BOZZA regolamento edilizio AGGIORNATO 05 03...

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COMUNE DI TURBIGO (MI) REGOLAMENTO EDILIZIO Provincia di Milano REGOLAMENTO EDILIZIO (art. 28 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) IL SINDACO L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA Christian Garavaglia Marzia Artusi Adottato con deliberazione consiliare n. ___in data ______ Approvato con deliberazione consiliare n.___ in data ______ Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie editoriale inserzioni n. _____ in data ____________ AGGIORNAMENTO 5 MARZO 2014

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COMUNE DI TURBIGO (MI) REGOLAMENTO EDILIZIO Provincia di Milano

REGOLAMENTO EDILIZIO (art. 28 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.)

IL SINDACO L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA Christian Garavaglia Marzia Artusi Adottato con deliberazione consiliare n. ___in data ______ Approvato con deliberazione consiliare n.___ in data ______ Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie editoriale inserzioni n. _____ in data ____________

AGGIORNAMENTO 5 MARZO 2014

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“… di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda…”

(Italo Calvino) A cura dell’Area 4 - Tecnica Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica (arch. Carlo Gervasini).

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PREMESSA 6

TITOLO I – PRINCIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 6 ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 6 ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 6 ARTICOLO 3 – DEROGHE, ADEGUAMENTO, AGGIORNAMENTO 6

PARTE I – SPORTELLI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 7 ARTICOLO 4 – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 7 ARTICOLO 5 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 7 ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE 7 ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE 7 ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE 8 ARTICOLO 9 – CONTENUTI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ISTANZE EDILIZIE 9 ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DEI PIANI ATTUATIVI E DEI P.I.I. 10 ARTICOLO 11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE FER (IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) 11 ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 11 ARTICOLO 13 – DOMANDA DI VOLTURA 11 ARTICOLO 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 11 ARTICOLO 15 – RICHIESTA E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ (RESIDENZA) 12 ARTICOLO 16 – ALTRE ISTANZE 12

PARTE II – LE COMMISSIONI 12 ARTICOLO 17 – INDICAZIONI GENERALI E FINALITÀ 12

SEZIONE I – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ URBANA 13 ARTICOLO 18 – COMPOSIZIONE 13 ARTICOLO 19 – NOMINA E DESIGNAZIONE 13 ARTICOLO 20 – SCADENZA 13 ARTICOLO 21 – INCOMPATIBILITA’ 13 ARTICOLO 22 – CONFLITTO DI INTERESSI 13 ARTICOLO 23 – INCOMPATIBILITA’ SOPRAVVENUTA 14 ARTICOLO 24 – REVOCA 14 ARTICOLO 25 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE 14 ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE 14 ARTICOLO 27 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI 14 ARTICOLO 28 – VERBALIZZAZIONE 15 ARTICOLO 29 – SOPRALLUOGO, APPROFONDIMENTO DELLE VALUTAZIONI 15 ARTICOLO 30 – COMPENSI 15

SEZIONE II – LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LA TUTELA E LA QUALITÀ URBANA 15 ARTICOLO 31 – FUNZIONI 15 ARTICOLO 32 – CRITERI DI VALUTAZIONE 15 ARTICOLO 33 – COMPOSIZIONE E NOMINA 16 ARTICOLO 34 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI 16 ARTICOLO 35 – VERBALIZZAZIONE 16 ARTICOLO 36 – FINANZIAMENTO 16 ARTICOLO 37 – INCOMPATIBILITÀ 16 ARTICOLO 38 – CONFLITTO DI INTERESSI 17 ARTICOLO 39 – CASI DI DECADENZA DEI MEMBRI ELETTIVI 17 ARTICOLO 40 – DURATA 17 ARTICOLO 41 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 17 ARTICOLO 42 – SOPRALLUOGHI 17 ARTICOLO 43 – AUDIZIONI DEI PROGETTISTI E TECNICI ESPERTI 17 ARTICOLO 44 – PRE-PARERE CONGIUNTO DELLE 2 COMMISSIONI (EDILIZIA E PAESAGGIO) 17

PARTE III – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE 18

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ARTICOLO 45 – RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI 18 ARTICOLO 46 – APERTURA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 18 ARTICOLO 47 – OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO – MATERIALI D’IMPIEGO E DI RISULTA – MATERIALI DI SCAVO 18 ARTICOLO 48 – CUSTODIA DEL CANTIERE 19 ARTICOLO 49 – DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE 19 ARTICOLO 50 – TABELLA DA ESPORRE ALL’INGRESSO DEL CANTIERE 19 ARTICOLO 51 – DIRETTORE DI LAVORI E ASSUNTORE DEI LAVORI 19 ARTICOLO 52 – COMUNICAZIONI DA FARSI AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA 19 ARTICOLO 53 – INIZIO DEI LAVORI 20 ARTICOLO 54 – DURATA E FINE DEI LAVORI 20 ARTICOLO 55 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 20

TITOLO II “DEGLI EDIFICI” 21 ARTICOLO 56 – GENERALITÀ 21 ARTICOLO 57 – ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO 21 ARTICOLO 58 – PROTEZIONE DAL SOLE 21 ARTICOLO 59 – CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 21 ARTICOLO 60 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 22 ARTICOLO 61 – SOTTOTETTI NON ABITABILI 22 ARTICOLO 62 – COPERTURE 22 ARTICOLO 63 – SEMINTERRATI E SOTTERRANEI 23 ARTICOLO 64 – PRESCRIZIONI PER ALCUNI ELEMENTI DELL’EDIFICIO E DISPOSIZIONI PER EDIFICI ESISTENTI 23 ARTICOLO 65 – LIMITI PER GLI SPORTI E PER LE DECORAZIONI, DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E L’EDIFICABILITÀ NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE 23 ARTICOLO 66 – MANUFATTI ACCESSORI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 23 ARTICOLO 67 – STRUTTURE A COPERTURA DEI PLATEATICI 24 ARTICOLO 68 – PERGOLATI 24 ARTICOLO 69 – ASCENSORI 24 ARTICOLO 70 – AUTORIMESSE E PARCHEGGI PRIVATI 25 ARTICOLO 71 – DEPOSITO E SPAZI PER BICI 25 ARTICOLO 72 – DISPOSIZIONI SUL DECORO DEGLI EDIFICI 25 ARTICOLO 73 – RECINZIONI E CANCELLI 26 ARTICOLO 74 – MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI 28 ARTICOLO 75 – RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA – (AREE ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFICATI E IN DISUSO) 28

TITOLO III – DELLA SOSTENIBILITA’ EDILIZIA 29 ARTICOLO 76 – MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 29 ARTICOLO 77 – ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI NUOVI 30 ARTICOLO 78 – ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDIFICI ESISTENTI 31 ARTICOLO 79 – PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI 31 ARTICOLO 80 – CONTENIMENTO DELLE DISPERSIONI 31 ARTICOLO 81 – INERZIA TERMICA DELL’INVOLUCRO 32 ARTICOLO 82 – MATERIALI ECOSOSTENIBILI ( * ) 32 ARTICOLO 83 – VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ( * ) 32 ARTICOLO 84 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA 33 ARTICOLO 85 – ISOLAMENTO ACUSTICO 33 ARTICOLO 86 – TETTI VERDI E VERDE VERTICALE ( * ) 34 ARTICOLO 87 – ILLUMINAZIONE NATURALE ( * ) 34 ARTICOLO 88 – VENTILAZIONE NATURALE 34 ARTICOLO 89 – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO (50 HZ) 34 ARTICOLO 90 – RIDUZIONE EFFETTO GAS RADON 34 ARTICOLO 91 – LOCALE RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI 35 ARTICOLO 92 – SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO ( * ) 35 ARTICOLO 93 – IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE 35 ARTICOLO 94 – SISTEMI A BASSA TEMPERATURA ( * ) 36 ARTICOLO 95 – CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA 36

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ARTICOLO 96 – EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 36 ARTICOLO 97 – IMPIANTI SOLARI TERMICI ( * ) 36 ARTICOLO 98 – IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI ( * ) 37 ARTICOLO 99 – SISTEMI SOLARI PASSIVI (SERRE) 37 ARTICOLO 100 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 37 ARTICOLO 101 – CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE 38 ARTICOLO 102 – RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 38 ARTICOLO 103 – RECUPERO ACQUE PIOVANE ( * ) 38 ARTICOLO 104 – PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CADUTA ACCIDENTALE E FASCICOLO DELL’OPERA 38

TITOLO IV – DEGLI SPAZI APERTI 39 ARTICOLO 105 – DISCIPLINA DEL VERDE 39 ARTICOLO 106 – INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI 40 ARTICOLO 107 – INSEGNE ESERCIZI COMMERCIALI E TENDE SOLARI 40 ARTICOLO 108 – MANUFATTI SU SPAZIO PUBBLICO 41 ARTICOLO 109 – ACQUA ( * ) 41 ARTICOLO 110 – PIAZZE 41 ARTICOLO 111 – PARCHEGGI PUBBLICI 42 ARTICOLO 112 – PERCORSI CICLABILI 42 ARTICOLO 113 – NUOVA VIABILITA’ 42 ARTICOLO 114 – ILLUMINAZIONE 43 ARTICOLO 115 – SUPERFICI DRENANTI E FILTRANTI ERBOSE 43 ARTICOLO 116 – ACCESSI E PASSI CARRAI 43 ARTICOLO 117 – SISTEMAZIONI ESTERNE AI FABBRICATI 44 ARTICOLO 118 – NUMERI CIVICI 44 ARTICOLO 119 – SUOLO PUBBLICO E AFFACCIO SU SUOLO PUBBLICO 44 ARTICOLO 120 – GRIGLIE AERAZIONE LOCALI E SPAZI INTERRATI 44 ARTICOLO 121 – USO DEL SOTTOSUOLO 44 ARTICOLO 122 – SPAZI INEDIFICATI 45 ARTICOLO 123 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI FOGNARIE 45 ARTICOLO 124 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI IMPIANTISTICHE 45 ARTICOLO 125 – FACOLTÀ DI DEROGA 45 ARTICOLO 126 – SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 46

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PREMESSA

Il Regolamento Edilizio persegue l’obiettivo generale di una armoniosa alleanza tra l’organizzazione e la trasformazione dello spazio antropico con il paesaggio, la geografia, l’ambiente. Il territorio di Turbigo appartiene al prezioso sistema delle acque naturali e artificiali, alla rete delle aree verdi del Parco regionale, ai luoghi dei segni storici. Si ritiene che qualsiasi intervento, anche minore, abbia una propria dignità e responsabilità, che debba apportare necessariamente un contributo al processo di rinnovamento e miglioramento dei livelli qualitativi dello spazio costruito e dello spazio aperto. Le regole contenute in questo manuale intendono concertarsi con l’invenzione artistica, l’esigenza funzionale e le motivazioni economiche degli operatori, come supporto e guida nei processi di progettazione col fine di raggiungere esiti condivisi di cura del paesaggio e preservazione dell’ambiente. La comprensione dei rapporti tra l’uomo e il suo intorno, la coscienza di una propria identità storico-culturale, la ricomposizione del paesaggio tipico della valle fluviale, l’auspicato sviluppo ed accrescimento economico dettato da criteri di sostenibilità, ed infine la ricerca estetica della bellezza sono i presupposti indispensabili per una efficace e misurata evoluzione degli insediamenti e per un accrescimento collettivo.

TITOLO I - PRINCIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizio integra le norme del Codice Civile, in conformità alla vigente legislazione statale e regionale, alle disposizioni igienico-sanitarie nonché allo strumento urbanistico generale vigente, agli strumenti urbanistici sovracomunali, di cui costituisce complemento ed esplicazione operativa. Il Regolamento detta norme precipuamente sulle materie di cui all’art. 28 della Legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. ed esercita la propria efficacia sull’interezza del territorio amministrativo comunale; non esclude l’applicazione di altri regolamenti comunali non in contrasto con esso e delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia. Nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei principi dell’ordinamento giuridico, si rinvia alle disposizioni di legge dello Stato e della Regione Lombardia per tutte le disposizioni già previste nelle stesse e vigenti nel tempo. Il Regolamento, ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e per incentivare la diffusione dei criteri della bioedilizia tratta l’assegnazione di incentivi economici a sostegno degli interventi edilizi volti al miglioramento del territorio, al contenimento del consumo energetico, al benessere dell’abitare. ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento non possono prevalere, in quanto di grado inferiore, rispetto a quanto disposto dal:

‒ Piano Territoriale Regionale; ‒ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; ‒ Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Valle del Ticino; ‒ Piano di Governo del Territorio del Comune di Turbigo; ‒ Studio geologico comunale e studio del reticolo idrografico minore; ‒ Regolamento Locale di Igiene.

Nel caso si verifichino delle incongruenze normative tra quanto disposto dal presente Regolamento e quanto riportato dai singoli studi, i profili riguardanti la specifica materia prevalgono rispetto al presente Regolamento. ARTICOLO 3 – DEROGHE, ADEGUAMENTO, AGGIORNAMENTO

Sono ammesse, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione nazionale e regionale, deroghe alle norme del presente Regolamento edilizio nei seguenti casi: - interventi riguardanti edifici, attrezzature ed impianti pubblici o di interesse pubblico; - interventi atti all’abbattimento delle barriere architettoniche entro i limiti di cui alla normativa vigente in materia; - gli interventi di recupero del patrimonio esistente, con la sola esclusione degli interventi di ristrutturazione, ove esistono impedimenti tecnici documentabili i quali non consentono il completo soddisfacimento dei requisiti previsti, purché le soluzioni proposte comportino un miglioramento della situazione igienica

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preesistente e dei requisiti di accessibilità, purché corredate dal parere della competente struttura tecnica dell’A.S.L. Non sono in ogni caso consentite riduzioni degli indici di superficie, di aeroilluminazione naturale a valori inferiori ai minimi previsti, se non già esistenti. L’entrata in vigore di nuove norme, di leggi statali o regionali dichiarate prevalenti sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comporta il recepimento di diritto di tali norme nel testo del presente regolamento. Fatta salva la competenza del Consiglio Comunale, il Regolamento sarà automaticamente aggiornato qualora ciò sia richiesto da disposizioni di Legge sopravvenute o da adesioni giudiziali divenute definitive. Di tale aggiornamento sarà data ricognizione mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, il testo coordinato del Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale.

PARTE I – SPORTELLI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ARTICOLO 4 - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti ad ogni attività edilizia privata non connessa con le attività produttive è costituito un ufficio, denominato sportello unico per l’edilizia (SUE), attivato dall’Amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia. Le pratiche SUE dovranno essere presentate in digitale attraverso il portale SUE presente sul sito comunale, ove sarà possibile la compilazione della domanda di istanza edilizia, allegare e firmare digitalmente i documenti e gli elaborati necessari, il pagamento dei diritti di segreteria e di bollo, l’invio della pratica completa tramite PEC al protocollo comunale. Attraverso il front office del portale sarà possibile, da parte dell’utente, verificare lo stato di aggiornamento delle pratiche presentate. Il richiedente dovrà comunque presentare presso gli Uffici comunali (protocollo o per raccomandata), due copie cartacee ed un CD della documentazione inviata tramite PEC con i riferimenti dell’avvenuto invio telematico. Il CD dovrà contenere i files degli elaborati e della documentazione sia in forma non modificabile (*pdf) che modificabile (*dwg, *doc, *xls, *psd, ecc.). Durante il periodo di transizione viene accettata, da parte dell’Ufficio, la consegna cartacea delle istanze edilizie attraverso l’Ufficio protocollo.

ARTICOLO 5 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti ad ogni attività edilizia privata connessa con le attività produttive è costituito un ufficio, denominato “Sportello unico per le attività produttive” che cura tutti i rapporti tra il Comune, l’impresa produttiva e altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio circa la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la cessione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, per esecuzione di opere interne di fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi. Allo sportello per le attività produttive è affidato l’intero procedimento secondo i contenuti e le procedure di cui alla normativa vigente in materia. ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE Nel periodo di transizione e di messa a regime del SUE i titolari o aventi titolo possono presentare istanza di permesso per costruire, DIA, SCIA, Accertamento di conformità, CIA ed altro utilizzando i moduli pubblicati sul sito comunale www. comune.turbigo.mi.it unitamente agli allegati richiesti (anche su supporto informatico). ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE 1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi i tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) svolgono l’attività di accettazione dei progetti edilizi; provvedono pertanto a verificare la procedibilità dei progetti edilizi nonché a verificare la completezza della documentazione amministrativa e tecnica. 2. Sono procedibili e quindi protocollabili, anche per via telematica, le pratiche edilizie vistate preventivamente dallo Sportello Unico per l’Edilizia. 3. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’attività di accettazione dei progetti edilizi potranno essere ulteriormente perfezionate con apposite disposizioni del Responsabile del Servizio Urbanistica.

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ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE EDILIZIE 1. Gli elaborati grafici da allegare in numero di 3 copie (solo per consegna cartacea), fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore e quelli specifici per la tipologia di intervento, generalmente sono: a) copia dell’atto di proprietà o da altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente o dichiarazione sostitutiva; b) relazione tecnica illustrativa del progetto; c) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente, e di quello eventualmente adottato, con individuazione degli ambiti di intervento; d) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000, con l’individuazione di tutti i mappali interessati dall’intervento; e) tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall’edificazione, comprensivo dell’ingombro dell’edificio da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con relative altezze, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti con circonferenza del tronco di almeno 40 cm, delle aree a verde e delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla medesima tavola dovranno essere riportati i calcoli dimostrativi del volume, della superficie lorda di pavimento e del rapporto di copertura richiesti, nonché la loro verifica; Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le destinazioni d’uso dei singoli locali interessati dagli interventi qualora ricorra il caso; f) tavola grafica di progetto quotata, in scala adeguata, non inferiore all’ 1:100, in relazione all’ampiezza dell’intervento con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell’edificio e con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura, particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d’uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti e della superficie drenante. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne; g) tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto per interventi di ampliamento di edifici esistenti in scala adeguata in relazione all’ampiezza dell’intervento, sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere; h) per interventi di ampliamento di edifici esistenti, occorre riprodurre in scala adeguata in relazione all’ampiezza dell’intervento il rilievo quotato dell’immobile oggetto di intervento con piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici; i) tavola riportante piante e sezioni dell’intervento in scala 1:50 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l’accessibilità, l’adattabilità e visitabilità degli immobili; j) relazione sui requisiti acustici passivi (DPCM 05.12.1997); valutazione del clima acustico e di impatto acustico per tutti i casi previsti dalla Legge Quadro 447/95 e L.R. 13/2001, in particolare nel caso di insediamenti di tipo produttivo o commerciale; k) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'Igiene per tutte le tipologie di interventi edilizi; l) schema di fognatura - con indicazione della rete di scarico acque reflue domestiche e della rete di scarico delle acque meteoriche e dei cicli produttivi - in scala adeguata con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.), entrambe rappresentate fino al recapito finale, complete di calcoli idraulici e particolari costruttivi, comprese indicazioni precise e puntuali sui sistemi di dispersione sul suolo delle acque meteoriche non contaminate; m) documentazione fotografica relativa all’immobile ed al contesto; n) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 11.03.1988 e s.m.i. o) dimostrazione, ove necessario per il tipo di intervento, della superficie drenante ai sensi del vigente RLI; la dimostrazione della superficie scoperta e drenante viene richiesta per tutti i nuovi interventi edilizi e per quelli sul patrimonio edilizio esistente ove vi sia un aumento della superficie coperta del/dei fabbricato/i o una impermeabilizzazione in aree già destinate a verde; obis) tavola di progetto del verde quotata con indicazione delle specie prescelte, relazione descrittiva degli aspetti agronomici. p) se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; q) se necessario, copia dell'Autorizzazione Paesaggistica, in caso di immobile assoggettato a vincolo paesaggistico-ambientale; r) dichiarazione sottoscritta dal progettista di non obbligatorietà della validazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e relazione (ev. corredata da elaborati grafici) con cui si dimostra la conformità del progetto alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi; nel caso di

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necessità di validazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dovrà essere allegata all’istanza edilizia copia del parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco oppure copia della SCIA antincendio consegnata presso il Comando; s) ove necessario, atto di assenso condominiale per interventi di modifiche esterne di unità immobiliari poste all’interno di condomini, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui il richiedente si assume nei confronti del condominio ogni responsabilità civile ed amministrativa per le opere oggetto dell’istanza; t) dichiarazione in merito all’utilizzo o meno di terre e rocce da scavo, come previsto dal Dlgs 152/2006 e s.m.i art. 186; u) in alternativa alla presentazione telematica, consegna del Modello ISTAT cartaceo; v) nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, schema con il relativo calcolo; w) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti, ove necessario; x) prova dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria ex Legge 68/93, e delle spese di istruttoria pratica edilizia sulla base degli importi e con le modalità stabilite dalle deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché, a seconda del tipo di titolo edilizio richiesto, oneri di urbanizzazione e contributo di costo di costruzione; y) per gli edifici con destinazione ad attività produttiva dovrà, inoltre, essere allegata una relazione relativa al ciclo produttivo e la documentazione inerente eventuali sue modifiche e una relazione illustrativa circa gli interventi per ridurre, entro i valori consentiti dalla normativa, la produzione di inquinanti; z) Relazione di cui alla L. 10/91 e successive modificazioni, se ricadenti nel campo di applicazione, formulata secondo le disposizioni regionali vigenti. Per gli interventi su strutture esistenti ed in aree abbandonate allegare un piano di indagine autorizzato come previsto dal vigente R.L.I. 2. Tutti gli elaborati di progetto devono essere presentati anche su CD-Rom, non riscrivibile, in formato vettoriale, (DWG/DXF), non protetto da password, riproducente gli elaborati nelle dimensioni e colori originali. Al termine dei lavori, i file di cui in precedenza dovranno essere consegnati anche nella versione “costruito [come costruito]”. ARTICOLO 9 – CONTENUTI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ISTANZE EDILIZIE 1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico-illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi. 2. I paragrafi della relazione saranno relativi a: a) descrizione del sito e sua individuazione nell’ambito territoriale di appartenenza; b) tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; c) requisiti urbanistici, paesaggistici, vincoli e condizioni; d) caratteri dell’intervento edilizio; e) collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato; f) caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all’intorno, all’armonizzazione con le preesistenze o alla riqualificazione del contesto, se già privo di sufficiente decoro urbano; g) opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto; h) fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc; i) descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, di efficienza energetica nonché di quelli relativi alla purezza dell’aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza; j) valutazione del clima acustico e di impatto acustico per tutti i casi previsti dalla Legge Quadro 447/95 e L.R. 13/2001, redatta secondo le modalità previste dalla Dgr 08.03.2002 n.7/8313 e s.m.i.; k) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico – edilizi, igienico sanitari e di risparmio energetico previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento Locale di Igiene e dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto (es. calcolo della superficie drenante, verifica della presenza di eventuali ostacoli, calcolo della superficie aeroilluminante, verifica della dotazione di ricambi d’aria per ambienti con mono-affaccio); 3. Nel caso di insediamenti produttivi, va allegata una dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a disposizioni specifiche sul genere di industria da insediare. 4. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate dal progettista e sotto la propria personale responsabilità: a) di conformità del progetto con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-sanitarie, impianti elettrici ed idrico sanitari; scarichi civili o industriali; inquinamento acustico ed atmosferico; contenimento dei consumi energetici; eventuali vincoli presenti nella zona di intervento.

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ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DEI PIANI ATTUATIVI E DEI P.I.I. 1. La documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata è la seguente: a) relazione tecnica illustrativa; b) relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell’intervento con le disposizioni dello strumento urbanistico comunale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo; c) stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico comunale vigente e delle relative norme di attuazione, con l’individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione; d) verifica del contesto urbanistico del Comune confinante in caso di Piano attuativo da realizzarsi in zona prossima al confine comunale; e) estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà; f) documentazione fotografica, preferibilmente a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell’area di intervento, che documenti le caratteristiche ambientali e naturali della stessa nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante; g) planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, della zona interessata con l’individuazione delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione con adeguata estensione al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento; h) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d’uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici, nonché la verifica della superficie drenante, della superficie filtrante (estesa a tutto il comparto) e del soleggiamento; il progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, la aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere; i) prospetti in scala 1:200; j) progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi; in particolare dovrà essere allegato lo schema di fognatura, precisando le modalità di gestione delle acque reflue prodotte internamente al comparto di PA ed indicando i recapiti degli scarichi dei singoli lotti o fabbricati. In merito alle acque reflue domestiche ed assimilate dovrà essere indicato schematicamente inoltre il recapito finale e verificato preventivamente presso l’Ente gestore della fognatura e dell’impianto di trattamento la compatibilità della portata in progetto (riferita agli abitanti equivalenti previsti dal P.A.). Dovranno inoltre essere indicate le modalità previste per la gestione delle acque meteoriche tenendo conto delle indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (DCR 7/402 del 2002), del DLgs 152/2006, del regolamento Regionale n. 4 del 24.03.2006, del Regolamento del Gestore e del presente Regolamento Edilizio. k) valutazione del clima acustico e di impatto acustico per tutti i casi previsti dalla Legge Quadro 447/95 e L.R. 13/2001, in particolare nel caso di insediamenti di tipo produttivo o commerciale; l) relazione tecnica con le indicazioni per il contenimento dei consumi energetici e la sostenibilità ambientale; m) per le aree dismesse dovrà essere verificata la salubrità del sito mediante indagini ambientali mirate ai pericoli potenziali determinati dalle attività industriali pregresse e, se del caso, mediante definizione dell’iter tecnico-amministrativo previsto dal Dlgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Tutti gli elaborati della proposta di piano devono essere presentati anche su CD-Rom, non riscrivibile, in formato vettoriale, (DWG/DXF), non protetto da password, riproducente gli elaborati nelle dimensioni e colori originali, nonché riportando gli elaborati planivolumetrici su una base georeferenziata che verrà fornita dal Settore Tecnico Comunale. Al termine dei lavori, i file di cui in precedenza dovranno essere consegnati anche nella versione “costruito [come costruito]”. 3. Nel caso di piano di lottizzazione deve essere allegato anche lo schema di convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle DIA relativamente agli interventi contemplati dal piano medesimo, e deve prevedere: a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;

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b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale; c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l’attuazione degli interventi. 4. La convenzione può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni, nonché le modalità per lo svincolo della fidejussione. 5. La documentazione minima da presentare a corredo della proposta dei programmi integrati di intervento di cui all’art. 87 e successivi della L.R. 12/2005 e s.m.i.. è individuata dalla Giunta comunale con deliberazione, in assenza della quale si applica quanto previsto dalla Giunta regionale con la Deliberazione 9 luglio 1999, n. VI/44161 (Adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 “Disciplina dei programmi integrati di intervento” – Approvazione circolare esplicativa). ARTICOLO 11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE FER (IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) La presentazione e la gestione amministrativa e tecnica della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e dell´istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica, come previsto dalla Legge. Gli applicativi realizzati per la gestione in modalità telematica sono: - FERCEL per la comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera - FERPAS per l´istanza di procedura abilitativa semplificata. FERCEL e FERPAS sono disponibili sulla piattaforma MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile all´indirizzo internet http://www.muta.servizirl.it/. In caso di interventi per impianti FERCEL/FERPAS congiunti con opere edilizie, oltre alla procedura di presentazione telematica sulla piattaforma MUTA, è necessario effettuare la procedura parallela di presentazione delle pratiche edilizie presso lo SUE. ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA I titolari o aventi titolo possono presentare istanza di autorizzazione paesaggistica utilizzando i moduli pubblicati sul sito comunale www. comune.turbigo.mi.it unitamente agli allegati richiesti (anche su supporto informatico). I contenuti degli elaborati allegati all’istanza dovranno riferirsi all’abaco esemplificativo degli atti e degli elaborati minimi richiesti” di cui ai “Criteri e procedure per la tutela dei beni paesaggistici” approvato con D.G.R. n. 8/2121 del 15/03/2006. ARTICOLO 13 - DOMANDA DI VOLTURA Nell’ipotesi di trasferimento del Permesso per costruire o della Denuncia di inizio attività / SCIA, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che il permesso di costruire e la DIA/SCIA sia intestata agli stessi. Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività. Ai nuovi titolari viene di richiesto di sottoscrivere tutti i documenti allegati alla pratica edilizia. ARTICOLO 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA All'istanza per il rilascio del certificato, redatta su modello predisposto dallo S.U.E., e richiesta dal proprietario delle aree o suo delegato, è allegata: 1. copia dell'atto, ovvero autocertificazione, attestante il titolo di proprietà; 2. estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in originale rilasciato dal Catasto – Agenzia del Territorio in data non anteriore a 3 mesi contornato in tinta rossa i mappali contigui oggetto di richiesta. 3. fotocopia leggibile del documento d’identità del richiedente.

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Il modulo per la richiesta, nella fase di transizione SUE, è anche pubblicato sul sito comunale www. comune.turbigo.mi.it. ARTICOLO 15 - RICHIESTA E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ (RESIDENZA) La procedura relativa alla presentazione della richiesta e al rilascio del Certificato di Agibilità (spazi a destinazione residenziale) è normata dalle leggi vigenti in materia. L’istanza deve essere inoltrata attraverso il portale SUE e nel periodo di transizione utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio Tecnico Comunale, al quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista ai sensi di legge. Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, è un documento necessario per l’ottenimento dell’agibilità. ARTICOLO 16 – ALTRE ISTANZE Le richieste di agibilità per edifici di attività economiche (L.R. 1/2007) devono essere presentate con il modulo tipo predisposto dalla Regione Lombardia e pubblicato sul sito comunale, gli allegati e le autocertificazioni devono essere quelli previsti dalla Legge. Le istanze riferite a: autorizzazioni ai sensi L.R. 27/2005 (vincolo idrogeologico), autorizzazioni per tende ed impianti pubblicitari, certificato di idoneità alloggiativa, domanda contributo abbattimento barriere architettoniche L. 13/1989, domanda per il contributo edifici di culto e attrezzature destinate ad servizi religiosi (art. 73 della L.R. 12/2005) possono essere avanzate, in via cartacea e salvo avviso attivazione SUE, attraverso la compilazione della modulistica presente sul sito comunale www. comune.turbigo.mi.it. ed allegando la documentazione richiesta. Le denunce delle opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso e a struttura metallica (L. 1086/1971), possono essere consegnate su carta libera oppure su supporto informatico CD/DVD non riscrivibile in duplice copia (firma digitale). Le richieste di abbattimento alberi devono essere presentate con DIA o SCIA, corredata di una relazione a firma di un tecnico agronomo attestante la presenza di fitopatologie o criticità dell’essenze oggetto di intervento, e previa acquisizione di ev. autorizzazione paesaggistica (ove previsto). L’abbattimento di alberi, deve sempre prevedere interventi di ripiantumazione verde compensativi. Le disposizioni di tutela e sviluppo del verde sono normate anche dalle NTA Unificate del P.G.T. Le richieste di accesso ai documenti possono essere presentate in carta libera, ai sensi del vigente Regolamento di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Turbigo le richieste dovranno essere sempre adeguatamente motivate. Le comunicazioni di mutamento d’uso sono da presentarsi in carta libera, con allegata la planimetria degli immobili o parti di essi oggetto di mutamento, copia o il riferimento del certificato di agibilità dell’immobile, la documentazione riferita alla variazione catastale, il calcolo delle superfici con relativo conguaglio degli oneri di urbanizzazione o delle aree da cedere a servizi o attrezzature pubbliche (se dovuto), indicazione della data di eventuale dismissione o non utilizzo dell’immobile, la dichiarazione del progettista di rispetto dei requisiti acustici.. Per i frazionamenti catastali di aree edificabili con concentrazioni volumetriche non omogenee è da allegare un apposito atto notarile registrato circa il vincolo di non edificazione o limitata edificazione delle parti scarsamente edificate o non edificate. Interventi urgenti: Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori allo SUE, attestando i presupposti legittimanti l’effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell'intervento. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l’intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria.

PARTE II - LE COMMISSIONI ARTICOLO 17 - INDICAZIONI GENERALI E FINALITÀ L’Amministrazione Comunale riconosce come obiettivi fondamentali del suo operato la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale e del

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risparmio energetico, da concretizzare per mezzo di un’attenta programmazione e gestione del territorio che deve essere ispirata da criteri di qualità e sostenibilità. Tali finalità devono essere perseguite attraverso il personale della struttura amministrativa e tecnica del Comune ed avvalendosi del supporto culturale, scientifico e professionale della Commissione per il Paesaggio e per la tutela della qualità urbana e della Commissione Edilizia. SEZIONE I - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ URBANA

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E SCADENZA ARTICOLO 18 - COMPOSIZIONE 1. La Commissione per il Paesaggio è un organo tecnico consultivo collegiale istituito ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11/03/05 n.12 i cui compiti sono definiti dal successivo art. 25. 2. La Commissione è composta da 3 componenti: - il Presidente il quale dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici - 2 componenti aventi: a. Diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore m materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ambientali; b. Aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura; 3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione agli albi professionali o regionali, partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. ARTICOLO 19 – NOMINA E DESIGNAZIONE 1. La commissione del paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale sulla scorta del curriculum presentati. In caso di assenza di curriculum l'Amministrazione Comunale chiederà agli ordini professionali competenti di indicare una rosa di nominativi nel rispetto dei requisiti di cui ali' art. 1 comma 2 del presente regolamento. 2. La Giunta Comunale nomina il Presidente e il Vice presidente della commissione stessa. 3. La Giunta può nominare anche i membri sostituti che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli artt.5 e 6 o in caso di morte o di dimissioni di un membro effettivo. 4. Un esponente della Commissione, con le competenze di cui all' art. 1 comma 2, può essere indicato dalla Minoranza Consiliare. 5. I componenti della commissione sono rieleggibili. ARTICOLO 20 - SCADENZA 1. La durata in carico della commissione per il paesaggio è quella del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la commissione si intende prorogata fino alla nomina della nuova commissione. ARTICOLO 21 - INCOMPATIBILITA’ 1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, ovvero di componente della Giunta Comunale o della Commissione edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio. ARTICOLO 22 - CONFLITTO DI INTERESSI l. I componenti della Commissione dovranno astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di progetti, argomenti, interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini, fino al quarto grado o del coniuge allontanandosi dall'aula.

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ARTICOLO 23 – INCOMPATIBILITA’ SOPRAVVENUTA 1. I componenti della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all' art. 22 sopravvenuta successivamente alla loro nomina. ARTICOLO 24 - REVOCA 1. I componenti della Commissione che risultano assenti per più di tre riunioni consecutive o per sei sedute nel corso dell'anno solare sono dichiarati decaduti e sostituiti, a meno che non vengano comunicati impedimenti di causa maggiore. 2. I Componenti della Commissione possono essere revocati dal loro incarico in caso di comprovati e ripetuti atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dei lavori della Commissione. 3. Al verificarsi dei presupposti di decadenza o revoca, il Presidente dà comunicazione all'Organo competente per i provvedimenti conseguenti (decadenza, revoca e sostituzioni). ARTICOLO 25 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale che esprime parere obbligatorio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli enti locali dall' art. 80 della LR 12/05 e smi; 2. La Commissione per il paesaggio, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, deve esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del DLgs. 42/04 e smi, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 47/85 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n° VIIIl 1045 del 8/11/2002; 3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali sopraccitati; 4. Il Responsabile della struttura tecnica ha facoltà di sottoporre al parere della Commissione per il paesaggio anche interventi che per le loro caratteristiche tipologiche e per la consistenza hanno rilevanza sul contesto del paesaggio urbano (es.: Piani Attuativi, Programmi Integrati ... ); 5. In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. 6. Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato - storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale - degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino e della Provincia. La valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve pertanto avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali. 7. In ogni caso il parere della Commissione deve essere adeguatamente motivato. ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE 1. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. 2. Il Responsabile dell'Istruttoria dà comunicazione al Presidente delle pratiche istruite da sottoporre alla Commissione. 3. La commissione è convocata dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta. La convocazione è inviata a mezzo posta, telefax o posta elettronica. Il termine di cui sopra può essere ridotto in casi di eccezionale urgenza e comunque non può essere inferiore a 24 ore. 4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare nella seduta convocata. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di loro integrazione al protocollo comunale. ARTICOLO 27 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI 1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. 2. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

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ARTICOLO 28 - VERBALIZZAZIONE 1. Funge da segretario, il responsabile dell'istruttoria tecnica, il quale partecipa alle riunioni della commissione, supportato dal responsabile dell’Area Tecnica – Gestione del Territorio-, entrambi senza diritto di voto. 2. Il segretario, per ogni pratica sottoposta alla Commissione, redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti ed una sintesi dei pareri espressi con l'indicazione se siano stati contrari alla decisione assunta. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario e dai componenti la Commissione. 3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 4. Se opportuno il presidente potrà ammettere alla seduta della Commissione solo il progettista per illustrare il progetto. ARTICOLO 29 – SOPRALLUOGO, APPROFONDIMENTO DELLE VALUTAZIONI 1. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espletamento del parere di competenza. In casi eccezionali la commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo. 2. Al fine di giungere ad una più corretta valutazione degli atti in esame può decidere per un aggiornamento della discussione della pratica, posticipandola ad ulteriore seduta. Di tale decisione opportunarnente motivata, si darà atto nel verbale della seduta. ARTICOLO 30 – COMPENSI 1. Per quanto concerne i compensi da corrispondere ai membri della Commissione si applica il disposto di cui all'art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/04 e smi. SEZIONE II - LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LA TUTELA E LA QUALITÀ URBANA

ARTICOLO 31 - FUNZIONI La Commissione Edilizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana (di seguito denominata semplicemente Commissione Edilizia) è un organo tecnico consultivo dell’Amministrazione comunale per gli interventi di trasformazione edilizia del territorio con l’obiettivo di contribuire alla tutela ed al miglioramento della qualità urbana del territorio. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito alle domande riguardanti: - atti di pianificazione attuativa, programmi integrati di intervento, anche quando ad iniziativa pubblica; - permesso per costruire per nuove costruzioni, demolizioni con ricostruzioni, anche quando rientranti nella tipologia “ristrutturazione” come definita dalla Legge, ampliamenti che modifichino in modo sostanziale la sagoma degli edifici; - interventi edilizi sul patrimonio edilizio per i quali il Responsabile del Servizio ritenga necessaria la valutazione della Commissione Edilizia in ordine alla coerenza del progetto con il contesto urbano circostante ed i valori storici ed architettonici dell’edifico da salvaguardare; - la posa in opera di edicole o chioschi, interventi di altra natura ricadenti in ambiti ad elevato grado di sensibilità paesaggistica, ecc. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di sottoporre all’esame della Commissione Edilizia le D.I.A. o SCIA riguardanti gli interventi di cui sopra, è facoltà del Responsabile del Servizio sottoporre al parere non vincolante della Commissione Edilizia qualsiasi pratica edilizia per la quale sia ritenuto opportuno acquisire un giudizio a supporto dell’istruttoria d’ufficio. La Commissione Edilizia esprime, altresì, il proprio parere, quale organo tecnico dell’Amministrazione Comunale in caso di: - adozione di atti regolamentari o linee generali d’indirizzo riguardanti il colore o il rivestimento delle facciate, in considerazione delle valutazioni della Commissione per il Paesaggio; - posa di ornamenti di lapidi lungo le vie, le piazze ed i parchi cittadini, opere di arredo urbano, in considerazione delle valutazioni della Commissione per il Paesaggio. I pareri della Commissione Edilizia devono essere sempre adeguatamente motivati. ARTICOLO 32 - CRITERI DI VALUTAZIONE La Commissione Edilizia esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti urbanistici, nell’ottica di una tutela complessiva delle specificità e della storia del territorio.

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La Commissione Edilizia valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti alle specificità storico culturali, urbanistiche ed edilizie e con la congruità con i criteri di gestione del bene su cui si interviene. La Commissione Edilizia, nell'esaminare le richieste, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico comunale, nel PTCP e ne accerta la coerenza con gli obiettivi e i vincoli stabiliti da questi ultimi. Qualora il progetto sottoposto alla Commissione sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione Edilizia non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa apportare le variazioni necessarie per l’adeguamento e la miglioria del progetto. Il Responsabile ha, altresì, la facoltà di chiedere alla Commissione Edilizia l’interpretazione di norme contenute nel presente regolamento, nelle N.T.A. del PGT, nei piani particolareggiati e negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. ARTICOLO 33 - COMPOSIZIONE E NOMINA La Commissione edilizia è composta da cinque membri elettivi più da un membro di diritto. È membro di diritto: il Responsabile del Servizio di provata esperienza in materia o altro dipendente dell’Area 4 Tecnica Gestione del Territorio da questi delegato che assume la carica di Presidente, il Responsabile può delegare un altro funzionario del Servizio a presiedere la Commissione. Sono membri elettivi: 5 tecnici professionisti (esterni all’Amministrazione Comunale) di comprovata esperienza risultante dal curriculum individuale, di cui preferibilmente: due esperti in materia urbanistica ed edilizia (storia e composizione architettonica e urbana), un esperto in materia di superamento delle barriere architettoniche, un esperto del verde (architettura del verde, agronomo in scienze forestali), un esperto energetico (e delle tecnologie edilizie) iscritto all’albo dei certificatori con comprovata esperienza in materia di certificazione energetica degli edifici. I requisiti di certificatore energetico ed esperto barriere architettoniche sono irrinunciabili. E’ consigliabile, tra i membri elettivi, il possesso anche di esperienze in materia di viabilità, trasporti e di traffico. Tali figure potranno essere individuate, indicativamente tra gli architetti, geometri, periti, ingegneri, avvocati, costruttori, agronomi dottori in scienze forestali. La nomina dei membri della Commissione Edilizia, e degli eventuali supplenti, è demandata ad una delibera di Giunta Comunale, su una rosa di nominativi da selezionare previo avviso pubblico per la raccolta dei curricula comprovanti l’esperienze richieste o su indicazione dei gruppi consiliari. ARTICOLO 34 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI Le sedute della Commissione Edilizia sono valide quando siano presenti almeno tre membri elettivi. La Commissione Edilizia si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. ARTICOLO 35 - VERBALIZZAZIONE Il ruolo di segretario della Commissione Edilizia viene assunto dal membro esterno più giovane o da un funzionario del Servizio Urbanistica, il quale provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali e gli elaborati di progetto devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione Edilizia. ARTICOLO 36 - FINANZIAMENTO La partecipazione alla Commissione Edilizia si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ARTICOLO 37 – INCOMPATIBILITÀ La carica di componente elettivo della Commissione Edilizia é incompatibile: - con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta comunale; - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea con il Comune od Enti aziende o società da esso dipendenti; Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia e alla Commissione del Paesaggio.

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ARTICOLO 38 - CONFLITTO DI INTERESSI I componenti della Commissione Edilizia direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al terzo grado od affini o al coniuge. L’allontanamento dell’aula deve essere opportunamente verbalizzato dal Presidente della Commissione. ARTICOLO 39 - CASI DI DECADENZA DEI MEMBRI ELETTIVI I membri della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. I membri elettivi della Commissione Edilizia che risultano assenti, senza aver comunicato preventivamente e formalmente al protocollo comunale l’impedimento per causa di forza maggiore (intendendo questi ultimi non dipendenti alla volontà del membro), per più di tre riunioni consecutive della stessa Commissione sono dichiarati decaduti dal Presidente e sostituiti con le medesime procedure di nomina. ARTICOLO 40 – DURATA La durata in carica della Commissione Edilizia é quella del mandato amministrativo della Giunta comunale nel corso del quale é stata nominata. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata fino alla nomina della nuova Commissione. ARTICOLO 41 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO La Commissione Edilizia è convocata dal Presidente o, in caso di loro impedimento, dai vicepresidenti vicari. Le convocazioni devono essere comunicate per iscritto o via email/PEC e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all’ordine del giorno compilato dal Presidente. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare nella seduta convocata. ARTICOLO 42 – SOPRALLUOGHI E’ data facoltà alla Commissione Edilizia di eseguire sopralluoghi di verifica e accertamento per l’espressione del proprio parere. ARTICOLO 43 - AUDIZIONI DEI PROGETTISTI E TECNICI ESPERTI La Commissione Edilizia ha la facoltà di richiedere ai progettisti e tecnici esperti l’illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere. I progettisti possono, altresì, chiedere l’audizione alla Commissione per l’illustrazione di un progetto. Sono ammessi i pareri preventivi. ARTICOLO 44 – PRE-PARERE CONGIUNTO DELLE 2 COMMISSIONI (EDILIZIA E PAESAGGIO) In caso di interventi edilizi di particolare complessità, strategici per il territorio e meritevoli di un particolare approfondimento circa il corretto inserimento paesaggistico, l’adozione di soluzioni di tecniche compositive e funzionali, l’impatto viabilistico, la progettazione del sistema del verde e degli spazi aperti, il Richiedente può chiedere, ed il Responsabile del Servizio eventualmente dispone, una sessione di confronto congiunto con la Commissione Edilizia e la Commissione del Paesaggio al fine di ottenere un pre-parere di massima circa gli indirizzi progettuali ritenuti più idonei. Tale parere non ha validità prescrittiva ma unicamente indicativa, le Commissioni si riservano di formulare un parere definitivo in seconda analisi previa verifica degli elaborati oggetto di apposita istanza edilizia o paesaggistica.

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PARTE III - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ARTICOLO 45 - RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI 1. Prima di iniziare i lavori per interventi oggetto di prescrizioni planivolumetriche (piani urbanistici o titoli abilitativi convenzionati), l’avente titolo è tenuto a richiedere al Responsabile del Servizio che ha curato l’istruttoria relativa allo strumento planivolumetrico, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione. Nell'esecuzione dell'opera l’avente titolo deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono comunicati entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui sopra. 2. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni, anche su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da strumenti di pianificazione esecutiva, l’avente titolo è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la collocazione sul terreno delle costruzioni stesse, conformemente alle previsioni di progetto. Tali picchettature (possibilmente H>1,50 m.) dovranno restare esposte per un periodo di almeno 15 giorni. 3. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal personale del Comune oppure messo a disposizione dal titolare e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale. Le operazioni di cui al comma 2 sono eseguite dall'assuntore dei lavori, salva la possibilità di verifica da parte degli uffici comunali; trascorsi quindici giorni dalla segnalazione dell’avvenuta picchettatura possono iniziare i lavori. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito all'atto della richiesta. 4. Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salva formale concessione; dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico. ARTICOLO 46 - APERTURA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Il titolare del titolo abilitativo è tenuto a comunicare per iscritto all’ufficio tecnico comunale l’inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere, le cui misure per la salute e la sicurezza sono disciplinate ai sensi della normativa vigente in materia. ARTICOLO 47 - OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO – MATERIALI D’IMPIEGO E DI RISULTA – MATERIALI DI SCAVO Per l’esecuzione di opere per le quali sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l’interessato deve presentare apposita domanda al Responsabile del competente Servizio LL.PP. (per interventi sui sottoservizi) oppure al Comando della Polizia Locale (per l’occupazione temporanea o permanente) ed ottenere le autorizzazioni da parte degli stessi. La domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella autorizzazione, in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. L’occupazione temporanea del suolo pubblico necessaria per intraprendere e condurre a termine un intervento di trasformazione edilizia o urbanistica sul suolo, nel soprasuolo e nel sottosuolo deve avvenire secondo le prescrizioni espressamente indicate nel permesso di costruire, nella D.I.A./SCIA o nella specifica autorizzazione, fermo restando il rispetto delle altre norme contenute in leggi statali e regionali o in regolamenti. L’occupazione del suolo pubblico è consentita per l’area di cantiere e per il materiale d’impiego e per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle opere e all’impiego del materiale stesso. In caso di manomissione del suolo o sottosuolo pubblico, a garanzia del ripristino, il Responsabile dell’ufficio tecnico subordina il rilascio dell’autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati secondo le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni. In caso di inadempienza si procede d’ufficio a spese dell’interessato. Sono fatte salve le disposizioni del regolamento comunale relativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle leggi vigenti in materia. I materiali provenienti da attività di demolizione e di costruzione (materiali di risulta) e da attività di scavo non possono essere accumulati sulle aree pubbliche.

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E’ altresì fatto divieto di accumulare o comunque disperdere i materiali di risulta e da attività di scavo su qualsiasi area, anche privata, al fine di prevenire il rischio di incendio o il pregiudizio per l’igiene e la sanità pubblica. I materiali di risulta e quelli provenienti da attività di scavo sono stoccati e smaltiti secondo le modalità di cui alle leggi vigenti in materia. ARTICOLO 48 - CUSTODIA DEL CANTIERE La custodia del cantiere deve essere affidata dall’assuntore dei lavori a persona di pieno affidamento, competente e responsabile il cui nominativo deve essere comunicato all’ufficio tecnico comunale all’inizio dei lavori. ARTICOLO 49 - DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE In cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa vigente in materia. ARTICOLO 50 - TABELLA DA ESPORRE ALL’INGRESSO DEL CANTIERE All’ingresso del cantiere deve essere esposta una tabella ben visibile dallo spazio pubblico e di dimensioni minime di 0,3 mq. (ad es. 50 x 70 cm.), con l’indicazione: dell’opera in corso di realizzazione; del titolo abilitativo; dei nomi del titolare del titolo abilitativo, del progettista, del direttore dei lavori, dell’eventuale progettista e direttore dei lavori delle opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, dall’assuntore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori qualora richiesto dalla normativa vigente in materia, del progettista e direttore dei lavori degli impianti tecnologici, dell’installatore degli impianti tecnologici, qualora se ne richieda il progetto. La tabella di cantiere deve essere esposta in una posizione visibile dagli spazi pubblici, con la data di inizio e quella prevista di fine lavori, pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto ai sensi di legge. Qualora la tabella contenga raffigurazioni di carattere pubblicitario (renderings o disegni a colori del fabbricato, marchi e loghi di ditte del settore) ed una dimensione superiore a 2 mq., dovranno essere richieste le autorizzazioni del caso. ARTICOLO 51 - DIRETTORE DI LAVORI E ASSUNTORE DEI LAVORI Con la comunicazione dell’inizio dei lavori il titolare dell’atto abilitativo deve comunicare per iscritto al Responsabile del Servizio Urbanistica i dati personali, la qualifica, il codice fiscale del direttore dei lavori e dell’assuntore dei lavori. Qualunque variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio Urbanistica con le medesime modalità. La nomina del direttore dei lavori e dell’assuntore dei lavori oltre che per tutte le opere pubbliche o costruite in appalto, è obbligatoria per tutte le opere di cui alla normativa vigente in materia di conglomerato cementizio e a struttura metallica. Il committente, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori stessi sono responsabili della osservanza delle norme di legge e di regolamento nonché delle modalità esecutive che siano riportate nel titolo abilitativo. Il direttore dei lavori e l’assuntore de lavori sono tenuti ad eseguire gli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro. ARTICOLO 52 - COMUNICAZIONI DA FARSI AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA Il titolare del titolo abilitativo, permesso di costruire o D.I.A./SCIA, è tenuto a comunicare per iscritto al Responsabile del Servizio Urbanistica: - l’inizio delle operazione di cantiere; - l’inizio dei lavori; - la ultimazione dei lavori; - la variazione del direttore dei lavori e dell’assuntore dei lavori nel corso dei lavori medesimi; Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori devono essere depositati in duplice copia: - i progetti per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, di cui alla normativa sovracomunale vigente in materia; - la documentazione inerente al risparmio energetico, di cui alla normativa sovracomunale vigente in materia; Pena, in caso di mancata trasmissione di quanto sopra indicato nei tempi previsti, l’applicazione del regime sanzionatorio previsto ai sensi di legge.

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ARTICOLO 53 - INIZIO DEI LAVORI Il titolare del titolo abilitativo dell’attività edilizia, permesso di costruire o D.I.A./SCIA, deve comunicare per iscritto al Responsabile del Servizio Urbanistica la data di inizio lavori. La comunicazione, sottoscritta anche dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell’impresa assuntrice degli stessi, deve contenere: - gli estremi del titolo abilitativo cui i lavori si riferiscono; - le generalità, la residenza e il codice fiscale del titolare del titolo abilitativo se persona fisica e nel caso di persona giuridica (società, ente, condominio, etc.) le generalità del legale rappresentante, la denominazione e la ragione sociale, la sede legale, il numero di partita IVA; - le generalità dell’assuntore dei lavori, se persona fisica, le generalità del legale rappresentante, la denominazione e le ragione sociale, la sede legale, il numero si partita Iva, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., se impresa edile; - DURC dell’impresa edile; - le generalità del responsabile del cantiere; - tutta la documentazione prevista ai sensi delle leggi sovracomunali vigenti in materia; Il termine temporale per l’inizio dei lavori per qualsiasi intervento edilizio non può essere superiore ad un anno, determinato a partire dalla data di rilascio del permesso di costruire ovvero allo scadere del trentesimo giorno della data di presentazione della D.I.A. L’infruttuoso decorrere del termine temporale per l’inizio dei lavori comporta la declaratoria di decadenza del titolo abilitativo dell’attività edilizia. I lavori si intendono iniziati allorché sia stato allestito il cantiere e in cantiere vi siano materiali e attrezzi pertinenti alla effettiva realizzazione delle opere previste dal titolo abilitativo. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l’inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra. Per gli interventi soggetti alla comunicazione/segnalazione scritta, l’inizio dei lavori è contestuale alla comunicazione scritta stessa. Per gli interventi soggetti a D.I.A., l’effettivo inizio dei lavori è almeno trenta giorni dopo la presentazione della D.I.A. stessa. Per gli interventi di cui alla CIA (comma 2 art. 6 TUE) l’inizio è contestuale alla presentazione della comunicazione. ARTICOLO 54 – DURATA E FINE DEI LAVORI I lavori possono avere una durata massima di tre anni, a decorrere dalla comunicazione di inizio lavori, salvo proroga per i permessi per costruire o nuova DIA a titolo decaduto della DIA precedente. In caso di mancata comunicazione di fine lavori, entro il termine massimo sopra indicato, ad opere completamente eseguite il Responsabile del procedimento verifica il reale stato di avanzamento delle opere eseguite, ed applica una sanzione stabilita con apposita determinazione del Responsabile del Servizio. ARTICOLO 55 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA Il Responsabile del Servizio Urbanistica esercita la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive riportate nel titolo abilitativo delle attività edilizia. La vigilanza è esercitata a mezzo del personale dell’UTC e del corpo di Polizia Locale, ai sensi delle leggi vigenti in materia. Sono fatti salvi i provvedimenti di competenza di altri organi statali e regionali, degli uffici e degli agenti di polizia giudiziaria. Il Responsabile del Servizio o il RUP, salvo diverse disposizioni, può accedere alle aree di cantiere, effettuare sopralluoghi, rilievi e accertamenti di varia natura, acquisire e visionare la documentazione depositata in cantiere, acquisire informazioni dal personale e dai responsabili di cantiere, identificare gli addetti.

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TITOLO II “DEGLI EDIFICI” ARTICOLO 56 - GENERALITÀ La progettazione dell’organismo edilizio e delle sue parti deve tenere in considerazione tre requisiti prioritari: - flessibilità: prevedere soluzioni funzionali e tecnologiche atte ad agevolare la riconfigurazione gestionale dello spazio, in previsione delle possibili evoluzioni dei modi d’uso e delle modificazioni esigenziali dell’utenza; - praticabilità: possibilità di poter utilizzare l’organismo edilizio da parte di persone aventi qualunque caratteristica anatomo-fisiologica e sensoriale-percettiva; - riutilizzabilità: prevedere soluzioni funzionali e tecnologiche per rendere facilmente adattabile l’edificio in caso di cambio di destinazione funzionale. La fruibilità (intesa come accessibilità, visitabilità, adattabilità) deve in ogni caso essere garantita nel rispetto della legislazione vigente sul superamento delle barriere architettoniche. ARTICOLO 57 - ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO Salvo impedimenti di natura morfologia e urbanistica, l’orientamento delle nuove costruzioni deve essere tale da favorire il risparmio energetico e, pertanto, gli spazi principali di esse (soggiorni, sale da pranzo, ecc) devono avere almeno una finestra orientata entro un settore ± 45° dal sud geografico. Lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve essere predisposto preferibilmente secondo i criteri della bioedilizia. Le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo e assimilabili) delle nuove costruzioni all’interno di piani di lottizzazione devono essere orientate entro un settore ± 30° dal sud geografico. I locali di servizio (bagni, cucine e assimilabili) e gli ambienti secondari o ad uso discontinuo (corridoi, ripostigli, scale, ecc.) devono essere posizionati prevalentemente verso nord a protezione degli ambienti principali. ARTICOLO 58 - PROTEZIONE DAL SOLE Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici articoli del Regolamento Locale d’Igiene vigente, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi e di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento. Tali dispositivi devono essere applicati all’esterno del serramento e dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuto anche con l’impiego di soluzioni tecnologiche fisse o mobili. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata di sistemi artificiali. La presenza di logge, qualora si dimostri che in funzione del loro orientamento e della loro dimensione generino una protezione dal sole, può soddisfare il requisito contenuto nel presente articolo. L’articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, che dovranno, invece, garantire l’ombreggiamento dall’interno. ARTICOLO 59 - CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE In ogni unità immobiliare è opportuno prevedere: - una distribuzione planimetrica dei locali e degli arredi tale che favorisca la facilità e la rapidità dei passaggi e delle azioni; - componenti, arredi e attrezzature facilmente manovrabili e/o spostabili e regolabili in altezza; - un’adeguata distribuzione dei punti di accesso alle reti impiantistiche. Con riferimento alle Medie Strutture di Vendita commerciali, con SLP superiore a 1.000 mq., si prescrive la dotazione di servizi igienici per il pubblico con uno “spazio attrezzato per neonati” dotato di fasciatoio e zona di riposo. Per i nuovi edifici produttivi, terziari e commerciali con un numero di addetti superiore a 50 e per gli interventi residenziali (>100 ab. virtuali), prevedere (se richiesto dalla AC) idonei “spazi attrezzati per bimbi” prioritariamente per gli addetti dell‘insediamento, preferibilmente anche dotati di spazi verdi aperti con zone all’ombra (per gli spazi aperti sono escluse le zone urbanistiche a destinazione industriale-produttiva).

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ARTICOLO 60 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI Si raccomanda di massimizzare la manutenibilità e la ispezionabilità degli impianti al fine di: - prevedere aperture tecniche ispezionabili in cui collocare le risalite impiantistiche; - prevedere opportuni punti di ispezione delle reti orizzontali, nelle zone comuni e all’interno dei singoli alloggi; - preferire soluzioni tecniche semplici, flessibili e calibrate sulle esigenze dell’utenza del servizio. ARTICOLO 61 – SOTTOTETTI NON ABITABILI I sottotetti di nuova costruzione possono essere abitabili soltanto se ammessi dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente, se i locali in essi contenuti hanno caratteristiche non in contrasto con il presente Regolamento Edilizio e se come tali sono stati autorizzati. Diversamente i locali sotto le falde del tetto possono essere utilizzati soltanto come depositi occasionali o stenditoi sia di uso collettivo, sia per edificio unifamiliare e non possono in alcun modo assumere destinazione residenziale. Nello spazio di sottotetto possono essere inoltre ricavati spazi necessari ad effettive esigenze di carattere tecnologico. In tali casi i locali non devono essere dotati di impianti, ma possono essere pavimentati così come le loro pareti di delimitazione possono essere intonacate o rifinite. Ogni spazio delimitato di sottotetto configurantesi locale, destinato a deposito occasionale, può essere dotato di finestre (o lucernari) per un rapporto aero-illuminate non superiore a 1/20 e secondo le caratteristiche geometriche e distributive previste dall’art. 41 delle N.T.A. Unificate del P.G.T. (definizione di Sna – superficie non abitabile). Eventuali terrazzi praticabili di nuova progettazione a quota tetto dovranno avere accesso direttamente dal vano scala a servizio dei vari piani dell’edificio o a mezzo di spazio ad uso comune collegato con il sopraddetto vano scala e non è ammessa suddivisione interna a formazione di più locali degli spazi di sottotetto collegati con appartamenti sottostanti dei quali formano dipendenza. In questi casi detti spazi di sottotetto non debbono essere accessibili che dalla scala di collegamento con l’appartamento di appartenenza. Detta suddivisione interna può essere ammessa nel caso di delimitazione dei locali accessori da adibirsi a depositi occasionali in numero proporzionato agli alloggi presenti nell’edificio. ARTICOLO 62 – COPERTURE Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente (inclusa la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma) in zone diverse da quelle produttive, e fermo restando il parere favorevole della Commissione del Paesaggio, si applicano le seguenti prescrizioni: a) la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 45%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti; b) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei rapporti di aeroilluminazione minimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante; c) si considerano giustificati da reali esigenze igienico-sanitarie gli abbaini e i lucernari necessari per l’aerazione ed illuminazione di locali sottotetto legittimamente adibiti ad abitazione permanente o accessoria, nonché quelli da realizzare per consentire l’agevole accesso alla copertura. Per i locali abitabili e accessori la dimensione deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi prescritti; per singola apertura è prescritto l’utilizzo di un modulo rettangolare complanare alla falda, della superficie di mq 1,00 (tolleranza + o – 5%), con lato minore parallelo alla linea di gronda; d) nel caso di aperture necessarie al mero accesso alla copertura da sottotetti o soffitte non abitabili né costituenti accessori all’abitazione rilevanti ai fini del calcolo del volume dell’edificio, la superficie della finestra non deve essere inferiore a mq 1,00; e) nel caso di realizzazione di volumi tecnici e impianti tecnologici in copertura i progetti dovranno prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione dell’equilibrio architettonico preesistente, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico del contesto in cui dovrebbero inserirsi. f) Una soluzione progettuale innovativa che non rispetti le prescrizioni indicate al precedente comma, dovrà essere sottoposta a validazione preventiva da parte del Responsabile del Servizio. g) Qualora non vengano rispettate le disposizioni del presente articolo, il Responsabile del Servizio Urbanistica adotterà un’ordinanza di ripristino ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/01.

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h) Le coperture inclinate ed in particolare le coperture interessate dalla presenza di pannelli tecnologici prospettanti direttamente sullo spazio pubblico o su spazi aperti privati dovranno avere idonei sistemi “fermaneve”. ARTICOLO 63 - SEMINTERRATI E SOTTERRANEI Per le definizioni e le norme relative ai locali seminterrati e sotterranei vale quanto prescritto nel Regolamento Locale d’Igiene e nelle NTA Unificate del P.G.T. In particolare si ribadisce l’impossibilità di destinare un locale seminterrato o sotterraneo a residenza; si prescrive inoltre: - l’uso di sotterranei e seminterrati per la permanenza di persone vietato, anche nei casi previsti dal R.L.I.; - l’isolamento termico deve essere conforme a quanto prescritto dalle norme sul risparmio energetico e salvaguardia ambientale; - l’altezza massima di locali non abitabili non può essere superiore a m 2,39. ARTICOLO 64 – PRESCRIZIONI PER ALCUNI ELEMENTI DELL’EDIFICIO E DISPOSIZIONI PER EDIFICI ESISTENTI 1. Le porte verso i luoghi dove vi è passaggio di persone non devono essere munite di serramenti apribili verso l’esterno, salvo il caso di uscite di sfollamento di emergenza regolate da particolari disposizioni. 2. Le finestre del piano terreno prospicienti la strada pubblica o i passaggi pedonali non possono essere munite di serramenti a ventola che si aprano all’esterno. Sono vietati i sistemi di chiusura di negozi, porte e finestre terrene con ante trasportabili. 3. Con riferimento alle destinazioni degli edifici esistenti, in presenza di interi edifici non residenziali, legittimati come tali prima della data di adozione del P.G.T., sono consentite nuove destinazioni tra quelle indicate fra gli “usi consentiti” senza il rispetto delle limitazioni indicate nei singoli tessuti individuati nel P.G.T. Rimangono vietati anche in tale ipotesi gli usi “non ammessi” dal tessuto e devono comunque essere assolti gli obblighi di recupero di eventuale fabbisogni urbanistici. 4. Le strutture quali tettoie e porticati (ad esclusione delle strutture completamente a sbalzo) realizzate extra sagoma dall’edificio principale per l’esercizio di una attività produttiva, costituiscono intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera e.1) del D.P.R. n. 380/2001. Esse devono essere computate. ARTICOLO 65 - LIMITI PER GLI SPORTI E PER LE DECORAZIONI, DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E L’EDIFICABILITÀ NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE 1. Nessuna parte dell’edificio può sporgere su spazi pubblici o aperti al pubblico transito, ad eccezione di: - isolamenti a cappotto di pareti perimetrali (spessore max di 10 cm.), fatto salvo il rispetto dei parametri geometrici delle strade e dei marciapiedi previsti dalle norme viabilistiche e previo parere congiunto dell’Ufficio Tecnico e del Comando PL; - gronde, balconi, davanzali, modanature, aggetti decorativi, i quali debbono peraltro essere contenuti nei seguenti limiti: - oltre la quota di m 4,20: a) nelle strade fino a 8 metri di larghezza, sporgenza massima m 0,50; b) nelle strade da m 8 a m 12, sporgenza massima m 1; c) nelle strade con larghezza superiore a m 12, sporgenza massima m 1,50; 2. E’ fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati; 3. E’ vietata la costruzione in aggetto sopra il suolo pubblico di corpi chiusi a sbalzo. Sono considerati corpi chiusi anche i balconi aperti verso strada e chiusi ai due lati. 4. Quando per uscire dall’interno di un edificio o dall’area di pertinenza dello stesso, sulla strada o sul marciapiede stradale, sia necessario superare un dislivello, il piano inclinato destinato ai veicoli deve terminare con un tratto pianeggiante di almeno m. 4,50 prima dell’accesso alla strada. 5. In relazione alle strade comunali e provinciali, sono ammessi interventi di ampliamento di edifici esistenti ricadenti in fascia di rispetto stradale, anche se esterni al centro abitato, purché non comportino avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale e non creino situazioni di pericolo per la sicurezza stradale. I relativi progetti dovranno essere sottoposti alla previa valutazione dei competenti Uffici o Enti. ARTICOLO 66 – MANUFATTI ACCESSORI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

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1. La realizzazione di modesti manufatti fabbricati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, aventi le seguenti caratteristiche di superficie non superiore a 5 mq. ed altezza inferiore a 3 metri, è riconducibile all’attività edilizia libera di cui all’art. 6, comma II, lettera a) del D.P.R. 380/01. 2. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte o pane fresco), qualora non superino le seguenti dimensioni: superficie di 2 mq. ed altezza superiore a 2,5 metri, sono soggette a SCIA. Qualora abbiano dimensioni superiori, costituiscono nuove costruzioni e sono soggette a permesso di costruire. 3. Stante la presenza di vincolo paesaggistico su tutto il territorio comunale per l’esecuzione dei manufatti di cui ai precedenti commi è necessaria la previa acquisizione della relativa autorizzazione nel caso in cui non presentino carattere di provvisorietà. ARTICOLO 67 – STRUTTURE A COPERTURA DEI PLATEATICI 1. Fatta salva l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, le strutture leggere e di facile removibilità, poste all’esterno di esercizi pubblici, a copertura del plateatico (privato o pubblico regolarmente concessionato) o di aree di pertinenza dell’esercizio, non si computano nella SLP, a condizione che la loro superficie non sia superiore al 50% della SLP dell’esercizio. 2. Tali strutture, anche se infisse al suolo, non configurano delle nuove costruzioni e sono soggette a SCIA. Devono comunque rispettare le distanze previste dal codice civile dalle costruzioni e dalle vedute e, limitatamente a quelle insistenti su aree private, anche dai confini. Devono inoltre essere reperite le aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico, secondo le prescrizioni delle N.T.A. del P.G.T.. ARTICOLO 68 – PERGOLATI 1. I pergolati, con struttura lignea o in metallo aventi la funzione di sostenere i rampicanti, devono avere un’altezza massima non superiore a m 3,50. 2. Tutti gli elementi strutturali che costituiscono i pergolati devono avere una sezione/ingombro con una superficie non superiore a 100 cmq. Tale struttura deve comunque rispettare la distanza prevista dall’art. 892 del codice civile. ARTICOLO 69 – ASCENSORI 1. Nei fabbricati di nuova costruzione l’ascensore deve essere obbligatoriamente installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. Si precisa che qualora la quota altimetrica tra il piano rialzato del fabbricato e quello del piano marciapiede o piano stradale (in caso di assenza del marciapiede) sia superiore ad 1 metro di fatto vengono considerati due livelli distinti. La cabina dovrà avere almeno le dimensioni interne minime di cui al L.R. n. 6/89. 2. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere adottate idonee misure preventive atte a garantire un sufficiente isolamento acustico in sintonia con quanto indicato dal D.P.C.M. 05/12/1997. 3. E’ consentita la realizzazione di ascensori esterni negli edifici costruiti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 13/89 che ne siano privi oppure che siano dotati di ascensori non conformi alla normativa vigente, anche nel caso in cui non vi siano soggetti portatori di handicap. Tali impianti devono essere realizzati in conformità alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche, in aderenza alle facciate o staccati e collegati da ballatoi della lunghezza massima di m. 2.00. 4. Nei casi di cui al precedente comma, l’ascensore è parzialmente sottratto alla disciplina in tema di distanze, dovrà rispettare esclusivamente le distanze contemplate dal codice civile, salvo successive evoluzioni giurisprudenziali e/o normative. Detti impianti si qualificano come volumi tecnici e sono esclusi dal computo della volumetria assentibile, a condizione che la soluzione progettuale dimostri l’impossibilità tecnica di installare gli stessi all’interno degli spazi comuni del corpo di fabbrica esistente. 5. Nel caso di interventi tramite l’inserimento di ascensori interni su immobili esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 13/1989, la scala condominiale deve conservare in tutto il suo sviluppo la larghezza minima utile netta e libera da corrimano, almeno di mt. 0,80. Sono fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi (VVF). 6. In presenza di edifici condominiali la realizzazione di ascensori esterni o interni dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dal Codice Civile. 7. Per i nuovi impianti a servizio di persone con comprovato handicap si potranno derogare anche gli indici della zona urbanistica.

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ARTICOLO 70 – AUTORIMESSE E PARCHEGGI PRIVATI 1. La dotazione minima di parcheggi pubblici e privati, il reperimento della dotazione nonché la disciplina generale degli stessi sono regolate dalle Norme Tecniche di attuazione del P.G.T.. 2. I parcheggi privati, realizzati ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942, qualora non siano ricavabili all’interno dell’edificio o nelle aree di pertinenza, possono essere ricavati in aree contigue, purché vincolate con vincolo pertinenziale registrato e trascritto sino alla persistenza della destinazione d’uso cui sono pertinenti. Nelle destinazioni a ristorante o locali di spettacolo il suddetto vincolo può essere sostituito da un accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 L. 241/90, con il quale il proprietario e, se persona diversa, il titolare dell’attività, si impegnano irrevocabilmente per sé, successori ed aventi causa, a mantenere la destinazione delle aree in questione a parcheggio, sino alla cessazione dell’attività stessa e a cessare immediatamente l’esercizio dell’attività in questione o a ridurre la capienza massima di utenza sino al rispetto dello standard minimo richiesto, qualora per qualsiasi ragione le aree non dovessero essere più nella loro disponibilità. Tale disponibilità può sussistere sia a titolo di proprietà, sia in forza di contratto di locazione e costituisce requisito indispensabile sia per l’esercizio dell’attività commerciale (e relativa autorizzazione) sia per l’agibilità dei locali in relazione alla destinazione e alla capienza massima di utenza. 3. Si considerano contigue le aree ricadenti nel raggio di 500 metri dall’accesso principale dell’edificio oggetto di intervento. 4. Si considerano pertinenziali i parcheggi ricadenti nel raggio di 500 metri dall’accesso principale dell’edificio in cui è ubicata l’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza. I parcheggi pertinenziali non possono essere monetizzati. 5. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia complessiva degli immobili, è obbligatoria la predisposizione impiantistica necessaria per l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. ARTICOLO 71 – DEPOSITO E SPAZI PER BICI Al fine di implementare la mobilità sostenibile è obbligatorio individuare, nei nuovi edifici pubblici e privati, oppure negli interventi di ristrutturazione edilizia complessiva, idonei ed accessibili spazi coperti o locali per il parcheggio delle biciclette nella misura di almeno 1 posto bici di 2 mq./unità abitativa residenziale (in fabbricati residenziali > 8 unità abitative), e 1 posto bici di 2 mq./100 mq. SLP (in caso di edifici per attività economiche (uffici, industria, commercio) ed edifici pubblici, dotati di idonei sistemi di ricovero. In tutti i casi il deposito bici non concorre nella determinazione delle volumetrie ammesse nella zona. In tutti i cortili e gli spazi esterni pertinenziali (esistenti o di nuova edificazione) deve essere consentito l’accesso e la sosta delle biciclette degli abitanti, dei visitatori e dei lavoratori dei numeri civici collegati a tali cortili e spazi pertinenziali. ARTICOLO 72 – DISPOSIZIONI SUL DECORO DEGLI EDIFICI Le parti di edificio visibili da spazi pubblici, da sedi ferroviarie e stradali, debbono essere sistemate con facciate eseguite e mantenute in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza. Verso gli spazi pubblici e verso quelli aperti al transito, i contorni delle aperture di porte, vetrine, finestre, le modanature debbono essere di pietra preferibilmente naturale o di altro materiale di riconosciuta solidità. E’ in generale vietata la collocazione di impianti di condizionamento su facciate di edifici visibili da spazi pubblici o pubbliche vie. Pertanto, nell’installazione di tali impianti dovranno essere osservati i seguenti accorgimenti: a) se l’unità immobiliare o l’edificio possiede più di un prospetto, l’impianto di condizionamento deve essere posizionato sul retro del fabbricato; b) se non sussiste tale possibilità in quanto l’unità è dotata di unico prospetto, l’impianto deve essere collocato sulla pavimentazione del balcone in posizione arretrata rispetto al filo esterno; c) in mancanza del balcone è prescritta l’adozione di impianti privi dell’unità esterna. In tutti i casi il drenaggio deve essere garantito attraverso idonee canalizzazioni o tubazioni e non è in alcun modo ammesso lo stillicidio verso gli spazi aperti. d) l’impianto esterno è ammissibile subordinatamente al rispetto dei limiti in materia acustica, sul contenimento delle vibrazioni meccaniche sulle strutture del fabbricato, sul recapito delle acque di drenaggio attraverso le reti dell’immobile (non ammesso lo stillicidio soprattutto sullo spazio pubblico). L’impianto dovrà mantenere idonee distanze dalle aperture finestrate di terzi.

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Le canne fumarie esterne devono essere rivestite in rame oppure con altro materiale identifico alle gronde o alla copertura o con paramento in muratura intonacato e tinteggiato, e collocate in aderenza alla facciata. Le tinteggiature degli edifici devono essere rispettose della tradizione cromatica del territorio lombardo: i colori da adottare sono preferibilmente quelli indicati nella cartella cromatica delle Zone A+ del P.G.T.; nei casi di intervento in aree esterne alla Zona A+ è preferibile adeguarsi alla cartella cromatica del P.G.T., le selezioni cromatiche particolari dovranno essere assentite dalle Commissioni Paesaggio ed Edilizia. La scelta di cromatismi derivanti da un’analisi stratigrafica storica dell’immobile possono derogare alle presenti deroghe. Le tinteggiature dovranno rispettare, qualora esistenti, le tradizionali marcature (risalto cromatico) di marcapiani, contorni di porte o finestre, gronde e simili. Sono preferibilmente da escludere pitture a legante acrilico, salvo nel caso di rivestimento di cappotti; vanno preferite quelle con legante a calce con fissativi naturali e/o pitture ai silicati. Le antenne paraboliche devono essere installate sulla copertura dell’edificio, il più possibile defilate dai principali punti di vista della pubblica via. Esse devono essere posizionate sulla falda tergale. Qualora per motivate ragioni tecniche non sia possibile l’installazione sulla copertura, è consentito posizionarle altrove, evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici; qualora vengano installate sui balconi, dovranno essere arretrate in modo da evitare la vista dalla pubblica via ed il loro ingombro non dovrà sporgere oltre le dimensioni del balcone stesso. E’ ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a renderle il meno possibile visibili da strade e spazi pubblici. Qualora per motivate ragioni di carattere tecnico non sia possibile tale posizionamento e quindi le antenne paraboliche devono essere collocate su falde prospicienti spazi pubblici, esse dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici. Qualunque sia la loro collocazione, le parabole dovranno avere le dimensioni più ridotte reperibili in commercio con diametro massimo di cm. 120, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto di copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte, o altri elementi in grado di evidenziarne la presenza. Negli edifici condominiali le antenne paraboliche devono essere sempre ad installazione centralizzata, in modo che l’utilizzo sia garantito a tutti i condomini. Per garantire una adeguata ricezione, è possibile l’installazione sulla copertura dell’edificio di più antenne paraboliche, purché sempre con installazione centralizzata ad uso condominiale. I convertitori e i relativi supporti possono mantenere la zincatura esterna, e, se colorati, devono avere una tonalità uguale o simile a quella dell’antenna di ricezione satellitare. I cavi di collegamento non devono essere visibili all’esterno dell’edificio. Se fissati alle pareti esterne dell’edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell’edificio. Negli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della copertura dell’edificio, le parabole esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di cui ai commi precedenti. ARTICOLO 73 – RECINZIONI E CANCELLI Le recinzioni, di nuova costruzione o oggetto di manutenzione, non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il decoro urbano in cui si inseriscono. Fatte salve eventuali specificazioni contenute nella pianificazione attuativa e particolareggiata esecutiva dello strumento urbanistico vigente, le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) in zone residenziali e assimilabili: a.1) verso spazi pubblici o privati aperti all’uso pubblico: di tipo semi-aperto con altezza non superiore a mt 1,80. Tale recinzione potrà essere dotata di muretto inferiore (o cordolo) di altezza massima mt. 0,50 con copertina in granito grigio o serizzo; la parte superiore sarà di tipo semiaperto, costituita da reti, grigliati, cancellate o simili, con eventuali parti cieche, anche in muratura, per una percentuale non superiore al 30% della sua superficie in proiezione verticale (senza contare il sottostante muretto o cordolo). La verifica dovrà essere effettuata per ogni tratto di 5 mt di sviluppo; a.2) verso proprietà private: preferibilmente devono essere realizzate con siepi e reti con altezza massima di m. 1,80; potranno essere costituite, per motivate ragioni, da un muro pieno, con altezza non superiore a mt 1,80, salvo l’eventuale tratto di testa adiacente spazi pubblici o privati aperti all’uso pubblico, che, per uno sviluppo minimo di 5,00 metri, dovrà essere di tipo semi-aperto come descritto al punto a.1); L’inserimento di essenze arboree e/o arbustive a coronamento delle recinzioni dovrà essere posto sulla parte interna della proprietà.

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Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l’unità compositiva. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette anche in apposite pusterle ed opportunamente inserite nel contesto della struttura. b) in zone produttive industriali, artigianali e assimilabili: b.1) verso spazi pubblici o privati aperti all’uso pubblico: di tipo semi-aperto con altezza non superiore a mt 2,20. Tale recinzione potrà essere dotata di muretto inferiore (o cordolo) di altezza massima mt. 0,50 con copertina in granito grigio o serizzo; la parte superiore sarà di tipo semiaperto, costituita da reti, grigliati, cancellate o simili, con eventuali parti cieche, anche in muratura, per una percentuale non superiore al 30% della sua superficie in proiezione verticale (senza contare il sottostante muretto o cordolo). La verifica dovrà essere effettuata per ogni tratto di 5 mt di sviluppo; b.2) verso proprietà private: preferibilmente devono essere realizzate con siepi e reti con altezza massima di m. 2,20; potranno essere costituite, per motivate ragioni, da muro pieno, con altezza non superiore a mt 2,20, salvo l’eventuale tratto di testa adiacente spazi pubblici o privati aperti all’uso pubblico, che, per uno sviluppo minimo di 5,00 metri, dovrà essere di tipo semi-aperto come descritto al punto b.1). Per gli interventi in ambito produttivo e artigianale vi è l’obbligo dell’inserimento di essenze arboree e/o arbustive sul lato esterno per un opportuno mascheramento verso lo spazio pubblico. b.3) le recinzioni di impianti sportivi o di aree da interdire all'accesso per motivi di sicurezza e pubblica incolumità potranno avere altezze e caratteristiche diverse in relazione alle specifiche esigenze; b.4) recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per esigenze di sicurezza debitamente documentate, decoro urbano, acustiche o igienico-sanitarie; Nelle zone agricole - ed in quelle soggette a pianificazione attuativa non ancora resa esecutiva-, come evidenziate dallo strumento urbanistico vigente, le recinzioni sono ammesse esclusivamente : con reti e siepi, con altezza non superiore a mt 1,80 oppure con pali infissi al suolo e rete di protezione, con altezza non superiore a mt 1,80 con fondazione completamente interrata e dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività orto florovivaistiche e di allevamento, in corrispondenza di corridoi ecologici o fasce ecotonali dovranno permettere il passaggio della piccola fauna a livello di campagna. Gli edifici non agricoli in zona agricola confinanti con “aree urbanistiche” classificabili come residenziali, industriali/artigianali/produttive, terziarie/direzionali/commerciali e/o a servizi potranno derogare da tale previsione per il solo lato/lati con esse confinanti ed utilizzare le tipologie di recinzione previste in ambito urbano. Nelle zone centrali, in caso di intervento di manutenzione o recupero, indicate dallo strumento urbanistico come appartenenti alle Zone A+ e A, non potranno essere realizzate nuove recinzioni all'interno dei cortili, se non mediante l'uso di siepi e di elementi vegetali di altezza non superiore a 1,50 m., e le recinzioni esistenti dovranno essere eliminate. Per quanto possibile, le recinzioni devono coordinarsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l’unità compositiva di insieme. Recinzioni e zoccolature d’altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue. Non sono ammesse nuove recinzioni che presentino cuspidi, punte o cocci di vetro o filo spinato o spuntoni (offendicula) alla sommità; questa tipologia di recinzione utilizzata deve essere realizzata in modo tale che sia resa praticamente impossibile un’agevole possibilità di scavalco della medesima e pertanto realizzata con profili metallici prevalentemente verticali. In tutto il territorio comunale, per le opere di recinzione è fatto divieto d’uso: a) di lamiere ondulate o lastre in materiale plastico piane o ondulate, di altri materiali impropri; b) di elementi in acciaio colore naturale e inox, ad eccezione delle zone urbanisticamente a prevalente destinazione produttiva/artigianale. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. I cancelli a movimento motorizzato devono essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza per l’arresto e la riapertura automatica integrati da segnali visivi e possibilmente acustici di movimento. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione ottica atti a garantire la sicurezza degli utenti. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati almeno di m. 4,50 dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. In caso di cancello con apertura a scorrimento laterale occorre adottare misure atte alla prevenzione dell’effetto ghigliottina tra il cancello ed eventuali elementi verticali della recinzione. E’ fatto d’obbligo curare la manutenzione e la funzionalità delle recinzioni al fine di assicurare il decoro urbano e la sicurezza degli utenti.

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ARTICOLO 74 – MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI 1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi. 2. E altresì obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione al Comune ai fini del censimento regionale e, qualora ne sussistano i presupposti, porre in essere tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale e regionale. 3. L’Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell’A.S.L., ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili. 4. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti. 5. Tutti i fabbricati entro 30 anni dalla data di collaudo delle strutture e successivamente ogni 15 anni, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. ARTICOLO 75 - RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA – (AREE ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFICATI E IN DISUSO) 1. Il recupero urbano, la rigenerazione urbana, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa dell’incolumità pubblica ed al fine di un miglioramento ambientale ed economico-occupazionale. 2. I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia e alla manutenzione degli stessi, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonchè situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 3. L’Amministrazione Comunale, accertato lo stato di abbandono, di degrado urbano, di incuria e di dismissione delle aree e/o degli edifici, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree, nonchè di recupero degli edifici sotto i profili edilizio, funzionale e ambientale. Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini del presente Articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici. 4. Entro 60 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i titolari di diritti su detti immobili devono presentare progetto preliminare per l’esecuzione degli interventi edilizi, per la sistemazione e la manutenzione, o per la riconversione funzionale degli stessi in conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l’esecuzione degli interventi di recupero urbano e di riqualificazione sociale e funzionale. 5. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, l’Amministrazione Comunale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, può provvedere in via sostitutiva all’esecuzione di interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonchè a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dall’Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente. In caso di inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del presente e del precedente Articolo e prevista una sanzione commisurata a €. 500/mq. di consistenza catastale degli immobili. 6. Ferma restando l’esecuzione d’ufficio degli interventi di cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale - nello svolgimento della propria attività di definizione del migliore assetto urbanistico del territorio e con l’intento di perseguire l’interesse pubblico a un corretto ed armonico utilizzo delle aree e degli edifici in stato di abbandono, di non uso, di degrado e/o dismissione - qualora il proprietario non intervenga, rendendo necessario l’intervento sostitutivo, provvede, altresì, ad attivare il recupero delle aree non residenziali dismesse, ai sensi dell’art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12.

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7. L’Amministrazione Comunale intende agevolare i processi di recupero urbano attraverso forme di riduzione del contributo di costruzione, stabilite con successivo atto.

TITOLO III DELLA SOSTENIBILITA’ EDILIZIA ARTICOLO 76 – MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 1. L’Amministrazione Comunale, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici anche attraverso l’adozione di pratiche costruttive in grado di determinare una maggiore efficienza energetica degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, intende promuovere l’edilizia sostenibile e la bioedilizia per contribuire all’obiettivo del contenimento dei consumi energetici, del rispetto dell’ambiente e di una migliore qualità della vita. Fatti salvi gli incrementi volumetrici riconosciuti dal PGT vigente e della normativa nazionale e regionale, è possibile richiedere uno sconto sugli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 30%, secondo le modalità contenute nella scheda di controllo allegata per la riduzione facoltativa degli OO.UU. 1. L'Amministrazione Comunale promuove lo sviluppo sostenibile del territorio rivolto a soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. 2. Gli interventi rivolti alla riduzione delle esternalità riguardano gli interventi edilizi considerati nel loro completo ciclo vitale secondo le fasi di progettazione, costruzione, esercizio, demolizione e smaltimento, nelle situazioni ordinarie di conduzione e in quelle eccezionali, conseguenti ad alterazioni dello stato fisico e dell'ambiente. 3. Le opere edilizie finalizzate al risparmio energetico quali pannelli solari, tetti verdi, serre, teleriscaldamento e al contenimento dei consumi idrici realizzate secondo i criteri specificati ai seguenti articoli sono assimiliate ad opere di urbanizzazione primaria. 4. A tal fine incentiva l’applicazione di procedure, tecniche e tecnologie atte a ridurre gli effetti inquinanti a favore di fonti rinnovabili. 5. In conformità con i primi indirizzi regionali orientativi per la riduzione degli oneri di urbanizzazione - D.g.r. 27 dicembre 2006 - n. 8/3951 - Indirizzi inerenti l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, il principio fondamentale di riferimento è che l'entità dell'incentivo da prevedere con la riduzione degli oneri di urbanizzazione sia commisurata al grado di miglioramento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadro di superficie utile dell'edificio, espresso in KWh/mq annuo, valori riportati nella Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i. I suddetti valori sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'art. 2 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. 6. Per la quantificazione dell'incentivo (che non si applica nella pianificazione attuativa, coordinata o negoziata se non chiaramente espresso nella convenzione) si applica il seguente criterio: - in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti la riduzione degli oneri di urbanizzazione è assunta in termini corrispondenti alla percentuale di riduzione del fabbisogno energetico specifico rispetto al predetto valore indicato dalla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.; tale riduzione del fabbisogno energetico, a seguito dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e dei criteri ed indirizzi indicati nei successivi articoli, dovrà essere esplicitata attraverso una specifica ed adeguata relazione tecnica, a firma di professionista abilitato in materia; la riduzione degli Oneri di Urbanizzazione dovuti sarà proporzionalmente applicata sino ad una percentuale massima del 30% (corrispondente ad una riduzione > 70% del FEP) indicato dalla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.; - in caso di nuove costruzioni (ivi compresa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione) sarà possibile applicare un bonus, quale “premio di sostenibilità”, consistente nella riduzione fino alla percentuale massima del 30% degli Oneri di Urbanizzazione dovuti, operata in base alla valutazione dei fattori bioclimatici riportati nella tabella allegata (scheda di controllo). Tale incentivo sarà previsto per gli interventi edilizi di nuova costruzione che recepiscono le indicazioni facoltative proposte dagli articoli seguenti e caratterizzate dal segno grafico (*). 7. Dovrà essere all’uopo compilata l’apposita scheda di controllo predisposta dal Settore Tecnico ed allegata al presente Regolamento, che determinerà l’effettiva entità della riduzione oneri, che dovrà essere validata in fase di istruttoria dal responsabile S.U.E. e che dovrà essere sottoscritta dal direttore dei lavori e dal titolare del titolo abilitativo contestualmente alla presentazione del certificato di fine lavori. Tale documento, a

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seguito di istruttoria e verifica della riduzione da applicare agli oneri di urbanizzazione, sarà restituito al titolare del permesso di costruire/denunciante e vincolerà lo stesso alla realizzazione delle opere necessarie al soddisfacimento dei requisiti di progetto. 8. Al termine dell’esecuzione delle opere edilizie, dovranno essere comunque prodotte tutte le certificazioni dei materiali e delle tecnologie utilizzati (in conformità alla scheda di controllo di progetto – allegato 1) e le certificazioni di posa a regola d’arte dei prodotti summenzionati. Tale documentazione sarà allegata ad una scheda di controllo “come costruito” al fine di verificare l’esecuzione delle opere per il soddisfacimento dei requisiti previsti in progetto. 9. In caso di verifiche a campione da parte dei tecnici comunali o della Polizia Locale, che accertino la mancata esecuzione delle opere previste, e che hanno comportato la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci, verranno emesse apposite ordinanze di immediato pagamento della quota a suo tempo dedotta degli oneri, maggiorata del 50% a titolo di sanzione. 10. Tutte le opere realizzate in conformità al progetto presentato e che hanno concorso alla determinazione della riduzione degli Oneri di Urbanizzazione dovuti, dovranno essere manutenute nel tempo per garantire l’efficienza ed l’efficacia delle stesse. 11. La realizzazione di pannelli solari fotovoltaici non aderenti né integrati ai tetti degli edifici può avvenire a copertura dei posti auto, nell’ambito di aree destinate a parcheggi, pubblici o privati, con esclusione delle aree di manovra. Devono essere rispettate le distanze contemplate dal codice civile. Può essere richiesto in fase di progettazione di tali strutture un intervento di mitigazione ambientale lungo il perimetro delle aree. Rimangono salve le disposizioni in materia paesaggistico- ambientale. ARTICOLO 77 - ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI NUOVI 1.Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale (per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dalla Legge 10/91 e dal d.lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni e dalla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.; è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura): • strutture opache verticali: 0,15 W/m2K (nuove costruz.); • coperture (piane e a falde): 0,15 W/m2K (nuove costruz.); • pavimenti verso locali a temperatura non controllata: 0,15 W/m2K (nuove costruz.); • pavimenti verso l’esterno: 0,15 W/m2K (nuove costruz.); • pareti e solette di locali riscaldati, verso altre unità riscaldate: 0,70 W/m2K • pareti e solette di locali non riscaldati, verso l’esterno: 0,70 W/m2K Il valore della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del DPCM del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,7 W/m2K. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno di ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. I valori delle trasmittanze sopra riportati si riferiscono a strutture opache, verticali, orizzontali o inclinate a ponte termico corretto, ossia quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente. Qualora il ponte termico delle strutture opache non risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle trasmittanze con la superficie totale di calcolo. 2. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 3. Per quanto riguarda i vani sottofinestra, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne. 4. È consentito l’incremento a titolo non oneroso del volume derivante dagli aumenti di spessore di murature esterne per la parte eccedente i 30 cm., realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà (L.R. 26/95 e s.m.i.).

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5. Gli interventi previsti dal comma 4 del presente Articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca lo spazio pubblico, salvo esplicito assenso da parte del Comune. 6. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea, dovranno quindi presentare la marcatura CE. ARTICOLO 78 - ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDIFICI ESISTENTI 1. 1.In caso di intervento di manutenzione straordinaria totale della copertura in edifici esistenti con sottotetto o mansarde accessibili con sostituzione totale del manto, devono essere rispettati i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura): • strutture opache verticali: 0,24 W/m2K; • coperture (piane e a falde): 0,24 W/m2K; • pavimenti verso locali a temperatura non controllata: 0,24 W/m2K; • pavimenti verso l’esterno: 0,24 W/m2K; • pareti e solette di locali riscaldati, verso altre unità: 0,70 W/m2K • pareti e solette di locali non riscaldati, verso l’esterno: 0,70 W/m2K 2.Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 3.Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmittanza termica non superi i valori limite di trasmittanza di cui all’Articolo “Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi” purché non esistano impedimenti dovuti a: - vincoli di conservazione delle facciate; - vincoli attinenti al rispetto delle distanze di confine. 4. Ad eccezione degli edifici di categoria E.8, si procede alla verifica dell’assenza di condense superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C. 5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi dall’applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a titolo d’esempio si cita il rifacimento dell’intonaco). ARTICOLO 79 - PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI Nelle nuove costruzioni, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate/riscaldate, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), non superiore a 0,8 W/m2K (nuove costruzioni) e 1,0 W/m2K (ristrutturazioni). Per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza (U) deve essere inferiore a 1,8 W/m2K. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di manutenzione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati. Per quanto riguarda i cassonetti degli avvolgibili, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore a 1,0 W/m2K. ARTICOLO 80 - CONTENIMENTO DELLE DISPERSIONI 1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla Legge 10/91 e dal d.lgs. 192/05 e s.m.i. e dalla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.; deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di trasmittanza riportati nel presente Regolamento, il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, riportati di seguito in funzione della classe di appartenenza dell’edificio stesso. 2. Per gli edifici residenziali della classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per

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metro quadrato di superficie utile, dovranno essere quelli previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 Tab. A1.2. con ulteriore riduzione del 30%. 3. Per tutti gli altri edifici, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, dovranno essere quelli previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 Tab. A1.2. con un’ulteriore riduzione del 15%. ARTICOLO 81 - INERZIA TERMICA DELL’INVOLUCRO 1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, le pareti perimetrali e le coperture devono garantire un’inerzia termica in grado di mantenere condizioni di benessere negli ambienti confinanti durante il periodo estivo, evitando cioè il surriscaldamento interno dell’aria grazie alla capacità di attenuazione e ritardo degli effetti di variazione della temperatura esterna. 2.Per la definizione dei parametri fisici inerenti l’inerzia termica degli edifici si rimanda alla normativa nazionale (d.lgs.192/05 e s.m.i.), alla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.; 3. Resta fermo il rispetto dei limiti di trasmittanza periodica secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/8745 del 22.12.2008 e s.m.i. ARTICOLO 82 - MATERIALI ECOSOSTENIBILI ( * ) Per la realizzazione degli edifici è consigliato (opzionale con riduzione OO.UU.) l’utilizzo di materiali e finiture naturali e/o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. Per materiale ecosostenibile si intende:

- dimostrate riciclabilità dei materiali utilizzati: - uso di prodotti e processi produttivi certificati (ecolabel, EPD, marchi volontari,…); - utilizzo di materiali riciclati; - uso di materiali provenienti da materie prime rinnovabili (legno, terra,…), km 0.

È inoltre consigliato l’utilizzo di tecniche costruttive a secco. E’ obbligatorio fornire una relazione tecnica ed attestazione di conformità dei materiali e delle tecnologie rispetto ad alcuni dei crediti forniti nello standard LEED NC Italia o altro metodo stabilito dal Comune. Per ogni elemento tecnico della costruzione, verrà analizzato il grado di ecosostenibilità delle alternative prese in esame e delle scelte effettuate, il tutto redatto sulla base dello standard LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), UNI EN ISO 14021 Materiali riciclati), o altro metodo stabilito dal Comune. ARTICOLO 83 - VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ( * ) 1. Per gli edifici residenziali nuovi per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale

è facoltativa (con riduzione oneri) l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico centralizzato (per l’intero edificio o per gruppi di alloggi), operante in continuo, in grado di garantire un ricambio d'aria continuo medio giornaliero maggiore o pari a 0,3 vol/h (calcolato sull’intero volume). Tale impianto dovrà avere punti di prelievo dell’aria estratta in ciascun locale umido (bagno, cucina, lavanderia,…).

2. Per gli edifici non residenziali nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è facoltativa (con riduzione oneri) l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico centralizzato (il cui consumo elettrico – se > 200W – deve essere compensato da impianti fotovoltaici di pari potenza), operante in continuo, in grado di garantire un ricambio d'aria continuo medio giornaliero calcolato sull’intero volume, conforme alla normativa vigente per il tipo di funzione insediata, comunque non minore di 0,3 vol/h.

3. Per gli edifici residenziali in cui sono previsti interventi di ristrutturazione e per quelli in cui è prevista una manutenzione straordinaria dei locali wc, lavanderia e cucina è facoltativa (con riduzione oneri) l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, operante in continuo, in grado di garantire un ricambio d'aria continuo medio giornaliero pari a 0,3 vol/h (calcolato sull’intero volume dell’unità abitativa). Tale impianto potrà essere centralizzato con punti di prelievo dell’aria estratta in ciascun locale igienico (comprese le lavanderie) e in ciascuna cucina, oppure potrà essere realizzato con singoli apparecchi in ciascun locale.

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4. Dovranno essere predisposte idonee prese d’aria nei locali adiacenti ai locali in cui viene fatta l’estrazione. Tale prese d’aria dovranno essere opportunamente realizzate e schermate al fine di evitare passaggi di rumore e di spifferi non controllati.

5. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339, UNI 832, UNI 13790.

6. Tali impianti di estrazione meccanica controllata non potranno in alcun modo sostituire la normale aerazione prevista obbligatoria dal Regolamento d’Igiene.

7. Nei casi di nuova edificazione o ristrutturazione sono da prevedere idonee canne di esalazione a cui allacciare gli apparecchi di estrazione.

8. Nelle cucine l’estrazione meccanica controllata non sostituisce la cappa aspirante, per la quale andrà predisposta opportuna canalizzazione a parte.

9. Nei bagni ciechi (nei casi in cui questi sono consentiti) è obbligatorio optare per l’estrazione forzata di 6vol/h (oppure 12 Vol/h di ricambio d’aria discontinui), sia nel caso in cui l’estrazione avvenga con singolo apparecchio, sia nel caso in cui l’impianto sia centralizzato.

10. Al fine di massimizzare il risparmio energetico è obbligatorio, in caso di estrazione d’aria tramite impianto centralizzato (sia operante per il singolo appartamento, sia per l’intero edificio), prevedere l’introduzione di un recuperatore di calore che abbia un’efficienza almeno pari al 75%.

11. Nei casi di interventi di estrazione d’aria parziali (ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie parziali), si consiglia l’introduzione di un recuperatore di calore che abbia un’efficienza almeno pari al 75%.

12. Negli edifici dove è prevista l’installazione di un impianto di ricambi d’aria forzata centralizzata che agisca anche come controllo della temperatura (riscaldamento ad aria) è obbligatorio installare dei recuperatori di calore collegati al sistema di ventilazione meccanico. Tali recuperatori di calore devono avere un’efficienza almeno pari al 85%.

ARTICOLO 84 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA 1. Per le procedure e i contenuti riguardanti la certificazione energetica si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, eventualmente con le restrizioni ulteriori prescritta dal presente Regolamento. 2. La tempistica è conforme a quella prevista per il rilascio del certificato di agibilità di cui la certificazione energetica diventa parte integrante. 3. La Targa energetica, ove obbligatoria, sarà predisposta e rilasciata dall’Organismo regionale di accreditamento, secondo le modalità esposte dallo stesso. La targa deve essere obbligatoriamente esposta in un luogo che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità. ARTICOLO 85 - ISOLAMENTO ACUSTICO Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne: rumorosità proveniente da ambiente esterno; trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; da calpestio; provocata da impianti e apparecchi tecnologici dell’edificio; da attività contigue. A tal fine la documentazione per l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio per le nuove costruzioni di edifici adibiti a: - residenze o assimilabili; - uffici e assimilabili; - alberghi e pensioni o assimilabili; - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili; deve contenere, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti con modalità previsionali, il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997; per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche o per i mutamenti d’uso (anche senza opere), è necessaria la dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti sopraccitati.

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ARTICOLO 86 - TETTI VERDI E VERDE VERTICALE ( * ) Si intende per “tetto verde” una copertura con colture di vegetali, estensive o intensive, che migliorano l’isolamento termoacustico della copertura e permettono un controllo del microclima esterno (ad esempio: anche d’estate una copertura con tetto verde raggiunge al massimo 25-30°C, contro i 70-80°C di coperture in altri materiali). L’uso di tale tecnologia non esclude (anzi può essere complementare) l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici o la contemporanea utilizzazione di tecnologie di copertura diverse ed è facoltativa con premialità sullo sconto oneri. Per le residenze viene consigliato l’uso del tetto verde quando non in contrasto con la tipologia insediativa/costruttiva; è comunque obbligatoria, per tutti i casi ed ai fini del riconoscimento della riduzione oneri, una relazione tecnica che comprovi l’efficacia della tipologia di copertura e/o rivestimento proposto. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione. Per le seguenti destinazioni funzionali: industria, commercio, attività produttive ed artigianali, è consigliabile prevedere sul lato ovest e sul lato verso la strada principale una schermatura vegetale decidua (piante ad alto fusto con larga chioma, reti con rampicanti,…), con un duplice scopo: da un lato evitare il surriscaldamento estivo e dall’altro mediare l’impatto visivo dell’insediamento. Al fine di un miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, dell'impatto estetico dell'edificio (se costituito da fronti con minima incidenza di aperture finestrate), per la cattura le polveri sottili, si consiglia la predisposizione di un giardino o verde verticale (parete coltivata con piante specifiche) con idoneo impianto di approvvigionamento idrico. ARTICOLO 87 - ILLUMINAZIONE NATURALE ( * ) Per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, e assimilabili), devono essere preferibilmente orientate entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare. L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale. In merito all’utilizzo di illuminazione zenitale per gli spazi di abitazione consentita fino a un massimo del 30%. Per le nuove costruzioni realizzate all’interno della zona del centro storico A e A+ il rispetto di questo Articolo è subordinato al parere della Amministrazione Comunale, previo parere dell’Esperto certificatore energetico della Commissione Edilizia e della Commissione del Paesaggio. ARTICOLO 88 - VENTILAZIONE NATURALE Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aero-illuminanti previsti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente. Per gli edifici di nuova costruzione in tessuti a media densità, strategici e gli ambiti attività economiche aperti è obbligatorio il riscontro d’aria all’interno degli alloggi (finestre contrapposte). ARTICOLO 89 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO (50 HZ) Per ridurre l’inquinamento elettromagnetico a 50 Hz interno agli edifici, è fortemente consigliato l’impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione. È comunque fatto obbligo al venditore e al costruttore far presente al compratore/proprietario l’esistenza ed il funzionamento di disgiuntori di corrente. . ARTICOLO 90 - RIDUZIONE EFFETTO GAS RADON Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate dalle misurazioni dell’ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio

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effettuato dall'Ente preposto (ARPA). A tal proposito si richiamano le “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” di cui al decreto della Regione Lombardia n. 12678 del 21.12.11. Si ribadisce che il vespaio aerato è obbligatorio per qualunque locale interrato, anche senza la permanenza di persone (autorimesse e cantine comprese). ARTICOLO 91 – LOCALE RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI Tutti i fabbricati residenziali plurifamiliari e gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturazione, devono disporre di un locale deposito destinato esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. Il locale rifiuti deve: a) essere facilmente accessibile da tutti i soggetti, anche con mobilità ridotta; b) avere dimensioni non inferiore a 1% di slp residenziale, comunque non inferiore a 3mq; c) avere altezza minima interna di m 2,40; d) avere porta metallica con apertura di dimensioni minime di 1,00 x 2,10m, con una griglia di aerazione

nella parte bassa della porta; e) pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente

lavabile, per un'altezza minima di m 1,80; f) esalatore (di diametro non inferiore a 20cm) con relativo torrino collocato ad una distanza di almeno 5,00

m dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora l'immondezzaio non faccia parte del corpo del fabbricato; ovvero torrino prolungantesi oltre il piano della falda del tetto, nel caso il locale sia collocato nel corpo di fabbrica;

g) deve essere dotato di una presa d'acqua, con relativa lancia per il lavaggio; h) deve avere scarichi regolamentari sifonati per l'acqua di lavaggio collegati alla rete delle acque nere; i) deve essere dotato di accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina (griglie e grate),

antinsetti (zanzariere) e blatte; j) avere un tragitto di facile percorribilità verso la pubblica strada, dove andranno collocati, esclusivamente

nelle ore programmate per la raccolta, i bidoni/cassoni per il ritiro e/o lo svuotamento da parte degli incaricati, qualora fosse posto in fregio allo spazio pubblico il locale dovrà essere opportunamente mimetizzato e mascherato.

k) Predisposzione di spazi assegnati o appositi alloggiamenti interni al locale per lo stoccaggio dei rifiuti con modalità differenziate.

Il locale immondizie è a tutti gli effetti un locale tecnico e non concorre nella formazione della SLP/SLA. ARTICOLO 92 - SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO ( * ) Dove disponibile è obbligatorio allacciare gli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore all’impianto di teleriscaldamento. 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica e per la Certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.; per gli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. Questa norma vale anche nel caso in cui si intervenga sul sistema di produzione di calore del singolo appartamento. 2. Nel caso in cui l’edificio sia collegato a una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno avere i rendimenti di cui al punto 6.2 comma a) del documento allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22.12.2008; 3. L’articolo non si applica nei seguenti casi: · collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano (obbligatorio dove disponibile); · utilizzo di pompe di calore elettriche o alimentate a gas. L’obbligo di installazione non è vigente su edifici esistenti particolari qualora ne sia dimostrata l’impossibilità tecnica da una specifica relazione asseverata da un professionista abilitato. ARTICOLO 93 - IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE Negli edifici organizzati in condomini con più di tre unità abitative, per le quali è prevista una porzione di proprietà comune - sono pertanto escluse le villette a schiera prive di parti comuni (prive, ad esempio, di cancello comune, corsello box, scale o rampe comuni,…) - è obbligatorio* l'impiego di impianti di

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riscaldamento centralizzati. L’intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. E’ possibile installare impianti termici indipendenti in edifici con più di 4 unità anche a seguito di decisione di dismissione dell’impianto termico centralizzato, a tal proposito valgono anche le disposizioni di cui all’art. 1118 C.C. recentemente modificato. Con relazione redatta a cura di un certificatore energetico abilitato deve essere dimostrato che il fabbisogno energetico complessivo della nuova configurazione non deve essere superiore a quello precedente. *salvo nuove disposizioni in materia. ARTICOLO 94 - SISTEMI A BASSA TEMPERATURA ( * ) Per il riscaldamento invernale è obbligatorio (opzionale >80% solette) l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da riscaldare). I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione/raffrescamento purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell’umidità relativa. L’articolo non è vincolante per edifici o porzioni di edificio con destinazioni funzionali che richiedano periodi prolungati di non utilizzo (ad esempio: sale conferenze, ambulatori, cinema, …). In tali casi deve essere previsto un sistema di regolazione locale indipendente per la parte di edificio non riscaldato in bassa temperatura. Sono ammissibili anche altre tecnologie (ad elevata inerzia termica, ghisa, ecc.) anche per comprovate limitazioni strutturali (solai lignei con ridotte capacità di resistenza ai carichi) purchè la temperatura dell’acqua di mandata sia max +50°C (edifici esistenti), +40°C (edifici di nuova costruzione). ARTICOLO 95 - CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA Negli edifici nuovi, per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, per le sostituzioni del generatore di calore o parti sostanziali del sistema impiantistico, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica. ARTICOLO 96 - EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare: · per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni, giardini compresi, autorimesse): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari a tempo con sensori di presenza, ai fini della riduzione dei consumi elettrici e dell’inquinamento luminoso; · per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.). ARTICOLO 97 - IMPIANTI SOLARI TERMICI ( * ) 1. Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per gli interventi di sostituzione e/o ristrutturazione dell’impianto termico, è obbligatorio soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici o altra fonte rinnovabile. 2. Negli edifici i fabbisogni energetici per la produzione dell’acqua calda ad usi sanitari assunti per il dimensionamento degli impianti solari termici devono essere quantificati con riferimento alla Norma UNI 11328 e UNITS 11300 parte 4 ed esplicitati nella relazione di cui alla L. 10/91 e s.m.i., salvo deroghe da valutarsi. 3. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. 4. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto. 5. I pannelli dovranno essere installati nel pieno rispetto delle norme tecniche contenute PTPR, attraverso soluzioni progettuali che presentino perimetri regolari dell’impianto (no soluzioni “a scalare”), posizionamento centrale alla falda anche tra la linea di colmo e di gronda (compatibilmente con la presenza di coni d’ombra), contenimento dell’intrusività visiva degli elementi (cornici tonalizzate al colore del manto).

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6. Se l’ubicazione dell’edificio rendesse tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari termici oppure se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, oppure nei casi in cui l’edificio sia collegato a una rete di teleriscaldamento con cogenerazione o rigenerazione funzionante anche nel periodo estivo, le prescrizioni contenute nel presente articolo possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere comunque dettagliatamente documentata. ARTICOLO 98 - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI ( * ) 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è fatto d’obbligo soddisfare il fabbisogno di energia elettrica con un impianto fotovoltaico integrato o semi-integrato agli elementi edilizi e collegato alla rete elettrica di distribuzione. 2. La produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico per edifici di cui al comma 1 del presente Articolo fino a quattro unità abitative non deve essere inferiore a 1kWp per unità abitativa. 3. La produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico per edifici di cui al comma 1 del presente Articolo superiori a quattro unità abitative non deve essere inferiore a 0,2kWp per unità abitativa (oltre al 100% della potenza installata per le parti comuni) con un minimo di 1 kWh complessivo e dovrà essere centralizzato ai fini della produzione di energia elettrica per usi comuni. 4. Per i restanti usi non previsti dal comma 1 del presente Articolo, qualora sussistano condizioni economiche favorevoli (contributi, incentivi, ecc.), è consigliata l’installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica. 5. I pannelli fotovoltaici dovranno essere installati nel pieno rispetto delle norme tecniche contenute nel PTPR, attraverso soluzioni progettuali che presentino perimetri regolari dell’impianto (no soluzioni “a scalare”), posizionamento centrale alla falda anche tra la linea di colmo e di gronda (compatibilmente con la presenza di coni d’ombra), contenimento dell’intrusività visiva degli elementi (cornici tonalizzate al colore del manto). ARTICOLO 99 - SISTEMI SOLARI PASSIVI (SERRE) Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente le serre solari e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purché rispettino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: § dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di

riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;

§ siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; § Siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili esterni, per evitare il

surriscaldamento estivo; § il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato

secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra;

§ la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.

Prescrizioni ulteriori per le serre: § il volume massimo ammissibile delle serre è 0,3 mc/mq di SLP dell’unità abitativa (appartamento 100

mq. à 30 mc di serra); § non costituiscano un unico ambiente con lo spazio retrostante, ma siano separate da questo da una

parete che non abbia, verso la serra, aperture con superficie complessiva superiore a mq 2,50; abbiano una profondità non superiore a m 2,00. Nei locali retrostanti le serre devono comunque essere verificati i requisiti di aerazione naturale e di illuminazione naturale diretta, il RAI potrà essere ricavato anche dalle aperture primarie sulle quali insistano le serre (se dotate di aperture apribili). ARTICOLO 100 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 1. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso della climatizzazione estiva, che dovrebbe essere introdotta solo come ultimo mezzo per evitare il surriscaldamento dell’edificio, il raffrescamento termico dell’edificio deve essere perseguito, in primis, attraverso l’adozione di coperture e facciate ventilate, o attraverso idonee protezioni e ombreggiamenti in particolare per le parti esposte a Sud. 2. L’installazione degli impianti di climatizzazione e/o condizionamento è consentita purché:

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· la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un progettista e compensata da un impianto fotovoltaico di pari potenza; · nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate con contabilizzazione del consumo; · i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale; · realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi; - alimentazione da fonti rinnovabili. ARTICOLO 101 - CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e per quelli in cui sono previste modifiche sostanziale agli impianti idraulici è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Anche l’eventuale impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria dovrà prevedere sistemi di contabilizzazione separata per ogni singola utenza. Si consiglia l’uso centralizzato dell’acqua calda destinata all’uso "potabile", anche con regolazione di temperatura ad orario. ARTICOLO 102 - RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 9 litri e il secondo compreso tra 3 e 5 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. Adottare soluzioni di trattamento dell’acqua con “addolcitori a scambio ionico” che consentono la riduzione dei detersivi e dei conseguenti effetti inquinanti. ARTICOLO 103 - RECUPERO ACQUE PIOVANE ( * ) 1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è consigliato, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 2. Gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è facoltativo (con riduzione oneri) prevedere una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche opportunamente dimensionata. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura comunale per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. ARTICOLO 104 - PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CADUTA ACCIDENTALE E FASCICOLO DELL’OPERA Tutti gli edifici devono garantire agli utenti la protezione dal rischio di cadute dall’alto durante il normale uso e la manutenzione mediante l’utilizzo di parapetti, davanzali e ringhiere che non permettano l’arrampicamento o l’attraversamento soprattutto per i bambini. In copertura prevedere il “linea vita” o dispositivi di ancoraggio che siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano. Le soluzioni adottate devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato. Per gli edifici con estese superfici finestrate prevedere le attrezzature fisse per eseguire in

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sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne, da indicare nel progetto. Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi, documento necessario per l’ottenimento dell’agibilità.

TITOLO IV – DEGLI SPAZI APERTI

ARTICOLO 105 – DISCIPLINA DEL VERDE Nella disciplina del verde sono comprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. Le alberature d’alto e medio fusto (crf. di 30 cm. a 1 m. da terra) sono da conservare e da proteggere. Nel caso di nuove edificazioni, per insediamenti produttivi (industriali o artigianali), terziari, direzionali, commerciali, ricettivi e residenziali, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge e di tutti i regolamenti vigenti in materia, la superficie destinata a verde (escluse fioriere e giardini pensili) dovrà essere pari ad almeno il 15% della proiezione a terra del piano di maggiore estensione, esclusi balconi aperti e simili. Per il calcolo di tale area a verde dovranno considerarsi escluse le superfici di rampe, accessi, percorsi, corselli ed eventuali parcheggi a raso. Le pavimentazioni delle aree carrabili in genere, i piazzali degli edifici industriali ed artigianali, i parcheggi e più in generale le superfici suscettibili di inquinamento non possono essere drenanti. Le istanze di autorizzazione paesaggistica, le istanze edilizie di nuova costruzione, i piani urbanistici dovranno essere corredate da una o più Tavole rappresentative delle sistemazioni a Verde in scala adeguata che permettano l’individuazione degli individui arborei e delle aree verdi prima e dopo l’intervento edilizio, e una relazione agronomica a firma di un professionista dottore agronomo o forestale inerente ai criteri ed alle scelte di progetto. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni esistenti dovrà essere perseguita ogni qualvolta si renderà necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione sarà in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato. Negli interventi di nuova edificazione è obbligatorio l’utilizzo dell’acqua di prima falda (non potabile) o della rete duale (qualora esistente) per l’irrigazione delle aree verdi aventi superficie complessiva maggiore a 100 mq, fatto salvo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ente competente. Sulla superficie destinata a verde si suggerisce l’impianto di: n. 1 alberi di prima grandezza (altezza della chioma maggiore di 12 m) ogni 80 mq o n. 1 alberi di seconda grandezza (altezza della chioma compresa tra 8 e 12 m) ogni 40 mq. deve essere evitata la messa a dimora di vegetazione che produce polline allergenico di elevata incidenza allergologica e che attiri l’avifauna. Per le distanze dai confini, salvo altre indicazioni contenute nel PGT o nelle norme del piano attuativo, si applicano le distanze di cui all’art. 892 del Codice Civile. In caso di interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi, fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ove necessaria, nei quali sia previsto l’abbattimento di individui arborei (Robinia pseudoacacia esclusa), al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e l’effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell’aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente deve piantare uno o più individui arborei della medesima specie di dimensioni (principio di equivalenza) tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico ed altresì assicurare che la somma delle aree basimetriche degli individui arborei messi a dimora - in sostituzione di quello da abbattersi - abbia la stessa superficie basimetrica di quest’ultimo. Per area basimetrica si intende convenzionalmente la superficie corrispondente alla sezione trasversale posta ad almeno 1,30 m dalla base di una pianta. Vige in ogni caso il principio di equivalenza di valore estetico e paesaggistico tra pianta abbattuta e pianta in sostituzione. Nel caso di impossibilità di piantumazione delle nuove essenze arboree il Comune di Turbigo, previa stipula di apposito atto disciplinante le successive fasi di manutenzione fino al completo attecchimento, potrà concedere al soggetto obbligato all’adempimento delle prescrizioni del presente articolo, aree di sua proprietà ove procedere all’intervento di piantumazione. Ogni albero di alto fusto abbattuto (da 1,30 m. dalla base crf. di 30 cm.) deve essere sostituito con altri due esemplari, a meno che le caratteristiche del progetto o considerazioni tecniche agronomiche non comprovino la necessità di soluzioni differenti. Per gli aspetti di tutela degli elementi naturali si rimanda alla NTA Unificate del P.G.T.

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Le nuove specie da piantumare dovranno essere prescelte tra quelle consigliate dal Parco del Ticino (DGR 1/71997 n. 6/29567, Direttiva sull’impiego dei materiali vegetali) o quelle contenute nel Repertorio B del vigente PTCP. ARTICOLO 106 – INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città, e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. L’installazione di manifesti, di cartelli pubblicitari, d’insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, della Legge Regionale n. 17/2000, della Legge 175/92 in materia di pubblicità per le attività sanitarie autorizzate) nonché dei disposti della LR 12.2005 e di eventuali ulteriori norme e disposizioni di legge nazionali e regionali eventualmente sopravvenute. Nel territorio comunale è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5 del DLgs 42/2004 e s.m.i., del Soprintendente. Decorsi inutilmente i termini del DLgs 42/2004 e s.m.i., previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. Nelle aree soggette alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino si rimanda alla specifica disciplina ivi prevista. L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari non dovrà comunque costituire in alcun modo ostacolo alla normale deambulazione né, in alcun modo, barriera architettonica. E’ fatto obbligo a chiunque rimuova o sostituisca le insegne pubblicitarie e/o di esercizio provvedere al ripristino della facciata dell’immobile contestualmente alla rimozione dell’insegna e/o alla sua sostituzione con nuova insegna. Per l’apposizione di cartellonistica non strettamente legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale (pubblicità sulle strade) nelle zone di rispetto stradale e per una fascia di mt. 10 dal ciglio stradale relativamente alle strade esistenti si fà riferimento alle prescrizioni previste dall’art. 23 del Codice della Strada e dall’art. 51 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Per le strade di competenza sovracomunale dovrà essere acquisito il nulla-osta da parte di Anas, nel centro abitato si dovrà esprimere il Comando della Polizia Locale e l’Ente concessionario in tema di pubblicità, ogni intervento dovrà essere valutato dal punto di vista paesaggistico. E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative. Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune. ARTICOLO 107 – INSEGNE ESERCIZI COMMERCIALI E TENDE SOLARI Le insegne degli esercizi commerciali lungo la Allea Comunale, Via Roma (tratto tra Via S. Vincenzo e Via Volta), Via Stazione e Via Fredda dovranno essere preferibilmente di tipo opaco, illuminato di misure congruenti con le aperture delle vetrine e possibilmente contenute nel vano finestrato. Potranno recare scritte, simboli, marchi e denominazione della ditta e delle aziende rappresentate preferibilmente con i seguenti cromatismi: fondo nero o grigio, lettere e simboli colore oro o argento (sono ritenuti ammissibili i colori di marchi e loghi commerciali depositati). In tutti i casi è preferibile non utilizzare il fondo bianco, i cromatismi prescelti dovranno essere congruenti con i colori della cartella delle aree centrali riportata nel PGT. Sono soggette alla presente regolamentazione le tende solari poste all’esterno dei fabbricati e prospettanti su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito. La tipologia delle tende solari dovrà essere omogenea su ogni fabbricato per tipologia, materiali e colore. Nel caso di nuove edificazioni “condominiali”, il progetto delle tende solari deve essere allegato all’istanza edilizia per la sua edificazione. Le tende solari poste a protezione degli ambienti a piano terra e aggettanti su spazi pubblici non potranno avere, a completa apertura, altezza dal suolo inferiore a m. 2,10; la stessa altezza minima è prevista per i meccanismi di apertura/chiusura. In presenza di marciapiede la larghezza non potrà superare quella del marciapiede dedotti cm. 20; tale ultima misura potrà essere aumentata per ragioni connesse alla viabilità. In assenza di marciapiede la sporgenza delle tende sul suolo pubblico dovrà essere valutata caso per caso e, per ragioni connesse alla viabilità, potrà essere negata la posa.

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E’ consentita la presenza di balze e mantovane frontali o laterali a condizione che la loro altezza dal piano di calpestio non sia inferiore a m. 2,10. Le strutture ed i profili devono avere colori compatibili con il fabbricato. Nel caso di tende che riproducano anche il marchio dell’esercizio commerciale, devono uniformarsi a quest’ultimo e saranno assoggettate anche alle disposizioni relative alle insegne. La posa di tende solari nella Allea Comunale, Via Roma (tratto tra Via S.Vincenzo e Via Volta), Via Fredda e Via Stazione si dovrà garantire un loro inserimento armonioso, come forma e colore (in tinta unita appartenente alla cartella cromatica della Zona A+ del P.G.T. ed alla gamma delle terre, dei grigi e bordeaux). ARTICOLO 108 - MANUFATTI SU SPAZIO PUBBLICO Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso e nel rispetto delle indicazioni o regolamentazioni comunali in materia di decoro urbano. Manufatti provvisori su spazio pubblico. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente amovibili; b) i manufatti devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli sulle distanze fra edifici e sull’edificazione su confine; c) i manufatti devono essere rimossi alla scadenza del dodicesimo mese dalla presentazione della denuncia di inizio attività o dal rilascio dell’autorizzazione edilizia. In ogni caso, il titolo abilitante non sostituisce a nessun effetto la concessione per l’occupazione di suolo pubblico. La mancata rimozione del manufatto provvisorio comporta l’applicazione delle sanzioni in materia di opere realizzate senza la prescritta autorizzazione edilizia, salva la facoltà di presentare domanda di rinnovo del titolo abilitante almeno 30 giorni prima della scadenza di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche all’insediamento di impianti destinati al commercio su aree a tal fine individuate o messe a disposizione dall’Autorità comunale. I manufatti, i chioschi e le edicole permanenti, destinate al commercio, devono possedere le caratteristiche ed i profili progettuali prescritti; qualora gli stessi vengano installati su aree e spazi privi di potenzialità edificatoria non costituiscono oggetto di provvedimento edilizio ma sono installati secondo le modalità previste dai provvedimenti che autorizzano l’uso del suolo e la realizzazione del manufatto in relazione alle attività da esercitarsi. ARTICOLO 109 – ACQUA ( * ) È vietato l’uso di acqua potabile per il lavaggio professionale di autoveicoli; gli impianti dovranno emungere acqua di prima falda tramite apposito pozzo privato. Per l’irrigazione di giardini privati, serre e aiuole con superficie maggiore di 700 mq. è consigliabile utilizzare in parallelo: acqua della rete acquedotto e acqua piovana (cisterne di accumulo se previste). Il recupero dell’acqua piovana è ammesso solo dalle coperture, è escluso il recupero da ogni altro luogo. L’acqua piovana delle coperture, ad esclusione dell’acqua di prima pioggia, va raccolta (facoltativo con riduzione oneri) in una vasca e utilizzate mediante appositi sistemi di captazione, filtro, accumulo e impianto di distribuzione con apposita rete duale per usi non pregiati. La rete duale potrà servire per i seguenti usi relativamente agli spazi aperti (tenuto conto delle eventuali indicazioni dell’ARPA competente): 1. utilizzo irriguo di aree verdi; 2. creazione di ambiente acquatico naturalizzato: fontane e giochi d’acqua; 3. alimentazione sussidiaria dei laghetti di fitodepurazione; 4. lavaggio delle aree pavimentate esterne; 5. lavaggio auto con scarico in vasca Imhoff. La creazione di spazi acquatici non deve essere fonte di proliferazione di insetti: a tal fine l’acqua non potrà essere mai stagnante. ARTICOLO 110 – PIAZZE

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E’ importante garantire un sufficiente ombreggiamento di percorsi o aree di sosta attraverso vegetazione caducifoglie quali gelsi, tigli, pioppi, salici. In particolare garantire che la superficie coperta della chioma a maturità raggiunta sia almeno pari al 25% della superficie aperta, eventuali deroghe saranno valutate, da parte dell’AC, per motivi connessi alla funzionalità pubblica della piazza. E’ consigliato riservare parte dello spazio aperto a pavimentazioni in terra stabilizzata, idonee anche per attività di gioco e sportive, spazi con fontanelle di acqua potabile. ARTICOLO 111 – PARCHEGGI PUBBLICI Va garantita l’impermeabilizzazione delle superfici a parcheggio. Per mitigare il surriscaldamento estivo si ricorrerà all’utilizzo della vegetazione per schermare la radiazione solare. Il numero degli alberi piantati deve garantire che la superficie coperta della chioma a maturità raggiunta sia almeno pari al 25% della superficie del parcheggio. Per quanto riguarda le tipologie di pavimentazione sono da preferirsi materiali con potere fotocatalitico. Le acque meteoriche da smaltirsi devono essere preventivamente trattate in pozzi desoleatori prima della dispersione in loco nel sottosuolo senza separazione tra la 1° e la 2° pioggia, fatto salvo quanto diversamente previsto da normativa specifica di settore (ad es. nella zona di rispetto del pozzo di emungimento acqua potabile). L’ombreggiamento dei parcheggi può anche essere effettuato attraverso l’uso di pensiline con pannelli fotovoltaici. I parcheggi oltre la superficie di 1.000 mq. si dovranno prevedere aree verdi idonee ed attrezzate per gioco bimbi. Prevedere passaggi e franchi pedonali distinte e protette dai corselli di manovra, stalli “rosa” di dimensioni maggiorate per gestanti o neo-mamme nella misura di 1/40 p.a. (oltre agli stalli da prevedersi per diversamente abili nelle quantità previste dalla Legge) posti nelle zone di maggior accessibilità, ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli nella misura di almeno 1/40 posti auto o frazione, reperire spazi per bici e moto. ARTICOLO 112 – PERCORSI CICLABILI La nuova viabilità di previsione, all’interno di piani attuativi, o gli interventi di riqualificazione della viabilità preesistente dovranno prevedere idonei spazi per la mobilità dolce (piste, spazi per il parcheggio coperto di bici, spazi accessori). Le piste ciclabili devono rispettare le massime condizioni di sicurezza per gli utenti. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto, omogeneo con cromatismi differenti dalla sede carrabile e pedonale. Per piste classificabili “ciclo-pedonali” la larghezza minima è di 2,50 m., salvo particolari condizioni geometriche dello spazio. L’eventuale presenza di caditoie o chiusini deve sempre garantire la perfetta complanarità della superficie di rotolamento delle bici. Prevedere sempre segnaletica verticale ed orizzontale. Per gli ambiti agricoli o esterni al centro abitato prevedere pavimentazioni in calcestre o terra stabilizzata. Si consiglia l’utilizzo di vegetazione caducifoglia per l’ombreggiamento delle strade ciclopedonali e pedonali. E’ sempre consigliata l’illuminazione delle piste, in particolare con lampioni alimentati da energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici integrati su palo) o con tecnologie a basso consumo energetico (LED). Per le altre prescrizioni costruttive attenersi a quanto previsto dal D.M. 30 novembre 1999, n. 557; si assume il manuale “MiBici” della Provincia di Milano quale riferimento preferibile per le soluzioni realizzative, dimensionali e funzionali delle infrastrutture. In particolare le soluzioni viabilistiche delle nuove rotatorie dovranno prevedere un percorso ciclabile di attraversamento ad anello concentrico esterno alle corsie previste per i mezzi motorizzati. Negli spazi di arresto ad un incrocio prevedere sempre gli “attestamenti avanzati” per bici (idonei spazi di attesa per ciclisti in posizione avanzata rispetto i mezzi motorizzati) e le specifiche lanterne per biciclette. I principali servizi pubblici della città, i maggiori insediamenti residenziali e per attività economiche dovranno prevedere un numero adeguato di stalli per bici, facilmente accessibili dallo spazio pubblico e protetti. ARTICOLO 113 – NUOVA VIABILITA’ La nuova viabilità di previsione, all’interno di piani attuativi, o gli interventi di riqualificazione della viabilità preesistente dovranno prevedere un trattamento delle acque meteoriche di raccolta delle superfici di transito prima della loro immissione nella fognatura comunale, la creazione di marciapiedi pedonali (larghezza min. 150 cm.) o almeno una banchina laterale di servizio di almeno 100 cm. di larghezza, un idoneo impianto di illuminazione. I marciapiedi dovranno essere dotati di pavimentazioni guida per ipovedenti per i percorsi verso le fermate del servizio di trasporto pubblico, i servizi pubblici e i luoghi di maggior attrazione. Ove possibile prevedere percorsi ciclopedonali e fasce laterali verdi piantumate con arbusti o essenze arboree.

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L’uso delle alberature può consentire una mitigazione del rumore del traffico nei confronti degli edifici prospicienti e garantisce un minimo assorbimento del particolato, come indicato nel Repertorio B del PTCP. Si consiglia l’utilizzo di vegetazione caducifoglia per l’ombreggiamento delle strade ciclopedonali e pedonali. Al fine di abbattere gli agenti inquinanti atmosferici è raccomandato l’uso di asfalti catalizzatori. ARTICOLO 114 – ILLUMINAZIONE Tutti gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono rispettare i criteri di antinquinamento luminoso e di ridotto consumo energetico, secondo la normativa vigente in materia. Per i nuovi impianti è obbligatorio il contenimento dei consumi attraverso l’uso di appropriate tecnologie (lampade a basso consumo, LED, sodio, ioduri metallici, lampioni con pannelli fotovoltaici integrati, ecc.), per le aree pubbliche si deve prevedere una limitazione della luminosità durante l’arco giornaliero. La progettazione illuminotecnica degli spazi esterni pubblici e privati deve impedire ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte, e ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione. ARTICOLO 115 – SUPERFICI DRENANTI E FILTRANTI ERBOSE L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 15%, salvo deroghe da richiedersi alla Commissione Edilizia e all’ASL. Il potere drenante delle superfici varia a seconda delle seguenti tipologie: - prato 100% - autobloccante grigliato 70% - autobloccante su sabbia 50% - prato armato con grigliato in plastica 80% Per quanto riguarda le tipologie di pavimentazione sono da preferirsi materiali con potere fotocatalitico. ARTICOLO 116 – ACCESSI E PASSI CARRAI L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. E’ preferibile un solo accesso carraio per gli immobili con utenza fino a 10 alloggi, qualora non in contrasto con le norme di prevenzione incendi. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli e comunque essere non inferiore a m.4,50 per l’accesso a parcheggi/box a servizio di più unità immobiliari. L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m.12,00 dagli angoli delle strade. In prossimità dei passi carrabili l’eventuale recinzione dovrà avere raccordi con angoli smussati a 45°. Nel caso in cui si dovessero prevedere due passi carrai la distanza minima da rispettarsi non deve essere inferiore a m. 2,00. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e munite di franco pedonale gradonato di 60 cm. di larghezza. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano: nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma. I cancelli o porte di accesso devono essere automatizzati se danno su pubblica strada dotati di avvisatore luminoso e accorgimenti anti-ghigliottina (se scorrevoli). Si ricorda di attenersi anche a quanto previsto dal Codice della Strada art. 22 e relativo Reg. Attuativo artt. 44-46.

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ARTICOLO 117 – SISTEMAZIONI ESTERNE AI FABBRICATI Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. Il progetto edilizio va correlato dal progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l’arredo e l’illuminazione. Il progetto dovrà tenere conto del massimo utilizzo della superficie a verde e di un’adeguata illuminazione la quale però non deve essere fonte di inquinamento luminoso: il flusso luminoso degli apparecchi deve essere orientato verso il basso e non presentare dispersioni. Si consiglia l’utilizzo di pavimentazioni di tipo "freddo" attorno al sedime dell’edificio per una profondità di almeno cm. 100 sulle superfici esposte alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare) al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai edifici (mitigazione dei picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell’irraggiamento solare nello spettro dell’infrarosso, aumentandone la riflettività). ARTICOLO 118 – NUMERI CIVICI I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche. Il numero civico deve essere collocato di prassi alla destra dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile. La targa del numero civico deve appartenere alle tipologie ammesse dal Comune, non sono ammesse tipologie personalizzate, salvo specifica approvazione. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. ARTICOLO 119 – SUOLO PUBBLICO E AFFACCIO SU SUOLO PUBBLICO E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente anche attraverso soluzioni di “verde verticale”. Può essere imposta la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità sia essi siano posti sullo spazio pubblico che in uno spazio privato prospiciente e visibile dallo spazio pubblico e che possano impedire l’accesso e la fruibilità di spazi o attrezzature pubbliche o di uso pubblico. I progetti di sistemazione degli spazi terranno conto dei materiali e delle modalità costruttive che caratterizzano l’immagine storicamente consolidata del contesto urbano. ARTICOLO 120 – GRIGLIE AERAZIONE LOCALI E SPAZI INTERRATI Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all’illuminazione indiretta, all’aerazione e protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché a favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono, sono ammesse solamente griglie con struttura solida (anche per carico accidentale di mezzi) in acciaio, con struttura e disegno “anti-tacco”, non sono ammesse griglie in acciaio zincato, il tipo prescelto dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. ARTICOLO 121 – USO DEL SOTTOSUOLO Sino all’approvazione del P.U.G.S.S., restano valide le seguenti indicazioni. L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere: - ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette;

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- illuminati artificialmente e/o naturalmente; - identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica; - conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a regola d’arte. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità. Vedi anche Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999. ARTICOLO 122 – SPAZI INEDIFICATI Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità. ARTICOLO 123 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI FOGNARIE Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria previa sedimentazione all’interno della proprietà con apposito manufatto (fossa Imhoff, ecc.) e/o secondo le modalità stabilite dal Regolamento di fognatura o dall’Ente Gestore del servizio. E’ fatto divieto di convogliare nella rete fognaria le acque piovane, ad esclusione delle acque di prima pioggia. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del regolamento di fognatura, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti (in particolare si veda D.L. 152/2006 e Reg. Regionale 24/3/2006 n.3.) ARTICOLO 124 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI IMPIANTISTICHE Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas – metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli Enti Gestori dei servizi. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. Al fine della diffusione dell’impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risprmio delle risorse idriche, prevedere in ogni singola unità abitativa di nuova costruzione un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili. ARTICOLO 125 – FACOLTÀ DI DEROGA Le deroghe al presente Regolamento sono ammesse esclusivamente, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 12/05, solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale. E’ fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dagli artt. 50 e sgg. del D.Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative previste dal presente Regolamento ovvero da disposizioni di Legge prevalenti non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per l’esercizio delle medesime non è richiesto alcun preventivo atto od adempimento.

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ARTICOLO 126 - SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate con l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge in materia edilizia ed urbanistica. 2. Di seguito è allegato l’elenco delle singole violazioni delle prescrizioni contenute nel Regolamento e delle relative misure della sanzione pecuniaria. 3. L’inosservanza dei precetti del Regolamento Edilizio per i quali non è prevista una specifica sanzione, nella tabella che segue, nonchè l’inosservanza delle ordinanze attuative degli obblighi previsti dal presente Regolamento sono sanzionate con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. 4. L’inottemperanza dei provvedimenti del Responsabile riguardanti la presentazione di documenti, emesse in attuazione del presente Regolamento, ove non diversamente disposto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. 5. L’inottemperanza delle ordinanze del Responsabile riguardanti obblighi di fare, emesse in attuazione del presente Regolamento, ove non diversamente disposto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 45 a € 500. Elenco delle violazioni e relative sanzioni pecuniarie: Art. 47 - Occupazione e manomissione suolo pubblico senza autorizzazione: da €. 100 a €. 1000. Art. 48 - Mancata comunicazione responsabile di cantiere: da €. 50 a €. 500. Art. 49 - Mancata deposito documentazione in cantiere: da €. 50 a €. 500. Art. 50 - Mancata esposizione tabella di cantiere: €. 1.000. Art. 52 - Mancate comunicazioni al Responsabile Ufficio Urbanistica: da €. 50 a €. 500 cad. Art. 75 - Recupero urbano e sicurezza pubblica: da €. 75/mq. a €. 500/mq. catastale.

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ALLEGATO I

"SCHEDA DI CONTROLLO" DI PROGETTO PER RIDUZIONE FACOLTATIVA ONERI DI URBANIZZAZIONE

Barrare i requisiti in progetto

art. RE Descrizione verifica Ufficio

% Riduzione OO.UU.

□ 82 Materiali ecosostenibili-ecocompatibili (utilizzo di materiali certificati > 40% volume totale dei materiali utilizzati)

3%

VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

RINNOVABILI

□ 83 Ventilazione meccanica controllata 2%

□ 87 Orientamento (disposizione locali a giorno ed aperture in funzione soleggiamento verso Sud) 4%

□ 94 Sistemi di calore a bassa temperatura (almeno 80% del fabbisogno energetico e potenza termica) 4%

□ 97 Impianto solare termico (o equivalente)* per acqua calda sanitaria (copertura annua fabbisogno energetico > 60%)

3%

□ 92

Impianto solare termico (o equivalente)* per riscaldamento (copertura > 20 % di energia primaria per il riscaldamento degli ambienti secondo la seguente formula: Qs/Qst>20 dove Qs è la quantità di energia prodotta da impianto solare e Qst è la quantità di energia primaria in KJ valutata in regime di funzionamento continuo globalmente richiesta nel corso della stagione di riscaldamento per mantenere negli ambienti la temperatura prevista dal DPR 412/93)

4%

□ 98 Impianto fotovoltaico (fabbisogno elettrico coperto dal fotovoltaico > 30% del fabbisogno medio annuo)**

3%

□ 86 Utilizzo di tetti verdi e verde verticale (superficie > 25% della somma delle superfici verticali e orizzontali).

2%

□ 103-109 Cisterna per raccolta acque piovane

1%

□ Tab. A.1.1/2

DGR 8745

Riduzione del 70% del FEP rispetto al valore limite previsto per gli edifici.

4%

(*) Art. 6.5 della D.g.r. 22 dicembre 2008 – n. 8/8745 (**) Nel caso di edifici residenziali il fabbisogno deve essere stimato tenuto conto di un consumo

medio per unità pari a 2.076,8 kWh/annuo (fonte ISTAT) e della potenza impegnata per gli impianti delle parti comuni. Nel caso di edifici non residenziali fabbisogno sarà assunto pari alla potenza

impegnata.

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ALLEGATO II

CHECK-LIST VERIFICA DOCUMENTAZIONE ISTANZA EDILIZIA SI NO CHECK

Attestazione versamento diritti di segreteria □ □ □Titolo di proprietà o altro titolo idoneo □ □ □Delibera assemblea condominiale o altra autorizzazione □ □ □Estratto di PGT e di mappa catastale, con identificazione dell’immobile □ □ □Relazione tecnica illustrativa □ □ □Progetto degli impianti (d.m. 37/2008) o dichiarazione di esenzione □ □ □Parere di conformità dei VV.F. o dichiarazione di esenzione □ □ □Planimetria estesa all’intorno dell’area di intervento con indicazione dei sottoservizi □ □ □Documentazione fotografica (3 copie) □ □ □Elaborati grafici delle verifiche urbanistiche (SLP. Volume, Sc, Sd, parcheggi, distanze □ □ □Elaborati grafici dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) □ □ □Elaborati grafici dello stato di progetto (piante, sezioni, prospetti) □ □ □Elaborati grafici dello stato di confronto (piante, sezioni, prospetti) □ □ □Particolari costruttivi □ □ □Relazione sui requisiti acustici passivi dell’edificio □ □ □Valutazione del clima acustico □ □ □Valutazione dell’impatto acustico □ □ □Relazione tecnica di cui all’art. 28 della L. 10/1991 □ □ □Schema di fognatura □ □ □Relazione geologica e/o geotecnica prevista ai sensi del D.M. 11.03.1988 e s.m.i. □ □ □Dichiarazione in merito all’utilizzo o meno di terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006) □ □ □Piano di indagine per la salubrità del terreno □ □ □Modello ISTAT debitamente compilato □ □ □Tabella per la determinazione del contributo sul costo di costruzione □ □ □Computo delle superfici utili (s.u.) e delle superfici non residenziali (s.n.r.) □ □ □Computo metrico estimativo riferito all’ultimo prezziario della CCIAA di Milano □ □ □Autocertificazione attestante la conformità del progetto alle norme igienico‐sanitarie □ □ □Certificazione di conformità alle norme sulle barriere architettoniche □ □ □Relazione tecnica e elaborati grafici relativi al sup. barriere architettoniche □ □ □Cd contenente i files ‐in formato CAD‐ degli elaborati grafici e ‐in formato office altro □ □ □Progetto illuminotecnico di aree esterne □ □ □Tavola del verde (verifica piantumazioni) □ □ □Check‐list per la riduzione degli oneri di urbanizzazione □ □ □

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CHECK-LIST VERIFICA DOCUMENTAZIONE ISTANZA PAESAGGISTICA SI NO CHECK

Attestazione versamento diritti di segreteria □ □ □Titolo di proprietà o altro titolo idoneo □ □ □Relazione paesaggistica per interventi ordinari □ □ □Scheda per interventi semplificati □ □ □STATO DI FATTO

Inquadramento territoriale (corografia, aerofotogrammetria) □ □ □Planimetria generale con indicazione dei caratteri paesaggistici □ □ □Piano quotato □ □ □Rlievo dello stato di fatto □ □ □Rlievo fotografico □ □ □PROGETTO

Planimetria con inserimento ambientale (evidenziandone i caratteri) □ □ □Sezioni ambientali □ □ □Estratto strumento urbanistico comunale □ □ □Piante, prospetti e sezioni □ □ □Indicazioni dei materiali d'impiego ed ev. particolare costruttivo □ □ □Simulazione fotografica □ □ □Eventuale indicazioni degli elementi di mitigazione e compensazione □ □ □

CHECK-LIST VERIFICA DOCUMENTAZIONE AGIBILITA' SI NO CHECK

Attestazione versamento diritti di segreteria □ □ □Richiesta di accatastamento dell’edificio o copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione al Catasto con allegate le copie delle schede delle unità immobiliari □ □ □Dichiarazione sottoscritta da_ richiedent_ con la quale si attesta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto assentito, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti

□ □ □

Dichiarazione di conformità degli impianti installati, ovvero certificato di collaudo □ □ □Certificato di collaudo statico □ □ □Certificato di prevenzione incendi, ovvero parere di conformità rilasciato dai VV.F. □ □ □Rlievo dello stato di fatto □ □ □Dichiarazione, sottoscritta da un tecnico, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

□ □ □