Circolare lr 2_2014
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: + 39 0432 555 541
protocollo n. 7371/1.5.3 A lista d’inoltro
Udine, 10 marzo 2014 TRASMISSIONE VIA P.E.C.
oggetto: legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e
modifica all’articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza).
Illustrazione della nuova normativa.
PREMESSA
Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 19 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge
regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4
della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza). L’approvazione della
citata legge regionale, entrata in vigore il 20 febbraio u. s., si colloca nel progetto di riordino
del sistema Regione - Autonomie locali avviato dalla Giunta regionale mediante
l’approvazione delle relative Linee Guida il 31 ottobre 2013, progetto che, com’è noto,
prevede - tra i diversi adempimenti - il superamento dell’ente provincia e, nella fase
transitoria, la sua trasformazione in ente di secondo livello.
Coerentemente con le succitate Linee Guida, il Consiglio regionale ha approvato la proposta
di legge nazionale n. 1, che attraverso alcune modifiche allo Statuto di autonomia, consentirà
alla Regione la soppressione del livello ordinamentale delle province e la definizione di un
nuovo modello istituzionale regionale.
Nelle more dell’approvazione della proposta di modifica dello Statuto da parte dei due rami
del Parlamento1, il legislatore regionale ha dunque approvato la citata legge regionale
n. 2/2014, con la quale è stata prevista la sostituzione dell’elezione diretta degli organi
provinciali con un sistema di elezione di secondo grado.
Si evidenzia fin da ora che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 33,
comma 1, della l. r. 2/2014, gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo
mandato, restano in carica sino all’elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in
attuazione della stessa legge, elezione che ha luogo in una domenica compresa tra il
1°ottobre e il 30 novembre.
Ne consegue che gli organi della provincia di Pordenone, in scadenza nel 2014, rimangono
in carica senza limitazione di poteri fino alla elezione dei nuovi organi che avrà luogo nel
periodo sopraindicato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, secondo
periodo, il quale, con disposizione analoga a quella contenuta nel d. lgs. 267/2000, prevede
1 L’approvazione richiederà una doppia lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento, poiché lo
Statuto di autonomia è approvato con legge costituzionale.
2
che “Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali
adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili”.
Nel rinviare alla lettura dell’intero testo normativo, con la presente comunicazione si
evidenziano le principali novità introdotte dalla legge regionale 2/2014, con la precisazione
che l’illustrazione in dettaglio del procedimento e del sistema elettorale, ivi compresi gli
adempimenti degli uffici provinciali e comunali, verranno forniti con le consuete istruzioni
diramate dallo scrivente Servizio in occasione del prossimo turno elettorale.
ESAME DELLA LEGGE REGIONALE 2/2014
1. – Organi della provincia (articoli 2, 3, 4, 6 e 7)
La legge prevede che sono organi della provincia: l’assemblea dei sindaci, il consiglio
provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale.
L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. La
legge attribuisce a questo nuovo organo la competenza ad esprimere il parere obbligatorio
sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e ad adottare o respingere le
modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale. L’assemblea dei sindaci, inoltre,
eserciterà gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo
statuto.
Il consiglio provinciale è organo rappresentativo delle diverse realtà territoriali presenti
nella provincia ed è composto da:
a) 22 consiglieri nella Provincia di Gorizia (provincia con popolazione sino a 200.000 abitanti);
b) 24 consiglieri nella Provincia di Trieste (provincia con popolazione sino a 300.000 abitanti);
c) 26 consiglieri nella Provincia di Pordenone (provincia con popolazione sino a 400.000 abitanti);
d) 30 consiglieri nella Provincia di Udine (provincia con popolazione superiore a 400.000 abitanti).
Il consiglio provinciale dura in carica 5 anni.
Gli incarichi di consigliere provinciale e di membro dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a
titolo gratuito. Agli amministratori provinciali spetta il rimborso delle spese sostenute in
relazione all’espletamento del loro mandato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.
La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori
non superiore a due. Il presidente della provincia nomina tra gli assessori il vicepresidente.
2. – Elezione del consiglio provinciale (articolo 5 e Capo II, Sezione I)
Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia
con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico
collegio corrispondente al territorio della provincia.
Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei
comuni della provincia alla data delle elezioni.
Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei
comuni della provincia alla data delle elezioni.
3
Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione, devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al
15%. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre
quarti dei candidati. Questa disposizione trova applicazione solamente se tra gli
amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi è presente in misura
superiore al 65%.
Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 3% degli aventi diritto al voto e sono
presentate all’ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
L’ufficio elettorale provinciale è un ufficio temporaneo che svolge tutte le operazioni
connesse al procedimento elettorale; è presieduto dal segretario generale della provincia o
da un suo delegato ed è composto da altri due funzionari provinciali designati dallo stesso
segretario generale.
La votazione si svolge in un’unica giornata dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso l’ufficio
elettorale provinciale.
Il voto di ciascun elettore viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui
appartiene il comune nel quale l’elettore è in carica. Gli indici di ponderazione, per ciascuna
delle fasce demografiche previste dalla legge regionale, sono determinati secondo le
modalità indicate nell’allegato A alla medesima legge.
I seggi sono attribuiti alle liste concorrenti con il metodo proporzionale del quoziente
naturale. In sostanza, si divide il totale delle cifre elettorali ponderate delle liste per il numero
dei seggi da assegnare, ottenendo in questo modo il quoziente elettorale; quindi ad ogni lista
vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulta contenuto nella rispettiva cifra
elettorale.
Nell’ambito delle liste, sono proclamati eletti i consiglieri secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali.
3. – Elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale (articolo 5 e
Capo II, Sezione II)
Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel
suo ambito, nella prima seduta. L’elezione deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione
degli eletti.
L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un
quarto, arrotondato all’unità superiore, dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente i
nomi dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessore.
L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in due
successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine sopra ricordato (30 giorni
dalla proclamazione degli eletti).
La mancata elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale entro il termine
fissato comporta lo scioglimento del consiglio provinciale.
4. – Cessazione anticipata degli organi provinciali: mozione di sfiducia costruttiva
(articoli 9, 10 e 11)
Per quanto concerne le cause di cessazione anticipata degli organi della provincia, la legge
regionale 2/2014 contiene un rinvio alla disciplina attualmente vigente in materia (articolo 23
4
della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23), confermando pertanto le cause di scioglimento del
consiglio provinciale ivi previste. Fanno eccezione le fattispecie rispetto alle quali lo
scioglimento del consiglio risulterebbe in contraddizione con l’introduzione dell’elezione
indiretta del presidente della provincia, ovvero le dimissioni del presidente stesso e
l’approvazione di una mozione di sfiducia.
Secondo la nuova disciplina, pertanto, le dimissioni dalla carica del presidente della
provincia, che sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, comportano la decadenza della
giunta provinciale e l’elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta. Gli stessi
effetti conseguono agli altri eventi che fanno venire meno la figura del presidente, quali
l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso.
Analogamente, l’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente non
determina lo scioglimento del consiglio provinciale. La legge prevede infatti che la mozione di
sfiducia - sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati - deve essere costruttiva.
Essa contiene infatti la proposta di un nuovo presidente e di una nuova giunta e viene
messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione. La mozione di sfiducia costruttiva, se approvata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia, determina la cessazione dalla
carica del presidente della provincia e della giunta e la proclamazione del nuovo esecutivo
proposto.
5. – Adeguamento dello statuto delle province
Si richiama, infine, l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’articolo 33, comma 3, della
l. r. 2/2014, secondo il quale, entro sei mesi dall’elezione del nuovo consiglio provinciale, la
provincia adegua alle nuove norme contenute nella legge regionale in esame il proprio
statuto e il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)
Lista d’inoltro
A:
Presidenti delle Province di: Gorizia Pordenone Udine Trieste Sindaci dei Comuni della Regione ANCI UPI
e, p.c.
Presidenza della Regione Direzione generale Presidenza della Regione Ufficio di gabinetto
Ministero dell’interno Direzione centrale dei servizi elettorali Prefetture – U.T.G. di: Gorizia Pordenone Trieste Udine