Chiari-Fond.Istituto Morcelliano Osservazioni Statuto

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1 Chiari 13.12.2010 > Spett.le Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale - Sistemi di Welfare – Regione Lombardia Via Pola 9/11 - 20124 Milano Alla c.a. dott.ssa Daniela Ceriotti > Spett.le Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo U.O. Rapporti Istituzionali Via F. Filzi, 22 – Milano Alla c.a. Dott.ssa Gabriella Stoppani > Spett.le ASL di Brescia Commissione di Controllo Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25 BRESCIA Alla c.a dott.ssa Dott.ssa G.F.Tortella OGGETTO: Osservazioni a modifica Statuto “ Fondazione Istituto Morcelliano Vi inviamo la presente al fine di sottoporre alla Vostra attenzione le nostre osservazioni alle modifiche dello Statuto della Fondazione Istituto Morcelliano di cui, in qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Chiari (BS), siamo venuti a conoscenza di recente. In particolare ci riferiamo a modifiche statutarie che attengono il nuovo Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione sottoposta al controllo regionale. Precisiamo che da quanto ci risulta dall’origine dello Istituto (tavole di Fondazione del 1817), lo Statuto è stato modificato precedentemente solo nel giugno del 2003. La prima questione che ci preme segnalare è: la modalità con la quale si è pervenuti alla approvazione dell’attuale modifica statutaria che suscita parecchie perplessità. A seguito di una motivata e manifesta opposizione di uno dei membri del CdA alle modifiche statutarie che stavano prendendo forma, si rinominavano i due membri del CdA a mezzo di nuova indicazione del Sindaco e del Parroco benché un membro in carica non si fossero precedentemente dimesso. Nei giorni immediatamente successivi alle nuove nomine il CdA ha approvato le modifiche Statutarie dell’Ente in oggetto. Ebbene, queste modalità ci paiono lesive del principio sancito dal D.Lgs. 207/01 secondo cui la facoltà di designare alcuni membri all’interno del CdA delle IPAB trasformate in soggetti di diritto privato non può in alcun modo essere caratterizzata da alcun vincolo di mandato o di rappresentanza organica. A noi sembra che si sia proceduto in maniera diametralmente opposta e su questo siamo a richiedere una vostra valutazione.

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Le osservazioni al nuovo Statuto della Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari, inviate agli Organi competenti della Regione Lombardia dai Consiglieri Comunali del PD e di Chiari Insieme.

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Chiari 13.12.2010

> Spett.le Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale - Sistemi di Welfare – Regione Lombardia

Via Pola 9/11 - 20124 Milano Alla c.a. dott.ssa Daniela Ceriotti

> Spett.le Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo

U.O. Rapporti Istituzionali Via F. Filzi, 22 – Milano

Alla c.a. Dott.ssa Gabriella Stoppani

> Spett.le ASL di Brescia Commissione di Controllo

Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25 BRESCIA Alla c.a dott.ssa Dott.ssa G.F.Tortella

OGGETTO: Osservazioni a modifica Statuto “ Fondazione Istituto Morcelliano Vi inviamo la presente al fine di sottoporre alla Vostra attenzione le nostre osservazioni alle modifiche dello Statuto della Fondazione Istituto Morcelliano di cui, in qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Chiari (BS), siamo venuti a conoscenza di recente. In particolare ci riferiamo a modifiche statutarie che attengono il nuovo Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione sottoposta al controllo regionale. Precisiamo che da quanto ci risulta dall’origine dello Istituto (tavole di Fondazione del 1817), lo Statuto è stato modificato precedentemente solo nel giugno del 2003. La prima questione che ci preme segnalare è: la modalità con la quale si è pervenuti alla approvazione dell’attuale modifica statutaria che suscita parecchie perplessità. A seguito di una motivata e manifesta opposizione di uno dei membri del CdA alle modifiche statutarie che stavano prendendo forma, si rinominavano i due membri del CdA a mezzo di nuova indicazione del Sindaco e del Parroco benché un membro in carica non si fossero precedentemente dimesso. Nei giorni immediatamente successivi alle nuove nomine il CdA ha approvato le modifiche Statutarie dell’Ente in oggetto. Ebbene, queste modalità ci paiono lesive del principio sancito dal D.Lgs. 207/01 secondo cui la facoltà di designare alcuni membri all’interno del CdA delle IPAB trasformate in soggetti di diritto privato non può in alcun modo essere caratterizzata da alcun vincolo di mandato o di rappresentanza organica. A noi sembra che si sia proceduto in maniera diametralmente opposta e su questo siamo a richiedere una vostra valutazione.

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Passando invece al merito delle modifiche statutarie dell’Ente, le stesse possono essere sintetizzate in:

- modifica delle finalità: da finalità assistenziali di ispirazione cristiana cattolica (verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari ) prioritariamente minori e giovani il nuovo testo limita tali finalità nel campo della formazione e istruzione di minori e giovani, eliminando ogni riferimento alla ispirazione cristiana cattolica;

- modifica della gestione del patrimonio: è prevista la possibilità della cessione senza corrispettivo ( donazione modale o datio ob causam) di parte del patrimonio, anche immobiliare, ad ente locale o altra fondazione, con il vincolo da parte dei beneficiari di attuare in concreto le finalità statutarie;

- modifica della composizione del CdA : non più un membro nominato dal Parroco e uno nominato dal Sindaco con la cooptazione di un terzo, ma i membri saranno di sola nomina parrocchiale (Parroco in persona, membro nominato dal Consiglio Affari Economici della Parrocchia, il terzo cooptato dai due con intervento del Vescovo in caso di disaccordo tra i due).

1 - MODIFICA DELLE FINALITA’ - ART 3 La eliminazione del riferimento alla ispirazione cristiana cattolica è in palese contrasto con le tavole fondative dell’Ente e con la volontà dello stesso fondatore prevosto Stefano Antonio Morcelli (art. 16 comma primo D.lgs 207/01). Non regge a questo proposito la giustificazione che questa ispirazione cristiano cattolica nello Statuto modificato, sarebbe messa in capo agli stessi componenti del CdA, esclusivamente di nomina parrocchiale. Sul punto si dirà in seguito. A noi pare solo un artifizio per giustificare la modifica della composizione del CdA in una logica di travisamento come di seguito esposta. Di fatto non c’è motivo di togliere questa precisazione dallo Statuto anche in presenza di una eventuale modifica della composizione del CdA. Oltre alla finalità di solidarietà sociale di ispirazione cristiana cattolica e oltre al riferimento alla formazione cattolica, nell’art. 3 del nuovo Statuto viene eliminata la finalità assistenziale ed il riferimento esplicito alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari come beneficiari dei servizi promossi diretti a necessità educativo/ assistenziali non ancora adeguatamente oggetto di pubblici interventi. Oltre all’aspetto del mancato rispetto delle finalità delle tavole fondative, appare inaccettabile questa modifica anche in relazione alla situazione economica generale attuale che sta ricreando e acuendo problemi economico sociali per molte famiglie e per una fascia significativa di popolazione. Nel momento in cui le finalità del Fondatore tornano drammaticamente di attualità ci pare oltremodo disdicevole ignorale nella nuova modifica statutaria. Mentre prima i destinatari della finalità di solidarietà sociale erano le persone svantaggiate in ragione di etc … ( in via esclusiva) , nella nuova versione i destinatari sono minori e giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fisico, morale e / o materiale ( non più quindi in via esclusiva e con la decurtazione dei disagi psichici, economici, sociali e familiari ). Questa nuova formulazione ci pare troppo riduttiva e crediamo si debbano ripristinare le finalità precedentemente formulate.

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2 - MODIFICA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO La possibilità della cessione senza corrispettivo (donazione modale o datio ob causam) di parte del patrimonio, anche immobiliare, ad ente locale o altra fondazione, con il vincolo da parte dei beneficiari di attuare in concreto le finalità statutarie, prevista nell’ultimo capoverso dell’art. 3 così come modificato ha almeno due ragioni sostanziali per essere respinta: In primo luogo perché la modifica statutaria risulta in totale contrasto con l’art. 4 ove non modificato prevede che “ … la Fondazione ritrae i mezzi necessari per l’esercizio della sua attività istituzionale dal reddito del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare."

Nell’ultimo capoverso dell’art. 3 modificato si afferma che “ al fine di garantire il raggiungimento dei propri fini statutari la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni o Enti Pubblici o Privati, e a questi ultimi , al fine espresso di attuare in concreto le finalità statutarie dovrebbe essere prevista la possibilità di destinare con donazione modale solo ed esclusivamente i redditi del proprio patrimonio immobiliare e non il patrimonio stesso che deve rimanere integro e indivisibile.

Appare evidente, pertanto, che il raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione deve attuarsi attraverso l’utilizzo dei “redditi” prodotti dal patrimonio e non dalla cessione di tutto o parte di esso. Inserire nell’art. 3 la possibilità di cedere a terzi parte del patrimonio contradice in radice la prescrizione di mantenere integro il patrimonio dell’ente utilizzando per fini istituzionali solo i redditi da esso derivanti.

In secondo luogo la modifica appare in contrasto con gli articoli 17 e 18 del già citato D.Lgs. 207/01 laddove è prescritto che lo Statuto individui i beni immobili destinati dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali, e che, inoltre, individui maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento della medesima finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato all’attualità ( art. 17 ). Ciascuna Fondazione all’atto della trasformazione era tenuta, pertanto, a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che fosse conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali ( art. 18). Agli scriventi non è noto se queste incombenze previste dal legislatore siano state rispettate, tuttavia il loro significato è chiaro e si pone in netto contrasto con la nuova formulazione dell’art . 3 dello Statuto. A questo proposito, per motivi di chiarezza, ci pare opportuno che contestualmente alla fase istruttoria delle modifiche statutarie, venga accertato, anche al fine di meglio cogliere il senso e la prospettiva delle dedotte modifiche statutarie, lo stato patrimoniale, la sua attuale consistenza, l’esistenza di gravami e la attesa capacità reddituale del patrimonio medesimo, in relazione a quanto sopra riportato. 3 - MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL CDA A parere degli scriventi la decisione di eliminare il concorso del Sindaco pro tempore tra coloro chiamati ad indicare gli amministratori dell’istituto e di conseguenza del patrimonio della Fondazione Morcelliana costituisce un travisamento delle volontà del Fondatore, rappresentando, altresì, il travisamento dello spirito della donazione originaria a mezzo della quale, indubbiamente, si intendeva lasciare, fermi i motivi di ispirazione, i cespiti attivi, ed il loro reddito, a vantaggio di tutta la comunità clarense intesa indistintamente in tutte le sue articolazioni religiose e laiche. In questo modo del resto è stata intesa da quasi due secoli, fino alla odierna proposta di modifica, la ragione , la natura e l’inclinazione dell’istituto morcelliano e del suo patrimonio.

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Non patrimonio, pertanto, appartenente al Comune o alla Parrocchia ma patrimonio appartenente a tutta la comunità della Città di Chiari. La personificazione dell’ente, nella prospettiva della disciplina del 2001, permette, come noto, di giustificare la circostanza che il patrimonio non appartiene a nessun soggetto specifico ma è destinato unicamente al raggiungimento dello scopo per il quale l’ente è costituito. A parere degli scriventi le modifiche proposte, ed in particolare della governance dell’istituto, con la attribuzione alla sola Parrocchia della facoltà di nomina del CdA tradiscono una visione non corretta della natura dell’ente morcelliano in argomento che perde così la sua genetica vocazione. Senza dimenticare, inoltre, il divieto in tal senso della previsione normativa che così recita all’art. 17 primo comma, let. b) D.lgs 207/2001 “ 1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche: a) ... ; b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; …” Riteniamo l’assenso del Sindaco, emerso per altro chiaramente anche in Consiglio Comunale e nella corrispondenza intercorsa con il Parroco di Chiari, alla condotta del membro del CdA dallo stesso indicato e la conseguente condotta del membro stesso siano gravemente lesivi della natura dell’Istituto Morcelliano, della sua ragione e funzione storica, nonché non conformi alle prescrizioni del testo legislativo. A ciò devesi, inoltre, aggiungere come tale modifica statutaria, debba essere letta unitamente ad altra ulteriore nuova previsione a mezzo della quale si acconsentono donazioni modali. Previsione statutaria non secondaria se vista sotto la prospettiva della strumentale logica alla nuova e diversa realtà giuridica a cui, in ragione delle menzionate modifiche, di fatto le parti intendono dare vita. La lettura congiunta di tali nuove previsioni normative, del resto, fa emergere con estrema chiarezza come la riorganizzazione dell’Istituto ed il nuovo suo assetto normativo si configuri invero come una vera e propria - nemmeno celata nelle comunicazioni ufficiali soprattutto del Sindaco pro tempore di Chiari - separazione patrimoniale tra Parrocchia e Comune venendo così meno definitivamente la stessa ragion d’essere dell’Istituto Morcelliano come conosciuto negli ultimi due secoli, nonché costituire una palese violazione del principio secondo cui il patrimonio della fondazione appartiene allo scopo e non a soggetti specifici. Si riportano per chiarezza d’esposizione le dichiarazioni rese dal Sindaco di Chiari nel Consiglio Comunale del 12 luglio 2010 in risposta ad una interpellanza, presentata al fine di chiedere delucidazioni in ordine ai fatti che stavano riguardando l’istituto in esame, e in particolare a seguito di una motivata e manifesta opposizione di uno dei membri del CdA, alle modifiche statutarie che stavano prendendo forma. Si evidenziano in particolare le affermazioni riferite al patrimonio dell’Ente in argomento “ …su questa questione cerco un attimo di costruire i vari passaggi….capisco le strumentalizzazioni, sono lecite, ognuno fa il suo lavoro… Lunedì 17 maggio 2010 il Parroco di Chiari, Monsignor Verzelletti, scrive una lettera ai membri del C.d.A. della Fondazione, che è molto lunga , che vorrei leggervi ma..

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Il Parroco di Chiari avrà tanti difetti, però non mi pare che sia un esecutore degli ordini del Sindaco Mazzatorta. Di sua autonoma iniziativa scrive una lettera che io ho apprezzato molto, …è una lettera molto lunga…riporta un concetto che avevamo espresso in questa sala nel 1997.. anzi c’è un passaggio che dice che sussiste il rischio di far perdere d’identità queste fondazioni…. Insomma si dice che qui c’è qualcosa che non va e dobbiamo rimettere mano alla questione. Poiché il presidente della Fondazione Morcelli è un sacerdote della parrocchia di Chiari, si è mosso per dare una risposta alle sollecitazioni che arrivano dal parroco ……… Le nomine in questa fondazione le fa il Parroco ed il Sindaco ma a “titolo personale”, lo dice lo statuto all’art 6 commi 1 e 3 … la cosa lo so non va bene a Delfrate ma è così.. Il sindaco non lo fa sulla base di una autorità politica ma a titolo personale.. Insieme abbiamo invitato il C.d.A. ad attivare alcune modifiche allo statuto per ridare energia e senso a questa fondazione… Nelle fondazioni c’è un patrimonio immobiliare sterminato, che è meglio non saperlo perché in questo Comune abbiamo bisogno di tante cose e non abbiamo voluto mettere le mani nelle tasche dei cittadini, abbiamo cercato di ridurre i costi, le spese, gli sprechi ma non abbiamo mai agito sul fronte delle entrate. Noi abbiamo una fondazione come questa con un patrimonio che si aggira sui 10 milioni di euro, che non ha mai portato nessun tipo di beneficio alla comunità. Sono andato a rivedere il testamento del Fondatore Morcelli dice.. se si dovesse estinguere la famiglia Morcelli le proprietà e i diritti che fanno capo a questo Conservatorio che poi è diventato la Fondazione devono andare per metà all’Ospedale di questo comune e per metà a vantaggio della Pubblica Istruzione comunale di Chiari. Il pensiero di Morcelli può essere interpretato in cento modi ma è molto chiaro: questo patrimonio deve andare a finire là, metà di qua e metà di là ed è quello che questo Sindaco e questo Parroco hanno tentato di fare…E così è accaduto con una serie di atti, con i crismi dell’ufficialità, con dietro studi legali che controllano la legittimità, con un controllo preventivo della Regione Lombardia, abbiamo valutato di sentire anche l’organo che controlla queste modifiche statutarie… Quindi ritengo a titolo personale di aver agito con il Parroco di Chiari in perfetta sintonia, seguendo degli indirizzi che condividiamo, che sono frutto della lettera del 17 maggio 2010 e della lettera che abbiamo concordemente firmato il 4 giugno. Come è andata a finire nel C.d.A ? E’ andata a finire come risulta dalla lettera inviatami dal Presidente……..Nadia Turotti, indicata dal Sindaco a titolo personale, “ contraria” vista l’insoddisfacente risposta del Sindaco circa gli elementi essenziali per una completa valutazione della proposta…..la lettera conclude auspicando il raggiungimento di un consenso unanime nell’esclusivo interesse della Fondazione (!) …” Rimaniamo convinti dell’idea che la Fondazione Morcelliana fu costituita con l’intento di beneficiare tutta la comunità di Chiari in un operoso concorso tra Amministrazione Comunale e Parrocchia e non certamente con l’intento di beneficiare queste ultime. Chiediamo, pertanto, che tale modifica venga adeguatamente valutata, anche alla luce della prospettazione esposta, e se del caso respinta. Cordiali Saluti I Consiglieri Comunali: BELOTTI Mario LIBRETTI Maurizio LORINI Federico LUPATINI Sandro PEDERZOLI Ermanno

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