Bozza Dossier Pedofilia

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7/23/2019 Bozza Dossier Pedofilia http://slidepdf.com/reader/full/bozza-dossier-pedofilia 1/15 Dossier pedofilia  Articoli, estratti, considerazioni e quanto altro ancora valga a prendere atto dell'attuale situazione sull'argomento Versione del progetto: pre-alpha Questo dossier sarà soggetto a numerose aggiunte-modifiche in quanto rappresenta uno studio “in corso d'opera”

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Dossier pedofilia Articoli, estratti, considerazioni e quanto altro ancora valga a prendere atto dell'attuale situazione sull'argomento

Versione del progetto: pre-alpha

Questo dossier sarà soggetto a numerose aggiunte-modifiche in quanto rappresenta uno studio “in

corso d'opera”

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E’ ormai considerato un punto di arrivo ineludibile. Dopo lo sdoganamento culturale, politico e

giuridico dell’omosessualità, ora tocca alla pedofilia. Diversi sono, purtroppo, i segnali che da

tempo fanno apparire sempre più verosimile questo scenario agghiacciante.

Certo non aiuta la notizia della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con la

quale stata sollecitata l!applicazione dell’attenuante del "caso di minore gravità# di cui

all!art. $%&'quater, quinto comma, del Codice (enale, per un’ipotesi di plurimi rapporti sessuali 

completi tra un sessantenne ed una bimba di undici anni, sulla considerazione che tra autore

del reato e vittima vi era un )rapporto amoroso*, e che la vittima era innamorata dell’adulto. +l 

 punto che tale pronuncia, inaccettabile sotto il profilo giuridico, ammettendo la possibilità di

una relazione amorosa tra un uomo di sessant’anni ed una undicenne, rischia di offrire il

destro, anche se in modo involontario, a quella preoccupante deriva ideologica che tende a

fare riconoscere la pedofilia non quale grave e depravata patologia, ma come semplice

orientamento sessuale.

’esperienza insegna che i provvedimenti giudiziari in questa delicata materia rischiano di

destabilizzare l’opinione pubblica se non sono adeguatamente soppesati e valutati, come accaduto lo scorso - aprile -%/ con la sentenza della Corte d’0ppello olandese di 0rnhem'

eeu1arden, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha stabilito di non doversi

disporre lo scioglimento del gruppo di ispirazione pedofila Stitching 2arti3n, che propone la

liberalizzazione dei contatti sessuali tra adulti e minori. 4ra l’altro, contro quella discussa

sentenza fu lanciata l’iniziativa di una petizione popolare alla Corte Europea dei Diritti

dell’5omo.

6on sono incoraggianti i segnali che giungono da alcuni (aesi europei ove atto un dibattito

sull’abbassamento dell!età minima per il consenso sessuale, come dimostra, ad esempio, il

caso discusso nel 7egno 5nito a seguito della proposta avanzata da 8arbara 9e1son, avvocato

inglese nota per le sue battaglie per i diritti civili, di portare il limite di tale consenso a / anni.6on appaiono neppure incoraggianti i segnali che giungono da :ltreoceano. 0nzi, possiamo

definire inquietante, ad esempio, il fatto che l’0merican (s;chiatric 0ssociation <0(0= lo scorso

/ novembre -%/ abbia dovuto rettificare ufficialmente quanto scritto nell’ultima versione del 

Dsm'> <2anuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali= pubblicata quest’anno, in cui la

 pedofilia era stata declassata da )disordine* ad "orientamento sessuale# <dieci anni fa nel

Dsm'? era già stata derubricata da "malattia# a "disordine#=.

’0(0, comunque, distingue tra pedofilia e atto pedofilo, nel senso che considera il desiderio

sessuale nei confronti dei minori un orientamento come gli altri, mentre ritiene l’atto sessuale

)disordinato* solo per gli eventuali effetti negativi che pu@ determinare nei confronti degli

stessi minori. E’ una distinzione assai pericolosa che ricorda da vicino il ragionamento

surrettizio che ha portato allo sdoganamento dell’omosessualità. 6A si pu@ dimenticare il

controverso studio intitolato, 0 2eta'0nal;tic EBamination of 0ssumed (roperties of Child

SeBual 0buse 5sing College Samples pubblicato nel luglio del && sul prestigioso (;ichological 

8ulletin della stessa 0(0, e redatto dal Dr. 8ruce 7ind del Dipartimento di (sicologia della

4emple 5niversit;, dal Dr. (hilip 4romovich della raduate School of Education presso la

5niversit; of (enns;lvania, e dal Dr. 7obert 8auserman del Dipartimento di (sicologia della

5niversit; of 2ichigan. +n quello studio si ridefinito il concetto di "abuso sessuale sui

minori#, partendo dalla considerazione che "le classificazioni scientifiche dei comportamenti

sessuali devono prescindere da criteri di ordine legale e morale#, e definendo come "alquanto

modeste# le conseguenze derivanti dagli abusi sessuali subiti da minori di ambo i sessi,ritenute comunque "non produttive di conseguenze negative di lunga durata#. Secondo i tre

accademici, infine, "+l sesso consensuale tra bambini e adulti, e tra adolescenti e bambini,

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dovrebbe venire descritto in termini più positivi, come )sesso adulto'minore* <adult'minor

seB=#.

+l fatto che in tema di pedofilia l’0(0 tende a spostare l’asticella rossa sempre più in là, come

dimostra l’ultima omerica gaffe sul Dsm'>.

 0ncora più inquietante il dibattito che si svolto lo scorso ? febbraio presso la ueen’s

5niversit; tra il Dr. Fernon uinse;, professore emerito di psicologia della medesima

universitàe il Dr. 9ubert Fan i3seghem, eB professore di psicologia presso l’5niversità di

2ontreal, in cui si )scientificamente* sostenuto di come la pedofilia debba essere considerata

un orientamento sessuale paragonabile all’eterosessualità e all’omosessualità. 7oberto

2archesini nel suo ottimo articolo (edofilia )variante naturale della sessualità umana*G,

 pubblicato su ibertà e (ersona, dà un esauriente resoconto dell’audizione dei due cattedratici.

Secondo 2archesini lo scenario appare segnatoH "l’:2S finirà per dichiarare che la pedofilia

una )variante naturale della sessualità umana*#, e il "2inistero per le pari opportunità farà

delle campagne per combattere la )pedofobia*, mentre nei corsi di educazione sessuale si

insegneranno le tecniche con le quali i bambini possono soddisfare sessualmente degli adulti#.

(oichA non intendono assistere passivamente a questo epilogo da incubo, i iuristi per la Fitahanno lanciato un appello "a tutte le competenti +stituzioni (ubbliche affinchA non vengano

introdotte nell’ordinamento giuridico disposizioni normative tali da attenuare la gravità sociale

dell’odioso fenomeno della pedofilia, nA vengano adottati provvedimenti giurisdizionali che

 possano apparire non rigorosamente severi nei confronti del predetto fenomeno#. E si sono

dichiarati disposti ad "opporsi in ogni sede e con ogni mezzo, a qualunque tentativo di

legittimare, per via legislativa o giudiziaria, ogni forma o espressione riconducibile

l’abominevole fenomeno della pedofilia#.

4ratto daH httpHII111.disinformazione.itImobilitazioneJcontroJlaJperdofilia.htm 

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LUI 60, LEI 11: PER I GIUDICI È AMORE – Tratto da

hp:!!"""#il$ior%ale#i!%e"s!i%er%i!l&i'60'lei'11'i'$i&di(i'a)ore'*+-0+#h)l  

 Dopo due condanne a 5 anni per violenza sessuale, la Cassazione rinvia in Appello: tenuità delfatto, valutare le attenuanti generiche

La pena per la violenza sessuale ai danni di un minore può essere ammorbidita se ci sono le prove

dell'amore della vittima per il suo carnefice. Quello che è successo a atanzaro assume tratti

preoccupanti. Le toghe della assazione si sono trasformate in giudici di un presunto sentimento!

ancor prima che dei reati. ome raccontato dal Quotidiano della alabria! una donna affida la

propria figlia a "ietro Lamberti! un impiegato dei servizi sociali del omune! con la speranza che

possa aiutarla a risolvere i suoi problemi scolastici. Lui ha #$ anni! lei undici. %a ben presto il loro

rapporto si trasforma in altro. "rima il corteggiamento &%a tu mi ami()! gli chiedeva la bambina*+

poi la paura dell'uomo di essere scoperto &Lamberti ha pi, volte invitato la ragazzina a tenere celato

il loro segreto e le diceva di non chiamarlo nel eeend perch/ doveva stare con la famiglia*+ infine

il sospetto di aver oltrepassato il limite e di avere gli occhi della madre puntati addosso. 0d è stata

proprio la madre! preoccupata dall'eccessiva e morbosa premura di Lamberti nei confronti della

figlia! a far partire le indagini tre anni fa! dopo la confessione dell'undicenne. 0 cos1 la polizia ha

piazzato le microspie nella villa estiva di Lamberti! a 2occelletta di 3orgia! sulla costa 4onica

catanzarese. 5ecine di intercettazioni hanno documentato la relazione tra i due. L'ultima! sempre in

base a quanto riportato dal Quotidiano della alabria! ha fatto scattare il blitz6 Tesoro! non

cacciarmi le mani).

7 poliziotti hanno fatto irruzione e li hanno trovano nudi! sotto le lenzuola. 8ll'epoca la giovane nonandava pi, a scuola e! secondo quanto riferito dalla polizia! si trovava in un assoluto stato di

assoggettamento psicologico). Lamberti finisce in manette! per lui si spalancano le porte del

carcere! ma esce poco tempo dopo per problemi di salute. 7l giudice di primo grado lo condanna per

violenza sessuale a cinque anni! superando i 9 anni e 9 mesi chiesti dalla "rocura. La famiglia si

costituisce parte civile! ottiene 9$mila euro di risarcimento! ma vuole andare avanti! fino alla

condanna definitiva. 7n secondo grado la pena viene confermata. %a è al gradino finale che arriva il

colpo di scena6 la :uprema orte invece di mettere la parola fine! conferma la condanna! ma rinvia

in 8ppello parlando di tenuità del fatto) e invitando a considerare la richiesta di eventuali

attenuanti generiche. %otivo( 7 due erano innamorati. 8 undici anni si è consapevoli del significatodella parola amore( La decisione rischia cos1 di alleggerire la pena. 7n nome di un presunto

sentimento. ;na decisione che farà molto discutere e che soprattutto potrebbe costituire un

pericoloso precedente.

Tra l'altro non è la prima volta che la magistratura usa le tavole dell'amore invece che quelle delle

leggi. ;na storia simile è capitata nel febbraio del <$$=. 7l tribunale di >icenza infatti aveva inflitto

una condanna mite) &un anno e 9 mesi* a un macellaio di ?9 anni che aveva avuto rapporti sessuali

con una tredicenne. 7l tutto perch/ lei era consapevole e consenziente) e lui innamorato).

8ll'imputato non era stato contestato il reato di stupro! ma quello di atti sessuali con una minorenne.

os1 come non era stata presa in considerazione la tredicenne che dichiarò di essere stata convinta a

salire in auto e indotta ad avere rapporti sessuali. "revalse la tesi della difesa! secondo la quale tra i

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due si era instaurato un rapporto di amore. 8ll'epoca insorse l'@sservatorio sui diritti dei %inori6 8

prescindere dalla volontà o meno di una tredicenne di avere rapporti sessuali con un adulto! è

comunque esecrabile che una legge dello :tato preveda riduzioni di sorta). @ra il copione si ripete.

PE.A RIDE/ERMI.A/A PER PIERO LAMER/O DOPO CE LA CA22A3IO.E

2/AIL4 CE /RA I DUE 5PO/EA E22ERCI AMORE5  !ratto dahttp:""###$catanzaroinforma$it"pgn"ne#slettura$php%id&()** 

La orte d'8ppello di atanzaro ha ridotto la pena a "ietro Lamberto! il #$ enne impiegato presso i

servizi sociali del omune capoluogo accusato di violenza sessuale ai danni di una bambina di AA

anni. Lamberto era stato condannato a B anni! ma la orte d'8ppello! chiamata a esprimersi dalla

assazione! ha rideterminato la condanna! riducendola a 9 anni! # mesi e <$ giorni. 8 dicembre

scorso la orte di assazione! infatti! aveva individuato un'attenuante nell'accondiscendenza della

vittima a consumare rapporti sessuali con l'imputato! arrivando cos1 ad annullare la condanna a B

anni di reclusione per ben due volte inflitta a Lamberto &difeso dagli avvocati :alvatore :taiano e

8ntonio Lomonaco*! e rispedendo gli atti alla orte di appello di atanzaro. 7 giudici %aria >ittoria

%archianò &a latere %aria teresa arè e 7ppolita Luzzo*! inoltre! hanno sostituito la pena accessoria

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con una interdizione di B anni.

8 febbraio del <$AA quando! al termine del giudizio abbreviato che gli valse lo sconto di pena di un

terzo! il giudice dell'udienza preliminare sentenziò una condanna a B anni di reclusione!

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e lCinterdizione legale per la durata della pena! oltre che la

condanna a risarcire le parti civili - il omune di atanzaro revocò la sua costituzione avendo

accettato lCofferta di B.$$$ euro fatta da Lamberto a titolo di ristoro dei danni subiti dallC0nte - di

D.$$$ euro ciascuno ai genitori della giovane parte offesa! B.$$$ euro al fratellino e 9$.$$$ euro invia provvisionale alla bambina oggetto della violenza. La orte dCappello di atanzaro confermò

quella condanna ad ottobre <$AA! ma poi la pronuncia della assazione! alla quale si era rivolta

l'accusa! dette vita al processo dCappello bis. Eu proprio la :uprema orte a riaprire il caso di "ietro

Lamberto! annullando con rinvio la sentenza di condanna a B anni di reclusione per ben due volte

inflitti all'uomo e ordinando un nuovo processo davanti alla orte di appello di atanzaro. La

assazione parlò di Ftenuità del fattoG6 secondo i giudici della assazione i due erano innamorati.

F:e un uomo di #$ anni va a letto con una ragazzina di AA è reato! ma ci sono delle attenuanti se fra

i due amanti cCè FamoreG. Lamberto era stato tratto in arresto in flagranza per pedofilia nel giugno

<$A$! dopo che! secondo quanto reso noto dagli inquirenti! era stato sorpreso in atteggiamenti che

sarebbero stati inequivocabili con una bambina di AA anni! con la quale si era appartato in una

villetta nella sua disponibilità che si trova a 2occelletta di 3orgia! dove gli uomini della :quadra

mobile di atanzaro avevano fatto irruzione. Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione

della madre della bambina! insospettita dagli strani atteggiamenti della figlia! che! fra lCaltro! non

voleva andare pi, a scuola. L'addetto ai servizi sociali scelse poi il silenzio davanti al giudice per le

indagini preliminari! che! come richiesto dal sostituto procuratore della 2epubblica titolare delle

indagini! dispose a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere in isolamento. La misura

fu! infine! sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari! per incompatibilità delle

condizioni di salute dellCimputato con il regime carcerario.

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L7A2CE2A MO.DIALE DEL PAR/I/O DEI PEDO8ILI Tratto da6

http6HH.bastabugie.itHitHarticoli.php(idI?$D< 

Clamorosa sentenza della Cassazione che vuole le attenuanti per i rapporti sessuali tra un +enne

ed una ima di -- anni: le motivazioni% .ei lo ''amava''/

di 0ianfranco Amato

0' ormai considerato un punto di arrivo ineludibile. 5opo lo sdoganamento culturale! politico e

giuridico dell'omosessualità! ora tocca alla pedofilia. 5iversi sono! purtroppo! i segnali che da

tempo fanno apparire sempre pi, verosimile questo scenario agghiacciante.

erto non aiuta la notizia della recente pronuncia della :uprema orte di assazione! di cui

parliamo a parte riportando anche la sentenza6 con essa è stata sollecitata l'applicazione

dell'attenuante del caso di minore gravità) di cui all'art. #$J-quater! quinto comma! del odice

"enale! per un'ipotesi di plurimi rapporti sessuali completi tra un sessantenne ed una bimba di

undici anni! sulla considerazione che tra autore del reato e vittima vi era un Krapporto amorosoK! e

che la vittima era innamorata dell'adulto. 7l punto è che tale pronuncia! inaccettabile sotto il profilo

giuridico! ammettendo la possibilità di una relazione amorosa tra un uomo di sessant'anni ed una

undicenne! rischia di offrire il destro a quella preoccupante deriva ideologica che tende a fare

riconoscere la pedofilia non quale grave e depravata patologia! ma come semplice orientamento

sessuale.

L'esperienza insegna che i provvedimenti giudiziari in questa delicata materia rischiano di

destabilizzare l'opinione pubblica se non sono adeguatamente soppesati e valutati! come è accaduto

lo scorso < aprile <$A? con la sentenza della orte d'8ppello olandese di 8rnhem-Leeuarden! la

quale! in riforma della decisione di primo grado! ha stabilito di non doversi disporre lo scioglimento

del gruppo di ispirazione pedofila :titching %arti4n! che propone la liberalizzazione dei contatti

sessuali tra adulti e minori. Tra l'altro! contro quella discussa sentenza fu lanciata l'iniziativa di una

petizione popolare alla orte 0uropea dei 5iritti dell';omo.

on sono incoraggianti i segnali che giungono da alcuni "aesi europei ove è in atto un dibattito

sull'abbassamento dell'età minima per il consenso sessuale! come dimostra! ad esempio! il casodiscusso nel 2egno ;nito a seguito della proposta avanzata da 3arbara Meson! avvocato inglese

nota per le sue battaglie per i diritti civili! di portare il limite di tale consenso a A? anni.

on appaiono neppure incoraggianti i segnali che giungono da @ltreoceano. 8nzi! possiamo

definire inquietante! ad esempio! il fatto che l'8merican "sNchiatric 8ssociation &8"8* lo scorso ?$

novembre <$A? abbia dovuto rettificare ufficialmente quanto scritto nell'ultima versione del 5sm-B

&%anuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali* pubblicata quest'anno! in cui la pedofilia era

stata declassata da KdisordineK ad orientamento sessuale) &dieci anni fa nel 5sm-9 era già stata

derubricata da malattia) a disordine)*.

L'8pa! comunque! distingue tra pedofilia e atto pedofilo! nel senso che considera il desideriosessuale nei confronti dei minori un orientamento come gli altri! mentre ritiene l'atto sessuale

KdisordinatoK solo per gli eventuali effetti negativi che può determinare nei confronti degli stessi

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minori. 0' una distinzione assai pericolosa che ricorda da vicino il ragionamento surrettizio che ha

portato allo sdoganamento dell'omosessualità. / si può dimenticare il controverso studio intitolato!

8 %eta-8nalNtic 0Oamination of 8ssumed "roperties of hild :eOual 8buse ;sing ollege

:amples pubblicato nel luglio del AJJ= sul prestigioso "sNichological 3ulletin della stessa 8"8! e

redatto dal 5r. 3ruce 2ind del 5ipartimento di "sicologia della Temple ;niversitN! dal 5r. "hilip

Tromovich della Praduate :chool of 0ducation presso la ;niversitN of "ennsNlvania! e dal 5r.2obert 3auserman del 5ipartimento di "sicologia della ;niversitN of %ichigan.

7n quello studio si è ridefinito il concetto di abuso sessuale sui minori)! partendo dalla

considerazione che le classificazioni scientifiche dei comportamenti sessuali devono prescindere

da criteri di ordine legale e morale)! e definendo come alquanto modeste) le conseguenze

derivanti dagli abusi sessuali subiti da minori di ambo i sessi! ritenute comunque non produttive di

conseguenze negative di lunga durata). :econdo i tre accademici! infine! 7l sesso consensuale tra

bambini e adulti! e tra adolescenti e bambini! dovrebbe venire descritto in termini pi, positivi! come

Ksesso adulto-minoreK &adult-minor seO*).

7l fatto è che in tema di pedofilia l'8"8 tende a spostare l'asticella rossa sempre pi, in là! comedimostra l'ultima omerica gaffe sul 5sm-B.

8ncora pi, inquietante è il dibattito che si è svolto lo scorso A9 febbraio presso la Queen's

;niversitN tra il 5r. >ernon QuinseN! professore emerito di psicologia della medesima università e il

5r. Mubert >an Pi4seghem! eO professore di psicologia presso l';niversità di %ontreal! in cui si è

KscientificamenteK sostenuto di come la pedofilia debba essere considerata un orientamento sessuale

paragonabile all'eterosessualità e all'omosessualità. 2oberto %archesini nel suo ottimo articolo

"edofilia Kvariante naturale della sessualità umanaK(! pubblicato su Libertà e "ersona! dà un

esauriente resoconto dell'audizione dei due cattedratici. :econdo %archesini lo scenario appare

segnato6 L'@%: finirà per dichiarare che la pedofilia è una Kvariante naturale della sessualità

umanaK)! e il %inistero per le pari opportunità farà delle campagne per combattere la KpedofobiaK!

mentre nei corsi di educazione sessuale si insegneranno le tecniche con le quali i bambini possono

soddisfare sessualmente degli adulti).

"oich/ non intendono assistere passivamente a questo epilogo da incubo! i Piuristi per la >ita hanno

lanciato un appello a tutte le competenti 7stituzioni "ubbliche affinch/ non vengano introdotte

nell'ordinamento giuridico disposizioni normative tali da attenuare la gravità sociale dell'odioso

fenomeno della pedofilia! n/ vengano adottati provvedimenti giurisdizionali che possano apparire

non rigorosamente severi nei confronti del predetto fenomeno). 0 si sono dichiarati disposti ad

opporsi in ogni sede e con ogni mezzo! a qualunque tentativo di legittimare! per via legislativa o

giudiziaria! ogni forma o espressione riconducibile l'abominevole fenomeno della pedofilia).

Eonte6 La uova 3ussola Quotidiana! A#HA<H<$A? "ubblicato su 3asta3ugie n. ?<=

2E22A./E..E CO. U.DICE..E9 CO.DA..A/O -

http6HH.goleminformazione.itHcommentiHviolenza-sessuale-minori-cassazione.html.>zP7c#EoN9 

La assazione ha annullato con rinvio la condanna a B anni solo perch/ i giudici dCappello non

hanno motivato il rifiuto delle attenuanti chieste dalla difesa. La criminologa Luana 5e >ita6 invece

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di seminare panico dobbiamo lavorare sullCeducazione sessuale e affettiva.

8 atanzaro un uomo di sessantCanni! "ietro Lamberti! ha avuto una relazione con una bambina di

AA anni affidata ai servizi sociali dove lavorava lo stesso Lamberti. La ripugnanza che suscita una

relazione sessuale tra un anziano e una bambina! che vive per suo infelice destino in condizioni di

abbandono! è aggravata dal tipo di affidamento totale che immaginiamo avesse nei confronti di

quest'uomo che doveva invece proteggerla. 7l Lamberti pertanto è stato condannato in 8ppello a

cinque anni di reclusione. :econdo la difesa dell'uomo! la orte dC8ppello avrebbe negato la

richiesta di considerare! per la quantificazione complessiva della pena! lCattenuante del Fcaso di

minore gravitàG previsto dall'articolo #$J quater del codice penale. 7noltre! sempre per ottenere una

riduzione della pena! il condannato aveva provato ad offrire come risarcimento alla vittima! come

previsto dal nostro ordinamento! 9$ mila euro. 0' una cifra che la orte di 8ppello ha respinto come

incongrua per il danno psicologico subito dalla bambina senza però indicare e documentare il danno

e il relativo risarcimento considerato eventualmente FcongruoG. Questi gli unici due punti del

ricorso accolti dalla assazione che ha quindi annullato la sentenza rinviando il processo

nuovamente alla orte dC8ppello di atanzaro . 7l giudice di rinvio dovrà in sostanza decidere se

accogliere le due attenuanti e! nel caso! rivedere lCintero trattamento sanzionatorio. La condanna

non è minimamente in discussione. Tuttavia questo tecnicismo assieme all'uscita della notizia

spiegata male dall'unica fonte giornalistica! il Quotidiano della alabria! ha scatenato analisi

grottesche da parte di Libero e il Piornale che hanno trovato ancora una volta il modo per

prendersela con i soliti giudici cattivoni6 F"er la cassazione tra sessantenne e undicenne è amoreG!

Fle stranezze della assazioneG etc! ma dall'altra ha giustamente sollevato una serie di interrogativi

che girano in rete6 dei giudici ritengono che sia ipotizzabile un' attenuante della pena di Lamberti(

ome è possibile( Lo abbiamo chiesto a Luana 5e >ita criminologa e psicoterapeuta. Fhiariamo

innanzitutto che l'uomo non è stato assolto! come ho letto in giro. La condanna per il reato resta. La

assazione si è pronunciata in merito alla pena che si vuole comminare. ioè quanti anni devono

essere( "er l'8ppello sono cinque. La assazione non ha detto affatto che sia sbagliato ha solo

detto6 spiegate meglio il perch/. on è stato motivato in modo congruo il perch/ non si è accettato

il risarcimento che il condannato aveva proposto! e perch/ non si sono considerate le attenuanti

previste in alcuni circostanze nei casi di violenza sessuale. 8nche se sembra cinico dover calcolare

quanto danno ha subito quella bambina dobbiamo tenere presente che la legge FpretendeG queste

definizioni! per questo si usano le perizie. 0 attenzione. ;n conto è la nostra riprovazione - noi lo

vorremmo condannare anche a cento anni - e un conto è la legge. :e si decide che la legge è uguale

per tutti! è uguale anche per quest'uomo che può meritare il pubblico disprezzo! ma deve essere

giudicato correttamente dai tribunali e secondo il nostro regolamento. "erch/ nei media si dice che i

giudici hanno visto i margini Fdi una relazione amorosaG tra l'uomo e la bambina! il che

attenuerebbe le responsabilità di Lamberti(

La difesa aveva posto in rilievo che l'atto sessuale avveniva nell'ambito di Funa relazione amorosaG!

semplicemente per giustificare FtecnicamenteG la richiesta dellCattenuante di Fminore gravitàG! la

violenza carnale! lo stupro! per intenderci! con violenza fisica e coercizione è cosa diversa da una

relazione sentimentale in cui si configura il reato di Fviolenza sessualeG proprio perch/ il nostro

codice non riconosce ai minori di A9 anni la capacità di esprimere il consenso allCatto sessuale. ;natto sessuale tra un adulto e un minore di anni A9 è per il nostro ordinamento è una violenza

sessuale su minore! sempre e comunque. L'informazione nei media dovrebbe spiegare queste cose

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non seminare il panico. on è perfino ovvio che una minore è abusata! a AA anni( osa si deve

dimostrare( erto. %a i distinguo si fanno per calcolare gli anni di reclusione. La nostra normativa

distingue FlC atto sessuale su minore compiuto con violenza o minacciaG &violenza sessuale propria*

e Fatto sessuale su minore consenzienteG&violenza sessuale presunta o impropria*. L'età della vittima

viene suddivisa poi in due fasce6 minore fino a A$ anni o dai A$ ai A9! ma in nessun caso! fino a

quattordici anni! il minorenne può validamente consentire al compimento di atti sessuali. 7nfattiparliamo sempre di reato di violenza sessuale. 7n questa storia! siamo in presenza del reato di

violenza sessuale impropria di minore di età compresa tra i A$ e i A9 anni! e la pena prevista dal

nostro codice penale è la reclusione da B a A$ anni. 7nfatti l'uomo è stato condannato a B anni.

L'ambito è quello della violenza! non è mutato. he ne sarà di questa bambina...( 5a quanto si

apprende dalla sentenza della assazione! la bambina ha una situazione famigliare difficilissima. La

piccola viveva una situazione di privazione emotiva e affettiva6 speriamo che incontri servizi in

grado di tutelarla. "urtroppo i cinque anni di detenzione al suo carnefice o i dieci! i cento anni di

condanna! non cambieranno e non cambierebbero di una virgola la sua storia. :e qualcuno ancora

pensa che introdurre pene a vita funziona come deterrente per i comportamenti criminali! laletteratura scientifica evidenzia il contrario. eanche la pena di morte ha mai funzionato per ridurre

i reati per cui è prevista nei paesi in cui è prevista. 5obbiamo lavorare sulla cultura e

sullCeducazione sessuale! sullCeducazione emotiva e affettiva! degli adulti e dei bambini. "urtroppo

non esistono FagenzieG che realmente si occupano di questo! le distorsioni che ne derivano sono

agghiaccianti. ella mia esperienza da psicoterapeuta ho toccato con mano tantissime storie di

donne che nella loro intimità portano i segni di violenze e abusi da amici! familiari! parenti subiti in

giovanissima età. 7n molti casi hanno vissuti di FcolpaG perch/ in qualche modo si sentivano

FinnamorateG o provavano FpiacereG e non riescono a tollerare i loro i vissuti emotivi e il

contemporaneo ribrezzo per lCabuso subito. 7 giornali che trattano la vicenda della orte diassazione come se fosse l'assoluzione di un pedofilo oltre a essere triste! è gravissima. on vorrei

che qualcuno che volesse molestare una bambina possa pensare a un'assoluzione possibile. Quanto

descritto finora nei media è solo una fantasia basata sull'incapacità di comprendere il linguaggio del

dirittoG.

assazione penale :ezione terza

:entenza 9BADJ = novembre <$A?

&ud. AB-A$-<$A?* 20";33L78 7T8L788 7 @%0 50L "@"@L@ 7T8L78@ L8 @2T0 :;"20%8 57

8::8R7@0 :0R7@0 T02R8 "08L0

omposta dagli 7ll.mi :igg.ri %agistrati6 5ott. :Q;8::@7 laudia - "residente - 5ott. P0T7L0 %ario -

onsigliere - 5ott. E28@ 8medeo - rel. onsigliere - 5ott. @27L78 Lorenzo - onsigliere - 5ott. 28%87 Luca

- onsigliere - ha pronunciato la seguente6 sentenza sul ricorso proposto da6 L.".! nato a &@%7::7:*+ avverso la

sentenza emessa il A$ ottobre <$AA dalla corte d'appello di atanzaro+ udita nella pubblica udienza del AB ottobre <$A?

la relazione fatta dal onsigliere 8medeo Eranco+ udito il "ubblico %inistero in persona del :ostituto "rocuratore

Penerale 5ott. "@L78:T2@ 8ldo! che ha concluso per il rigetto del ricorso+ udito il difensore avv. :alvatore :taiano.

:volgimento del processo A. on la sentenza in epigrafe la corte d'appello di atanzaro confermò la sentenza emessa

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l'AA.<.<$AA dal Pip del tribunale di atanzaro! che aveva dichiarato L.". responsabile del reato di cui agli artt. =A e #$J

quater c.p.! per avere compiuto atti sessuali con ".".! che non aveva ancora compiuto A9 anni! e con le attenuanti

generiche e la diminuente del rito lo aveva condannato alla pena di anni B di reclusione! oltre pene accessorie e

risarcimento dei danni in favore delle parti civili E.8. %.! ".%.! ".L. e ".".. <. L'imputato! a mezzo dell'avv. :alvatore

:taiano! propone ricorso per cassazione deducendo6 A* nullità della sentenza in relazione all'art. ?9 c.p.p.! art. AD= c.p.p.!

comma A! lett. b*! e art. ADJ c.p.p.+ manifesta illogicità della motivazione. 2icorda che con l'appello aveva eccepito la

nullità assoluta del decreto dispositivo del giudizio immediato e degli atti conseguenti! perchè emesso dal Pip che si

trovava in una situazione di incompatibilità per avere già svolto funzioni giudiziali! determinandosi cos1 una

incompetenza funzionale. on era praticabile la ricusazione perchè il decreto fu assunto a sorpresa! senza

contraddittorio. 7n subordine aveva prospettato la illegittimità costituzionale degli artt. ??! ?9! ?D! 9B9! 9BB e 9B# c.p.p.!

rispetto agli artt. ?! <9! <B. JD! AAA! D# &eccesso di delega! per violazione delle direttive alla L. delega n. =A del AJ=D! art.

<! nn. #D e A$9*. L'eccezione - respinta dalla corte d'appello - viene riproposta in questa sede. 5educe che vi era

incompatibilità ai sensi dell'art. ?9 c.p.p.! tra il Pip e il Pup che prescinde dalla emissione di atti definenti una fase o un

grado! in quanto l'incompatibilità consiste nella pregiudicata imparzialità e terzietà del giudice. ella specie! il decreto

di giudizio immediato! costituendo l'esito di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della prova evidente al

fine di consentire la contrazione del processo! non può essere assimilato ad una valutazione sulla ammissibilità della

domanda del "%! ma costituisce un giudizio a tutti gli effetti! tanto che chi emette il provvedimento! alla stessa stregua

di chi emette il decreto di rinvio a giudizio! non può pi, esercitare funzioni di giudicante nel medesimo procedimento.

L'atto posto in essere dal giudice incompatibile è inficiato da vizio di incompetenza funzionale! riguardante la persona

fisica del giudice! da cui deriva una nullità! rilevabile in ogni stato e grado del processo! che giustifica peraltro un

annullamento dell'atto. 7n via subordinata! ripropone la eccezione di legittimità costituzionale degli artt. ??! ?9! ?D! 9B9!

9BB e 9B# c.p.p.! per contrasto con gli artt. ? &eguaglianza*! <9 &effettività della difesa*! <B &naturalità e precostituzione

del giudice*! JD &imparzialità e correttezza degli organi pubblici*! AAA &imparzialità e neutralità della giurisdizione

penale*! D#! eccesso di delega per violazione delle direttive di cui all'art. <! n. #D! &divieto di esercitare reiteratamente le

funzioni di giudice nello stesso procedimento* e n. A$9 della L. d. n. =A del AJ=D &omologazione di tutti gli istituti

processuali ai principi stabiliti per il giudizio*. <* nullità della sentenza in relazione all 'art. 9B? c.p.p.! e contraddittorietàdella motivazione. 2icorda che con l'appello aveva impugnato l'ordinanza del Pup di rigetto della eccezione6 A* di

inammissibilità della richiesta di giudizio immediato avanzata il J.J.<$A$! perchè depositata oltre il termine di J$ giorni

dalla iscrizione eO art. ??B c.p.p.! avvenuta nella specie il <B.$?.<$A$ e comunque di nullità del decreto di giudizio

immediato per essere stato emesso sulla scorta di atti investigativi svolti dopo il termine specificato! in particolare

dell'incidente probatorio svoltosi il <?.$D.<$A$+ <* di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato eO art. 9B?!

comma A ter! perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del

procedimento incidentale in materia de libertate &era stata applicata misura cautelare in carcere in data <<.#.<$A$*. La

corte d'appello ha respinto queste eccezioni con motivazione erronea. 0 difatti! in ordine alla eccezione di cui al punto

A*! l'avere il giudice territoriale regredito la valutazione del Pip in ordine alla richiesta di giudizio immediato ad una

valutazione di KammissibilitàK della domanda implicava un consequenziale inquadramento della sanzione! per l'assenzadei presupposti legali! nel regime della KinammissibilitàK. :e la inammissibilità non viene rilevata in limine! vale la

regola dettata per le impugnazioni dall'art. BJA c.p.p.! comma 9! e può quindi essere dichiarata in ogni stato e grado del

giudizio. on vi è! poi! alcuna causa di sanatoria delle inammissibilità! ne è pensabile un'estensione delle cause di

sanatoria previste per le nullità. La difesa aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di giudizio immediato del "%

per decadenza dei termini di presentazione della richiesta &J$ giorni dalla iscrizione eO art. ??B c.p.p.* ovvero in assenza

anche della perenzione dei termini di impugnazione dinanzi alla corte di cassazione. :i trattava quindi di

inammissibilità. "eraltro è semplicistico l'automatismo di applicazione della nullità a regime intermedio considerandolo

consequenziale alle nullità di cui all'art. AD=! comma A! lett. b*! laddove si distinguono tra i presupposti individuati eO

lege per l'attivazione di detto rito6 l'evidenza probatoria! che evoca un giudizio di valore! distinguendola dai presupposti

la cui assenza è facilmente verificabile per la loro oggettività come il mancato rispetto del termine di novanta giorni!riconducibile all'art. AD=! comma A! lett. c* stante l'evidente violazione del diritto di difesa. La eccepita inammissibilità

della richiesta di giudizio immediato non è poi sanata dalla scelta del rito! che non copre eccezioni irrinunciabili.

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2icorda inoltre che la richiesta del "m ed il provvedimento del Pip si riferivano all'evidenza della prova e non all'ordine

custodiale. "eraltro la richiesta era motivata! in punto di evidenza della prova! sulla scorta di atti &in specie l'incidente

probatorio*! che si acquisivano dopo il termine di J$ giorni dalla iscrizione del L. nel registro degli indagati ed erano

quindi inutilizzabili. 5educe inoltre che non è esatto che la richiesta di giudizio immediato di cui all'art. 9B?! comma A

bis! implica il superamento della valutazione in ordine alla evidenza della prova! giacchè il legislatore ritiene quel

giudizio introitato attraverso il titolo custodiale &cfr. art. <D? c.p.p.* che ne costituisce l'imprescindibile presupposto. ?*

nullità della sentenza per violazione dell'art. #$J quater c.p.! comma 9! e art. A?? c.p.+ contraddittorietà e carenza della

motivazione. Lamenta l'erronea negazione dell'attenuante della minore gravità perchè ritenuta incompatibile con il

danno apoditticamente ritenuto subito dalla minore! e con la condotta in contestazione per la consumazione del rapporto

sessuale! protrattosi nel tempo. 7n sostanza! secondo la corte d'appello! non può essere riconosciuta l'attenuante in

questione perchè vi è stata congiunzione carnale e perchè si tratta di minore di A9 anni. :ono state in tal modo introdotte

oggettive KeccezioniK applicative dell'attenuante di cui all'art. #$J quater c.p.! non previste e non volute dal legislatore.

7noltre! la giustificazione è tautologica. 7n particolare non si è considerato che il fatto è avvenuto nell'ambito di una

relazione amorosa. 9* nullità della sentenza in relazione all'art. #< c.p.! n. #! e art. A?? c.p.+ carenza e contraddittorietà

della motivazione. Lamenta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. #< c.p.! n. #! per avere il L.

formulato prima che iniziasse il giudizio un'offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore! dei

fratelli! di ciascuno dei genitori e del comune di atanzaro. La decisione si basa su affermazioni di principio frutto di

mere supposizioni! quasi ritenendo non ammissibile e riconoscibile l'attenuante in questione per reati di questa specie.

0' poi contraddittoria la motivazione sulla determinazione della pena base. ?. 7n prossimità dell'udienza la difesa ha

depositato motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente i punti relativi alla minore gravità del fatto ed alla offerta reale.

%otivi della decisione A. 7l primo motivo - con il quale si deduce nullità del decreto dispositivo del giudizio immediato

perchè emesso da giudice che si trovava in una situazione di incompatibilità eO art. ?9 c.p.p.! per avere già svolto

funzioni giudiziali - è infondato. Tutto il motivo! invero! si basa sull'assunto che il compito del giudice non si limitava

ad una semplice constatazione della tempestività ed ammissibilità della domanda del "%! bens1 consisteva in un vero e

proprio giudizio sulla base di una valutazione di merito circa l'evidenza o meno della prova prodotta. :i tratta però di un

assunto non esatto! perchè nel caso in esame il giudizio immediato non è stato chiesto e concesso ai sensi dell'art. 9B?c.p.p.! comma A! &ipotesi della sussistenza di una prova evidente*! bens1 ai sensi dell'art. 9BA! comma A bis &ipotesi che

la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare*. @ra! rileva il ollegio che! mentre nella prima

ipotesi il giudice deve effettivamente compiere una valutazione di merito sulla sussistenza o meno di una prova

evidente! nella seconda ipotesi invece non deve effettuare alcuna valutazione di merito! ma si deve limitare a rilevare se

l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare e se non sia trascorso il termine di A=$ giorni dalla esecuzione della

misura. 7n questo caso! quindi! non sono prospettabili &ed infatti non sono state prospettate* situazioni di incompatibilità

che potrebbero incidere sulla imparzialità e terzietà del giudice. 7l motivo deve quindi essere respinto! anche volendo

tenere conto della eccezione del ricorrente che in questo caso! essendo stato il provvedimento emesso a sorpresa! non

sarebbe applicabile il principio costantemente affermato secondo cui i provvedimenti adottati dal giudice che versa in

una situazione di incompatibilità non sono affetti da nullità! in quanto le cause di incompatibilità non incidono suirequisiti di capacità del giudice! costituendo invece motivo di ricusazione! da far valere nei termini e modi previsti dalla

apposita procedura. <. "er la stessa ragione! è infondata anche la richiesta subordinata di sollevare questione di

legittimità costituzionale degli artt. ??! ?9! ?D! 9B9! 9BB e 9B# c.p.p.! in riferimento a diverse norme costituzionali! che

si basa anch'essa sull'assunto inesatto che il giudice! nel disporre il giudizio immediato! avrebbe compiuto una vera e

propria valutazione di merito circa l'evidenza o meno della prova prodotta. La proposta questione di legittimità

costituzionale è infatti irrilevante ai fini del decidere perchè non riguarderebbe comunque l'ipotesi che si presenta nel

caso di specie di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 9B?! comma A bis. La questione inoltre sarebbe

irrilevante anche per la ragione per la quale la orte costituzionale! con ordinanza n. <?= del <$$=! dichiarò

inammissibile per difetto di rilevanza analoga questione - avente ad oggetto l'art. ?9 c.p.p.! comma < bis! in riferimento

agli artt. ? e <9 ost.! nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudiceper le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato -! ossia perchè non viene esplicitato in base a

quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla

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fase anteriore all'emissione del decreto di giudizio immediato. ?. 0' infondato anche il secondo motivo. Quanto alla

dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato perchè depositata oltre il termine di J$ giorni dalla

iscrizione eO art. ??B c.p.p.! e comunque per essere stata fondata su prove inutilizzabili perchè acquisite dopo la

scadenza del termine! va ribadito che nella specie non si è trattato di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 9B?!

comma A! stante l'evidenza della prova! bens1 di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 9B?! comma A bis! nei

confronti di persona che si trovava in stato di custodia cautelare! il quale prescinde dalla presenza di una prova evidente

ed è soggetto solo al termine indicato dal detto comma A bis &A=$ giorni dall'esecuzione della misura* e non al termine

di cui all'art. 9B9 &J$ giorni dalla iscrizione della notizia di reato*. :econdo la giurisprudenza! invero! Kil presupposto

dell'evidenza probatoria! che qualifica l'instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero! non

trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in

stato di custodia cautelareK &:ez. #S! A.D.<$$J! n. ?=D<D! %oramarco! m. <99=$9*+ Kè abnorme! ed è pertanto ricorribile

per cassazione! l'ordinanza con cui il P.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato avanzata dal ".%. nei confronti di

persona agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 9B? c.p.p.! commi A bis e A ter! non per l'assenza dei presupposti previsti

dalla legge! ma per la carenza del requisito dell'evidenza della prova! richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio

immediato di cui all'art. 9B? c.p.p.! comma AK &:ez. #S! <$.A.<$AA! n. DJA<! Puarcello! m. <9J9D#*. 7noltre! K0' abnorme!

perchè determina un'indebita regressione del procedimento! il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento

dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al

".%.! giacchè non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico &art. 9B9 c.p.p.*

attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediatoK &:ez.

AS! <B.A$.<$$D! n. 9#D#A! Pianatti! m. <?=B$#+ conf. :ez. #S! A$.A.<$AA! n! #J=J! ! m. <9JB#?*. 0' quindi irrilevante

ogni considerazione relativa alla utilizzabilità ed evidenza delle prove nonchè al termine di J$ giorni dalla iscrizione

della notizia di reato previsto dal comma A. 9. Quanto alla dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato

eO art. 9B?! comma A ter! perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per

cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate! va ricordato che! secondo la prevalente giurisprudenza

di questa orte! KLa richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti

dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame eprima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva. &Eattispecie nella quale l'ordinanza del tribunale del

riesame non era divenuta definitiva perchè impugnata con ricorso per cassazione*K &:ez. <S! #.9.<$AA! n. AD?#<! aputo!

m. <B$$D=+ conf. :ez. AS! AA.AA.<$A$! n. 9<?$B! 8liic! m. <9J$<?+ :ez. AS! <A.A<.<$AA! n. ??A$ del <$A<! Liotti! m.

<BA=9<+ :ez. <S! AB.#.<$A<! n. ?B#A?! "rezio! m. <B?=J#*. B. 7nfine! per completezza! può comunque ricordarsi che!

secondo la giurisprudenza! KL'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 9AB bis c.p.p.!

benchè sollecitato dall'imputato! determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere

dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato! in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante

della nullità ai sensi dell'art. A=? c.p.p.K &:ez. AS! B.B.<$A$! n. AJJ9=! %erafma! m. <9DB##+ conf. :ez. #S! A.A$.<$$D! n.

99=99! 8rosio! m. <?=$?$+ :ez. #S! A?.A$.<$AA! n. BJ$< del <$A<! 8diletta! m. <B<$#B*. #. 0' invece fondato il terzo

motivo! in quanto è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d'appello ha negato ilriconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. #$J quater! comma 9. La sentenza impugnata!

invero! ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l'atto sessuale consumato dall'imputato costituiva

la forma pi, invasiva e! pertanto! pi, grave di lesione dell'altrui integrità psicofisica+ mentre non rilevava che l'imputato

non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. 0rano poi irrilevanti il consenso della vittima e la

circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell'ambito di una relazione amorosa. iò perchè il fatto che il L.

avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale! che

comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. ;n tale sentimento di affetto! anzi! avrebbe

dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. 7nfine! l'imputato aveva dimostrato

una notevole pervicacia. 7n sintesi! secondo la corte d'appello! al di là delle frasi di stile! l'attenuante in questione non

poteva essere riconosciuta perchè vi era stata congiunzione carnale e perchè si trattava di una ragazza minore degli anniquattordici! il cui consenso non rilevava. L'attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e

non previsti dal legislatore! nonchè di una giustificazione tautologica. 7nvero! esattamente il ricorrente osserva che il

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reato in esame indica senza dubbio un disvalore+ tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori

presuppone che! pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo! si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative!

che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame! come emerge

anche dalle sentenze di merito! l'atto sessuale si inseriva nell'ambito di una relazione amorosa+ e che! sebbene l'abuso

sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica! lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo

stesso modo dell'ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa! atteso che nel primo

contesto derivano pi, contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico. La corte d'appello in sostanza

ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa! e si è limitata a negare l'attenuante per ragioni che però

non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa orte! secondo la quale Kla circostanza attenuante fondata

sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale &art. #$J bis c.p.! comma ?*!

eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima &art. #$J ter c.p.! comma <*! quanto all'ipotesi di

atti sessuali con minorenne di analoga età &art. #$J quater c.p.! comma 9! in relazione all'art. #$J ter c.p.! comma <*. e

consegue che la ricorrenza dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa!

dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo! sulla base dei criteri delineati all'art. A??

c.p.! rispetto all'elemento tipico dell'età inferiore ai dieci anniK &:ez. ?S! J.D.<$$<! n. ?D#B#! apaccioli! m. <<?#D<*+

KLa circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto

della tenera età della persona offesa &nella specie infradecenne*! essendo necessari a tal fine elementi di disvalore

aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. A?? c.p.! comma AK &:ez. ?S! <#.A.<$A$! n. AA$=B! 5.:.! m. <9#9?J*

Kin quanto! seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le

ripercussioni negative sullo sviluppo del minore! non può escludersi che! per le circostanze concrete del fatto! tale

delitto possa manifestare una minore lesivitàK &:ez. ?S! A$.B.<$$#! n. <<$?#! elante! m. <?9#9$*. 7n particolare la

giurisprudenza ha osservato che! premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una pi, lieve

compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore! resta fermo che essa è il risultato di una

valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato! oggettive e soggettive! nonchè degli elementi indicati

nell'art. A?? &:ez. ?S! A.D.JJ! :cacchi+ :ez. ?S! ?.A$.$#! m. <?B$?A*. :i è! peraltro! precisato che! nell'utilizzare i

parametri di cui all'art. A?? c.p.! &ai fini del riconoscimento dell'attenuate speciale in parola*! si deve avere riguardo soloagli elementi di cui al primo comma in quanto! quelli del secondo comma! possono essere impiegati solo per la

commisurazione complessiva della pena &:ez. 9S! 9.B.$D! m. <?BD?$*. 7nvero! poichè l'attenuante in discussione non

risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo! ma concerne la minore lesività del fatto in

concreto rapportata al bene giuridico tutelato! assumono particolare importanza6 la qualità dell'atto compiuto &pi, che la

quantità di violenza fisica*! il grado di coartazione esercitato sulla vittima! le condizioni &fisiche e mentali* di

quest'ultima! le caratteristiche psicologiche &valutate in relazione all'età*! l'entità della compressione della libertà

sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici &:ez. ?S! <J.<.$$! "rillo della 2otonda+ :ez. ?S!

<9.?.$$! 7mprota*. ella specie! la corte d'appello! invece! nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal

ricorrente! ha focalizzato la propria attenzione solo su uno &il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in

un'ottica futura* dei molteplici aspetti da prendere in considerazione+ per di pi,! senza nemmeno dare prova di avereancorato il proprio asserto su emergenze specifiche &s1 che l'assunto si propone quasi come un'affermazione di principio

frutto di mera supposizione*. 7n particolare! la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza

degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa &età e atto sessuale*! ritenendoli incompatibili con la

specificata circostanza! senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla

difesa! quali il KconsensoK! l'esistenza di un rapporto amoroso! l'assenza di costrizione fisica! l'innamoramento della

ragazza. :ul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione

sentimentale all'imputato! anzichè alla ragazza. %anca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla

difesa non possano qualificare la Kminore gravitàK+ nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà

sessuale e al danno arrecato alla minore. D. 0' fondato anche il quarto motivo! essendo effettivamente carente e

contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l'attenuante di cui all'art. #< c.p.! n. #! richiesta per avereil L. formulato prima che iniziasse il giudizio un'offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della

somma di 0uro 9$.$$$!$$+ al fratello della minore della somma di 0uro B.$$$!$$+ di 0uro <.B$$!$$ a ciascuno dei

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genitori e di 0uro B.$$$!$$ nei confronti del comune di atanzaro &che li aveva accettati*. La sentenza impugnata ha

negato l'attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni

interessi! anche di rango costituzionale! oggetto di lesione! sicchè non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo

parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro! ma dovevano considerarsi tutte le componenti del

danno! ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore! attraverso condotte che ne avevano compromesso

il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale! tenuto conto! sotto tale profilo! della condizione di

isolamento in cui la ". aveva vissuto nel corso della relazione con l'imputato e della maturazione di un distorto modello

di rapporti interpersonali! foriero di inevitabili conseguenze sull'assetto di vita della minore. La corte d'appello ha poi

parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato! con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress

posttraumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l'assetto di

vita personale e di relazione! e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia. :i

tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva! perchè si ammette che è mancato qualsiasi accertamento

scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altres1 contraddittoria! perchè si

afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi! sicchè dovrebbe

fondarsi su basi concrete! che però non vengono individuate nè scientificamente accertate. La sentenza impugnata!

invero! non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. %anca comunque

qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta

reale o della manifestata volontà risarcitoria. 0sattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una

affermazione di principio frutto di mera supposizione! quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile

l'attenuante invocata per reati di questa specie. Era l'altro! la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello

con cui si lamentava l'incongruità della sentenza di primo grado! laddove! pur descrivendo la madre come colei che

aveva Kirresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmantiK e il padre come Kfigura assente nella vicendaK! aveva poi

giudicato incongrua la somma offerta. La corte d'appello! infatti! ha respinto la censura con mere illazioni! sostenendo

che i genitori! oltre alla disgregazione familiare! avevano subito Kuna condizione di chiaro patimento personale

derivante non solo dalle serie preoccupazioni! che nell'ottica genitoriale! le vicende della figlia ponevano loro in termini

di corretto sviluppo psico-fisico della minore! ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte edall'assetto di vita della figlia minorenneK. :i è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse

sul punto dalla difesa! che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso

della vicenda che! pur conosciuta dalla madre! si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa! in particolare!

aveva specificamente eccepito6 che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il

risarcimento dei danni+ che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado+ che il

fratellino già non viveva con la sorella+ che la famiglia era già destrutturata prima della comparsa dell'imputato+ che la

solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente! tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe

che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo+ che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte

come risarcimento del danno! compresa quella di 0uro 9$.$$$!$$ offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in

sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni! e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante dadati fattuali concreti! anche per l'inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del

reato. =. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell'ipotesi

attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all'art. #< c.p.! n. #! con rinvio per nuovo giudizio al

giudice del merito. 7l giudice di rinvio! peraltro! dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione

dell'intero trattamento sanzionatorio! nell'ipotesi che accolga entrambe! o anche una sola! delle suddette attenuanti.

L'ultimo motivo di ricorso - con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base - resta

pertanto assorbito! ma non precluso. 7l giudice del rinvio! quindi! anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle

dette attenuanti! dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche

delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in

punto di perimetrazione della pena base! fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenzaimpugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo! anche

perchè il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire Kcomunicazioni protetteK e l'avrebbe indotta a

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7/23/2019 Bozza Dossier Pedofilia

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costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso.

iò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito! le quali non indicano elementi di prova in

ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale 8.! la quale

al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell'imputato &pag. < della

sentenza impugnata*. J. 7n conclusione! la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla

valutazione sulle richieste attenuanti eO art. #$J bis c.p.! u.c.! ed eO art. #< c.p.! n. #! restando assorbito! ma non

precluso! il motivo relativo alla determinazione della pena base. el resto il ricorso deve essere rigettato. ".Q.%. La

orte :uprema di assazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di

atanzaro limitatamente alle richieste attenuanti eO art. #$J bis c.p.! u.c.! ed eO art. #< c.p.! n. #. 2igetta nel resto il

ricorso. os1 deciso in 2oma! nella sede della orte :uprema di assazione! il AB ottobre <$A?. 5epositato in

ancelleria il = novembre <$A?.

.oe perso%ali: L'articolo qui contestato è il #$J quater! introdotto dall' art. 5, L. 15.02.1996, n.

66, è stato poi modificato dall'art. 6 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con

dcorrn!a dal 02.03.2006. "i s#$ito i d$ articoli in paralllo (a sinistra il prcdnt).

K:oggiace alla pena stabilita dall'articolo #$J bis

chiunque! al di fuori delle ipotesi previste in detto

articolo! compie atti sessuali con persona che! almomento del fatto6

A* non ha compiuto gli anni quattordici+

<* non ha compiuto gli anni sedici! quando il colpevolesia l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui

convivente! il tutore! ovvero altra persona cui! per

ragioni di cura! di educazione! di istruzione! divigilanza o di custodia! il minore e' affidato o che abbia!

con quest'ultimo! una relazione di convivenza.

8l di fuori delle ipotesi previste dall'articolo #$J bis!l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui

convivente! o

il tutore che! con l'abuso dei poteri connessi alla suaposizione! compie atti sessuali con persona minore che

ha compiuto gli anni sedici! e' punito con la reclusioneda tre a sei anni.

on è punibile il minorenne che! al di fuori delle ipotesipreviste nell'articolo #$J bis! compie atti sessuali con

un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici! se ladifferenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

ei casi di minore gravità la pena è diminuita fino adue terzi.

:i applica la pena di cui all'articolo #$J ter! secondo

comma! se la persona offesa non ha compiuto gli annidieci.K.

:oggiace alla pena stabilita dall'articolo #$J bis

chiunque! al di fuori delle ipotesi previste in dettoarticolo! compie atti sessuali con persona che! al

momento del fatto6

A* non ha compiuto gli anni quattordici+

<* non ha compiuto gli anni sedici! quando il colpevole

sia l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui

convivente! il tutore! ovvero altra persona cui! per

ragioni di cura! di educazione! di istruzione! divigilanza o di custodia! il minore e' affidato o che abbia!con quest'ultimo! una relazione di convivenza.

Euori dei casi previsti dall'articolo #$J-bis!l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui

convivente! il tutore! ovvero altra persona cui, perragioni di cura, di educazione, di istruzione, di

vigilanza o di custodia, il minore 1 affidato, o che aia

con quest'ultimo una relazione di convivenza, che! conl'abuso dei poteri connessi alla sua posizione! compie

atti sessuali con persona minore che ha compiuto glianni sedici! è punito con la reclusione da tre a sei anni.

on è punibile il minorenne che! al di fuori delle ipotesipreviste nell'articolo #$J bis! compie atti sessuali con

un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici! se la

differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

ei casi di minore gravità la pena è diminuita in misuranon eccedente i due terzi.

:i applica la pena di cui all'articolo #$J ter! secondocomma! se la persona offesa non ha compiuto gli anni

dieci.