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CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres: RITENUTO VISTA VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO VISTO VISTA VISTO VISTA necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti a capo di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres, compreso tra Capo Falcone e Rena Majore. la Legge 3 aprile 1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione". il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato. la Legge 08.07.2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto", con specifico riguardo all'art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l'emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed all'art. 9, comma 2 (direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed i limiti di velocità per la navigazione in prossimità della costa). il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto". il Decreto Legislativo 09.01.2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96". il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto". il D.M. 26.01.1960, recante "Disciplina dello sci nautico". la legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo". il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo". la Legge 23.12.1996, n. 647, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei". - 1 -

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CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N 1912013

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres

RITENUTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti noncheacute degli utenti in genere posti a capo di questa Autoritagrave Marittima in quanto direttamente connessi allutilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres compreso tra Capo Falcone e Rena Majore

la Legge 3 aprile 1989 n 147 recante Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione

il DPR 28 settembre 1994 n 662 recante Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989 n 147 concernente ladesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato

la Legge 08072003 n 172 recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto con specifico riguardo allart 8 (competenza del Capo del Compartimento per lemissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed allart 9 comma 2 (direttiva in data 21072003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unitagrave da diporto ed i limiti di velocitagrave per la navigazione in prossimitagrave della costa)

il Decreto Legislativo 18072005 n 171 recante Codice della nautica da diporto

il Decreto Legislativo 09012012 n 4 recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dellarticolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n 96

il DM 29 luglio 2008 n 146 recante Regolamento di attuazione dellarticolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n 171 recante il Codice della nautica da diporto

il DM 26011960 recante Disciplina dello sci nautico

la legge 25031985 n 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo

il DPR 09072010 n 133 recante Nuovo regolamento di attuazione della legge 25031985 n 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo

la Legge 23121996 n 647 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 ottobre 1996 n 535 recante Disposizioni urgenti per i settori portuale marittimo cantieristico ed armatoriale noncheacute interventi per assicurare taluni collegamenti aerei

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VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n 507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dellarticolo 1 della legge 25 giugno 1999 n 205

VISTE le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali

- art 46 del DPR 19061979 n Statuto Speciale per la Sardegna

348 recante Norme di attuazione dello

- Legge 15031997 n 59 recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali

- art 105 del D Lgs 31031998 n 112 modificato dallart 9 della legge 16032001 n 88 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali

- DPCM 12102000

- circolare n DEM21465A250 del 06072000 Trasporti e Navigazione recante Delega di connesse con la gestione del demanio marittimo

dellallora funzioni

Ministero dei amministrative

- D Lgs 17042001 n 234 recante speciale della Regione Sardegna amministrative

Norme di attuazione dello Statuto per il conferimento di funzioni

VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n 26 del 15071988 che disciplina le attivitagrave dinteresse turistico albi regionali e disposizioni tariffarie

VISTO il DPR 02101968 n 1639 recante Regolamento per lesecuzione della legge 14071965 n 963 concernente la disciplina della pesca marittima

VISTO il DPCM 19 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la direttiva Indirizzi operativi per limpiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivitagrave svolte dalle Capitanerie di Porto Guardia Costiera

VISTO il Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio 13 agosto 2002 recante Istituzione dellarea Marina Protetta denominata Isola dell Asinara

VISTO il regolamento di fruizione dellArea Marina Protetta dellIsola dellAsinara

VISTO il Decreto Ministeriale 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dellAutoritagrave Portuale di Olbia Golfo Aranci e Porto Torres egrave stata estesa al porto di Porto Torres

VISTO il Dispaccio n 5171661A250 in data 23 aprile 1996 dellallora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla Possibilitagrave di impiego di unitagrave cinofile da salvataggio

VISTE le Circolari prot n 5171242-A250 in data 7 maggio 1994 n 5171080-A250 in data 10 aprile 1995 e n 5171328a250 in data 20 maggio 1994 dellallora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto Disciplina delluso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione

VISTA la Circolare n 820224681 del 03042002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto relativa alla disciplina delluso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione

VISTA la Circolare n 823346711 del 26052003 del Capitanerie di Porto relativa allesercizio ludico-diportistiche

Comando Generale delle di attivitagrave subacquee

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VISTA la Circolare n 8204623511 in data 24072003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21072003

VISTO il Dispaccio n 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autoritagrave Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attivitagrave balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento

VISTO il Dispaccio n 020113413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante Disposizioni in materia di disciplina delle attivitagrave nautiche

VISTO il Dispaccio n 285 in data 6 luglio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disciplina dellattivitagrave di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti

VISTO il Dispaccio n 20847 in data 4 marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale egrave stato trasmesso il prowedimento autorizzativo rilasciato in favore della FISA (Federazione Italiana di Salvamento Acquatico) la quale egrave cosigrave legittimata in aggiunta alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) e alla SNS (Societagrave Nazionale di Salvamento) ad organizzare corsi di formazione per lattivitagrave di salvamento acquatico finalizzati al rilascio del relativo brevetto

VISTA la vigente determinazione della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze avente ad oggetto la Disciplina delle attivitagrave esercitabili sul demanio marittimo Ordinanza balneare)

VISTA la propria Ordinanza n 1111 in data 22042011 recante Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres

VISTA la propria Ordinanza n 1211 in data 22042011 relativa alla disciplina della sicurezza balneare e rawisata la necessitagrave di procedere ad opportune revisioni

VISTA il proprio vigente Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres egrave costituito sia da spiagge estese che da coste a picco per la cui disciplina egrave necessario dettare norme generali al fine di rendere piugrave sicura la balneazione e le altre attivitagrave connesse con luso del mare e delle spiagge

RAWISATA la necessitagrave di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti noncheacute degli utenti degli arenili in genere

VISTI gli articoli 17 30 68 81 1161116411741231 del Codice della Navigazione e gli articoli 272859524 del relativo Regolamento di Esecuzione

VISTO il verbale di riunione con gli enti locali tenutasi in data 17102012 alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari il Comune di Sorso il Comune di Porto Torres il Comune di Trinitagrave dAgultu e il Comune di Badesi

VISTO il verbale di riunione con le associazioni di volontariato tenutasi in data 07112012 alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari la SIB Confcommercio la Federazione Italiana Nuoto il Corpo Volontari Soccorso in Mare la Croce Azzurra Badesi e la VOSMA

VISTO il parere in data 04032013 del Servizio Sanitario Nazionale 118 di Sassari inerente alla dotazione di bombole di ossigeno medicale

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ORDINA

Art 1 bull Disposizioni generali

1 Qualora non diversamente specificato le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres durante la stagione balneare nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio prowedimento regolamentare (Ordinanza balneare)

2 Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari e negli orari stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalitagrave indicate nelle norme che seguono

3 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare owero successivamente alla sua conclusione il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi mentre negli altri giorni lo stabilimento puograve restare aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

4 Nelle spi~gge libere i Comuni o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per quanto di rispettiva competenza qualora non prowedano a garantire il servizio di salvamento devono darne comunicazione allAutoritagrave Marittima e prowedere contemporaneamente ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5 Sulle spiagge libere ljgiene e la pulizia dovranno essere assicurate per quanto di rispettiva competenza dalle Amministrazioni Comunali o dallAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna in conformitagrave alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna in materia di raccolta trasporto e smalti mento dei rifiuti solidi urbani

6 Egrave fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari e alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili

7 Egrave fatto carico alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portale del Nord Sardegna di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare lesistenza in situ dei cartelli installati allinizio della stagione estiva prowedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo danneggiati divelti rimossi o resi illeggibili

8 Laccesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere egrave vietato durante tutto larco dellanno e in qualsiasi orario Egrave fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso al trasporto di disabili e alla pulizia delle spiagge

9 I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare nellorario antecedente allapertura degli stabilimenti balneari o successivo alla chiusura nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna

10 Durante la stagione balneare sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e sulla zona di mare per una distanza di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco egrave vietato il decollo il sorvolo latterraggio o lammaraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani) paracadute e mezzi similari salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia

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Art 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

1 Durante la stagione balneare dalle ore 0830 fino al tramonto i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n 1111 in data 22042011 cui si fa espresso rinvio

2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 luno dallaltro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremitagrave del fronte a mare della concessione comunque nel numero minimo di due oppure mediante il posiziona mento di cavi tarozzati muniti di galleggianti di colore rosso

3 Gli obblighi di cui al comma precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali o dellAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza Ove la conformazione della costa richieda un diverso posiziona mento dei gavitelli o dei cavi tarozzati al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale piccole insenature baie e affini le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autoritagrave Marittima

4 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE DELLE ACQUE INTERDETIE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO

5 Le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare con tabelle fissate su pali e portanti lindicazione LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt 160 di profonditagrave) o con boe portanti la medesima dicitura lesistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e in genere il limite della zona di mare ove possano senza pericolo spingersi coloro che non sanno nuotare Tale limite deve essere segnalato mediante lapposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt 5 le cui estremitagrave siano ancorate al fondo

8 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 5 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -180) NON SEGNALATO

7 I concessionari devono altresigrave informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori apposti in luoghi ben visibili allinterno della struttura balneare

Art 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto lanno e in qualsiasi orario del giorno

2 La balneazione egrave vietata

a) allinterno di porti e approdi noncheacute entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee piugrave esterne

b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima opportunamente segnalati

c) allinterno dei corridoi di lancio e atterraggio autorizzati e opportunamente segnalati

d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili in navigazione o alla fonda

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e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca itticoltura e mitilicoltura opere di presa e restituzione di acqua di mare scarichi civili o industriali etc) opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresigrave provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in piugrave lingue) il divieto di avvicinamento

f) in prossimitagrave di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati

g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili fino a 50 metri dalla costa

h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autoritagrave ai sensi del DPR 47082 e successive modifiche e integrazioni

i) in zone di mare di regolare transito per lingresso nei porti ed approdi

j) in zone di mare di volta in volta interessate per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumitagrave da apposite Ordinanze dellAutoritagrave Marittima a carattere temporaneo o permanente debitamente rese note nelle forme di legge

Art 4 - Prescrizioni sulluso delle spiagge

1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo egrave vietato

a) lintroduzione e luso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili

b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione

Art 5 - Assistente bagnanti

1 Lassistente bagnanti ai sensi dellart 359 comma 2 del Codice Penale nellesercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessitagrave e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformitagrave agli obblighi della presente Ordinanza

2 Ogni assistente bagnanti eacute comunque tenuto

a) Durante il proprio turno a prestare il proprio servizio continuativamente senza essere impegnato in altre attivitagrave o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore

b) a stazionare salvo casi di necessitagrave nellapposita postazione oppure in mare sullapposita unitagrave di servizio

c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto fornendo in ogni occasione la massima collaborazione allAutoritagrave Marittima alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti

d) a segnalare con immediatezza allAutoritagrave Marittima noncheacute alle competenti autoritagrave che possano utilmente intervenire qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumitagrave

e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti malori congestioni lesioni etc) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite

f) a chiedere lintervento delle forze di polizia in caso di gravi turbative allordine pubblico

g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza

h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo

3 Ogni assistente bagnanti deve

a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validitagrave rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle

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Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

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possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

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Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

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e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

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ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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Page 2: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n 507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dellarticolo 1 della legge 25 giugno 1999 n 205

VISTE le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali

- art 46 del DPR 19061979 n Statuto Speciale per la Sardegna

348 recante Norme di attuazione dello

- Legge 15031997 n 59 recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali

- art 105 del D Lgs 31031998 n 112 modificato dallart 9 della legge 16032001 n 88 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali

- DPCM 12102000

- circolare n DEM21465A250 del 06072000 Trasporti e Navigazione recante Delega di connesse con la gestione del demanio marittimo

dellallora funzioni

Ministero dei amministrative

- D Lgs 17042001 n 234 recante speciale della Regione Sardegna amministrative

Norme di attuazione dello Statuto per il conferimento di funzioni

VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n 26 del 15071988 che disciplina le attivitagrave dinteresse turistico albi regionali e disposizioni tariffarie

VISTO il DPR 02101968 n 1639 recante Regolamento per lesecuzione della legge 14071965 n 963 concernente la disciplina della pesca marittima

VISTO il DPCM 19 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la direttiva Indirizzi operativi per limpiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivitagrave svolte dalle Capitanerie di Porto Guardia Costiera

VISTO il Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio 13 agosto 2002 recante Istituzione dellarea Marina Protetta denominata Isola dell Asinara

VISTO il regolamento di fruizione dellArea Marina Protetta dellIsola dellAsinara

VISTO il Decreto Ministeriale 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dellAutoritagrave Portuale di Olbia Golfo Aranci e Porto Torres egrave stata estesa al porto di Porto Torres

VISTO il Dispaccio n 5171661A250 in data 23 aprile 1996 dellallora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla Possibilitagrave di impiego di unitagrave cinofile da salvataggio

VISTE le Circolari prot n 5171242-A250 in data 7 maggio 1994 n 5171080-A250 in data 10 aprile 1995 e n 5171328a250 in data 20 maggio 1994 dellallora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto Disciplina delluso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione

VISTA la Circolare n 820224681 del 03042002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto relativa alla disciplina delluso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione

VISTA la Circolare n 823346711 del 26052003 del Capitanerie di Porto relativa allesercizio ludico-diportistiche

Comando Generale delle di attivitagrave subacquee

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VISTA la Circolare n 8204623511 in data 24072003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21072003

VISTO il Dispaccio n 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autoritagrave Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attivitagrave balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento

VISTO il Dispaccio n 020113413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante Disposizioni in materia di disciplina delle attivitagrave nautiche

VISTO il Dispaccio n 285 in data 6 luglio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disciplina dellattivitagrave di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti

VISTO il Dispaccio n 20847 in data 4 marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale egrave stato trasmesso il prowedimento autorizzativo rilasciato in favore della FISA (Federazione Italiana di Salvamento Acquatico) la quale egrave cosigrave legittimata in aggiunta alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) e alla SNS (Societagrave Nazionale di Salvamento) ad organizzare corsi di formazione per lattivitagrave di salvamento acquatico finalizzati al rilascio del relativo brevetto

VISTA la vigente determinazione della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze avente ad oggetto la Disciplina delle attivitagrave esercitabili sul demanio marittimo Ordinanza balneare)

VISTA la propria Ordinanza n 1111 in data 22042011 recante Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres

VISTA la propria Ordinanza n 1211 in data 22042011 relativa alla disciplina della sicurezza balneare e rawisata la necessitagrave di procedere ad opportune revisioni

VISTA il proprio vigente Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres egrave costituito sia da spiagge estese che da coste a picco per la cui disciplina egrave necessario dettare norme generali al fine di rendere piugrave sicura la balneazione e le altre attivitagrave connesse con luso del mare e delle spiagge

RAWISATA la necessitagrave di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti noncheacute degli utenti degli arenili in genere

VISTI gli articoli 17 30 68 81 1161116411741231 del Codice della Navigazione e gli articoli 272859524 del relativo Regolamento di Esecuzione

VISTO il verbale di riunione con gli enti locali tenutasi in data 17102012 alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari il Comune di Sorso il Comune di Porto Torres il Comune di Trinitagrave dAgultu e il Comune di Badesi

VISTO il verbale di riunione con le associazioni di volontariato tenutasi in data 07112012 alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari la SIB Confcommercio la Federazione Italiana Nuoto il Corpo Volontari Soccorso in Mare la Croce Azzurra Badesi e la VOSMA

VISTO il parere in data 04032013 del Servizio Sanitario Nazionale 118 di Sassari inerente alla dotazione di bombole di ossigeno medicale

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ORDINA

Art 1 bull Disposizioni generali

1 Qualora non diversamente specificato le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres durante la stagione balneare nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio prowedimento regolamentare (Ordinanza balneare)

2 Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari e negli orari stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalitagrave indicate nelle norme che seguono

3 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare owero successivamente alla sua conclusione il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi mentre negli altri giorni lo stabilimento puograve restare aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

4 Nelle spi~gge libere i Comuni o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per quanto di rispettiva competenza qualora non prowedano a garantire il servizio di salvamento devono darne comunicazione allAutoritagrave Marittima e prowedere contemporaneamente ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5 Sulle spiagge libere ljgiene e la pulizia dovranno essere assicurate per quanto di rispettiva competenza dalle Amministrazioni Comunali o dallAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna in conformitagrave alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna in materia di raccolta trasporto e smalti mento dei rifiuti solidi urbani

6 Egrave fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari e alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili

7 Egrave fatto carico alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portale del Nord Sardegna di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare lesistenza in situ dei cartelli installati allinizio della stagione estiva prowedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo danneggiati divelti rimossi o resi illeggibili

8 Laccesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere egrave vietato durante tutto larco dellanno e in qualsiasi orario Egrave fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso al trasporto di disabili e alla pulizia delle spiagge

9 I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare nellorario antecedente allapertura degli stabilimenti balneari o successivo alla chiusura nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna

10 Durante la stagione balneare sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e sulla zona di mare per una distanza di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco egrave vietato il decollo il sorvolo latterraggio o lammaraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani) paracadute e mezzi similari salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia

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Art 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

1 Durante la stagione balneare dalle ore 0830 fino al tramonto i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n 1111 in data 22042011 cui si fa espresso rinvio

2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 luno dallaltro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremitagrave del fronte a mare della concessione comunque nel numero minimo di due oppure mediante il posiziona mento di cavi tarozzati muniti di galleggianti di colore rosso

3 Gli obblighi di cui al comma precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali o dellAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza Ove la conformazione della costa richieda un diverso posiziona mento dei gavitelli o dei cavi tarozzati al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale piccole insenature baie e affini le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autoritagrave Marittima

4 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE DELLE ACQUE INTERDETIE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO

5 Le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare con tabelle fissate su pali e portanti lindicazione LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt 160 di profonditagrave) o con boe portanti la medesima dicitura lesistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e in genere il limite della zona di mare ove possano senza pericolo spingersi coloro che non sanno nuotare Tale limite deve essere segnalato mediante lapposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt 5 le cui estremitagrave siano ancorate al fondo

8 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 5 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -180) NON SEGNALATO

7 I concessionari devono altresigrave informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori apposti in luoghi ben visibili allinterno della struttura balneare

Art 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto lanno e in qualsiasi orario del giorno

2 La balneazione egrave vietata

a) allinterno di porti e approdi noncheacute entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee piugrave esterne

b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima opportunamente segnalati

c) allinterno dei corridoi di lancio e atterraggio autorizzati e opportunamente segnalati

d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili in navigazione o alla fonda

-5shy

e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca itticoltura e mitilicoltura opere di presa e restituzione di acqua di mare scarichi civili o industriali etc) opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresigrave provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in piugrave lingue) il divieto di avvicinamento

f) in prossimitagrave di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati

g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili fino a 50 metri dalla costa

h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autoritagrave ai sensi del DPR 47082 e successive modifiche e integrazioni

i) in zone di mare di regolare transito per lingresso nei porti ed approdi

j) in zone di mare di volta in volta interessate per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumitagrave da apposite Ordinanze dellAutoritagrave Marittima a carattere temporaneo o permanente debitamente rese note nelle forme di legge

Art 4 - Prescrizioni sulluso delle spiagge

1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo egrave vietato

a) lintroduzione e luso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili

b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione

Art 5 - Assistente bagnanti

1 Lassistente bagnanti ai sensi dellart 359 comma 2 del Codice Penale nellesercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessitagrave e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformitagrave agli obblighi della presente Ordinanza

2 Ogni assistente bagnanti eacute comunque tenuto

a) Durante il proprio turno a prestare il proprio servizio continuativamente senza essere impegnato in altre attivitagrave o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore

b) a stazionare salvo casi di necessitagrave nellapposita postazione oppure in mare sullapposita unitagrave di servizio

c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto fornendo in ogni occasione la massima collaborazione allAutoritagrave Marittima alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti

d) a segnalare con immediatezza allAutoritagrave Marittima noncheacute alle competenti autoritagrave che possano utilmente intervenire qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumitagrave

e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti malori congestioni lesioni etc) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite

f) a chiedere lintervento delle forze di polizia in caso di gravi turbative allordine pubblico

g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza

h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo

3 Ogni assistente bagnanti deve

a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validitagrave rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle

-6shy

Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

-7shy

possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

- 8 shy

Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

- 9shy

e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

-10 shy

ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

- 12shy

13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

-13 shy

d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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Page 3: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

VISTA la Circolare n 8204623511 in data 24072003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21072003

VISTO il Dispaccio n 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autoritagrave Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attivitagrave balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento

VISTO il Dispaccio n 020113413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante Disposizioni in materia di disciplina delle attivitagrave nautiche

VISTO il Dispaccio n 285 in data 6 luglio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disciplina dellattivitagrave di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti

VISTO il Dispaccio n 20847 in data 4 marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale egrave stato trasmesso il prowedimento autorizzativo rilasciato in favore della FISA (Federazione Italiana di Salvamento Acquatico) la quale egrave cosigrave legittimata in aggiunta alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) e alla SNS (Societagrave Nazionale di Salvamento) ad organizzare corsi di formazione per lattivitagrave di salvamento acquatico finalizzati al rilascio del relativo brevetto

VISTA la vigente determinazione della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze avente ad oggetto la Disciplina delle attivitagrave esercitabili sul demanio marittimo Ordinanza balneare)

VISTA la propria Ordinanza n 1111 in data 22042011 recante Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres

VISTA la propria Ordinanza n 1211 in data 22042011 relativa alla disciplina della sicurezza balneare e rawisata la necessitagrave di procedere ad opportune revisioni

VISTA il proprio vigente Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres egrave costituito sia da spiagge estese che da coste a picco per la cui disciplina egrave necessario dettare norme generali al fine di rendere piugrave sicura la balneazione e le altre attivitagrave connesse con luso del mare e delle spiagge

RAWISATA la necessitagrave di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti noncheacute degli utenti degli arenili in genere

VISTI gli articoli 17 30 68 81 1161116411741231 del Codice della Navigazione e gli articoli 272859524 del relativo Regolamento di Esecuzione

VISTO il verbale di riunione con gli enti locali tenutasi in data 17102012 alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari il Comune di Sorso il Comune di Porto Torres il Comune di Trinitagrave dAgultu e il Comune di Badesi

VISTO il verbale di riunione con le associazioni di volontariato tenutasi in data 07112012 alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari la SIB Confcommercio la Federazione Italiana Nuoto il Corpo Volontari Soccorso in Mare la Croce Azzurra Badesi e la VOSMA

VISTO il parere in data 04032013 del Servizio Sanitario Nazionale 118 di Sassari inerente alla dotazione di bombole di ossigeno medicale

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ORDINA

Art 1 bull Disposizioni generali

1 Qualora non diversamente specificato le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres durante la stagione balneare nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio prowedimento regolamentare (Ordinanza balneare)

2 Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari e negli orari stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalitagrave indicate nelle norme che seguono

3 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare owero successivamente alla sua conclusione il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi mentre negli altri giorni lo stabilimento puograve restare aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

4 Nelle spi~gge libere i Comuni o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per quanto di rispettiva competenza qualora non prowedano a garantire il servizio di salvamento devono darne comunicazione allAutoritagrave Marittima e prowedere contemporaneamente ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5 Sulle spiagge libere ljgiene e la pulizia dovranno essere assicurate per quanto di rispettiva competenza dalle Amministrazioni Comunali o dallAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna in conformitagrave alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna in materia di raccolta trasporto e smalti mento dei rifiuti solidi urbani

6 Egrave fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari e alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili

7 Egrave fatto carico alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portale del Nord Sardegna di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare lesistenza in situ dei cartelli installati allinizio della stagione estiva prowedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo danneggiati divelti rimossi o resi illeggibili

8 Laccesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere egrave vietato durante tutto larco dellanno e in qualsiasi orario Egrave fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso al trasporto di disabili e alla pulizia delle spiagge

9 I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare nellorario antecedente allapertura degli stabilimenti balneari o successivo alla chiusura nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna

10 Durante la stagione balneare sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e sulla zona di mare per una distanza di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco egrave vietato il decollo il sorvolo latterraggio o lammaraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani) paracadute e mezzi similari salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia

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Art 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

1 Durante la stagione balneare dalle ore 0830 fino al tramonto i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n 1111 in data 22042011 cui si fa espresso rinvio

2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 luno dallaltro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremitagrave del fronte a mare della concessione comunque nel numero minimo di due oppure mediante il posiziona mento di cavi tarozzati muniti di galleggianti di colore rosso

3 Gli obblighi di cui al comma precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali o dellAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza Ove la conformazione della costa richieda un diverso posiziona mento dei gavitelli o dei cavi tarozzati al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale piccole insenature baie e affini le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autoritagrave Marittima

4 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE DELLE ACQUE INTERDETIE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO

5 Le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare con tabelle fissate su pali e portanti lindicazione LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt 160 di profonditagrave) o con boe portanti la medesima dicitura lesistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e in genere il limite della zona di mare ove possano senza pericolo spingersi coloro che non sanno nuotare Tale limite deve essere segnalato mediante lapposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt 5 le cui estremitagrave siano ancorate al fondo

8 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 5 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -180) NON SEGNALATO

7 I concessionari devono altresigrave informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori apposti in luoghi ben visibili allinterno della struttura balneare

Art 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto lanno e in qualsiasi orario del giorno

2 La balneazione egrave vietata

a) allinterno di porti e approdi noncheacute entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee piugrave esterne

b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima opportunamente segnalati

c) allinterno dei corridoi di lancio e atterraggio autorizzati e opportunamente segnalati

d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili in navigazione o alla fonda

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e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca itticoltura e mitilicoltura opere di presa e restituzione di acqua di mare scarichi civili o industriali etc) opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresigrave provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in piugrave lingue) il divieto di avvicinamento

f) in prossimitagrave di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati

g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili fino a 50 metri dalla costa

h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autoritagrave ai sensi del DPR 47082 e successive modifiche e integrazioni

i) in zone di mare di regolare transito per lingresso nei porti ed approdi

j) in zone di mare di volta in volta interessate per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumitagrave da apposite Ordinanze dellAutoritagrave Marittima a carattere temporaneo o permanente debitamente rese note nelle forme di legge

Art 4 - Prescrizioni sulluso delle spiagge

1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo egrave vietato

a) lintroduzione e luso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili

b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione

Art 5 - Assistente bagnanti

1 Lassistente bagnanti ai sensi dellart 359 comma 2 del Codice Penale nellesercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessitagrave e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformitagrave agli obblighi della presente Ordinanza

2 Ogni assistente bagnanti eacute comunque tenuto

a) Durante il proprio turno a prestare il proprio servizio continuativamente senza essere impegnato in altre attivitagrave o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore

b) a stazionare salvo casi di necessitagrave nellapposita postazione oppure in mare sullapposita unitagrave di servizio

c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto fornendo in ogni occasione la massima collaborazione allAutoritagrave Marittima alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti

d) a segnalare con immediatezza allAutoritagrave Marittima noncheacute alle competenti autoritagrave che possano utilmente intervenire qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumitagrave

e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti malori congestioni lesioni etc) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite

f) a chiedere lintervento delle forze di polizia in caso di gravi turbative allordine pubblico

g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza

h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo

3 Ogni assistente bagnanti deve

a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validitagrave rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle

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Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

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possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

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Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

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e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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Page 4: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

ORDINA

Art 1 bull Disposizioni generali

1 Qualora non diversamente specificato le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres durante la stagione balneare nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio prowedimento regolamentare (Ordinanza balneare)

2 Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari e negli orari stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalitagrave indicate nelle norme che seguono

3 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare owero successivamente alla sua conclusione il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi mentre negli altri giorni lo stabilimento puograve restare aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

4 Nelle spi~gge libere i Comuni o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per quanto di rispettiva competenza qualora non prowedano a garantire il servizio di salvamento devono darne comunicazione allAutoritagrave Marittima e prowedere contemporaneamente ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5 Sulle spiagge libere ljgiene e la pulizia dovranno essere assicurate per quanto di rispettiva competenza dalle Amministrazioni Comunali o dallAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna in conformitagrave alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna in materia di raccolta trasporto e smalti mento dei rifiuti solidi urbani

6 Egrave fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari e alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili

7 Egrave fatto carico alle Amministrazioni Comunali o allAutoritagrave Portale del Nord Sardegna di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare lesistenza in situ dei cartelli installati allinizio della stagione estiva prowedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo danneggiati divelti rimossi o resi illeggibili

8 Laccesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere egrave vietato durante tutto larco dellanno e in qualsiasi orario Egrave fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso al trasporto di disabili e alla pulizia delle spiagge

9 I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare nellorario antecedente allapertura degli stabilimenti balneari o successivo alla chiusura nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna

10 Durante la stagione balneare sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e sulla zona di mare per una distanza di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco egrave vietato il decollo il sorvolo latterraggio o lammaraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani) paracadute e mezzi similari salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia

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Art 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

1 Durante la stagione balneare dalle ore 0830 fino al tramonto i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n 1111 in data 22042011 cui si fa espresso rinvio

2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 luno dallaltro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremitagrave del fronte a mare della concessione comunque nel numero minimo di due oppure mediante il posiziona mento di cavi tarozzati muniti di galleggianti di colore rosso

3 Gli obblighi di cui al comma precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali o dellAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza Ove la conformazione della costa richieda un diverso posiziona mento dei gavitelli o dei cavi tarozzati al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale piccole insenature baie e affini le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autoritagrave Marittima

4 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE DELLE ACQUE INTERDETIE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO

5 Le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare con tabelle fissate su pali e portanti lindicazione LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt 160 di profonditagrave) o con boe portanti la medesima dicitura lesistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e in genere il limite della zona di mare ove possano senza pericolo spingersi coloro che non sanno nuotare Tale limite deve essere segnalato mediante lapposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt 5 le cui estremitagrave siano ancorate al fondo

8 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 5 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -180) NON SEGNALATO

7 I concessionari devono altresigrave informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori apposti in luoghi ben visibili allinterno della struttura balneare

Art 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto lanno e in qualsiasi orario del giorno

2 La balneazione egrave vietata

a) allinterno di porti e approdi noncheacute entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee piugrave esterne

b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima opportunamente segnalati

c) allinterno dei corridoi di lancio e atterraggio autorizzati e opportunamente segnalati

d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili in navigazione o alla fonda

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e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca itticoltura e mitilicoltura opere di presa e restituzione di acqua di mare scarichi civili o industriali etc) opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresigrave provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in piugrave lingue) il divieto di avvicinamento

f) in prossimitagrave di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati

g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili fino a 50 metri dalla costa

h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autoritagrave ai sensi del DPR 47082 e successive modifiche e integrazioni

i) in zone di mare di regolare transito per lingresso nei porti ed approdi

j) in zone di mare di volta in volta interessate per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumitagrave da apposite Ordinanze dellAutoritagrave Marittima a carattere temporaneo o permanente debitamente rese note nelle forme di legge

Art 4 - Prescrizioni sulluso delle spiagge

1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo egrave vietato

a) lintroduzione e luso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili

b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione

Art 5 - Assistente bagnanti

1 Lassistente bagnanti ai sensi dellart 359 comma 2 del Codice Penale nellesercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessitagrave e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformitagrave agli obblighi della presente Ordinanza

2 Ogni assistente bagnanti eacute comunque tenuto

a) Durante il proprio turno a prestare il proprio servizio continuativamente senza essere impegnato in altre attivitagrave o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore

b) a stazionare salvo casi di necessitagrave nellapposita postazione oppure in mare sullapposita unitagrave di servizio

c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto fornendo in ogni occasione la massima collaborazione allAutoritagrave Marittima alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti

d) a segnalare con immediatezza allAutoritagrave Marittima noncheacute alle competenti autoritagrave che possano utilmente intervenire qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumitagrave

e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti malori congestioni lesioni etc) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite

f) a chiedere lintervento delle forze di polizia in caso di gravi turbative allordine pubblico

g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza

h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo

3 Ogni assistente bagnanti deve

a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validitagrave rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle

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Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

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possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

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Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

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e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

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ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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Page 5: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

Art 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

1 Durante la stagione balneare dalle ore 0830 fino al tramonto i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n 1111 in data 22042011 cui si fa espresso rinvio

2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 luno dallaltro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremitagrave del fronte a mare della concessione comunque nel numero minimo di due oppure mediante il posiziona mento di cavi tarozzati muniti di galleggianti di colore rosso

3 Gli obblighi di cui al comma precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali o dellAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti ricadenti nellambito territoriale di rispettiva competenza Ove la conformazione della costa richieda un diverso posiziona mento dei gavitelli o dei cavi tarozzati al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale piccole insenature baie e affini le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autoritagrave Marittima

4 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE DELLE ACQUE INTERDETIE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO

5 Le Amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna per le spiagge libere frequentate da bagnanti ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare con tabelle fissate su pali e portanti lindicazione LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt 160 di profonditagrave) o con boe portanti la medesima dicitura lesistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e in genere il limite della zona di mare ove possano senza pericolo spingersi coloro che non sanno nuotare Tale limite deve essere segnalato mediante lapposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt 5 le cui estremitagrave siano ancorate al fondo

8 Qualora le amministrazioni Comunali o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 5 deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti unadeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese) con la seguente dicitura

ATIENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -180) NON SEGNALATO

7 I concessionari devono altresigrave informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori apposti in luoghi ben visibili allinterno della struttura balneare

Art 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto lanno e in qualsiasi orario del giorno

2 La balneazione egrave vietata

a) allinterno di porti e approdi noncheacute entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee piugrave esterne

b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima opportunamente segnalati

c) allinterno dei corridoi di lancio e atterraggio autorizzati e opportunamente segnalati

d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili in navigazione o alla fonda

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e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca itticoltura e mitilicoltura opere di presa e restituzione di acqua di mare scarichi civili o industriali etc) opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresigrave provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in piugrave lingue) il divieto di avvicinamento

f) in prossimitagrave di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati

g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili fino a 50 metri dalla costa

h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autoritagrave ai sensi del DPR 47082 e successive modifiche e integrazioni

i) in zone di mare di regolare transito per lingresso nei porti ed approdi

j) in zone di mare di volta in volta interessate per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumitagrave da apposite Ordinanze dellAutoritagrave Marittima a carattere temporaneo o permanente debitamente rese note nelle forme di legge

Art 4 - Prescrizioni sulluso delle spiagge

1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo egrave vietato

a) lintroduzione e luso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili

b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione

Art 5 - Assistente bagnanti

1 Lassistente bagnanti ai sensi dellart 359 comma 2 del Codice Penale nellesercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessitagrave e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformitagrave agli obblighi della presente Ordinanza

2 Ogni assistente bagnanti eacute comunque tenuto

a) Durante il proprio turno a prestare il proprio servizio continuativamente senza essere impegnato in altre attivitagrave o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore

b) a stazionare salvo casi di necessitagrave nellapposita postazione oppure in mare sullapposita unitagrave di servizio

c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto fornendo in ogni occasione la massima collaborazione allAutoritagrave Marittima alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti

d) a segnalare con immediatezza allAutoritagrave Marittima noncheacute alle competenti autoritagrave che possano utilmente intervenire qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumitagrave

e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti malori congestioni lesioni etc) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite

f) a chiedere lintervento delle forze di polizia in caso di gravi turbative allordine pubblico

g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza

h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo

3 Ogni assistente bagnanti deve

a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validitagrave rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle

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Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

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possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

- 8 shy

Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

- 9shy

e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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Page 6: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca itticoltura e mitilicoltura opere di presa e restituzione di acqua di mare scarichi civili o industriali etc) opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresigrave provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in piugrave lingue) il divieto di avvicinamento

f) in prossimitagrave di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati

g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili fino a 50 metri dalla costa

h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autoritagrave ai sensi del DPR 47082 e successive modifiche e integrazioni

i) in zone di mare di regolare transito per lingresso nei porti ed approdi

j) in zone di mare di volta in volta interessate per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumitagrave da apposite Ordinanze dellAutoritagrave Marittima a carattere temporaneo o permanente debitamente rese note nelle forme di legge

Art 4 - Prescrizioni sulluso delle spiagge

1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo egrave vietato

a) lintroduzione e luso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili

b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione

Art 5 - Assistente bagnanti

1 Lassistente bagnanti ai sensi dellart 359 comma 2 del Codice Penale nellesercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessitagrave e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformitagrave agli obblighi della presente Ordinanza

2 Ogni assistente bagnanti eacute comunque tenuto

a) Durante il proprio turno a prestare il proprio servizio continuativamente senza essere impegnato in altre attivitagrave o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore

b) a stazionare salvo casi di necessitagrave nellapposita postazione oppure in mare sullapposita unitagrave di servizio

c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto fornendo in ogni occasione la massima collaborazione allAutoritagrave Marittima alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti

d) a segnalare con immediatezza allAutoritagrave Marittima noncheacute alle competenti autoritagrave che possano utilmente intervenire qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumitagrave

e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti malori congestioni lesioni etc) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite

f) a chiedere lintervento delle forze di polizia in caso di gravi turbative allordine pubblico

g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza

h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo

3 Ogni assistente bagnanti deve

a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validitagrave rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle

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Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

-7shy

possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

- 8 shy

Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

- 9shy

e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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Page 7: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

Capitanerie di Porto

b) indossare una maglietta rossa con la scritta SALVATAGGIO

c) essere dotato di apposito fischietto

d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio purcheacute siano facilmente accessibili ed impiegabili

Art 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari

1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) egrave strumentale allespletamento dellattivitagrave di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio

2 Qualora allinterno della struttura balneare (o di piugrave strutture) siano organizzate manifestazioni eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dellorario di apertura che comportino implichino o comunque lascino prevedere lutilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per lintera durata dellevento nelle forme previste dallordinanza di sicurezza balneare salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autoritagrave Marittima

3 Durante lorario di apertura degli stabilimenti balneari i concessionari singoli o associati devono

a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri

c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza

d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi qualora particolari conformazioni dellarenile o della costa impediscano la visibilitagrave di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione affincheacute sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato

4 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima

a) un assistente bagnanti

b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina posizionati sul bordo della stessa

5 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato si procederagrave alla chiusura dautoritagrave della struttura balneare fino allaccertamento dellavvenuto ripristino del servizio

6 Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato il concessionario egrave comunque obbligato oltre allimmediata comunicazione allAutoritagrave Marittima ad adottare le misure piugrave urgenti e adeguate (come linnalza mento della bandiera rossa e lavviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza

7 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui allArt 5 della presente Ordinanza

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non fosse

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possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

- 8 shy

Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

- 9shy

e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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Page 8: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

9 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 16) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

10Ai lati estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

11Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni struttura balneare dovragrave essere issata a cura del concessionario su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

Gli avvisi di pericolo corrispondenti al significato della bandiera esposta devono essere chiaramente ripetuti piugrave volte nellarco della giornata anche per altoparlante (in piugrave lingue tra cui almeno lItaliano e lInglese)

12 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile adibito a centro di primo soccorso in cui mantenere a disposizione per limmediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autoritagrave sanitarie) almeno le seguenti dotazioni

a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri purcheacute facilmente trasportabile)

b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litriminuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili Le bombole monouso non necessitano di tale presidio

c) una cannula di respirazione bocca a bocca

d) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

13 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio opportunamente segnalate facilmente raggiungibili e pronte per limmediato utilizzo conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco

14 Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Polizia di Stato

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Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

- 9shy

e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

-10 shy

ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

- 12shy

13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

-13 shy

d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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Page 9: CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRESfotoedarte.weebly.com/uploads/7/8/3/9/7839219/ordinanza... · 2018-09-06 · CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N. 1912013 ORDINANZA

Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Locale e Vigili del Fuoco noncheacute degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica

15 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

16 E data facoltagrave di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua (modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del concessionariogestore di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione di cui al precedente art 2 lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art 5 comma 3 lettera a)

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e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

- 11 shy

ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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e) la moto dacqua dovragrave essere provvista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere provvista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

171 concessionari devono comunicare allAutoritagrave Marittima prima dellapertura al pubblico le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

Art 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato

1 Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio i Comuni competenti o lAutoritagrave Portuale del Nord Sardegna ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con lobiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo

2 Prima dellattivazione del servizio i Responsabili dello stesso individuati ai sensi del successivo comma 3 devono comunicare allAutoritagrave Marittima le modalitagrave con le quali viene effettuata lattivitagrave di assistenza e soccorso in mare nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui allAllegato 3 della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante

3 Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autoritagrave Marittima il nominativo noncheacute i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (dora in poi Responsabile del servizio)

4 Il periodo e lorario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione almeno dalle ore 0900 alle ore 1830

5 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilitagrave degli antistanti specchi acquei ovvero se ciograve non egrave possibile posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri

6 Ogni postazione di salvataggio deve altresigrave essere dotata di

a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto dacqua con le modalitagrave di cui al successivo comma 11) di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

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ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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ancorotto con relativa cima Tale unitagrave non deve essere in alcun caso destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dalladdestramento degli addetti

b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo della lunghezza di almeno 200 metri agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessitagrave

c) un binocolo e un megafono

d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o piugrave dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi

7 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e lincolumitagrave dei bagnanti presso ogni postazione di salvataggio dovragrave essere issata a cura dellassistente bagnante su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come

AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO

8 Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie

a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro

b) una cannula di respirazione bocca a bocca

c) un pallone AMBU o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autoritagrave sanitarie

e) una cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile conforme alla normativa vigente

9 Ogni assistente bagnanti eacute tenuto a rispettare le norme di cui aliArt 5 della presente Ordinanza

10 Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il Responsabile del servizio devono segnalare immediatamente allAutoritagrave Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare valido su tutto il territorio nazionale)

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres mediante chiamata telefonica al numero

079-515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

ed inoltrare appena possibile lapposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

11 Egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una moto dacqua (acquascooter) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto dacqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati

i i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare

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ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

- 12shy

13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

-13 shy

d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

- 14shy

MANDA~t j

J

ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

~ arco~~~

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ii caratteristiche e dotazioni della moto dacqua(modello acquascooter anno di immatricolazione ecc)

iii polizza assicurativa (da allegare in copia) dellunitagrave che oltre a prevedere la copertura RC assicuri tutte le persone trasportate

iv dichiarazione da parte del Responsabile del servizIo di farsi pieno carico della responsabilitagrave dellespletamento del servizio di salvamento con lausilio di tale tipo di natante

b) la moto dacqua dovragrave essere destinata esclusivamente allattivitagrave di salvamento e dovragrave recare la scritta ben visibile SALVATAGGIO su entrambi i lati

c) la moto dacqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza pronta per il servizio di salvamento cui egrave destinata e posizionata in prossimitagrave della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto dacqua puograve essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per luscita e permetteragrave al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per poter operare in sicurezza) Qualora non sia presente un corridoio di lancio in caso di situazioni di soccorsoemergenza che suggeriscano la necessitagrave di impiego della stessa nellattraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art 2) lunitagrave dovragrave essere condotta percorrendo la rotta piugrave breve per il raggiungimento della zona di operazioni con ladozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti

d) la moto dacqua dovragrave essere equipaggiata con un conduttore in possesso dei titoli riportati alla lettera a) para i) e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui allArt 5 comma 3 lettera a)

e) la moto dacqua dovragrave essere prowista di barella rigida di salvataggio certificata e omologata con possibilitagrave di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra

f) la moto dacqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciograve incaricato i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autoritagrave Marittima come previsto dalla precedente lett a) sub i)

g) il conduttore della moto dacqua e labilitato al salvamento devono indossare a bordo muta lunga o corta fischietto casco protettivo scarpe in neoprene o tipo ginnastica giubbotto salvagente omologato

h) la moto dacqua dovragrave essere prowista di coltello cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni radio palmare VHF con custodia stagna

12 A titolo sperimentale egrave data facoltagrave al Responsabile del servizio cosigrave come individuato al comma 3 del presente articolo di impiegare come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni

a) dovragrave essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board nella quale sia specificato

i indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza eo assistenza

ii ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board

b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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MANDA~t j

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ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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13 AI termine del periodo del servizio di salvamento dovragrave essere inviata a questa Autoritagrave Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board

14 La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento saragrave rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso in funzione della situazione contingente quali condizioni meteo marine distanza della persona in pericolo presenza di bagnanti La moto dacqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilitagrave mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso lincolumitagrave di altre persone presenti

Art 8 - Disciplina della pesca

1 Nella zona di mare riservata alla balneazione dalle 0830 fino al tramonto egrave vietato lesercizio di qualsiasi tipo di pesca

2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti egrave consentita la pesca con canna anche dalle 0830 fino al tramonto

3 La pesca subacquea egrave regolamentata dagli articoli 128 128 bis 129 130 131 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n 1639 e successive modifiche ed integrazioni

4 In particolare lesercizio della pesca subacquea e vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti

e) in zone di mare di regolare transito di navi per luscita e lentrata nei porti ed ancoraggi determinate dal capo del compartimento marittimo

S Egrave vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione

6 Egrave vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con unarma subacquea carica

7 Egrave fatto obbligo a chiunque eserciti attivitagrave subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo

Art 9 - Corridoi di lancio

Aree in concessione per lesercizio di attivitagrave nautiche e locazione di natanti

1 I concessionari previa autorizzazione della RAS devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per latterraggio e la partenza delle unitagrave da diporto a motore a vela a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto dacqua

2 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza metri 20 tale misura che in ogni caso non potragrave essere inferiore a metri 10 potragrave essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione

b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti)

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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d) individuazione dellimboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

Norme di comportamento

3 I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con lattivitagrave di balneazione

4 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese Francese e Tedesco indicante il divieto di balneazione

6 Le unitagrave a vela comprese le tavole a vela (windsurf) devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza

6 Le unitagrave a motore comprese le moto dacqua devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque a velocitagrave non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti

7 Egrave fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi allinterno dei corridoi di lancio salvo per il tempo strettamente necessario a consentire imbarco o lo sbarto in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra

Corridoio di lancio per kitesurf

8 Latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni

9 Durante la stagione balneare latterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente allinterno di appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

10ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf lesercizio di detta attivitagrave egrave consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza qualora praticabile a rimorchio di unitagrave a motore attraverso i corridoi di lancio a ciograve dedicati

111 corridoi di lancio salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate devono avere le seguenti caratteristiche

a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere unampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri

b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia con due linee di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri

c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante

d) limboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione

e) al fine di agevolare lindividuazione del corridoio per il rientro in spiaggia i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione avere un diametro di 80 cm e riportare lindicazione del nome del titolare dellautorizzazione e del numero della stessa noncheacute la seguente dicitura CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA E INTERDETTA

f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere inoltre riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia allingresso del corridoio

12 Il titolare dellautorizzazione egrave responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio noncheacute del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

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ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALLATTIVITAgrave DI KITESURF

13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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13 La cartellonistica dovragrave essere di materiale resistente alle intemperie ben visibile e redatta in Italiano Inglese e Tedesco

14 Limpiego del corridoio egrave limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso egrave libero e gratuito

15 Allinterno del corridoio egrave vietata la balneazione

Art 10middot Norma di Rinvio

1 Si fa espresso rinvio al vigente Regolamento di disciplina del diporto nautico nellambito del Circondario Marittimo di Porto Torres per la disciplina delle seguenti attivitagrave

- attivitagrave subacquee a scopo turistico-ricreativo

- pesca subacquea

- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari

- sci nautico e paracadutismo ascensionale

- locazione e noleggio delle unitagrave da diporto e mezzi similari

- uso delle tavole a vela (windsurf) delle tavole con aquilone kite-surf di moto dacqua acquascooter body board e natanti similari

2 La disciplina dellArea Marina Protetta denominata Isola dellAsinara egrave contenuta nel Decreto Ministeriale 13082002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dellEnte Gestore con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione balneazione ed altre attivitagrave allinterno delle zone A B e C a cui si rinvia integralmente

Art 11 bull Disposizioni finali

1 La presente Ordinanza pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria allindirizzo wwwportotorresguardiacostierait nella sezione Ordinanze entra in vigore alle ore 0001 del 06052013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attivitagrave balneari noncheacute dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui allArticolo 7 comma 1 in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare

2 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilitagrave derivanti dallillecito comportamento egrave punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt 1161 1164 1174 e 1231 del Codice della navigazione dellart 53 del Decreto Legislativo 1712005 e ai sensi del Decreto Legislativo del 09012012 n4

3 Egrave fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n 1211 emanata da questa Autoritagrave Marittima in data 22042011

Porto Torres 22042013

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