Circolare lr 2_2014

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Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: + 39 0432 555 541 protocollo n. 7371/1.5.3 A lista d’inoltro Udine, 10 marzo 2014 TRASMISSIONE VIA P.E.C. oggetto: legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza). Illustrazione della nuova normativa. PREMESSA Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 19 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza). L’approvazione della citata legge regionale, entrata in vigore il 20 febbraio u. s., si colloca nel progetto di riordino del sistema Regione - Autonomie locali avviato dalla Giunta regionale mediante l’approvazione delle relative Linee Guida il 31 ottobre 2013, progetto che, com’è noto, prevede - tra i diversi adempimenti - il superamento dell’ente provincia e, nella fase transitoria, la sua trasformazione in ente di secondo livello. Coerentemente con le succitate Linee Guida, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge nazionale n. 1, che attraverso alcune modifiche allo Statuto di autonomia, consentirà alla Regione la soppressione del livello ordinamentale delle province e la definizione di un nuovo modello istituzionale regionale. Nelle more dell’approvazione della proposta di modifica dello Statuto da parte dei due rami del Parlamento 1 , il legislatore regionale ha dunque approvato la citata legge regionale n. 2/2014, con la quale è stata prevista la sostituzione dell’elezione diretta degli organi provinciali con un sistema di elezione di secondo grado. Si evidenzia fin da ora che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 33, comma 1, della l. r. 2/2014, gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato, restano in carica sino all’elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della stessa legge, elezione che ha luogo in una domenica compresa tra il 1°ottobre e il 30 novembre. Ne consegue che gli organi della provincia di Pordenone, in scadenza nel 2014, rimangono in carica senza limitazione di poteri fino alla elezione dei nuovi organi che avrà luogo nel periodo sopraindicato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, secondo periodo, il quale, con disposizione analoga a quella contenuta nel d. lgs. 267/2000, prevede 1 L’approvazione richiederà una doppia lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento, poiché lo Statuto di autonomia è approvato con legge costituzionale.

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Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: + 39 0432 555 541

protocollo n. 7371/1.5.3 A lista d’inoltro

Udine, 10 marzo 2014 TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e

modifica all’articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza).

Illustrazione della nuova normativa.

PREMESSA

Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 19 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge

regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4

della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza). L’approvazione della

citata legge regionale, entrata in vigore il 20 febbraio u. s., si colloca nel progetto di riordino

del sistema Regione - Autonomie locali avviato dalla Giunta regionale mediante

l’approvazione delle relative Linee Guida il 31 ottobre 2013, progetto che, com’è noto,

prevede - tra i diversi adempimenti - il superamento dell’ente provincia e, nella fase

transitoria, la sua trasformazione in ente di secondo livello.

Coerentemente con le succitate Linee Guida, il Consiglio regionale ha approvato la proposta

di legge nazionale n. 1, che attraverso alcune modifiche allo Statuto di autonomia, consentirà

alla Regione la soppressione del livello ordinamentale delle province e la definizione di un

nuovo modello istituzionale regionale.

Nelle more dell’approvazione della proposta di modifica dello Statuto da parte dei due rami

del Parlamento1, il legislatore regionale ha dunque approvato la citata legge regionale

n. 2/2014, con la quale è stata prevista la sostituzione dell’elezione diretta degli organi

provinciali con un sistema di elezione di secondo grado.

Si evidenzia fin da ora che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 33,

comma 1, della l. r. 2/2014, gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo

mandato, restano in carica sino all’elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in

attuazione della stessa legge, elezione che ha luogo in una domenica compresa tra il

1°ottobre e il 30 novembre.

Ne consegue che gli organi della provincia di Pordenone, in scadenza nel 2014, rimangono

in carica senza limitazione di poteri fino alla elezione dei nuovi organi che avrà luogo nel

periodo sopraindicato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, secondo

periodo, il quale, con disposizione analoga a quella contenuta nel d. lgs. 267/2000, prevede

1 L’approvazione richiederà una doppia lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento, poiché lo

Statuto di autonomia è approvato con legge costituzionale.

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che “Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali

adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili”.

Nel rinviare alla lettura dell’intero testo normativo, con la presente comunicazione si

evidenziano le principali novità introdotte dalla legge regionale 2/2014, con la precisazione

che l’illustrazione in dettaglio del procedimento e del sistema elettorale, ivi compresi gli

adempimenti degli uffici provinciali e comunali, verranno forniti con le consuete istruzioni

diramate dallo scrivente Servizio in occasione del prossimo turno elettorale.

ESAME DELLA LEGGE REGIONALE 2/2014

1. – Organi della provincia (articoli 2, 3, 4, 6 e 7)

La legge prevede che sono organi della provincia: l’assemblea dei sindaci, il consiglio

provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale.

L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. La

legge attribuisce a questo nuovo organo la competenza ad esprimere il parere obbligatorio

sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e ad adottare o respingere le

modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale. L’assemblea dei sindaci, inoltre,

eserciterà gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo

statuto.

Il consiglio provinciale è organo rappresentativo delle diverse realtà territoriali presenti

nella provincia ed è composto da:

a) 22 consiglieri nella Provincia di Gorizia (provincia con popolazione sino a 200.000 abitanti);

b) 24 consiglieri nella Provincia di Trieste (provincia con popolazione sino a 300.000 abitanti);

c) 26 consiglieri nella Provincia di Pordenone (provincia con popolazione sino a 400.000 abitanti);

d) 30 consiglieri nella Provincia di Udine (provincia con popolazione superiore a 400.000 abitanti).

Il consiglio provinciale dura in carica 5 anni.

Gli incarichi di consigliere provinciale e di membro dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a

titolo gratuito. Agli amministratori provinciali spetta il rimborso delle spese sostenute in

relazione all’espletamento del loro mandato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3,

comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori

non superiore a due. Il presidente della provincia nomina tra gli assessori il vicepresidente.

2. – Elezione del consiglio provinciale (articolo 5 e Capo II, Sezione I)

Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia

con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico

collegio corrispondente al territorio della provincia.

Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei

comuni della provincia alla data delle elezioni.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei

comuni della provincia alla data delle elezioni.

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Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione, devono comprendere un

numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al

15%. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre

quarti dei candidati. Questa disposizione trova applicazione solamente se tra gli

amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi è presente in misura

superiore al 65%.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 3% degli aventi diritto al voto e sono

presentate all’ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno

antecedente la votazione.

L’ufficio elettorale provinciale è un ufficio temporaneo che svolge tutte le operazioni

connesse al procedimento elettorale; è presieduto dal segretario generale della provincia o

da un suo delegato ed è composto da altri due funzionari provinciali designati dallo stesso

segretario generale.

La votazione si svolge in un’unica giornata dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso l’ufficio

elettorale provinciale.

Il voto di ciascun elettore viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui

appartiene il comune nel quale l’elettore è in carica. Gli indici di ponderazione, per ciascuna

delle fasce demografiche previste dalla legge regionale, sono determinati secondo le

modalità indicate nell’allegato A alla medesima legge.

I seggi sono attribuiti alle liste concorrenti con il metodo proporzionale del quoziente

naturale. In sostanza, si divide il totale delle cifre elettorali ponderate delle liste per il numero

dei seggi da assegnare, ottenendo in questo modo il quoziente elettorale; quindi ad ogni lista

vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulta contenuto nella rispettiva cifra

elettorale.

Nell’ambito delle liste, sono proclamati eletti i consiglieri secondo l’ordine delle rispettive cifre

individuali.

3. – Elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale (articolo 5 e

Capo II, Sezione II)

Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel

suo ambito, nella prima seduta. L’elezione deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione

degli eletti.

L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un

quarto, arrotondato all’unità superiore, dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente i

nomi dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessore.

L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in due

successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine sopra ricordato (30 giorni

dalla proclamazione degli eletti).

La mancata elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale entro il termine

fissato comporta lo scioglimento del consiglio provinciale.

4. – Cessazione anticipata degli organi provinciali: mozione di sfiducia costruttiva

(articoli 9, 10 e 11)

Per quanto concerne le cause di cessazione anticipata degli organi della provincia, la legge

regionale 2/2014 contiene un rinvio alla disciplina attualmente vigente in materia (articolo 23

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della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23), confermando pertanto le cause di scioglimento del

consiglio provinciale ivi previste. Fanno eccezione le fattispecie rispetto alle quali lo

scioglimento del consiglio risulterebbe in contraddizione con l’introduzione dell’elezione

indiretta del presidente della provincia, ovvero le dimissioni del presidente stesso e

l’approvazione di una mozione di sfiducia.

Secondo la nuova disciplina, pertanto, le dimissioni dalla carica del presidente della

provincia, che sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, comportano la decadenza della

giunta provinciale e l’elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta. Gli stessi

effetti conseguono agli altri eventi che fanno venire meno la figura del presidente, quali

l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso.

Analogamente, l’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente non

determina lo scioglimento del consiglio provinciale. La legge prevede infatti che la mozione di

sfiducia - sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati - deve essere costruttiva.

Essa contiene infatti la proposta di un nuovo presidente e di una nuova giunta e viene

messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua

presentazione. La mozione di sfiducia costruttiva, se approvata per appello nominale dalla

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia, determina la cessazione dalla

carica del presidente della provincia e della giunta e la proclamazione del nuovo esecutivo

proposto.

5. – Adeguamento dello statuto delle province

Si richiama, infine, l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’articolo 33, comma 3, della

l. r. 2/2014, secondo il quale, entro sei mesi dall’elezione del nuovo consiglio provinciale, la

provincia adegua alle nuove norme contenute nella legge regionale in esame il proprio

statuto e il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali

saluti.

Il Direttore del Servizio

dott.ssa Annamaria Pecile

(sottoscritto con firma digitale)

Lista d’inoltro

A:

Presidenti delle Province di: Gorizia Pordenone Udine Trieste Sindaci dei Comuni della Regione ANCI UPI

e, p.c.

Presidenza della Regione Direzione generale Presidenza della Regione Ufficio di gabinetto

Ministero dell’interno Direzione centrale dei servizi elettorali Prefetture – U.T.G. di: Gorizia Pordenone Trieste Udine