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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 21 gennaio 2016 (dep. maggio 2016), n. 19145 - Produzione di porte blindate: attività di movimentazione manuale di materiali e obblighi del datore di lavoro. Esclusa la condotta abnorme del lavoratoreMartedì 10 Maggio 2016 15:24 -

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 21 gennaio 2016 (dep. maggio 2016), n. 19145 -Produzione di porte blindate: attività di movimentazione manuale di materiali e obblighidel datore di lavoro. Esclusa la condotta abnorme del lavoratore

- Datore di Lavoro - Lavoratore e Comportamento Abnorme - Movimentazione Manuale dei Carichi

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 21/01/2016

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato lapronuncia emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, nei confronti diS.E.A., tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen.,per aver cagionato lesioni personali colpose con violazione di normativa prevenzionistica allavoratore S.D., in qualità di datore di lavoro del medesimo. All'imputato i giudici di merito hanno addebitato di non aver disposto - sia mediante l'adozione del documento di valutazionedei rischi sia con attività di formazione ed informazione del lavoratore - affinchél'accatastamento dei pannelli utilizzati nella lavorazione (l☂impresa dello S.E.A. produce porteblindate) avvenisse con modalità idonee ad evitarne lo scivolamento e altresì di non averdisposto che la loro movimentazione avvenisse con mezzi meccanici; sicché il lavoratore, nelreggere i pannelli impilati mentre un collega tentava di prenderne uno, veniva investito daalcuni di essi, riportando gravi lesioni personali. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia,

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avv. Omissis, il quale articola una pluralità di motivi, di seguito indicati. Violazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 81 del 2008 , dell'articolo 41, comma 2cod. pen., vizio motivazionale e travisamento del fatto, in relazione alla ritenuta violazione daparte dell'imputato del predetto articolo 168. È infatti emerso nel corso dell'istruttoriadibattimentale che l'imputato aveva regolarmente predisposto un documento di valutazione deirischi in cui erano contenute tutte le norme di sicurezza per evitare la verificazione dei rischi peri lavoratori in relazione all'attività di produzione, e che egli aveva indicato le modalità operativecon le quali il lavoro di assemblaggio dei pannelli doveva essere eseguito, mettendo adisposizione tutti gli strumenti di sicurezza ed i mezzi necessari. Seppure nel predettodocumento mancavano indicazioni quanto alle misure specifiche per la movimentazione dicarichi, pure ciò era dovuto al fatto che la movimentazione dei pannelli doveva esserenecessariamente fatta spostandone uno per volta; in tal senso lo S.E.A. aveva dato direttive aipropri dipendenti come, rammenta l'esponente, riferito dal teste G.. Peraltro, nell'attività diassemblaggio delle porte blindate non vi è alcuna necessità di predisporre particolari procedurespecifiche per la movimentazione di carichi. Risulta quindi errato l'argomento della Corteterritoriale secondo cui i pannelli avrebbero dovuto essere accatastati orizzontalmente l'unosull'altro piuttosto che appoggiati sulla base in verticale. In entrambi i casi, infatti, se illavoratore si fosse attenuto alle disposizioni ricevute al datore di lavoro, l'infortunio non sisarebbe verificato. Né avrebbe avuto utilità al fine di prevenire la caduta dei pannelli lacollocazione dei medesimi in appositi elementi metallici che ne consentissero il bloccaggio.Infatti, l'infortunio è certamente da ricondurre al comportamento abnorme del lavoratore. Parimenti errata - aggiunge l'esponente - é l'affermazione che sia stata trasgredito il precettodell'articolo 167 d.lgs. n. 81/2008 ; infatti il dato probatorio attesta l'ampiezza dell'ambiente dilavoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, secondo la quale non vi erala possibilità di operare movimentando ad uno ad uno i pannelli per la mancanza di spazi vitali.L'esponente censura, poi, le affermazione della Corte d'appello a riguardo del nesso dicausalità, evidenziando il comportamento abnorme del lavoratore. Deduce ancora il ricorrente la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il richiamo della Corte territorialealla gravità delle lesioni subite dal lavoratore al fine di escludere la concedibilità delle richiestecircostanze attenuanti, appare integrare una motivazione apparente e comunque illogica; infatti non ha assolutamente valutato la Corte di appello che nella determinazione dell'eventolesivo grandissima responsabilità fosse da ricondurre al lavoratore medesimo e non la condottaomissiva di controllo del datore di lavoro. Ulteriore vizio motivazionale si segnala in relazione al rigetto del motivo di appello chelamentava la concessione del beneficio della sospensione condizionale della penasubordinatamente al pagamento della somma prevista a titolo di provvisionale. La Corte diappello non ha inteso esplicitare le ragioni di tale statuizione, nonostante la persona offesaavesse avuto un ristoro immediato attraverso la concessione della provvisionale. Infine si censura il vizio motivazionale ravvisato in relazione al diniego della conversione dellapena detentiva in pena pecuniaria perché la Corte d'appello avrebbe utilizzato un argomentoillogico, ovvero il fatto che l'imputato nell'anno 1998 era stato condannato per bancarottafraudolenta e quindi non avrebbe offerto garanzie di solvibilità. Appare illogico - sostienel'esponente - che una condanna risalente ad oltre dieci anni prima non consenta al condannato di offrire garanzie per il pagamento di una multa di poche migliaia di euro. Inoltrel'esponente rileva un profilo di contraddittorietà della motivazione che nel contempo sulle

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ragioni appena rammentate non concede la conversione della pena detentiva e al contempoconcede il beneficio della sospensione della pena subordinata al pagamento di una sommamolto ingente.

Diritto

3. Il ricorso é parzialmente fondato. 3.1. Nel caso che occupa l'infortunio si é verificato nell'ambito di attività di movimentazionemanuale di materiali ad opera del lavoratore infortunatosi. In relazione a tale tipologia di attivitàl'art. 168 d.lgs. n. 81/2008 prescrive al datore di lavoro di adottare le misure organizzativenecessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, perevitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Soloove non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, ildatore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta lamovimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolareegli organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni disicurezza e salute; valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezzae di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII; evita o riduce irischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo contoin particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delleesigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; sottopone i lavoratori allasorveglianza sanitaria. A fronte di tali prescrizioni lo spazio lasciato al datore di lavoro per l'individuazione dellemisure di prevenzione da adottare é residuale, dovendo egli in via prioritaria evitare lamovimentazione manuale dei carichi; solo in via sussidiaria egli può ricorrere allamovimentazione manuale dei carichi; in tal caso egli deve organizzare l'attività ed i luoghi dilavoro in modo da ridurre al minimo i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi,in particolare organizzando i posti di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute degliaddetti. Già questa minime precisazioni consentono di evidenziare l'infondatezza dei rilievi difensivi,che evocano le scelte operate dallo S.E.A. come ragione di esonero da responsabilità; senzadare alcun conto sia della impossibilità di organizzare la movimentazione meccanica deipannelli e senza considerare che prima ancora di dare disposizioni ai lavoratori di operaresecondo determinate modalità, il datore di lavoro é tenuto ad organizzare l'ambiente di lavoroin modo da garantire sicure condizioni di lavoro. Peraltro, il ricorrente indulge nellaprospettazione di censure in fatto, confrontandosi direttamente con la ricostruzionedell'accaduto e ponendo affermazioni apodittiche che contrastano con quanto accertato daigiudici di merito, senza riuscire ad individuare vizi della motivazione resa in particolare dallaCorte di Appello. Invero, ciò può dirsi per l'asserita predisposizione del documento divalutazione dei rischi (subito seguita dalla puntualizzazione che in esso mancavano indicazioni

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quanto alle misure specifiche per la movimentazione di carichi); per l'avvenuto rilascio didisposizioni concernenti le modalità operative con le quali il lavoro di assemblaggio dei pannellidoveva essere eseguito e per la connessa adozione degli strumenti di sicurezza ed i mezzinecessari. Parimenti assertiva e priva di correlazione con la decisione impugnata él'affermazione secondo la quale la movimentazione dei pannelli doveva esserenecessariamente fatta spostandone uno per volta e che erano state date direttive in tal sensoai propri dipendenti. Tutto ciò evidenzia che il ricorrente non ha posto in essere quanto prescritto dalla normativaantinfortunistica. Ma il fulcro dell'argomentazione del ricorrente é in definitiva che le 'misure' dal medesimoindividuate sarebbero state sufficienti ad evitare l'evento solo che il lavoratore le avesseosservate; mentre, all'inverso, questi aveva tenuto un comportamento abnorme. Orbene, é sufficiente rammentare che la giurisprudenza di questa Corte é ben salda nel porreil principio secondo il quale é sempre esclusa l'abnormità di una condotta pur negligente,imperita o imprudente di un lavoratore che svolga i compiti assegnatigli (da ultimo, Sez. 4,Sentenza n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259227). Parimenti semplicemente antagonista all'accertamento condotto dalla Corte di Appello él'affermazione di un ambiente di lavoro di dimensioni confacenti alle operazioni dimovimentazione manuale dei pannelli, anche in presenza delle particolari ed errate modalità diaccatastamento. 3.2. Infondato è anche il motivo che si indirizza al diniego delle attenuanti generiche. Inveronon si vede come possa definirsi apparente una motivazione che fa perno sulla gravità delreato; ed il fatto che la corte territoriale abbia ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nonimplica il necessario riconoscimento della diminuente in parola. Occorre tener presente che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudiceprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabilidagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatoal pagamento della somma prevista a titolo di provvisionale, va rilevato come la motivazioneresa sul punto dalla Corte di Appello debba necessariamente apprezzarsi in relazione alcorrelato motivo di appello, il quale rappresentava la superfluità dell'apposta condizione, stanteil ristoro della persona offesa assicurato dalla provvisionale e l'intervenuta erogazione di una pensione da parte dell'Inail; e rimarcava il positivo comportamento assunto dallo S.E.A. perl'avvio della pratica previdenziale. E' a tanto che la Corte di Appello ha replicato, in terminipertinenti e non manifestamente illogici, rammentando la legittimità della subordinazione delbeneficio al pagamento della somma prevista a titolo di provvisionale. 3.3. Per contro é fondato l'ultimo motivo. Risulta effettivamente manifestamente illogico ildiniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base di una circostanzanon solo risalente a molti anni addietro rispetto alla statuizione ed inoltre, nel mentre nonconcede la conversione della pena detentiva ritenendo il pericolo di inadempimentodell'obbligazione pecuniaria concede il beneficio della sospensione della pena subordinata alpagamento di una somma di non piccola entità. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato limitatamente alla statuizioneconcernente il diniego della conversione della pena detentiva, con rinvio alla Corte di Appello di

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Catania per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla conversione dellapena detentiva in pecuniaria con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Catania; rigetta nelresto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/1/2016.

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