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Categorie economiche e Professioni 2014 FARMACIE Aspetti generali Titolo di farmacista Le norme attualmente in vigore attribuiscono ai farmacisti l attività di preparazione e di vendita al pubbli- co di medicinali etici e non. Lattività di farmacista è esercitabile previo possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di un paese membro dell Unione Europea; conseguimento della laurea in Farmacia ovvero in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF); periodo di tirocinio semestrale obbligatorio (per i laureati in Farmacia tale tirocinio è svolto, durante il corso di studi, presso farmacie pubbliche ovvero ospedaliere, mentre per i laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche il tirocinio professionale è successivo alla laurea e può essere svolto interamente presso una farmacia ovvero per tre mesi presso una farmacia e per i restanti tre mesi presso unazienda farmaceutica); superamento dell esame di Stato: l esame si compone di una prova scritta, di prove pratiche con relazioni scritte e di una discussione orale. Sono previste due sessioni di esame all anno, indette con ordinanza del Ministero dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale; iscrizione nell apposito Albo: la domanda, corredata da marca da bollo di euro 16, va presentata all Ordine dei farmacisti della provincia di residenza o di esercizio della professione (per i cittadini di altri Stati membri della Comunità Europea la domanda va inoltrata al Ministero della Sanità Dipartimento professioni sanitarie Ufficio III Piazzale dell Industria 20 00144 Roma). Insieme alla domanda occorre fornire la seguente documentazione relativa, in particolare, a: cittadinanza; residenza; esistenza/assenza di precedenti penali; pieno godimento dei diritti civili; abilitazione all esercizio della professione. Alla domanda vanno altresì allegate le ricevute di versamento della tassa sulle concessioni governative, pari ad euro 168,00, nonché della quota di iscrizione all Ordine locale (variabile nel suo ammontare). Nel caso di domanda presentata da cittadini comunitari , il Ministero della sanità, dintesa con il Ministe- ro delluniversità e della ricerca tecnologica, accertata la regolarità della domanda e della documentazione prodotta, trasmette entro due mesi dal ricevimento gli atti all Ordine dei farmacisti della provincia indicata dallinteressato: l Ordine, entro un mese dal ricevimento della documentazione, provvede a completare la procedura di iscrizione all Albo. Coloro che intendono iscriversi all’Albo e che risultano impiegati nella Pubblica A mministrazione devono produrre, inoltre, il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal qu a- le risulti che, secondo gli ordi namenti interni, non è loro vietato l’esercizio della libera professione. Liscrizione all Albo risulta necessaria per poter esercitare la funzione di: titolare, gestore provvisorio, direttore responsabile, o collaboratore di farmacie private; direttore o collaboratore di farmacie di cui siano titolari enti. Ogni farmacista è tenuto ad osservare e rispettare il codice deontologico approvato dal Consiglio Naziona- le della Federazione degli Ordini il 19 giugno 2007. Attività svolta dalla farmacia (D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371) 1. Liberalizzazione del settore; 2. Liberalizzazione della professione; 3. Liberalizzazione contenuta nel D.L. n. 1/2012

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Categorie economiche e Professioni 2014

FARMACIE

Aspetti generali

Titolo di farmacista

Le norme attualmente in vigore attribuiscono ai farmacisti l ’attività di preparazione e di vendita al pubbli-co di medicinali etici e non. L’attività di farmacista è esercitabile previo possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea;

conseguimento della laurea in Farmacia ovvero in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF);

periodo di tirocinio semestrale obbligatorio (per i laureati in Farmacia tale t irocinio è svolto, durante il corso di studi, presso farmacie pubbliche ovvero ospedaliere, mentre per i laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche il tirocinio professionale è successivo alla laurea e può essere svolto interamente presso una farmacia ovvero per tre mesi presso una farmacia e per i restanti tre mesi presso un’azienda farmaceutica);

superamento dell’esame di Stato: l’esame si compone di una prova scritta, di prove pratiche con relazioni scritte e di una discussione orale. Sono previste due sessioni di esame all’anno, indette con ordinanza del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

iscrizione nell’apposito Albo: la domanda, corredata da marca da bollo di euro 16, va presentata all’Ordine dei farmacisti della provincia di residenza o di esercizio della professione (per i cittadini di altri Stati membri della Comunità Europea la domanda va inoltrata al Ministero della Sanità – Dipartimento professioni sanitarie – Ufficio III – Piazzale dell’Industria 20 – 00144 Roma).

Insieme alla domanda occorre fornire la seguente documentazione relativa, in particolare, a:

cittadinanza;

residenza;

esistenza/assenza di precedenti penali;

pieno godimento dei diritti civili;

abilitazione all’esercizio della professione. Alla domanda vanno altresì allegate le ricevute di versamento della tassa sulle concessioni governative, pari ad euro 168,00, nonché della quota di iscrizione all’Ordine locale (variabile nel suo ammontare). Nel caso di domanda presentata da cittadini comunitari, il Ministero della sanità, d’intesa con il Ministe-ro dell’università e della ricerca tecnologica, accertata la regolarità della domanda e della documentazione prodotta, trasmette entro due mesi dal ricevimento gli atti all ’Ordine dei farmacisti della provincia indicata dall’interessato: l’Ordine, entro un mese dal ricevimento della documentazione, provvede a completare la procedura di iscrizione all’Albo. Coloro che intendono iscriversi all’Albo e che risultano impiegati nella Pubblica Amministrazione devono produrre, inoltre, il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal qu a-le risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio della libera professione. L’iscrizione all’Albo risulta necessaria per poter esercitare la funzione di:

titolare, gestore provvisorio, direttore responsabile, o collaboratore di farmacie private;

direttore o collaboratore di farmacie di cui siano titolari enti. Ogni farmacista è tenuto ad osservare e rispettare il codice deontologico approvato dal Consiglio Naziona-le della Federazione degli Ordini il 19 giugno 2007.

Attività svolta dalla farmacia (D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371)

1. Liberalizzazione del settore; 2. Liberalizzazione della professione; 3.

Liberalizzazione contenuta nel D.L. n. 1/2012

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L’attività di farmacista, in quanto professionale, autorizzata alla preparazione, controllo, conservazione e dispensazione di medicinali, garantisce la tutela della salute del cittadino in coerenza con i principi costitu-zionali. Tale considerazione ha portato alla stipula di un accordo collettivo nazionale, dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Tale regolamento è stato recepito con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, pubbl i-cato sulla G.U. n. 251 del 27 ottobre 1998. Esso fissa le modalità di comportamento da adottare nella ven-dita dei farmaci. Il 19 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 153/2009, concernente l’ampliamento dei servizi of-ferti dalle farmacie. In base alle norme introdotte con il citato decreto le farmacie possono fornire, in particolare, servizi:

di assistenza domiciliare integrata;

volti ad assicurare il corretto utilizzo dei medicinali prescritti;

di informativa sanitaria (tra cui campagne di prevenzione);

di prenotazione e pagamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ritiro dei relativi referti.

Per la concreta disciplina di alcuni dei servizi previsti dal menzionato D.Lgs. n. 153/2009 cfr. il D.M. 16 dicembre 2010 che disciplina l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali effettuate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente (pubblicato nella G.U. del 19 apri-le 2011).

1. Liberalizzazione del settore Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. “decreto Bersani”), la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il D.L. n. 201/2011 (cd. “decreto salva Italia”) e da ultimo il D.L. n. 1/2012 (c.d. “decreto liberalizzazio-ni”) hanno apportato sostanziali novità in materia di commercio di farmaci. L’art. 5, D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ha infatti previ-sto che i negozi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all ’art. 9-bis, D.L. 18 set-tembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n . 405, e di tutti i far-maci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. La vendita presso gli esercizi commerciali è consentita :

previa apposita comunicazione al Ministero della salute ed alla Regione in cui ha sede l ’esercizio;

durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale;

se effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto fa r-maci. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 5 dicembre 2013 (Cause riunite C-159/12 e C-161/12), ha statuito che il divieto, previsto dalla normativa italiana, di vendere in parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione medica, è conforme al diritto dell’Unione Europea. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione dei farmaci da banco, di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. È stato inoltre previsto che l’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (previsto dall’art. 105, D.Lgs. n. 219/2006) non si applica ai medicinali non am-messi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dett a-glio di rifornirsi presso altro grossista. La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha, a sua volta, introdotto nuovi disposti concernenti il commercio di farmaci. Tra le varie previsioni normative viene stabilito (art. 1, comma 801) che, a partire dal 1° gennaio 2007, il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica è liberamente stabilito da ciascun ti-tolare di farmacia o di esercizio di vendita: il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. L’art. 32 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha, in-fine, previsto che i medesimi esercizi commerciali di cui all’art. 5 del già menzionato D.L. n. 223/2006, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di

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fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tec-nologici e organizzativi (da determinare con apposito Decreto del Ministro della salute), possono vendere i medicinali che non necessitano di ricetta medica. Per la concreta operatività della normativa cfr. il Decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012. Viene altresì previsto che:

le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

è data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di fascia “C”, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

2. Liberalizzazione della professione L’art. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, c.d. Manovra-bis 2011), ha introdotto un “pacchetto” di norme volte a disciplinare l’accesso e l’esercizio delle arti e professioni. Tra i principi espressi dalla normativa di interesse per l ’attività di farmacista si evi-denziano:

la libertà di accesso alla professione, ferme restando eventuali restrizioni basate su ragioni di interesse pubblico;

la remunerazione dell’attività di tirocinio;

l’obbligo di formazione professionale continua;

la liberalizzazione della pubblicità informativa. Sulla materia sono successivamente intervenuti l ’art. 10 della legge n. 183/2011 e l’art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011) e, da ultimo, il 7 agosto 2012 è stato emanato il Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. n. 137/2012): è da evidenziare che solo alcune delle disposizioni contenute in tali provvedimenti risultano però applicabili alle professioni sanitarie.

3. Liberalizzazione contenuta nel D.L. n. 1/2012 Con il c.d. Decreto liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), con specifico riferimento alle farmacie, a parte quanto si dirà in seguito a proposito dei concorsi, è stato previsto che i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati dirett a-mente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Aspetti fiscali

Tassa per la concessione per l’apertura e l’esercizio delle farmacie

La tassa di concessione per l’apertura e l’esercizio delle farmacie è dovuta inizialmente per l’apertura della farmacia ed annualmente per l’esercizio della stessa. Essa è valida, ai sensi dell’art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie (27 luglio 1934, n. 1265), solo per la sede indicata nella concessione stessa e quindi in caso di trasferimento da una sede all’altra dello stesso comune. L’importo dovuto per tale tassa è variabile in funzione del numero di abitanti nel comune ove ha sede la farmacia (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lett. m). In caso di istituzione di una succursale, ai sensi dell’art. 116 del citato T.U. delle leggi sanitarie, l ’importo dovuto è ridotto alla misura di un quarto di quanto dovuto dal titolare della farmacia principale. Sono esenti dal pagamento di tale tassa le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal SSN e le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza. Le farmacie sono tenute inoltre a versare:

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una “tassa di ispezione regionale” (art. 128 T.U. leggi sanitarie), commisurata al numero di abitanti nel comune di ubicazione della farmacia;

un “contributo annuo” (legge n. 1197/1954) commisurato anch’esso alla popolazione residente nel comune: tale tributo non è dovuto dai titolari di farmacie rurali.

I tributi testé menzionati (da versare entro il 31 gennaio di ogni anno) sono di competenza regionale: per tale motivo non risultano omogenei né la loro applicazione (talune Regioni hanno infatti abrogato tali tributi), né gli importi annualmente dovuti.

Trattenuta sul prezzo dei farmaci da parte del SSN

La legge n. 412/1991 ha introdotto, con riferimento alla vendita di farmaci erogati in servizio di SSN (classe “A”), l’applicazione di una trattenuta sull’importo dovuto alle farmacie. L’aliquota della trattenuta è stata ripetutamente modificata nel corso degli anni; a partire dal 31 luglio 2010, in base a quanto disposto dall’art. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni nel-la legge 30 luglio 2010, n. 122) la percentuale varia ordinariamente da un minimo del 3,75% per le specia-lità medicinali il cui prezzo è inferiore ad euro 25,82 fino ad un massimo del 19% per le specialità medicinali il cui prezzo è superiore ad euro 154,94 . Sono previste riduzioni della misura della trattenuta a favore delle farmacie con fatturato annuo in regime di SSN (al netto di IVA) non superiore ad euro 258.228,45, nonché a favore delle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN (anche in questo caso al netto di IVA) non superiore ad euro 387.324,67. Da ultimo, in base all’art. 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135) è stabilito che, a decorrere dal 15 agosto 2012, il Servizio Sanitario Nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 2,25% sul prezzo di vendita al pubblico al netto di IVA. Tale ulteriore sconto non si applica alle farmacie con un ammontare di fatturato non superiore a quello in precedenza evidenziato. Sempre in base all’art. 15 del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (così come modificato, da ultimo, dall’art. 7 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150) a decorrere dal 1° gennaio 2015 il vigente sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco verrà sostituito da un nuovo metodo, da definirsi mediante apposito decreto del Ministro della salute: con l’entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione cesseranno di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l ’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. L’importo della trattenuta, poiché decurta l’incasso lordo del farmacista, non deve essere assoggettato ad IVA e va calcolato al lordo del ticket. In virtù delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 159/2007 le farmacie, in quanto parte della filiera del fa r-maco, compartecipano all’eventuale superamento del tetto di spesa farmaceutica mediante la variazione delle quote di spettanza del prezzo di vendita dei medicinali ed il corrispondente incremento della percen-tuale di sconto a favore del SSN: la compartecipazione delle farmacie è però esclusa con riferimento agli sforamenti imputabili alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanita-rie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini (art. 22, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009).

Imposte sui redditi

Il reddito prodotto dall’attività svolta dalle farmacie rientra nella categoria del reddito d ’impresa, la cui modalità di determinazione è disciplinata dagli artt. 55 e seguenti del D.P.R. n. 917/1986 (vedi Parte gen e-rale, Imposte sui redditi, IRPEF). Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. h), TUIR, le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al prece-dente titolare sono soggette, previa opzione in dichiarazione dei redditi, a tassazione separata.

IVA

1. Aliquote; 2. Scontrino e ricevuta fiscale; 3. Cessioni di medicinali; 4. Eliminazione

dei farmaci scaduti Il codice attività proprio delle farmacie, in base alla nuova classificazione “Ateco 2007”, risulta essere il 47.73.10 mentre quello per le parafarmacie è il 47.73.20.

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Tra le peculiarità del regime IVA applicabile alle farmacie si segnala come, ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, in caso di:

cessioni di prodotti farmaceutici (intesi quali medicinali pronti per l ’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale) effettuate dai farmacisti;

cessioni di beni effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, delle Aziende Sanitarie Locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza,

l’esigibilità dell’imposta può, a scelta del contribuente, differire sino al momento del pagamento del corri-spettivo (vedi Parte Imposta sul Valore Aggiunto, Aspetti generali). Ai sensi dell’art. 10, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di dia-gnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie. Con la risolu-zione ministeriale n. 128/E del 20 dicembre 2011 l ’Agenzia delle Entrate ha stabilito che rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto articolo le prestazioni di servizi che possono essere rese dalle farmacie in base al D.Lgs. n. 153/2009, ed in particolare la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta: tali prestazioni (da intendersi sia quelle effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia, sia quelle effettuate dalla farmacia nei confronti del cl i-ente/paziente) sono quindi esenti dall’IVA, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona ed in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, op e-ratori socio-sanitari) sottoposti a vigilanza ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

1. Aliquote I prodotti venduti dalle farmacie sono assoggettati ad aliquote IVA diverse:

4%, applicabile (punto n. 30 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/ 1972) agli apparecchi ortopedici, agli apparecchi per fratture, ed agli apparecchi per protesi di ogni genere; l’aliquota del 4% è altresì applicabile (punto n. 33 della citata Tabella) alle parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni di cui sopra nonché, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 55/E del 22 giugno 2010, alle cessioni di bombole contenenti gas medicali (punto n. 32 della Tabella); per quanto concerne la cessione di “ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti” (punto n. 41-quater della Tabella) la R.M. n. 90/E del 15 settembre 2011 vi ha ricompreso i dispositivi medici di utilizzo dei diabetici (quali strisce reattive di automonitoraggio, apparecchi per la puntura del dito, aghi per iniettori a penna, siringhe monouso per insulina);

10%, applicabile (punto n. 114 della Tabella A, Parte III, del Decreto IVA), ai medicinali pronti per l’uso, umano e veterinario, compresi i prodotti omeopatici, nonché alle sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; la risoluzione del dipartimento Dogane del 12 febbraio 1996, n. 2506, ha precisato che la dizione di medicinali pronti per l ’uso umano o veterinario deve essere intesa come riferita a prodotti che non devono subire altra lavorazione di laboratorio o trasformazione chimica, ancorché non confezionati per la vendita al pubblico;

22%, applicabile ai restanti prodotti venduti.

2. Scontrino e ricevuta fiscale Le farmacie rientrano tra i soggetti obbligati all’emissione dello scontrino fiscale previsto dall ’art. 1, legge 26 gennaio 1983, n. 18 in quanto effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico. Va rilevato che alla luce del D.M. 4 agosto 1993 le farmacie gestite dai Comuni sono soggette a tutti gli ordinari adempimenti di carattere fiscale (emissione scontrino o ricevuta fiscale, fatturazione, registrazio-ne, liquidazione, ecc.), in deroga alle norme generali che, al contrario, esonerano i Comuni dall ’obbligo di emissione dello scontrino fiscale. Lo scontrino fiscale deve essere emesso mediante l’uso di registratori di cassa le cui caratteristiche sono state determinate con decreti del Ministro delle finanze. (si rimanda alla disciplina generale relativa all’emissione dello scontrino, Parte IVA, Fatturazione e registrazione). Le operazioni assoggettate all’obbligo dello scontrino devono essere annotate sul registro dei corrispettivi che deve essere tenuto ai sensi dell’art. 24, D.P.R. n. 633/1972.

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Le farmacie possono effettuare prestazioni di servizi quali misurazione di pressione, misurazione del pe-so, diritto di chiamata notturna. Per tali operazioni per le quali sarebbe necessaria l ’emissione della ricevu-ta fiscale è possibile emettere, per facilitare le operazioni, esclusivamente scontrini fiscali (art. 4, D.M. 21 dicembre 1992) in quanto vengono effettuate attività promiscue negli stessi locali d ’esercizio dell’attività. Deve essere effettuata l’opzione prevista dal D.M. 21 dicembre 1992 e C.M. n. 15 del 23 luglio 1993. I corrispettivi relativi a tali operazioni, quali prestazioni di servizi, devono essere separatamente indicati sugli scontrini fiscali in quanto non devono confluire nella ventilazione. È da segnalare che in base all’art. 2, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, c.d. Manovra-bis 2011), qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell ’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a 6 mesi. La normativa prevede altresì che:

il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo;

gli atti di sospensione siano comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.

L’art. 1, commi 28 e 29, legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), modificando gli art t. 10 e 15 TUIR, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, ai fini delle deduzioni/detrazioni dall’IRPEF delle spese rela-tive all’acquisto di medicinali, tali oneri debbono essere certificati da fattura o da scontrino fiscale recante:

la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni;

l’indicazione del codice fiscale del destinatario. A partire dal 1° gennaio 2010 l’indicazione del nome del farmaco è stata sostituita, per ragioni di privacy, dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione IRPEF, Detrazioni per oneri e spese, Spese sanitarie.

3. Cessioni di medicinali A seguito della regolamentazione dell’assistenza farmaceutica e quindi dei rapporti tra le farmacie ed il ser-vizio sanitario nazionale, è stato disciplinato il comportamento da adottare nella cessione di medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. La procedura da adottare è la seguente:

emissione dello scontrino per la quota pagata dall ’assistito a titolo di partecipazione alla spesa (ticket);

emissione di uno scontrino globale per le quote a carico del servizio sanitario nazionale nel momento di presentazione della distinta contabile riepilogativa all’ente erogatore. Tale scontrino dovrà riportare la dicitura “corrispettivo non pagato”;

emissione di uno scontrino globale al pagamento da parte dell ’ente erogatore che dovrà essere annotato con gli scontrini del giorno nel libro dei corrispettivi e concorrerà alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo (mese-trimestre).

4. Eliminazione dei farmaci scaduti L’eliminazione dei farmaci scaduti per alterazione naturale del prodotto è esclusa dall’obbligo di pre-sentazione di documentazione che attesti la distruzione del prodotto , ai sensi della circolare n. 23/9/012 del 29 settembre 1988 riconfermata dalla risoluzione n. 10/E/VI-12-3097 dell’8 gennaio 1996. Le farmacie devono consegnare i prodotti alle ditte specializzate per la distruzione e devono emettere re-golare documento di trasporto nel quale deve essere indicata la natura, qualità e quantità dei beni e nella causale che si tratta di beni destinati alla distruzione. L’eliminazione di tali farmaci dovrà trovare riscontro in contabilità. Il D.Lgs. n. 22/1997, che ha ridisciplinato la normativa relativa ai rifiuti, ha imposto l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per la rilevazione dei rifiuti di beni oggetto dell ’attività. Tale libro deve essere numerato e vidimato dall’Ufficio del Registro e su di esso devono essere annotate la tipologia e la quantità dei rifiuti. Tali elementi dovranno essere comunicati al Catasto. La R.M. 11 novembre 2005, n. 159/E ha chiarito che il registro di carico e scarico rifiuti non è soggetto all’imposta di bollo, né alla tassa sulle concessioni governative. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione che deve es-sere numerato e vidimato dall’Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio. Nel caso di trasporto effettuato da terzi, l ’obbligo di attivazione del formulario è a carico del trasportatore.

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Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Parte Tributi locali – Tassa per lo smaltimento dei rifiu-ti.

IRAP

Per quanto riguarda le regole generali di applicazione della disciplina dell ’imposta, valgono quelle stabilite per la generalità dei contribuenti; pertanto si rinvia alla Parte IRAP. Si segnala peraltro che, nell’ambito della potestà impositiva propria delle Regioni, possono essere previste delle aliquote agevolate nei confronti delle farmacie: è il caso, ad esempio, della Regione Abruzzo (L.R. n. 9 del 16 marzo 2001), che ha stabilito l’applicazione di un’aliquota agevolata a favore delle farmacie rurali sussidiate.

Regimi contabili

Non esistono regole particolari, si rimanda, quindi, alla Parte Imposte sui redditi, Scritture contabili.

Studi di settore

L’attività di gestione di farmacie ricade nell ’ambito di applicazione degli studi di settore: il modello da uti-lizzare è il WM04U, applicabile a partire dal periodo d’imposta 2013. Per ulteriori approfondimenti sull’accertamento basato sugli studi di settore si rimanda alla Parte Parame-tri e Studi di Settore.

Aspetti amministrativi

Apertura di una farmacia

1. Per concorso; 2. Per cessione; 3. Per successione; 4. Indennità di avviamento Le farmacie possono essere concesse ai comuni od ai privati e sono classificate in due categorie:

rurali se ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

urbane se situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate rurali le farmacie che si trovano nei quartieri periferici delle città. Le farmacie possono essere ottenute dai privati: per concorso; per cessione; per successione. Si rammenta che l’apertura o l’esercizio di una farmacia senza la prescritta autorizzazione comporta l’arresto fino ad un mese, un’ammenda variabile da 2.582,28 a 5.164,57 euro, nonché l’immediata chiusura della farmacia stessa.

5. Per concorso L’apertura di una farmacia deve essere autorizzata mediante un provvedimento dell’autorità competente. In base all’ art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con la legge n. 27 del 24 marzo 2012) il nu-mero delle autorizzazioni è previsto in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti: qualora il numero degli abitanti ecceda del 50% tale parametro è possibile l ’apertura di una ulteriore farmacia. In aggiunta a quanto evidenziato, ed entro il limite del 5% delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione (purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 400 metri);

nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati (purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1.500 metri).

Il citato art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con la legge n. 27 del 24 marzo 2012) ha altresì abrogato la previgente normativa che basava l ’identificazione del numero di esercizi farmaceutici sulla cd. “pianta organica”: è ora previsto che ogni comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei

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farmacisti competente per territorio, identifichi le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell ’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto na-zionale di statistica.

6. Per cessione La titolarità della farmacia può essere trasferita solo decorsi tre anni dopo il conseguimento della stessa e soltanto ad un farmacista che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo ad un precedente concor-so o che abbia maturato almeno due anni di pratica professionale certificata dalla autorità sanitaria compe-tente. Il trasferimento autorizzato dal medico regionale dovrà essere segnalato al Ministero della sanità. Il cedente non potrà concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non dopo dieci anni dall’atto di trasferimento. Potrà invece, acquistare un ’altra farmacia entro due anni dal trasferimento senza dover su-perare un concorso. In base all’art. 1, comma 811, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per truffe ai danni del Servi-zio Sanitario Nazionale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.

7. Per successione Il trasferimento della farmacia può avvenire anche per causa di morte. L’art. 5 del citato D.L. n. 223/2006 ha abrogato le previgenti norme che consentivano all’erede, sprovvi-sto dei requisiti per gestire la farmacia, di mantenere la titolarità della stessa fino al compimento anagra-fico dei 30 anni o per i successivi 10 anni dalla morte del de cuius subordinatamente all’iscrizione alla facol-tà di farmacia. Nel caso di morte del titolare gli eredi possono, entro un anno, cedere la titol arità della farmacia a benefi-cio di un farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato i-doneo in un precedente concorso: nel corso di tale periodo gli eredi possono esercitare provvisoriamente l’attività sotto la responsabilità di un direttore.

Precisazioni

Con sentenza del 19 maggio 2009 (Causa C-531/06) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato legit-tima e compatibile con il diritto comunitario la normativa italiana laddove la stessa riserva ai soli farmacisti la titolarità e l’esercizio di una farmacia.

8. Indennità di avviamento Nelle ipotesi di trasferimento di farmacia, ai sensi dell ’art. 110 del T.U. sanitario il farmacista subentrante è tenuto a corrispondere al precedente titolare od ai suoi eredi apposita indennità di avviamento, nonché a rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all ’esercizio farmaceutico.

Titolarità e gestione della farmacia

1. Revoca autorizzazione; 2. Incompatibilità La titolarità della farmacia può essere attribuita a:

Comuni;

persone fisiche;

società di persone;

società cooperative a responsabilità limitata. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite in forme diverse:

in economia;

a mezzo azienda speciale;

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a mezzo consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

a mezzo società di capitali costituite tra il comune ed i farmacisti che, al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

Le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. L’art. 5, D.L. n. 223/2006, modificando l’art. 7, legge n. 362/1991, ha ridisegnato le norme sulla titolarità e gestione della farmacia, prevedendo in particolare:

che ciascuna società possa essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella Provincia ove essa ha la propria sede legale (in precedenza le società non potevano essere titolari di più di una farmacia);

l’abolizione del divieto, a carico del singolo farmacista, di partecipazione a più di una società;

l’eliminazione del vincolo territoriale che vietava al farmacista di esercitare al di fuori della provincia ove risultava l’iscrizione all’albo.

I soci debbono essere iscritti all’Albo ed essere in possesso del requisito di idoneità previsto dall’art. 12, legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. La direzione della farmacia gestita da una società deve essere attribuita ad uno dei soci che ne è respons a-bile. Lo statuto della società e qualsiasi sua variazione devono essere comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti ed all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma entro sessanta giorni dalla data di autorizzazione alla gestione della farmacia. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel termine perentorio di sei mesi. Qualsiasi assunzione di dipendenti da parte del farmacista deve essere comunicata all ’azienda Sanitaria Lo-cale fornendo i dati identificativi ed i certificati medici degli stessi. Il farmacista autorizzato deve personalmente gestire la farmacia e può essere sostituito solo per infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, adozione di minori o affidamento, servizio militare, chi amata a fun-zioni pubbliche elettive o incarichi sindacali elettivi a livello nazionale, ferie. La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni all ’Azienda Sanitaria Locale con atto sottoscritto dal titolare e dal gestore provvisorio e con la documentazione comprovante le motivazioni addotte. In base all’art. 11, comma 17, del D.L. n. 1/2012 (convertito con la legge n. 27 del 24 marzo 2012) la dire-zione della farmacia privata può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabi le da parte del farmacista iscritto all’albo professionale: il Ministero della salute ha chiarito che il vincolo normativo trova applicazione anche nei riguardi del titolare individuale di farmacia il quale, se ultrasessa n-tacinquenne, potrà mantenere la titolarità ma dovrà affidare la responsabilità dell’esercizio ad un direttore avente i requisiti di età.

9. Revoca autorizzazione L’art. 113 del T.U. sanitario disciplina le ipotesi nelle quali è prevista la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia. Tra le casistiche previste si evidenziano:

la chiusura dell’esercizio perdurata oltre 15 giorni senza aver dato luogo alle previste comunicazioni al prefetto od in caso di mancata autorizzazione dello stesso (primo comma, lett. d);

la constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica (comma 1, lett. e);

per cancellazione definitiva dall’Albo dei farmacisti (comma 1, lett. f). L’art. 1, commi 811-812, della menzionata legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che la con-danna (con sentenza passata in giudicato) del farmacista t itolare di farmacia privata o direttore di una far-macia gestita da una società di farmacisti per il reato di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale con-sente all’autorità competente di dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, an-che in mancanza delle condizioni fissate dal citato art. 113, comma 1, lett. e) del T.U. sanitario. La deca-denza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro.

10. Incompatibilità La partecipazione in società costituite per la gestione di una farmacia è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco,

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mentre non è più incompatibile con l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali (art. 5, comma 7, D.L. n. 223/2006). In generale, il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono r icoprire posti di ruolo nel-la Pubblica Amministrazione né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. La violazione delle norme sull’incompatibilità comporta la sospensione del farmacista dall’albo professio-nale per un periodo non inferiore ad un anno.

Aspetti previdenziali

Trattamenti previdenziali e assistenziali

Tutti gli iscritti all’Albo dei Farmacisti sono tenuti all’iscrizione ed alla contribuzione all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF). L’importo dei contributi è annualmente stabilito dal Consiglio Nazionale e, differentemente dalla contri-buzione di altre categorie professionali, non è commisurato ai redditi maturati, ma è di ammontare fisso. Per l’anno 2013 la contribuzione è pari a:

euro 4.375 per la previdenza;

euro 26 per l’assistenza;

euro 16 quale contributo di maternità. È inoltre previsto il versamento di un contributo associativo una tantum, pari a 52 euro (non applicabile a coloro che versano il cd. contributo di solidarietà, che è stabilito, per il 2013, in 172 euro). I contributi vengono riscossi tramite bollettini bancari inviati dall ’ENPAF e vanno versati in tre rate con scadenza 31 marzo, 3 giugno e 31 luglio. È concessa la facoltà di presentare apposita domanda di riduzione del contributo previdenziale in ca-so di:

temporanea ed involontaria disoccupazione;

esercizio di attività professionale e soggezione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

titolarità di pensione diretta ENPAF senza contestuale esercizio dell ’attività professionale;

mancato esercizio dell’attività professionale. A seconda dei casi, la riduzione può essere del 33,33%, del 50% ovvero dell ’85% del contributo previden-ziale. La riduzione della contribuzione è comunque preclusa a:

titolari ed associati agli utili di una farmacia;

soci di gestione di una farmacia privata;

coloro che lavorano presso una farmacia in veste di collaboratori di impresa familiare;

esercenti attività professionale in regime libero-professionale ovvero in regime di collaborazione coordinata e continuata.

È al contempo consentita ed incentivata la contribuzione in misura superiore r ispetto a quanto indicato in precedenza, potendosi versare un contributo doppio o triplo al fine di ottenere un trattamento pensioni-stico maggiorato più che proporzionalmente. I contributi versati all’ENPAF sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile personale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR. I farmacisti che aprono una farmacia sono inoltre tenuti al versamento di un importo pari allo 0,90% del totale lordo dei medicinali forniti agli assistiti in regime di assistenza diretta dagli istituti ed enti erogatori dell’assistenza di malattia (SSN). Il contributo viene trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all’ENPAF entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre sola-re. A seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci da banco e dei farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica previste dal D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani) e di alcuni conseguenti dubbi circa la necessità di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, l’Istituto stesso ha chiarito, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2008 e con il messaggio n. 24655 del 5 novembre 2008, che:

sono esclusi da tale obbligo i farmacisti iscritti all’ENPAF che risultino titolari di parafarmacie, associati in partecipazione o collaboratori a progetto;

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sono soggetti all’iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell ’INPS i farmacisti che svolgono l’attività in qualità di lavoratori dipendenti.

È stato altresì disposto che le imprese contraddistinte dal codice ATECO 2002 52.32, 5.32.0 (commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici) siano escluse dalla procedura di iscrizione automatica alla Ge-stione commercio: in tali casi ai fini dell’esclusione dalla gestione INPS si riterrà significativo il fatto che dalla visura camerale relativa alle singole imprese risulti la vendita di prodotti farmaceutici presso la sede legale, od anche il fatto che l’impresa sia ricompresa negli elenchi telematici riguardanti il programma circa la tracciabilità del farmaco. Nel caso in cui non si evidenzino tali elementi il farmacista potrà ottenere la cancellazione dalla Gestione INPS producendo apposita autocertificazione.

Famigliari coadiutori del farmacista

L’INPS, con il messaggio n. 3605 dell’11 febbraio 2011, ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali (sempre che non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente) a carico dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all ’albo professionale, che collaborano con carat-tere di abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.

Contribuzione alla Fondazione ONAOSI

A partire dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 485, legge n. 296/2006) i farmacisti iscritti all’Albo (ad ecce-zione dei sanitari dipendenti pubblici) non sono più obbligatoriamente tenuti al versamento di contributi a favore della Fondazione ONAOSI (Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani). I sanitari pubblici dipendenti assolvono all’obbligo contributivo subendo apposita trattenuta mensile sul-lo stipendio. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2007, ha statuito l ’incostituzionalità dell’art. 52, comma 23, legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), laddove veniva demandato al Consiglio d i Amministrazione dell’ONAOSI di decidere liberamente sulla determinazione del contributo annuale: al fine di colmare la lacuna censurata dalla Suprema Corte, l’art. 29, D.L. n. 159/2007 (convertito dalla legge n. 222/2007), confermando la delega al medesimo organo in merito alla determinazione della contribuzione annuale, ha specificato che l’entità della stessa deve essere rapportata ad una percentuale della retribuzione di base ed all’anzianità di servizio.

Trattamenti pensionistici ed assistenziali

L’ENPAF garantisce le seguenti prestazioni previdenziali:

pensione di vecchiaia;

pensione d’anzianità;

pensione ai superstiti (di reversibilità ed indiretta). In particolare in base alle modifiche apportate al Regolamento di Previdenza ed Assistenza Enpaf in data 27 giugno 2012 (così come integrato con le modifiche approvate con nota del Ministero del Lavoro n. 36/0016360/MA004.A007 del 9 novembre 2012), a partire dal 1° gennaio 2013:

la pensione di vecchiaia spetta, ordinariamente, a coloro che hanno compiuto 68 anni, maturato almeno 30 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva ed almeno 20 anni di attività professionale È prevista la facoltà di posticipare (per un periodo massimo di 10 anni) la decorrenza della pensione stessa, ottenendo in tal modo un incremento prestabilito degli importi;

la pensione di anzianità viene erogata a fronte della maturazione di 42 anni di iscrizione e contribuzione ed almeno 20 anni di attività professionale; la pensione di anzianità, dal 1° gennaio 2016, verrà soppressa.

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, l ’Ente eroga ai farmacisti ed ai loro superstiti, che si trovi-no in condizioni economiche disagiate, sussidi che possono distinguersi in continuativi e straordinari: le misure dei sussidi ed i limiti di reddito vengono annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPAF (per l’anno 2013 occorre fare riferimento alla delibera n. 47 del 24 ottobre 2012, successiva-mente integrata dalla delibera n. 4/2013). È altresì corrisposta, alle aventi diritto, l’indennità di maternità.

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