Capitolo 12

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Capitolo 12 Capitolo 12 La legge sul procedimento La legge sul procedimento amministrativo amministrativo

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Capitolo 12. La legge sul procedimento amministrativo. Cos’è il procedimento amministrativo? - PowerPoint PPT Presentation

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Capitolo 12Capitolo 12

La legge sul procedimento La legge sul procedimento amministrativoamministrativo

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Cos’è il procedimento amministrativo?Cos’è il procedimento amministrativo?

Affinché un atto amministrativo sia Affinché un atto amministrativo sia perfettoperfetto (è tale quando sussistono tutti (è tale quando sussistono tutti gli gli elementi necessarielementi necessari per la sua per la sua esistenza giuridicaesistenza giuridica) ed ) ed efficaceefficace (cioè (cioè idoneoidoneo a produrre gli a produrre gli effetti giuridici proprieffetti giuridici propri del tipo al quale l’atto del tipo al quale l’atto appartiene), esso deve essere emanato dopo aver seguito un particolare appartiene), esso deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iteriter, comprendente , comprendente più atti ed operazionipiù atti ed operazioni che, nel loro complesso, prendono che, nel loro complesso, prendono il nome di il nome di procedimento amministrativo (BENVENUTI, CASETTA). procedimento amministrativo (BENVENUTI, CASETTA).

Il p.a. dunque può essere definito come Il p.a. dunque può essere definito come forma della funzione, ovvero il forma della funzione, ovvero il tramite (attraverso una serie coordinata di attività e di atti tramite (attraverso una serie coordinata di attività e di atti procedimentali) fra due situazioni statiche: il potere (momento procedimentali) fra due situazioni statiche: il potere (momento iniziale dell’attribuzione) e il provvedimento (momento finale di iniziale dell’attribuzione) e il provvedimento (momento finale di produzione).produzione).

Compendio di Diritto Amministrativo, L. Delpino – F. del Giudice, Gruppo Compendio di Diritto Amministrativo, L. Delpino – F. del Giudice, Gruppo Editoriale Editoriale Esselibri – SimoneEsselibri – Simone, Napoli, 2007; pag. 225, par. 1 “Nozione di , Napoli, 2007; pag. 225, par. 1 “Nozione di procedimento amministrativo” procedimento amministrativo”

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Par. 1Par. 1 La legge 7 agosto 1990 n. 241 e le La legge 7 agosto 1990 n. 241 e le

modifiche del 2005modifiche del 2005 Con la legge 241/1990 il procedimento amministrativo ha, Con la legge 241/1990 il procedimento amministrativo ha,

per la prima voltaper la prima volta, una disciplina normativa generale;, una disciplina normativa generale; Tale legge Tale legge nonnon regola compiutamente l’iter procedimentale regola compiutamente l’iter procedimentale

ma detta i punti fermi comuni a tutti i procedimenti;ma detta i punti fermi comuni a tutti i procedimenti; La 241/1990 conforma il procedimento amministrativo ai La 241/1990 conforma il procedimento amministrativo ai

moderni principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, economicità dell’azione amministrativa ( (art. 1art. 1) nella ) nella direzione (ulteriormente sviluppata con le modifiche del direzione (ulteriormente sviluppata con le modifiche del 2005) della semplificazione dell’attività della pubblica 2005) della semplificazione dell’attività della pubblica amministrazione.amministrazione.

La legge generale non vuole sostituirsi o sovrapporsi alle La legge generale non vuole sostituirsi o sovrapporsi alle norme speciali che regolamentano determinati procedimenti norme speciali che regolamentano determinati procedimenti amministrativi, né peraltro lo potrebbe non regolando amministrativi, né peraltro lo potrebbe non regolando compiutamente il procedimentocompiutamente il procedimento

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Legge 7 agosto 1990 n. 241 Legge 7 agosto 1990 n. 241 Articolo 1Articolo 1

Art. 1Art. 1Principi generali dell'attività amministrativaPrincipi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta da criteri da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenzadi economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.comunitario.

1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.disponga diversamente.

1 ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano 1 ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.il rispetto dei principi di cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

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Qual è il campo di applicazione della 241/1990?Qual è il campo di applicazione della 241/1990?

Il campo di applicazione è dichiarato coincidere con i Il campo di applicazione è dichiarato coincidere con i procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, di tutte le amministrazioni pubbliche (di tutte le amministrazioni pubbliche (art. 29art. 29).).

Da qui la piena applicabilità ai procedimenti posti in essere Da qui la piena applicabilità ai procedimenti posti in essere dal Ministero per i Beni Culturali e dalle Soprintendenze.dal Ministero per i Beni Culturali e dalle Soprintendenze.

Invece, per le funzioni di tutela e valorizzazione di Invece, per le funzioni di tutela e valorizzazione di competenza delle regioni e degli altri enti pubblici, soccorre competenza delle regioni e degli altri enti pubblici, soccorre il rinvio della legge 241/1990 alla regolamentazione delle il rinvio della legge 241/1990 alla regolamentazione delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze.competenze.

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Legge 7 agosto 1990 n. 241 Legge 7 agosto 1990 n. 241 Articolo 29Articolo 29

Art. 29Art. 29Ambito di applicazione della legge Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. legge.

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Par. 2Par. 2La legge 7 agosto 1990 n. 241 e La legge 7 agosto 1990 n. 241 e alcuni procedimenti nel Codicealcuni procedimenti nel Codice

Il Il Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioCodice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha voluto ha voluto espressamente affermare nelle definizioni di cui agli espressamente affermare nelle definizioni di cui agli artt. 3 e 6 artt. 3 e 6 del del Codice stesso, che le funzioni amministrative costituiscono Codice stesso, che le funzioni amministrative costituiscono anch’esse un momento essenziale della tutela e della valorizzazione, anch’esse un momento essenziale della tutela e della valorizzazione, non meno delle attività concretamente svolte a tali fini.non meno delle attività concretamente svolte a tali fini.

Viene messa in luce la peculiarità dei procedimenti diretti alla Viene messa in luce la peculiarità dei procedimenti diretti alla emanazione di atti amministrativi in materia di beni culturali e la emanazione di atti amministrativi in materia di beni culturali e la rilevanza, per la determinazione delle regole procedimentali, delle rilevanza, per la determinazione delle regole procedimentali, delle esigenza di tutela e valorizzazione del bene culturale, esigenza di tutela e valorizzazione del bene culturale, bene di rilievo bene di rilievo costituzionalecostituzionale..

È prevista la cooperazione delle regioni e degli enti territoriali alle È prevista la cooperazione delle regioni e degli enti territoriali alle funzioni di tutela esercitate dallo stato (funzioni di tutela esercitate dallo stato (art. 5art. 5, commi 1 e 5);, commi 1 e 5);

È stabilito che la Repubblica favorisca e sostenga la partecipazione È stabilito che la Repubblica favorisca e sostenga la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione dei beni culturali (art. 6, dei soggetti privati alla valorizzazione dei beni culturali (art. 6, comma 3).comma 3).

Da qui si è indotti a ritenere che debba essere considerata Da qui si è indotti a ritenere che debba essere considerata preferibile dall’Amministrazione l’adozione delle forme preferibile dall’Amministrazione l’adozione delle forme procedimentali di segno partecipativo e concordato, quali la procedimentali di segno partecipativo e concordato, quali la conferenza di servizi o gli accordi di programma.conferenza di servizi o gli accordi di programma.

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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Articoli 3, 5 e 6Articoli 3, 5 e 6 Art. 3Art. 3

Tutela del patrimonio culturaleTutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 5Art. 5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturaleculturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.territoriali.

Art. 6Art. 6Valorizzazione del patrimonio culturaleValorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le 2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.valorizzazione del patrimonio culturale.

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Il silenzio – assensoIl silenzio – assenso

L’articolo 20 L’articolo 20 della legge 241/1990, come modificato dal Decreto della legge 241/1990, come modificato dal Decreto Legge 35/2005 convertito in Legge 14.05.2005 n. 80 (sulla Legge 35/2005 convertito in Legge 14.05.2005 n. 80 (sulla “competitività”), stabilisce il cosiddetto “silenzio – assenso” come “competitività”), stabilisce il cosiddetto “silenzio – assenso” come regola generale, salve specifiche disposizioni in contrario: non vale, regola generale, salve specifiche disposizioni in contrario: non vale, infatti, quando il procedimento riguarda il patrimonio culturale ed il infatti, quando il procedimento riguarda il patrimonio culturale ed il paesaggio.paesaggio.

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Legge 7 agosto 1990 n. 241Legge 7 agosto 1990 n. 241Articolo 20Articolo 20

Art. 20.Art. 20. Silenzio assenso Silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui 2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.

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Par. 2.1 Par. 2.1 La verifica di interesse ex art. 12La verifica di interesse ex art. 12

Si pone in dubbio che il silenzio inadempimento, Si pone in dubbio che il silenzio inadempimento, introdotto dai decreti del gennaio e febbraio 2005 introdotto dai decreti del gennaio e febbraio 2005 già citati, possa essere oggetto di un giudizio del già citati, possa essere oggetto di un giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale che vada Tribunale Amministrativo Regionale che vada oltre all’accertamento della illegittimità del oltre all’accertamento della illegittimità del silenzio e si spinga a una decisione nel merito silenzio e si spinga a una decisione nel merito (cioè nel caso dell’ex (cioè nel caso dell’ex art. 12 art. 12 alla decisione sul alla decisione sul valore culturale o meno del bene sottoposto a valore culturale o meno del bene sottoposto a verifica d’interesse). verifica d’interesse).

L’articolo 2 della 241/1990 parrebbe indurre ad L’articolo 2 della 241/1990 parrebbe indurre ad una decisione nel merito, disponendo che una decisione nel merito, disponendo che il il giudice amministrativo può conoscere della giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanzafondatezza dell’istanza..

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Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioCodice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Articolo 12 Articolo 12 Art. 12Art. 12Verifica dell'interesse culturaleVerifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più 1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

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6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto 6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bisbis, del , del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.24 novembre 2003, n. 326.

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Par. 2.2Par. 2.2La dichiarazione di interesse ex La dichiarazione di interesse ex

artt. 13 e 14artt. 13 e 14Per quanto riguarda Per quanto riguarda l’art. 14l’art. 14:: Prevede l’obbligo della comunicazione di avvio del Prevede l’obbligo della comunicazione di avvio del

procedimento di dichiarazione e la disciplina in modo procedimento di dichiarazione e la disciplina in modo autonomo.autonomo.

L’indicazione degli elementi di identificazione e valutazione L’indicazione degli elementi di identificazione e valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, degli effetti della cosa risultanti dalle prime indagini, degli effetti cautelari, nonché del termine non inferiore a 30 giorni per la cautelari, nonché del termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, sono specifiche presentazione di eventuali osservazioni, sono specifiche disposte dalle norme di cui all’art. 8 della 241/1990 (tale disposte dalle norme di cui all’art. 8 della 241/1990 (tale contenuto specifico include l’ufficio e la persona responsabile contenuto specifico include l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, dell’ufficio in cui si può prendere visione del procedimento, dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e la data entro la quale deve concludersi il degli atti e la data entro la quale deve concludersi il procedimento).procedimento).

Le forme di pubblicità alternative a quella personale, previste Le forme di pubblicità alternative a quella personale, previste dall’art. 8 comma 3 della l. 241/1990 per il caso in cui il dall’art. 8 comma 3 della l. 241/1990 per il caso in cui il numero dei destinatari renda impossibile o particolarmente numero dei destinatari renda impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale, vengono escluse nella gravosa la comunicazione personale, vengono escluse nella formulazione letterale dell’art. 14 ma soprattutto non sonoformulazione letterale dell’art. 14 ma soprattutto non sono

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Codice dei Beni culturali e del PaesaggioCodice dei Beni culturali e del PaesaggioArticoli 13 e 14Articoli 13 e 14

Art. 13Art. 13 Dichiarazione dell'interesse culturaleDichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono 2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.natura giuridica.

Art. 14Art. 14 Procedimento di dichiarazioneProcedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o 3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla città metropolitana.alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.

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La 241/1990 prevede la facoltà per l’amministrazione di La 241/1990 prevede la facoltà per l’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni (nel caso vi sia l’obbligo in tal senso), provvedimenti cautelari.(nel caso vi sia l’obbligo in tal senso), provvedimenti cautelari.

Si tratterebbe però di provvedimenti cautelari su di un bene Si tratterebbe però di provvedimenti cautelari su di un bene non ancora dichiarato e perciò non ancora qualificabile come non ancora dichiarato e perciò non ancora qualificabile come bene culturale e dunque non ancora oggetto di tutela; bene culturale e dunque non ancora oggetto di tutela; pertanto di per sé non sarebbero ammissibili.pertanto di per sé non sarebbero ammissibili.

Infatti la norma di cui all’art. 14 del Codice, la quale prevede Infatti la norma di cui all’art. 14 del Codice, la quale prevede l’applicazione in via cautelare delle norme di vincolo, ha l’applicazione in via cautelare delle norme di vincolo, ha natura eccezionale; una volta scaduto il termine di durata del natura eccezionale; una volta scaduto il termine di durata del procedimento per l’emanazione della dichiarazione senza che procedimento per l’emanazione della dichiarazione senza che questa sia intervenuta, si determina questa sia intervenuta, si determina ipso iureipso iure la cessazione la cessazione degli effetti cautelari.degli effetti cautelari.

L’unico vero e proprio provvedimento cautelare previsto dal L’unico vero e proprio provvedimento cautelare previsto dal Codice è in realtà un provvedimento tipico, tipizzato, ed è Codice è in realtà un provvedimento tipico, tipizzato, ed è regolato regolato dall’art. 28 dall’art. 28 del Codice stesso: si tratta della del Codice stesso: si tratta della possibilità per il Soprintendente di disporre la sospensione dei possibilità per il Soprintendente di disporre la sospensione dei lavori avviati; se riguarda beni non dichiarati , decade se non lavori avviati; se riguarda beni non dichiarati , decade se non interviene entro 30 giorni la comunicazione di avvio del interviene entro 30 giorni la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione. procedimento di dichiarazione.

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Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioCodice dei Beni Culturali e del PaesaggioArticolo 28Articolo 28

Art. 28Art. 28Misure cautelari e preventiveMisure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla 3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente, ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse 4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

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Par. 2.3Par. 2.3L’autorizzazione ex artt. 21 e 22L’autorizzazione ex artt. 21 e 22

L’art. 1 della l. 241/1990 impone l’obbligo di concludere il L’art. 1 della l. 241/1990 impone l’obbligo di concludere il procedimento insieme al divieto di aggravamento del procedimento procedimento insieme al divieto di aggravamento del procedimento stesso se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo stesso se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.svolgimento dell’istruttoria.

L’art. 22 L’art. 22 del Codice, regolante il procedimento di autorizzazione per del Codice, regolante il procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia pubblica e privata, introduce una fattispecie di interventi di edilizia pubblica e privata, introduce una fattispecie di c.d. “silenzio assenso”, in quanto dispone che la Soprintendenza c.d. “silenzio assenso”, in quanto dispone che la Soprintendenza decida sulla richiesta entro 120 giorni dalla ricezione della stessa e decida sulla richiesta entro 120 giorni dalla ricezione della stessa e che decorso tale termine, previa diffida a provvedere e decorso di che decorso tale termine, previa diffida a provvedere e decorso di ulteriori 30 giorni, la richiesta di autorizzazione si intenda accolta.ulteriori 30 giorni, la richiesta di autorizzazione si intenda accolta.

La già menzionata novella del 2005 (Legge 14.05.2005 n. 80, sulla La già menzionata novella del 2005 (Legge 14.05.2005 n. 80, sulla “competitività”) ha anche stabilito che il silenzio assenso si “competitività”) ha anche stabilito che il silenzio assenso si determina determina senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego, ovvero di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2non procede ai sensi del comma 2. .

Con questa modifica, l’art. 20 l. 241/1990 ha rovesciato la Con questa modifica, l’art. 20 l. 241/1990 ha rovesciato la precedente regolamentazione del silenzio assenso facendo divenire precedente regolamentazione del silenzio assenso facendo divenire quest’ultimo la regola generale salvo le diverse previsioni delle quest’ultimo la regola generale salvo le diverse previsioni delle singole norme e salvi i procedimenti in materia di beni culturali e singole norme e salvi i procedimenti in materia di beni culturali e paesaggio.paesaggio.

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Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioCodice dei Beni Culturali e del PaesaggioArticolo 22Articolo 22

Art. 22Art. 22Procedimento di autorizzazione per interventi di ediliziaProcedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.richiesta.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 e' sospeso preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare 4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.diffida.

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Par. 2.4Par. 2.4La conferenza di servizi ex art. 25La conferenza di servizi ex art. 25

L’art. 25 L’art. 25 del Codice regola l’ipotesi in cui, per i procedimenti relativi a lavori o del Codice regola l’ipotesi in cui, per i procedimenti relativi a lavori o opere incidenti su beni culturali, si ricorra alla conferenza dei servizi: opere incidenti su beni culturali, si ricorra alla conferenza dei servizi: l’autorizzazione l’autorizzazione è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.

Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, l’amministrazione Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, l’amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.Ministri.

Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artisticoambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla o alla tutela della salute e della pubblica incolumitàtutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa , la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro 10 giorni: dall’amministrazione procedente, entro 10 giorni:

a)a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b)b) alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, “Conferenza Stato-Regioni”, in caso province autonome di Trento e Bolzano, “Conferenza Stato-Regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali ;amministrazioni regionali ;

c)c) alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. un ente locale o tra più enti locali.

Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro 30 giorni, o 60 se si ottiene la proroga per decisione è assunta entro 30 giorni, o 60 se si ottiene la proroga per complessità dell’istruttoria, dal presidente in carica di uno degli organi di cui ai complessità dell’istruttoria, dal presidente in carica di uno degli organi di cui ai punti a, b e c.punti a, b e c.

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Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioCodice dei Beni Culturali e del PaesaggioArticolo 25Articolo 25

Art. 25Art. 25Conferenza di serviziConferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni 1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in quella sede dal necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata 3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

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Par. 2.5Par. 2.5L’auto dichiarazioneL’auto dichiarazione

L’art. 19 L’art. 19 legge n. 241/1990, prevede che ogni atto legge n. 241/1990, prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto legge o di atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una dichiarazione generale, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.attestazioni normativamente richieste.

La stessa norma esclude da detta sostituibilità gli La stessa norma esclude da detta sostituibilità gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente. dell’ambiente.

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Legge 7 agosto 1990 n. 241Legge 7 agosto 1990 n. 241Articolo 19Articolo 19

Art. 19Art. 19Dichiarazione di inizio attivitàDichiarazione di inizio attività

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.all'amministrazione competente.

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3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all'interessato.dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo