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Calcedonio Li Pomi
dottore commercialista – revisore legale consulente enti locali
La contabilità E/P e il bilancio consolidato negli enti locali C. Li Pomi – luglio 2018
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2
I N D I C E D E G L I A R G O M E N T I
IL BILANCIO CONSOLIDATO
Definizione e funzione …………………………………………………………….. pag. 3
L’obbligo di consolidamento del bilancio ………………………….….. pag. 5
Il “gruppo amministrazione pubblica” …………………………..….. pag. 6
Le attività preliminari al consolidamento ………………………….. pag.13
o Individuazione degli enti da considerare
o Comunicazioni ai componenti del gruppo
Il bilancio consolidato e la nota integrativa ……………….……….. pag.24
o Termini di approvazione
o La struttura del bilancio consolidato
o l’elaborazione del bilancio consolidato
o la nota integrativa
La relazione dell’Organo di revisione sul bilancio consolidato ..… pag.33
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articoli 157 e 233/bis TUEL P.c.a. 4/4, come integrato e modificato con D.M. 11/8/20171
Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere
consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e
finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”,
� attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto
effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le
transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
Gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in
modo veritiero e corretto:
A. la situazione finanziaria e patrimoniale e
B. il risultato economico
della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società
controllate e partecipate.
lo strumento informativo primario
dei dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo [inteso come un’unica
entità economica distinta dalle sue singole componenti]
che assolve a funzioni essenziali di informazione
che non possono essere assolte dai bilanci dei singoli enti/società
componenti il gruppo, né da una loro semplice aggregazione.
1 pubblicato sulla GURI n. 210 dell’8/9/2017.
Il bilancio consolidato è quindi
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In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
A. attribuire alla Amministrazione capogruppo un nuovo
strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo;
B. ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale
e finanziaria di un gruppo di enti e società che fa capo ad una
P.A., incluso il risultato economico.
superando le divisioni rappresentate dalle singole personalità
giuridiche di enti, istituzioni e società
che – di fatto – vengono assimilate a settori operativi del
“gruppo amministrazione pubblica” dell’Ente locale.
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articolo 11/bis e 18 d.lgs. 118/2011
Il del gruppo di una P.A.
è OBBLIGATORIO
dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per gli enti locali con
oltre 5.000 abitanti e
dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, per i restanti enti
deve essere redatto
in attuazione degli articoli da 11/bis a 11/quinquies del d.lgs.
118/2011 e
secondo le modalità e i criteri individuati nel Principio applicato
del bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs.118/2011).
Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato si considera
QUALSIASI ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata
dalla sua forma giuridica pubblica o privata
e anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo2.
2 v. articolo 11/bis, comma 3, d.lgs. n.118/2011.
attenzione !
indipendentemente
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Il termine “gruppo amministrazione pubblica” (GAP) comprende
gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e
partecipate da una P.A. e fa riferimento alle nozioni di:
A. controllo “di diritto”, “di fatto“ e “contrattuale“
anche quando non è presente un legame di partecipazione,
diretta o indiretta, al capitale delle controllate
B. partecipazione.
Ai fini della inclusione nel “gruppo” non rileva la forma giuridica né
la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla
società.
Costituiscono componenti del “gruppo”
1. gli organismi strumentali;
2. gli enti strumentali controllati e partecipati;
3. le società controllate e partecipate;
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GLI ORGANISMI STRUMENTALI
articolo 1, comma 2, d.lgs. 118/2011
Le ISTITUZIONI di cui all’articolo 114, comma 2,3 del TUEL sono
organismi strumentali.
Gli organismi strumentali sono distinti nelle TIPOLOGIE definite in
corrispondenza delle di bilancio.
Attenzione !
Gli organismi strumentali, proprio in quanto “articolazioni
organizzative” dell’Ente, sono già compresi nel rendiconto
consolidato di quest’ultimo.
3 “L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che la ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2.”
Sono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale,
dell’ente locale, dotate di autonomia organizzativa e contabile
MA
prive di personalità giuridica.
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GLI ENTI STRUMENTALI
articolo 11/ter d.lgs. 118/2011
ente strumentale controllato
È l’azienda o l’ente - pubblico o privato – nei cui confronti
l’ente locale ha UNA delle seguenti condizioni:
A. il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti
esercitabili nell’ente o nell’azienda;
B. il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di
nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività;
C. la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle
sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività;
D. l’obbligo di ripianare disavanzi, nei casi consentiti dalla legge,
per % superiori alla propria quota di partecipazione;
E. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti e clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti
e clausole.
Sono soggetti, pubblici o privati,
dotati di personalità giuridica e autonomia contabile
Vi rientrano le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le
fondazioni.
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ente strumentale partecipato
Le TIPOLOGIE di enti strumentali:
corrispondono alle del bilancio
1. servizi istituzionali, generali e di gestione;
2. istruzione e diritto allo studio;
3. ordine pubblico e sicurezza;
4. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
5. politiche giovanili, sport e tempo libero;
6. turismo;
7. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
8. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
9. trasporti e diritto alla mobilità;
10. soccorso civile;
11. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
12. sviluppo economico e competitività;
13. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
14. energia e diversificazione delle fonti energetiche;
15. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
È l’azienda o l’ente - pubblico o privato – nel quale l’Ente locale
ha una partecipazione, in assenza delle condizioni che ne
determinano il controllo.
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LE SOCIETÀ articoli 11/quater d.lgs. 118/20114
società controllata
Le società sono distinte nelle stesse TIPOLOGIE previste per gli
enti strumentali,
corrispondono alle del bilancio.
4 come modificato dall’articolo 26, comma 9 del d.lgs. n.175/2016.
Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato,
si definisce controllata la società nella quale l’ente locale ha
UNA delle seguenti condizioni:
A. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti
parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea
ordinaria;
B. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria,
di esercitare un’influenza dominante, quando la legge
consente tali contratti o clausole.
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società partecipata
articolo 11/quinquies d.lgs. 118/20115
Questa definizione si applica a decorre dal 2019, con riferimento
all’esercizio 2018.
Nella fase di prima applicazione della riforma6,
con riferimento agli esercizi 2015-2017
per “società partecipata“ si intende la società a totale
partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali
dell’ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione.
le società miste rientrano nel GAP soltanto se controllate.
5 come modificato dall’articolo 26, comma 9 del d.lgs. n.175/2016. 6 cfr. articolo 11/quinquies, comma 3, d.lgs. 118/2011.
Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato,
per società partecipata si intende la società nella quale l’Ente
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% (o al 10%
nel caso di società quotate).
NORMA TRANSITORIA
Ne consegue che
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L’influenza dominante su enti e società
Si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono
significativamente sulla gestione dell’altro contraente (come
l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la
previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante.
L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito
nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Attenzione !
I contratti di servizio pubblico e di concessione
� stipulati con enti, aziende o società che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
Casi particolari
Nel perimetro di consolidamento
sono compresi gli enti e le società in liquidazione
NON sono compresi gli enti, le aziende e le società per i quali sia
stata avviata una procedura concorsuale.
Attenzione !
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13
Sono essenzialmente due:
A. INDIVIDUAZIONE degli enti da considerare per la
predisposizione del bilancio consolidato
B. COMUNICAZIONE ai componenti del gruppo.
A. INDIVIDUAZIONE degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato
Allo scopo di consentire la predisposizione del bilancio
consolidato, gli enti capogruppo predispongono
� e approvano con deliberazione di Giunta
due distinti elenchi:
1. l’elenco di TUTTI gli enti, le aziende e le società che
compongono il “gruppo”
2. l’elenco degli enti, delle aziende e delle società COMPRESI
nel bilancio consolidato.
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio e
inseriti nella nota integrativa al bilancio consolidato.
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L’esclusione dall’area di consolidamento
Enti, aziende e società inseriti in un “gruppo amministrazione
pubblica” POSSONO non essere compresi nel bilancio consolidato
nei casi di:
1. irrilevanza, ossia quando il bilancio di una componente del gruppo è
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
2. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate.
1. L’irrilevanza.
Fino al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, sono
considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:
1. totale dell’attivo patrimoniale
2. patrimonio netto
3. totale dei ricavi caratteristici.
Attenzione !
La percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è
determinata rapportando i componenti positivi di reddito che
concorrono alla determinazione del valore della produzione
dell’ente o società partecipata/controllata al totale dei
“Componenti positivi delle gestione” dell’Ente.
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Esercizio 2016% partec.ne
attivopatrimonio
nettoricavi
irrilevanza
Comune di Bellavita 15.000,00 6.000,00 25.000,00
soglia 10% 1.500,00 600,00 2.500,00
Alfa Spa (in house) 100% 1.000,00 350,00 2.400,00 SI
Sigma srl 100% 300,00 20,00 400,00 SI
Beta srl (in house) 90% 800,00 150,00 2.000,00 SI
Delta Spa 80% 300,00 200,00 1.000,00 SI
Gamma Spa 70% 400,00 150,00 350,00 SI
Teta srl 70% 100,00 50,00 200,00 SI
dati in €/mgl
Tavola 1
Sulla scorta delle disposizioni vigenti fino al 2016 il Comune può
considerare irrilevanti tutte le 6 società perché sotto soglia
(incidenza di ciascuno dei parametri inferiore al 10%)
� e dunque non redigere il bilancio consolidato
malgrado ciascuna delle società sia da consolidare, in quanto il
Comune ne ha il controllo.
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A decorrere dal bilancio consolidato dell’esercizio 20177,
1. in presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è
determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
2. sono SEMPRE considerati RILEVANTI
gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo;
le società in house;
gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei
componenti del gruppo
a prescindere dalla quota di partecipazione
Esercizio 2017%
partec.neattivo
patrimonio
nettoricavi
irrilevanza
Comune di
Bellavita 15.000,00 6.000,00 25.000,00
soglia 10% 1.500,00 600,00 2.500,00
Alfa Spa (in house) 100% 1.000,00 350,00 2.400,00 NO
Sigma srl 100% 300,00 20,00 400,00 NO
Beta srl (in house) 90% 800,00 150,00 2.000,00 NO
Delta Spa 80% 300,00 200,00 1.000,00 SI
Gamma Spa 70% 400,00 150,00 350,00 SI
Teta srl 70% 100,00 50,00 200,00 SI
dati in €/mgl
Tavola 2
Sulla scorta delle disposizioni vigenti dal 2017 vi sono 3 società che,
sebbene sotto soglia, devono essere oggetto di consolidamento, in quanto a
partecipazione totalitaria ( Alfa e Sigma) o in house (Beta).
3. Sono SEMPRE considerate IRRILEVANTI, salvo il caso
dell’affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all’1%
del capitale della società partecipata.
7 a seguito delle modifiche apportate al P.c.a. 4/4 dal D.M..11/8/2017.
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A decorrere dal bilancio consolidato dell’esercizio 2018,
1. sono considerati IRRILEVANTI i bilanci che presentano, per
ciascuno dei tre parametri, una incidenza inferiore al 3%.
2. la valutazione di irrilevanza DEVE essere effettuata
sia con riferimento al singolo ente o società
sia con riguardo all’insieme degli enti e delle società
ritenuti scarsamente significativi
in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe
rivelarsi di interesse al fine del consolidamento.
evitare che l’esclusione di tante realtà
autonomamente insignificanti sottragga al bilancio
di gruppo informazioni rilevanti.
Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere
dall’esercizio 2018 viene fissata la seguente regola.
La sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente
considerati irrilevanti deve presentare – per ciascuno dei
parametri indicati – un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla
posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
Se tali sommatorie
la capogruppo
individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel
bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle
percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza
inferiore al 10%.
presentano un valore pari o superiore al 10%
obiettivo
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Esercizio 2018% partec.ne
attivopatrimonio
nettoricavi
irrilevanza
Comune di Bellavita 15.000,00 6.000,00 25.000,00
soglia 3 % 450,00 180,00 750,00
Alfa Spa (in house) 100% 1.000,00 350,00 2.400,00 NO
Sigma srl 100% 300,00 20,00 400,00 NO
Beta srl (in house) 90% 800,00 150,00 2.000,00 NO
Delta Spa 80% 300,00 200,00 1.000,00 NO
Gamma Spa 70% 400,00 150,00 350,00 SI
Teta srl 70% 100,00 50,00 200,00 SI
dati in €/mgl
Tavola 3
Nell’esercizio 2018 anche Delta S.p.a. deve essere oggetto di
consolidamento perché non irrilevante (superato il parametro dei ricavi
rispetto alla nuova soglia del 3%).
Le società Gamma e Teta – singolarmente considerate – sono sotto
la soglia del 3%.
Tuttavia la nuova regola stabilisce che la verifica dell’irrilevanza
debba essere condotta non solo singolarmente ma
complessivamente, ossia sommando i valori dei parametri delle
società che sono sotto la soglia del 3% e verificando SE la somma
così ottenuta sia superiore o inferiore rispetto al 10% dei
corrispondenti parametri della capogruppo.
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Se tali sommatorie dei parametri presentano un valore pari o
superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti
singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a
ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per
irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.
Nella Tavola 4 poiché le sommatoria dei parametri delle società
Gamma e Teta presentano un valore INFERIORE al 10%, le società
Gamma e Teta non sono oggetto di consolidamento in quanto
irrilevanti anche a seguito della verifica con la nuova regola.
Esercizio 2018 attivopatrimonio
nettoricavi
Comune di Bellavita 15.000,00 6.000,00 25.000,00
soglia 10 % 1.500,00 600,00 2.500,00
Gamma Spa 400,00 150,00 350,00
Teta srl 100,00 50,00 200,00
totale 500,00 200,00 550,00
incidenza % del totale 3,33 3,33 2,20
inferiore al 10% SI SI SI
dati in €/mgl
Tavola 4
In ogni caso,
al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato,
gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle
società che presentato percentuali inferiori a quelle sopra indicate.
Attenzione !
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2. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.
I casi di esclusione dal consolidamento per tale ragione sono
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(calamità naturali).
Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non
sono ancora stati approvati, occorre trasmettere il preconsuntivo o
il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Assenza di enti o società da consolidare
Nel caso in cui non risultino enti o società oggetto di consolidamento
dichiara formalmente
A. che l’Ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che
sono oggetto di consolidamento e che, di conseguenza,
B. non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo
all’esercizio precedente.
la delibera di approvazione del rendiconto
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B. COMUNICAZIONE ai componenti del gruppo.
PRIMA dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio
consolidato la P.A. capogruppo.
a) comunica agli enti e alle società interessate, che saranno
comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo
esercizio
b) trasmette a ciascuno di essi l’elenco degli enti compresi nel
consolidato
c) impartisce le DIRETTIVE necessarie per rendere possibile
la predisposizione del bilancio consolidato.
Le DIRETTIVE DI CONSOLIDAMENTO
Riguardano:
1. modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei
rendiconti e delle informazioni integrative necessarie
all’elaborazione del consolidato;
vanno trasmessi, in ogni caso, entro il 20 luglio
dell’anno successivo a quello di riferimento.
Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del GAP non
sono stati ancora approvati, alla capogruppo deve essere
trasmesso il pre consuntivo o il bilancio predisposto ai fini
dell’approvazione.
2. le indicazioni di dettaglio relative alla documentazione (S/P,
C/E, operazioni infra-gruppo) e alle informazioni integrative da
trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato;
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Dal 1° gennaio 2016, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.
n.139/20158, i bilanci delle società del gruppo e i bilanci degli enti
strumentali in contabilità economico-patrimoniale
non sono omogenei
con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in
contabilità finanziaria.
In particolare:
nello STATO PATRIMONIALE sono eliminati dalle immobilizzazioni i
costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità capitalizzati;
nel CONTO ECONOMICO sono eliminati gli oneri e i proventi
straordinari;
non sono più presenti i CONTI D’ORDINE.
richiedere alle società e agli enti strumentali che adottano la sola
contabilità E/P
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio
consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal
d.lgs. n.118/2011
b) la riclassificazione dello S/P e del C/E secondo lo schema
previsto dall’allegato 11 al d.lgs. n.118/2011
8 d.lgs. 18 agosto 2015, n.139 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”.
Novità !
Si rende pertanto necessario
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3. le istruzioni necessarie ad avviare un percorso che consenta, in
tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo ai
criteri previsti nel principio contabile sul bilancio consolidato, se
non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti o società
del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.
In particolare la capogruppo predispone e trasmette ai
componenti il GAP linee-guida concernenti:
i criteri di valutazione di bilancio e
le modalità di consolidamento compatibili con la
disciplina civilistica.
L’uniformità dei bilanci
Per gli enti in contabilità finanziaria l’uniformità dei bilanci è
garantita dalle disposizioni contenute nel d.lgs.118/2011.
Per gli enti in contabilità civilistica, l’uniformità deve essere
ottenuta attraverso l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo
esercitati dagli enti capogruppo.
In particolare,
la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio
del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di
componenti del gruppo9.
9 eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una
dismissione entro l’anno. In quest’ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.
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24
Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Il bilancio consolidato è costituito:
A. dal conto economico consolidato,
B. dallo stato patrimoniale consolidato
C. dai seguenti allegati:
1. relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa,
2. relazione del collegio dei revisori dei conti.
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Documenti di riferimento:
componenti del GAP in contabilità E/P: bilancio d’esercizio;
componenti del GAP in contabilità finanziaria: rendiconto.
Nei casi in cui in cui i criteri di valutazione adottati nei bilanci da
consolidare, anche se corretti, non sono tra loro uniformi
apportare a detti bilanci le opportune rettifiche
È il caso, ad esempio, di ammortamenti effettuati con aliquote differenti
per le medesime tipologie di beni o il caso di accantonamenti al FSC
effettuati in misura differente in presenza di crediti della stessa natura.
Tuttavia, è consentito (ed anzi auspicabile)
derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione
QUANDO il mantenimento di criteri difformi sia più idoneo a
realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta
ferma restando la necessità di illustrarne le motivazioni in
nota integrativa.
Grava sulla capogruppo quindi l’onere si procedere alla corretta
integrazione dei bilanci
verificandone i criteri di valutazione e
procedendo alle opportune rettifiche
al fine di pervenire alla loro omogeneizzazione.
per pervenire all’uniformità è necessario
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La procedura di consolidamento presuppone che ciascuno dei
componenti il GAP abbia rispettato le direttive di consolidamento
impartite dalla capogruppo.
In assenza di questo presupposto è necessario indicare in Nota
Integrativa:
A. gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive e le
eventuali motivazioni;
B. le procedure di lavoro adottate per elaborare il bilancio
consolidato nei casi di mancato rispetto della direttive.
Il bilancio consolidato
deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi
nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al
gruppo.
devono essere eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni e i saldi reciproci.
in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno
del GAP e il loro permanere determinerebbe un indebito accrescimento dei
saldi.
Attenzione !
basandosi sul principio che deve riflettere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici
pertanto
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La corretta procedura di eliminazione
l’equivalenza delle partite reciproche
e l’accertamento delle eventuali differenze.
Ne deriva che PRIMA del consolidamento è necessario:
A. riconciliare i saldi contabili e
B. operare le rettifiche di consolidamento per le operazioni
infra-gruppo
andando ad evidenziare:
1. le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP,
distinguendole per tipologia:
a. rapporti finanziari debito/credito;
b. acquisti/vendite di beni/servizi;
c. operazioni relative alle immobilizzazioni;
d. trasferimenti in c/ capitale e di parte corrente;
2. le modalità di contabilizzazione delle operazioni con
individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
3. la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi
adeguamenti dei valori alle poste attraverso le scritture
contabili.
Il maggior numero degli interventi di rettifica NON modificano
l’importo del risultato economico e, quindi, del patrimonio netto
in quanto
vengono eliminati per lo stesso importo poste attive e/o passive del
patrimonio (quali debiti o crediti) o componenti del C/E (costi o ricavi).
presuppone
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Alcune operazioni di elisione:
l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della
capogruppo in ciascuna delle componenti del GAP e della
corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna
componente;
l’eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti il
GAP e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni
infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le
immobilizzazioni: si tratta, ad esempio, della eliminazione delle
plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono
ancora di proprietà del gruppo (una componente del GAP ha
venduto un immobile ad un’altra componente del gruppo).
In questo caso tuttavia l’elisione determinerà la riduzione del
risultato d’esercizio della componente il GAP e, di
conseguenza, del gruppo nel suo complesso.
Attenzione !
Nel caso di operazioni tra la capogruppo e le sue
controllate/partecipate oggetto di un diverso regime fiscale,
l’imposta non è oggetto di elisione.
Esempio:
L’IVA indetraibile pagata dal Comune ad una propria
controllata/partecipata non è oggetto di elisione e rientra fra i costi
del conto economico consolidato.
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Nel C/E e nello S/P di ciascun componente il GAP,
opportunamente rettificati, è identificata
A. la quota di pertinenza di terzi del risultato economico
d’esercizio e
B. la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta
da quella di pertinenza della capogruppo.
Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono:
nel valore – alla data di acquisto - della partecipazione,
nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del
patrimonio netto avvenute dall’acquisizione.
I bilanci della capogruppo e dei componenti il GAP,
opportunamente rettificati, sono aggregati voce per voce,
facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati
sommando tra loro i corrispondenti valori dello S/P (attivo, passivo
e patrimonio netto) e del C/E (ricavi e proventi, costi e oneri)
A. per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai
bilanci degli enti strumentali e delle società controllate
B. per un importo proporzionale alla quota di partecipazione
con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli
strumentali partecipati
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Se la partecipata è una FONDAZIONE la quota di partecipazione
è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto
nell’Organo decisionale.
A prescindere dal metodo di consolidamento,
SE lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la
devoluzione del patrimonio ad altri soggetti, nel bilancio
consolidato la corrispondente quota del risultato economico e del
fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata come
“quota di pertinenza di terzi”, sia nello S/P che nel C/E,
distintamente da quella della capogruppo.
Attenzione !
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La nota integrativa allegata al bilancio consolidato deve indicare
i criteri di valutazione applicati;
le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto
all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del
bilancio consolidato);
distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con
specifica indicazione della natura delle garanzie;
la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri
accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è
significativo;
la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le
diverse tipologie di finanziamento;
la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri
straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo
per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse
nel consolidamento;
per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value
ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
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l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo
con l’indicazione, per ciascun componente del GAP:
o della denominazione, della sede e del capitale, e se trattasi di
una capogruppo intermedia;
o delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla
capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
o se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti
nell’assemblea ordinaria.
o della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti
strumentali o società controllate e partecipate dalla
capogruppo
o qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del
complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere
fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra
lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli
dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di
redazione del bilancio consolidato);
l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo
comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per
ciascun componente:
a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e,
al fine di valutare l’effetto delle esternalizzazioni,
dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al
totale dei ricavi propri;
b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con
qualsiasi tipologia contrattuale;
c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o
altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.
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articolo 239, comma 1 lettera d-bis, TUEL10
L’Organo di revisione
non esprime alcun parere sulla deliberazione di Giunta che
approva lo schema di bilancio consolidato MA
deve esprimersi sulla correttezza dell’operato dei singoli enti
partecipati.
Aspetti da attenzionare
partite debitorie/creditorie fra il Comune e gli enti/società
partecipate;
differenze (se significative) nelle partite debitorie/creditorie fra i
soggetti che compongono il GAP,
trattamento delle differenze di consolidamento,
contenuto della nota integrativa, con particolare attenzione alla
capacità informativa.
10 “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”.