Bozza Dossier Pedofilia
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7/23/2019 Bozza Dossier Pedofilia
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Dossier pedofilia Articoli, estratti, considerazioni e quanto altro ancora valga a prendere atto dell'attuale situazione sull'argomento
Versione del progetto: pre-alpha
Questo dossier sarà soggetto a numerose aggiunte-modifiche in quanto rappresenta uno studio “in
corso d'opera”
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E’ ormai considerato un punto di arrivo ineludibile. Dopo lo sdoganamento culturale, politico e
giuridico dell’omosessualità, ora tocca alla pedofilia. Diversi sono, purtroppo, i segnali che da
tempo fanno apparire sempre più verosimile questo scenario agghiacciante.
Certo non aiuta la notizia della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con la
quale stata sollecitata l!applicazione dell’attenuante del "caso di minore gravità# di cui
all!art. $%&'quater, quinto comma, del Codice (enale, per un’ipotesi di plurimi rapporti sessuali
completi tra un sessantenne ed una bimba di undici anni, sulla considerazione che tra autore
del reato e vittima vi era un )rapporto amoroso*, e che la vittima era innamorata dell’adulto. +l
punto che tale pronuncia, inaccettabile sotto il profilo giuridico, ammettendo la possibilità di
una relazione amorosa tra un uomo di sessant’anni ed una undicenne, rischia di offrire il
destro, anche se in modo involontario, a quella preoccupante deriva ideologica che tende a
fare riconoscere la pedofilia non quale grave e depravata patologia, ma come semplice
orientamento sessuale.
’esperienza insegna che i provvedimenti giudiziari in questa delicata materia rischiano di
destabilizzare l’opinione pubblica se non sono adeguatamente soppesati e valutati, come accaduto lo scorso - aprile -%/ con la sentenza della Corte d’0ppello olandese di 0rnhem'
eeu1arden, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha stabilito di non doversi
disporre lo scioglimento del gruppo di ispirazione pedofila Stitching 2arti3n, che propone la
liberalizzazione dei contatti sessuali tra adulti e minori. 4ra l’altro, contro quella discussa
sentenza fu lanciata l’iniziativa di una petizione popolare alla Corte Europea dei Diritti
dell’5omo.
6on sono incoraggianti i segnali che giungono da alcuni (aesi europei ove atto un dibattito
sull’abbassamento dell!età minima per il consenso sessuale, come dimostra, ad esempio, il
caso discusso nel 7egno 5nito a seguito della proposta avanzata da 8arbara 9e1son, avvocato
inglese nota per le sue battaglie per i diritti civili, di portare il limite di tale consenso a / anni.6on appaiono neppure incoraggianti i segnali che giungono da :ltreoceano. 0nzi, possiamo
definire inquietante, ad esempio, il fatto che l’0merican (s;chiatric 0ssociation <0(0= lo scorso
/ novembre -%/ abbia dovuto rettificare ufficialmente quanto scritto nell’ultima versione del
Dsm'> <2anuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali= pubblicata quest’anno, in cui la
pedofilia era stata declassata da )disordine* ad "orientamento sessuale# <dieci anni fa nel
Dsm'? era già stata derubricata da "malattia# a "disordine#=.
’0(0, comunque, distingue tra pedofilia e atto pedofilo, nel senso che considera il desiderio
sessuale nei confronti dei minori un orientamento come gli altri, mentre ritiene l’atto sessuale
)disordinato* solo per gli eventuali effetti negativi che pu@ determinare nei confronti degli
stessi minori. E’ una distinzione assai pericolosa che ricorda da vicino il ragionamento
surrettizio che ha portato allo sdoganamento dell’omosessualità. 6A si pu@ dimenticare il
controverso studio intitolato, 0 2eta'0nal;tic EBamination of 0ssumed (roperties of Child
SeBual 0buse 5sing College Samples pubblicato nel luglio del && sul prestigioso (;ichological
8ulletin della stessa 0(0, e redatto dal Dr. 8ruce 7ind del Dipartimento di (sicologia della
4emple 5niversit;, dal Dr. (hilip 4romovich della raduate School of Education presso la
5niversit; of (enns;lvania, e dal Dr. 7obert 8auserman del Dipartimento di (sicologia della
5niversit; of 2ichigan. +n quello studio si ridefinito il concetto di "abuso sessuale sui
minori#, partendo dalla considerazione che "le classificazioni scientifiche dei comportamenti
sessuali devono prescindere da criteri di ordine legale e morale#, e definendo come "alquanto
modeste# le conseguenze derivanti dagli abusi sessuali subiti da minori di ambo i sessi,ritenute comunque "non produttive di conseguenze negative di lunga durata#. Secondo i tre
accademici, infine, "+l sesso consensuale tra bambini e adulti, e tra adolescenti e bambini,
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dovrebbe venire descritto in termini più positivi, come )sesso adulto'minore* <adult'minor
seB=#.
+l fatto che in tema di pedofilia l’0(0 tende a spostare l’asticella rossa sempre più in là, come
dimostra l’ultima omerica gaffe sul Dsm'>.
0ncora più inquietante il dibattito che si svolto lo scorso ? febbraio presso la ueen’s
5niversit; tra il Dr. Fernon uinse;, professore emerito di psicologia della medesima
universitàe il Dr. 9ubert Fan i3seghem, eB professore di psicologia presso l’5niversità di
2ontreal, in cui si )scientificamente* sostenuto di come la pedofilia debba essere considerata
un orientamento sessuale paragonabile all’eterosessualità e all’omosessualità. 7oberto
2archesini nel suo ottimo articolo (edofilia )variante naturale della sessualità umana*G,
pubblicato su ibertà e (ersona, dà un esauriente resoconto dell’audizione dei due cattedratici.
Secondo 2archesini lo scenario appare segnatoH "l’:2S finirà per dichiarare che la pedofilia
una )variante naturale della sessualità umana*#, e il "2inistero per le pari opportunità farà
delle campagne per combattere la )pedofobia*, mentre nei corsi di educazione sessuale si
insegneranno le tecniche con le quali i bambini possono soddisfare sessualmente degli adulti#.
(oichA non intendono assistere passivamente a questo epilogo da incubo, i iuristi per la Fitahanno lanciato un appello "a tutte le competenti +stituzioni (ubbliche affinchA non vengano
introdotte nell’ordinamento giuridico disposizioni normative tali da attenuare la gravità sociale
dell’odioso fenomeno della pedofilia, nA vengano adottati provvedimenti giurisdizionali che
possano apparire non rigorosamente severi nei confronti del predetto fenomeno#. E si sono
dichiarati disposti ad "opporsi in ogni sede e con ogni mezzo, a qualunque tentativo di
legittimare, per via legislativa o giudiziaria, ogni forma o espressione riconducibile
l’abominevole fenomeno della pedofilia#.
4ratto daH httpHII111.disinformazione.itImobilitazioneJcontroJlaJperdofilia.htm
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LUI 60, LEI 11: PER I GIUDICI È AMORE – Tratto da
hp:!!"""#il$ior%ale#i!%e"s!i%er%i!l&i'60'lei'11'i'$i&di(i'a)ore'*+-0+#h)l
Dopo due condanne a 5 anni per violenza sessuale, la Cassazione rinvia in Appello: tenuità delfatto, valutare le attenuanti generiche
La pena per la violenza sessuale ai danni di un minore può essere ammorbidita se ci sono le prove
dell'amore della vittima per il suo carnefice. Quello che è successo a atanzaro assume tratti
preoccupanti. Le toghe della assazione si sono trasformate in giudici di un presunto sentimento!
ancor prima che dei reati. ome raccontato dal Quotidiano della alabria! una donna affida la
propria figlia a "ietro Lamberti! un impiegato dei servizi sociali del omune! con la speranza che
possa aiutarla a risolvere i suoi problemi scolastici. Lui ha #$ anni! lei undici. %a ben presto il loro
rapporto si trasforma in altro. "rima il corteggiamento &%a tu mi ami()! gli chiedeva la bambina*+
poi la paura dell'uomo di essere scoperto &Lamberti ha pi, volte invitato la ragazzina a tenere celato
il loro segreto e le diceva di non chiamarlo nel eeend perch/ doveva stare con la famiglia*+ infine
il sospetto di aver oltrepassato il limite e di avere gli occhi della madre puntati addosso. 0d è stata
proprio la madre! preoccupata dall'eccessiva e morbosa premura di Lamberti nei confronti della
figlia! a far partire le indagini tre anni fa! dopo la confessione dell'undicenne. 0 cos1 la polizia ha
piazzato le microspie nella villa estiva di Lamberti! a 2occelletta di 3orgia! sulla costa 4onica
catanzarese. 5ecine di intercettazioni hanno documentato la relazione tra i due. L'ultima! sempre in
base a quanto riportato dal Quotidiano della alabria! ha fatto scattare il blitz6 Tesoro! non
cacciarmi le mani).
7 poliziotti hanno fatto irruzione e li hanno trovano nudi! sotto le lenzuola. 8ll'epoca la giovane nonandava pi, a scuola e! secondo quanto riferito dalla polizia! si trovava in un assoluto stato di
assoggettamento psicologico). Lamberti finisce in manette! per lui si spalancano le porte del
carcere! ma esce poco tempo dopo per problemi di salute. 7l giudice di primo grado lo condanna per
violenza sessuale a cinque anni! superando i 9 anni e 9 mesi chiesti dalla "rocura. La famiglia si
costituisce parte civile! ottiene 9$mila euro di risarcimento! ma vuole andare avanti! fino alla
condanna definitiva. 7n secondo grado la pena viene confermata. %a è al gradino finale che arriva il
colpo di scena6 la :uprema orte invece di mettere la parola fine! conferma la condanna! ma rinvia
in 8ppello parlando di tenuità del fatto) e invitando a considerare la richiesta di eventuali
attenuanti generiche. %otivo( 7 due erano innamorati. 8 undici anni si è consapevoli del significatodella parola amore( La decisione rischia cos1 di alleggerire la pena. 7n nome di un presunto
sentimento. ;na decisione che farà molto discutere e che soprattutto potrebbe costituire un
pericoloso precedente.
Tra l'altro non è la prima volta che la magistratura usa le tavole dell'amore invece che quelle delle
leggi. ;na storia simile è capitata nel febbraio del <$$=. 7l tribunale di >icenza infatti aveva inflitto
una condanna mite) &un anno e 9 mesi* a un macellaio di ?9 anni che aveva avuto rapporti sessuali
con una tredicenne. 7l tutto perch/ lei era consapevole e consenziente) e lui innamorato).
8ll'imputato non era stato contestato il reato di stupro! ma quello di atti sessuali con una minorenne.
os1 come non era stata presa in considerazione la tredicenne che dichiarò di essere stata convinta a
salire in auto e indotta ad avere rapporti sessuali. "revalse la tesi della difesa! secondo la quale tra i
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due si era instaurato un rapporto di amore. 8ll'epoca insorse l'@sservatorio sui diritti dei %inori6 8
prescindere dalla volontà o meno di una tredicenne di avere rapporti sessuali con un adulto! è
comunque esecrabile che una legge dello :tato preveda riduzioni di sorta). @ra il copione si ripete.
PE.A RIDE/ERMI.A/A PER PIERO LAMER/O DOPO CE LA CA22A3IO.E
2/AIL4 CE /RA I DUE 5PO/EA E22ERCI AMORE5 !ratto dahttp:""###$catanzaroinforma$it"pgn"ne#slettura$php%id&()**
La orte d'8ppello di atanzaro ha ridotto la pena a "ietro Lamberto! il #$ enne impiegato presso i
servizi sociali del omune capoluogo accusato di violenza sessuale ai danni di una bambina di AA
anni. Lamberto era stato condannato a B anni! ma la orte d'8ppello! chiamata a esprimersi dalla
assazione! ha rideterminato la condanna! riducendola a 9 anni! # mesi e <$ giorni. 8 dicembre
scorso la orte di assazione! infatti! aveva individuato un'attenuante nell'accondiscendenza della
vittima a consumare rapporti sessuali con l'imputato! arrivando cos1 ad annullare la condanna a B
anni di reclusione per ben due volte inflitta a Lamberto &difeso dagli avvocati :alvatore :taiano e
8ntonio Lomonaco*! e rispedendo gli atti alla orte di appello di atanzaro. 7 giudici %aria >ittoria
%archianò &a latere %aria teresa arè e 7ppolita Luzzo*! inoltre! hanno sostituito la pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con una interdizione di B anni.
8 febbraio del <$AA quando! al termine del giudizio abbreviato che gli valse lo sconto di pena di un
terzo! il giudice dell'udienza preliminare sentenziò una condanna a B anni di reclusione!
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e lCinterdizione legale per la durata della pena! oltre che la
condanna a risarcire le parti civili - il omune di atanzaro revocò la sua costituzione avendo
accettato lCofferta di B.$$$ euro fatta da Lamberto a titolo di ristoro dei danni subiti dallC0nte - di
D.$$$ euro ciascuno ai genitori della giovane parte offesa! B.$$$ euro al fratellino e 9$.$$$ euro invia provvisionale alla bambina oggetto della violenza. La orte dCappello di atanzaro confermò
quella condanna ad ottobre <$AA! ma poi la pronuncia della assazione! alla quale si era rivolta
l'accusa! dette vita al processo dCappello bis. Eu proprio la :uprema orte a riaprire il caso di "ietro
Lamberto! annullando con rinvio la sentenza di condanna a B anni di reclusione per ben due volte
inflitti all'uomo e ordinando un nuovo processo davanti alla orte di appello di atanzaro. La
assazione parlò di Ftenuità del fattoG6 secondo i giudici della assazione i due erano innamorati.
F:e un uomo di #$ anni va a letto con una ragazzina di AA è reato! ma ci sono delle attenuanti se fra
i due amanti cCè FamoreG. Lamberto era stato tratto in arresto in flagranza per pedofilia nel giugno
<$A$! dopo che! secondo quanto reso noto dagli inquirenti! era stato sorpreso in atteggiamenti che
sarebbero stati inequivocabili con una bambina di AA anni! con la quale si era appartato in una
villetta nella sua disponibilità che si trova a 2occelletta di 3orgia! dove gli uomini della :quadra
mobile di atanzaro avevano fatto irruzione. Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione
della madre della bambina! insospettita dagli strani atteggiamenti della figlia! che! fra lCaltro! non
voleva andare pi, a scuola. L'addetto ai servizi sociali scelse poi il silenzio davanti al giudice per le
indagini preliminari! che! come richiesto dal sostituto procuratore della 2epubblica titolare delle
indagini! dispose a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere in isolamento. La misura
fu! infine! sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari! per incompatibilità delle
condizioni di salute dellCimputato con il regime carcerario.
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L7A2CE2A MO.DIALE DEL PAR/I/O DEI PEDO8ILI Tratto da6
http6HH.bastabugie.itHitHarticoli.php(idI?$D<
Clamorosa sentenza della Cassazione che vuole le attenuanti per i rapporti sessuali tra un +enne
ed una ima di -- anni: le motivazioni% .ei lo ''amava''/
di 0ianfranco Amato
0' ormai considerato un punto di arrivo ineludibile. 5opo lo sdoganamento culturale! politico e
giuridico dell'omosessualità! ora tocca alla pedofilia. 5iversi sono! purtroppo! i segnali che da
tempo fanno apparire sempre pi, verosimile questo scenario agghiacciante.
erto non aiuta la notizia della recente pronuncia della :uprema orte di assazione! di cui
parliamo a parte riportando anche la sentenza6 con essa è stata sollecitata l'applicazione
dell'attenuante del caso di minore gravità) di cui all'art. #$J-quater! quinto comma! del odice
"enale! per un'ipotesi di plurimi rapporti sessuali completi tra un sessantenne ed una bimba di
undici anni! sulla considerazione che tra autore del reato e vittima vi era un Krapporto amorosoK! e
che la vittima era innamorata dell'adulto. 7l punto è che tale pronuncia! inaccettabile sotto il profilo
giuridico! ammettendo la possibilità di una relazione amorosa tra un uomo di sessant'anni ed una
undicenne! rischia di offrire il destro a quella preoccupante deriva ideologica che tende a fare
riconoscere la pedofilia non quale grave e depravata patologia! ma come semplice orientamento
sessuale.
L'esperienza insegna che i provvedimenti giudiziari in questa delicata materia rischiano di
destabilizzare l'opinione pubblica se non sono adeguatamente soppesati e valutati! come è accaduto
lo scorso < aprile <$A? con la sentenza della orte d'8ppello olandese di 8rnhem-Leeuarden! la
quale! in riforma della decisione di primo grado! ha stabilito di non doversi disporre lo scioglimento
del gruppo di ispirazione pedofila :titching %arti4n! che propone la liberalizzazione dei contatti
sessuali tra adulti e minori. Tra l'altro! contro quella discussa sentenza fu lanciata l'iniziativa di una
petizione popolare alla orte 0uropea dei 5iritti dell';omo.
on sono incoraggianti i segnali che giungono da alcuni "aesi europei ove è in atto un dibattito
sull'abbassamento dell'età minima per il consenso sessuale! come dimostra! ad esempio! il casodiscusso nel 2egno ;nito a seguito della proposta avanzata da 3arbara Meson! avvocato inglese
nota per le sue battaglie per i diritti civili! di portare il limite di tale consenso a A? anni.
on appaiono neppure incoraggianti i segnali che giungono da @ltreoceano. 8nzi! possiamo
definire inquietante! ad esempio! il fatto che l'8merican "sNchiatric 8ssociation &8"8* lo scorso ?$
novembre <$A? abbia dovuto rettificare ufficialmente quanto scritto nell'ultima versione del 5sm-B
&%anuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali* pubblicata quest'anno! in cui la pedofilia era
stata declassata da KdisordineK ad orientamento sessuale) &dieci anni fa nel 5sm-9 era già stata
derubricata da malattia) a disordine)*.
L'8pa! comunque! distingue tra pedofilia e atto pedofilo! nel senso che considera il desideriosessuale nei confronti dei minori un orientamento come gli altri! mentre ritiene l'atto sessuale
KdisordinatoK solo per gli eventuali effetti negativi che può determinare nei confronti degli stessi
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minori. 0' una distinzione assai pericolosa che ricorda da vicino il ragionamento surrettizio che ha
portato allo sdoganamento dell'omosessualità. / si può dimenticare il controverso studio intitolato!
8 %eta-8nalNtic 0Oamination of 8ssumed "roperties of hild :eOual 8buse ;sing ollege
:amples pubblicato nel luglio del AJJ= sul prestigioso "sNichological 3ulletin della stessa 8"8! e
redatto dal 5r. 3ruce 2ind del 5ipartimento di "sicologia della Temple ;niversitN! dal 5r. "hilip
Tromovich della Praduate :chool of 0ducation presso la ;niversitN of "ennsNlvania! e dal 5r.2obert 3auserman del 5ipartimento di "sicologia della ;niversitN of %ichigan.
7n quello studio si è ridefinito il concetto di abuso sessuale sui minori)! partendo dalla
considerazione che le classificazioni scientifiche dei comportamenti sessuali devono prescindere
da criteri di ordine legale e morale)! e definendo come alquanto modeste) le conseguenze
derivanti dagli abusi sessuali subiti da minori di ambo i sessi! ritenute comunque non produttive di
conseguenze negative di lunga durata). :econdo i tre accademici! infine! 7l sesso consensuale tra
bambini e adulti! e tra adolescenti e bambini! dovrebbe venire descritto in termini pi, positivi! come
Ksesso adulto-minoreK &adult-minor seO*).
7l fatto è che in tema di pedofilia l'8"8 tende a spostare l'asticella rossa sempre pi, in là! comedimostra l'ultima omerica gaffe sul 5sm-B.
8ncora pi, inquietante è il dibattito che si è svolto lo scorso A9 febbraio presso la Queen's
;niversitN tra il 5r. >ernon QuinseN! professore emerito di psicologia della medesima università e il
5r. Mubert >an Pi4seghem! eO professore di psicologia presso l';niversità di %ontreal! in cui si è
KscientificamenteK sostenuto di come la pedofilia debba essere considerata un orientamento sessuale
paragonabile all'eterosessualità e all'omosessualità. 2oberto %archesini nel suo ottimo articolo
"edofilia Kvariante naturale della sessualità umanaK(! pubblicato su Libertà e "ersona! dà un
esauriente resoconto dell'audizione dei due cattedratici. :econdo %archesini lo scenario appare
segnato6 L'@%: finirà per dichiarare che la pedofilia è una Kvariante naturale della sessualità
umanaK)! e il %inistero per le pari opportunità farà delle campagne per combattere la KpedofobiaK!
mentre nei corsi di educazione sessuale si insegneranno le tecniche con le quali i bambini possono
soddisfare sessualmente degli adulti).
"oich/ non intendono assistere passivamente a questo epilogo da incubo! i Piuristi per la >ita hanno
lanciato un appello a tutte le competenti 7stituzioni "ubbliche affinch/ non vengano introdotte
nell'ordinamento giuridico disposizioni normative tali da attenuare la gravità sociale dell'odioso
fenomeno della pedofilia! n/ vengano adottati provvedimenti giurisdizionali che possano apparire
non rigorosamente severi nei confronti del predetto fenomeno). 0 si sono dichiarati disposti ad
opporsi in ogni sede e con ogni mezzo! a qualunque tentativo di legittimare! per via legislativa o
giudiziaria! ogni forma o espressione riconducibile l'abominevole fenomeno della pedofilia).
Eonte6 La uova 3ussola Quotidiana! A#HA<H<$A? "ubblicato su 3asta3ugie n. ?<=
2E22A./E..E CO. U.DICE..E9 CO.DA..A/O -
http6HH.goleminformazione.itHcommentiHviolenza-sessuale-minori-cassazione.html.>zP7c#EoN9
La assazione ha annullato con rinvio la condanna a B anni solo perch/ i giudici dCappello non
hanno motivato il rifiuto delle attenuanti chieste dalla difesa. La criminologa Luana 5e >ita6 invece
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di seminare panico dobbiamo lavorare sullCeducazione sessuale e affettiva.
8 atanzaro un uomo di sessantCanni! "ietro Lamberti! ha avuto una relazione con una bambina di
AA anni affidata ai servizi sociali dove lavorava lo stesso Lamberti. La ripugnanza che suscita una
relazione sessuale tra un anziano e una bambina! che vive per suo infelice destino in condizioni di
abbandono! è aggravata dal tipo di affidamento totale che immaginiamo avesse nei confronti di
quest'uomo che doveva invece proteggerla. 7l Lamberti pertanto è stato condannato in 8ppello a
cinque anni di reclusione. :econdo la difesa dell'uomo! la orte dC8ppello avrebbe negato la
richiesta di considerare! per la quantificazione complessiva della pena! lCattenuante del Fcaso di
minore gravitàG previsto dall'articolo #$J quater del codice penale. 7noltre! sempre per ottenere una
riduzione della pena! il condannato aveva provato ad offrire come risarcimento alla vittima! come
previsto dal nostro ordinamento! 9$ mila euro. 0' una cifra che la orte di 8ppello ha respinto come
incongrua per il danno psicologico subito dalla bambina senza però indicare e documentare il danno
e il relativo risarcimento considerato eventualmente FcongruoG. Questi gli unici due punti del
ricorso accolti dalla assazione che ha quindi annullato la sentenza rinviando il processo
nuovamente alla orte dC8ppello di atanzaro . 7l giudice di rinvio dovrà in sostanza decidere se
accogliere le due attenuanti e! nel caso! rivedere lCintero trattamento sanzionatorio. La condanna
non è minimamente in discussione. Tuttavia questo tecnicismo assieme all'uscita della notizia
spiegata male dall'unica fonte giornalistica! il Quotidiano della alabria! ha scatenato analisi
grottesche da parte di Libero e il Piornale che hanno trovato ancora una volta il modo per
prendersela con i soliti giudici cattivoni6 F"er la cassazione tra sessantenne e undicenne è amoreG!
Fle stranezze della assazioneG etc! ma dall'altra ha giustamente sollevato una serie di interrogativi
che girano in rete6 dei giudici ritengono che sia ipotizzabile un' attenuante della pena di Lamberti(
ome è possibile( Lo abbiamo chiesto a Luana 5e >ita criminologa e psicoterapeuta. Fhiariamo
innanzitutto che l'uomo non è stato assolto! come ho letto in giro. La condanna per il reato resta. La
assazione si è pronunciata in merito alla pena che si vuole comminare. ioè quanti anni devono
essere( "er l'8ppello sono cinque. La assazione non ha detto affatto che sia sbagliato ha solo
detto6 spiegate meglio il perch/. on è stato motivato in modo congruo il perch/ non si è accettato
il risarcimento che il condannato aveva proposto! e perch/ non si sono considerate le attenuanti
previste in alcuni circostanze nei casi di violenza sessuale. 8nche se sembra cinico dover calcolare
quanto danno ha subito quella bambina dobbiamo tenere presente che la legge FpretendeG queste
definizioni! per questo si usano le perizie. 0 attenzione. ;n conto è la nostra riprovazione - noi lo
vorremmo condannare anche a cento anni - e un conto è la legge. :e si decide che la legge è uguale
per tutti! è uguale anche per quest'uomo che può meritare il pubblico disprezzo! ma deve essere
giudicato correttamente dai tribunali e secondo il nostro regolamento. "erch/ nei media si dice che i
giudici hanno visto i margini Fdi una relazione amorosaG tra l'uomo e la bambina! il che
attenuerebbe le responsabilità di Lamberti(
La difesa aveva posto in rilievo che l'atto sessuale avveniva nell'ambito di Funa relazione amorosaG!
semplicemente per giustificare FtecnicamenteG la richiesta dellCattenuante di Fminore gravitàG! la
violenza carnale! lo stupro! per intenderci! con violenza fisica e coercizione è cosa diversa da una
relazione sentimentale in cui si configura il reato di Fviolenza sessualeG proprio perch/ il nostro
codice non riconosce ai minori di A9 anni la capacità di esprimere il consenso allCatto sessuale. ;natto sessuale tra un adulto e un minore di anni A9 è per il nostro ordinamento è una violenza
sessuale su minore! sempre e comunque. L'informazione nei media dovrebbe spiegare queste cose
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non seminare il panico. on è perfino ovvio che una minore è abusata! a AA anni( osa si deve
dimostrare( erto. %a i distinguo si fanno per calcolare gli anni di reclusione. La nostra normativa
distingue FlC atto sessuale su minore compiuto con violenza o minacciaG &violenza sessuale propria*
e Fatto sessuale su minore consenzienteG&violenza sessuale presunta o impropria*. L'età della vittima
viene suddivisa poi in due fasce6 minore fino a A$ anni o dai A$ ai A9! ma in nessun caso! fino a
quattordici anni! il minorenne può validamente consentire al compimento di atti sessuali. 7nfattiparliamo sempre di reato di violenza sessuale. 7n questa storia! siamo in presenza del reato di
violenza sessuale impropria di minore di età compresa tra i A$ e i A9 anni! e la pena prevista dal
nostro codice penale è la reclusione da B a A$ anni. 7nfatti l'uomo è stato condannato a B anni.
L'ambito è quello della violenza! non è mutato. he ne sarà di questa bambina...( 5a quanto si
apprende dalla sentenza della assazione! la bambina ha una situazione famigliare difficilissima. La
piccola viveva una situazione di privazione emotiva e affettiva6 speriamo che incontri servizi in
grado di tutelarla. "urtroppo i cinque anni di detenzione al suo carnefice o i dieci! i cento anni di
condanna! non cambieranno e non cambierebbero di una virgola la sua storia. :e qualcuno ancora
pensa che introdurre pene a vita funziona come deterrente per i comportamenti criminali! laletteratura scientifica evidenzia il contrario. eanche la pena di morte ha mai funzionato per ridurre
i reati per cui è prevista nei paesi in cui è prevista. 5obbiamo lavorare sulla cultura e
sullCeducazione sessuale! sullCeducazione emotiva e affettiva! degli adulti e dei bambini. "urtroppo
non esistono FagenzieG che realmente si occupano di questo! le distorsioni che ne derivano sono
agghiaccianti. ella mia esperienza da psicoterapeuta ho toccato con mano tantissime storie di
donne che nella loro intimità portano i segni di violenze e abusi da amici! familiari! parenti subiti in
giovanissima età. 7n molti casi hanno vissuti di FcolpaG perch/ in qualche modo si sentivano
FinnamorateG o provavano FpiacereG e non riescono a tollerare i loro i vissuti emotivi e il
contemporaneo ribrezzo per lCabuso subito. 7 giornali che trattano la vicenda della orte diassazione come se fosse l'assoluzione di un pedofilo oltre a essere triste! è gravissima. on vorrei
che qualcuno che volesse molestare una bambina possa pensare a un'assoluzione possibile. Quanto
descritto finora nei media è solo una fantasia basata sull'incapacità di comprendere il linguaggio del
dirittoG.
assazione penale :ezione terza
:entenza 9BADJ = novembre <$A?
&ud. AB-A$-<$A?* 20";33L78 7T8L788 7 @%0 50L "@"@L@ 7T8L78@ L8 @2T0 :;"20%8 57
8::8R7@0 :0R7@0 T02R8 "08L0
omposta dagli 7ll.mi :igg.ri %agistrati6 5ott. :Q;8::@7 laudia - "residente - 5ott. P0T7L0 %ario -
onsigliere - 5ott. E28@ 8medeo - rel. onsigliere - 5ott. @27L78 Lorenzo - onsigliere - 5ott. 28%87 Luca
- onsigliere - ha pronunciato la seguente6 sentenza sul ricorso proposto da6 L.".! nato a &@%7::7:*+ avverso la
sentenza emessa il A$ ottobre <$AA dalla corte d'appello di atanzaro+ udita nella pubblica udienza del AB ottobre <$A?
la relazione fatta dal onsigliere 8medeo Eranco+ udito il "ubblico %inistero in persona del :ostituto "rocuratore
Penerale 5ott. "@L78:T2@ 8ldo! che ha concluso per il rigetto del ricorso+ udito il difensore avv. :alvatore :taiano.
:volgimento del processo A. on la sentenza in epigrafe la corte d'appello di atanzaro confermò la sentenza emessa
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l'AA.<.<$AA dal Pip del tribunale di atanzaro! che aveva dichiarato L.". responsabile del reato di cui agli artt. =A e #$J
quater c.p.! per avere compiuto atti sessuali con ".".! che non aveva ancora compiuto A9 anni! e con le attenuanti
generiche e la diminuente del rito lo aveva condannato alla pena di anni B di reclusione! oltre pene accessorie e
risarcimento dei danni in favore delle parti civili E.8. %.! ".%.! ".L. e ".".. <. L'imputato! a mezzo dell'avv. :alvatore
:taiano! propone ricorso per cassazione deducendo6 A* nullità della sentenza in relazione all'art. ?9 c.p.p.! art. AD= c.p.p.!
comma A! lett. b*! e art. ADJ c.p.p.+ manifesta illogicità della motivazione. 2icorda che con l'appello aveva eccepito la
nullità assoluta del decreto dispositivo del giudizio immediato e degli atti conseguenti! perchè emesso dal Pip che si
trovava in una situazione di incompatibilità per avere già svolto funzioni giudiziali! determinandosi cos1 una
incompetenza funzionale. on era praticabile la ricusazione perchè il decreto fu assunto a sorpresa! senza
contraddittorio. 7n subordine aveva prospettato la illegittimità costituzionale degli artt. ??! ?9! ?D! 9B9! 9BB e 9B# c.p.p.!
rispetto agli artt. ?! <9! <B. JD! AAA! D# &eccesso di delega! per violazione delle direttive alla L. delega n. =A del AJ=D! art.
<! nn. #D e A$9*. L'eccezione - respinta dalla corte d'appello - viene riproposta in questa sede. 5educe che vi era
incompatibilità ai sensi dell'art. ?9 c.p.p.! tra il Pip e il Pup che prescinde dalla emissione di atti definenti una fase o un
grado! in quanto l'incompatibilità consiste nella pregiudicata imparzialità e terzietà del giudice. ella specie! il decreto
di giudizio immediato! costituendo l'esito di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della prova evidente al
fine di consentire la contrazione del processo! non può essere assimilato ad una valutazione sulla ammissibilità della
domanda del "%! ma costituisce un giudizio a tutti gli effetti! tanto che chi emette il provvedimento! alla stessa stregua
di chi emette il decreto di rinvio a giudizio! non può pi, esercitare funzioni di giudicante nel medesimo procedimento.
L'atto posto in essere dal giudice incompatibile è inficiato da vizio di incompetenza funzionale! riguardante la persona
fisica del giudice! da cui deriva una nullità! rilevabile in ogni stato e grado del processo! che giustifica peraltro un
annullamento dell'atto. 7n via subordinata! ripropone la eccezione di legittimità costituzionale degli artt. ??! ?9! ?D! 9B9!
9BB e 9B# c.p.p.! per contrasto con gli artt. ? &eguaglianza*! <9 &effettività della difesa*! <B &naturalità e precostituzione
del giudice*! JD &imparzialità e correttezza degli organi pubblici*! AAA &imparzialità e neutralità della giurisdizione
penale*! D#! eccesso di delega per violazione delle direttive di cui all'art. <! n. #D! &divieto di esercitare reiteratamente le
funzioni di giudice nello stesso procedimento* e n. A$9 della L. d. n. =A del AJ=D &omologazione di tutti gli istituti
processuali ai principi stabiliti per il giudizio*. <* nullità della sentenza in relazione all 'art. 9B? c.p.p.! e contraddittorietàdella motivazione. 2icorda che con l'appello aveva impugnato l'ordinanza del Pup di rigetto della eccezione6 A* di
inammissibilità della richiesta di giudizio immediato avanzata il J.J.<$A$! perchè depositata oltre il termine di J$ giorni
dalla iscrizione eO art. ??B c.p.p.! avvenuta nella specie il <B.$?.<$A$ e comunque di nullità del decreto di giudizio
immediato per essere stato emesso sulla scorta di atti investigativi svolti dopo il termine specificato! in particolare
dell'incidente probatorio svoltosi il <?.$D.<$A$+ <* di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato eO art. 9B?!
comma A ter! perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del
procedimento incidentale in materia de libertate &era stata applicata misura cautelare in carcere in data <<.#.<$A$*. La
corte d'appello ha respinto queste eccezioni con motivazione erronea. 0 difatti! in ordine alla eccezione di cui al punto
A*! l'avere il giudice territoriale regredito la valutazione del Pip in ordine alla richiesta di giudizio immediato ad una
valutazione di KammissibilitàK della domanda implicava un consequenziale inquadramento della sanzione! per l'assenzadei presupposti legali! nel regime della KinammissibilitàK. :e la inammissibilità non viene rilevata in limine! vale la
regola dettata per le impugnazioni dall'art. BJA c.p.p.! comma 9! e può quindi essere dichiarata in ogni stato e grado del
giudizio. on vi è! poi! alcuna causa di sanatoria delle inammissibilità! ne è pensabile un'estensione delle cause di
sanatoria previste per le nullità. La difesa aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di giudizio immediato del "%
per decadenza dei termini di presentazione della richiesta &J$ giorni dalla iscrizione eO art. ??B c.p.p.* ovvero in assenza
anche della perenzione dei termini di impugnazione dinanzi alla corte di cassazione. :i trattava quindi di
inammissibilità. "eraltro è semplicistico l'automatismo di applicazione della nullità a regime intermedio considerandolo
consequenziale alle nullità di cui all'art. AD=! comma A! lett. b*! laddove si distinguono tra i presupposti individuati eO
lege per l'attivazione di detto rito6 l'evidenza probatoria! che evoca un giudizio di valore! distinguendola dai presupposti
la cui assenza è facilmente verificabile per la loro oggettività come il mancato rispetto del termine di novanta giorni!riconducibile all'art. AD=! comma A! lett. c* stante l'evidente violazione del diritto di difesa. La eccepita inammissibilità
della richiesta di giudizio immediato non è poi sanata dalla scelta del rito! che non copre eccezioni irrinunciabili.
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2icorda inoltre che la richiesta del "m ed il provvedimento del Pip si riferivano all'evidenza della prova e non all'ordine
custodiale. "eraltro la richiesta era motivata! in punto di evidenza della prova! sulla scorta di atti &in specie l'incidente
probatorio*! che si acquisivano dopo il termine di J$ giorni dalla iscrizione del L. nel registro degli indagati ed erano
quindi inutilizzabili. 5educe inoltre che non è esatto che la richiesta di giudizio immediato di cui all'art. 9B?! comma A
bis! implica il superamento della valutazione in ordine alla evidenza della prova! giacchè il legislatore ritiene quel
giudizio introitato attraverso il titolo custodiale &cfr. art. <D? c.p.p.* che ne costituisce l'imprescindibile presupposto. ?*
nullità della sentenza per violazione dell'art. #$J quater c.p.! comma 9! e art. A?? c.p.+ contraddittorietà e carenza della
motivazione. Lamenta l'erronea negazione dell'attenuante della minore gravità perchè ritenuta incompatibile con il
danno apoditticamente ritenuto subito dalla minore! e con la condotta in contestazione per la consumazione del rapporto
sessuale! protrattosi nel tempo. 7n sostanza! secondo la corte d'appello! non può essere riconosciuta l'attenuante in
questione perchè vi è stata congiunzione carnale e perchè si tratta di minore di A9 anni. :ono state in tal modo introdotte
oggettive KeccezioniK applicative dell'attenuante di cui all'art. #$J quater c.p.! non previste e non volute dal legislatore.
7noltre! la giustificazione è tautologica. 7n particolare non si è considerato che il fatto è avvenuto nell'ambito di una
relazione amorosa. 9* nullità della sentenza in relazione all'art. #< c.p.! n. #! e art. A?? c.p.+ carenza e contraddittorietà
della motivazione. Lamenta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. #< c.p.! n. #! per avere il L.
formulato prima che iniziasse il giudizio un'offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore! dei
fratelli! di ciascuno dei genitori e del comune di atanzaro. La decisione si basa su affermazioni di principio frutto di
mere supposizioni! quasi ritenendo non ammissibile e riconoscibile l'attenuante in questione per reati di questa specie.
0' poi contraddittoria la motivazione sulla determinazione della pena base. ?. 7n prossimità dell'udienza la difesa ha
depositato motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente i punti relativi alla minore gravità del fatto ed alla offerta reale.
%otivi della decisione A. 7l primo motivo - con il quale si deduce nullità del decreto dispositivo del giudizio immediato
perchè emesso da giudice che si trovava in una situazione di incompatibilità eO art. ?9 c.p.p.! per avere già svolto
funzioni giudiziali - è infondato. Tutto il motivo! invero! si basa sull'assunto che il compito del giudice non si limitava
ad una semplice constatazione della tempestività ed ammissibilità della domanda del "%! bens1 consisteva in un vero e
proprio giudizio sulla base di una valutazione di merito circa l'evidenza o meno della prova prodotta. :i tratta però di un
assunto non esatto! perchè nel caso in esame il giudizio immediato non è stato chiesto e concesso ai sensi dell'art. 9B?c.p.p.! comma A! &ipotesi della sussistenza di una prova evidente*! bens1 ai sensi dell'art. 9BA! comma A bis &ipotesi che
la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare*. @ra! rileva il ollegio che! mentre nella prima
ipotesi il giudice deve effettivamente compiere una valutazione di merito sulla sussistenza o meno di una prova
evidente! nella seconda ipotesi invece non deve effettuare alcuna valutazione di merito! ma si deve limitare a rilevare se
l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare e se non sia trascorso il termine di A=$ giorni dalla esecuzione della
misura. 7n questo caso! quindi! non sono prospettabili &ed infatti non sono state prospettate* situazioni di incompatibilità
che potrebbero incidere sulla imparzialità e terzietà del giudice. 7l motivo deve quindi essere respinto! anche volendo
tenere conto della eccezione del ricorrente che in questo caso! essendo stato il provvedimento emesso a sorpresa! non
sarebbe applicabile il principio costantemente affermato secondo cui i provvedimenti adottati dal giudice che versa in
una situazione di incompatibilità non sono affetti da nullità! in quanto le cause di incompatibilità non incidono suirequisiti di capacità del giudice! costituendo invece motivo di ricusazione! da far valere nei termini e modi previsti dalla
apposita procedura. <. "er la stessa ragione! è infondata anche la richiesta subordinata di sollevare questione di
legittimità costituzionale degli artt. ??! ?9! ?D! 9B9! 9BB e 9B# c.p.p.! in riferimento a diverse norme costituzionali! che
si basa anch'essa sull'assunto inesatto che il giudice! nel disporre il giudizio immediato! avrebbe compiuto una vera e
propria valutazione di merito circa l'evidenza o meno della prova prodotta. La proposta questione di legittimità
costituzionale è infatti irrilevante ai fini del decidere perchè non riguarderebbe comunque l'ipotesi che si presenta nel
caso di specie di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 9B?! comma A bis. La questione inoltre sarebbe
irrilevante anche per la ragione per la quale la orte costituzionale! con ordinanza n. <?= del <$$=! dichiarò
inammissibile per difetto di rilevanza analoga questione - avente ad oggetto l'art. ?9 c.p.p.! comma < bis! in riferimento
agli artt. ? e <9 ost.! nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudiceper le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato -! ossia perchè non viene esplicitato in base a
quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla
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fase anteriore all'emissione del decreto di giudizio immediato. ?. 0' infondato anche il secondo motivo. Quanto alla
dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato perchè depositata oltre il termine di J$ giorni dalla
iscrizione eO art. ??B c.p.p.! e comunque per essere stata fondata su prove inutilizzabili perchè acquisite dopo la
scadenza del termine! va ribadito che nella specie non si è trattato di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 9B?!
comma A! stante l'evidenza della prova! bens1 di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 9B?! comma A bis! nei
confronti di persona che si trovava in stato di custodia cautelare! il quale prescinde dalla presenza di una prova evidente
ed è soggetto solo al termine indicato dal detto comma A bis &A=$ giorni dall'esecuzione della misura* e non al termine
di cui all'art. 9B9 &J$ giorni dalla iscrizione della notizia di reato*. :econdo la giurisprudenza! invero! Kil presupposto
dell'evidenza probatoria! che qualifica l'instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero! non
trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in
stato di custodia cautelareK &:ez. #S! A.D.<$$J! n. ?=D<D! %oramarco! m. <99=$9*+ Kè abnorme! ed è pertanto ricorribile
per cassazione! l'ordinanza con cui il P.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato avanzata dal ".%. nei confronti di
persona agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 9B? c.p.p.! commi A bis e A ter! non per l'assenza dei presupposti previsti
dalla legge! ma per la carenza del requisito dell'evidenza della prova! richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio
immediato di cui all'art. 9B? c.p.p.! comma AK &:ez. #S! <$.A.<$AA! n. DJA<! Puarcello! m. <9J9D#*. 7noltre! K0' abnorme!
perchè determina un'indebita regressione del procedimento! il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento
dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al
".%.! giacchè non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico &art. 9B9 c.p.p.*
attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediatoK &:ez.
AS! <B.A$.<$$D! n. 9#D#A! Pianatti! m. <?=B$#+ conf. :ez. #S! A$.A.<$AA! n! #J=J! ! m. <9JB#?*. 0' quindi irrilevante
ogni considerazione relativa alla utilizzabilità ed evidenza delle prove nonchè al termine di J$ giorni dalla iscrizione
della notizia di reato previsto dal comma A. 9. Quanto alla dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato
eO art. 9B?! comma A ter! perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per
cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate! va ricordato che! secondo la prevalente giurisprudenza
di questa orte! KLa richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti
dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame eprima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva. &Eattispecie nella quale l'ordinanza del tribunale del
riesame non era divenuta definitiva perchè impugnata con ricorso per cassazione*K &:ez. <S! #.9.<$AA! n. AD?#<! aputo!
m. <B$$D=+ conf. :ez. AS! AA.AA.<$A$! n. 9<?$B! 8liic! m. <9J$<?+ :ez. AS! <A.A<.<$AA! n. ??A$ del <$A<! Liotti! m.
<BA=9<+ :ez. <S! AB.#.<$A<! n. ?B#A?! "rezio! m. <B?=J#*. B. 7nfine! per completezza! può comunque ricordarsi che!
secondo la giurisprudenza! KL'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 9AB bis c.p.p.!
benchè sollecitato dall'imputato! determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere
dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato! in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante
della nullità ai sensi dell'art. A=? c.p.p.K &:ez. AS! B.B.<$A$! n. AJJ9=! %erafma! m. <9DB##+ conf. :ez. #S! A.A$.<$$D! n.
99=99! 8rosio! m. <?=$?$+ :ez. #S! A?.A$.<$AA! n. BJ$< del <$A<! 8diletta! m. <B<$#B*. #. 0' invece fondato il terzo
motivo! in quanto è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d'appello ha negato ilriconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. #$J quater! comma 9. La sentenza impugnata!
invero! ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l'atto sessuale consumato dall'imputato costituiva
la forma pi, invasiva e! pertanto! pi, grave di lesione dell'altrui integrità psicofisica+ mentre non rilevava che l'imputato
non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. 0rano poi irrilevanti il consenso della vittima e la
circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell'ambito di una relazione amorosa. iò perchè il fatto che il L.
avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale! che
comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. ;n tale sentimento di affetto! anzi! avrebbe
dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. 7nfine! l'imputato aveva dimostrato
una notevole pervicacia. 7n sintesi! secondo la corte d'appello! al di là delle frasi di stile! l'attenuante in questione non
poteva essere riconosciuta perchè vi era stata congiunzione carnale e perchè si trattava di una ragazza minore degli anniquattordici! il cui consenso non rilevava. L'attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e
non previsti dal legislatore! nonchè di una giustificazione tautologica. 7nvero! esattamente il ricorrente osserva che il
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reato in esame indica senza dubbio un disvalore+ tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori
presuppone che! pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo! si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative!
che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame! come emerge
anche dalle sentenze di merito! l'atto sessuale si inseriva nell'ambito di una relazione amorosa+ e che! sebbene l'abuso
sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica! lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo
stesso modo dell'ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa! atteso che nel primo
contesto derivano pi, contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico. La corte d'appello in sostanza
ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa! e si è limitata a negare l'attenuante per ragioni che però
non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa orte! secondo la quale Kla circostanza attenuante fondata
sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale &art. #$J bis c.p.! comma ?*!
eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima &art. #$J ter c.p.! comma <*! quanto all'ipotesi di
atti sessuali con minorenne di analoga età &art. #$J quater c.p.! comma 9! in relazione all'art. #$J ter c.p.! comma <*. e
consegue che la ricorrenza dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa!
dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo! sulla base dei criteri delineati all'art. A??
c.p.! rispetto all'elemento tipico dell'età inferiore ai dieci anniK &:ez. ?S! J.D.<$$<! n. ?D#B#! apaccioli! m. <<?#D<*+
KLa circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto
della tenera età della persona offesa &nella specie infradecenne*! essendo necessari a tal fine elementi di disvalore
aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. A?? c.p.! comma AK &:ez. ?S! <#.A.<$A$! n. AA$=B! 5.:.! m. <9#9?J*
Kin quanto! seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le
ripercussioni negative sullo sviluppo del minore! non può escludersi che! per le circostanze concrete del fatto! tale
delitto possa manifestare una minore lesivitàK &:ez. ?S! A$.B.<$$#! n. <<$?#! elante! m. <?9#9$*. 7n particolare la
giurisprudenza ha osservato che! premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una pi, lieve
compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore! resta fermo che essa è il risultato di una
valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato! oggettive e soggettive! nonchè degli elementi indicati
nell'art. A?? &:ez. ?S! A.D.JJ! :cacchi+ :ez. ?S! ?.A$.$#! m. <?B$?A*. :i è! peraltro! precisato che! nell'utilizzare i
parametri di cui all'art. A?? c.p.! &ai fini del riconoscimento dell'attenuate speciale in parola*! si deve avere riguardo soloagli elementi di cui al primo comma in quanto! quelli del secondo comma! possono essere impiegati solo per la
commisurazione complessiva della pena &:ez. 9S! 9.B.$D! m. <?BD?$*. 7nvero! poichè l'attenuante in discussione non
risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo! ma concerne la minore lesività del fatto in
concreto rapportata al bene giuridico tutelato! assumono particolare importanza6 la qualità dell'atto compiuto &pi, che la
quantità di violenza fisica*! il grado di coartazione esercitato sulla vittima! le condizioni &fisiche e mentali* di
quest'ultima! le caratteristiche psicologiche &valutate in relazione all'età*! l'entità della compressione della libertà
sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici &:ez. ?S! <J.<.$$! "rillo della 2otonda+ :ez. ?S!
<9.?.$$! 7mprota*. ella specie! la corte d'appello! invece! nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal
ricorrente! ha focalizzato la propria attenzione solo su uno &il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in
un'ottica futura* dei molteplici aspetti da prendere in considerazione+ per di pi,! senza nemmeno dare prova di avereancorato il proprio asserto su emergenze specifiche &s1 che l'assunto si propone quasi come un'affermazione di principio
frutto di mera supposizione*. 7n particolare! la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza
degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa &età e atto sessuale*! ritenendoli incompatibili con la
specificata circostanza! senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla
difesa! quali il KconsensoK! l'esistenza di un rapporto amoroso! l'assenza di costrizione fisica! l'innamoramento della
ragazza. :ul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione
sentimentale all'imputato! anzichè alla ragazza. %anca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla
difesa non possano qualificare la Kminore gravitàK+ nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà
sessuale e al danno arrecato alla minore. D. 0' fondato anche il quarto motivo! essendo effettivamente carente e
contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l'attenuante di cui all'art. #< c.p.! n. #! richiesta per avereil L. formulato prima che iniziasse il giudizio un'offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della
somma di 0uro 9$.$$$!$$+ al fratello della minore della somma di 0uro B.$$$!$$+ di 0uro <.B$$!$$ a ciascuno dei
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genitori e di 0uro B.$$$!$$ nei confronti del comune di atanzaro &che li aveva accettati*. La sentenza impugnata ha
negato l'attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni
interessi! anche di rango costituzionale! oggetto di lesione! sicchè non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo
parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro! ma dovevano considerarsi tutte le componenti del
danno! ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore! attraverso condotte che ne avevano compromesso
il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale! tenuto conto! sotto tale profilo! della condizione di
isolamento in cui la ". aveva vissuto nel corso della relazione con l'imputato e della maturazione di un distorto modello
di rapporti interpersonali! foriero di inevitabili conseguenze sull'assetto di vita della minore. La corte d'appello ha poi
parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato! con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress
posttraumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l'assetto di
vita personale e di relazione! e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia. :i
tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva! perchè si ammette che è mancato qualsiasi accertamento
scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altres1 contraddittoria! perchè si
afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi! sicchè dovrebbe
fondarsi su basi concrete! che però non vengono individuate nè scientificamente accertate. La sentenza impugnata!
invero! non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. %anca comunque
qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta
reale o della manifestata volontà risarcitoria. 0sattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una
affermazione di principio frutto di mera supposizione! quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile
l'attenuante invocata per reati di questa specie. Era l'altro! la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello
con cui si lamentava l'incongruità della sentenza di primo grado! laddove! pur descrivendo la madre come colei che
aveva Kirresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmantiK e il padre come Kfigura assente nella vicendaK! aveva poi
giudicato incongrua la somma offerta. La corte d'appello! infatti! ha respinto la censura con mere illazioni! sostenendo
che i genitori! oltre alla disgregazione familiare! avevano subito Kuna condizione di chiaro patimento personale
derivante non solo dalle serie preoccupazioni! che nell'ottica genitoriale! le vicende della figlia ponevano loro in termini
di corretto sviluppo psico-fisico della minore! ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte edall'assetto di vita della figlia minorenneK. :i è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse
sul punto dalla difesa! che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso
della vicenda che! pur conosciuta dalla madre! si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa! in particolare!
aveva specificamente eccepito6 che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il
risarcimento dei danni+ che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado+ che il
fratellino già non viveva con la sorella+ che la famiglia era già destrutturata prima della comparsa dell'imputato+ che la
solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente! tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe
che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo+ che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte
come risarcimento del danno! compresa quella di 0uro 9$.$$$!$$ offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in
sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni! e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante dadati fattuali concreti! anche per l'inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del
reato. =. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell'ipotesi
attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all'art. #< c.p.! n. #! con rinvio per nuovo giudizio al
giudice del merito. 7l giudice di rinvio! peraltro! dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione
dell'intero trattamento sanzionatorio! nell'ipotesi che accolga entrambe! o anche una sola! delle suddette attenuanti.
L'ultimo motivo di ricorso - con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base - resta
pertanto assorbito! ma non precluso. 7l giudice del rinvio! quindi! anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle
dette attenuanti! dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche
delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in
punto di perimetrazione della pena base! fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenzaimpugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo! anche
perchè il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire Kcomunicazioni protetteK e l'avrebbe indotta a
7/23/2019 Bozza Dossier Pedofilia
http://slidepdf.com/reader/full/bozza-dossier-pedofilia 15/15
costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso.
iò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito! le quali non indicano elementi di prova in
ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale 8.! la quale
al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell'imputato &pag. < della
sentenza impugnata*. J. 7n conclusione! la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla
valutazione sulle richieste attenuanti eO art. #$J bis c.p.! u.c.! ed eO art. #< c.p.! n. #! restando assorbito! ma non
precluso! il motivo relativo alla determinazione della pena base. el resto il ricorso deve essere rigettato. ".Q.%. La
orte :uprema di assazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di
atanzaro limitatamente alle richieste attenuanti eO art. #$J bis c.p.! u.c.! ed eO art. #< c.p.! n. #. 2igetta nel resto il
ricorso. os1 deciso in 2oma! nella sede della orte :uprema di assazione! il AB ottobre <$A?. 5epositato in
ancelleria il = novembre <$A?.
.oe perso%ali: L'articolo qui contestato è il #$J quater! introdotto dall' art. 5, L. 15.02.1996, n.
66, è stato poi modificato dall'art. 6 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con
dcorrn!a dal 02.03.2006. "i s#$ito i d$ articoli in paralllo (a sinistra il prcdnt).
K:oggiace alla pena stabilita dall'articolo #$J bis
chiunque! al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo! compie atti sessuali con persona che! almomento del fatto6
A* non ha compiuto gli anni quattordici+
<* non ha compiuto gli anni sedici! quando il colpevolesia l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui
convivente! il tutore! ovvero altra persona cui! per
ragioni di cura! di educazione! di istruzione! divigilanza o di custodia! il minore e' affidato o che abbia!
con quest'ultimo! una relazione di convivenza.
8l di fuori delle ipotesi previste dall'articolo #$J bis!l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui
convivente! o
il tutore che! con l'abuso dei poteri connessi alla suaposizione! compie atti sessuali con persona minore che
ha compiuto gli anni sedici! e' punito con la reclusioneda tre a sei anni.
on è punibile il minorenne che! al di fuori delle ipotesipreviste nell'articolo #$J bis! compie atti sessuali con
un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici! se ladifferenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
ei casi di minore gravità la pena è diminuita fino adue terzi.
:i applica la pena di cui all'articolo #$J ter! secondo
comma! se la persona offesa non ha compiuto gli annidieci.K.
:oggiace alla pena stabilita dall'articolo #$J bis
chiunque! al di fuori delle ipotesi previste in dettoarticolo! compie atti sessuali con persona che! al
momento del fatto6
A* non ha compiuto gli anni quattordici+
<* non ha compiuto gli anni sedici! quando il colpevole
sia l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui
convivente! il tutore! ovvero altra persona cui! per
ragioni di cura! di educazione! di istruzione! divigilanza o di custodia! il minore e' affidato o che abbia!con quest'ultimo! una relazione di convivenza.
Euori dei casi previsti dall'articolo #$J-bis!l'ascendente! il genitore! anche adottivo! o il di lui
convivente! il tutore! ovvero altra persona cui, perragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore 1 affidato, o che aia
con quest'ultimo una relazione di convivenza, che! conl'abuso dei poteri connessi alla sua posizione! compie
atti sessuali con persona minore che ha compiuto glianni sedici! è punito con la reclusione da tre a sei anni.
on è punibile il minorenne che! al di fuori delle ipotesipreviste nell'articolo #$J bis! compie atti sessuali con
un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici! se la
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
ei casi di minore gravità la pena è diminuita in misuranon eccedente i due terzi.
:i applica la pena di cui all'articolo #$J ter! secondocomma! se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.