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OTTOBRE 2017 | N° 118 CARI SOCI, CARI LETTORI, il Ministero della Giustizia tedesco ha recentemente ricordato la scadenza del 31.12.2017, termine entro il quale le società tedesche devono adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca attuativa della Direttiva Europea 2013/34/UE (si veda il contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader Stadler Fischer a pag. 9). La Direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 136/15, si applica ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese per gli esercizi a partire dal 2016. Nel mese di novembre saranno diversi gli eventi organizzati dal Team “Norme & Tributi” finalizzati pro- prio ad informare le società italiane sulle particolarità giuridiche e fiscali della gestione di una propria filiale tedesca ovvero di una rete di vendita in Germania. In particolare, saremo presenti il 23.11 a Pesaro con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Derra Meyer & Partner per il seminario “Vendere e distribuire in Germania - Opportunità e difficoltà” e il 28.11 a Torino con gli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH e Mader Stadler Fischer per il seminario “Come gestire un’attività in Germania - Aspetti giuridici e fiscali della S.r.l. tedesca”. Vi auguriamo buona lettura! Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”

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Cari soCi, Cari lettori,

il Ministero della Giustizia tedesco ha recentemente ricordato la scadenza del 31.12.2017, termine entro il quale le società tedesche devono adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca attuativa della Direttiva Europea 2013/34/UE (si veda il contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader Stadler Fischer a pag. 9). La Direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 136/15, si applica ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese per gli esercizi a partire dal 2016.

Nel mese di novembre saranno diversi gli eventi organizzati dal Team “Norme & Tributi” finalizzati pro-prio ad informare le società italiane sulle particolarità giuridiche e fiscali della gestione di una propria filiale tedesca ovvero di una rete di vendita in Germania. In particolare, saremo presenti il 23.11 a Pesaro con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Derra Meyer & Partner per il seminario “Vendere e distribuire in Germania - Opportunità e difficoltà” e il 28.11 a Torino con gli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH e Mader Stadler Fischer per il seminario “Come gestire un’attività in Germania - Aspetti giuridici e fiscali della S.r.l. tedesca”.

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”

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e-commerce internazionale: Vendita online in Germania-esperienze pratiche e profili giuridici e fiscali (in lingua italiana)Ora: 14:30-18:00 Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, MilanoIn collaborazione con CMS Law.Tax

09.11.2017

GrUPPo Di laVoro “Fiscalità”, 3. incontro (riservato alle aziende socie della Camera di Commercio italo-Germanica)Ora: 16:00-18:00 Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, MilanoIn collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Hager & Partners

15.11.2017

Dalla contabilità generale al bilancio d’esercizio: introduzione per i giuristi d’impresa (in lingua italiana)Ora: 14:30-18:00 Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, MilanoIn collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Hager & Partners

21.11.2017

Vendere e distribuire in Germania - opportunità e difficoltà (in lingua italiana)Ora: 14:30-17:30Confindustria Marche Nord, Unione Industriali Ancona e Pesaro UrbinoSede Territoriale Pesaro Urbino: Palazzo Ciacchi - Via Cattaneo 34, 61121 PesaroIn collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Derra, Meyer & Partner

23.11.2017

Come gestire un’attività in Germania: aspetti giuridici e fiscali della s.r.l. tedesca (in lingua italiana)Ora: 10:00-13:00Grattacielo Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3, 10138 TorinoIn collaborazione con gli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH e Mader Stadler Fischer PartGmbB e con Intesa Sanpaolo

28.11.2017

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Diritto soCietarioInfedeltà patrimoniale: è onere dell’amministratore dimostrare l’esistenza di vantaggi compensativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 5 Doppio obbligo di pagamento a causa di una lettera di patronage nell’in- solvenza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 5

Diritto Del laVoroRaggiungimento dell’età pensionabile e cessazione del rapporto di lavoro . . Pagina 6 Il controllo del lavoratore tramite un “keylogger” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6

merGers & aCqUisitionsRiforma sulla crisi d’impresa e opportunità di investimento nel settore distressed M&A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7

restrUCtUrinG italiaL’accordo di moratoria “speciale”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7

tassazione Delle imPreseBranch exemption. Pubblicazione delle disposizioni attuative . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8

Diritto FallimentareL’affitto dell’intero complesso aziendale è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8

D.lGs 231/01Le caratteristiche dei MOG 231 in una recente sentenza della Corte di Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9

CorPorate GoVernanCe e ComPlianCe Ufficio Federale per la Giustizia: pubblicazione dei bilanci di esercizio entro fine 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9

Prezzi Di trasFerimentoTransfer pricing: elusione fiscale e onere della prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 10

r&s aGeVolazioni eD inCentiViCredito R&S: determinazione dell’agevolazione in caso di modifica dell’esercizio sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 10

Diritto Dei breVetti, Dei marChi e D’aUtoreGiurisdizione e lesione di disegni e modelli comunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 11 La fornitura dall’Italia a Paesi terzi può configurare una violazione di brevetti in Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 11

Diritto CommerCiale e DeGli aGentiIl termine prescrizionale delle indennità di cessazione nel rapporto di agenzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 12 Mancato diritto alla provvigione in caso di mancata esecuzione dell’affare . . Pagina 12

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Diritto Dell’enerGia Aggiornamento della rata di acconto per gli impianti incentivati . . . . . . . . . . . Pagina 13

“iCt” eD innoVazione DiGitaleNormativa RAEE e vendita online di apparecchiature elettriche ed elettroniche . . Pagina 13

FisCalitÀ internazionaleDividendi UE (Direttiva madre-figlia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 14 Termine per la richiesta delle deduzioni fiscali (Art. 50d I EStG) . . . . . . . . . . . . Pagina 14

resPonsabilitÀ Da ProDotto e Del ProDUttoreL’opinione delle Sezioni Unite sui “punitive damages”: una svolta ermeneutica epocale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 15

Diritto Dei Cartelli e Della ConCorrenzaNuove soglie per la notifica di operazioni di concentrazione all’AGCM . . . . Pagina 15

isPezioni FisCali e Contenziosi tribUtariDoppia imposizione: dal 2019 due anni e mezzo per risolvere le controversie. . Pagina 16

tassazione Delle PersoneEsonero dal quadro RW anche per il coniuge e familiari dei soggetti “frontalieri” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 16

Diritto Dell’eDilizia eD immobiliare Trasformazione di aree private in opere pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 17

aPPaltiAppalti: sicurezza in cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 17

iVa e DaziImmobili situati in Germania – trattamento IVA dei relativi servizi . . . . . . Pagina 18 Sentenza sulla detrazione dell’IVA nella costruzione di impianti biogas . . Pagina 18

Diritto Dei trasPortiAncora problemi sul cabotaggio internazionale in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 19 Conseguenze per la patente all’estero in caso di guida sotto l’effetto di alcol . . Pagina 19

Diritto ProCessUale eD arbitratiGiudizio in mala fede o con colpa grave: quali possibili conseguenze? . . . Pagina 20

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italia: inFeDeltÀ Patrimoniale: è onere Dell’amministratore Dimostrare l’esistenza Di VantaGGi ComPensatiVi

Con l’importante sentenza del 2.10.17, n. 45288, la Corte di Cassazione Penale si è espressa in merito alla previsione di cui all’art. 2634 c.c., che esclude, relativamente alla fattispecie giuridica dell’in-fedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza di un vantaggio compensativo di cui la società apparentemente danneggiata abbia beneficiato in ragione della sua appartenenza a un gruppo societario. In particolare la Corte, dopo aver confer-mato che la predetta norma possa applicarsi anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimen-tari, come la bancarotta semplice, ha affermato che ove venga accertato che l’atto posto in essere dall’amministratore non sia stato rispondente all’interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, sarà lo stesso amministratore a dover dimostrare l’esistenza di una realtà di gruppo - alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso - sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’opera-zione compiuta.

Germania: DoPPio obbliGo Di PaGamento a CaUsa Di Una lettera Di PatronaGe nell’insolVenza?

Le lettere di patronage sono forme di garanzia spesso utilizzate nei gruppi societari. Il 12.01.17 la Corte Federale di Giustizia (BGH) si è pronunciata in merito alla portata di una lettera di patronage “forte”, mediante la quale una società si obbligava, nei confronti del fornitore della società figlia, a fornire a quest’ultima i mezzi finanziari necessari per pagare il fornitore. L’efficacia della lettera di patronage era limitata nel tempo. Prima che tale termine scadesse, la società figlia provvedeva a versare 940.000,00 Euro al fornitore, avendo ricevuto tale somma dalla società madre esattamente per questo scopo. Dopo la scadenza del termine, la figlia veniva però dichiarata insolvente e il cura-tore fallimentare revocava con successo il pagamento effettuato a favore del fornitore. Quest’ultimo si ritrovava dunque costretto a restituire la somma di 940.000,00 Euro e faceva causa alla società madre - con successo. Questa veniva costretta a pagare nuovamente il suddetto importo. Per evi-tare ciò, la società madre, in occasione del primo pagamento, avrebbe dovuto versare l’importo di 940.000,00 Euro direttamente al fornitore. Quando il pagamento transita invece tramite la figlia, la madre si fa carico dei rischi inerenti al transito, incluso il rischio di revocatoria da parte del curatore fallimentare.

Diritto soCietario

Avv. Manuela Di Maggio | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

M. Di Maggio

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

K. von Hase

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italia: raGGiUnGimento Dell’etÀ Pensionabile e Cessazione Del raPPorto Di laVoro

Con la recente sentenza del 29.08.17, n. 20499, la Cassazione è tornata sul controverso tema del licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile. La Corte afferma che, in assenza di una espressa scelta del lavoratore circa la prosecuzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, è legittima l’applicazione della clausola del contratto collettivo che preveda la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età pensionabile. In tal caso, la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente non integra una ipotesi di licenziamento, ma si qualifica come mera “volontà del datore di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale”. Secondo tale impostazione, di conseguenza, “non compete al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso”. Come già affermato dalla sentenza n. 1743/17, l’indennità sostitutiva del preavviso trova il suo fondamento nella esigenza di tutelare il lavoratore licenziato dal recesso datoriale, consentendogli di far fronte ad una imprevista situazione di disagio economico. Tale esigenza non sussiste nel caso in cui il da-tore di lavoro comunichi la volontà di utilizzare la clausola collettiva di risoluzione automatica in esame. Si raccomanda pertanto di procedere a una corretta disamina del caso di specie per verificare la presenza di meccanismi collettivi di questo tipo.

Germania: il Controllo Del laVoratore tramite Un “keyloGGer”

Con sentenza del 27.07.17 (R.G. 2 AZR 681/16), la Corte Federale del Lavoro tedesca (BAG) ha di-sposto che il datore di lavoro non ha diritto di controllare globalmente il computer del suo lavora-tore. Tale controllo globale violerebbe il diritto di autodeterminazione informativa del lavoratore. Un controllo del computer è ammesso solo nel caso in cui il datore di lavoro disponga di elementi concreti inerenti all’utilizzo abusivo del computer d’ufficio da parte del lavoratore. Secondo la Corte, l’utilizzo di un software di controllo (c.d. “keylogger software”) sul computer d’ufficio del lavoratore per tracciare le digitazioni sulla tastiera (ad uso privato) è giustificato solo se il datore di lavoro ha ravvisato delle indicazioni concrete circa un eventuale reato o un’altra grave violazione dei doveri del lavoratore. Altrimenti, ovvero se un tale sospetto non esiste, il controllo risulta sproporzionato. È importante segnalare che il datore di lavoro deve agire attentamente in caso di utilizzo di un software di controllo, perché le informazioni circa l’utilizzo privato del computer possono essere utilizzate solo in casi particolari nel corso di un processo e presentano comunque una violazione dei diritti della persona del lavoratore.

S. Hein

Avv. e RAin Susanne Hein | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

M. Mamozai

RAin Maryam Mamozai, Maître en Droit | [email protected]

Diritto Del laVoro

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italia: riForma sUlla Crisi D’imPresa e oPPortUnitÀ Di inVestimento nel settore DistresseD m&a

L’art. 2 lett. g) del decreto delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insol-venza ha introdotto un nuovo principio che prevede “la priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore”. Come noto, uno dei punti caratterizzanti la riforma è la tutela della continuità aziendale nel solco degli interventi che hanno improntato la legislazione in materia degli ultimi anni, nonché della Racc. 2014/135/UE di individuare misure che favoriscano la continuità dell’attività dell’impresa in crisi, prevenendone l’insolvenza. In tale ambito, in cui la soluzione liquidatoria è meramente secondaria, si inserisce la novità dell’istituto di allerta volto alla precoce emersione della situazione di crisi aziendale, evitandone l’irreversibile conclamarsi, nonché la priorità di trattazione riservata alle proposte che assicurino la continuità aziendale. La valuta-zione di convenienza dovrà essere attentamente illustrata oltre che condizionata a tutte le forme di trasparenza e concorrenza del mercato, rappresentando un nuovo scenario di crescita per le aziende italiane in crisi, che potranno così trovare opportunità di salvataggio attraverso investimenti.

italia: l’aCCorDo Di moratoria “sPeCiale”

Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito è sempre più frequente il ricorso al nuovo istituto dell’accordo di moratoria “speciale”, introdotto nell’ordinamento concorsuale con legge del 6.08.15, n. 132. Il debitore può ricorrere a tale istituto allorché fra lo stesso e una o più banche o intermediari finanziari venga stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza del 75% dei crediti della categoria. In tali casi, la convenzione di moratoria (in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c.) produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari “non aderenti” se (i) gli intermediari “non aderenti” siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; e (ii) un professionista attestatore (in possesso dei requisiti ex art. 67 co. 3 lett. d) l.f.) attesti l’omoge-neità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

merGers & aCqUisitions

restrUCtUrinG

Avv. Matteo Bascelli | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

M. Bascelli

Dott. Giovanni Fonte | [email protected] RAin Svenja Bartels | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

G. Fonte

S. Bartels

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italia: branCh exemPtion. PUbbliCazione Delle DisPosizioni attUatiVe

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28.08.17, ha pubblicato le disposizioni attuative del regime opzionale della branch exemption, di cui all’art. 168ter TUIR. Tale regime opzionale prevede l’esenzione degli utili e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero (PEs) di un’impresa ita-liana, ed è efficace a condizione che sia configurabile una PE all’estero ai sensi del Trattato in vigore tra l’Italia e lo Stato estero di localizzazione della PE, ovvero ai sensi dell’art. 162 TUIR. Il reddito della PE deve essere determinato sulla base del c.d. Authorized OECD approach - di derivazione OCSE - con la conseguenza che la PE deve essere considerata come un’entità separata e indipendente dalla casa madre da cui promana, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Ai rapporti intercorsi tra la PE esente e le imprese residenti in Italia del medesimo gruppo societario si applicano le disposi-zioni previste in tema di transfer pricing. Il provvedimento - che disciplina anche il meccanismo di recapture delle perdite fiscali pregresse della PE - prevede che, qualora emergano fenomeni di doppia deduzione, ovvero doppia esenzione, derivanti da mismatching normativi tra l’ordinamento italiano e quello dello Stato o territorio di localizzazione della PE, i relativi effetti dovranno essere “steriliz-zati” al fine di evitare fenomeni di erosione della base imponibile (Base erosion and profit shifting).

tassazione Delle imPrese

Dott. Luca Occhetta | [email protected] Dott. Ignazio La Candia | [email protected]

I. La Candia

L. Occhetta

italia: l’aFFitto Dell’intero ComPlesso azienDale è inComPatibile Con il ConCorDato PreVentiVo Con ContinUitÀ azienDale

Con sentenza n. 760 del 5.04.17, la Corte di Appello di Firenze ha stabilito che il concordato preven-tivo non può qualificarsi come proposto ai sensi dell’art. 186bis l.f. per il solo fatto che sia in corso un contratto di affitto di azienda. Secondo la Corte di Appello, il concordato con continuità azienda-le presuppone la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore e quindi l’assunzione del relativo rischio d’impresa in capo ai creditori. Infatti, ai sensi della lett. a) dell’art. 186bis l.f., il piano concordatario deve contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. Nel caso di affitto di azienda, il rischio d’impresa sarebbe del tutto assente, in quanto colui che affitta il complesso aziendale percepisce unicamente i canoni pattuiti, certi nel loro ammontare, e ciò non consentirebbe il soddisfacimento dei creditori attraverso i profitti scaturenti dalla prosecuzione dell’attività. A conferma dell’inammissibilità dell’affitto di azienda nell’ambito del concordato con continuità aziendale anche la mancata previsione di tale fattispecie tra le circo-stanze di cui all’art. 186bis l.f..

Diritto Fallimentare

Avv. Karl Pfeifer | [email protected]

K. Pfeifer

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italia: le CaratteristiChe Dei moG 231 in Una reCente sentenza Della Corte Di Cassazione

Con sentenza n. 41768/17 del 22.06.17 la Corte di Cassazione ha affermato che non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli organizzativi di gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 i modelli aziendali UNI EN ISO 9001. Ciò in quanto quest’ultimi sono inidonei ad assolvere allo scopo di gene-ral prevenzione cui i primi si ispirano, giacché, da un lato, non individuano gli illeciti da prevenire e, dall’altro, sono sprovvisti di un sistema sanzionatorio delle violazioni, limitandosi al controllo della qualità del lavoro nell’ottica del rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale. Con la sentenza in questione la Cassazione, agganciandosi alle risultanze della Corte d’Appello di Bari, ha statuito, quindi, che l’esimente di cui al D.Lgs. 231/01 non può integrarsi nei confronti di una società che abbia sì predisposto dei modelli aziendali concernenti l’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi ma senza tener conto della normativa relativa alla responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, secondo la Su-prema Corte, i modelli organizzativi per la prevenzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 devono contenere sia un codice etico sul quale l’azienda basa le proprie fondamenta sia un sistema di procedure idonee a prevenire i reati presupposto. Il tutto, supportato da un adeguato sistema sanzionatorio, che funge da garante dell’effettivo rispetto delle misure indicate nei modelli stessi.

Germania: UFFiCio FeDerale Per la GiUstizia: PUbbliCazione Dei bilanCi Di eserCizio entro Fine 2017

Con comunicato stampa del 26.10.17, l’Ufficio Federale per la Giustizia ha fatto presente che i bilanci di esercizio inerenti all’anno 2016 devono essere inoltrati al relativo registro pubblico (Bundesan-zeiger) in forma elettronica entro la fine del 2017. Per le microimprese è sufficiente depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese (“Unternehmensregister”). Per la redazione e la pubblica-zione dei bilanci per gli anni di esercizio che hanno inizio dal 2016 devono essere osservate per la prima volta le nuove regole della Legge sul recepimento della direttiva UE sui bilanci (2013/34/UE). L’Ufficio Federale per la Giustizia vigila sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed avvia procedimenti sanzionatori contro le imprese che non adempiono agli obblighi di pubblicazione entro i termini. La disponibilità a pubblicare i bilanci d’esercizio è aumentata notevolmente in Germania nel corso degli ultimi 10 anni. Se in passato solamente circa il 10% delle imprese interessate adempi-va agli obblighi di pubblicazione, oggi più del 90% pubblica i bilanci di esercizio. La redazione e la pubblicazione del bilancio d’esercizio è compito degli amministratori, così come la presentazione ai soci per l’approvazione, l’organizzazione di un’adeguata contabilità e l’adempimento degli obblighi fiscali. Qualora questi obblighi venissero violati c’è il rischio di una responsabilità personale (anche penale, soprattutto in caso di insolvenza).

D.lGs. 231/01

CorPorate GoVernanCe e ComPlianCe

Avv. Vittorio De Luca | [email protected] Dott. Luciano Vella | [email protected]

V. De Luca

L. Vella

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. | [email protected] RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

F. Sali

A. Seitz

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italia: transFer PriCinG: elUsione FisCale e onere Della ProVa

I giudici della Corte di Cassazione tornano ad esprimersi in tema di transfer pricing ed elusione fiscale. In particolare, con sentenza n. 21410 depositata il 15.09.17, essi vogliono dare continuità al più recente orientamento “in tema di determinazione del reddito d’impresa” (sentenza n. 20805 del 6.09.17), stabilendo il principio secondo cui la normativa di cui all’art. 110 co. 7 TUIR sui prezzi di trasferimento “non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repres-sione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d’imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato”. In conseguenza di ciò, la Corte, ponendosi in netto contrasto con il precedente ap-proccio in tema di onere della prova espresso con sentenza n. 6656 del 6.04.16, sancisce che l’onere di dimostrare che “le transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali” grava sul contribuente, sulla base delle regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali. Per contro, incombe sull’Amministrazione finanziaria la sola prova “dell’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale”, e non invece la prova della potenziale elusione fiscale e dei suoi presupposti, i.e., “mag-giore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente”.

Prezzi Di trasFerimento

Dott. Dirk Prato, Partner Tax | [email protected] Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing & Tax Value Chain | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Prato

G. L. Nieddu

italia: CreDito r&s: Determinazione Dell’aGeVolazione in Caso Di moDiFiCa Dell’eserCizio soCiale

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 121 del 9.10.17 fornisce chiarimenti in merito alla de-terminazione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo nel caso in cui il beneficiario modifichi la durata dell’esercizio. Nel caso di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che anticipi la chiusura dell’esercizio determinando, nello stesso anno solare, due periodi d’imposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute in ciascun periodo devono essere confrontate con il valore medio delle spese sostenute nel triennio 2012-2014, ragguagliato per omogeneità con la durata del periodo stesso. Infine, viene precisato che l’anticipo della chiusura dell’esercizio su sog-getti con esercizio coincidente con l’anno solare consentirebbe di beneficiare dell’agevolazione per sette periodi d’imposta, mentre l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione ne copre sei. Per-tanto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, per quanto concerne l’ultimo periodo di applicazione della norma il credito d’imposta andrà determinato con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.20, senza che assumano rilievo quelli realizzati nel periodo d’imposta 2021. Anche in questo caso, in ottemperanza al principio di omogeneità dei valori, sarà necessario utiliz-zare le spese medie sostenute nel triennio 2012-2014 ragguagliate.

r&s aGeVolazioni eD inCentiVi

Dr. Ranieri Villa | [email protected]

R. Villa

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italia: GiUrisDizione e lesione Di DiseGni e moDelli ComUnitari

Con sentenza C-433/16, la CGUE si è espressa in merito alla competenza giurisdizionale e all’ac-certamento dell’insussistenza di una contraffazione di disegno o modello comunitario. Una società italiana che commercializza cerchioni per auto che replicavano gli omologhi prodotti della BMW, e che erano stati registrati come disegni o modelli comunitari, si era rivolta al Tribunale di Napoli, pretendendo di giustificare giuridicamente la vendita dei propri cerchioni con la “clausola di ripara-zione” (l’esclusione dall’ambito di privativa dei pezzi di ricambio necessari) e denunciando un atto di abuso di posizione dominante da parte di BMW. Quest’ultima, per contro, pretendeva di mantenere il proprio diritto di esclusiva. BMW adiva quindi la Corte di Cassazione, per contestare la compe-tenza giurisdizionale del Tribunale di Napoli, e negava nel contempo l’applicabilità della clausola di riparazione, dato che la legge tedesca non prevede tale esenzione. La CGUE, investita del caso, sanciva che le questioni sui disegni o modelli comunitari vanno devolute esclusivamente ai tribunali dello Stato del soggetto convenuto, sicché, nel caso di specie, la competenza giurisdizionale spettava al giudice tedesco (giudice del luogo ove la convenuta BMW ha la propria sede). Infine, la Corte rimandava l’esame della questione circa l’abuso di posizione dominante a un momento successivo all’accertamento della sussistenza o meno della contraffazione, da esperirsi quindi a cura del giudice tedesco.

Germania: la FornitUra Dall’italia a Paesi terzi PUò ConFiGUrare Una Violazione Di breVetti in Germania

Un’impresa italiana può violare brevetti in Germania anche quando fornisce clienti di Paesi terzi: se questi clienti consegnano a loro volta la merce in Germania e commettono una violazione di brevetto, questa azione può essere attribuita anche alla società italiana. Ciò è il risultato di una recente decisione del Tribunale federale tedesco (16.05.17, X ZR 120/15). La Suprema Corte tedesca ha stabilito che il fornitore non è obbligato a controllare l’ulteriore utilizzo delle merci. Tuttavia, se il fornitore sa che i beni devono essere consegnati in Germania, o se in passato il cliente ha già consegnato beni simili in Germania, deve intervenire. Se il fornitore non agisce per impedire la for-nitura in Germania si rende anch’egli responsabile di una violazione di brevetto in territorio tedesco. Pertanto, è importante che le aziende in Italia verifichino se dispongono di informazioni sull’uso successivo della merce da parte del cliente. Se è noto che il cliente è un commerciante che ha clienti anche sul mercato tedesco, è necessario intervenire per evitare la violazione di brevetti in Germania. Ad esempio, è possibile imporre un divieto di vendita in Germania.

Diritto Dei breVetti, Dei marChi e D’aUtore

M. Figini

Avv. Matteo Figini | [email protected] Avv. Daniele Bracchi | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Bracchi

Dr. Joachim Mulch | [email protected]

J. Mulch

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italia: il termine PresCrizionale Delle inDennitÀ Di Cessazione nel raPPorto Di aGenzia

In tema di prescrizione dell’indennità per la cessazione del rapporto, la Cassazione, con due decisioni (C 94/10923 e C 08/15798), ha definitivamente modificato il suo precedente orientamento, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 5 c.c.) anziché quella decennale (art. 2946 c.c.). La circostanza che all’art. 2948 n. 5 c.c. si dica «rapporto di lavoro» senza aggiungere «subordinato» acquista un rilievo particolare se si considera la collocazione della norma all’interno del libro VI del codice civile, ove pertanto non può di certo asserirsi che la subordinazione sia da ritenersi implicita, come accade invece per gli articoli regolanti il lavoro nell’impresa in generale (titolo II, capo I del libro V). Pertanto, la prescrizione quinquennale si applica a tutti i tipi di rapporto a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero del tipo di rapporto, subordina-to o autonomo, stante l’opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione e di evitare in tal modo le dif-ficoltà probatorie derivanti dall’esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale.

Germania: manCato Diritto alla ProVViGione in Caso Di manCata eseCUzione Dell’aFFare

La Corte di Giustizia dell’UE (CGUE, sent. C-48/16 del 17.05.17) e la Corte Suprema Tedesca (CST, sent. VII ZR 277/15 del 1.06.17) si sono trovate a decidere in due casi quando venga meno il diritto alla provvigione in capo all’agente ai sensi dell’art. 11 della Dir. europea sugli agenti commerciali e dell’art. 87a co. 3, 2. periodo, HGB (Cod. comm. ted.), qualora il preponente non abbia eseguito, in tutto o in parte, l’affare concluso. Sia secondo la Dir. europea sia ai sensi della normativa tedesca, in caso di mancata esecuzione dell’affare da parte del preponente, il diritto dell’agente alla provvigione viene meno unicamente se e nella misura in cui la mancata esecuzione sia dovuta a circostanze non imputabili al preponente. Nel caso sottoposto all’esame della CGUE, il cliente di un preponente aveva sospeso il pagamento delle forniture correnti poiché non era stato trattato in modo adeguato dal preponente, il quale aveva quindi risolto il contratto. Fermo restando la legittimità della risoluzione contrattuale, in quanto il cliente non poteva semplicemente sospendere i pagamenti, per la questione della provvigione è invece necessario tenere conto di tutte le circostanze, quindi anche del com-portamento del preponente che ha determinato la sospensione dei pagamenti. Nel caso deciso dalla CST, quest’ultima ha chiarito che eventuali ingerenze illegittime nell’attività d’impresa ad opera di un’autorità non sono ricomprese tra i rischi del preponente e fanno quindi venir meno il diritto alla provvigione.

Diritto CommerCiale e DeGli aGenti

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner | [email protected]

F. Toffoletto

Dr. Robert Budde | [email protected]

R. Budde

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italia: aGGiornamento Della rata Di aCConto Per Gli imPianti inCentiVati

A partire dalle competenze di luglio 2017, verrà aggiornato il valore della rata di acconto. L’ade-guamento sarà effettuato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative al 2016 o, in alternativa, al 2015 a seconda della disponibilità e validità dei dati di misura inviati al GSE dai gestori di rete. Nel caso in cui tali misure non siano disponibili e valide alla data di aggiornamen-to, il GSE determinerà la rata di acconto sulla base delle ore di produzione regionali. La rata così determinata sarà utilizzata per l’erogazione degli acconti relativi alle competenze che, a partire da luglio 2017, vengono corrisposti secondo il calendario di pagamento vigente. Con riferimento al conguaglio 2016, il GSE comunica che nei prossimi mesi continueranno a essere processate le misure di produzione di competenza del suddetto anno eventualmente trasmesse dai gestori di rete, anche al fine di rideterminare l’importo del conguaglio annuale sulla base di nuove versioni di misura. I corrispettivi così calcolati saranno erogati unitamente alle rate di acconto 2017, secondo le scadenze previste dal calendario di pagamento.

Diritto Dell’enerGia

Avv. Antonella Sannicandro | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

A. Sannicandro

italia: normatiVa raee e VenDita online Di aPPareCChiatUre elettriChe eD elettroniChe

Dal 15.08.18, l’ambito di applicazione della normativa RAEE (D.Lgs. 49/14, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE) includerà tutte le apparecchiature per le quali non sia prevista una specifica esclusione (“open scope”). La normativa impone ai produttori, agli importatori e ai distributori di apparecchia-ture elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti (RAEE) che derivano dai prodotti immessi sul mercato. Tale disciplina si applica anche a coloro che operano attraverso canali di vendita online, che – nonostante i ritardi sinora accumulati – saranno tenuti ad adeguare la propria attività commerciale alle previsioni normative per evitare di incorrere in eventuali sanzioni. Tra i principali obblighi si sottolineano i seguenti: (i) assicurare, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, che i RAEE di tipo equivalente siano ritirati gratuitamente, in ragione di uno a uno, e conferiti ad un centro autorizzato per il successivo trattamento, recupero o smaltimento; (ii) predisporre e pubblicare all’interno del proprio sito internet e delle condizioni di vendita un’informativa specifica e completa sul diritto del consumatore alla restituzione gratuita di un RAEE di tipo equivalente. Si ricorda, infatti, che la vio-lazione di tale ultimo obbligo comporta la nullità della vendita e la restituzione del prezzo pagato.

“iCt” eD innoVazione DiGitale

Avv. LL.M. Carlo Impalà | [email protected]

C. Impalà

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italia: DiViDenDi Ue (DirettiVa maDre-FiGlia)

La CGUE (causa C-6/16) si è pronunciata in merito alla Direttiva madre-figlia, che prevede l’esen-zione dalle ritenute alla fonte nel caso di utili corrisposti da una società UE a società residenti in un altro stato UE. La Corte ha analizzato in particolare la Direttiva madre-figlia (90/435/CEE) e le restrizioni all’esenzione adottate nella normativa interna agli Stati. Il caso riguardava una società francese, che aveva distribuito dividendi alla controllante lussemburghese, controllata a sua volta da una società svizzera. La normativa francese prevede che non si possa applicare l’esenzione nel caso di società beneficiarie detenute da società extra-UE, se la società non dimostra che la catena di partecipazioni non ha scopo di trarre vantaggi dall’esonero dalla ritenuta. La Corte di Giustizia ha chiarito che, anche se la Direttiva prevede la possibilità che gli Stati possano adottare disposizioni per evitare abusi, gli stessi non possono adottare norme interne di carattere generale che vincolino l’adozione della Direttiva madre-figlia alla dimostrazione che la catena di partecipazioni non ha come fine principale quello di trarre vantaggio dall’esenzione, senza che l’amministrazione fiscale sia tenuta a fornire indizi di elusione fiscale.

Germania: termine Per la riChiesta Delle DeDUzioni FisCali (art. 50D i estG)

Diritti a rimborsi fiscali per soggetti limitatamente passivi d’imposta, titolari di redditi da capitali o di una retribuzione in Germania - secondo quanto previsto dall’Art. 50 EStG (legge tedesca sull’imposta sul reddito) - possono risultare dagli accordi contro la doppia imposizione fiscale oppure dagli artt. 43b e 50g EStG, con i quali sono state recepite le norme comunitarie. Nonostante la suddetta age-volazione, l’art. 50d I 1 EStG impone al soggetto passivo di dichiarare e versare le imposte relative ai redditi di capitali e retribuzioni, al fine di far valere il proprio diritto al rimborso all’interno di un apposito procedimento (Art. 50d I 2 ss. EStG). Il termine per la richiesta di rimborso è di quattro anni e comincia a decorrere dall’anno in cui i succitati redditi sono stati prodotti. In ogni caso, è previsto un termine di ulteriori sei mesi dopo il pagamento del tributo per le ripartizioni di utili che sono state occultate. In questo modo viene fatta salva la possibilità di rispettare il termine per la richiesta di rimborso, anche se le imposte da rimborsare in Germania sono state determinate e versate allo scadere del termine di quattro anni. Il rispetto di questo termine è di fondamentale importanza, come recentemente ribadito dalla Commissione tributaria di Colonia con apposita sentenza.

FisCalitÀ internazionale

M. Biasin

Prof. Massimo Biasin | [email protected]

Stephanie Deiters | [email protected]

S. Deiters

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italia: l’oPinione Delle sezioni Unite sUi “PUnitiVe DamaGes”: Una sVolta ermeneUtiCa ePoCale

Con sentenza n. 16601/17 le Sezioni Unite hanno espresso un principio di diritto di importante impatto dogmatico, segnando una svolta ermeneutica nel quadro del tradizionale sistema della re-sponsabilità civile. In particolare, l’ordinanza di rimessione (la n. 9978/16, esaminata nell’edizione di marzo 2017 della presente Newsletter), con riferimento ad un caso di responsabilità da prodotto difettoso, aveva posto il quesito relativo alla riconoscibilità o meno, nel nostro ordinamento, delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. A tale riguardo, le Sezioni Unite si sono schierate in favore dell’astratta ammissibilità dei danni punitivi, ritenendo che il “carattere monofunzionale della responsabilità civile” rappresentato dalla finalità reintegratoria del risarcimento (volto a ripri-stinare lo “status quo ante” del danneggiato), e a cui fa riferimento l’impostazione classica, debba essere superato. Infatti, accanto alla primaria funzione compensativo-riparatoria, al sistema risarci-torio italiano dovrebbe adesso essere riconosciuta una “natura polifunzionale che si proietta verso più aree”, tra cui le principali risulterebbero quella preventiva e quella sanzionatorio-punitiva. Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, puntualizzato come la possibilità di delibazione nel sistema italiano risulti subordinata alla verifica che la sentenza straniera sia ancorata a un dato normativo che con-senta la tipicità delle ipotesi di condanna, la loro prevedibilità e dei limiti di natura quantitativa al risarcimento stesso.

resPonsabilitÀ Da ProDotto e Del ProDUttore

Avv. Simona Gallo | [email protected] Avv. Riccardo Ravasio | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

R. Ravasio

S. Gallo

italia: nUoVe soGlie Per la notiFiCa Di oPerazioni Di ConCentrazione all’ aGCm

Il 29.08.17 è entrata in vigore la l. 124/17 (D.L. Concorrenza), che ha modificato una delle soglie di notifica di operazioni di concentrazione all’AGCM previste dall’art. 16 della l. 287/90. Il regime fino-ra in vigore richiedeva che le operazioni di concentrazione dovessero essere notificate e autorizzate dall’AGCM inter alia qualora l’impresa target avesse generato in Italia un fatturato di almeno 50 milioni di Euro (seconda soglia di notifica). La modifica introdotta dalla l. 124/17, armonizzando la normativa nazionale con il regime UE, dispone ora che le concentrazioni debbano essere notificate all’AGCM qualora almeno due delle imprese interessate abbiano realizzato individualmente un fattu-rato di 30 milioni di Euro in Italia. Non essendo più tale soglia ancorata esclusivamente al fatturato dell’impresa target, in futuro dovranno in particolare essere notificate all’AGCM le operazioni volte alla creazione di joint ventures, in cui le parent companies raggiungano la soglia, ma la joint venture stessa abbia invece un fatturato insignificante in Italia o, verosimilmente, anche ove non ne realizzi alcuno. Rimane invece sostanzialmente immutata la prima soglia di notifica, che richiede che tutte le imprese partecipanti all’operazione realizzino congiuntamente in Italia un fatturato pari a 492 milioni di Euro.

Diritto Dei Cartelli e Della ConCorrenza

Avocat e Avv. stabilito Maurizio Pappalardo, Of Counsel, BonelliErede | [email protected]

M. Pappalardo

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italia: DoPPia imPosizione: Dal 2019 DUe anni e mezzo Per risolVere le ControVersie

L’Ecofin ha approvato la proposta di direttiva che fissa nuove regole per risolvere le controversie fiscali in materia di doppia imposizione, ovvero tutti quei casi in cui due Stati pretendono il diritto di tassare lo stesso reddito di una società o di una persona fisica. La direttiva copre un ampio numero di casi e fissa scadenze chiare, che gli Stati membri devono osservare per concordare una soluzione vincolante. Gli Stati membri sono tenuti a recepire quanto previsto nella direttiva entro il 30.06.19.Tale intervento normativo risponde all’esigenza di garantire un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in ambito fiscale con l’obiettivo di assicurare un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti e di realizzare sistemi fiscali equi all’interno dell’Unione Europea.

italia: esonero Dal qUaDro rW anChe Per il ConiUGe e Familiari Dei soGGetti “Frontalieri”

L’art. 38 co. 13 del D.L. 78/10 ha previsto che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria, detenute nel Paese in cui svolgono l’attività lavorativa. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/13, ha previsto che l’esonero dal monitoraggio fiscale venga riconosciuto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno) e a condizione che il lavoratore, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, non detenga più le attività all’estero. Rimane fer-mo l’obbligo per i soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale di indicare nella dichiarazione i redditi delle attività estere di natura finanziaria. Con la legge di conversione del D.L. 50/17, l’esonero in argomento è stato esteso anche al coniuge ed ai familiari di primo grado dei soggetti frontalieri, qualora risultino cointestatari ovvero beneficiari di procure e deleghe sul conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dal lavoro ivi svolto. In sintesi, quindi, vi sono due tipi di esonero: per i frontalieri si applica per tutte le attività detenute nel Paese fonte del reddito, mentre per il coniuge ed i familiari l’esonero è circoscritto al conto estero in cui sono accreditati stipendi ed emolumenti.

isPezioni FisCali e Contenziosi tribUtari

tassazione Delle Persone

M. Petrucci

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | [email protected]

Dott. Armin Hilpold | [email protected] Dott. Hannes Hilpold | [email protected]

A. Hilpold

H. Hilpold

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italia: trasFormazione Di aree PriVate in oPere PUbbliChe

Con sentenza n. 3005 del 21.06.17, la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato e delineato ulteriormente un importante principio in tema di occupazione da parte della pubblica amministra-zione di terreni privati e conseguente irreversibile trasformazione dei medesimi ad uso pubblico in assenza di procedura espropriativa. Secondo i Giudici amministrativi, in tale ipotesi l’amministra-zione sarà tenuta in primo luogo a restituire materialmente il bene al suo legittimo proprietario e, contemporaneamente, a risarcire il danno dal medesimo subito. Ciò a condizione che il privato agi-sca contro l’amministrazione per ottenere effettivamente la restituzione del bene e non per il mero ristoro economico mediante richiesta dell’equivalente in denaro. L’amministrazione potrà diventare proprietaria del terreno solo nel caso in cui intervenga con il privato un accordo transattivo oppure sussistano tutti i presupposti per vantare l’acquisto a titolo originario per usucapione. Viene fatta salva, naturalmente, l’ipotesi in cui l’amministrazione emetta un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42bis T.U. 327/01, che prevede in estrema sintesi una procedura espropriativa abbre-viata, con onere rafforzato di motivazione. Si ricorda che tale procedura è stata ritenuta conforme sia alla Costituzione sia a CEDU (sentenza C. Cost. 30.04.15, n. 71).

Diritto Dell’eDilizia eD immobiliare

italia: aPPalti: siCUrezza in Cantiere

Il compito del controllo delle lavorazioni in cantiere non è demandato al solo Coordinatore della Si-curezza per la fase esecutiva dell’appalto (CSE). Il CSE ricopre una posizione di garanzia per il rispet-to della normativa anti-infortunistica, che si affianca a quella di altri soggetti destinatari della stessa normativa. Sul CSE incombono compiti di vigilanza, tra i quali il controllo sulla corretta osservanza da parte delle imprese operanti in cantiere del Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento (cosid-detto “PSC”), redatto dallo stesso CSE, e la verifica della idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (cosiddetto “POS”) predisposto nell’interesse dell’appaltatore e della corrispondenza del POS al PSC. La responsabilità per infortuni occorsi a lavoratori in cantiere può essere attribuita al CSE, quando l’attività lavorativa che ha causato gli incidenti non può essere considerata estemporanea ed è pro-vato che il CSE non abbia verificato che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immedia-tamente percepibili e che le procedure di lavoro fossero coerenti con il PSC e con i rischi ivi elencati.

aPPalti

R. Rudek

Avv. e RA Robert Rudek | [email protected]

Avv. Paola Nardini | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

P. Nardini

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italia: immobili sitUati in Germania – trattamento iVa Dei relatiVi serVizi

Nel caso di prestazioni relative a immobili ubicati in Germania, la disciplina locale prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi alle forniture di lavoro (Werklieferungen) e ad ogni forni-tura di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti, indipendentemente dal fatto che il commit-tente sia stabilito in Germania. Pertanto, il committente del servizio o della fornitura di lavoro che non è stabilito in Germania è tenuto ad identificarsi ai fini dell’IVA per assolvere l’imposta con il sistema dell’inversione contabile e adempiere agli obblighi formali, inoltre deve riportare in fattura che il destinatario è il soggetto debitore dell’IVA tedesca (“Steuerschuldnerschaft des Leistungsem-pfängers”). Nel caso in cui un’impresa tedesca affidasse dei lavori, relativi ad un immobile situato in Germania, ad un’impresa italiana e questa ne affidasse una parte ad una seconda impresa italiana, la prima impresa italiana sarà tenuta ad identificarsi ai fini IVA in Germania per applicare il mecca-nismo dell’inversione contabile.

Germania: sentenza sUlla Detrazione Dell’iVa nella CostrUzione Di imPianti bioGas

Il 1.02.17 è stata emessa una sentenza da parte del Tribunale Finanziario della Sassonia (R.G. 2 K 1209/16), dopo che l’autorità fiscale tedesca non aveva concesso ad una società tedesca la detrazione dell’IVA. La società in questione aveva costruito, quale appaltatore principale, un parco per la bioenergia ai fini della produzione di biogas ed energia elettrica. La società aveva detratto l’IVA dalle fatture dei subappaltatori relative all’allacciamento all’alta tensione. L’autorità fiscale tedesca, considerando le prestazioni del subappaltatore di carattere edilizio secondo la normativa IVA tedesca, ha preteso la restituzione dell’IVA ed ha stabilito degli interessi di mora. Contrariamente a tale decisione, secondo il Tribunale Finanziario la detrazione dell’IVA spetta alla società, in quanto la prestazione oggetto della fattura non si configura come edile. Le installazioni aziendali come i moduli per la produzione di biogas ed energia non sarebbero componenti di opere edilizie ma avrebbero una propria utilità e sarebbero soltanto collocati all’interno dell’opera edile. La nuova normativa inerente alle prestazioni edili prevista dalla legge tedesca sull’IVA, invece, sancisce che gli impianti aziendali debbano –contrariamente a quanto espresso dalla giurisprudenza- essere considerati come opere edilizie. Ad esempio, gli impianti fotovoltaici nelle colture in pieno campo sono da considerarsi installazioni aziendali e dunque un’opera edilizia. L’amministrazione finanziaria ha pertanto impugnato la decisione.

iVa e Dazi

S. Amoroso

Dott. Stefano Amoroso | [email protected]

M. Winkler

M. Radke

Steuerberater FB IntStR Matthias Winkler | [email protected] Steuerberater Marcel Radke | [email protected]

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italia: anCora Problemi sUl CabotaGGio internazionale in italia

Nonostante l’art. 4 del Regolamento CE n. 1072/09 preveda che la licenza comunitaria, di cui sono muniti gli autotrasportatori iscritti all’Albo, autorizzi il traino di un semirimorchio immatricolato in un altro Stato europeo, la Polizia stradale, le Prefetture ed anche qualche Giudice sequestrano talvol-ta tali complessi veicolari, confiscando il carico trasportato. L’art. 84 del Codice della strada italiano prevede, infatti, che la facoltà di traino “misto” (ovverosia un mezzo trattore di un’impresa che traina un semirimorchio di un’altra impresa) sia consentita attraverso la stipula di un contratto di locazione senza conducente con un’altra impresa che sia iscritta all’Albo italiano. In caso contrario, ai sensi del successivo art. 88, il relativo trasporto - se non diversamente autorizzato (ad es. cabotaggio) - sa-rebbe abusivo. Questo difetto di coordinamento tra le due normative andrà sicuramente coordinato: é tuttavia evidente che, secondo il diritto civile, il contratto di trasporto si dice “reale”, nel senso che si perfeziona con la consegna della cosa da trasportare, sia che venga caricata sul mezzo sia che venga trainata, tramite un semirimorchio. E non sussiste la necessità di alcuna autorizzazione per la cosa trasportata. È tuttavia consigliabile redigere adeguatamente i contratti e gli altri documenti di trasporto, indicando il titolo di possesso del mezzo trainato.

Diritto Dei trasPorti

Germania: ConseGUenze Per la Patente all’estero in Caso Di GUiDa sotto l’eFFetto Di alCol

Per infrazioni alle norme di circolazione all’estero, vale in linea generale il diritto del luogo in cui queste vengono commesse. Questo è spesso molto più rigoroso di quello tedesco. In linea di princi-pio il ritiro della patente di guida oppure un divieto temporaneo di circolazione, come conseguenza per l’infrazione ad una norma di circolazione, ha effetto solo nel territorio dove è stato emesso. Ci si chiede però quali implicazioni comporti la guida all’estero sotto l’effetto di alcol per la patente in Germania, se le relative sanzioni appunto previste nel paese straniero siano eseguibili anche sul territorio tedesco: oltre all’esecuzione di una pena pecuniaria sono ammissibili in Germania conse-guenze sia penali sia amministrative. Nel caso in cui l’infrazione sia stata debitamente comprovata come tale anche secondo i principi stabiliti sul territorio nazionale, le autorità nazionali competenti per il rilascio della patente di guida potrebbero utilizzare il fatto di una guida sotto l’effetto di alcol all’estero, come motivazione per invitare l’interessato a sottoporsi all’esame di idoneità alla guida. Non è applicabile la predetta misura ad esempio per la mera circostanza che sul territorio nazionale si dovrebbe prelevare un campione ematico, mentre all’estero è stata effettuata solo una misurazione con l’etilometro.

RAin e Avv. Sabine Feller, LL.M. (Master of Insurance Law) | [email protected]

S. Feller

Avv. Michele Calleri | [email protected] Avv. Serena Patrisso | [email protected]

M. Calleri

S. Patrisso

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italia: GiUDizio in mala FeDe o Con ColPa GraVe: qUali Possibili ConseGUenze?

Non è raro che un soggetto si determini ad agire o resistere in giudizio nella consapevolezza di avere torto o colpevolmente ignorando, a causa del mancato uso di un minimo di diligenza, l’infondatezza delle tesi esposte in giudizio e/o il carattere fraudolento dei mezzi adoperati nella controversia. Quali sono le possibili conseguenze in questi casi? La risposta si trova nell’art. 96 c.p.c., che ricollega a tali ipotesi la possibile condanna per responsabilità aggravata: se risulta che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni. I presupposti della condanna sono l’istanza di parte, la soccombenza totale dell’avversario, la prova dell’altrui malafede o colpa grave e del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Peraltro, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, il giudice può sanzionare le condotte ostruzionistiche della parte anche a prescindere dall’effettiva causazione di un danno (spesso difficile da dimostrare) e dall’istanza di parte, condannandola, qualora soccom-bente, al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

Diritto ProCessUale eD arbitrati

S. Grigolli

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli | [email protected]

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