’ art. 1 , c. 100 L. 24.12.2007, n. 244 e dell’ art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98

Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’ acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 D.L. 6.07.2011, n. 98, come previsto dal Provvedimento Ag. Entrate 22.12.2011, prot. 185820.

1) Imponibile 22% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3)

4) IVA 22% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6)

7) Non imponibile 8) Fuori campo IVA 9) Esente Totale C (7+8+9) 1.040,00 1.040,00

1-2-3) Operazione imponibile

7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, c. 100 L.

24.12.2007, n. 244 e dell’art. 27 cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98

Totale complessivo (A+B+C) 1.040,00

S.E. & O.

ESEMPIO FATTURA PROFESSIONISTA ISCRITTO A GESTIONE SEPARATA INPS (COMPILABILE)

ESEMPIO FATTURA EMESSA DA COMMERCIALISTA CHE FRUISCE DEL REGIME SEMPLIFICATO EX MINIMI (COMPILABILE)

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Check list verifica accesso regime contribuenti minimi 2014 Si propone una check list per verificare se i soggetti che, nell’anno 2013, hanno applicato il regime dei contribuenti minimi, pos-sono continuare ad applicarlo anche nell’anno 2014. Contribuente Mario Rossi Periodo d’imposta

Dati da verificare

• Attività iniziata prima del 2008? No Sì

Accesso negato

• Esercizio attività nei 3 anni precedenti l’inizio attività? No Sì

• L’attività iniziata è mera prosecuzione di precedente

attività? No Sì

• L’attività iniziata è prosecuzione di attività di terzi con ricavi o

compensi percepiti nel periodo precedente superiori a € 30.000,00?

No Sì

• Ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente superiori a €

30.000,00? No Sì

• Investimenti nel triennio precedente superiori a

€ 15.000,00 (beni anche in locazione, leasing, ecc.)? No Sì

• Effettuazione cessioni all’esportazione? No Sì

• Sostenimento spese per lavoratori dipendenti? No Sì

• Sostenimento spese per Co.Co.Pro.? No Sì

• Sostenimento spese per associati in partecipazione con ap-

porto esclusivo di lavoro? No Sì

Altre cause

di esclusione

Ci si è avvalsi di regimi speciali ai f ini IVA? No Sì Soggetto non residente? No Sì Soggetto che in via esclusiva o prevalente

effettua cessioni di immobili o mezzi di tra-sporto nuovi?

No Sì

Soggetto socio di società di persone, S.r.l.

trasparente o associazione professionale? No Sì

Accesso consentito al nuovo regime dei minimi

(se tutte le risposte sono negative)

Durata del nuovo regime dei minimi

• Anno di inizio attività: ...................................... ....... ....... ...... .....

• Anno di nascita del contribuente: ...................................... ......

• 5 esercizi: f ino a tutto il ................................. ....... ...... ....... ...... .

• Dopo 5 esercizi, nell’anno ................., il soggetto ha compiuto 35 anni?

Sì Fine durata

No

Estensione durata al periodo di imposta del compimento del 35° anno di età: .................................... ....... ..

CHECK LIST VERIFICA ACCESSO NUOVO REGIME CONTRIBUENTI MINIMI ANNO 2014 (COMPILABILE)

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Opzioni per il regime di trasparenza per le S.r.l.

Il regime di trasparenza fiscale, generalmente applicabile da parte delle società di persone, può essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle S.r.l. il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10. Il 31.12.2013 scade il termine relativo all’opzione per la trasparenza fiscale, con effetto triennale a partire dal 2013. Non operan-do il rinnovo tacito, l’opzione deve essere esercitata anche per comunicare l’intenzione di rinnovare per un ulteriore triennio. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione deve essere eserci-tata da tutti i soci partecipanti.

Mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (esclusa la “raccomandata a mano”) alla società partecipata (anche in caso di rinnovo dell’opzione).

L’opzione è vincolante per 3 periodi di imposta della società partecipata.

Rinnovabile entro il 1° periodo di imposta successivo al triennio iniziale.

L’opzione è perfezionata quan-do è trasmessa all’Agenzia del-le Entrate, a cura della società partecipata.

Su apposito modulo

• Entro il 1° dei 3 periodi di imposta della società partecipata. • Poichè non è previsto il rinnovo tacito, il rinnovo deve essere

comunicato entro il 1° periodo di imposta successivo al triennio.

• L’obbligo di informativa all’Agenzia delle Entrate deve, altresì, essere assolto entro 30 giorni dalla variazione che comporta la perdita di efficacia dell’opzione.

• Deve essere data espressa conferma nel caso di operazioni straordinarie, entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli ef-fetti fiscali della fusione/scissione.

S.r.l. unipersonale

Essendo evidente la coincidenza della volontà dell’unico socio con quella della società, anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico, si può considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell’unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.

ELEMENTI DA VALUTARE

Reddito della società

• La trasparenza è più conveniente quanto minore è il reddito imponibile della società, poichè l’Ires pagata dalla società è pro-porzionale al reddito (aliquota 27,50%) e non progressiva.

• Inoltre, permette di evitare la doppia tassazione in caso di distri-buzione dell’utile.

Numero di soci

• Un numero di soci elevato consente di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi e, quindi, di ridurre l’effetto di progressività dell’Irpef.

• I soci devono versare le imposte indipendentemente dalla per-cezione effettiva del reddito.

Altri redditi dei soci

• Se i soci possiedono altri redditi di elevato ammontare, si riduce la convenienza del regime di trasparenza.

• Tuttavia, l’aumento del reddito dichiarato dal socio allontana il rischio di verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capaci-tà di spesa del socio (redditometro).

Durata dell’opzione e responsabilità

• L’opzione ha durata triennale e le eventuali condizioni di conve-nienza devono verificarsi per tutto il triennio.

• I soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra loro e con la società.

FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE

FAC SIMILE COMUNICAZIONE DEL SOCIO

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STRUMENTI OPERATIVI

Delibera dei compensi agli amministratori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del redito di impresa vige il prin-cipio che pone a carico del contribuente la prova dei presupposti e oneri deducib ili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l’onere della prova dell’inerenza, gravante sul contribuente, ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di con-gruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare l’ortodossa imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente. L’art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi egli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

AGLI AMMINISTRATORI

Delibera assembleare

Con specifico riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, c. 1, C.C. nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D. Lgs. 17.01.2003, n. 6, la giurispru-denza di legittimità ha affermato che qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi im-plicita in quella di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio

In caso di mancata previsione statutaria, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione dello stesso, richiesta dall’art. 2389 C.C.

ESPLICITO ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE DI APPROVAZIONE

DEL BILANCIO

Ordine del giorno

Dall’art. 2364 Codice Civile emerge che le deliberazioni di approvazione del bi-lancio e quelle di determinazione dei compensi degli amministratori hanno og-getti e contenuti diversi e distinti, l’una essendo diretta a controllare la legittimità di un atto di competenza degli ammini-stratori, “approvandolo” o non “approvan-dolo”, l’altra avendo la funzione di “de-terminare” o “stabilire” il compenso.

Non appare idoneo ravvisare, in una deliberazione dell’assemblea avente un de-terminato oggetto, un’implicita approvazione di una delibera-zione avente oggetto diverso.

Inoltre, gli oggetti devono risultare chiaramente nella convocazione e nel relativo ordine del giorno.

Ratifica espressa

• L’ammissibilità di una ratifica tacita della (auto)determinazione del compen-so da parte dell’amministratore richiede la necessaria prova che, approvan-do il bilancio, l’assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di potere, non essendo sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione.

• Pertanto, può ammettersi che oltre all’approvazione del bilancio, avente la funzione di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l’assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del com-penso degli amministratori, se sussista la prova che l’assemblea convocata soltanto per l’esame e l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di de-terminazione dei compensi degli amministratori.

CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ

Certezza e inerenza

• I compensi degli amministratori non sono deducibili dal reddito d’impresa in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza prescritti dall’art. 109 Tuir.

Pertanto, qualora il compenso degli amministratori non sia stabilito nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può con-siderarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, che stabilisca l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori.

Assemblea per

approvazione del bilancio

• L’approvazione del bilancio contenente la decisione relativa ai compensi de-gli amministratori non è stata ritenuta idonea a configurare la specifica deli-bera richiesta dall`art. 2389 C.C.

Rimane salvo il caso in cui l’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e ap-provato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

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Delibera dei compensi agli amministratori

CONDIZIONI DI

DEDUCIBILITÀ (segue)

Amministratore unico di S.r.l. Cass., sent. n.

25572/2013 (discutibile)

L’art. 62 del Tuir, che esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per quello dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore unico di società di capitali.

La posizione di quest’ultimo, infatti, è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo, quindi, l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione, come nella specie.

Esempio n. 1 Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consi-glio di Amministrazione

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… C.F. e P.IVA: ………………………………………………… Capitale Sociale € 500.000,00 interamente versato Registro Imprese di …………… n. ……………………….. R.E.A. C.C.I.A.A. di ……………. n. ……………….………

L’anno .................. il giorno ........................... del mese di .................................., alle ore ..................., presso la sede sociale in ………………………………, Via …………………………., si è riunita l’assemblea dei soci della società “ALFA S.P.A.” per discu-tere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l’anno ..............; 2. varie ed eventuali. Sono presenti i Signori: - ………………………., socio con il ……… del capitale sociale, pari a nominali € ………………. (………………./00), che inter-

viene altresì in qualità di presidente del consiglio di amministrazione; - ……………………….., socio con il ……….. del capitale sociale, pari a nominali € ………………. (…………….../00), che inter-

viene altresì in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione; - ……………………….., socio con il ……… del capitale sociale, pari a nominali € …………………. (……………./00). Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor …………………….., presidente del consiglio di amministra-zione, il quale constata e fa constatare la validità dell’odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo pre-senti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione. Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signor ………………………., presente, che accetta. L’Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signor ……………………………. 1. Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l’anno .............. Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale ricorda che, come risulta dal combinato dispo-sto dagli articoli 2364 e 2389 del Codice Civile, è competenza dell’assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando questo non è stabilito nell’atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio, si-gnor .........................................., l’assemblea delibera all’unanimità di corrispondere, quale compenso per l’esercizio sociale ..........................., al presidente del consiglio di amministrazione, signor ……………………., € ……………….. (………………/00) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signor ………………….., € …………….. (………………../00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. I compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine. 2. Varie ed eventuali. Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore ............., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

……………………………………………… ……………………………………………… (Il Segretario) (Il Presidente)

FAC SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA (COMPILABILE)

Marco Bianchi Alberto Rossi

Alfa S.p.a. Viale Europa, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN)

01234567890

01234567890 Mantova Mantova 999999

Castel Goffredo (MN) Europa, n. 11

Rossi Alberto 40,00% 200.000,00 duecentomila

Bianchi Marco 40,00% 200.000,00 duecentomila

Carli Renzo 20,00% 100.000,00 centomila Rossi Alberto

Bianchi Marco

Bianchi Marco

Carli Renzo Rossi Alberto 60.000,00 sessantamila

Bianchi Marco 40.000,00 quarantami la

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Dichiarazioni di intento 2014

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore ab ituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono emesse in duplice esemplare, numerate progressivamen-te per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. I soggetti che, invece, cedono beni o forniscono servizi ai contribuenti che si avval-gono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.

Esempio n. 1 Dichiarazione di intento ricevuta

COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

15 2014

01 2014

0023340556

Verdi S.p.a.

Mantova

Via Rubini, 23 46100 Mantova MN

8, c. 1 , lett. c)

materie prime e/o prodotti finiti

X 2014 01 01 31 12

Rossi S.r.l.

Via Europa, 10 46042 Castel Goffredo MN

1.01.2014 Andrea Verdi

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Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute Si propone una check list di controllo per la predisposizione della trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute. Si ricorda che la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve es-sere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le ope-razioni realizzate senza applicazione dell’imposta. Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione an-che se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (entro il giorno 16 del mese successi-vo a quello di ricevimento della lettera d’intento).

SOCIETÀ Alfa S.r.l.

Cliente richiedente

Il cliente richiedente ha già inoltrato richiesta di non impo-nibilità nel periodo?

Sì No

Nel caso sia già stata inoltrata, si è ricevuta la revoca del-la richiesta precedente?

Sì No

in alternativa Nel caso sia già stata inoltrata, si è scaduta la richiesta

precedente? Sì No

Numero attribuito dal fornitore/

prestatore

La numerazione attribuita è progressiva all’interno dell’anno solare?

Sì No

La dichiarazione di intento è stata annotata, nei 15 giorni successivi al ricevimento, nell’apposito registro delle di-chiarazioni d’intento ricevute?

Sì No

Descrizione dei beni o servizi

da acquistare

I beni o servizi acquistati in regime di non imponibilità IVA sono ricompresi in tipologie non acquistabili con dichiara-zione di intento (fabbricati, aree edificabili, beni e servizi con IVA indetraibile)?

Sì No

È stato esposto, nella fattura, il titolo di inapplicabilità dell’IVA, la relativa norma d’esonero e gli estremi della di-chiarazione di intento?

Sì No

È stata applicata la marca da bollo da € 2,00 se l’importo della fattura è superiore a € 77,47?

Sì No

Validità della

dichiarazione

Alte

rnat

iva

Se è barrata la casella “operazioni effettuate nell’anno .......................... fino a concorrenza di € ..............................”

Il totale annuo fatturato al cliente supera il valore in-dicato?

Sì No

Se è barrata la casella “operazioni effettuate nell’anno .................... per il periodo da .................... a ..................”

La data di decorrenza del-la richiesta di non imponi-bilità è anteriore alla data di emissione della fattura?

Sì No

CHECK LIST COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE (COMPILABILE)

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Provvigioni pagate all’agente nell’anno successivo

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell’anno di competenza, cioè di conclusione della presta-zione dell’agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l’agente come ricavo, sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la conclusione del contratto tra l’impresa preponente e il terzo cliente attraverso l’intervento dell’intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chia-rimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell’agente alla provvigione sorge fin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto “procurato” dall’agente stesso.

RACCOLTA DELL’ORDINE DAL CLIENTE

E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Anno (X)

Agente Il ricavo diventa tassabile per l’agente.

Casa mandante

La provvigione sarebbe deducibile per la casa mandante, salva l’applicazione del criterio di “correlazione” in base al quale il costo è deducibile nell’esercizio in cui il contratto promosso dall’agente è eseguito.

SPEDIZIONE DEI BENI

AL CLIENTE

Anno (X + 1)

Casa mandante

Rileva contabilmente il ricavo della vendita e, pertanto, deduce fiscal-mente la provvigione dell’agente.

Principio di corre-lazione costi-ricavi.

La provvigione passiva deve essere contabilizzata civilisticamen-te e dedotta fiscalmente nell’esercizio in cui rileva il ricavo “corre-lato”, ovvero all’atto della consegna della merce al cliente.

PAGAMENTO DELLA FATTURA

ALLA CASA MANDANTE

Anno (X + 2)

Agente

L’incasso della somma pagata dal cliente alla casa mandante è irrilevan-te ai fini della competenza fiscale della provvigione, sia per l’agente (imponi-bilità del ricavo), sia per la casa man-dante (deducibilità del costo).

Nessuna rilevanza.

PAGAMENTO DELLA

PROVVIGIONE ALL’AGENTE

Casa mandante

Esempio n. 1 Fattura emessa da agente in forma individuale

Ditta Emittente Ditta Cliente Mario Rossi Via Timoleone, n. 86 - 00100 Roma P. IVA: 00607910205 – C.F.: RSSMRA55R28F205H Registro Imprese di Roma RSSMRA55R28F205H-

Ditta ABC S.r.l. Via del Bosco, n. 191 - 20100 Milano P. IVA: 01392340202 – C.F.: 01392340202

Data Documento Numero 30.01.(x+2) Fattura 30

Descrizione Q.tà Prezzo Unitario

Codice IVA Importo

Provvigione maturata per vendita Vostri prodotti dal 15.11.(x) al 15.12.(x), consegna anno (x+1)

1 1.000,00

1) Imponibile 22% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 1.000,00 1.000,00

4) IVA 22% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6) 220,00 220,00

7) Ritenuta Enasarco 7,10%1 8) Rit. acc. 23% sul 50% imp. 9) Esente Totale C (7+8+9) 71,00 115,00 186,00

1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 8) Operazione esente ai sensi dell’art. …………… 9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif .

Totale fattura (A+B) 1.220,00

Netto da pagare (A+B-C) 1.034,00

S.E. & O.

Nota1 L’aliquota contributiv a è pari a: 13,75% per il 2013, 14,20% per il 2014, 14,65% per il 2015 (50% a carico dell’agente e 50% a carico dell’azienda). Nel caso specif ico, la contribuzione Enasarco è già ef f ettuata e v ersata con correlazione al principio di competenza (maturazione al momento della consegna dei prodotti).

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Deducibilità accantonamenti indennità suppletiva

di clientela

L’Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha chiarito che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva. Sono da ri-tenersi, pertanto, superate le istruzioni fornite con la circolare n. 42/E/2007, che non consentivano la deducibilità fi-scale degli accantonamenti nel periodo di competenza.

CODICE CIVILE

Spettanza

delle indennità

• All’agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: - l’agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli

affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;

- il pagamento di tale indennità è equo, tenuto conto delle provvigioni che l’agente perde.

Limite L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente a un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribu-zioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni.

Esclusioni

• L’indennità non è dovuta: - quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza impu-

tabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prose-cuzione anche provvisoria del rapporto;

- quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giu-stificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attri-buibili all’agente (età, infermità, malattia, ecc.), per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

ASPETTI FISCALI

Maturazione Gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previden-za sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in confor-mità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto.

Deducibilità

La possibilità di operare accantonamenti è estesa alle indennità di fine rapporto per la cessazione del rapporto di agenzia, di cui all’art. 17, c. 1, lett. d).

Anche gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della versione dell’art. 1751 Codice Civile, in vigore dal 1.01.1993, devono ritenersi deducibili dal reddito d’impresa della casa mandante, poiché detta indennità è compresa tra le indennità per la ces-sazione dei rapporti di agenzia.

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Deducibilità accantonamenti indennità suppletiva

di clientela (segue)

Esempio Impresa preponente

A - Accantonamenti indennità suppletiva e meritocratica (effettuati in anni precedenti)

31.12

Diversi a Diversi

E B 7 Accantonamento indennità suppletiva clientela

400,00

E B 7 Accantonamento indennità meritocratica

200,00 600,00 P B 1 a Fondo indennità suppletiva

clientela

400,00

P B 1 a Fondo indennità meritocra-tica

200,00

Accantonamento quote anni precedenti.

31.12

P C II 4-ter E E 22 b) Credito per imposte anticipate Ires e Irap a

Imposte anticipate dell’esercizio non imponibi-li fiscalmente

188,40

Rilevazione imposte anticipate (31,40% su 600,00).

B – Importi annuali di competenza dell’agente 31.12.13

Diversi a Diversi E B 7 Contributi Firr 300,00

E B 7 Accantonamento indennità fine rapporto agenzia

500,00 800,00 P D 13 a Enasarco C/Firr 300,00

P B 1 a Fondo indennità fine rap-porto agenzia

500,00

Accantonamento quote anno 2013.

C – Versamento competenze Firr 31.03.14

P D 13 P C IV 1 Enasarco C/Firr a Banca C/C 300,00 Versamento Ensarco competenza 2013.

D – Risoluzione del rapporto e liquidazione Firr (di competenza dell’anno in corso a carico dell’azienda)

30.04.14

D B 7 P D 7 Contributi Firr a Agenti Rossi 1.000,00 Quota Firr agente Rossi competenza 2014. 30.04.14

P D 14 Agente Rossi a Diversi 1.000,00 P C IV 1 a Banca c/c ordinario 800,00

P D 12 a Erario c/ritenuta d’acconto Firr Agente Rossi

200,00

Versamento indennità di cessazione rapporto agente Rossi.

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Deducibilità accantonamenti indennità suppletiva

di clientela (segue)

Esempio (segue)

E – Pagamento indennità fine rapporto agenzia (cessazione rap-porto e indennità anni precedenti)

30.04.14

P D 14 Diversi a Agente Rossi 1.100,00

P B 1 Fondo indennità fine rapporto agenzia

500,00

P B 1

Fondo indennità meritocratica (anni precedenti)(1)

400,00

P B 1 Fondo indennità suppletiva clientela (anni precedenti)(1)

200,00

Liquidità indennità agente Rossi.

30.04.14

P D 14 P C IV 1 Agente Rossi a Banca C/C 1.100,00 Pagamento indennità agente Rossi.

30.04.14

E E 22 a) P C II 4ter Imposte dell’esercizio non deducibili fiscalmente a Credito per imposte

anticipate Ires e Irap 188,40

Giroconto imposte anticipate su indennità suppletiva clientela e meri-tocratica agente Rossi, accantonata negli esercizi precedenti (600 x 31,40%)

F – Cessazione del rapporto senza indennità 30.04.14

Diversi a Diversi P B 1 Fondo indennità suppletiva

clientela 400,00

P B 1 Fondo indennità meritocra-

tica 200,00

P B 1 Fondo indennità fine rap-

porto agenzia 500,00 1.100,00

E E 20 a Insussistenza dell’attivo

non imponibile fiscalmente

600,00 E E 20 a Insussistenza dell’attivo 500,00

Storno fondo indennità agente Rossi per mancata spettanza alla ces-sazione del rapporto.

30.04.14

E E 22 a) P C II 4ter Imposte dell’esercizio non deducibili fiscalmente a Credito per imposte antici-

pate Ires e Irap

188,40

Giroconto imposte anticipate su indennità suppletiva clientela e meri-tocratica agente Rossi, accantonata negli esercizi precedenti (600 x 31,40).

Nota(1) • In dichiarazione dei redditi si effettua una variazione in diminuzione di € 600, pari alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica non dedotte negli esercizi in cui sono state accantonate.

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Sconti e premi in natura esposti in fattura

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a IVA, deve essere applicata l’imposta. Alla formazione della base imponibile non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è sog-getta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve comunque essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, ri-ducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emitten-te dovrà emettere un’ulteriore fattura per l’importo dello sconto. Esempio n. 1 Fattura con indicazione del valore normale di beni ceduti a titolo di sconto ed esclusi dal computo della base imponibile

Emittente Cliente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 ASOLA (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 – Cod. identif. IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202

Spett. le Verdi Luigi Via del Roseto, n. 15 – 20100 Mi lano Cod. Fisc.: VRD LGU 54R16 E897 H P. IVA: 00286210403

Data Documento Numero 20.10.2013 Fattura 108 U.d.m Descrizione Q.tà Pr. Unitario Cod. IVA Importo

Rif. docum. di trasporto n. 74 del 10.10.2013 n. Paia di collants art. “Aurora” 100 0,80 2 80,00 n. Paia di gambaletti art. “Bimba” ceduti a titolo di sconto (valore normale) 20 1,00 9 20,00 1) Imponibile 22% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3)

80,00 80,00 4) IVA 22% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6)

17,60 17,60 7) Non imponibile 8) Escluso 9) Esente Totale C (7+8+9) 20,00 20,00

1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 8) Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 9) Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif .

Totale complessivo (A+B+C) 117,60

Sconto - 20,00 97,60

S.E. & O.

Esempio n. 2 Fattura con indicazione del valore normale di beni ceduti a titolo di sconto ed esclusi parzialmente dal computo della base imponibile

Ditta Emittente Ditta Cliente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 ASOLA (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 – Cod. identif. IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202

Spett. le Verdi Luigi Via del Roseto, n. 15 – 20100 Milano Cod. Fisc.: VRD LGU 54R16 E897 H P. IVA: 00286210403

Data Documento Numero 20.10.2013 Fattura 110

U.d.m Descrizione Q.tà Pr. Unitario Cod. IVA Importo Rif. docum. di trasporto n. 98 del 15.11.2011

n. Botti di aceto di vino bianco 200 55,00 1 11.000,00 n. Botti di aceto di vino rosso a titolo di sconto (valore normale) 1 50,00 8 50,00 n. Bottiglie di birra a titolo di sconto (valore normale) 2 30,00 2 60,00

1) Imponibile 10% 2) Imponibile 22 % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 11.000,00 60,00 11.060,00

4) IVA 10% 5) IVA 22 % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6) 1.100,00 13,20 1.113,20

7) Non imponibile 8) Escluso 9) Esente Totale C (7+8+9) 50,00 50,00

1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 8) Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 9) Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif .

Totale complessivo (A+B+C) 12.223,20

Sconto - 110,00 12.113,20

S.E. & O.

Applicazione dell’IVA su beni ceduti a titolo

di sconto

Le bottiglie di birra cedute a titolo di sconto sono state assoggettate a IVA, poiché scontano un’aliquota IVA più elevata (22%) rispetto a quella del 10% [Tab. “A”, parte terza, n. 85, allegata al D.P.R. 633/1972] prevista per le botti di aceto di vino, che costituiscono l’operazione principale.

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NON SOLO IMPRESA

Nuovo modulo per la convalida dimissioni nel periodo “protetto”

La L. 92/2012 ha introdotto l’obbligo della convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di ac-coglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dal-le comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento. Il Ministero del Lavoro ha aggiornato la modulistica, in uso dal 2014 in sostituzione della precedente, per la dichiarazione della lavoratrice madre e del lavoratore padre al fine di convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale durante il periodo cosiddetto “protetto”. In particolare, in ag-giunta alle dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre, è stato inserito il riferimento all’ipotesi della riso-luzione consensuale del rapporto di lavoro e, oltre al numero dei figli, è stata specificata anche l’età degli stessi.

• PROCEDURA: - risoluzione consensuale; - dimissioni del lavoratore.

DATORE DI LAVORO LAVORATORE

Entro 5 giorni comunica la cessazione del rapporto di lavoro al Centro provin-ciale per l’impiego.

Procedure alternativa Entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito

Entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della ri-soluzione consensuale trasmette al lavoratore la comunicazione contenente l’invito alla convalida o alla sottoscrizione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione al Centro per l’Impiego.

• Convalidare1-2 la decisione presso: - Direzione Territoriale del

Lavoro; - Centro per l’Impiego; - sedi individuate dai contrat-

ti collettivi nazionali.

Sottoscrivere apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmis-sione della comunicazio-ne di cessazione del rap-porto per confermare la decisione.

Revocare le dimis-sioni o la risoluzione in forma scritta.

In assenza dell’invito, le dimissioni o la risoluzione sono prive di effetto se non già convalidate.

In assenza della scelta del lavoratore per una delle alternative entro 7 giorni (di calen-dario) dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intende ri-solto per il verificarsi della condizione sospensiva3.

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal la-voratore, al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione ammi-nistrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00.

Note

1. In caso di risoluzione o dimissioni durante il periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, la convalida è effettuata dal servizio ispettivo del Ministero del La-voro, senza possibilità di fruire di procedure alternative.

2. Per le convalide presso Direzioni territoriali del lavoro diverse da quelle legate alla tutela della genitorialità i funzio-nari si limitano a raccogliere la genuina manifestazione di volontà del lavoratore. Secondo il Ministero del Lavoro la convalida non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (es.: artt. 410, 411 e 420 c.p.c.).

3. Durante tale periodo, al fine di evitare il realizzarsi della condizione, la lavoratrice o il lavoratore devono revocare le dimissioni; tale revoca, seppure non imposta in forma scritta, è necessario che sia comunque formalizzata, al fine di evitare dubbi sulla effettiva volontà e, quindi, possibili contenziosi.

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Nuovo modulo per convalida dimissioni nel periodo “protetto”

(segue)

Esempio n. 1 Modello di convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto nel periodo “protetto” Direzione territoriale del lavoro di ............................

DICHIARAZIONE DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE PADRE

In data ......................... alle ore ................. davanti a me ......................................, Funzionario in servizio presso la intestata Direzione territoriale del lavoro, si è presentata/o personalmente la lavoratrice/ il lavoratore di seguito indicata/o, che viene informata/o che il Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D. Lgs. 151/2001) prevede: - il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza f ino al compimento di un anno di età del bambino, nonché

il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo di paternità (art. 54); - il diritto al congedo, anche anticipato, di maternità (artt. 16 e 17), al congedo parentale (art. 32) ed alle relative indennità; - il diritto a riposi e permessi, (artt. 39 ss) anche in caso di malattia del f iglio ed ancor più in caso di handicap; - le dimissioni rassegnate nel periodo dall’inizio della gravidanza al compimento del terzo anno di vita del bambino nonché nel terzo an-

no di accoglienza del minore adottato o in aff idamento non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro se non vengono convali-date dinanzi al servizio ispezione del lavoro (art. 55, c. 4);

- il diritto alle indennità previste per il licenziamento anche in caso di convalida delle dimissioni (art. 55, c. 1).

La lavoratrice/il lavoratore, debitamente informata/o delle prescrizioni legislative di cui sopra ed edotta/o delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni non rispondenti a verità, dichiara: Io sottoscritta/o .................................. nata/o il ....../....../........... a .......................................... (.......), età ............; sesso [F] [M] Nazionalità: .............................................................., residente a .................................................. in via ..................................................... Documento: ...................................................................................................................................................................................................

DICHIARO di essere al ................ mese di gravidanza (data presunta del parto: ....../......./...........)/ di avere partorito in data: ....../......./...........; di essere padre di una/un bambina/o nata/o il ..................................; di essere genitore adottivo o aff idatario dal ............................. numero f igli : 0 [_]; 1 [_] ; 2 [_] ; oltre [_]; età f igli: f ino ad 1 anno [_]; da 1 a 3 anni [_] ; oltre 3 anni [_]; di essere dipendente della ditta ......................................................... avente sede in ..................................................... dal .................. (anzianità di servizio: anni ..................... mesi ..............) con le mansioni di ………........................................... qualif ica .............................. ampiezza aziendale: [_] f ino a 15 dipendenti, [_] da 16 a 50, [_] da 51 a 100, [_] da 101 a 200, [_] oltre 200; settore produttivo: [_] agricoltura- [_] industria - [_] commercio - [_] credito e assicurazione- [_] servizi Nel confermare tale volontà DICHIARO, inoltre, di essere pervenuta/o alla decisione di [_] dimettermi per libera scelta [_] risolvere consensualmente il rapporto di lavoro per i seguenti motivi: [a] Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per: mancato accoglimento al nido [a1]; assenza parenti di supporto [a2]; elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (asilo nido, baby sitter) [a3]. [b] Passaggio ad altra azienda; [c] Mancata concessione del part time/orario f lessibile/modif ica turni di lavoro; [d] Desiderio di cura della prole in maniera esclusiva; [e] Cambio residenza/distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro/ricongiungimento al coniuge; [f ] Chiusura/cessazione/trasferimento azienda [g] Altro ............................................................... di aver comunicato alla ditta in questione la volontà di recedere dal contratto di lavoro/di aver consentito alla risoluzione del rapporto di lavoro in data .…/.…/…..… con decorrenza dal …../…../………, ultimo giorno in forza il …./…./……… di aver ricevuto incentivi alle dimissioni/alla risoluzione : SI [_] NO [_] l’orario di lavoro era così articolato: [_] full time; [_] part time; Il turno di lavoro: .......................................... di aver chiesto la concessione di un part-time: SI [_] NO [_] o un orario di lavoro più f lessibile: SI [_] NO [_] ; che la mia richiesta di part-time o di orario più f lessibile è stata accolta: SI [_] NO [_] negli ultimi due anni sono state modif icate le mie mansioni SI [_] NO [_] Sono stata/o informata/o della possibilità di rivolgermi alla Consigliera di Parità presso la Provincia di ............................... ed acconsento al trattamento di questi dati a f ini statistici da parte della stessa, in forma assolutamente anonima, per promuovere la parità fra uomini e donne sul posto di lavoro. “Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai f ini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003”.

…………………………………………. ………………………………………… Il/la dichiarante Il funzionario dell’ufficio

FAC SIMILE MODELLO DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO NEL PERIODO “PROTETTO” (COMPILABILE)

Mantova

17.01.2014 11.00 Bianchi Luigi

Maria Rossi 1 10 1975 Mantova MN 38 X italiana Mantova Dei laghi, n. 18 Carta d’identità n. AB123NA

25 09 2013

X X Alfa S.r.l. Mantova 2009

4 2 addetta ufficio amministrativo impiegata X

X

X

X

1 12 2013 1 01 2014 31 01 2014 X

X X X

X Mantova

Maria Rossi Luigi Bianchi

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Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2014 Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre il 16.03 scade l’obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni1. A tal fine, l’Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all’assicurazione in corso e all’oscillazione del tasso di premio, il prospetto contenente le basi di calcolo per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall’Inail in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi. Un altro importante adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l’istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente e fino al termine di presentazione dell’autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepi-ta dall’Istituto.

MODELLO 20SM

• Indica, per ogni lavorazione assicurata: - il tasso di premio da applicare; - i relativi elementi di calcolo; - la classe di rischio per i soggetti autonomi arti-

giani.

È inviato alle aziende entro il 31.12 di ogni anno.

RICORSO

Alla sede

territoriale Inail

• Per i provvedimenti dalla stessa emessi in merito: - all’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed

igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico;

- all’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.

Al

presidente dell’Inail

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, com-presi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall’Inail.

Termini • Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza

degli atti impugnati. • Si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli Inail.

BASI DI CALCOLO DEI PREMI

• È un prospetto dal quale si evincono gli elementi utili per il calcolo: - della regolazione e della rata di premio; - dei contributi associativi.

• Sono riportati: - i dati per l’applicazione delle

disposizioni di legge; - il codice PIN1 identificativo del

cliente.

RIDUZIONE DEL

PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una flessione oc-cupazionale (o altre cause), per l’anno 2014, con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale ba-se di calcolo della rata di premio anticipata.

Tramite l’invio on line, entro il 17.02.2014, di apposita comunica-zione all’Inail che precisi, per cia-scuna lavorazione: le retribuzioni imponibili ridotte e la motivazione di tale riduzione.

Nota1

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, del D. Lgs. 241/1997 se i termini scadono di sabato o di giorno festivo l’adempimento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per l’autoliquidazione 2013/2014 il termine del 16.02 è posticipato al 17.02.2014 e il termine del 16.03 al 17.03.2014.

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Stabilizzazione degli associati in partecipazione

con apporto di solo lavoro

La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha introdotto, con l’art. 7-b is, una procedura finalizzata alla stab ilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Poiché la norma riguarda lavoratori già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati, l’ambito di applicazione della proce-dura di stab ilizzazione è limitato ai soggetti che abbiano stipulato contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. I datori di lavoro che intendano fruire della procedura devono, entro il 31.01.2014, procedere al versamento di un contri-buto straordinario, pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato, oltre alla presentazione di apposita do-manda e al deposito della documentazione presso la sede Inps competente.

SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori

Soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipa-zione con apporto di lavoro, a prescindere dalla circostanza che, rispetto agli stessi, siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

Datori di

lavoro

Aziende che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di 5 anni alla data del 23.08.2013 (data di entrata in vigore della L. 99/2013).

Aziende destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti.

Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica de-gli adempimenti posti a carico del da-tore di lavoro dalla procedura di sta-bilizzazione.

STIPULA DI C.C.L.

La procedura di stabilizzazione è subordinata alla stipula di specifici contratti collettivi, nel periodo 1.06 - 30.09.20131, tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tali contratti devono prevedere l’assunzione con con-tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di as-sociazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

• Entro 3 mesi dalla loro stipulazio-ne.

• Anche mediante contratto di ap-prendistato.

Per tali contratti sono applicabili gli incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente, a condi-zione che ne ricorrano i presupposti di legge.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA GESTIONE

SEPARATA

Misura

• L’efficacia degli atti di conciliazione, pur immediata, è risolutivamente condi-zionata al versamento alla Gestione separata Inps, da parte del datore di lavo-ro, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale degli associati.

• Il contributo straordinario deve essere pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.

Base

di calcolo

Per il calcolo dell’importo del contributo dovrà essere preso in considerazione l’importo della contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi 6 mesi del periodo di vigenza del contratto o, qualora esso sia inferiore a 6 mesi, nell’intero periodo precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

PRESSO LE SEDI INPS

Entro il

31.01.2014

• Ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti, ai datori di lavoro è fatto obbligo di depositare presso le competenti sedi dell’Inps: - il contratto collettivo; - gli atti di conciliazione; - i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun

lavoratore; - l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario alla Ge-

stione separata Inps; - la domanda di adesione alla stabilizzazione sulla base del modulo predispo-

sto dall’Inps.

Nota1 La legge di Stabilità per il 2014 prevede il prolungamento del periodo al 31.03.2014

FAC SIMILE COMUNICAZIONE DI STABILIZZAZIONE ASSOCIATI (COMPILABILE)

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Quote albo autotrasportatori 2014 Pubblicate sulla G.U. 256 del 31.10.2013 le quote che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2013 devono corrispondere per l’anno 2014, pena la sospensione dell’iscrizione all’Albo. La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2013.

QUOTE DA VERSARE PER L’ANNO 2014

1. Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo € 30,00

2.

Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla di-mensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

a. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 2 a 5; € 5,16

b. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 6 a 10; € 10,33

c. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 11 a 50; € 25,82

d. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 51 a 100; € 103,29

e. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 101 a 200; € 258,23

f. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli superiore a 200. € 516,46

3.

Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare:

a. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.000 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg. € 5,16

b. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg. € 7,75

c. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg. € 10,33

TERMINI DI PAGAMENTO

• Entro il 31.12.2013 (esclusivamente in via telematica - www.alboautotrasporto.it). • Il pagamento telematico sarà accreditato sul conto corrente n° 34171009, intestato

al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi

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24 dicembre 2013

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Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito do-mestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 12,91 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del ter-ritorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenziona-le, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

CONTRO GLI INFORTUNI

Soggetti obbligati

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

Attività

esercitata

Per lavoro svolto in ambito domestico s’intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Infortuni

• L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito do-mestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%.

• Dal 17.05.2006 sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.

Rendita La prestazione consiste in una rendita vitalizia calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

PREMIO ASSICURATIVO

Importo Il premio assicurativo è fissato in € 12,91 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

Esenzioni

• Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di en-trambi i seguenti requisiti: - titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a €

4.648,11 annui; - appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo

lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

Sanzioni

• Nel caso di mancato pagamento del premio è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso.

• I premi e le somme aggiuntive possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’Inail.

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AGEVOLAZIONI

Recupero degli sgravi per il periodo 2009-2012 sui contratti di inserimento per le donne

Sul sito internet del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il D.M. 10.04.2013, che individua le aree geografiche relative alle agevolazioni contributive previste dalla disciplina del contratto di inserimento lavorativo per le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Gli incentivi economici sono quelli previsti dalla disciplina in materia di con-tratto di formazione e lavoro: per quelli in misura superiore al 25%, il decreto 10.04.2013 prevede l’applicazione soltanto nelle aree individuate annualmente dall’Istat in presenza di un tasso di occupazione femminile di almeno 20 punti percentuali inferiore a quello maschile o di un tasso di disoccupazione femminile superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello maschile; per quel-li in misura pari al 25% l’applicazione riguarda tutto il territorio nazionale. La circolare Inps 5.12.2013, n. 166 fornisce indicazioni relative agli adempimenti da parte dei datori di lavoro per il recupero o la restituzione degli incentivi contributivi nel periodo 2009-2012. Il termine per le regolarizzazioni è il 16.03.2014, senza oneri accessori.

CONTRATTO DI

INSERIMENTO È stato abrogato

dalla L. 92/2012 È fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative al contratto di inserimen-to, comprese quelle relative ai benefici contributivi, nei confronti delle assun-zioni effettuate fino al 31.12.2012.

RECUPERO DELLO

SGRAVIO Dal 2009 al 2012

Riguarda la categoria dei lavoratori cui era applicabile il contratto di inserimento rappresentata dalle donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferio-re almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (tale requisito è in vigore dal 14.05.2011).

• Ai fini della presenza del requisito, occorrerà considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi, ovvero una attività di collabora-zione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, c. 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a € 8.000,00 o ancora una attività di lavoro autono-mo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a € 4.800,00.

• La condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego.

Con D.M. 10.04.2013 sono state individuate le aree geografiche che consentono l’applicazione delle agevolazioni contributive in riferimento alle assunzioni operate nel periodo 1.01.2009 - 31.12.2012.

BENEFICI CONTRIBUTIVI

Sono quelli previsti

per i contratti di formazione

e lavoro

• Riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure:

- pari al 25%;

Non è aiuto dello Stato

Per i contratti stipulati con donne su tutto il territorio nazionale.

Dal 14.05.2011 è necessario il requisito dell’essere prive di impiego da al-meno 6 mesi.

- in misura

superiore al 25%1

• Solo nelle Regioni indicate nel D.M. 10.04.2013: Anno Regioni 2009 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,

Sicilia, Sardegna

2010 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

2011 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

2012 Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

Nota1

• La fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25% è subordinata alle seguenti condizioni (rilevanti dal 14.05.2011): - intensità lorda dell’aiuto; l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 % (ele-

vato al 75 % nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, i quali corrispondono ai costi salariali durante un perio-do massimo di 12 mesi successivi all’assunzione;

- incremento netto del numero dei dipendenti; l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incre-mento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento net-to del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;

- durata minima del contratto; il contratto deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. Come precisato dal Ministero del Lavoro, l’agevolazione non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2014

Scad. 2014 Tributo Contributo Descrizione

M ercoledì 1

gennaio

Contabilità di magazzino

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contempora-neamente, negli esercizi 2011 e 2012, i seguenti limiti: - ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; - rimanenze f inali € 1.032.913,80 alla f ine di ciascun esercizio.

IVA

Distributori automatici alimenti e bevande - Dal 1.01.2014 alle somministrazioni di alimenti e be-vande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uff ici, scuole, caserme ed altri edif ici destinati alla collettività, si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 10% (art. 20 D.L. 63/2013). Fino al 31.12.2013 tali somministrazioni scontano l’aliquota IVA nella mi-sura ridotta del 4%.

Editoria - In relazione ai prodotti editoriali consegnati o spediti dal 1.01.2014 si applica l’IVA con il sistema della resa forfettaria, oltre che con quello delle copie effettivamente vendute, sui supporti inte-grativi ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che non siano commerciabilizzabili separatamente (art. 19 D.L. 63/2013).

Imposta di regi-stro e ipo-catastali

Imposte fisse - Dal 1.01.2014 l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è elevato da € 168,00 a € 200,00 (art. 26 D.L. 12.09.2013, n. 104).

Imposta di regi-stro

Trasferimenti immobiliari - Dal 1.01.2014, salvo modif iche normative, sarà modif icata la tassazione ai f ini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili (art. 10 D. Lgs. 23/2011).

Antiriciclaggio

Verifica della clientela - Dal 1.01.2014 gli intermediari f inanziari saranno obbligati ad operare una adeguata verif ica verso quei soggetti che effettuano depositi, prelievi ed operazioni di pagamento per importi unitari superiori a € 2.500,00, a condizione che tale limite sia superato con l’impiego di banco-note di taglio pari a € 200,00 o € 500,00 (provv. Banca d’Italia 3.04.2013).

Interessi legali Nuova misura - Con decorrenza 1.01.2014 la misura del saggio degli interessi legali è f issata all’1% in ragione d’anno (D.M. 12.12.2013).

Venerdì 10

gennaio

Previdenza Fondo M. Negri, fondo A. Pastore (ex fondo Previr), fondo M. Besusso - Versamento dei contribu-ti previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2013.

Inps Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2013.

M ercoledì 15

gennaio

Imposte dirette Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza f iscale nel 2014.

IVA

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documen-to riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino f iscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota-te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il gior-no 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Associazioni in regime 398/1991

Registrazioni - Le associazioni che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettua-re l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Giovedì

16 gennaio

Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

IVA

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che aff ida-no a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di di-cembre 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2013.

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Principali adempimenti mese di gennaio 2014 (segue)

Scad. 2014 Tributo Contributo Descrizione

Giovedì

16 gennaio (segue)

Lettera d’intento

Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

IMU

Versamento - Termine di versamento della differenza, nella misura del 40%, tra l’ammontare dell’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile esentato deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile (D.L. 133/2013 salvo modif iche).

Imposta sugli intrattenimenti Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità

nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenzia-li ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2013.

Inps gestione ex-Enpals Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento,

mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Lunedì 20 gennaio

IVA

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identif icati in Italia ai f ini IVA, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Pescara la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trime-stre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’IVA dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

Conai

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2013. Le imprese che, in riferimento al 2013, hanno dichiarato un contributo ambientale f ino a € 310,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale.

Sabato 25 gennaio IVA

Elenchi Intrastat mensili e trimestrali - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trime-stre precedente.

Giovedì 30 gennaio Imposta

di registro Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Venerdì 31

gennaio

Beni in godimento e finanziamenti

Beni ai soci - Sono validi gli invii effettuati entro il 31.01.2014 della comunicazione all’Anagrafe tribu-taria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai f inanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a € 3.600. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali f ile che annullano o sostituiscono i precedenti invii (Comunicato Ag. Entrate 6.12.2013).

IVA

Spesometro - La comunicazione delle operazioni IVA relative all’anno 2012 (spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate f ino al 31.01.2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali f ile che annullano o sosti-tuiscono i precedenti invii.

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomu-nitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente, mediante il nuovo modello polivalente1.

Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effet-tuati da San Marino nel mese precedente, mediante il nuovo modello polivalente1.

Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2013 e non restituiti.

Documenti fiscali Conservazione elettronica - I soggetti che hanno effettuato la conservazione sostitutiva di documenti informatici o i responsabili della conservazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunica-zione contenente l’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai f ini tributari oggetto di conservazione (art. 5 D.M. 23.01.2004).

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24 dicembre 2013

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Principali adempimenti mese di gennaio 2014 (segue)

Scad. 2014 Tributo Contributo Descrizione

Venerdì 31

gennaio (segue)

Imposta di bollo Documenti informatici - Termine di presentazione all’Uff icio delle Entrate competente della comuni-cazione contenente l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente e gli estremi del versamento dell’eventuale differenza dell’imposta di bollo ovve-ro la richiesta di rimborso o di compensazione.

Imposta sulla pubblicità

Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai f ini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

Libro unico del lavoro Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro

con riferimento al mese precedente.

Inps Flusso UniEmens - Termine di invio del f lusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-

zioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. Agricoltura - Termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di manodopera agricola (Mod.

DMAG Unico) relative al 4° trimestre 2013.

Inps gestione ex Enpals

Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spet-tacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L’invio mediante f lusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013).

Inail Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo di ammontare pari a € 12,91.

Collocamento obbligatorio Denuncia annuale - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi

dell’art. 9 L. 68/1999. Termine prorogato al 15.02.2014 (Nota Min. Lavoro 12.12.2013, n. 16522).

Lavoratori somministrati

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministra-zione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (Nota Min. Lavoro 3.07.2012, n. 12187).

Agenti Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

Concessioni governative Versamento - Versamento della tassa annuale di concessioni governative per gli atti assoggettati a

pagamento annuale. Catasto Urbano Adempimento - Termine per procedere alla presentazione della dichiarazione degli immobili urbani

divenuti abitabili nel corso dell’anno solare precedente.

Catasto Terreni Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Uff icio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verif icatesi nel corso dell’anno solare precedente.

Variazioni colturali Adempimento - Termine per dichiarare all’Uff icio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2013. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).

Tasse automobilistiche

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2013 da parte delle concessiona-rie, al f ine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.

Contributo revisori contabili

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori con-tabili iscritti nell’apposito registro, mediante bollettino postale premarcato intestato a Consip SpA (D.M. 24.09.2012).

Erogazioni liberali

Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato ero-gazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle ero-gazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta.

Canone RAI Versamento - Termine di versamento del canone annuale RAI o della rata trimestrale o semestrale.

Note

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettua-

ti il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’uff icio al 1° giorno feriale suc-

cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, comprese le Agenzie f iscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uff ici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

1. • Per le operazioni black-list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31.12.2013, è consentito utilizzare, in alternativa al nuo-vo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.