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LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 1 BREVE STORIA Nel corso dei decenni sono state emanate numerose norme destinate a disciplinare al meglio il mercato turistico e ricettivo che, a partire dalla metà dell’800 ha iniziato a prendere corpo e a svilupparsi, fino a divenire quel complesso fenomeno economico del mondo moderno. Tra le disposizioni legislative, più antiche e più significative del passato, ricordiamo: Regio Decreto del 24 maggio 1925, n. 1102, destinato a regolamentare al meglio le innovazioni igieniche destinate agli alberghi; all’epoca erano riconosciute essenzialmente due tipologie ricettive: gli alberghi e le pensioni; tale decreto fissava, alcuni fondamentali obblighi per gli imprenditori alberghieri, quali ad esempio: la cubatura minima delle camere a un letto, fissata in 24 m 3 e quella delle camere a due letti fissata in 42 m 3 ; la cubatura minima delle stalle, fissata in 30 m 3 minimi per animale ricoverato e l’altezza minima dell’ambiente fissata il minimo 3,50 m. Regio Decreto del 30 dicembre 1937, n. 2651, destinato a regolamentare al meglio i requisiti minimi delle strutture ricettive, classificandole in categorie sulla base degli standard qualitativi offerti. Il decreto disciplinava le strutture ricettive come segue: - come alberghi di categoria di lusso, quelli forniti di apparecchi radio, palestre e docce; ascensori; ufficio telegrafico e postale. - come di 1 a categoria, gli alberghi che, pur non avendo la metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito; - come di 4 a categoria, gli alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze; - come di 1 a categoria le pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purché abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano; - come di 2 a categoria, le pensioni che abbiano anche più di 30 stanze; - come di 3 a categoria, le pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze. -gli alberghi e le pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande. Le normative rimangano pressoché invariate fino al 1983 con l’entrata in vigore della Legge Quadro per il Turismo n° 217 del 17 maggio 1983; fatta eccezione il DPR del 14/01/1972 che riconosce alle Regioni la funzione amministrativa legate ad Alberghi, Pensioni e Locande, ecc. In sintesi prima del 1983, la materia destinata a disciplinare l’industria ricettiva, risultava essere così regolamentata: CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHI PENSIONI LOCANDE categoria lusso 1 a categoria 2 a categoria 1 a categoria 3 a categoria 2 a categoria 4 a categoria 3 a categoria LA LEGGE QUADRO PER IL TURISMO N° 217 DEL 1983 Nel 1983 viene promulgata una nuova e più moderna legge quadro per il turismo. L’esigenza di una nuova legge, nasceva dal fatto che l’Italia, in quanto paese comunitario doveva, adeguarsi alle varie direttive CEE che obbligano ad utilizzare una simbologia di riconoscimento uguale in tutti i paesi europei ed inoltre la materia turistica e ricettiva era divenuta ormai molto più complessa e richiedeva una ristrutturazione legislativa radicale. La nuova legge del 17 maggio 1983 n. 217, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983, risulta essere una legge che riforma in modo sostanziale la materia turistica e ricettiva, definendo nuove tipologie di strutture ricettive e divenendo di fatto, l’ossatura portante di tutta la materia futura. IL TESTO DELLA LEGGE "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" TITOLO I 1. Finalità della legge. La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

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LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 1

BREVE STORIA Nel corso dei decenni sono state emanate numerose norme destinate a disciplinare al meglio il mercato turistico e ricettivo che, a partire dalla metà dell’800 ha iniziato a prendere corpo e a svilupparsi, fino a divenire quel complesso fenomeno economico del mondo moderno. Tra le disposizioni legislative, più antiche e più significative del passato, ricordiamo:

• Regio Decreto del 24 maggio 1925, n. 1102, destinato a regolamentare al meglio le innovazioni igieniche destinate agli alberghi; all’epoca erano riconosciute essenzialmente due tipologie ricettive: gli alberghi e le pensioni; tale decreto fissava, alcuni fondamentali obblighi per gli imprenditori alberghieri, quali ad esempio: la cubatura minima delle camere a un letto, fissata in 24 m3 e quella delle camere a due letti fissata in 42 m3; la cubatura minima delle stalle, fissata in 30 m3 minimi per animale ricoverato e l’altezza minima dell’ambiente fissata il minimo 3,50 m.

• Regio Decreto del 30 dicembre 1937, n. 2651, destinato a regolamentare al meglio i requisiti minimi delle strutture ricettive, classificandole in categorie sulla base degli standard qualitativi offerti. Il decreto disciplinava le strutture ricettive come segue: - come alberghi di categoria di lusso, quelli forniti di apparecchi radio, palestre e docce; ascensori; ufficio telegrafico e postale. - come di 1a categoria, gli alberghi che, pur non avendo la metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito; - come di 4a categoria, gli alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze; - come di 1a categoria le pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purché abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano; - come di 2a categoria, le pensioni che abbiano anche più di 30 stanze; - come di 3a categoria, le pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze. -gli alberghi e le pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande.

Le normative rimangano pressoché invariate fino al 1983 con l’entrata in vigore della Legge Quadro per il Turismo n° 217 del 17 maggio 1983; fatta eccezione il DPR del 14/01/1972 che riconosce alle Regioni la funzione amministrativa legate ad Alberghi, Pensioni e Locande, ecc. In sintesi prima del 1983, la materia destinata a disciplinare l’industria ricettiva, risultava essere così regolamentata:

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHI PENSIONI LOCANDE

categoria lusso 1a categoria 2a categoria 1a categoria 3a categoria 2a categoria 4a categoria 3a categoria

LA LEGGE QUADRO PER IL TURISMO N° 217 DEL 1983 Nel 1983 viene promulgata una nuova e più moderna legge quadro per il turismo. L’esigenza di una nuova legge, nasceva dal fatto che l’Italia, in quanto paese comunitario doveva, adeguarsi alle varie direttive CEE che obbligano ad utilizzare una simbologia di riconoscimento uguale in tutti i paesi europei ed inoltre la materia turistica e ricettiva era divenuta ormai molto più complessa e richiedeva una ristrutturazione legislativa radicale. La nuova legge del 17 maggio 1983 n. 217, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983, risulta essere una legge che riforma in modo sostanziale la materia turistica e ricettiva, definendo nuove tipologie di strutture ricettive e divenendo di fatto, l’ossatura portante di tutta la materia futura.

IL TESTO DELLA LEGGE

"Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" TITOLO I 1. Finalità della legge. La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

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Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi . 3. Comitato consultivo. Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

4. Organizzazione turistica regionale. Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione. Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali. Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio. Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT. L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale. Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

5. Imprese turistiche. Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale. Il richiedente deve: a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente ; c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni; d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

6. Strutture ricettive. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 4

Questo articolo riforma l’organizzazione turistica pubblica, introducendo: • Le APT (Azienda di Promozione Turistica), che sostituiscono le vecchie AziendeAutonome di Cura Soggiorno e Turismo. Le APT sono “organismi tecnico operativi” che hanno una competenza territoriale prevalentemente provinciale, con eccezioni per queiterritori, con un patrimonio turistico e ricettivo di particolare rilevanza, ai quali vieneconcessa la possibilità di insediare ulteriori APT. • Gli IAT (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica), che sostiuscono o affiancano lePro Loco. Gli IAT vengono istituiti sui territori dalle APT ed hanno competenzaprevalentemente locale.

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• Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

• I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. • I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati. • Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 01 • ALBERGO = esercizio ricettivo: significa che l’albergo è un esercizio destinato ad offrire alloggio, ospitalità; aperto al pubblico: significa che l’albergo è un esercizio pubblico e come tale è sottoposto alle medesime normative dei pubblici esercizi (quali bar, cinema, discoteche, ecc.) in merito agli orari di apertura garantiti, alle autorizzazioni e alle licenze d’esercizio, ecc. (come previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS. emanato con Regio Decreto del 18 Giugno 1931, n. 773: a gestione unitaria: significa che l’albergo (almeno la parte destinata agli alloggi) deve essere gestita da un unico soggetto; che fornisce alloggio: significa che la vendita del servizio di alloggio è requisito indispensabile per un esercizio alberghiero; ed eventualmente vitto: significa il servizio di ristorante non è un requisito obbligatorio per gli esercizi alberghieri (gli alberghi che offrono solo alloggio vengono comunemente definiti: Meublè, Garni, Bad and Breakfast..) ed altri servizi accessori: sono quei servizi, non obbligatori, in grado di qualificare al meglio l’offerta ricettiva (piscina, parcheggio, ecc..) in camere ubicate in uno, più stabili, o in parte di stabili: significa che le camere possono trovarsi all’interno di un solo unico stabile; oppure all’interno di più stabili (uno stabile principale detto “casa madre” ed uno stabile secondario detto “dependance”); oppure occupare una porzione di uno stabile di più grandi dimensioni.

ESEMPIO DI HOTEL CON CAMERE UBICATE IN UN SOLO STABILE

ESEMPIO DI HOTEL CON CAMERE UBICATE IN PIÙ STABILI

ESEMPIO DI HOTEL CON CAMERE UBICATE IN PARTE DI STABILE

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 Questo articolo ridefinisce le strutture ricettive, ne introduce di nuove ed elimina la definizione di “pensione” e di “locanda”. Da un punto di vista puramente tecnico si possono distinguere essenzialmente due tipologie di strutture ricettive: le strutture ricettive alberghiere, comprendenti: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere: le strutture ricettive extra-alberghiere, comprendenti: campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e gli appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventú, rifugi alpini.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 02 • MOTEL = da non confondere con il motel di tipo nord o sud americano, in Italia il motel è semplicemente un albergo attrezzato dare “ospitalità” anche ad alcuni mezzi di trasporto; pertanto provvisto di pompa per il rifornimento, di un’officina per le riparazioni, o simili.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 03 • VILLAGGIO-ALBERGO = a differenza dell’albergo il villaggio albergo, offre servizi centralizzati (per cui offre all’interno di un edificio i servizio di accoglienza e ricevimento, il servizio di bar e ristorante, ecc.) ed unità abitative, separate (per cui camere, villette o bungalow, dislocate attorno all’unità centrale).

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• Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

• I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

• I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. • Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

• Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. • Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 04 • RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA) = sono strutture ricettive che offrono unità abitative (camere o appartamenti) fornite di servizio autonomo di cucina; Per cui le unità abitative possono essere stanze o appartamenti di dimensioni variabile, all’interno delle quali esiste un angolo cottura o una stanza con cucina autonoma.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 05 • CAMPEGGI = sono strutture ricettive che offrono ospitalità a persone che di norma sono già provvisti autonomamente di mezzi di pernottamento, quali: tenda, roulotte, camper, ecc, alle quali viene affittata un’area (piazzola), all’interno della quale stazionare, usufruendo degli allacci di luce, acqua e degli altri servizi messi loro a disposizione.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 06 • VILLAGGI TURISTICI = la norma in questo caso risulta essere poco chiara ed i villaggi turistici dovrebbero risultare come strutture ricettive destinate ad ospitare, in costruzioni piuttosto essenziali (tipo bungalow), i turisti che non hanno mezzi autonomi di pernottamento.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 07 • AGRITURISMI = sono alloggi situati all’interno di fabbricati rurali, dove gli imprenditori agricoli (contadini, allevatori, ecc.) hanno la possibilità di ospitare turisti. Le singole leggi regionali disciplinano meglio e più dettagliatamente questa materia.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 08 • AFFITTACAMERE = sono strutture ubicate in un massimo di due appartamenti e che non hanno in totale più di sei camere, limite, oltrepassato il quale, la struttura ricettiva diventa albergo. Gli ospiti possono usufruire dei servizi comuni come il bagno e talvolta la cucina.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 09 • CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE = sono unità abitative quali: case, ville, appartamenti, destinati a civile abitazione, che vengono affittate per brevi periodi e comunque massimo per tre mesi consecutivi, ai turisti. In questo caso non possono quindi essere destinate ad uso residenziale, ma solo per dimora temporanea.

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• Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

• Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

• Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. • In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica. 7. Classificazione delle strutture ricettive. Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico- alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 10 • CASE PER FERIE = sono strutture ricettive destinate ad ospitare persone o gruppi di persone determinati (soggetti appartenenti ad una parrocchia, dipendenti di una fabbrica, ecc.) e pertanto non accessibili al pubblico; sono gestiti da enti religiosi, o assistenziali che non hanno scopo di lucro; strutture note anche con il nome di ex-colonie.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 11 • OSTELLI PER LA GIOVENTÙ = sono strutture ricettive destinate ad ospitare solitamente giovani, che hanno l’esigenza di non spendere molto per il pernottamento; per questo motivo in queste strutture viene affittato semplicemente il posto letto e non la camera, che invece dovrà essere divisi con altre persone estranee.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 12 • RIFUGI ALPINI = sono strutture ricettive ubicate in alta montagna; da non confondere con i bivacchi, che sono semplicemente delle capanne in grado di dare un po’ di riparo in caso di mal tempo, i rifugi sono vere strutture ricettive anche se molto spartane ed essenziali.

BREVE COMMENTO DELL’ART. 6 COM. 13 • ALTRE STRUTTURE RICETTIVE = la legge ha concesso alle Regioni la possibilità di individuare e disciplinare anche altre strutture ricettive o turistiche e così è stato, per strutture quali: i bed and breakfast, disciplinati in alcune norme regionali come quella dell’Emilia Romagna; le aree di sosta, destinate ad ospitare i campers e disciplinate in alcune norme regionali come quella Toscana, e per altre strutture ancore come i centri benessere, le beauty farm ecc.

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I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra- turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico. Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche] .

8. Vincolo di destinazione. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni. Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate. Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici. 9. Agenzie di viaggio e turismo. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 . L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali: a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza di almeno due lingue straniere. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. [L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni] . Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] . L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane. Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . 10. Associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi. 11. Attività professionali. Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri. È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo. È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali. È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche. È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci. È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna. È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina. È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 7

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale. Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani . Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

12. Disposizioni transitorie. L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

* alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso; * alberghi di lusso: cinque stelle; * alberghi di prima categoria: quattro stelle; * alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle; * alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle; * alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella. Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. TITOLO II 13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato. [Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo. Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria] . 14. Ripartizione dei fondi. [Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale. Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei "fondi per lo sviluppo delle attività turistiche" o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] . 15. Criteri, procedure e controlli. [Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 . Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte. A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ] . 16. Copertura finanziaria. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 8

Criteri di assegnazione delle stelle La legge quadro per il turismo n° 217 del 1983, ridefinisce quindi i criteri di classificazione delle strutture ricettive, imponendo a tutte, l’utilizzo delle stelle a partire dall’anno 1985, anche per quelle Regioni che non hanno ancora una propria normativa al riguardo. I criteri di assegnazione delle stelle alle singole strutture, si basano su un criterio a punteggio qui sintetizzato:

PUNTEGGI MINIMI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE STELLE ALBERGHI RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA)

L (5 stelle lusso) ≥ 340 PUNTI (5 stelle) ≥ 240 PUNTI ≥ 130 PUNTI

(4 stelle) ≥ 187 PUNTI ≥ 65 PUNTI (3 stelle) ≥ 128 PUNTI ≥ 45 PUNTI

(2 stelle) ≥ 80 PUNTI (1 stella) ≥ 30 PUNTI

fonte: “Tecnica Professionale Alberghiera” di Columbo-Rossi-Zanchi; editrice Markes

I punteggi vengono assegnati dalle singole Regioni, su domanda del titolare; le Regioni spesso demandano questo compito alle autorità periferiche; la somma dei singoli punteggi dei vari servizi offerti, definisce il punteggio definitivo e quindi il conseguente numero di stelle; esempio:

TIPO DI SERVIZIO PUNTI TIPO DI SERVIZIO PUNTI TIPO DI SERVIZIO PUNTI

portiere di notte addetto disponibile a chiamata trasporto bagagli con addetto trasporto bagagli con carrello cassaforte comune 30% di cassette di sicurezza minibar 100% delle camere

10 8 6 3 1 2

10

sala breakfast esclusiva room service servizio bar 16 ore su 24 servizio bar 12 ore su 24 servizio bar < 12ore su 24 restituzione biancheria in 12 h restituzione biancheria in 24 h

3 5 3 2 1 8 4

pulizia calzature manuale macchina per pulizia calzature televisore in camera sala ad uso comune piscina coperta piscina scoperta campo da tennis

4 2 5 1

12 5 3

fonte: “Tecnica Professionale Alberghiera” di Columbo-Rossi-Zanchi; editrice Markes Le singole leggi regionali individuano anche gli standard minimi per ogni singolo gruppo di stelle ed alcune Regioni definiscono pure le tipologie di S (4 stelle Superior), per gli alberghi quattro stelle in possesso di standard internazionali.

TABELLE DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI NELLA REGIONE TOSCANA

ALLEGATO C - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI

1 . P R E S T A Z I O N E D I S E R V I Z I LIVELLI DI CLASSIFICA

D E S C R I Z I O N E D E I R E Q U I S I T I 1 stella

2 stelle

3 stelle

4 stelle

5 stelle

1.1 Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto1 12 12 16 24 24

1.2 Servizio di notte 1.2.1 - Portiere di notte 1.2.2 - Addetto disponibile a chiamata

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

1.3 Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell’esercizio OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

1.4 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto 12 16 24

1.5 Servizio di prima colazione 1.5.1 . In sala apposita o destinata anche alla ristorazione 1.5.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi 1.5.3 - Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

1.6 1.6.1 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto, assicurato con personale addetto per numero di ore 1.6.2 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto per numero di ore

12

12

12

16

1.7 1.7.1 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nei locali comuni da parte del personale addetto 1.7.2 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nei locali comuni

12

12

12

16

1.8 1.8.1 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle camere o unità abitative 12 16 16

1.9 1.9.1 Divise per il personale 1.9.2 Divise del personale addetto al ricevimento e al ristorante

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

1.10 Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento2 1 1 2 3 3

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 9

1.11 Cambio biancheria da bagno3 1.11.1 Cambio quotidiano 11.11.2 Cambio a giorni alterni

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

1.12 Cambio biancheria da letto4

1.12.1 - Cambio quotidiano 1.12.2 - Cambio a giorni alterni 1.12.3 - Cambio ogni 3 giorni 1.12.4- Cambio ogni 5 giorni

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

1.13 Servizio di lavanderia e stireria della biancheria per clienti 1.13.1 - Con riconsegna nell’arco della giornata se consegnata entro le ore 9 anti-meridiane 1.13.2 - Con riconsegna entro le 24 ore

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

1.14 Pulizia nelle camere o unità abitative 1.14.1 - Una volta al giorno 1.14.2 - Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano

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OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO 1.15 Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela, assicurato 24/24 ore a

cura del personale addetto in garage dell’esercizio o in garage esterno OBLIGAT.RIO

2 . D O T A Z I O N I , I M P I A N T I E A T T R E Z Z A T U R E D E L L A S T R U T T U R A LIVELLI DI CLASSIFICA

D E S C R I Z I O N E D E I R E Q U I S I T I 1 stella

2 stelle

3 stelle

4 stelle

5 stelle

2.1 Locale bagno comune completo ( dotato di: lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d’allarme)5

2.1.1 - Uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato 2.1.2 - Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato 2.1.3 - Uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

2.2 Riscaldamento in tutto l’esercizio6 OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

2.3 Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere I unità abitative7 OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

2.4 Ascensori ad uso della clientela (nota 8) OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

2.5 Ascensori di servizio o montacarichi8 OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

2.6 Televisore ad uso comune OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

2.7 Linee telefoniche 2.7.1 - Almeno una linea telefonica e relativa cabina per uso comune 2.7.2 - Almeno una linea telefonica con apparecchio per uso comune

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

2.8 Telex e/o telefax ad uso comune OBLIGAT.RIO OBLIGAT.RIO

2.9 Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela9

2.9.1 - Almeno un locale, che può coincidere con la sala ristorante o il bar 2.9.2 - Uno o più locali (esclusa l’eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq. i per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima 2.9.3 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

10%

20%

30%

2.10

Bar 2.10.1 - Banco bar posto in locale appositamente attrezzato 2.10.2 - Banco bar posto in locale comune 2.10.3 - Mobile bar posto in locale comune

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

2.11 Sala ristorante 2.11.1 - Posta in locale appositamente attrezzato, separato e distinto dagli altri locali

OBLIGAT.RIO

2.12 Sale separate 2.12.1 - Sala separata per soggiorno e svago 2.12.2- Sala separata per riunioni

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

OBLIGAT.RIO

2.13 Ingresso separato per i bagagli OBLIGAT.RIO

2.14 Locali di servizio (“offices”) ai piani OBLIGAT.RIO

1 Negli esercizi classificati con 4 e 5 stelle per “personale addetto” deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. 2 E’ richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. Negli alberghi a 4 e 5 stelle si richiede la conoscenza di tre lingue estere distribuite fra tutto il personale addetto, con un minimo di due lingue estere conosciute da ciascuno. 3 Per “biancheria da bagno si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza. 4 Per “biancheria da letto” si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

5 In ogni struttura va comunque assicurato almeno un locale bagno comune (anche se non completo di vasca o doccia, semprechè ciascuna camera ne sia servita). 6 L’obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi alberghieri a 1, 2 o 3 stelle il cui periodo di apertura sia compreso solo tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per gli alberghi a 4 o 5 stelle per i quali l’obbligo sussiste sempre). 7 L’obbligo dell’aria condizionata non sussiste per gli alberghi ubicati nei comuni montani. 8 Per gli immobili esistenti, l’obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per gli alberghi a 2 o 3 stelle situati in immobili esistenti l’obbligo sussiste solo per quelli con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno). 9 Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi alberghieri ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29ottobre 1999, n. 490.

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 10

3 . D O T A Z I O N I E A T T R E Z Z A T U R E D E L L E C A M E R E E D E L L E U N I T À A B I T A T I V E LIVELLI DI CLASSIFICA

D E S C R I Z I O N E D E I R E Q U I S I T I 1 stella

2 stelle

3 stelle

4 stelle

5 stelle

3.1

Percentuale minima delle camere o unità abitative dotate di locale-bagno privato completo (dotato di: lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, campanello di chiamata)

60% 80% 100% 100%

3.2 Percentuale delle camere in cui il riscaldamento dell’ambiente è regolabile dal cliente 100% 100%3.3 Percentuale delle camere o unità abitative in cui l’aria condizionata è regolabile dal cliente 100% 100%3.4 Arredi e forniture delle camere10

3.4.1 - Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino, una sedia per ciascun posto letto (sostituibile con una poltrona), illuminazione normale (a parete o a soffitto), tavolino, un armadio, uno specchio, cestino per rifiuti, lampade o appliques da comodino. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti 3.4.2 - Sgabello per bagagli 3.4.3- Uno scrittoio con punto luce per leggere o scrivere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti11

3.4.4 - Lavabo con specchio e presa di corrente nelle camere non servite da locale bagno privato 3.4.5 - Documentazione sull’albergo 3.4.6 - Occorrente per scrivere 3.4.7 - Angolo soggiorno arredato con almeno una poltrona con seduta in dicano per ciascun posto letto 3.4.8 - Percentuale delle camere o unità abitative dotate di televisore a colori 3.4.9 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di frigo- bar 3.4.10 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza a muro 3.4.11 - Telefono

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OBLIGAT. 14

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100%100%50%13

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100%12

100% 100%

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3.5 Dotazione dei locali bagno privati15

3.5.1 - Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani , salvietta), tappetino, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti 3.5.2 - Shampoo, bagno schiuma o sali da bagno, cuffia per doccia 3.5.3 - Asciugacapelli a muro 3.5.4 - Telefono

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3.6 Camere o unità abitative insonorizzate OBLIGAT.RIO

3.7 Chiamata del personale 3.7.1 Chiamata diretta a mezzo telefono 13.7.2 Chiamata con campanello o citofono

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Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Con l’importante riforma del titolo V della Costituzione (L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - pubblicata su G.U. n. 248 del 24 Ottobre 2001) la disciplina giuridica ed amministrativa della materia turistica e ricettiva, passa in via definitiva alle amministrazioni regionali. La riforma dell’articolo 117 della Costituzione, ridefinisce infatti le materie che sono di competenza giuridica esclusiva dello dall’amministrazione centrale, stabilendo quanto segue:

IL TESTO DELLA LEGGE - ART. 3. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

• politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

• immigrazione; • rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; • difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; • moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello

Stato; perequazione delle risorse finanziarie; • organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; • ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; • ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; • cittadinanza, stato civile e anagrafi; • giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; • determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio

nazionale; • norme generali sull'istruzione; • previdenza sociale; • legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

10 Le prescrizioni di cui al presente codice valgono anche per le camere ubicate nelle unità abitative 11 Non lo stesso tavolino di cui al codice 3.4.1 12 Negli alberghi classificati con 5 stelle il televisore in dotazione alle singole camere o unità abitative deve essere abilitato a ricevere programmi televisivi diffusi via satellite. 13 Possono essere cassette singole ubicate non all’interno delle camere ma in un unico locale dell’albergo. 14 Negli alberghi classificati con 2 stelle i telefoni in dotazione alle singole camere possono non essere abilitati alla chiamata esterna diretta. 15 Nelle camere non servite da locale bagno privato deve essere assicurata la dotazione prevista dal codice 3.5.1

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 11

• dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; • pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,

regionale e locale; opere dell'ingegno; • tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

LA LEGGE QUADRO PER IL TURISMO N° 135 DEL 2001

Nel 2001 viene promulgata una nuova legge quadro per il turismo; la n. 135 del 29 marzo 2001, "Riforma della legislazione nazionale del turismo" , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001. I contenuti della nuova legge mirano a fissare un telaio di principi generali e di strumenti di coordinamento, sui quali le regioni dovrebbero basarsi per le proprie normative in materie turistica. Occorre però precisare che le Regioni non trovando nessun riferimento concreto nella nuova legge, si basano ancora sui principi definitori della precedente legge, per disciplinare la materia. I critici inoltre sostengono che il decreto attuativo, che avrebbe dovuto essere emanato “entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge”, in realtà è stato emanato oltre un anno dopo la scadenza del termine (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 settembre del 2002). Questo ritardo ha determinato una sorta di conflitto istituzionale, infatti in questo intervallo di tempo, gli elementi costitutivi della nuova legge quadro sono venuti a scontrarsi, con i nuovi elementi di federalismo introdotti nella nostra Costituzione, con la “Riforma del Titolo V” del 18 ottobre 2001. In ogni caso il decreto attuativo del 13 settembre 2002 all’art. 1 comma 3, ribadisce: “Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore”. Inoltre la Corte costituzionale ha ribadito (sentenza n. 197 del 2003) la competenza esclusiva delle Regioni in materia di turismo, la non adeguatezza di una fonte regolamentare governativa come il D.P.C.M. per l’introduzione di norme di principio seppure adottate d’intesa con le Regioni. Sentenza n. 197 del 2003 : “……Le questioni di legittimità costituzionale sono state promosse con i ricorsi indicati in epigrafe della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Regione Liguria nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo)…”riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe”. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

Di fatto questa legge, dai contenuti piuttosto vaghi, non è mai entrata pienamente in vigore e la materia risulta quindi essere regolamentata attraverso le leggi regionali. I legislatori regionali incontrano comunque molti limiti, soprattutto in virtù del fatto che la materia turistica (come molte altre di competenza residuale) è composta da diversi ambiti disciplinari (la promozione e l’accoglienza turistica, le attività ricettive, le professioni turistiche, ecc.). Di conseguenza, la competenza regionale andrebbe valutata di volta in volta: per esempio, il contratto d’albergo e il contratto di viaggio rientrano nella disciplina privatistica di competenza esclusiva statale.

IL TESTO DELLA LEGGE

"Riforma della legislazione nazionale del turismo"

Capo I PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE Art. 1. (Principi)

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;

BREVE COMMENTO ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE questa riforma non indica il turismo e l’industria alberghiera tra le materie di esclusiva competenza dello Stato, che rientra pertanto tra quelle di competenza residuale. La competenza legislativa ed amministrativa della materia turistica e ricettiva è da ritienesi attribuita alle Regioni. Le Regioni nel rispetto delle disposizioni delle leggi Comunitarie e di quelle dello Stato, hanno quindi potere legislativo esclusivo in materia.

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 12

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 2. (Competenze)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresi' l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed obiettivi relativi: a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero; c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati; d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4; f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita' delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla meta'. Art. 3. (Conferenza nazionale del turismo)

1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 4. (Promozione dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche' le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene: a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994; c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica; d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma; e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici; f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali; g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni; h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali; i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente: "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto"; b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Art. 5. (Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

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2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita' e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita': a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a); d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti. Art. 6. (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa. Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE Art. 7. (Imprese turistiche e attivita' professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali. Capo III SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO Art. 8. (Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno". Art. 9. (Semplificazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:

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a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo. Art. 10. (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire: a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo; b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati; c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni; d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Capo IV ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE Art. 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203: a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; c) l'articolo 10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida. Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

LEGGI DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI TURISMO

La Regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni delle leggi europee e nazionali, ha introdotto nel corso degli anni norme e leggi per disciplinare al meglio la materia turistica. Alcune di queste disposizioni riguardano: - legge per la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese legge 25 agosto 1991, N°284). - legge per la regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive e turistico-alberghiere (D.M. 9 aprile 1994). - norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle strutture ricettive (L.R. 21 dicembre 1994, n°102) che fissa in mq 8 la sup. minima delle camere singole e in mq 14 la sup. minima delle camere doppie….;

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- norme in materia di disciplina e classificazione degli Agriturismi (L.R. 23 Giugno 2003, n°30 - Disciplina Delle Attività Agrituristiche in Toscana). - norme per l’introduzione obbligatoria del Direttore Tecnico nelle Agenzie di Viaggi (Delib.G.R. 13 aprile 2001, N°401). - Testo Unico Delle Leggi Regionali In Materia Di Turismo (L.R. 23 marzo 2000 e successive modifiche); Regolamento Di Attuazione Del Testo Unico Delle Leggi Regionali In Materia Di Turismo (D.P.G.R. 23 aprile 2001, n°18R) e successive modifiche; che costituiscono sicuramente il capitolo principale di tutta la disciplina giuridica in materia turistica. La legge contiene norme destinate a disciplinare la struttura organizzativa legata ai servizi di informazione ed accoglienza turistica nel suo complesso, compresi l’organizzazione turistica pubblica (funzione delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di A.P.T. e I.A.T.), le agenzie di viaggi e le strutture ricettive. Il Titolo II disciplina le imprese turistiche nel modo qui descritto.

IL TESTO DELLA LEGGE (PRINCIPALI ARTICOLI)

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo 23 marzo 2000; pubblicata il 3.4.2000 su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

TITOLO II - IMPRESE TURISTICHE

CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

SEZIONE I - Disposizioni generali

ARTICOLO 24 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalita’: a) alberghi; b) residenze turistico - alberghiere; c) campeggi; d) villaggi turistici; e) aree di sosta; f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalita’ di esercizio delle strutture ricettive.

ARTICOLO 25 - Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

SEZIONE II - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

ARTICOLO 26 - Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o piu’ stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi ubicati nel vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei "motel" sono altresi’ assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di piu’ stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi e’ consentita la presenza di unita’ abitative, costituite da uno o piu’ locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacita’ ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.

ARTICOLO 27 - Residenze turistico - alberghiere

1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o piu’ stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unita’ abitative arredate, costituite da uno o piu’ locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico - alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacita’ ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.

ARTICOLO 28 - Dipendenze

1. Salva l’ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l’attivita’ ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svolta in piu’ stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonche’ gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze" (distanti di norma non più di 50 metri dalla casa madre – art. 17 dec. attuativo).

ARTICOLO 29 - Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresi’ disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

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2. E’ consentita in non piu’ del venticinque per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi con un numero di piazzole non superiore a centocinquanta la quota percentuale di piazzole interessate da strutture allestite dal titolare o gestore puo’ raggiungere il trentacinque per cento.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei campeggi gia’ esistenti al 5 dicembre 1997, o per i quali a tale data fosse gia’ stata presentata domanda di autorizzazione, e’ consentito, comunque, mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove gia’ autorizzate.

5. Nei campeggi e’ consentito l’affitto di non piu’ del quaranta per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

ARTICOLO 30 - Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresi’ disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici e’ consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purche’ in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. Nei villaggi turistici gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico e’ consentito comunque mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o dal gestore, fino a un massimo di trenta, ove gia’ autorizzate.

4. Nei villaggi turistici e’ consentito l’affitto di non piu’ dei quaranta per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

ARTICOLO 31 - Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non piu’ di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

ARTICOLO 32 - Parchi di vacanza

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui e’ praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza e’ consentito, per non piu’ del quaranta per cento delle piazzole, l’affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

ARTICOLO 33 - Divieti di vendita e affitto

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza e’ vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

SEZIONE III - Autorizzazione all’esercizio e criteri di classificazione

ARTICOLO 35 - Classificazione

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono possedere le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di attuazione. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, gli alberghi e le loro dipendenze sono classificati dalla Provincia con un numero di stelle variabile da uno a cinque, i campeggi e i parchi di vacanza sono classificati con un numero di stelle variabili da uno a quattro, le residenze turistico - alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

ARTICOLO 36 - Revisione e rettifica della classificazione 1. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore di una struttura ricettiva dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia; a tale dichiarazione puo’ allegare comunicazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto all’articolo 76, comma 6. La Provincia entro sessanta giorni, verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l’atto di attribuzione dell’eventuale nuovo livello di classificazione. 2. La Provincia puo’ procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e’ notificato all’interessato e trasmesso al Comune.

CAPO II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

SEZIONE I - Disposizioni generali

ARTICOLO 45 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalita’: a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalità collettiva: 1) case per ferie; 2) ostelli per la gioventù; 3) rifugi alpini; 4) bivacchi fissi; 5) rifugi escursionistici; b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: 1) esercizi di affittacamere, 2) case e appartamenti per vacanze; 3) residenze d’epoca; c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

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ARTICOLO 46 - Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

SEZIONE II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalita’ collettiva

ARTICOLO 47 - Case per ferie e rifugi escursionistici

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all’articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nell’autorizzazione, come previsto dall’articolo 53.

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalita’ e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilita’ pubblica, anche in prossimita’ di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

ARTICOLO 48 - Ostelli per la gioventu’

1. Sono ostelli per la gioventu’ le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

ARTICOLO 49 - Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita’ e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilita’ pubblica.

ARTICOLO 50 - Bivacchi fissi

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

ARTICOLO 54 - Requisiti

1. I locali destinati alle attivita’ ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonche’ quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L’utilizzo delle abitazioni per le attivita’ di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

ARTICOLO 55 - Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu’ di sei camere per clienti, con una capacita’ ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non piu’ di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

ARTICOLO 56 - Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unita’ abitative composte da uno o piu’ locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu’ stagioni con contratti aventi validita’ non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non puo’ comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande el’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o piu’ case o appartamenti ad uso turistico.

ARTICOLO 57 - Locazioni ad uso turistico

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo".

ARTICOLO 58 - Residenze d’epoca

1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che offrono alloggio in camere e unita’ abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Nelle residenze d’epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d’epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonche’ gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attivita’ agrituristiche", che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d’epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.

LEGISLAZIONE TURISTICA - DI MARIO GASPERETTI 18

SEZIONE IV - Definizione e caratteristiche dei residence

ARTICOLO 62 - Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unita’ abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unita’ immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a piu’ corpi.

ARTICOLO 63 - Classificazione e revisione della classificazione 1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l’atto di attribuzione dell’eventuale nuovo livello di classificazione. 3. La Provincia puo’ procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e’ notificato all’interessato e trasmesso al Comune.

CAPO III - STABILIMENTI BALNEARI

ARTICOLO 69 - Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresi’ essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attivita’ connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attivita’ sportive e la ricreazione, purche’ in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Gli stabilimenti sono classificati con un numero di stelle marine da uno a tre in relazione ai requisiti fissati nel regolamento di attuazione. Si applicano a tal fine gli articoli 35 e 36.

BREVI CONCLUSIONI La frammentazione delle attuali norme che disciplinano l’industria turistica e ricettiva ha creato una certa disomogeneità nei criteri di classificazione e di assegnazione delle stelle, delle strutture ricettive. Ricordiamo che la classificazione delle strutture ricettive e l’assegnazione delle relative stelle, è oggi di competenza delle Regioni, le quali spesso, delegano questa funzione alle Province o ai Comuni, riducendo così il fatto ad una specie autoassegnazione e generando disuguaglianza tra i vari standard di valutazione e conseguentemente, disomogeneità di valutazione sui vari territori. Ricordiamo, ad esempio, che per ottenere le 5 stelle in Sicilia, bisogna raggiungere una metratura per stanza di almeno 14 mq, mentre in Veneto ne servono 18, nelle Marche almeno 25; oppure che, sempre per ottenere le 5 stelle, in Toscana bisogna che il personale parli 4 lingue, in Lombardia 3, in Puglia ne bastano 2. Ricordiamo anche, che un cliente, sulla base dell’art. 2043 del codice civile, può contestare il livello di servizio ricevuto in un albergo, se questo non corrisponde allo standard previsto, per le stelle assegnate e chiedere un risarcimento, o il rimborso del prezzo sostenuto, inviando una lettera di segnalazione all'Assessorato al Turismo della Regione. In considerazione di tutto questo, sono in molti oggi a richiedere una nuova legge quadro per il turismo, in grado di disciplinare al meglio la materia e di fornire validi strumenti tecnici per ammodernare questo importante settore economico. La legge 217 del 1983, ha dato un notevole contributo in questo senso, introducendo, criteri di classificazione più internazionali, indicando nuove tipologie di strutture ricettive, ma oggi, tutto questo sembra essere non più sufficiente. Qui di seguito è riportato una sintesi di un articolo pubblicato su “Repubblica, cronaca di Napoli, il 27 ottobre 2007 pag. 2. Una legge quadro sul turismo. «Dovrà essere operativa entro il 2008, come sostengono Bassolino e il presidente della commissione Casillo». Marco Di Lello, assessore regionale campano, chiude così la terza edizione degli Stati generali a Sorrento, «un' occasione per verificare l' operatività delle strategie condivise nel corso dell' anno e per fare sistema»……… Sulle infrastrutture: «Si sono fatti grandi investimenti. Nel ' 93 Capodichino era un accampamento, oggi è sotto gli occhi di tutti il netto miglioramento. Il porto di Napoli è cambiato, per traffico croceristico, per impatto estetico, per il traffico navale in generale. L' alta velocità arriverà a Salerno e sarà collegata al metrò. Il metrò del mare è stato criticato all'inizio, quest' anno è andato benissimo. Non dobbiamo fermarci di fronte alle prime difficoltà….. Sull' Iva: «In ambito turistico, la nostra è al 10 per cento. In Spagna è al 7,2 per cento, in Francia è al 5. Non possiamo essere così svantaggiati».