CIRCOLARE DEL LAVORO...Pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative...
Transcript of CIRCOLARE DEL LAVORO...Pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative...
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
1
www.fiscal-focus.it
In evidenza:
- Resto al Sud: le istruzioni per fare domanda
- Legge di Bilancio 2018: tutte le novità in tema di lavoro in sintesi
- Condominio. Subordinazione se c’è potere direttivo e disciplinare dell’amministratore
- DiD online. Nuova procedura di rilascio
- LdB 2018: le novità sul bonus 80 euro
- Carta Famiglia 2018: Decreto in G.U.
- LdB 2018: come cambia il ReI dal 2018
- LdB 2018: come cambiano gli ammortizzatori sociali
CIRCOLARE DEL LAVORO
n. 03 del 20/01/2018
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
2
www.fiscal-focus.it
QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS
QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS… ............................................... 3
PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA............................................................ 4
INPRATICA LAVORO ....................................................................................................... 6 RESTO AL SUD: LE ISTRUZIONI PER FARE DOMANDA 7
FOCUS LAVORO .............................................................................................................. 8 LEGGE DI BILANCIO 2018: TUTTE LE NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO IN SINTESI 9
GIUSTIZIA & LAVORO .................................................................................................... 11 CONDOMINIO. SUBORDINAZIONE SE C’È POTERE DIRETTIVO E DISCIPLINARE DELL’AMMINISTRATORE 12
CASI LAVORO ............................................................................................................... 13 ANTICIPO DELLA NASPI PER APERTURA P. IVA 14 CAMBIO CCNL E INQUADRAMENTO APPRENDISTI 16
LAVORO & PREVIDENZA ............................................................................................... 17 DID ONLINE. NUOVA PROCEDURA DI RILASCIO 18 LDB 2018: LE NOVITÀ SUL BONUS 80 EURO 19 CARTA FAMIGLIA 2018: DECRETO IN G.U. 21 LDB 2018: COME CAMBIA IL REI DAL 2018 22 LDB 2018: COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 23
L’AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA ..................................... 24 CCNL SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI 25 SCADENZE DAL 22.01.2018 AL 27.01.2018 26
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
3
www.fiscal-focus.it
Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus…
lunedì 15 gennaio 2018
BONUS 80 EURO: COSA CAMBIA DAL 2018?
RINNOVO PENSIONI: GLI IMPORTI PER IL 2018
FONDO VITTIME AMIANTO: STOP ALL’ADDIZIONALE DAL 2018
martedì 16 gennaio 2018
CU 2018: ONLINE I MODELLI DEFINITIVI
PREVENZIONE E PROTEZIONE: IL PRIMO SOCCORSO NON VA
SVOLTO DA SOLO DAL DATORE
mercoledì 17 gennaio 2018
MANOVRA 2018: COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
TICKET DI LICENZIAMENTO, NOVITÀ 2018
ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE
giovedì 18 gennaio 2018
AGRICOLI: ENTRO IL 23/2 L’INVIO DEGLI ELENCHI NOMINATIVI
MANOVRA 2018: COME CAMBIA IL REI DAL 2018
venerdì 19 gennaio 2018
AMMORTIZZATORI SOCIALI, POVERTÀ E GENITORIALITÀ: L’INPS FA IL PUNTO
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CD E IAP: ISTANZA ENTRO IL 31/3
PIANI DI ESUBERO: ESODO A MAGLIE LARGHE
sabato 20 gennaio 2018
ASSUNZIONI 2018: L’AGEVOLAZIONE C’È MA NON SI VEDE
DECRETO FLUSSI 2018: VIA LIBERA ALLE ISTANZE
ASDI: MISURA ABROGATA DAL 1° GENNAIO 2018
Seguici anche su: http://www.fiscal-focus.it/lavoro/,87
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
4
www.fiscal-focus.it
PRASSI E
GIURISPRUDENZA
DELLA
SETTIMANA…
Prassi e giurisprudenza della settimana
INPS, Circolare n. 2 del 17.01.2018 Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.
INPS, Circolare n. 3 del 17.01.2018 Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
INPS, Circolare n. 4 del 17.01.2018 Pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative
INPS, Circolare n. 5 del 17.01.2018 Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
INPS, Messaggio n. 195 del 17.01.2018 Istanze di esonero di cui all’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Termine di presentazione.
INPS, Messaggio n. 196 del 17.01.2018 Assegno di disoccupazione ASDI. Articolo 18 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Abrogazione della misura.
INPS, Messaggio n. 197 del 17.01.2018 Flusso a Variazione. Precisazione.
INPS, Circolare n. 6 del 18.01.2018 Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017. Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome. Prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
INPS, Comunicato stampa del 18.01.2018 OSSERVATORIO SUL PRECARIATO. Pubblicati i dati di novembre 2017
MLPS, Comunicato stampa del 15.01.2018 Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e dei formatori
MLPS, Comunicato stampa del 16.01.2018 Premi di produttività: sono 29.743 i contratti aziendali e territoriali depositati; 8.363 quelli ancora “attivi”.
MLPS, Comunicato stampa del 16.01.2018 Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati.
MLPS, Comunicato stampa del 18.01.2018 Lavoro domestico: accordo sui minimi retributivi, anno 2018
Fondazione Studi CdL, Circolare n. 3 del 18.01.2018
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1 del 02.01.2018 Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore, con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
5
www.fiscal-focus.it
schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del fabbricato - in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore condominiale. In mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera ex art. 2222 Cod. civ. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lav. Sent. n. 1 pubblicata in data 2/01/2018).
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
6
www.fiscal-focus.it
InPratica Lavoro
Focus Lavoro
Studio Lavoro
Giustizia & Lavoro
Casi Lavoro
Lavoro & Previdenza
Flash lavoro
L’agenda del Professionista & CCNL della settimana
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
7
www.fiscal-focus.it
InPratica n. 02 del 15.01.2018
Resto al Sud: le istruzioni per fare domanda
A cura di Daniele Bonaddio
Premessa
Il 5 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 novembre 2017, n. 174, recante il
“Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del Decreto-Legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123”.
Il Regolamento, che entra in vigore dal giorno successivo (6 dicembre 2017), sostiene la nascita di nuove
attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Successivamente, esattamente il 2 gennaio 2018, è stata pubblicata la Circolare n. 33 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le Politiche di Coesione che stabilisce tempi e modalità per la
presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni
operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Sono inoltre ulteriormente esplicitate le
modalità di accreditamento degli enti interessati a fornire assistenza e consulenza gratuita ai potenziali
imprenditori.
Adempimenti
I soggetti possono presentare istanza d’accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore
della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazione titolare della misura, con
le modalità stabilite da apposita convenzione.
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2018 e devono essere
firmate digitalmente dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda,
e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale che contiene:
dati e profilo del soggetto richiedente;
descrizione dell'attività proposta;
analisi del mercato e relative strategie;
aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
aspetti economico-finanziari.
Le richieste di agevolazione sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il
soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi:
1. l’atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale;
2. lo statuto, in caso di società;
3. nonché l’attestazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
8
www.fiscal-focus.it
InPratica Lavoro
Focus Lavoro
Studio Lavoro
Giustizia & Lavoro
Casi Lavoro
Lavoro & Previdenza
Flash lavoro
L’agenda del Professionista & CCNL della settimana
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
9
www.fiscal-focus.it
Focus Lavoro n. 02 del 16.01.2018
Tabella di sintesi
Investimento a lungo
termine degli enti di
previdenza e dei fondi
pensione.
73
Viene integrato il disposto dell’art. 1, comma 89 della Legge di Bilancio per
il 2017, prevedendo che gli enti di previdenza e i fondi pensione possano
investire, nell’ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme,
fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell’acquisto di quote di prestiti o
di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending),
intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e
vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.
Esonero contributivo
under35. 100-108
114-115
È stata introdotta una riduzione dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs.
n. 23/2015, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi
meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni
effettuate dal 2019.
L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi, per un importo massimo di 3.000 euro.
L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi.
Incentivi per
assunzioni da parte di
cooperative sociali di
soggetti in stato di
protezione
internazionale.
109
È previsto l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali
(di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381) con riferimento alle assunzioni di
persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a
partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato,
aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31
dicembre 2018. Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36
mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di
previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000
euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto
ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.
Sgravi contributivi
under 40 in
agricoltura.
117-118
È riconosciuto un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite
massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per i giovani coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si
iscrivono per la prima volta alla gestione contributiva agricola nel periodo
“01.01.2018 – 31.12.2018”.
Indennità giornaliera
per dipendenti da
imprese della pesca
marittima.
121-135
Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da
imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle
cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa di
11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Legge di Bilancio 2018: tutte le novità in tema di lavoro in sintesi
A cura di Daniele Bonaddio
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
10
www.fiscal-focus.it
Con decreto sono disciplinate le modalità relative al pagamento
dell’indennità.
A decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, ai
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i
soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è altresì riconosciuta la
medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo
massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo
non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d’anno.
Incremento del fondo
di solidarietà
nazionale della pesca
e dell’acquacoltura.
124
È stata incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale
della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 154
del 2004 per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019. Ciò al fine
di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da imprese
del settore della pesca e dell’acquacoltura già accertati alla data di entrata
in vigore della Legge di Bilancio, derivanti da calamità naturali riconosciute
ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del Decreto Legge n. 51 del 2015,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 2015.
Incremento soglie
reddituali del bonus di
“80 euro”.
132
Dal 1° gennaio 2018 vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al cd.
bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la
misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della previgente soglia di
24.000 euro, con la novità apportata il bonus spetta per un reddito
complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in
commento dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza
di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei
previgenti 26.000 euro)
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
11
www.fiscal-focus.it
InPratica Lavoro
Focus Lavoro
Studio Lavoro
Giustizia & Lavoro
Casi Lavoro
Lavoro & Previdenza
Flash lavoro
L’agenda del Professionista & CCNL della settimana
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
12
www.fiscal-focus.it
Giustizia & Lavoro n. 02 del 18.01.2018
Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera
dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore,
con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo schema negoziale del
rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del fabbricato
- in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore condominiale. In
mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera ex art. 2222 Cod.
civ. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Premessa
Dalla Sentenza n. 1 del 2/01/2018 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione emerge che:
Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera
dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore,
con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo schema negoziale del
rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del
fabbricato - in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore
condominiale. In mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera
ex art. 2222 Cod. civ.
Il caso
I Giudici di legittimità hanno definitivamente respinto la domanda diretta ad accertare la natura subordinata
del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e un Condominio.
La ricorrente ha sostenuto la natura subordinata del rapporto intercorso con il convenuto Condominio per il
periodo 1993-2004.
La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale che ha condannato il Condominio al
pagamento della somma di euro 23.932,46, accessori inclusi, a titolo di differenze retributive relative al periodo
dal 4 marzo 1998 in poi, per il quale era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato part-time.
Per il periodo precedente (1993-98), ad avviso della Corte territoriale - a differenza di quanto affermato dalla
lavoratrice - il contratto di appalto non consentiva di ricavare elementi idonei a pervenire, con sufficiente grado
di univocità e di verosimiglianza, alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti secondo lo schema
negoziale del rapporto di lavoro subordinato, mancando nella specie un quadro probatorio tale da asseverare
con certezza la sussistenza del connotato fondamentale della subordinazione, intesa quale sottoposizione al
potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
TORNA ALL’INIZIO
Condominio. Subordinazione se c’è potere direttivo e disciplinare dell’amministratore
A cura di Paola Mauro
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
13
www.fiscal-focus.it
InPratica Lavoro
Focus Lavoro
Studio Lavoro
Giustizia & Lavoro
Casi Lavoro
Lavoro & Previdenza
Flash lavoro
L’agenda del Professionista & CCNL della settimana
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
14
www.fiscal-focus.it
Casi Lavoro n. 03 del 19.01.2018
Anticipo della NASpI per apertura P. Iva
A cura di Daniele Bonaddio
Domanda
Avrei bisogno di sapere se l’anticipo della NASpI può essere chiesto in caso di apertura P. Iva ovvero per
inizio di effettiva attività. Potreste fornirmi delucidazioni in merito, con eventuale documento di prassi?
Risposta
L’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può
richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli
spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il
rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare
all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se
la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della
cooperativa.
A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese
della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al Decreto Legge n. 7 del 2007 convertito in Legge
n. 40 del 2007. Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.
Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento:
attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto
attività di lavoro autonomo;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico
socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione
che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza
dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della
stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi
comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che
risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa
individuale;
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
15
www.fiscal-focus.it
costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già
previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (Circ.n.70 del 30 marzo
1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è
fiscalmente qualificato reddito di impresa;
costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura
del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di
impresa.
Dunque, a parere di chi scrive, non basta la semplice apertura di P. Iva per avere diritto alla NASpI in unica
soluzione.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
16
www.fiscal-focus.it
Casi Lavoro n. 04 del 19.01.2018
Cambio CCNL e inquadramento apprendisti A cura di Daniele Bonaddio
Domanda
Una società dal 1° gennaio 2017 passa da settore artigiano a industria per superamento del limite
dimensionale con conseguente adesione ad Api e applicazione del CCNL metalmeccanici piccola industria
Confapi e non più metalmeccanici artigiani.
L’azienda in questione alla data del 1° gennaio 2017 aveva in corso due rapporti di apprendistato instaurati
secondo quanto stabilito dal CCNL metalmeccanici artigiani con durata della formazione pari a 60 mesi.
Il CCNL attualmente applicato prevede però delle durate più brevi, ossia 30 mesi, con avanzamento
retributivo ogni 10 mesi.
È possibile mantenere la durata della formazione fissata alla data della stipula del contratto e del relativo
PFI, quindi 60 mesi, riconoscendo aumenti retributivi ogni 20 mesi, oppure la durata della formazione dovrà
essere rideterminata alla luce del nuovo CCNL?
Risposta
Il CCNL Metalmeccanici piccola industria Confapi non invidia profili professionali caratterizzanti la figura
dell’artigianato per i quali a norma dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 sarebbe possibile una durata minima pari
a 5 anni. L’attività della società, tuttavia, nonostante il differente inquadramento previdenziale contrattuale è
rimasta la stessa anche successivamente al 1° gennaio 2017, e pertanto le mansioni e il PFI degli apprendisti
non risultano modificati.
È quindi fondamentale capire se sia possibile mantenere una durata della formazione superiore rifacendosi alla norma
su citata (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015) ovvero la previsione di detta estensione è riservata esclusivamente alla
contrattazione collettiva.
Per rispondere a tale quesito occorre preliminarmente premettere che il passaggio da azienda artigiana a
azienda industriale, che spesso si verifica in caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge,
non necessariamente deve comportare il cambio del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato che può
rimanere quello del settore artigiano anche allorché l’azienda venga reinquadrata a livello previdenziale nel
settore industria.
Infatti, una cosa è l’inquadramento previdenziale e contributivo di stretta competenza degli istituti assicurativi che
operano in base alle disposizioni di legge, altro è il contratto collettivo con cui le parti datore di lavoro e dipendente
scelgono di regolare i loro rapporti economici, che è rimesso all’autonomia privata insindacabile da terzi se idoneo a
garantire quel trattamento economico e normativo proporzionato e sufficiente costituzionalmente tutelato.
Pertanto, qualora si decidesse di cambiare il contratto in merito al trattamento degli apprendisti, anch’essi al
momento della variazione del contratto collettivo saranno coinvolti nel passaggio. In particolare, si dovrà
procedere ad attribuire agli apprendisti il nuovo trattamento economico e normativo, che nel complesso non
potrà essere peggiorativo del precedente, operando per analogia e sempre nel rispetto degli obblighi formativi
legati alla tipologia del rapporto.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
17
www.fiscal-focus.it
InPratica Lavoro
Focus Lavoro
Studio Lavoro
Giustizia & Lavoro
Casi Lavoro
Lavoro & Previdenza
Flash lavoro
L’agenda del Professionista & CCNL della settimana
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
18
www.fiscal-focus.it
Lavoro & Previdenza n. 10 del 15.01.2018
DiD online. Nuova procedura di rilascio A cura di Alessia Noviello
Premessa
Con la Circolare n.1/2017, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ha fornito le
istruzioni operative per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità. Dal 1° dicembre 2017, infatti,
il soggetto in stato di disoccupazione, così come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, deve dichiarare
la propria immediata disponibilità al lavoro (DiD) sul portale dell'ANPAL, registrandosi nell’area riservata.
In caso di perdita dell’occupazione o rischio concreto di perderlo, il cittadino, per attuazione del D.Lgs.
150/2015 deve presentare la propria dichiarazione di immediata disponibilità e firmare il patto di servizio,
ovvero un piano personalizzato che contiene tutte le attività alle quali il soggetto dovrà partecipare al fine
di essere ricollocato nuovamente nel mercato del lavoro.
A partire dal 1° dicembre 2017, la DiD deve essere resa esclusivamente online, tramite il portale dell’ANPAL,
salvo alcune eccezioni che vedremo di seguito. Con l’avvento delle Politiche Attive, non è quindi più sufficiente
la semplice iscrizione nelle liste di disoccupazione. Il cittadino deve dimostrare di voler intraprendere un
percorso di ricollocazione e diminuire sensibilmente la distanza dal mercato del lavoro, attraverso l’attuazione
delle misure studiate nel patto di servizio.
Essere privo di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni
che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione, il D.Lgs. 150/2015 prevede infatti che:
“sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informatico unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politiche attiva
del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”.
La dichiarazione di immediata disponibilità potrà essere resa sul portale ANPAL anche dalle persone a rischio
di disoccupazione, ovvero i lavoratori e le lavoratrici dipendenti ancora occupati che abbiano ricevuto il
preavviso di licenziamento. Nella Circolare ANPAL n. 1/2017, viene precisato che la domanda di Naspi
equivale a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità e che il portale Nazionale, cooperando con l’INPS
è pienamente operativo per questa funzione. Diversa la situazione per i soggetti già percettori di un’indennità
a sostegno del reddito, i quali non dovranno dichiarare la propria immediata disponibilità per il tramite del
portale ANPAL, avendola già resa presso i Centri per l’Impiego.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
19
www.fiscal-focus.it
Lavoro & Previdenza n. 11 del 16.01.2018
LdB 2018: le novità sul bonus 80 euro A cura di Daniele Bonaddio
Premessa
Il Bonus 80 euro (960 euro annui), introdotto dal Governo Renzi con Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66
(decorrenza del bonus dal mese di maggio 2014) e reso strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 12-
15 della L. n. 190/2014), è un importo che spetta mensilmente in busta paga sia ai lavoratori del settore
pubblico che a quelli del settore privato, il cui reddito sia compreso tra gli 8.000 e i 26.000 euro.
Il credito Irpef, che viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta e certificato al dipendente mediante
la Certificazione Unica (CU), è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti
in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di
studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative
(lett. l).
Il Bonus 80 euro
Prima di entrare nel dettaglio delle novità previste per il Bonus 80 euro, è doveroso riepilogare sommariamente
il meccanismo di tale importo. Innanzitutto, occorre specificare che esso è erogato a “importo fisso” (960
euro annui):
senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo;
applicando il c.d. “meccanismo di décalage”, se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000
euro.
Il “meccanismo di décalage” si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula:
960 x [(26.000 – reddito complessivo) /2.000].
Ai fini dell’erogazione del beneficio, tuttavia, è necessario il verificarsi di due condizioni fondamentali:
1. il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore ad euro 26.000;
2. l’IRPEF lorda dovuta dal lavoratore (sul reddito da lavoro dipendente ed assimilati) deve essere
superiore alle detrazioni d’imposta per lavoro spettanti. In altre parole, le detrazioni da lavoro devono
trovare capienza nell’IRPEF lorda dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilati (la Circolare n.
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
20
www.fiscal-focus.it
8/E/2014 ha chiarito che rilevano solo le detrazioni da lavoro e non gli altri tipi di detrazione, come ad
esempio, quelle per carichi di famiglia previste dall’art. 12 TUIR).
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
21
www.fiscal-focus.it
Lavoro & Previdenza n. 12 del 17.01.2018
Carta Famiglia 2018: Decreto in G.U. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che dà diritto agli sconti per l’acquisto di beni e
servizi A cura del Daniele Bonaddio
Premessa
Il 9 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 il Decreto 20 settembre 2017, recante la
“Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della carta della famiglia”, attuativo dell’art. 1, co. 391
della L. n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016).
Quadro normativo
La menzionata norma ha specificato che:
“a decorrere dall'anno 2016 è istituita la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani
o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta
è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri
e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di
beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire
all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli
normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali
e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al
momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale
anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla
fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e
di altro tipo”.
Destinatari
Possono aderire alla “Carta della famiglia” i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio
italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. La richiesta della
Carta deve essere presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare,
che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo. Il soggetto richiedente e i beneficiari della
carta devono essere residenti nel territorio italiano al momento della richiesta. Nel caso di minori in
affidamento familiare, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei
minori in famiglia. Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in affidamento familiare vengono sempre
conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
22
www.fiscal-focus.it
Lavoro & Previdenza n. 13 del 18.01.2018
LdB 2018: come cambia il ReI dal 2018 A cura di Daniele Bonaddio
Premessa
Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 147/2017, l’Italia ha per la prima volta nella sua
storia una legge sulla povertà. La Legge Delega (L. n. 33/2017), che era stata “collegata” dal Governo alla
Legge di Stabilità 2016, prevede l’introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il
Reddito d’Inclusione.
Il Reddito di inclusione (REI) – la misura unica nazionale di contrasto alla povertà che viene istituita – può
essere richiesta all’INPS a partire dal 1° dicembre 2017. In linea generale, si tratta di un sostegno
economico accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa.
Non si tratta, dunque, di una misura assistenzialistica o di un beneficio economico “passivo”. Infatti, al
nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato
condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l’autonomia.
Per finanziare il Reddito di Inclusione è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, con una dotazione strutturale che l’ultima Legge di Bilancio ha portato a 1,7 miliardi dal
2018. La creazione del “Fondo Povertà” rappresenta una svolta dal punto di vista delle risorse dedicate alla
povertà: 1 miliardo e 845 milioni di euro destinati al Reddito di inclusione, incluse le risorse per rafforzare i
servizi (a cui si aggiungono anche le risorse a carico del PON Inclusione – complessivamente 1 miliardo fino
al 2022) per un totale di oltre 2 miliardi di euro l’anno dal 2019.
Come previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo in commento, il REI è una misura a vocazione universale,
condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato d’attivazione e d’inclusione
sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Esso è articolato in due componenti:
- un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una
persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
- una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo
familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, di educazione,
d’istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona,
e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale
progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento
o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi,
di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al REI e, infine, gli impegni a svolgere
specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
23
www.fiscal-focus.it
Lavoro & Previdenza n. 14 del 19.01.2018
LdB 2018: come cambiano gli ammortizzatori sociali Tutte le novità in materia di ammortizzatori sociali contenuti nell’ultima Manovra Finanziaria
A cura di Daniele Bonaddio
Premessa
A distanza di circa due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, che ha rivisitato radicalmente
l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali, il governo ha inteso dare ulteriore sostegno a situazioni di
criticità aziendale, intervenendo con numerose disposizioni sia nell’ambito delle politiche passive che di quelle
attive del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Art, 1, co. 133 Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi
o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano
Art, 1, co. 121 e 135 Indennità giornaliera per i lavoratori della pesca marittima
Art. 1, co. 139-144 Misure al sostegno al reddito in deroga
Art. 1, co. 136 L’accordo di ricollocazione dei lavoratori in costanza di CIGS
Art. 1, 159 Incremento al limite del “tetto aziendale” nel F.I.S.
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Ai sensi dell’art. 1, co. 133 della Legge di Bilancio 2018, è possibile ottenere la proroga dell’intervento
straordinario di integrazione salariale (CIGS) per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per
gli anni 2018 e 2019, fino al limite massimo di impiego dei fondi stanziati, pari a 100 milioni di euro per
ciascuno dei due anni.
Sono interessate dalla novità le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative che abbiano
rilevanza economica strategica anche a livello regionale e che presentino rilevanti problematiche
occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.
Per accedere alla proroga è necessario aver stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, nel caso di imprese
con unità produttive coinvolte che siano ubicate in due o più Regioni.
TORNA ALL’INIZIO
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
24
www.fiscal-focus.it
InPratica Lavoro
Focus Lavoro
Studio Lavoro
Giustizia & Lavoro
Casi Lavoro
Lavoro & Previdenza
Flash lavoro
L’agenda del Professionista & CCNL della settimana
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
25
www.fiscal-focus.it
Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva
Nazionale del Lavoro
CCNL Sicurezza sussidiaria non armata e
investigazioni
PARTI
STIPULANTI
Federpol con Fesica-Confsal e Confsal-Fisals.
AMBITO
SOGGETTIVO
Dipendenti dalle degli Istituti investigativi privati e
Agenzie sicurezza sussidiaria o complementare.
DECORRENZA
E DURATA
Decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre
2020.
Con l'accordo 15 dicembre 2017 Federpol con Fesica-Confsal e Confsal-
Fisals hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle degli Istituti
investigativi privati e Agenzie sicurezza sussidiaria o complementare.
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.
ACCORDO IN SINTESI
NOVITÀ
Periodo di prova:
Il periodo di prova previsto per il liv. 7° di nuova introduzione, è
stabilito in 60 giorni lavorativi. Rimangono invariate le durate
del periodo di prova per i restanti livelli.
Periodo di preavviso:
Il periodo di preavviso previsto per il liv. 7° di nuova
introduzione, è stabilito in 15 giorni di calendario. Rimangono
invariate le durate del preavviso per i restanti livelli.
Orario di lavoro:
La durata dell'orario normale è elevata a 45 ore settimanali
suddivise in 6 giorni lavorativi.
Welfare:
A decorrere dal 1° gennaio 2018 le aziende avranno la facoltà
di mettere a disposizione di tutti i lavoratori (eccetto quelli in
aspettativa non retribuita) diverse misure di welfare.
DA
RICORDARE
Minimi tabellari:
Aumenti stabiliti da gennaio 2019 e da gennaio 2020
Di seguito si allega l’accordo del contratto.
TORNA ALL’INIZIO
“Accordo del 15
luglio 2017”
xxxx
Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796
26
www.fiscal-focus.it
L’agenda del professionista
Scadenze dal 22.01.2018 al 27.01.2018
SABATO
20 GENNAIO
(Scadenza
prorogata a
Lunedì 22)
FASC - Versamento contributi
FPI - Denuncia e versamento contributi
PREVINDAI – Versamento contributi
PREVINDAPI – Versamento contributi
Comunicazioni obbligatorie somministrati
GIOVEDÌ
25 GENNNAIO ENPAIA – Denuncia e versamento contributi
TORNA ALL’INIZIO