CAD - Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale

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1 CAD CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE D. LGS. 82/2005 INTEGRATO DA D. LGS. 235/2010 CERISDI – 15.06.2011 MARINA MANCINI

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CADCODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

D. LGS. 82/2005 INTEGRATO DA D. LGS. 235/2010

CERISDI – 15.06.2011 MARINA MANCINI

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Storia del CAD� È stato emanato con d. lgs , n. 82 del 7/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale 112 del 16/5/2005, � E’ entrato in vigore il 1 gennaio 2006. � Nel 2006 il Codice è stato oggetto di una serie di correttivi, disposti con il

decreto legislativo . 159/2006.� Il decreto correttivo traspone nel "corpus" del Codice l'intero testo del d. lgs

n. 42/2005 (abrogato), disciplinante il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.

� Anche l'art. 16 del Decreto anti-crisi (Decreto legge 185/2008, oggi convertito in Legge n. 2/2009) ha modificato i commi 4 e 5 dell'art. 23, prevedendo per la copia firmata digitalmente lo stesso valore dell'originale senza obbligo di autentica da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale.

� Altre modifiche sono state introdotte dalla legge n. 69/2009 e dalla legge 102/2009

� Successivamente, importanti modifiche ed integrazioni sono state introdotte dal decreto legislativo n. 235/2010 del 30 dicembre 2010.

� Sono stati modificati 53 articoli su 92 originari

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Struttura del CAD� Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.

235/2010 il CAD si compone di 92 articoli , suddivisi in 9 capi

� Si tratta in parte di disposizioni già presenti nella normativa previgente, talvolta riportate alla lettera, talvolta riprese con sostanziali modifiche, in parte di norme emanate ex novo.

� Rientrano nella prima categoria, per esempio, le norme sulla firma digitale e sui certificatori (trasposte dal Testo Unico n. 445 del 2000)

� Sono ex-novo le norme di principio sul diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione, e le disposizioni sui siti internet istituzionali.

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Struttura del CAD

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PERCHE’ IL CADLe PA italiane hanno un punto di riferimento primario

nel Codice dell'Amministrazione Digitale, per trasformare le potenzialità dell'innovazione tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese. Grazie al Codice è possibile attuare quel processo di digitalizzazione delle attività amministrative che costituisce il presupposto per una reale modernizzazione degli Enti pubblici. Tale processo richiede una estesa adozione del documento informatico, oltre che degli strumenti necessari per gestirlo*.

*da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della PA ex CNIPAMarina Mancini

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Decreto Legislativo 235/2010

� Il d.lgs 235/10, entrato in vigore all’inizio del 2011, ha apportato significative novità al CAD, in termini di azioni concrete, obblighi e scadenze per le PA.

� Al centro delle novità introdotte, la stretta correlazione fra l’innovazione dei processiamministrativi e la valutazione del personaledelle amministrazioni, con la possibilità di riutilizzare i risparmi ottenuti attraverso l’innovazione tecnologica per incentivare il personale interessato e per finanziare nuova innovazione.

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Pillole di CAD� Cittadini e imprese sono titolari di un diritto� Quale diritto : possono esigere l’uso dell’ICT nei

rapporti con la PA� Quali PA : tutte quelle indicate nel d. lgs 165/2001,

più le partecipate con totale o prevalente capitale pubblico.

� Quali difficoltà all’esercizio del diritto : digitaldivide (Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazioneinformatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle Pubbliche

Amministrazioni - art. 8, D. lgs. n. 82/2005)

� La tutela del diritto all’uso è del giudice amministrativo (TAR)

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CAD e DIRITTI� Art. 3 Diritto all’uso delle tecnologie

� Art. 6 Diritto all’uso della posta elettronica certificata

� Art. 5 Diritto all’effettuazione dei pagamenti on line

� Art. 9 E-democracy

� Art. 50 Disponibilità dell’informazione pubblica

� Art. 52 Accesso telematico agli atti amministrativi

� Artt. 54 – 57 Siti web delle PAMarina Mancini

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CAD art. 3 diritto all’uso delle tecnologie

� 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni (tutte le PA come da d.lgs165/2001 + società partecipate come art. 1 c. 5 legge 311/2004 art. 2 c.2 CAD)

� ABROGATO ART.1- bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle Amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa .

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� Le Pa devono:� provvedere all’adeguamento tecnologico ed

organizzativo per la piena attuazione normativa in materia di digitalizzazione (CAD, protocolloinformatico, Pec, firma digitale…)

� Conservare i dati e permettere la leggibilità dei documenti; (Il processo di Conservazione può essere certificato anche da soggetti privati. I Conservatori possono essere accreditati presso DigitPA )

� hanno libertà delle forme e autonomia organizzativa� Non possono invocare difficoltà organizzative (CdS,

VI, sent. 635/1998);

Pillole di CAD

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� Art. 5 Pagamenti verso le PA deve essere consentito il pagamento per via telematica , anche attraverso intermediari privati di servizi; Possibili strumenti di pagamento: carte di debito/credito, prepagate, altri strumenti elettronici di pagamento

� art. 5 bis La comunicazione tra imprese e PA deve avvenire utilizzando esclusivamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (DigitPacontrollerà)

� Art. 10 Il SUAP deve erogare i propri servizi verso l’utenza in via telematica

Pillole di CAD

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Pillole di CAD

� Art. 6 PEC per le comunicazioni telematiche con la PA e tra PA si usa la PEC (la consultazione degli indirizzi PEC e l’estrazione degli elenchi da parte delle PA èeffettuata sulla base di regole tecniche che emanate da DigitPA)

� Art.7 Soddisfazione dell’utenza I cittadini possono valutare l’operato dell’amministrazione, la qualità e l’efficacia dei servizi erogati in rete

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� Art. 12 L’attuazione delle disposizioni del CAD è rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti

� Art. 15 Nella valutazione dei progetti ICT si deve tener conto dei risparmi effettivi, nonché dei costi e delle economie (le Pa quantifica annualmente i risparmi (riforma Brunetta)

Pillole di CAD

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Il CAD per cittadini ed imprese

Con il CAD nasce il diritto all’uso delle nuove

tecnologie nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

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Trasparenza - Open Data

art. 11 D. Lgs . n. 150/2009La trasparenza e' intesa come accessibilità totale , anche attraverso

lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni

aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e

valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione.

I “dati” si chiamano così perché vanno dati altrimenti si chiamerebbero “tenuti”

(da twitter)

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art. 50, comma 1, D. lgs . n. 82/2005

� I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione , alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati.

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I tempi di attuazioneIn coerenza con il Piano e‐Gov 2012,

l’orizzonte temporale dell’intervento è il 2012.

� Nel giro di 18 mesi, attraverso computer e Internet, famiglie e imprese potranno colloquiare con tutte le amministrazioni locali e centrali.

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Orizzonte temporaleEntro 3 mesi � Le PA utilizzano la PEC per le comunicazioni che richiedono

una ricevuta di consegna Entro 4 mesi� Le PA individuano un unico ufficio responsabile

dell’attività ICT Entro 6 mesi� Le PA centrali pubblicano sui siti istituzionali i bandi di

concorso� Le amministrazioni consentono ovunque i pagamenti ad

esse spettanti per via telematica � Le amministrazioni e le imprese comunicano tra loro

esclusivamente per via telematica

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Entro 12 mesi

� Dematerializzazione dei documenti della PA: saranno emanate regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici,

� Archivi informatizzati : si emanano le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale

� Le PA non potranno richiedere l’uso di moduli e formulariche non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali

� Il cittadino fornisce una sola volta i propri dati alla PA. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti.

Orizzonte temporale

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Entro 12 mesi� Definite le basi di dati di interesse nazionale � Emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD � Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito

DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Amministrazione finanziaria

Entro 15 mesi� Le PA predispongono appositi piani di emergenza idonei

ad assicurare, in caso di eventi disastrosi , la continuitàdelle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività

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Orizzonte temporale

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Un po ’ di storia – Evoluzione normativa

Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Le istituzioni e le amministrazioni pubbliche devono ristabilire il contatto con i cittadini e rispondere loro in modo nuovo, al fine di mantenere la legittimità del processo decisionale. I cittadini hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano.

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Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Devono essere pienamente utilizzate le nuove tecnologie dell’informazione e della

comunicazione (all. II, lett. c), n.3)

Un po ’ di storia – Evoluzione normativa

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Legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 3 –bis

Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni

Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le

diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”

Un po ’ di storia – Evoluzione normativa

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� Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)

� D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (SPC – Sistema pubblico di connettività

Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazioneapplicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione)

� CAD d. lgs. 82/2005 � Nuovo CAD d.lgs. 235/2010

Un po ’ di storia – Evoluzione normativa

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Accessibilità Usabilità

� Art. 53 CAD� Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali

su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità , nonché di elevata usabilità e reperibilità , anche da parte delle persone disabili , completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

� Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Stanca)� DPR 1 marzo 2005, n.75 (reg. attuazione legge 4/2004)� DM 8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per

l'accessibilità agli strumenti informatici)

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Art. 54 del CAD contiene una serie di contenuti minimi obbligatori per i siti delle PA.

� Tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti

� Le Pa sono tenute ad adottarestrumenti per la rilevazione immediata e sicura del giudizio dei propri “clienti”sui servizi online customersatisfaction

Contenuti minimi dei siti PA art. 54

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Contenuti minimi dei siti PA art. 54

L’organigramma completoa) L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da

ciascun ufficio, il termine del procedimento, il RUP(241/90)

b) Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti (241/90)

c) L’elenco delle caselle di posta elettronica + le PECd) Pubblicazioni/Informazioni/comunicazioni ( L.241/90

e L. 150/2000)*e) L’elenco dei bandi e concorsif) L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione

L’elenco dei compensiMarina Mancini

mm1

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Diapositiva 27

mm1 e direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazionemarina; 11/06/2011

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� Le Pa centrali comunicano in via telematica al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri i seguenti dati, che verranno pubblicati sul sito del Min. Pa

� b) elenco tipologie di procedimento, termine, il RUP � c) Scadenze e modalità di adempimento� g) Elenco dei servizi forniti in rete� g-bis) Bandi di concorso

�Tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti

Contenuti minimi dei siti PA art. 54

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Le PA pubblicano almeno un indirizzo PECindicando i tempi di risposta.

Le PA devono pubblicare un registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico con strumenti di verifica a distanza per la visualizzazione da parte del cittadino delle pratiche che lo riguardano.(Entro il 31/12/2009 L.69/09 )

I dati pubblici presenti sui siti delle PA sono fruibili gratuitamente senza necessità di identificazione

Contenuti minimi dei siti PA – art. 54

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� Di PEC se ne parla già all’ Art. 34 Legge 69/2009 , che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

� Entro il 30 giugno 2009 , le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti erano tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta , le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Marina Mancini

Contenuti minimi dei siti PA – art. 54

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� Le Pa garantiscono che i dati pubblicati nei rispettivi siti web siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

� La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale(art. 32 L.69/2009 – albi pretori on line)

Contenuti minimi dei siti PA – art. 54

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Pubblicazione di moduli/formulari

Marina Mancini

•Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari”

•la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione delle performance

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Ancora sui dati

� Art. 50-58 - Scambio di dati fra amministrazioni

� Qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile ad altre PA per lo svolgimento di compiti istituzionali

� Le amministrazioni titolari di dati predispongono apposite convenzioni aperte per assicurare l’accessibilità dei dati

� I dati sono disponibili gratuitamente, eventuali elaborazioni dei dati possono essere remunerate

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basi di dati di interesse nazionale

Art. 60

�Repertorio nazionale dei dati territoriali

�Indice nazionale delle anagrafi �Casellario giudiziale

�Registro delle imprese �Banca dati nazionale dei contratti pubblici �Archivi automatizzati in materia di

immigrazione e di asilo

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Accesso ai servizi in rete: Identificazione informatica

� Art. 64 Per offrire servizi in rete con sicurezza ed affidabilità, è necessario avere la certezza che ad un nome-utente e password sia associato univocamente un soggetto fisico o giuridico -cittadino o azienda.

� Ciò avviene attraverso la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad esso, consentendone l’individuazione nei sistemi informativi

� Strumenti per ottenere l’identificazione informatica: � la carta di identità elettronica (CIE) � carta nazionale dei servizi (CNS), � strumenti diversi per individuare il soggetto richiedente, purché

ne consentano l’identificazione in modo univoco Marina Mancini

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Istanze alle PA

� Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e si prevede l’utilizzo di strumenti di firma piùsemplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità; in particolare le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle PECrilasciate previa identificazione del titolare.

� Tramite PEC potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class action

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Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica

Art 65 c e c -bis: le istanze presentate alle Pa sono valide se:

sottoscritte con firma digitale il cui certificato èrilasciato da un certificatore accreditato

� Sono presentate mediante CIE o CNS; � autore identificato informaticamente� c. 3 art. 38, DPR 445/2000 (invio dell’istanza con

copia fotostatica del documento di identità ) � Invio tramite casella di PEC purché le credenziali

di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare , anche per via telematica

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Firma elettronica

� Il CAD individua 4 tipi di firma:� La firma elettronica, la firma elettronica

avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma digitale.La firma elettronica è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati con metodi di identificazione informatica.

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Firma elettronica avanzata

� È l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informaticoche consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi con i quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

� INTRODOTTA PER LA PRIMA VOLTA DAL CAD� Ha piena validità legaleMarina Mancini

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Firma elettronica qualificata

� Una firma elettronica qualificata è definita come la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario , creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

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Firma digitale

� Art. 24 E’ una firma elettronica che garantisce con sicurezza l’identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbriecc

� Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un certificato qualificato da un ente certificatore e su un sistema di chiavi crittografate che risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell’affidabilità della firma. SARANNO EMANATE NUOVE REGOLE TECNICHE

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Differenza tra firma digitale e firma elettronica

Da wikipediaMarina Mancini

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Riepilogo firme

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FEA + certificato qualificato + crittigrafia

Firma digitale

FEA + Certificato qualificato

Firma elettronica qualificata

FE +Connessione univoca

con il soggetto, controllo esclusivo

Firma elettronica avanzata

Insieme di datiFirma elettronica

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Dematerializzazione dei documenti

� Si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti prevedendo che le PA debbano formare gli originali dei propri documenti utilizzando le tecnologie informatiche e viene conseguentemente riordinata anche la disciplina delle copie e dei documenti informatici e amministrativi

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Documento informatico

� documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti opposto al documento analogico.

� Art.21 il d.i., cui è apposta la firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di sicurezza, qualità, integrità e immodificabilità.

� Le scritture private sono sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale.

� Le regole tecniche per la gestione del d.i. sono stabilite dall’art. 71

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Validità dei documenti

� Art. 20- 23 Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio pc per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali

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Copia informatica di documento analogico� copia informatica di documento analogico: il

documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto - In sostanza una scansione OCR

VALIDITA’� Con attestazione di conformità stessa efficacia probatoria

degli originali � Senza attestazione di conformità, stessa efficacia

probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta

� Nel caso di documenti della PA è sempre richiesta l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale

Marina Mancini

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Documento informatico e copie

Documento informatico� copia analogica di documento informatico : il

documento su carta avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto.

Copie analogiche di documenti informatici� Le copie su supporto analogico di documento

informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale , hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

Marina Mancini

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Protocollo informatico

� ART. 40-bis Formano oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’art. 53 del DPR 445/2000 le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronicanonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 .

� Saranno protocollate in via informatica tutte le comunicazioni inviata tramite posta elettronica certificata tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le imprese

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Procedimento e fascicolo informatico

� Art. 41 L’amministrazione titolare del procedimento è tenuta a raccogliere gli atti , i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo informatico, dotato di un apposito identificativo .

� Al Fascicolo informatico possono accedere i cittadini ai sensi delle L. 241/90, anche in maniera telematica.

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Conservazione dei documenti

� Art. 43-44 I documenti, ed ogni atto di cui èprescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo siano effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

� Saranno emanate nuove regole tecnicheMarina Mancini

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Requisiti per la conservazione dei documenti informaticiIl sistema di conservazione dei documenti

informatici assicura: � l'identificazione certa del soggetto che ha

formato il documento; � l'integrità del documento; � la leggibilità e l'agevole reperibilità dei

documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

� il rispetto delle misure di sicurezza

Marina Mancini

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Conservazione dei documenti informatici

� Art. 44 - E’ istituita la figura del responsabile della conservazione dei documenti informatici che opera in accordo con il responsabile deltrattamento dei dati personali ed il responsabile del protocollo informatico

� Il responsabile della conservazione dei documenti informatici può avvalersi di soggetti esterni pubblici o privati per la conservazione dei documenti che offrano garanzie tecnologiche ed organizzative.Marina Mancini

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Conservatori accreditati

� Viene quindi introdotta la figura dei Conservatori accreditati soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza ed affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici

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PEC art. 47 - 48

Le amministrazioni:� devono utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che

necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna – tipo raccomandata A/R – verso cittadini, professionisti, imprese che hanno preventivamente comunicato il proprio di indirizzo di PEC;

� devono pubblicare i propri indirizzi PEC nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni, che costituisce la rubrica degli indirizzi delle amministrazioni, accessibile e consultabile da tutti all’indirizzo www.indicepa.gov.it ;

I cittadini:� accettano automaticamente l’invio di atti e provvedimenti che li

riguardano da parte delle pubbliche amministrazioni una volta dichiarato il proprio indirizzo PEC

� Gli indirizzi di PEC dei diversi enti all’indirizzo: www.indicepa.gov.it . � Le comunicazioni inviate via PEC devono essere protocollate Marina Mancini

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PEC

� Le istanze possono essere inviate da tutte le caselle PEC rilasciate previa identificazione del titolare

� Le amministrazioni possono accedere agli elenchi di titolari di casella PEC (regole tecniche con Garante)

� Ad aprile 2010 è stata avviata l’iniziativa CEC-PAC Postacertificat@: PEC gratuita ai cittadini per le comunicazioni con le PA iscritte all’indice IPAwww.indicepa.gov.it

� In fase di realizzazione: PEC per i dipendenti pubblici Marina Mancini

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� Art. 73 - SPC: è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione

� Assicura il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuove l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati

� Partecipano ad SPC tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 c.2, del d. lgs 165/2001

Marina Mancini

Sistema pubblico di connettività

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Sicurezza digitale

� Art. 51 Il CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disasterrecovery (Una calamità improvvisa e non pianificata che causa gravi danni o perdite es: anche un guasto critico nel server).

� Le Pa dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi ed il ritorno alla normale operatività.

Marina Mancini

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Continuità operativa

� La pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità dei propri servizi per garantire il corretto svolgimento della vita nel Paese (art. 97 della Costituzione ed il principio di buon andamento dell'amministrazione, da rispettare anche se si utilizzano tecnologie ICT)

� Da DigitPA : Continuità operativa : insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi di un evento che ha colpito una organizzazione o parte di essa con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività in generale. Disaster Recovery : insieme di attività volte a ripristinare lo stato del sistemainformatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso.Marina Mancini

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Piani

Piano di continuità operativa - Piano di disaster recoveryLe amministrazioni pubbliche verificano la

funzionalità del piano di continuitàoperativa con cadenza biennale

� I piani sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica

�Sugli studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA”

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Ogni piano deve definire:

� dove si identificano gli elementi fisici: sedi,data center,

� elementi funzionali: servizi dell’organizzazione coperti dal piano

� Ruoli e responsabilità nella gestione dell’emergenza,

� Criteri di attivazione delle procedure di emergenza

� reperibilità del personale chiave � modalità di comunicazione ai dipendenti� modalità di comunicazione agli esterni interessati� Modalità di verifica e di aggiornamento del Piano

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Punti di debolezza del CAD� Wikipedia alla voce CAD così riassume le critiche al Codice:

� il Codice conterrebbe numerose enunciazioni di principio, spesso piuttosto solenni, senza accompagnarle però con disposizioni operative che ne consentano la concreta attuazione;

� il Codice avrebbe scorporato un assetto normativo che già era organico: la disciplina del documento informatico, secondo tale opinione, trovava, infatti, la propria sede naturale nel "testo unico sulla documentazione amministrativa" (DPR 445/2000), dove l'atto elettronico era disciplinato contestualmente all'atto cartaceo in un regime di perfetta alternatività tra i due supporti;

� con il Codice sarebbe degenerato l'intento iniziale di usare l'informatica come strumento per la semplificazione amministrativa, facendo diventare la digitalizzazione un fine a sé stante, sottovalutando i rischi di un passaggio non sufficientemente graduale dal cartaceo all'elettronico, primo fra tutti l'acuirsi del digital divide fra cittadini dotati di confidenza con lo strumento informatico, e cittadini che per ragioni sociali o anagrafiche hanno difficoltà a rapportarsi telematicamente con l'amministrazione.

Marina Mancini

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enunciazioni di principio solenni

�Diritti = Obbligo�Semplificare: “tecnologizzare la burocrazia”

Marina Mancini

Punti di debolezza del CAD

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ConclusioneCAD

La semplificazione dell'accesso informatico può portare ad una vera e

propria nuova cultura della partecipazione e dell’uguaglianza!

Siamo pronti per questo?

Buona applicazione del CAD

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Piano di comunicazione del CAD

�Per informazioni: [email protected]

�Numero verde: 803001

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Sitografia e fonti� http://www.e2012.gov.it/egov2012/index.php� http://www.pubbliaccesso.gov.it� http://www.digitpa.gov.it� http://www.indicepa.gov.it/� http://www.wikipedia.it� http://www.webaccessibile.org� http://www.indicepa.gov.it� https://www.postacertificata.gov.it

Marina Mancini

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Marina [email protected]