CIRCOLARE DEL LAVORO...Pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative...

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In evidenza:

- Resto al Sud: le istruzioni per fare domanda

- Legge di Bilancio 2018: tutte le novità in tema di lavoro in sintesi

- Condominio. Subordinazione se c’è potere direttivo e disciplinare dell’amministratore

- DiD online. Nuova procedura di rilascio

- LdB 2018: le novità sul bonus 80 euro

- Carta Famiglia 2018: Decreto in G.U.

- LdB 2018: come cambia il ReI dal 2018

- LdB 2018: come cambiano gli ammortizzatori sociali

CIRCOLARE DEL LAVORO

n. 03 del 20/01/2018

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QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS

QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS… ............................................... 3

PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA............................................................ 4

INPRATICA LAVORO ....................................................................................................... 6 RESTO AL SUD: LE ISTRUZIONI PER FARE DOMANDA 7

FOCUS LAVORO .............................................................................................................. 8 LEGGE DI BILANCIO 2018: TUTTE LE NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO IN SINTESI 9

GIUSTIZIA & LAVORO .................................................................................................... 11 CONDOMINIO. SUBORDINAZIONE SE C’È POTERE DIRETTIVO E DISCIPLINARE DELL’AMMINISTRATORE 12

CASI LAVORO ............................................................................................................... 13 ANTICIPO DELLA NASPI PER APERTURA P. IVA 14 CAMBIO CCNL E INQUADRAMENTO APPRENDISTI 16

LAVORO & PREVIDENZA ............................................................................................... 17 DID ONLINE. NUOVA PROCEDURA DI RILASCIO 18 LDB 2018: LE NOVITÀ SUL BONUS 80 EURO 19 CARTA FAMIGLIA 2018: DECRETO IN G.U. 21 LDB 2018: COME CAMBIA IL REI DAL 2018 22 LDB 2018: COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 23

L’AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA ..................................... 24 CCNL SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI 25 SCADENZE DAL 22.01.2018 AL 27.01.2018 26

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Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus…

lunedì 15 gennaio 2018

BONUS 80 EURO: COSA CAMBIA DAL 2018?

RINNOVO PENSIONI: GLI IMPORTI PER IL 2018

FONDO VITTIME AMIANTO: STOP ALL’ADDIZIONALE DAL 2018

martedì 16 gennaio 2018

CU 2018: ONLINE I MODELLI DEFINITIVI

PREVENZIONE E PROTEZIONE: IL PRIMO SOCCORSO NON VA

SVOLTO DA SOLO DAL DATORE

mercoledì 17 gennaio 2018

MANOVRA 2018: COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

TICKET DI LICENZIAMENTO, NOVITÀ 2018

ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE

giovedì 18 gennaio 2018

AGRICOLI: ENTRO IL 23/2 L’INVIO DEGLI ELENCHI NOMINATIVI

MANOVRA 2018: COME CAMBIA IL REI DAL 2018

venerdì 19 gennaio 2018

AMMORTIZZATORI SOCIALI, POVERTÀ E GENITORIALITÀ: L’INPS FA IL PUNTO

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CD E IAP: ISTANZA ENTRO IL 31/3

PIANI DI ESUBERO: ESODO A MAGLIE LARGHE

sabato 20 gennaio 2018

ASSUNZIONI 2018: L’AGEVOLAZIONE C’È MA NON SI VEDE

DECRETO FLUSSI 2018: VIA LIBERA ALLE ISTANZE

ASDI: MISURA ABROGATA DAL 1° GENNAIO 2018

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PRASSI E

GIURISPRUDENZA

DELLA

SETTIMANA…

Prassi e giurisprudenza della settimana

INPS, Circolare n. 2 del 17.01.2018 Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.

INPS, Circolare n. 3 del 17.01.2018 Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

INPS, Circolare n. 4 del 17.01.2018 Pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative

INPS, Circolare n. 5 del 17.01.2018 Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

INPS, Messaggio n. 195 del 17.01.2018 Istanze di esonero di cui all’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Termine di presentazione.

INPS, Messaggio n. 196 del 17.01.2018 Assegno di disoccupazione ASDI. Articolo 18 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Abrogazione della misura.

INPS, Messaggio n. 197 del 17.01.2018 Flusso a Variazione. Precisazione.

INPS, Circolare n. 6 del 18.01.2018 Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017. Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome. Prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

INPS, Comunicato stampa del 18.01.2018 OSSERVATORIO SUL PRECARIATO. Pubblicati i dati di novembre 2017

MLPS, Comunicato stampa del 15.01.2018 Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e dei formatori

MLPS, Comunicato stampa del 16.01.2018 Premi di produttività: sono 29.743 i contratti aziendali e territoriali depositati; 8.363 quelli ancora “attivi”.

MLPS, Comunicato stampa del 16.01.2018 Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati.

MLPS, Comunicato stampa del 18.01.2018 Lavoro domestico: accordo sui minimi retributivi, anno 2018

Fondazione Studi CdL, Circolare n. 3 del 18.01.2018

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1 del 02.01.2018 Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore, con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo

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schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del fabbricato - in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore condominiale. In mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera ex art. 2222 Cod. civ. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lav. Sent. n. 1 pubblicata in data 2/01/2018).

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InPratica n. 02 del 15.01.2018

Resto al Sud: le istruzioni per fare domanda

A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

Il 5 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 novembre 2017, n. 174, recante il

“Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del Decreto-Legge 20

giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123”.

Il Regolamento, che entra in vigore dal giorno successivo (6 dicembre 2017), sostiene la nascita di nuove

attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Successivamente, esattamente il 2 gennaio 2018, è stata pubblicata la Circolare n. 33 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le Politiche di Coesione che stabilisce tempi e modalità per la

presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni

operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Sono inoltre ulteriormente esplicitate le

modalità di accreditamento degli enti interessati a fornire assistenza e consulenza gratuita ai potenziali

imprenditori.

Adempimenti

I soggetti possono presentare istanza d’accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al

progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore

della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazione titolare della misura, con

le modalità stabilite da apposita convenzione.

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2018 e devono essere

firmate digitalmente dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda,

e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale che contiene:

dati e profilo del soggetto richiedente;

descrizione dell'attività proposta;

analisi del mercato e relative strategie;

aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;

aspetti economico-finanziari.

Le richieste di agevolazione sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il

soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi:

1. l’atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale;

2. lo statuto, in caso di società;

3. nonché l’attestazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi.

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Focus Lavoro n. 02 del 16.01.2018

Tabella di sintesi

Investimento a lungo

termine degli enti di

previdenza e dei fondi

pensione.

73

Viene integrato il disposto dell’art. 1, comma 89 della Legge di Bilancio per

il 2017, prevedendo che gli enti di previdenza e i fondi pensione possano

investire, nell’ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme,

fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell’acquisto di quote di prestiti o

di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di

piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending),

intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e

vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.

Esonero contributivo

under35. 100-108

114-115

È stata introdotta una riduzione dei contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di

lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs.

n. 23/2015, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi

meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni

effettuate dal 2019.

L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di

lavoro, con esclusione dei premi, per un importo massimo di 3.000 euro.

L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi.

Incentivi per

assunzioni da parte di

cooperative sociali di

soggetti in stato di

protezione

internazionale.

109

È previsto l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali

(di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381) con riferimento alle assunzioni di

persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a

partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato,

aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31

dicembre 2018. Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36

mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di

previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000

euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto

ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

Sgravi contributivi

under 40 in

agricoltura.

117-118

È riconosciuto un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite

massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per i giovani coltivatori

diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si

iscrivono per la prima volta alla gestione contributiva agricola nel periodo

“01.01.2018 – 31.12.2018”.

Indennità giornaliera

per dipendenti da

imprese della pesca

marittima.

121-135

Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da

imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle

cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività

lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è

riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa di

11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità in tema di lavoro in sintesi

A cura di Daniele Bonaddio

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Con decreto sono disciplinate le modalità relative al pagamento

dell’indennità.

A decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, ai

lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i

soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è altresì riconosciuta la

medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo

massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa

derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo

non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d’anno.

Incremento del fondo

di solidarietà

nazionale della pesca

e dell’acquacoltura.

124

È stata incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale

della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 154

del 2004 per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019. Ciò al fine

di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da imprese

del settore della pesca e dell’acquacoltura già accertati alla data di entrata

in vigore della Legge di Bilancio, derivanti da calamità naturali riconosciute

ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del Decreto Legge n. 51 del 2015,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 2015.

Incremento soglie

reddituali del bonus di

“80 euro”.

132

Dal 1° gennaio 2018 vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al cd.

bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la

misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della previgente soglia di

24.000 euro, con la novità apportata il bonus spetta per un reddito

complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in

commento dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza

di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei

previgenti 26.000 euro)

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Giustizia & Lavoro n. 02 del 18.01.2018

Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera

dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore,

con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo schema negoziale del

rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del fabbricato

- in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore condominiale. In

mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera ex art. 2222 Cod.

civ. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Premessa

Dalla Sentenza n. 1 del 2/01/2018 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione emerge che:

Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera

dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore,

con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo schema negoziale del

rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del

fabbricato - in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore

condominiale. In mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera

ex art. 2222 Cod. civ.

Il caso

I Giudici di legittimità hanno definitivamente respinto la domanda diretta ad accertare la natura subordinata

del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e un Condominio.

La ricorrente ha sostenuto la natura subordinata del rapporto intercorso con il convenuto Condominio per il

periodo 1993-2004.

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale che ha condannato il Condominio al

pagamento della somma di euro 23.932,46, accessori inclusi, a titolo di differenze retributive relative al periodo

dal 4 marzo 1998 in poi, per il quale era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato part-time.

Per il periodo precedente (1993-98), ad avviso della Corte territoriale - a differenza di quanto affermato dalla

lavoratrice - il contratto di appalto non consentiva di ricavare elementi idonei a pervenire, con sufficiente grado

di univocità e di verosimiglianza, alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti secondo lo schema

negoziale del rapporto di lavoro subordinato, mancando nella specie un quadro probatorio tale da asseverare

con certezza la sussistenza del connotato fondamentale della subordinazione, intesa quale sottoposizione al

potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

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Condominio. Subordinazione se c’è potere direttivo e disciplinare dell’amministratore

A cura di Paola Mauro

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Casi Lavoro n. 03 del 19.01.2018

Anticipo della NASpI per apertura P. Iva

A cura di Daniele Bonaddio

Domanda

Avrei bisogno di sapere se l’anticipo della NASpI può essere chiesto in caso di apertura P. Iva ovvero per

inizio di effettiva attività. Potreste fornirmi delucidazioni in merito, con eventuale documento di prassi?

Risposta

L’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può

richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli

spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di

impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il

rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare

all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio

dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se

la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della

cooperativa.

A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese

della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al Decreto Legge n. 7 del 2007 convertito in Legge

n. 40 del 2007. Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate,

a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento:

attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto

attività di lavoro autonomo;

attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto

mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico

socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione

che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza

dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della

stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi

comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che

risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa

individuale;

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costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già

previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (Circ.n.70 del 30 marzo

1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è

fiscalmente qualificato reddito di impresa;

costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura

del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di

impresa.

Dunque, a parere di chi scrive, non basta la semplice apertura di P. Iva per avere diritto alla NASpI in unica

soluzione.

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Casi Lavoro n. 04 del 19.01.2018

Cambio CCNL e inquadramento apprendisti A cura di Daniele Bonaddio

Domanda

Una società dal 1° gennaio 2017 passa da settore artigiano a industria per superamento del limite

dimensionale con conseguente adesione ad Api e applicazione del CCNL metalmeccanici piccola industria

Confapi e non più metalmeccanici artigiani.

L’azienda in questione alla data del 1° gennaio 2017 aveva in corso due rapporti di apprendistato instaurati

secondo quanto stabilito dal CCNL metalmeccanici artigiani con durata della formazione pari a 60 mesi.

Il CCNL attualmente applicato prevede però delle durate più brevi, ossia 30 mesi, con avanzamento

retributivo ogni 10 mesi.

È possibile mantenere la durata della formazione fissata alla data della stipula del contratto e del relativo

PFI, quindi 60 mesi, riconoscendo aumenti retributivi ogni 20 mesi, oppure la durata della formazione dovrà

essere rideterminata alla luce del nuovo CCNL?

Risposta

Il CCNL Metalmeccanici piccola industria Confapi non invidia profili professionali caratterizzanti la figura

dell’artigianato per i quali a norma dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 sarebbe possibile una durata minima pari

a 5 anni. L’attività della società, tuttavia, nonostante il differente inquadramento previdenziale contrattuale è

rimasta la stessa anche successivamente al 1° gennaio 2017, e pertanto le mansioni e il PFI degli apprendisti

non risultano modificati.

È quindi fondamentale capire se sia possibile mantenere una durata della formazione superiore rifacendosi alla norma

su citata (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015) ovvero la previsione di detta estensione è riservata esclusivamente alla

contrattazione collettiva.

Per rispondere a tale quesito occorre preliminarmente premettere che il passaggio da azienda artigiana a

azienda industriale, che spesso si verifica in caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge,

non necessariamente deve comportare il cambio del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato che può

rimanere quello del settore artigiano anche allorché l’azienda venga reinquadrata a livello previdenziale nel

settore industria.

Infatti, una cosa è l’inquadramento previdenziale e contributivo di stretta competenza degli istituti assicurativi che

operano in base alle disposizioni di legge, altro è il contratto collettivo con cui le parti datore di lavoro e dipendente

scelgono di regolare i loro rapporti economici, che è rimesso all’autonomia privata insindacabile da terzi se idoneo a

garantire quel trattamento economico e normativo proporzionato e sufficiente costituzionalmente tutelato.

Pertanto, qualora si decidesse di cambiare il contratto in merito al trattamento degli apprendisti, anch’essi al

momento della variazione del contratto collettivo saranno coinvolti nel passaggio. In particolare, si dovrà

procedere ad attribuire agli apprendisti il nuovo trattamento economico e normativo, che nel complesso non

potrà essere peggiorativo del precedente, operando per analogia e sempre nel rispetto degli obblighi formativi

legati alla tipologia del rapporto.

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Lavoro & Previdenza n. 10 del 15.01.2018

DiD online. Nuova procedura di rilascio A cura di Alessia Noviello

Premessa

Con la Circolare n.1/2017, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ha fornito le

istruzioni operative per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità. Dal 1° dicembre 2017, infatti,

il soggetto in stato di disoccupazione, così come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, deve dichiarare

la propria immediata disponibilità al lavoro (DiD) sul portale dell'ANPAL, registrandosi nell’area riservata.

In caso di perdita dell’occupazione o rischio concreto di perderlo, il cittadino, per attuazione del D.Lgs.

150/2015 deve presentare la propria dichiarazione di immediata disponibilità e firmare il patto di servizio,

ovvero un piano personalizzato che contiene tutte le attività alle quali il soggetto dovrà partecipare al fine

di essere ricollocato nuovamente nel mercato del lavoro.

A partire dal 1° dicembre 2017, la DiD deve essere resa esclusivamente online, tramite il portale dell’ANPAL,

salvo alcune eccezioni che vedremo di seguito. Con l’avvento delle Politiche Attive, non è quindi più sufficiente

la semplice iscrizione nelle liste di disoccupazione. Il cittadino deve dimostrare di voler intraprendere un

percorso di ricollocazione e diminuire sensibilmente la distanza dal mercato del lavoro, attraverso l’attuazione

delle misure studiate nel patto di servizio.

Essere privo di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni

che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione, il D.Lgs. 150/2015 prevede infatti che:

“sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al

sistema informatico unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politiche attiva

del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”.

La dichiarazione di immediata disponibilità potrà essere resa sul portale ANPAL anche dalle persone a rischio

di disoccupazione, ovvero i lavoratori e le lavoratrici dipendenti ancora occupati che abbiano ricevuto il

preavviso di licenziamento. Nella Circolare ANPAL n. 1/2017, viene precisato che la domanda di Naspi

equivale a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità e che il portale Nazionale, cooperando con l’INPS

è pienamente operativo per questa funzione. Diversa la situazione per i soggetti già percettori di un’indennità

a sostegno del reddito, i quali non dovranno dichiarare la propria immediata disponibilità per il tramite del

portale ANPAL, avendola già resa presso i Centri per l’Impiego.

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Lavoro & Previdenza n. 11 del 16.01.2018

LdB 2018: le novità sul bonus 80 euro A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

Il Bonus 80 euro (960 euro annui), introdotto dal Governo Renzi con Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66

(decorrenza del bonus dal mese di maggio 2014) e reso strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 12-

15 della L. n. 190/2014), è un importo che spetta mensilmente in busta paga sia ai lavoratori del settore

pubblico che a quelli del settore privato, il cui reddito sia compreso tra gli 8.000 e i 26.000 euro.

Il credito Irpef, che viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta e certificato al dipendente mediante

la Certificazione Unica (CU), è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);

dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti

in relazione a tale qualità (lett. b);

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di

studio o addestramento professionale (lett. c);

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative

(lett. l).

Il Bonus 80 euro

Prima di entrare nel dettaglio delle novità previste per il Bonus 80 euro, è doveroso riepilogare sommariamente

il meccanismo di tale importo. Innanzitutto, occorre specificare che esso è erogato a “importo fisso” (960

euro annui):

senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo;

applicando il c.d. “meccanismo di décalage”, se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000

euro.

Il “meccanismo di décalage” si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula:

960 x [(26.000 – reddito complessivo) /2.000].

Ai fini dell’erogazione del beneficio, tuttavia, è necessario il verificarsi di due condizioni fondamentali:

1. il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore ad euro 26.000;

2. l’IRPEF lorda dovuta dal lavoratore (sul reddito da lavoro dipendente ed assimilati) deve essere

superiore alle detrazioni d’imposta per lavoro spettanti. In altre parole, le detrazioni da lavoro devono

trovare capienza nell’IRPEF lorda dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilati (la Circolare n.

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8/E/2014 ha chiarito che rilevano solo le detrazioni da lavoro e non gli altri tipi di detrazione, come ad

esempio, quelle per carichi di famiglia previste dall’art. 12 TUIR).

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Lavoro & Previdenza n. 12 del 17.01.2018

Carta Famiglia 2018: Decreto in G.U. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che dà diritto agli sconti per l’acquisto di beni e

servizi A cura del Daniele Bonaddio

Premessa

Il 9 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 il Decreto 20 settembre 2017, recante la

“Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della carta della famiglia”, attuativo dell’art. 1, co. 391

della L. n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016).

Quadro normativo

La menzionata norma ha specificato che:

“a decorrere dall'anno 2016 è istituita la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani

o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta

è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri

e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di

beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire

all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli

normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali

e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al

momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale

anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla

fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e

di altro tipo”.

Destinatari

Possono aderire alla “Carta della famiglia” i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio

italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. La richiesta della

Carta deve essere presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare,

che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo. Il soggetto richiedente e i beneficiari della

carta devono essere residenti nel territorio italiano al momento della richiesta. Nel caso di minori in

affidamento familiare, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei

minori in famiglia. Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in affidamento familiare vengono sempre

conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

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Lavoro & Previdenza n. 13 del 18.01.2018

LdB 2018: come cambia il ReI dal 2018 A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 147/2017, l’Italia ha per la prima volta nella sua

storia una legge sulla povertà. La Legge Delega (L. n. 33/2017), che era stata “collegata” dal Governo alla

Legge di Stabilità 2016, prevede l’introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il

Reddito d’Inclusione.

Il Reddito di inclusione (REI) – la misura unica nazionale di contrasto alla povertà che viene istituita – può

essere richiesta all’INPS a partire dal 1° dicembre 2017. In linea generale, si tratta di un sostegno

economico accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa.

Non si tratta, dunque, di una misura assistenzialistica o di un beneficio economico “passivo”. Infatti, al

nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato

condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l’autonomia.

Per finanziare il Reddito di Inclusione è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e

all’esclusione sociale, con una dotazione strutturale che l’ultima Legge di Bilancio ha portato a 1,7 miliardi dal

2018. La creazione del “Fondo Povertà” rappresenta una svolta dal punto di vista delle risorse dedicate alla

povertà: 1 miliardo e 845 milioni di euro destinati al Reddito di inclusione, incluse le risorse per rafforzare i

servizi (a cui si aggiungono anche le risorse a carico del PON Inclusione – complessivamente 1 miliardo fino

al 2022) per un totale di oltre 2 miliardi di euro l’anno dal 2019.

Come previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo in commento, il REI è una misura a vocazione universale,

condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato d’attivazione e d’inclusione

sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Esso è articolato in due componenti:

- un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una

persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;

- una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo

familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, di educazione,

d’istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona,

e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale

progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento

o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi,

di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al REI e, infine, gli impegni a svolgere

specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

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Lavoro & Previdenza n. 14 del 19.01.2018

LdB 2018: come cambiano gli ammortizzatori sociali Tutte le novità in materia di ammortizzatori sociali contenuti nell’ultima Manovra Finanziaria

A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

A distanza di circa due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, che ha rivisitato radicalmente

l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali, il governo ha inteso dare ulteriore sostegno a situazioni di

criticità aziendale, intervenendo con numerose disposizioni sia nell’ambito delle politiche passive che di quelle

attive del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Art, 1, co. 133 Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi

o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano

Art, 1, co. 121 e 135 Indennità giornaliera per i lavoratori della pesca marittima

Art. 1, co. 139-144 Misure al sostegno al reddito in deroga

Art. 1, co. 136 L’accordo di ricollocazione dei lavoratori in costanza di CIGS

Art. 1, 159 Incremento al limite del “tetto aziendale” nel F.I.S.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Ai sensi dell’art. 1, co. 133 della Legge di Bilancio 2018, è possibile ottenere la proroga dell’intervento

straordinario di integrazione salariale (CIGS) per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per

gli anni 2018 e 2019, fino al limite massimo di impiego dei fondi stanziati, pari a 100 milioni di euro per

ciascuno dei due anni.

Sono interessate dalla novità le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative che abbiano

rilevanza economica strategica anche a livello regionale e che presentino rilevanti problematiche

occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

Per accedere alla proroga è necessario aver stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, nel caso di imprese

con unità produttive coinvolte che siano ubicate in due o più Regioni.

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Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva

Nazionale del Lavoro

CCNL Sicurezza sussidiaria non armata e

investigazioni

PARTI

STIPULANTI

Federpol con Fesica-Confsal e Confsal-Fisals.

AMBITO

SOGGETTIVO

Dipendenti dalle degli Istituti investigativi privati e

Agenzie sicurezza sussidiaria o complementare.

DECORRENZA

E DURATA

Decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre

2020.

Con l'accordo 15 dicembre 2017 Federpol con Fesica-Confsal e Confsal-

Fisals hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle degli Istituti

investigativi privati e Agenzie sicurezza sussidiaria o complementare.

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.

ACCORDO IN SINTESI

NOVITÀ

Periodo di prova:

Il periodo di prova previsto per il liv. 7° di nuova introduzione, è

stabilito in 60 giorni lavorativi. Rimangono invariate le durate

del periodo di prova per i restanti livelli.

Periodo di preavviso:

Il periodo di preavviso previsto per il liv. 7° di nuova

introduzione, è stabilito in 15 giorni di calendario. Rimangono

invariate le durate del preavviso per i restanti livelli.

Orario di lavoro:

La durata dell'orario normale è elevata a 45 ore settimanali

suddivise in 6 giorni lavorativi.

Welfare:

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le aziende avranno la facoltà

di mettere a disposizione di tutti i lavoratori (eccetto quelli in

aspettativa non retribuita) diverse misure di welfare.

DA

RICORDARE

Minimi tabellari:

Aumenti stabiliti da gennaio 2019 e da gennaio 2020

Di seguito si allega l’accordo del contratto.

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“Accordo del 15

luglio 2017”

xxxx

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L’agenda del professionista

Scadenze dal 22.01.2018 al 27.01.2018

SABATO

20 GENNAIO

(Scadenza

prorogata a

Lunedì 22)

FASC - Versamento contributi

FPI - Denuncia e versamento contributi

PREVINDAI – Versamento contributi

PREVINDAPI – Versamento contributi

Comunicazioni obbligatorie somministrati

GIOVEDÌ

25 GENNNAIO ENPAIA – Denuncia e versamento contributi

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