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Carissimo sindacalista, in questo documento voglio spiegarti quali sono i miei diritti, e perché la legge ti impone di tutelarmi pienamente. Ricordati che l’assunzione di ruoli di rappresentanza sindacale, ti espone a obblighi e responsabilità che se violati possono portare a conseguenze anche legali. I nsieme ai soldi delle tessere, i sindacati hanno contratto il dovere e l’obbligo di battersi p er tutti quelli che sono i miei diritti!

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Carissimo sindacalista, in questo documento voglio spiegarti quali sonoi miei diritti, e perché la legge ti impone di tutelarmi pienamente. Ricordatiche l’assunzione di ruoli di rappresentanza sindacale, ti espone a obblighi

e responsabilità che se violati possono portare a conseguenze anche legali.

Insieme ai soldi delle tessere, i sindacati hanno contratto il dovere e l’obbligo di battersi per tutti quelli che sono i miei diritti!

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SOMMARIO:

1. CHI SONO I DOCENTI PRECARI DI III FASCIA D’ISTITUTO2. IL CASO DEI DIPLOMATI DI ISTITUTO E SCUOLA MAGISTRALE3. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE ABILITANTI «ESTERE»…

FACCIAMO IL PUNTO4. VIOLAZIONI DURANTE IL REGIME DELLE SSIS5. Schema di decreto sulla formazione iniziale docenti…

violazioni e paradossi6. Sindacati: obblighi e doveri7. Le nostre richieste

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Quando si parla di docenti di III fascia d'Istituto la prima cosa che viene in mente a chi è del mestiere sono i precari non abilitati. Questa è l'etichetta che da sempre ha contraddistinto i precari inseriti in queste graduatorie di merito. Eppure la loro presunta mancata abilitazione, non gli ha impedito di essere assunti a pieno titolo come insegnanti presso scuole statali e paritarie, di bocciare e promuovere alunni, firmare registri e documenti ufficiali, svolgere funzioni di commissario d’esame e in alcuni casi di diventare coordinatore di classe o accedere alle cariche di vicedirigente o di dirigente scolastico. D'altronde ai possessori dei suddetti titoli lo Stato italiano riconosce, in fase di stipula di leciti contratti di lavoro subordinato, la formale qualifica di “insegnante”  ritenuto idoneo allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all’esercizio della stessa, esplicitando, inoltre, in conformità al CCNL di categoria,  che il mancato possesso di idoneo titolo o dell’idoneità professionale è causa di risoluzione dei contratti stessi. E’ infatti fin qui opportuno precisare che sono gli stessi decreti, con cui le graduatorie d’Istituto sono state istituite e periodicamente aggiornate, a definire tali lavoratori “possessori di titoli validi all’insegnamento”, nonché “idonei all’insegnamento”1.

1. Ai sensi dei DDMM 62/11, 56/09, 53/07, 64/04, 201/2000, 131/2007 è prescritto per l’accesso alla III fascia delle Graduatorie d’Istituto il possesso di valido titolo all’insegnamento, mentre tale personale deve ritenersi ai sensi della CM 20/2007 Prot. 1438 “idoneo all’insegnamento”. Sono inoltre numerosi i certificati di idoneità rilasciati dai dirigenti ai dipendenti assunti dalla III fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto nei quali è riportato che "[il soggetto] è ritenuto idoneo allo svolgimento della professione docente e quindi all'assunzione come insegnante [...], in quanto in possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo un iter di studi tramite esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione".

La legge dice che sono idoneo e possessore di titoli validi all’insegnamento…

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“Idonei ma non abilitati”, è questa la scusa con cui il Ministero discrimina, sottopaga e sfrutta questi insegnanti impedendone sempre e comunque la stabilizzazione. Accertato quindi che, questo personale può a tutti gli effetti definirsi per lo meno “idoneo”, va però poi precisato che in realtà non solo la definizione di “non abilitato” contrasta con la precedente, ma è opportuno poi precisare che a stabilire che non può essere così è la stessa Costituzione che prescrive il possesso di valida abilitazione ai fini dell’accesso all’esercizio di una professione regolamentata, quale è quella di insegnante nel nostro Paese. Di talché, se ne desume che chi è in possesso di valido titolo all’insegnamento DEVE per forza di cose ritenersi anche Abilitato. Il MIUR ha ulteriormente confermato questa ipotesi non solo dichiarando abilitati all’insegnamento i docenti comunitari che laureatisi presso università italiane, e quindi in possesso di lauree e diplomi che davano accesso alla III fascia delle Graduatorie d’Istituto, avevano chiesto e ottenuto la piena equiparazione, ma permettendo agli stessi precari di III fascia di insegnare nei corsi di specializzazione all’insegnamento previsti dalla L. 341/1990 meglio noti come SSIS. Sono infatti numerosissimi i dottori e assegnisti di ricerca che pur non potendo accedere a tali corsi come studenti, in quanto la loro attività universitaria era incompatibile con la loro frequenza, in realtà essi vi accedevano comunque in qualità di insegnanti e commissari d’esame!

Il MIUR dice che imiei titoli sono abilitanti…ma solo se acquisiti dastranieri!

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Anche se sono già abi-litato, il MIUR vorrebbe

sottopormi ad un percorso diFormazione Iniziale ri-abili-

tante!!

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tra i soggetti che compongono il bizzarro universo dei docenti precari di III fascia, merita senz’altro menzione la questione dei diplomati magistrali. Tale diploma, purché conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o a seguito della frequenza di corsi iniziati entro l’a.s. 1997/1998 conserva pieno valore di abilitazione all’insegnamento.

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la normativa cui bisogna necessariamente fare riferimento quando si parla di equiparazione delle qualifiche professionali è senz’altro la direttiva 2005/36/CE, pienamente recepita e attuata dall’Italia a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206. La citata normativa ha lo scopo di “rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro” ed impone agli Stati Firmatari il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Detto altrimenti l’Italia ha l’obbligo di riconoscere ed equiparare a titolo abilitante qualsiasi laurea o diploma, acquisito in uno dei Paesi Firmatari della citata direttiva, purché ritenuto dallo Stato Membro d’Origine valido all’accesso ad una qualsiasi professione regolamentata, quale può essere ad esempio quella di insegnante3.

3. Dir 2005736/CE Art. 2, c1. “La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali”.

Ai sensi della dir. 2005/36/CE l’Italia ha l’obbligo

di equiparare a titolo abilitante qual-siasi qualifica professionale acqui-

sita in uno Stato ComunitarioFirmatario della direttiva.

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E’ opportuno inoltre precisare che ai sensi dell’art. 3, c. 2 della citata direttiva “è assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni”. Per dirla in breve, l’Italia ha l’obbligo di equiparare e concedere il riconoscimento dell’abilitazione anche a quei soggetti che, seppur sprovvisti di qualsiasi titolo valido all’esercizio di una professione regolamentata, sono comunque in grado di dimostrare un’anzianità professionale di almeno tre anni nello svolgimento della stessa.

Equiparazione grazie al servizio:

Anche se sono sprovvisto di qualsiasi titolo valido

all’insegnamento devo ritenermi comunque abilitato, in quanto la direttiva 2005/36/CE equipara tre anni di esperienza professionale

a titolo formativo!

Anche se, in quanto ritenuto idoneo e abilitato, insegno ormai da

oltre 10 anni, il MIUR vorrebbe che mi sottoponessi ad un triplo test selettivo

per accedere ad un percorso universitario a pagamento e con

obbligo di frequenza volto all’acquisizione di una formazione

iniziale e dell’abilitazione!

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Schema riassuntivo delle discriminazioni operate nei confronti degli italiani:

I DOCENTI COMUNITARI STRANIERI SONO RITENUTI ABILITATI

ANCHE SE…

I DOCENTI ITALIANI AVENTI TITOLO ALL’INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO NON

SONO RITENUTI ABILITATI NEMMENO SE…

Sono in possesso di una laurea o diploma in tutto e per tutto simile come durata e numero di esami a quelle in possesso dei docenti precari italiani inseriti nella III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, ossia quelle graduatorie comunemente ritenute dei “non abilitati”. Sono diversi infatti gli Stati Europei dove l’accesso all’insegnamento non prevede l’acquisizione di ulteriori titoli/qualifiche oltre il diploma/laurea;

Anche in Italia l’accesso alla III fascia NON prevede l’acquisizione di ulteriori qualifiche/titoli, tuttavia si continua a ritenere questo personale che in alcuni casi esercita a pieno titolo la professione di docente anche da decenni, “NON ABILITATO”, pur se definito dalla normativa “idoneo” e “abilitato”;

Sono in possesso di lauree o diplomi acquisiti in Italia e ritenuti validi all’accesso alle Graduatorie di III Fascia d’Istituto, in questo caso, l’equiparazione così ottenuta, dà titolo al docente comunitario di accedere a quelle che comunemente vengono intese come le “graduatorie degli abilitati”, dalle quali essi godono di precedenza assoluta nell’accesso alle supplenze rispetto i colleghi con possibilità di accedere ai ruoli;

Dalla lettura di alcuni decreti di equiparazione, appare evidente che il MIUR considera i titoli che danno accesso alla III fascia d’Istituto “abilitanti”, ma SOLO se acquisiti da docenti comunitari non italiani. Se acquisiti invece da connazionali, tali titoli cessano di essere abilitanti!

Sono sprovvisti di qualsiasi titolo valido all’esercizio all’insegnamento, ma hanno comunque potuto esercitare la professione di insegnate presso enti statali o privati per almeno tre anni. In questo caso, nei decreti di riconoscimento è riportato che l’equiparazione a titolo abilitante è avvenuta in quanto «l’esperienza integra e completa la formazione».

I docenti italiani aventi titolo all’inserimento nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto, qualora vogliano vedersi riconosciuti abilitati, dovranno sottoporsi ad un triplo test selettivo a numero chiuso, per accedere ad un percorso di FORMAZIONE INIZIALE, anche qualora siano stati selezionati da valida graduatoria concorsuale, ed esercitino a pieno titolo la professione di insegnante anche da dieci o più anni.

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E' necessario precisare fin da subito che l'istituzione dei corsi abilitanti a numero chiusi previsti dalla L. 341/1990 (SSIS, Cobaslid, didattica della Musica, Scienze della Formazione Primaria) non solo è avvenuta in violazione di numerosi diritti e norme, ma che in realtà la maggior parte dei docenti precari di III fascia d'Istituto avrebbero dovuto essere del tutto esonerati dalla loro frequenza. Ai sensi del D.I. n° 460/98 , del D.I. 10 Marzo 1997 e del DPR 23 luglio 1998, n. 323, infatti, tutti i diplomati Magistrali, dei Conservatori, delle Accademie di Belle arti e degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, i diplomati ISEF, nonché i possessori di diploma di laurea conseguito entro il 2004, avrebbero dovuto conseguire “l´abilitazione” e/o l´immissione in ruolo attraverso concorsi che avrebbero dovuto essere banditi con cadenza triennale e non a seguito di un corso. Qualsiasi altra scelta sia stata operata successivamente all’acquisizione di questi titoli, quindi, ha assunto un valore “retroattivo” ed arbitrario, imponendo che, per aspirare alla professione di docente, si dovesse “allungare” di altri due/quattro anni il proprio corso di studi.

La legge dice che le SSIS non

dovevo farle, e adesso mi ritrovo

penalizzato per non averle fatte!

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Violazioni derivate dagli obblighi di frequenza e dai costi…

E’ innegabile che, per tutti i docenti precari di III fascia assunti dalle istituzioni scolastiche, anche se a tempo determinato l´istituzione del numero chiuso fosse in aperta violazione con il diritto alla formazione del lavoratore sancito dall´art. 35 della Costituzione , dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché con quanto stabilito dallo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, che, al capo VI, non solo ribadisce tale diritto ma stabilisce in modo inequivocabile che i docenti in servizio presso le scuole debbano avere accesso diretto alla formazione, che essa debba essere impartita gratuitamente, nonché che sia riconosciuta la retribuzione delle ore ad essa dedicata ed il rimborso di tutte le eventuali spese di viaggio. Tutte misure che è bene ricordare NON sono MAI STATE ATTUATE! Le onerose tasse di frequenza, interamente a carico degli studenti, erano inoltre in contrasto con quanto stabilito dal CCNL1 del comparto scuola ma anche con il DPR 306/97, secondo cui "la contribuzione studentesca nei corsi universitari ordinari non può eccedere il 20 per cento dell´importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato".

Il diritto alla formazione e allo studio sono diritti sacrosanti sanciti dalla Costituzione, dalla normativa nazionale ed europea e dallo stesso CCNL1, ai sensi del quale è inoltre ribadito il carattere di gratuità che devono avere i corsi organizzati per la formazione del personale docente!

1. CCNL: è acronimo di contratto collettivo nazionale

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Altri fattori discriminanti:

E’ bene precisare che le modalità con cui i corsi previsti dalla L. 341/1990, hanno portato decine di migliaia di docenti di III fascia a vedersi ulteriormente penalizzati e lesi da fattori altamente discriminanti nell’accesso a quei corsi, tra cui ricordiamolo:

- appartenere ad una delle oltre 60 classi di concorso per cui non è stato bandito alcun corso abilitante;

- essere residente in una regione/provincia in cui non sono mai stati attivati percorsi abilitanti nella propria classe di concorso e, per motivi personali e familiari, non potersi permettersi i grandi e numerosi spostamenti richiesti dalla frequenza dei corsi;

- essere esclusi “per legge” dalla frequenza di tali corsi. È quanto è accaduto, ad esempio ai dottorandi, i quali non hanno potuto abilitarsi in quanto la loro attività universitaria era incompatibile con la frequenza delle SSIS, anche se, paradossalmente, non con l’attività di formazione: Molti Dottori di ricerca e dottorandi hanno infatti avuto ruoli attivi nelle SSIS ma, pur possedendo tale esperienza ed alti titoli accademici e scientifici sono tutt´ora in III fascia. 

E’ evidente oltre ogniragionevole dubbio che i docenti precari di III fascia DEVONO

godere degli stessi diritti e dei medesimi benefici di cui godono

i docenti che hanno avuto accesso a tali corsi,

nonché dell’accesso alle medesime

graduatorie!

Conclusioni:

Ai sensi dell’art.51, c. 1 della Cost. che sancisce l’accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, non è accettabile che un titolo NON acquisito in condizioni di uguaglianza, e dal cui possesso i docenti precari di III fascia avrebbero dovuto esserne esonerati, sia utilizzato come spartiacque/divisore per l’accesso a differenti graduatorie e per l’ottenimento di differenti privilegi.

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Con l’emanazione del DM 249/2010 sono state dettate dal MIUR le disposizioni inerentile modalità e le linee guida con cui debbano essere allestiti dalle università e dagli enti di alta formazione artistica e musicale i percorsi di FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI volti all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento. Tali corsi sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1. Obbligo di frequenza (nessuna agevolazione è concessa agli studenti lavoratori, che ai sensi della vigente normativa ne avrebbero invece pieno diritto);2. Spese interamente a carico degli studenti1 (ciò è in contraddizione con quanto previsto dal DPR 306/1997 secondo cui «la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato»).

1. E’ lo stesso decreto 249/2010 a sancire in più punti che i corsi previsti dal regolamento in questione devono essere organizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vuoi la fo

rmazione…

allora paga!!

E meno male che ilTAR ha ribadito, in una sentenza del

2002, che le spese per l’allestimento

di corsi abilitanti rivolti alla formazione

del personale docente DEVONOESSERE A CARICO

DELL’AMMINISTRAZIONE!

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L’art. 15 del suddetto decreto prevede che i soggetti in possesso di validotitolo all’accesso alle graduatorie di III fascia d’Istituto, ivi compresi i possessoridi diploma magistrale, debbano anch’essi sottoporsi ad un triplo test selettivo,al fine di accedere a percorsi di FORMAZIONE INIZIALE, a pagamento e conobbligo di frequenza volti all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento!

Va inoltre precisato che ai sensi del Contratto Collettivo del Comparto Scuola e della normativa nazionale e comunitaria, è stabilito che la formazione è un diritto per tutto il personale in servizio, che esso ha diritto di accedervi gratuitamente, che le ore ad essa dedicate debbano essere retribuite come orario di servizio, nonché il rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute per la frequenza di corsi formativi.

Anche se insegno da anni, in quanto ritenuto idoneo, possessore di titoli

validi all’insegnamento e quindi abilitato, il MIUR vorrebbe che mi

sottoponessi ad un triplo test selettivo per accedere ad un percorso di FORMAZIONE

INIZIALE con obbligo di frequenza e a pagamento per acquisire l’abilitazione

all’insegnamento!

Domanda… Ma se davvero sono privo di formazione iniziale, saranno validi i diplomi e le licenze che ho rilasciato?

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Sotto un profilo prettamente giuridico i sindacati, così come le associazioni di categoria, rientrano in quella categoria che va sotto il nome di «enti non commerciali», i quali, in virtù della loro matrice socio-solidale/benevola, spesso ricevono finanziamenti e donazioni non solo dai propri aderenti/sostenitori, ma dalla stessa amministrazione che li sostiene al fine di permettere loro di poter agire con miglior efficacia e determinazione. Per gli stessi motivi di cui sopra, essi godono inoltre di particolari favori/sgravi fiscali.

Al fine di poter ottenere tale riconoscimento e quindi di accedere a tali benefici, ai sensi dell’art. 14 c.c., i sindacati e le associazioni debbono essere costituiti con atto pubblico attraverso il deposito/registrazione dell’atto costituivo e/o statuto. L’art. 16 del codice civile prevede inoltre che l’atto costitutivo e lo statuto debbano contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) denominazione dell’ente;b) scopo sociale: non di natura economica. L’attività commerciale può essere strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale;c) diritti e gli obblighi degli associati;d) condizioni per l’ammissione degli associati: requisiti che l’associato deve avere per poter essere ammesso all’associazione.

Ogni aderente/tesserato al sindacato/associazione contrae inoltre l’obbligo di rispettare e perseguire attraverso le proprie azioni e/o donazioni1, gli obiettivi e le finalità contenute nell’atto costitutivo e nello statuto.

1. Sono considerate donazioni anche le quote associative versate per entrare a far parte di tali enti.

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Statuti sindacaliStatuto CGIL (si consiglia inoltre la lettura del Piano Programmatico del sindacato):

1.La CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. 2.La CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale. 3.Le iscritte e gli iscritti alla CGIL e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone. 4.Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali usufruendo, a tal fine, anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CGIL.5.Le iscritte e gli iscritti [...] si attengono alle norme del presente Statuto...6.La CGIL ispira il suo comportamento [...] all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano.

Statuto CISL:

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:1.diritto al lavoro…2.diritto alla giustizia sociale…3.diritto alla garanzia ed alla stabilità dell’occupazioneSulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi: •elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori …•realizzare concretamente il principio del pieno impiego…

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Statuto UIL:

La UIL Scuola si prefigge: • di intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, in ogni sede, pongano in discussione il ruolo ed i comuni interessi dei lavoratori. • di tutelare e difendere gli interessi morali, giuridici ed economici, individuali e col- lettivi, dei propri aderenti;

Statuto SNALS:

Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione…Lo S.N.A.L.S. [...], ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico. [...] Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità: a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola nonché l'aggiornamento della loro professionalità; e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Statuto GILDA:

L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti.

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E' bene sapere che:

1. anche se i docenti precari di III fascia d'Istituto rappresentano una minoranza di tutti i tesserati, accettando i soldi delle loro tessere, i sindacati si sono formalmente impegnati alla loro rappresentanza e alla difesa di ogni loro diritto;

2. la tutela di questi lavoratori va fatta tenendo conto anche delle specificità e differenze che indubbiamente contraddistinguono questa categoria di lavoratori. I doveri e gli obblighi dei sindacati non possono pertanto ritenersi pienamente assolti qualora essi si limitino semplicemente ad operare una tutela generica dei principali interessi economici e sociali dei lavoratori della scuola;

3. è certamente indubbio che il pieno rispetto di quelli che sono i fondamentali diritti dei docenti precari di III fascia d’istituto contrasta con gli interessi “prettamente economici” di quei soggetti inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie Permanenti Provinciali e che di certo costituiscono una fetta ben più consistente dei tesserati. A tale scopo è bene precisare che tali soggetti, se aderenti anch’essi al sindacato, si sono impegnati a loro volta al rispetto dello statuto, il quale li obbliga a battersi per il rispetto dei diritti di ognuno, e quindi anche quelli dei loro colleghi inseriti nella III fascia delle Graduatorie di Circolo e d’istituto. Detto altrimenti, ai tesserati è fatto divieto di esercitare pressioni di ogni genere al fine di ottenere vantaggi socio-economici personali attraverso la violazione di diritti e principi normativi! Si ricorda a tal proposito che sono numerosi gli statuti che si richiamano espressamente ai principi di solidarietà sociale, e che ad ogni modo, i rappresentanti sindacali non possono operare discriminazioni o favoritismi, ma devono limitarsi ad interpretare lo statuto ed esimere ciò che è giusto.

Anche se rappresentosolo una minoranza dei tesserati,

e i miei diritti si pongono direttamenteIn contrapposizione con gli interessisocio-economici di molti colleghi, ilsindacato, in accordo con i principi statutari, deve comunque battersi

e impegnarsi per il loro pieno rispetto!

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Diritto alla non discriminazione: accertato che il personale docente inserito a pieno titolo nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto deve ritenersi pienamente idoneo e qualificato e che in ogni caso l’accesso ai corsi di specializzazione all’insegnamento previsti dalla L. 341/1990 NON è avvenuto in condizioni di uguaglianza, se ne deduce che qualsiasi discriminazione di trattamento e/o nell’accesso ai pubblici impieghi debba ritenersi illegittima.

Diritto alla sicurezza sociale: non si può negare che i docenti precari di III fascia sono anzitutto dei lavoratori, alcuni dei quali operano nella scuola ormai da anni. Accertato che, come riportato negli stessi bandi con cui le graduatorie d’Istituto sono state istituite e periodicamente aggiornate, l’assunzione da valida graduatoria di merito è a tutti gli effetti una pratica concorsuale, non si può negare a questi docenti il diritto alla stabilizzazione e al non vedersi scavalcati da docenti con punteggi e servizi di gran lunga inferiori.

Diritto alla stabilizzazione: si ricorda che ai sensi della Dir. 1999/70/CE e dei relativi decreti attuativi, il personale che ha maturato almeno tre anni di servizio ha diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro. Si ritiene che tali lavoratori possano rinunciare a tale diritto solo in cambio di misure che ne garantiscano per lo meno la sicurezza sociale, detto altrimenti, si richiede che qualsiasi docente che abbiam maturato almeno tre anni di servizio o in alternativa 1080gg. operando alle dipendenze della pubblica amministrazione, goda di precedenza assoluta nell’assegnazione degli incarichi a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Diritto di precedenza: si chiede a tal proposito il pieno rispetto di quanto sancito dall’art. 5, c. 4-quarter del Dlgs. 368/2001 secondo cui “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza […] nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

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