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! CAPIToLo QUINTo REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI In questo capitolo si approfondiscono: la norma relativa alle detrazioni spettanti per produzione di reddito; alcune tipologie di redditi da indicare nel quadro C che presentano caratteristiche particolari nonché i redditi esenti e le rendite che non costituiscono reddito. 1. DETRAZIONI PER PRODUZIONE DEL REDDITO - ART 13 DEL TUIR 1.1 NOZIONI GENERALI L’articolo 13, introdotto dalla Legge Finanziaria 2007, prevede specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia del reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo. Come ricordato nel precedente capitolo 2, il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dalla casa di abitazione e relative pertinenze. Attenzione. Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere sommato al reddito complessivo del locatore per determinare le detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 del TUIR. La normativa in esame ripristina il sistema delle detrazioni d’imposta, vigente fino al 2002, con alcune particolarità. Sono, infatti, ampliate le categorie di reddito interessate dal beneficio e, in alcune ipotesi, la detrazione è stabilita sulla base di importi teorici da commisurare al reddito complessivo per calcolare l’ammontare effettivamente spettante. Inoltre, al fine di garantire un’area di esenzione dall’imposizione, in analogia con quanto si verificava in applicazione della c.d. “no-tax area”, è assicurato un importo minimo di detrazione in casi espressamente definiti. Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera i 55.000 euro. L’articolo 13 si compone di 6 commi: i commi 1 e 2 prevedono le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, il comma 3 prevede le detrazioni per i titolari di pensioni, il comma 4 stabilisce regole particolari per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni, il comma 5 prevede le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro autonomo, impresa minore, altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e commerciali occasionali, il comma 5-bis, inserito dalla Legge Finanziaria 2008 con effetto dal 1° gennaio 2007, stabilisce regole particolari per i titolari di redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge, Circ. 1/E (09.01.08) Circ. 1/E (09.01.08) new

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CAPIToLo QUINToREDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

E ASSIMILATI

In questo capitolo si approfondiscono:

• la norma relativa alle detrazioni spettanti per produzione di reddito;

• alcune tipologie di redditi da indicare nel quadro C che presentano caratteristiche particolari nonché i redditi esenti e le rendite che non costituiscono reddito.

1. DETRAZIONI PER PRODuZIONE DEL REDDITO - ART 13 DEL TuIR1.1 NOZIONI gENERALI

L’articolo 13, introdotto dalla Legge Finanziaria 2007, prevede specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia del reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo.

Come ricordato nel precedente capitolo 2, il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dalla casa di abitazione e relative pertinenze.

Attenzione. Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere sommato al reddito complessivo del locatore per determinare le detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 del TUIR.

La normativa in esame ripristina il sistema delle detrazioni d’imposta, vigente fino al 2002, con alcune particolarità. Sono, infatti, ampliate le categorie di reddito interessate dal beneficio e, in alcune ipotesi, la detrazione è stabilita sulla base di importi teorici da commisurare al reddito complessivo per calcolare l’ammontare effettivamente spettante.

Inoltre, al fine di garantire un’area di esenzione dall’imposizione, in analogia con quanto si verificava in applicazione della c.d. “no-tax area”, è assicurato un importo minimo di detrazione in casi espressamente definiti.

Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera i 55.000 euro.

L’articolo 13 si compone di 6 commi:

• i commi 1 e 2 prevedono le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati,

• il comma 3 prevede le detrazioni per i titolari di pensioni,

• il comma 4 stabilisce regole particolari per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni,

• il comma 5 prevede le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro autonomo, impresa minore, altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e commerciali occasionali,

• il comma 5-bis, inserito dalla Legge Finanziaria 2008 con effetto dal 1° gennaio 2007, stabilisce regole particolari per i titolari di redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge,

Circ. 1/E (09.01.08)Circ. 1/E (09.01.08)

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• il comma 6 fissa le regole per il calcolo della detrazione effettiva,

• il comma 6-bis, inserito dalla Legge Finanziaria 2008 con effetto dal 1° gennaio 2007, stabilisce che il reddito complessivo del contribuente che richiede le detrazioni deve essere assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze.

Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del TUIR.

In altri termini, la dichiarazione non aveva più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma doveva essere presentata anno per anno, ancorché non fossero intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

Il D.L. n 70 del 13 maggio 2011 (Decreto sviluppo) convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 ha previsto l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per produzione del reddito di cui all’art. 13 del TUIR, ripristinando le precedenti regole. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.

Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.

1.2 DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il comma 1 prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell’anno e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

In particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la nuova disposizione possono fruire della detrazione per lavoro dipendente:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all’articolo 50, comma 1, lett. a), (sempre che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa),

- i lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti (articolo 50, comma 1, lettera b)),

- i percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50, comma 1, lettera c)),

- i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 50, comma 1, lettera c-bis)),

- i sacerdoti (articolo 50, lettera d)),

- i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare (articolo 50, lettera h-bis)),

- i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (articolo 50, lettera l)).

A decorrere dal 1 gennaio 2007, gli importi della detrazione per lavoro dipendente sono pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 8.000 euro.

In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

Circ. 15/E (05.03.08)Circ. 15/E (05.03.08)

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

Quindi, tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno al fine di garantire un’area di esenzione dall’imposizione.

Pare opportuno segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che queste detrazioni minime possono spettare anche qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano indennità sostitutive di reddito erogate dall’INPS. Tali indennità, infatti, costituiscono reddito di lavoro dipendente se percepite in sostituzione di detto reddito. Giacché tali indennità sono erogate limitatamente al periodo di inattività del lavoratore ed hanno, quindi, carattere temporaneo, si ritiene che, ai fini della determinazione dell’importo della detrazione minima spettante le stesse possano essere considerate come redditi inerenti a “rapporti di lavoro a tempo determinato”.

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro.

Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.338 + [502 x (15.000 - reddito complessivo - abitazione principale)]7.000

L’importo della parentesi quadra, da aggiungere a 1.338 euro, decresce al crescere del reddito.

Il comma 6 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Gli importi fissati dalla norma di 1.338 e di 502 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell’anno.

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.

In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto indicato dalla norma è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

L’importo di 1.338 euro deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Circ. 34/E (04.04.08)Circ. 34/E (04.04.08)

REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE

fino a € 8.000

€ 1.840 , con le seguenti particolarità:

a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690

b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a € 1.380

compreso tra € 8.001 e € 15.000

€ 1.338 + l’importo derivante dal seguente calcolo:

€ 502 x (15.000 - reddito complessivo)

7.000

compreso tra € 15.001 e € 55.000

€ 1.338 x il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

55.000 - reddito complessivo

40.000

Nota: Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze e aumentato dell’imponibile “cedolare secca”.

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Inoltre, il comma 2 stabilisce che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a:

Quindi, per determinare la detrazione spettante occorre:

• prima applicare la formula indicata dalla norma

1.338 x [55.000 - (reddito complessivo- abitazione principale)]40.000

• poi aggiungere gli importi correttivi.

Dalla formulazione della norma, secondo la quale la “detrazione spettante..... è aumentata di un importo pari a....” si evince che gli importi incrementativi devono essere aggiunti alla detrazione effettivamente spettante e devono essere assunti nell’intero ammontare indicato dalla norma senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Riassumendo:

• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno (sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato),

• in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta,

• le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, nella misura di 690 euro (per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato) e di 1.380 euro (per i rapporti a tempo determinato), non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4, né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5. Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella più favorevole.

Circ. 15/E (16.03.07)Circ. 15/E (16.03.07)

MAGGIORAZIONE REDDITO COMPLESSIVO

€ 10 Compreso tra € 23.001 e € 24.000

€ 20 Compreso tra € 24.001 e € 25.000

€ 30 Compreso tra € 25.001 e € 26.000

€ 40 Compreso tra € 26.001 e € 27.700

€ 25 Compreso tra € 27.701 e € 28.000

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

TABELLA RIEPILOgATIVA

REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE

fino a € 8.000

€ 1.840, con le seguenti particolarità:

• la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690

• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a € 1.380

compreso tra € 8.001 e € 15.000 € 1.338 + € 502 x (15.000 - reddito complessivo)

7.000

compreso tra € 15.001 e € 23.000 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo)

40.000

compreso tra € 23.001 e € 24.000 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo) + € 10

40.000

compreso tra € 24.001 e € 25.000 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo) + € 20

40.000

compreso tra € 25.001 e € 26.000 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo) + € 30

40.000

compreso tra € 26.001 e € 27.700 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo) + € 40

40.000

compreso tra € 27.701 e € 28.000 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo) + € 25

40.000

compreso tra € 28.001 e € 55.000 € 1.338 x (55.000 - reddito complessivo)

40.000

Oltre € 55.000 € 0

Nota: Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze e aumentato dell’imponibile “cedolare secca”.

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1.3 DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE

I commi 3 e 4 stabiliscono l’importo delle detrazioni di cui possono fruire i titolari di redditi di pensione, i quali vengono suddivisi in due categorie a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età.

In caso di coesistenza nello stesso periodo d’imposta di redditi di lavoro dipendente e di redditi di pensione, la non cumulabilità delle rispettive detrazioni deve essere intesa con riferimento alle medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione.

1.3.1 PENSIONATI CON MENO DI 75 ANNI

Il comma 3 riguarda coloro che hanno meno di 75 anni di età. In tal caso, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a) (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati), spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di pensione nell’anno.

Per i pensionati che hanno meno di 75 anni, la detrazione è pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Ciò significa che tale misura minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro.

Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.255 + [470 x (15.000 - reddito complessivo - abitazione principale)]7.500

L’importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 1.255, decresce al crescere del reddito.

Gli importi di 1.255 e di 470 euro devono essere rapportati al periodo di pensione nell’anno.

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.255 x [55.000 - (reddito complessivo - abitazione principale)]40.000

L’importo di 1.255 euro deve essere rapportato al periodo di erogazione della pensione nell’anno.

Circ. 15/E (16.03.07)Circ. 15/E (16.03.07)

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

Il comma 6 stabilisce che se il risultato dei rapporti indicati ai due punti precedenti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

1.3.2 PENSIONATI CON PIù DI 75 ANNI

Il successivo comma 4 prevede, per i pensionati che abbiano un’età uguale o superiore a 75 anni, una detrazione di importo maggiore.

In considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, la detrazione in commento si deve applicare a partire dall’inizio dell’anno in cui il pensionato compie i 75 anni.

In particolare, se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, (in luogo di quella prevista al comma 3), rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista per lavoro dipendente.

La detrazione è pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Tale misura minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro.

Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.297 + [486 x (15.000 - reddito complessivo - abitazione principale)]7.250

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

Circ. 15/E (16.03.07)Circ. 15/E (16.03.07)

REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE

fino a € 7.500 € 1.725 , con la seguente particolarità:

la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690

compreso tra € 7.501 e € 15.000

€ 1.255 + l’importo derivante dal seguente calcolo:

€ 470 x (15.000 - reddito complessivo)

7.500

compreso tra € 15.001 e € 55.000

€ 1.255 x il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

55.000 - reddito complessivo

40.000

Nota: Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze e aumentato dell’imponibile “cedolare secca”.

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1.297 x [55.000 - (reddito complessivo - abitazione principale)]40.000

Il comma 6 stabilisce che se il risultato dei rapporti indicati ai due punti precedenti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Riassumendo:

• come già specificato con riferimento alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente, le detrazioni vanno rapportate al periodo di pensione nell’anno e quindi, al numero dei giorni che hanno dato diritto all’erogazione dei trattamenti pensionistici,

• le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i pensionati di età inferiore a 75 anni e di 713 euro per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni non devono essere rapportate al periodo di pensione. Di conseguenza, le stesse non sono cumulabili tra di loro, né con quelle minime previste per i lavoratori dipendenti pensionati di cui al comma 2, né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5. Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella più favorevole.

1.4 DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI

Il comma 5 disciplina le detrazioni per altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, diversi da quelli di cui al comma 1 dell’art. 13, nonché, per i redditi di lavoro autonomo (art. 53), per i redditi d’impresa minore (art. 66) e per i redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettere i) ed l)).

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, cui si applicano le detrazioni in commento sono i seguenti:

• compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma 1, lettera e)),

• indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, comma 1, lettera f)),

• indennità per cariche elettive (articolo 50, comma 1, lettera g)),

Circ. 15/E (16.03.07)Circ. 15/E (16.03.07)

REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE

fino a € 7.750 € 1.783 , con la seguente particolarità:

la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 713

compreso tra € 7.751 e € 15.000

€ 1.297 + l’importo derivante dal seguente calcolo:

€ 486 x (15.000 - reddito complessivo)

7.250

compreso tra € 15.001 e € 55.000

€ 1.297 x il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

55.000 - reddito complessivo

40.000

Nota: Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze e aumentato dell’imponibile “cedolare secca”.

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

• rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (articolo 50, comma 1, lettera h)),

• assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro; (articolo 50, comma 1, lettera i)), esclusi quelli di mantenimento percepiti dal coniuge separato.

I redditi di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR, e i redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente, di cui all’art. 67 del TUIR, cui si applicano le detrazioni in commento sono i seguenti:

• i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc. (articolo 53, comma 2, lettera b)),

• le partecipazione agli utili degli associati in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (articolo 53, comma 2, lettera c)),

• le partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali (articolo 53, comma 2, lettera d)),

• le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (articolo 53, comma 2, lettera e)),

• i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (articolo 53, comma 2, lettera f)),

• i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i)),

• i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l)).

In particolare, i titolari dei redditi suddetti possono fruire di una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione nei commi 1, 2, 3 e 4, pari a:

a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. In questo caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.104 x [55.000 - (reddito complessivo - abitazione principale)]50.200

Il comma 6 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE

fino a € 4.800 € 1.104

compreso tra € 4.801 e € 55.000

€ 1.104 x il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

55.000 - reddito complessivo

50.200

Nota: Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze e aumentato dell’imponibile “cedolare secca”.

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

!

In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

Il legislatore ha precisato espressamente che le detrazioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati e dei lavoratori autonomi e delle imprese minori e redditi diversi non sono cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate dall’art. 13 in commento, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

Si evidenzia che:

• la detrazione di cui al presente paragrafo non si applica ai redditi di lavoro autonomo o di impresa minore, marginali e minimi, assoggettati ad imposta sostitutiva,

• si applica, invece, in tutti i casi in cui il reddito, anche se determinato in misura forfetizzata, confluisce nel reddito complessivo (ad esempio, nel caso di attività di agriturismo).

1.5 DETRAZIONE PER ASSEgNI DI MANTENIMENTO EROgATI DAL CONIugE

Il comma 5-bis, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 con effetto dal 1° gennaio 2007, stabilisce regole particolari per l’attribuzione delle detrazioni spettanti qualora, alla formazione del reddito complessivo, concorrano redditi derivanti dagli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

La detrazione in esame non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi e compete in misura piena anche nell’eventualità che gli assegni siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno.

L’importo, da non rapportare ad alcun periodo dell’anno, è pari a quello stabilito per i pensionati di età inferiore a 75 anni (art. 13, comma 3).

2. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REDDITI DA INDICARE NEL QUADRO C, REDDITI ESENTI E RENDITE ChE NON COSTITuISCONO REDDITO2.1 INDENNITÀ SOSTITuTIVE DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall’INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che devono essere dichiarate:

- Cassa integrazione guadagni, Mobilità, Disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio, nell’edilizia e nell’agricoltura);

- Malattia, Maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, Donazione di sangue, Congedo matrimoniale;

- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL.

Tali indennità sono assoggettate a tassazione poiché sono conseguite in sostituzione o integrazione di redditi che rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente e sono erogate limitatamente al periodo di inattività del lavoratore assumendo carattere temporaneo.

Quindi, ai fini della determinazione dell’importo della detrazione minima spettante, possono essere considerate come redditi inerenti a “rapporti di lavoro a tempo determinato” e, di conseguenza, nella casella di colonna 2 dei righi da C1 a C3 deve essere indicato il codice “2”.

Attenzione. Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro e, quindi, comprese nel reddito certificato dal CUD, non devono essere autonomamente dichiarate nel Modello 730.

Circ. 15/E (16.03.07)Circ. 15/E (16.03.07)

Circ. 1/E (09.01.08)Circ. 1/E (09.01.08)

Circ. 34/E (04.04.08)Circ. 34/E (04.04.08)

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

Non costituiscono, invece, reddito le indennità erogate a causa di invalidità permanente (assoluta o parziale), le rendite in caso di morte e le somme corrisposte a titolo di “equo indennizzo” per menomazioni dell’integrità fisica riconosciute come derivanti da attività di servizio; infatti per queste è espressamente riconosciuto il carattere risarcitorio.

2.2 LAVORI SOCIALMENTE uTILI

Le tipologie di lavori socialmente utili sono:

- lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione;

- lavori rivolti al tirocinio in settori formativi;

- lavori di carattere straordinario;

- lavori rivolti esclusivamente a soggetti titolari di trattamenti previdenziali.

I progetti relativi ai lavori socialmente utili possono essere proposti:

• dalle amministrazioni pubbliche;

• dagli Enti pubblici;

• dalle società a partecipazione pubblica;

• dalle cooperative sociali e da altri soggetti identificati con decreto ministeriale.

Le categorie di soggetti più comuni che possono accedere a lavori socialmente utili sono:

- lavoratori in cerca di prima occupazione;

- disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;

- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

- lavoratori individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area.

I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono assoggettati al medesimo regime fiscale.

Tali compensi possono, però, beneficiare di una particolare modalità di tassazione (il cosiddetto “regime agevolato”) se vengono rispettate contemporaneamente alcune condizioni.

Regime agevolato

Il regime agevolato trova applicazione se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

• il soggetto che percepisce i compensi deve aver raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 anni per gli uomini);

• il reddito complessivo del percettore, al netto della deduzione per abitazione principale e del compenso per lavoro socialmente utile, non deve superare 9.296,22 euro.

Il regime agevolato prevede:

- una quota esente da imposizione fino a 3.098,74 euro;

- l’applicazione di una ritenute a titolo d’imposta IRPEF nella misura del 23 per cento e l’assoggettamento all’addizionale regionale per la quota che eccede quella esente.

REGIME AGEVOLATO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Fino a 3.098,74 euro Esenzione da imposizione

Oltre 3.098,74 euro Ritenuta IRPEF a titolo d’imposta Ritenuta Addizionale Regionale

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

!

Il Modello CUD 2012, nella sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta”, punti da 301 a 305, riporta i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato e le relative ritenute.

La presenza di compensi in regime agevolato è rilevabile anche dalle annotazioni del CUD 2012, dove si trova indicata: la quota esente, la quota imponibile, le ritenute IRPEF e le trattenute di addizionale regionale.

Modalità di compilazione del Modello 730

Se i compensi percepiti per lavori socialmente utili hanno fruito del regime agevolato, osservare le seguenti istruzioni.

Colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C: indicare il codice “3”.

Colonna 3 dei righi da C1 a C3 del quadro C: indicare la somma della quota esente e della quota imponibile riportate nelle annotazioni del CUD.

Colonna 5 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C): indicare l’importo delle ritenute IRPEF.

Colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C): indicare l’importo dell’addizionale regionale trattenuta.

Attenzione. Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati ad IRPEF e all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF anche se in fase di erogazione hanno fruito del regime agevolato.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e, dunque, sono stati assoggettati a regime ordinario le annotazioni del CUD informano che il regime agevolato non ha trovato applicazione. I compensi sono, infatti, indicati nel punto 1 del CUD 2012 e le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2012. In questo caso, per compilare il quadro C, osservare le seguenti istruzioni.

Colonna 1 dei righi da C1 a C3: indicare il codice “2”.

Colonna 3 dei righi da C1 a C3: indicare l’importo del punto 1 del CUD.

Rigo 9: indicare le ritenute IRPEF (punto 5 del CUD).

Rigo 10: indicare l’addizionale regionale trattenuta (punto 6 del CUD).

2.3 RETRIBuZIONI CORRISPOSTE DA PRIVATI

Le retribuzioni erogate da privati a collaboratori familiari, colf e altri addetti alla casa non possono essere certificate dal Modello CUD; infatti, tali datori di lavoro non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.

Il datore di lavoro privato non ha la facoltà di operare le ritenute d’acconto, ma è tenuto a versare i contributi previdenziali. Generalmente la quota di contributi a carico del lavoratore viene trattenuta dalla retribuzione.

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

303302 304 305301

REDDITI ASSOGGETTATIA RITENUTA A TITOLODI IMPOSTA

Totale redditi Totale ritenute IrpefTotale addizionale regionale all’Irpef Totale ritenute Irpef sospese

Totale addizionale regionale all’Irpef sospesa

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

!

Per la corretta individuazione del reddito è necessario che il datore di lavoro rilasci al lavoratore una dichiarazione attestante le retribuzioni lorde erogate, la quota di contributi trattenuta e il periodo di lavoro.

Nel Quadro C si dovrà indicare l’ammontare della retribuzione al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Attenzione. I lavoratori domestici, come tutti i lavoratori subordinati, maturano il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). Il TFR percepito (saldo o anticipazioni), come le retribuzioni correnti, non subisce ritenute d’acconto, pertanto deve essere dichiarato utilizzando il Quadro RM del Modello UNICo.

2.4 LAVORO A PROgETTO

La definizione di lavoro a progetto è contenuta negli articoli, da 61 a 69, del D.Lgs. n. 276/2003 emanato in attuazione della L. n. 30/2003, comunemente chiamata Legge Biagi.

In particolare, si definiscono rapporti di lavoro a progetto quelli riconducibili a uno o più progetti specifici, ad un programma di lavoro o fase di esso.

Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile nel suo contenuto caratterizzante e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione offrendo una determinata opera o servizio e non le proprie energie lavorative, come accade per i lavoratori dipendenti.

Il lavoro a progetto segue le regole fiscali previste per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui assume le principali caratteristiche:

• assenza di vincolo di subordinazione;

• prestazione resa a favore di un committente;

• rapporto unitario e continuativo;

• nessun impiego di mezzi organizzati;

• retribuzione prestabilita.

È inoltre contraddistinto:

• dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa descritta nel contratto e funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso;

• dal necessario coordinamento con il committente, o dal collegamento fra l’attività svolta dal lavoratore, l’organizzazione del lavoro e il ciclo produttivo del committente;

• dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, pur rispettando le scadenze concordate nel contratto.

Si risolve alla scadenza del termine, o al momento della realizzazione del progetto, se antecedente.

La presenza dei requisiti appena descritti caratterizza e differenzia la tipologia contrattuale a progetto da quelle del lavoro subordinato e autonomo.

Il corrispettivo percepito segue lo stesso trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente.

2.5 BORSE DI STuDIO

La normativa fiscale delle borse di studio prevede che siano assoggettate ad IRPEF, assimilando ai redditi di lavoro dipendente, “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borse di studio o di

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale” (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR).

La norma stabilisce che non debbano essere assimilate a redditi di lavoro dipendente se il beneficiario è legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante (in quanto le somme rappresenterebbero redditi di lavoro dipendente).

In alcuni casi, le norme da cui derivano le borse di studio hanno previsto l’esenzione dall’IRPEF.

Di seguito si elencano le borse di studio esenti:

• le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398:

- per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;

- per i corsi di dottorato di ricerca;

- per attività di ricerca post-dottorato;

- per i corsi di perfezionamento all’estero;

• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell’art. 4, della L. 3 luglio 1998, n. 210

- per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-lauream;

• le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;

• le borse di studio “Integrative” corrisposte dal 1° gennaio 2004 a sostegno della mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma Socrates-Erasmus, ed erogate ai sensi dell’art. 1, della L. n. 170/2003;

• le borse di studio corrisposte dalle università ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

• le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (L. 23 novembre 1998, n. 407).

2.6 ASSEGNI PERIODICI PERCEPITI DAL CONIUGE

Rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

L’importo da assoggettare a tassazione corrisponde all’ammontare stabilito dalla sentenza dell’Autorità Giudiziaria.

Qualora la sentenza non evidenzi la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge rispetto a quella per il mantenimento dei figli, quest’ultima si intende stabilita nella misura del 50 per cento.

Si precisa che il presupposto per l’imponibilità è che tali assegni abbiano il carattere della periodicità, quindi, per espressa previsione di legge, sono escluse le erogazioni che non hanno questo requisito, ad esempio, l’assegno versato in un’unica soluzione (una tantum).

Pare opportuno evidenziare che, per una palese finalità di controllo, il coniuge erogante gli assegni, qualora usufruisca della deduzione dal reddito, è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge beneficiario.

Ris. 120 (22.11.10)

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

Si ricorda infine che, qualora al reddito complessivo concorrano tali assegni, al contribuente compete una detrazione in misura pari a quella prevista a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni (per approfondimenti vedi il Paragrafo 1.5 del presente capitolo).

2.7 TRATTAMENTO FISCALE DEI SERVIZI EROGATI DALLE CASSE EDILI E DA ENTI BILATERALI REGIONALI DELL’ARTIGIANATO

Alcuni sussidi, corrisposti dalle Casse Edili ai dipendenti di imprese che esercitano l’attività nell’edilizia e affini, costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Rientrano in questa fattispecie: l’assegno di anzianità professionale edile, l’assegno per il decesso di un familiare, l’assegno incentivo alla professionalità dei giovani lavoratori edili, l’assegno per cure termali, ecc..

Non sono da assoggettare a tassazione le somme considerate reintegrazioni patrimoniali. Fanno parte di questa categoria: i rimborsi spese per articoli sanitari, i sussidi straordinari da corrispondere in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari, ecc..

Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte ai dipendenti da Enti Bilaterali se percepite in relazione al rapporto di lavoro.

Rientrano nella fattispecie in esame: i sussidi per sospensione dal lavoro per causa di forza maggiore o calamità naturali, i sussidi assistenziali di categoria alle famiglie per figli a carico e maternità, ecc..

Anche in questo caso non sono da assoggettare a tassazione le somme considerate reintegrazioni patrimoniali. Fanno parte di questa categoria: i sussidi per protesi, ticket sanitari, visite specialistiche, esami diagnostici, i sussidi per necessità personali.

2.8 STIPENDI, PENSIONI E REDDITI ASSIMILATI PRODOTTI ALL’ESTERO

Il soggetto residente in Italia deve dichiarare gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, che deve essere chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Di seguito si indicano, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti dai contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non citati o provenienti da altri paesi, è necessario consultare le singole convenzioni.

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio, quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusivamente in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

• il lavoratore, residente in Italia, presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;

• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

• l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR, “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

Per l’anno 2011, si fa riferimento al Decreto Interministeriale del 3 dicembre 2010 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Il Regime della retribuzione convenzionale, introdotto dal 1° gennaio 2001 dalla L. n. 342/2000, prevede che sia assoggettato a tassazione un reddito determinato forfetariamente e non quello effettivamente corrisposto al dipendente dal datore di lavoro. La retribuzione convenzionale è comprensiva anche degli eventuali elementi aggiuntivi della retribuzione, quali i fringe benefit, che vengono inseriti nel pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero.

Tale normativa non trova applicazione se il contribuente presta la sua attività lavorativa in Paesi che hanno stipulato un accordo con l’Italia per evitare le doppie imposizioni in cui è prevista la tassazione del reddito di lavoro dipendente esclusivamente nel paese estero.

Sono, inoltre, esclusi dall’agevolazione:

• i pubblici dipendenti, espressamente esclusi dall’applicazione della norma in esame, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 317 del 31 luglio 1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398 del 3 ottobre 1987;

• i lavoratori stranieri che prestano la loro attività di lavoro dipendente in Italia, anche se acquistano la residenza in Italia, poiché in questo caso è di tutta evidenza che manca il presupposto dell’attività svolta all’estero;

• i soggetti che svolgono attività lavorativa in settori per i quali il decreto non ha definito la retribuzione convenzionale;

• i collaboratori coordinati a progetto (vecchie collaborazioni coordinate e continuative) che rientrano, in base all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la cui determinazione è operata in base alle norme dell’articolo 52 del TUIR.

Se il datore di lavoro è un sostituto d’imposta, il reddito di lavoro dipendente determinato forfetariamente (retribuzione convenzionale) deve essere indicato al punto 1 del Modello CuD.

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

!

!

Inoltre, se il sostituto d’imposta, in occasione delle operazioni di conguaglio, ha riconosciuto il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo ne deve dare indicazione al punto 114 del Modello CUD 2012.

In questi casi, nelle annotazioni del modello CUD sono indicati:

• con il codice AD, i dati relativi al reddito prodotto all’estero (Stato estero, l’ammontare del reddito);

• con il codice AQ, i dati relativi al credito d’imposta (Stato estero, anno d’imposta di percezione, importo del redditi, imposta pagata all’estero resasi definitiva, il reddito complessivo tassato in Italia, l’imposta lorda italiana, l’imposta netta italiana.

Attenzione. Se in occasione delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro ha riconosciuto il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, le ritenute esposte nel punto 5 del CUD sono al netto di tale credito. Conseguentemente, il contribuente che presenta il Modello 730 deve compilare la sezione III del Quadro G.

I redditi erogati a soggetti, che pur collocati in un contratto di lavoro dipendente all’estero soggiornano all’estero per meno di 183 giorni in un periodo di dodici mesi, sono sottoposti ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione.

Redditi prodotti da “Frontalieri”

Dall’anno 2003 i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro (ai sensi dell’art. 2, comma 11, della Legge n. 289/2002).

Si tratta di redditi percepiti dai cosiddetti frontalieri che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, S. Marino, Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (quali ad esempio, il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Poiché nel nostro ordinamento manca una nozione di lavoratore frontaliero, la prassi ministeriale ha elaborato la definizione sopra riportata, ponendo particolare attenzione al requisito dello spostamento quotidiano del lavoratore dall’Italia ad una zona di confine con rientro nel luogo di residenza.

In mancanza di tale requisito, il soggetto non può essere considerato lavoratore frontaliero e viene assoggettato a tassazione secondo le ordinarie modalità.

Il lavoratore frontaliero, quindi, se dal punto di vista fiscale soggiace ad un regime di tassazione derogatorio rispetto a quello ordinario, dal punto di vista previdenziale e sociale è assimilato ai lavoratori dipendenti che prestano la loro attività in Italia.

A norma dell’articolo 38, comma 3, Legge n. 146 del 8.5.1998, infatti, i lavoratori frontalieri;

• non possono essere considerati fiscalmente a carico di altri soggetti;

• i redditi da essi percepiti devono essere tenuti in considerazione ai fini delle procedure di accesso alle prestazioni previdenziali e sociali.

Attenzione. Il regime di parziale tassazione subisce un’eccezione nel caso di redditi percepiti dai lavoratori frontalieri che prestano attività nello Stato della Città del Vaticano. L’esenzione totale dalla base imponibile dei redditi in questione dipende dalla natura del soggetto erogante il reddito medesimo:

• se il datore di lavoro è la Santa Sede, oppure altri enti centrali della Chiesa cattolica o enti gestiti direttamente dalla Santa Sede i redditi sono esenti in forza del disposto dell’articolo 3, DPR n. 601 del 29.9.1973, a norma del quale le retribuzioni di qualsiasi

Circ. 1/E (03.01.01)

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!natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall’IRPEF;

• qualora il datore di lavoro sia soggetto diverso da quelli sopra indicati si applica il regime di parziale tassazione sopra esposto (comunicato stampa Agenzia Entrate del 16.1.2003).

Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. n. 398/1989). La regola della tassazione in Italia si applica, generalmente, sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Ad esempio, con Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti è previsto che, se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, il reddito sia tassabile soltanto in Italia.

Se, invece, la borsa di studio è pagata da un soggetto che risiede nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito, ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Nella tabella si riassumono le modalità di tassazione applicate alle pensioni erogate da enti pubblici e privati di alcuni Paesi, ad un contribuente residente in Italia, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

PAESEESTERO PENSIONI PUBBLICHE PENSIONI PRIVATE

Argentina Regno Unito

Spagna Stati Uniti Venezuela

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

BelgioGermania

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Di norma sono tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Generalmente sono tassate solo in Italia.Le pensioni, però, che la vigente Convenzione Italia – Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia Le pensioni pubbliche e le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Le pensioni pubbliche e le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

Sono assoggettate a tassazione solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Svizzera

Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

2.9 REDDITI ESENTI E RENDITE CHE NON COSTITUISCONO REDDITO

Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4 -11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);

- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;

- l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

- l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;

- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

PAESEESTERO PENSIONI PUBBLICHE PENSIONI PRIVATE

Argentina Regno Unito

Spagna Stati Uniti Venezuela

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

BelgioGermania

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Di norma sono tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Generalmente sono tassate solo in Italia.Le pensioni, però, che la vigente Convenzione Italia – Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia Le pensioni pubbliche e le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Le pensioni pubbliche e le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

Sono assoggettate a tassazione solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Svizzera

Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI;

- alcune borse di studio (vedi il precedente paragrafo 2.5);

- le rendite INAIL erogate a causa di invalidità permanente, fatta esclusione per l’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta (risarcitoria del lucro cessante) in quanto sostitutiva del reddito (vedi il precedente paragrafo 2.1).

Allo stesso modo non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti (ad esempio le pensioni provenienti dal Belgio per malattia professionale).

Se il contribuente riceve una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa deve produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – un’autocertificazione con la quale dichiara la natura risarcitoria della somma percepita. Questa autocertificazione deve essere presentata una sola volta e, quindi, se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

2.10 IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L’articolo 2 del D.L. n. 93/2008, convertito dalla L. n. 126/2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008, un’imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009), 2010 (art. 2, commi 156 e 157, della L. n. 191/2009) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività) e 2011 (art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 - art. 1, comma 47 della L. n. 220/2010).

L’agevolazione consiste nella possibilità di applicare alle somme percepite un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale con aliquota del 10 per cento.

Nei quattro anni di applicazione il beneficio è stato riconosciuto su determinati compensi, entro limiti stabiliti e a precise condizioni reddituali.

ANNO LIMITE CONDIZIONE

2008 € 3.000 Nel 2007 il reddito di lavoro dipendente o pensione è uguale o inferiore a € 30.000

2009 € 6.000 Nel 2008 il reddito di lavoro dipendente o pensione è uguale o inferiore a € 35.000

2010 € 6.000 Nel 2009 il reddito di lavoro dipendente o pensione è uguale o inferiore a € 35.000

2011 € 6.000 Nel 2010 il reddito di lavoro dipendente o pensione è uguale o inferiore a € 40.000

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cap. 5 reddItI dI LaVoro dIpendente e assIMILatI

L’imposta sostitutiva è generalmente applicata direttamente dal sostituto d’imposta (tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore).

Sulla parte di compenso che supera il limite previsto o sull’intero compenso, se non sono rispettate le condizioni previste dalla norma, il datore di lavoro è tenuto ad applicare le ordinarie modalità di tassazione.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il lavoratore ha, però, la possibilità di modificare la modalità di imposizione applicata dal sostituto d’imposta (vedi la Parte I, Capitolo 8, paragrafo 3.2).

Infatti il dipendente:

• è tenuto a far concorrere al reddito complessivo gli importi che, per qualsiasi motivo, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva in assenza dei presupposti previsti dalla legge;

• può utilizzare la dichiarazione per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria se la ritiene più conveniente;

• può scegliere di applicare l’imposta sostitutiva se il datore di lavoro ha assoggettato i compensi a tassazione ordinaria, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Pare opportuno segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’agevolazione, precisando che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche:

• i compensi erogati per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione);

• le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario se correlato a parametri di produttività (per questi compensi l’agevolazione era prevista solo per l’anno 2008) nonché le indennità o maggiorazioni di turno.

L’art. 53, c. 1, del D.L. n. 78/2010 (manovra estiva), prorogando per l’anno 2011 il beneficio fiscale relativo alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato purché correlate e riconducibili a incrementi di produttività, innovazione, ecc., ha previsto che lo stesso sia applicato dalle Aziende solo in presenza di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto con le rappresentanze sindacali.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per l’anno 2011, l’agevolazione compete, “entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro nell’anno 2010, sulle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. L’agevolazione non spetta quando gli emolumenti premiali sono corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro”.

Ris. 83 (17.08.10)

Circ. 3/E (14.02.11)