Certificazione Unica 2016 - Fisco e Tasse...CIRCOLARE DEL GIORNO 5 Febbraio 2016 Numero 23/2016...
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“Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che è poca cosa”
LUCIANO DE CRESCENZO
Certificazione Unica 2016
Numero : 23/2016
Gruppo : ADEMPIMENTI
Oggetto : CERTIFICAZIONE UNICA
Norme e prassi : PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2016; MODELLO DI CERTIFICAZIONE
UNICA E RELATIVE ISTRUZIONI; ART. 1 COMMA 949 LETT. E) DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (L.
208/2015); ART. 4 COMMA 6-QUINQUIES D.P.R. 322/98.
Sintesi
I sostituti d'imposta devono inviare la Certificazione Unica 2016
all'Agenzia delle Entrate, indicando i dati reddituali e
previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché di
quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il nuovo modello di Certificazione, approvato con
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2016, è
suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario":
il sintetico deve essere consegnato ai percipienti entro il
29.02.2016;
l'Ordinario deve essere trasmesso telematicamente
all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Gli
argomenti
1. PREMESSA
2. SOGGETTI OBBLIGATI
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
4. SANZIONI
5. IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA
6. NOVITÀ FRONTESPIZIO
7. QUADRO CT
8. DATI ANAGRAFICI
9. CERTIFICAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE
10. CERTIFICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO
11. ESEMPI
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“Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che è poca cosa”
LUCIANO DE CRESCENZO
Premessa
Per il periodo d’imposta 2015 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016, le certificazioni
relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai
redditi diversi, già rilasciate entro il 29.02.2016.
La Finanziaria 2016 ha previsto ulteriori dati da riportare nella
Certificazione Unica, rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. In particolare
dovranno essere comunicati anche:
Come ribadito anche in occasione di Telefisco 2016, sebbene il mod. 770
sia stato drasticamente ridotto, per evitare un'inutile duplicazione di dati già
presenti nella CU, i due adempimenti restano autonomi. Il mod. 770 dovrà
essere presentato entro il 31.7, limitatamente alle ritenute operate/versate e
alle compensazioni effettuate.
“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di
controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e
assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini
contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio
effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.
Soggetti obbligati
Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2016 coloro che nel 2015:
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli
artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del
D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L.
413/1991;
hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e
assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi
assicurativi dovuti all’INAIL.
La CU 2016 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno
corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle
ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta
all’INPS.
Termini e modalità
di presentazione
La certificazione Unica dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia
delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2015 la scadenza
è fissata per il 7 marzo 2016.
Entro il 28.2 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i
dati certificati, i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica
ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico (ad esempio via
e-mail).
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INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 7.3.2016
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
AI PERCIPIENTI
29.02.2016
(in quanto il 28.02 cade di
domenica)
Sanzioni
Si riepilogano le sanzioni previste in caso di omessa/tardiva/errata
presentazione della Certificazione Unica, a seguito delle novità introdotte
con il D.Lgs. n. 158/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016, che ne ha anticipato
l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016:
TIPO VIOLAZIONE Dal 01.01.2016
OMESSA / TARDIVA /
ERRATA PRESENTAZIONE
CERTIFICAZIONE UNICA
€ 100 per ogni CU, con un massimo di €
50.000.
In caso di errata trasmissione la sanzione non
si applica se la trasmissione corretta è
effettuata entro 5 giorni dal termine.
€ 33,33 per ogni CU, con un massimo di €
20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60
giorni dal termine di presentazione
Si ricorda inoltre che, in base a quanto introdotto all'art. 1 comma 949
lett. e) della legge di stabilità 2016, per la trasmissioni da effettuare:
nel 2015, relative al 2014;
nel 1° anno previsto per la trasmissione dei dati e delle certificazioni uniche
utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
non si applicano le sanzioni (di cui all'art. 4 comma 6 quinquies del D.p.r.
322/98) in caso di:
lieve tardività;
errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita
fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precompilato.
In occasione di Telefisco 2016 l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che
l'ipotesi di non sanzionabilità per lieve ritardo o errore che non comporta
indebite deduzioni/detrazioni, si applica solo alle CU trasmesse nel 2015,
relative al periodo d'imposta 2014. La sanatoria non sarebbe applicabile,
invece, alle CU utili per la predisposizione del 730 precompilato in quanto
l'intenzione del legislatore era quella di riferirsi alle altre comunicazioni cui
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sono obbligati altri soggetti diversi dai sostituti (es. comunicazione delle spese
mediche relative al 2015, obbligatorie dal 2016).
Il modello di
Certificazione
Unica
Il modello di certificazione si suddivide in quattro sezioni:
il frontespizio,
il quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi
ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate);
la certificazione di lavoro dipendente
e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi.
Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro
dipendente o solo redditi di lavoro autonomo/provvigioni e diversi,
deve essere rilasciata solo la parte relativa alla tipologia reddituale
indicata.
Con il Provvedimento 15.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il
modello della Certificazione Unica 2016 che, rispetto a quello dell'anno
scorso, è proposto in due versioni: Sintetica e Ordinaria.
La Certificazione Unica Sintetica è simile alla CU 2015, deve essere
consegnata:
ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi entro il 29.2.2016 (il 28.2 cade di domenica);
entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di
lavoro.
La Certificazione Unica Ordinaria, invece, va trasmessa entro il 7.3.2016 e
comprende maggiori dati rispetto alla Certificazione Unica Sintetica.
Novità frontespizio
Nel frontespizio, le caselle che fino all'anno scorso erano riservate
all'indicazione del numero di certificazioni inviate (lavoro dipendente ed
assimilati/lavoro autonomo e provvigioni), sono state accorpate in un unico
campo “Numero certificazioni”.
Quadro CT
Nel quadro CT i sostituti segnalano all'Agenzia delle Entrate la sede
telematica dove ricevere i flussi con i dati dei modelli 730-4. Prima
Mod. CU 2015
Mod. CU 2016
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dell'introduzione del modello CU si utilizzava un modello ad hoc, denominato
“Comunicazione per la ricezione dei dati dei 730-4”, il cui termine di
presentazione scadeva il 31.3 di ogni anno.
Il quadro CT va presentato dai sostituti d’imposta che:
non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica
2015;
trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e
assimilato.
Mentre non deve essere compilato:
dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le
variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell’intermediario)
devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod.
CSO;
se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una
precedente.
Dati anagrafici
Nella parte relativa ai dati anagrafici del sostituto d'imposta occorre indicare,
oltre ai dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo della
propria sede, e il codice dell'attività svolta in via prevalente (in base al
volume d'affari). Il codice sede va compilato nel caso in cui il sostituto opti
per la gestione separata dei lavoratori, in tal caso potrà indicare per
ciascuna gestione un codice identificativo (autonomamente determinato
dal sostituto).
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Nella parte relativa ai dati anagrafici del percettore delle somme
devono essere riportati il codice fiscale e i dati del contribuente, compresi il
domicilio fiscale utile al fine di determinare l'addizionale regionale e
comunale IRPEF. Il domicilio fiscale all’1.1.2016 va indicato solo se diverso dal
domicilio fiscale all’1.1.2015.
Nel caso dei lavoratori autonomi i campi relativi al codice fiscale vanno
compilati solo se nel campo "causale" (punto 1 della sezione relativa ai
redditi di lavoro autonomo) è stato indicato il codice "N".
Al punto 8 "Categorie particolari" va indicato il codice desumibile dalla
tabella D delle istruzioni, corrispondente alla particolare categoria cui
appartiene il contribuente:
Al punto 9 "Eventi eccezionali", va indicato uno tra questi codici, che
identificano l'evento per cui è stata disposta la proroga o la sospensione
degli adempimenti:
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1
per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali
l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni
dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1
anno dalla data dell’evento lesivo
3
per i contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o
di Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di
emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata prevista la sospensione
degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012,
prorogata da ultimo fino al 15.12.2016 dall’art. 1, comma 599,
Finanziaria 2016;
4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali
Il punto 10 "Casi di esclusione dalla precompilata" va compilato se la
Certificazione Unica si riferisce ad una fattispecie non interessata dal mod.
730 precompilato, e va riportato uno di questi codici:
1
nel caso di certificazione esclusiva di redditi di cui all’art. 50,
comma 1, lett. b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite
dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
2
in caso di certificazione esclusiva di dati previdenziali ed
assistenziali. Tale codice va utilizzato anche in caso di cedente
nell’ambito di operazioni straordinarie che non prevedono
l’estinzione dello stesso.
Il punto 30 "Dati relativi al rappresentante" va compilato nel caso di
contribuenti incapaci (minore compreso), e va riportato il codice fiscale del
rappresentante.
La sezione "Riservato ai percipienti esteri" va compilata se il percipiente è
un soggetto non residente. In tal caso bisogna riportare al punto:
40 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità dello Stato di
residenza;
41 e 42 la località estera di residenza e relativo indirizzo;
43 la presenza di soggetti “non residenti Schumacker”. Il campo 43 è nuovo, e
va barrato in presenza di un soggetto non residente in Italia, che ha ivi
prodotto un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivo e che non
fruisce di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
44 il codice dello Stato estero di residenza.
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E' necessario compilare i campi 43 e 44 anche nell’ipotesi di percipiente
non residente che abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Certificazione di
lavoro dipendente
La sezione “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”,
si presenta suddivisa in due parti: dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali.
Tra i dati relativi al reddito si sottolinea l’indicazione in due distinti campi
dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti da contratti a tempo
indeterminato e determinato. In particolare nella CU 2016 (sia Sintetica che
Ordinaria), qualora siano stati conguagliati contestualmente redditi derivanti
da rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, il sostituto deve
compilare un unico modulo indicando:
al campo 1 l’imponibile derivante dal rapporto a tempo indeterminato,
al campo 2 quello derivante dal rapporto a tempo determinato.
Inoltre, nella Sezione “Rapporto di lavoro” si segnala l’inserimento dei
nuovi campi “In forza al 31/12” (campo 10) e “Periodi particolari” (campo
11).
La sezione relativa agli “Oneri deducibili” (presente sia nella CU Sintetica
che nella CU Ordinaria), in cui il sostituto deve indicare ogni singolo onere
considerato, è stata ampliata. Nella CU Ordinaria sono stati inseriti due nuovi
campi per l’esposizione dei dati relativi alle somme restituite al soggetto
erogatore e precedentemente assoggettate a tassazione, ex art. 10, comma
1, lett. d-bis), TUIR. È inoltre prevista l’indicazione del codice fiscale dell’Ente /
CU 2015
CU 2016
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Cassa assistenziale al quale il sostituto ha versato la contribuzione (tale dato
era in precedenza comunicato tramite il mod. 770 Semplificato).
Nella sezione "Altri dati" (presente sia nella CU Sintetica che nella CU
Ordinaria) sono state inserite le seguenti Sottosezioni:
“Reddito frontalieri”, composta da 2 campi, per l’indicazione distinta dei
redditi derivanti da un rapporto a tempo indeterminato (campo 455) e
determinato (campo 456), al lordo della quota esente di € 7.500;
“Campione d’Italia”, nella quale va esposta la tassazione dei redditi di lavoro
(a tempo determinato / indeterminato) e di pensione, prodotti in euro e
corrisposti a soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione
d’Italia, al lordo della quota esente di € 6.700 (campi 457 e 458);
“Redditi esenti”, così come contenuto nel Mod. 770/2015 Semplificato.
È inoltre presente il nuovo campo “Quota TFR” per evidenziare l’importo
di TFR erogato mensilmente sotto forma di quota integrativa della retribuzione
c.d. Qu.I.R. (campo 477).
Nella CU Ordinaria è stata inserita la nuova Sottosezione “Bonus e stock
option” (campi 470 e 471) dove, ai sensi dell’art. 33, DL n. 78/2010, per il solo
settore finanziario, vanno indicati l’anno e l’ammontare dei compensi
eccedenti la parte fissa della retribuzione assoggettato all’aliquota
addizionale del 10%, per dirigenti e collaboratori.
CU 2016
CU 2015
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Nella sezione "coniuge familiare a carico" (presente sia nella CU Sintetica
che nella CU Ordinaria) il codice fiscale del coniuge non legalmente
separato/divorziato va indicato anche se non a carico.
Nella sezione "Assistenza fiscale 730/2015" della CU Ordinaria sono stati
inseriti nuovi campi relativamente all’assistenza fiscale prestata dal sostituto
nel 2015, sia con riferimento al dichiarante (da 51 a 153) che al coniuge (da
261 a 333). Tali informazioni erano fornite nella Parte D del mod. 770
Semplificato.
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Nella sezione "Previdenza complementare" della CU Ordinaria è
presente la nuova Sottosezione “Identificativo del Fondo” nella quale va
indicato il codice fiscale dei fondi presso i quali è stata versata la
contribuzione.
La nuova sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della CU
Ordinaria va così compilata:
al campo 571 va indicato il codice fiscale del soggetto estinto;
il campo 572 va barrato dal cedente che ha trasferito i propri lavoratori
dipendenti, senza effettuare il conguaglio, nelle ipotesi di operazioni
societarie che non determinano l’estinzione del cedente.
Per quanto riguarda i dati previdenziali e assistenziali (presenti sia nella
CU Sintetica che nella CU Ordinaria) è stata inserita la nuova Sezione 4 “Altri
Enti”, destinata all’indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali relativi
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alla contribuzione versata/dovuta agli Enti previdenziali diversi dall’INPS/INPS
Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP, quali ad esempio, ENPAB, ENPAM,
ENPAP, ENPAI, ANPAV, INPGI.
Certificazione di
lavoro autonomo
La sezione relativa alla certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi, è riservata al sostituto che nel 2015 ha erogato compensi riferiti a:
redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25,
DPR n. 600/73. Devono essere indicati, ancorché non assoggettati a ritenuta, i
compensi erogati ai soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime forfetario
/ dei minimi;
redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n.
600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività
sportive dilettantistiche, ecc.). Si evidenzia che per quanto riguarda le
indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non vanno indicati i
rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto,
sostenuti in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
provvigioni, comunque nominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti
a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e
procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio,
assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.p.r. 600/73
indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione
dell'attività sportiva,quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art.
17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.
Nel campo 1 “Causale”
va indicata la tipologia di reddito corrisposto utilizzando uno dei
seguenti codici (quest'anno vi sono due nuovi codici M2, e V2, che saranno
di seguito evidenziati):
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A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione
abituale
B
Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi
a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
C
Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di
cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro
D Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali
E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
G Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H
Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro
il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa
I Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
L
Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o
dall’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico
L1
Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano
acquisito a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M Prestazioni di lavoro autonomo non abituale
M1 Obblighi di fare, non fare o permettere
M2 Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali
sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
N
Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di
cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei
collaboratori tecnici;
O
Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare,
di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla
gestione separata INPS
O1
Obblighi di fare, di non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di
iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Il codice
riguarda i soggetti che, avendo compiuto 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si
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sono cancellati dalla Gestione separata Inps.
P
Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per
l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ecc …
Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio
monomandatario
R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio
plurimandatario
S Provvigioni corrisposte a commissionario
T Provvigioni corrisposte a mediatore
U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
V
Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni
corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita
ambulante di giornali quotidiani e periodici
V1
Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni
corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di
commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a
domicilio).
V2 Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli
incaricati alla vendita diretta a domicilio
W
Corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti
d’appalto, d’opera e/o servizi per i quali è operata la ritenuta d’acconto del
4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.
X
Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili
organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b)
del D.P.R. 600/73, a società stabili organizzazioni di società, situate in altro stato
membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-
quater, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il
rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143
Y
Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 dalle società di cui al
suddetto codice "X" per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4
D.lgs. 143/2005
Z Titolo diverso dai precedenti
Per i codici "G", "H", "I" va riportato nell'apposito campo l'anno in cui
è sorto il diritto alla percezione.
Nel caso di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:
sommare gli importi compilando una sola certificazione, se si riferiscono alla
stessa causale;
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compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno,
numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso
percipiente.
Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie
determinanti l’estinzione di soggetti preesistenti, con prosecuzione dell’attività
da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso
percipiente, il dichiarante può compilare più comunicazioni, per esporre
distintamente:
la propria situazione di sostituto d’imposta;
la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è
obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.
La Sezione relativa ai "Dati fiscali" è composta da 21 campi (anziché 23
come l'anno scorso) in quanto sono stati eliminati i campi relativi ai contributi
previdenziali, per i quali è presente la nuova specifica Sezione.
Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei campi da 2 a 21:
2-3
Se al campo 1 “Causale” è stato riportato il codice "G", "H" o "I" va indicato
l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. In caso di anticipazioni, va
indicato "2015" e barrato il campo 3.
4
Ammontare lordo del compenso corrisposto (al netto dell'IVA), comprese
le somme:
fino a € 7.500 che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, TUIR, non hanno
concorso a formare il reddito, in relazione a compensi identificati
col il codice "N" (poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta
d'acconto gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme
non soggette a ritenuta”.);
corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n.
98/2011 (poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta d'acconto
gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme non
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soggette a ritenuta”);
corrisposte a forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015
(poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta d'acconto gli stessi
vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme non soggette a
ritenuta”).;
che non hanno concorso (90% dell’imponibile) a formare il reddito
di lavoro autonomo di docenti ricercatori che hanno trasferito la
residenza in Italia, ex DL n. 185/2008 (poiché tali importi non sono
soggetti a ritenuta d'acconto gli stessi vanno riportati anche a
campo 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.);
che non hanno concorso (80% per le lavoratrici e 70% per i
lavoratori) a formare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 3, Legge
n. 238/2010 (poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta
d'acconto gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme
non soggette a ritenuta”.);
addebitate a titolo di rivalsa previdenziale (4%) dai lavoratori
autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.
Nel campo non vanno riportati:
il contributo previdenziale integrativo (2%-4%-5%) delle Casse
professionali;
le somme erogate ai soggetti di cui all'art. 25-bis, comma 5, DPR n.
600/73 (agenzie di viaggio e turismo, rivenditori di documenti di
trasporto di persone, ecc.), per le sole prestazioni, escluse da
ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.
5
Somme erogate a soggetti non residenti, non assoggettate a ritenuta in
base alla relativa Convenzione contro le doppie imposizioni. In tal caso il
sostituto deve conservare la documentazione attestante l’esistenza delle
condizioni richieste. Tali importi sono compresi nel precedente punto 4.
6
Va riportato uno dei seguenti codici:
“1” per le somme che non hanno concorso a formare il reddito
imponibile (90%) dei docenti / ricercatori ex DL n. 185/2008. Vanno
altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
“2” per le somme che, ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010, non
hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% - 80%) dei
lavoratori di cui al DM 3.6.2011 (cittadini europei che si
trasferiscono in Italia per svolgere un’attività d’impresa / lavoro
autonomo). Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
“3” per gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.
7
Somme diverse da quelle di campo 5, che per esoressa disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito del percipiente, e quindi non
sono soggette a ritenuta. Tali importi sono compresi nel precedente punto
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4.
8 Imponibile dato dalla differenza tra l'ammontare lordo (punto 4) e le
somme non soggette a ritenuta (punti 5 e 7).
9 Ritenute d’acconto operate nel 2015.
10 Ritenute a titolo d’imposta operate nel 2015.
11 Ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi
eccezionali. Tale importo è già compreso ai campi 9 e 10.
12-13
Addizionale regionale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 12) e
d’imposta (campo 13). Tali punti sono da compilare soltanto se al campo 1
“Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).
14
Addizionale regionale IRPEF non operata per effetto di disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei
campi 12 e 13).
15-16
Addizionale comunale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 15) e
d’imposta (campo 16). Tali punti sono da compilare soltanto se al campo 1
“Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).
17
Addizionale comunale IRPEF non operata per effetto di disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei
campi 15 e 16).
18-19 Somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative
ritenute.
20 Spese sostenute dal lavoratore autonomo occasionale rimborsate dal
committente
21 Ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 143/2005, soltanto nei casi in
cui al campo 1 “Causale” è indicato il codice “X” o “Y”.
Nella nuova sezione "dati previdenziali"
vanno indicate le seguenti informazioni:
29 Codice fiscale dell’Ente previdenziale.
30 Denominazione dell’Ente previdenziale.
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31
Codice dell’Ente che riceve il contributo:
Codice Categoria
2 ENPAM (Medici e Odontoiatri)
4 ENPAPI (Professione Infermieristica)
A altri Enti
32 Codice Azienda se attribuito dall’Ente previdenziale
33
Codice corrispondente alla categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente.
Ente Categoria Codice
ENPAM
medico di assistenza primaria O
pediatra di libera scelta P
medico specialista esterno Q
medico della Medicina dei Servizi a tempo
determinato
R
medico dell’Emergenza territoriale a tempo
determinato
S
medico della Continuità assistenziale a tempo
determinato
T
ENPAPI infermieri prestatori d’opera occasionali U
34-35
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (34) e a carico del
lavoratore (35), dovuti sui redditi:
contrassegnati al campo 1 con il codice “C” (associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro)
annui superiori a € 5.000 indicati al campo 1 con i codici “M”, “M1”
e “V” (lavoro autonomo occasionale, obbligo di fare / non fare /
permettere e vendite porta a porta / a domicilio).
Per gli iscritti:
ENPAM, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai
redditi indicati al campo 1 con il codice “A” (lavoro autonomo
rientrante nell’arte / professione abituale);
ENPAPI, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai
redditi indicati al campo 1, con il codice “M2” (lavoro autonomo
non abituale con obbligo di iscrizione al Gestione Separata
ENPAPI).
36
Tale campo va barrato in caso di:
versamento di altri contributi obbligatori (ad esempio la
contribuzione dovuta in caso di opzione dell’iscritto ENPAM per
un’aliquota contributiva modulare);
contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 267/2000 per gli
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amministratori locali iscritti agli enti previdenziali di cui al D.Lgs. n.
509/94 e al D.Lgs. n. 103/96
37 Totale dei contributi versati per l’anno 2015, relativi al punto 36.
38 Totale dei contributi dovuti all’Ente in base alle aliquote stabilite dalla
normativa
39 Totale dei contributi versati dal sostituto al competente Ente previdenziale
Se l’Ente previdenziale non risulta accreditato entro il 15.1.2016 è
possibile utilizzare la CU per attestare la contribuzione effettuata,
riportando nel campo 31 “Codice Ente Previdenziale” la lettera “A”.
La sezione "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" va
compilata nel caso in cui il “Rappresentante firmatario della dichiarazione”
sia un curatore fallimentare / commissario liquidatore.
In tal caso occorre riportare i seguenti dati:
41 Compensi imponibili erogati dal dichiarante prima dell’apertura della
procedura fallimentare, già compresi al campo 8.
42 Compensi imponibili erogati dal curatore fallimentare / commissario
liquidatore, già compresi al campo 8
La sezione "Redditi erogati da soggetti terzi" va compilata dal soggetto
subentrante in caso di operazioni straordinarie:
che comportino l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione
dell’attività da parte di un altro soggetto;
qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte
degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.
Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righi,
esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.
I campi da 52 a 62 vanno così compilati:
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52 Codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.
53-55
Importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro
soggetto e certificato dal sostituto d’imposta.
Ritenute a tirolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro
soggetto, comprensive anche di quelle indicate al campo 56.
56 Ritenute eventualmente non operate per effetto di eventi eccezionali
(già compreso nei precedenti 2 campi).
57 Addizionale regionale IRPEF trattenuta a titolo d’acconto, comprensiva
anche di quella eventualmente indicata al campo 59.
58 Addizionale regionale IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva
anche di quella eventualmente indicata al campo 59.
59 Addizionale regionale IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto
di eventi eccezionali (già compreso nei precedenti 2 campi).
60 Addizionale comunale IRPEF trattenuta a titolo d’acconto comprensiva
anche di quella eventualmente indicata al campo 62.
61 Addizionale comunale IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva
anche di quella eventualmente indicata al campo 62.
62 Addizionale comunale IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto
di eventi eccezionali (già compreso nei precedenti 2 campi).
La sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" va compilata nel
caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con
prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto.
I campi da 71 a 73 vanno così compilati.
71
Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia
rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione lavoro
autonomo e redditi diversi
72
Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia
rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione
pignoramento presso terzi
73
Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia
rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione indennità di
esproprio.
Nella nuova Sezione "Somme erogate a seguito di pignoramento verso
terzi" il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a
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seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15,
Legge n. 449/97.
Nel caso di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di
mantenimento del coniuge, se il terzo erogatore conosce la natura
delle somme (ad esempio è datore di lavoro anche del coniuge
obbligato), tale sezione non va compilata e il sostituto è tenuto ad
applicare le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito,
in quanto tutti i dati riferiti alla tassazione sono già riportati nella
Certificazione Unica nel prospetto riservato all’indicazione dei redditi
lavoro dipendente del coniuge percettore delle somme. In tali casi,
a campo 8, nella Sezione “Dati anagrafici” va indicato il codice
“Z2”.
Nella sezione vanno fornite le seguenti informazioni:
101,105 Codice fiscale del debitore principale
102,106 Ammontare delle somme erogate
103,107 Ammontare delle ritenute a titolo di acconto del 20% operate.
104,108
La casella va barrata nel caso in cui la ritenuta non è stata operata
perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme/valori non
assoggettabili a ritenuta alla fonte, ai sensi delle disposizioni contenute
nel Titolo III, DPR n. 600/73, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e
nell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88.
La nuova Sezione "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio"
va utilizzata per indicare le somme:
riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie
nel corso di procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive
conseguenti ad occupazioni d’urgenza, con riferimento ad aree destinate
alla realizzazione di opere pubbliche/infrastrutture urbane nelle zone
omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68, o ad interventi di edilizia residenziale
pubblica/economica/popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91);
corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da
occupazione acquisitiva, le indennità di occupazione e gli interessi
comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91.
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Vanno indicate le somme corrisposte nel 2015, a prescindere dalla
data del provvedimento sottostante. In particolare la Sezione va
compilata come di seguito esposto.
Nella sezione vanno fornite le seguenti informazioni:
131,135 Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del
danno
132,136
Ritenute operate a titolo d’imposta nella misura del 20% (con facoltà per
il contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la
tassazione ordinaria; in tal caso la ritenuta si considera effettuata a
titolo di acconto).
133,137 Somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.
134,138 Ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed
interessi.
Esempi
Esempio 1
Si consideri il caso di un compenso corrisposto a dottore commercialista da una
società di capitali.
Onorario 1.000
Contributo prev. 4% 40
Rimborsi spese documentate,
anticipate in nome e per conto
del cliente
300
Ritenuta d'acconto 200
1 (Causale) 4 (Ammontare
lordo corrisposto)
6 (Codice) 7
(Altre somme
non soggette
a ritenuta)
8
(Imponibile)
9
(Ritenute a
titolo
d'acconto)
A 1.300 3 300 1.000 200
Esempio 2
Si consideri il caso di uno sportivo o di un collaboratore amministrativo-gestionale,
che ha ricevuto da una ASD, nel corso del 2015, compensi di ammontare
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complessivo pari a euro 29.000,00.
7.500 (somme non soggette a ritenuta)
29.000-7.500=21.500 (imponibile)
28.158,28-7.500=20.658,28 (imponibile soggetto a ritenuta a titolo di
imposta)
23% di 20.658,28=4.751,40 (ritenute a titolo di imposta)
21.500-20.658,28=841,72 (imponibile soggetto a ritenuta a titolo di acconto)
23% di 841,72=193,60 (ritenute a titolo di acconto)
1
(Causale)
4
(Ammontare
lordo
corrisposto)
6
(Codice)
7
(Altre
somme non
soggette a
ritenuta)
8
(Imponibile
)
9
(Ritenute a
titolo
d'acconto
)
10
(Ritenute a
titolo di
imposta)
12, 13,
15 e 16
(addizional
e regionale
e
comunale,
a titolo di
imposta o
di
acconto)
N 29.000 3 7.500 21.500 194 4.751 --*
* Per il calcolo delle addizionali è necessario conoscere il domicilio fiscale del percipiente e le aliquote determinate dalla Regione e dal Comune di
riferimento. Al fine di individuare le aliquote applicabili è possibile consultare il sito web del MEF Dipartimento delle Finanze alla sezione dedicata alla
Fiscalità regionale e locale.
Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line,
per gli abbonati, l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.