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CIRCOLARE N. 29 DEL 30 OTTOBRE 2012

DIRITTO SOCIETARIO

La società a responsabilità limitata con capitale ridotto

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

ABSTRACT

Il nostro ordinamento, sulla scorta di analoghe esperienze estere, ha ammesso la

costituzione di società a responsabilità limitata con un capitale minimo ridotto, anche

simbolico di 1 euro.

Le nuove norme sulla società a capitale ridotto hanno lo scopo di favorire le iniziative

imprenditoriali e prevedono una specifica variante, denominata società a responsabilità

limitata semplificata, destinata all’imprenditoria giovanile. La nuova figura societaria a

capitale ridotto e la variante per soci giovani sono riconducibili al tipo della società a

responsabilità limitata.

Le forme societarie a capitale ridotto possono essere partecipate solo da persone

fisiche e la società a responsabilità limitata semplificata riguarda solo le persone fisiche

che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Con la presenta circolare si illustreranno le principali caratteristiche di queste figure

societarie.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 3

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 44

Decreto del Ministro della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138

Legge 7 agosto 2012, n. 134

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

INDICE

Introduzione p. 4

1. Le società a responsabilità limitata a capitale simbolico

negli altri ordinamenti p. 8

2. I requisiti soggettivi per la costituzione della società a responsabilità

limitata con capitale ridotto e della società a responsabilità limitata semplificata p.12

3. L’atto costitutivo p.16

4. Le regole sul capitale sociale p.19

5. L’organo amministrativo p.25

6. La cessione delle quote p.26

7. La pubblicità negli atti, nella corrispondenza e sul sito web della società p.28

8. Il passaggio della società dal regime previsto per la s.r.l.s. a

quello della s.r.l. ordinaria e il passaggio inverso p.29

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Introduzione

Il nostro ordinamento, all’esito di un iter normativo piuttosto articolato, prevede oggi la

possibilità per le persone fisiche di costituire società a responsabilità limitata con un

capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a diecimila euro1. Si tratta di una

novità positiva finalizzata alla promozione e al sostegno delle iniziative imprenditoriali,

ma le norme sollevano molti dubbi interpretativi.

Questa innovazione è il frutto di più provvedimenti che si sono succeduti nel tempo. Il

primo provvedimento è contenuto nel c.d. decreto sulle liberalizzazioni (decreto legge

24 gennaio 2012 n. 12), che ha introdotto l’articolo 2463 bis del codice civile, in cui si

prevede la figura della società a responsabilità limitata semplificata (d’ora in poi anche

s.r.l.s.), solo per giovani imprenditori con meno di 35 anni e con alcune agevolazioni

nella fase costitutiva.

Il disegno originario della s.r.l.s. era molto diverso da quello che risulta oggi, a percorso

normativo completato. Si prevedeva, allora, che la società a capitale minimo ridotto

(anche simbolico) fosse riservata a soci d’età inferiore ai 35 anni, fosse costituita per

scrittura privata depositata a cura degli amministratori presso il registro delle imprese e

l’iscrizione fosse esente da diritti di bollo e di segreteria. La verifica della sussistenza

dei requisiti richiesti era affidata all’ufficiale del registro e anche le successive

modifiche dell’atto costitutivo potevano aver luogo per verbale d’assemblea redatto con

scrittura privata. A fronte di queste rilevanti semplificazioni nella costituzione della

società, i soci erano tenuti ad aderire a uno statuto standard (da definirsi con decreto

del Ministero di Giustizia) e il venir meno del requisito dell’età, anche per uno solo dei

soci, determinava l’obbligo di trasformazione della società in s.r.l. o di liquidazione della

stessa, ovvero l’esclusione del socio divenuto ultratrentacinquenne. La denominazione

società a responsabilità limitata semplificata, in questo contesto normativo, segnalava

ai terzi la presenza di tali peculiarità, nonché l’aspetto necessariamente transitorio di

questa forma societaria.

Le critiche più forti che sono state mosse a questa prima novità legislativa hanno

riguardato la riserva a soggetti di 35 anni di una società a capitale ridotto – la cui ragion

d’essere va al di là delle finalità di sostegno e promozione delle iniziative imprenditoriali

1 Valore minimo del capitale sociale della s.r.l. ordinaria.2 Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 18 L della Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53/L della Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012.

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giovanili — e la sottrazione degli atti della s.r.l. semplificata al regime ordinario delle

forme degli atti societari e del controllo notarile.

Con la legge di conversione del decreto, del marzo 20123, è stato reinserito, pertanto, il

controllo notarile sugli atti della s.r.l.s., senza oneri aggiuntivi. E’ stato inoltre modificato

il regime della s.r.l.s., con la eliminazione degli obblighi di trasformazione o liquidazione

connessi al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci e la previsione di un

divieto di cessione delle quote a soci che non abbiano i requisiti anagrafici prescritti.

Con questa modifica è venuto meno il carattere necessariamente transitorio della

società, pur rimanendo un vincolo di cessione (sine die) della quota, legato all’età del

cessionario.

Nel terzo intervento in materia, inserito nel c.d. decreto sulla crescita (decreto legge 22

giugno 2012, n. 834), è stata estesa la possibilità di costituire una società a

responsabilità limitata con capitale ridotto (d’ora in poi anche s.r.l.c.r.) a persone fisiche

che abbiano più di 35 anni.

La regolamentazione della materia è completata dal decreto ministeriale che detta le

clausole costitutive standard per la società a responsabilità limitata semplificata5.

La ricostruzione delle norme è resa complessa non solo da una disciplina per tappe e

non coordinata, ma anche da una sistematica ‘anomala’ che colloca la figura generale

della società a responsabilità limitata a capitale ridotto in una norma speciale (articolo

44 del decreto legge n. 83 del 2012) e la s.r.l. semplificata per i giovani con meno di 35

anni, nel codice civile all’articolo 2463 bis, nel capo dedicato alle società a

responsabilità limitata.

L’articolo 44 citato detta il regime della società a capitale ridotto, con un richiamo agli

elementi dell’atto costitutivo della s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.) e alle

disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Nell’ultimo comma della norma (introdotto con la legge di conversione6) si prevede,

inoltre, che il Ministero dell’Economia promuova un accordo con l’ABI, per fornire

credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendano

3 Articolo 3, legge 24 marzo 2012, n. 27.4 Articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129/L della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 171/L della Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2012.5 Decreto del Ministro della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138.6 Legge 7 agosto 2012, n. 134.

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attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una “società a responsabilità limitata

a capitale ridotto”.

All’esito del processo normativo sopra riassunto l’aspetto centrale e innovativo della

disciplina è dato dall’introduzione nell’ordinamento di una figura societaria a

responsabilità limitata e capitale ridotto, per soci persone fisiche di tutte le età.

Il legislatore non ha disciplinato il coordinamento delle due figure. Al riguardo si

prospettano due soluzioni: una è quella di ritenere che le due figure costituiscano

sottotipi della s.r.l., autonomi e indipendenti tra loro; l’altra soluzione è quella di ritenere

che la s.r.l.s costituisca una semplice variante della società a capitale ridotto, per soci

con età inferiore a 35 anni. Questa variante si caratterizza per alcune agevolazioni

nella fase costitutiva (esonero dagli oneri notarili, esonero dai diritti di bollo e segreteria

per l’iscrizione dell’atto costitutivo) e alcuni vincoli legati al requisito dell’età (adozione

di un modello di atto costitutivo standard e divieto di cessione delle quote a soggetti

che abbiano oltre 35 anni di età).

La scelta della prima soluzione comporta di ritenere che la costituzione della s.r.l.s

possa avvenire solo con un’organizzazione predefinita dal modello standard e

immodificabile sia in fase costitutiva, sia successivamente, indipendentemente dal

superamento dell’età di 35 anni da parte di uno o più soci. Quest’opzione, seppure

suffragata da una lettura formalistica delle norme e prospettando una soluzione

pragmatica, non appare convincente in quanto ipotizzare la durata sine die di una

società per giovani (ben oltre il superamento della giovane età e con le restrizioni che

la disciplina comporta) parrebbe sostenuta da flebili ragioni giuridico-economiche.

Si ritiene preferibile accogliere la seconda delle soluzioni interpretative, vale a dire

ritenere che nell’ordinamento sia stata introdotta una figura generale di società a

capitale ridotto, che, laddove la compagine societaria sia composta da soggetti con età

inferiore a 35 anni, si possa beneficiare di un regime agevolato e che al superamento

dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniformi a quella generale della

società a capitale ridotto.

Posta questa premessa, entrambe le figure sono riconducibili al tipo generale della

società a responsabilità limitata, a cui si richiama espressamente la disciplina per tutti i

profili non espressamente regolati. La società a responsabilità limitata con capitale

ridotto, come si è detto, è da considerare il modello generale, che può essere utilizzato

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da tutte le persone fisiche (come meglio si dirà più avanti), anche di età maggiore di 35

anni.

Con questa disciplina si è inteso predisporre uno strumento societario che consenta

agli imprenditori persone fisiche di avviare un’impresa, beneficiando della limitazione

della responsabilità personale, senza l’obbligo di vincolare un capitale minimo

significativo all’esercizio dell’impresa. La Relazione al disegno di legge di conversione

del decreto legge n. 83/2012 afferma espressamente che il nostro ordinamento sconta

i maggiori costi per l’avvio di un’impresa. La possibilità di costituire società a

responsabilità limitata con una misura di capitale sociale minima garantirebbe un

miglioramento significativo degli assetti normativi per l’avvio di nuove imprese, “con

conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive”.

L’introduzione di queste nuove forme di s.r.l., oltre a rispondere a precise istanze

economiche e sociali di questo tempo, si colloca nell’ambito del dibattito europeo sulla

funzione del capitale sociale e rappresenta altresì una risposta allo sviluppo di forme

giuridiche analoghe in altri ordinamenti.

Gli elementi che caratterizzano la società a responsabilità limitata con capitale ridotto,

rispetto alla disciplina della s.r.l., sono costituiti (i) dalla misura del capitale sociale, che

può andare dal valore simbolico di 1 euro fino ad un valore maggiore, comunque

inferiore a 10.000 euro; (ii) dal fatto di potere essere partecipata solo da persone

fisiche e (iii) dal fatto che oggetto del conferimento può essere solo denaro.

La società a responsabilità limitata semplificata si pone invece come una variante della

società a responsabilità limitata con capitale ridotto, destinata solo all’imprenditoria

giovanile7, la cui disciplina presenta alcune previsioni specifiche legate al requisito

anagrafico dei soci: (i) la società può essere costituita da persone fisiche che non

abbiano compiuto i 35 anni alla data di costituzione della società; (ii) l’obbligo di

conformarsi a un modello tipo di atto costitutivo; (iii) l’obbligo di attribuire il ruolo di

amministratore ai soli soci; (iv) il divieto di cessione delle quote a soggetti che non

possiedano i requisiti per la costituzione; (v) le agevolazioni in ordine ai costi

amministrativi e fiscali per la costituzione, nonché agli oneri notarili.

7 La Relazione illustrativa al primo decreto legge afferma, infatti, che “la disposizione tende a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante la loro partecipazione a strutture societarie prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l’accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti”.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Con queste figure societarie il nostro ordinamento si dota di nuovi strumenti di accesso

e di organizzazione dell’attività imprenditoriale. L’ indirizzo intrapreso dal nostro

ordinamento, come da altri paesi, conduce altresì al superamento del vincolo del

capitale sociale minimo, quale elemento caratterizzante le società di capitali. Rispetto

alle analoghe forme giuridiche europee concorrenti, tuttavia, la società a responsabilità

limitata con capitale ridotto e la società a responsabilità limitata semplificata italiane

non prevedono meccanismi di protezione alternativi al capitale sociale e non possono

definirsi società senza capitale in senso proprio. Pertanto per alcuni aspetti si dovrà far

ricorso comunque alle norme che disciplinano il capitale sociale.

Le nuove norme proseguono il cammino di innovazione in materia di disciplina del

capitale sociale già avviato per le s.r.l. con la riforma del diritto societario. Il regime

ordinario delle s.r.l. si qualifica rispetto alle s.p.a. per l’ampiezza delle opzioni in tema

di capitale, già sulle entità conferibili, che possono riguardare tutti gli elementi

dell’attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opere e

servizi, e per la sostituzione del versamento in denaro in sede di conferimento con una

polizza assicurativa o una fideiussione bancaria8.

La presente circolare intende illustrare le nuove figure societarie a capitale ridotto, che

saranno prese in considerazione in modo unitario, mettendo in luce le eventuali

differenze di disciplina. Preliminarmente all’esame delle nuove norme vengono

illustrate le peculiarità di forme societarie analoghe presenti in altri ordinamenti.

1. Le società a responsabilità limitata a capitale simbolico negli altri ordinamenti

Negli ultimi anni si è sviluppato in ambito comunitario un ampio dibattito sull’utilità del

regime del capitale sociale delineato dalla direttiva 77/91/CEE (cd. seconda direttiva

societaria) e sull’opportunità di introdurre strumenti alternativi idonei a realizzare, in

modo più efficiente ed economico, gli stessi obiettivi che il regime del capitale

persegue9. A sostenere il dibattito sull’istituto del capitale sociale e sulla promozione di

8 Articolo 2464 del codice civile.9 Sul tema del capitale sociale e sulle sue funzioni si vedano i contributi fondamentali di G.B. PORTALE, Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni, in Rivista delle società, 1970, 33 e ss.; ID, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1**, Torino, 2004, 3 e ss.. Si vedano anche M.S. SPOLIDORO, voce Capitale sociale, in Enc. Dir.., Aggiornamento IV, Milano, 2000, 195 e ss.; F. DI SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, Napoli, 1967; S. FORTUNATO, Capitale e bilanci nelle s.p.a., in Rivista delle società, 1991,

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forme societarie con capitale nominale esiguo ha contribuito anche lo sviluppo in alcuni

ordinamenti di tali forme societarie e l’affermazione del principio di libertà di

stabilimento delle società.

Questi fattori hanno stimolato la concorrenza fra gli ordinamenti sulle forme societarie,

a partire dalla creazione della private company inglese e dalla sua diffusione in Paesi

diversi da quello d’origine10, per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia

europea in materia di libertà di stabilimento11. La diffusione di società straniere a

capitale simbolico ha indotto per prima la Francia ad abolire la regola che fissava per la

SARL (société à responsabilité limitée) la cifra del capitale minimo in 7.500 euro,

125 e ss.; G. TANTINI, Capitale e patrimonio nelle società per azioni, Padova, 1980; G. NICCOLINI, Il capitale sociale minimo, Milano, 1981. Tale dibattito ha riassunto vigore in occasione del processo di revisione della Seconda direttiva, avviato dalla Commissione europea nell’ottobre del 1998 con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, e concluso con l’adozione della direttiva 2006/68/CE su cui v. Circolare Assonime, La nuova disciplina dei conferimenti dei beni in natura e crediti, n. 19 del 2011. In questo contesto di semplificazione la principale critica mossa da alcuni autori al regime del capitale sociale si basa sulla considerazione per cui esso si fonda su norme imperative troppo rigide e onerose, delle quali è dubbia la capacità di realizzare quella funzione di garanzia dei creditori sociali che tradizionalmente ad esse si ascrive. Per tali ragioni è stato proposto di sostituire il sistema del capitale sociale con i sistemi di derivazione anglosassone, in cui capitale fisso è rimpiazzato con la previsione di altri parametri patrimoniali e finanziari variabili e con l’introduzione di test di solvibilità e liquidità idonei a permettere l’adeguamento della garanzia alle caratteristiche particolari dell’impresa e alle circostanze concrete del mercato. Per una ricostruzione di questa tesi e per la relativa critica si veda in particolare L. ENRIQUES- J.MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, in Rivista delle società, 2002, 78 e ss. e la risposta di F. DENOZZA, A che serve il capitale?(Piccole glosse a L. Enriques e J. Macey, Creditors versus Capital Formation: the Case against the European Legal Capital Rules) in Giur. Comm., 2002, 585 e ss.. Alla luce del dibattito la Commissione europea, da un lato, ha dato seguito alla semplificazione della Seconda direttiva attraverso l’approvazione della direttiva 2006/68/CE e, dall’altro, ha adottato la comunicazione COM (2007) 394,10 luglio 2007, con la quale ha segnalato la necessità di sottoporre a riesame il sistema del capitale delineato dalla Seconda direttiva, per garantire alle imprese maggiore flessibilità almeno in materia di distribuzioni di utili agli azionisti. A tal fine la Commissione ha Commissionato alla KPMG, pubblicato nel 2008 sul sito della stessa Commissione, sulla fattibilità della sostituzione del regime del capitale sociale con sistemi alternativi dal quale è, tuttavia, emerso come i costi legati al sistema del capitale sociale non risultino in realtà maggiori rispetto a quelli connessi a regimi alternativi utilizzati nella legislazione di altri paesi. 10 La private company inglese può essere costituita con un capitale di un solo pound. Essa è stata definita da autorevole dottrina come “società fermo posta” ed ha avuto una larga diffusione soprattutto in Germania dove, peraltro, spesso viene acquistata già costituita, con una formula tutto compreso, da appositi specialisti (shelf companies). Sul punto v. G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “ capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?), in Rivista delle società, 2010, 1239 e M. MIOLA, Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali, in Rivista delle società, 2005, 1233. 11 Dal famoso caso Centros la Corte ha, infatti, ripetutamente affermato il principio per cui è possibile scegliere liberamente tra le leggi degli Stati membri quella più idonea per la creazione di una società e decidere di trasferire la sede in altro Stato membro, senza che quest’ultimo possa imporre requisiti ulteriori

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riconoscendo in tal modo la possibilità di costituire una società il cui capitale sociale

può essere rappresentato anche da un solo centesimo di euro12. La misura

dell’investimento iniziale in questa società è rimessa attualmente alla discrezionalità

dei soci, i quali devono tuttavia indicare la cifra prescelta nello statuto13. A tale libertà

nella determinazione iniziale del capitale si affianca, inoltre, la possibilità di introdurre

una clausola statutaria di variabilità del capitale14, che consente di modificare la

compagine sociale senza dover procede a modifiche statutarie o adempimenti

pubblicitari15.

Contestualmente alla Francia anche la Spagna ha introdotto16 la Sociedad Nueva

Empresa con un capitale molto basso, non inferiore comunque a 3.012 euro.

A quest’ultima hanno fatto seguito la tedesca Unternehmergesellschaft

Haftungsbeschrankt (UG)17, il cui capitale può essere rappresentato anche da un solo

euro e deve essere sempre inferiore a 25.000 euro (che è la soglia di capitale minimo

della GmbH) e la belga Société privée à responsabilité limitée – Starter18 per la quale è

prevista una durata massima di cinque anni e un ammontare del capitale compreso tra

1 e 18.549 €19. Occorre, infine, segnalare come anche la Commissione Europea abbia

proposto un modello di società di diritto comunitario (Società Privata Europea, SPE),

con capitale sociale pari a un euro20.

per la costituzione rispetto a quelli richiesti dalla legge dello Stato in cui la società è stata validamente costituita. Si vedano al riguardo le sentenze Centros, e le successive Uberseering, Inspire Art e Cartesio, per il cui commento si rinvia al Caso Assonime, Trasferimento all’estero della sede sociale, trasformazione di società e libertà di stabilimento, n. 1 del 2009. Sul tema generale della concorrenza tra ordinamenti, v. AA.VV. La concorrenza tra ordinamenti giuridici, a cura di A. Zoppini, Bari, 2004. 12 Con la legge 1 agosto 2003 è stato modificato l’articolo L. 233-2 cod. comm.13 Per un esame approfondito della disciplina della SARL si rinvia a C. CINCOTTI, La disciplina della SARL di diritto francese nell’ambito del dibattito europeo sul capitale sociale, in Giur Comm., 2007, 5, 600-618. 14 V. articolo L. 231-1 Cod com, applicabile a tutte le società, fatta eccezione per la Société Anonyme. 15 Nel caso in cui nello statuto della SARL sia introdotta tale clausola la disciplina applicabile alla società sarà quella speciale delle società a capitale variabile combinata con quella generale in materia di SARL. 16 Con la legge 1 aprile 2003, n. 7 è stata modificata la legge n. 2 del 1995 sulla società limitata attraverso l’introduzione degli articoli 130-144.17 Introdotta con la legge di modernizzazione della società a responsabilità limitata e contro gli abusi in diritto societario, “Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen” ( MoMiG) del 1° novembre 2008.18 Introdotta con la legge 12 gennaio 2010.19 Si segnala come da ultimo, il 1 gennaio 2011, la Francia abbia introdotto la figura dell’ EIRL, Enterpreneur individuel à responsabilité limitée, che consente all’imprenditore di separare il patrimonio personale da quello professionale pur senza la costituzione di una società di capitali. Per una ricognizione di queste nuove forme societari v. G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “ capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?), cit., 1240 e ss..

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Queste nuove forme societarie sono volte a rendere competitivi gli ordinamenti e

stimolare l’iniziativa economica – non solo giovanile – favorendo la fase di start-up di

un’impresa attraverso una significativa riduzione dei costi e la semplificazione delle

procedure. Alcuni di questi tipi societari sono destinati a una fase transitoria

dell’impresa, si pensi alla società belga, ma non necessariamente. Così, ad esempio

per la società tedesca non sono previsti né limiti di durata, né obblighi di

trasformazione.

Le forme societarie europee sopra richiamate, pur avendo un capitale nominale

irrisorio, sono comunque soggette a regole di garanzia e responsabilità a tutela dei

terzi.

In particolare, in funzione di garanzia, la legge francese prevede per la SARL

l’applicazione di tutte le regole che tutelano l’effettività del capitale sociale. Resta,

infatti, applicabile anche alle SARL con capitale un euro la regola di cui all’articolo L.

223-42 del Codice di commercio che dispone di ricostituire il capitale sociale in

presenza di perdite pari o superiori alla metà del medesimo, nonché le regole relative

alla distribuzione dei dividendi21 e le norme sulla riduzione volontaria del capitale

sociale22.

Con riguardo alla Unternehmergesellschaft la legge tedesca prevede invece: i)

l’obbligo di aggiungere alla denominazione sociale la sigla UG, per portare a

conoscenza dei creditori il fatto che stanno contrattando con società dotata di un

capitale inferiore a 25.000 euro; ii) l’obbligo di destinare annualmente a un riserva

legale il 25% dell’utile netto, fino al raggiungimento della soglia dei 25.000 euro, che

rappresenta il capitale minimo previsto per la GmbH e senza che il raggiungimento di

questa soglia di capitale determini l’automatica trasformazione della società.

Quest’ultimo obbligo bilancia la possibilità di costituire la società con un capitale molto

basso con l’obbligo di una graduale formazione del patrimonio netto.

20La proposta della Commissione del 2008 è stata analizzata in sede di Parlamento Europeo e Consiglio, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:IT:HTML. Il PE, che pero' in questa procedura è solo consultato, ha raggiunto un accordo sul testo nella plenaria del 10/3/09: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA20090094+0+DOC+XML+V0//IT; la presidenza del consiglio aveva preparato un testo di accordo il 25 marzo,che pero' non ha ricevuto supporto:http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10611.en11.pdf. La presidenza ha preparato un'ulteriore testo (20/06/2011): http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11786.en11.pdf. Sull’argomento, v. Osservazioni sulla proposta di regolamento sullo statuto della Società Privata Europea, Note e Studi Assonime n. 7/2008 e La Società Europea, a cura di V. ALLOTTI E F PERNAZZA, Assonime 2010.21 Articolo L. 232-12 Cod. Com.22 Articolo L. 223-34.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

L’accantonamento di questa riserva consente alla UG di crescere a poco a poco per

essere eventualmente trasformata in GmbH. Tale sistema da un lato, valorizza il

concetto di UG come forma di entrata nella GmbH23 e, dall’altro, recupera la funzione di

garanzia del capitale minimo24. Dalle disposizioni che regolano la UG la dottrina

tedesca25 ha inoltre dedotto il rischio di una responsabilità dei gestori per violazione dei

doveri su di essi incombenti in presenza di un pericolo di insolvenza, come pure la

possibilità di una responsabilità a carico dei soci fondatori per confusione dei patrimoni.

Vi è infine l’obbligo per i gestori di richiedere l’apertura della procedura di insolvenza al

verificarsi di una situazione di sovraindebitamento che può, tuttavia, essere superata

con la concessione di prestiti postergati da parte dei soci.

La disciplina della SPRL-S belga prevede che i soci fondatori devono predisporre al

momento della costituzione della società un “piano finanziario”, che deve rimanere

depositato presso il notaio rogante e nel quale deve essere giustificata l’entità del

capitale sociale. Gli stessi soci in caso di fallimento rispondono solidalmente verso terzi

se dal piano (che viene trasmesso al giudice) risulti che il capitale sociale al momento

della costituzione era manifestamente insufficiente per assicurare l’esercizio normale

dell’attività progettata per un periodo di almeno due anni26. Analogamente a quanto

previsto per la UG, inoltre, anche per la SPRL-S è previsto l’obbligo di destinare

annualmente alla formazione di una riserva il 25% dell’utile netto fino al raggiungimento

dell’ammontare del capitale minimo previsto per la s.r.l. tradizionale.

2. I requisiti soggettivi per la costituzione della società a responsabilità limitata

con capitale ridotto e della società a responsabilità limitata semplificata.

23 Sul punto e per una analisi compiuta della “UG” v. GUDRUN DOROTHEA VON DER LAAGE, La “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca, in Rivista delle società 2011, 404 e ss..24 Anche se viene correttamente segnalato da GUDRUN DOROTHEA VON DER LAAGE, La “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca, cit., 431 come “la soluzione di cosituire una riserva per aumentare gradualmente il patrimonio netto è da considerare come una sympatische Alternative, ma relativamente “debole” rispetto alla formazione del capitale sociale, in quanto il relativo obbligo cade nel vuoto negli esercizi in perdita, proprio quando maggiormente ci sarebbe necessità di patrimonio netto. 25 Per i cui riferimenti si rinvia a G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “ capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?), cit., 1241, nt 8.26 Proprio questa previsione fa dubitare la dottrina belga circa l’effettiva capacità della SPRL-S di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Per i relativi riferimenti si veda G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “ capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?), cit., 1243, nt. 13 e ss..

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

La società a responsabilità limitata con capitale ridotto e la società a responsabilità

limitata semplificata possono essere costituite solo da persone fisiche. Si tratta quindi

di figure giuridiche che non possono essere utilizzate da enti.

In particolare, l’articolo 2463 bis afferma che la società a responsabilità limitata

semplificata può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto il

trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. L’ articolo 44, primo

comma, del decreto legge n. 83/2012 stabilisce invece che la società a responsabilità

limitata con capitale ridotto può essere costituita da persone fisiche che abbiano

compiuto i 35 anni alla data della costituzione.

Come si è detto, la prima disciplina che è intervenuta in materia è quella che ha

introdotto la società a capitale ridotto per i giovani di età inferiore a trentacinque anni.

Successivamente è stata estesa la disciplina della società a capitale ridotto anche a

soggetti che avessero un’età maggiore di 35 anni. La successione cronologica di

queste due norme conduce a un primo problema interpretativo, in merito alla

sussistenza di un requisito d’età anche nella società a responsabilità limitata con

capitale ridotto.

Il tenore letterale del primo comma dell’articolo 44 (Fermo quanto previsto dall’articolo

2463 bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può

essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano

compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione) sembrerebbe limitare

alle sole persone fisiche ultra trentacinquenni la possibilità di costituire tale società.

Un’ interpretazione delle norme fondata sul solo tenore letterale porterebbe a ritenere

che le due varianti di società a capitale ridotto conducano alla segregazione per età dei

modelli societari: l’uno riservato a soggetti under 35 (la s.r.l. semplificata a capitale

ridotto) l’altra agli over 35 (la s.r.l. a capitale ridotto). Ne deriverebbe l’impossibilità per

soci di diversa età di costituire in comune una società a capitale ridotto, pur senza

beneficiare delle agevolazioni per le quali il requisito d’età è posto. Questa lettura della

norma non appare condivisibile in quanto, pur sorretta dal dato letterale delle norme,

appare contraria alle finalità generali della disciplina e priva di una ragionevolezza

sostanziale, nonché passibile di diverse censure di legittimità.

Per una diversa interpretazione va considerato, innanzitutto, che l’ultimo comma del

medesimo articolo 4427, prevede che, “al fine di favorire l’accesso dei giovani

27 Comma inserito dalla legge n. 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi

o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica, un accordo con l’Associazione

bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a

trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di

una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

Quest’ultima disposizione consente di ritenere che la società a capitale ridotto sia una

forma societaria generale, utilizzabile da soggetti maggiori di trentacinque anni e da

soggetti di età inferiore a trentacinque anni. Questo comma dell’articolo 44 è stato

l’ultimo intervento normativo in materia e – secondo i criteri ermeneutici tradizionali

sulla successione delle fonti — dovrebbe prevalere per chiarire la volontà del

legislatore.

A sostegno dell’interpretazione proposta, si può osservare, inoltre, che mentre l’articolo

2463 bis nella società a responsabilità limitata semplificata vieti la cessione delle quote

a terzi che non abbiano i requisiti anagrafici previsti, analogo divieto non sia previsto

dall’articolo 44 per le società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In questo caso

quindi la cessione di quote a terzi non sembra incontrare limitazioni di alcun tipo.

Nel senso di ritenere che la società a responsabilità limitata con capitale ridotto possa

essere costituita dalle persone fisiche senza limitazioni relative all’età si è espresso lo

stesso Ministero dello Sviluppo Economico in un chiarimento richiesto da una Camera

di Commercio28.

Con riguardo al requisito dell’età, la soluzione da preferire è pertanto quella di ritenere

che la s.r.l. a capitale ridotto possa essere costituita da tutte le persone fisiche che

abbiano compiuto i 18 anni di età29.

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita invece solo da

persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento

della sua costituzione30. Difformemente dalla s.r.l. tradizionale e dalle altre società di

capitali, la figura giuridica della s.r.l.s. non è dunque usufruibile dagli enti né da tutte le

28 Nel chiarimento del Ministero indirizzato ad una Camera di commercio, a seguito di una richiesta di iscrizione di una s.r.l.c.r. nel registro delle imprese ( prot. 0182223 del 30 agosto 2012), si legge che “la s.r.l. a capitale ridotto può esser costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni”. 29 Si ricorda come la capacità all’esercizio di attività d’impresa si acquisti con la piena capacità di agire e quindi al compimento del diciottesimo anno di età, salvo il caso del minore emancipato.30 Articolo 2463 bis, primo comma, del codice civile.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

persone fisiche, ma è riservata a una determinata categoria di soggetti: le persone

fisiche con età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La versione originaria dell’articolo 2463 bis31 disciplinava le ipotesi di superamento del

limite di età da parte del singolo socio e da parte di tutti i soci nelle s.r.l.s.. Si

prevedeva che al compimento del trentacinquesimo anno il socio fosse escluso di

diritto, a meno che la società non si fosse trasformata in uno degli altri tipi previsti dalla

legge. Se, invece, tutti i soci superavano il limite d’età, la società si doveva trasformare

oppure sciogliere. Questo impianto normativo induceva a considerare questa figura

giuridica una forma d’impresa transitoria destinata comunque a un’ evoluzione.

La nuova formulazione dell’articolo 2463 bis32 ha espunto ogni indicazione sulle

conseguenze che derivano dal superamento dell’età per uno o tutti i soci.

La scelta del legislatore di eliminare le conseguenze sull’organizzazione sociale

derivanti dal superamento del requisito anagrafico è indicativo, da un lato, della mutata

impostazione della disciplina della società semplificata per i giovani rispetto alla prima

formulazione; dall’altro, della sussistenza nell’ordinamento di uno schema generale di

società a responsabilità limitata a capitale ridotto che, al di là delle varianti in fase

costitutiva , riunisce le fattispecie. Come si è detto, lo stesso ultimo comma dell’art. 44

conduce a una lettura unitaria della s.r.l. a capitale ridotto.

In quest’ ottica il requisito dell’età è un elemento che deve sussistere al momento della

costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci (poiché è

questo il momento dell’avvio per il soggetto che subentra), ma non deve

necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale. Una diversa

interpretazione, in base alla quale il superamento dell’età comporterebbe comunque

l’esclusione del socio oppure la trasformazione o scioglimento della società, appare

contraria al senso delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge e

al complesso della disciplina vigente.

Si deve ritenere che il superamento del requisito anagrafico non determini effetti sulla

partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società e che i presupposti

che giustificano esclusione del socio, trasformazione o scioglimento della s.r.l.s. siano

solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli articoli 2473 bis e 2484 del codice civile.

31 Si tratta della versione introdotta con il decreto legge n. 1/2012.32 Introdotta con la legge di conversione n. 27/2012.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

In questo senso si è espresso anche il Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie33,

secondo cui “la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età

previsti dal comma 1 dell’art. 2463 bis c. c. non comporta alcuna conseguenza

giuridicamente rilevante. Tale vicenda non può dunque integrare una causa di

esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la

perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata”.

Questa impostazione confina il requisito dell’età a presupposto necessario solo in sede

costitutiva e comporta che la s.r.l.s. sia destinata comunque ad evolvere col

superamento del requisito dell’età da parte di tutti i soci, nella generale società a

responsabilità limitata a capitale ridotto.

3. L’atto costitutivo

La società a responsabilità limitata con capitale ridotto e la società a responsabilità

limitata semplificata possono essere costituite con contratto o atto unilaterale34.

Analogamente alla s.r.l. tradizionale queste figure possono essere costituite in forma

unipersonale purché, in caso di s.r.l.s., l’unico socio non abbia compiuto i 35 ani di età.

L’atto costitutivo in tutti i casi deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: i) il

cognome, il nome, la data il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun

socio; ii) la denominazione sociale e il comune ove sono poste la sede della società e

le eventuali sedi secondarie; iii) l’ammontare del capitale sociale sottoscritto; iv)

l’attività che costituisce l’oggetto sociale; v) la quota di partecipazione di ciascun socio;

vi) le norme relative al funzionamento della società con l’indicazione di quelle

concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; vii) l’eventuale soggetto incaricato

di effettuare la revisione legale dei conti; viii) il luogo e la data di sottoscrizione; ix) gli

amministratori.

L’atto costitutivo della s.r.l.s. deve essere redatto in conformità al modello standard

tipizzato con decreto del Ministro della giustizia35 (articolo 2463 bis,comma 2) e non

sono dovuti oneri notarili e l’atto è esente da bollo e diritti di segreteria.

33 Cfr orientamento societario R.A. del 3 settembre 2012.34 Articolo 2463 bis, comma 1.35 Il decreto è adottato con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Esso deve tipizzare lo statuto standard delle s.r.l.s. e deve individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Non sussiste, invece, un’analoga indicazione per l’atto costitutivo della s.r.l. a capitale

ridotto (né vi è un richiamo sul punto alla disciplina delle s.r.l.s.). Si deve ritenere

pertanto che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata con capitale ridotto

non debba adeguarsi al predetto modello. Questa indicazione è stata confermata

anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie36 secondo cui la s.r.l.c.r. “non

necessita, per essere costituita, dell’emanazione di alcun modello standard”.

Il Ministero della Giustizia ha adottato, con il decreto 23 giugno 2012, n. 13837, il

regolamento sul modello standard di atto costitutivo e di statuto della società a

responsabilità limitata semplificata. Si tratta di un modello di atto estremamente

semplificato in cui non viene esercitata alcuna delle opzioni previste dal codice civile in

tema di organizzazione delle società a responsabilità limitata.

La principale questione interpretativa che si pone al riguardo è se le parti che

intendono costituire una s.r.l.s., nell’adottare il modello standard di atto costitutivo,

fermo restando il contenuto minimo previsto dal modello, possano introdurre clausole

ulteriori, al fine di conformare l’assetto organizzativo alle proprie esigenze.

Il ricorso a un modello di atto costitutivo, nel caso di specie, risponde ad esigenze di

semplificazione per le imprese di minori dimensioni. L’ampia flessibilità attribuita alle

parti nel definire il contenuto dello statuto della s.r.l. comporta dei costi, tra cui il costo

per elaborare uno statuto atipico e il costo per gestire soluzioni operative non

collaudate, che potrebbero determinare esiti conflittuali non prevedibili. Tali costi si

giustificano solo per iniziative imprenditoriali di una certa dimensione. Per imprese di

minori dimensioni o iniziative sperimentali appare utile invece ricorrere a modelli

statutari già ponderati. Si aggiunge la necessità di minimizzare gli oneri operativi a

carico dei notai. Tra le agevolazioni, la legge prevede infatti che per la redazione

dell’atto costitutivo di s.r.l.s. non siano dovuti onorari ai notai roganti. Lo statuto

predefinito per la s.r.l.s. consente di garantire la conformità alla legge delle clausole in

esso contenute senza la necessità di una puntuale verifica di singole clausole da parte

del notaio.

Queste considerazioni militano a favore della tesi secondo cui sussiste non solo

l’obbligo di adottare il modello di statuto, ma anche il divieto di introdurre clausole non

previste nel modello tipizzato. La questione, però, richiede un esame ulteriore.

36 Cfr orientamento societario R.B. del 1 settembre 2012.37 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

E’ utile ricordare che la prima versione della disciplina prevedeva che l’atto costitutivo

della s.r.l. semplificata fosse redatto per scrittura privata e depositato a cura degli

amministratori presso il registro delle imprese (art 3 d.l. 24 gennaio 2012). Il ricorso

obbligatorio a un modello standardizzato di statuto, non integrabile o derogabile dalle

parti, si giustificava dunque sia sotto il profilo della semplificazione del procedimento

costitutivo, per l’agevolazione nei costi, ma soprattutto per l’assenza di un vaglio di

legittimità dell’atto.

La successiva modifica della disciplina e la previsione attuale della costituzione per

atto pubblico, alla presenza di un notaio, rende più difficile suffragare pienamente la

tesi dell’immodificabilità dello statuto della s.r.l.s, non solo in fase costitutiva ma anche

successivamente, come si deve necessariamente sostenere se si intende dar corpo a

una fattispecie di s.r.l.s. autonoma e non transitoria.

Lo stesso legislatore sembra indicare che lo statuto standard è derogabile, laddove, nel

decreto ministeriale citato afferma che per quanto non regolato dal modello si

applicano le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, “ove non

derogate dalla volontà delle parti”. Al riguardo l’obiezione che viene sollevata è che si

tratta di una specificazione contenuta in un atto normativo di rango inferiore alla legge

che prevede, invece, la conformità dello statuto al modello standard. Tale rilievo però,

corretto sotto il profilo formale, non sembra tener conto della reale volontà del

legislatore, che è intervenuto sulla materia quasi in pari con data (22 e 23 giugno 2012)

sia con un atto normativo primario, sia con il suddetto decreto.

Inoltre, l’interpretazione restrittiva dell’obbligo di conformità al modello, come divieto di

inserire clausole ulteriori, snaturerebbe completamente le caratteristiche e le funzioni

proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale

apertura alla pluralità di varianti organizzative38.

Si deve dunque ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non

regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di

autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in

contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.39.

38 V. per tutti G. ZANARONE, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. Soc. 2003, p. 84.39 In questo senso v. A. BAUDINO, La nuova società a responsabilità limitata semplificata, in Il nuovo diritto delle società, 2012, 12, p. 38.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

4. Le regole sul capitale sociale

L’aspetto centrale della disciplina in tema di s.r.l.c.r. e s.r.l.s. e l’ innovazione rispetto al

regime ordinario delle s.r.l. è rappresentato dalla misura del capitale sociale minimo e

dal modo di formazione dello stesso capitale.

Un primo punto interpretativo riguarda la misura del capitale sociale e i modi di

formazione nella s.r.l. a capitale ridotto. Mentre l’articolo 2463 bis impone per la s.r.l.

semplificata che l’ammontare del capitale sia pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000

euro e che il conferimento sia fatto in denaro e interamente versato alla data della

costituzione all’organo amministrativo; l’articolo 44 si limita a prevedere che l’atto

costitutivo della s.r.l. a capitale ridotto indichi gli elementi contenuti nel secondo comma

dell’articolo 2463 bis. È ragionevole ritenere che questo richiamo comprenda anche gli

elementi da inserire nell’atto costitutivo tra cui, in particolare, misura e formazione del

capitale sociale. Lo stesso articolo 44, nel richiamare gli elementi del secondo comma

dell’articolo 2463 bis, prevede un’esplicita eccezione ai principi da esso posti in tema di

amministrazione (su cui infra). Se ne deve desumere di converso che, laddove

l’articolo 44 non ponga previsioni specifiche, la disciplina sostanziale in ordine agli

elementi contenuti nel secondo comma dell’articolo 2463 bis trovi piena applicazione.

Pertanto, nella s.r.l. a capitale ridotto e nella variante semplificata l’ammontare del

capitale sociale deve essere fissato nell’atto costitutivo in una misura che si pone tra

un valore pari ad 1 euro e un importo inferiore a 10.000 euro. Il conferimento da parte

dei soci deve farsi in denaro e deve essere interamente versato all’organo

amministrativo nel momento della costituzione.

Queste regole nuove in ordine alla misura del capitale sociale minimo e alle sue

modalità di formazione impongono una riflessione più generale sul sistema del capitale

sociale in queste particolari figure di società a responsabilità limitata e sull’applicazione

ad esse del complesso delle regole connesse al sistema del capitale sociale.

Per capitale sociale si intende il valore dei beni conferiti inizialmente dai soci con

destinazione durevole all’attività d’impresa, che viene iscritto tra le poste di passivo

ideale del bilancio e sul quale gravano una serie di vincoli normativi funzionali a

garantirne la permanenza.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Il sistema delle regole inerenti il capitale, nelle società di capitali, si compone non solo

di quelle sul capitale minimo ma anche delle regole sulla formazione e sulla

conservazione del capitale.

Le regole sulla formazione del capitale riguardano le entità conferibili, nonché le

formalità che si accompagnano al conferimento. Le regole sulla conservazione del

capitale riguardano la distribuzione degli utili ai soci, le operazioni tra soci e società e le

misure da adottare in caso di perdita del capitale.

Oggetto del conferimento e modalità di formazione del capitale

Per quanto riguarda le regole in tema di formazione del capitale, la disciplina della

s.r.l.c.r. e della s.r.l.s. prevede che il conferimento deve essere fatto in denaro e deve

essere versato interamente all’organo amministrativo al momento della costituzione.

Tale disciplina differisce da quella comune che consente invece di conferire tutti gli

elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica e stabilisce, nel caso di

conferimento in denaro, l’obbligo di versare in banca, al momento di sottoscrizione

dell’atto costitutivo, solo il 25% dei conferimenti40.

L’esclusione della possibilità di effettuare conferimenti in natura si può spiegare in

relazione alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi che hanno ispirato la

disciplina in tema di s.r.l.s.. Il conferimento in natura impone infatti un complesso

procedimento di stima dei beni41. Se pure ciò è vero, tuttavia, queste esigenze non

sembrano giustificare un divieto assoluto di effettuare conferimenti in natura. Si può

anzi pensare che le nuove attività imprenditoriali, tanto più se in settori innovativi,

abbiano ad oggetto proprio lo sviluppo di idee innovative e quindi vi potrebbe essere un

interesse specifico a conferire entità diverse dal denaro, che rientrano in senso ampio

tra gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Sarebbe stato più

coerente con una logica di agevolazione e sostegno dell’attività d’impresa, demandare

alla discrezionalità dei soci la scelta se effettuare un conferimento in denaro oppure in

natura, tanto più in una prospettiva nella quale il capitale non costituisce una forma di

garanzia per i creditori.

40 Articolo 2464, comma 4, del codice civile.41 Per effettuare un conferimento in natura è necessario allegare all’atto costitutivo la relazione di un esperto che attesti che il valore del bene sia almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Tale procedura di valutazione può determinare un incremento sia dei costi, sia del tempo necessario per la costituzione della società.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Ci si può chiedere se l’obbligo di conferimento in denaro valga anche in sede di

aumento del capitale sociale.

Al quesito deve darsi risposta negativa nel caso in cui l’aumento del capitale comporti il

superamento del tetto massimo del capitale consentito, cioè quando l’aumento porti il

capitale ad eguagliare o superare la soglia dei 10.000 euro. In tale ipotesi, infatti,

l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della

società a responsabilità limitata ordinaria. Non vi potrebbe essere, pertanto, un obbligo

di eseguire i conferimenti solo in denaro.

Una diversa soluzione si dovrebbe adottare per gli aumenti di capitale che portano il

valore del capitale ad una cifra comunque inferiore ai 10.000 euro. Va considerato, in

questi casi che il divieto di conferimenti in natura è una regola immanente alle nuove

figure societarie e ne dovrebbe derivare che tale divieto valga anche in sede di

aumento di capitale. Se però, come si è detto, la ratio dell’obbligo di conferimenti in

natura va rinvenuta nelle esigenze di semplificazione della fattispecie costitutiva della

società, in un momento successivo alla costituzione queste esigenze potrebbero

essere venute meno e conseguentemente anche il divieto di conferimento in natura.

L’accoglimento di questa soluzione potrebbe comportare effetti anche in ordine ai c.d.

aumenti gratuiti realizzati con l’imputazione delle riserve a capitale. Negli aumenti di

capitale gratuito le poste di patrimonio netto utilizzate in sede di aumento costituiscono

poste di passivo ideale a fronte di un attivo composto anche di beni in natura o crediti.

Sotto un profilo sostanziale, essi sono quindi aumenti in natura. Se si ritiene che la

s.r.l.c.r. e la s.r.l.s. non possano ricorrere a questo tipo di aumenti di capitale, ne deriva

che esse non possano ricorrere neppure a questo tipo di aumenti, se non per la quota

parte coperta attraverso la cassa.

L’applicazione delle regole sulla tutela del capitale

Il problema più delicato appare l’applicazione alle nuove figure a capitale ridotto delle

regole poste a tutela della conservazione del capitale.

Tra le regole poste a tutela del capitale rientrano: a) quelle sulla distribuzione di utili; b)

quelle sulle operazioni sulle proprie quote; c) quelle sulle misure da adottare in caso di

perdite che incidono sul capitale sociale.

Il sistema può essere così sintetizzato. Se si verifica una perdita del capitale non può

farsi luogo a una ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

ridotto in misura corrispondente42. La società non può acquistare o accettare in

garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro

acquisto o la loro sottoscrizione43. Nel caso di perdite che abbiano ridotto il capitale di

oltre un terzo, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per

determinare la riduzione del capitale o il rinvio a nuovo delle perdite, che devono

essere colmate entro l’esercizio successivo. Nel caso in cui la perdita abbia ridotto il

capitale al di sotto del minimo legale l’assemblea deve, invece, deliberare la riduzione

del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo legale, pena lo

scioglimento della società44.

Nel caso di società per le quali il capitale sociale viene eliminato, oppure ridotto a una

misura simbolica, si pone il problema se tali regole trovino applicazione.

L’articolo 2463 bis e l’articolo 44 non contengono alcuna specifica regola al riguardo.

Essi richiamano le disposizioni in tema di s.r.l. che si applicano “in quanto compatibili”.

Si tratta di verificare quindi se le regole sulla conservazione del capitale siano da

considerare compatibili o meno con le regole poste in tema di s.r.l.c.r. e di s.r.l.s.

Al riguardo si può sostenere45 che le regole sulla conservazione del capitale, in

particolare la disciplina della riduzione del capitale per perdite, hanno un senso solo nel

caso in cui il legislatore abbia indicato una misura minima di capitale sociale, da

preservare quale strumento di garanzia per i creditori sociali46. In queste nuove figure

societarie il capitale non rappresenta la garanzia generica dell’adempimento delle

obbligazioni che la società assumerà. Tale garanzia è rappresentata dal patrimonio

che gradualmente verrà accumulato durante la gestione dell’impresa47.

Un altro profilo che deve essere tenuto presente riguarda gli inconvenienti operativi che

possono derivare dall’applicazione delle regole sulla riduzione del capitale in caso di

perdite. L’applicazione di queste regole comporta che, quando il capitale sociale è

fissato in un ammontare minimo e ci si trova nella fase di avvio dell’attività,

42 Articolo 2478bis, comma 5, del codice civile.43 Articolo 2474 del codice civile.44 Articoli 2482 bis e 2482 ter del codice civile.45 V. A. Baudino, La nuova società a responsabilità limitata semplificata, in Il nuovo diritto delle società, 12, 2012, 29.46 Sebbene nel dibattito sul capitale tale funzione sia messa fortemente in dubbio anche nelle società in cui sono previsti limiti di capitale più elevati rispetto alla s.s.r.l.. 47 In tal senso v. V. SALAFIA, La società a responsabilità semplificata e il tribunale delle imprese, in Le società, 2, 2012, 153.

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presumibilmente senza la presenza di riserve, il verificarsi di una perdita anche irrisoria

incidendo sul capitale impone obblighi di ricapitalizzazione48.

La questione appare delicata e complessa, ma vi sono alcuni elementi che fanno

propendere per l’applicazione delle regole a tutela della conservazione del capitale

anche nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s..

In primo luogo è da sottolineare come entrambe le figure non sono società prive di

capitale sociale in senso proprio, ma società fondate sul principio del capitale sociale e

nelle quali la misura del capitale è rimessa all’autonomia delle parti. La conservazione

di un capitale sociale nominale anche simbolico fa si che non vi sia un problema di

incompatibilità logica con l’applicazione delle regole sul capitale sociale. Al riguardo

non può mancarsi di sottolineare come anche la disciplina delle società di persone, in

cui non vi è alcun regime di capitale minimo, prevede un divieto di distribuzione di utili

in presenza di perdite del capitale sociale fino a che esso sia ridotto o reintegrato49.

Il problema dunque deve essere posto in ordine agli effetti che l’applicazione di tale

disciplina produce. In questo senso sono significative anche le esperienze straniere.

Per quanto riguarda la disciplina della SARL di diritto francese restano applicabili

anche a queste società con capitale ad un euro le norme sulla ricostituzione di capitale

in caso di perdite e sulla distribuzione di dividendi50. Per quanto riguarda invece la

UGmbH tedesca l’obbligo di convocazione in caso di perdita della metà del capitale è

sostituito dalla convocazione dell’assemblea dei soci in caso di “imminente incapacità

di pagamento”51.

L’esempio della disciplina tedesca introduce un altro argomento a favore

dell’applicazione della disciplina sulla conservazione del capitale. Gli ordinamenti che,

per le società a capitale nominale simbolico, escludono l’applicazione del regime

ordinario a tutela del capitale hanno comunque introdotto misure alternative di

protezione dei creditori e di rafforzamento patrimoniale della società. Nel nostro

ordinamento, seguendo la tesi della non applicazione della disciplina sulla

conservazione del capitale, ci troveremmo in una situazione di totale assenza di misure

48 In tal senso v. anche P. REVIGLIONO, La società semplificata a responsabilità limitata: un “buco nero” nel sistema delle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, 4, 2011, 23.49 Cfr. articolo 2303 del codice civile.50 Cfr. C. CINCOTTI, La disciplina della SARL di diritto francese nell’ambito del dibattito europeo sul capitale sociale, in Giur. Comm. 2007, I, 604. 51 Cfr. GUDRUN DOROTHEA VON DER LAAGE, La “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt)”: il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca, in Rivista delle società 2011, 412.

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di tutela e rafforzamento del patrimonio sociale. Non è ragionevole ritenere che il

nostro legislatore, nel caso in cui avesse voluto ispirarsi a quelle esperienze estere che

non applicano il regime ordinario di conservazione del capitale, non si sia premurato di

introdurre presidi alternativi; sembra più logico pensare che esso non abbia inteso

derogare all’applicazione del regime ordinario di conservazione del capitale.

Si può a questo punto mutare la prospettiva di chi ritiene le regole sulla conservazione

del capitale valide solo in presenza di un capitale minimo.

Mentre la fissazione per legge di un capitale sociale minimo, unitamente alle regole

sulla conservazione del capitale, ha la funzione di costituire un sistema anticipato di

allarme a favore dei creditori e di prevenire comportamenti opportunistici dei soci di

restituzione degli apporti52, le regole sulla conservazione del capitale, in assenza di un

capitale minimo, presentano la diversa funzione di imporre il mantenimento di un

equilibrio tra passività e attività della società. In altre parole nei sistemi senza capitale

minimo, ma con obbligo di ricapitalizzazione, si impone che il valore complessivo

dell’attivo sia almeno pari a quello del passivo. Non sembra condivisibile l’assunto che

l’assenza di una misura minima del capitale determini necessariamente il venir meno

delle funzioni svolte dalle regole in tema di conservazione del capitale, in quanto ne

determina solo una diversa calibratura.

Si può giungere a sostenere, anzi, che l’applicazione delle regole di conservazione del

capitale, e in particolare degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite, svolga nel

nostro sistema una funzione surrogatoria alle regole di patrimonializzazione forzata53

imposte negli altri ordinamenti per le società a capitale nominale simbolico. Le parti,

infatti, al fine di evitare l’adozione delle misure previste nel caso di perdite sono indotte

ad adottare una politica di patrimonializzazione degli utili di esercizio, che ha una

funzione analoga agli obblighi di costituire riserve.

Si deve ritenere, pertanto, che nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. trovino applicazione le

regole previste per le s.r.l. in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie

quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.

Postergazione dei finanziamenti dei soci

52 Così M. MIOLA, Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali, in Riv. Soc. 2005, 1307.53 Si pensi alla riserva di “accumulo” prevista per la UG tedesca.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Ai temi finora trattati si può infine accostare la questione dell’applicazione a queste

figure della disciplina sulla postergazione dei prestiti effettuati dai soci a favore della

società. In base all’articolo 2467 del codice civile, il rimborso dei finanziamenti dei soci

a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se

avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve

essere restituito. Questa regola si applica a quei finanziamenti concessi “in un

momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società,

risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in

una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

La norma in esame è volta a disciplinare il fenomeno della c.d. “sottocapitalizzazione

nominale” al fine di assicurare una situazione di equilibrio tra indebitamento e

patrimonio netto della società54. Essa svolge quindi una funzione diversa rispetto a

quella esercitata dal capitale sociale. Si ritiene che tale disposizione possa trovare

applicazione anche nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. dove, anzi, proprio l’assenza di un

minimo di capitale significativo impone di guardare con maggiore attenzione ai rapporti

tra ammontare complessivo dei debiti sociali e ammontare del patrimonio netto.

5. L’organo amministrativo

Nella disciplina ordinaria delle s.r.l., l’amministrazione della società deve essere

affidata a soci. Questo principio è però derogabile in quanto l’atto costitutivo può

prevedere che l’incarico possa essere affidato anche a terzi.

Nelle s.r.l.s. il principio per cui il ruolo di amministratore deve essere affidato a soci ha

invece carattere inderogabile e non è possibile affidare a soggetti che non rivestano la

qualifica di soci al momento della nomina il ruolo di amministratore. Ciò si spiega in

ragione dei requisiti anagrafici stringenti cui è vincolata la costituzione della società.

Poiché il ruolo di socio diviene una requisito per la nomina ad amministratore, è da

ritenere che esso abbia natura di causa di ineleggibilità/decadenza. Nel caso in cui

quindi il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel

corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore.

54 Per la relazione al decreto legislativo recante la riforma organica delle società la regola affronta il tema “dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio”.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

Per le s.r.l.c.r., invece, l’articolo 44, richiamata la norma dell’articolo 2463 bis, dispone

però che l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche

anche diverse dai soci. L’unico limite è quello che la funzione di amministratore non

può essere attribuita a un soggetto diverso da una persona fisica. Pertanto, in assenza

di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti

tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra

le persone fisiche non soci.

6. La cessione delle quote

Nella s.r.l. semplificata l’articolo 2463 bis prevede il divieto di cessione delle quote a

soci che abbiano compiuto i trentacinque anni al momento di conclusione dell’atto di

cessione. La cessione effettuata in violazione del divieto è nulla55. Il divieto di cessione

delle quote mira ad impedire comportamenti dei soci delle s.r.l.s. volti a eludere i limiti

di età previsti dalla disciplina.

Questa norma appare viziata innanzitutto da un difetto di formulazione. Secondo il suo

tenore letterale, infatti, essa sembra vietare solo la cessione a “soci” che abbiano

compiuto i 35 anni di età. Si tratta di un’ipotesi piuttosto marginale (si pensi al caso di

un socio che voglia liberarsi della propria quota e la venda all’altro socio, divenuto ultra

trentacinquenne successivamente alla costituzione) e astrattamente contraddittoria con

la fattispecie, che prevede proprio una compagine di under 35enni. Si deve ritenere

valida, piuttosto, una lettura della norma che estenda il divieto di cessione ad ogni

soggetto con età superiore a 35 anni, anche non socio.

Si osserva, tuttavia, che essendo venuto meno il carattere transitorio della società –

con il venir meno degli obblighi di trasformazione e liquidazione al raggiungimento dei

35 anni d’età dei soci —, se la s.r.l.s. è destinata a continuare ad esistere anche dopo il

compimento dei 35 anni di età dei soci, le ragioni di questo limite alla circolazione della

quota di s.r.l.s. appaiono poco comprensibili.

Si pone anche il problema di quali siano gli atti compresi nel divieto di cessione. Sotto

un profilo letterale la norma, parlando di “cessione delle quote a soci”, sembra alludere

a quegli atti che trasferiscono la piena proprietà della quota attribuendo all’acquirente

la qualifica di socio. In tal senso essa non sembra comprendere gli atti costitutivi di

55 Articolo 2463 bis, comma 4, del codice civile.

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pegno e usufrutto che sono atti di natura diversa in quanto costitutivi di diritti reali

parziali.

Tuttavia, vi è chi ritiene che in questi casi si possano configurare forme di elusione

della ratio posta alla base della norma. Le figure del pegno e dell’usufrutto sono vincoli

sulle quote di natura assai diversa tra loro. Mentre il pegno è un diritto reale di garanzia

funzionale ad assicurare al creditore una garanzia specifica; l’usufrutto è un diritto reale

che attribuisce il diritto di godere del bene nel rispetto della sua funzione economica.

Ora se la natura accessoria del pegno a garanzia di un debito del socio induce a

ritenere tale negozio difficilmente piegabile a fini di elusione, l’usufrutto, ponendo

l’usufruttuario in una posizione di pieno godimento del bene, in particolare se titolare

del diritto di voto, lo avvicina di fatto alla figura del socio.

In questo senso si è espresso anche il Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie56

secondo cui il divieto di cessione comprende “anche gli atti di cessione o costituzione

dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche

nell’ipotesi in cui l’atto di cessione o di costituzione preveda che il diritto di voto sia

mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente”. Lo stesso

Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie57, fondandosi sempre sulla ratio

antielusiva del divieto, ritiene che esso si applichi ai soli atti negoziali tra vivi e non

riguardi i trasferimenti mortis causa. Di conseguenza “nel caso di morte di un socio la

sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che

abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle

persone fisiche, compreso lo Stato”.

Vi è da dire al riguardo che in presenza di una ‘fattispecie debole’, come appare essere

quella della s.r.l.s. (e di una fattispecie generale dove il divieto non sussiste), i rischi di

elusione appaiono piuttosto attenuati e questa interpretazione ampia del divieto rischia

di vanificare l’intento di sostegno dell’intrapresa economica giovanile in questione.

La fissazione di un requisito soggettivo per la partecipazione a questa figura societaria

pone più in generale il problema dei limiti che la s.r.l.s. incontra nell’effettuazione di

operazioni societarie di carattere straordinario. La disciplina recata dall’articolo 2463

bis infatti non prevede solo che la società può essere costituita da persone fisiche che

non abbiano compiuto i 35 anni, ma stabilisce anche che sono vietati gli atti di

trasferimento delle quote a soggetti diversi da quelli ora indicati.

56 Cfr orientamento societario R.A.5, settembre 2012.57 Cfr orientamento societario R.A.2, settembre 2012.

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Le due norme sono espressione di un principio generale in base al quale l’ingresso in

questa figura societaria semplificata è riservato a persone fisiche sotto i 35 anni. Se

questo assunto è vero, ne deriva che la società non può porre in essere o partecipare

ad operazioni societarie che vi deroghino, a meno che tali operazioni si inseriscano

all’interno di una più complessiva operazione di passaggio al modello di s.r.l. ordinaria.

Come abbiamo detto, la partecipazione delle persone fisiche alle s.r.l.c.r. non è

soggetto a limitazioni. In coerenza con questa impostazione l’articolo 44 non contiene

alcun divieto di cessione di quote a terzi, né richiama sul punto la disciplina contenuta

nell’articolo 2463 bis.

Ciò detto, vi è comunque anche per le s.r.l.c.r. il tema della disciplina relativa alla

cessione di quote a terzi diversi dalle persone fisiche. La soluzione di tale questione

passa dalla considerazione che la limitazione alle persone fisiche della possibilità di

partecipare a questa figura societaria con capitale sociale simbolico è un elemento

essenziale e imprescindibile del loro statuto normativo. Se questa ricostruzione della

ratio della disciplina in tema di s.r.l.c.r. è corretta, si apre lo spazio per un’applicazione

analogica del divieto di cessione rispetto ai negozi di cessione di quote a terzi diversi

dalle persone fisiche contenuto nell’articolo 2463 bis. Si tratta infatti di una situazione

non regolata dal legislatore, ma simile a quella disciplinata dallo stesso articolo 2463

bis. Di conseguenza, nelle s.r.l.c.r. la cessione di quote a terzi non persone fisiche

deve considerarsi vietato.

7. La pubblicità negli atti, nella corrispondenza e sul sito web della società

Per la s.r.l.c.r. e per la s.r.l.s. sono previsti anche dei regimi speciali di pubblicità da

assolvere negli atti, nella corrispondenza e sul sito web58. In particolare si stabilisce

l’obbligo di indicare, negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato

alla comunicazione con la rete collegata ad accesso pubblico: a) la denominazione di

“società a responsabilità limitata a capitale ridotto” oppure di “società a responsabilità

limitata semplificata”; b) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; c) la sede della

società; d) l’ufficio del registro delle imprese presso cui essa è iscritta.

Una questione che tale disposizione pone è se essa sia da considerare sostitutiva

oppure aggiuntiva rispetto al regime generale di pubblicità negli atti, nella

58 Articolo 2463 bis, comma 3, del codice civile.

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La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

corrispondenza e sul sito web di cui all’articolo 2250 del codice civile59. Il problema

nasce in quanto le due norme, oltre a prevedere obblighi pubblicitari aventi ad oggetto

un nucleo comune di informazioni, richiedono anche informazioni diverse l’una

dal’altra. Mentre infatti i regimi pubblicitari speciali richiedono di specificare la figura

giuridica adottata (società a responsabilità limitata a capitale ridotto oppure società a

responsabilità limitata semplificata), l’articolo 2250 prevede l’indicazione del numero di

iscrizione nel registro delle imprese, dello stato di liquidazione, del fatto di avere un

unico socio.

È da ritenere che lo scopo dei regimi speciali non sia quello di derogare al regime

generale di pubblicità indicato nell’articolo 2250 quanto quello di portare a conoscenza

dei terzi il fatto che entrano in contatto con una società caratterizzata da una disciplina

semplificata con particolare riguardo al regime del capitale sociale. Tanto più questo se

si tiene conto che la disciplina contenuta nell’articolo 2250 costituisce attuazione

dell’articolo 5 della c.d. prima direttiva societaria60 nonché della direttiva sulla s.r.l. con

unico socio61.

Si deve quindi ritenere che tanto la s.r.l.c.r. quanto la s.r.l.s. sia tenuta comunque a

fornire, negli atti, nella corrispondenza e sul sito web, anche tutte le informazioni

richieste dall’articolo 2250.

8. Il passaggio della società dal regime previsto per la s.r.l.c.r. a quello della s.r.l.

ordinaria e il passaggio inverso

Qualche osservazione merita infine il tema del passaggio delle due figure societarie dal

regime specifico per esse previsto a quello della s.r.l. ordinaria.

Come abbiamo detto, tali figure non costituiscono “tipi” societari ma sono sottotipi della

s.r.l. e la loro disciplina di riferimento è quella propria della s.r.l..

59 Disciplina commentata con la circolare Assonime n. 2 del 2010.60 Si tratta della direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 (c.d. I direttiva societaria) volta a coordinare le garanzie richieste per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, la quale all’articolo 5 stabilisce l’obbligo, per una serie di società tra cui la s.r.l., di indicare nella corrispondenza e negli ordinativi: le informazioni per individuare il registro delle imprese; il numero di iscrizione della società nel registro; il tipo di società; la sede sociale; lo stato di liquidazione.61 Si tratta della direttiva 2009/102/CE del 16 settembre 2009.

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Page 30: CIRCOLARE N. 29 DEL 30 OTTOBRE 2012 DIRITTO SOCIETARIO · Con la presenta circolare si illustreranno le principali caratteristiche di queste figure societarie. PROVVEDIMENTI COMMENTATI

La società semplificata a responsabilità limitata Circolare N. 29/2012

In considerazione di ciò, il passaggio al regime ordinario non può essere qualificato in

termini di trasformazione in senso proprio. Esso avviene attraverso una modifica

dell’atto costitutivo avente ad oggetto, per un verso, un aumento del capitale che porta

la sua misura almeno fino alla soglia minima di 10.000 euro e, per altro verso,

l’eliminazione dalla denominazione dell’indicazione di società a capitale ridotto o

semplificata. Si tratta di ordinarie modifiche dell’atto costitutivo da adottare con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale alle quali

non si applica la disciplina propria delle trasformazioni62.

Si pone anche il problema inverso del passaggio della società dal regime previsto per

la s.r.l. ordinaria a quello della s.r.l.c.r.. La questione assume particolare interesse in

caso di perdita che abbia ridotto il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro.

Si potrebbe infatti ipotizzare che gli amministratori possano convocare l’assemblea,

oltre che per deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al

minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c., anche, in alternativa, per dichiarare il

passaggio ad una delle figure di società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Una

volta che l’ordinamento consente la creazione di queste figure societarie come modelli

societari non transitorie ma stabili non sembra di poter riscontrare principi inderogabili

che vietino questa operazione.

Il Direttore Generale

Micossi

62 Cosi anche Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie cfr. orientamento societario R.A.4, settembre 2012.

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