CACCIA DI SELEZIONE MODIFICHE COMMENTO E … di slezione... · prelievo articolato per classi di...

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CACCIA DI SELEZIONE MODIFICHE al regolamento presentate dal cons. del gruppo UDC Maurizio Lucchesi Emendamenti al Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei cervidi e dei bovidi Titolo I Principi generali Gestione dei distretti Art 7 (pag.4) Inserire il comma 5: 5)con il presente regolamento sarà costituito il coordinamento dei responsabili di distretto Art.9 (pag.5) Censimenti In cacciata durante le uscite la diligente compilazione delle schede di avvistamento contribuiscono ai fini dei censimenti. In contemporanea diminuire le uscite delle osservazioni dei cacciatori; Art.11 (pag.7) Comma 5 Dopo : “…abbattuti avviene tramite l’esame” depennare : “della testa scongelata” inserire: “la presentazione dell’ungulato abbattuto presso i punti di raccolta e presentazione dove il personale addetto esegue i dovuti accertamenti.” COMMENTO E MOTIVAZIONI all’emendamento Ciò per una logica e migliore funzionalità dell’organizzazione e gestione della caccia di selezione Le uscite sarebbero superflue perché il periodo marzo –aprile segue repentinamente il periodo di caccia di fine inverno. Ogni cacciatore conosce bene la propria zona ed i capi presenti, proprio per le uscite di caccia da poco concluse. Per il censimento la differenza sta nel fatto che il cacciatore ritorna nei propri luoghi a censire senza fucile. Quindi le schede di avvistamento proposte nel seguente art. 14 comma 6 adempiono adeguatamente a quantificare le popolazioni delle varie specie di ungulati Art. 10 (pag.6) Comma 3 La densità sul territorio di 5 capi è pressoché non rilevabile (per l’aumento dei distretti), comunque può andare. Il controllo della testa scongelata potrebbe favorire mistificazioni anche per indebite acquisizioni di punteggi per salire di graduatoria

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CACCIA DI SELEZIONE

MODIFICHE

al regolamento presentate dal cons. del

gruppo UDC Maurizio Lucchesi

Emendamenti al

Regolamento provinciale per la gestione

faunistica e venatoria dei cervidi e dei bovidi

Titolo I

Principi generali

Gestione dei distretti

Art 7 (pag.4)

Inserire il comma 5:

5)con il presente regolamento sarà costituito il

coordinamento dei responsabili di distretto

Art.9 (pag.5)

Censimenti

In cacciata durante le uscite la diligente

compilazione delle schede di avvistamento

contribuiscono ai fini dei censimenti.

In contemporanea diminuire le uscite delle

osservazioni dei cacciatori;

Art.11 (pag.7)

Comma 5

Dopo : “…abbattuti avviene tramite l’esame”

depennare : “della testa scongelata” inserire:

“la presentazione dell’ungulato abbattuto presso

i punti di raccolta e presentazione dove il

personale addetto esegue i dovuti accertamenti.”

COMMENTO

E

MOTIVAZIONI

all’emendamento

Ciò per una logica e migliore funzionalità

dell’organizzazione e gestione della caccia di

selezione

Le uscite sarebbero superflue perché il periodo

marzo –aprile segue repentinamente il periodo

di caccia di fine inverno. Ogni cacciatore

conosce bene la propria zona ed i capi presenti,

proprio per le uscite di caccia da poco concluse.

Per il censimento la differenza sta nel fatto che

il cacciatore ritorna nei propri luoghi a censire

senza fucile. Quindi le schede di avvistamento

proposte nel seguente art. 14 comma 6

adempiono adeguatamente a quantificare le

popolazioni delle varie specie di ungulati

Art. 10 (pag.6)

Comma 3

La densità sul territorio di 5 capi è pressoché

non rilevabile (per l’aumento dei distretti),

comunque può andare.

Il controllo della testa scongelata potrebbe

favorire mistificazioni anche per indebite

acquisizioni di punteggi per salire di graduatoria

Bozza del regolamento oggetto degli emendamenti di cui sopra

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA

GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI

CERVIDI E DEI BOVIDI xxxx Proposte di correzione al testo originario avanzate dal gruppo di lavoro della Provincia

xxxx Proposte di correzione avanzate dal CAVePi alla proposta del gruppo di lavoro della Provincia

xxxx Proposte di correzione avanzate dalla Polizia provinciale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità e principi 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del

Muflone e del Cervo all’interno della Provincia di Pisa, nel rispetto del Regolamento Regionale

per la gestione faunistica venatoria degli Ungulati, dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e

Regionale e dei principi della conservazione faunistica allo scopo di favorire un'equilibrata

presenza sul territorio delle diverse specie ed assicurare un'efficace tutela delle colture agricole

mediante una corretta prevenzione dei danni che tali specie arrecano alle colture medesime.

2. Il Capriolo è, in provincia di Pisa, specie autoctona, mentre hanno origine alloctona, Daino,

Muflone e Cervo. Quest’ultimo, infatti, deve la sua attuale presenza a fughe fortuite da alcuni

recinti di allevamento presenti nel territorio provinciale. I danni alle colture agricole che lo

sviluppo incontrollato di queste popolazioni potrebbe generare, impone di programmare una

loro equilibrata presenza sul territorio. Una lungimirante programmazione delle presenze di

queste specie, da realizzare tramite un'azione di controllo numerico di carattere conservativo

delle diverse popolazioni, si ritiene essere una soluzione ottimale per mantenere entro limiti

accettabili la conflittualità tra queste stesse specie e le colture agricole che insistono sul

territorio. La caccia di selezione, intesa come prelievo tecnicamente determinato e

disciplinatamente realizzato e controllato, è pertanto lo strumento che il presente Regolamento

adotta per assicurare nel tempo un'ottimale conservazione di queste specie.

3. Per caccia di selezione s'intende un’attività gestionale di carattere conservativo basata su di un

prelievo articolato per classi di sesso e di età, determinato sulla base di specifiche azioni di

monitoraggio condotte e/o coordinate da tecnici qualificati, elaborato sempre da tecnici

qualificati, approvato dalla Provincia e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel quadro

di uno specifico Protocollo tecnico sottoscritto da ambedue gli Enti, realizzato in modo

regolamentato da cacciatori abilitati tramite corsi volti a fornire loro precise nozioni circa la

biologia, l'etologia, l'ecologia, la gestione delle diverse specie e l'impiego di armi a canna rigata

munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico, verificato nella sua corretta esecuzione

ad opera di tecnici qualificati, nonché soggetto a specifici provvedimenti disciplinari nei casi di

mancata osservanza.

4. Il cacciatore di selezione, in quanto possessore di fondamentali nozioni per la corretta

conservazione dei Cervidi e dei Bovidi, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella gestione di

queste specie. Esso è quindi tenuto a collaborare con la Provincia e gli Ambiti Territoriali di

Caccia, in particolare per:

• il conseguimento di una gestione faunistica e venatoria di carattere conservativo

• la realizzazione di un'efficace prevenzione dei danni

• la conduzione di studi volti a migliorare la gestione di tali medesime specie.

Gli A.T.C., per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare della prevenzione dei danni

arrecati alle colture agricole da parte di Cervidi e Bovidi, possono richiedere al cacciatore di

selezione specifiche forme di collaborazione.

5. La Provincia ha compiti di programmazione e di controllo sull'intera gestione dei Cervidi e dei

Bovidi, nonché di promozione e sostegno a studi, ricerche e sperimentazioni volte a migliorare

la conoscenza e la gestione di queste specie. Gli Ambiti Territoriali di Caccia hanno il compito

di realizzare, in sintonia tra loro e con gli indirizzi provinciali di programmazione, una corretta

gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi, compresa un'efficace prevenzione dei danni che

queste specie arrecano alle colture agricole. Le Associazioni Venatorie, Agricole ed

Ambientaliste sono chiamate a collaborare con la Provincia e gli A.T.C. nella programmazione

e gestione di queste specie al fine di conseguirne un'oculata conservazione sull'intero territorio

provinciale.

Art.2 Protocollo tecnico con l'I.N.F.S. 1. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è, per la Provincia di Pisa, un punto di riferimento

essenziale per quanto concerne la conservazione e la gestione dei Cervidi e dei Bovidi. L’invio

ogni anno da parte della Provincia dei piani di prelievo dei Distretti e delle A.F.V. e

l’elaborazione da parte dell’I.N.F.S. dei relativi pareri tecnici, comporta per ambedue le parti un

oneroso, e non sempre produttivo, dispendio di energie. Al fine di rendere questo rapporto più

snello ed al tempo stesso più qualificato, la Provincia di Pisa provvede a sottoscrivere

congiuntamente con l'I.N.F.S., un dettagliato Protocollo tecnico nel quale sono specificati gli

indirizzi tecnici ai quali la Provincia di Pisa si impegna ad attenersi nella gestione e

conservazione dei Cervidi e dei Bovidi., compresi gli interventi di contenimento numerico da

realizzarsi secondo quanto previsto dall'art.37 della L.R. n.3/94.

2. Il Protocollo tecnico tra I.N.F.S. e Provincia di Pisa è parte integrante è sostanziale del presente

Regolamento.

Art.3 Disciplinare provinciale della caccia di selezione 1. La Provincia, al fine di assicurare alla caccia di selezione un disciplinato svolgimento in ogni

sua fase ed aspetto, approva, contestualmente al presente Regolamento, uno specifico

Disciplinare provinciale della caccia di selezione.

2. Il Disciplinare della caccia di selezione detta i criteri e le modalità per la gestione dei Distretti e

delle relative sottozone, delle postazioni di caccia, delle diverse graduatorie, dei censimenti,

delle uscite di caccia, dell'assegnazione dei capi da prelevare e del controllo dei capi prelevati,

nonché i criteri e le modalità della caccia di selezione all'interno delle Aziende Faunistico

Venatorie.

3. Eventuali modifiche ed integrazioni del Disciplinare, sono adottate dalla Provincia di Pisa con

atto della Giunta.

TITOLO II

ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

Art.4 Corso di abilitazione 1. La Provincia ha il compito di istituire i corsi per l'abilitazione alla caccia di selezione a

Capriolo, Daino, Muflone e Cervo, riservandosi la possibilità di affidarne l'organizzazione alle

Associazioni Venatorie e/o agli Ambiti Territoriali di Caccia. La Provincia ha altresì il compito

di stabilire, in collaborazione con gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie, il numero massimo di

partecipanti ammissibili a ciascun corso. Possono essere ammessi ai corsi di abilitazione solo i

cacciatori che hanno la propria residenza venatoria in un Ambito Territoriale di Caccia della

Provincia di Pisa.

2. Il programma di ciascun corso è stabilito dall’Amministrazione Provinciale, previa

approvazione da parte dell'Istituto Nazionale per La Fauna Selvatica. Il corso sul Capriolo,

articolato in n.6 lezioni di 2 ore ciascuna, in quanto destinato a fornire oltre che nozioni sulla

biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria della specie, anche indicazioni

sui principi generali della gestione conservativa e sul corretto impiego delle armi a canna rigata,

rappresenta il corso di base per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione. I corsi

per Daino, Muflone e Cervo sono articolati ciascuno in 4 lezioni di 2 ore ciascuna. Il cacciatore

abilitato al Capriolo può fare richiesta di frequentare il corso di una, due o tre specie. Tali corsi,

in quanto accessori, forniscono solo nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione

faunistica e venatoria di ciascuna specie.

3. Ai fini dell'ammissione agli esami, la frequenza dei corsi è obbligatoria ed è accertata

direttamente dai docenti, i quali sono tenuti a controllare che ciascun partecipante firmi,

all'inizio ed al termine di ciascuna lezione, il Registro delle presenze fornito dalla Provincia. Il

partecipante al corso che ha effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore ad

1 lezione o ad un massimo di 2 ore in lezioni diverse per il Capriolo e a 1 lezione o ad un

massimo di 2 ore in lezioni diverse per ciascuna delle altre tre specie, non è ammesso a

sostenere la prova di esame. La Provincia si riserva la possibilità di verificare il rispetto degli

obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento dei corsi.

Art.5 Esame di abilitazione 1. La Commissione d’esame per il conseguimento dell'abilitazione alla gestione faunistica e

venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è nominata dalla Provincia ed è composta:

• dal docente responsabile del corso

• dal Dirigente del Servizio “Forestazione e Difesa fauna” o suo delegato

• da un esperto in materia

• da un dipendente amministrativo della Provincia con funzioni di Segretario.

2. L’esame di abilitazione alla gestione faunistica e venatoria del Capriolo, è l'esame

fondamentale per conseguire l'abilitazione alla caccia di selezione e si articola in una prova

scritta ed una prova orale. La prova scritta si articola in 15 domande a quiz sulle materie del

corso. Il candidato che risponde erroneamente e/o non risponde a più di 3 domande non è

ammesso alla successiva prova orale. La prova orale si basa su domande inerenti le materie del

corso e sul riconoscimento della specie tramite proiezione di diapositive e visione in aula di

trofei e mandibole. Consegue l'abilitazione il candidato che nella prova orale raggiunge una

valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è

espressa in 60/60mi (30/30mi per ciascuna prova). La Commissione esaminatrice al termine

della prova orale provvede a comunicare al candidato l’esito dell’esame stesso ed il punteggio di

abilitazione complessivamente conseguito.

3. L'accesso agli esami per l'abilitazione a Daino, Muflone e Cervo è consentito solo al cacciatore

che ha già superato l'esame di abilitazione al Capriolo. Essi si basano ugualmente su una prova

scritta ed una orale. I candidati sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per le sole

specie per le quali hanno regolarmente frequentato il corso. La prova scritta verte sulle materie

dei corsi e si articola su 10 domande a quiz, per ciascuna delle tre specie. Al candidato, per

essere ammesso alla successiva prova orale, non è consentito compiere un numero di errori e/o

di mancate risposte superiore a 2 per ciascuna delle tre distinte serie di domande. Ogni prova

orale è basata sulle materie trattate nello specifico corso e sul riconoscimento della singola

specie, tramite proiezioni di diapositive e la visione in aula di trofei e mandibole. Per ogni

singola specie, l'abilitazione è conseguita dal candidato che nella prova orale raggiunge una

valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è

espressa in 60/60mi, per ciascuna delle tre specie (30/30mi per ogni prova). La Commissione

esaminatrice al termine delle prove orali provvede a comunicare al candidato l’esito dell’esame

stesso ed il punteggio di abilitazione conseguito per ciascuna specie. Gli esami per l'abilitazione

alla gestione faunistica e venatoria di Daino, Muflone e Cervo, sono esami accessori.

4. La Provincia trasmette agli A.T.C. l’elenco dei cacciatori abilitati ed i punteggi conseguiti da

ciascuno di loro, per il Capriolo e per ciascuna delle altre tre specie.

Art.6 Registro Provinciale dei cacciatori di selezione 1. Presso la Provinciale di Pisa è istituito, con Determinazione Dirigenziale n.729 del 04.03.2002,

il Registro Provinciale dei cacciatori di selezione, di cui all’art. 90, comma 1, del Testo unico

dei regolamenti regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, di cui al DPGR

25 febbraio 2004, n. 13/R.

2. L’iscrizione al Registro Provinciale è consentita al cacciatore che abbia superato l’esame di

abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo, rappresentando il superamento degli esami sulle

altre specie semplici titoli accessori.

3. Il cacciatore in possesso di un'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'altra provincia

della Toscana, sulla base di corsi espressamente approvati dall'I.N.F.S., può essere inserito nel

Registro Provinciale, purché sia iscritto ad un A.T.C. della provincia di Pisa e non eserciti la

caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana.

4. La Provincia provvede a rilasciare a ciascun iscritto al Registro Provinciale una certificazione

attestante le specie per le quali esso ha conseguito l'abilitazione.

5. La caccia di selezione all’interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente

da cacciatori iscritti al Registro Provinciale e a tal fine la Provincia provvede ad inviare agli

A.T.C. l’elenco aggiornato dei cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale.

6. La Provincia, nel rispetto della normativa regionale, rilascia ai cacciatori che hanno optato per la

forma di caccia in via esclusiva agli Ungulati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di

caccia e gli abbattimenti effettuati, e provvede a trasmetterne il relativo elenco agli A.T.C. di

competenza.

TITOLO III

GESTIONE DEI DISTRETTI

Art.7 Distretti di gestione 1. La Provincia, sentiti gli A.T.C. competenti per territorio e nel rispetto del Piano Faunistico

Venatorio Provinciale, individua il territorio vocato per la gestione faunistica e venatoria di

ciascuna specie di Cervidi e Bovidi.

2. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è affidata agli Ambiti Territoriali di

Caccia che la esercitano mediante unità minime di gestione definite Distretti di gestione,

individuati dagli A.T.C. medesimi ed istituiti dalla Provincia, che ne determina altresì le specie

costituenti l’oggetto della gestione stessa.

3. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai Distretti di gestione, ciascun

Distretto è compreso all’interno di un solo A.T.C. ed è costituito da un’area delimitata da

confini naturali, tale da consentire, per quanto possibile, la gestione di popolazioni omogenee.

4. La gestione dei Distretti è disciplinata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione.

Art.8 Sottozone di caccia 1. Ogni Distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia, costituenti le unità minime nelle

quali può essere realizzato il Piano di prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata

sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo, di norma,

mediamente non inferiore a 80 ettari. In ciascun Distretto il numero di cacciatori ammessi deve

essere uguale o inferiore al numero di sottozone.

2. A ciascuna sottozona può essere assegnato un solo cacciatore.

3. L’A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di cui

all’art. 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere previste anche

modalità particolari di applicazione di quanto stabilito al comma 2.

4. L'A.T.C. provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia in scala 1:25000

riportante le sottozone, tali cartografie sono approvate dalla Provincia.

5. La gestione delle sottozone è attuata nel rispetto del Disciplinare provinciale della caccia di

selezione.

Art.9 Censimenti 1. Il censimento rappresenta lo strumento tecnico fondamentale per la gestione conservativa dei

Cervidi e dei Bovidi, indispensabile ai fini dell'autorizzazione di qualsiasi Piano di gestione e di

prelievo.

2. Per la gestione del Capriolo all’interno dei Distretti i metodi per la definizione della densità e

della struttura di popolazione sono:

• il censimento in battuta su aree campione predeterminate dai tecnici degli A.T.C.

• le osservazioni in contemporanea da punti fissi predeterminati all'interno delle sottozone,

condotte dai cacciatori di selezione sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C., nelle aree aperte

del Distretto di gestione

Il primo metodo fornisce valori di densità; il secondo metodo fornisce dati circa la struttura. I

censimenti in battuta su aree campione sono condotti, tendenzialmente, sul 10% della superficie

boschiva di ciascun Distretto. La superficie delle singole battute non è, di norma, inferiore ai 15

ettari, con una presenza di battitori non inferiore ad 2-3 persone per ettaro di superficie da

censire. Tanto i censimenti in battuta quanto le osservazioni a vista per la determinazione della

struttura della popolazione, sono condotti nei mesi di Marzo e Aprile.

3. Per la gestione del Daino e del Muflone all’interno dei Distretti i metodi per la definizione della

densità e della struttura di popolazione sono:

• il censimento a vista da punti fissi, predeterminati dai tecnici degli A.T.C., condotto nelle

aree aperte dai cacciatori di selezione in simultanea sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C.

• il censimento, di carattere integrativo, del numero di maschi adulti di Daino in bramito

realizzato dai tecnici degli A.T.C.

Il primo metodo fornisce valori di densità e struttura; il secondo, quando impiegato, può fornire

un numero minimo di maschi adulti presenti e, mediante le conoscenze della struttura, condurre

anch’esso alla consistenza della popolazione.

4. L'organizzazione dei censimenti è compito degli A.T.C. che a tal fine si avvalgono dei

Responsabili dei Distretti.

5. Il fondamentale dovere del cacciatore di selezione, per poter partecipare alla realizzazione del

Piano di gestione e di prelievo, è la disciplinata partecipazione ai censimenti.

6. L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è

regolamentata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione.

Art.10 Piani di gestione e di prelievo 1. L'A.T.C. redige ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di gestione e di prelievo di ciascun

Distretto, lo adotta e lo trasmette alla Provincia entro la data del 15 Giugno. Quest'ultima

provvede alla sua definitiva approvazione, verificandone la corrispondenza con quanto previsto

dal Protocollo tecnico stipulato tra la Provincia stessa e l'I.N.F.S.

2. Il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto è composto da:

• la cartografia in scala 1:25000 del Distretto e delle relative sottozone

• l’elenco dei cacciatori di selezione assegnati al Distretto

• l'organizzazione del Distretto

• i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio

• il piano di prelievo articolato per classi di età e di sesso

• il resoconto dei prelievi realizzati nella stagione precedente, suddivisi per classi di età e di sesso

• il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole

3. I Piani di prelievo del Capriolo devono essere elaborati nel rispetto dei seguenti parametri

massimi, riferiti alla popolazione prima dell'inizio della riproduzione:

• non più del 10-15% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 5 e 10 capi

per Km2;

• non più del 15-20% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 10 e 15

capi per Km2;

• non più del 20-25% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 15 e 20

capi per Km2;

• non più del 25-30% della consistenza stimata per i Distretti con densità superiori a 20 capi per

Km2

e devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo sul

totale dei capi da abbattere:

• piccoli (femmine e maschi) (di età inferiore ad 1 anno): 20-30%

• maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-25%

• maschi adulti (di età superiore ai 2 anni): 10-20%

• femmine adulte (di età superiore ad 1 anno): 30-45%

4. Nel caso del Daino, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione poste

dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza stimata in primavera

prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati nelle seguenti classi di

età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso:

• piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 20-40%

• maschi giovani (tra 1-2 anni di età) (fusoni): 10-20%

• maschi sub-adulti (di 2-4 anni di età) (balestroni): 5-10%

• maschi adulti (di 5 e più anni) (palanconi): 3-5%

• femmine (di età superiore ad 1 anno): 30-40%

5. Per quanto concerne il Muflone, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di

prevenzione poste dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza

stimata in primavera prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati

nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso:

• piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 25-40%

• maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-20%

• maschi adulti (di 3-5 anni): 5-10%

• maschi adulti di oltre 5 anni: 3-5%

• femmine (di età superiore ad 1 anno): 25-45%

6. Per quanto concerne il Cervo, qualora si renda necessario iniziarne il controllo numerico, la

gestione faunistica venatoria sarà regolata con uno specifico protocollo tecnico sottoscritto tra

Provincia, A.T.C. ed I.N.F.S.

7. Il prelievo e regolamentato dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione.

Art.11 Monitoraggio biologico e controllo dei capi abbattuti 1. Nel caso del Capriolo, data l'importanza della specie, se ne prevede un monitoraggio biologico

basato sulla determinazione dei seguenti parametri:

• il peso dell’animale ben sventrato (privo cioè di :fegato, intestino, milza, reni, apparato

riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma)

• la lunghezza della mandibola

• l’età determinata sulla base dell’analisi della composizione e dell’usura dei denti

2. Il peso degli animali abbattuti è determinato direttamente dai cacciatori di selezione, nel rispetto

di specifiche indicazioni impartite dai tecnici degli A.T.C., mentre la lunghezza della mandibola

e la determinazione dell’età sono attuati direttamente dai tecnici degli A.T.C.

3. Nel caso di Daino e Muflone il controllo biologico si basa solo sulla determinazione dell’età.

4. Tutti i capi abbattuti devono essere esaminati, con le modalità previste dal comma successivo,

dai tecnici degli A.T.C., presso specifici Punti di raccolta e controllo organizzati dagli A.T.C.

medesimi al fine di verificare la loro corrispondenza con il piano di prelievo assegnato a ogni

singolo cacciatore.

5. Il controllo dei capi abbattuti avviene tramite l’esame della testa scongelata dell’animale, del

contrassegno numerato inamovibile e della relativa mandibola diligentemente pulita.

6. Il controllo dei capi abbattuti presso i Punti di raccolta e controllo avviene, salvo ragioni di

forza maggiore approvate dall'A.T.C., il giorno successivo all'ultimo giorno di caccia di ciascun

periodo della classe di età e sesso del capo abbattuto, ovvero nella data stabilita dall'A.T.C.

7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti comma 4 e 5, gli A.T.C. possono autorizzare

l’istituzione di Punti di primo controllo gestiti direttamente dai Distretti di Gestione nei quali i

cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l’abbattimento.

8. I cacciatori che non si presentano nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo non

avranno diritto al punteggio per il corretto abbattimento.

9. Il Disciplinare provinciale della caccia di selezione stabilisce le modalità con le quali l’A.T.C.

attua, all’interno dei Distretti, il controllo del colpo (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto).

10. Presso la Provincia è costituita la banca dei dati relativi alla caccia di selezione, alla quale

possono accedere gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie Agricole ed Ambientaliste.

Art.12 Calendario venatorio 1. Il presente Regolamento, rimandando al Calendario venatorio provinciale il compito di stabilire

ogni anno i periodi di prelievo di Cervidi e Bovidi per la provincia di Pisa, stabilisce che la

redazione di tali Calendari debba avvenire, per quanto reso in ogni caso possibile dalle

condizioni ambientali oggettivamente difficili (in particolare quelle derivanti dall'impiego dei

cani negli altri tipi di caccia) nelle quali viene svolta la caccia di selezione nella realtà pisana,

tenendo presenti i seguenti principi generali:

A) rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale;

B) rispetto della biologia delle singole specie;

C) rispetto, per ciascuna specie, della biologia delle singole classi di età e sesso

Art.13 Tecniche di caccia 1. La caccia di selezione è effettuata all’aspetto utilizzando una postazione di caccia sopraelevata

od a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per tutta la durata di

ciascun periodo di caccia di selezione. Tale postazione dovrà essere segnalata con l’apposizione

di picchetto numerato approvato dall’A.T.C., anche nel caso non vi siano strutture fisse.

2. Ciascun cacciatore di selezione può realizzare le postazioni di caccia dal 30° giorno prima

dell’inizio di ciascun periodo di caccia ed è tenuto a rimuovere completamente tutte le

postazioni da lui realizzate entro e non oltre il terzo giorno successivo al termine di ciascun

periodo di caccia di selezione, o entro il quinto giorno successivo a quello di completamento del

prelievo.

3. Le postazioni per la caccia di selezione possono essere mantenute oltre i termini della caccia di

selezione con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento

singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a

vuoto d’altezza non inferiore a mm. 40. E’ altresì consentito l’uso dei fucili a 2 o 3 canne con

l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo

deve essere comunque munita di ottica d’ingrandimento (cannocchiale) o di sistemi di

puntamento elettronico.

5. E’ fatto divieto durante la caccia di selezione di detenere ed utilizzare apparecchi radio

ricetrasmittenti, nonché detenere, anche all’interno del veicolo utilizzato per la caccia di

selezione, mezzi e strumenti vietati dalla caccia, compresi anche i congegni di puntamento,

sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori, ecc., fatta eccezione per quelli

previsti dal precedente comma.

6. Fatta eccezione per quanto stabilito nel Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati

feriti, fuori dalle postazioni di caccia segnalate, l’arma deve essere mantenuta scarica ed inserita

in custodia o, in alternativa, smontata.

Art. 14 Esercizio della Caccia di selezione 1. Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione e

dei contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall’A.T.C. Esso, prima di recarsi

all’appostamento, è tenuto a:

• Compilare, in ogni sua parte, il foglio di uscita del Libretto per la caccia di selezione fornitogli

dall’A.T.C.

• specificare sempre l’orario d’inserimento nell’apposita cassetta predisposta dall’A.T.C.;

• staccare il foglio di uscita ed inserirlo in cassetta.

2. L’inserimento del foglio di uscita e l’annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio

regionale, o nel tesserino venatorio provinciale nel caso dei cacciatori di cui al precedente art. 6,

comma 6, attivano, a tutti gli effetti di legge e di Regolamento, la giornata di caccia.

3. L’annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento

dell’inizio dell’esercizio di caccia. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver

imbucato il foglio di uscita, e in ogni caso prima di iniziare l’esercizio della caccia, non possa

effettuare l’uscita segnalata, deve immediatamente annullare l’uscita inserendo nella cassetta

l’apposito foglio di rientro debitamente compilato, specificando l’ora dell’inserimento in

cassetta.

4. Al termine dell’uscita di caccia, il cacciatore, nel caso in cui abbia effettuato spari o che abbia

udito spari di altri cacciatori, è tenuto a compilare il foglio di rientro, specificando sempre

l’orario d'inserimento in cassetta, ed imbucarlo nella cassetta. Nel caso in cui il cacciatore abbia

effettuato spari deve sempre specificarne l’esito (abbattimento, ferimento, o colpo a vuoto),

indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato.

5. Il cacciatore di selezione deve usare progressivamente e numerare le pagine del Libretto,

utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata. In ogni singola giornata si

possono fare un massimo di due uscite (mattina: con inizio fino alle ore 12; pomeriggio; con

inizio dopo le ore 12), ma ognuna di queste deve essere segnalata con appositi moduli che

devono essere inseriti in cassetta all’inizio di ciascun periodo.

6. Il cacciatore di selezione è tenuto, durante le uscite di caccia, a compilare diligentemente le

schede di avvistamento contenute nel Libretto per la caccia di selezione. Al termine della

stagione di caccia il cacciatore di selezione è tenuto a riconsegnare all’A.T.C il Libretto, i

contrassegni numerati inamovibili non utilizzati, nonché il Modulo riepilogativo dell’attività di

caccia consegnato all’inizio della stagione venatoria dall’A.T.C. medesimo, anche mediante

raccomandata, nelle date stabilite dall'A.T.C. medesimo.

7. In caso di smarrimento dei contrassegni numerati inamovibili e/o del Libretto delle uscite, il

cacciatore di selezione è tenuto a darne comunicazione scritta, anche via fax, all’A.T.C entro le

successive 24 ore. Il cacciatore di selezione non può, in ogni caso, effettuare uscite di caccia

prima di aver ottenuto nuovamente dall’A.T.C quanto smarrito. In caso di ripetuto smarrimento

di contrassegni numerati inamovibili, l’A.T.C ha la facoltà di non effettuare la sostituzione e di

cancellare i relativi capi assegnati, riservandosi la possibilità di riassegnarli ad altri cacciatori di

selezione del Distretto.

8. Le cassette predispote dall’A.T.C. devono avere le necessarie caratteristiche di robustezza e

sicurezza; l’A.T.C. medesimo è tenuto alla diligente manutenzione delle cassette, contenendone

nei limiti del possibile il numero.

Art. 15 Prelievo 1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

• applicare immediatamente all’orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso

dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall’A.T.C. Deve inoltre

essere in grado di indicare con precisione il punto di sparo, anche nel caso di ferimento o

colpo a vuoto, per un eventuale controllo;

• attendere presso la propria auto 15 minuti per consentire al personale di Vigilanza un

eventuale controllo del capo abbattuto;

• compilare ed imbucare il foglio di rientro, specificando sempre l’orario d’inserimento nella

cassetta.

2. Qualora il contrassegno numerato inamovibile sia accidentalmente danneggiato, o perduto

durante il trasporto del capo abbattuto, il cacciatore deve darne comunicazione immediata al

Responsabile del Distretto, nonché comunicazione scritta all’A.T.C., anche via Fax, entro le

successive 24 ore o entro il primo giorno lavorativo.

3. L’abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto, nonché

segnalato tempestivamente (entro 24 ore o entro il primo giorno lavorativo) all’A.T.C di

competenza a mezzo Fax o Raccomandata.

Art. 16 Prestazioni d'opera 1. Il cacciatore di selezione è chiamato a collaborare, anche mediante la realizzazione di specifiche

prestazioni d'opera, con la Provincia, l'A.T.C. ed il Distretto di gestione di appartenenza per

assicurare:

• un corretto svolgimento delle operazioni di censimento e monitoraggio

• un'efficace prevenzione dei danni

• la conduzione di studi, ricerche ed indagini volti a migliorare la gestione di Cervidi e Bovidi

• la realizzazione di iniziative di carattere culturale (comprese le mostre dei trofei) inerenti la

gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi, ecc.

• assistenza ai cacciatori di selezione neoabilitati.

2. Nel caso in cui l'A.T.C. lo ritenga indispensabile, in particolare per la realizzazione e/o gestione

di specifici interventi di prevenzione dei danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture

presenti nel Distretto di gestione, il cacciatore di selezione può essere chiamato ad effettuare

obbligatoriamente almeno una prestazione d'opera annua.

3. Le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE

FAUNISTICO VENATORIE

Art.17 Gestione nelle Aziende Faunistico Venatorie 1. All’interno delle Aziende Faunistico Venatorie tutte le operazioni di censimento e di stima delle

densità, nonché di determinazione della struttura di popolazione, delle diverse specie sono

condotte dai tecnici della Provincia.

2. I metodi di censimento del Capriolo per la definizione della densità e struttura di popolazione

sono:

• il censimento in battuta su aree campione e transetti diurni lungo itinerari individuati dai tecnici

della Provincia, e da quest’ultima formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti

fissi;

• i transetti notturni lungo su itinerari individuati dai tecnici della Provincia e da quest’ultima

formalmente approvati.

Il primo metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. con il Capriolo

come specie in indirizzo ed attuato, di norma, ogni tre anni ad opera dei tecnici della Provincia,

che a tal fine possono avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo

compreso tra la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il secondo metodo è utilizzato, sempre nelle

già citate A.F.V., ogni anno per la determinazione di semplici indici di abbondanza, volti a

consentire oltre che un corretto monitoraggio della specie anche la definizione della struttura, tra

la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il terzo metodo, infine, è utilizzato per la definizione dei

valori di densità nelle A.F.V. aventi la Lepre come specie in indirizzo ed è attuato dai tecnici

della Provincia nei mesi Gennaio, Febbraio e Marzo, ad anni alterni, in concomitanza con il

controllo della densità della specie in indirizzo.

2. Il calendario del Capriolo nelle A.F.V., così come nel caso dei Distretti di gestione, sarà

stabilito annualmente all'interno del Calendario venatorio provinciale e sarà ispirato agli stessi

principi generali, salvo considerare che nelle A.F.V. non sono presenti gran parte delle difficoltà

ambientali (in particolare quelle legate alla caccia con i cani) che affliggono la caccia di

selezione all'interno dei Distretti.

3. Il metodo di censimento del Daino è rappresentato da:

• i transetti diurni condotti lungo itinerari individuati dai tecnici della Provincia, e da quest’ultima

formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti fissi

Il metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. che hanno come specie in

indirizzo il Capriolo, ed è attuato ogni anno dai tecnici della Provincia, che a tal fine possono

avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo compreso tra la metà

di Marzo e la metà di Aprile.

4. Per quanto concerne il calendario del Daino vale quanto sopra espresso a proposito del

Calendario del Capriolo.

5. I metodi di censimento del Muflone sono identici a quelli impiegati per il Daino, salvo che le

osservazioni sono svolte tra la metà di Marzo e la fine di Maggio.

6. Anche per il calendario del Muflone valgono le indicazioni sopra descritte per i Calendari di

Capriolo e Daino.

7. Il permesso di caccia rilasciato dal Titolare a ciascun cacciatore deve contenere indicazioni utili

ad individuare la zona di caccia, nonché l’orario di inizio e di fine attività. Copia di tale

permesso deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli della Polizia provinciale

presso il Registro (o uno dei Registri) di cui al comma 3 dell'art. 57 della Deliberazione C.R. n.

292/94.

8. All'orecchio sinistro di ciascun capo abbattuto deve essere applicato, esattamente sul punto di

decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile consegnato ogni anno dalla

Provincia al Titolare della A.F.V. contestualmente al Piano di Prelievo.

9. Nei casi in cui si renda necessario, in ordine alla necessità di contenere i danni che Cervidi e

Bovidi arrecano alle colture agricole presenti all'interno delle A.F.V. o nelle aree circostanti,

procedere alla realizzazione di piani di contenimento numerico ai sensi dell'art.37 della L.R.

3/94, tali interventi devono essere autorizzati dalla Provincia sulla base di piani di prelievo

articolati per classi di età e sesso. I Titolari delle A.F.V., per il controllo di tali piani, devono

avvalersi del proprio personale di vigilanza, mentre per la loro realizzazione devono avvalersi di

cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. Personale di vigilanza e cacciatori di

selezione devono essere nominativamente specificati nell'autorizzazione rilasciata dalla

Provincia. Ogni uscita di controllo deve essere segnalata alla Polizia Provinciale ad opera

dell’agente di vigilanza responsabile dell'intervento, mediante il sistema della teleprenotazione,

almeno 48 ore prima.

10. Il monitoraggio biologico delle diverse specie è attuato mediante la determinazione degli stessi

parametri già descritti a proposito dei Distretti. Il peso degli animali abbattuti è determinato a

cura del Titolare dell'A.F.V, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dalla Provincia,

mentre l’età è determinata dai tecnici della Provincia stessa.

11. La verifica circa la corretta esecuzione dei Piani di prelievo (e di controllo numerico ex art.37)

delle singole A.F.V. è attuata dalla Provincia presso un proprio "Centro di controllo". A tal fine

ciascuna A.F.V. è tenuta a conservare la testa congelata del capo abbattuto e la relativa

mandibola diligentemente pulita fino alla data del controllo stabilito dalla Provincia. Qualsiasi

errore di prelievo, o infrazione commessa nei confronti del presente Regolamento, è in ogni caso

addebitato all'A.F.V. nel suo insieme e sanzionato dalla Provincia nel rispetto del Regolamento

medesimo.

TITOLO IV

GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Da rivedere

Art.18 Sanzioni Amministrative e Provvedimenti disciplinari 1. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all’Art 58 comma 1 lettera g della L.R. 3/94 per le

seguenti violazioni al presente Regolamento:

a. omessa segnalazione dell’uscita di caccia tramite l’inserimento dell’apposito foglio di uscita

nella cassetta;

b. omessa applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno

numerato, o sua contraffazione;

c. mantenimento dell’arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia;

d. omessa o gravemente ritardata dichiarazione di abbattimento, ferimento, colpo a vuoto;

e. abbattimento del capo fuori dei punti di appostamenti assegnati;

f. abbattimento di capo in sottozona diversa da quella assegnata;

2. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all’Art 58 comma 1 lettera q della L.R. 3/94 per

tutte le violazioni al presente Regolamento non previste dal precedente comma, nonché per

comportamenti difformi alle modalità di prelievo di carattere sanitario di cui al Disciplinare.

3. La Provincia dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia,

e dai precedenti comma 1 e 2, la revoca dell’abilitazione alla caccia di selezione, per un periodo

comunque non inferiore a tre anni, a partire dalla data di sentenza definitiva di condanna o di

richiesta di oblazione, o di pagamento in misura ridotta per le seguenti violazioni:

a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli

abbattimenti;

b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione;

c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto di gestione di appartenenza;

d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo;

e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per

violazioni di cui all’Art 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.N. 157/92;

g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto

della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi.

4. La Provincia dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a tre anni nei

seguenti casi:

a. abbattimento di capo non autorizzato, fatti salvi gli errori tecnici di cui al Disciplinare;

b. dichiarazione ritardata di abbattimento;

c. abbattimento di capo in sottozona diversa da quell’assegnata;

d. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;

e. contraffazione del capo abbattuto

f. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di

selezione assegnate;

g. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza

ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto

richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per

violazioni all’Art 30 comma 1 lettera H della L.N. 157/92 e dell’Art. 58 comma 1 lettere D,

E, F, G, della L.R. n° 3/94.

5. Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, o del Coordinatore

dell’A.T.C., o della Polizia Provinciale, la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti:

a. dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: sospensione dagli

abbattimenti per un periodo da una a due stagioni venatorie;

b. abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: sospensione

dagli abbattimenti per una stagione venatoria;

c. abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione

per i censimenti a vista: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria ed

esclusione permanente dal ruolo di posta;

d. atti di grave indisciplina durante i censimenti: sospensione dagli abbattimenti di per un

periodo da 10 giornate ad un’intera stagione venatoria.

6. La Provincia adotta la sospensione per un periodo da 10 giorni ad un intera stagione di caccia di

selezione per i seguenti casi:

a. mancato inserimento del foglio di uscita;

b. omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel foglio di rientro;

c. omissione di avvertimento del Responsabile in caso di errore di abbattimento;

d. simulazione di uscita di caccia.

7. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento la Provincia può disporre la sospensione

della caccia di selezione per un periodo compreso tra le 10 giornate e un anno.

8. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute all'interno di una A.F.V., i

provvedimenti disciplinari previsti nel presente articolo sono adottati dalla Provincia a carico

dell'A.F.V. nel suo insieme.

9. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute durante gli interventi di controllo, di

cui all'art.37 della L.R. 3/94, la Provincia provvede a sospendere il cacciatore dalla caccia di

selezione in via definitiva, mentre nel caso siano commesse all'interno di una A.F.V., la

Provincia adotta il provvedimento di revoca di cui all'art. 60 della Deliberazione C.R. n. 292/94.

10. Nel caso di errore tecnico di abbattimento si applicano i provvedimenti previsti dal Disciplinare.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.37 L.R. 3/94

Art.19 Controllo 1. Nel caso in cui, per ragione di prevenzione dei danni, si renda necessario attuare degli interventi

al di fuori dei Distretti di gestione e delle A.F.V., come ad esempio in Zone di Ripopolamento e

Cattura, Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Agrituristico Venatorie, Aree Addestramento

cani, Divieti di cui all'art.33 della L.R. 3/94, Oasi di protezione, Fondi chiusi, ecc., la Provincia,

nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo tecnico stipulato con l'I.N.F.S., avvalendosi dei

propri tecnici, può procedere:

• alla valutazione numerica della popolazione da sottoporre a controllo mediante il metodo, tra

quelli sopra descritti, che meglio possa confarsi alla situazione ambientale oggetto

dell’intervento

• alla elaborazione di un piano di prelievo tale da consentire un reale controllo numerico della

popolazione, nel rispetto delle classi di sesso e di età già descritte per ciascuna specie

• ad autorizzare la realizzazione del piano di prelievo nel rispetto di quanto previsto dall’art.37

della L.R. 3/94.

2. I suddetti interventi di controllo numerico di Cervidi e Bovidi devono essere svolti sotto il

coordinamento e controllo della Polizia Provinciale che a tal fine si avvale, così come previsto

dall'art.37 della L.R. 3/94, prioritariamente delle Guardie Volontarie appartenenti alle

Associazioni di cui all'art.51, lettera f, della L.R. 3/94 e delle Guardie Ambientali Volontarie e,

in subordine, limitatamente ai casi in cui il numero e/o la disponibilità delle Guardie sopra citate

sia insufficiente ad assicurare il coordinamento e controllo degli interventi, anche degli altri

Agenti di cui allo stesso art.51, purché in possesso di un nulla osta del Corpo o dell'Ente di

appartenenza.

3. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia devono contenere i nominativi degli Agenti di cui al

punto precedente responsabili degli interventi, nonché degli eventuali proprietari e/o conduttori

dei fondi interessati dagli interventi medesimi, purché anch’essi iscritti al Registro provinciale

dei cacciatori di selezione, e dei cacciatori di selezione iscritti al Registro provinciale (e tra

questi ultimi, così come previsto dall’art. 85 comma 6 bis del DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R,

in via prioritaria, quelli in possesso dell’opzione di cui all’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R.

n. 3/94), chiamati a realizzarli, ed i piani di prelievo.

4. Gli interventi devono essere attuati previa segnalazione, almeno 48 ore prima, in

teleprenotazione alla Polizia Provinciale, che valuta in propria autonomia le modalità con le

quali rendere il controllo il più efficiente ed efficace possibile, anche attraverso opportuni atti di

delega agli Agenti responsabili incaricati del controllo sugli interventi.

Art.20 Cacciatori di selezione e l'abilitazione di all'art.37 1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi in regime di art.37 previsti dal Protocollo

Tecnico stipulato con l'I.N.F.S., il presente Regolamento, riconosce ai cacciatori di selezione,

iscritti al Registro provinciale, la qualifica di cacciatori di cui all’art.37, limitatamente ai Cervidi

ed ai Bovidi.

PROVINCIA DI PISA

DISCIPLINARE PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A

CERVIDI E BOVIDI xxxxx Proposte di correzione al testo presentato dal CAVePi alla Consulta del 22/2/200

xxxx Proposte di correzione avanzate dalla Polizia provinciale

Art.1 Iscrizione al Distretto di gestione 1. L’A.T.C., entro il 10 novembre di ogni anno, sulla base di una specifica relazione tecnica sulla

gestione faunistico venatoria delle specie in indirizzo e sentiti i Responsabili di Distretto,

stabilisce il numero dei cacciatori da iscrivere ad ogni Distretto, tenuto conto:

a. della superficie e delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto;

b. del numero delle sottozone istituite;

c. dei piani di prelievo delle specie gestite;

d. del numero degli iscritti dell’anno precedente.

2. L’iscrizione ai Distretti della Provincia di Pisa è consentita solamente ai cacciatori iscritti al

Registro provinciale dei cacciatori di selezione ed all’A.T.C. competente per territorio.

3. Ciascun cacciatore, ad eccezione di coloro che sono in possesso di opzione di caccia ai sensi

dell’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994, può essere iscritto ad un solo Distretto ed

effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite.

4. Le domande di nuova iscrizione o le richieste di trasferimento devono pervenire all’A.T.C.

competente, redatte su apposito modulo, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre di ogni

anno.

5. L’A.T.C., qualora le richieste superino i posti disponibili, redige per ciascun Distretto, nel

rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti, la graduatoria ai fini dell’iscrizione tenendo

conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a) riconferma degli iscritti al Distretto nella stagione venatoria precedente;

b) residenza in un comune ricadente nel Distretto;

c) esperienza (ai fini del trasferimento) maturata in altri Distretti della provincia di Pisa,

espressa in anni di iscrizione;

d) residenza in provincia di Pisa;

e) residenza in regione Toscana.

6. I cacciatori in possesso di opzione di caccia ai sensi dell’art. 28 comma 3 lettera d) della L.R.

3/1994 hanno la priorità all’interno di ciascuna categoria di cui al comma precedente, ma non

potranno essere assegnati a più Distretti per la stessa specie. Qualora negli anni successivi non

riconfermino tale opzione, rimarranno iscritti al solo Distretto di caccia al capriolo.

7. In caso di parità tra più cacciatori, costituirà criterio di priorità l’età anagrafica.

Art.2 Perdita dell'iscrizione al Distretto 1. Il cacciatore di selezione è cancellato dal Distretto, con atto motivato dall’A.T.C. competente,

adottato a seguito di relazione del Responsabile del Distretto di cui al successivo articolo 3, per i

seguenti motivi:

a) non partecipazione per due anni consecutivi alle attività del Distretto (censimenti, piano

di prelievo, prestazioni d’opera richieste), salvo gravi e documentati motivi di salute

valutati dall’A.T.C.;

b) aver riportato sanzioni di sospensione dalla caccia di selezione per un periodo di almeno

un anno;

c) gravi motivi disciplinari.

2. Il cacciatore cancellato dal Distretto, qualora intenda di nuovo partecipare alla caccia di

selezione, deve presentare nuovamente domanda di iscrizione ad un Distretto, nei termini

stabiliti dal precedente articolo.

Art.3 Responsabili di Distretto 1. Per ciascun Distretto l’assemblea dei cacciatori di selezione, mediante votazione a maggioranza

e a scrutinio segreto, elegge un Responsabile e, su sua proposta, un numero compreso tra due e

quattro Viceresponsabili. I risultati dell’elezione sono trasmessi all’A.T.C. competente, che

provvede alla nomina entro 15 giorni.

2. I Responsabili e Viceresponsabili del Distretto durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. I Responsabili e Viceresponsabili del Distretto decadono in caso di dimissioni, cancellazione dal

distretto, provvedimenti disciplinari. In tal caso vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

4. I Responsabili e Viceresponsabili collaborano con l’A.T.C. alla gestione del Distretto e

organizzano la partecipazione dei cacciatori di selezione. Il Responsabile del Distretto convoca

e presiede le Assemblea dei cacciatori iscritti.

Art.4 Sottozone-Appostamenti 1. Per la gestione della specie CAPRIOLO, ogni Distretto è suddiviso in sottozone di caccia; le

sottozone costituiscono le unità minime in cui è effettuato il prelievo e queste hanno, di norma,

una superficie mediamente non inferiore a 80 ettari

2. In ciascun Distretto il numero di cacciatori iscritti tende ad essere uguale o inferiore al numero

di sottozone.

3. Ogni cacciatore avente diritto all’abbattimento sceglie, secondo la propria posizione nella

graduatoria di cui all’art. 6 e secondo le norme contenute nel presente Disciplinare, la sottozona

in cui effettuare la caccia di selezione. E’ ammesso un solo cacciatore per sottozona.

4. Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si

intende cambiare e previo assenso del Responsabile del Distretto. L’Assemblea del Distretto,

all’inizio di ogni stagione venatoria, stabilisce i criteri e le modalità per il cambio di sottozona.

5. Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata deve impiegare i relativi punti di

appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Può realizzare, previo assenso di uno dei

Responsabili del Distretto, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati

rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti deve fornire apposita cartografia all’A.T.C.

6. Per le specie DAINO e MUFLONE sono individuati annualmente dai Responsabili del

Distretto un numero di appostamenti tale da consentire il prelievo della specie oggetto di

gestione.

7. Gli appostamenti sono assegnati a rotazione ai cacciatori in base alla graduatoria della specie da

prelevare ed al calendario di utilizzo definito in sede di assegnazione.

8. La modalità di utilizzo degli appostamenti da parte dei cacciatori assegnatari può essere variata

annualmente dall’A.T.C., al fine di consentire una migliore gestione del piano di prelievo.

9. Da tali appostamenti è consentito l’abbattimento solamente della specie oggetto di

assegnazione;

10. L’A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di cui

all’art. 8, comma 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere

previste anche modalità particolari di applicazione di quanto stabilito dal presente articolo.

Art.5 Scelta delle sottozone e delle postazioni di caccia 1. La sottozona è scelta in base alla graduatoria del Capriolo.

2. All’interno della sottozona ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 4 (quattro)

postazioni di caccia con i punti dove può essere lasciato il mezzo di spostamento utilizzato.

3. I cacciatori consegnano ai Responsabili dei Distretti entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio

di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche, firmate e ben leggibili, di ciascuna

sottozona loro assegnata in scala 1:10000 con sopra riportati chiaramente e con unica

simbologia le postazioni di caccia da utilizzare con i relativi punti macchina, nonché il nome e

cognome, Distretto e numero di sottozona in stampatello leggibile. L’ubicazione delle

postazioni di caccia e dei punti macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla loro

reale posizione sul territorio. Le carte devono essere firmate dal cacciatore. L’autorizzazione

alla caccia di selezione è consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la carta

topografica con i relativi appostamenti e punti macchina.

4. I Responsabili di Distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori e le inviano all’A.T.C di

competenza, entro 10 giorni dall’inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all’elenco dei

cacciatori che partecipano al prelievo (con indicate le sottozone loro assegnate) e di quelli che

non hanno consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.

5. L'A.T.C. è tenuto a far pervenire alla Polizia Provinciale le sopra descritte cartografie prima

dell'inizio dell'attività venatoria, in ogni caso in tempo utile affinché la Polizia Provinciale

stessa possa disporre ed organizzare i necessari controlli.

6. Le variazioni della sottozona, delle postazioni di caccia e dei punti di sosta auto sono autorizzate

dai Responsabili del Distretto. Le suddette variazioni devono essere comunicate, almeno due

giorni prima di attuarle, all’A.T.C tramite inserimento in cassetta dell'apposito modulo

controfirmato dai Responsabili del Distretto e corredato della carta topografica debitamente

firmata con indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati. Contestualmente all’inserimento

nella cassetta l’apposito modulo copia della cartografia dovrà essere inviata Via FAX all’A.T.C

di competenza ed alla Polizia Provinciale.

7. Ciascuna postazione dovrà essere segnalata con l’apposizione di picchetto numerato approvato

dall’A.T.C., anche nel caso non vi siano strutture fisse.

Art.6 Formazione della graduatoria e aggiornamento annuale 1. La graduatoria dei cacciatori iscritti, per ciascuna specie gestita, è redatta annualmente dal

Responsabile del Distretto ed approvata dall’A.T.C.

2. Ciascun cacciatore di selezione è posizionato nella graduatoria del Distretto di appartenenza,

per ciascuna specie gestita, sulla base del punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in

sessantesimi). Tale punteggio viene attribuito esclusivamente per i cacciatori che abbiano

conseguito l'attestato di abilitazione presso la Provincia di Pisa. Per i cacciatori che abbiano

conseguito l'abilitazione presso un'altra provincia della Toscana è loro riconosciuto un

punteggio di 42 sessantesimi.

3. La graduatoria è aggiornata annualmente, al termine delle operazioni di censimento, sulla base

delle seguenti indicazioni:

a) punteggio per censimenti e prestazioni d’opera;

b) punteggio per corretta esecuzione degli abbattimenti e/o penalità.

4. Per la specie CAPRIOLO si adottano i seguenti punteggi:

a) giornate di censimento in battuta fino ad un massimo di una giornata oltre il numero

minimo prescritto dal successivo articolo 7: 10 punti per giornata;

b) giornata di censimento in contemporanea da punti fissi: 10 punti totali; la sola presenza

all’alba o al tramonto non da diritto a punteggio ma consente di partecipare agli

abbattimenti, purché sia dovuta a cause di forza maggiore riconosciute dall’A.T.C.; non

da diritto agli abbattimenti effettuare un censimento al mattino e l’altro alla sera nello

stesso giorno, in due Distretti diversi;

c) prestazioni d'opera: 2 punti per prestazione per un massimo di tre prestazioni svolte

nell’osservanza di criteri di rotazione stabiliti dall’assemblea di Distretto.

5. Per le specie DAINO e MUFLONE si adottano i seguenti punteggi:

a) giornata di censimento in contemporanea da punti fissi:10 punti totali; la sola presenza

all’alba o al tramonto non da diritto a punteggio;

b) prestazioni d'opera: 2 punti per prestazione per un massimo di tre prestazioni svolte

nell’osservanza di criteri di rotazione stabiliti dall’assemblea di Distretto.

6. Per TUTTE LE SPECIE:

a) corretta esecuzione dell'abbattimento nel rispetto delle normative vigenti:

• + 5 punti/capo; il numero di capi che danno diritto a punteggio non può essere

superiore al numero minimo assegnato ai cacciatori; i capi di incentivo non danno

diritto a punteggio;

• + 6 punti per abbattimento sanitario certificato;

b) non completamento degli abbattimenti, con un numero di uscite inferiore a quelle

previste dall’art. 12 del presente Disciplinare: - 1 punto per ogni mancata uscita, fino

ad un massimo di -15 punti; la penalizzazione non è assegnata se dovuta a cause di

forza maggiore riconosciute dall’A.T.C.;

c) ferimenti, colpi a vuoto e rinunce:

• ferimento del capo e mancato recupero: 0 punti e ritiro del contrassegno numerato;

• colpo a vuoto (compresi spari accidentali): - 2 punti/colpo;

• rinuncia agli abbattimenti annuali dopo l’assegnazione dei capi: - 1 punto;

• rinuncia agli abbattimenti prima dell’inizio del periodo invernale: - 1 punto;

d) errori d'abbattimento:

CAPRIOLO

PERIODO ESTIVO PERIODO INVERNALE

al posto di: al posto di:

MA MG F P MA MG F P

MA - -5 -10 -10 MA - -5 -10 -10

MG -3 - -5 -5 MG -2 - -5 -3

F -10 -5 - -3 F -10 -5 - -3

Ab

batt

imen

to

di:

P -10 -5 -5 - Ab

batt

imen

to

di:

P -10 -3 -3 -

• L’abbattimento di MA non assegnato comporta, oltre la penalità di punteggio, la non assegnazione

l’anno successivo.

• Abbattimento di capriolo maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 4

cm.) al posto di femmina o piccolo: - 1 punto

• Abbattimento di femmina al posto di piccolo femmina nel periodo invernale: -1 punto

DAINO

PER TUTTA LA STAGIONE

VENATORIA

al posto di:

PAL BAL FUS F P

PAL - -10 -20 -20 -20

BAL -10 - -20 -20 -20

FUS -20 -20 - -20 -20

F -20 -20 -20 - -10

Ab

batt

imen

to d

i:

P -20 -20 -20 -10 -

• L’abbattimento di PAL o BAL o FUS non assegnati comporta, oltre la penalità di punteggio, la

non assegnazione delle suddette classi di età per la stagione venatoria successiva.

MUFLONE

PER TUTTA LA STAGIONE VENATORIA

al posto di:

M >5

2<M<

5

1<M<

2 F P

M1 >5 - -5 -10 -20 -20

2<M2<5 -5 - -5 -20 -20

1<M3<2 -10 -5 - -20 -20

F -20 -20 -20 - -10

Ab

batt

imen

to d

i:

P -20 -20 -20 -10 -

• L’abbattimento di M1 o M2 o M3 non assegnati comporta, oltre la penalità di punteggio, la non

assegnazione delle suddette classi di età per la stagione venatoria successiva.

Per tutte le specie: in caso di errore di abbattimento dei maschi il trofeo sarà ritirato dall’A.T.C.

e) incompleta o errata compilazione dei moduli A (foglio di uscita) e B (foglio di rientro)

d'uscita: da - 1 a - 5 punti

f) omessa od errata indicazione della classe di sesso e/o di età del capriolo abbattuto nel

modulo B (foglio di rientro): da - 2 a - 6 punti

g) omissione di avvertimento dei responsabili delle aree di gestione in caso di

abbattimento, errore di abbattimento o ferimento: - 5 punti

h) omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi (compresi i colpi sparati

accidentalmente) nel modulo B: - 5 punti

i) consegna ritardata del libretto delle uscite per la caccia di selezione: - 3 punti

j) mancata consegna, smarrimento o deterioramento del libretto delle uscite: da -1 a - 10

punti

k) incongruenze tra i moduli A e B: da - 1 a - 5 punti

l) errata raccolta o mancata consegna dei campioni biologici, del cranio, della mandibola:

- 5 punti

m) mancata consegna della scheda di abbattimento e/o errori gravi nelle operazioni di

pesatura (per esempio fare il peso vuoto sull'animale spellato): - 5 punti

n) contraffazione del capo abbattuto (per esempio portare al controllo cranio e/o mandibole

diverse da quelle dei capi abbattuti per evitare penalizzazioni): - 10 punti;

o) abbattimento in punto di appostamento o sottozona non consentita (ad esempio dove si

sono già abbattuti il maschio adulto o giovane): - 5 punti

p) non esecuzione delle giornate di osservazione per la struttura: - 1 punto/giornata

q) mancato rispetto degli ordini dei Responsabili di distretto: da - 2 a - 5 punti

r) ritardo superiore a 15 minuti al luogo di ritrovo per i censimenti: - 1 punto per ciascuna

infrazione

s) errata, incompleta o mancata compilazione del modulo riepilogativo dell'attività di

caccia di selezione: da - 1 a - 5

7. In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda

d'abbattimento) o per chi non si è presentato nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del

capo, il punteggio di abbattimento non viene assegnato.

8. Il competente A.T.C trasmette ai responsabili dei distretti, ai fini dell'aggiornamento della

graduatoria, entro il 15 aprile:

a) l'elenco degli errori d'abbattimento;

b) l'elenco dei capi abbattuti regolarmente;

c) altre eventuali penalità di competenza della Provincia o dell’A.T.C;

d) eventuali rapporti informativi dei servizi di vigilanza o di uffici della Provincia influenti

sull'aggiornamento della graduatoria;

e) entro 15 maggio le presenze dei cacciatori ai censimenti dell’anno in corso.

9. I Responsabili dei Distretti compilano la nuova graduatoria e la trasmettono all’ATC entro il 31

maggio. L’A.T.C. verifica la corretta redazione delle graduatorie, le approva e le ritrasmette ai

Responsabili di Distretto entro il 15 giugno. La graduatoria, per ciascuna specie oggetto di

selezione, ha valenza sul territorio della provincia di Pisa.

Art.7 Censimenti 1. Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate

di censimento stabilite dal Comitato di gestione dell’A.T.C.. Nel caso del Capriolo il numero

minimo è di 3 giornate, tra censimenti in battuta e censimenti in contemporanea. Nel caso del

Daino e del Muflone il cacciatore è tenuto a partecipare, per ciascuna specie, al censimento a

vista da punti fissi in contemporanea (alba e tramonto). I censimenti devono essere effettuati nel

Distretto di appartenenza.

2. Annualmente l’A.T.C., in base alle disposizioni impartite dalla Provincia, indica entro il 1°

marzo le tipologie, le modalità e il calendario per l’effettuazione dei censimenti.

3. Ciascuna tipologia di censimento attribuisce punteggio ai fini della graduatoria purché sia svolto

nel Distretto di iscrizione; il punteggio è attribuito anche nel caso in cui la partecipazione a

censimenti in Distretto diverso avvenga a seguito di richiesta da parte dell’A.T.C., o nel caso in

cui il cacciatore partecipi a tutti i censimenti del Distretto di iscrizione.

4. La presenza ai censimenti è accertata dai Responsabili del Distretto tramite la firma apposta dai

partecipanti, su apposito registro, sia all’inizio che al termine della giornata/uscita.

5. Durante le operazioni di censimento, i cacciatori sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite

dai tecnici incaricati dagli A.T.C e dai Responsabili del Distretto.

6. Gli organizzatori stabiliscono gli orari d’inizio e di fine delle diverse operazioni di censimento e

gli stessi responsabili, in caso di condizioni meteorologiche avverse, possono decidere il rinvio

della giornata di censimento ad una data di recupero. La giornata rinviata per cause di maltempo

non costituisce giornata di censimento.

7. La partecipazione alle singole giornate di censimento è comunicata da ciascun cacciatore, in

forma scritta, ai Responsabili di Distretto entro il 15 marzo.

8. I cacciatori che risultino assenti ad una giornata di censimento senza aver preavvertito i

Responsabili del Distretto o senza giustificato motivo (per es.: malattia), non possono

recuperare la giornata di censimento in altra giornata.

9. I cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell’elenco dei

partecipanti e senza aver preavvertito il Responsabile del Distretto, non maturano il punteggio

relativo alla giornata di censimento.

10. Le giornate di censimento svolte volontariamente, in eccesso rispetto al numero per il quale è

prevista l’assegnazione di un punteggio, costituiscono fattore di precedenza nella scelta della

sottozona tra cacciatori in possesso di pari punteggio; tale effetto vale solo per l'annata venatoria

in corso.

11. Il cacciatore impossibilitato a partecipare ai censimenti può essere sostituito, per non più di una

giornata di censimento per specie e previa autorizzazione del Responsabile del Distretto, da

parte di altro cacciatore di selezione anche appartenente a un Distretto diverso. In tal caso, a

nessuno dei due cacciatori (sostituto e sostituito) sono attribuiti punti. Le sostituzioni sono

finalizzate esclusivamente al raggiungimento del numero di censimenti necessari per partecipare

al prelievo.

12. L’A.T.C può stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in

cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei Distretti.

Art.8 Prestazioni d’opera 1. L’A.T.C. definisce annualmente le tipologie di prestazioni d’opera da attivare nei vari Distretti.

Il Responsabile di Distretto, sulla base di quanto sopra, assegna le prestazioni d’opera ai

cacciatori in base alla loro disponibilità e tenuto conto del criterio della rotazione.

.

Art.9 Assegnazione dei capi 1. I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento e le prestazioni

d'opera indicate dall'A.T.C. non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella

stagione, salvo impedimento debitamente riconosciuto dallo stesso A.T.C.

2. L’A.T.C. comunica al Responsabile del Distretto il piano di prelievo della stagione venatoria in

corso approvato dalla Provincia. Contestualmente trasmette l’elenco dei cacciatori iscritti per

ciascuna specie gestita, per l’effettuazione del piano di prelievo.

3. I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati ai cacciatori iscritti aventi diritto

all'abbattimento in base alla graduatoria delle singole specie e ad un meccanismo di rotazione.

Tale meccanismo consiste nell'assegnare tipologia di classe di sesso/età in relazione alle

assegnazioni degli anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute alla diversa

posizione in graduatoria. Per il Daino ed il Muflone, a parità di punteggio nelle rispettive

graduatorie, si tiene conto della graduatoria del Capriolo.

4. I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le

assemblee di assegnazione dei capi. I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di

assegnazione e prima dell'inizio del periodo di abbattimento, a seguito di eventuali rinunce,

saranno riassegnati, nel rispetto delle graduatorie, a cacciatori che avevano un numero minore di

capi; le ulteriori eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di 1 capo per

persona e sempre nel rispetto delle graduatorie, a chi ha completato il piano di prelievo.

5. E’ facoltà dell'A.T.C. stabilire che i capi che non siano stati assegnati durante il periodo estivo

di caccia, o che comunque si siano resi disponibili al termine dello stesso, possano essere

riassegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano ultimato gli abbattimenti dei capi

assegnati, prima dell'inizio dell'eventuale periodo di prelievo invernale.

6. Per la specie Capriolo i Responsabili di Distretto avranno a disposizione un capo supplementare,

della classe più numerosa prevista nel piano di prelievo, se tutti i componenti del Distretto

aventi diritto avranno avuto l’assegnazione di almeno un capo.

7. Il Responsabile del Distretto è tenuto a trasmettere in tempo utile per eventuali controlli

all’A.T.C. ed alla Polizia provinciale l’assegnazione dei capi, articolati per classi di età e sesso,

ai cacciatori ed i suoi eventuali aggiornamenti. Nel caso della trasmissione alla Polizia

provinciale è tenuto altresì a segnalare anche il nuovo n° del contrassegno numerato

inamovibile fornitogli dall’A.T.C.

Art.10 Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona 1. Il numero massimo di capi abbattibili in ogni sottozona deve tenere conto del Piano di prelievo

approvato dalla Provincia; in ogni caso in ciascuna sottozona, per quanto concerne il Capriolo,

possono essere abbattuti al massimo 3 maschi tra adulti e giovani, di cui non più di 1 adulto.

2. Gli A.TC., per motivi particolari, possono derogare da tali limiti, specificandoli all'interno del

Piano di gestione e di prelievo annuale di ciascun Distretto di gestione.

Art.11 Prelievi di carattere sanitario 1. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari, indipendentemente dal capo che gli è

stato assegnato, sono:

• i caprioli parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi)

• i soggetti (caprioli, daini e mufloni) con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti e

antecedenti all'abbattimento, agli arti stessi

• i soggetti (caprioli, daini e mufloni) feriti e non recuperati da altri cacciatori, che presentino

evidenti ferite antecedenti alla data di abbattimento

2. Il capo abbattuto per motivi sanitari sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, ma da luogo

all’assegnazione del punteggio stabilito dal presente Disciplinare.

3. L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

• Polizia Provinciale;

• Tecnico dell’A.T.C.

• Responsabili del Distretto

ed il capo deve essere visionato prima che questo sia spellato.

Art.12 Numero di uscite di caccia per giornata. 1. Per ciascuna giornata non possono essere effettuate più di due uscite di caccia (mattino fino alle

ore 12 e pomeriggio dopo le ore 12). 2. Per ciascun capo assegnato e non abbattuto dovranno essere effettuate almeno 4 uscite.

Art.13 Controllo dei colpi esplosi 1. Fatto salvo quanto previsto per il monitoraggio biologico ed il controllo dei capi abbattuti

dall’art. 11 del Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei cervidi e dei

bovidi, all’interno dei Distretti si attuano procedure per il controllo dei colpi esplosi.

2. Tali procedure sono discusse nell’assemblea degli iscritti al Distretto ed approvate dall’A.T.C. .

Art.14 Autonomia dei Distretti 1. L’A.T.C. può autorizzare annualmente singoli Distretti, a seguito di richiesta discussa e

approvata nell’assemblea degli iscritti, a sperimentare forme di autonomia gestionale, purché

rispondenti ai principi del Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei

cervidi e dei bovidi e del presente Disciplinare. L’atto autorizzativo dell’A.T.C. ne definisce

contenuti, limiti e modalità di esercizio.

2. Le forme di autonomia sono finalizzate principalmente alla gestione delle specie Daino e

Muflone.

3. Il Responsabile di Distretto relaziona annualmente sui risultati conseguiti all’A.T.C.

competente, per una valutazione di merito della sperimentazione autorizzata.

Art.15 Norme transitorie 1. Per la stagione venatoria 2007-2008 la posizione in graduatoria di ciascun cacciatore è

determinata dal punteggio acquisito alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare.

2. Al fine dell’adeguamento a quanto previsto dall’art. 6, le graduatorie in vigore al termine della

stagione venatoria 2007-2008 saranno modificate sottraendo al punteggio acquisito:

• 12 punti per punteggio d’ingresso;

• 1 punto per ogni anno di attività nei Distretti della provincia di Pisa.