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CIRCOLARE DEL GIORNO 5 Febbraio 2016 Numero 23/2016 Pagina 1 di 23 Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che è poca cosaLUCIANO DE CRESCENZO Certificazione Unica 2016 Numero : 23/2016 Gruppo : ADEMPIMENTI Oggetto : CERTIFICAZIONE UNICA Norme e prassi : PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2016; MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA E RELATIVE ISTRUZIONI; ART. 1 COMMA 949 LETT. E) DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (L. 208/2015); ART. 4 COMMA 6-QUINQUIES D.P.R. 322/98. Sintesi I sostituti d'imposta devono inviare la Certificazione Unica 2016 all'Agenzia delle Entrate, indicando i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché di quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il nuovo modello di Certificazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2016, è suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario": il sintetico deve essere consegnato ai percipienti entro il 29.02.2016; l'Ordinario deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. SOGGETTI OBBLIGATI 3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 4. SANZIONI 5. IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 6. NOVITÀ FRONTESPIZIO 7. QUADRO CT 8. DATI ANAGRAFICI 9. CERTIFICAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE 10. CERTIFICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 11. ESEMPI

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“Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che è poca cosa”

LUCIANO DE CRESCENZO

Certificazione Unica 2016

Numero : 23/2016

Gruppo : ADEMPIMENTI

Oggetto : CERTIFICAZIONE UNICA

Norme e prassi : PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2016; MODELLO DI CERTIFICAZIONE

UNICA E RELATIVE ISTRUZIONI; ART. 1 COMMA 949 LETT. E) DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (L.

208/2015); ART. 4 COMMA 6-QUINQUIES D.P.R. 322/98.

Sintesi

I sostituti d'imposta devono inviare la Certificazione Unica 2016

all'Agenzia delle Entrate, indicando i dati reddituali e

previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché di

quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il nuovo modello di Certificazione, approvato con

provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2016, è

suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario":

il sintetico deve essere consegnato ai percipienti entro il

29.02.2016;

l'Ordinario deve essere trasmesso telematicamente

all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.

Gli

argomenti

1. PREMESSA

2. SOGGETTI OBBLIGATI

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

4. SANZIONI

5. IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA

6. NOVITÀ FRONTESPIZIO

7. QUADRO CT

8. DATI ANAGRAFICI

9. CERTIFICAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE

10. CERTIFICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO

11. ESEMPI

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“Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che è poca cosa”

LUCIANO DE CRESCENZO

Premessa

Per il periodo d’imposta 2015 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via

telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016, le certificazioni

relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai

redditi diversi, già rilasciate entro il 29.02.2016.

La Finanziaria 2016 ha previsto ulteriori dati da riportare nella

Certificazione Unica, rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. In particolare

dovranno essere comunicati anche:

Come ribadito anche in occasione di Telefisco 2016, sebbene il mod. 770

sia stato drasticamente ridotto, per evitare un'inutile duplicazione di dati già

presenti nella CU, i due adempimenti restano autonomi. Il mod. 770 dovrà

essere presentato entro il 31.7, limitatamente alle ritenute operate/versate e

alle compensazioni effettuate.

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di

controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e

assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini

contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio

effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2016 coloro che nel 2015:

hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli

artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del

D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L.

413/1991;

hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e

assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi

assicurativi dovuti all’INAIL.

La CU 2016 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno

corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle

ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta

all’INPS.

Termini e modalità

di presentazione

La certificazione Unica dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia

delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i

valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2015 la scadenza

è fissata per il 7 marzo 2016.

Entro il 28.2 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i

dati certificati, i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica

ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico (ad esempio via

e-mail).

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INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 7.3.2016

CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

AI PERCIPIENTI

29.02.2016

(in quanto il 28.02 cade di

domenica)

Sanzioni

Si riepilogano le sanzioni previste in caso di omessa/tardiva/errata

presentazione della Certificazione Unica, a seguito delle novità introdotte

con il D.Lgs. n. 158/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016, che ne ha anticipato

l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016:

TIPO VIOLAZIONE Dal 01.01.2016

OMESSA / TARDIVA /

ERRATA PRESENTAZIONE

CERTIFICAZIONE UNICA

€ 100 per ogni CU, con un massimo di €

50.000.

In caso di errata trasmissione la sanzione non

si applica se la trasmissione corretta è

effettuata entro 5 giorni dal termine.

€ 33,33 per ogni CU, con un massimo di €

20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60

giorni dal termine di presentazione

Si ricorda inoltre che, in base a quanto introdotto all'art. 1 comma 949

lett. e) della legge di stabilità 2016, per la trasmissioni da effettuare:

nel 2015, relative al 2014;

nel 1° anno previsto per la trasmissione dei dati e delle certificazioni uniche

utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata;

non si applicano le sanzioni (di cui all'art. 4 comma 6 quinquies del D.p.r.

322/98) in caso di:

lieve tardività;

errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita

fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.

In occasione di Telefisco 2016 l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che

l'ipotesi di non sanzionabilità per lieve ritardo o errore che non comporta

indebite deduzioni/detrazioni, si applica solo alle CU trasmesse nel 2015,

relative al periodo d'imposta 2014. La sanatoria non sarebbe applicabile,

invece, alle CU utili per la predisposizione del 730 precompilato in quanto

l'intenzione del legislatore era quella di riferirsi alle altre comunicazioni cui

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sono obbligati altri soggetti diversi dai sostituti (es. comunicazione delle spese

mediche relative al 2015, obbligatorie dal 2016).

Il modello di

Certificazione

Unica

Il modello di certificazione si suddivide in quattro sezioni:

il frontespizio,

il quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi

ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate);

la certificazione di lavoro dipendente

e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi.

Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro

dipendente o solo redditi di lavoro autonomo/provvigioni e diversi,

deve essere rilasciata solo la parte relativa alla tipologia reddituale

indicata.

Con il Provvedimento 15.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il

modello della Certificazione Unica 2016 che, rispetto a quello dell'anno

scorso, è proposto in due versioni: Sintetica e Ordinaria.

La Certificazione Unica Sintetica è simile alla CU 2015, deve essere

consegnata:

ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi entro il 29.2.2016 (il 28.2 cade di domenica);

entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di

lavoro.

La Certificazione Unica Ordinaria, invece, va trasmessa entro il 7.3.2016 e

comprende maggiori dati rispetto alla Certificazione Unica Sintetica.

Novità frontespizio

Nel frontespizio, le caselle che fino all'anno scorso erano riservate

all'indicazione del numero di certificazioni inviate (lavoro dipendente ed

assimilati/lavoro autonomo e provvigioni), sono state accorpate in un unico

campo “Numero certificazioni”.

Quadro CT

Nel quadro CT i sostituti segnalano all'Agenzia delle Entrate la sede

telematica dove ricevere i flussi con i dati dei modelli 730-4. Prima

Mod. CU 2015

Mod. CU 2016

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dell'introduzione del modello CU si utilizzava un modello ad hoc, denominato

“Comunicazione per la ricezione dei dati dei 730-4”, il cui termine di

presentazione scadeva il 31.3 di ogni anno.

Il quadro CT va presentato dai sostituti d’imposta che:

non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la

ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili

dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica

2015;

trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e

assimilato.

Mentre non deve essere compilato:

dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le

variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell’intermediario)

devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod.

CSO;

se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una

precedente.

Dati anagrafici

Nella parte relativa ai dati anagrafici del sostituto d'imposta occorre indicare,

oltre ai dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo della

propria sede, e il codice dell'attività svolta in via prevalente (in base al

volume d'affari). Il codice sede va compilato nel caso in cui il sostituto opti

per la gestione separata dei lavoratori, in tal caso potrà indicare per

ciascuna gestione un codice identificativo (autonomamente determinato

dal sostituto).

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Nella parte relativa ai dati anagrafici del percettore delle somme

devono essere riportati il codice fiscale e i dati del contribuente, compresi il

domicilio fiscale utile al fine di determinare l'addizionale regionale e

comunale IRPEF. Il domicilio fiscale all’1.1.2016 va indicato solo se diverso dal

domicilio fiscale all’1.1.2015.

Nel caso dei lavoratori autonomi i campi relativi al codice fiscale vanno

compilati solo se nel campo "causale" (punto 1 della sezione relativa ai

redditi di lavoro autonomo) è stato indicato il codice "N".

Al punto 8 "Categorie particolari" va indicato il codice desumibile dalla

tabella D delle istruzioni, corrispondente alla particolare categoria cui

appartiene il contribuente:

Al punto 9 "Eventi eccezionali", va indicato uno tra questi codici, che

identificano l'evento per cui è stata disposta la proroga o la sospensione

degli adempimenti:

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1

per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali

l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni

dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1

anno dalla data dell’evento lesivo

3

per i contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o

di Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di

emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata prevista la sospensione

degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012,

prorogata da ultimo fino al 15.12.2016 dall’art. 1, comma 599,

Finanziaria 2016;

4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

Il punto 10 "Casi di esclusione dalla precompilata" va compilato se la

Certificazione Unica si riferisce ad una fattispecie non interessata dal mod.

730 precompilato, e va riportato uno di questi codici:

1

nel caso di certificazione esclusiva di redditi di cui all’art. 50,

comma 1, lett. b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite

dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);

2

in caso di certificazione esclusiva di dati previdenziali ed

assistenziali. Tale codice va utilizzato anche in caso di cedente

nell’ambito di operazioni straordinarie che non prevedono

l’estinzione dello stesso.

Il punto 30 "Dati relativi al rappresentante" va compilato nel caso di

contribuenti incapaci (minore compreso), e va riportato il codice fiscale del

rappresentante.

La sezione "Riservato ai percipienti esteri" va compilata se il percipiente è

un soggetto non residente. In tal caso bisogna riportare al punto:

40 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità dello Stato di

residenza;

41 e 42 la località estera di residenza e relativo indirizzo;

43 la presenza di soggetti “non residenti Schumacker”. Il campo 43 è nuovo, e

va barrato in presenza di un soggetto non residente in Italia, che ha ivi

prodotto un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivo e che non

fruisce di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

44 il codice dello Stato estero di residenza.

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E' necessario compilare i campi 43 e 44 anche nell’ipotesi di percipiente

non residente che abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Certificazione di

lavoro dipendente

La sezione “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”,

si presenta suddivisa in due parti: dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali.

Tra i dati relativi al reddito si sottolinea l’indicazione in due distinti campi

dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti da contratti a tempo

indeterminato e determinato. In particolare nella CU 2016 (sia Sintetica che

Ordinaria), qualora siano stati conguagliati contestualmente redditi derivanti

da rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, il sostituto deve

compilare un unico modulo indicando:

al campo 1 l’imponibile derivante dal rapporto a tempo indeterminato,

al campo 2 quello derivante dal rapporto a tempo determinato.

Inoltre, nella Sezione “Rapporto di lavoro” si segnala l’inserimento dei

nuovi campi “In forza al 31/12” (campo 10) e “Periodi particolari” (campo

11).

La sezione relativa agli “Oneri deducibili” (presente sia nella CU Sintetica

che nella CU Ordinaria), in cui il sostituto deve indicare ogni singolo onere

considerato, è stata ampliata. Nella CU Ordinaria sono stati inseriti due nuovi

campi per l’esposizione dei dati relativi alle somme restituite al soggetto

erogatore e precedentemente assoggettate a tassazione, ex art. 10, comma

1, lett. d-bis), TUIR. È inoltre prevista l’indicazione del codice fiscale dell’Ente /

CU 2015

CU 2016

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Cassa assistenziale al quale il sostituto ha versato la contribuzione (tale dato

era in precedenza comunicato tramite il mod. 770 Semplificato).

Nella sezione "Altri dati" (presente sia nella CU Sintetica che nella CU

Ordinaria) sono state inserite le seguenti Sottosezioni:

“Reddito frontalieri”, composta da 2 campi, per l’indicazione distinta dei

redditi derivanti da un rapporto a tempo indeterminato (campo 455) e

determinato (campo 456), al lordo della quota esente di € 7.500;

“Campione d’Italia”, nella quale va esposta la tassazione dei redditi di lavoro

(a tempo determinato / indeterminato) e di pensione, prodotti in euro e

corrisposti a soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione

d’Italia, al lordo della quota esente di € 6.700 (campi 457 e 458);

“Redditi esenti”, così come contenuto nel Mod. 770/2015 Semplificato.

È inoltre presente il nuovo campo “Quota TFR” per evidenziare l’importo

di TFR erogato mensilmente sotto forma di quota integrativa della retribuzione

c.d. Qu.I.R. (campo 477).

Nella CU Ordinaria è stata inserita la nuova Sottosezione “Bonus e stock

option” (campi 470 e 471) dove, ai sensi dell’art. 33, DL n. 78/2010, per il solo

settore finanziario, vanno indicati l’anno e l’ammontare dei compensi

eccedenti la parte fissa della retribuzione assoggettato all’aliquota

addizionale del 10%, per dirigenti e collaboratori.

CU 2016

CU 2015

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Nella sezione "coniuge familiare a carico" (presente sia nella CU Sintetica

che nella CU Ordinaria) il codice fiscale del coniuge non legalmente

separato/divorziato va indicato anche se non a carico.

Nella sezione "Assistenza fiscale 730/2015" della CU Ordinaria sono stati

inseriti nuovi campi relativamente all’assistenza fiscale prestata dal sostituto

nel 2015, sia con riferimento al dichiarante (da 51 a 153) che al coniuge (da

261 a 333). Tali informazioni erano fornite nella Parte D del mod. 770

Semplificato.

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Nella sezione "Previdenza complementare" della CU Ordinaria è

presente la nuova Sottosezione “Identificativo del Fondo” nella quale va

indicato il codice fiscale dei fondi presso i quali è stata versata la

contribuzione.

La nuova sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della CU

Ordinaria va così compilata:

al campo 571 va indicato il codice fiscale del soggetto estinto;

il campo 572 va barrato dal cedente che ha trasferito i propri lavoratori

dipendenti, senza effettuare il conguaglio, nelle ipotesi di operazioni

societarie che non determinano l’estinzione del cedente.

Per quanto riguarda i dati previdenziali e assistenziali (presenti sia nella

CU Sintetica che nella CU Ordinaria) è stata inserita la nuova Sezione 4 “Altri

Enti”, destinata all’indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali relativi

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alla contribuzione versata/dovuta agli Enti previdenziali diversi dall’INPS/INPS

Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP, quali ad esempio, ENPAB, ENPAM,

ENPAP, ENPAI, ANPAV, INPGI.

Certificazione di

lavoro autonomo

La sezione relativa alla certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi

diversi, è riservata al sostituto che nel 2015 ha erogato compensi riferiti a:

redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25,

DPR n. 600/73. Devono essere indicati, ancorché non assoggettati a ritenuta, i

compensi erogati ai soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime forfetario

/ dei minimi;

redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n.

600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività

sportive dilettantistiche, ecc.). Si evidenzia che per quanto riguarda le

indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati

nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non vanno indicati i

rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto,

sostenuti in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

provvigioni, comunque nominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti

a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e

procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio,

assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;

corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si

applicano le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.p.r. 600/73

indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e

società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione

dell'attività sportiva,quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art.

17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.

Nel campo 1 “Causale”

va indicata la tipologia di reddito corrisposto utilizzando uno dei

seguenti codici (quest'anno vi sono due nuovi codici M2, e V2, che saranno

di seguito evidenziati):

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“Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che è poca cosa”

LUCIANO DE CRESCENZO

A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione

abituale

B

Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere

dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi

a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico

C

Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di

cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla

prestazione di lavoro

D Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali

E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali

G Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale

H

Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone

fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro

il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa

I Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

L

Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o

dall’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi,

formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale,

commerciale o scientifico

L1

Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di

processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo

industriale, commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano

acquisito a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione

M Prestazioni di lavoro autonomo non abituale

M1 Obblighi di fare, non fare o permettere

M2 Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali

sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.

N

Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale

resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di

cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei

collaboratori tecnici;

O

Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare,

di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla

gestione separata INPS

O1

Obblighi di fare, di non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di

iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Il codice

riguarda i soggetti che, avendo compiuto 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si

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sono cancellati dalla Gestione separata Inps.

P

Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per

l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o

scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ecc …

Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio

monomandatario

R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio

plurimandatario

S Provvigioni corrisposte a commissionario

T Provvigioni corrisposte a mediatore

U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari

V

Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni

corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita

ambulante di giornali quotidiani e periodici

V1

Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni

corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di

commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a

domicilio).

V2 Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli

incaricati alla vendita diretta a domicilio

W

Corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti

d’appalto, d’opera e/o servizi per i quali è operata la ritenuta d’acconto del

4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.

X

Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili

organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b)

del D.P.R. 600/73, a società stabili organizzazioni di società, situate in altro stato

membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-

quater, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il

rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143

Y

Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 dalle società di cui al

suddetto codice "X" per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4

D.lgs. 143/2005

Z Titolo diverso dai precedenti

Per i codici "G", "H", "I" va riportato nell'apposito campo l'anno in cui

è sorto il diritto alla percezione.

Nel caso di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:

sommare gli importi compilando una sola certificazione, se si riferiscono alla

stessa causale;

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compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno,

numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso

percipiente.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie

determinanti l’estinzione di soggetti preesistenti, con prosecuzione dell’attività

da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso

percipiente, il dichiarante può compilare più comunicazioni, per esporre

distintamente:

la propria situazione di sostituto d’imposta;

la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è

obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

La Sezione relativa ai "Dati fiscali" è composta da 21 campi (anziché 23

come l'anno scorso) in quanto sono stati eliminati i campi relativi ai contributi

previdenziali, per i quali è presente la nuova specifica Sezione.

Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei campi da 2 a 21:

2-3

Se al campo 1 “Causale” è stato riportato il codice "G", "H" o "I" va indicato

l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. In caso di anticipazioni, va

indicato "2015" e barrato il campo 3.

4

Ammontare lordo del compenso corrisposto (al netto dell'IVA), comprese

le somme:

fino a € 7.500 che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, TUIR, non hanno

concorso a formare il reddito, in relazione a compensi identificati

col il codice "N" (poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta

d'acconto gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme

non soggette a ritenuta”.);

corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n.

98/2011 (poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta d'acconto

gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme non

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soggette a ritenuta”);

corrisposte a forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015

(poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta d'acconto gli stessi

vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme non soggette a

ritenuta”).;

che non hanno concorso (90% dell’imponibile) a formare il reddito

di lavoro autonomo di docenti ricercatori che hanno trasferito la

residenza in Italia, ex DL n. 185/2008 (poiché tali importi non sono

soggetti a ritenuta d'acconto gli stessi vanno riportati anche a

campo 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.);

che non hanno concorso (80% per le lavoratrici e 70% per i

lavoratori) a formare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 3, Legge

n. 238/2010 (poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta

d'acconto gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme

non soggette a ritenuta”.);

addebitate a titolo di rivalsa previdenziale (4%) dai lavoratori

autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

Nel campo non vanno riportati:

il contributo previdenziale integrativo (2%-4%-5%) delle Casse

professionali;

le somme erogate ai soggetti di cui all'art. 25-bis, comma 5, DPR n.

600/73 (agenzie di viaggio e turismo, rivenditori di documenti di

trasporto di persone, ecc.), per le sole prestazioni, escluse da

ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

5

Somme erogate a soggetti non residenti, non assoggettate a ritenuta in

base alla relativa Convenzione contro le doppie imposizioni. In tal caso il

sostituto deve conservare la documentazione attestante l’esistenza delle

condizioni richieste. Tali importi sono compresi nel precedente punto 4.

6

Va riportato uno dei seguenti codici:

“1” per le somme che non hanno concorso a formare il reddito

imponibile (90%) dei docenti / ricercatori ex DL n. 185/2008. Vanno

altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

“2” per le somme che, ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010, non

hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% - 80%) dei

lavoratori di cui al DM 3.6.2011 (cittadini europei che si

trasferiscono in Italia per svolgere un’attività d’impresa / lavoro

autonomo). Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

“3” per gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

7

Somme diverse da quelle di campo 5, che per esoressa disposizione di

legge non concorrono a formare il reddito del percipiente, e quindi non

sono soggette a ritenuta. Tali importi sono compresi nel precedente punto

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4.

8 Imponibile dato dalla differenza tra l'ammontare lordo (punto 4) e le

somme non soggette a ritenuta (punti 5 e 7).

9 Ritenute d’acconto operate nel 2015.

10 Ritenute a titolo d’imposta operate nel 2015.

11 Ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi

eccezionali. Tale importo è già compreso ai campi 9 e 10.

12-13

Addizionale regionale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 12) e

d’imposta (campo 13). Tali punti sono da compilare soltanto se al campo 1

“Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).

14

Addizionale regionale IRPEF non operata per effetto di disposizioni

emanate a seguito di eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei

campi 12 e 13).

15-16

Addizionale comunale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 15) e

d’imposta (campo 16). Tali punti sono da compilare soltanto se al campo 1

“Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).

17

Addizionale comunale IRPEF non operata per effetto di disposizioni

emanate a seguito di eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei

campi 15 e 16).

18-19 Somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative

ritenute.

20 Spese sostenute dal lavoratore autonomo occasionale rimborsate dal

committente

21 Ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 143/2005, soltanto nei casi in

cui al campo 1 “Causale” è indicato il codice “X” o “Y”.

Nella nuova sezione "dati previdenziali"

vanno indicate le seguenti informazioni:

29 Codice fiscale dell’Ente previdenziale.

30 Denominazione dell’Ente previdenziale.

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31

Codice dell’Ente che riceve il contributo:

Codice Categoria

2 ENPAM (Medici e Odontoiatri)

4 ENPAPI (Professione Infermieristica)

A altri Enti

32 Codice Azienda se attribuito dall’Ente previdenziale

33

Codice corrispondente alla categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente.

Ente Categoria Codice

ENPAM

medico di assistenza primaria O

pediatra di libera scelta P

medico specialista esterno Q

medico della Medicina dei Servizi a tempo

determinato

R

medico dell’Emergenza territoriale a tempo

determinato

S

medico della Continuità assistenziale a tempo

determinato

T

ENPAPI infermieri prestatori d’opera occasionali U

34-35

Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (34) e a carico del

lavoratore (35), dovuti sui redditi:

contrassegnati al campo 1 con il codice “C” (associazione in

partecipazione con apporto di solo lavoro)

annui superiori a € 5.000 indicati al campo 1 con i codici “M”, “M1”

e “V” (lavoro autonomo occasionale, obbligo di fare / non fare /

permettere e vendite porta a porta / a domicilio).

Per gli iscritti:

ENPAM, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai

redditi indicati al campo 1 con il codice “A” (lavoro autonomo

rientrante nell’arte / professione abituale);

ENPAPI, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai

redditi indicati al campo 1, con il codice “M2” (lavoro autonomo

non abituale con obbligo di iscrizione al Gestione Separata

ENPAPI).

36

Tale campo va barrato in caso di:

versamento di altri contributi obbligatori (ad esempio la

contribuzione dovuta in caso di opzione dell’iscritto ENPAM per

un’aliquota contributiva modulare);

contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 267/2000 per gli

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amministratori locali iscritti agli enti previdenziali di cui al D.Lgs. n.

509/94 e al D.Lgs. n. 103/96

37 Totale dei contributi versati per l’anno 2015, relativi al punto 36.

38 Totale dei contributi dovuti all’Ente in base alle aliquote stabilite dalla

normativa

39 Totale dei contributi versati dal sostituto al competente Ente previdenziale

Se l’Ente previdenziale non risulta accreditato entro il 15.1.2016 è

possibile utilizzare la CU per attestare la contribuzione effettuata,

riportando nel campo 31 “Codice Ente Previdenziale” la lettera “A”.

La sezione "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" va

compilata nel caso in cui il “Rappresentante firmatario della dichiarazione”

sia un curatore fallimentare / commissario liquidatore.

In tal caso occorre riportare i seguenti dati:

41 Compensi imponibili erogati dal dichiarante prima dell’apertura della

procedura fallimentare, già compresi al campo 8.

42 Compensi imponibili erogati dal curatore fallimentare / commissario

liquidatore, già compresi al campo 8

La sezione "Redditi erogati da soggetti terzi" va compilata dal soggetto

subentrante in caso di operazioni straordinarie:

che comportino l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione

dell’attività da parte di un altro soggetto;

qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte

degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righi,

esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

I campi da 52 a 62 vanno così compilati:

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52 Codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

53-55

Importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro

soggetto e certificato dal sostituto d’imposta.

Ritenute a tirolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro

soggetto, comprensive anche di quelle indicate al campo 56.

56 Ritenute eventualmente non operate per effetto di eventi eccezionali

(già compreso nei precedenti 2 campi).

57 Addizionale regionale IRPEF trattenuta a titolo d’acconto, comprensiva

anche di quella eventualmente indicata al campo 59.

58 Addizionale regionale IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva

anche di quella eventualmente indicata al campo 59.

59 Addizionale regionale IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto

di eventi eccezionali (già compreso nei precedenti 2 campi).

60 Addizionale comunale IRPEF trattenuta a titolo d’acconto comprensiva

anche di quella eventualmente indicata al campo 62.

61 Addizionale comunale IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva

anche di quella eventualmente indicata al campo 62.

62 Addizionale comunale IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto

di eventi eccezionali (già compreso nei precedenti 2 campi).

La sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" va compilata nel

caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con

prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto.

I campi da 71 a 73 vanno così compilati.

71

Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia

rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione lavoro

autonomo e redditi diversi

72

Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia

rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione

pignoramento presso terzi

73

Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia

rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione indennità di

esproprio.

Nella nuova Sezione "Somme erogate a seguito di pignoramento verso

terzi" il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a

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seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15,

Legge n. 449/97.

Nel caso di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di

mantenimento del coniuge, se il terzo erogatore conosce la natura

delle somme (ad esempio è datore di lavoro anche del coniuge

obbligato), tale sezione non va compilata e il sostituto è tenuto ad

applicare le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito,

in quanto tutti i dati riferiti alla tassazione sono già riportati nella

Certificazione Unica nel prospetto riservato all’indicazione dei redditi

lavoro dipendente del coniuge percettore delle somme. In tali casi,

a campo 8, nella Sezione “Dati anagrafici” va indicato il codice

“Z2”.

Nella sezione vanno fornite le seguenti informazioni:

101,105 Codice fiscale del debitore principale

102,106 Ammontare delle somme erogate

103,107 Ammontare delle ritenute a titolo di acconto del 20% operate.

104,108

La casella va barrata nel caso in cui la ritenuta non è stata operata

perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme/valori non

assoggettabili a ritenuta alla fonte, ai sensi delle disposizioni contenute

nel Titolo III, DPR n. 600/73, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e

nell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88.

La nuova Sezione "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio"

va utilizzata per indicare le somme:

riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie

nel corso di procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive

conseguenti ad occupazioni d’urgenza, con riferimento ad aree destinate

alla realizzazione di opere pubbliche/infrastrutture urbane nelle zone

omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68, o ad interventi di edilizia residenziale

pubblica/economica/popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91);

corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da

occupazione acquisitiva, le indennità di occupazione e gli interessi

comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91.

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Vanno indicate le somme corrisposte nel 2015, a prescindere dalla

data del provvedimento sottostante. In particolare la Sezione va

compilata come di seguito esposto.

Nella sezione vanno fornite le seguenti informazioni:

131,135 Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del

danno

132,136

Ritenute operate a titolo d’imposta nella misura del 20% (con facoltà per

il contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la

tassazione ordinaria; in tal caso la ritenuta si considera effettuata a

titolo di acconto).

133,137 Somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

134,138 Ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed

interessi.

Esempi

Esempio 1

Si consideri il caso di un compenso corrisposto a dottore commercialista da una

società di capitali.

Onorario 1.000

Contributo prev. 4% 40

Rimborsi spese documentate,

anticipate in nome e per conto

del cliente

300

Ritenuta d'acconto 200

1 (Causale) 4 (Ammontare

lordo corrisposto)

6 (Codice) 7

(Altre somme

non soggette

a ritenuta)

8

(Imponibile)

9

(Ritenute a

titolo

d'acconto)

A 1.300 3 300 1.000 200

Esempio 2

Si consideri il caso di uno sportivo o di un collaboratore amministrativo-gestionale,

che ha ricevuto da una ASD, nel corso del 2015, compensi di ammontare

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complessivo pari a euro 29.000,00.

7.500 (somme non soggette a ritenuta)

29.000-7.500=21.500 (imponibile)

28.158,28-7.500=20.658,28 (imponibile soggetto a ritenuta a titolo di

imposta)

23% di 20.658,28=4.751,40 (ritenute a titolo di imposta)

21.500-20.658,28=841,72 (imponibile soggetto a ritenuta a titolo di acconto)

23% di 841,72=193,60 (ritenute a titolo di acconto)

1

(Causale)

4

(Ammontare

lordo

corrisposto)

6

(Codice)

7

(Altre

somme non

soggette a

ritenuta)

8

(Imponibile

)

9

(Ritenute a

titolo

d'acconto

)

10

(Ritenute a

titolo di

imposta)

12, 13,

15 e 16

(addizional

e regionale

e

comunale,

a titolo di

imposta o

di

acconto)

N 29.000 3 7.500 21.500 194 4.751 --*

* Per il calcolo delle addizionali è necessario conoscere il domicilio fiscale del percipiente e le aliquote determinate dalla Regione e dal Comune di

riferimento. Al fine di individuare le aliquote applicabili è possibile consultare il sito web del MEF Dipartimento delle Finanze alla sezione dedicata alla

Fiscalità regionale e locale.

Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line,

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