CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.: RICOSTRUZIONE DI ......SECONDARIA DI SECONDO GRADO LA QUALE AVEVA...

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1 COMMENTO N. 6/2019 SENTENZA n. 31149/19 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.: RICOSTRUZIONE DI CARRIERA In data 28 Novembre 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 31149/2019 della Corte di Cassazione che ha deciso la controversia pendente tra una docente e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e avente ad oggetto la ricostruzione della carriera. IL FATTO La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto dal MIUR avverso una decisione della Corte d’Appello di Genova. In particolare IL GIUDICE DI MERITO (il quale ha confermato la decisione del Tribunale di Genova) HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DA UNA INSEGNANTE DI RUOLO DAL 1997 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LA QUALE AVEVA IMPUGNATO IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA con cui l’Ufficio Scolastico ha accolto solo parzialmente la domanda della docente, riconoscendo, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, ai fini giuridici ed economici 9 anni di preruolo (anziché 10 anni come richiesto avendo l’insegnante prestato attività di lavoro a decorrere dall’anno scolastico 1986/1987) e collocando così la stessa nel 3 gradone stipendiale anzichè nel 4°. IL GIUDICE DI MERITO, IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, HA COSÌ CONDANNATO IL MIUR AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE DISAPPLICANDO L’ART. 485 DEL D.LGS. N. 297/1994 (CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL SERVIZIO OLTRE I 4 ANNI A 2/3 DI QUELLO EFFETTIVAMENTE SVOLTO) perché in contrasto con la clausola n. 4 dell’accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, ritenendo altresì che detta clausola è applicabile anche ai lavoratori a tempo indeterminato che

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COMMENTO N. 6/2019

SENTENZA n. 31149/19

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.: RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

In data 28 Novembre 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 31149/2019 della Corte di Cassazione che

ha deciso la controversia pendente tra una docente e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e

avente ad oggetto la ricostruzione della carriera.

IL FATTO

La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto dal MIUR avverso una decisione

della Corte d’Appello di Genova.

In particolare IL GIUDICE DI MERITO (il quale ha confermato la decisione del Tribunale di Genova) HA

ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DA UNA INSEGNANTE DI RUOLO DAL 1997 PRESSO LA SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO LA QUALE AVEVA IMPUGNATO IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DELLA

CARRIERA con cui l’Ufficio Scolastico ha accolto solo parzialmente la domanda della docente,

riconoscendo, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, ai fini giuridici ed economici 9 anni di

preruolo (anziché 10 anni come richiesto avendo l’insegnante prestato attività di lavoro a decorrere

dall’anno scolastico 1986/1987) e collocando così la stessa nel 3 gradone stipendiale anzichè nel 4°.

IL GIUDICE DI MERITO, IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, HA COSÌ CONDANNATO IL MIUR AL

PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE DISAPPLICANDO L’ART. 485 DEL D.LGS. N.

297/1994 (CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL SERVIZIO OLTRE I 4 ANNI A 2/3 DI QUELLO EFFETTIVAMENTE

SVOLTO) perché in contrasto con la clausola n. 4 dell’accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE,

ritenendo altresì che detta clausola è applicabile anche ai lavoratori a tempo indeterminato che

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rivendicano il riconoscimento, ai fini dell’anzianità, del servizio prestato con contratti a tempo

determinato ancorchè svolti in epoca antecedente l’entrata in vigore della Direttiva giacchè oggetto del

giudizio era la ricostruzione di carriera richiesta nell’anno 2008.

Va infine rilevato che il Giudice di merito ha stabilito che ai fini del calcolo dell’anzianità devono

essere calcolati anche i contratti a termini stipulati per sostituire personale di ruolo assente ed ha

accertato che l’attività lavorativa dell’insegnante è avvenuta durante il preruolo in modo continuativo

avendo interessato interi anni scolastici, salvo che per brevi e saltuarie interruzioni coincidenti con le

festività scolastiche.

IL RICORSO PROPOSTO DAL MIUR

Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato la sentenza di merito con un unico motivo sostenendo che:

1) la Direttiva comunitaria 1999/70/Ce era inapplicabile al caso di specie che ha ad oggetto contratti a

termine stipulati in epoca precedente il 10 luglio 2001 (termine entro cui gli stati Membri dell’Unione

Europea dovevano recepire la direttiva medesima), nonché una immissione in ruolo precedente alla

suddetta data;

2) NON È CONFIGURABILE NEL CASO DI SPECIE UNA DISCRIMINAZIONE IN QUANTO LA REGOLA

CONTENUTA NELL’ART. 485 DEL D.LGS. 297/1994 (E QUINDI LA RIDUZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO

PRE-RUOLO DI 2/3 NEL PERIODO ECCEDENTE I 4 ANNI) È GIUSTIFICATA DA RAGIONI OGGETTIVE

consistenti nella diversità fra l’attività prestata dal docente a tempo indeterminato e quella richiesta

all’insegnante incaricato della sostituzione di altro docente per brevi periodi, RITENENDO ALTRESÌ CHE

LA SUDDETTA NORMA DEVE ESSERE LETTA IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 11, COMMA 14, DELLA

L. 124/1999 (norma che equipara il servizio prestato per 180 giorni ovvero dal 1 febbraio fino al

termine delle operazioni di scrutinio come intero anno scolastico), FACENDO DISCENDERE CHE I

LAVORATORI A TERMINE NON HANNO UN TRATTAMENTO DI MINOR FAVORE RISPETTO A QUELLI IN

RUOLO.

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LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La decisione in commento ha ricostruito la materia della conformità al diritto comunitario della

disciplina nazionale prevista per la ricostruzione della carriera nella scuola pubblica, ed ha sintetizzato i

principi giurisprudenziali che sono stati espressi nel corso del tempo sia dalla Corte Comunitaria, sia

dalla medesima Corte di Cassazione, tentando di darne una lettura sistematica.

A) Applicabilita’ del principio di non discriminazione ai docenti in ruolo che chiedono il riconoscimento del servizio preruolo prestato con contatti a tempo determinato

Sotto un primo profilo LA SUPREMA CORTE HA RILEVATO CHE L’APPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA N. 4

dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (OVVERO IL PRINCIPIO DI NON

DISCRIMINAZIONE NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO TRA LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO) “…NON PUÒ ESSERE ESCLUSA PER IL FATTO CHE IL RAPPORTO

DEDOTTO IN GIUDIZIO ABBIA ORMAI ACQUISITO STABILITÀ ATTRAVERSO LA DEFINITIVA IMMISSIONE IN

RUOLO”. Ciò significa che il principio di non discriminazione va applicato anche nei confronti di chi,

una volta entrato in ruolo, rivendica che il riconoscimento del servizio precedentemente svolto a tempo

determinato ai fini della ricostruzione della carriera venga effettuato in modo identico al servizio

prestato con contratto a tempo indeterminato.

B) Mancanza di condizione oggettive che giustificherebbero la discriminazione contenuta nell’art. 485 del d.lgs 297/1994

Sotto un secondo profilo la Corte di Cassazione ha ribadito i suoi precedenti orientamenti secondo cui LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NON PUÒ ESSERE GIUSTIFICATA DALLA NATURA NON DI RUOLO DEL

RAPPORTO DI IMPIEGO, DALLA NOVITÀ DI OGNI SINGOLO CONTRATTO RISPETTO AL PRECEDENTE, DALLE

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE SCOLASTICO E DALLE ESIGENZE CHE IL

SISTEMA MIRA AD ASSICURARE.

E’ importante evidenziare che SECONDO LA SENTENZA IN COMMENTO, AFFINCHÈ IL DOCENTE SI POSSA

DIRE DISCRIMINATO DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 485 D.LGS. 297/1994 (con conseguente

disapplicazione della stessa per contrarietà con la clausola n. 4) DEVE EMERGERE CHE L’ANZIANITÀ

CALCOLATA AI SENSI DELL’ANZIDETTA NORMA, SIA INFERIORE A QUELLA CHE NELLO STESSO ARCO

TEMPORALE AVREBBE MATURATO L’INSEGNANTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

PER SVOLGERE LE STESSE MANSIONI. Per svolgere tale comparazione, secondo la Suprema Corte, è

necessario eliminare dal computo complessivo dell’anzianità del lavoratore a tempo determinato lo

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strumento di compensazione a lui favorevole costituito dalla regola di cui all’art. 489 del D.Lgs.

297/1994.

In altri termini una situazione di discriminazione determinata dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 può

porsi solo nel caso in cui l’anzianità di effettivo servizio svolto dal lavoratore a tempo determinato (e

non l’anzianità virtuale determinata ai sensi dell’art. 489), risulti superiore a quella riconoscibile con il

criterio di cui al medesimo art. 485.

NEL CALCOLO DELL’ANZIANITÀ LA SUPREMA CORTE HA RITENUTO CHE DEBBA ESSERE CONSIDERATO:

- il servizio effettivamente svolto;

- il servizio non svolto che non comporta la decurtazione dell’anzianità per l’assunto a tempo

indeterminato (es. congedo ed aspettativa retribuiti, maternità ed istituiti assimilabili);

NON DEVE INVECE ESSERE CONSIDERATO:

- l’intervallo fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento del successivo;

- il periodo, per le supplenze diverse da quelle annuali, dei mesi estivi.

DIVERSAMENTE, SPECIFICA LA CORTE, DOVRANNO CERTAMENTE ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE I PERIODI PRESTATI IN UN RUOLO DIVERSO DA QUELLO RISPETTO AL QUALE SI DOMANDA LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, IN QUANTO TALE BENEFICIO È RICONOSCIUTO AI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO CHE TRANSITA DA UN RUOLO AD UN ALTRO.

CONCLUSIONI

Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di

diritto:

1) L’ART. 485 DEL D.LGS. N. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive

disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi

definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, VIOLA LA CLAUSOLA 4

DELL’ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE, E DEVE ESSERE DISAPPLICATO, NEI

CASI IN CUI L’ANZIANITÀ RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DALLO STESSO INDICATI,

UNITAMENTE A QUELLO FISSATO DALL’ART. 489 DELLO STESSO DECRETO, COME INTEGRATO DALL’ART.

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11, COMMA 14, DELLA L. 124/1999, RISULTI ESSERE INFERIORE A QUELLA RICONOSCIBILE AL DOCENTE

COMPARABILE ASSUNTO AB ORIGINE A TEMPO INDETERMINATO;

2) Il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il

trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab

origine a tempo indeterminato e ciò implica che NON POTRANNO ESSERE VALORIZZATE LE INTERRUZIONI

TRA UN RAPPORTO E L’ALTRO, NÉ POTRÀ ESSERE APPLICATA LA REGOLA DELL’EQUIVALENZA FISSATA DAL

RICHIAMATO ART. 489;

3) L’ANZIANITÀ da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in

ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 DEVE ESSERE COMPUTATA SULLA

BASE DEI MEDESIMI CRITERI DELL’ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.

In conclusione, tenuto conto che le ricostruzioni delle carriere effettuate dai vari USR nei confronti dei

docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo sono state effettuate in applicazione del criterio di

cui all’art. 485 del D.Lgs 297/1994, è evidente che una volta effettuata la verifica di convenienza in

base alla specificità del singolo caso e alla luce dei principi sopra enunciati, il criterio potrà essere

dichiarato illegittimo e disapplicato per contrarietà con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla

Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.