CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA · Bilancio di previsione dello Stato per l’anno...

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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 PARTE I SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIET- TIVI PROGRAMMATICI ART . 1. 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rim- borsare prima della scadenza o di ristrut- turare passività preesistenti con ammorta- mento a carico dello Stato. 2. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decor- rere dal 1º gennaio 2020 »; b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gen- naio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal gennaio 2021; » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percen- tuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2021; »; c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ». 3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se- guenti modificazioni: a) all’articolo 14, concernente detra- zioni fiscali per interventi di efficienza ener- getica: 1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge diniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: 2960-B - XVII

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CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, con modifi-

cazioni, il 22 dicembre 2017, il seguente disegno di legge, gi

approvato dal Senato della Repubblica il 30 novembre 2017:

Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2018 ebilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

PARTE I

SEZIONE I MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIET-

TIVI PROGRAMMATICI

ART. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui allarticolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018,2019 e 2020, sono indicati nellallegato n. 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passivit preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

2. Allarticolo 1, comma 718, della legge23 dicembre 2014, n. 190, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: di 1,14punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e diulteriori 0,86 punti percentuali a decorreredal 1 gennaio 2019 e di un ulteriore puntopercentuale a decorrere dal 1 gennaio2020 sono sostituite dalle seguenti: di1,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2019

e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decor-rere dal 1 gennaio 2020 ;

b) alla lettera b), le parole: di trepunti percentuali dal 1 gennaio 2018 e diulteriori 0,4 punti percentuali dal 1 gen-naio 2019; la medesima aliquota ridottadi 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1gennaio 2020 rispetto allanno precedenteed fissata al 25 per cento a decorrere dal1 gennaio 2021; sono sostituite dalleseguenti: di 2,2 punti percentuali dal 1gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percen-tuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 e diulteriori 0,1 punti percentuali a decorreredal 1 gennaio 2021; ;

c) alla lettera c), le parole: 10 milionidi euro per lanno 2019 e 350 milioni dieuro per ciascuno degli anni successivi sono sostituite dalle seguenti: 350 milionidi euro annui a decorrere dallanno 2020 .

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) allarticolo 14, concernente detra-zioni fiscali per interventi di efficienza ener-getica:

1) le parole: 31 dicembre 2017 ,ovunque ricorrono, sono sostituite dalleseguenti: 31 dicembre 2018 ;

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SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di

legge diniziativa del Governo, gi approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati:

2960-B - XVII

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di

legge diniziativa del Governo, gi approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati:

2960-B - XVII

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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2) ai commi 1 e 2, dopo lultimoperiodo sono aggiunti i seguenti: La de-trazione di cui al presente comma ridottaal 50 per cento per le spese, sostenute dal1 gennaio 2018, relative agli interventi diacquisto e posa in opera di finestre com-prensive di infissi, di schermature solari edi sostituzione di impianti di climatizza-zione invernale con impianti dotati di cal-daie a condensazione con efficienza al-meno pari alla classe A di prodotto previstadal regolamento delegato (UE) n. 811/2013della Commissione, del 18 febbraio 2013.Sono esclusi dalla detrazione di cui al pre-sente comma gli interventi di sostituzionedi impianti di climatizzazione invernalecon impianti dotati di caldaie a condensa-zione con efficienza inferiore alla classe dicui al periodo precedente. La detrazione siapplica nella misura del 65 per cento pergli interventi di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale con impianti do-tati di caldaie a condensazione di efficienzaalmeno pari alla classe A di prodotto pre-vista dal citato regolamento delegato (UE)n. 811/2013 e contestuale installazione disistemi di termoregolazione evoluti, appar-tenenti alle classi V, VI oppure VIII dellacomunicazione della Commissione 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchiibridi, costituiti da pompa di calore inte-grata con caldaia a condensazione, assem-blati in fabbrica ed espressamente conce-piti dal fabbricante per funzionare in ab-binamento tra loro, o per le spese sostenuteallacquisto e posa in opera di generatoridaria calda a condensazione ;

3) al comma 2, dopo la lettera b) aggiunta la seguente:

b-bis) per lacquisto e la posa inopera di micro-cogeneratori in sostituzionedi impianti esistenti, sostenute dal 1 gen-naio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a unvalore massimo della detrazione di 100.000euro. Per poter beneficiare della suddettadetrazione gli interventi in oggetto devonocondurre a un risparmio di energia prima-ria (PES), come definito allallegato III deldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,pari almeno al 20 per cento ;

4) il comma 2-bis sostituito dalseguente:

2-bis. La detrazione nella misura del50 per cento si applica altres alle spesesostenute nellanno 2018 per lacquisto e laposa in opera di impianti di climatizza-zione invernale con impianti dotati di ge-neratori di calore alimentati da biomassecombustibili, fino a un valore massimodella detrazione di 30.000 euro ;

5) al comma 2-ter, le parole: Per lespese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi quelli dicui al comma 2-quater sono sostituitedalle seguenti: Per le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica dicui al presente articolo ;

6) al comma 2-quater, ultimo pe-riodo, le parole: di cui al presente arti-colo sono sostituite dalle seguenti: di cuial presente comma ;

7) dopo il comma 2-quater inse-rito il seguente:

2-quater.1. Per le spese relative agliinterventi su parti comuni di edifici con-dominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2e 3 finalizzati congiuntamente alla ridu-zione del rischio sismico e alla riqualifica-zione energetica spetta, in alternativa alledetrazioni previste rispettivamente dalcomma 2-quater del presente articolo e dalcomma 1-quinquies dellarticolo 16, unadetrazione nella misura dell80 per cento,ove gli interventi determinino il passaggioad una classe di rischio inferiore, o nellamisura dell85 per cento ove gli interventideterminino il passaggio a due classi dirischio inferiori. La predetta detrazione ripartita in dieci quote annuali di pariimporto e si applica su un ammontare dellespese non superiore a euro 136.000 molti-plicato per il numero delle unit immobi-liari di ciascun edificio ;

8) al comma 2-quinquies, dopo leparole: effettua controlli, anche a cam-

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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pione, su tali attestazioni, sono inserite leseguenti: nonch su tutte le agevolazionispettanti ai sensi del presente articolo, ele parole: il 30 settembre 2017 sonosostituite dalle seguenti: novanta giornidalla data di entrata in vigore delle presentidisposizioni ;

9) al comma 2-sexies, le parole: Pergli interventi di cui al comma 2-quater, adecorrere dal 1 gennaio 2017 sono so-stituite dalle seguenti: Per le spese soste-nute per interventi di riqualificazione ener-getica di cui al presente articolo ;

10) il comma 2-septies sostituitodal seguente:

2-septies. Le detrazioni di cui al pre-sente articolo sono usufruibili anche dagliIstituti autonomi per le case popolari, co-munque denominati, nonch dagli enti aventile stesse finalit sociali dei predetti istituti,istituiti nella forma di societ che rispon-dono ai requisiti della legislazione europeain materia di in house providing e che sianocostituiti e operanti alla data del 31 dicem-bre 2013, per interventi di efficienza ener-getica realizzati su immobili, di loro pro-priet ovvero gestiti per conto dei comuni,adibiti ad edilizia residenziale pubblica,nonch dalle cooperative di abitazione apropriet indivisa per interventi realizzatisu immobili dalle stesse posseduti e asse-gnati in godimento ai propri soci ;

11) dopo il comma 3-bis sono ag-giunti i seguenti:

3-ter. Con uno o pi decreti del Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro delleconomia e delle fi-nanze, il Ministro dellambiente e dellatutela del territorio e del mare e il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, da adot-tare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, sono definiti i requisiti tecnici chedevono soddisfare gli interventi che bene-ficiano delle agevolazioni di cui al presentearticolo, ivi compresi i massimali di costospecifici per singola tipologia di intervento,nonch le procedure e le modalit di ese-cuzione di controlli a campione, sia docu-

mentali che in situ, eseguiti dallENEA evolti ad accertare il rispetto dei requisitiche determinano laccesso al beneficio. Nellemore dellemanazione dei decreti di cui alpresente comma, continuano ad applicarsiil decreto del Ministro delleconomia e dellefinanze 19 febbraio 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,e il decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 11 marzo 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.LENEA, ai fini di assicurare coerenza conla legislazione e la normativa vigente inmateria di efficienza energetica, limitata-mente ai relativi contenuti tecnici, adeguail portale attualmente in essere e la relativamodulistica per la trasmissione dei dati acura dei soggetti beneficiari delle detra-zioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare lesecu-zione degli interventi di efficienza energe-tica di cui al presente articolo, istituita,nellambito del Fondo di cui allarticolo 15del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,una sezione dedicata al rilascio di garanziesu operazioni di finanziamento degli stessi.A tal fine, la dotazione del Fondo suddettopu essere integrata fino a 25 milioni dieuro annui per il periodo 2018-2020 acarico del Ministero dello sviluppo econo-mico e fino a 25 milioni di euro annui peril periodo 2018-2020 a carico del Ministerodellambiente e della tutela del territorio edel mare, a valere sui proventi annui delleaste delle quote di emissione di CO2 desti-nati ai progetti energetico-ambientali di cuiallarticolo 19 del decreto legislativo 13marzo 2013, n. 30, previa verifica dellen-tit dei proventi disponibili annualmente,con le modalit e nei limiti di cui ai commi3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perse-guimento delle finalit di cui al presentecomma, con uno o pi decreti di naturanon regolamentare da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione dal Ministrodello sviluppo economico e dal Ministrodellambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro del-leconomia e delle finanze e acquisito ilparere della Conferenza unificata, sono in-dividuati, nel rispetto degli equilibri di fi-

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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nanza pubblica, le priorit, i criteri, lecondizioni e le modalit di funzionamento,di gestione e di intervento della sezione delFondo e le relative prime dotazioni dellasezione stessa ;

b) allarticolo 16, concernente detra-zioni fiscali per interventi di ristruttura-zione edilizia:

1) al comma 1, le parole: 31 di-cembre 2017 sono sostituite dalle se-guenti: 31 dicembre 2018 ;

2) dopo il comma 1-sexies inseritoil seguente:

1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commida 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anchedagli Istituti autonomi per le case popolari,comunque denominati, nonch dagli entiaventi le stesse finalit sociali dei predettiistituti, istituiti nella forma di societ cherispondono ai requisiti della legislazioneeuropea in materia di in house providing eche siano costituiti e operanti alla data del31 dicembre 2013, per interventi realizzatisu immobili, di loro propriet ovvero gestitiper conto dei comuni, adibiti ad ediliziaresidenziale pubblica, nonch dalle coope-rative di abitazione a propriet indivisa perinterventi realizzati su immobili dalle stesseposseduti e assegnati in godimento ai pro-pri soci ;

3) al comma 2, le parole: 1 gen-naio 2016 sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio 2017 , le parole: anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: anno 2018 ,le parole: anno 2016 , ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: anno2017 e le parole: nel 2017 sono sosti-tuite dalle seguenti: nel 2018 ;

4) dopo il comma 2 aggiunto ilseguente:

2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto gi previstoin materia di detrazioni fiscali per la ri-qualificazione energetica degli edifici, sonotrasmesse per via telematica allENEA le

informazioni sugli interventi effettuati. LE-NEA elabora le informazioni pervenute etrasmette una relazione sui risultati degliinterventi al Ministero dello sviluppo eco-nomico, al Ministero delleconomia e dellefinanze, alle regioni e alle province auto-nome di Trento e di Bolzano, nellambitodelle rispettive competenze territoriali .

4. Nei contratti di fornitura di energiaelettrica e gas, il diritto al corrispettivo siprescrive in due anni, sia nei rapporti tragli utenti domestici o le microimprese, comedefinite dalla raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione, del 6 maggio 2003, o iprofessionisti, come definiti dallarticolo 3,comma 1, lettera c), del codice del con-sumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2005, n. 206, e il venditore, sia neirapporti tra il distributore e il venditore,sia in quelli con loperatore del trasporto econ gli altri soggetti della filiera. Nei con-tratti di fornitura del servizio idrico, rela-tivi alle categorie di cui al primo periodo, ildiritto al corrispettivo si prescrive in dueanni. LAutorit per lenergia elettrica, ilgas e il sistema idrico, ridenominata aisensi del comma 528, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, definisce le misure in materiadi tempistiche di fatturazione tra gli ope-ratori della filiera necessarie allattuazionedi quanto previsto al primo e al secondoperiodo. Nei contratti di cui al primo e alsecondo periodo, in caso di emissione difatture a debito nei riguardi dellutente perconguagli riferiti a periodi maggiori di dueanni, qualora lAutorit garante della con-correnza e del mercato abbia aperto unprocedimento per laccertamento di viola-zioni del codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,relative alle modalit di rilevazione deiconsumi, di esecuzione dei conguagli e difatturazione adottate dalloperatore inte-ressato, lutente che ha presentato un re-clamo riguardante il conguaglio nelle formepreviste dallAutorit per lenergia elettrica,il gas e il sistema idrico, ridenominata aisensi del comma 528, ha diritto alla so-spensione del pagamento finch non siastata verificata la legittimit della condottadelloperatore. Il venditore ha lobbligo di

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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comunicare allutente lavvio del procedi-mento di cui al periodo precedente e diinformarlo dei conseguenti diritti. in ognicaso diritto dellutente, allesito della veri-fica di cui al quarto periodo, ottenere entrotre mesi il rimborso dei pagamenti effet-tuati a titolo di indebito conguaglio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 nonsi applicano qualora la mancata o erronearilevazione dei dati di consumo derivi daresponsabilit accertata dellutente.

6. LAutorit per lenergia elettrica, ilgas e il sistema idrico, ridenominata aisensi del comma 528, con propria delibe-razione, entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, definiscemisure a tutela dei consumatori determi-nando le forme attraverso le quali i distri-butori garantiscono laccertamento e lac-quisizione dei dati dei consumi effettivi.

7. LAutorit per lenergia elettrica, ilgas e il sistema idrico, ridenominata aisensi del comma 528, pu definire, conpropria deliberazione, misure atte a incen-tivare lautolettura senza oneri a caricodellutente.

8. Entro il 1 luglio 2019, il soggettogestore del Sistema informatico integratoper la gestione dei flussi informativi relativiai mercati dellenergia elettrica e del gas, dicui allarticolo 1-bis del decreto-legge 8luglio 2010, n. 105, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,provvede agli adeguamenti necessari perpermettere ai clienti finali di accedere at-traverso il Sistema medesimo ai dati ri-guardanti i propri consumi, senza oneri aloro carico. Le disposizioni per lattuazionedel primo periodo sono adottate con deli-berazione dellAutorit per lenergia elet-trica, il gas e il sistema idrico, ridenomi-nata ai sensi del comma 528, nel rispettodelle norme in materia di protezione deidati personali, sentito il parere del Garanteper la protezione dei dati personali.

9. LAutorit per le garanzie nelle co-municazioni stabilisce le modalit tecnichee operative che il servizio postale deveosservare per assicurare la certezza delladata di spedizione delle fatture agli utentida parte dei soggetti gestori di servizi dipubblica utilit.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e5 si applicano alle fatture la cui scadenza successiva:

a) per il settore elettrico, al 1 marzo2018;

b) per il settore del gas, al 1 gennaio2019;

c) per il settore idrico, al 1 gennaio2020.

11. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita lAutorit per lener-gia elettrica, il gas e il sistema idrico, ri-denominata ai sensi del comma 528, sonoindividuati criteri e modalit volti a favo-rire la diffusione della tecnologia di inte-grazione tra i veicoli e la rete elettrica,denominata vehicle to grid, anche preve-dendo la definizione delle regole per lapartecipazione ai mercati elettrici e di spe-cifiche misure di riequilibrio degli oneri diacquisto rispetto ai prezzi di rivendita del-lenergia.

12. Per lanno 2018, ai fini delle impostesui redditi delle persone fisiche, dallimpo-sta lorda si detrae un importo pari al 36per cento delle spese documentate, fino adun ammontare complessivo delle stesse nonsuperiore a 5.000 euro per unit immobi-liare ad uso abitativo, sostenute ed effetti-vamente rimaste a carico dei contribuentiche possiedono o detengono, sulla base diun titolo idoneo, limmobile sul quale sonoeffettuati gli interventi relativi alla:

a) sistemazione a verde di areescoperte private di edifici esistenti, unitimmobiliari, pertinenze o recinzioni, im-pianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde edi giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12spetta anche per le spese sostenute perinterventi effettuati sulle parti comuniesterne degli edifici condominiali di cui agliarticoli 1117 e 1117-bis del codice civile,fino ad un importo massimo complessivo di5.000 euro per unit immobiliare ad uso

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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abitativo. In tale ipotesi la detrazione spettaal singolo condomino nel limite della quotaa lui imputabile a condizione che la stessasia stata effettivamente versata al condo-minio entro i termini di presentazione delladichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e13 sono comprese quelle di progettazione emanutenzione connesse allesecuzione de-gli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12a 14 spetta a condizione che i pagamentisiano effettuati con strumenti idonei a con-sentire la tracciabilit delle operazioni ed ripartita in dieci quote annuali costanti e dipari importo nellanno di sostenimento dellespese e in quelli successivi. Si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni conte-nute nei commi 5, 6 e 8 dellarticolo 16-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. Allarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,n. 80, le parole: Per il quadriennio 2014-2017, sono sostituite dalle seguenti: Pergli anni dal 2014 al 2019, .

17. Allarticolo 1, comma 4, della legge11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , nonch le strut-ture di cui allarticolo 3 della legge 24ottobre 2000, n. 323, queste ultime ancheper la realizzazione di piscine termali e perlacquisizione di attrezzature e apparec-chiature necessarie per lo svolgimento delleattivit termali .

18. I soggetti di cui al comma 17 acce-dono al credito dimposta di cui allarticolo10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalitpreviste dal decreto adottato ai sensi delcomma 4 del medesimo articolo 10.

19. Ai sensi dellarticolo 1, comma 2,della legge 27 luglio 2000, n. 212, larticolo7, comma 1, lettera b), della legge 23 di-cembre 1999, n. 488, nonch il decreto delMinistro delle finanze 29 dicembre 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306del 31 dicembre 1999, si interpretano nelsenso che lindividuazione dei beni che

costituiscono una parte significativa del va-lore delle forniture effettuate nellambitodelle prestazioni aventi per oggetto inter-venti di recupero del patrimonio edilizio edelle parti staccate si effettua in base al-lautonomia funzionale delle parti rispettoal manufatto principale, come individuatonel citato decreto ministeriale; come valoredei predetti beni deve essere assunto quellorisultante dallaccordo contrattuale stipu-lato dalle parti contraenti, che deve tenereconto solo di tutti gli oneri che concorronoalla produzione dei beni stessi e, dunque,sia delle materie prime che della manodo-pera impiegata per la produzione deglistessi e che, comunque, non pu essereinferiore al prezzo di acquisto dei benistessi. La fattura emessa ai sensi dellarti-colo 21 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalprestatore che realizza lintervento di re-cupero agevolato deve indicare, oltre alservizio che costituisce loggetto della pre-stazione, anche i beni di valore significa-tivo, individuati con il predetto decreto delMinistro delle finanze 29 dicembre 1999,che sono forniti nellambito dellinterventostesso. Sono fatti salvi i comportamentidifformi tenuti fino alla data di entrata invigore della presente legge. Non si fa luogoal rimborso dellimposta sul valore ag-giunto applicata sulle operazioni effettuate.

20. Al Fondo nazionale per il sostegnoallaccesso alle abitazioni in locazione, isti-tuito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnata una dotazione di 10 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

21. In attuazione di quanto previstodallarticolo 11, comma 6, della legge 9dicembre 1998, n. 431, le regioni possonodestinare le somme non spese della dota-zione del Fondo destinato agli inquilinimorosi incolpevoli, istituito dallarticolo 6,comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 102, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 ottobre 2013, n. 124, allincre-mento del Fondo nazionale per il sostegnoallaccesso alle abitazioni in locazione.

22. Con decreto del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, da emanareentro il 30 giugno di ciascuno degli anni2019 e 2020, sono stabilite le modalit di

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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trasferimento delle risorse tra i due Fondiin relazione alle annualit pregresse.

23. Allarticolo 15, comma 1, del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-sexies), primo periodo,le parole: , o 50 chilometri per gli studentiresidenti in zone montane o disagiate sono sostituite dalle seguenti: e comunquein una provincia diversa e il secondoperiodo soppresso;

b) dopo la lettera i-sexies) inserita laseguente:

i-sexies.01) limitatamente ai periodidimposta in corso al 31 dicembre 2017 e al31 dicembre 2018, il requisito della di-stanza di cui alla lettera i-sexies) si intenderispettato anche allinterno della stessa pro-vincia ed ridotto a 50 chilometri per glistudenti residenti in zone montane o disa-giate .

24. Allarticolo 20 del decreto-legge 16ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172, il comma 8-bis abrogato.

25. Allarticolo 36, comma 1-ter, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) le parole: sottoscritti con firmadigitale sono sostituite dalle seguenti: sti-pulati con atto pubblico informatico ;

b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: e fatti salvi i requisiti formali perliscrizione nel registro delle imprese comeprescritti dagli articoli 2436, primo comma,e 2556, secondo comma, del codice civile .

26. Nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti istituito un fondo finalizzato allerogazionedi contributi ai comuni per lintegrazionedelle risorse necessarie agli interventi didemolizione di opere abusive, con una do-tazione di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2018 e 2019. Con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dellambiente edella tutela del territorio e del mare, con ilMinistro dei beni e delle attivit culturali edel turismo e con il Ministro delleconomiae delle finanze, sentita la Conferenza uni-ficata di cui allarticolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definitii criteri per lutilizzazione e per la ripar-tizione del fondo. I contributi sono erogatisulla base delle richieste adeguatamentecorredate della documentazione ammini-strativa e contabile relativa alle demoli-zioni da eseguire ovvero delle risultanzedelle attivit di accertamento tecnico e dipredisposizione degli atti finalizzati allac-quisizione dei manufatti abusivi al patri-monio, da parte dei comuni e delle regioni.

27. Al fine dellattuazione del comma 26 istituita presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, la banca di dati nazionale sul-labusivismo edilizio, di cui si avvalgono leamministrazioni statali, regionali e comu-nali nonch gli uffici giudiziari competenti.A tal fine autorizzata la spesa di 500.000euro a decorrere dallanno 2019. Gli enti, leamministrazioni e gli organi a qualunquetitolo competenti in materia di abusivismoedilizio sono tenuti a condividere e tra-smettere le informazioni relative agli illecitiaccertati e ai provvedimenti emessi. In casodi tardivo inserimento dei dati nella bancadi dati nazionale si applica una sanzionepecuniaria fino a euro 1.000 a carico deldirigente o del funzionario inadempiente.Con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti sono definite le moda-lit di funzionamento, di accesso e di ge-stione della banca di dati.

28. Al testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) aggiunta la seguente:

i-decies) le spese sostenute per lac-quisto degli abbonamenti ai servizi di tra-sporto pubblico locale, regionale e interre-

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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gionale per un importo non superiore a 250euro ;

2) al comma 2, primo periodo, leparole: e i-sexies) sono sostituite dalleseguenti: , i-sexies) e i-decies) e le parole: per gli oneri di cui alla lettera f), il limitecomplessivo ivi stabilito sono sostituitedalle seguenti: per gli oneri di cui allelettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivistabiliti ;

b) allarticolo 51, comma 2, dopo lalettera d) inserita la seguente:

d-bis) le somme erogate o rimbor-sate alla generalit o a categorie di dipen-denti dal datore di lavoro o le spese daquestultimo direttamente sostenute, volon-tariamente o in conformit a disposizionidi contratto, di accordo o di regolamentoaziendale, per lacquisto degli abbonamentiper il trasporto pubblico locale, regionale einterregionale del dipendente e dei fami-liari indicati nellarticolo 12 che si trovanonelle condizioni previste nel comma 2 delmedesimo articolo 12; .

29. Ai fini delle imposte sui redditi, peri soggetti titolari di reddito dimpresa e pergli esercenti arti e professioni che effet-tuano investimenti in beni materiali stru-mentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altrimezzi di trasporto di cui allarticolo 164,comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,ovvero entro il 30 giugno 2019, a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2018 il relativo ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, con esclu-sivo riferimento alla determinazione dellequote di ammortamento e dei canoni dilocazione finanziaria, il costo di acquisi-zione maggiorato del 30 per cento. Lamaggiorazione non si applica agli investi-menti che beneficiano delle disposizioni dicui allarticolo 1, comma 8, della legge 11dicembre 2016, n. 232.

30. Le disposizioni dellarticolo 1, comma9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si

applicano anche agli investimenti in benimateriali strumentali nuovi effettuati entroil 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31dicembre 2019, a condizione che entro ladata del 31 dicembre 2018 il relativo ordinerisulti accettato dal venditore e sia avve-nuto il pagamento di acconti in misuraalmeno pari al 20 per cento del costo diacquisizione.

31. Per i soggetti che beneficiano dellamaggiorazione di cui al comma 30, le di-sposizioni dellarticolo 1, comma 10, dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, si appli-cano anche agli investimenti in beni imma-teriali strumentali effettuati nel periodo dicui al comma 30.

32. Allallegato B annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

sistemi di gestione della supply chainfinalizzata al drop shipping nelle-com-merce;

software e servizi digitali per la frui-zione immersiva, interattiva e partecipa-tiva, ricostruzioni 3D, realt aumentata;

software, piattaforme e applicazioni perla gestione e il coordinamento della logi-stica con elevate caratteristiche di integra-zione delle attivit di servizio (comunica-zione intra-fabbrica, fabbrica-campo conintegrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazionetelematica di prestazioni e guasti dei di-spositivi on-field) .

33. Ai fini della fruizione dei benefci dicui ai commi 30 e 31, limpresa tenuta aprodurre la documentazione di cui allar-ticolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre2016, n. 232.

34. Resta ferma lapplicazione delle di-sposizioni di cui allarticolo 1, commi 93 e97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

35. Ai soli effetti della disciplina di cuial comma 30 e di cui allarticolo 1, comma9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senel corso del periodo di fruizione dellamaggiorazione del costo si verifica il rea-lizzo a titolo oneroso del bene oggetto del-lagevolazione, non viene meno la fruizionedelle residue quote del beneficio, cos comeoriginariamente determinate, a condizione

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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che, nello stesso periodo dimposta del re-alizzo, limpresa:

a) sostituisca il bene originario con unbene materiale strumentale nuovo aventecaratteristiche tecnologiche analoghe o su-periori a quelle previste dallallegato A allalegge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti leffettuazione dellinvesti-mento sostitutivo, le caratteristiche del nuovobene e il requisito dellinterconnessione se-condo le regole previste dallarticolo 1,comma 11, della legge 11 dicembre 2016,n. 232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisi-zione dellinvestimento sostitutivo di cui alcomma 35 sia inferiore al costo di acqui-sizione del bene sostituito e sempre chericorrano le altre condizioni previste allelettere a) e b) del comma 35, la fruizionedel beneficio prosegue per le quote residuefino a concorrenza del costo del nuovoinvestimento.

37. Allarticolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 26, le parole: e 2017 sono sostituite dalle seguenti: , 2017 e2018 e dopo il primo periodo aggiuntoil seguente: Per lanno 2018 la sospen-sione di cui al primo periodo non si applicaai comuni istituiti a seguito di fusione aisensi degli articoli 15 e 16 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, al fine di consentire, a parit digettito, larmonizzazione delle diverse ali-quote ;

b) al comma 28 aggiunto, in fine, ilseguente periodo: Per lanno 2018, i co-muni che hanno deliberato ai sensi delperiodo precedente possono continuare amantenere con espressa deliberazione delconsiglio comunale la stessa maggiorazioneconfermata per gli anni 2016 e 2017 .

38. Allarticolo 1, comma 652, terzo pe-riodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,le parole: e 2017 sono sostituite dalleseguenti: , 2017 e 2018 .

39. Allarticolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, il secondo periodo sop-presso.

40. Per far fronte agli oneri derivantidalla concessione dei contributi previsti dal-larticolo 2, comma 4, del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,nonch dallarticolo 1, comma 56, dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi41 e 42, lautorizzazione di spesa di cui alcomma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, integrata di33 milioni di euro per lanno 2018, di 66milioni di euro per lanno 2019, di 66milioni di euro per lanno 2020, di 66milioni di euro per lanno 2021, di 66milioni di euro per lanno 2022 e di 33milioni di euro per lanno 2023.

41. Una quota pari al 30 per cento dellerisorse di cui al comma 40 riservata allaconcessione dei contributi di cui allarticolo1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,n. 232, a fronte degli investimenti di cui alcomma 55 del medesimo articolo 1. Lerisorse che, alla data del 30 settembre2018, non risultano utilizzate per la pre-detta riserva rientrano nelle disponibilitcomplessive della misura.

42. Il termine per la concessione deifinanziamenti di cui allarticolo 1, comma52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prorogato fino alla data dellavvenuto esau-rimento delle risorse disponibili, comuni-cato con avviso pubblicato nella GazzettaUfficiale ai sensi dellarticolo 2, comma 3,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

43. Allarticolo 44, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) inserita la seguente:

d-bis) i proventi derivanti da prestitierogati per il tramite di piattaforme diprestiti per soggetti finanziatori non pro-fessionali (piattaforme di Peer to Peer Len-ding) gestite da societ iscritte allalbo degliintermediari finanziari di cui allarticolo106 del testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decreto le-

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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gislativo 1 settembre 1993, n. 385, o daistituti di pagamento rientranti nellambitodi applicazione dellarticolo 114 del mede-simo testo unico di cui al decreto legislativon. 385 del 1993, autorizzati dalla BancadItalia .

44. I gestori di cui alla lettera d-bis) delcomma 1 dellarticolo 44 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43,operano una ritenuta alla fonte a titolo diimposta sui redditi di capitale corrisposti apersone fisiche con laliquota prevista dal-larticolo 26, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600.

45. Allarticolo 6, secondo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 605, le parole: , salvoper gli atti o negozi di cui alla letterag-quinquies) sono soppresse.

46. A tutte le imprese, indipendente-mente dalla forma giuridica, dal settoreeconomico in cui operano nonch dal re-gime contabile adottato, che effettuano spesein attivit di formazione nel periodo dim-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2017, attribuito un credito dim-posta nella misura del 40 per cento dellespese relative al solo costo aziendale delpersonale dipendente per il periodo in cui occupato in attivit di formazione negliambiti di cui al comma 48.

47. Il credito dimposta di cui al comma46 riconosciuto, fino ad un importo mas-simo annuale di euro 300.000 per ciascunbeneficiario, per le attivit di formazione,negli ambiti richiamati al comma 48, pat-tuite attraverso contratti collettivi aziendalio territoriali.

48. Sono ammissibili al credito dimpo-sta solo le attivit di formazione svolte peracquisire o consolidare le conoscenze delletecnologie previste dal Piano nazionale In-dustria 4.0 quali big data e analisi dei dati,cloud e fog computing, cyber security, si-stemi cyber-fisici, prototipazione rapida, si-stemi di visualizzazione e realt aumen-tata, robotica avanzata e collaborativa, in-terfaccia uomo macchina, manifattura ad-ditiva, internet delle cose e delle macchine

e integrazione digitale dei processi azien-dali, applicate negli ambiti elencati nellal-legato A.

49. Non si considerano attivit di for-mazione ammissibili la formazione ordina-ria o periodica organizzata dallimpresaper conformarsi alla normativa vigente inmateria di salute e sicurezza sul luogo dilavoro, di protezione dellambiente e adogni altra normativa obbligatoria in mate-ria di formazione.

50. Il credito dimposta deve essere in-dicato nella dichiarazione dei redditi rela-tiva al periodo dimposta in cui sono statesostenute le spese di cui al comma 46 e inquelle relative ai periodi dimposta succes-sivi fino a quando se ne conclude lutilizzo,non concorre alla formazione del redditon della base imponibile dellimposta re-gionale sulle attivit produttive, non rilevaai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e109, comma 5, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, ed utilizzabile adecorrere dal periodo dimposta successivoa quello in cui i costi sono sostenuti esclu-sivamente in compensazione ai sensi del-larticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.

51. Al credito dimposta di cui ai commida 46 a 56 non si applicano i limiti di cuiallarticolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e di cui allarticolo34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

52. Lincentivo si applica nel rispetto deilimiti e delle condizioni previsti dal rego-lamento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014, che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato interno in applicazione degli arti-coli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dellUnione europea, e in particolaredallarticolo 31 del medesimo regolamento,che disciplina gli aiuti alla formazione. Agliadempimenti europei provvede il Ministerodello sviluppo economico.

53. Ai fini dellammissibilit al creditodimposta, i costi sono certificati dal sog-getto incaricato della revisione legale o daun professionista iscritto nel Registro deirevisori legali, di cui al decreto legislativo27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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deve essere allegata al bilancio. Le impresenon soggette a revisione legale dei contidevono comunque avvalersi delle presta-zioni di un revisore legale dei conti o di unasociet di revisione legale dei conti. Il re-visore legale dei conti o il professionistaresponsabile della revisione legale dei conti,nellassunzione dellincarico, osserva i prin-cpi di indipendenza elaborati ai sensi del-larticolo 10 del citato decreto legislativon. 39 del 2010 e, in attesa della loro ema-nazione, quelli previsti dal codice eticodellInternational Federation of Accountants(IFAC). Le spese sostenute per lattivit dicertificazione contabile da parte delle im-prese di cui al terzo periodo sono ammis-sibili entro il limite massimo di euro 5.000.Le imprese con bilancio revisionato sonoesenti dagli obblighi previsti dal presentecomma.

54. Nei confronti del revisore legale deiconti o del professionista responsabile dellarevisione legale dei conti che incorre incolpa grave nellesecuzione degli atti che glisono richiesti per il rilascio della certifica-zione di cui al comma 53 si applicano ledisposizioni dellarticolo 64 del codice diprocedura civile.

55. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro delleconomia e delle finanze e con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,sono adottate, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, le disposizioni applicative necessarie,con particolare riguardo alla documenta-zione richiesta, alleffettuazione dei con-trolli e alle cause di decadenza dal bene-ficio.

56. Per lattuazione delle disposizionidei commi da 46 a 55 autorizzata la spesadi 250 milioni di euro per lanno 2019. IlMinistero delleconomia e delle finanze ef-fettua il monitoraggio delle fruizioni delcredito dimposta di cui ai commi da 46 a55, ai fini di quanto previsto dallarticolo17, comma 13, della legge 31 dicembre2009, n. 196.

57. Nel limite di spesa di 500.000 europer lanno 2018 e di un milione di euro perciascuno degli anni 2019 e 2020, fino adesaurimento delle risorse disponibili, alle

imprese culturali e creative, come definiteal secondo periodo, riconosciuto un cre-dito dimposta nella misura del 30 percento dei costi sostenuti per attivit disviluppo, produzione e promozione di pro-dotti e servizi culturali e creativi secondo lemodalit stabilite con il decreto di cui alcomma 58. Sono imprese culturali e crea-tive le imprese o i soggetti che svolgonoattivit stabile e continuativa, con sede inItalia o in uno degli Stati membri dellU-nione europea o in uno degli Stati aderentiallAccordo sullo Spazio economico euro-peo, purch siano soggetti passivi di impo-sta in Italia, che hanno quale oggetto so-ciale, in via esclusiva o prevalente, lidea-zione, la creazione, la produzione, lo svi-luppo, la diffusione, la conservazione, laricerca e la valorizzazione o la gestione diprodotti culturali, intesi quali beni, servizie opere dellingegno inerenti alla lettera-tura, alla musica, alle arti figurative, allearti applicate, allo spettacolo dal vivo, allacinematografia e allaudiovisivo, agli ar-chivi, alle biblioteche e ai musei nonch alpatrimonio culturale e ai processi di inno-vazione ad esso collegati.

58. Con decreto del Ministro dei beni edelle attivit culturali e del turismo, diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico, da adottare ai sensi dellarticolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sen-tite le competenti Commissioni parlamen-tari, che si pronunciano entro trenta giornidalla richiesta, e previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, tenendo conto dellenecessit di coordinamento con le disposi-zioni del codice del Terzo settore, di cui aldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplinata, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica e nellambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, la proce-dura per il riconoscimento della qualificadi impresa culturale e creativa e per ladefinizione di prodotti e servizi culturali ecreativi e sono previste adeguate forme dipubblicit.

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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59. Le imprese di cui al comma 57possono accedere al credito dimposta iviprevisto nel rispetto dei limiti di cui alregolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013, relativoagli aiuti de minimis . Il credito dimpo-sta di cui al comma 57 non concorre allaformazione del reddito ai fini delle impostesui redditi e del valore della produzione aifini dellimposta regionale sulle attivit pro-duttive, non rileva ai fini del rapporto dicui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, ed utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensidellarticolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.

60. Le disposizioni per lapplicazionedei commi 57 e 59, con riferimento, inparticolare, al monitoraggio e al rispettodei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologiedi spesa ammissibili, alle procedure perlammissione al beneficio, ai limiti massimidella spesa ammissibile, ai criteri per laverifica e laccertamento delleffettivit dellespese sostenute, ai criteri relativi al cumulocon altre agevolazioni aventi ad oggetto glistessi costi, alle cause di decadenza e re-voca del beneficio nonch alle procedure direcupero nei casi di utilizzo illegittimo delcredito dimposta, secondo quanto previstodallarticolo 1, comma 6, del decreto-legge25 marzo 2010, n. 40, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, sono stabilite con decreto del Mini-stro dei beni e delle attivit culturali e delturismo, di concerto con il Ministro delle-conomia e delle finanze, sentito il Ministrodello sviluppo economico, da adottare en-tro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

61. Al fine di favorire la creazione dicondizioni favorevoli allo sviluppo di nuoviinvestimenti nelle aree portuali delle re-gioni in cui non si applicano gli articoli 4 e5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, prevista listituzionedella Zona logistica semplificata.

62. La Zona logistica semplificata puessere istituita nelle regioni di cui al comma

61, nel numero massimo di una per cia-scuna regione, qualora nelle suddette re-gioni sia presente almeno unarea portualecon le caratteristiche stabilite dal regola-mento (UE) n. 1315/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell11 dicembre2013, sugli orientamenti dellUnione per losviluppo della rete transeuropea dei tra-sporti, o unAutorit di sistema portuale dicui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, comemodificata dal decreto legislativo 4 agosto2016, n. 169.

63. La Zona logistica semplificata isti-tuita con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, da adottare su propostadel Ministro per la coesione territoriale e ilMezzogiorno, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, su pro-posta della regione interessata, per unadurata massima di sette anni, rinnovabilefino a un massimo di ulteriori sette anni.

64. Le nuove imprese e quelle gi esi-stenti che operano nella Zona logistica sem-plificata fruiscono delle procedure sempli-ficate di cui allarticolo 5, comma 1, letteraa), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123.

65. Per listituzione delle Zone logistichesemplificate si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni relative alla proce-dura di istituzione delle Zone economichespeciali previste dal decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri adottato ai sensidellarticolo 4, comma 3, del decreto-legge20 giugno 2017, n. 91, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

66. Allarticolo 1, comma 618, della legge23 dicembre 2014, n. 190, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) le parole: Il Commissario di go-verno per il Friuli-Venezia Giulia sonosostituite dalle seguenti: Il presidente del-lAutorit di sistema portuale del MareAdriatico orientale ;

b) dopo le parole: di punto franco sono inserite le seguenti: ai sensi dellal-legato VIII del Trattato di pace fra lItalia ele Potenze alleate ed associate, firmato aParigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivodal decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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ratificato ai sensi della legge 25 novembre1952, n. 3054, .

67. Per consentire al sistema degli Isti-tuti tecnici superiori, scuole per le tecno-logie applicate del sistema di istruzionenazionale, di cui al capo II del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 25gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 86 dell11 aprile 2008, di incre-mentare lofferta formativa e conseguente-mente i soggetti in possesso di competenzeabilitanti allutilizzo degli strumenti avan-zati di innovazione tecnologica e organiz-zativa correlati anche al processo Industria4.0, il Fondo previsto dallarticolo 1, comma875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,tenuto conto di quanto previsto dallarti-colo 12 del citato decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 25 gennaio 2008, incrementato di 10 milioni di euro nel-lanno 2018, 20 milioni di euro nellanno2019 e 35 milioni di euro a decorreredallanno 2020. Con decreto del Ministrodellistruzione, delluniversit e della ri-cerca, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti i programmi disviluppo a livello nazionale che beneficianodelle risorse del primo periodo.

68. Con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodefiniti, senza maggiori oneri, i requisitiche gli Istituti tecnici superiori devono pos-sedere al fine del rilascio del diploma ditecnico superiore e le modalit di rilasciodel predetto diploma.

69. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri adottato su proposta delMinistro dellistruzione, delluniversit edella ricerca, del Ministro dello sviluppoeconomico e del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali sono integrati gli standardorganizzativi e di percorso degli Istitutitecnici superiori al fine di adeguare lof-ferta formativa alle mutate esigenze delcontesto di riferimento, correlato anche alprocesso Industria 4.0.

70. Per lesercizio delle funzioni di cuiallarticolo 1, comma 947, della legge 28dicembre 2015, n. 208, attribuito un con-

tributo di 75 milioni di euro per lanno2018 da ripartire con le modalit ivi pre-viste.

71. Le risorse di cui allarticolo 1, comma613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,finalizzate al Fondo di cui allarticolo 1,comma 866, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, per un importo fino a 100 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2019 al2033, possono essere destinate al finanzia-mento di progetti sperimentali e innovatividi mobilit sostenibile, coerenti con i Pianiurbani della mobilit sostenibile (PUMS)ove previsti dalla normativa vigente, perlintroduzione di mezzi su gomma o imbar-cazioni ad alimentazione alternativa e re-lative infrastrutture di supporto, presentatidai comuni e dalle citt metropolitane. Invia sperimentale, in sede di prima applica-zione, un terzo delle risorse del Fondo attribuito ai comuni capoluogo delle cittmetropolitane, di cui alla legge 7 aprile2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delleprovince ad alto inquinamento di partico-lato PM10 e di biossido di azoto, chiamatiad adottare azioni strutturali per la ridu-zione dellinquinamento atmosferico al finedel rispetto della direttiva 2008/50/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 21maggio 2008, relativa alla qualit dellaria.Alle medesime finalit di cui al primo pe-riodo possono essere destinate le risorse dicui allarticolo 1, comma 613, ultimo pe-riodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,finalizzate al programma di interventi fi-nalizzati ad aumentare la competitivit delleimprese produttrici di beni e di servizinella filiera dei mezzi di trasporto pubblicosu gomma e dei sistemi intelligenti per iltrasporto. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico econ il Ministro delleconomia e delle fi-nanze, sono stabilite le modalit di utilizzodelle risorse di cui al presente comma.

72. Al fine di sostenere la diffusionedelle buone pratiche tecnologiche nel pro-cesso di trasformazione digitale della retestradale nazionale (Smart Road) nonchallo scopo di promuovere lo sviluppo, larealizzazione in via prototipale, la speri-mentazione e la validazione di soluzioni

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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applicative dinamicamente aggiornate allespecifiche funzionali, di valutare e aggior-nare dinamicamente le specifiche funzio-nali per le Smart Road e di facilitare une-qua possibilit di accesso del mondo pro-duttivo ed economico alla sperimentazione, autorizzata la sperimentazione su stradadelle soluzioni di Smart Road e di guidaconnessa e automatica. A tale fine, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti,sentito il Ministro dellinterno, sono definitile modalit attuative e gli strumenti ope-rativi della sperimentazione. Per le finalitdi cui al presente comma autorizzata laspesa di un milione di euro per ciascunodegli anni 2018 e 2019.

73. Allarticolo 1, comma 89, della legge11 dicembre 2016, n. 232, aggiunta, infine, la seguente lettera:

b-bis) quote di prestiti, di fondi dicredito cartolarizzati erogati od originatiper il tramite di piattaforme di prestiti persoggetti finanziatori non professionali, ge-stite da societ iscritte nellalbo degli inter-mediari finanziari tenuto dalla Banca dI-talia di cui allarticolo 106 del testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia,di cui al decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385, da istituti di pagamento ri-entranti nel campo di applicazione dellar-ticolo 114 del medesimo testo unico di cuial decreto legislativo n. 385 del 1993 o dasoggetti vigilati operanti nel territorio ita-liano in quanto autorizzati in altri StatidellUnione europea .

74. Allarticolo 27 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e) aggiunta la seguente:

e-bis) destinazione annuale dello0,025 per cento dellammontare del Fondoalla copertura dei costi di funzionamento

dellOsservatorio di cui allarticolo 1, comma300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;

b) dopo il comma 2 inserito il se-guente:

2-bis. Ai fini dellapplicazione di quantoprevisto dalle lettere a), b) ed e) del comma2 e dal comma 8 del presente articolo, lepercentuali di riparto di cui alla tabellaallegata al decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti 11 novembre 2014sono modificate con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, ema-nato di concerto con il Ministro delleco-nomia e delle finanze, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, a decorrere dalle-sercizio 2018, in ragione dellincidenza chesulle stesse hanno le variazioni del canonedi accesso allinfrastruttura ferroviaria in-trodotte dalla societ Rete ferroviaria ita-liana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio2018, in ottemperanza ai criteri stabilitidallAutorit di regolazione dei trasporti aisensi dellarticolo 37, commi 2 e 3, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214 .

75. Allarticolo 62-quater del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, riguardante limposta di consumosui prodotti succedanei dei prodotti da fumo,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: Lavendita fino a: in via esclusiva sonosostituite dalle seguenti: La vendita deiprodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, conte-nenti o meno nicotina, ad eccezione deidispositivi meccanici ed elettronici, com-prese le parti di ricambio, effettuata invia esclusiva ;

b) il comma 5-bis sostituito dalseguente:

5-bis. Con decreto direttoriale dellA-genzia delle dogane e dei monopoli, area

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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monopoli, da adottare entro il 31 marzo2018, sono stabiliti, per gli esercizi di vici-nato, le farmacie e le parafarmacie, lemodalit e i requisiti per lautorizzazionealla vendita e per lapprovvigionamento deiprodotti da inalazione senza combustionecostituiti da sostanze liquide, contenenti omeno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, adeccezione dei dispositivi meccanici ed elet-tronici e delle parti di ricambio, secondo iseguenti criteri: a) prevalenza, per gli eser-cizi di vicinato, escluse le farmacie e leparafarmacie, dellattivit di vendita deiprodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e deidispositivi meccanici ed elettronici, com-prese le parti di ricambio; b) effettiva ca-pacit di garantire il rispetto del divieto divendita ai minori; c) non discriminazionetra i canali di approvvigionamento. Nellemore delladozione del decreto previsto alprimo periodo, agli esercizi di cui al pre-sente comma consentita la prosecuzionedellattivit ;

c) dopo il comma 7 aggiunto ilseguente:

7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unicodelle disposizioni legislative in materia do-ganale, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, siapplicano anche con riferimento ai pro-dotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presentearticolo, ad eccezione dei dispositivi mec-canici ed elettronici e delle parti di ricam-bio, secondo il meccanismo di equivalenzadi cui al comma 1-bis. Si applicano altresai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e5-bis del presente articolo le disposizionidegli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994,n. 50 .

76. Il comma 11 dellarticolo 21 deldecreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sostituito dal seguente:

11. vietata la vendita a distanza diprodotti da inalazione senza combustionecostituiti da sostanze liquide, contenenti omeno nicotina, ai consumatori che acqui-stano nel territorio dello Stato .

77. I treni adibiti al trasporto di pas-seggeri sono dotati di adeguate misure attea garantire il primo soccorso ai passeggeriin caso di emergenza.

78. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, previo pareredella Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano di cuiallarticolo 12 della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono individuati le dotazioni mi-nime di primo soccorso, in relazione allespecifiche caratteristiche dei servizi ferro-viari, nonch i tempi e le modalit di at-tuazione della disposizione del comma 77.Le dotazioni di primo soccorso potrannoessere acquisite dalle societ di trasportoferroviario anche tramite convenzioni osponsorizzazioni da parte di soggetti pri-vati. Il decreto di cui al presente commaindividua altres le modalit e i criteri perla formazione del personale viaggiante.

79. A titolo di contributo per la realiz-zazione delle misure di cui al comma 78, ladotazione del Fondo nazionale per il con-corso finanziario dello Stato agli oneri deltrasporto pubblico locale, di cui allarticolo16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, incrementata di500.000 euro per lanno 2018, di 2 milionidi euro per lanno 2019 e di 1 milione dieuro per lanno 2020.

80. Allarticolo 1, comma 102, della legge11 dicembre 2016, n. 232, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: chesvolgono attivit diverse da quella immo-biliare, sono soppresse;

b) i periodi: Ai fini dei commi da 100a 113 del presente articolo si presume,senza possibilit di prova contraria, im-presa che svolge attivit immobiliare quellail cui patrimonio prevalentemente costi-tuito da beni immobili diversi da quelli allacui produzione o al cui scambio effetti-vamente diretta lattivit di impresa, dagliimpianti e dai fabbricati utilizzati diretta-mente nellesercizio di impresa. Si consi-

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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derano direttamente utilizzati nelleserci-zio di impresa gli immobili concessi inlocazione finanziaria e i terreni su cuilimpresa svolge lattivit agricola sonosoppressi.

81. Allarticolo 15 del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 10-bis, dopo le parole: Le previsioni del comma 10 sono appli-cabili anche ai maggiori valori delle parte-cipazioni di controllo sono inserite le se-guenti: in societ residenti e non residentianche prive di stabile organizzazione inItalia ;

b) al comma 10-ter sono aggiunte, infine, le seguenti parole: in societ resi-denti e non residenti anche prive di stabileorganizzazione in Italia .

82. Le disposizioni di cui al comma 81si applicano con riferimento agli acquisti dipartecipazioni di controllo perfezionati apartire dal periodo di imposta anteriore aquello in corso alla data di entrata in vigoredella presente legge, nei limiti dei disalli-neamenti ancora esistenti alla chiusura didetto periodo.

83. Al fine di evitare fenomeni di doppiadeduzione fiscale dei valori delle attivitimmateriali oggetto di riallineamento aisensi dellarticolo 1, comma 151, della legge27 dicembre 2013, n. 147, con provvedi-mento del direttore dellAgenzia delle en-trate, da emanare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabilite le modalit diattuazione delle disposizioni di cui al comma81.

84. Allarticolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: fondicomuni dinvestimento sono inserite leseguenti: e le societ di intermediazionemobiliare ;

b) il comma 67 sostituito dal se-guente:

67. Allarticolo 96, comma 5-bis, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo sostituito dal seguente: "Gli interessi pas-sivi sostenuti dalle imprese di assicura-zione e dalle societ capogruppo di gruppiassicurativi, nonch dalle societ di ge-stione dei fondi comuni dinvestimento edalle societ di intermediazione mobiliaredi cui al testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 percento del loro ammontare" .

85. Allarticolo 6, comma 8, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopoil primo periodo inserito il seguente: Perle societ di intermediazione mobiliare dicui al testo unico delle disposizioni in ma-teria di intermediazione finanziaria, di cuial decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,gli interessi passivi concorrono alla forma-zione del valore della produzione nellamisura del 96 per cento del loro ammon-tare .

86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e85 si applicano a decorrere dal periododimposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2016.

87. Al testo unico delle disposizioni con-cernenti limposta di registro, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) allarticolo 20, comma 1:

1) le parole: degli atti presentati sono sostituite dalle seguenti: dellatto pre-sentato ;

2) dopo la parola: apparente sonoaggiunte le seguenti: , sulla base deglielementi desumibili dallatto medesimo, pre-scindendo da quelli extratestuali e dagli attiad esso collegati, salvo quanto dispostodagli articoli successivi ;

b) allarticolo 53-bis, comma 1, le pa-role: Le attribuzioni e i poteri sono

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

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sostituite dalle seguenti: Fermo restandoquanto previsto dallarticolo 10-bis dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzionie i poteri .

88. Allarticolo 20 della legge 28 gennaio1977, n. 10, dopo il primo comma sonoinseriti i seguenti:

Il trattamento tributario di cui al primocomma si applica anche a tutti gli attipreordinati alla trasformazione del territo-rio posti in essere mediante accordi o con-venzioni tra privati ed enti pubblici, non-ch a tutti gli atti attuativi posti in essere inesecuzione dei primi.

La disposizione di cui al secondo commasi applica a tutte le convenzioni e atti di cuiallarticolo 40-bis della legge provinciale diBolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i qualinon siano ancora scaduti i termini di ac-certamento e di riscossione ai sensi dellanormativa vigente o rispetto ai quali nonsia stata emessa sentenza passata in giudi-cato .

89. Alle piccole e medie imprese, comedefinite dalla raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione, del 6 maggio 2003, chesuccessivamente alla data di entrata in vi-gore della presente legge iniziano una pro-cedura di ammissione alla quotazione inun mercato regolamentato o in sistemi mul-tilaterali di negoziazione di uno Stato mem-bro dellUnione europea o dello Spazioeconomico europeo riconosciuto, nel casodi ottenimento dellammissione alla quota-zione, un credito dimposta, fino ad unimporto massimo nella misura di 500.000euro, del 50 per cento dei costi di consu-lenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020,per la predetta finalit.

90. Il credito dimposta di cui al comma89 utilizzabile, nel limite complessivo di20 milioni di euro per lanno 2019 e 30milioni di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021, esclusivamente in compensa-zione ai sensi dellarticolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorreredal periodo dimposta successivo a quelloin cui stata ottenuta la quotazione e deveessere indicato nella dichiarazione dei red-diti relativa al periodo dimposta di matu-

razione del credito e nelle dichiarazioni deiredditi relative ai periodi dimposta succes-sivi fino a quello nel quale se ne concludelutilizzo. Il credito dimposta non concorrealla formazione del reddito, n della baseimponibile dellimposta regionale sulle at-tivit produttive, e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma5, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Al credito dimposta non siapplicano i limiti di cui allarticolo 1, comma53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eallarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388.

91. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro delleconomia e delle finanze, da adot-tare entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti le modalit e i criteri per lattua-zione delle disposizioni di cui ai commi da89 a 92, con particolare riguardo allindi-viduazione delle procedure che danno ac-cesso al beneficio, ai casi di esclusione, alleprocedure di concessione e di utilizzo delbeneficio, alla documentazione richiesta,alleffettuazione dei controlli e delle revo-che nonch alle modalit finalizzate adassicurare il rispetto del limite di spesa dicui al comma 90.

92. Lincentivo concesso nel rispettodei limiti e delle condizioni previsti dalregolamento (UE) n. 651/2014 della Com-missione, del 17 giugno 2014, che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato interno in applicazione degli arti-coli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dellUnione europea, e in particolaredallarticolo 18 del medesimo regolamento,che disciplina gli aiuti alle PMI per servizidi consulenza. Agli adempimenti europei,nonch a quelli relativi al Registro nazio-nale degli aiuti di Stato, provvede il Mini-stero dello sviluppo economico.

93. LAgenzia delle entrate e lAgenziadelle dogane e dei monopoli, mediante irispettivi regolamenti di amministrazionedi cui allarticolo 71 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, possono:

a) istituire posizioni organizzative perlo svolgimento di incarichi di elevata re-

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

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8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

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sponsabilit, alta professionalit o partico-lare specializzazione, ivi compresa la re-sponsabilit di uffici operativi di livello nondirigenziale, nei limiti del risparmio di spesaconseguente alla riduzione di posizioni di-rigenziali; tale riduzione non rileva ai finidel calcolo del rapporto tra personale di-rigenziale di livello generale e personaledirigenziale di livello non generale, di cuiallarticolo 23-quinquies, comma 1, letteraa), numero 2), del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) disciplinare il conferimento delleposizioni a funzionari con almeno cinqueanni di esperienza nella terza area me-diante una selezione interna che tiene contodelle conoscenze professionali, delle capa-cit tecniche e gestionali degli interessati edelle valutazioni dagli stessi conseguite ne-gli anni precedenti;

c) attribuire ai titolari delle posizioniil potere di adottare atti e provvedimentiamministrativi, compresi gli atti che impe-gnano lAgenzia verso lesterno, i poteri dispesa e quelli di acquisizione delle entraterientranti nella competenza dei propri uf-fici, di livello non dirigenziale, e la respon-sabilit dellattivit amministrativa, dellagestione e dei relativi risultati nonch lagestione finanziaria, tecnica e amministra-tiva mediante autonomi poteri di organiz-zazione delle risorse umane e strumentali edi controllo;

d) prevedere larticolazione delle po-sizioni secondo diversi livelli di responsa-bilit, con conseguente graduazione dellaretribuzione di posizione e, in caso di va-lutazione positiva, lattribuzione della re-tribuzione di risultato sulla base del livellodi valutazione annuale riportata;

e) disciplinare laccesso alla qualificadirigenziale dei rispettivi ruoli medianteprocedura concorsuale pubblica per titolied esami. Gli esami consistono in una provascritta, di carattere tecnico-pratico, e inuna orale, finalizzate a individuare, se-condo modalit e descrizione dei contenutispecificate con decreto del Ministro delle-conomia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione, le capacit cogni-tive e le competenze manageriali attinentialle diverse tipologie di compiti istituzionalidellAgenzia che bandisce il concorso, conla possibilit di prevedere una prova pre-selettiva con quesiti a risposta chiusa qua-lora il numero di candidati superi il limiteindicato nel bando. Sono esonerati dallaprova preselettiva i candidati dipendentidellAgenzia delle entrate e dellAgenziadelle dogane e dei monopoli che abbianosvolto per almeno due anni, alla data dipubblicazione del bando, funzioni dirigen-ziali ovvero incarichi di responsabilit re-lativi a posizioni organizzative di elevataresponsabilit, alta professionalit o parti-colare specializzazione, di cui alla lettera a)del presente comma, o a quelle di cuiallarticolo 23-quinquies, comma 1, letteraa), numero 2), del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e allar-ticolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonch ilpersonale assunto mediante pubblico con-corso e in servizio presso lAgenzia delleentrate o lAgenzia delle dogane e dei mo-nopoli, con almeno dieci anni di anzianitnella terza area, senza demerito. Le com-missioni di valutazione sono composte damagistrati ordinari, amministrativi o con-tabili, avvocati dello Stato, professori diprima fascia di universit pubbliche o pri-vate, dirigenti di prima fascia dellAgenziache bandisce il concorso anche in quie-scenza da non oltre due anni alla data dipubblicazione del bando, tra i quali sceltoil presidente, da persone di comprovatacompetenza nelle aree tematiche attinentialle funzioni dirigenziali delle agenzie fi-scali e da esperti di comprovata qualifica-zione ed esperienza nella selezione delleprofessionalit manageriali. La commis-sione pu avvalersi dellausilio di soggettispecializzati, anche esterni alla pubblicaamministrazione, per la predisposizione elesecuzione delle prove preselettive e scritte.Sono valutati i titoli secondo i criteri defi-niti nei bandi, dando rilievo anche alleesperienze lavorative pregresse. Fino al 50

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sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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per cento dei posti messi a concorso puessere riservato al personale assunto me-diante pubblico concorso e in servizio pressolAgenzia delle entrate o lAgenzia delledogane e dei monopoli, con almeno diecianni di anzianit nella terza area, senzademerito.

94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135:

a) allarticolo 23-quater, comma 7, leparole: due posti di vicedirettore , ovun-que ricorrono, sono sostituite dalle se-guenti: uno o pi posti di vicedirettore,fino al massimo di tre ; le parole: , per icompiti di indirizzo e coordinamento dellefunzioni riconducibili allarea di attivitdellAmministrazione autonoma dei Mono-poli di Stato sono soppresse;

b) il secondo periodo dellarticolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), soppresso a decorrere dalla data del 31dicembre 2018. Entro la predetta data leposizioni organizzative di cui al citato ar-ticolo 23-quinquies, comma 1, lettera a),numero 2), sono ridefinite in coerenza coni criteri di individuazione delle posizioniorganizzative di cui al comma 93 del pre-sente articolo, rideterminandone conseguen-temente il trattamento retributivo.

95. Allarticolo 4-bis del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, leparole: 30 giugno 2018 sono sostituitedalle seguenti: 31 dicembre 2018 ;

b) al comma 2, primo periodo, leparole: 30 giugno 2018 sono sostituitedalle seguenti: 31 dicembre 2018 .

96. Al fine di incrementare il riciclaggiodelle plastiche miste e degli scarti nonpericolosi dei processi di produzione indu-s