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COMUNE DI CASORATE PRIMO Provincia di Pavia Via Dall’Orto, 15 - CAP 27022 Tel. 02.905.195.11 – Fax. 02.905.195.239 SERVIZI PER IL TERRITORIO D:\Progetti\VERDE-VTA casorate 2 rilievo\parco giochi\gara_attr_ludiche\Capitolato Speciale d'Appalto - AttrezzLudiche.doc CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO OLIVELLI – COMMITTENTE: Comune di CASORATE PRIMO Il Responsabile del Procedimento Arch. Donato Lamacchia Progetto approvato con Determinazione n. ___ del ___ ________

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO OLIVELLI –

COMMITTENTE: Comune di CASORATE PRIMO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Donato Lamacchia

Progetto approvato con Determinazione n. ___ del ___ ________

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ( Art. 45, commi 3 e seguenti, Regolamento generale, D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554 )

a - Importo esecuzione dei lavori € 60.363,79 b - Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.800,00

TOTALE a + b € 62.163,79

Il Responsabile del Procedimento

Arch. DONATO LAMACCHIA

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INDICE ANALITICO

PARTE I - SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

PREMESSA

SCHEMA DI CONTRATTO

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI Art. 1 Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore Art. 2 Oggetto dell’appalto Art. 3 Forma e principali dimensioni delle opere Art. 4 Funzioni, compiti e responsabilità del committente Art. 5 Funzioni, compiti e responsabilità del responsabile dei lavori Art. 6 Direzione dei lavori Art. 7 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori Art. 7.bis Funzioni, compiti e responsabilità del direttore operativo Art. 7.ter Funzioni, compiti e responsabilità ispettore di cantiere Art. 8 Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione Art. 9 Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori Art. 10 Riservatezza del contratto Art. 11 Penali in caso di ritardo Art. 12 Difesa ambientale Art. 13 Trattamento dei dati personali TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 14 Ordini di servizio Art. 15 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori Art. 16 Termine per l’ultimazione dei lavori Art. 17 Impianto del cantiere e programma dei lavori Art. 18 Accettazione dei materiali Art. 19 Accettazione degli impianti TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI Art. 20 Sospensioni e riprese dei lavori Art. 21 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza Art. 22 Sospensione illegittima Art. 23 Variazioni alle opere progettate Art. 24 Lavoro notturno e festivo Art. 25 Inderogabilità dei termini di esecuzione TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 26 Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore Art. 27 Anticipazione Art. 28 Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore Art. 29 Personale dell’appaltatore Art. 30 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere Art. 31 Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici Art. 32 Disciplina del cantiere

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Art. 33 Disciplina dei subappalti Art. 34 Rinvenimento di oggetti Art. 35 Cauzione provvisoria, definitiva e assicurazione Art. 36 Norme di sicurezza TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO Art. 37 Valutazione dei lavori - condizioni generali Art. 38 Valutazione dei lavori a misura, a corpo Art. 39 Valutazione dei lavori in economia TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI Art. 40 Forma dell’appalto Art. 41 Importo dell’appalto Art. 42 Distribuzione degli importi Art. 43 Lavori in economia Art. 44 Nuovi prezzi Art. 45 Invariabilità dei prezzi Art. 46 Contabilità dei lavori Art. 47 Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti Art. 48 Conto finale Art. 49 Eccezioni dell’appaltatore TITOLO VII – CONTROLLI Art. 50 Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO Art. 51 Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo Art. 52 Relazione e certificato di collaudo Art. 53 Collaudo statico Art. 54 Proroghe Art. 55 Anticipata consegna delle opere Art. 56 Garanzie TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 57 Danni alle opere Art. 58 Morte o fallimento dei contraenti Art. 59 Accordo bonario Art. 60 Definizione delle controversie PARTE II - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 61 Qualità e provenienza dei materiali

Materiali vari per opere edili

Materiali relativi alle opere stradali

Art. 62 Controllo preventivo dei materiali Art. 63 Modalità d’esecuzione d’ogni categoria di lavoro

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Scavi

Scavo di sbancamento

Materiale scavato e di scarico

Armature di sostegno degli scavi

Rinterri – Rilevati

Ripristini del piano stradale e dei tratti di fognatura

Manti stradali

Sottofondo e fondazioni Massicciata Preparazione di superfici cilindrate da sottoporre a trattamenti superficiali, semipenetrazioni, penetrazioni Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose Strato di base Tappeto di usura Pavimenti in blocchetti di porfido Segnaletica

Art. 64 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

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PARTE I - SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO.

PREMESSA

Il presente schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal Regolamento sui Lavori Pubblici ( D.P.R. 554/1999) e dal Capitolato generale d’Appalto ( D.M.145/2000 ), le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l’impresa.

Al presente schema di contratto è allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, redatto secondo l’indicazione dell’art 45, comma 3, D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554.

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SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n ……………………………….…. Del ……………………………………………..……. ENTE APPALTANTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

LAVORI: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

CONTRATTO D’APPALTO Tra …………………………………………………………………………………………………………………… con sede in Via A. dall’Orto c/o il civico n. 15, 27022 Casorate Primo (Pv) nel presente Contratto denominata “ Committente ”, rappresentata in questo atto dal Sig. .......................................................................................................... nella Sua qualità di .............……................................................................................................. e l’Impresa ................................................................................................................................................................ con sede in .......................…............................................................................, Via .................….................................................................................... c/o il civico n. ...….................... nel presente Contratto denominata “ Appaltatore ”, rappresentata in questo atto dal Sig. .............…................................................................... nella Sua qualità di .............….........................................................................

PREMESSO CHE – La Committente intende realizzare le opere civili ……………………………………………………………………………………………..…………………… – La Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica – edilizia e quanto altro alle Autorità

competenti nel rispetto della normative vigenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata “Descrizione delle opere”, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

Avvertenza Il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprende tutti i capitolati speciali relativi alle opere previste nel progetto per “RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURA LUDICA PARCO OLIVELLI” di cui al Bando. In particolare: – Progettazione dell’area ludica;; – Fornitura e posa delle attrezzature ludiche; – Fornitura e posa in opera dei pezzi di ricambio delle attrezzature ludiche; – Rimozione delle attrezzature ludiche obsolete, non più riparabili per atti vandalici, non più a norma; – Realizzazione di tappetini antitrauma colati siu platea di CLS.

Dovranno inoltre essere ottemperate le regole dell’arte contenute in:

- Prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., U.N.E.L., C.E.I. - Norme, procedure obblighi ed autorizzazioni relative alle progettazioni ed agli interventi il cui rispetto sia necessario per portare a

compimento l’intervento. - UNI EN ISO 9000 –9001 - 9004:2000 - Regolamento Comunale del verde (in fase di approvazione). - Regolamento Edilizio Comunale - Codice Ambientale, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norma UNI EN 1176 - Norma UNI EN 1177

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Nonché le seguenti normative: • per l’esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, semplice o armato, la Legge 5/11/71 n. 1086 e le norme tecniche di cui al D.M.

27/7/85; • per l’accettazione dei leganti idraulici, la Legge 26/5/65 n. 595 ed il D.M. 3/6/68 sulle caratteristiche tecniche e sui requisiti dei leganti

idraulici; • per l’impiego degli acciai anche ad aderenza migliorata, varranno la Legge 5/11/71 n. 1086 e le norme tecniche contenute nel D.M.

27/7/85; • per i materiali di gres, le norme UNICERBAB vigenti; • per i materiali stradali, le norme stradali, le norme edite dal C.N.R. (fascicolo dal n. 1 al n. 7) elaborate dalla Commissione di Studio dei

materiali stradali; • per i materiali delle pavimentazioni rigide, il R.D. 16/11/39 n. 2234;

Quanto riportato nei capitolati speciali, suddivisi per sottocapitoli, s’intende integrato e qua riportato con i contenuti delle specifiche tecniche delle relazioni tecniche del progetto per ogni singola lavorazione e con le nuove disposizioni normative, regolamentari ecc, in vigore e che, successivamente, dovessero intervenire nelle more di affidamento definitivo dei lavori di cui al bando.

Le disposizioni previste per un sub - capitolato ( sottocapitolo ) sono prevalenti rispetto ad analoghe disposizioni previste in altra parte del Capitolato Speciale d’appalto se più garantiste per la Stazione Appaltante.

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TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1 Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “ Capitolato speciale d’Appalto ”, i seguenti documenti:

– Capitolato generale d’appalto;

– Computo metrico estimativo delle opere relative agli apprestamenti ed alle attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

– L’offerta presentata dall’Appaltatore

– Piano operativo di Sicurezza.

2. L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per

assolvere agli impegni che ne derivano.

3. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.

4. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile ( e non escluse da altre norme del presente capitolato ) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

5. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

a. Delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; b. Delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto; c. Delle norme tecniche e decreti di applicazione; d. Delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e. I tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato ( nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate );

f. Dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto; g. Dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

6. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.

7. In presenza degli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “ Sicurezza degli Impianti ” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Egli dovrà quindi:

– Affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2 – 3 - 4 e 5 della legge medesima;

– Pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti; – Garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art. 6; – Pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dalla legge 37/2008.

Art. 2 Oggetto dell’appalto

L’Appalto ha per oggetto i lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO OLIVELLI, RIMOZIONE GIOCHI OBSOLETI E

NON PIU’ A NORMA, FORNITURA E POSA NUOVA ATTREZZATURA LUDICA E NUOVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

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Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 626/1994 e dei documenti allegati (ora decreto legislativo n.81 del 2008)

Art. 3 Forma e principali dimensioni delle opere

1. L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche

tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In concreto l’appalto comprende le seguenti opere particolari:

o Progettazione dell’area ludica;; o Fornitura e posa delle attrezzature ludiche; o Fornitura e posa in opera dei pezzi di ricambio delle attrezzature ludiche; o Rimozione delle attrezzature ludiche obsolete, non più riparabili per atti vandalici, non più a norma; o Realizzazione di tappetini antitrauma colati siu platea di CLS.

2. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.

3. Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’art. corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.

4. L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 77.040,22 di cui gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso risultano ammontare ad € 1.800,00; dove il quadro economico dell’opera risulta specificata dal seguente prospetto:

1. IMPORTO LAVORI Lavori a Corpo € 60.363,79 Oneri per la sicurezza [ non soggetti a ribasso ] € 1.800,00 TOTALE 1 € 62.163,79 2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE IVA del 20 % sull'importo lavori € 12.772,76

Spese per pubblicità ( BURL, Albo Pretorio, Internet ) € 0,00 00 Spese tecniche 2,00 % sull’importo dei lavori [ Art. 92 D.Lgs. 163/2006 ] € 1.207,28

Imprevisti spese varie € 500,00 Fondo per accordi bonari € 0,00 Eventuali lavori in economia € 1.200,00 Spese tecniche per incarichi esterni € 0,00 TOTALE 2 € 15.680,03 3. IMPORTO LAVORI 1 + 2 € 77.843,82

Art. 4 Funzioni, compiti e responsabilità del committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:

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– Provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto; – Provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto; – Nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori; – Nominare il Collaudatore delle opere;

– Svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

– Le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori; – Nominare il Responsabile dei Lavori ( nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura );

– Nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

– Svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

– Provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;

– Sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; – Chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra

attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;

– Chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

– Chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

– Trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 5 Funzioni, compiti e responsabilità del responsabile dei lavori

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera ( art. 2 D.Lgs. 494/1996 ). ( È il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ).

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art. 6 Direzione dei lavori

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico - contabile dell’esecuzione dell’intervento eseguito da ………………………………...

Art. 7 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

– Accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

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– Vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;

– Effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;

– Trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

– Sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;

– Coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;

– Fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

– Svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

– Redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;

– Redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

– Assistere ai collaudi;

– Controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.

– Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

Art. 7.bis Funzioni, compiti e responsabilità del direttore operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali. Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare: – Verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; – Programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere;

– Verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;

– Assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;

– Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;

– Assistere ai collaudi; – Esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti; – Collaborare alla tenuta dei libri contabili; – …

Art. 7.ter Funzioni, compiti e responsabilità ispettore di cantiere

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto. All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

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– Verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni; – Verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti; – Controllare l’attività dei subappaltatori; – Controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali; – Garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali; – Garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; – …

Art. 8 Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 4 e 10 D.Lgs. 494/1996 ora decreto legislativo 81/2008 s.m.i.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 10 D.Lgs. 494/1996 ora decreto legislativo 81/2008 s.m.i. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: – Redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

– Predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Art. 9 Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori ( art. 3 del d.lgs. 494/1996 ), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 494/1996 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 10 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: – Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

– Verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;

– Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

– Verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

– Segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’asl territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

– Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 10 Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 11 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termini, indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di riardo

nell’ultimazione dei lavori viene per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera oltre il termine contrattuale, si applica la penale dell’ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 117 del D.P.R. n. 554/1999.

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2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. Nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b. Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c. Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d. Nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

5. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

6. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.

Art. 12 Difesa ambientale

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: – evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; – effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della legge 675/1996 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

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TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14 Ordini di servizio

L’appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori o da quest’ultimo all’Appaltatrice, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 554/1999. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie riserve ed osservazioni nei modi prescritti dalla legge.

Art. 15 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/1999. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni

dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali ( inclusa la Cassa Edile ) assicurativi ed

infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle

proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: – delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; – della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

– delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

– dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

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Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direzione dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/1955 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/1956 e s.m.i., al D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., al D.Lgs. 494/1996 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle

regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di

termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico orispondenti alle definizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del d.P.R. 554/1999 e dell'articolo 91, comma 5, e dell’articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.

Art. 16 Termine per l’ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 30 (trenta) consecutivi e naturali, decorrente dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori come previsto dall’art. 172 del D.P.R. n. 554/1999, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

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L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, assegnate dalla Direzione Lavori così come dall’art. 172 comma 2 del D.P.R. n. 554/1999.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori, e, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessario all’ultimazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 Impianto del cantiere e programma dei lavori

L’Appaltatore dovrà provvedere entro quindici giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

In base all’art. 3 del D.Lgs. 494/1996 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera.

In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 18 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

L’Appaltatore dovrà provvedere entro quindici giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. In base all’art. 3 del d.lgs. 494/1996 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera.

In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. - Prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., U.N.E.L., C.E.I.

- Norme, procedure obblighi ed autorizzazioni relative alle progettazioni ed agli interventi il cui rispetto sia necessario per portare a compimento l’intervento.

- UNI EN ISO 9000 –9001 - 9004:2000 - Regolamento Comunale del verde (in fase di approvazione). - Regolamento Edilizio Comunale - Codice Ambientale, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norma UNI EN 1176 - Norma UNI EN 1177

Nonché le seguenti normative:

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• per l’esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, semplice o armato, la Legge 5/11/71 n. 1086 e le norme tecniche di cui al D.M. 27/7/85;

• per l’accettazione dei leganti idraulici, la Legge 26/5/65 n. 595 ed il D.M. 3/6/68 sulle caratteristiche tecniche e sui requisiti dei leganti idraulici;

• per l’impiego degli acciai anche ad aderenza migliorata, varranno la Legge 5/11/71 n. 1086 e le norme tecniche contenute nel D.M. 27/7/85;

• per i materiali di gres, le norme UNICERBAB vigenti; • per i materiali stradali, le norme stradali, le norme edite dal C.N.R. (fascicolo dal n. 1 al n. 7) elaborate dalla Commissione di Studio dei materiali stradali; • per i materiali delle pavimentazioni rigide, il R.D. 16/11/39 n. 2234;

A tale proposito si ricorda come con l’entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: – dalle prescrizioni generali del presente capitolato; – dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; – dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; – da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 19 Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.

L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

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L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.

Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore. TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 20 Sospensioni, ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e

l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono

cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il

Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori: – al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione; – al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera

delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;

– al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l’entità della proroga dei termini di consegna e l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso. Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art. 21 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 22 Sospensione illegittima

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

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– Detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall’art. 34 comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 554/1999, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

– La lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall’art. 30 comma 4, computati sulla percentuale prevista dall’art. 34 comma 2 lettera d) del D.P.R. n. 554/1999, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

– Il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 133, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999;

– La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 23 Variazioni alle opere progettate

La Stazione Appaltante, previo parere favorevole e vincolante del Progettista, unico titolare della proprietà intellettuale del progetto, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 24 Lavoro notturno e festivo

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 25 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: – Il ritardo nell'installazione del cantiere; – L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza

in materia sanitaria e di sicurezza; – L’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare; – Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

– Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d'appalto;

– Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; – le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

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TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 26 Domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede del Comune di Casorate Primo.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei Lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

Art. 27 Anticipazione

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 28 Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d’Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:

a. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

b. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

c. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

d. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

e. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

f. L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

g. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

h. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

i. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

j. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

k. La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri. l. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

m. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

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n. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

o. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. “ Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori – Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali – Sospensioni “del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

p. L’osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/1959 e s.m.i..

q. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

r. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

s. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali ( licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc. ), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

t. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

u. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

v. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

w. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell’art. 118 e all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

x. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/1956 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

y. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

z. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

aa. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. “ Forma e Ammontare dell'Appalto “ del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

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Art. 29 Personale dell’appaltatore

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L’Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti - Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: – I regolamenti in vigore in cantiere; – Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; – Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione;

– Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 30 Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: – Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

– Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

– Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

– Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

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L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 31 Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: – Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’appaltatore; – Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente; – Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; – Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; – Informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 32 Disciplina del cantiere

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore. La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 33 Disciplina dei subappalti

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30 %. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15 % dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

a. Che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b. Che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni prestazioni;

c. Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

d. Che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e. Che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

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1. che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi

prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

2. che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

3. che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

4. prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;

5. l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;

6. L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:

– versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; – versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti.

Art. 34 Rinvenimento di oggetti

L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 35 Cauzione provvisoria, definitiva e assicurazione

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2 % dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10 % ( dieci per cento ) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10 % ( dieci per cento ), la

garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

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Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano

indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative: – All’assicurazione RCT per il massimale di Euro tre milioni per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente

prevedere l’indicazione che tra le “ persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo ”.

– All’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 5 % dell’ammontare contrattuale con un minimo di € 500.000,00. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 36 Norme di sicurezza

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto ( di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996 s.m.i. D.Lgs. 81/2008) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. e del D.Lgs81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/1994 s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi ( se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/1994 s.m.i. e D.Lgs. 81/2008), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “ proposte integrative ” o nel “ piano di sicurezza sostitutivo ” e nel “ piano operativo di sicurezza ”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003 smi e art. 100 del D.Lgs.81/2008: 1. i dati relativi all'impresa esecutrice – Anagrafica dell'impresa esecutrice – Rappresentante legale ( datore di lavoro ) – Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo

possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro – Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa – Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)

– Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere

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– Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza ).

2. i dati relativi al singolo cantiere – Ubicazione del cantiere – Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa – Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere

– Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori ( da aggiornare in corso d'opera )

– Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore

– Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) – Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni – Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere – Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente – Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere – Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere

– Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

– Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi – Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere – Organizzazione e viabilità del cantiere – Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa

– Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

– Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo – Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti – Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di

protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l’1/119/97

– Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza – Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo 3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli

stessi dovranno svolgersi.

Il piano ( o i piani ) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano ( o i piani ) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: – Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; – L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano ( o i piani ) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.

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TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Art. 37 Valutazione dei lavori - condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto ( ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc. ), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato ( eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc. ) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.

Art. 38 Valutazione dei lavori a misura, a corpo

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato ( e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura ) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell’importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall’Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’Appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta. Opere escluse dall’importo a corpo

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all’Elenco prezzi allegato al contratto e con il prezziario di riferimento della Regione Lombardia OOPP anno 2010) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Tali opere potranno essere escluse dall’importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall’importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito. Disposizioni L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione ( con conseguente spostamento dell’eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura ) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata.

L’eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell’edificio ( riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate ) per l’altezza dell’edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l’altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.

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Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici. Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato. Norme per la misurazione e criteri per la valutazione di eventuali lavorazioni a misura Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo ( e relativi operatori ), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente ed in particolare dall’art. 25 della l. 216 deI 2 giugno 1995. Demolizioni

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio. Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.

La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l’esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l’ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell’imposta del piano di copertura del tetto.

I materiali di risulta sono di proprietà dell’Appaltante, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica. Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità. Scavi in generale La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: – Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in

contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

– Gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell’area di base della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

– Per gli scavi di fondazione da eseguire con l’impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. Rilevati, rinterri e riempimenti

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

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Casseforme Le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio. Calcestruzzi I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno contabilizzati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie. Conglomerato cementizio armato Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro di armatura, che verrà pagato a parte, e del volume del conglomerato corrispondente a vani, aperture, nicchie e simili inferiori a m2 0,10 di superficie e senza contabilizzare la superficie bagnata della casseratura necessaria per formare i suddetti vani, aperture, nicchie e simili.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sarà considerato in base al minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell’armatura metallica nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p. L’acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a peso. Tinteggiature e verniciature

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature. L’applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori a 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane. I tubi che corrono lungo le pareti da tinteggiare e che vengono tinteggiati unitamente alle pareti stesse non saranno conteggiati a parte. I tubi che dovranno essere verniciati anziché tinteggiati verranno conteggiati a parte. Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici ( misurate su una faccia ) i coefficienti riportati: – Opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, ecc. 0,75 – Opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti 2 – Infissi vetrati ( finestre, porte a vetri, ecc. ) 1 – Persiane lamellari, serrande di lamiera, ecc. 3 – Persiane avvoigibili, lamiere ondulate, ecc. 2,5 – Porte, sportelli, controsportelli, ecc. 2 Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi ( escludendo coprifili o telai ). Massetti L’esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito. Pavimenti

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SERVIZI PER IL TERRITORIO

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I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non pavimentate superiori a 0,30 m2 e le parti perimetrali sotto l’intonaco. Per i pavimenti eseguiti in pietra da taglio le misurazioni si effettueranno sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo. Materiali isolanti Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all’estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 m2. Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti: – nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare; – nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna; – l’isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Opere in pietra da taglio Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo. Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili. Per la categorie da valutarsi a volume, questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo. Opere in metallo

Le opere in metallo ( esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo ) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.

Le opere in metallo saranno in generale valutate a peso ( ad esclusione degli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo ), calcolando il peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, ad esclusione del peso delle verniciature e delle coloriture. Conglomerati bituminosi

Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta bituminosa, in malta bituminosa irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per carreggiate anche irruvidite, in masselli di pietra, in cubetti di pietra ed in calcestruzzo vibrato verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendo qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, ecc. Per l’esecuzione di trattamenti superficiali, con bitume normale, con bitumi liquidi e con emulsioni bituminose saranno escluse dalla misurazione le due strisce non trattate ai margini della strada ( strisce laterali della carreggiata, in fregio ai marciapiedi, della larghezza singola di m 0,60 ).

Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri ( chiusini, pali, ecc. ) le cui superfici risultino uguali o inferiori a 0,05 m2. Opere dl giardinaggio

Le opere di giardinaggio verranno valutate a volume nel caso comprendano scavi o rinterri; a superficie nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali; a peso per i semi; ad unità per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.

Art. 39 Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.

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SERVIZI PER IL TERRITORIO

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Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 40 Forma dell’appalto

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell’allegata specifica tecnica. I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi. Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. Disposizioni generali:

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta ( o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari ), risultanti dall’Elenco Prezzi ( ovvero modulo in caso di offerta prezzi ) allegato al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. Essi compensano:

a. Circa i materiali, ogni spesa ( per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. ), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b. Circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c. Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d. Circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Tuttavia, ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e seguito, art. 133,. D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

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Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 136 del D.P.R. 554/1999 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco prezzi allegato.

Art. 41 Importo dell’appalto

L’importo parziale dell’Appalto sarà la cifra che risulterà dalla sommatoria fra le opere appaltate a forfait e quelle a misura, determinate dall’applicazione dei prezzi contrattuali alle quantità delle opere effettivamente eseguite.

L’importo complessivo dell’Appalto comprenderà anche i lavori in economia. Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell’importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.

L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Art. 42 Distribuzione degli importi

Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

1. OS 24 € 78.000,00

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a forfait ed a misura, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia. L’importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile.

Art. 43 Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto o del prezziario OOPP della regione Lombardia anno 2010. La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 44 Nuovi prezzi

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto.

Art. 45 Invariabilità dei prezzi

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 46 Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: – Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori ( condizioni

meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore e ad altre Ditte ), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

– Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.

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– Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.

– I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.

– Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

– Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto. Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore.

– Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve.

– Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

– Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’Appaltatore.

– I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.

– Conto finale e relazione relativa è l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione ( verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, )

Art. 47 Stati di avanzamento dei lavori – pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, ogni qualvolta esso raggiunga un importo lavori al netto del ribasso e dell’IVA al somma di € 25.000,00, che riporterà inoltre l’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 ( quarantacinque ) giorni, al suo esame ed all’emmissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/1997 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/1997, non è dovuta alcuna anticipazione.

Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 91, della legge 662/96, e dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 79/1997e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/1997, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto. L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore di un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo, almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..

La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00.

Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ( incluse le Casse Edili ), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 3 comma 8 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre chè siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 48 Conto finale

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Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 ( quarantacinque ) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 ( trenta ) giorni.

Art. 49 Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII – CONTROLLI

Art. 50 Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue

controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 51 Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo

La data fissata per l’ultimazione dei lavori è stabilita in 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.

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Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Il Committente, entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori nomina il Collaudatore in corso d’opera con competenze e qualifiche professionali di legge. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l’opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalità prescritte. Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale. Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 52 Relazione e certificato di collaudo

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all’inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa ( in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ).

Qual’ora l’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge. Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 53 Collaudo statico

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.

Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore è pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall’attuale legislazione ed in particolare:

– Sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad due per ogni getto e comunque non inferiori ad uno ogni 100 mc. Di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20 x 20 x 20;

– Per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;

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– Per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

– Tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del direttore dei lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

Art. 54 Proroghe

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Appaltante.

Art. 55 Anticipata consegna delle opere

Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: a. Sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b. Sia stato richiesto il certificato di agibilità; c. Siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; d. Siano state effettuate le prove previste dal capitolato speciale d’appalto; e. Sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 56 Garanzie

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni ( fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale ).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante.

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 57 Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

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Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 58 Morte o fallimento dei contraenti

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 59 Accordo bonario

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 5 % ( cinque per cento ) dell’importo contrattuale, il Committente promuove la costituzione di un’apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo, entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltatore dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. La commissione è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati rispettivamente, il primo dal Committente, il secondo dall’Appaltatore ed il terzo di comune accordo dal Committente e dall’Appaltatore. In caso di mancato accordo alla nomina del terzo componente provvede, su istanza del Commitente, il presidente del tribunale di ………………………………. . Qualora l’Appaltatore non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine dei 30 giorni dalla richiesta del Commitente, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo.

L’accordo bonario definito con le modalità di cui sopra ed accettato dall’Appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 60 Definizione delle controversie

La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

PARTE II - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 61 Qualità e provenienza dei materiali

Materiali vari per opere edili a. Acqua: l’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. b. Calci: le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16/11/1939 n. 2231 con successive

modifiche ed integrazioni, tra le quali si evidenziano la legge 26/05/1965 n.595 “ Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici “ ed il D.M. 31/08/1972 «Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»

c. Leganti idraulici: i cementi dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 03/06/1968 «Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi», con successive modifiche ed integrazioni tra cui si citano il D.M. 20/11/1984 ed il D.M. 09/03/1988 n. 126.

d. Ghiaia, pietrisco e sabbia: dovranno avere le qualità stabilite dai Regi decreti n. 2228 e n. 2229 del 16/11/1939 e dal D.M. 03/06/1968 con le successive modifiche ed integrazioni

e. Laterizi: dovranno rispondere alle norme per l’accettazione di cui al R.D. 16/11/1939 n. 1068 ed alle successive modifiche ed integrazioni, tra le quali si evidenziano il D.M. 27/07/1985 e la Circolare del Ministero dei Lavori 03Pubblici del 01/09/1987 n. 29010.

f. Acciai per c.a.: dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla legge 05/11/1971 n. 1086 ed alle successive modifiche ed integrazioni, tra le quali si evidenziano il D.M. 27/07/1985 e la Circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 01/09/1987 n. 29010.

g. Acciai profilati: dovranno essere rispettate le norme UNI di riferimento.

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h. Pietre naturali: dovranno essere a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, venature, intrusione di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte.

Materiali relativi alle opere stradali Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: a. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali “, fascicoli 2/1951 e 68/1978. b. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali “, fascicolo 7/1957. c. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali “, fascicolo 3/1958. d. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali

“, fascicolo 4/1953 Materiali relativi ai sottofondi e alle attrezzature ludiche

a. UNI EN 1176 b. UNI EN 1177. Materiali relativi alle opere stradali Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: e. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali “, fascicoli 2/1951 e 68/1978. f. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali “, fascicolo 7/1957. g. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali “, fascicolo 3/1958. h. C.N.R.: “ Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali

“, fascicolo 4/1953

Art. 62 Controllo preventivo dei materiali Tutto il materiale usato per l’esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente controllato ed accettato dalla Direzione Lavori che potrà richiedere qualsiasi documentazione ad esso inerente. Eventuali opere costruite in assenza di benestare della Direzione Lavori e da questa giudicate successivamente inidonee, dovranno essere immediatamente rimosse a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 63 Modalità d’esecuzione d’ogni categoria di lavoro

Scavi

L’Appaltatore eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all’asciutto che in presenza d’acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi e/o richiesto dalla Direzione Lavori. Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della D.L., non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. La quota definitiva di fondazione delle opere verrà stabilita in accordo con la D.L., in base alle effettive condizioni naturali riscontrate all’atto dello scavo; pertanto i piani di imposta segnati sui disegni hanno puramente valore indicativo. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d’imposta. L’Appaltatore prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone e alle opere e sarà obbligato a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali macerie franate. Egli dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. La D.L. potrà ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o rinforzate per motivi di sicurezza senza che questo possa creare motivo di reclamo o di richiesta di compensi da parte dell’Impresa. In ogni caso l’Appaltatore sarà l’unico responsabile per danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. Scavo di sbancamento

E’ quello occorrente per lo spianamento e sistemazione del terreno, per la sistemazione di piazzali, strade ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l’impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

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Materiale scavato e di scarico

Il materiale scavato sarà di proprietà del Committente. La D.L. giudicherà dell’eventuale impiego del materiale scavato per l’utilizzo dello stesso nella formazione di rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e darà disposizioni circa l’invio alle discariche dei restanti quantitativi non utilizzati. Il materiale destinato a futura utilizzazione dovrà essere sistemato nelle aree che la D.L. metterà a disposizione come deposito, senza compenso supplementare. Il materiale non utilizzato dovrà essere allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a pubbliche discariche o su area che l’Appaltatore deve provvedere a sue spese. Tali aree verranno scelte in modo da non arrecare alcun danno ai lavori, alle proprietà, al libero deflusso delle acque.

Armature di sostegno degli scavi

L’Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, di conseguenza dovrà predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle persone e delle opere.

Rinterri - Rilevati

Per l’esecuzione dei rinterri e rilevati verranno in genere impiegati, salvo contrarie indicazioni della D.L. materiali non coerenti ( sabbie, ghiaie o pietrisco ) o coerenti ( limi argillosi, argille ), che dovranno essere disposti in strati dello spessore di ca. 30 - 40 cm, quindi bagnati e costipati mediante mezzi meccanici od altri mezzi ritenuti idonei dalla D.L. I materiali potranno provenire sia da scavi in cantiere sia da cave di prestito. I materiali impiegati dovranno comunque ricevere preventiva approvazione da parte della D.L.

Arredi

Attrezzature ludiche in legno:

Le attrezzature per gioco bambini dovranno essere conformi alle norme EN 1176 e la ditta dovrà preventivamente produrre adeguati certificati di conformità per le attrezzature previste nel progetto esecutivo.

Le attrezzature ludiche ad elementi componibili in legno devono essere di PINO NORDICO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE come meglio sotto descritto:

Il pino nordico in oggetto deve essere protetto con impregnazione protettiva mediante trattamento a pressione in autoclave computerizzata con appositi sali organici CX-S Wolman "ecologici" (privi di arsenico e cromo); - l'impregnazione protettiva consiste nel trattamento chimico in autoclave a vuoto pressione tipo "Bethell" utilizzando una soluzione con appositi sali organici CX-S Wolman "ecologici", 4Kg. di sale per ogni Mc. di legno, conformi alle norme UNI 88759 - UNI 8860 - UNI 9092 parte II specifiche tecniche Wolman; - inoltre il legname deve essere ulteriormente trattato con vernici speciali impregnanti a base di pigmenti colorati, tipo "Novolegno UN 1263" o- similari a scelta della Direzione dei Lavori, al fine della protezione del legno dalle degradazioni fisico chimiche esercitate dai raggi UV, conforme alla norma ISO 9001:2000.

Attrezzature ludiche in metallo:

Le attrezzature per gioco bambini dovranno essere conformi alle norme EN 1176 e la ditta dovrà preventivamente produrre adeguati certificati di conformità per le attrezzature previste nel progetto esecutivo.

Le componenti delle attrezzature devono essere duraturi e riciclabili.

Le parti strutturali delle attrezzature ludiche dovranno essere realizzate interamente in acciaio inox AISI304 con finitura spazzolatura sui montanti. I pannelli dovranno essere in plastica grosso spessore HPL. I meccanismi di rotazione dovranno essere costituiti da cuscinetti a sfere opportunamente incapsulati e sigillati, prelubrificati a vita per minima manutenzione. Le specifiche delle singole attrezzature sono meglio descritte negli elaborati del progetto esecutivo, vedi elenco prezzi ed elaborati grafici.

Le varie attrezzature richieste saranno fissate al suolo, su terreno vegetale o su pavimentazioni di diversa natura, mediante la realizzazione di plinti in cls opportunamente incassati nel terreno salvo diversa indicazione contenuta nell’elenco prezzi unitari, ed in ogni caso come da disposizioni in corso d’opera del Direttore dei Lavori.

Sarà cura della ditta Appaltatrice l’onere per il ripristino del terreno nelle condizioni originali, nonché la rimozione di eventuali detriti e materiali residui delle lavorazioni, compreso l’onere di smaltimento a pubblica discarica.

Le finiture ed i particolari possono essere realizzati in leghe speciali od in acciaio inox; i bulloni autobloccanti ed i movimenti devono essere montati su cuscinetti autolubrificanti. Sia i giochi in legno che quelli in ferro devono essere costruiti in conformità alle disposizioni ministeriali e nel rispetto delle norme indicate nella ricerca per la sicurezza delle attrezzature dei campi gioco per bambini a cura del Ministero degli Interni ed inoltre devono rispondere ai requisiti di sicurezza norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177, funzionalità e robustezza richiesti dal F.C.P.A. ed essere in possesso di omologazione internazionale DIN, GS e RAL. Tappeti antitrauma ad assorbimento urto.

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Fornitura e posa in opera di pavimentazione con assorbimento di impatto, conforme alle varie altezze di caduta alla normativa europea EN 1177, drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo o asfalto, realizzato conformemente ai requisiti di decorazione superficiale definiti dal progetto approvato per quanto concerne i colori, le sagome le figure, compresa applicazione di primer per sottofondo in resina poliuretanica monocomponente, eseguita con i seguenti procedimenti:

1) Applicazione primo strato in SBR e legante poliuretanico monocomponente ingroindurente con spessore relativo alla altezze di caduta da

rispettare per normativa EN 1177, così come meglio sotto descritto:

I substrati da rivestire devono essere compatti, asciutti e portanti, liberi da particelle sciolte e fragili e da sostanze che compromettano l’adesione, come olio, impronte di tiratura, vernice o altri contaminanti. In caso di substrato in calcestruzzo, l’umidità di superficie dello stesso non deve superare il 4% (verificare con un’apparecchiatura CM). La temperatura del substrato deve superare di almeno 3°C la corrente temperatura del punto di rugiada.

Applicare il primer monocomponente sul substrato di asfalto pretrattato, utilizzando un dispositivo per la spruzzatura senz’aria e a bassa pressione o un rullo per dipingere. Applicare solo la quantità di collante speciale che può essere rivestita entro 24 ore ( 8 ore nel caso del calcestruzzo).

Se il rivestimento non avviene entro le 24 ore (8ore nel caso del calcestruzzo), è necessario applicare un nuovo strato di collante speciale al fine di evitare una scarsa adesione. Lasciare che il solvente evapori e il substrato diventi appiccicoso prima di applicare lo strato resiliente.

Mescolare i granuli di gomma nera RECICLATA (SBR) e legante poliuretanico monocomponente igroindurente utilizzando un miscelatore appositamente progettato.

2) Applicazione secondo strato di rifinitura realizzata conformemente ai requisiti di decorazione superficiale definiti dal progetto, approvato

per quanto concerne i colori, le sagome, e le figure, così come meglio sotto descritto:

Utilizzando una pavimentatrice appositamente progettata, applicare la mescola sulla superficie già trattata con il collante speciale speciale per formare di fondo resiliente. Lasciare che lo strato di fondo si asciughi (indurisca). Il processo di indurimento dipende dalla temperatura e dall’umidità.

Mescolare i granuli di solo EPDM (COMPOSTO: MINIMO 26,10% DI EPDM , ADDITIVI, FILLERS), pigmentati all’origine della suà totalità, nei processi di fabbricazione, in pezzatura granulometrica 1,00-3.0 mm, contenente approssimativamente il 22% di polimero, utilizzando un legante poliuretanico monocomponente igroindurente Miscelato con miscelatore appositamente progettato.

Utilizzando una pavimentatrice appositamente progettata , applicare la mescola sul tappeto di fondo, lasciare che lo strato di EPDM si asciughi (indurisca).

Il processo di indurimento dipende dalla temperatura e dall’umidità.

L’intervallo di tempo massimo prima di un successivo rivestimento dello strato di fondo elastico è di 3 giorni . Nel caso in cui lo strato di EPDM venga posato dopo questo intervallo di tempo, applicare alla superficie di nuovo il collante speciale con grado massimo di copertura 0,08 Kg/m2.

Certificazioni da produrre:

1. la ditta dovrà preventivamente produrre adeguati certificati di conformità EN 1177 per la gomma colata che intende usare sempre in conformità agli elaborati del progetto esecutivo;

2. al termine dei lavori la ditta dovrà rilasciare un certificato di agibilità dei singoli suoli realizzati in base alle altezze di caduta delle attrezzature ludiche sopra installate

Manti stradali

Sottofondo e fondazioni Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e la profondità fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei Lavori. La massicciata deve essere fornita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture: in pietrame o ciottolami; in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia o materiale prevalentemente sabbioso; in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate. Massicciata Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare. Il materiale di massicciata, un misto granulare stabilizzato, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia la

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sezione stabilita dalla Direzione Lavori. Tutti i materiali da impiegare nella formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» di cui al fascicolo n. 4 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1953. Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme. L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm. 15. La cilindratura della massicciata dovrà essere effettuata secondo le norme della buona tecnica e comunque secondo le prescrizioni che la Direzione Lavori fornirà, in base anche a quanto esplicitamente richiesto dall'Ente proprietario della strada. Per la cilindratura della massicciata si provvederà con compressori statici o vibranti di idonea capacità, seguendo le modalità consigliate dalla buona tecnica per una perfetta riuscita del lavoro.

Preparazione di superfici cilindrate da sottoporre a trattamenti superficiali, semipenetrazioni, penetrazioni L’applicazione sulle superfici delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco. Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano. L’eliminazione dell’ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei Lavori consenta l’uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest’ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dall’azione del getto dell’acqua sotto pressione, e si impieghino per il trattamento superficiale, emulsioni. Per leganti a caldo, peraltro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi, e sarà comunque escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata. Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose L’applicazione di emulsione bituminosa sarà fatta generalmente a spruzzo, regolando l'uniformità della stesa del legante. Non si dovrà mai scendere al di sotto di Kg. 2 per mq. e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle eventuali prove di laboratorio e dal preventivo benestare della Direzione Lavori sulle forniture delle emulsioni, l'Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a ripetere tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato risultati e che sotto l’azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni, mettendo a nudo le sottostanti massicciate. Strato di base Il conglomerato bituminoso per strato di base ( tout - venant bitumato ) deve essere costituito da materiale litoide proveniente da cave naturali oppure da frantumazione di roccia calcarea impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti. Gli aggregati dovranno corrispondere di massima alle granulometrie necessarie per una buona riuscita dell’opera. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. L’additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali ( fascicolo n. 4 ultima edizione ). I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto ( a costipamento ultimato ) costituiti come indicato dalla Direzione Lavori. Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa fra i 150 e i 180 gradi C. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime assolute dell’1 % per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2 % per la percentuale di additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di base dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

PERCENTUALI IN PESO

AGGREGATO GROSSO dal 66 % all’81 %

( ghiaia con dimensioni inferiori a 3cm. )

AGGREGATO FINE dal 15 % al 25 %

( ghiaia con dimensioni inferiori a 1 cm., sabbia )

BITUME dal 4,2 % al 5,5 %

La stesa, previa applicazione di emulsione bituminosa al 55 % nelle misure di 0,70 Kg per mq. di superficie sulla massicciata, e la cilindratura sono da effettuarsi dopo un periodo di 10 - 15 giorni dal riempimento dello scavo a strati di terre ben battuti dell’altezza non inferiore a 20 cm, ed aver provveduto alla formazione del cassonetto asportando il materiale di risulta, secondo le modalità della buona

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Via Dall’Orto, 15 - CAP 27022 Tel. 02.905.195.11 – Fax. 02.905.195.239

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tecnica. In ogni caso, a lavoro finito, lo spessore compresso del manto bitumato non dovrà essere inferiore ai 12 cm per i ripristini, fatte salve diverse indicazioni della Direzione Lavori, e dovrà presentare superficie regolare. La pavimentazione ricostruita dovrà riprendere a vista la continuità della pavimentazione circostante lo scavo, conformandosi ai profili ed alle pendenze esistenti. Si dovrà provvedere inoltre al ripristino delle zone danneggiate per qualsiasi motivo durante i lavori. L’Impresa è tenuta, in caso di cedimenti od abbassamenti del piano stradale ripristinato, ad effettuare le ricariche necessarie, senza per questo aver diritto ad ulteriori compensi. Tappeto di usura Il tappeto di usura in conglomerato bituminoso viene ottenuto con l'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti. Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce che non debbono essere gelive o facilmente alterabili, nè facilmente frantumabili sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto; la loro dimensione massima non deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito. L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del materiale precedente, sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sarà interamente passante per lo staccio di 2 mm.; la sua perdita di peso per decantazione non dovrà superare il 2%. Il bitume da usarsi dovrà presentare, all’atto dell’impasto, penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidità non compatibile con lo scarso spessore del manto. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di base dovrà rispettare le seguenti proporzioni:

PERCENTUALI IN PESO

AGGREGATO GREZZO dal 40 % al 60 %

( granulometria da 3 a 15 mm. )

AGGREGATO FINE dal 25 % al 40 %

( sabbia granulare fine con dimensioni inferiori a 2 mm. )

ADDITIVO MINERALE dal 4 % al 10 %

BITUME dal 5 % all’8 %

Su queste composizioni saranno consentite variazioni massime assolute dello 0,5 % per i bitumi, dell’1,5 % per gli additivi, del 5 % per gli aggregati. Per la posa in opera, previa energica spazzolatura e pulitura della superficie stradale, si procede alla spalmatura della superficie stradale con 1,00 Kg di emulsione bituminosa per m2 ed al successivo stendimento dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore prescritto. Si procederà poi alla cilindratura, iniziando dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria usando un rullo idoneo. Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di Kg 0,700 per mq. di bitume caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore. Lo spessore del manto sarà fissato nell’elenco prezzi, in ogni caso, a lavoro finito, lo spessore compresso non dovrà essere inferiore a 3 cm. Se lo scavo viene eseguito parallelamente all’asse della strada e/o in prossimità del marciapiedi, e non ne oltrepassa la mezzeria, la larghezza del ripristino dovrà essere estesa fino al centro strada per l’intera lunghezza dello scavo. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito in prossimità del centro strada, il ripristino dovrà interessare l’intera larghezza del piano stradale. Se lo scavo viene eseguito perpendicolarmente all’asse della strada e non ne oltrepassa la mezzeria, il ripristino dovrà essere esteso fino a centro strada ed avere una larghezza minima di 3 m; se invece la lunghezza dello scavo oltrepassa la mezzeria, il ripristino interesserà l’intera strada per una larghezza minima di 3 m. Se lo scavo viene eseguito sul marciapiedi e risulta parallelo ad esso, il ripristino dovrà corrispondere all’intera larghezza del marciapiedi per una lunghezza pari a quella dello scavo; se lo scavo risulta perpendicolare al marciapiedi, il ripristino ne interesserà l’intera profondità per una larghezza di 2 m. Pavimenti in blocchetti di porfido I pavimenti in cubetti di porfido dovranno soddisfare le norme per l’accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al fascicolo n. 5 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1954. I cubetti di porfido dovranno provenire da pietre a buona frattura, che non presentino né rientranze, né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori a quelle prescritte, ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l’altezza di mm 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione Lavori anche in cava. In particolare, nell’esecuzione dei ripristini di pavimentazioni in blocchetti di porfido, si dovranno osservare le seguenti disposizioni tecniche, secondo l’ordine sotto indicato: Il riempimento di tutto lo scavo avverrà a strati ben battuti, utilizzando il materiale proveniente dagli scavi se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. Il terreno utilizzato per il riempimento, se argilloso, sarà sostituito con mistone. Trascorso un periodo di 10 – 15 giorni si procederà alla formazione del cassonetto, asportando il materiale di risulta, verrà quindi gettato un sottofondo di calcestruzzo a q.li 2 di cemento al m3, per uno spessore minimo di cm 12 con interposta rete elettrosaldata di magli 20 x 20 di diametro 5 mm.

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Si procederà con la stesura del sottofondo di sabbia dello spessore minimo di cm 5, e successivamente con la posa dei blocchetti di porfido. La posa dovrà essere eseguita a regola d’arte, nel rispetto della sagoma a curvatura regolare del porfido esistente. Segnaletica Durante il corso dei lavori dovrà essere posizionata opportuna segnaletica stradale, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada. Manutenzione panchine - giochi e recinzioni Dovranno sostituirsi le parti deteriorate utilizzando i materiali compatibili con gli esistenti, di tutte le recinzioni, steccati, tavoli, gradinate in legno, panchine, giochi in ferro e legno. La manutenzione degli arredi e strutture in ferro (panchine, cestini, porta-rifiuti, giochi, ecc.) comporta: a. asportazione di residui di vernice esistente e ruggine a mezzo di apposite spazzole di acciaio; b. stuccatura di livellamento, ove necessario, delle cavità eventualmente formatesi; c. copertura con una mano di minio e due di vernice. Ad opera ultimata la verniciatura dovrà presentarsi omogenea priva di bolle e gocciolature. I materiali necessari saranno forniti dal Committente. Modalità di misura e di valutazione: Trattandosi di manutenzione di arredi e strutture di diversi tipi e materiali gli interventi possono comprendere più magisteri per cui la valutazione dovrà effettuarsi a seconda del lavoro e con le modalità di misura indicate negli Articoli dell'Elenco Prezzi delle varie Categorie di lavoro.

Art. 64 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori In generale l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali e previsti nel presente Capitolato Speciale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere.