MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto … SULLA DISCIPLINA DEL... ·...

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Savona II Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona, VISTA la Legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina delia pesca marittima e il Regolamento per la sua esecuzione approvato con Decreto del Presidente delia Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. VISTO il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085. VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436, "Attuazione delia direttiva 94/25 CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita da diporto", come modificato dal D. Lgs. n. 171/2005". VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sui turismo nautico. VISTO VISTO VISTA VISTA il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "Cod ice delia nautica da diporto ed attuazione delia direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art 6 delia Legge 8 luglio 2003, n.172". il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, "Disciplina delle sci nautico" e successive modificazioni. iI Decreto Ministeriale 4 aprile 2005, n. 95, "Norme tecniche per Ie navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita turistiche". il Decreto Ministeriale 7 maggie 2007 istitutivo dell'Area Marina protetta di Bergeggi e relativo regolamento di esecuzione. il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice delia nautica da diporto". la Legge Regionale 4 luglio 2001, n. 19.. T Nonne per la disciplina dell'attivita degli operatori del turismo subacqueo". la Circolare n. 254, serie II, del 19 luglio 1989 deH'aliora Ministero delia Marina Mercantile - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porn, "Utilizzazione di aree demaniali manittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare m il Dispaccio n. 260142 del 20 febbraio 1993 dellailora M.inistero delia Marina Mercantili!e- Dn~lreziol1e Generale del Naviglio, "Applicazione del D.M. 26 Q,ennaio 1960. modificato coo DIll. ""!5 !llUglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico', iI Dispaccio n. 260520 del 19 marzo 1997 dell"aillofa. Milnistero dei Trasporti e de~;a h'.a1"gaz.O'"":e - Direzione Generale del Naviglio - Divisione VI Naui1[)lip.'Trailloo sa nat.UJ"1CO per:::ort1CEZ" la propria Ordinanza n. 92 in data 02 agosto 2003 discipillirante i limiC di ~11'igailooe :elle ~InIJtada diporto nel periodo dal 1 0 maggio al 30 settembre, nel Compartiimenlic MaiDI"'"lC :::if SaIQl"';c:. la propria Ordinanza n. 29 in data 06 aprile 2006 relat',,'a aJII~a:::II:SC:IIClilllr.ia oal!la. ,::e.sr:a 5iPor::~J'a nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona. il proprio Decreto n. 06 in data 15 aprile 2008, "Approva:z:.ooe :Je ~~EE dil':3ScCliliEiil ::le diporto nautico del Circondario Marittimo di Savona". la propria Ordinanza n. 119 in data 29 ottobre 2008 reiat"va alllia:lls:::II:II,II'Ir'"ia :e!!ll,e3l":;!!::li 1:::nI::la nella rada di Savona-Vado Ligure. la propria Ordinanza di sicurezza balneare in vigore. la Delibera n. 82 in data 04 agosto 2009 delia Giunra G::m~'_II-all,e:: Be-;e;,:: ::-"6 regolamenta, in via sperimentale, la gestione dell'attivita na:';:ill::;:a- z::,:-a 's' 6 ·C' ce:,A's::: Marina Protetta (AMP) "Isola di Bergeggi".

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICapitaneria di Porto - Guardia Costiera

Savona

II Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la Legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina delia pesca marittima e il Regolamento per la suaesecuzione approvato con Decreto del Presidente delia Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

VISTO il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), approvato con Legge27 dicembre 1977, n. 1085.

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436, "Attuazione delia direttiva 94/25 CE in materia diprogettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita da diporto", come modificato dalD. Lgs. n. 171/2005".

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sui turismonautico.

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "Cod ice delia nautica da diporto ed attuazione deliadirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art 6 delia Legge 8 luglio 2003, n.172".

il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, "Disciplina delle sci nautico" e successive modificazioni.

iI Decreto Ministeriale 4 aprile 2005, n. 95, "Norme tecniche per Ie navi destinate esclusivamente alnoleggio per finalita turistiche".

il Decreto Ministeriale 7 maggie 2007 istitutivo dell'Area Marina protetta di Bergeggi e relativoregolamento di esecuzione.

il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del DecretoLegislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice delia nautica da diporto".

la Legge Regionale 4 luglio 2001, n. 19.. TNonne per la disciplina dell'attivita degli operatori delturismo subacqueo".

la Circolare n. 254, serie II, del 19 luglio 1989 deH'aliora Ministero delia Marina Mercantile -Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porn, "Utilizzazione di aree demaniali manittime especchi acquei - paracadutismo ascensionale in marem

il Dispaccio n. 260142 del 20 febbraio 1993 dellailora M.inistero delia Marina Mercantili!e- Dn~lreziol1eGenerale del Naviglio, "Applicazione del D.M. 26 Q,ennaio 1960. modificato coo DIll. ""!5 !llUglio1974, concernente la disciplina dello sci nautico',

iI Dispaccio n. 260520 del 19 marzo 1997 dell"aillofa. Milnistero dei Trasporti e de~;a h'.a1"gaz.O'"":e -Direzione Generale del Naviglio - Divisione VI Naui1[)lip.'Trailloo sa nat.UJ"1CO per:::ort1CEZ"

la propria Ordinanza n. 92 in data 02 agosto 2003 discipillirante i limiC di ~11'igailooe:elle ~InIJtadadiporto nel periodo dal 10 maggio al 30 settembre, nel Compartiimenlic MaiDI"'"lC :::if SaIQl"';c:.

la propria Ordinanza n. 29 in data 06 aprile 2006 relat',,'a aJII~a:::II:SC:IIClilllr.iaoal!la. ,::e.sr:a 5iPor::~J'anell'ambito del Circondario Marittimo di Savona.

il proprio Decreto n. 06 in data 15 aprile 2008, "Approva:z:.ooe :Je ~~EE dil':3ScCliliEiil ::lediporto nautico del Circondario Marittimo di Savona".

la propria Ordinanza n. 119 in data 29 ottobre 2008 reiat"va alllia:lls:::II:II,II'Ir'"ia:e!!ll,e3l":;!!::li 1:::nI::lanella rada di Savona-Vado Ligure.

la propria Ordinanza di sicurezza balneare in vigore.

la Delibera n. 82 in data 04 agosto 2009 delia Giunra G::m~'_II-all,e:: Be-;e;,:: ::-"6regolamenta, in via sperimentale, la gestione dell'attivita na:';:ill::;:a- z::,:-a 's' 6 ·C' ce:,A's:::Marina Protetta (AMP) "Isola di Bergeggi".

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V1ST1 ar.:., 1718.. 68", 81 1161 1164,.1174.1218 e 1231 del Codice delia navigazione nonche gli artt.Sa 52Loo-e;:mi'C Regdlamen1D d1i eseouzione. parte marittima.

RITENUTO-ecessar'c agg!lor'1are iia dililsdlpiirn delfattir.,rita diportistica nei porti e nelle acque del Circondario'~'art:jl-c::i Sa'~"cr.a aiJl!laIUCSdeii!e modffid1e normative intervenute.

Art. 1 - PremessaE 8!=,pro'tato e reso esecutivo lannesso "'REGOlAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICONELL'AMBITO O!EL CIRCONDARJO MARITTIMO 01 SAVONA".

Art. 2 - Regime sanzionatorioI contravventori aHe norme dell"annesso Regolamento, qua!ora iI fatto non costituisca diverse 0 piu graveillecito amministrativo e/o reato, saranno sanzionati secondo quanto previsto dai commi successivi e inparticolare:a. Ie violazioni del Capo II saranno punite dall'art. 53 de! D. Lgs. n. 171/2005;b. Ie violazioni del Capo III saran no punite dagli artt. 53 e 55 del D. Lgs. n. 171/2005;c. Ie violazioni dei Capi IV. V VI, VII, VII, IX, X saranno punite dall'art. 53 del D. Lgs. n. 171/2005;d. Ie violazioni del Capo XI saranno punite dagli artt. 53 e 55 del D. Lgs. n. 171/2005 ovvero, per Ie

violazioni relative all'iscrizione ed all'esercizio dell'attivita di centro immersioni 0 di guida subacquea, anorma deWart 11 delia L.R. n. 1912001;

e. Ie violazioni commesse con unita da diporto owero I'esercizio di attivita subacquea non consentitaall'interno dell'area marina protetta ·I8Ola di Bergeggi" saranno sanzionati dalla normativa specialeapplicabile in tale zona di mare.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare efar osservare la presente Ordinanza cui verra data pubblicitamediante affissione all'albo e con inserimento sui sito web istituzionale (www.guardiacostiera.itisavona).II presente provvedimento dovra essere altresi esposto all'albo degli esercenti I'attivita di noleggio/locazione,delle locali strutture ba!neari e in tutte quelle aree del Circondario Marittimo di Savona ove si svolgonoattivita marittime (colonie marine, depositi di unita da diporto, campeggi, ecc.).

Art. 3 - Autoritil competente a ricevere iI rapportoL'autorita competente a ricevere iI rapporto per Ie violazioni relative alia presente Ordinanza e il Capo delCompartimento Marittimo di Savona, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 171/2005.

I rapporti relativi aile violazioni del presente Regolamento, commesse all'interno dell'Area Marina Protettadenominata "Isola di Bergeggi", dovranno essere indirizzati al relativo Ente di Gestione (Comune diBergeggi).

II Capo del Compartimento Marittimo di Savona prowedera a segnalare alia Regione Liguria Ie violazioniaccertate in materia di attivita subacquea ludico-diportistica per I'applicazione delle sanzioni accessorie dicui all'art. 11.2 delia L.R. n. 19/2001.

Restano fermi gli obblighi di ciascuna Amministrazione circa I'effettuazione delle dovute comunicazioniall'Autorita Portuale di Savona e/o agli Enti locali competenti per I'adozione degli eventuali prowedimenti diautotulela in materia di gestione del demanio marittimo.

Art. 4 - Oisposizioni finaliL'annesso Regolamento entra in vigore il 01.06.2010 e in pari data abroga il proprio Decreto n. 06/2008,citato in premessa, ed ogni altra disposizione con esso in contrasto 0 incompatibile.

Per tutto quanta non espressamente previsto si rinvia aile vigenti disposizioni di legge in materia.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICapitaneria di Porto - Guardia Costiera

Savona

CAPO III LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATIINATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE

CAPO IV DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE MOTO D'ACQUA(ACQUASCOOTER)

CAPO V DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA E SIMILARI

CAPO VI DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITE-SURF)

CAPO VII DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSO, SURFBODYBOARD SIMILARI E ASSIMILABILI.

CAPO X RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI "BANANA BOAT" ESIMILARI.

ALLEGATI 1. FAC-SIMILE SCHEDA ESERCIZIO ATTIVITA LOCAZIONE/NOLEGGIO2. FAC-SIMILE REGISTRO NOLEGGIO

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Art. 1 - Ambito di applicazioneII presente Regolamento si applica nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona, che si estende nel tratto di costa,e antistante specchio acqueo, compreso tra i territori dei Comuni di Varazze e Pietra Ligure inclusi, e disciplina Ieattivita a qualsiasi titolo connesse con il diporto nautico, ivi compresa la locazione ed iI noleggio di unita da diporto,come definite nel successive art. 2, nonche 10svolgimento di immersioni subacquee a scopo ricreativo effettuate cone senza I'ausilio di guide/accompagnatori.

Per quanta attiene alia disciplina dell'attivita di pesca sportiva, si rinvia aile disposizioni contenute nell'Ordinanza n.29/2006 citata in premessa.

Art. 2 - DefinizioniAi fini delia presente ordinanza, si forniscono Ie sottoelencate definizioni:Capitaneria: la Capitaneria di Porto di Savona;navigazione da diporto: navigazione effettuata a scopi sportivi 0 ricreativi dai quali esuli iI fine di lucro;unita da diporto:ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alia navigazione

da diporto;nave da diporto:ogni unita con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri;imbarcazione da diporto: ogni unita con scafo di lunghezza compresa fra 10 e 24 metri;natante da diporto: Ie unita da diporto a remi 0 con scafo di lunghezza pari 0 inferiore a 10 metri;mota d'acgua (acguascooter 0 jet-ski): natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri che utilizza un motore

a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione;locazione: contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo

di tempo I'unita da diporto. L'unita passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita conessa la navigazione e ne assume la responsabilita ed i rischi;

noleggio: contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con I'unita dadiporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazioneordinata dall'altra parte aile condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non piu di dodicipasseggeri escluso I'equipaggio; I'unita noleggiata rimane nella disponibilita del noleggiante, aile cuidipendenze resta anche I'equipaggio;

limiti di navigazione: distanza massima dalla costa a cui una unita da diporto puo navigare in base aile propriecaratteristiche tecniche ed in base aile eventuali abilitazioni rilasciate;

certificato di sicurezza: documento rilasciato aile navi ed aile imbarcazioni da diporto che attesta 10stato di navigabilitadell'unita, attestandone la rispondenza aile disposizioni delia Sezione I del Titolo III del D.M 146/2008citato in premessa, e fa parte dei documenti di bordo;

reguisiti per la condotta: eta anagrafica e/o titolo di abilitazione necessari per il comando e/o la condotta di unita dadiporto;

dotazioni di sicurezza: strumenti ed apprestamenti la cui presenza e necessaria per garantire la sicurezza delianavigazione e delle persone imbarcate su un'unita da diporto;

tavole a vela (windsurf): tavole che utilizzano una vela per la propulsione;tavole con aguilone (kite-surf): tavole che utilizzano un aquilone come vela per la propulsionecorridoi di lancio: specchi acquei opportunamente delimitati e regolamentati utilizzati per I'atterraggio delle unita da

diporto; .tavole sospinte dal mota ondoso: sono i mezzi comunemente denominati surf da onda e/o body surf che utilizzano Ie

onde come mezzo di propulsione;sci nautico: attivita descritta e regolamentata con D.M. 21 gennaio 1960 e successive integrazioni e modificazioni;paracadutismo ascensionale: attivita di volo mediante paracadute trainato con I'ausilio di un mezzo nautico;attivita sUbacguea e immersioni non guidate: attivita subacquea con ausilio di autorespiratore svolta a scopo ricreativo

effettuata da persone anche non in possesso di abilitazioni specifiche;immersioni guidate: attivita subacquea con ausilio di autorespiratore, svolta a scopo ricreativo, effettuata da persone in

possesso di abilitazioni rilasciate in nome e per conto di federazioni sportive riconosciute, conassunzione di responsabilita da parte di un soggetto iscritto nell'albo regionale di cui alia L.R.19/2001.

Art. 3 - Dotazioni di sicurezza delle unita da diportoQuando navigano, Ie unita da diporto devono essere fornite dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezzapreviste dall'Allegato V del D.M. n. 146/2008 citato in premessa, in relazione al numero di persone trasportate e aliadistanza dalla costa in cui viene effettuata la navigazione.

Art. 4 - Limiti di abilitazione alia navigazione delle unita da diportoI limiti di abilitazione alia navigazione delle unita da diporto sono:

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- navi da diporto: quelli indicati nella licenza di navigazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto all'atto dell'iscrizionecon la quale si autorizza la navigazione in acque marittime e interne;

- imbarcazioni da diporto: quelli indicati sulla licenza di navigazione rilasciata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione, in basea quanta disposto dell'art. 22 comma 3 del Codice delia nautica da diporto in materia di distinzioni tra unita senzamarcatura CE e unita dotate di marcatura CE;

- natanti: si rimanda a quanta previsto dall'articolo 27 del Cod ice delia nautica da diporto.

Fermi restando i limiti di abilitazione alia navigazione per Ie tipologie di natanti da diporto, per quanta riguarda i natantiminori di seguito specificati valgono i seguenti limiti:- natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedala, mosconi e similari mezzi da spiaggia a remi 0 a

pedali ivi comprese Ie canoe non possono allontanarsi piu di 300 metri dalla costa in ore diurne e con condimeteoassicurate;

- natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, non possono allontanarsi piu di 1 miglio nauticodalla costa in ore diurne e con condimeteo assicurate;

- I'uso delle tavole a vela, delle mota d'acqua e dei natanti similari e disciplinato dall'Ordinanza di sicurezza balneare edalle norme contenute nei seguenti Capi IV, V e VI

Per quanta non espressamente contemplato dal presente capo, si rimanda a quanto previsto dall'Ordinanza n.92/2003 e successive modifiche e integrazioni del Capo di Compartimento Marittimo di Savona citata in premessa.

Art. 5 - Numero massimo delle persone trasportabili a bordo delle unita da diportoSui natanti possono imbarcare un numero di persone pari a quello per Ie quali so no stati omologati e dichiaraticonformi con appositi documenti da tenere a bordo durante la navigazione.

In mancanza di omologazione e dichiarazione di conformita, ossia nel caso di prototipi non omologati, il numero dipersone trasportabili e determinato dall'art. 60 del D.M. n. 146/08:

a) per lunghezza f.t. fino a m. 3,50: n. 3 persone;b) per lunghezza f.t. compresa tra m. 3,51 e m. 4,50: n.4 persone;c) per lunghezza f.t. compresa tra m. 4,51 e m 6: n. 5 persone;d) per lunghezza f.t. compresa tra m. 6,01 em. 7,50: n. 6 persone;e) per lunghezza f.t. compresa tra m. 7,51 em. 8.50: n. 7 persone;f) per lunghezza f.t. superiori a m. 8,51 n. 9 persone.

In caso d'imbarco di attrezzature sportive subacquee, il numero di persone trasportabili e ridotto in ragione di unaunita ogni 75 kg. di peso.

Art. 6 - Mantenimento delle condizioni di navigabilitaIn base a quanta stabilito dall'art. 52 del D.M. n. 146/2008, il proprietario dell'unita da diporto ha I'obbligo di mantenereI'unita in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impiantoelettrico e alia protezione contro gli incendi, nonche di provvedere alia sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi disalvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento 0 deficienze tali da comprometterneI'efficienza.

Art. 7 - Limiti generali di navigazione durante iI periodo estivoPer cia che attiene Ie distanze minime dalla costa consentite per la navigazione ed i limiti di velocita vigenti nel periodoestivo, si applica l'Ordinanza n. 92/2003 citata in premessa.

CAPO III - LOCAZIONE E NOLEGGIO 01 UNITA' OA OIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATIINATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE

Art. 8 - Condizioni di locazione/noleggio delle unita da diportoII noleggio e la locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto sono disciplinati dal Cod ice delia nautica dadiporto, dal relativo Regolamento, nonche dalle norme ad essi collegate.

Per tutto quanto non contemplato dalla normativa sopra richiamata si applicano Ie disposizioni del presenteRegolamento, qualora applicabili.

Ai fini del presente provvedimento, possono essere ceduti in locazione/noleggio Ie unita da diporto di pro prieta, oweronella disponibilita delle ditte/imprese di cui al successivo art. 9.

La disciplina specifica e altresl applicabile anche ai sodalizi sportivi e soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Le unita da diporto locate devono essere comandate/condotte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge,in relazione alia classificazione e aile caratteristiche delle unita.

Nel caso di locazione, il conduttore deve fornire apposita dichiarazione di essere abile al nuoto.

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Art. 9 - Requisiti per 10svolgimento dell'attivita professionale di noleggioLe societa/ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, per pater esercitare I'attivita dilocazione/noleggio di unita da diporto per finalita ricreative a per usi turistici di carattere locale nell'ambito delCircondario Marittimo di Savona, devono essere iscritte nei registri tenuti presso la Camera di Commerciaterritorialmente competente.

II certificato di iscrizione, owero autocertificazione redatta secondo la normativa vigente, contenente gli estremidell'iscrizione dell'impresa per tale attivita, devono essere presentati alia Capitaneria di Porto di Savona, unitamentealia scheda allegata in fac-simile al presente Regolamento (allegato 1), contenente:a) indicazione del tratto di costa in cui si intende compiere la propria attivita; deve, inoltre, essere precisato, qualora

detto tratto di costa sia esterno ad un porto, se presso 10 stesso e installato uno dei corridoi di Iancia di cuiall'ordinanza di sicurezza balneare VIGENTE;

b) I'elenco delle unita e Ie rispettive caratteristiche (tipo-Iunghezza-Iarghezza-potenza massima di esercizio delmotore ad esso applicabile);

c) Ie generalita dei conduttori delle unita da diporto da adibire al noleggio; tali unita dovranno essere condotteunicamente dal titolare a da persona che abbia un contratto di lavoro can il medesimo, in possesso di idoneo titolodi abilitazione. Per la conduzione dei natanti a motore I'abilitazione minima e iI possesso di patente nautica, inrelazione alia navigazione da intraprendere.

Dovranno essere rispettate Ie norme contenute nell'Ordinanza 49/98 datata 21.12.1998 delia Capitaneria, disciplinanteIe attivita satta paste ad iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 del Cod. nay.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano aile mote d'acqua e ai natanti da spiaggia, comunementedenominati pedal6, canoe, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela can superficie velica non superiore a 4mq., riservati alia propria clientela dai titolari di strutture balneari.

Art. 10 - Norme di sicurezza per la locazione ed iI noleggio di natanti da diporto1. I natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio dovranno essere contrassegnati in modo ben visibile can il

nominativo delia ditta a ragione sociale del locatore/noleggiante, il numero massimo di persone trasportabili e lanumerazione progressiva (esempio: Soc. "Sale" - oppure il nome delia stabilimento balneare se e quest'ultimo cheloca a noleggia - natante n. 1 - max n. 4 persone).

I natanti adibiti all'attivita di noleggio devono essere dotati di certificazione di idoneita al noleggio rilasciatadall'autorita marittima avente giurisdizione sui luogo in cui I'unita abitualmente staziona (art. 82 del D.M. n.146/2008).

2. II locatore/noleggiatore deve annotare su apposito registro (fac-simile in allegata 2), che deve essere vidimatopresso la Capitaneria di Porto di Savona e reso immediatamente disponibile per i controlli da parte dei competentiorgani di polizia, Ie seguenti informazioni:- numero progressivo giornaliero;- data;- estremi del mezzo nautico;- numero del contratto;- ora di consegna;- ora di ritiro;- cognome, nome del conduttore/noleggiante;- numero di telefono cellulare;- estremi documento delia patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, a chi per esso, al

comando dell'unita, se prescritto;- numero dei passeggeri;- presenza di minori a bordo. Se si, indicarne iI numero;- zona di mare d'impiego e orario previsto arrivo (O.PA).

3. I contratti di locazione/noleggio stipulati tra Ie parti secondo Ie norme vigenti in materia, devono essere sempresottoscritti anticipatamente rispetto all'effettivo uso dei mezzi nautici da parte del conduttore/noleggiatore e devonocontenere la prevista liberatoria per la privacy. Copia del suddetto contratto deve essere conservata a bordodurante la navigazione ed esibita al momenta dei controlli di polizia marittima.

4. II locatore/noleggiatore a la ditta/impresa operante devono consegnare/mantenere il natante in perfetta efficienza,completo di tutte Ie dotazioni di sicurezza e coperto dall'assicurazione di cui aile leggi in vigore. In caso di noleggio,I'assicurazione e estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione adipendenza del contratto, in conform ita aile disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita civile. Essidevono, altresl, controllare che i documenti che abilitano la navigazione siano in corso di validita e tenuti a bordo eche Ie persone imbarcate e i pesi non superino iI numero massimo consentito.

5. II locatore e ten uta a rendere edotta formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza e sulle normedel presente Regolamento, nonche sulI'obbligo di rientrare a terra in cas a di peggioramento delle condizionimeteorologiche che all'inizio delia locazione devono essere favorevoli. Quando iI locatore/noleggiante si identifica

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con iI titolare dello stabilimento balneare, qualora si verifichi detto peggioramento, e tenuto ad esporre unabandiera rossa su apposito pennone site nell'area di concessione.

6. I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di eta non inferiore ad anni 14. I natanti a motorepossono essere affidati solo a persone di eta non inferiore ad anni 16. II locatore/noleggiante ha I'obbligo dirichiedere al cliente apposita dichiarazione di capacita al nuoto.

7: Chi esercita I'attivita di noleggio 0 locazione di natanti deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unita disalvataggio e comunque in grade di prestare soccorso entro i Iimiti dei natanti locati/noleggiati, dotata di motore,salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte ainterventi di emergenza. Detta unita non e necessaria quando il locatore/noleggiante e anche concessionario di

.stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi 0 a pedali, abilitati a navigare entro 300 metridalla costa in quanta gia dotati di servizio di soccorso e salvataggio.

8. II conduttore di natante con motore di potenza superiore ai 30 Kw, owero a 40.8 Cv, deve essere in possesso diabilitazione in corso di validita; in tal caso il locatore ha I'obbligo di chiederne I'esibizione e indicarne gli estremi nelregistro sopra richiamato.I natanti di cui sopra potranno trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso I' equipaggio, anchese omologati per il trasporto di un numero superiore di persone. Per equipaggio si intenderanno solo edesclusivamente lalle persona/e che abbia/abbiano un contratto di lavoro con la ditta/societa noleggiante.

9. I natanti da spiaggia comunemente denominati pedalo, canoe, jole, pattini, sandolini, acquascooter, tavole a vela enatanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., devono essere utilizzati in ore diurne e in condizionimeteomarine favorevoli.Qualora locati da strutture balneari, devono essere utilizzati durante il relativo orario di apertura.

Art. 11 - Utilizzo delle unita da diporto per I'insegnamento professionale delia navigazione da diporto eper i centri d'addestramento subacqueo come unita appoggio ad use sportivo/ricreativo

Per I'utilizzo di unita da diporto, ai fini dell'insegnamento professionale delia navigazione e per i centrid'addestramento subacqueo come unita appoggio ad uso sportivo/ricreativo, si applica la normativa speciale delcombinato disposto dall'art. 2 del Cod ice delia nautica da diporto, del relativo Regolamento, nonche delledisposizioni ad essi correlate.

CAPO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLEMOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER)

Art. 12 - Requisiti per la condollaIn base a quanta stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 171/2005, Cod ice per la nautica da diporto, perla conduzione delle mota d'acqua e mezzi similari e richiesto il possesso delia patente nautica.

Art. 13 - Limiti di navigazioneFermo restando quanta previsto dalla propria Ordinanza n. 92/2003, aile mota d'acqua e similari e vietato navigare:a. all'interno dei porti, nei pressi delle imboccature 0 lungo Ie rorte di accesso ai porti stessi; I'attraversamento e

tuttavia consentito per I'arrivo e la partenza dagli scivoli e per I'approwigionamento del carburante, purche cioawenga con rorte dirette e con velocita non superiore a 3 nodi;

b. dal tramonto all'alba e in condizioni meteomarine sfavorevoli;c. entro 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti nel periodo dal 010 maggie al 30 settembre ed entro 400

metri. sempre dalle spiagge, nel restante periodo dell'anno;d. entro 200 metri dalle coste cadenti a picco sui mare;e. nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi e a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili e 300 metri da

navi militari alia fonda;f. a meno di 100 metri dai galleggianti 0 unita che segnalano la presenza di subacquei;g. a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico;h.. all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi~, secondo Ie disposizioni del relativo

Regolamento di gestione.

Art. 14 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezzaI Gonduttori delle mota d'acqua, nonche Ie persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo disalvataggio individuale omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione e svolta (art. 54D.M. 146/2008).

Art. 15 - Dispositivi di sicurezza dei mezziLe mota d'acqua dovranno essere dotate di acceleratore a graduale ritorno automatico, nonche di un dispositivo cheassicuri I'arresto automatico del motore in caso di cad uta del conducente.

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In aggiunta, Ie ditte che effettuano la locazione e/o il noleggio delle mota d'acqua dovranno munire i mezzl Indotazione di un dispositivo di apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui iI conducentenon osservi i limiti di navigazione e/o proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza delia navigazione e/odelia balneazione in generale.

Art. 16 - Partenza, atterraggio e conduzioneLa partenza e I'atterraggio delle mota d'acqua dovra awenire esclusivamente dai porti, dagli approdi 0 attraverso gliappositi corridoi di lancio alia velocita minima che ne assicuri il controllo, e, comunque, a velocita non superiore a 3nodi.

Qualora il segnalamento del corridoio di transito abbia lunghezza inferiore a 500 metri, il mezzo nautico dovracomunque proseguire con rotta costante fino a raggiungere il limite indicato.

Durante la stagione balneare, nelle zone ove non esistano i predetti corridoi, I'attraversamento dello specchio acqueoriservato alia balneazione potra awenire senza uso del motore e con rotte perpendicolari alia costa. Nel restanteperiodo dell'anno, I'attraversamento delle specchio acqueo interdetto alia navigazione (400 metri dalla costa), potraawenire con rotta perpendicolare alia costa e alia velocita minima che assicuri il controllo del mezzo e comunque nonsuperiore a 3 nodi.

Qualora i mezzi in parola operino come battelli di servizio ("tender"), possono navigare entro un miglio di raggio dalmezzo nautico al cui servizio sono posti, aile condizioni previste dall'art. 56 del D.M. 146/2008.

Nella conduzione del mezzo dovranno essere rispettate Ie norme del Regolamento internazionale per prevenire gliabbordi in mare (Colreg '72) e dovra essere ten uta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza delianavigazione e la salvaguardia delia vita umana in mare.

Art. 17 - Richiamo delia normativa federaleFerme restando Ie disposizioni di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 15 nella conduzione dei mezzi e nella scelta delledotazioni di sicurezza supplementari (es.: casco protettivo) potranno essere adottate 0 suggerite precauzioni edindicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

CAPO V - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA ESIMILARI

Art. 18 - Requisiti per la condottaPer la condotta delle tavole a vela e necessario aver compiuto iI quattordicesimo anno d'eta. Tale limite e ridotto adanni otto nel caso in cui si venga assistiti da un istruttore federale.

Art. 19 - Limiti e divieti di navigazioneFermo restando quanta previsto dalla propria Ordinanza n. 92/2003, e fatto divieto di navigazione aile tavole a vela emezzi similari:a. durante la stagione balneare, nelle zone riservate alia balneazione 0 comunque frequentate da bagnanti.

L'attraversamento di dette zone e consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio owero, in mancanza,seguendo una rotta perpendicolare alia costa con vela abbassata. II corridoio di lancio non PUQ essere impegnatoda piu di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Inoltre i suddetti natantidevono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte piu possibili perpendicolari alia spiaggia. E'vietato lasciare incustodita, sia in mare che a terra, la vela armata onde evitare partenze/movimenti accidentali chepossono compromettere la sicurezza delle persone ivi presenti.

b. a distanze dalle costa superiori a 1000 metri;c. all'interno dei porti e lungo Ie rotte di accesso ai medesimi;d. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili e 300

da navi militari alia fonda;e. a meno di 100 metri dai galleggianti 0 unita che segnalano la presenza di subacquei;f. dal tramonto all'alba;g. a distanza inferiore ai 200 metri da navi, galleggianti, segnalamenti e/o impianti fissi di pesca marittima.

Art. 20 - Dotazioni di sicurezzaII conduttore delle tavole a vela e unita similari deve indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggiodi tipo approvato (art. 54 D.M. 146/2008). La tavola a vela PUQ essere utilizzata da una sola persona, salvo eventualedifferente omologazione/certificazione delia stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

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Art. 21 - Impiego tecnico delle tavole con aquiloneL' uso delle tavole con aquilone e vietato ai minori di anni 14.

Per I'uso delle tavole con aquilone:1) e obbligatorio:

a. munirsi di un attrezzo idoneo a tagliare Ie cime in caso di emergenza;b. assicurarsi che la tavola con aquilone sia dotata di sistema per 10 sgancio rapido di emergenza;c. indossare un mezzo individuale di salvataggio;d. agganciare la cima di vincolo 0 sicurezza tra Ie tavole con aquilone ed il pilota;

2) e vietato:a. modificare Ie caratteristiche originali delle tavole con aquilone;b. lasciare la tavola con aquilone incustodita senza avere scollegato almeno un lato dell' ala e riavvolto

completamente i cavi sulla barra di controllo;c. utilizzare Ie tavole con aquilone non dotate di un dispositivo di sicurezza che consenta I'apertura dell'ala ed il

conseguente "sventamento" delia medesima, mantenendola comunque vincolata alia persona.

Per Ie tavole con aquilone con barra di controllo a due linee, I'apprestamento di sicurezza pub essere costituito dadispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre I'altra ritenuta di sicurezza pUb esserevincolata alia persona per una lunghezza tale da consentire 10 "sventamento" dell' ala.

Per Ie tavole con aquilone con barra di controllo a quattro Iinee il dispositivo di sicurezza pUb essere costituito dasgancio rapido tipo sci nautico sui de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alia persona di lunghezza tale daconsentire 10 "sventamento" dell'ala).

Ferme restando Ie disposizioni di cui ai precedenti commi, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni disicurezza supplementari (es. casco protettivo) potranno essere adottate 0 suggerite precauzioni ed indicazionicontenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 22 - Navigazione con Ie tavole con aquiloneFerme restando Ie disposizioni di cui all'Ordinanza n. 9212003, nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona lanavigazione con Ie tavole con aquilone e vietata:a. all'interno dei porti, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e lunge Ie rotte di accesso aile

medesime;b. ad una distanza inferiore a 1000 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Savona;c. a meno di 150 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di sUbacquei;d. a menD di 300 metri da segnali da pesca e a distanza di sicurezza da unita, da pesca comprese, in ragione del

tipo di unita e dalla relativa attivita esercitata in corso di navigazione;e. a menD di 300 metri dalle navi alia fonda;f. nelle zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alia balneazione);g. senza disporre sottovento di uno spazio Iibero pari al doppio delia lunghezza massima dei cavi e I'ingombro

dell'aquilone;h.. oltre la distanza di 1000 metri dalla costa senza I'ausilio di una unita d'appoggio.

E' inoltre vietato effettuare la navigazione con Ie tavole con aquilone negli orari di maggior concentrazione dell'attivitabalneare (11.00 -17.00) ed esercitare I'attivita sportiva in parola durante Ie ore notturne.

Art. 23 - Corridoi di lancio1. Nella zona di mare prioritariamente destinata alia balneazione.come individuata dalla vigente ordinanza balneare,

I'atterraggio e la partenza delle tavole con aquilone devono avvenire all'interno di corridoi di lancio appositamenteindividuati con formale provvedimento delle Autorita amministrative competenti. In detti corridoi "dedicati" e vietataogni altra attivita diversa dalla navigazione con tavola con aquHone.

In mancanza di corridoi di lancio dedicati aile tavole con aquilone, I'esercizio di detta attivita e consentito in:a. zone di mare antistanti tratti di arenili di non agevole e jimmediato accesso, non interessate alia balneazione e

ad ogni altra attivita direttamente 0 di riflesso correlata con I'uso del mare;b. zone di mare poste oltre la fascia destinata aHa ba!neaz.ione con partenza -qualora praticabile- a rimorchio di

unita a motore attraverso i corridoi di lancio destinati aIliattraversamento delle imbarcazioni a motore 0 a vela.

I Comuni che rilasciano titoli per la sistemazione di canida di ~ancjo per Ie tavole con aquilone devono comunk:arealia Capitaneria Ie coordinate dei vertici di delimitazi.one delia zona di mare, per permettere I'emissione dj appcsiiitoavviso ai naviganti.

2. I corridoi di lancio devono avere Ie sottonotate cara'tt€f1is"uche:a. larghezza: fronte spiaggia di almeno 30 metri ad alilargarsi fino ad una ampiezza di 80 metri, ad una distarza

dalla costa di 100 metri;

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b. devono essere delimitati lateralmente fino alia distanza di 200 metri dalla spiaggia da due Iinee di boe di colorearancione, ad una distanza massima di 20 metri I'una dall'altra;

c. i corpi morti delle boe costituenti Ie predette Iinee devono essere collegati fra loro sui fonda mediante una cimanon galleggiante;

d. per agevolare I'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, I'ultimo gavitello esterno di entrambe Ie file(destra e sinistra) posta allimite delia linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avente un diarnetrodi 80 cm. (con I'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione) ed essere affiancatoesternamente da un gavitello di colore nero avente Ie medesime dimensioni riportante la seguente dicitura"attenzione corridoio riservato ai kitesurf - ogni altra attivita e interdetta";

e. ogni gavitello dovra riportare la dicitura "corridoio riservato ai kitesurf - vietata la balneazione"; tale divieto deveessere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stes.sadicitura;

f. ad ulteriore garanzia delia sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone, nonche delle persone impegnatein attivita connesse con gli usi del mare, in zone adiacenti a quelle eventualmente individuate e delimitatesecondo Ie disposizioni contenute nel presente provvedimento, dovranno essere create due fasce laterali dirispetto ampie 10 metri (nell'ultimo tratto del corridoio di lancio), che partendo dalla spiaggia proseguono inlinea retta in modo da risultare parallele agli ultimi 100 metri del corridoio di lancio con una distanza lateralecostante dal medesimo di 10 metri.

Tali fasce devono essere costituite da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima I'uno dall'altro di 20metri recanti di dicitura di opportune dimensioni "attenzione corridoio riservato ai kitesurf - zona interdetta adogni altra attivita nautica balneare"

3. Norme di comportamento.a. La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "bodydrag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo

in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia);b. nei 100 metri sopraccitati e consentito il transito di una tavola con aquilone per volta, con diritto di precedenza ai

mezzi in rientro;c. I'impiego del corridoio e limitato aile operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

II titolare dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorita competente ai fini del posizionamento dei detti corridoi di lancio eresponsabile del corretto posizionamento dei medesimi -segnaletica compresa- in relazione aile indicazioni 'sQpraindicate e alia schematica rappresentazione grafica di seguito riportata:

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~~ 3 3C'l r- Mare r- MareC'l (;l oc

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Art. 24 - Esercizio oltre i 200 metri dalla costaFerme restando Ie disposizioni contenute nel presente provvedimento in materia di dotazioni sicurezza, caratteristichetecniche e divieti di navigazione. e consentita la disciplina delle tavole con aquilone iniziando l'attivita direttamente dazone di mare a una distanza non inferiore ai 200 metri dalla costa, ovvero at di fuori dalle zone riservate aliabalneazione. In tal caso, la tavola con aquilone dovra essere imbarcata su un'unita d'appoggio che -nel rispetto delledisposizioni in materia di navigazion€- dam raggiungere iI punta sopra indicato.

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Art. 25 - Conduzione delle tavole con aquiloneNella conduzione delia tavola con aquilone dovranno essere rispettate Ie norme del Regolamento internazionale perprevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) e dovra essere tenuta una diligente condotta che non comprometta lasicurezza delia navigazione e la salvaguardia delia vita umana in mare.

CAPO VII- OISCIPLINA OELL'IMPIEGO 01 TAVOLE SOSPINTE OAL MOTO ONOOSO, SURFBOOYBOARO SIMILARI E ASSIMILABILI

Art. 26 - RequisitiPer I'utilizzo di surf, "bodyboard" e similari e necessario aver compiuto il quattordicesimo an no di eta.

Art. 27 - Limiti di navigazioneFerme restando Ie disposizioni di cui all'Ordinanza n. 92/2003, nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona lanavigazione con tavole da surf e/o bodyboard nel periodo compreso tra il 10 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, evietata:a. a menD di 50 metri dalle zone riservate ai bagnanti;b. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili e 300

metri da navi militari alia militari alia fonda;c. a menD di 100 metri dai galleggianti 0 unita che segnalano la presenza di sUbacquei;d. a menD di 200 metri da unita navali, impianti fissi e segnalamenti marittimi relativi alia pesca marittima;e. lungo Ie rotte di accesso ai porti e all'interno dei medesimi;f. all'interno dei corridoi di lancio;g. dal tramonto all'alba;h. con avverse condizioni meteorologiche.

Art. 28 - Zone dedicate all'esercizio esclusivo di dette attivitaI divietillimiti di navigazione di cui all'articolo precedente non si applicano all'interno delle zone demaniali marittimeeventualmente destinate dalle Autorita amministrative competenti all'esercizio esciusivo delle attivita sportive oggettodel presente Capo.

Tali aree dovranno essere opportunamente delimitate e indicate in maniera chiaramente riconoscibile attraverso boe ecartellonistica, dalle quali risulti chiaramente che all'interno delle aree in parola e interdetta ogni attivita nauticabalneare diversa da quelle in oggetto per motivi di sicurezza.

Art. 29 - Norme di rinvioIn aggiunta a quanto disposto dalle norme contenute nel D.M. 26.01.1960, come modificato dal D.M.15.07.1974,nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona I'esercizio delle sci nautico e consentito con Ie prescrizioni contenutenegli articoli seguenti.

Art. 30 - Modalita di esercizioLo sci nautico pub essere svolto in ore diurne, con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate adoltre 200 metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 anti stante Ie spiagge e ad oltre metri 100 dalle coste cadenti a piccosui mare.

Nel periodo dal 10 maggie al 30 settembre, qualora la velodta del mezzo trainante superi i 10 nodi, dovranno essererispettate Ie disposizioni di cui alia propria Ordinanza n. 9212003 in materia. di Iimiti di navigazione.

Ai suddetti mezzi e fatto divieto di effettuare iI traino delie sciatore:a. all'interno dei porti, nei pressi delle imboccature 0 lunge ~Iierotte di accesso ai porti stessi e in zone di mare in cui vi

sia la presenza di altre unita a distanze inferiori ai IimiiJidi cui 811 suocessivo art 31 punto f.;b. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navli ed a distanza infefiore a 200 metri da navi mercantili e a 300

metri da navi militari alia fonda;c: a menD di 100 metri dai galleggianti 0 unita che segnalano !a presenza di subacquei:d. a distanza inferiore ai 200 metri di navi, galleggianti., segna!amenbi eJo imp,iantii flSSi di pesca marittima;e. al tramonto all'alba;i. all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "15OI,a di Bergeggi~, secondo Ie disposizioni del relativo

. R.egolamento di gestione.

Art. 31 - Condizioni e requisitiL'esercizio delle sci nautico deve essere effettuato con rossel'Vanza delle seguenti condizioni e requisiti:a. i conduttori di unita a motore devono essere abHitati alIa condotta dei mezzi nautici anzidetti;

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b. tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta del nuoto;c. Ie unita devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso

riconosciuti idonei dalla Capitaneria;d. durante Ie fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo nautico e 10 sciatore non deve mai essere inferiore ai 12

metri;e. durante la stagione balneare, oltre la fascia di 200 metri dalla costa, la partenza ed il recupero delle sciatore

nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni. AII'interno delia fascia di mareriservata alia balneazione, potra avvenire solo entro gli appositi corridoi di lancio;

f. la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore aquella del cavo di traino;

g. e vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire nella scia, 0 a distanza inferiore a quella di sicurezza, altreimbarcazioni trainanti sciatori nautici e cosi pure attraversare la scia in velocita a vicinanza tale da poter investire,in caso di caduta, gli sciatori;

h. al di fuori delia stagione balneare, nelle zone di mare antistanti Ie spiagge, ove non esistano i corridoi di lancio, lapartenza e il rientro delle imbarcazioni a motore impiegate per il Traina di sciatori deve avvenire in linea retta conla terraferma, a motore al minimo e comunque a velocita non superiore a 3 nodi nell'ultimo tratto dei 200 metridalla linea batimetrica di metri 1,60, usando ogni particolare accorgimento per evitare incidenti nelle· zonefrequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;

i. i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo per I'inversione delia marcia e per la messa in folie delmotore e dotati di apparato radio vhf/fm omologato e/o telefono cellulare per consentire Ie eventualicomunicazioni di assistenzalsoccorso;

j. i mezzi nautici devono essere inoltre muniti di materiale di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di unsalvagente pronto all'uso.

Art. 32 - Tipologia di esercizioL'esercizio dello sci nautico puo essere effettuato:a. per conto proprio;b. da societa sportive, stabilimenti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;c. per conto terzi (mediante I'utilizzo di unita noleggiate aile condizioni specificate nel precedente Capo III relativo

alia locazione/noleggio).

Art. 33 - Nonne di sicurezzaOltre aile norme di sicurezza sopra riportate, Ie scuole di sci nautico devono attenersi aile seguenti prescrizioni:a. Ie unru.a da diporto utilizzate per il traino devono essere condotte da un soggetto abilitato, assistito da persona

munro.a di brevetto di marinaio 0 di bagnino di salvataggio rilasciato da organismo/associazione riconosciuti;b. Ie scude of sci nautico devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione Italiana di Sei Nautico;e. Ie scuoie non possono impiegare personale istruttore non abilitato all'insegnamento dalla Federazione di cui al

comma precedente.

Art.. 34 - AutorizzazioniLesercizi10 delle sei nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esercitato esclusivamente con unlta dad;pcrID a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9,10,11 del D.M. 26.01.1960 richiamatci alp\l"ecedente art. 29.

Iii servizio deve essere gestito sotto la responsabilita del titolare dell'autorizzazione che puo affidare I'esercizio apersone con un contratto di lavoro stipulato con il medesimo.

L'unita impiegata deve essere coperta da assicurazione per la responsabilita civile verso terzi.

Art. 35 - Norme di rinvioLa disciplina dello sci nautico si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attivita assimilabile in baseaile disposizioni delia Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", dell'allora Ministero delia Marina Mercantilein data 19.07.1989.

La predetta attivita e sottoposta anche aile norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Inoltre, nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona, I'esercizio delia predetta attivita e eonsentita con Ieprescrizioni aggiuntive contenute negli articoli seguenti.

Art. 36 - Limiti di navigazioneFerme restando Ie disposizioni di cui all'Ordinanza n. 92/2003, nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona, dal 10

maggio al 30 settembre, ai mezzi utilizzati per il Traina di paracadutista aseensionale e vietato effettuare il traino:a. nelle aree individuate dal precedente art. 30;

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b. all'interno dei porti, nei pressi delle imboccature 0 lunge Ie rotte di accesso agli stessi e in zone di mare in cui vi siala presenza di altre unita a distanze inferiori ai limiti di cui al successive art. 37 punto e.;

c. all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", secondo Ie disposizioni del relativoRegolamento di gestione.

Art. 37 - Condizioni e requisiti di esercizioPer la condotta di unita da diporto utilizzate per il traino di paracadutista ascensionale, oltre al possesso dei titoli erequisiti eventualmente necessari in relazione alia diversa tipologia di unita da diporto impiegata, e richiesta lamaggiore eta.

Per I'esercizio del paracadutismo ascensionale e necessario, invece, aver compiuto il sedicesimo an no d'eta.

L'esercizio dell'attivita deve essere svolto con I'osservanza delle seguenti prescrizioni:a. a bordo dell'unita deve essere presente altra persona, oltre iI conducente, esperta nel nuoto;b. Ie unita devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonche di dispositivi retrovisori entrambi

riconosciuti idonei dall'Autorita Marittima. Dovranno essere inoltre dotati di materiale per il pronto soccorso e, perogni paracadutista, di un salvagente anulare pronto all'uso;

c. in tutte Ie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 20metri;

d. la partenza e il recupero delia persona trainata potranno essere effettuate soltanto in acque Iibere (da bagnantie/o unita navali), raggiungendo la zona di mare ove e possibile esercitare I'attivita con il motore al minima regimeconsentito. Nel periodo dal 10 maggio al 30 settembre, la partenza e I'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delleacque riservate ai bagnanti, che dovra essere raggiunto a remi 0 utilizzando i corridoi di lancio con iI motore alminima regime consentito;

e.· la distanza laterale di sicurezza tra I'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unita in zona, deve essere superioreaile dimensioni del complesso trainato (cavo-sportivo-paracadute) e comunque non inferiore a 200 metri~

f. e vietato a qualsiasi unita di seguire la scia delle unita impegnate nell'attivita di paracadutismo ascensionale,nonche navigare a distanza non di sicurezza dalle unita stesse;

g. e vietato aile unita che navigano in prossimita di mezzi impegnati nell'attivita di cui trattasi attraversarne la scia adistanza tale da poter originare potenziali situazioni di pericolo;

h. Ie unita utilizzate devono essere dotate di sistema di marcia indietro e messa a folie del motore e dotate diapparato vhf/fm omologato e/o telefono cellulare per consentire eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;

i. ciascuna unita pUb trainare soltanto un paracadute, massimo biposto;j. I'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare

immediatamente iI trainato in caso di necessita;k. il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici;I. in considerazione delia specialita dell'attivita, Ie polizze assicurative delle unita dovranno espressamente

contemplare I'attivita in parola, nonche la copertura per i danni eventualmente subiti dai praticanti ilparacadutismo ascensionale;

m. iI paracadute non deve superare la quota di 120 piedi pari a 36,6 metri;n. I'esercizio e consentito nelle ore diurne e in condizioni meteomarine e di visibilita favorevoli;o. e vietato iI sorvolo di persone e di qualsiasi tipo di unita navale, nonche il lancio di oggetti 0 di liquidi in volo;p. quando due 0 piC!paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi

I'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;q. la persona munita di paracadute dovra indossare un mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato;r. iI mezzo nautico trainante dovra inoltre essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n. 146/2008.

Art. 38 - Tipologia di esercizioL'attivita di paracadutismo ascensionale pUb essere effettuata:a. 'per conto proprio;b. per conto terzi (mediante I'utilizzo di unita noleggiate aile condizioni specificate nel precedente Capo III relativo

alia locazione/noleggio);c. da parte di scuole e/o sodalizi sportivi a beneficia dei propri affiliati e/o iscritti. Nel caso in cui I'attivita delia scuola

e/o del sodalizio avvenga mediante I'utilizzo di unita all'uopo locateJnoleggiate e soggetta aile prescrizioni delCapo III relativo alia locazione/noleggio.

Art. 39 - Vigilanza dell' Autorita MarittimaL'eserctzio dell'attivita di locazione di imbarcazioni/natanti per il paracadutismo ascensionale, nonche dell'attivita discuo!la e wttoposta alia vigilanza dell'Autorita Marittima mediante I'iscrizione net Registro di cui all'art. 68 Cod. nav.,da nol1iedere secondo quanto stabilito nell'Ordinanza n. 49/98 del 21.12,1998 delia Capitaneria.

Tale adempimento non e richiesto se iI noleggiatore e titolare di uno stabilimento balneare.

Art ..40 - Condizioni di esercizio per I'attivita di scuola di paracadutismo ascensionaleL'eseroz'cdeifattivita effettuata da parte di scuole, comporta, oltre iI rispetto di quanta disposto dai precedenti artt, 33e 37 los5er.'anza delle seguenti condizioni:

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a. polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati dall'attivita di scuola di paracadutismo ascensionale;b. impiego di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attivita;c. impiego di personale ausiliario con brevetto di "assistente bagnante" rilasciato da organismo/associazione

riconosciuti.

Art. 41 - Autorizzazioni per Ie unita impegnateL'esercizio dell'attivita di cui al presente Capo effettuata per conto terzi deve essere esclusivamente esercitata conunita da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata dall'Autorita Marittima ai sensi degli artt. 9, 10, 11 delcitato D.M. 26.01.1960.

CAPO X - RIMORCHIO GAllEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI "BANANA BOAT"E SIMllARI

Art. 42 - Norme di rinvioAII'attivita di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" 0 similari si applicano la disciplinadelle sci nautico, per quanto assimilabile, e Ie disposizioni di cui al precedente Capo VIII. Per ci6 che attiene agliaspetti relativi ai limiti di navigazione nel periodo dal 10 maggie al 30 settembre, si richiama la propria Ordinanza n.92/03.

Art. 43 - Requisiti per la conduzione delle unita trainantiPer la condotta di unita da diporto utilizzate per il traino dei galleggianti in parola, oltre al possesso dei titoli e deirequisiti necessari in relazione all'unita impiegata, e comunque richiesta la maggiore eta.

Art. 44 - Limiti specifici di navigazioneL'attivita di traino deve essere esercitata con I'osservanza delle seguenti prescrizioni generali:a. I'esercizio e consentito nelle ore diume e in condizioni meteomarine e di visibilita favorevoli;b. Ie unita devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonche di dispositivi retrovisori, riconosciuti

idonei dall'Autorita Marittima, e di materiaIe di pronto soccorso;c. ogni unita potra trainare non piu di un galleggiante;d. a bordo dell'unita trainante, oltre al conduttore, dovra essere presente altra persona esperta nel nuoto;e. Ie persone imbarcate sui galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato;f. I'unita rimorchiante il galleggiante comunemente denominato "banana boat", sui quale i passeggeri imbarcheranno

dalla battigia, potra effettuare la partenza e I'arrivo soltanto in acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni),raggiungendo la zona di mare ove e possibile esercitare I'attivita con il motore al minimo regime consentito. Nelperiodo dal 10 maggio al 30 settembre, dovra oltrepassare il limite delle acque destinate alia balneazioneutilizzando i corridoi di lancio alia velocita minima consentita per la manovra;

g. la distanza di sicurezza laterale tra I'unita ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve esseresuperiore aile dimensioni del complesso trainante (cavo-galleggiante);

h. Ie polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente i rischi derivanti dall'attivita inparola, con particolare riferimento alia copertura subita dai terzi trasportati;

i. Ie unita utilizzate devono essere dotate di sistema di marcia indietro e messa a folie del motore e dotate diapparato vhf/fm omologato e/o telefono cellulare, per consentire almeno Ie eventuali comunicazioni diassistenza/soccorso.

Art. 45 - Requisiti per 10 svolgimento dell'attivitaNelle acque del Circondario Marittimo di Savona, I'effettuazione di attivita sUbacquee organizzate a fini turistico-sportivi, immersioni guidate con guida e/o con accompagnatore, svolte con 0 senza il supporto di unita navali, econsentito esclusivamente a societa/circoli sportivi/associazionilimprese iscritte a norma delia L.R. n. 19/2001 e, ai finidelia sicurezza, e subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 46 - Guide/accompagnatori subacqueiLa guida/accompagnatore per immersioni guidate:- deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato dalle federazionilimprese/associazioni, nazionali 0 internazionali

riconosciute;- deve essere iscritto nell'albo regionale di cui all'art. 4 delia L.R. n. 19/2001;- deve operare entro i limiti di profondita imposti dal proprio brevetto assumendosene tutte Ie responsabilita civili e

penali connesse con I'attivita svolta;

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- non pUb seguire, nell'immersione, piu di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i Iimiti di profonditastabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverse grade dovra essere rispettato il limite diprofondita previsto dal grado inferiore.

Art. 47 - Elenco dei partecipanti all'immersionePrima dell'effettuazione di immersioni guidate, sia con il supporto di unita navali che senza, prima delia partenza, iIresponsabile dell'attivita dovra annotare su apposito registro I'elenco dei partecipanti all'immersione, con I'indicazionedei brevetti posseduti, nonche i nominativi delle eventuali guide e/o accompagnatori subacquei. Per questi ultimi deveessere riportato il numero di iscrizione al registro regionale.

Art. 48 - Dotazioni di sicurezza aggiuntive sull'unita di appoggio1. Oltre aile dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore in base alia tipologia dell'unita navale ed in base alia

'navigazione effettuata, Ie unita di appoggio devono avere a bordo:a: una bombola di riserva di almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile, munita di

doppio erogatore e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;b. in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione delia bombola di riserva

di cui al punto precedente, e richiesta una stazione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione ingrade di garantire I'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo;

c. un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alia norma EN 14467;d. cassetta di pronto soccorso conforme alia tabella A allegata al D.M. 25.05.1988, n. 279, e una maschera di

insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;e. un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione

effettivamente svolta;f. tabella riportante i numeri telefonici e/o Ie frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (autorita

marittime, servizio 118, ospedali, centri iperbarici, ecc.).

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo 0 ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primosoccorso subacqueo.

Art. 49 - Manovre e segnalazione dell'unita di appoggio1. In caso di immersione con unita navale d'appoggio ancorata, I'ancoraggio dell'unita dovra essere realizzato in

maniera da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza iI punta di ormeggio dovra essere. segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo);

2. durante I'immersione I'unita navale dovra sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare edeffettuare eventuali comunicazioni di emergenza;

3. Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alia lunghezza, I'unita deve mostrare:.- durante il giorno una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;- 'in aggiunta ai segnali di cui sopra, I'associazione/impresalsocieta/circolo sportivo ha la facolta di utilizzare un

pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene I'immersione (pallone rosso consovrastante bandiera con striscia diagonale bianca rossa);

- durante la notte, Ie unita di lunghezza superiore a 12 m dovranno mostrare tre luci in linea verticale di cui quellacentrale bianca e Ie altre di colore rosso visibili a giro di orizzonte con portata di almeno un miglio come dispostodalla Regola 27. b. i) Colreg 72. Le unita di lunghezza inferiore dovranno mostrare il segnale previsto dalsuccessivo art. 54 per il subacqueo in superficie in ore notturne - segnale luminoso giallo intermittente visibile agiro di orizzonte a non menD di 300 metri di distanza.

Art. 50 - Immersioni per il conseguimento di brevettiNel caso di immersioni subacquee organizzate da societalcircoli sportivi/associazioni/imprese, per Ie prove diconseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate Ie modalita stabilite dalle federazioni/imprese/associazioninazionali 0 internazionali riconosciute.Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovra far pervenire alia Capitaneria di Porto di Savona - Sala Operativa -almeno 12 ore prima dell'evento, anche a mezzo fax (019/856498), una nota informativa riportante:- data, ora e luogo dell'immersione;- numero dei partecipanti;- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;- unita navale utilizzata;- modal ita operative.

Art. 51 - Immersioni guidate senza supporto di unitil navaHDurante Ie immersioni effettuate senza supporto di unita navali, presso iI luogo di partenza da terra. che dovra sempreessere presidiato e dal quale i sommozzatori non potranno allontanarsi piu di 100 m., dovranno essere sempredisponibili Ie dotazioni di sicurezza previste nei punti a., cood., e. ed f. del precedente art. 48.

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Art. 52 - Segnalazione dei subacquei durante Ie immersioniNelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha I'obbligo di provvedere al segnalamento con pallonegalleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnalesopraccitato.

Nelle immersioni notturne i subacquei devono essere segnalati in superficie con un segnale luminoso giallointermittente, da applicare alia parte posteriore del corpo, visibile, quando in superficie, a non meno di 300 metri didistanza per il giro di orizzonte.

Art. 53 - Immersioni diurneNelle immersioni, il subacqueo ha I'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso, recante una bandierarossa con striscia diagonale bianca, visibile da una distanza non inferiore a 300 metri.

Se il subacqueo in immersione e accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia biancadiagonale deve essere issata sui mezzo nautico con Ie modalita di cui al precedente art. 49. II subacqueo deveoperare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio 0 dal pallone galleggiante portante labandiera di segnalazione.

Sull'unita dovra essere sempre presente una persona in grade di fornire assistenza, dotata di idoneo mezzo· dicomunicazione da utilizzare in caso di necessita.

Art. 54 - Immersioni notturneII subacqueo deve segnalarsi, in superficie e in immersione, mediante un segnale luminoso giallo intermittente daapplicare alia parte posteriore alta del corpo, visibile, quando in superficie, a non meno di 300 metri di distanza per iIgiro d'orizzonte.

Se viene utilizzata un'unita di appoggio, dovranno essere rispettate Ie previsioni del precedente art. 49.

Sull'unita dom essere sempre presente persona in grado di fornire assistenza, dotata di idoneo mezzo dicomunicazione da utilizzare in caso di necessita.

Art. 55 - DivietiL'esercizio detrattivtta subacquea e vietato:a. a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;b. a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalita

ancorate fuori dai porti;c. nei porti e nelle zone di mare interessate dal transito delle navi per I'uscita e I'entrata nei porti e per I'ancoraggio,

stabilite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona; .d. nelle zone di mare interdette alia navigazione.

Art. 56 - Attivita subacquea nell'ambito dell'Area Marina protetta "Isola di Bergeggi"Per quanta attiene Ie zone di immersione ed iI contingentamento del numero di subacquei, la disciplina all'internodeH'AreaMarina protetta "Isola di Bergeggi" e stabilita dalla normativa speciale applicabile richiamata in premessa; percia che attiene la disciplina delia sicurezza, sono invece applicabili Ie disposizioni del presente Capo.

(r-bA~I!'NTECV. (~~BENSAIA

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CapitaComunicazione re1ativa all'atti

Allegato 1 a1Rego1amento approvato

IL SOTTOSCRITTORESIDENTEARECAPITO TELEFONICO:LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCONSEDEINPARTITA IVA/CODICE FISCALEISCRITT A AL N.C.C.I.A.A. DIUNITA DA DIPORTO 0 APPOGGIO AL

CHE LE SOTTONOTATE UNITA DA DPER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DICOME PREVISTO DALL' ART. 27, CODAL REGOLAMENTO APPROV ATO C

1 TlPO DI UNIT A 'LUNGHEZZA MT.:HP. NUMERO R.I.D

2 'TlPO DI UNITA'LUNGHEZZA MT.:HP. NUMERO R.I.D

3 TlPO DI UNITA'LUNGHEZZA MT.:HP. NUMERO R.I.D

4 TlPO DI UNITA'LUNGHEZZA MT.:HP. NUMERO R.I.D

5 TlPO DI UNIT A'LUNGHEZZA MT.:HP. NUMERO R.I.D

DICHIARA INOLTRE CHE DETTESUBACQUEE, VERRANNO CONDOSOCIET A/DITT A, MUNITO DI IDONEO

LE UNITA DI CUI SOPRA SONO DISPOIN LOCALITA'ED OPERERANNO NEL TRA TTO DI CO

E'/NON E' INSTALLATO IL "CORRlD(SOLO PER LE UNITA' A MOTORE).

I NATANTI A MOTORE DA ADIBlRE ACOPERTI DA POLIZZA ASSICURA TlV A

UNITA' DI SALVATAGGIO A MOTORETlPO DI UNITA'LUNGHEZZA MT. MARCA

SI ALLEGA CERTIFICATO DI ISCDI (OV

NOTE:(*) DEPENNARE LA VOCE CHE NON IN

DATA

neria di Porto - Guardia Costiera Savonavita di locazione/no1eggio/appoggio immersioni subacquee con unita navalicon Ordinanza n. 12 de120.05.2010 del Capo del Circondario Marittimo di Savona

ALLA CAPITANERIA DI PORTO17100 SAVONA

NATO A IL_I_I_N.

OCIETA DENOMINATA -------------------VIAJPIAZZA N.

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLAESERCENTE L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI

LE IMMERSIONI SUBACQUEE (*)

DICHIARA

IPORTO, CONTRASSEGNATE COME DI SEGUITO, VERRANNO UTILIZZATELOCAZIONE E/O NOLEGGIO/APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE, (*)

MMA 6, DEL D. LGS. 171/2005," CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO", EON ORDINANZA N. 12 IN DATA 20.05.2010

MARCA _MARCA DEL MOTORE _

CONTRASSEGNATA DAL N.MARCA _

MARCA DEL MOTORE -----------CONTRASSEGNATA DAL N.

MARCA _MARCA DEL MOTORE _

CONTRASSEGNATA DAL N.MARCA _

MARCA DEL MOTORE _CONTRASSEGNATA DAL N.

MARCA -----------MARCA DEL MOTORE _CONTRASSEGNATA DAL N.

UNITA, SE ADIBITE A NOLEGGIO, 0 PER APPOGGIO ALLE IMMERSIONITTE DA PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO CON QUESTATlTOLO DI ABILITAZIONE

RIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.VERO DICHIARAZIONE SOSTlTUTlV A DI ATTO NOTORIO).

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ESTREMI DELPRESENZADI

NUMEROESTREMI NUMERO

ORACOGNOMEINOME

NUMERO DOCUMENTONUMERO MINORIA

ZONA DI MARE D'IMPIEGO EDPROGR DATAMEZZO NAUTICO DEL ORA CONSEGNA

RITIROCONDUTTORE

TELEFONO CELLULARE ABILITATIVODEI BORDO (SIINO)

O.PA **GIORNALIERO CONTRATTOALLA CONDUZIONE

PASSEGGERI* INDICAREILNUMERO

* i dati anagrafici dei passeggeri, qual ora presenti, devono essere indicati suI contratto di locazione da esibire immediatamente su richiesta delle Autorita preposte** O.P.A.: Orario Previsto Arrivo