(CAI) Centrale Allarme Interbancaria e sanzioni di...

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(CAI) Centrale Allarme Interbancaria e sanzioni di legge La Centrale di Allarme Interbancaria, è un archivio informatizzato, istituito e gestito dalla Banca d'Italia. La CAI serve quindi a sanzionare e prevenire l'utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, e costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, consente alle banche di non effettuare alcun pagamento a fronte degli assegni eventualmente presentati per l'incasso, segnalando all’Ufficiale Levatore per il relativo protesto. La Legge 15 dicembre 1990 n. 386, e sue successive modifiche, prevede due tipi di procedure e di illeciti amministrativi per il mancato pagamento degli assegni bancari o postali, per i quali sono previste delle sanzioni amministrative e accessorie differenti: A. l'emissione di assegni, bancari e postali, senza provvista (a vuoto); B. l'emissione di assegni, bancari e postali, senza autorizzazione; A. La fattispecie di emissione di assegno senza provvista, si configura allorquando il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso, nel momento in cui viene presentato all’incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario, in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune (c.d. assegno fuori piazza). Per questo tipo di illecito, la normativa precedentemente indicata, prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Il procedimento amministrativo sanzionatorio prevede che il Prefetto della provincia di pagamento dell’assegno, in cui ha sede la filiale della banca trattaria o l’ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, venga informato dell’avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto. Il Prefetto ricevuto il rapporto informativo, ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la relativa violazione. In questo caso viene anche applicata

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(CAI) Centrale Allarme Interbancaria e sanzioni di legge

La Centrale di Allarme Interbancaria, è un archivio informatizzato, istituito e gestito dalla Banca d'Italia. La CAI serve quindi a sanzionare e prevenire l'utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, e costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, consente alle banche di non effettuare alcun pagamento a fronte degli assegni eventualmente presentati per l'incasso, segnalando all’Ufficiale Levatore per il relativo protesto. La Legge 15 dicembre 1990 n. 386, e sue successive modifiche, prevede due tipi di procedure e di illeciti amministrativi per il mancato pagamento degli assegni bancari o postali, per i quali sono previste delle sanzioni amministrative e accessorie differenti:

A. l'emissione di assegni, bancari e postali, senza provvista (a vuoto); B. l'emissione di assegni, bancari e postali, senza autorizzazione;

A. La fattispecie di emissione di assegno senza provvista, si configura allorquando il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso, nel momento in cui viene presentato all’incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario, in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune (c.d. assegno fuori piazza). Per questo tipo di illecito, la normativa precedentemente indicata, prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Il procedimento amministrativo sanzionatorio prevede che il Prefetto della provincia di pagamento dell’assegno, in cui ha sede la filiale della banca trattaria o l’ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, venga informato dell’avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto. Il Prefetto ricevuto il rapporto informativo, ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la relativa violazione. In questo caso viene anche applicata

la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/ postali, con relativa iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Quest’ultima sanzione accessoria non si applica nell’ipotesi in cui in cui l’assegno venga pagato entro 60 giorni. Per ulteriori indicazioni rivolgersi alla Prefettura.

B. Per gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione, invece è

prevista l’immediata comunicazione alla Prefettura, indipendentemente dall’avvenuto pagamento dell’assegno entro i 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso). Questo, non esclude il protesto, e comporta l’iscrizione alla CAI e la revoca, per la durata di sei mesi, di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni, la restituzione degli assegni in proprio possesso, ed infine il divieto di stipulare nuove convenzioni presso qualunque banca o ufficio postale. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio della Prefettura competente territorialmente.