Caratteri Fondamentali Del Fenomeno Giuridico

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Il diritto è quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività. Il fenomeno giuridico nasce dove esiste un contesto sciale che necessita di regole riconosciute da tutti, attorno a determinati fini da conseguire attraverso l’organizzazione collettiva. L’autorità è un potere gerarchico formalizzato socialmente e regolato da norme e sanzioni (sovranità del popolo). L’autorevolezza è un riconoscimento soggettivo di una persona per le sue capacita e la sua esperienza. Le forme di governo si diversificano a seconda della distribuzione dei tre poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Tra il Parlamento e il Governo esiste un accordo di fiducia reciproca, sono riconosciuti dalla sovranità e regolati da norme giuridiche, la magistratura è un organo indipendente ed imparziale. I fini e i contenuti di una regola giuridica possono riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza, sopravvivenza e sviluppo. Il legame fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale è strettamente connesso nella storia passata e recente. Con la nascita delle prime forme di aggregazione sociale le città-stato, che superavano lo stadio di sviluppo dei singoli nuclei familiari di una società basata sull’agricoltura dell’autosostentamento, e il conseguente avvio di un processo evolutivo nelle strutture sociali, viene a crearsi un tessuto di regole e norme, volte essenzialmente alla protezione e al commercio dei beni primari. Ha origine lo Stato, un’entità che si colloca al di sopra del popolo, che vivono in un determinato spazio (territorio statale) e che rivendica la forza e il potere necessari per assicurare la salvaguardia del gruppo sociale. Attraverso i suoi organi esponenziali, disciplina con una serie di regole i rapporti interni tra i singoli e i gruppi sociali ed esterni con altri Stati. Le regole si dividono in regole giuridiche: dirette a disciplinare i rapporti fra gli individui funzionali al raggiungimento del fine primario, legate agli eventi storici concreti di quella comunità e caratterizzate dalla coattività, da organi sanzionatori volti a reprimerne le violazioni; e regole di altro genere (religiose, morali) orientate a guidare il comportamento dei singoli, legate a valori atemporali e trascendenti con la possibilità di aderirne spontaneamente. Sono frequenti i casi in cui esse si condizionino reciprocamente , il che conferma la storicità del fenomeno giuridico, che riflette i mutamenti sociali nel tempo. Le regole giuridiche non sono sempre scritte in atti (diritto scritto) ma a volte hanno origine dalla consuetudine di una società (diritto non scritto). La progressiva estensione del diritto scritto è stata necessaria per garantire certezza e delimitazione dei

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Il diritto è quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività. Il fenomeno giuridico nasce dove esiste un contesto sciale che necessita di regole riconosciute da tutti, attorno a determinati fini da conseguire attraverso l’organizzazione collettiva. L’autorità è un potere gerarchico formalizzato socialmente e regolato da norme e sanzioni (sovranità del popolo). L’autorevolezza è un riconoscimento soggettivo di una persona per le sue capacita e la sua esperienza. Le forme di governo si diversificano a seconda della distribuzione dei tre poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Tra il Parlamento e il Governo esiste un accordo di fiducia reciproca, sono riconosciuti dalla sovranità e regolati da norme giuridiche, la magistratura è un organo indipendente ed imparziale. I fini e i contenuti di una regola giuridica possono riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza, sopravvivenza e sviluppo. Il legame fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale è strettamente connesso nella storia passata e recente. Con la nascita delle prime forme di aggregazione sociale le città-stato, che superavano lo stadio di sviluppo dei singoli nuclei familiari di una società basata sull’agricoltura dell’autosostentamento, e il conseguente avvio di un processo evolutivo nelle strutture sociali, viene a crearsi un tessuto di regole e norme, volte essenzialmente alla protezione e al commercio dei beni primari. Ha origine lo Stato, un’entità che si colloca al di sopra del popolo, che vivono in un determinato spazio (territorio statale) e che rivendica la forza e il potere necessari per assicurare la salvaguardia del gruppo sociale. Attraverso i suoi organi esponenziali, disciplina con una serie di regole i rapporti interni tra i singoli e i gruppi sociali ed esterni con altri Stati.

Le regole si dividono in regole giuridiche: dirette a disciplinare i rapporti fra gli individui funzionali al raggiungimento del fine primario, legate agli eventi storici concreti di quella comunità e caratterizzate dalla coattività, da organi sanzionatori volti a reprimerne le violazioni; e regole di altro genere (religiose, morali) orientate a guidare il comportamento dei singoli, legate a valori atemporali e trascendenti con la possibilità di aderirne spontaneamente. Sono frequenti i casi in cui esse si condizionino reciprocamente , il che conferma la storicità del fenomeno giuridico, che riflette i mutamenti sociali nel tempo. Le regole giuridiche non sono sempre scritte in atti (diritto scritto) ma a volte hanno origine dalla consuetudine di una società (diritto non scritto). La progressiva estensione del diritto scritto è stata necessaria per garantire certezza e delimitazione dei poteri nel tempo, specie nelle grandi città, nonostante la nascita di una norma scritta non assicuri la sua ottemperanza nei reali rapporti umani.

Le caratteristiche del fenomeno giuridico sono: l’effettività, ovvero la conoscenza ed osservanza di una regola da parte dei suoi membri in maniera obbligatoria, è frequente infatti la non osservanza di una regola nel caso in cui essa non corrisponda più a nessuna esigenza (desuetudine), nel caso questo avvenga esiste una norma che disciplina la fonte legittimata a mutare o annullare una norma ormai obsoleta; la certezza del diritto, ovvero il raggiungimento dell’effettività di una regola tramite strutture (l’ordinamento giudiziario) e istituti (le sanzioni) applicati in caso di infrazione della stessa; la relatività del diritto, significa che le regole possono avere un contenuto mutevole a seconda della situazione, e con la norma, anche l’intero concetto di “giuridicamente rilevante”, sempre a seconda del caso particolare preso in esame.

La differenza tra disposizione e norma è che la prima può essere interpretata in quanto generale e applicabile in svariati casi attinenti all’argomento, la norma è una sua appendice che specifica tutto il resto delle possibilità che derivano dalla disposizione iniziale. Essendo la regola giuridica una regola di comportamento essa deve determinare cosa bisogna regolare e come bisognerebbe procedere subito dopo. La prima operazione consiste in una selezione tra gli aspetti della vita umana di quelli riguardanti la sfera del diritto, tali fatti costituiscono la fattispecie astratta da disciplinare: un’attività volontaria (atti giuridici) o un evento accaduto non volontariamente (fatti giuridici); la seconda operazione determina gli effetti da imporre anche contro la volontà del destinatario della norma, possono essere l’obbligo di svolgere una determinata attività (posizioni soggettive di svantaggio), tra cui i doveri (per soddisfare un interesse di

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carattere pubblico), di obblighi (per soddisfare gli interessi di un singolo) e di oneri (previsti per l’adempimento di un interesse personale) oppure il diritto di esigere dagli altri un comportamento conforme a quello imposto dalla norma (posizione soggettiva di vantaggio), tra cui la posizione di diritto soggettivo, di colui il cui interesse è protetto dalla norma, mediante l’imposizione di un dovere ad altri soggetti, e si distinguono i diritti assoluti (l’imposizione è prevista per una moltitudine non definita di persone) e diritti relativi (nel caso ad esempio dei diritti di un creditore verso un debitore). O anche di una norma che tutela indirettamente l’interesse del singolo, titolare della posizione di interesse legittimo (per tutelare l’interesse di più persone indistinte), da questo si distingue l’interesse semplice/ di fatto, che rappresenta una situazione potenzialmente traducibile in un diritto soggettivo o interesse legittimo. Le proprietà di una norma giuridica devono essere la: positività, cioè il riconoscimento effettivo del suo utilizzo, la coattività, cioè la possibilità di farla rispettare, l’esteriorità, che disciplina lo svolgimento della norma nella società, e la generalità e astrattezza, che la rendono mutevole ed interpretabile. Diritti, doveri, interessi ed obblighi rappresentano il contenuto di una norma giuridica.

I soggetti giuridici a cui le norme di riferiscono sono le persone fisiche, dotata della capacità giuridica cioè titolare di diritti e doveri dalla nascita e della capacità di agire, limitata dai casi in cui non si è in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà, come per un minore o un infermo di mente. Esistono anche le persone giuridiche, cioè una pluralità di persone che danno vita ad una organizzazione per perseguire una finalità comune (società commerciali) o una pluralità di beni gestiti da più persone (fondazioni); essi sono soggetti giuridici autonomi titolari della capacità giuridica e di agire. Si distinguono le persone giuridiche private (fenomeni di aggregazione sociale) e pubbliche, tra cui lo Stato stesso, soggetto giuridico nei confronti degli altri Stati e dei suoi cittadini. Lo Stato è l’unico centro di imputazione nonostante tutti i suoi organi che agiscono per suo nome e conto in virtù di un rapporto organico. Un rapporto distinto da quello di rappresentanza che si ha ne caso una persona fisica decida di (rappresentanza volontaria) o debba (rappresentazione legale) far gestire i propri affari da un altro soggetto. L’organo dello Stato è lo Stato stesso, gli atti giuridici che impone possono rivolgersi contro di esso. Tra i soggetti giuridici vi sono anche i fenomeni associativi (associazioni di fatto, non riconosciute, come sindacati, partiti, associazioni culturali) destinatari di alcune norme.

La complessità e stabilità di un apparato sociale corrisponde alla complessità delle regole di diritto, considerate un sistema o ordinamento giuridico. L’insieme delle regole ha bisogno di organizzazione, di soggetti istituzionali che ne assicurino la produzione (organi che pongono le regole) e l’applicazione ed osservanza (organi che assicurano il rispetto e l’esecuzione delle regole). Un apparato istituzionale (Parlamento) consente la nascita delle regole, un apparato esecutivo (Governo) mette in atto le regole. Se è vero che un ordinamento giuridico nasce nel momento in cui un gruppo sociale si pone un fine da perseguire e che deve assumere certe regole, potremmo avere diversi ordinamenti giuridici quanti sono i possibili fini che determinano l’aggregazione di un gruppo di persone, questo è il concetto della pluralità degli ordinamenti giuridici. La natura di un ordinamento giuridico dipende dal rapporto tra l’ordinamento e il gruppo sociale che in esso si riconosce, non dai fini più o meno variegati. Gli ordinamenti particolari si propongono il raggiungimento delle finalità più varie delimitate ad un settore e a specifici interessi di qualsiasi genere. Gli ordinamenti generali si propongono il soddisfacimento di una finalità onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali: si distinguono in originario oppure derivato. È originario quando non deriva la sua sovranità da nessun altro ordinamento (lo Stato, la Chiesa, la Comunità internazionale); è derivato quando la sua sovranità è un riflesso della sovranità di un altro ordinamento (gli enti territoriali e l'Unione europea). L’esistenza di una pluralità di ordinamenti genera difficoltà tra le loro relazioni reciproche, in particolare l’esigenza di una convivenza pacifica. Questo è risolto riconoscendo all’ordinamento giuridico generale (quello statuale) il compito di regolare i rapporti tra i membri di una

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comunità e tra i diversi ordinamenti giuridici al suo interno, purché i loro interessi non collidano con quelli dello Stato. E’ evidente che ad ogni estensione dell’area degli interventi statuali ci sarà un restringimento della libertà degli ordinamenti minori e dei suoi gruppi. Anche sul campo esterno si è manifestata l’esigenza di assicurare la convivenza non conflittuale di una pluralità di ordinamenti tutti generali (gli Stati). Esistono forme di collaborazione internazionale di natura economica, politica e militare (l’ONU o l’UE) e strumenti che disciplinano le relazioni tra le regole dei diversi ordinamenti (un trattato internazionale). Lo Stato è l’ordinamento che attraverso una propria organizzazione (organi politici, amministrativi e giuridici) che compongono lo Stato-apparato, assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di uno scopo condiviso da una collettività sociale (Stato-comunità) sul piano interno e sul piano esterno.

Gli ordinamenti giuridici statuali si possono racchiudere in due macroaree: ord. di Common Law e di Civil Law al quale appartiene anche l’ordinamento italiano. Essi hanno nel tempo subito un processo di reciproco condizionamento; l’ordinamento inglese si ascrive al Common Law e l’elemento differenziale appartiene ai modi di produzione delle norme giuridiche e ai soggetti coinvolti. Negli ordinamenti di Common Law ci si basa su un tessuto di regole prevalentemente non scritte, non contenute in atti normativi, bensì in decisioni giurisprudenziali basate su principi derivanti dall’esperienza e dalla prassi del giudice; neppure le regole costituzionali in Inghilterra si rifanno ad un unico testo, risalgono a codici più antichi. Nel Common Law la sentenza del giudice acquista valore normativo, egli è fonte di diritto, e si segue il principio dello stare decisis in base al quale nessun giudice può discostarsi da una norma affermata in precedenza da un giudice per un caso analogo. Negli ordinamenti di Civil Law le regole di diritto sono scritte, che siano di livello costituzionale o inferiore, la norma è tale solo se contenuta in atti riconosciuti dallo Stato; il ruolo del giudice è quello di interpretare la regola giuridica scritta e applicarla al contesto in maniera imparziale. Col passare del tempo alcune caratteristiche tra i due tipi di ordinamento si sono diffuse tra loro, come l’aumento progressivo del ricordo al diritto scritto (Statute Law) come per le decisioni del giudice negli ordinamenti di Civil Law, che nel creare una nuova norma prendono sempre più spunti da casi ormai risolti.

Le norme giuridiche nascono attraverso due meccanismi: mediante l’azione di organi del potere in grado di creare, integrare o modificare il diritto o mediante l’attribuzione di valore giuridico a certe regole nate da fatti o comportamenti umani. Se sono gli organi dello Stato a creare una norma essa sarà contenuta negli atti: fonti-atto (legge del Parlamento, regolamento del Governo), altrimenti si dicono fonti-fatto, nate da comportamenti umani consuetudinari ai quali alla fine si attribuisce un valore giuridico. Fonti-atto e fonti-fatto sono in grado di incidere sul sistema giuridico secondo una scala gerarchica di incidenza (forza normativa), con al vertice un’insieme di regole ricomprese in un atto normativo (la costituzione scritta) a volte regole nate dalla consuetudine (costituzione non scritta). La costituzione è la base alla quale ogni altra regola deve uniformarsi. Si dice in questo caso che la Costituzione sia rigida, non modificabile, inoltre le norme costituzionali seguono la regola dell’effettività, esiste dunque una Costituzione formale (quel complesso di norme costituzionali) e Costituzione effettiva (quella parte della Costituzione davvero operante in questo momento storico). Per Costituzione materiale ci si riferisce al risultato delle concezioni delle forze politiche dominanti, che talvolta possono andare oltre la costituzione formale, quando questo accade, si creano le condizioni per il mutamento della Costituzione formale. Una norma ormai obsoleta della costituzione può essere momentaneamente modificata o resa illegittima senza ledere l’intera disposizione, senza creare l’horror vacui. Un altro principio che regola i rapporti tra diverse fonti normative è quello della competenza, che fa riferimento all’organo titolare del potere di emanare una regola. Per esempio tra legge statale e legge regionale non ci sono superiorità gerarchiche, i loro rapporti reciproci sono regolati da diverse sfere di competenza, di modo che la legge regionale potrà insistere su certi fattori della regione ma sarà sottoposta a vincoli di libertà rispetto alla legge statale. Un’ulteriore regolatore è il valore delle norme nel tempo e nello spazio: Tra norme di pari grado gerarchico prevale quella entrata in

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vigore per ultima, che di regola porta con se modifiche alla prima. Quanto al valore nello spazio il principio da applicare è quello della territorialità del diritto, cioè le norme giuridiche hanno efficacia su di una collettività di soggetti individuati in relazione ad una limitata area geografica (legge statale in tutta Italia, legge regionale, nella sola regione). Le fonti finora citate sono le fonti interne, che operano in un determinato sistema giuridico e ne assicurano la continuità tramite la produzione di nuove norme. Esistono le fonti esterne, appartenenti a sistemi giuridici diversi (trattati internazionali), il tutto è in ogni caso disciplinato dal sistema giuridico con norme a riguardo.