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Cb 1 I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E IL QUADRO “C” INDICAZIONI GENERALI I redditi di la- voro dipen- dente e assi- milati Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per og- getto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipen- dente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Riferimenti normativi: Art. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Tuir Le diverse ti- pologie di red- diti La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende: le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro, le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, i redditi assimilati a lavoro dipendente costituiti da compensi, indennità e rendite elencate in modo analitico dalla normativa. I redditi assimilati a lavoro dipendente, in base alla vigente normativa del Tuir, possono essere suddivisi in due diversi tipi: redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno, redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno Costituiscono redditi di lavoro dipendente o pensione anche quelli prodotti all’estero. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente erogazioni, rimborsi e prestazioni espressamente elencati dalla normativa. Riferimenti Vedi anche l’approfondimento “Proventi che non concorrono a formare il reddito” I criteri di im- putazione Il reddito da lavoro dipendente e assimilati è costituito da tutte le somme ed i va- lori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il reddito da lavoro dipendente concorre alla formazione dell’imponibile secondo il criterio di cassa (cioè si fa riferimento al momento in cui è percepito). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in ge- nere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio, del pe- riodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. La documen- tazione I redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nel quadro C vengono rilevati dal modello CUD o da altre certificazioni rilasciate dal soggetto erogatore. Le indicazioni nel 730 I redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno indicati nel quadro C del modello 730, che è diviso in 6 sezioni: Nella sezione I devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati al lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno; inoltre devono essere riportati i giorni relativi al periodo di lavoro e/o di pensione per i quali deve essere riconosciuta una de- trazione d’imposta del reddito prodotto.

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I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E IL QUADRO “C”

INDICAZIONI GENERALI

I redditi di la-voro dipen-dente e assi-milati

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per og-getto la prestazione di lavoro , con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri , compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipen-dente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Riferimenti normativi: Art. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Tuir

Le diverse ti-pologie di red-diti

La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende: � le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato , � gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro, � le pensioni e gli assegni ad esse equiparati , � i redditi assimilati a lavoro dipendente costituiti da compensi , indennità e

rendite elencate in modo analitico dalla normativa. I redditi assimilati a lavoro dipendente, in base alla vigente normativa del Tuir, possono essere suddivisi in due diversi tipi : � redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al

periodo di lavoro nell’anno, � redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata

al periodo di lavoro nell’anno

Costituiscono redditi di lavoro dipendente o pensione anche quelli prodotti all’estero . Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente erogazioni , rimborsi e prestazioni espressamente elencati dalla normativa.

Riferimenti

Vedi anche l’approfondimento “Proventi che non concorrono a formare il reddito”

I criteri di im-putazione

Il reddito da lavoro dipendente e assimilati è costituito da tutte le somme ed i va-lori in genere , a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta , anche sotto forma di erogazioni liberali , in relazione al rapporto di lavoro. Il reddito da lavoro dipendente concorre alla formazione dell’imponibile secondo il criterio di cassa (cioè si fa riferimento al momento in cui è percepito). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in ge-nere , corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio , del pe-riodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

La documen-tazione

I redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nel quadro C vengono rilevati dal modello CUD o da altre certificazioni rilasciate dal soggetto erogat ore.

Le indicazioni nel 730

I redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno indicati nel quadro C del modello 730, che è diviso in 6 sezioni : � Nella sezione I devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente, pensione e

assimilati al lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno ; inoltre devono essere riportati i giorni relativi al periodo di lavoro e/o di pensione per i quali deve essere riconosciuta una de-trazione d’imposta del reddito prodotto.

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I redditi riportati in questa sezione devono essere contraddistinti da un apposito

codice . In questa sezione vanno indicate anche le somme percepite quale compenso per incremento di produttività e le relative ritenute per imposte sostitutive, nonché l’opzione per l’agevolazione riservata al cosiddetto “rientro dei cervelli in Italia ”:

� Nella sezione II devono essere indicati tutti i redditi assimilati per i quali la de-trazione non è rapportata al periodo di lavoro nell ’anno . La presenza in tale sezione di assegni periodici percepiti dal coniuge è eviden-ziata con la barratura di una apposita casella .

� Nella sezione III devono essere indicate le ritenute IRPEF , e le ritenute dell’addizionale regionale.

� Nella sezione IV devono essere indicate le ritenute in acconto e saldo

dell’addizionale comunale all'IRPEF. � Nella sezione V va riportata la detrazione fruita dal personale del comparto sicu-

rezza, difesa e soccorso prevista da apposita norma. � Nella sezione VI vanno indicati i dati utili per il calcolo del contributo di solidarie-

tà e perequazione.

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IL CUD E LE ALTRE CERTIFICAZIONI

Il modello CUD

Il modello CUD è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipenden te equipa-rati e assimilati nel quale sono riportati: � i dati che riguardano i redditi corrisposti � le relative ritenute operate � le detrazioni effettuate � i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta

all’INPS � l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore

versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

Tempistica di rilascio del modello CUD

Il sostituto d’imposta deve consegnare, al percettore del reddito, il modello CUD , in duplice copia , entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferi-scono i redditi certificati. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno il CUD deve essere consegnato entro 12 giorni dalla data della richies ta presentata dal lavoratore . In mancanza di specifica richiesta da parte del lavoratore il CUD sarà consegnato entro la normale scadenza del 28 febbraio .

Utilizzo del CUD dell’anno precedente

Attenzione: in caso di dimissioni in corso d’anno il reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere certificato su modello CUD dell’anno precedente . Per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi occorre sempre verificare a quale anno è riferito il reddito che viene certificato, esaminando la dicitura “relativa all’anno …” presente nella parte alta del modello stesso.

La documen-tazione

Il CUD non è un modello grafico obbligatorio , bensì uno schema . Il sostituto d’imposta può creare un proprio modello purché nella esposizione dei dati da indicare nella certificazione rispetti la sequenza, la denominazio ne e l’indicazione del numero progressivo previsto nello schema di certificazione unica . Il sostituto può omettere , se ciò gli risulta più agevole, l’indicazione della denomi-nazione e del numero progressivo dei campi non comp ilati. In genere i sostituti dei lavoratori dipendenti utilizzano lo schema completo predi-sposto dall’Agenzia delle Entrate , mentre gli Enti pensionistici omettono la indi-cazione della denominazione e del numero progressiv o dei campi non compilati.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “La certificazione CUD 2013”

Il modello CUD nel det-taglio

Lo schema del CUD predisposto dall’Agenzia delle Entrate si sviluppa su due pagi-ne e si compone di diverse sezioni che contengono le informazioni necessarie a certificare il reddito corrisposto dal sostituto, le ritenute subite, nonché i dati pre-videnziali ed assistenziali . In particolare, nella prima pagina, nella parte alta è presente l’indicazione del sogget-to che ha erogato il reddito, cioè il sostituto d'imposta, con la segnalazione dell'indiriz-zo della sede presso la quale deve essere consegnato il risultato contabile del model-lo 730.

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In questa prima parte sono presenti anche � il codice relativo alla attività svolta dal sostituto (dato utile al fine di effettuare

rilevazioni di carattere statistico ed organizzativo); � il codice sede che identifica la presenza di sedi operative del sostituto aggiuntive

alla sede principale e che è utile ai fini della consegna del modello 730/4. Nella parte A “dati generali” sono riportati i dati del soggetto che ha percepito il reddito cioè il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale alle date del: � 1° gennaio 2012 � 31 dicembre 2012 (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente) � 1° gennaio 2013 I punti 8 e 9 riportano eventuali codici che identificano situazioni particolari per il rico-noscimento della deduzione dei contributi e/o premi versati ad una forma pensionisti-ca complementare e/o individuale. Nella parte B , nella sezione riservata ai dati per la eventuale compilazione della di-chiarazione dei redditi: � al punto 1 è riportato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e

assimilati cui spetta una detrazione rapportata ai giorni di lavoro; � al punto 2 il totale imponibile dei redditi assimilat i a quelli di lavoro dipen-

dente cui spetta una detrazione non rapportata ai giorni di lavoro o pensio-ne;

� al punto 3 il numero dei giorni di lavoro dipendente per i quali spettano le de-trazioni;

� al punto 4 il numero dei giorni di pensione per i quali spettano le detrazioni; � al punto 5 il totale delle ritenute Irpef; � al punto 6 l’ammontare dell’addizionale regionale all ’Irpef dovuta sul totale dei

redditi certificati; � al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta a titolo di

acconto per il periodo d’imposta 2012; � al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta a saldo per

l’anno 2012; � al punto 13 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo di ac-

conto per il periodo di imposta 2013; � ai punti 21, 22, 24, 26 e 27 gli eventuali acconti IRPEF, addizionale comunale

IRPEF e cedolare secca, scaturiti dal modello 730 presentato l’anno preceden-te e trattenuti dal sostituto;

� nei punti 35, 36, 37, 38 e di cedolare secca, eventuali crediti IRPEF ed even-tuali crediti di addizionali regionale e comunale scaturiti dal modello 730 pre-sentato l’anno precedente e non rimborsate dal sost ituto.

Nella parte B, nella sezione “altri dati”: � al punto 101 l’imposta lorda; � al punto 102 l’importo totale delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia; � al punto 103 l’importo delle detrazioni per famiglie numerose che ha trovato

capienza nell’imposta lorda; � al punto 104 l'importo del credito riconosciuto per famiglie numerose che

non ha trovato capienza nell'imposta lorda; � al punto 105 l’importo del credito non riconosciuto per famiglie numerose; � al punto 106 l’importo del credito per famiglie numerose recuperato � al punto 107 l’importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione e-

ventualmente spettante; � al punto 108 l’importo delle detrazioni per oneri;

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� ai punti 118 e 119 , rispettivamente l'importo della detrazione e del compenso

accessorio erogato al personale del comparto sicure zza; Gli altri punti della sezione B “altri dati” della certificazione saranno approfonditi nelle sezioni relative agli oneri . Nella sezione B “dati relativi ai conguagli” nei punti 204 e 205 sono indicati l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri sogget ti e conguagliato dal sostitu-to d’imposta (già compreso rispettivamente nei punti 1 o 2 del CUD). Nella sezione B nel riquadro denominato “somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro ” sono indicati: � i dati relativi all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2012

per l’incremento della produttività del lavoro; Il quadro riporta: � al punto 251 il totale delle somme erogate nel 2012; � al punto 252 le ritenute operate a titolo d’imposta sostitutiva del 10%; � il punto 253 l’importo delle imposte sostitutive non o perate per effetto di di-

sposizioni emanate a seguito ad eventi eccezionali; � il punto 254 da barrare nell’ipotesi che tali somme siano invece state assogget-

tate a tassazione ordinaria , in questo caso le somme erogate sono già ricom-prese al punto 1;

� il punto 255 nel quale va indicato la quota che non concorre alla determina-zione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 51 , comma 6 del Tuir (ad es. indennità di volo)

Tassazione dei compensi per l’incremento della produtti-vità

Attenzione. Si ricorda che il D.L. 27.5.2008 n.93 e successive modifiche ha disposto che i com-pensi per l’incremento della produttività, erogati ai lavora tori dipendenti del set-tore privato, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 possono essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 10% anziché a tassazione ordinaria. Questa agevolazione è stata prorogata per l’anno 2012, a condizione che tali compensi siano erogati in attuazione di quanto previsto da accordi collettivi terri-toriali o aziendali. L’agevolazione è applicabile ai titolari di contratto di lavoro dipendente del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tem-po indeterminato che nel 2011 abbiano percepito un reddito da lavoro dipenden-te non superiore ad euro 30.000,00. Il limite massimo dei compensi assoggettato ad imposta sostitutiva di euro 2.500,00.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento “Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro”

La parte B e C del modello CUD.

La parte B contiene inoltre l’indicazione di particolari tipologie di reddito: � redditi assoggettati a ritenute a titolo d’imposta; � compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; � trattamento di fine rapporto di lavoro ed indennità equivalenti. La parte C è riservata alle informazioni di natura previdenziale e assistenzial e. Ai fini fiscali riveste una certa importanza lo spazio riservato alle annotazioni nel quale potrebbero essere inserite eventuali comunicazioni.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento “il modello CUD”

Le annotazioni nel CUD

E’ necessario prestare attenzione allo spazio riservato alle annotazioni , in partico-lare a: • data di inizio e di fine per ciascun periodo di lavoro o pensione , e quindi indi-

cazioni utili per il numero di giorni sui quali calcolare le detrazioni;

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� presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

� dati relativi al calcolo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; � dettaglio degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%, riconoscibili

da apposito codice .

La certifica-zione dei dato-ri di lavoro non sostituti d’imposta

I soggetti che non assumono la funzione di sostituti d’imposta non utilizzano il CUD per attestare i redditi corrisposti. Si tratta in genere di: � retribuzioni corrisposte da privati a collaboratori familiari, quali ad esempio

colf, badanti , giardinieri, autisti . � pensioni o redditi di lavoro dipendente esteri . In questi casi i dati necessari alla compilazione del quadro C del modello 730 sono rilevabili da qualunque altra documentazione rilasciata dai soggetti che hanno erogato tali redditi .

Obbligo o e-sonero dalla dichiarazione dei redditi per chi ha solo un CUD.

Il contribuente che ha posseduto soltanto i redditi at testati dal CUD general-mente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. E’ esonerato anche il titolare di soli trattamenti pensionistici conosciuti dal “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta. Il contribuente deve presentare invece la dichiarazione dei redditi quando nell’importo delle detrazioni riportate nel CUD sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che pertanto devono essere restituite. Il contribuente deve inoltre presentare la dichiarazione dei redditi quando sono state attribuite detrazioni per familiari che in realtà non possono essere considerati a carico in quanto hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati ta-li.

Il Casellario delle Pensioni

Gli enti erogatori di trattamenti di pensione trasmettono al Casellario delle Pensioni, istituito presso l’INPS, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trat-tamenti pensionistici pagati nel corso dell’anno precedente, ciò al fine di calcolare, in caso di due o più pensioni, l’aliquota d’imposta e le detrazioni da operare che verran-no comunicate all’ente che eroga il trattamento di minore importo perché assoggetti a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde. Questa modalità esonera dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente redditi da pensione, sempre che siano state applicate correttamente le detrazioni spettanti.

Riferimenti Vedi anche l’approfondiment o: “Il Casellario delle Pensioni”

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I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE

Le tipologie dei redditi di lavoro dipen-dente

Sono considerati redditi di lavoro dipendente : � i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro

con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri , anche pre-stato all'estero e in zone di frontiera;

� i redditi da lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente dalla normativa sul lavoro;

� la rivalutazione e gli interessi sui crediti da lavoro; � le indennità ed i proventi sostitutivi di lavoro dipendente erogati dall'INPS o

da altri Enti (Esempio: Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione);

Il reddito as-soggettato a tassazione.

I contributi versati agli enti previdenziali non co ncorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “proventi che non concorrono alla formazione del reddito”.

Compensi e-sclusi dalla tassazione

Gli emolumenti corrisposti in natura o sotto forma di erogazioni liberali e altri proventi concorrono alla formazione del reddito limitatamente ai casi previsti dalle disposi-zioni in vigore.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento :”Fringe benefits, compensi in natura ed altri proventi”.

Definizione del reddito di pen-sione

Costituiscono reddito di pensione i trattamenti corrisposti da enti pensionistici . Per pensione si deve intendere un trattamento economico periodico e continua-tivo erogato da enti pubblici di previdenza sociale e da altri organismi, anche privati, di previdenza speciale , come ad esempio l’INPS.

Le pensioni non assogget-tate a tassa-zione.

La pensione di guerra non va dichiarata perché rientra tra le categorie dei redditi esenti .

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “Redditi esclusi dalla base imponibile Irpef”

La documen-tazione

I redditi di lavoro dipendente e di pensione sono documentati dalla certificazione unica (modello CUD) o, per i redditi erogati da datori di lavoro che non sono obbligati a effettuare ritenute di acconto, da qualunque altra documentazione da questi rila-sciata. Dalle certificazioni devono essere desunti i dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare : � ammontare dei redditi percepiti, � ritenute IRPEF e addizionali all’IRPEF trattenute su tali redditi, � eventuali acconti d’imposta trattenuti dal datore di lavoro, � la presenza di oneri per i quali il datore di lavoro ha già riconosciuto la detrazio-

ne d’imposta, � le modalità di tassazione delle somme per l’incremento di produttività del

lavoro.

La compila-zione della se-zione I del quadro C.

I redditi di lavoro dipendente e pensione vanno indicati nella sezione I del quadro “C” del modello 730 . Nella casella “Tipologia reddito” della sezione I del quadro C va riportato il codice che identifica il tipo di reddito:

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� 1 - se trattasi di redditi di pensione,

� 2 - se trattasi di redditi di lavoro dipendente o assimilati. Attenzione: i trattamenti pensionistici integrativi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi vanno indicati con il codice 2. La casella “indeterminato/determinato” deve essere compilata esclusivamente se trattasi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavo ri socialmente utili, indicando: � 1 - se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato � 2 - se il contratto di lavoro è a tempo determinato Nella colonna “reddito” va riportato l'importo dei redditi percepiti che risultano nel punto 1 del CUD o da altra certificazione rilasciata dal datore di lavoro. E’ necessario compilare un rigo per ogni modello CUD o certificazione . Se le certi-ficazioni sono più di tre sarà necessario utilizzare un secondo modello 730. Nella sezione I del quadro C vanno anche riportati i dati relativi alle somme per l’incremento di produttività del lavoro ed in parti colare: � gli importi assoggettati a tassazione ordinaria, � gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, � le ritenute operate per imposta sostitutiva e nel caso di particolari indennità, gli

importi non imponibili e gli importi non imponibili assoggettati a tassazione sostitu-tiva,

� l’opzione o la rettifica della scelta del regime di tassazione, � l’opzione per l’agevolazione relativa al “rientro dei cervelli i n Italia”

La casella re-lativa al rientro in Italia.

La nuova casella relativa al rientro in Italia deve essere compilata: � dai lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’ estero , in presenza dei re-

quisiti previsti dalla legge 238/2010, i cui redditi di lavoro concorrono alla for-mazione del reddito complessivo nella misura del 20 % se lavoratrice, 30% se lavoratori;

� dai docenti ricercatori che siano occasionalmente residenti all’estero e ab-biano svolto documentate attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università, per almeno due anni consecutivi e che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 185 del 29/12/2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengano fiscalmente residenti nel territorio dello stato (in tal caso i relativi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% ).

I soggetti devono compilare tale casella rispettivamente con codice 1 o 2 se inten-dono usufruire dell’agevolazione in sede di dichiarazion e, nel caso non sia stata riconosciuta dal datore di lavoro . In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nella misura già ridotta Se invece il beneficio è stato già riconosciuto dal sostituto, tale casella non va compilata. Tali circostanze sono rilevabili dalle annotazioni del modello CUD.

La compila-zione obbliga-toria della se-zione I “som-me per l’incremento della produtti-vità”.

La sezione I del quadro C relativa alle somme per l ’incremento di produttività dovrà essere obbligatoriamente compilata nei seguenti casi: � il contribuente è in possesso di più CUD non conguagliati nei quali il totale dei

compensi assoggettati ad imposta sostitutiva è superiore ad euro 2.500,00 , � il contribuente è in possesso di un solo CUD nel quale l’importo dei compensi

assoggettati ad imposta sostitutiva è superiore ad euro 2.500,00,

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� il contribuente è in possesso di uno o più CUD nei quali il totale dei compensi as-

soggettati ad imposta sostitutiva non è superiore ad euro 2.500,00, ma nel 2011 ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore ad euro 30.000,00.

Attenzione: se i compensi per l’incremento di produttività sono costituiti da importi che concorrono solo per il 50% al reddito imponibile, (es. indennità di volo ) per de-terminare il limite dei 2.500,00 euro , è necessario considerare anche l’ammontare non imponibile.

Compilazione facoltativa del-la sezione “somme per l’incremento della produtti-vità”

La sezione I del quadro C relativa alle somm e per l’incremento della produttività potrà essere compilata facoltativamente nei seguent i casi: � il contribuente ha interesse ad assoggettare a tass azione ordinaria, i com-

pensi che già il datore di lavoro ha assoggettato a d imposta sostitutiva. In questo caso l’imposta sostitutiva sarà con siderata come una ritenuta IRPEF a titolo di acconto. � il contribuente ha interesse ad assoggettare ad imp osta sostitutiva, i com-

pensi che già il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria. In tal caso i compensi saranno dedotti dal re ddito complessivo e su di essi sarà calcolata l’imposta sostitutiva del 10%. Attenzione. Nonostante in questi casi, la compilazione del rigo sia facoltativa, si con-siglia comunque la sua compilazione in quanto questi redditi sono rilevanti ai fini della richiesta ISE e assegni familiari.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “somme per l’incremento di produttività”.

Le detrazioni per lavoro di-pendente e pensione

Ai possessori di redditi di lavoro dipendente o di pen sione spetta una detrazio-ne dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro o di pensione . I giorni utili per calcolare la detrazione spettante devono essere riportati nella sezio-ne I del quadro “C”. Il quadro “C” riporta due caselle separate per l’indicazione dei giorni di lavoro o di pensione.

I giorni utili per il conteggio delle detrazio-ni

Se nel quadro “C” sono stati riportati solo redditi di lavoro dipendente o solo reddi-ti di pensione si dovranno indicare i giorni nella casella corrispondente del quadro “C” riprendendoli dalla certificazione unica . In presenza di CUD nei quali sono stati certificati più redditi di lavoro dipendente o più redditi di pensione il numero dei giorni da considerare è il totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi con-temporanei devono essere indicati una sola volta . In presenza di CUD che certificano redditi di lavoro dipendente e redditi di pen-sione, la somma dei giorni riportati nel quadro “C” non può superare 365 . Per periodi contemporanei di pensione e di lavoro è necessario scegliere se in-dicare i giorni di lavoro o di pensione . La normativa ha specificato che le detrazioni previste in favore dei lavoratori dipen-denti ed assimilati, dei pensionati e dei titolari di altri redditi non sono cumulabili tra loro , quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono più tipologie red-dituali, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

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Esempio Esempio di calcolo dei giorni di lavoro o di pensione:

Un soggetto ha percepito redditi di lavoro dipendente pari a euro 6.400,00 ( contratti a tempo determinato) per i se-

guenti periodi: � dal 1° gennaio al 31 marzo per un totale di 90 giorni � dal 1° ottobre al 31 dicembre per un totale di 92 giorni. Ha percepito inoltre redditi di pensione per euro 5.300,00 per il periodo � dal 1° aprile al 31 dicembre per un totale di 275 giorni. Somma dei due periodi di lavoro dipendente: (90+92)= 182 giorni. Giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente, giorni 183 (dal 1° aprile al 30 settembre)

La compila-zione della se-zione III e IV

Nella sezione III del quadro “C” vanno indicate: � il totale delle ritenute, � il totale delle addizionali regionali. Nella sezione IV del quadro “C” vanno indicate � la ritenuta subita per l'acconto di addizionale comunale 2012, � la ritenuta subita per il saldo di addizionale comunale 2012, � la ritenuta subita per l’acconto di addizionale comunale 2013. Gli importi di addizionale comunale relativi all’acconto e al saldo 2012 nonché l’acconto 2013, si desumono dagli appositi righi del CUD 2013.

La compila-zione della se-zione V

La sezione V è riservata al personale del comparto sicurezza , difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell’anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro . La riduzione d’imposta , il cui importo non può essere superiore a 145,75 euro , è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per gli allievi delle Accademie, delle Scuole e degli Istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d’imposta è determinata sulla metà del tr attamento economico complessivamente percepito. Nel rigo C14 si deve riportare l’importo del punto 118 del CUD 2013 (detrazione frui-ta). Nel caso di più CUD , indicare la somma dei punti 118 dei CUD 2013 ; se il risultato è superiore a euro 145,75 (detrazione massima prevista) riportare euro 145,75. L’indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal sostituto consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione della dichiarazione.

La compila-zione della se-zione VI

La sezione VI è riservata al contributo di solidarietà, pari al 3%, dovuto dai percettori di un reddito complessivo annuo superiore a 300.000,00 sulla parte eccedente il predetto importo. Gli importi da riportare in questa sezione sono desunti dai punti 136 e 138 del CUD 2013.

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Il reddito da tassare

La somma dei redditi indicati nel quadro “C” concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella se-zione “riepilogo dei redditi” alla voce corrispondente a “redditi di lavoro dipendente ed assimilati” Le ritenute vengono riportate nella sezione “Calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza ” del modello 730/3 al rigo “ritenute ” sommate alle altre ritenute. Le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF , sono riportate nel modello 730/3 nella sezione “Calcolo delle addizionali regionale e comu nale all’IRPEF”. I calcoli ed i riporti dei dati nel prospetto di li quidazione 730-3 sono effettuati dal CAF .

I compensi per i lavori social-mente utili.

Nel caso in cui nella casella “Tipologia di reddito” del quadro C è riportato il codi-ce 3 relativo ai lavori socialmente utili, la modalità di tassazion e applicata di-pende dall’ammontare di tali redditi. Anche questi calcoli sono effettuati dal CAF .

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “Lavori socialmente utili”

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LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE. La legge. L’art.1, comma 6, lettera d) della Legge 22 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007)

ha introdotto delle detrazioni d’imposta , differenziate per tipologie reddituali.

Le tipologie delle detra-zioni d’imposta

Le nuove detrazioni di imposta sono relative a: 1. redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi as similati, 2. redditi derivanti da pensioni, 3. altri redditi assimilati al lavoro dipendente, 4. redditi di lavoro autonomo, di impresa minore, e alcuni redditi diver-

si. Nei primi due casi la detrazione spettante deve tenere conto del peri odo di lavo-ro, mentre negli ultimi due essa è attribuita senza tenere conto di tale param etro.

Caratteristiche delle detrazio-ni d’imposta.

In molti casi l’importo delle detrazioni di imposta è “teorico ”, in quanto l’effettivo ammontare viene collegato all’ammontare del reddito complessivo del contri-buente e viene calcolato tramite l’applicazione di alcune formule matematiche . Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggetta-to alla cedolare secca sulle locazioni.

Lavoro dipen-dente: detra-zioni per fasce di reddito.

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assim ilati rapportate al periodo di lavoro: • sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente co-

me prima indicato • sono differenziate per contratti di lavoro a tempo indeterminato o determi-

nato • spettano secondo tre diverse modalità di determinazione, corrisponde nti a tre

classi di reddito complessivo , in particolare: 1. fino a euro 8.000,00 2. da euro 8.001,00 a euro 15.000,00 3. da euro 15.001,00 a euro 55.000,00.

Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spet-ta alcune detrazione d’imposta.

Lavoro dipen-dente: importi delle detrazio-ni.

• Prima fascia: reddito complessivo fino a euro 8.000,00, detrazione di im-posta , rapportata al periodo di lavoro , pari ad euro 1.840,00 .

In ogni caso , l’ammontare della detrazione spettante non può risultare inferiore al l’importo di:

- 690,00 euro se si tratta di lavoro a tempo indeterminato - 1.380,00 euro se si tratta di lavoro a tempo determinato.

Quindi se la parametrazione ai giorni di lavoro comporta una detrazione di imposta in-feriore a euro 690,00 o 1.380,00, la stessa è comunque riportata a tali valori.

• Seconda fascia : reddito complessivo compreso tra euro 8.001,00 e euro 15.000,00, detrazione di imposta , rapportata al periodo di lavoro, pari a euro 1338,00. In questo caso però tale importo è teorico .

• Terza fascia: reddito complessivo compreso tra euro 15.001,00 e euro

55.000,00, detrazione di imposta, rapportata al periodo di lavoro, pari a eu-ro 1338,00. Anche in questo caso tale importo è teorico.

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Calcolo della detrazione ef-fettiva.

Per determinare la detrazione effettivamente spettante, in caso di reddito complessivo compreso tra euro 8.001,00 ed euro 15.000,00 è necessario applicare la seguente formula:

1.338,00 + 502,00 x (15.000,00 – reddito complessiv o) 7.000,00

E’ necessario però ricordare che la detrazione spettante va comunque rappor-tata ai giorni di lavoro, e che tale parametrazione può essere fatta:

- sugli importi teorici della detrazione di 1338,00 e 502,00 oppure

- sul risultato finale derivante dall’applicazione della formula matematica Per determinare la detrazione effettivamente spettante, in caso di reddito complessivo compreso tra euro 15.001,00 ed euro 55.000,00 è necessario applicare la seguente formula :

1.338,00 x (55.000,00 – reddito complessivo) 40.000,00

E’ necessario però ricordare che la detrazione spettante va comunque rapportata ai giorni di lavoro , e che tale parametrazione può essere fatta:

- sull’importo teorico della detrazione di 1338,00 - sul risultato finale derivante dall’applicazione della formula matematica

Per la fascia di reddito compresa tra euro 23.000,00 e 28.000,00 la detrazione spet-tante è poi aumentata di un importo pari a:

- 10,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000,00 euro ma inferiore a 24.000,00 euro

- 20,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.001,00 euro ma inferiore a 25.000,00 euro

- 30,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.001,00 euro ma inferiore a 26.000,00 euro

- 40,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.001,00 euro ma inferiore a 27.700,00 euro

- 25,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.701,00 euro ma inferiore a 28.000,00 euro

Attenzione! Questi importi verranno quindi aggiunti alla detrazione ottenuta ap-plicando la formula matematica sopra illustrata, e non saranno riparametrati ai giorni di lavoro. Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF.

Esempio Un soggetto ha percepito redditi di lavoro dipendente pari a euro 13.000,00 per un periodo di 306 giorni. La detra-zione spettante sarà calcolata indifferentemente come segue:

1.338,00 +[502,00 x (15.000,00 – 13.000,00)] = 1.481,42 7.000,00

1.481,42: 365 x 306 = 1.241,96 oppure

(1.338,00x306) + [(502,00x306) x (15.000,00 – 13.000,00)] = 1.241,96 365 365 7.000,00 E’ necessario però ricordare che la detrazione spettante va comunque rapportata ai giorni di lavoro, e che tale para-metrazione può essere fatta: � sugli importi teorici della detrazione di 1338,00 e 502,00

oppure

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� sul risultato finale derivante dall’applicazione della formula matematica.

Esempio Vediamo un altro esempio di calcolo della detrazione:

Un soggetto ha percepito redditi di lavoro dipendente pari a euro 25.000,00 per un periodo di 306 giorni. La detrazione spettante sarà calcolata come segue:

(1.338,00 :365 x 306) x 55.000,00 – 25.000,00 = 841,29 40.000,00

All’importo così determinato aggiungiamo euro 20,00 come ulteriore detrazione per redditi superiori a euro 24.000,00 ma non a euro 25.000,00. Il totale della detrazione spettante sarà quindi di euro 861,29.

Le detrazioni per redditi da pensione

Le detrazioni per redditi di pensione • sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente; • sono differenziate a seconda che il pensionato abbia un’età inferiore o supe-

riore a 75 anni; • spettano secondo tre diverse modalità di determinazione, corrispondenti a tre

classi di reddito complessivo, in particolare per i pensionati di età inferiore a 75 anni :

• fino a euro 7.500,00 • da euro 7.501,00 a euro 15.000,00 • da euro 15.001,00 a euro 55.000,00;

e per i pensionati di età superiore a 75 anni • fino a euro 7.750,00 • da euro 7.751,00 a euro 15.000,00 • da euro 15.001,00 a euro 55.000,00.

Ai pensionati titolari di reddito complessivo super iore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.

Pensionati un-der 75: importi delle detrazio-ni

• Prima fascia : reddito complessivo del pensionato di età inferiore a 75 anni fino a euro 7.500,00 , detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensio-ne, pari a euro 1725,00 . In ogni caso la detrazione non può risultare inferiore a 690,00 euro. Quindi se la parametrazione ai giorni di pensione comporta una detrazione di imposta inferiore a euro 690,00, deve essere comunque garantita la detrazio-ne minima di 690,00 euro.

• Seconda fascia: reddito complessivo del pensionato di età inferiore a 75

anni compreso tra euro 7.501,00 e euro 15.000,00, detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1.255,00

In questo caso però tale importo è teorico.

• Terza fascia: reddito complessivo del pensionato di età inferiore a 75 an-ni compreso tra euro 15.001,00 e euro 55.000,00 detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1255,00.

Anche in questo caso tale importo è teorico .

Pensionati di 75 anni e oltre: importi delle detrazioni.

• Prima fascia : reddito complessivo del pensionato di età pari o superiore a 75 anni, fino a euro 7.750,00 , detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1783,00 .

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In ogni caso la detrazione non può risultare inferiore a 713,00 euro.

Quindi se la parametrazione ai giorni di pensione comporta una detrazione di imposta inferiore ad euro 713,00, deve essere comunque garantita la detra-zione minima di 713,00 euro.

• Seconda fascia: reddito complessivo del pensionato di età pari o superio-

re a 75 anni compreso tra euro 7.751,00 e euro 15.000,00, detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1.297,00. In questo caso però tale importo è teorico.

• Terza fascia: reddito complessivo del pensionato di età pari o superiore a

75 anni compreso tra euro 15.001,00 e euro 55.000,00 detrazione di im-posta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1295,00. Anche in questo caso tale importo è teorico.

Calcolo della detrazione ef-fettiva.

Per determinare la detrazione effettivamente spettante per un pensionato con reddito complessivo compreso 7.501,00 e euro 15.000,00 con età inferiore a 75 anni o con reddito complessivo compreso 7.751,00 e euro 15.000,00 con età pari o superiore a 75 anni è necessario applicare le seguenti formule:

1.255,00 + 470,00 x (15.000,00 – reddito complessivo) 7.500,00

se si tratta di pensionati di età inferiore a 75 an ni e

1.297,00 + 486,00 x (15.000,00 – reddito complessivo) 7.250,00

se si tratta di pensionati di età superiore a 75 an ni. E’ necessario ricordare che anche in questo caso la detrazione spettante va comun-que rapportata ai giorni di pensione. Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF

• Per determinare la detrazione effettivamente spettante per un pensionato con reddito complessivo compreso 15.001,00 ed euro 55.000,00

È necessario applicare le seguenti formule

1.255,00 x (55.000,00 – reddito complessivo) 40.000,00

se si tratta di pensionati di età inferiore a 75 an ni e

1.297,00 x (55.000 – reddito complessivo)

40.000 se si tratta di pensionati di età superiore a 75 an ni.

E’ necessario ricordare che anche in questo caso la detrazione spettante va comun-que rapportata ai giorni di pensione. Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF.

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Cb 16

Esempio Esempio di calcolo della detrazione:

Un soggetto di età inferiore a 75 anni, ha percepito redditi di pensione pari a euro 20.000,00 per un periodo di 306 giorni. La detrazione spettante sarà calcolata come segue:

1.255,00 x (55.000,00 – 20.000,00) = 1.098,13 40.000,00

1098,13 x 306 = 920,62

365 Il totale della detrazione spettante sarà quindi di euro 920,62 .

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REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE CON DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA RAPPORTATE AL PERIODO DI LAVO RO.

I redditi assi-milati al lavoro dipendente

I principali redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni d’imposta rapportate al periodo di lavoro sono: • le indennità e i compensi , a carico di terzi , percepiti dai prestatori di lavoro di-

pendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, salvo che per disposi-zioni contrattuali non devono essere riversate al d atore di lavoro ;

• i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 , nonché gli importi erogati per prestazioni maturate dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 in caso di riscatto esercitato per motivi diversi dal pensionamento o per altri motivi indipendenti dalla volontà delle parti;

• i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in l avori socialmente utili; • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; • le borse di studio se il beneficiario non è dipendente dell’erogante e non è previ-

sta una specifica esenzione; • le indennità per la cessazione di rapporti di colla borazione coordinata e

continuativa non assoggettabili a tassazione separata • le remunerazioni dei sacerdoti del clero cattolico e di altri ministri del culto

compresi gli assegni corrisposti dalla sacra arcidi ocesi ortodossa d’Italia ed esarcato per l’Europa meridionale e gli assegni cor risposti dalla chiesa a-postolica in Italia per il sostentamento totale o p arziale dei propri ministri di culto ;

• le collaborazioni coordinate e continuative , compresi i lavori a progetto ; • compensi corrisposti ai medici specialisti ambulato riali e altre figure operanti

nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente Riferimenti normativi: art. 50 del Tuir.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento “Redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni d’imposta rap-

portate al periodo di lavoro”.

Tassazione delle pensioni complementa-ri.

Il regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di trattamento periodico (rendita ) dai fondi pensione complementare varia riferimento al momento di maturazione delle somme In particolare

1. le prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 con-corrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto ;

2. le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 di-cembre 2006 sono imponibili per il loro ammontare al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassaz ione (ad es.: contributi non dedotti, risultato di gestione del fondo tassato con imposta sostitutiva), e dei redditi erogati in forma di capitale .

3. le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007 non con-corrono alla formazione del reddito complessivo . Sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%. Tale imposta è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15°

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anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite

massimo di 6 punti percentuali.

Riferimenti Risoluzione A.E. n. 186 del 25.07.2007

Criterio d’imputazione.

Il reddito assimilato al lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito im-ponibile secondo il criterio di cassa per l’importo percepito .

Indicazioni nel 730

I redditi assimilati a lavoro dipendente vanno certificati nel modello CUD. Tali redditi vanno indicati nella prima sezione del quadro C del modello 730.

La compila-zione del 730

Le modalità di compilazione del quadro C, in presenza di redditi assimilati per i quali spettano le detrazioni d’imposta rapportate al peri odo di lavoro , sono le stesse utilizzate per l’indicazione del reddito di lavoro dipendente. Nella casella “tipologia reddito” va riportato, se necessario, il codice � 2 se trattasi di redditi di lavoro dipendente o assimilati � 3 se trattasi di compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili

che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia.

La casella “indeterminato/determinato” deve essere compilata esclusivamente se trat-tasi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavo ri socialmente utili, in-dicando: � 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato � 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato

Nella colonna “reddito” va riportato l'importo dei redditi percepiti che risultano nel pun-to 1 del CUD o da altra certificazione rilasciata dal datore di lavoro. E’ necessario compilare un rigo per ogni modello CUD o certificaz ione . Se le cer-tificazioni sono più di tre sarà necessario utilizzare un secondo modello 730. Inoltre va indicato il numero di giorni di lavoro dipendente o assimilati per i quali è prevista la detrazione. Se sono stati indicati oltre ai redditi assimilati anche redditi di lavoro dipendente o pensione va indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta. Nella sezione III e IV del quadro C vanno indicate le rit enute Irpef e le ritenute per le addizionali regionale e comunale con le stes se modalità prevista per i redditi di lavoro dipendente.

L’importo da tassare

La somma dei redditi assimilati e relative ritenute sono riportati nel prospetto di li-quidazione 730/3 con le stesse modalità indicate nel caso di redditi di lavoro dipen-dente e pensione. I calcoli ed i riporti dei dati nel prospetto di li quidazione 730-3 sono effettuati dal CAF .

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I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE CON DIRIT TO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA NON RAPPORTATE AL PERIODO DI LAVORO.

Redditi assimi-lati con detra-zione d’imposta non rapportata al periodo di la-voro.

I redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda non rapportata al periodo di lav oro sono: • gli assegni periodici percepiti dal coniuge , ad esclusione di quelli destinati al

mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o an -nullamento del matrimonio . Quando nella sentenza di separazione o di divorzio il giudice non distingue la quota di spettanza tra il coniuge e i figli, l'importo da indicare è pari al 50% della somma percepita ;

• gli assegni periodici comunque denominati , alla cui produzione non concorro-no né capitale né lavoro, compresi gli assegni testamentari e alimentari corri-sposti alle persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile;

• i compensi, le indennità , i gettoni di presenza corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni . Sono esenti i compensi dei componenti i seggi elettorali;

• i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giud ici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza ;

• le indennità e assegni vitalizi per attività parlame ntari e cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle relative ai giu-dici costituzionali ;

• le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo onero-so ;

• i compensi per l'attività libero professionale intra muraria svolta dal persona-le dipendente del Servizio Sanitario Nazionale .

Riferimento normativo: art.50 del Tuir.

Criteri di impu-tazione ed ec-cezioni

Il reddito assimilato al lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito im-ponibile secondo il criterio di cassa per l’importo percepito . Le rendite e gli assegni periodici si presumono per cepiti , salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativ i titoli.

Importi da di-chiarare: ec-cezioni.

Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determina to costituite a titolo oneroso costituiscono reddito nella misura del 60% dell'ammontare lordo percepito se deri-vano da contratti stipulati fino al 31 dicembre 200 0. Per i contratti stipulati dopo tale data, le rendite costituiscono reddito per il loro intero ammontare.

La documen-tazione

La documentazione della quale è possibile desumere questi redditi è costituita: • dalla certificazione unica, il CUD • dalla sentenza di separazione • da qualunque altro documento utile a stabilire la natura e l’entità de l red-

dito percepito.

Individuazione delle tipologie di reddito.

La distinzione di un reddito assimilato al lavoro dipendente cui spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro da uno a cui spetta una detra-zione dall’imposta lorda non rapportata al periodo di lavoro , viene rilevata nel mo-do seguente:

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• se il reddito è certificato dal CUD bisogna fare attenzione al punto in cui é

indicato. La detrazione rapportata al periodo di lavoro spetta se il reddito è certificato al punto 1 ; nell’altro caso invece il reddito è certificato al punto 2 ;

• se il reddito non è certificato tramite il CUD è necessario verificare a quale titolo è stato percepito per stabilire l’esatta imputazione.

Gli errori clas-sici.

E’ opportuno prestare molta attenzione nella lettura dei punti 1 o 2 del CUD in quanto la mancata identificazione degli stessi costituisce un errore molto frequen-te da parte dell’operatore fiscale che comporta il pagamento di sanzioni da parte del CAF.

La compila-zione del 730

La casella della sezione II, colonna 1, va barrata se il reddito dichiarato è relativo ad assegni periodici percepiti dal coniuge Negli altri casi non deve essere barrata . Nella colonna 2, “reddito” va riportato l'importo dei redditi percepiti che risultano nel punto 2 del CUD o da altra certificazione rilasciata dal soggetto erogatore. E’ necessario compilare un rigo per ogni modello CU D o certificazione. Se le cer-tificazioni sono più di tre sarà necessario utilizzare un secondo modello 730. Nelle sezioni terza e quarta vanno indicate le ritenute IRPEF, le addizionali regionali e comunali con le stesse modalità viste per gli altri redditi indicati nel quadro C.

Il reddito da tassare

La somma dei redditi assimilati e le relative ritenute sono riportati nel prospetto di liquidazione 730/3 con le stesse modalità indicate nel caso di redditi di lavoro dipen-dente e pensione.

Le detrazioni spettanti

Per questa tipologia di redditi assimilati è prevista una detrazione dall’imposta lor-da. Tale detrazione a differenza di quella per i redditi di lavoro dipendente e di pen-sione e di alcuni redditi assimilati da indicare nella sezione I del quadro C non è rap-portata al periodo di lavoro. La misura della detrazione è differente in caso di: � assegni percepiti dal coniuge � altri redditi assimilati . Tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e pensione.

Detrazioni per assegni perio-dici percepiti dal coniuge

Le detrazioni per assegni percepiti dal coniuge • sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente; • spettano secondo tre diverse modalità di determinazione, corrisponde nti a tre

classi di reddito complessivo, in particolare : o fino a euro 7.500,00 o da euro 7.501,00 a euro 15.000,00 o da euro 15.001,00 a euro 55.000,00

Ai contribuenti titolari di reddito complessivo sup eriore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.

Importi delle detrazioni per assegni perio-dici al coniuge

• Prima fascia : reddito complessivo fino a euro 7.500,00 detrazione di imposta pari a euro 1725,00.

• Seconda fascia: reddito complessivo compreso tra euro 7.501,00 e euro

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15.000,00, detrazione di imposta pari a euro 1.255,00.

In questo caso però tale importo è teorico. • Terza fascia: reddito complessivo compreso tra euro 15.001,00 e euro

55.000,00 detrazione di imposta pari a euro 1255,00. Anche in questo caso tale importo è teorico.

Calcolo della detrazione ef-fettiva per as-segni al co-niuge

Nel caso di reddito complessivo compreso tra euro 7 .500,00 e euro 15.000,00,la formula è la seguente:

1.255,00 + 470,00 x (15.000,00 – reddito complessivo) 7.500,00

Nel caso di reddito complessivo compreso tra euro 1 5.001,00 e euro 55.000,00,la formula è la seguente:

1.255,00 x (55.000,00 – reddito complessivo) 40.000,00.

Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF.

Detrazioni per altri redditi as-similati

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati: • sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente • spettano secondo due diverse modalità di determinazione, corrisponde nti a

due classi di reddito complessivo , in particolare: 1. fino a euro 4.800,00 2. da euro 4.801,00 a euro 55.000,00.

Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.

Importo delle detrazioni per altri redditi as-similati

La detrazione di imposta per questa tipologia di redditi assimilati è pari a euro 1.104,00. Se il reddito complessivo del contribuente non supera euro 4.800,00, tale importo è effettivo .

Calcolo detra-zione effettiva per altri redditi assimilati

L’importo di euro 1.104,00 è invece teorico nei casi in cui il reddito complessivo del contribuente è compreso tra euro 4.801,00 e euro 55.000,00. Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula:

1.104,00 x (55.000,00 – reddito complessivo) 50.200,00

Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF.

Non cumulabi-lità delle diver-se detrazioni

Ricordiamo che la normativa ha specificato che le detrazioni prevista in favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati, dei pensionati e dei titolari di altri redditi non sono cumulabili tra loro , quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono più tipologie reddituali, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

Concetto di reddito com-plessivo

ATTENZIONE. E’ molto importante ricordare che al fine del calcolo della detrazione quando si parla di reddito complessivo , si intende la somma dei redditi del contribuente, compreso anche il reddito dei fab bricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

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I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL’ESTERO

Chi sono i soggetti resi-denti.

Si ricorda che soggetti passivi d'imposta sono i residenti e i non residenti nel terri-torio dello Stato. I primi sono tassati sul reddito ovunque prodotto (tassazione sul reddito mondiale) mentre i secondi solo sul reddito prodotto in Italia. Si considerano residenti: • le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle

anagrafi della popolazione residente; • le persone non iscritte nelle anagrafi, che per la maggior parte del periodo

d'imposta , hanno il domicilio nello Stato; • le persone non iscritte nelle anagrafi, che per la maggior parte del periodo

d'imposta , hanno la dimora abituale nello Stato; Si precisa che per “la maggior parte del periodo d'imposta”, si intende un numero di giorni superiore a 183, anche non continuativi, nello stesso periodo d'imposta.

Il domicilio e la dimora abitua-le

Il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi af-fari o interessi intendendo per tale non solo i rapporti di natura patrimoniale ed eco-nomica ma anche morali sociali e famigliari ; indici significativi a tal proposito sono la presenza nel territorio dello Stato della famiglia, di un'abitazione permanente ecc.. La Residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Va ricordato che le Persone Fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domici-lio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica .

Regolamenta-zione della tassazione dei redditi esteri.

La tassazione dei redditi prodotti all'estero , compreso il reddito da lavoro dipen-dente, è di norma regolamentata dalle Convenzioni internazionali contro la dop-pia imposizione . Questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di con-venzione elaborato in ambito OCSE. Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente, nella maggior parte dei casi, si prevedono diverse modalità in base alla durata ed alle modalità di lavoro prestato al-l'estero.

Lavoro presta-to all’estero per non più di 183 giorni.

Le retribuzioni corrisposte da un datore di lavoro privato ad un lavoratore resi-dente in Italia, che presta, all'estero il proprio lavoro in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, sono generalmente tassate solo in Ita-lia , al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- il lavoratore lavora all’estero per non più di 183 giorni - le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia - l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazio ne che il datore di la-

voro ha fuori dall’Italia Il reddito da tassare è il reddito effettivamente p ercepito.

Lavoro presta-to all’estero per più di 183 giorni.

Le retribuzioni corrisposte da un datore di lavoro privato ad un lavoratore residente in Italia , che presta, all'estero il proprio lavoro in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in assenza di una delle tre condizioni sopra riportate ed in particolare per un periodo superiore a 183 giorni, sono generalmente tassate nel Paese in cui si è pro dotto il reddi-to ed anche in Italia .

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In questo caso però Il reddito da tassare in Italia non sarà quello effettivamente

percepito, ma quello determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali , definite annualmente ai fini contributivi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche so-ciali . Per l'imposta pagata all'estero viene riconosciuto un corrispondente credito d'im-posta. Le imposte devono però essere state versate a titolo definitivo, cioè deve essere prescritto il termine per il loro rimborso totale o parziale.

I lavoratori marittimi ita-liani imbarcati

E’ escluso dalla tassazione in Italia il reddito de rivante dalla attività prestata per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 m esi da lavoratori marittimi ita-liani imbarcati su navi battenti bandiera estera , se non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale. Anche questi redditi, che non sono imponibili in Italia, devono comunque essere con-siderati per determinare se il soggetto è o meno a carico di un altro contribuente resi-dente in Italia.

Determinazio-ne dei giorni di lavoro prestato all’estero.

Il calcolo dei giorni deve essere fatto includendo tutti i giorni compresi nel rap-porto di lavoro , anche se non effettivamente lavorati , ad esempio sabati, festivi, ferie, interruzioni, malattie, purché il lavoratore durante questi periodi soggiorni nello stato estero.

Modalità di svolgimento del lavoro pre-stato all’estero

I giorni di soggiorno all’estero del lavoratore possono non essere continuativi. E’ la prestazione di lavoro che deve essere continuativa . Per poter usufruire della tassazione su una retribuzione convenzionale è necessario che il lavoratore soggiorni all’estero , per svolgere l’attività prevista dal contratto appositamente stipulato, per più di 183 giorni nell’arco dei 12 mesi .

Lavoro presta-to da lavoratori frontalieri.

Un particolare regime fiscale è previsto per il reddito percepito da lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che si recano quotidianamente all’estero, in paesi di frontiera o limitrofi , quali ad esempio Francia, Austria, San Marino, Princi-pato di Monaco, per svolgere prestazione di lavoro dipendente . in via continua-tiva e come oggetto esclusivo del rapporto di lavor o. In questo caso sul reddito tassato in Italia è prevista una franchigia di 6.700,00 euro , pertanto questi redditi concorrono alla formazione del reddi to complessi-vo per l’importo eccedente tale franchigia .

Lavoro presta-to da lavoratori frontalieri sviz-zeri.

Un'eccezione al regime fiscale previsto per i lavoratori frontalieri, è costituita dai la-voratori che prestano la loro attività di lavoro di pendente in Svizzera e che ri-siedono in un Comune situato a non oltre 20 Km dal confine . In questo caso, sulla base di un apposito accordo stipulato tra Italia e Svizzera, tali redditi sono imponibili solamente in Svizzera .

Reddito rile-vante per il ca-rico fiscale dei frontalieri.

I lavoratori frontalieri con reddito compreso tra 2840,51 euro e 6.700,00 euro, quindi non superiore alla soglia di esenzione, non possono essere considerati fiscalmente a carico. Infatti la franchigia non rileva ai fini del reddito da consid erare per defini-re il carico familiare . Parallelamente anche i redditi percepiti dai frontalieri svizzeri sono ri levanti ai fini della determinazione e del carico fiscale .

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Lavoro presta-to da ricerca-tori che si tra-sferiscono in Italia.

Infine specifiche agevolazioni sono previste

• per i redditi percepiti da ricercatori sia italiani che stranieri che, risieden-do all’estero non occasionalmente e che da gennaio 2009 o in uno dei cinque anni successivi, decidono di venire a svolge re la loro attività in Italia, diventando fiscalmente residenti nel nostro paese. Tali redditi di lavoro dipendente sono imponibili solo per il 10%.

• Per i redditi percepiti da cittadini laureati dell’Unione Europea, nati dopo i l

1 gennaio 1969 , che negli ultimi due anni hanno risieduto fuori dal paese d’origine e che assunti in Italia vi trasferiscono la propria r esidenza .Tali redditi sono imponibili per il 20% del loro ammontare se percepi ti da la-voratrici e per il 30% se percepiti da lavoratori

Mancanza del-la convenzio-ne.

Attenzione per una corretta tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'e-stero, è necessario consultare sempre l'apposita Convenzione contro la doppia imposizione . In assenza di apposita Convenzione tali redditi dovranno sempre essere dichiarati anche in Italia.

La docu-mentazione

I redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero sono certificati dal modello CUD se il datore di lavoro è residente in Italia o da altr a documentazione rilasciata dal datore di lavoro residente all’estero . Le imposte pagate all’estero sono riportate nelle annotazioni del CUD o da altra documentazione estera, assieme ad altri dati necessari al calcolo del credito di impo-sta. Attenzione tali ritenute non vanno mai indicate nel quadro C ma nel quadro rela-tivo alla determinazione del credito imposta .

La compi-lazione del 730

I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero devono essere riportati nella prima sezione del quadro C del modello 730 . La modalità di compilazione è identica a quella utilizzata per dichiarare i redditi pro-dotti in Italia. Nella colonna “reddito” della prima sezione va riportato: � Il reddito diminuito della franchigia se trattasi di frontalieri � La retribuzione convenzionale certificata dal CUD se trattasi di datore di lavoro

residente in Italia � Il 10% del reddito corrisposto se trattasi di ricercatori � L'importo dei redditi percepiti negli altri casi diversi dai due precedenti. Come nel caso del lavoro dipendente devono essere riportati i giorni di lavoro sui quali calcolare la detrazione spettante. Nella terza e nella quarta sezione vanno invece riportate, se presenti, le ritenu-te operate dal sostituto d'imposta italiano, come già visto per gli altri redditi indicati nel quadro C.

Vedi anche l’approfondimento : “redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero”

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Il reddito da tassare.

I calcoli ed i riporti dei dati nel prospetto di li quidazione 730-3 sono effettuati dal CAF.

Mancata pre-visione della retribuzione convenzionale

Il lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia che presta per un periodo su-periore a 183 giorni la propria attività lavorativa all’estero in modo continuativo e co-me oggetto esclusivo del rapporto di lavoro può avvalersi, ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, della retribuzione convenzionale indicata nel Decreto del Ministro del Lavoro che annualmente determina tali retribuzioni. La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente cos tituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime .

Retribuzione convenzionale e part-time

La possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l’ ammontare , al fine di ade-guarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso de l mese in caso di as-sunzione , risoluzione , trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese. Quindi, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto sia svolto a tempo parziale , la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzional-mente alla riduzione dell’orario di lavoro.

Riferimenti Riferimento circolare 20E del 13.5.2011 – risposta 5.6

Incentivi fiscali per lavoratori che trasferi-scono la resi-denza in Italia

La circolare 14/E del 2012 chiarisce che i requisiti per l’accesso ai benefici riservati ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Ita lia devono essere posseduti non più alla data del 20 gennaio 2009 , bensì a partire da tale data . La previsione di un termine mobile, in luogo di un termine “fisso”, comporta un allargamento della platea di soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione. La circolare chiarisce inoltre che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è che il sog-getto interessato abbia effettivamente svolto un’attività di lavoro o di studio all’estero , e che sia in grado di dimostrare tale circostanza . La mancata iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) non assume quindi rilevanza ; la condizione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavorando o studiando all’estero, non si sono mai iscritti all’AIRE, a patto che il trasferimento del domicilio avvenga entro il ter-mine sopra citato . La Circolare precisa anche che, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, rien-trano anche quelli derivanti da:

• collaborazione coordinata e continuativa; • collaborazione a progetto ; • somme corrisposte a titolo di borsa di studio .

In caso di risoluzione del rapporto lavorativo prima dei 5 ann i dalla data di prima fruizione del beneficio, il lavoratore non decade dall’agevolazione se non trasferi-sce la residenza o il domicilio fuori dall’Italia prima del quinquennio .

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LE PENSIONI DI FONTE ESTERA Tipologia delle pensioni este-re

Le pensioni erogate da uno Stato estero si distinguono in: • pensioni pubbliche , se erogate da uno Stato o da una suddivisione politica o

amministrativa o da un ente locale; • pensioni private , se erogate da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi

esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico.

Le diverse modalità di tassazione.

In genere: • le pensioni pubbliche sono imponibili nello stato da cui provengono; • le pensioni private sono imponibili nello stato di residenza del beneficiario. Devono essere in ogni caso dichiarate le pensioni estere percepite da contribuen-ti residenti in Italia se:

• non esiste convenzione contro la doppia imposizione ; • esiste una convenzione con lo Stato estero che prevede che siano assog-

gettati a tassazione sia in Italia che all'estero; • quando esiste una convenzione con lo Stato estero che prevede che

siano assoggettati a tassazione solo in Italia.

Tassazione in assenza di convenzioni

In presenza di pensioni estere occorre verificare l'esistenza o meno di convenzioni contro la doppia imposizione tra l'Italia e lo Stat o estero . Quando non esiste alcuna convenzione il pensionato è obbligato a dichiarare la pensione percepita all'estero anche se questa è stata già tassata dall'ente eroga-tore estero . In tal caso il pensionato potrà usufruire del credito d’imposta per imposte pagate all’estero.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “le pensioni estere”

Le pensioni estere da non dichiarare

Non devono essere dichiarate : • le pensioni estere di invalidità , se equiparate alle rendite INAIL, perché consi-

derate reddito esente; • le rendite di pensione estera, di cui sono titolari i minatori che hanno contratto

malattie professionali , perché considerate reddito esente; • la rendita A.V.S. Svizzera perché soggetta ad una ritenuta d’imposta del 5% alla

fonte.

Pensione di reversibilità ai superstiti dei minatori

Quando la rendita relativa alla pensione estera, riconosciuta ai minatori che han-no contratto malattie professionali, è percepita dal coniuge superstite mantiene il beneficio dell’esenzione e pertanto deve essere considerata come reddito esen-te.

Importo da tassare

Le pensioni estere devono essere dichiarate per l’intero ammontare percepito.

La documen-tazione

I redditi derivanti da pensione estera si desumono dalla certificazione rilasciata dall’ente erogatore o da qualsiasi altra documentazione che attesta l’ammontare di tali redditi (esempio: rendiconto bancario o postale).

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La compila-zione del mo-dello 730.

I redditi di pensione prodotti all'estero devono essere riportati nella prima sezione del quadro “C” del modello 730. La modalità di compilazione è identica a quella utilizzata per dichiarare i redditi di pensione prodotti in Italia. Nella casella “tipologia di reddito ” va riportato il codice 1 che identifica il reddito da pensione. Nella colonna “reddito ” della prima sezione va riportato il reddito percepito . Devono essere inoltre riportati i giorni di pensione sui quali calcolare la detrazione spettante.

Modalità di calcolo

I calcoli ed i riporti dei dati nel prospetto di liquidazione 730-3 sono effettuati dal CAF.

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IL MODELLO CUD 2012 La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro di-pendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensioni-stici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione re-lativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle con-dizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma car-tacea (Ris. n. 145 del 21/12/06). Si fa presente che a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione uni-ca dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio pre-visto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali re-lativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenzia-le (la legge n. 214/2011 di conversione al D.L. n. 201/2011 ha disposto la soppressione dell’INPDAP e tra-sferito le funzioni all’INPS). Utilizzo della certificazione. Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2013), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende por-tare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese medi-che sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 131 della certificazione). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certi-ficazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono es-sere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro im-putabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione. Compilazione dei dati fiscali. Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fi-scale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono per-venire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Si precisa che l’indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera “T”, mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera “F”. Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certifi-cazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

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ATTENZIONE: La procedura del flusso telematico prevede l’obbligo per i sostituti d’imposta della ricezione in via telematica tramite l’Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimi-lati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abili-tato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d’imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario. I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2013, all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per indicare l’indirizzo telematico dell’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4. La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell’intermediario che intendono delegare. Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici com-presi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostitu-to, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio. Dati generali relativi al percettore delle somme. Nella parte A “Dati generali” il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del con-tribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fi-scale al 1° gennaio 2013 solo se diversi dal domici lio fiscale al 1° gennaio 2012. Si precisa che gli effetti del-le variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verifi-cate. Il punto 8 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di pre-videnza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza. In tal caso indicare: 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57; 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed ap-provato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005. 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l’importo di TFR destinato al fondo. Si precisa che qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”. Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successiva-mente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per la compilazione del punto 11 “Eventi eccezionali” è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali rica-denti entro un anno dalla data dell’evento lesivo; 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’Ordinanza del Presiden-te del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembr e 2012 dall’art. 23, comma 12 octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contri-buente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione. Il comma 5, dell’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 di-cembre 2012, n. 213, prevede che i sostituti d’imposta di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Fi-nanze 1° giugno 2012 (sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei contri-buenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), procedono a regolarizzare gli adempimenti e i versamenti

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omessi entro il 20 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nelle annotazioni (cod. CA), il sostituto d’imposta comunica al dipendente l’ammontare del versamento effettuato per suo conto, che è sta-to trattenuto nel corso dell’anno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nei limiti di cui all’art. 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, nonché l’importo che residua e che sarà trattenuto successivamente da parte del so-stituto d’imposta. Come precisato dalla circolare 46/E del 2012, il decreto-legge n. 174 del 2012 (la cui legge di conversione ha assorbito il contenuto del decreto-legge n. 194 del 2012) ha previsto la possibilità di accesso al finanzia-mento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal di-pendente sia per il tramite del sostituto d’imposta. In quest’ultima ipotesi, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento ai sensi della predetta circolare, devono indicare nelle annotazioni (cod. CD) l’importo delle ritenute operate nonché l’importo delle ritenute che dovranno essere operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento. Nella ipotesi in cui il sostituto non intenda aderire alla richiesta o non abbia i requisiti per fruire del finanzia-mento agevolato ovvero il dipendente abbia richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d’imposta, quest’ultimo deve certificare esclusivamente le ritenute effettivamente opera-te. In tal caso nel punto 135 deve essere indicato il codice “C” e nelle annotazioni (cod. CE), deve essere da-ta comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate. Per l’individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei punti 14 e 19, ai fini della indivi-duazione del comune a cui versare l’addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all’IRPEF). Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all’estero hanno il domicilio fiscale nel Co-mune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fi-scale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. Nella certificazione è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni. Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentua-le di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come per-centuale di detrazione spettante la lettera “C”. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come co-niuge. Dati fiscali. Nella parte B “Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compen-si con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi ac-conti e anticipazioni, erogati nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora av-venute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della di-chiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione). Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di rever-sibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al di-pendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati ana-grafici relativi al defunto.

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La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso: • nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede; • l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5; • nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione. Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e-videnziato al punto 138 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il red-dito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, in-dennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperati-ve di produzione e lavoro, ecc. Nel presente punto deve essere altresì indicato l’importo complessivo delle indennità di cui all’art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all’art. 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 di-cembre 2011, n. 214. Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall’articolo 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dal-la Circolare n. 3/E del 2012. Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l’ammontare complessivo eccedente il milione di euro. Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l’ammontare delle singole indennità corrispo-ste. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l’importo da indicare in tale punto comprende sia l’ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l’importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 252/2005, indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 3 1 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento deri-vante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale). In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l’importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 d icem-bre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell’anno 2012 e nel punto 5 l’ammontare delle ritenute riferibi-le ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichia-razione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell’ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo del la suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative. Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l’imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d’imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni prece-denti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell’eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF). Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell’art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2012 dal Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con l Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD). Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rappor-to, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indica-re nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

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Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel pre-sente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nelle annotazioni (cod. BC) indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato). Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90 % dell’imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l’ammontare di tali somme. Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base im-ponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavo-ratori. Nel presente punto va indicato, quindi, rispettivamente il 20 % o il 30% dei redditi corrisposti ai lavora-tori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato). Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento, rispettivamente dell’80% e del 70% dell’imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l’ammontare di tali somme. Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG). In base a quanto stabilito dall’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifica-zioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall’articolo 23, comma 50-bis del de-creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL): – l’ammontare complessivo di dette remunerazioni; – la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione; – la relativa imposta operata. Nel punto 2 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di pre-senza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR . Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali eroga-zioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipen-dentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo. Nelle annotazioni (cod. CB), indicare l’importo dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali e dei benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli even-ti sismici di cui all'articolo 1 (Legge 122 del 1° agosto 2012). Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, eser-cizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo de-terminato o indeterminato. Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d’imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare l’importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ). Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

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Da quest’anno il sostituto d’imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare nelle annotazioni (cod. BQ) ulteriori categorie di redditi esenti (retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche di-sposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e da-gli istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per atti-vità di ricerca post-lauream, previste dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010); rendite INAIL; altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative). Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del TUIR. Nel punto 4 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha di-ritto alla detrazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR. Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno l’informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati. Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell’art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applica-zione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d’imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni. Nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a ti-tolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 102, 103, 107, 108, 109, 114 e 118. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14. L’importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conse-guenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se: • non tutte risultano ancora operate; • in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento. Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 201 e 203. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal “Casellario delle pensioni” devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenu-te operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi. Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indi-cato nel punto 15. Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2012 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17. Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2012 dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18. Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il perio-do d’imposta 2013 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Co-muni che non hanno disposto l’applicazione dell’addizionale. Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successi-vo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

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In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferio-re all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indiche-rà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato. Nel punto 14 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nel punto 5. Nel punto 15 va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6. Nel punto 17 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente dovuto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2012 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel pun-to 10. Nel punto 18 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazio-ne del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11. Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione. Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell’ addizionale regionale e del saldo dell’addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospen-sione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito del-la sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rap-porto di lavoro. Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 21 , 22, 24, 26 e 27 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF, dell’acconto di addi-zionale comunale all’IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trat-tenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione. Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito, si dovrà indicare nelle an-notazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituito e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22, 24, 26 e 27. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritar-dato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nei punti 23 , 25 e 28. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi ecceziona-li, riportare nei punti 23, 25 e 28 l’importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22, 24 26 e 27. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo IRPEF, dell’addizionale re-gionale, del saldo dell’addizionale comunale, dell’acconto della tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all’assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 36 , 37, 38 e 39 vanno indicati, rispettiva-mente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produtti-vità e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all’IRPEF, di addizionale comunale all’IRPEF nonché il credito di cedolare secca relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all’IRPEF, di addizionale comunale all’IRPEF e di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto. La circolare del 13 agosto 2010, n. 44 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli e-venti sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest’ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod. BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni (cod. BV) devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati. Al punto 101 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

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Nel punto 102 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12 comma 1 del TUIR. Nel punto 103 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. Nel punto 104 va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, di cui al comma 3 dell’art. 12 del TUIR relativo all’anno d’imposta 2012, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al com-ma 1, dell’art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. Nel punto 105 va indicato l’importo del credito di cui al comma 3 dell’art. 12 del TUIR, relativo all’anno di im-posta 2012 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto. Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose pre-cedentemente riconosciuto, indicare nel punto 106 l’ammontare di detto credito recuperato. Nel punto 107 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spet-tante ai sensi dell’art. 13 del TUIR. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detra-zione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell’ammontare comunicato. Il punto 108 è riservato all’indicazione dell’importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detrai-bili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 130. In tale punto deve essere altresì compresa la de-trazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annota-zioni (cod. AP). Nel punto 109 va indicato l’importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell’anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nel-le annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di loca-zione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detra-zione. Nel punto 110 va indicato l’importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d’imposta di cui al comma 1-sexies dell’art. 16 del Tuir che non ha trovato capienza dall’imposta lorda diminuita, nell’ordine delle detra-zioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Nel punto 111 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR non rico-nosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certifi-cati dal sostituto d’imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non frui-ta. Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione pre-cedentemente riconosciuto, indicare nel punto 112 l’ammontare di detto credito recuperato. Nel punto 113 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108, 109 e 118. Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente do-po aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente. Nel punto 114 deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle ope-razioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Relativamente all’importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all’estero è stato assoggettato a tas-sazione in Italia, devono essere indicati: • lo Stato estero; • l’anno d’imposta in cui è stato percepito il reddito all’estero (ad esempio se il reddito è stato percepito

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nel 2012 indicare “2012” ); • il reddito prodotto all’estero; • l’imposta pagata all’estero resasi definitiva; • il reddito complessivo tassato in Italia; • l’imposta lorda italiana; • l’imposta netta dell’anno d’imposta in cui è stato percepito il reddito all’estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’eventuale credito d’imposta riconosciuto. Si precisa che, ai sensi dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo par-zialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ri-dotta in misura corrispondente. In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evi-denziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito. Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2011 a 35.000 euro, l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ha previsto in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell’imposta sul reddito del-le persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 145,75 euro prevista dal D.P.C.M. del 25 maggio 2012. Nel punto 118 va indicato l’importo della detrazione fruita. Nel punto 119 va indicato l’ammontare del trat-tamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. Si precisa che qualora il trattamento economico venga erogato a soggetti di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2009, la riduzione di imposta si applica sull’imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 119, va riportata la metà del trattamento economico com-plessivamente erogato. Nei punti da 120 a 127 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare. In particolare, va indicato: Nel punto 120 l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensio-nistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Nel punto 121 l’importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché ecceden-te il limite previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR. Nel punto 122 l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005. Nel punto 123 va indicato l’importo dei contributi dedotti nell’anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro esclu-so dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 122. Nel punto 124 l’importo complessivo dei contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi comples-sivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di pre-videnza complementare. I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un valore diverso da 3. Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e quelli effettiva-mente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche indicare nel punto 125 l’ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell’importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno. Nel punto 126 va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005. Nel punto 127 va indicato l’intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell’ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 127, rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d’imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121. Nel punto 129 vanno indicati: • il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 120; • le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle

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spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2. L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d’imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del pre-sente punto, evidenziando al sostituito che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiara-zione dei redditi presentata da quest’ultimo. Nel punto 130 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analitica-mente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la de-scrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l’importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l’importo va comunque indicato nelle annotazioni con l’apposita dicitura: “Importo delle spe-se mediche inferiore alla franchigia”. Nel punto 131 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad eu-ro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei red-diti per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali con-tributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsa-te potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta. Nel punto 133 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L’importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle an-notazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzio-ni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni. Il punto 134 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituito, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati. Nel punto 135 va indicato: • il codice A qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 2 del TUIR, alla for-

mazione del reddito complessivo concorrano solo: 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l’intero anno; 2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92; 3) reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

• il codice B nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavo-ro a tempo determinato dall’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR;

• il codice C nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla circolare 46/E del 2012. Nel punto 136 va indicato l’ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di pere-quazione applicato in base all’articolo 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni. Nel punto 137 va indicato l’ammontare del contributo di perequazione dovuto sui trattamenti pensionistici ri-portati nel punto precedente. Nel punto 138 va indicato l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di contributo di solidarietà intro-dotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro. Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2012, il sostituto d’imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2013, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiara-zione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà. Nel punto 139 va indicato l’importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 138. Dati relativi ai conguagli. I punti 201 e 203 devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 201 va indicato l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devo-no terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L’importo da indicare non deve

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tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certifica-zione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile. Nel punto 203 , che può essere compilato soltanto dai sostituti d’imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, va indicato l’importo dell’IRPEF che il sostituito si è impegnato a versa-re autonomamente. Nei punti 204 e 205 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora: • si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto; • si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la suc-cessiva riassunzione da parte del sostituto subentrante; • nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto. Somme erogate per l’incremento della produttività d el lavoro. Nei punti da 251 a 255 vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corri-sposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d’imposta 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012. Per il 2012 il beneficio consiste nell’applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o con-tratti collettivi territoriali o aziendali. Si precisa che l’ agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di la-voro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2011 redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore al limite di 30.000 euro. Tale limite va con-siderato al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all’imposta sostitutiva (massimo 6.000 euro) prevista dall’analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui all’art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme. In presenza di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assog-gettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenu-to a conguagliare somme erogate da altri soggetti. Nel caso in cui le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro am-montare, ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), deve essere compilato il punto 255, alle cui istruzioni si rimanda anche per la compilazione dei punti 251 e 252 in tale particolare ipotesi. In particolare indicare nel punto 251 la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del la-voro fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati: • l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per presta-zioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010); • la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione, sulle predette somme, dell’imposta sostitu-tiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato. A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le som-me sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010. Nel caso in cui sull’importo indicato al punto 251 sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 10 per cento in-dicare la relativa imposta nel punto 252. Nel punto 253 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non o-perate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indi-cato al punto 252. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il punto 254. In tale ipotesi nessun importo do-vrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il so-stituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

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Nel caso in cui le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro am-montare, ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo): • nel punto 251 vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR; • nel punto 255 va indicato l’ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 6, del TUIR; • nel caso in cui sia stata applicata l’imposta sostitutiva indicare nel punto 252 l’ammontare dell’imposta pari al 10 per cento della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255; • nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 della presente cer-tificazione sarà ricompreso esclusivamente l’importo indicato nel punto 251. Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta. Nei punti da 301 a 305 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese. In particolare nel punto 301 devono essere riportati: • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; • i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e conti-nuativa; • le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gen-naio 2007; • le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gen-naio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta. Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 301 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 evidenzian do nelle annotazioni (cod. AX) il periodo di partecipazione alla forma pensionistica considerando gli anni matu-rati dal 2007 nonché gli anni precedenti, se la data di iscrizione a una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007 ma computati con un ma ssimo di 15. Nel caso in cui l’ammontare evidenziato al punto 301 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata. Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all’estero nel punto 301 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l’importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia. I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni (cod. AX) deve essere, comunque, indicato l’ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione. In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 301 (quota imponibile) nonché dell’importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi. In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certifica-to, del relativo importo, delle ritenute operate. Compensi relativi agli anni precedenti. Nei punti da 351 a 356 vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro di-pendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei con-tributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 356 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 355 . I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Il D.P.C.M. del 25 maggio 2012, ha stabilito che qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2012 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all’art. 17 del Tuir.

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Cb 42

In particolare nel punto 352 deve essere indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assog-gettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 351. Nel punto 354 deve essere indicato l’importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2012 che non ha trovato capienza sull’imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti. Le ritenute indicate al punto 355 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al preceden-te punto 354. Si precisa che nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M. sia stata interamente fruita nell’ambito della tassazione ordinaria i punti 352 e 354 non devono essere compilati. Trattamento di fine rapporto, indennità equipollent i, altre indennità e prestazioni in forma di capita le soggette a tassazione separata. Nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni reca-te dal DPR n. 600 del 1973. Vanno indicati in particolare: • il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell’anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese; • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il dirit-to all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; • le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell’anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al ma-turato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensio-nistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di “vecchi iscritti a i vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evi-denziare nei punti da 401 a 408 esclusivamente l’ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell’anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti. Nell’ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conse-guente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 401 le somme erogate nell’anno, nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 405 e 407 le ritenute sospese. I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l’ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 401, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato dello ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della riva-lutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell’11 per cento. Per gli incentivi all’esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell’entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassa-zione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del decreto, nel punto 401 va indicato l’ammontare complessi-vo corrisposto. In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 401 deve ricomprendere l’importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di ge-stione, al netto della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° genn aio 2001. In caso di somme corrisposte alla cessazione dell’impiego in due o tre importi annuali previsto dall’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 402 deve essere ricompreso anche l’importo relativo alla rata già erogata nell’annualità precedente. Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inol-tre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 401 e 402, distinguen-do per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2 001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° genna io 2001 al 31 dicembre 2006.

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Cb 43

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all’estero nel punto 401 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l’importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia. Nel punto 404 va riportato, per il TFR, l’importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell’art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva. Se l’importo delle ritenute ri-sulta inferiore a zero, indicare zero. Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 404 va indicato l’importo delle ritenute opera-te. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimen-ti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l’imposta sostitutiva dell’11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001. Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel punto 403 la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzet-ta Ufficiale del 2 aprile 2008. Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corri-spondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, deve essere conse-gnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che: • nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede; • nel punto 408 deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegna-ta la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l’indennità complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius; • nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trat-tasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali cor-rispondenti ovvero di somme erogate a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970. Il sostituto deve invece rilasciare all’erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR prove-nienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede in qualità di lavoratore. Nel punto 409 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 410 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall’articolo 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali accon-ti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Ta-le punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative im-poste sostitutive. Nel punto 411 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensioni-stiche complementari. Nel punto 412 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 413 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari. Si precisa che i punti da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di la-voro, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 401. La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell’ammontare del TFR accantonato. In caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispon-denti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, i punti da 409 a 413 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

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TABELLA “A” – Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% co-dice Descrizione co-

dice Descrizione

1 Spese sanitarie 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

2 Spese sanitarie per familiari non a carico 19 Erogazioni liberali a partiti politici

3 Spese sanitarie per portatori di handicap 20 Erogazioni liberali alle ONLUS

4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni spor-tive dilettantistiche

5 Spese per l’acquisto di cani guida 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di

promozione sociale

7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto della abi-tazione principale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura

Biennale di Venezia

8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione della abitazione principale 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello

spettacolo

11 Interessi per prestiti o mutui agrari 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

12 Assicurazioni sulla vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza 29 Spese veterinarie

13 Spese per istruzione 30 Spese sostenute per servizi d’interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti

14 Spese funebri 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

15 Spese per addetti all’assistenza personale 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico

16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre e piscine e altre strutture sportive) 33 Spese per asili nido

17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Altri oneri detraibili

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Cb 45

TABELLA “C” – CODIFICA ANNOTAZIONI CODICE DESCRIZIONE

AA Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di so-spensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.

AB

Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di avente diritto ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o ai sensi dell’art. 12bis della legge 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (…), dati anagrafici (…). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (…). NOTA: specifi-care se trattasi di eredità o di indennità ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell’art. 12bis della legge 898 del 1970..

AD Dati relativi al reddito prodotto all’estero: Stato Estero (…), reddito (…). AE Redditi prodotti in zona di frontiera. Importo della quota esente (…).

AF Richiesta da parte del sostituito dell’applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.

AG Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.

AH Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (…). NOTA. L’esposizione di tale valore i è sempre obbligatoria indipendentemente dall’ammontare erogato.

AI Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (…), rapporto a tempo determinato/indeterminato (…), data inizio e data fi-ne per ciascun periodo di lavoro o pensione (…), importo (…).

AJ Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito totalmente o parzial-mente esentato percepito nell’anno (…)

AK Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

AL Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.

AM Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (…), credito addizionale regionale rim-borsato (…) credito addizionale comunale rimborsato (…); credito cedolare secca (…).

AN La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

AO Dati relativi agli altri redditi, non certificati, comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del Tuir: ammontare complessivo degli altri redditi (…), di cui per abitazione principale (…).

AP Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (…).

AQ

Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: Stato Estero (…), anno d’imposta di percezione del reddito all’estero (…), importo del reddito estero (…), imposta pagata all’estero resasi definitiva (…), reddito complessivo tassato in Ita-lia (…), imposta lorda italiana (…), imposta netta italiana (…). L’imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

AR Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (…), importo (…). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

AS

Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (…), importo per il quale è sta-ta riconosciuta la deduzione, in quanto escluso dai redditi di lavoro di dipendente già compresa nel punto 120 (…), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente, già compresa nel punto 121 (…).

AT

Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (…), descrizione desunta dalla tabella A allegata (…), importo (…). NOTA: Per le spese sanitarie indicare l’importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L’importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: “importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”

AU

Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l’ammontare di detti contri-buti non è superiore ad euro 3.615,20 l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi”. Se l’ammontare di detti contributi è superiore a eu-ro 3.615,20 l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro (…)”.

AV Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese rimborsate.

AW Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell’Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: Sull’Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura del 0,50% mensile.

AX Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (…), quota imponibile (…), ritenute IRPEF (…), trattenu-te di addizionale regionale all’IRPEF (…). Altre tipologie di compensi: tipologia (…), importo (…), ritenute (…), periodo di parte-cipazione (…); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (…).

AY Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31.12. 2000 (…), importo maturato dal 01.01.2001 (…); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31.12.2000 (…), importo maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (…).

BA

Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituito, importo (…), coniuge, importo (…) Secondo o unico acconto IRPEF: sostituito, importo (…), coniuge, importo (…). Acconto addizionale comunale IRPEF: sostitui-to, importo (…), coniuge, importo (…). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secon-da o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…).

BB Saldo 2011 dell’addizionale comunale all’Irpef non operato in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamen-te della fascia di esenzione deliberata.

BC Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo (…). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…).

BD Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della Previdenza complementare: codice (…), importo contributi e premi escluso dal reddito complessivo (…); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (…). In caso di codice “4” indicare l’importo TFR destinato al fondo (…).

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Cb 46

BE Riscatto volontario della posizione individuale maturata dal 01.01.2001 presso la forma pensionistica complementare: importo

riscatto e altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (…), ritenute (…).

BF Riscatto volontario posizione individuale maturata dal 01.01.2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza di imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (…), eccedenza d’imposta non utilizzata in compensazione (…).

BG Dati relativi alle detrazioni per cannoni di locazione: codice canone di locazione (…), giorni (…), percentuale (…).

BH In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi

BI In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.

BL Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (…); ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (…); relativa imposta operata, importo (…).

BM Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo (…). L’80% o il 70% delle somme percepite ri-spettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…).

BN Acconto 2012 dell’addizionale comunale all’Irpef non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire intera-mente della fascia di esenzione deliberata

BO Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del contribuente: grado di parentela (…), codice fiscale (…), numero mesi a carico (…), minore di 3 anni (…), percentuale di detrazione spettante (…), percentuale di detrazione spettante per famiglie nu-merose (…), detrazione 100% per abbattimento figli (…)..

BP Addizionale regionale all’Irpef certificata nel Cud precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…); saldo addi-zionale comunale all’Irpef certificata nel Cud precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…).

BQ Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (…).

BR Dati relativi all’assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (…), addizionale regionale sospesa, importo (…); saldo addizio-nale comunale sospeso, importo (…); acconto tassazione separata sospeso, importo (…); imposta sostitutiva su premi di pro-duttività sospesa, importo (…); cedolare secca su locazioni, importo (…); contributo di solidarietà, importo (…).

BS Acconto addizionale comunale all’Irpef, certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…).

BT

Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6.4.2009 per i quali c’è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d’imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (…);addizionale regio-nale all’iperf 2008, importo (…); saldo addizionale comunale all’irpef 2008, importo (…); acconto TFR 2008, importo (…); impo-sta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (…); Tassazione separata 2008, importo (…); IRPEF 2009, importo (…); Addizionale regionale all’Irpef 2009, importo (…); addizionale comunale all’irpef 2009, importo (…);imposta TFR 2009, importo (…); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (…); Tassazione separata 2009, importo (…); irpef 2010, importo (…); addizionale comunale all’irpef 2010, importo (…); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (…); tassazione separata 2010, importo (…).

BV

Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6.4.2009 per i quali c’è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (…);addizionale regionale all’iperf 2008, importo (…); addizionale comunale all’irpef 2008, importo (…); Acconto TFR 2008, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (…); Tassazione separata 2008, im-porto (…); IRPEF 2009, importo (…); addizionale regionale all’Irpef 2009, importo (…); addizionale comunale all’irpef 2009, im-porto (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (…); Tassazione separata 20089, importo (…); Imposta TFR 2009, importo (…); IRPEF 2010, importo (…); Addizionale comunale all’irpef 2010, importo (…); imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (…); tassazione separata 2010, importo (…);

BW Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero: importo del reddito esente percepito (…)

BX Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro.

BY Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi al fine di autoliqui-dare il contributo di solidarietà..

BZ Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria (…); Importo dell’indennità principale corrisposto, im-porto (…); importo delle altre indennità corrisposte, importo (…).

CA Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 174 del 2012, importo (…); debito resi-duo, importo (…).

CB Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla legge ° agosto 2012, n. 122 , importo (…).

CD Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2012. Ritenute operate, importo (…); ritenute da operare se-condo il piano di ammortamento del finanziamento, importo (…).

CE Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2012. Il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.

ZZ Altre annotazioni obbligatorie.

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PARTE “C” - DATI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assisten-ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS e all’ex-INPDAP nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all’anno riportato nello apposito spazio previsto nello schema. Per ulteriori informazioni riguardanti casi particolari e informazioni tecniche sulla interpretazione dei vari punti riferiti agli Enti I NPS ed ex-INPDAP si ri-manda alla consultazione delle “Istruzioni per il datore di lavoro” CUD 2013 – parte “C”– dati previdenziali ed assistenziali ”.

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COMPENSI PERCEPITI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI L’articolo 48-bis, lettera d-bis, DPR n. 917/86 prevede una particolare agevola-zione per i compensi relativi a lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini e che possiedono un reddito complessivo non superiore a €. 9.296,22 , al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ed al netto degli stessi compensi per lavori socialmente utili percepiti. Qualora venga rispettato il limite di €. 9.296,22 nel modo sopra esposto, trova applicazione il regime agevolato che prevede una tassazione dei compensi per la-vori socialmente utili così calcolata: • esenzione fino a €. 3.098,74 ; • ritenuta d’imposta Irpef del 23% e addizionale regi onale per la parte ecce-

dente €. 3.098,74 Riassumendo, i requisiti per fruire della tassazione agevolata del 23% più l’addizionale regionale a favore dei percettori di compensi a seguito di lavori socialmente utili, sono:

- avere raggiunto l’età per fruire della pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne)

- avere un reddito complessivo non superiore a €. 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze e al netto dei compensi per lavori socialmente utili.

Ai fini della valutazione (reddito complessivo maggiore o minore di €. 9.296,22) non vanno considerati i compensi derivanti da lavori social-mente utili di importo pari o inferiore a €. 9.296,22. Per quanto riguarda la tassazione dei compensi da lavori socialmente utili si deve distinguere quindi tra due ipotesi:

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze, pari o inferiore a €. 9.296,22: I compensi per lavori socialmente utili hanno la seguente tassazione: da €. 0,00 a €. 3.098,74

Esenzione CASO 1.

da €. 3.098,74 a €. 9.296,22

Ritenuta d’imposta Irpef 23% +

Addizionale regionale

Reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principa-le e pertinenze, superiore a €. 9.296,22: I compensi per lavoro socialmente utile concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile

Pensione €. 10.000,00

Compensi lavori socialmente utili

€. 5.000,00

Reddito complessivo €. 15.000,00 quindi superiore

a €. 9.296,22

Tassazione secondo

le regole ordinarie

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CASO 2

IRPEF a scaglioni, addizionali, ecc.

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PERIODO DI LAVORO Nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata di rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati per il quale si ha diritto alle deduzioni dell’art. 11 del Tuir. In caso di rapporto di lavoro part time vanno considerati, per intero, i giorni inte-ressati ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto. Se vengono indicati più periodi di lavoro dipendente o assimilati deve essere con-siderato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli inseriti in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta. In presenza di più redditi di pensione va considerato il numero totale dei giorni te-nendo conto che gli stessi compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta. Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione la somma dei giorni da considerare non può superare 365, tenendo presente che quelli compresi nei periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. Nella di-stinzione fra giorni di lavoro dipendente e pensione riferiti a periodi contempora-nei, la preferenza viene assegnata ai giorni di lavoro dipendente in quanto la rela-tiva deduzione è più favorevole. In tale numero di giorni vanno, in ogni caso compresi, le festività, i riposi settima-nali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta al-cuna retribuzione, neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, ecc. (ad esem-pio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione. Nei casi di contratti di lavoro dipendente, a tempo determinato , caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni “a giornata” (per esempio, i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorati-vi, compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esisten-te tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai con-tratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all’unità successiva. In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri Enti , le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i rispettivi redditi. In tali casi vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti. Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare è quello compreso nel pe-riodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è sta-ta concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per rendimento scolastico o acca-demico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in re-lazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Per l’indennità speciale in agricoltura il numero da indicare è quello dei giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato e non quelli che devono essere obbli-gatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità. ATTENZIONE: fra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodo di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni.

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PROVENTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Non concorrono a formare il reddito i seguenti proventi: • i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore o dal lavoratore in

base ad obblighi di legge; • i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a

enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposi-zioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale entro un massimo di euro 3.615,20;

• i contributi versati dal datore di lavoro a forme pensionistiche complementari; • la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in

mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o fino all’importo giornaliero di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive;

• le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

• i compensi reversibili di indennità e compensi di cui alle lettere b) e f) dell’art. 50;

• l’utilizzazione di opere e servizi di utilità sociale da parte dei dipendenti e fami-liari a loro carico nonché l’erogazione di somme alla generalità o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido, colonie o per borse di studio a fa-vore di familiari a carico;

• il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non supe-

riore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83 , a condizione che

non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque

cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni

siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il

reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta

in cui avviene la cessione;

• le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili e alle condizioni ivi pre-viste, nonché le erogazioni effettuate in base a contratti collettivi od aziendali per spese sanitarie;

• le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) diret-tamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel pe-riodo d’imposta;

• le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisi-ti minimi secondo la vigente normativa;

• i rimborsi spese erogati a titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, pur-ché l’erogazione di tali somme ed i criteri siano disposti dagli organi compe-tenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi;

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FRINGE BENEFIT O COMPENSI IN NATURA I compensi in natura o fringe benefit, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente e a familiari a suo carico o il diritto di ottenerli da terzi, co-stituiscono reddito da lavoro dipendente e concorrono alla formazione dell’imponibile, in base al loro valore normale o convenzionale se di importo com-plessivo, su base annua, superiore a euro 258,23; se inferiore a detta cifra non concorre a formare il reddito. Sono previste specifiche norme per determinare il valore normale dei seguenti beni e servizi: • per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e uti-lizzati promiscuamente dal dipendente, si assume il 30% dell’importo corrispon-dente ad una percorrenza convenzionale su base annua di 15 mila km e calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate per ciascun anno dall’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente o corrisposto dal dipendente. Se l’auto è assegnata esclusivamente per l’utilizzo personale si applica il criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro; • in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipen-denti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento della B.C.E vigente al 31 dicembre di ogni anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivo applicato sui prestiti. Tale modalità di calcolo deve essere applicata anche all’importo del contributo in conto interessi sui mutui stipulati dagli stessi dipen-denti ed erogato da un’azienda direttamente sul loro conto corrente, da cui gli isti-tuti di credito prelevano le rate del mutuo. Per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore a dodici mesi, concessi a seguito di accordi aziendali ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pe-cuniarie a seguito di danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive, il reddito è dato dal costo specifico;. • per i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, l’importo da sottoporre a tassazione è pari alla differenza tra la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti all’immobile, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e l’importo corrisposto per l’utilizzo del fabbricato dal dipendente; tale differenza è ridotta al 30% se il dipendente ha l’obbligo di dimorarvi ( es. custode di una fabbrica).Per i fabbricati che non vanno iscritti in Catasto (es. fabbricati situati all’estero) si as-sume la differenza tra il valore del canone di locazione applicabile e quanto corri-sposto dal dipendente; • per i servizi di trasporto ferroviario di persone, prestati gratuitamente, si assume, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro desunto dal Conto nazionale dei trasporti e sta-bilito con apposito D.M., per una percorrenza media convenzionale di 2.600 Km; • per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti il valore normale è pari al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni a grossisti.

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INDENNITÀ PER TRASFERTE Indennità percepite per trasferte • Le indennità percepite per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale

concorrono a formare reddito per la parte eccedente euro 46,48, al giorno ele-vate a euro 77,47, per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;

• In caso di rimborso delle spese di alloggio, o di vitto o fornito l’alloggio o il vitto gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

• In caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, il limite è ridotto di due terzi.

• In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal terri-torio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese docu-mentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipen-dente, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82, per le trasferte all’estero.

• Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio co-munale, concorrono a formare reddito, con esclusione dei rimborsi per spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Indennità ai trasfertisti Le indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti per con-tratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione o volo previste dalla legge o dal Contratto collettivo di lavoro e le indennità di trasferta all’ufficiale giudiziario per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziale ha sede, concorrono a formare il reddito per il 50% del loro ammontare. Indennità di trasferimento Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1.549,37, nel territorio nazio-nale e euro 4.648,11, all’estero. Anche se l’indennità viene corrisposta per più an-ni, tale beneficio trova applicazione soltanto per il primo anno. Servizi prestati all’estero Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero co-stituiscono reddito nella misura del 50%. Nel caso di servizi prestati all’estero da dipendenti di amministrazioni statali costituisce reddito il 50% dell’indennità base. Aggiornamento degli importi Gli importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, quando la va-riazione percentuale del valore dell’indice dei prezzi, nel periodo di 12 mesi, ter-minato il 31 agosto, supera il 2%.

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PENSIONI ESTERE La tabella riporta in sintesi quanto previsto in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni. Si ricorda che in presenza di pensioni estere occorre verificare l’esistenza o meno di conven-zioni contro la doppia imposizione fra l’Italia e lo Stato estero. Quando non vige convenzione il pensionato è obbligato a dichiarare la pensione percepita dall’estero anche se questa è già stata tassata dall’ente erogatore estero

Provenienza Pensione

Tipo Pensione

Imponibile Italia

Credito Imposta

Note

PUBBLICA SI NO Con nazionalità italiana PUBBLICA NO Senza nazionalità italiana ARGENTINA PRIVATA SI NO Tutti

AUSTRALIA TUTTE SI PUBBLICA SI Con sola nazionalità italiana PUBBLICA NO Con anche nazionalità Belga BELGIO (1) PRIVATA SI NO Tutti

SI NO euro 6.197,48 o 10.000 $/Canada CANADA TUTTE (*) SI % euro 6.197,48 o 10.000 $/Canada

PUBBLICA NO NO PUBBLICA SI NO Con solo nazionalità italiana PRIVATA SI NO

FRANCIA

PRIVATA SI SI Imponibile in entrambi gli Stati PUBBLICA SI Con sola nazionalità italiana PUBBLICA NO Con anche nazionalità tedesca GERMANIA PRIVATA SI NO Tutti

PUBBLICA SI NO con nazionalità italiana PUBBLICA NO senza nazionalità italiana

GRAN BRETAGNA

PRIVATA SI NO Tutti PUBBLICA SI NO Con nazionalità italiana PUBBLICA NO Senza nazionalità italiana SPAGNA PRIVATA SI NO Tutti

PUBBLICA SI % Senza nazionalità svizzera PUBBLICA NO Con nazionalità svizzera

PRIVATA NO Tipo Assicurazione Vecchiaia Super-stiti.(AVS)(2)

SVIZZERA

PRIVATA SI NO Diversa da tipo AVS PUBBLICA SI NO Con nazionalità italiana PUBBLICA NO Senza nazionalità italiana STATI UNITI PRIVATA SI NO Tutti

PUBBLICA SI NO Con nazionalità italiana PUBBLICA NO Senza nazionalità italiana

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VENEZUELA PRIVATA SI NO Tutti

(*) = Norme particolari sono previste per pensioni o sussidi del tipo “OLD AGE SECURITY”

(1) = I percettori di pensione erogata da enti previdenziali esteri, a titolo di risarcimento di in-fortuni sul lavoro o malattia professionale (minatori occupati in miniere del Belgio), dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – un’autocertificazione che attesti la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione dovrà essere presentata una sola volta. (2) = Non dichiarabile in quanto costituisce reddito assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

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ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA Sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale del-le seguenti categorie professionali: • personale appartenente ai profili medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e

altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chi-mici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

• personale docente universitario e ricercatori che esplicano attività assistenzia-le presso cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura;

• personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;

• personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4 comma 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubbli-ci che già applicano al proprio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempre che i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1997.

Detti compensi costituiscono reddito nella misura del 75%. Nei casi diversi, i compensi in questione, costituiscono reddito di lavoro autonomo da dichiarare nel modello UNICO.