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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO
recante:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124,
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Capo I
Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Sezione I
Disciplina dei ruoli
Art. 1
Modifiche agli ordinamenti del personale.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “ruoli” sono inserite le seguenti: “e carriera” e le
lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: “c-bis) carriera dei funzionari”;
b) all'articolo 2 il secondo comma è soppresso;
c) all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola “ruoli” sono inserite le seguenti “e carriera” e le parole:
“dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale” sono sostituite dalle
seguenti: “funzionari”;
2) al comma 2, dopo le parole: “dello stesso ruolo” sono inserite le seguenti: o della stessa
carriera”;
3) il comma 3 è soppresso;
d) all’articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
1) “3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni
di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi
svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi
non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle
attività istituzionali”;
3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel
quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è
attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
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e) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera b) è sostituita dalla seguente: “età non superiore a ventisei
anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste” e la lettera d) è sostituita
dalla seguente: “d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In deroga a quanto previsto dal
comma 1, lettera d), per l’accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” è
sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “ Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del
concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale”;
f) all’articolo 12, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;
g) all’articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,
compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-
direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che
determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi
di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento
del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la
funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali”;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, ultimo periodo,
il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che
nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave
della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione
è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli
94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) all’articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento
di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a
tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo,
individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero
non superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame,
consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente
il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e
successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre
mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo
degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo
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servizio.”;
2) al comma 2, le parole: “Ai concorsi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
“Alle procedure di cui al comma 1”;
3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Per la formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la
qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.”; “4. Gli
assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al
comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo
comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo
concorso.”;
4) al comma 5, le parole: “ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)” sono
sostituite dalle seguenti: “ai partecipanti della procedura di cui al comma 1, lettera a)”;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di
cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami,
le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al
medesimo comma 1.”;
6) al comma 7, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli assistenti capo ammessi al
corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono
in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di
cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.”;
i) all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: “per più di venti giorni, anche se non
continuativi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo superiore ad un quarto delle
giornate di studio” e le parole: “per la partecipazione al concorso” sono sostituite dalle
seguenti: “per la partecipazione alle procedure ivi previste”;
j) all’articolo 24-sexies, le parole: “sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;
k) all'articolo 24-septies, comma 1, le parole “scrutinio per merito comparativo” sono sostituite
dalle seguenti: “scrutinio per merito assoluto” e le parole: “sette anni” sono sostituite dalle
seguenti: “cinque anni”;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: “Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in
quattro qualifiche” sono sostituite dalle seguenti: “Il ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche” e le parole:
“ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti:
“ispettore superiore; sostituto commissario”;
m) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari,
oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i
superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in
caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di
pubblica sicurezza. Sono, principalmente, i diretti collaboratori del personale della
carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e
professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena
responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.”;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari,
che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati,
anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra cui quello
di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro
appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, individuati con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma
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restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
qualifica con diversa anzianità.”;
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel
quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena
pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per
delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di
una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente
comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
n) all’articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: “nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili”, sono
sostituite dalle seguenti; “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno”;
b) alla lettera b), le parole: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili” sono
sostituite dalle seguenti: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno di ogni anno”, le parole “un’anzianità di servizio non inferiore
a sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “un’anzianità di servizio non inferiore a
cinque anni” e l’ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1,
messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni
successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di
cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria
finale.”;
o) all’articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “età non superiore a
ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste”;
p) all'articolo 27-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole “un corso della durata di diciotto mesi preordinato” sono sostituite
dalle seguenti: “un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche
all’acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di
cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice
ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice
ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non
superiore a un anno.”;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “I vice ispettori in prova, al termine del periodo di
prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore,
secondo l’ordine della graduatoria finale.”;
4) al comma 5 le parole “durante i primi dodici mesi di corso” sono sostituite dalle seguenti:
“durante i primi due anni di corso” e dopo le parole: “in servizio di polizia” sono inserite
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le seguenti: “, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d’onore”;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente: “I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi
d’istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3”;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente: “Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso”;
q) all’articolo 28, comma 1, le parole: “oltre al periodo di frequenza del corso di cui all’articolo
27-ter” sono sostituite dalle seguenti: “oltre al primo biennio di corso di cui all’articolo 27-
ter”;
r) l’articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: “art. 31-bis – Promozione alla qualifica di
ispettore superiore “1. L’accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente
una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per
l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”;
s) l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente:
Art. 31-quater
Promozione a sostituto commissario
1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo,
al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia
compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale
si sono verificate le vacanze.”;
t) all'articolo 73, le parole: “ed agli ispettori principali” sono sostituite dalle seguenti: “agli
ispettori capo e agli ispettori superiori”, e le parole: “Al personale con qualifica di ispettore
capo” sono sostituite dalle seguenti: “Al personale con qualifica di sostituto commissario”;
u) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: “al ruolo dei commissari e dei dirigenti” sono sostituite
dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari”, e dopo le parole: “ai vice questori aggiunti”
sono inserite le seguenti: “, ai vice questori”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“ Art.1
Istituzione di ruoli e carriera.
1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero
dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti
ruoli e carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-
scientifica o tecnica:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
d) carriera dei funzionari tecnici;
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
3.I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell’unico settore di
supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono
articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione,
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equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto
logistico-amministrativo.
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove
previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.”;
b) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo la parola: “ruoli” sono aggiunte le seguenti: “e carriera”;
2) al secondo comma, dopo la parola: “ruoli” sono aggiunte le seguenti: “e carriera”
e dopo le parole: “che espleta funzione di polizia,” sono inserite le seguenti: “anche
ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782,”;
c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Ruolo degli agenti e assistenti tecnici.
1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che
assumono le seguenti denominazioni:
agente tecnico;
agente scelto tecnico;
assistente tecnico;
assistente capo tecnico”;
d) all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: “del personale appartenente al ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici: “sono sostituite dalle seguenti: “del personale appartenente al
ruolo degli agenti e assistenti tecnici”;
2) al comma 1, le parole: “degli operatori e collaboratori tecnici” sono sostituite dalle
seguenti: “degli agenti e assistenti tecnici”;
3) al comma 3, le parole “di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo” sono
sostituite dalle seguenti “di assistente tecnico e assistente capo tecnico”;
4) al comma 4, le parole: “di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo” sono
sostituite dalle seguenti: “di assistente tecnico e assistente capo tecnico”;
5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo
tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere
affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità
individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la
qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla
data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianità. . Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del
medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità
degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali”;”.
4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il
personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o
che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La
denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni
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contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.”;
e) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Nomina ad agente tecnico”;
2) il comma 1, è sostituto dal seguente: “1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono
ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle
amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve
le deroghe ivi previste, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria
di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo
l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 3) i commi 3, 4 e 6, le parole: “operatori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “agenti
tecnici”;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: “Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso
e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale”; f) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: “operatore tecnico scelto” sono sostituite dalle seguenti: “agente
scelto tecnico”;
2) al primo comma, le parole: “operatore tecnico scelto” sono sostituite dalle seguenti:
“agente scelto tecnico” e le parole: “operatori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “agenti
tecnici”;
g) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: “a collaboratore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “ad
assistente tecnico”;
2) al primo comma, le parole: “collaboratore tecnico” sono sostituite dalle seguenti:
“assistente tecnico” e le parole: “operatore tecnico scelto” sono sostituite dalle seguenti:
“agente scelto tecnico”;
h) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Art. 11 – Promozione ad assistente capo tecnico. 1.
La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediate
scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.”;
i) l’articolo 20-bis è sostituito dal seguente:
“ Art. 20-bis
Ruolo dei sovrintendenti tecnici”.
1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
vice sovrintendente tecnico;
sovrintendente tecnico;
sovrintendente capo tecnico.
j) all’articolo 20-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: “dei revisori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “dei
sovrintendenti tecnici”;
2) al comma 1, le parole: “dei revisori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “dei
sovrintendenti tecnici”;
3) al comma 3, le parole: “di revisore tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti:
“sovrintendente capo tecnico” e alla fine è aggiunto il seguente periodo; “In relazione
al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
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permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabili individuati con
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le
mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica
rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa
anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale
dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità
degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.”;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il
personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o
che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La
denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.”;
k) gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 20-quater
Nomina a vice sovrintendente tecnico.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della
Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, in ciascun settore professionale, mediante selezione effettuata con
scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di
formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi,
espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo
tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella
qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale
interessato, ove esistano uffici che ne consentano l’impiego in relazione al
nuovo settore e profilo conseguito;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante concorso,
espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in
risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado
di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed
operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche,
riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia
compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.”;
2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei
requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non
inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.”.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1,
lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica,
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l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la
maggiore età.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della
procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla
graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti della procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla
data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla
successiva lettera b).
“6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1,
lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché
le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle
procedure di cui al medesimo comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b),
abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente
tecnico nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con
decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla
data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al
corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a),
precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli
assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il
mantenimento della sede di servizio”;
“Art. 20-quinquies
Dimissione dal corso.
1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20- quater , il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore
ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso
ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è
ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.”;
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1
è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su
proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei
del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza
detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.
m) l’articolo 20-sexies è sostituito dal seguente: “Art. 20-sexies – Promozione a sovrintendente
tecnico. 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto,
mediate scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;
n) l’articolo 20-septies è sostituito dal seguente: “Art. 20-septies – Promozione a sovrintendente
capo tecnico. 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo
aperto, mediate scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;
o) l’articolo 21 è abrogato;
p) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
“Art. 22
Ruolo degli ispettori tecnici.
1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in
cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore tecnico;
ispettore tecnico;
ispettore capo tecnico;
ispettore superiore tecnico;
sostituto direttore tecnico.”;
q) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “degli ispettori
tecnici”;
2) al primo comma, dopo la parola: “profilo” sono aggiunte le seguenti: “o settore” e le
parole “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “degli ispettori tecnici”;
3) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La stessa facoltà può essere esercitata per
disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all’altro di detto ruolo, ove le
esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni
organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.”;
r) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “degli ispettori
tecnici”;
2) ai commi 1 e 3 le parole: “dei periti tecnici” sono sostitute dalle seguenti: “degli ispettori
tecnici”;
3) al comma 4, le parole: “dei periti” è sostituita dalla seguente: “degli ispettori tecnici”;
4) al comma 5, le parole: “qualifica di perito tecnico superiore” sono sostituite dalle
seguenti: “qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico” e dopo
le parole: “in caso di assenza o impedimento.” sono aggiunte le seguenti: “Svolge,
altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche
appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.”;
5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori
tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere
affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità,
individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita,
la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.”.
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o
che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La
denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.”;
s) all’articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: “vice perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “vice
ispettore tecnico”;
2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) le parole vice perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “vice ispettore
tecnico”; 2.2) alla lettera a), le parole: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili
annualmente”, sono sostituite dalle seguenti; “nel limite del cinquanta per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno”;
2.3) alla lettera b), le parole: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili”
sono sostituite dalle seguenti: “nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno”;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1,
messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli
anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).”;
t) all’articolo 25-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole “vice perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “vice
ispettore tecnico”;
2) al comma 1, le parole: “salvo limiti di età stabiliti dal regolamento” sono sostituite
dalle seguenti: “con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, fatte salve restando le deroghe ivi previste” e dopo le parole “o attestato di
abilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea triennale”;
3) al comma 2 le parole “ruolo dei revisori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo
dei sovrintendenti tecnici”;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
a due anni, preordinato anche all’acquisizione della specifica laurea triennale
individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della formazione
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili
professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai
ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di
corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata e d’onore”;
5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8 bis. I vincitori del concorso per l’accesso
alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto quale requisito di
partecipazione il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione
non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di
formazione, superati gli esami previsti e le prove pratiche, accedono alla qualifica di
vice ispettore tecnico”;
6) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del
concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle
mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.”;
7) il comma 10 è sostituito dal seguente:"10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al
termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al
servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le
prove pratiche, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla
frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un
anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, prestano
giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico,
secondo l’ordine della graduatoria finale.”;
u) all’articolo 25-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole “vice perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “vice ispettore
tecnico”;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in
un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è
riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico
titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che
nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e
non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a “buono”. Il trenta per cento dei
posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.”;
3) al comma 2, dopo le parole “ciascun profilo” aggiungere le seguenti: “o settore”;
4) al comma 3, dopo la parola “profili” aggiungere le seguenti: “o settori” e dopo la parola
“profilo” aggiungere le seguenti: “o settore”;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: Con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la
composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui
al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli
esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili
professionali o settori per i quali è indetto il concorso.”;
6) al comma 6, le parole “vice periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “vice ispettori
tecnici”;
v) all’articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), le parole “che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica” sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole: “oltre i quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“oltre i limiti di cui al comma 1”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3) al comma 6, le parole “che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica” sono soppresse;
w) all’articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole “perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “ispettore tecnico”;
2) il comma 1 è sostituto dal seguente: “ La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i
vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica ,
oltre al primo biennio di corso di cui all’articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di
corso di cui all’articolo 25-bis, comma 8-bis.”;
x) all’articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole “perito tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti: “ispettore capo
tecnico”;
2) al comma 1, le parole: “perito tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti: “ispettore capo
tecnico” e le parole: “perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “ispettore tecnico”;
y) l’articolo 31-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 31-bis
Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico.
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente
una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo
tecnico. Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree
previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”;
z) l’articolo 31-quinquies è sostituito dal seguente:
“Art. 31-quinquies
Promozione a sostituto direttore tecnico.
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore
tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica
stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze.”;
aa) all’articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti
tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate,
la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei
funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale pubblica sicurezza.
Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle
funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli
appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo
direttivo tecnico ad esaurimento e della carriera dei funzionari tecnici fino alla
qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni
esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria”.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Ruolo del maestro direttore.
1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è
articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
maestro direttore – direttore tecnico capo;
maestro direttore – direttore tecnico superiore;
maestro direttore – primo dirigente tecnico.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di
concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale
con le responsabilità ad esse attinenti.”;
b) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Ruolo del maestro vice direttore.
1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è
articolato in due qualifiche:
maestro vice direttore – direttore tecnico principale;
maestro vice direttore – direttore tecnico capo.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o
impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione
del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme
di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.”;
c) dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:
“Art. 12-bis
Progressione di carriera del maestro direttore.
1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per
lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla
tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in
sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella
corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”;
d) dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:
Art. 13-bis
Progressione di carriera del maestro vice direttore.
1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità
previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di
cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in
sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella
corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”;”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
e) l’articolo 15-quinquies è sostituito dal seguente:
“Art. 15-quinquies.
Orchestrale primo livello “coordinatore”.
1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo
livello, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere
affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità
individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione
“coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
2. E’ escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che
nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave
della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La
denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.”;
f) l’articolo 28, comma 3, è sostituito dai seguenti:
“3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto
parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella
corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico,
rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della
Banda Musicale.”;
“3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali
ritenuto inidoneo all’espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal
competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può
presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori
tecnici-settore supporto logistico entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica
del provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, e può essere destinato
anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale.”;
g) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“Art. 33
Titolari degli strumenti soppressi.
1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far
parte dell’organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla
cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica
previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B
allegata al presente decreto.”.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 5 è abrogato;
b) all’articolo 7, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Agli
appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari
della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di
ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente
generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.”;
c) all’articolo 8, primo comma, le parole “I medici” sono sostituite dalle seguenti: “Gli
appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia”;
d) all’articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), dopo le parole “e il medico principale” sono inserite le seguenti: “e il
medico veterinario principale”;
2) alla lettera c), dopo la parola “medico” sono inserite le seguenti: “e il medico
veterinario”;
e) all’articolo 20, primo comma, lettera b):
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “per i medici e i medici principali, per i
medici veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente
medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono”;
2) dopo le parole: “dal primo dirigente medico” sono inserite le seguenti: “o dal primo
dirigente medico veterinario”, dopo le parole: “da un primo dirigente medico” sono
inserite le seguenti: “o da un primo dirigente medico veterinario”, dopo le parole: “Il
rapporto informativo è compilato” sono inserite le seguenti: “dal vice questore vicario,
per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi” e dopo le parole: “dal
competente dirigente medico” sono inserite le seguenti: “o medico veterinario”.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo I è sostituito dal seguente: “Titolo I – Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che
espletano funzioni di polizia”;
b) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 1.
Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia
1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle
seguenti qualifiche:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.
Art. 2
Funzioni.
1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all’articolo 1, esercita,
in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti
istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma
responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite
dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.
78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i
risultati conseguiti. Allo stesso è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza
pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario
capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti
istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con
autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale.
Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in
relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del
personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli
appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella
direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale
svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati
conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle
qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità
organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
privilegiando l’impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché
nell’ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e
di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti
specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione
degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice
questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n.
121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai
vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni
vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le
funzioni di autorità di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di
particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con
decreto del Ministro dell'interno, nell'àmbito della relativa dotazione
organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i
vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari
che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza
gerarchica nell’attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti
d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici
aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle
attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun
programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il
compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di
sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.”;
c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis – Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia – 1. L’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al
personale del ruolo degli ispettori.”;
d) all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole “alla carriera dei funzionari di Polizia” sono sostituite dalle
seguenti: “alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico”;
2) al comma 1, il primo periodo è sostituto dal seguente: “L'accesso alla qualifica di
commissario, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o
specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la
partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte
salve le deroghe ivi previste”; 3) al comma 2, le parole: “ed economico” sono soppresse, dopo la parola: lauree” sono
inserite le seguenti: “magistrali o” e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
“Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo
giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all’articolo 5-bis,
comma 2”;
4) il comma 3 è sostituto dal seguente: “3. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono previste le eventuali forme di preselezione per
la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di
composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.”;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel
decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un’età non superiore a
quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra
metà, al restante personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a
cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il
predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato,
nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”.”;
e) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: “per l’immissione nel ruolo dei commissari” sono sostituite
dalle seguenti: “per l’accesso alla qualifica di commissario”;
2) i commi 2 e 4, sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di
commissario ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due
cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia
di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante
la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di
fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d’istituto,
salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d’onore.”;
“4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e
che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due
anni, con verifica finale, finalizzato anche all’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso
dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,
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che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del dipartimento della
pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di
commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente
dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.”;
3) il comma 5 è soppresso;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Le modalità di svolgimento del corso di
formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la
formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché
i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di
tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza”;
f) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
“Art. 5-bis
Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.
1. L’accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1,
lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea
triennale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, con un’età non superiore a 35 anni, il
quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non
inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
nell’aliquota prevista per l’accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso
interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari Il concorso prevede
due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
all’articolo 3, comma 3.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad
indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il
conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una
delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli
da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume
particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione,
anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di
frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 5-ter
Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione
della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche
all’acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree
magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e
modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i princìpi stabiliti
dall' articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso
strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del
corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i
frequentatori non possono essere impiegati in servizi d’istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d’onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto
dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati
nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del
giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di
formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata
dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'àmbito delle
sedi disponibili.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.”;
Art. 5-quater
Dimissioni dal corso di formazione.
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli
obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso.
2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del
personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione
costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la
nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al
comma 2, sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al
medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Art. 5-quinquies
Promozione a commissario.
1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all’articolo 5-ter, si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso
il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di
effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Art. 5-sexies
Promozione a commissario capo.
1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all’articolo 5-quinquies
si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è
ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni
di effettivo servizio nella qualifica.
g) l’articolo 6 è sostituito dai seguenti:
“Art. 6
Promozione a vice questore aggiunto.
1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso
pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del
corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con
esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale
della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario capo;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno,
nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di
formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di
una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 6.
2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita
secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge
presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico
necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1,
lettera a), le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la
formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
“Art. 6-bis
Promozione a vice questore.
1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore
aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”.
h) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7
Promozione a primo dirigente.
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell’ambito dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto
almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze.”;
i) l’articolo 8 è soppresso;
j) all’articolo 9 le parole “abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica” sono
sostituite dalle seguenti: “abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica”;
k) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Art. 10 – Percorso di carriera. 1. Per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso
della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici
con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell’ambito
dell'amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-
direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i
requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.”;
l) all’articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza”
sono inserite le seguenti: “, a dirigente generale tecnico”;
2) al comma 3, le parole: “direttivi e dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti:
“nella carriera dei funzionari”;
m) il Capo II e gli articoli dal 14 al 20 sono soppressi;
n) l’articolo 21 è abrogato;
o) gli articoli 23, comma 6, 24 e 25 sono abrogati;
p) il titolo II è sostituito dal seguente: “Carriera dei funzionari tecnici di Polizia”;
q) il Capo I del Titolo II è sostituito dal seguente: “Carriera dei funzionari tecnici di Polizia”;
r) gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 29
Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia.
1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue
come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
direttore tecnico capo;
direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli
ingegneri e dei fisici, nei settori individuati con decreto del capo della polizia-
direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Art. 30.
Funzioni.
1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla
specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti
ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti
autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso
attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le
connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati
conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici,
con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'àmbito del
settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche
scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico
principale svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente
preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di
competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi
tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle
unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di
collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori
tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e
coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non
riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al
comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della
carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e
laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo
personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in
relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla
qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna
qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto
personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.”
Art. 31
Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia.
1. L’accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia
avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare
i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti
previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione
al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le
deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree
magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali
ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni
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vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame
sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non
inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle
commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal
decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del
prescritto diploma di laurea e con un’età non superiore a quaranta anni, di cui la
metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici, e, l'altra metà al restante personale
di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore
a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il
quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un
giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.”;
s) all’articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: “nei ruoli dei direttori tecnici” sono sostituite dalle
seguenti: “nella carriera dei funzionari tecnici”;
2) al comma 1, le parole: “dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia
di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “un anno presso la scuola superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo
livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei.”, le parole: “per il ruolo” sono sostituite
dalle seguenti: “per la carriera” e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
“Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono
essere impiegati in servizi d’istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o
d’onore.”;
3) al comma 2 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente: “decreto”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione
iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio
operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche
all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 30, comma 3. Il giudizio di
idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore
di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di
direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del
dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d’istituto secondo
le modalità previste dall’articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza
nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”;
5) Il comma 4-bis è soppresso;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
t) l’articolo 33 è sostituito dai seguenti:
Art. 33
Promozione a direttore tecnico capo.
1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non
superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è
ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di
effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.
2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita
secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola
superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è
finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1,
le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-
direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 33-bis
Promozione a direttore tecnico superiore.
1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di
direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica”.
u) l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
“Art. 34
Promozione a primo dirigente tecnico.
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell’ambito dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico
superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze.”;
v) l’articolo 35 è soppresso;
w) all’articolo 36, comma 1, le parole “abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica”;
x) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente: “Art. 36-bis. Nomina a dirigente generale tecnico.
1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui
all’articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella
dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella
A.”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
y) all’articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: “ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici” sono sostituite dalle
seguenti: “alla carriera dei funzionari tecnici” e le parole: ; e le parole: “all’articolo
2, commi 9, ultimo periodo, e 10”, sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2,
comma 3, lettera b), ultimo periodo”; 2) al comma 1-bis, le parole: “i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici” sono sostituite
dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari tecnici”; bb) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati;
cc) il titolo III è sostituito dal seguente: “Titolo III – Carriere dei medici e dei medici veterinari di
Polizia”;
dd) il Capo I del Titolo III è sostituito dal seguente: “Capo I – Carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia”;
ee) l’articolo 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 43
Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia.
1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si
distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario;
ff) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:
“Art. 44
Attribuzioni dei medici di Polizia.
1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in
possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso
ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti
psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di
Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità
ed eventi critici;
d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle
di cui al terzo comma dell’articolo 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di
alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell’Amministrazione;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali
medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
g) provvedono all’accertamento dell’idoneità all’esercizio fisico con finalità addestrativa
all’interno delle strutture sportive dell’Amministrazione, anche con le stesse modalità previste
dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e
fanno parte delle Commissioni Medico-Legali della pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
j) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità e
Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai
benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di
vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e
dell’usura;
k) partecipano al collegio medico-legale di cui all' articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
l) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività
didattica nel settore di competenza;
m) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all' articolo 330 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
n) svolgono accertamenti e attività peritale e medico legale per conto dell’Amministrazione;
o) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, il Dipartimento della
pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private
e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
3. L’attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi
del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e
convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.”;
gg) l’articolo 45 è sostituito dai seguenti:
“Art. 45.
Attribuzioni particolari dei medici di Polizia.
1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti
agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.
2. I medici capo svolgono le funzioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e, quali delegati, possono presiedere
commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari
presso le articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione della pubblica
sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla
qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle
articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in
attuazione dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse
responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
“Art. 45-bis
Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia.
1 I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i
cavalli e i cani della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le
azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
c) provvedono all’accertamento dell’idoneità dei quadrupedi per l’accettazione all’atto
dell’acquisto o per l’individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la
riforma;
d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in
somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di
consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
f) collaborano all’ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine
animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva
dell’amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei
mezzi destinati al loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato attività
didattica nel settore di competenza;
j) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle
proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di
pubbliche calamità ed eventi critici.
“Art. 46.
Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia.
1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di
Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la
carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di
specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici
veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio
professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione
al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato
ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando
le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni
di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale per l’espletamento delle mansioni professionali per i
medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di
accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna
di esse.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai
corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura
di prevenzione.”;
hh) all’articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: “nel ruolo dei direttivi medici” sono sostituite dalle seguenti:
“nelle carriere dei medici e medici veterinari”;
2) al comma 1, dopo la parola “presso” sono inserite le seguenti: “la scuola superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei.”, dopo le parole: “i medici” sono inserite le seguenti: “e i medici
veterinari” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Durante il corso i
frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in
servizi d’istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d’onore.”;
3) al comma 2, la parola: “regolamento” è sostituita dalla seguente: “decreto”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di
formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia,
prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico
veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il
giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d’istituto secondo le
modalità previste dall’articolo 4, comma 8, fermo restando la permanenza nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”;
ii) l’articolo 48 è sostituito dai seguenti:
“Art. 48
Promozione a medico capo e a medico veterinario capo.
1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non
inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è
ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso
della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale,
rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed
è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo
quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola
superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a
perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1,
le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della
graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Art. 48-bis
Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore.
1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il
personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;
jj) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
“Art. 49
Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario.
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico
veterinario si consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la
qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto
almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze.”;
kk) l’articolo 50 è abrogato;
ll) all’articolo 51, comma 1, le parole “abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “abbia compiuto almeno cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica”;
mm) l’articolo 52 è sostituito dal seguente:
“ Art. 52
Aggiornamento professionale e formazione specialistica.
1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all’articolo 44 del presente decreto,
all’aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede
l’Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei
medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente
nell’ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell’amministrazione. Tale elenco
viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato,
nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’articolo 35, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d’intesa con
l’amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per
cento.”;
nn) dopo l’articolo 52 è aggiunto il seguente:
“Art. 52-bis
Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.
1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme
relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali,
fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo
oneroso, nei confronti degli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza
e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa
Amministrazione.”;
oo) all’articolo 53 le parole: “all’articolo 2, comma 9, ultimo periodo” sono sostituite
dalle seguenti “all’articolo 2, comma 3, lettera c), ultimo periodo”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
pp) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:
“Art. 57.
Aggiornamento professionale.
1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle
carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai Titoli I, II e III, il Dipartimento della
pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e
per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle
medesime carriere.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono
stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonché i
criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono
essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative
pubbliche o private.”;
qq) all’articolo 58, comma 4, dopo le parole: “sono conferiti” sono inserite le seguenti: “ai
vice questori aggiunti, ai vice questori,” e dopo le parole: “dirigenti superiori” sono
inserite le seguenti: “e qualifiche corrispondenti”;
rr) all’articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti” sono sostituite dalle
seguenti: “alla carriera dei funzionari”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della progressione in carriera del
personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici,
la commissione di cui al comma 1, è integrata, rispettivamente, dal direttore
centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione,
rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale
e da un dirigente superiore tecnico.”;
3) al comma 3, dopo le parole: “non inferiore a vice questore aggiunto” inserire le
seguenti: “o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici”;
4) al comma 6, le parole: “alle qualifiche di commissario capo e di vice questore
aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto” sono sostituite
dalle seguenti: “alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice
questore, di primo dirigente” e le parole: “primo dirigente” sono sostituite dalle
seguenti: “vice questore aggiunto”;
ss) all’articolo 60, primo comma, le parole: “ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti” sono
sostituite dalle seguenti: “alle carriere di cui al presente decreto”;
tt) all’articolo 61, comma 1, le parole: “dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti” sono
sostituite dalle seguenti: “delle carriere di cui al presente decreto”;
uu) all’articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e dei primi dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “,
dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche
equiparate”;
b) al comma 2, le parole: “e i primi dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “i
primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche
equiparate”;
c) al comma 6, dopo le parole: “di primo dirigente” sono inserite le seguenti:
“, di vice questore e di vice questore aggiunto”;
vv) all’articolo 63, all’inizio del comma 1, è anteposto il seguente periodo: “Per il conferimento
delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice
questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in
carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione.”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
ww) all’articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole “dei ruoli direttivi e dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti:
“delle carriere”;
2) al comma 2, le parole “di ciascun ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascuna
carriera”;
xx) all’articolo 65-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole “dei ruoli direttivi e dirigenziali” sono sostituite dalle
seguenti: “delle carriere”;
2) al comma 6, le parole “del ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “delle carriere”;
3) comma 7, le parole “dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti” sono sostituite dalle
seguenti: “delle carriere”.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Sezione II
Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato
Art. 2
Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato.
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal
2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di
ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro
dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell’articolo 2, comma 5, lettera b),
del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12,
ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
comma 1, lettere a) e b);
b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre
2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per
l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A
del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un
concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme
restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del
medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura
dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, cui alla tabella A del decreto Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all’articolo 3,
comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 335 del 1982,
si provvede attraverso cinque concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di
ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota
derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti per le cinque annualità, oltre a
quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei
sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del
predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima
data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con
una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Per i
successivi quattro concorsi, nell’ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il
cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia,
di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi
previste;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di
1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del
decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di
cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
alla qualifica di vice ispettore, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo
decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso,
con le modalità di cui alla precedente lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018,
riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1 gennaio 2017. Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla
lettera c) sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli
assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei
sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificati dall’articolo 2, comma 2, lettere h) e n), del presente decreto, nonché ai
sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per
merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari
o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio
per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o
superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a
ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
j) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari
o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell’ambito della
disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;
k) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-“sostituti commissari” assumono la
nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all’articolo 31-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo
l’anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all’anzianità nella
denominazione;
l) ai vice sovrintendenti, sovrintendenti, ispettori superiori e sostituti commissari in
servizio al 1 gennaio 2017, che accedono, rispettivamente, alla qualifica di
sovrintendente, sovrintendente capo, sostituto commissario e alla denominazione di
sostituto commissario “coordinatore”, con riduzione di permanenze inferiori a quelle
previste dagli articoli 24-sexies, 24-septies, 31-quater e 26, comma5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono applicate le riduzioni
dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella “ZZZ”;
m) agli assistenti capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione
di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta
anzianità di qualifica;
n) ai sovrintendenti capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari
o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24-ter, comma 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la
denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianità di qualifica;
o) ai sostituti commissari che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari
o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 26, comma 5-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la
35
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianità di qualifica;
p) per i posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 per l’accesso alla qualifica di ispettore
superiore, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 31-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
q) fino all’anno 2026 per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di
cui all’articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è
richiesto il possesso della laurea ivi previsto;
r) con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad
esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche
durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con
funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con
una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si
provvede:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio
2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per
le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l’annualità 2001; 300 per l’annualità
2002; 300 per l’annualità 2003; 300 per l’annualità 2004; 300 per l’annualità 2005. I
vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo
direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a
quella di inizio dei rispettivi cinque corsi di formazione della durata di sei mesi presso
la scuola superiore di polizia, differiti, l’uno dall’altro, di almeno tre mesi,
comprensivi di un periodo applicativo di un mese presso strutture della Polizia di
Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo
direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per
ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente
dell’annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e
quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad
esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione
organica del ruolo dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla
qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire
entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che
potevano partecipare al concorso di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono
nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica
ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di
sei mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo
di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale
di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di
commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione
36
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
degli articoli da 14 a 20 e dall’articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d’esami,
nonché le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento
conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto
il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
s) fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito
dell'età ivi previsto;
t) al 1 gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei
funzionari di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l’anzianità
posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere u) e v);
u) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante
scrutinio per merito comparativo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di vice
questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all’articolo 3,
comma 1, del presente decreto;
v) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice
questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l’anzianità posseduta e
l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto
e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente
decreto. I funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
w) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di
vice questore, il personale di cui alle lettere u) e v) frequenta un corso di aggiornamento
dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all’articolo 6, comma 4, del
medesimo decreto legislativo;
x) in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo
entro il 31 dicembre 2017;
y) sino a quando i commissari capo provenienti dall’aliquota riservata al personale della
carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti
per l’ammissione al concorso per l’accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
per l’accesso alla medesima qualifica, non coperti nell’aliquota riservata al predetto
personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della
carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;
z) in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, sono ammessi anche i vice questori con un’anzianità di
effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni;
aa) nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di
cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
37
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1) il coefficiente di anzianità di cui all’articolo 169, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente
massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non più di
tre anni;
2) il coefficiente complessivo minimo di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l’idoneità alla promozione del personale
delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla
commissione per la progressione in carriera prevista dall’articolo 69 del medesimo
decreto legislativo;
bb) il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale
di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
cc) la disposizione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a
decorrere dal 1 gennaio 2020;
dd) a decorrere dal 1 gennaio 2017:
1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla medesima tabella A, sono
resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un
numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad
esaurimento, di cui alla lettera m);
2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi
indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero
massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento,
di cui alla lettera m);
3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i
relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l’accesso alla carriera dei funzionari,
riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l’utilizzo dei posti indisponibili
nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono
assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione
organica complessiva della carriera dei funzionari;
5) fino all'anno 2026 al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari può
partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il
possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all’anno 2018, per l’accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico,
in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno
riservato al personale di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all’entrata in vigore del presente decreto, in
possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già
destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza;
7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di
polizia è ridotta, entro il 1 gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre
gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto
a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera p), n. 2). Con il medesimo decreto è
gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché della dotazione
organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
ee) alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo
dei sovrintendenti tecnici, si provvede, nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella
A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per
titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30
dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico,
che nel biennio precedente all’anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato la
deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio
complessivo inferiore a buono;
ff) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata
dalla tabella 2, di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli,
da espletarsi anche con modalità telematiche, secondo quanto previsto dall’articolo 25-ter nel
medesimo decreto, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato al personale in possesso di
un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l’esercizio di
professioni tecnico scientifiche e che nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a
“buono”;
gg) con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
tecnici, di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo
tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80
unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, per la frequenza del corso di
formazione; di direttore tecnico; di direttore tecnico principale. All’istituzione del predetto
ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, consistente in una prova scritta e
in un colloquio, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli
ispettori tecnici in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del medesimo decreto
legislativo n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito
superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000,
ad esclusione del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo
di studio che consente l’esercizio dell’attività sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza
giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata
di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine
corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore
tecnico. La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante
scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto dopo sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento
conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il
giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Fermo restando quanto previsto dalla
presente lettera, le modalità attuative sono definite con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore
tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A,
allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all’articolo
3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli
del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono
individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità;
hh) le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere cc), dd) ed ee), sono definite con decreto
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
ii) gli assistenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1
gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;
jj) i vice sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella
precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con
decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico;
kk) i sovrintendenti tecnici capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella
precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con
decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico capo;
ll) gli ispettori capo tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1
gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di
ispettore superiore tecnico;
mm) gli ispettori superiori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica
di sostituto direttore tecnico;
nn) con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-“sostituti direttori tecnici”
assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore
tecnico, di cui all’articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente
all’anzianità nella denominazione;
oo) agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti tecnici, sovrintendenti tecnici, ispettori
superiori e sostituti direttori tecnici, in servizio al 1 gennaio 2017, che accedono,
rispettivamente, alla qualifica di sovrintendente tecnico, sovrintendente capo tecnico e di
sostituto direttore tecnico e alla denominazione di sostituto direttore tecnico
“coordinatore”, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 20-
sexies, 20-septies, 31-quinquies e 24, comma 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella
rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella “WWW”; pp) agli assistenti capo tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella
precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
qq) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella
precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all’articolo 24-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
rr) ai sostituti direttori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella qualifica
pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24, comma 5-
40
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la
denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianità di qualifica;
ss) agli orchestrali primo livello che al 1 gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella
qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 15-
quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è
attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianità di qualifica;
tt) con decorrenza 1 gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ee), dd) e ff), accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli
ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del
settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli
superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale
previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore
sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui
alle lettere ee), dd) e ff), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e
sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico,
continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda
alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste,
permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel
precedente ruolo;
uu) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera aa) è ridotta, dal 31
dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a
852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata
dalla tabella 2 allegata al presente decreto sono determinate con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro il 30 giugno di ciascun
anno;
vv) i direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico
superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell’ambito della dotazione organica
complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella
2, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto;
ww) i direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di
direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l’anzianità
posseduta e l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di direttore
tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all’articolo 3,
comma 1, del presente decreto. I funzionari tecnici, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in
sovrannumero, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; xx) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore
tecnico superiore, il personale di cui alle lettere tt) e uu) frequenta un corso di aggiornamento
dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo
41
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all’articolo 6, comma 4, del
medesimo decreto legislativo;
yy) in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con
decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, sono ammessi anche i direttori tecnici
capo con un’anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici
di almeno diciassette anni;
zz) il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente
generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;
aaa) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell’accesso alla qualifica di medico
principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei
sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli articoli 47e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel
testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;
bbb) al 1 gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei
direttivi e dei dirigenti medici di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
transita nella carriera dei medici di cui all’articolo 43 del medesimo decreto legislativo,
mantenendo l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la
corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere zz) ed
aaa);
ccc) i medici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante
scrutinio per merito comparativo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di medico
capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all’articolo 3, comma 1, del
presente decreto;
ddd) i medici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico
capo nella nuova carriera dei medici, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo,
nell’ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista
dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. I funzionari
medici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla
qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell’articolo 48 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; eee) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico
superiore, il personale di cui alle lettere zz) e aaa) frequenta un corso di aggiornamento
dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all’articolo 6, comma 4, del
medesimo decreto legislativo;
fff) in deroga a quanto previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con
decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, sono ammessi anche i medici capo con
un’anzianità di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei
sanitari di almeno diciassette anni; ggg) il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di
dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3 allegata al presente decreto;
42
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
hhh) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro direttore della banda musicale della Polizia
di Stato assume la qualifica di maestro direttore – primo dirigente tecnico, corrispondente a
quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,
con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
iii) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di
Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a
quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
jjj) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a
partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento
dell’emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della
Banda Musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla
ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l’organico complessivo
previsto dall’articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso
straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell’organico della Banda Musicale,
anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del
concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di
esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della
graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli
17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 250 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli
previsti dall’articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno
straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio presso la banda musicale per
le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L’anzianità di servizio nel ruolo
degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla
data della nomina nel ruolo stesso;
kkk) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della
Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo
corrispondente a quella di direttore tecnico capo della carriera funzionari tecnici della Polizia
di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
lll) le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre, n. 334, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si
applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Disposizioni comuni per la Polizia di Stato.
1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e
338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presene decreto. Le tabelle A),
B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono
sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9,
allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei
rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni
per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei
sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente
articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di
soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque
causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
43
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all’ampliamento della dotazione organica del ruolo dei
sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei
ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto non regolamentare del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun
anno, assicurando l’invarianza di spesa.
4. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-
ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-
bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 2016, n. 177.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6-bis, comma 7, 24-quater,
comma 6, 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli
articoli 5, comma 8, 24-quater, comma 2, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, comma 3, e 4 comma 6, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Per la partecipazione ai concorsi per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di
studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
7. Il titolo per l’accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all' articolo 703 e all’articolo 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa
data.
8. All’articolo 2150, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “all’articolo
881”, sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 881 e 1084.”.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.
89.
10. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, dopo le parole: “sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego” sono aggiunte
le seguenti: “, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme
oro”, istituito nell’ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.”.
11. Nel ruolo d’onore di cui all’articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto
anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei
corrispondenti ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto
compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese
quelle relative all’applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.
12. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalità per l’impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi
“Polizia di Stato-Fiamme oro”, nell’ambito dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici, del personale
inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di
quello che accede al ruolo d’onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in
relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportici, in
44
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive
nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme oro”, firmatari di apposite
convenzioni con il Comitato Italiano Paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai
fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei
medesimi ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi “Polizia
di Stato-Fiamme oro”.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 1, comma 261, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
14. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono
mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure
concorsuali.
15. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
16. Sino al 31 dicembre 2027, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei
ruoli, nonché alle esigenze di funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il
Ministro dell’interno è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni
qualifica dei ruoli e carriere della Polizia di Stato, i tempi minimi di permanenza nelle qualifiche
per l’ammissione agli scrutini e le permanenze minime nelle qualifiche in cui le promozioni sono
conferite mediante scrutinio per merito assoluto, fermi restando i volumi organici complessivi.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CAPO II
Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri Modificazioni all’ordinamento del personale dell’Arma dei Carabinieri
Sezione I
Dotazioni e ruoli
Art. 4
Dotazioni complessive
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 800:
1) al comma 1, la parole «complessiva» è sostituta dalla parola «organica», le parole «dei ruoli
normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e le parole «4.188» sono sostituite
dalle parole «4.207»;
2) al comma 2, le parole «e dei periti è fissata in 30.979» sono sostituite dalle parole «è di
30.956» e le parole «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti
superiori» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite
dalle parole «è di 21.701»;
4) al comma 4, la parola «dotazione» è sostituita dalla parola «consistenza», le parole «e degli
operatori e collaboratori è costituita da 65.464» sono sostituite dalle parole «è di 58.877»;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«6. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando il volume
organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di
adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
economicità dell’azione amministrativa.»;
b) all’articolo 826, al comma 1:
1) le parole «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle parole «505 unità»;
2) alla lettera a), la parola «colonnelli» è sostituita dalle parole «generali di brigata»;
3) alla lettera b), le parole «5» sono sostituite dalle parole «6»;
4) alla lettera d), le parole «170» sono sostituite dalle parole «169»;
5) alla lettera e), le parole «159» sono sostituite dalle parole «157»;
6) alla lettera f), le parole «170» sono sostituite dalle parole «171»;
c) all’articolo 827, comma 1:
1) alla lettera e), le parole «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla parola «ispettori»;
2) alla lettera f), le parole «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalle parole
«sovrintendenti»;
d) all’articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola «subalterni» è sostituita dalla parola
«inferiori»;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
e) all’articolo 829, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) generale di divisione o brigata: 1;
b) ufficiali inferiori: 17;
c) ispettori: 76.»;
f) all’articolo 830, comma 1:
1) la parola «2.000» è sostituita dalla parola «1.000»;
2) alla lettera a), la parola «colonnelli» è sostituita dalla parola «generali di brigata»;
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) colonnelli: 1;»;
4) alla lettera b), la parola «3» è sostituita dalla parola «5»;
5) alla lettera c), la parola «3» è sostituita dalla parola «2»;
6) alla lettera d), la parola «232» è sostituita dalla parola «132»;
7) alla lettera e), la parola «91» è sostituita dalla parola «40»;
8) alla lettera f), la parola «1.670» è sostituita dalle parole «819»;
g) all’articolo 2212-quater:
1) al comma 1, le parole «, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2214-quater, commi
da 15 a 19,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«2. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all’articolo 2212-bis,
comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo
800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori.
3. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all’articolo 2212-
bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei
sovrintendenti.
4. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui
all’articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri
dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità
del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.
5. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all’articolo 2212-bis,
comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti.
6. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all’articolo 2212-bis,
comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori.
7. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui
all’articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri
dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità
del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».
Art. 5
Ruoli
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 821:
1) al comma 1:
1.1.) lettera b) la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale»;
1.2.) lettera c), la parola «logistico» è soppressa;
1.3.) la lettera c-bis) è soppressa;
2) al comma 2:
1.1) la parola «logistico» è soppressa;
1.2) lettera a), le parole «, specialità» sono sostituite con la parola «e»;
1.3) lettera b), le parole «e psicologico» e «, specialità psicologia» sono soppresse;
1.4) lettera c), dopo la parola «sanitario» sono inserite le parole «e psicologico» e dopo la
parola «veterinaria» sono aggiunte le parole «, specialità psicologia»;
b) all’articolo 822:
1) nella rubrica, le parole «-logistico» sono soppresse;
2) al comma 1, le parole «-logistico» sono soppresse;
c) all’articolo 823, comma 1:
1) alla lettera b) la parola «22» è sostituita dalla parola «24»;
2) alla lettera c) la parola «80» è sostituita dalla parola «82»;
3) lettera d) la parola «465» è sostituita dalla parola «470»;
d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati;
e) all’articolo 915, al comma 2 le parole «prevista dall’articolo 916» sono soppresse;
f) all’articolo 952, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«4. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e
carabinieri dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato
per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di
cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero
della difesa, secondo modalità e procedure di cui all’articolo 930. Nei riguardi del personale
transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di
destinazione».
Sezione II
Ruoli degli ufficiali
Art. 6
Reclutamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 651:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1) nella rubrica, dopo le parole «dei ruoli normali» sono inserite le parole «dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
2) al comma 1, dopo le parole «dei ruoli normali» sono inserite le parole «dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
b) dopo l’articolo 651 è inserito il seguente:
«Art.651-bis COM
Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti,
con il grado di sottotenente:
a) da coloro che hanno frequentato l’accademia militare e che hanno completato con esito
favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato
nell’ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno
superato il cinquantacinquesimo anno di età;
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non
direttivi e non dirigenti dell’Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo
giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell’ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non
hanno superato il quarantesimo anno di età.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a) nominati sottotenenti, secondo l’ordine di precedenza fissato dalle lettere del comma 1,
con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell’accademia
militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso applicativo.
3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»;
c) all’articolo 662, al comma 1, le parole «1/13» sono sostituite dalle parole «1/26»;
d) l’articolo 663 è abrogato;
e) all’articolo 664:
1) alla rubrica le parole «-logistico» sono soppresse;
2) al comma 1:
1.1) le parole «-logistico» sono soppresse;
1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti
che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di
servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto
dal bando di concorso.»;
f) all’articolo 664-bis, al comma 1, lettera b):
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1) dopo le parole «i militari » sono inserite le parole «in servizio permanente»;
2) le parole «superiore alla media» sono sostituite dalla parola «eccellente»;
g) all’articolo 665, al comma 1, la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale» e le parole
«-logistico» sono soppresse;
h) all’articolo 666:
1) al comma 1, le parole «e speciale» sono sostituite dalle parole «, forestale e tecnico»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale
non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali
inferiori del medesimo ruolo.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo tecnico
non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del
medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»;
4) al comma 3-bis, la parola «ottavo» è sostituita dalla parola «nono» e le parole «di detto»
sono sostituite dalle parole «del medesimo»;
i) all’articolo 667, al comma 1, le parole «e nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri» sono
soppresse;
l) all’articolo 668, al comma 1, la lettera d) è soppressa;
m) all’articolo 670, al comma 1, le parole «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale dell’Arma dei carabinieri» sono soppresse;
n) all’articolo 676, al comma 1, le parole «, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri»
sono sostituite dalle parole «e dell’Aeronautica militare»;
o) all’articolo 678:
1) al comma 5, le parole «-logistico» sono soppresse;
2) il comma 6 è abrogato;
Art. 7
Formazione e addestramento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 722:
1) al comma 1, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle parole «due anni»;
2) al comma 2, dopo la parola «ruolo» sono inserite le parole «, se appartenenti all’Esercito
italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare» e dopo la parola «anno» sono inserite le
parole «, se appartenenti all’Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che
terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
b) l’articolo 734 è sostituito dal seguente:
«Art. 734
Corso di applicazione e corso di perfezionamento
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l’accademia
militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di
un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento
della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di
anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le
norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di
perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali
carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale,
sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fermo
restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell’art. 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione
per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità
attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che
superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al
posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
c) all’articolo 735:
1) al comma 1, dopo la parola «prescritto» sono inserite le parole «sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole «1-bis» sono sostituite dalla parola «3» e dopo le parole «pari
grado,» sono inserite le parole «che ha frequentato l’accademia militare,»;
d) l’articolo 736 è sostituito dal seguente:
«Art. 736
Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale
1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e
appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso
di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo
ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita
secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere
a) e b), dell’art. 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due
anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono
promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto
corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo
per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute,
sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
turno.
51
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio.»;
e) all’articolo 737:
1) nella rubrica, le parole «-logistico» sono soppresse;
2) al comma 1:
1.1) le parole «-logistico» sono soppresse;
1.2) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «due anni»;
f) all’articolo 738:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all’atto dell’ammissione al corso
applicativo di cui all’articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall’inizio
del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
2) al comma 3, le parole «-logistico» sono soppresse;
g) all’articolo 740, comma 1, lettera c), la parola «sottotenenti» è sostituita dalla parola «tenenti»,
le parole «ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente» sono soppresse e le parole «-logistico»
sono sostituite dalle parole «o forestale»;
h) l’articolo 749 è abrogato;
i) all’articolo 755:
1) al comma 1:
1.1) le parole «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalla parole «dei ruoli
normale, forestale e tecnico»;
1.2) le parole «l’acquisizione» sono sostituite dalle parole «il miglioramento»;
1.3) dopo le parole «assolvimento delle funzioni» è aggiunta la parola «dirigenziali»;
2) al comma 3, dopo la parola «frequenza» sono inserite le parole «anche con modalità
telematica».
Art. 8
Stato giuridico e impiego
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 855:
1) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono inserite le parole «dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
2) il comma 2 è abrogato;
b) dopo l’articolo 855 è inserito il seguente:
«Art.855-bis COM
Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l’Arma dei carabinieri
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali
dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando
prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando
sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando
ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi
minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando
sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale,
allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i
periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli
ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale,
allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i
periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità
di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che
attribuiscono l’incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»;
c) all’articolo 908, comma 1, le parole «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle
parole «l’articolo 906 si applica»;
d) all’articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola «speciale» è sostituita dalla parola
«forestale» e le parole «-logistico» sono soppresse;
e) all’articolo 944, comma 1, le parole «, della Marina militare e dell’Arma dei carabinieri» sono
sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»;
f) all’articolo 963, comma 1, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e
psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
g) all’articolo 964, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico,
specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
h) all’articolo 965, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico,
specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria».
Art. 9
Avanzamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1045, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «da un generale di» sono inserite le parole «di corpo d’armata o
di» e le parole «o di brigata» sono sostituite dalle parole «del ruolo normale»;
2) alla lettera c), dopo la parola «cinque» sono inserite le parole «generali di brigata o»;
3) la lettera d) è soppressa;
4) alla lettera e), dopo le parole «da un» sono inserite le parole «generali di brigata o»;
5) alla lettera e-bis), dopo le parole «da un» sono inserite le parole «generali di brigata o»;
b) dopo l’articolo 1097, è inserito il seguente:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
«Art.1097-bis
Forme di avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. L’avanzamento degli ufficiali avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata,
generale di divisione e generale di corpo d’armata.»;
c) all’articolo 1226-bis, comma 1, le parole «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e
forestale» sono soppresse;
d) all’articolo 1231, comma 1:
1) dopo la parola «laurea» è inserita la parola «magistrale»;
2) dopo la parola «capitano» sono inserite le parole «sono collocati nella categoria del
complemento con obbligo di ultimare l’eventuale periodo residuo di ferma contratta»;
3) le lettere a) e b) sono soppresse;
e) all’articolo 1269, il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma
dei carabinieri, ai fini dell’avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi
di servizio.»;
f) il quadro I della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) allegata al
presente decreto;
g) il quadro II della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) allegata al
presente decreto;
h) il quadro III della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) allegata al
presente decreto;
i) il quadro IV della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IV allegata al presente decreto;
l) il quadro V della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro V allegata al presente decreto;
Art. 10
Personale delle bande musicali
1. All’articolo 1512, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, la parola «speciale» è sostituita dalle parole «normale».
Sezione III
Ruolo degli ispettori
Art. 11
Reclutamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 679:
1) al comma 1, le parole «e ispettori» sono soppresse;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
2) al comma 1, lettera b), le parole «o sovrintendenti » sono soppresse;
3) dopo il comma 2 è inserito il comma «3. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell’Arma dei
carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo
sovrintendenti;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e
carabinieri.»;
b) l’articolo 683 è sostituto dal seguente:
«Art. 683
Alimentazione del ruolo degli ispettori
1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al
superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento di apposito
corso della durata non inferiore a mesi sei.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 3, lettere b) e c),
sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell’altro concorso.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono
idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686,
comma 1, lettera e);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a
due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente
nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e) non sono stati comunque già dispensati d’autorità dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall’articolo 679 è :
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 3,
lettera b);
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 3, lettera c).
6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 3, l’individuazione e
la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze
nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto
ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
a) per il concorso di cui all’articolo 679, comma 3, lettera a), il numero dei posti degli
ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per
cento dei posti da mettere a concorso;
b) nell’ambito di ciascun concorso di cui all’articolo 679, comma 3, lettere b) e c), il numero
dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura
comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato
che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per
la rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme
contenute nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al
capo VI del presente titolo.»;
c) l’articolo 685 è sostituito dal seguente:
«Art. 685
Ammissione al corso superiore di qualificazione
1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli
appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo
sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
a) ai sensi dell’articolo 679, comma 3, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli,
previo superamento degli adempimenti previsti dall’articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al
quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata
con decreto ministeriale;
b) ai sensi dell’articolo 679, comma 3, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria
formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall’articolo 686, comma 2, e
i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione è
stabilita nel bando di concorso.
3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all’articolo
687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel
limite delle vacanze nell’organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono
stabiliti con decreto ministeriale.»;
d) all’articolo 687, comma 1, lettera d), le parole «maresciallo aiutante» sono soppresse;
e) all’articolo 694, comma 1, lettera d), le parole «maresciallo aiutante» sono soppresse;
f) all’articolo 696:
1) al comma 1, le parole «685, comma 2» sono sostituite dalle parole «683, comma 4»;
2) al comma 3, la parola «dalla» è sostituita dalle parole «dal giorno successivo alla».
Art. 12
Formazione e addestramento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 765:
1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 3»
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
2) al comma 3, le parole «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «comma 3, lettere b)
e c)» e la parola «annuale» è sostituta dalle parole «superiore di qualificazione»;
b) all’articolo 767, la parola «annuale» è sostituita dalle parole «superiore di qualificazione».
Art. 13
Compiti
1. All’articolo 848 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte le parole «La carriera del ruolo marescialli ha sviluppo direttivo.»;
b) al comma 3:
1.1.) le parole «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle
parole «luogotenenti e i marescialli aiutanti»;
1.2.) le parole «coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle
parole «svolgono in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di
indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al
ruolo degli ispettori.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità
fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
Art. 14
Stato giuridico
1. All’articolo 1004, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010 le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla parola «luogotenenti».
Art. 15
Avanzamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1291:
1) al comma 1:
1.1.) lettera d), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse;
1.2.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) luogotenente»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.»;
b) all’articolo 1292:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) a scelta, per i gradi di maresciallo aiutante e luogotenente.».
2) la lettera c) è soppressa;
c) all’articolo 1293:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1) al comma 1, le parole «, per l’avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle parole «è stabilito in:
a) 8 anni per l’avanzamento a maresciallo aiutante;
b) 8 anni per l’avanzamento a luogotenente.»;
2) il comma 2 è abrogato;
d) l’articolo 1294 è sostituito dal seguente:
«Art. 1294
Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli capo
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo capo a
maresciallo aiutante sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità
organizzativa individuata, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o
maresciallo ordinario.
2. Le posizioni di impiego utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al
comma 1 sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri.»;
e) l’articolo 1295 è sostituito dal seguente:
«Art. 1295
Avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante
1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo aiutante sono così determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso
al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di
compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293;
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento
all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di
essi:
1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo
minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli
capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due
anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293, prendendo
posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno,
secondo la norma della lettera b), numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’articolo 1051,
nell’avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito
nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità
indicate nel comma 1.»;
f) dopo l’art 1295 è inserito il seguente
«Art.1295-bis
Avanzamento a scelta al grado di luogotenente
1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono
promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.
2. All'avanzamento «a scelta» al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da
conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a
1/47 dell’organico del ruolo ispettori e periti dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800,
comma 2.
4. La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i marescialli aiutanti di cui al comma 1
secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il
comando della tenenza e della stazione territoriale.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
minimo di anzianità di permanenza previsto all’articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il
personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell’anno in cui risulta
utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»;
g) all’articolo 1296, le parole «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle parole «luogotenenti» e la parola «speciale» è sostituita dalle parole «normale»;
h) l’articolo 1324 è abrogato;
i) dopo l’articolo 1325 è inserito il seguente:
«Art. 1325-bis
Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell’Arma dei carabinieri
1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte
dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai luogotenenti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della
«rimprovero».
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo
di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la
stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa
impeditiva, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal
giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Art. 16
Personale delle bande musicali
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, l’articolo 1522 è
sostituto dal seguente:
«Art. 1522
Attribuzione della qualifica di luogotenente
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Le disposizioni sulla promozione a luogotenente e sull’attribuzione della qualifica di carica
speciale di cui agli articoli 1295-bis e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto
compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.».
Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti
Art. 17
Reclutamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 690 è sostituito dal seguente:
« Art. 690 COM
Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti
1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:
a) nel limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed
esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
b) nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli
riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare con un’anzianità minima di 10 anni
nel ruolo.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al
numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui ai comma 1, lettera b), compresa la
definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle
graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene
esclusivamente mediante concorsi interni.
5. I concorsi interni di cui al comma 3 sono riservati:
a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in
servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo;
b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente
che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.»;
b) all’articolo 692:
1) al comma 1, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4», dopo le parole
«concorso per titoli» sono aggiunte le parole «riservato agli appuntati scelti» e le parole
«aggiornamento e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4», le parole «esame
scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle parole «esami, riservato» e la parola
«sette» è sostituita dalla parola «quattro»;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3) al comma 3, le parole «L’esame scritto» sono sostituite dalle parole «Gli esami» e le parole «,
consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle parole «sono
volti»;
4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«f) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico
equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»;
6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da
riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non
inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di
posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti
disponibili.»;
Art. 18
Formazione e addestramento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 775 è sostituito dal seguente:
«Corso di formazione professionale
1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui
all’articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di
aggiornamento e formazione professionale, di durata non inferiore a un mese Il superamento del
corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione
d’esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o dall’autorità da questi delegata.
3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno
termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 776.»;
b) l’articolo 776, al comma 1:
1) la parola «2» è sostituita dalla parola «4»;
2) la parola «vicebrigadiere» è sostituita dalle parole «vice brigadiere».
Art. 19
Compiti
1. All’articolo 849 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in
caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite con le parole «nonché attribuito il
comando di piccole unità»;
b) al comma 3, le parole «il comando di piccole unità» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica
speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».
Art. 20
Stato giuridico
1. All’articolo 979 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola «marescialli» sono inserite le parole «e dei vice brigadieri»;
b) al comma 1, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le parole «e i vice brigadieri
promossi a conclusione del corso di cui all’articolo 776».
Art. 21
Avanzamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1297, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;
b) all’articolo 1298, comma 1, le parole «avviene:» sono sostituite dalle parole «ai gradi di
brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.» e le lettere a) e b) sono soppresse;
c) l’articolo 1299 è sostituito dal seguente:
«Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a
brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.»;
d) l’articolo 1300 è abrogato;
e) dopo l’articolo 1325-bis è inserito il seguente:
«1325-ter
Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell’Arma dei carabinieri
1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della commissione di cui all’articolo 1047, ai brigadieri capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del
«rimprovero».
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo
di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la
stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa
impeditiva, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal
giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Sezione V
Ruolo degli appuntati e dei carabinieri
Art. 22
Formazione e addestramento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa;
b) all’articolo 707:
1) al comma 1, lettera b), le parole «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono
sostituite dalle parole «di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2. Il titolo di studio richiesto per l’arruolamento nei gruppi sportivi di cui all’articolo 1524 è il
diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
c) all’articolo 708, al comma 1, le parole «A detto personale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 973, comma 2-bis.» sono soppresse;
d) all’articolo 783, comma 1, la parola «arruolamento» è sostituita dalle parole «inizio del corso».
Art. 23
Compiti
1. All’articolo 850 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore
responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».
Art. 24
Avanzamento
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1310, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2. All’appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»;
b) all’articolo 1311:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1) al comma 1, le parole «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle parole «quattro anni e
sei mesi di anzianità nel grado»;
2) al comma 3, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro»;
3) al comma 4, le parole «di servizio o» sono soppresse e le parole «sentito il parere della» sono
sostituite dalle parole «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell’articolo 1056 dalla»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«5. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno.
Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel
quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi
con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati
portati in avanzamento.»;
c) dopo l’articolo 1325-ter è inserito il seguente:
«Art. 1325-quater.
Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell’Arma dei carabinieri
1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, agli appuntati scelti che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del
«rimprovero».
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo
di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la
stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa
impeditiva, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal
giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Sezione VI
Ordinamento dell’Arma dei carabinieri
Art. 25
Cambio di denominazione dei gradi
1. L’articolo 173 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, è sostituito dal seguente:
«Art. 173 COM
Organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri
1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonché
assicurano la gestione della disciplina e l’attività ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti
da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e
competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi
provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se
appartenenti ad altre organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le
funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità
dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella
provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in
rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la
responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di
contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei
compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello
locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività
istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione
alla rilevanza dell’impegno operativo, da luogotenente, maresciallo aiutante o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce
riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di
rispettiva competenza.».
Art. 26
Qualifiche di pubblica sicurezza
1. All’articolo 179 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I luogotenenti e i marescialli aiutanti, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di
questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».
Sezione VII
Norme di coordinamento, transitorie e finali
Art. 27
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento.
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti:
«Art.2196-ter
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell’Arma dei
carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all’articolo 800, al fine della
progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, le immissioni nel
ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione
dell’andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come
determinatesi all’esito dei transiti di cui all’articolo 2214-quinquies.
2. Fino all’anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 651-bis,
comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d’età;
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell’ultimo quinquennio.
3. Fino all’anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 651-bis,
comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di
età;
b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell’ultimo biennio.
3. Fino all’anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c),
non possono partecipare i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri appartenenti
ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.»;
«Art.2196-quater
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri
1. Fino all’anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri
dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all’articolo 664-bis, comma
1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.»;
«Art. 2196-quinquies
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell’Arma dei carabinieri
1. Fino all’anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall’articolo 685 possono essere
incrementati in deroga a quanto previsto dall’articolo 679, comma 3, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà;
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti,
promosso al termine del corso di cui all’articolo 685, non si applica l’articolo 979;
d) in deroga al requisito richiesto dall’articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione
al concorso interno previsto dall’articolo 679, comma 3, lettera c), il titolo di studio richiesto è
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;
b) dopo l’art. 2199 è inserito il seguente:
«Art. 2199-bis
Regime transitorio per l’arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Il titolo di studio per l’accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all’articolo 706 non
è richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in
servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»;
c) l’art. 2203-ter è abrogato.
Art. 28
Disposizioni transitorie in materia di formazione.
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola «normale» sono inserite le parole «di cui
all’articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»;
b) dopo l’articolo 2206-bis è inserito il seguente:
«Articolo 2206-ter
Formazione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 può partecipare al
concorso di cui all’articolo 679, comma 3, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di
cui all’articolo 683, comma 4, lettera a).».
Art. 29
Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici.
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2210 è inserito il seguente:
«Art.2210-bis
Ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri
1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri vi
permangono a esaurimento.
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri è quello di
colonnello.
3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a
esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»;
b) all’articolo 2211:
1) alla rubrica, dopo la parola «esaurimento» sono inserite le parole «dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
2) le parole «delle Forze armate» sono sostituite dalle parole «dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
c) dopo l’articolo 2211 è inserito il seguente:
«Art.2211-bis
Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro
III (specchio A).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei
ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B),
quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei
ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C),
quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B),
quadro III (specchio C).
5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di
generale e di colonnello di cui all’articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle
tabelle di cui al comma 4.
6. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2212-ter, ferme restando le
consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale
non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla
tabella 4.
7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell’Arma dei
carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l’anno
2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all’articolo
800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è
adottato in ragione dell’andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a
esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a
esaurimento.»;
d) all’articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«6. Ai periti superiori scelti dell’Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di primo
perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti
superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado
con diversa anzianità.»;
e) all’articolo 2212-sexies, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«4. Ai revisori capo dell’Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore capo
qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i
revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche
nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;
f) all’articolo 2212-septies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«3. Ai collaboratori capo dell’Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di
collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango
preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;
g) dopo l’articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti:
«Art.2212-decies
Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri
possono transitare a domanda nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri.»;
«Art. 2212-undecies
Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da
maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un’anzianità di nomina a ufficiale in
servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono
rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella
tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a
sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:
a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all’articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti
valutazioni per l’avanzamento al grado superiore;
c) le anzianità di grado attribuite all’esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l’anzianità di grado assoluta degli ufficiali
transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo
normale, proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare, avente il medesimo anno di
decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano
tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta.»;
«Art. 2212-duodecies
Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri
1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente
permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l’ordine di ruolo pregresso, conservando
l’anzianità relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso,
in possesso di un’anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al
1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità
minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente
codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all’articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti
valutazioni per l’avanzamento al grado superiore;
c) le anzianità di grado attribuite all’esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell’Arma
dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto al comma 4 dell’articolo 2214-quinquies.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri dal
ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano
le rideterminazioni di cui al comma 2 e l’anzianità di grado è rideterminata con l’attribuzione di
un aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni.»;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
«Art. 2212-terdecies
Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento
1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della
struttura ordinativa dell’Arma dei carabinieri, dall’anno 2017 all’anno 2021, è istituito il ruolo
straordinario a esaurimento.
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri è quello di
capitano.
3. Fino all’anno 2021 è autorizzata l’immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non
superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall’articolo 2212-quaterdecies.
4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate
annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell’Arma dei
carabinieri di cui al comma 2 dell’articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in
sovrannumero rispetto all’organico complessivo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui al
comma 1 del medesimo articolo 800.
5. Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal
servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo
degli ispettori. L’entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente
determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.»;
«Art. 2212-quaterdecies
Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento
1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all’articolo 2212-terdecies
dall’anno 2017 all’anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante
concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri aventi
anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un’età anagrafica
non inferiore a cinquanta anni.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di
merito;
b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.
3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il
nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con
ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di
salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al
loro turno.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio.»;
«Art. 2212-quinquiesdeciesdecies
Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri
1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo
straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità
di cui all’articolo 1055.
2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad
anzianità sono i seguenti:
a) sottotenente: uno;
b) tenente: tre.
1. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l’articolo 1084-bis.»;
h) all’articolo 2214-quater:
1) al comma 13, le parole «, limitatamente all’esercizio delle funzioni attribuite» sono
soppresse;
2) al comma 14, le parole «, limitatamente all’esercizio delle funzioni attribuite» sono
soppresse;
3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
«15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, garantendo l’armonico sviluppo dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri,
le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7, sono ripartite
tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli
forestali dell’Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e
operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.
16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale,
nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio.
17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di
cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell’Arma dei
carabinieri, ad eccezione di quello di cui all’articolo 692, comma 5 lettera f).
18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è
immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell’Arma dei carabinieri, al termine del
quale:
a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli
forestali con distinta graduatoria di fine corso;
b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi
programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale;
c) non viene impiegato ai sensi dell’articolo 979.
19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le
mansioni specialistiche svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con
diversi programmi fissati con determinazione del Comandante Generale.»;
71
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
4) al comma 24, la parola «organiche» è sostituita dalla parola «effettive», prima delle parole
«ruolo di destinazione» è inserita la parola «corrispondente» e dopo le parole «ruolo di
destinazione» sono inserite le parole «al 1° gennaio dell’anno di riferimento»;
i) dopo l’articolo 2214-quater è inserito il seguente:
«Art.2214-quinquies
Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o
successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello
incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all’articolo
2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale.
2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma
1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l’ordine del ruolo di provenienza, conservando
l’anzianità relativa pregressa.
3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l’anzianità di grado assoluta degli ufficiali
transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo
normale, proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare ovvero già transitato dal ruolo
speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell’Arma
dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi
2 e 3 dell’articolo 2212-duodecies.
5. Sino all’anno 2023 compreso, l’Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi
per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad
eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell’anno in cui è bandito il concorso, dei
seguenti requisiti:
a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio
1994;
b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni.
6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere,
per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali
aventi le medesime anzianità di grado all’esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1
e all’articolo 2212-decies.
7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l’ordine
del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa.
8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7:
a) l’anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno
successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari
dell’accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero
transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di
decorrenza nel grado;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità
di cui alla lettera a), l’ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione
immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a
norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel
medesimo ruolo.
9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5:
a) per l’anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi
anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o
antecedente al 31 dicembre 1994;
b) per l’anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi
anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o
antecedente al 31 dicembre 1995;
c) per l’anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi
anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o
antecedente al 31 dicembre 1996;
d) per l’anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi
anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o
antecedente al 31 dicembre 1997;
e) per l’anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi
anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o
antecedente al 31 dicembre 1998.».
Art. 30
Disposizioni transitorie in materia di avanzamento.
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2243 sono inseriti i seguenti:
«Art.2243-bis
Regime transitorio per la frequenza del corso d’istituto per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d’istituto di cui all’articolo
755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente
colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità
di nomina a ufficiale in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al
31 dicembre 2004 il corso d’istituto di cui all’articolo 755 è considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d’istituto di cui
all’articolo 755 è considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso
d’istituto di cui all’articolo 755.»;
«Art.2243-ter
Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di
nomina a ufficiale in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato
maggiore interforze di cui all’articolo 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle
selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all’articolo
751.»;
«Art.2243-quater
Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini
dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a
esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i
medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell’avanzamento anche se
espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.
2. A partire dall’anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a
esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali
periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini
dell’avanzamento.»;
«Art.2243-quinquies
Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi
sull’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri
1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a
esaurimento dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al
presente codice.
2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l’anno 2050,
per esprimere i giudizi sull’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento
dell’Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all’articolo 1045 è integrata da un
colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.»;
«Art.2243-sexies
Regime transitorio dell’avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a
esaurimento dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale
del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in
misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo
normale stabilito dal presente codice.
2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a
esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all’esito dei transiti di cui
all’articolo 2214-quinquies nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di
avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere
devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale
stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi
1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse,
74
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite
entro il 2032.
4. A decorrere dall’anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 2210-
bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale
e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite
dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali
in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del
Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in
relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di
valutazione nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e
comunque in misura non superiore a 7 unità.»;
c) all’articolo 2247-bis:
1) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La qualifica di primo perito superiore è attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai periti superiori scelti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la
qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della
«rimprovero».
8-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.».
2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti
da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai revisori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la
qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della
«rimprovero».
9-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.».
3) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai collaboratori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la
qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
75
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
d) nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della
«rimprovero».
10-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
4) al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle parole
«luogotenenti»;
d) dopo l’articolo 2247-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2247-quinquies
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all’anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano
ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale
dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).»;
«Art.2247-sexies
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A).
2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).»;
«Art.2247-septies
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri
1. Sino all’anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all’anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano
ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove
dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l’anno 2018,
sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31
dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a
ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonché uguale o
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per
l’avanzamento al grado superiore è fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità:
a) per l’anno 2018:
1) generale di divisione: nessuna promozione;
2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto
tecnico scientifico 1;
b) per l’anno 2019:
1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto
tecnico scientifico 1.»;
«Art.2247-octies
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma
dei carabinieri.
1. Sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano
ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al
grado di colonnello è fissato in sette unità per l’anno 2018.
3. Per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.»;
«Art.2247-nonies
Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei
carabinieri
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici
e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono
fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione,
per l’anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre
2013;
b) per l’avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per
l’anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre
2016;
c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l’anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2) per l’anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3) per l’anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4) per l’anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l’anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2) per l’anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.»;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
«Art. 2247-decies
Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei
carabinieri
1. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri giudicati
idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento «a scelta» al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti che
hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.»;
«Art. 2247-undecies
Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto
1. I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi
al grado superiore.
2. All'avanzamento «a scelta» al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori
che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.»;
«Art. 2247-duodecies
Avanzamento a scelta al grado di perito superiore
1. Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono così determinate:
a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al
grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento
del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente
decreto;
b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca
della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo
minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto,
prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso
anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due
anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4
allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in
seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).
2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’articolo 1051, nell’avanzamento
a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria
di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In
relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma
1.»;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
e) all’articolo 2248, al comma 1, le parole «Sino all’anno 2017 compreso» sono sostituite dalle
parole «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 2210-bis e comunque non oltre
l’anno 2027»;
f) all’articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«2. Sino all’anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo
forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate
dalle promozioni di cui al comma 2, sono considerate in soprannumero nell’anno di
conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»;
g) dopo l’articolo 2248-bis è inserito il seguente:
«Art. 2248-ter
Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri
1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri nonché al necessario adeguamento della relativa consistenza
organica, fermo restando i volumi di cui agli articoli 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la
tabella 4 può essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
h) all’articolo 2250-ter:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera b), le parole «l’Arma dei carabinieri» sono soppresse;
1.2.) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«c) per l’Arma dei carabinieri, 30 per cento dal 2018 al 2032.»;
2) dopo il comma 1 sono inserito i seguenti:
«2. Sino all’anno 2032, per l’Arma dei carabinieri, si applica il comma 1, indipendentemente
dalla disponibilità di vacanze nei contingenti massimi.
3. Per l’Arma dei carabinieri, il comma 1 dell’articolo 1099 si applica a partire dal 2033.»;
i) dopo l’articolo 2250-ter è inserito il seguente:
«Art.2250-quater
Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri
1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 2210-bis e comunque non oltre
l’anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui al articolo 2211-bis, il collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e
speciale a esaurimento di cui all’articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente
ordine:
a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri e comunque non oltre l’anno 2032, le disposizioni di cui agli
articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e
generali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.»;
l) l’articolo 2252 è sostituito dal seguente:
«Art.2252
Regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo aiutante e perito superiore scelto
1. I marescialli capo dell’Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre
2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale del ruolo
ispettori dell’Arma dei carabinieri, sono promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado
superiore con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado
promossi con l’aliquota formata al 31.12.2016;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
2. In relazione alle promozioni di cui al comma 1, al fine di garantire l’armonico sviluppo del
ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e
2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non
superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 800, comma 2, e per l’anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima
dotazione organica.
3. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri con permanenza
minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al
presente codice, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai
sensi dell’articolo 1059 e promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado superiore con le
seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
4. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 1047 in occasione della aliquota di
avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 1.
5. Il personale risultato idoneo nell’aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi
dell’articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi
del comma 1.
6. Il personale risultato idoneo nell’aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi
dell’articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari
promossi ai sensi del comma 3.
7. Le promozioni di cui ai commi 1 e 3 non sono comunque conferite al personale che si trovi
nelle condizioni di cui all’articolo 1051.»;
m) all’articolo 2253:
a) al comma 7:
1) la parola «2007» è sostituita dalla parola «2005»;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
2) le lettere e) ed f), sono soppresse;
b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«8. Per il personale di cui al comma 7 lettera c), il numero delle qualifiche da attribuire non
deve superare la misura di due quarantasettesimi dell’organico del ruolo stabilito dal presente
codice.
9. Le promozioni conferite, ai sensi del comma 7 lettera c), al personale avente anzianità dal
1° gennaio al 31 dicembre 2005, decorrono ai soli fini giuridici dal 1° gennaio 2016 ed
economici dal 1° gennaio 2017.»;
n) dopo l’articolo 2253 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2253-bis
Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto
1. I marescialli aiutanti luogotenenti comunque in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in
ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado
corrispondente all’anzianità nella qualifica.
2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di
perito superiore scelto mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado
corrispondente all’anzianità nella qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di
luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1°
gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto
previsto dall’articolo 1293, comma 1, lettera a), sono inclusi in un aliquota straordinaria
formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che al 1°
gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto
previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2247-decies.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima
nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 8-bis dell’articolo 2247-bis, sono
inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto
previsto dall’articolo 2247-undecies.
6. I militari giudicati idonei all’avanzamento nell’aliquota di cui al comma 3 sono promossi al
grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l’ordine del grado di provenienza, con
decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all’avanzamento nell’aliquota di cui al comma 4 sono promossi al
grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all’avanzamento nell’aliquota di cui al comma 5 sono promossi al
grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i
militari promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si
trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
11. Ai fini dell’iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell’anzianità di grado
posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi
titolo, dell’anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi
corrispondenti.»;
«Art. 2253-ter
Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore
1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253-bis,
comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, in deroga al periodo minimo
di permanenza indicato dall’articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica di
carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell’articolo 2253-
bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, in deroga al periodo
minimo di permanenza indicato dall’articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), è attribuita la
qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell’accertamento dell’assenza di cause impeditive previste dall’articolo 1051, il
personale di cui ai commi precedenti è incluso nell’aliquota di valutazione straordinaria formata
alla data del 1° gennaio 2017.
4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’art. 2253-bis, commi 3 e 4,
fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto
indicato dall’art. 1325-bis lett. a, per il conseguimento della carica speciale, è la seguente:
a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2008: 3 anni.
5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell’art. 2253-bis,
comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall’ articolo 2247-bis,
comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto nel medesimo
comma, è la seguente:
a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2008: 3 anni.»;
«Art. 2253-quater
Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell’Arma dei
carabinieri
1. I brigadieri dell’Arma dei carabinieri inclusi nell’aliquota di valutazione determinata al 31
dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di
avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal
1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all’articolo 1047 del
82
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
decreto legislativo n. 66 del 2010, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale
anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado
promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza
minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1299 o dalla tabella 4,
quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013
sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell’aliquota di cui al comma 3, conseguono la
promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e
amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai
sensi del comma 1
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza
minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1299 o dalla tabella 4,
quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell’aliquota di cui al comma 6, conseguono
la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa
il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi
dell’articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri,
sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della
tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi
del comma 7.
10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo
del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di
valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l’avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga
alla permanenza nel grado prevista dall’art.1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in
aliquota di avanzamento:
1) per l’anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2014;
2) per l’anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
3) per l’anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
4) per l’anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l’anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
b) per l’avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga
alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di
avanzamento:
1) per l’anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2014;
2) per l’anno 2018, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
3) per l’anno 2019, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
4) per l’anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l’anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.»;
«Art. 2253-quinquies
Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica
speciale
1. Ai brigadieri capo comunque in servizio al 1° gennaio 2017 che hanno maturato un periodo di
permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall’articolo 1325-ter, o
conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui
all’articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre
2017.
2. Ai revisori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo
uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell’articolo 2247-bis, o conseguito la
promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo
1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell’accertamento dell’assenza di cause impeditive previste dall’articolo 1051, il
personale di cui ai commi precedenti è incluso nell’aliquota di valutazione straordinaria formata
alla data del 1° gennaio 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo
del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di
valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga
alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di
avanzamento:
1) per l’anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013;
2) per l’anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014;
3) per l’anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2015;
4) per l’anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
5) per l’anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l’anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l’anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l’anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga
alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 2247-bis, comma 9-bis sono inclusi in aliquota
di avanzamento:
1) per l’anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013;
2) per l’anno 2018, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014;
3) per l’anno 2019, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2015;
4) per l’anno 2020, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016;
5) per l’anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l’anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l’anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l’anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.»;
«Art. 2253-sexies
Promozione al grado di appuntato scelto
1. Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza
minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1311 e dalla tabella 4,
quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047 e, se idonei, promossi
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi
delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e
collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.
2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di
promozione del pari grado che lo precede in ruolo.»;
«Art. 2253-septies
Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo
qualifica speciale
1. Agli appuntati scelti che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel
grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-quater, che non si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, con determinazione del Comandante generale
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica
speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Ai collaboratori capo che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza
nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 2247-bis, che non si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica
speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell’accertamento dell’assenza di cause impeditive previste dall’articolo 1051, il
personale di cui ai commi precedente è valutato dalla commissione di cui all’articolo 1047 alla
data del 1° gennaio 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella
previsione di cui al comma 1 e comunque in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in
avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti
nella previsione di cui al comma 2 e comunque in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in
avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.».
Art. 31
Progressioni di carriera dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri non direttivi e non dirigenti
1. Il quadro VI della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella F
allegata al presente decreto.
2. Il quadro VII della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella G
allegata al presente decreto.
3. Il quadro VIII della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella
H allegata al presente decreto.
4. Il quadro IX della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella I
allegata al presente decreto.
5. Il quadro X della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella L
allegata al presente decreto.
6. Il quadro XI della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella M
allegata al presente decreto.
Art. 32
Passaggio ai nuovi parametri stipendiali
1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella __ allegata al presente provvedimento per brigadiere
capo +4, è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:
all’atto della promozione a brigadiere capo;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:
dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:
dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella A allegata al presente provvedimento per brigadiere
capo +4, è attribuito ai revisori capo con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:
all’atto della promozione a revisore capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo
un anno di permanenza nel grado di revisore capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo
due anni di permanenza nel grado di revisore capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo
tre anni di permanenza nel grado di revisore capo.
3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella
___ allegata al presente provvedimento per appuntato scelto +5, è attribuito dopo quattro anni di
anzianità nel grado.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Capo III
Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza
Art. 33
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole “alla data del 1° settembre 1995, è pari a 26.807 unità” sono
sostituite dalle seguenti: “alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità”;
b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole “attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali
possedute” sono sostituite dalle seguenti: “compiti di insegnamento, formazione e istruzione
del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta”;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto
anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di “qualifica speciale”. La qualifica è
attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità
di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei
requisiti da parte della Commissione di cui all’articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della
«consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal
giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero,
anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché
sussistano le condizioni per l’iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell’anzianità di
grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L’appuntato scelto “qualifica speciale” ha rango preminente sul parigrado non in
possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti “qualifica speciale”
prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l’appuntato scelto
“qualifica speciale” è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità
nell’ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di
coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare
la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.”;
c) all’articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: “Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata” sono soppresse;
1.2) la lettera c) è soppressa;
1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;”;
1.4) alla lettera f), le parole “di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;”;
1.5) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l’applicazione della
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pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;”;
1.6) alla lettera i), dopo la parola “ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “. A tal fine, il Corpo
della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la
guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;”;
1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia;”;
1.8) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia.”;
2) ai commi 2 e 3, le parole “, qualora unici superstiti,” sono soppresse;
3) al comma 3, le parole “operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari,
una particolare esposizione al rischio” sono sostituite dalle seguenti: “di servizio
caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza.”;
d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Modalità dei concorsi)
1. Nei bandi di concorso per l’arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
2) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
3) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso;
4) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti
richiesti per l'ammissione al concorso;
5) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante
il possesso dei requisiti;
6) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e
formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l’intervento, ove
necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina
della commissione;
7) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei
medesimi;
8) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi
concorsuali, nonché l’ordine di successione delle stesse;
9) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l’efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di
finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le
riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il
predetto Servizio.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
3) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
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4) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso;
5) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle
graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio dei
corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
6) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per
l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto e dalle determinazioni di cui ai commi 1 e
2, si osservano, in quanto compatibili, le norme concernenti i pubblici concorsi.”;
e) all’articolo 8:
1) ai commi 1 e 2, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
2) al comma 3, le parole “imputato in un procedimento penale” sono sostituite dalle seguenti:
“rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi”;
f) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“Art. 8-bis
(Proscioglimento degli allievi finanzieri)
1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non
idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali,
morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della
Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L’inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da
una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza,
con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell’interessato;
b)per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato
da parte della competente autorità sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi
di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell’Esercito italiano o
della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.”;
g) all’articolo 9:
1) al comma 1, sostituire le parole da “continua” fino alla fine con le seguenti: “è costituito dal
complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado”;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il
conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione
del Comandante generale della guardia di finanza.”;
h) dopo l’articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 9-bis
(Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria,
nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 9-ter
(Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da
rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
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b) sospesi dal servizio;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater
(Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri)
1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneità fisica al
servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità,
comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali.
Art. 9-quinquies
(Aspettativa)
1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del
Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per
motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di
guerra o perché dispersi.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra
o perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono
concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati
dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere
durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può
esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o
dispersione.
7. Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente
da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività
di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero
di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è
computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o
sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei,
sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per
l’avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la
nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il
tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
Art. 9-sexies
(Cause di cessazione dal rapporto di impiego)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal
rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per età;
b) per infermità;
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c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto
di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell’articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’articolo 622 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle
predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la
cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 9-septies
(Raggiungimento dei limiti d’età)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al
raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Art. 9-octies
(Categorie del congedo)
1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti
categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L’ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta
categoria del congedo secondo quanto stabilito dall’articolo 886 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano
dalla categoria dell’ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in
tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono
collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio
permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono
soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle
chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere,
all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di
pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore
dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 9-novies
(Infermità)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di
servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Capo II, Titolo II del libro IV del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite
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metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a
seconda dell’idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio,
hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla
data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario
definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies,
comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di
tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo
58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di
cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal
servizio.
Art. 9-decies
(Cessazione a domanda)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare
dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di
permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di
formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento
dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del
servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di
servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella
riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio
effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non
accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne
l’accoglimento per gravi motivi di servizio.
Art. 9-undecies
(Nomina all’impiego civile)
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare
domanda per l’impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a
conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L’ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di
presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o
d’autorità non possono fare domanda di transito all’impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione
vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al
comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono
stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell’idoneità e meritevolezza dell’appartenente al ruolo appuntati e
finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro
dell’economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza,
presidente, e da due dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, membri.
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7. La nomina all’impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla
corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il
personale dell’amministrazione di destinazione.
Art. 9-duodecies
(Cause di cessazione dalla ferma)
1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine
della stessa, oltre che per le cause previste all’articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per
superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L’appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della
ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1,
eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al
servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo
appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza.
Art. 9-terdecies
(Tipologia dei richiami in servizio)
1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo può essere richiamato in servizio a
norma dell’articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”;
i) all’articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole “«appuntati e finanzieri»” sono aggiunte le seguenti: “in
servizio permanente”;
2) al comma 2:
2.1) le parole “di anzianità di servizio o” sono soppresse;
2.2) le parole “all’articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni”
sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 55-bis e 55-ter”;
3) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) fisici, intellettuali, culturali, morali,
caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado
superiore.”;
4) al comma 6, le parole “di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal
servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di
anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio” sono sostituite dalle seguenti: “e
riduzione di anzianità”;
5) ai commi 7 e 8, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
l) all’articolo 11, al comma 1:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) in una posizione di stato da cui scaturisca una
detrazione o riduzione d’anzianità;”;
2) la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
m) all’articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole “dall'articolo 11, comma 1,” sono aggiunte le seguenti: “lettere
a), b) e c)”;
2) al comma 5), la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
n) l’articolo 14 è abrogato;
o) dopo l’articolo 14, è aggiunto il seguente:
“Art. 14-bis
(Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri)
1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza
in ordine di anzianità giuridica.
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2. A parità di condizioni di cui al comma 1, l’iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che è trasferito di contingente conserva l’anzianità posseduta prima del
trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e
2.”;
p) all’articolo 17, le parole “a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 15.000 unità” sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 12.655 unità”;
q) all’articolo 18:
1) al comma 2, le parole “ed addestrativo” sono sostituite dalle seguenti: “e di insegnamento,
formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta.”;
2) al comma 3, dopo le parole “unità operative”, sono aggiunte le seguenti: “, sostituendo il
proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento”;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: “3-bis. I brigadieri capo che maturano otto
anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di “qualifica speciale” dal giorno
successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al
qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di
maggiore responsabilità nell’ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere
impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non
operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività
istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei
requisiti da parte della Commissione di cui all’articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della
«consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal
giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero,
anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché
sussistano le condizioni per l’iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell’anzianità di
grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo “qualifica speciale” ha rango preminente sul parigrado non in
possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo “qualifica speciale”
prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.”;
r) all’articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) le parole “e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di
istruzione di base e di formazione” sono soppresse;
1.2) la parola “inferiore” è sostituita dalla seguente “superiore”;
1.3) la parola “qualificazione”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente “formazione”;
1.4) alle lettere a) e b), le parole “di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo
articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 27”;
2) al comma 2, la parola “qualificazione” è sostituita dalla seguente “formazione”;
3) al comma 3, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. I posti eventualmente non coperti
nell’ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso
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di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti
non coperti nell’ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).”;
s) all’articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
“c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare
l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di
stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se
dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di
idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.”;
t) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
(Modalità dei concorsi)
1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia
di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti
richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante
il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e
formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l’intervento, ove
necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio
presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della
commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei
medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di
svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l’ordine di
successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono,
nell’ordine, il grado, l’anzianità di grado, l’anzianità di servizio nel Corpo della guardia di
finanza e la maggiore anzianità anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle
graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall’inizio dei
corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto e dalle determinazioni di cui ai commi 1 e
2, si osservano, in quanto compatibili, le norme concernenti i pubblici concorsi.”;
u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
v) all’articolo 27:
1) nella rubrica, la parola “qualificazione” è sostituita dalla seguente: “formazione”;
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2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma
1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di
durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti
dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente
ordinario e del contingente di mare”.
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: “I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati
anche con modalità telematiche.”;
4) il comma 3 è abrogato;
z) all’articolo 32:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo,
è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo.”;
2) il comma 2 è abrogato;
aa) all’articolo 33, comma 1, le parole “a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 21.950 unità, di
cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante” sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 23.602 unità”;
bb) all’articolo 34:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essi, in relazione alla formazione
accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di
coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.”;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “4. I luogotenenti sono principalmente impiegati
in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di
“cariche speciali” con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito
di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da
individuare con determinazione del Comandante generale, nell’ambito del grado di
appartenenza e in sostituzione dell’ufficiale da cui dipendono direttamente.”;
3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui
all’articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di
«eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della
«consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal
giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero,
anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché
sussistano le condizioni per l’iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell’anzianità di
grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente “cariche speciali” ha rango preminente sul parigrado non in possesso
della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti “cariche speciali” prevale quello
con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di “cariche speciali” è conferita con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.”;
cc) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
“Art. 35
(Accesso al ruolo ispettori)
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1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei
successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a
concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in
possesso dei requisiti previsti all’ articolo 36, comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato
ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per
singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale
dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell’articolo
36, comma 5;
2. I vincitori del concorso di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono immessi in ruolo previo
superamento, rispettivamente, del corso di cui all’articolo 44 e di un corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell’ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b),
numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del
concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in
caso contrario.”;
dd) all’articolo 36:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Requisiti per la partecipazione ai concorsi”;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui
all’articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi
finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del
Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con
determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10,
comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei” all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare
l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di
stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili
con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di
finanza;
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6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi
della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio,
l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli
accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.”;
3) al comma 2, le parole “comma 1, lettera a), punto 4)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettera a), numero 3)”;
4) al comma 4, le parole “Non si applicano” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre a quanto
previsto al comma 1, lettera b), numero 2), non si applicano”;
5) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
“4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare
l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di
stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se
dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di
idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità”;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l’iscrizione ai corsi
universitari, qualora partecipano al concorso di cui al n. 1) del richiamato articolo 35,
comma 1, lettera b), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora
partecipano al concorso di cui al successivo n. 2) del medesimo comma 1”;
6) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) gli appartenenti al ruolo
“appuntati e finanzieri” che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a),
hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo”;
ee) l’articolo 37 è sostituito dal seguente:
“Art. 37
(Modalità dei concorsi pubblici)
1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti
richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e
formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l’intervento, ove
necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in
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servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina
della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei
medesimi;
g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi
concorsuali, nonché l’ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell’ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a
parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina,
al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia
di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che
nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere
dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo
44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un
corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli
aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei
candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad
analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze
nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a
maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto e dalle determinazioni di cui ai commi 1 e
3, si osservano, in quanto compatibili, le norme concernenti i pubblici concorsi.”;
ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;
gg) all’articolo 44:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 35,
comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il
conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a
due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal
Comandante generale della guardia di finanza.”;
2) al comma 3, dopo le parole “viene conferito”, sono aggiunte le seguenti: “, con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,”;
3) al comma 6, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
hh) l’articolo 46 è sostituito dal seguente:
“Art. 46
(Modalità dei concorsi interni)
1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione
del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando;
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d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e
formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l’intervento, ove
necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio
presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della
commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei
medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi
concorsuali, nonché l’ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell’ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a
parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di
servizio e la maggiore anzianità anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che
nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere
dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall’inizio del corso di cui
all’articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto e dalle determinazioni di cui ai commi 1 e
3, si osservano, in quanto compatibili, le norme concernenti i pubblici concorsi.”;
ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;
ll) all’articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole “nomina a maresciallo” sono aggiunte
le seguenti: “, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,”;
mm) all’articolo 52:
1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole “a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “a) e b)”;
nn) all’articolo 55:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’inclusione in aliquota dei
marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale
rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza.”;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e
non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di
anzianità di grado nell’anno di formazione dell’aliquota di riferimento”;
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) in una posizione di stato da cui
scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.”;
4) al comma 3, le parole “o di salute” sono soppresse;
oo) dopo l’articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
“Art. 55-bis
(Commissione permanente di avanzamento)
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei
relativi quadri, è istituita una commissione permanente di avanzamento.
Art. 55-ter
(Composizione della commissione permanente di avanzamento)
1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
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b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice
presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente “cariche speciali” o un
brigadiere capo “qualifica speciale” ovvero un appuntato scelto “qualifica speciale”,
rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti
ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno
solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 55-quater
(Competenze della commissione permanente di avanzamento)
1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla
documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.
2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio,
che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o
esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti
dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso
in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità
degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al
conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle
disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 55-quinquies
(Giudizio sull’avanzamento ad anzianità)
1. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se
l’ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo
all'avanzamento. E' giudicato idoneo l’ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in
ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle
motivazioni del giudizio di non idoneità.
Art. 55-sexies
(Giudizio sull’avanzamento a scelta)
1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente
se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che
riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a
ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto
da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare
riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando
di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni
possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e
c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono
sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
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centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla
commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d’avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando
generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei,
delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
pp) all’articolo 56:
1) al comma 1, le parole “all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e
35 della medesima legge”, sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 55-bis e 55-ter”;
2) al comma 3, le parole “già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della
legge 10 maggio 1983, n. 212” sono soppresse;
3) al comma 4, le parole “, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze
disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»” sono soppresse;
4) al comma 5, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
qq) all’articolo 57:
1) al comma 1, le parole “34 della legge 10 maggio 1983, n. 212” sono sostituite dalle
seguenti: “55-quinquies”;
2) al comma 3, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
rr) all’articolo 58:
1) nella rubrica, le parole “ed a scelta per esami” sono soppresse;
2) le parole “35 della legge 10 maggio 1983, n. 212”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: “55-sexies”;
3) al comma 1, le parole “del sottufficiale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ispettore”;
4) al comma 2, le parole “D/1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “D/2”;
5) al comma 2-bis, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il
numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito
con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non
superiore a un quarantesimo dell’organico del ruolo ispettori di cui all’articolo 33, comma 1.
I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi
nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal
giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino
all’anno cui si riferisce la valutazione.”;
ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;
tt) l’articolo 61 è sostituito dal seguente:
“Art. 61
(Promozione straordinaria per meriti eccezionali)
1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del
personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che,
effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di
rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli
a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari,
intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le
funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall’ufficiale
generale dal quale l’interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati
delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario,
la proposta non può avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della
guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla
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competente commissione permanente di avanzamento di cui all’articolo 55-bis. Qualora
quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la
proposta non può avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti
eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari
riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono
promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che
rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il
personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice
brigadiere.”;
uu) dopo l’articolo 68 è aggiunto il seguente:
“Art. 68-bis
(Transito di contingente)
1.Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, può transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze
dell’amministrazione e se in possesso dell’idoneità fisica richiesta per l’arruolamento in tale
comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la
relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore
nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni,
abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall’autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo
restando il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a
essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è
disposto con decorrenza giuridica dalla data dell’accertata non idoneità alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del
Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di
contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l’anzianità posseduta,
dopo l’ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell’iscrizione nel
ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri
stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza.”;
vv) dopo l’articolo 80, è aggiunto il seguente:
“Art. 80-bis
(Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli)
1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze le dotazioni
organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei
medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne
la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità
dell’azione amministrativa.”; zz) le parole “o dell’autorità dal medesimo delegata”, “o dall’autorità dal medesimo delegata” e “o
l’autorità dal medesimo delegata”, ovunque ricorrano, sono soppresse.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti
tabelle allegate al presente decreto.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Art. 34
(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69)
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 4:
1) alla lettera b-bis, la parola “ad un anno” è sostituita dalla seguente: “a due anni”;
2) dopo la lettera b-bis, è aggiunta la seguente: “b-ter. Su proposta del Comandante generale,
il Ministro dell’economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di
escludere il generale di corpo d’armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in
seconda quello che lo segue in ordine di anzianità”;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) dopo la parola “ruoli” sono aggiunte le seguenti: “, con carriera a sviluppo
dirigenziale,”;
1.2) alla lettera a), dopo la parola “normale”, sono aggiunte le seguenti: “, nel cui ambito
sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;”;
1.3) le lettere b) e c) sono soppresse;
2) al comma 2, la parola “speciale” è sostituita dalla seguente: “normale - comparto speciale”;
c) l’articolo 3 è abrogato;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Funzionamento dei ruoli)
1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei gradi dei
ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al
presente decreto.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al
presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi
indicate.”;
e) all’articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), le parole “L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal
Corpo della guardia di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine, il Corpo della
guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di
ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a
scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”;
1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:“g-bis) non essere stati dimessi, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei
all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, aver successivamente
conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneità;
g-quater) non aver riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della
consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa
derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. I requisiti richiesti devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3) al comma 3:
3.1) la parola “indicati” è sostituita dalla seguente: “stabilite”;
3.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le tipologie e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l’ordine di successione delle
stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;”;
3.3) alla lettera b), le parole da “esperti” fino a “valutazione” sono sostituite dalle seguenti:
“esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti
pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione.”;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente
decreto e dalla determinazione di cui al comma 3, si osservano, in quanto compatibili, le
norme concernenti i pubblici concorsi.”;
f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Ufficiali del ruolo normale)
1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante
concorso:
a) pubblico;
b) interno.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 è stabilito dal Comandante
generale della guardia di finanza.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di
finanza può destinare:
a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da
avviare alla specializzazione di “pilota militare” o “comandante di stazione e unità navale”
del Corpo della guardia di finanza;
b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti
al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in
possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui
all’articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel
comparto aeronavale e siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa
specializzazione e che abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«superiore alla media» o equivalente.”;
g) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
“Art. 6-bis
(Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
degli ufficiali)
1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a), sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato,
con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di
finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando
di concorso. Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ispettori, i
sovrintendenti e gli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all’articolo 5, comma 4, nei concorsi per
l’ammissione all’Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza di cui all’articolo 5, comma 3, può prevedere riserve di posti
a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei
posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente
articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline
economico-giuridiche, ed è articolato in:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di
allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di
sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla
frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo
l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al
termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per
bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di
cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del
corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta,
non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione
di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro
volontà o per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 o degli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di
gravi infrazioni disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del
concorso ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l’idoneità
psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del
Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente
articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del
provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell’idoneità psicofisica al volo o
alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato
nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di
Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.
11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento
dalla ferma contratta e per l’ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo
restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di
finanza.
12. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento
dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie
a norma del comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera
b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono
stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi
di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di
eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in
servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva
l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del
corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado.
Art. 6-ter
(Accesso al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso
interno)
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Al concorso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti
alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e
finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di
cui all’articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel
bando di concorso;
b) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “superiore alla
media” o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla
frequenza di un corso presso l’Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a
un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti
speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con
decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis,
comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di
formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei
frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l’idoneità psicofisica al volo o
alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale
della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale -comparto
aeronavale.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del
provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell’idoneità psicofisica al volo o
alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato
nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno
successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia
comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.”;
h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;
i) all’articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i cittadini in possesso del diploma di laurea
specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o
anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età”;
1.2) lettera b), le parole “che abbia compiuto il 33° anno di età e” sono soppresse e la parola
“42°” è sostituita dalla seguente: “45°”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di
merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della
guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di
cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e,
previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e
sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all’articolo 11, nominati tenenti a
decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell’ordine della
graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base
al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-
logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.”;
4) al comma 4, le parole “6, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “6-bis, comma 12”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
l) all’articolo 10, il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: “a) nel ruolo normale -
comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico
degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;”;
m) all’articolo 11:
1) al comma 1:
1.1) le parole “e del ruolo aeronavale” sono sostituite dalle seguenti: “reclutati ai sensi
dell’articolo 6-bis”;
1.2) le parole “ai corsi” sono sostituite dalle seguenti: “al corso”;
1.3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Tale obbligo di servizio costituisce
presupposto per la nomina a ufficiale.”;
2) al comma 2, le parole “degli articoli 8, 9 e 40, comma 7” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’articolo 6-ter”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell’articolo
9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di
formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.”;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per gli ufficiali di cui all’articolo 2161 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo
articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.”;
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di
ferma di cui al presente articolo e all’articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all’articolo 884,
comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i
periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 40,
comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”;
n) all’articolo 14:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Non possono far parte delle commissioni di
avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di
Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato
ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.”;
2) al comma 4:
2.1) le parole “legge 24 ottobre 1977, n. 801” sono sostituite dalle seguenti: “legge 3 agosto
2007, n. 124”;
2.2) la lettera c) è soppressa;
o) all’articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) dal colonnello più
anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo
normale, qualora si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purché non
sono già stati valutati per sei volte ai fini dell’avanzamento al grado di generale di brigata;”;
p) all’articolo 18, comma 5, le parole “Quando eccezionalmente” sono sostituite dalle seguenti:
“La valutazione dell’ufficiale che, inserito nell’aliquota di valutazione, si trovi in una delle
condizioni di cui al comma 3 è sospesa. Quando eccezionalmente”;
q) all’articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei
all’avanzamento non sono più valutati e non possono più essere trattenuti o richiamati in
servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal
trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di non idoneità.”;
r) all’articolo 21, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
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a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla
valutazione per l’avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l’avanzamento ai gradi di maggiore,
tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l’avanzamento ai gradi
di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime
graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella
1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto
della graduatoria di merito per l’avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione
al grado di generale di divisione qualora si constati, entro il 1° luglio, che non risulti iscritto
in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli “a disposizione” del ruolo normale, ai fini della valutazione per
la promozione di cui all’articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora
giudicati idonei, sono iscritti in un’unica graduatoria di merito.”;
s) all’articolo 22, comma 4:
1) alla lettera b), le parole “al grado di maggiore e di colonnello” sono soppresse;
2) la lettera c) è soppressa;
t) all’articolo 24, comma 2, le parole “Ministro delle finanze” sono sostituite dalle seguenti:
“Comandante generale”;
u) all’articolo 26:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “i gradi” sono aggiunte le seguenti: “del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo”;
2) al comma 2, le parole “ovvero dell’ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente
decreto per il grado interessato” sono soppresse;
v) all’articolo 27, comma 1, lettera a):
1) le parole “, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco” sono soppresse;
2) le parole “1, 2, 3 e 4”, sono sostituite dalle seguenti: “1 e 2”;
z) all’articolo 28:
1) al comma 1:
1.1) le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;
1.2) le parole “con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo” sono sostituite dalle
seguenti: “con propria determinazione”;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: “ai gradi di generale”, sono aggiunte le seguenti: “del
ruolo normale”;
2) al comma 2:
2.1) le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;
2.2) le parole “delle tabelle 1, 2, 3” sono sostituite dalle seguenti: “della tabella 1”;
2.3) le parole “della tabella 4” sono sostituite dalle seguenti: “della tabella 2”;
3) il comma 4 è soppresso;
aa) dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:
“Art. 29-bis
(Ufficiali in soprannumero agli organici)
1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti
normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero
massimo di quindici unità e, comunque, nel limite di spesa di euro 531.000 euro, gli ufficiali
del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di
polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizione soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza.”;
bb) all’articolo 30:
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1) al comma 1, le parole “1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “1 e 2”;
2) al comma 2:
2.1) le parole “delle tabelle 1, 2, 3” sono sostituite dalle seguenti: “della tabella 1”;
2.2) la parola “4” è sostituita dalla seguente: “2”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite
anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che
si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le
vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
l’applicazione dell’aspettativa per riduzione di quadri di cui al successivo comma 4 e
dell’articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge,
salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la
predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate
dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Qualora si
determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di
quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale
meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore
anzianità di grado riferita all’anno solare di promozione, sia anagraficamente il più
anziano.”;
cc) all’articolo 31, al comma 1, le parole “1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “1 per il
ruolo normale - comparto ordinario e 2”;
dd) all’articolo 32, al comma 2:
1) alla lettera c), le parole le parole “Ministro delle finanze” sono sostituite dalle seguenti:
“Comandante generale”;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) all’ufficiale che, a seguito di giudizio ai
sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all’inclusione in
aliquota per annualità pregresse.”;
ee) all’articolo 34, al comma 2:
1) le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”;
2) le parole “7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni” sono
sostituite dalle seguenti: “2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”;
ff) dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
“34-bis
(Ricostruzione della carriera in determinate situazioni)
1. Al personale del Corpo della guardia di finanza, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a
termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra
fonte normativa la ricostruzione della carriera all’atto del rientro nel medesimo Corpo, salvo
sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:
a) fino al grado di tenente colonnello, con decorrenza attribuita al primo dei militari promossi
che lo segue nei ruoli di provenienza;
b) al grado di colonnello o generale di brigata qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti
dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti
incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero
di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei
militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;
2. Ai fini dell’iscrizione in ruolo, il militare è collocato nella posizione immediatamente
antecedente a quella conseguita dal pari parigrado promosso che ha ottenuto il miglior
posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza
111
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre il grado di maggiore in
costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali del
Corpo della guardia di finanza.
4. Al rientro nel Corpo della guardia di finanza, il periodo di servizio prestato con l’incarico
di generale di divisione o gradi e qualifiche corrispondenti presso altre pubbliche
amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo
d’armata.”;
gg) all’articolo 35:
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. I sottotenenti di cui all’articolo 6-ter, comma 2,
sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono
promossi con l’anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza
nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare
la procedura di valutazione di cui all’articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato
il primo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.”;
2) il comma 5 è abrogato;
hh) all’articolo 39, comma 1:
1) le parole “, aeronavale, speciale” sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola “35°” è sostituita dalla seguente: “40°”;
ii) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati;
ll) l’articolo 55 è sostituito dal seguente:
“Art. 55
(Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia
di finanza)
1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle
funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e
competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli
normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.”;
mm) l’articolo 56 è sostituito dal seguente:
“Art.56
(Precedenza al comando e attribuzioni)
1.Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2.Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al
comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale.
3.Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze
stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in
relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano
autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena
responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di
studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in
caso di assenza o impedimento.”;
nn) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:
“Art. 59
(Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle
rispettive dotazioni organiche)
1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri
aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di
carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere
modificati:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto,
al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e
di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;
b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione,
accorpamento o istituzione di nuove specialità al fine di adeguarla alle effettive esigenze di
sostegno tecnico-logistico.”;
oo) l’articolo 60 è abrogato;
pp) all’articolo 62, comma 1, le parole “, aeronavale, speciale” sono soppresse;
qq) all’articolo 63, al comma 1:
1) le parole “marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza” sono sostituite dalle
seguenti: “luogotenenti del Corpo della guardia di finanza”;
2) le parole “e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli
articoli 60 e 61,” sono sostituire dalle seguenti: “, disciplinato dall’articolo 61”;
3) la parola “speciale” è sostituita dalla seguente: “normale - comparto speciale”;
rr) all’articolo 64:
1) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: “a) partecipano, con voto
deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengano prese in esame pratiche relative al
personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni
medico ospedaliere della Sanità Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge
20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999,
n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della
criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell’usura;”;
2) alle lettere b) e d), le parole “all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416” e “della
legge 11 marzo 1926, n. 416” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “all’articolo
189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” e “del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66”;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della
guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26,
convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all’assistenza sanitaria e alla tutela della
salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a
legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi
familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili
secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono emanate le conseguenti
disposizioni tecniche attuative dell’ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e
dei rapporti con il predetto Fondo.”;
ss) le parole “Ministro delle finanze”, “corso superiore di polizia tributaria” e “Scuola di polizia
tributaria”, ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Ministro
dell’economia e delle finanze”, “corso superiore di polizia economico-finanziaria” e
“Scuola di polizia economico-finanziaria”.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle
allegate al presente decreto.
Art. 35
(Altre modifiche normative)
1. All’articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l’ultimo periodo è soppresso.
2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole “Scuola di polizia tributaria”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti “Scuola di polizia economico-finanziaria”.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887:
a) l’articolo 4 è abrogato;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1, le parole “corso superiore di polizia tributaria” sono sostituite dalle seguenti:
“corso superiore di polizia economico-finanziaria”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Alla frequenza del corso superiore di polizia
economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio
permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da
bandire con determinazione annuale del Comandante generale della guardia di finanza. Alla
data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un’anzianità nel
grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.”;
3) al comma 4, le parole “dal Comandante in seconda” sono sostituite dalle seguenti: “da un
generale di corpo d’armata”.
4) alla tabella n. 2, le parole “corso superiore di polizia tributaria” sono sostituite dalle
seguenti: “corso superiore di polizia economico-finanziaria”.
4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
“Art. 32
(Avanzamento per il maestro direttore)
1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza
ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.
2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l’anzianità di grado prevista
dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, è promosso al grado
superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.
La promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per
l’anno di riferimento.”;
b) all’articolo 33, comma 1, la parola “capitano” è sostituita dalla seguente: “maggiore”.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34:
a) le parole “scuola di polizia tributaria”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
“scuola di polizia economico-finanziaria”;
b) all’articolo 4, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo
consultivo, è composto dai generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo titolari
di incarichi rilevati organicamente nell’ambito della Guardia di finanza, è presieduto dal
comandante in seconda ed è convocato dal Comandante generale anche su richiesta di
almeno tre dei suoi componenti.”.
6. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35, comma 3, le parole “d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia
di Stato” sono sostituite con le seguenti: “d’intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di
posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e
formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo
della guardia di finanza”;
b) all’articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il personale della
Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.”;
c) all’articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: “disposizioni di cui” sono aggiunte le
seguenti: “all’articolo 35 del presente decreto e”.
7. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:
“Art. 8-bis
(Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza)
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia
tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di
polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia
di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica
sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti
normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi
reparti.”.
8. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, il comma 2 è
sostituito dal seguente: “Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attività agonistica nelle
discipline praticate dai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» ed essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, esclusi quelli di cui al
comma 1, lettere e) e f). Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione
secondaria di primo grado.”.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287:
a) all’articolo 10:
5) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono
computati nell'organico del ruolo normale - comparto speciale.”;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se
giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli
ufficiali del ruolo normale - comparto speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di
termine del predetto periodo di prova.”; b) all’articolo 16, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) se maestro direttore o
maestro vice direttore, transita nel ruolo normale - comparto speciale;”;
10. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) all’articolo 2136, al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole “Titolo IV”, sono aggiunte le seguenti: “, eccetto l’articolo
806”;
2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: “d-bis) l’articolo 794;” e “d-ter) l’articolo
858;”;
3) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: “g-ter) l’articolo 894;”;
4) alla lettera bb), la parola “il” è sostituita dalle seguenti: “la sezione I del”;
5) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: “ff-bis) l’articolo 1780.”;
b) all’articolo 2140:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) siano in possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo.”;
3) al comma 4, le parole “ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69” sono sostituite dalle seguenti: “al concorso
per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
c) all’articolo 2141, le parole da “per il contingente ordinario” fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: “ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari
di truppa della Marina militare, senza alcun grado.”;
d) all’articolo 2142, dopo le parole “l’innovazione”, sono aggiunte le seguenti: “nonché secondo
le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930”;
e) all’articolo 2143-bis, il comma 2 è soppresso;
f) all’articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Gli ufficiali in servizio
permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a
ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a
sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto
dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del
brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:
a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3;
b) una delle ferme già previste dall’articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42,
sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro
volte, entro il quarantacinquesimo anno di età.
5. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del
brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma
4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui
all’articolo 1803.”.
11. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 266:
a) all’articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Per gli ufficiali del ruolo
tecnico logistico amministrativo, l’aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo
nell’avanzamento a scelta al grado di colonnello.”;
b) all’articolo 11, comma 3, le parole “corso superiore di polizia tributaria” sono sostituite dalle
seguenti: “corso superiore di polizia economico-finanziaria”;
12. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41:
a) le parole “corso superiore di polizia tributaria”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: “corso superiore di polizia economico-finanziaria”;
b) all’articolo 7, al comma 1, le parole “dal Comandante in seconda” sono sostituite dalle
seguenti: “da un generale di corpo d’armata”.
13. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numeri 1) e 4), 5, lettera a), 11 e 12,
lettera a), in deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle disposizioni di
legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole “nucleo di polizia
tributaria” o “nuclei di polizia tributaria”, ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: “nucleo di polizia economico-finanziaria” e “nuclei di polizia economico-
finanziaria”.
Art. 36
(Disposizioni transitorie)
1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i
requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono
sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis
dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza
1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, del predetto decreto.
2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente
al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima
e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente
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ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza
1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso
dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto
legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fini del
conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parità di anzianità, i parigrado
promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i
requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un’aliquota
straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all’avanzamento, sono promossi al grado
superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli
promossi con riferimento all’aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi
nell’aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni
in vigore a tale data.
7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro
il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8. I brigadieri giudicati idonei nell’aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a
brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente
comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l’avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e
56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l’anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b) per l’anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c) per l’anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d) per l’anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
e) per l’anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
10. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto
dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l’assunzione nel ruolo “ispettori” di cui all’articolo 33,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente
assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le
vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all’articolo 17, comma 1, del
medesimo decreto. Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di
spesa a regime, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e sono
considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per
effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di
quanto disposto dalla lettera b);
b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e
appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, per incrementare la consistenza
organica del ruolo “ispettori” fino a 28.602 unità, assicurando l’invarianza di spesa.
Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la
frazione di cui all’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo
restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare
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l’armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma
3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è
stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non
superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l’anno 2027 in
misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.
11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di
luogotenente di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
conservando l’anzianità di servizio e con l’anzianità di grado corrispondente a quella maturata
nella soppressa qualifica di luogotenente.
12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già
maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un’aliquota
straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:
a) idonei all’avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017
e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento alle aliquote del
31 dicembre 2017;
b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31
dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in
deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all’articolo 32
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell’ordine del proprio ruolo al
grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le
seguenti modalità:
c) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
d) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
e) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di
avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli
capo idonei nell’aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell’articolo 58, comma 2,
lettera a), prendono posto nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, dopo i militari promossi ai
sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti
nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche
mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle
citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito
indicato:
a) per l’anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami è pari a
130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai
sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità
di anzianità assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
16. Agli appuntati scelti comunque in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di
permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui
all’articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di “qualifica speciale”, con decorrenza
1° ottobre 2017. Al fine dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui
118
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
al presente comma è valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis e 55-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
17. Per il conseguimento della qualifica di “qualifica speciale”, fermi restando gli altri requisiti, in
deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in
servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado.
18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30
settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuita la qualifica di “qualifica speciale” con decorrenza
dal 1° ottobre 2017. Al fine dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di
cui al presente comma è incluso in un’aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del
1° ottobre 2017.
19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le
aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di “qualifica
speciale”, fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista
dall’articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti
criteri:
a) per l’anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre
2013;
b) per l’anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2014;
c) per l’anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
d) per l’anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
e) per l’anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al
31 dicembre 2010;
f) per l’anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l’anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l’anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza
indicato dall’articolo 34 dello stesso decreto legislativo, è attribuita la qualifica di “cariche
speciali” con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell’accertamento del possesso dei prescritti
requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un’aliquota di valutazione
straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi
restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato
dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della
qualifica di “cariche speciali” è la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2008: 3 anni.
22. Il titolo di studio per l’accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in servizio alla data
del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel
periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante il concorso di cui
al predetto articolo 35, comma 1:
a) lettera a): nel primo triennio, nella misura del 60% e, nel successivo biennio, nella misura del
65%;
b) lettera b): nel primo triennio, nella misura del 40% e, nel successivo biennio, nella misura del
35%.
24. In deroga a quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la
partecipazione al concorso di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo
decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l’iscrizione ai
corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della guardia di finanza,
nell’ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di
cui all’articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di
laurea triennale, individuandone le relative classi.
25. L’articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica agli
allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di
accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
26. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
norme del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94.
27. Il cinquanta per cento dei posti per il concorso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo
della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e
luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie
indicate nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell’aliquota di valutazione al
grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie
indicate nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
29. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un
concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti
del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianità nel
grado in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che,
alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore
a “eccellente” o equivalente. Nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per
cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che
hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati
impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti
nell’ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo
meccanismo opera in caso contrario.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di
formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del
ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del
concorso nell’ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza
successiva alla conclusione dell’attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso.
31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono
disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di
120
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei
frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all’articolo 6-ter, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001.
32. Al fine di assicurare l’invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in
sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che
restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
33. Gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale
e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente
colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell’inclusione nell’aliquota di valutazione
per l’avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti
gradi.
34. Gli anni di anzianità nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fini dell’inclusione
nella 1^, 2^ e 3^ aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti
agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi
a tenente colonnello.
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad
applicarsi, ai fini dell’inclusione nell’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di
colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della previgente tabella n. 1.
36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado
superiore per l’anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli
da valutare ai sensi dell’articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le
disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l’entrata in vigore del presente decreto,
cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
37. Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita
della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti
addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo.
38. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza:
a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto
ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l’anzianità assoluta e relativa
precedentemente acquisita;
b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel
ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l’anzianità assoluta e
relativa precedentemente acquisita;
c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo
normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l’anzianità assoluta e relativa
precedentemente acquisita.
39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello,
sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione,
a partire dall’anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
40. La promozione di cui all’articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è
attribuita a partire dall’anno 2025.
41. Fino all’anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica
l’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono
valutati annualmente e iscritti in un’unica graduatoria di merito. Dall’anno 2018 e fino all’anno
2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una
promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo.
121
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l’articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall’anno di inclusione in aliquota per la terza
valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all’anno precedente, i predetti ufficiali sono
valutati e iscritti in un’unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito
annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione
dell’aliquota di valutazione e all’esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di
avanzamento.
43. Per gli anni dal 2024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle promozioni
al grado di colonnello della terza aliquota è fissato in 4 unità.
44. Fino all’anno 2021, per i maggiori da valutare per l’avanzamento al grado superiore, continuano
ad applicarsi le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al
31 dicembre 2016. Per l’anno 2018, sono inclusi nell’aliquota di valutazione per l’avanzamento
al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011
e antecedente.
45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l’impiego in incarichi del settore
aeronavale è considerato equivalente all’impiego dei parigrado del comparto aeronavale.
46. Nell’anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di
comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai
fini dell’inclusione nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore sono ridotti
di 31 giorni.
47. Per l’avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo
aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
a) 2018, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo
anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto
aeronavale è fissato in una unità;
b) 2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010;
c) 2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012;
d) 2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014;
e) 2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.
48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da
presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione
dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.
49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia
di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da
presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione
nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1°
gennaio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il
collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.
51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e
speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto
aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i predetti ufficiali devono:
a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale;
2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell’arco della carriera o, in alternativa, per almeno
un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo
della guardia di finanza.
Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalità
di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di
finanza.
52. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla
partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria
sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell’anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con
anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell’anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con
anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell’anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con
anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell’anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con
anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell’anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non
successiva al 31 dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell’anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non
successiva al 31 dicembre 2017.
Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso.
53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l’essere dichiarati vincitori del
concorso per l’accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all’articolo 5
della legge 24 ottobre 1966, n. 887 costituisce titolo preferenziale per l’avanzamento, rispetto ad
altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo
biennio di formazione.
54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
valutato per l’avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore,
corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla
tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
55. I militari appartenenti al ruolo d’onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio
ai sensi dell’articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o
dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di
trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere
alla stessa data, sono archiviate.
56. Per l’anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale –
comparto ordinario è fissato in otto unità.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CAPO IV
Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 37
(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)
1. Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue:
personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.”;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria
svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Vigila sulle attività lavorative e ricreative
organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di
responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili
alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo
possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto,
nonché eventuali incarichi specialistici.
3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di
specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto
anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, individuati con
decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione “coordinatore”,” che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche
mansioni previste assumono l’onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del
personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di
consegna.
5. E’ escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave
della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”
2. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“ d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d),
il titolo di studio richiesto per l’accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme
azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado”;
c) all’articolo 11, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “quattro anni”;
3. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano
otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, individuati con
decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle
specifiche funzioni previste nell’ambito dell’unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche
superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell’efficienza dei servizi affidati alla medesima,
disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d’urgenza se richiesto da particolari
circostanze o esigenze del servizio.
5 ter E’ escluso dall’attribuzione della denominazione di cui comma 5 bis:
a) al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel
quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) al personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente) 1. - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti si consegue:
a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite
del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che
ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio
dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a
“buono” e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure
telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti con una età non
superiore ad anni 40, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia
riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono” e sanzione disciplinare più
grave della deplorazione.
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-
professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del
corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera
a),precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono devoluti all’altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
5. L’ individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1 lettere a) e b), le modalità della
concorso e l’individuazione della prova d’esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei
corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.”;
c) l’articolo 17 è abrogato;
d) all’articolo 18:
1) il comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate
di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità
dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure ivi previste.”;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5.bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni
d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto”;
e) all’articolo 20, le parole “sette anni” sono sostituite dalle seguenti “cinque anni”;
f) all’articolo 21:
1) le parole “ merito comparativo” sono sostituite dalle seguenti “ merito assoluto”;
2) le parole “sette anni” sono sostituite dalle seguenti “cinque anni”.
4. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente :
“ Art. 22 (Ruolo degli ispettori). 1 Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con
carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore;
e) sostituto commissario.”;
b) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“ Art. 23 ( Funzioni del personale del ruolo degli ispettori) -1. Al personale del ruolo degli ispettori
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell’istituto, sono attribuite
funzioni che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell’ambito dei servizi
istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell’area
sicurezza comandante di reparto dell’istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo
responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell’area
della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le
direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività; gli appartenenti al ruolo degli ispettori
possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale
di Polizia penitenziaria.
3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono principalmente
diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla
formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del
personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in
caso di assenza o impedimento di questi.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano
quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,
compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 individuate con decreto del
Capo del Dipartimento ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di
“coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche
nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell’ambito del coordinamento di una o più
unità operative, assume l’onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell’efficienza dei
servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all’esigenza di
garantire gli obiettivi di sicurezza dell’istituto ivi compresi l’ordine e la disciplina nelle sezioni
detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di
vigilanza armata.
5. E’ escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave
della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
c) all’articolo 25:
1) al comma 1, le parole “ un corso della durata di dodici mesi preordinato” sono sostituite da
“ un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all’acquisizione della specifica
laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di
idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori ed abbiano superato gli esami previsti e
le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di
tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno”;
3) al comma 3 le parole “durante i primi otto mesi di corso” sono sostituite da “durante i primi due
anni di corso” e le parole “e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi” sono
soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso prestano giuramento
e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l’ordine della graduatoria finale ;
d) all’articolo 27:
1) al comma 1 lettera c) le parole “sessanta giorni” sono sostituite da “ centoventi giorni” e le parole
“ novanta giorni” sono sostituite da “ centocinquanta giorni”
2) ) al comma 2 le parole “sessanta giorni” sono sostituite da “centoventi giorni”
3) al comma 4 le parole “ del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria” sono sostituite
da “ direttore generale del personale e delle risorse”;
e) all’articolo 28:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1) al comma 1:
a) alla lettera a) dopo le parole: “cinquanta per cento dei posti disponibili” sono inserite le seguenti:
“al 31 dicembre di ogni anno”;
b) alla lettera b) dopo le parole “cinquanta per cento dei posti disponibili” sono inserite le seguenti:
“ al 31 dicembre di ogni anno” e le parole “sette anni” sono sostituite da “cinque anni”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. I posti di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli
riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b;”
3) al comma 3, le parole “Ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti “Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
f) all’articolo 29 le parole “oltre il periodo di frequenza del corso di cui all’art. 28” sono sostituite da
“oltre il periodo di frequenza del corso di cui all’art. 28, comma 2 per i vincitori del concorso interno
previsto dall’art. 24, comma 1, lettera b), ovvero oltre il biennio di corso di cui all’articolo 25, comma
1, per i vincitori del concorso pubblico previsto dall’art. 24, comma 1, lettera a);
g) l’articolo 30-bis è sostituito dal seguente:
“Articolo 30-bis ( Promozione alla qualifica di ispettore superiore). 1. La promozione alla qualifica di
ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
capo. Per l’ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal
decreto previsto all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto
del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.”;
h) dopo l’art. 30-bis è inserito il seguente :
“ Articolo 30-ter ( Promozione a sostituto commissario) -1. L’accesso alla qualifica di sostituto
commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di
effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del
personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze.”; i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati.
5. Nel capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:
“art. 48 bis. ( Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). 1. Per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da
quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle
autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso,
secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la
propria attività in più sedi nell’arco dell’anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà
conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi ”.;
b) all’articolo 50:
1) al comma 1 le parole “ vice direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria” sono sostituite
dalle seguenti “vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”;
128
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
2)il comma 2 dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato;
3)al comma 4 le parole “ direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria” sono sostituite dalle
seguenti “ Capo del Dipartimento”;
c) all’articolo 51, primo comma, le parole “ agli agenti, agli agenti scelti , agli assistenti “ sono
sostituite dalle seguenti “agli agenti, agli agenti scelti , agli assistenti ed agli assistenti capo”;
d) all’articolo 52 :
1) la rubrica è sostituita dalla seguente “ Promozione per merito straordinario degli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti”;
2) al comma 1, le parole “agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti” sono
sostituite da “ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo;
3) il comma 2 è abrogato;
e) all’articolo 53:
1) al comma 1 parole “ ai vice ispettori e agli ispettori” sono sostituite dalle seguenti “ ai vice
ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente.
“ 2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al
comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di
anzianità”;
f) all’articolo 54:
1) al comma 3, dopo le parole “ del servizio” sono aggiunte “ovvero dal direttore generale competente
qualora i fatti siano avvenuti nell’Amministrazione Centrale”
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui
all’articolo 50, secondo le rispettive competenze” 3) al comma 5 le parole “sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello
stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità” sono sostituite dalle seguenti :
“possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di
anzianità”.
6. Nel capo I, titolo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 86, comma 1, dopo le parole “ a sottoporsi” sono inserite le parole “ salvo il
personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria”;
7. Nel capo I, titolo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 122, primo comma:
1) alla lettera c) le parole “ Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie” sono
soppresse;
2) alla lettera d) dopo le parole “nell’occhio che vede meno” sono aggiunte le seguenti “ ed un visus
corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale
somma dei singoli vizi di rifrazione”;
art. 38
(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449)
129
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
1. Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) All'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
“ 3 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del
Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all’articolo
13, comma 1.”;
b) all'articolo 4 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
“ art. 4 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del
dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui
all’articolo 13, comma 1.”;
c) all’articolo 5, comma 4, all’articolo 6, comma 6, all’articolo 20, commi 1 e 2,
all’articolo 22, commi 2 e 3, ed all’articolo 23, comma 1, le parole “Direttore
generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria” sono sostituite da
“Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”;
d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola “Ministro” è sostituita da “Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria” e le parole “Direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria” sono sostituite da “ Direttore generale del
personale e delle risorse”;
e) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina.)- 1.Con decreto del Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così
composto :
a)dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo
presiede;
b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e
delle risorse;
c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del
personale e delle risorse;
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.
2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di
disciplina, composto da:
a) dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove
presta servizio l'incolpato;
b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino
servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore
capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.
d)da un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.
7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.”;
f) all’articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette
sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un
funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e
che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purchè avente qualifica
superiore a quella dell'incolpato”;
g) all’articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, le parole “Ministro di
grazia e giustizia” sono sostituite da “Ministro della giustizia”;
h) all’articolo 22, le parole “direttore dell’ufficio centrale del personale” sono sostituite
dalle parole “direttore generale del personale e delle risorse”;
Art. 39
(Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162)
1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all’articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“ a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b)ruolo de sovrintendenti tecnici;
c)ruolo degli ispettori tecnici”;
b) all’articolo 3:
1)la rubrica è sostituita dalla seguente : “Ruolo degli agenti e assistenti tecnici”;
2)al comma 1 le parole “ ruolo degli operatori” sono sostituite da “ ruolo degli agenti e assistenti
tecnici”;
c) all’articolo 4 :
1) alla rubrica ed al comma 1 le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite da “ ruolo degli
agenti e assistenti”;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo
nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, individuati con
decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione “ coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di
coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di
assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali”.
4-ter. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
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a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave
della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
d) all’articolo 5, comma 1, le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite da “ruolo degli agenti e
assistenti” e le parole “scuola dell’obbligo” sono sostituite da “scuola secondaria di secondo grado”;
e) all’articolo 8, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “quattro anni”;
f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici) 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a)vice sovrintendente tecnico;
b)sovrintendente tecnico;
c)sovrintendente capo tecnico.”;
g) all’articolo 10:
1)alla rubrica ed al comma 1 le parole “ ruolo dei revisori” sono sostituite da “ ruolo dei
sovrintendenti”;
2) al comma 3 le parole “revisore capo” sono sostituite da “sovrintendente capo”;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“ 4 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo
nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, individuati con
decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione “ coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di
coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di
assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali”.
4 ter. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 4 bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave
della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
h) all’articolo 11:
1) al comma 1 le parole “ruolo dei revisori” sono sostituite da “ruolo dei sovrintendenti”;
2) alla lettere a) e b) del comma 1 le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite da “ ruolo degli
agenti e assistenti”;
3) alla lettere b) del comma 1 le parole “vice revisori” sono sostituite da “vice sovrintendenti”;
4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole “vice revisore” sono sostituite da “vice sovrintendente”;
i) all’articolo 12 .
1) al comma 1, lettera c) le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite da “ ruolo degli agenti e
assistenti”;
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2) al comma 4 le parole “direttore generale del personale e della formazione” sono sostituite da
“direttore generale del personale e delle risorse”;
j) all’articolo 13:
1) alla rubrica la parola “revisore” è sostituita da “sovrintendente”;
2) al comma 1:
a)1e parole “revisore” sono sostituite da “sovrintendente” le parole “vice revisore” sono sostituite da “
vice sovrintendenti” e le parole “sette anni” sono sostituite da “ cinque anni”;
k) all’articolo 14:
1) alla rubrica le parole “revisore capo” sono sostituite da “sovrintendente capo”;
2) al comma 1:
a) le parole “revisore capo” sono sostituite da “sovrintendente capo”, le parole “ merito comparativo”
sono sostituite dalle parole “merito assoluto”, la parola “ revisori” è sostituita da “ sovrintendenti” e le
parole “sette anni” sono sostituite da “ cinque anni;
l) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“ Art. 15 ( ruoli degli ispettori tecnici)-1 I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue:
a)ruolo degli ispettori biologi;
b)ruolo degli ispettori informatici.
2.I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:
a)vice ispettore tecnico;
b)ispettore tecnico;
c)ispettore capo tecnico;
d)ispettore superiore tecnico;
e)sostituto commissario tecnico.”;
m) all’articolo 16:
1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole “ruoli dei periti” sono sostituite da “ruoli degli ispettori”;
2) al comma 5, le parole “qualifica di perito superiore” sono sostituite da “qualifica di sostituto
direttore tecnico”;
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che
maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo
nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, individuati con decreto
del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ed è attribuita, ferma restando la
qualifica rivestita, la denominazione “ coordinatore”, che determina, in relazione alla data di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.. Gli
stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo
svolgimento delle attività istituzionali.”; 5-ter. E’ escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave
della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
n) all’articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole “ruoli dei periti” sono sostituite da “ruoli degli
ispettori”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
o) all’articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole “vice perito” sono sostituite da “ vice
ispettore”;
p) all’articolo 19, comma 4, le parole “direttore generale del personale e della formazione” sono
sostituite da “direttore generale del personale e delle risorse”;
q) all'articolo 20:
1) alla rubrica la parola “perito” è sostituita da “ ispettore”;
2) al comma 1 la parola “perito” è sostituita da “ispettore tecnico” e le parole “ vice perito” sono
sostituite da “ vice ispettore tecnico”;
r) all'articolo 21:
1) alla rubrica la parola “perito capo” è sostituita da “ ispettore capo”;
2) al comma 1 le parole “perito capo” sono sostituite da “ ispettore capo tecnico” e la parola “
perito” è sostituita da “ispettore tecnico”;
s) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
“ Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico )- 1.La promozione alla qualifica di ispettore
superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
capo tecnico”;
t) dopo l’art. 22 è inserito il seguente:
“ Art. 22 bis ( Promozione a sostituto direttore tecnico)- 1. L’accesso alla qualifica di sostituto
direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo
al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del Direttore generale
del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di
maturazione del requisito temporale ”;
u) l’articolo 23 è abrogato;
v) all'articolo 24:
1) la lettera a) del comma 2 è abrogata;
2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “limitatamente alla frequenza
del corso di formazione”;
3) dopo la lettera d) è inserito : “ e) direttore tecnico coordinatore superiore”;
w) all’articolo 27:
1) ai commi 1 e 3 le parole: “vice direttori tecnici in prova” sono sostituite dalle seguenti: “
direttori tecnici in prova”;
2) al comma 1 le parole “l'Istituto superiore di studi penitenziari” sono sostituite dalle seguenti : “ la
Scuola superiore dell’esecuzione penale”;
3)al comma 3 le parole: “vice direttore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore tecnico
capo”;
x) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;
z) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
“Art. 30. - (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore
tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale
è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo
servizio nella qualifica”;
aa) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:
“Art. 30-bis. - (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla
qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che
abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;
bb) all’articolo 32:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente
“ 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti
tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la
qualifica di agente di pubblica sicurezza”;
2) al comma 3 le parole “ruolo degli operatori ” sono sostituite da “ ruolo degli agenti ed
assistenti”;
3) al comma 4 le parole “ruolo dei revisori” sono sostituite da “ ruolo dei sovrintendenti” e le
parole “ruolo del perito” sono sostituite da “ ruolo degli ispettori”;
cc) all’articolo 34 :
1)al comma 1, dopo le parole “presso lo stesso dipartimento” sono aggiunte le seguenti: “ovvero tra i
funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni
decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.”;
2) il comma 2 è abrogato;
3)il comma 5 è sostituito dal seguente
“ 5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito
comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli
ispettori.
4) al comma 6 le parole “ dei ruoli tecnici direttivi” sono sostituite da “del ruolo dei direttori tecnici”,
le parole “per il ruolo direttivo” sono sostituite da “per il personale della carriera dei funzionari” e
dopo le parole “21 maggio 2000, n. 146” sono aggiunte le seguenti “previste dall’articolo 14, commi 4
bis, 4 ter, 4 quater, e 4 quinquies”.
ART. 40
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146)
1. Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 200, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente “ Carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria”;
b)l’articolo 5 è sostituto dal seguente:
“ Art. 5 ( Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). 1.- La
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle
seguenti qualifiche:
a)vice commissario penitenziario
b) commissario penitenziario
c) commissario capo penitenziario
d) commissario coordinatore penitenziario;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
e) commissario coordinatore superiore;
f) primo dirigente;
g) dirigente superiore.
2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente
decreto”; c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 ( Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria.- 1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all’art. 5, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica
qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia
penitenziaria nell’ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresì
compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei
poligoni di tiro.
2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio
attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell’ufficio che svolge le
attività di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di
ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed i provveditorati
regionali dell’Amministrazione penitenziaria nonché di direttore dell’area sicurezza degli istituti di
particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso
gli stessi.
5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l’incarico di direttore
dell’area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di
comandante di reparto presso gli stessi. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice
comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e
piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e
servizi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.
6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l’incarico di direttore dell’area
sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza, della Scuola superiore
dell’esecuzione penale e delle scuole di formazione dell’Amministrazione penitenziaria, assumendo le
funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì
funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile
dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa
presso uffici e servizi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.
7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l’incarico di vice direttore dell’area
sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell’esecuzione penale
e delle scuole di formazione dell’Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice
comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di
vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità
organizzativa nell’ambito dell’area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessità e di
responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.
8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l’incarico di vice direttore dell’area sicurezza
degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto
presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile
di unità organizzativa nell’ambito dell’area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di
unità organizzativa nell’ambito dell’area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di
organizzazione dell’area della sicurezza anche emanando, nell’ambito delle direttive impartite dal
direttore dell’istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando
l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli,
gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e
trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende
altresì all’organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia
penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell’armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del
nucleo al quale è preposto anche emanando, nell’ambito delle direttive impartite, secondo le
competenze, dal direttore dell’ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o
da direttore dell’istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo,
coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei
restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì all’organizzazione dei servizi ed
all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell’armamento,
dell’equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.”;
d) l’art. 7 è sostituito dal seguente:
“ Art. 7. “ Accesso alla carriera dei funzionari” – 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove
scritte ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed
esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a)godimento dei diritti civili e politici;
b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni 32;
c)idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
e)laurea magistrale o specialistica .”
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al
personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno
cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che
non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad “ottimo” nè
sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni
contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva
per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità
fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte
concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della
Polizia di Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lett. b), è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli
ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di
laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena
137
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari in
possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205
del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono
indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui
superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e
b), comprese le lauree triennali che consentono l’acquisizione dei crediti formativi per il
conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste . Sono fatti salvi i diplomi di laurea in
giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue
disposizioni attuative.
8.Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sono previste le prove di
esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità
connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di
composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, e le modalità di
formazione delle graduatorie.”;
e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Corsi di formazione )- 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), sono
nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, un
corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un
periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste
dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, parata o d'onore.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), sono nominati vice commissari e
frequentano, presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, un corso di formazione della durata di
mesi dodici, articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo,non superiore a
tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6,
nonché anche all’acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree
specialistiche di cui all’articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le
qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi
d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3.Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei
confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l’ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, sostengono l’esame finale.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che
sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con
la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneità al servizio di
polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di
tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del
direttore dell’istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 7.
5.I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 2 e che
sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione,
sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso,
nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia
disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per
il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7.Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e
modalità coerenti con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del
tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le
modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e
quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
8.Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia
penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443.”;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“ Art. 10. ( Dimissione dal corso) -1. Sono dimessi dai corsi di cui all’art. 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli
obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l’esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto dall’art. 9, comma 1, sono stati per
qualsiasi motivo assenti dall’attività corsuale per più di novanta giorni anche se
non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per
infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio
qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi
sono ridotti per la metà per il corso previsto dall’art.9, comma 2.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i
novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da
causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare
al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai
periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza
dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al
fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui
all’art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni”.
3.Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del
personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
5.Salvo quanto previsto dalla articolo 26, comma 2, dlgs 443/1992 i provvedimenti di dimissione ed
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi
concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari”;
g) l’ articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 .( Promozione a commissario)-1. La promozione a commissario di coloro che accedono
attraverso il concorso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante
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scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario
che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso”;
h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Art. 12. (Promozione a commissario capo). -1. La promozione a commissario capo di coloro che
accedono attraverso il concorso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di
commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;
i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13. (Promozione a commissario coordinatore) – 1. La promozione alla qualifica di commissario
coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per
merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore
a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso:
a) nei limiti del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di
commissario capo, vincitore del concorso previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a), che ha maturato
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto
dall’articolo 9, comma 4;
b) nei limiti del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di
commissario capo, vincitore del concorso previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b), che ha maturato
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito previsto dall’art. 7,
comma 2, lett. e);
2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad
aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3.La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell’anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine di
graduatoria dell’esame finale del corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di
svolgimento dell’esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono
determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.” ;
j) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis ( Promozione a commissario coordinatore superiore ) – 1. La promozione alla qualifica di
commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per
merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che ha
maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;
k) dopo l’articolo 13 bis è inserito il seguente:
“ Art. 13 ter ( Promozione a primo dirigente)- 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si
consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore
che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.”;
l)dopo l’articolo 13 ter è inserito il seguente:
“ Art. 13 quater ( Promozione a dirigente superiore)- 1. La promozione alla qualifica di dirigente
superiore si consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente
che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.”;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
m) dopo l’articolo 13 quater è inserito il seguente:
“ Art 13 quinquies (Percorso di carriera)-1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle
qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver
svolto incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, d’intesa con il Capo del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.”;
n) all’articolo 14:
1)al comma 4 dell’ articolo 14 le parole “ del ruolo direttivo ordinario” sono sostituite dalle seguenti :
“ della carriera dei funzionari”;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
“ 4 bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione
presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della
Giustizia minorile e di Comunità; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al
vice Capo del Dipartimento.
4 ter. La Commissione formula al Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, per la
relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione
determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 e del relativo
regolamento di esecuzione. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le
decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla Commissione.
4 quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con
provvedimento del Ministro della Giustizia .
4 quinquies. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale
della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.”;
o) all’articolo 15:
1)la rubrica è sostituita dalla seguente “ Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla
carriera dei funzionari”;
2)al comma 1, le parole “ al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario
penitenziario e commissario capo penitenziario” sono sostituite dalle seguenti: “ai vice commissari,
commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai
primi dirigenti”;
3) al comma 2:
a) le parole “commissario coordinatore penitenziario” sono sostituite da “dirigente superiore”;
b) le parole “ sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da
aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità” sono sostituite dalle seguenti: “ possono essere
attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità”;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi
dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile
della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti
nell’Amministrazione Centrale.”;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del
verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbile, con decreto del Capo del
Dipartimento, su proposta della Commissione prevista dall’art. 14, comma 4 bis e previo parere del
Consiglio di Amministrazione.
3 ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano
trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai
141
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio
o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.” ;
p) l’art. 16 è sostituito dal seguente :
“Art. 16 (Rapporti informativi) - 1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
44, 45, 48 bis e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è
inserito il seguente: <<Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per
il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile). - 1. Il rapporto
informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali è
compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso
dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo
dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano
servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento. Il rapporto informativo per il
personale in servizio presso le articolazioni dell’Ufficio del Capo del Dipartimento è espresso dal
Direttore dell’Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria>>.
3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è
inserito il seguente: <<Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per
il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). –1. Il rapporto informativo per il personale
della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario
coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione
penitenziaria è compilato dal dirigente dell’ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è
espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con
qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore
regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento. 3. Il rapporto
informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore
della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto
informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della
formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento.>>.
4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è
inserito il seguente: <<Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per
il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). – 1. Il rapporto
informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato
dal direttore dell’istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore
regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente
della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti
penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal
Capo del dipartimento>>”;
q) all’articolo 17:
1) al comma 1 le parole “del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata
dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio
centrale del personale” sono sostituite dalle seguenti : “della carriera dei funzionari del Corpo di
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
polizia penitenziaria è rilasciata dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o, per
sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse”;
2) al comma 2 le parole “ del ruolo direttivo ordinario” sono sostituite dalle seguenti “ della carriera
dei funzionari”;
r) al comma 1 dell’articolo 18 le parole “ al ruolo direttivo ordinario” sono sostituite dalle seguenti : “
alla carriera dei funzionari”;
s) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“Art. 19.- 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 per quanto
specificatamente disposto.”;
t) il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è abrogato.
Art. 41
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente :“Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore”
2 )il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in tre qualifiche che assumono le
seguenti denominazioni:
- maestro direttore – commissario coordinatore;
- maestro direttore – commissario coordinatore superiore;
- maestro direttore – primo dirigente.”;
b) all’articolo 3,
1) la rubrica è sostituita dalla seguente :“Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore”;
2)il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in due qualifiche che assumono le
seguenti denominazioni:
- maestro vice direttore – commissario capo;
- maestro vice direttore – commissario coordinatore”;
c) all’articolo 9:
1) al comma 1, le parole “direttore generale del personale e della formazione” sono sostituite dalle
seguenti: “ direttore generale del personale e delle risorse”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente :
“3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un
appartenente all’area terza, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”;
d) all’articolo 10:
1) al comma 1, le parole “ direttore generale del personale e della formazione” sono sostituite dalle
seguenti: “ direttore generale del personale e delle risorse”;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
“ b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non
inferiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all’area terza, in servizio
presso lo stesso dipartimento”;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente :
“2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un
appartenente all’area terza, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”;
e) all’articolo 15, comma 1, le parole “ rispettivamente al ruolo direttivo ordinario” sono sostituite
dalle seguenti : “rispettivamente alla carriera dei funzionari”; f) all’articolo 18:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari
qualifiche del restante personale del Corpo.”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“ 1 bis. Ai fini della progressione in carriera degli orchestrali si applicano le disposizioni, nel tempo
vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella
tabella F allegata. Per la promozione di cui all’articolo 30-ter si procede con apposito scrutinio”;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
“ 1 ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito
comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a
primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo
dirigente del Corpo di polizia penitenziaria”;
4)dopo il comma 1ter è inserito il seguente:
“ 1 quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per
merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata . La
promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella
relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 42
( Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale )
1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche,
nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 nel testo vigente in data anteriore all’entrata in vigore del presente
decreto, mediante l’utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1, comma 973, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005
assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013
ed economica primo luglio 2015.
3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume
la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1°
gennaio 2016.
4.Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e
decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza
giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e
sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002
assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed
economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003
assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed
economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8
maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed
economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni
di anzianità complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010
assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni
di anzianità complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la
qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto
dell’ordine di ruolo, conservando, ai fini dell’avanzamento, l’anzianità maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del
ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1 gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico
coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e
sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.
Art. 43
( Norme di raccordo )
1. Ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell’art. 2 del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di
polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell’istituto in
ragione delle specifiche attribuzioni conferite all’autorità dirigente dell’istituto dalle leggi e dai
regolamenti.
2.Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia
penitenziaria in qualità di direttore dell’area sicurezza, comandante di reparto degli istituti,
nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente
dipendente, svolge i propri compiti con l’autonomia professionale e le responsabilità relative al settore
di competenza.
3. L’individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma
dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all’adozione dei
successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2015, n. 154,
nelle more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le disposizioni giuridiche ed economiche del personale
della carriera dirigenziale penitenziaria istituita ai sensi della 27 luglio 2005, n. 154 sono quelle
vigenti per il corrispondente personale della Polizia di Stato.
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Art 44
Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A è sostituita dalle tabella α1 allegata al
presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all’ampliamento della dotazione organica dei
ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550
unità, con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella α2
allegata al presente decreto
3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle
tabelle β e γ allegate al presente decreto.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono
sostituite dalle tabelle δ ed ε allegate al presente decreto.
5.Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica
iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno
luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite
delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di
soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque
causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
6. L’incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre
2010, n. 162 è a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate, dell’anno 2016.
7. Ai fini del compimento dell’ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la
rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto non
regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l’invarianza di spesa.
8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei
sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente,
si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato
al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure
semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell’articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto
legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito con legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto
del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote :
1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono
alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti
riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a “buono” e
sanzione disciplinare più grave della deplorazione Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a
domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla
predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato
nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a “buono” e sanzione disciplinare più grave della
deplorazione.
I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all’altra fino alla data di inizio del
relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente
aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, come modificato dal presente decreto;
b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all’incremento della dotazione organica
del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso
straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto
del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale partecipante ai posti
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riservati per gli agli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di
servizio.
9 Fino all'anno 2026 per la partecipazione ai concorsi interni per vice sovrintendente, di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, come modificato dall’articolo 37,
comma 3, lettera b), del presente decreto, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto.
10.Le procedure concorsuali per l’accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in
vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 in fase di prima attuazione l’accesso al ruolo degli
ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da
individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale - in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 -:
1) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso
secondo le modalità di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto
70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi è
salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad
una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
12 Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con
decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31
dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalità previste dall’articolo 30-bis, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992 nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
13 Fino all'anno 2026 per l’ammissione allo scrutinio previsto dall’articolo 30-bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, come modificato dall’articolo 37, comma 4, lettera g), del presente
decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti.
14 Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come
novellate dall’articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal
primo gennaio 2026;
15 Nella fase di prima attuazione, in via transitoria :
a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti
qualifiche :
- vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;
- commissario penitenziario;
- commissario capo penitenziario ;
b) l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per n. 50 posti,
mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo
degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più
grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il 20 per cento dei posti è
riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205
del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso
di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, comprensivi
di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza
del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 9, comma 6 , 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi
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temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall’art. 9, comma 1, lett. b) del medesimo
decreto, ridotti della metà;
d) con decreto del Capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della
graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità
di formazione della graduatoria di fine corso;
e) ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di
commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell’ambito dell’area
sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza;
f)la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si
consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica di commissario;
g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando
l’applicabilità al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all’articolo 15, commi 3 e
3 bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo
che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo
possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
16.Con decorrenza 1 gennaio 2017:
a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
assistente capo;
b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica
pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla
qualifica di sovrintendente;
c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente capo;
d) al personale che riveste la qualifica di assistente capo con almeno otto anni di anzianità
nella stessa, in assenza dei motivi ostativi previsti dall’articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del
presente decreto, è attribuita la denominazione di “coordinatore”. La denominazione è
conferita con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità nella
qualifica;
e) al personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo con almeno otto anni di anzianità
nella stessa, in assenza dei motivi ostativi previsti dall’articolo 15, comma 5 ter, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall’articolo 37, comma 3, lettera a) del
presente decreto, è attribuita la denominazione di “coordinatore”. La denominazione è
conferita con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità nella
qualifica;
f) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianità nella qualifica pari o
superiore a quella prevista dall’articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come modificato dall’articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, è ammesso allo
scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo;
g) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell’ammissione allo scrutinio per merito
comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell’ambito dei posti
eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianità eccedente quella
minima prevista dall’articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un
massimo di anni due;
148
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
h) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la
nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all’articolo 30-
ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall’articolo 37, comma 4,
lettera e) del presente decreto, mantenendo l’anzianità di servizio e con l’anzianità nella
qualifica corrispondente all’anzianità nella denominazione;
i) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianità nella
stessa pari o superiore ad otto anni è promosso, nei limiti della disponibilità dei posti, per
merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario;
j) al personale di cui alla lettera i) che ha maturato una anzianità nella qualifica di almeno
quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall’articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall’articolo 37, comma 4, lettera b) del
presente decreto, è attribuita la denominazione di “coordinatore”. La denominazione è
conferita con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità nella
qualifica;
k) fermo restando quanto previsto all’articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori
tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di
direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici;
l) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del
ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo
di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
m) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici,
assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
n) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici,
assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici;
o) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la
qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall’articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal
presente decreto. L’anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell’avanzamento alla
qualifica superiore;
p) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la
qualifica di maestro vice direttore – commissario capo prevista dall’articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal
presente decreto. L’anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell’avanzamento alla
qualifica superiore;
q) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell’art. 42, commi 2
e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell’ordine di ruolo,
mantenendo l’anzianità maturata nella qualifica;
r) fermo restando quanto previsto dall’art 42, comma 5, il personale nominato commissario
capo penitenziario ai sensi dell’art. 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di
commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell’ordine di ruolo;
s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell’art. 42, comma
6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell’ordine di ruolo, mantenendo l’anzianità
maturata nella qualifica;
t) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell’art. 42, comma
7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell’ordine di ruolo;
u) fermo restando quanto previsto dall’art 42, comma 9, il personale nominato commissario
capo penitenziario ai sensi dell’art. 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo
penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto
dell’ordine di ruolo;
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
v) fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 11, il personale nominato commissario
capo penitenziario ai sensi dell’art. 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo
penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto
dell’ordine di ruolo;
z) in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 42 del presente decreto, le nomine di
cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), e v) sono conferite nell’ambito della dotazione organica
complessiva della carriera dei funzionari.
17. Fino all’assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi
dell’articolo 44, comma 15, del presente decreto sono resi indisponibili un numero di posti
corrispondenti della carriera dei funzionari.
18. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 17 e la disciplina vigente in
materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l’organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai
fini dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto,
sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le
conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
superiori del personale della carriera dei funzionari.
19. Nelle more dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall’articolo 40, comma 1, lettera c)
del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtù della disciplina
vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini
dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall’articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 si applica anche al personale individuato ai
sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l’accesso al corso di
aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell’11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre 2000.
22. Nelle more dell’adeguamento, con provvedimento del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di
progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e
comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 23. Agli assistenti, vice sovrintendenti, sovrintendenti, ispettori superiori e sostituti commissari
in servizio al 1 gennaio 2017, che accedono, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo,
sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario e alla denominazione di sostituto
commissario “coordinatore”, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 11, 20, 21, 30- ter e 25, comma 4 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella
“ZWWWZZ”;
24. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
25. Per la partecipazione ai concorsi per l’accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il
prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche
preliminare.
26. Il titolo di studio per l’accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall’articolo 37, comma 2,
lettera a) del presente decreto, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all’articolo 703
150
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
e all’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020,
ovvero congedato entro la stessa data.
27. Ai fini dell’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea
previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 è abrogato.
29. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni degli articoli 881 e
1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
30. A decorrere dall’anno 2020, l’Amministrazione al fine di garantire l’efficienza e funzionalità dei
servizi in ordine al rinnovato assetto organizzativo, può procedere con decreto non regolamentare del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il
31 dicembre di ciascun anno, all’eventuale modifica delle consistenze organiche dei propri ruoli,
assicurando l’invarianza di spesa.
31.Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell’accertamento
dell’idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero
in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno
dell’Amministrazione, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell’attività
dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.
151
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CAPO V
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento
Art. 51
(Disposizioni finali e finanziarie)
1. A decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è
sostituita dalla tabella AA, allegata al presente decreto. (modifica tabella parametri). Il contributo
straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato
dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 365,
lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre
2017. Alla medesima data è corrisposto l’assegno lordo una tantum, di natura accessoria, di cui alla
tabella BB.
2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli
anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 29,5 milioni di euro per l’anno
2024 e 23,6 milioni di euro a decorrere dal 2025, al personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è
riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle
indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa
sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente
comma è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima
data, consegue, entro il 1 gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi
corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nella
qualifica e grado, un assegno lordo una tantum, di natura accessoria, di cui alla tabella CC, allegata al
presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e
qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto
dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento
economico assorbe l’assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell’articolo 33,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché l’indennità di
cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L’indennità perequativa e quella di
posizione sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione al grado e alla qualifica
rivestiti. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810
ter, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820-bis, 1820, 1822, 1824, 1826 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto,
percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in
vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i
successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i
successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o
152
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un
trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.
6. Ai fini del comma 5 si intende per “trattamento fisso e continuativo” quello composto, a seconda dei
ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale,
indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per “trattamento
fisso e continuativo in godimento” si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza,
dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile
pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.
7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non
hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito un assegno personale di riordino pari a euro
650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all’assegno funzionale mensile spettante, dal
compimento della predetta anzianità e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto
e qualifiche e gradi corrispondenti.
8. Ai funzionari e ufficiali che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno già maturato 13 anni di anzianità
nel ruolo è attribuito un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più
favorevole rispetto all’assegno funzionale mensile spettante, dal compimento del quindicesimo anno
dall’anzianità nel ruolo fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e
gradi corrispondenti.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali delle Forze di polizia a
ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari che rivestono la qualifica di
commissario capo è attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di
10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore
aggiunto.
10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare,
sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di
riscatto.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo
ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi, è
istituito apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore
aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati sono definite le misure dei
compensi, i criteri per l’attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è
alimentato con le seguenti somme:
a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.
12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e
qualifiche e gradi corrispondenti è reinquadrato, alla data del 1 gennaio 2018, nelle rispettive posizioni
economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri
periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui
all’articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e dei periodi di aspettativa per motivi di
studio nei casi previsti dalla normativa vigente.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 43,
terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto
commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro
801,40.
14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze
di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella tabella X allegata al
presente decreto.
153
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
15. Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle
Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.
16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 al personale di cui al
presente decreto ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera.
17. La tabella di corrispondenza in allegato XX si applica al personale delle Forze di polizia che
transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.
18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo
a corresponsione di arretrati.
19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento
economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e
della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a
ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare,
in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell’ultimo
quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la
promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta
cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o
riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di
servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità
risulta dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario
dell’applicazione dell’articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il
personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli
articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma
non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico
del personale medesimo.
22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal
servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni
statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali
delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.
23. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonché alle bande musicali».
24. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di
personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure
vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la
nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest’ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i
vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica
almeno dal giorno precedente.
25. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le
promozioni del personale di cui al presente decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a
quella di entrata in vigore del presente decreto.
26. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni
interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno
scostamento dell’andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli
154
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.
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Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CON RISERVA DI VERIFICA
Art. 52
(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi
per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate )
1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è istituita un’area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di
rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale
perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L’accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di
Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche
ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi
sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito
accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo
dato associativo. L’accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri
dell'interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di
quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l’applicazione, in quanto compatibili, delle procedure
perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.
5. All’attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla
rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento
civile, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione
e della pubblica amministrazione, della difesa e dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministri
dell’interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto
delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al
fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti
normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli
156
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All’attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio
del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi
dell’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Fino all’adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di
cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Art. 53
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121;
b) ...
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati:
a) la legge 3 agosto 1961, n. 833;
b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell’articolo 90;
e) l’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B
allegata al medesimo decreto legislativo;
f) l’articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
157
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLE ALLEGATE
CAPO I – REVISIONE DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO
TABELLA 1
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (dotazioni organiche ruoli del
personale che espleta funzioni di polizia)
Livello di
funzione Qualifica
Posti di qualifica e di
funzione FUNZIONE
Carriera dei funzionari
C Dirigente generale di
pubblica sicurezza 27
Direttore di direzione o ufficio centrale nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di
particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere
ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di
pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia;
direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia;
dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D Dirigente superiore 195
Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto;
direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o
di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio
territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di
polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e
delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto
mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione
di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di
polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le
forze di polizia.
E Primo dirigente
709
(628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Vicario del questore; responsabile del controllo di gestione delle
questure di particolare rilevanza; dirigente di divisione o di
ufficio equiparato delle questure di particolare rilevanza;
dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di
commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare
rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica
sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale;
direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ufficio
territoriale a livello provinciale di particolare rilevanza per le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e
delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello
regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze
di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle
comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale;
direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di
istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di
polizia scientifica a livello regionale o interregionale di
particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.
Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure;
vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle
questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio
158
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Vice questore
e Vice questore aggiunto
1.600
(1.300 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure
di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di
pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di
pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica
sicurezza; dirigente di area di distretto di pubblica sicurezza;
vice dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza
di particolare rilevanza; vice dirigente o dirigente di area di
commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare
rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di
divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di
ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della pubblica
sicurezza; dirigente o vice dirigente di ufficio territoriale a
livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o
ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice
dirigente o dirigente di area di ufficio territoriale a livello
regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o
ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;
dirigente o vice dirigente o dirigente di area di reparto mobile o
di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di area di
istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di
polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente
di reparto prevenzione crimine di particolare rilevanza; dirigente
di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di
polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.
Commissario capo
Commissario
Vice Commissario
Dotazione complessiva Carriera funzionari
1.969
(1.550 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
4.500
(3.700
a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Ruolo degli ispettori Vice ispettore 18.201
18.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2017)
Ispettore
Ispettore capo
Ispettore superiore-
sostituto ufficiale di p.s.
Sostituto commissario-
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
6.000
Dotazione
complessiva ispettori
24.201
24.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2017)
159
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Ruolo dei sovrintendenti 21.562
(24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2021)
Vice sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente capo
Ruolo degli agenti e assistenti 50.353 Agente Agente scelto Assistente Assistente capo
160
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 2
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (dotazioni organiche ruoli del
personale tecnico-scientifico)
Tabella A
RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI
Agente Tecnico
Agente Tecnico Scelto
Assistente Tecnico n. 1.905
(1.000 a decorrere dal 1 gennaio
2027)
Assistente Tecnico Capo
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
Vice Sovrintendente Tecnico
Sovrintendente Tecnico n. 1.838
(852 – a decorrere dal 1 gennaio
2027 Sovrintendente Tecnico Capo
RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI
Vice Ispettore Tecnico
Ispettore Tecnico n. 600
Ispettore Tecnico Capo
Ispettore Tecnico Superiore
Sostituto Direttore Tecnico n. 300
161
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA
Qualifiche Ingegneri Fisici Chimici Biologi Psicologi
Direttore tecnico
Direttore tecnico principale
* Incremento della dotazione
entro il 1 gennaio 2027
70 *
70 (90)*
23
30 (40)*
25 (50)*
Dirigente generale
tecnico *
1*
Direttore centrale nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere
ministeriale
* La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di
dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici
Ruolo Ingegneri
Qualifica Posti in organico Funzioni
Dirigente superiore
tecnico 13
Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,
direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di
ufficio tecnico periferico
Primo dirigente
tecnico
25
vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di
ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio
tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico
territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico
superiore
Direttore tecnico capo
102
vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore
di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di
attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio
tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o
direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici;
vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di
particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico
territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici
territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente
di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di
area di istituto di istruzione.
162
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Ruolo Fisici
Qualifica Posti di funzione Funzioni
Dirigente superiore
tecnico
12 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,
direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di
ufficio tecnico periferico
Primo dirigente
tecnico
20 vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di
ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio
tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico
territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico
superiore
Direttore tecnico capo
100 (120)* vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore
di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di
attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio
tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o
direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici;
vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di
particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico
territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici
territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente
di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di
area di istituto di istruzione.
* Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027
Ruolo Chimici
Qualifica Posti di funzione Funzioni
Dirigente superiore
tecnico 1
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto;
direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di
ufficio tecnico periferico
Primo dirigente
tecnico 2 (4)*
Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di
ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza
Direttore tecnico
superiore
Direttore tecnico capo 32 (40)*
vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore
di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di
attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o
direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici;
vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con
funzioni strumentali e di supporto
Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027
163
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Ruolo Biologi
Qualifica Posti di funzione Funzioni
Dirigente superiore
tecnico 1
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto;
direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di
ufficio tecnico periferico
Primo dirigente
tecnico 1 (3)*
Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di
ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza
Direttore tecnico
superiore
Direttore tecnico capo 34 (40)*
vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore
di sezione o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di
attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o
direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici;
vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con
funzioni strumentali e di supporto
Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027
Ruolo Psicologi
Qualifica Posti di funzione Funzioni
Dirigente superiore
tecnico 1
Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,
direttore di servizio o di ufficio equiparato nell’ambito del
dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente
tecnico 1 (3)*
Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di
ufficio equiparato nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza
Direttore tecnico
superiore
Direttore tecnico capo
35 (60)*
vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore
di sezione o di area nell’ambito del dipartimento della
pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse;
dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali;
direttore di area di istituto di istruzione.
* Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027
164
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 3
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (dotazioni organiche ruoli del
personale sanitario professionale)
CARRIERA DEI MEDICI
Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130
Medico principale
Livello di
funzione
Qualifica Posti di
qualifica
Funzioni
C Dirigente
generale
medico
1 Direttore centrale di sanità.
D Dirigente
superiore
medico
11 Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della
direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello
centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario
interregionale.
E Primo
dirigente
medico
36
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente
di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio
di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; presidente di
commissioni mediche o medico-legali.
Medico
superiore
Medico capo
185 Vice direttore di ufficio di rango divisionale o di ufficio
equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico;
coordinatore di attività sanitaria complessa; componente di
Commissioni mediche o medico-legali
CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI
Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5
Medico veterinario principale
Livello di
funzione
Qualifica Posti di
qualifica
Funzioni
E Primo
dirigente
medico
veterinario
1
Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento
dell’attività medico-veterinaria sul territorio
Medico
veterinario
superiore
Medico
veterinario
capo
7
Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale di
particolare rilevanza; coordinatore di attività medico
veterinarie complesse.
165
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 4 (Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240
ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE
L'organizzazione strumentale e' la seguente:
n. 3 Flauti
n. 1 Ottavino
n. 3 Oboe
n. 1 Corno inglese
n. 2 Clarinetti piccoli Mib
n. 22 Clarinetti soprani Sib
n. 4 Clarinetti contralti Mib
n. 3 Clarinetti bassi Sib
n. 2 Fagotti
n. 1 Saxofono soprano Sib
n. 4 Saxofoni contralti Mib
n. 2 Saxofoni tenori Sib
n. 2 Saxofoni baritoni Mib
n. 1 Saxofono basso Sib
n. 8 Corni
n. 4 Trombe Sib
n. 2 Trombe Fa-Mib
n. 4 Tromboni tenori
n. 1 Trombone basso in Fa
n. 2 Flicorni sopranini Mib
n. 4 Flicorni soprani Sib
n. 2 Flicorni contralti Mib
n. 3 Flicorni tenori Sib
n. 3 Flicorni bassi Sib
n. 2 Flicorni bassi gravi in Fa
n. 4 Flicorni c/bassi Sib
n. 3 Contrabbassi a corde
n. 1 Pianoforte
n. 1 Chitarra
n. 1 Arpa
n. 1 Timpano
n. 2 Tamburi
n. 2 Piatti
n. 2 Grancasse
Nota: Continuano a far parte dell’organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al
collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti:
3) 2° Clarinetto piccolo Lab
4) 2° Saxofono soprano Sib
5) 1ª Tromba in Sib basso
166
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 5
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella B, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240
RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI
Prime parti A – n. 11
6) 1° Flauto
7) 1° Oboe
8) 1° Clarinetto piccolo Mib
9) 1° Clarinetto soprano Sib solista n. 1
10) 1° Corno
11) 1ª Tromba Sib
12) 1° Trombone tenore
13) 1° Flicorno sopranino Mib con l’obbligo della 1ª cornetta
14) 1° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della 1ª cornetta e della fila
15) 1° Flicorno tenore Sib con l’obbligo del 1° flicorno basso
16) 1° Flicorno basso Sib
Prime parti B – n. 17
17) 1° Clarinetto soprano Sib spalla n. 2
18) 2° Clarinetto soprano Sib n. 1
19) 1° Clarinetto contralto Mib
20) 1° Clarinetto basso Sib
21) 1° Fagotto
22) Saxofono soprano Sib con l’obbligo del saxofono contralto Mib
23) 1° Saxofono contralto Mib
24) 1° Saxofono tenore Sib
25) 3° Corno con l’obbligo del primo
26) 1ª Tromba in Fa-Mib con l’obbligo della tromba Sib
27) 2° Flicorno sopranino Mib con l’obbligo della 1ª cornetta e della fila
28) 1° Flicorno contrabbasso Sib
29) 1° Contrabbasso con l’obbligo della 5ª corda (*)
30) Pianoforte con l’obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio
31) Arpa con compiti di archivio
32) Timpano con l’obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono,
vibrafono, marimba, campanelli, etc.)
33) Strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.)
con l’obbligo dei timpani
Seconde parti A – n. 18
1) Ottavino con l’obbligo del flauto
2) Corno inglese con l’obbligo dell’oboe
3) 2° Clarinetto piccolo Mib con l’obbligo del clarinetto piccolo Lab
4) 1° Clarinetto soprano Sib n. 3
167
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
5) 1° Clarinetto soprano Sib n. 4
6) 1° Clarinetto soprano Sib n. 5
7) 1° Clarinetto soprano Sib n. 6
8) 2° Clarinetto soprano Sib n. 2
9) 2° Saxofono contralto Mib con l’obbligo del saxofono soprano Sib
10) 1° Saxofono baritono Mib
11) 2° Corno
12) 2ª Tromba Sib con l’obbligo del trombino Sib / La
13) 2° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della cornetta
14) 1° Flicorno contralto Mib con l’obbligo della cornetta
15) 2° Flicorno tenore Sib con l’obbligo del flicorno basso
16) 1° Flicorno basso grave in Fa
17) Chitarra con l’obbligo della chitarra bassa e con compiti di archivio
18) 1° Tamburo con l’obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a
percussione
Seconde parti B – n. 18
19) 2° Flauto con l’obbligo dell’ottavino
20) 2° Oboe con l’obbligo del corno inglese
21) 1° Clarinetto soprano Sib n. 7
22) 1° Clarinetto soprano Sib n. 8
23) 1° Clarinetto soprano Sib n. 9
24) 1° Clarinetto soprano Sib n. 10
25) 2° Clarinetto soprano Sib n. 3
26) 2° Clarinetto contralto Mib
27) 2° Clarinetto basso Sib
28) 2° Fagotto con l’obbligo del controfagotto
29) 4° Corno con l’obbligo del secondo
30) 2ª Tromba in Fa-Mib con l’obbligo della tromba Sib
31) 2° Trombone tenore
32) Trombone basso in Fa
33) 2° Flicorno basso Sib
34) 2° Flicorno contrabbasso Sib
35) 2° Contrabbasso con l’obbligo della 5ª corda (*)
36) 1° Piatti con l’obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione esclusi:
timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
Terze parti A – n. 18
3) 3° Flauto con l’obbligo dell’ottavino
4) 3° Oboe con l’obbligo del corno inglese
5) 2° Clarinetto soprano Sib n. 4
6) 2° Clarinetto soprano Sib n. 5
7) 2° Clarinetto soprano Sib n. 6
8) 3° Clarinetto contralto Mib
9) 3° Saxofono contralto Mib
10) 2 ° Saxofono tenore Sib
11) Saxofono basso Sib
12) 5° Corno con l’obbligo della fila
168
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
13) 7° Corno con l’obbligo della fila
14) 3ª Tromba Sib con l’obbligo del trombino in Sib / La
15) 3° Trombone tenore
16) 3° Flicorno soprano Sib con obbligo della cornetta
17) 3° Flicorno tenore Sib con l’obbligo del flicorno basso
18) 2° Flicorno basso grave in Fa
19) 3° Flicorno contrabbasso Sib
20) 3° Contrabbasso con l’obbligo della 5ª corda (*)
Terze parti B – n. 21
21) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 7
22) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 8
23) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 9
24) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 10
25) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 11
26) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 12
27) 4° Clarinetto contralto Mib
28) 3° Clarinetto basso Sib con l’obbligo del clarinetto contrabbasso Sib
29) 4° Saxofono contralto Mib
30) 2° Saxofono baritono Mib con l’obbligo del saxofono basso
31) 6° Corno con l’obbligo della fila
32) 8° Corno con l’obbligo della fila
33) 4ª Tromba Sib
34) 4° Trombone tenore
35) 4° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della cornetta
36) 2° Flicorno contralto Mib con l’obbligo della cornetta
37) 3° Flicorno basso Sib
38) 4° Flicorno contrabbasso Sib
39) 2° Tamburo con l’obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano,
vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
40) 2° Piatti con l’obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono,
xilofono, marimba, campanelli
41) 2ª grancassa con l’obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano,
vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
(*) Nota: Gli orchestrali degli strumenti di contrabbasso a corde allorquando sono chiamati a svolgere
servizi istituzionali o cerimonie che prevedono l’esecuzione di attività musicali in piedi sono
impiegati nelle mansioni di esecutori di tamburi imperiali.
169
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 6
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella C, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240
Strumenti 1A 1B 2A 2B 3A 3B
3 Flauti 1 1 1
1 Ottavino 1
3 Oboe 1 1 1
1 Corno inglese 1
2 Clarinetti piccoli Mib 1 1
22 Clarinetti soprani Sib 1 2 5 5 3 6
4 Clarinetti contralti Mib 1 1 1 1
3 Clarinetti bassi Sib 1 1 1
2 Fagotti 1 1
1 Saxofono soprano Sib 1
4 Saxofoni contralti Mib 1 1 1 1
2 Saxofoni tenori Sib 1 1
2 Saxofoni baritoni Mib 1 1
1 Saxofono basso Sib 1
8 Corni 1 1 1 1 2 2
4 Trombe Sib 1 1 1 1
2 Trombe Fa-Mib 1 1
4 Tromboni tenori 1 1 1 1
1 Trombone basso in Fa 1
2 Flicorni sopranini Mib 1 1
4 Flicorni soprani Sib 1 1 1 1
2 Flicorni contralti Mib 1 1
3 Flicorni tenori Sib 1 1 1
3 Flicorni bassi Sib 1 1 1
2 Flicorni bassi gravi in Fa 1 1
4 Flicorni contrabbassi Sib 1 1 1 1
3 Contrabbassi a corde 1 1 1
1 Pianoforte 1
1 Chitarra 1
1 Arpa 1
1 Timpano 1
170
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2 Tamburi 1 1
2 Piatti 1 1
2 Grancasse 1 1
171
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TABELLA 7
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella F, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240
(EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA
POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA’ TECNICO-
SCIENTIFICA O TECNICA).
Qualifiche del personale della Qualifiche del personale che espleta
Banda Musicale della Polizia Di Stato attività tecnico-scientifica o tecnica
Orchestrale ispettore tecnico Ispettore tecnico
Orchestrale ispettore capo tecnico Ispettore capo tecnico
Orchestrale ispettore superiore tecnico Ispettore superiore tecnico
Orchestrale primo livello Sostituto direttore tecnico
Maestro vice direttore – direttore tecnico principale Direttore tecnico principale
Maestro vice direttore – direttore tecnico capo Direttore tecnico capo
Maestro direttore – direttore tecnico capo Direttore tecnico capo
Maestro direttore- dirigente tecnico Dirigente tecnico
Maestro direttore- primo dirigente tecnico Primo Dirigente tecnico
172
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TABELLA 8
(Art. 3, comma 1)
Sostituisce la Tabella G, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240
(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA
DI STATO).
ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA
QUALIFICHE Orchestrale
Ispettore Tecnico
Orchestrale
Ispettore Tecnico
Capo
Orchestrale
Ispettore Tecnico
Superiore
Orchestrale – I
Livello
III
PARTE
B 7 8 10 (*)
A 7 6 10 (*)
II
PARTE
B -- 8 10 (*)
A -- 6 10 (*)
I
PARTE
B -- 2 10 (*)
A -- -- 10 (*)
(*) Fino al compimento del limite di età.
173
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TABELLA 9
(Art. 3, comma 1)
Introduce la Tabella G-bis, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240
(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE
DELLA POLIZIA DI STATO).
ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA
Maestro direttore – direttore
tecnico capo
Maestro direttore – dirigente
tecnico
Maestro direttore – primo
dirigente tecnico
8 8 (*)
(*) Fino al compimento del limite di età.
(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL VICE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE
DELLA POLIZIA DI STATO).
ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA
Vice maestro direttore – direttore tecnico principale Vice maestro direttore –tecnico capo
8 (*)
(*) Fino al compimento del limite di età.
174
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CAPO II – REVISIONE DEI RUOLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI (tabelle)
175
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
176
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CAPO III – REVISIONE DEI RUOLI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
(tabelle)
TABELLA A
(Art. 33)
ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E
DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLE
FORZE DI POLIZIA.
RUOLO
CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ARMA DEI
CARABINIERI
POLIZIA DI
STATO
POLIZIA
PENITENZIARIA
CORPO FORESTALE
DELLO STATO
ISPETTORI
Luogotenente cariche
speciali
Luogotenente
Maresciallo Aiutante
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Luogotenente carica
speciale
Luogotenente
Maresciallo Aiutante
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Sostituto Commissario
“coordinatore”
Sostituto Commissario -.
Ispettore Superiore
Ispettore Capo
Ispettore
Vice Ispettore
Sostituto Commissario
s.U.P.S. qualifica speciale
Sostituto Commissario
Ispettore Superiore
Ispettore Capo
Ispettore
Vice Ispettore
Ispettore Superiore Scelto
Ispettore Superiore
Ispettore Capo
Ispettore
Vice Ispettore
SOVRINTENDENTI
Brigadiere Capo qualifica
speciale
Brigadiere Capo
Brigadiere
Vice Brigadiere
Brigadiere Capo qualifica
speciale
Brigadiere Capo
Brigadiere
Vice Brigadiere
Sovrintendente Capo con
incarico speciale
Sovrintendente Capo
Sovrintendente
Vice Sovrintendente
Sovrintendente Capo con
incarico speciale
Sovrintendente Capo
Sovrintendente
Vice Sovrintendente
Sovrintendente Capo
Sovrintendente
Vice Sovrintendente
APPUNTATI
ASSISTENTI
FINANZIERI
CARABINIERI
AGENTI
GUARDIE
Appuntato Scelto qualifica
speciale
Appuntato Scelto
Appuntato
Finanziere Scelto
Finanziere
Appuntato Scelto qualifica
speciale
Appuntato Scelto
Appuntato
Carabiniere Scelto
Carabiniere
Assistente Capo con
incarico speciale
Assistente Capo
Assistente
Agente Scelto
Agente
Assistente Capo con
incarico speciale
Assistente Capo
Assistente
Agente Scelto
Agente
Assistente Capo
Assistente
Guardia Scelta
Guardia
191
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TABELLA B
(art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199)
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
"APPUNTATI E FINANZIERI"
GRADO REQUISITI FORME DI
AVANZAMENTO
DA
A
Finanziere Finanziere scelto 4 anni e 6 mesi di permanenza
nel grado
ad anzianità
Finanziere scelto Appuntato 5 anni di permanenza nel grado ad anzianità
Appuntato Appuntato scelto 4 anni di permanenza nel grado ad anzianità
Appuntato scelto
192
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TABELLA C
(art. 15, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199)
SUCCESSIONE GERARCHICA NEI VARI GRADI DEI SINGOLI RUOLI ISPETTORI E
SOVRINTENDENTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
R U O L O
G R A D O
"ISPETTORI"
LUOGOTENENTE
MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO
"SOVRINTENDENTI"
BRIGADIERE CAPO
BRIGADIERE
VICE BRIGADIERE
193
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TABELLA D/1
(art. 52, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199)
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO
"SOVRINTENDENTI"
GRADO
REQUISITI
FORME
D'AVANZAMENTO
DA A
VICE BRIGADIERE
BRIGADIERE
BRIGADIERE BRIGADIERE
CAPO
BRIGADIERE CAPO
5 ANNI DI PERMANENZA
NEL GRADO
5 ANNI DI PERMANENZA
NEL GRADO
AD ANZIANITA’
AD ANZIANITA’
194
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA D/2
(art. 52, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199)
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"
G R A D O R E Q U I S I T I F O R M E
D' A V A N Z A M E N T O
DA A
MARESCIALLO MARESCIALLO
ORDINARIO
MARESCIALLO MARESCIALLO
ORDINARIO CAPO
MARESCIALLO MARESCIALLO
CAPO AIUTANTE
MARESCIALLO LUOGOTENENTE
AIUTANTE
2 ANNI DI PERMANENZA
NEL GRADO
7 ANNI DI PERMANENZA
NEL GRADO
8 ANNI DI PERMANENZA
NEL GRADO
8 ANNI DI PERMANENZA
NEL GRADO
AD ANZIANITA'
AD ANZIANITA’
A SCELTA
A SCELTA
195
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA G
PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI
CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA (1)
Anzianità minima di grado (anni)
Parte
1^ A 1^ B 2^ A 2^ B 3^ A 3^ B
da MARESCIALLO ORDINARIO a
MARESCIALLO CAPO
- - - - 7 7
da MARESCIALLO CAPO a MARESCIALLO
AIUTANTE
- 2 6 8 6 8
da MARESCIALLO AIUTANTE a
LUOGOTENENTE
8 8 8 8 8 8
(1) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per l’attribuzione della qualifica
di “cariche speciali” di cui all’articolo 34 del presente decreto.
196
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
LIMITI DI ETA’ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Grado Ruolo Normale Ruolo Tecnico-LogisticoAmministrativo
1 2 3
Generale di Corpo
d'Armata 65 -
Generale di Divisione 65 -
Generale di Brigata 63 63
Colonnello 60 61
Tenente Colonnello 60 60
Maggiore 60 60
Capitano 60 60
Tenente 60 60
Sottotenente 60 60
197
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
GRADO
Organico Forma di
avanzamento
al grado
superiore
Anni di anzianità
minima di grado
richiesti per Periodi minimi di comando e/o di incarico
equipollente (1) richiesti per l’inserimento
in aliquota in valutazione
Promozioni al grado
superiore comparto inserimento
aliquota
valutazione
a scelta
promozione
ad
anzianità ordinario aeronavale speciale
1 2 3 4 5 6 7
Generale di
Corpo
d’Armata
10 - - - - -
Generale di
Divisione 25 (a) scelta 5 (b) -
Tre anni di cui almeno due in
comando territoriale o speciale o di
istruzione o di reparto aeronavale (2),
a seconda del comparto di
appartenenza
1 - 2 - 1 (c)
Generale di
Brigata 73 scelta 5 -
ordinario aeronavale
3 1 (d)
Colonnello 332 scelta
6
-
Due anni di comando territoriale o
speciale o di reparto aeronavale o di
istruzione o tecnico-logistico-
amministrativo (3), a seconda del
comparto di appartenenza
ordinario aeronavale
7-8 1-0
(e)
Tenente
Colonnello
943
scelta
-
Ordinario Aeronavale Speciale
(i)
ordinario aeronavale speciale
643 98 202
4 (f)
Due anni
in
incarico
operativo
(4)
Due anni di
imbarco nei
gradi di
sottotenente,
tenente o
capitano e
tre anni di
comando di
reparto
aeronavale
Quattro
anni di
comando
di
reparto
(6)
12 1
6 (g) 12 1 1
12 (h) 5-4 (l) 0/1 (m)
Maggiore
435
scelta 5 (n) 275 40 120
Capitano 609
scelta/anzianità 7 9 Quattro
anni di
comando
territoriale
(5)
(o) 385 56 168
Tenente
52
2
348 anzianità - 4 -
220 32 96
Sottotenente 174
anzianità - 2 - 110 16 48
198
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
(a) Fino all’anno 2024, si applica l’articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determina una consistenza in effettivo superiore a 24 unità.
(b) A partire dalle aliquote di valutazione per l’anno 2026, il numero “5” è sostituito dal numero “4”.
(c) Dal 2017, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
(d) La promozione è conferita “a vacanza”.
(e) Dal 2019, ciclo di due anni: 7 promozioni nel comparto ordinario e 1 nel comparto aeronavale nel primo anno; 8 promozioni nel comparto ordinario e 0 nel comparto aeronavale nel secondo anno.
(f) 1 ̂aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 4 e 5 anni di anzianità di grado.
(g) 2 ̂aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
(h) 3 ̂aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
(i) Dall’anno 2017 e fino all’anno 2023, le promozioni nelle 3 aliquote per il comparto ordinario sono così distribuite: 16 per la 1^ aliquota; 7 per la 2 ̂aliquota; 4 per la 3^ aliquota.
(l) Ciclo di quattro anni: 5 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 4 promozioni nel 2° anno. (m) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno. (n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota (o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota.
(1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l’individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente; - può disporre, eccezionalmente, l’esonero dal comando territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale nei confronti
degli ufficiali direttivi che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
(2) I due anni di comando territoriale o speciale sono ridotti alla metà qualora il comando sia stato compiuto nel grado di colonnello.
(3) O incarico equipollente, se il comando territoriale è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
(4) O incarico equipollente, se i due anni in incarico operativo sono stati compiuti nei gradi di tenente e/o capitano, in aggiunta al comando territoriale.
(5) I quattro anni di comando territoriale sono ridotti a tre qualora il comando sia stato svolto presso un reparto a livello organico non inferiore a capitano.
(6) O incarico equipollente.
199
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA N. 2
RUOLO TECNICO - LOGISTICO - AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Grado Organico
Forma di
avanz. al
grado
superiore
Anni di anzianità
minima di grado
richiesti per
Periodi
minimi di
comando
richiesti per
inserimento
in aliquota
di
valutazione
Titoli
esami,
corsi
richiesti
Promoz.
a scelta al
grado
superiore inserimento
aliquota
val. a
scelta
promoz.
ad
anzianità
Gen.B. 1 (a)
Comp. Sanitario Comp. Log.-
Amm.vo Comp. Tecnico -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Specialità
Sanità
Specialità
Veterinaria
Specialità
Psicologia
Specialità
Amm.
Specialità
Comm.
Specialità
Telematica
Specialità
Infrastr.
Specialità
Motorizzazione
terrestre,
aerea e navale
Colonnello 4
(b) 1
1
(b)
5
(b)
1
(b) 3
2
(b)
2
(b) scelta 5 - - - 1 (c)
Ten. Col.
252
scelta 7 - - - (d)
Maggiore scelta 7 - - - (e)
Capitano scelta 8 - - (f)
Tenente anzianità - 1 - Superare
corso
formativo
-
(a) Il grado di Generale di Brigata è istituito dal 1° gennaio 2003.
(b) Dotazioni organiche dirigenziali dal 31 dicembre 2018. Fino al 30 dicembre 2018, le dotazioni organiche dirigenziali sono le seguenti:
- Sanità: 5; - Psicologia: 0; - Amministrazione: 6; - Commissariato: 2; - Infrastrutture: 1; - Motorizzazione terrestre, aerea e navale: 1.
(c) Ciclo di 3 anni: 1 promozione ogni 3 anni.
(d) Dall’anno 2009, per ciascuna specialità, 1 promozione ogni 6 anni.
(e) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota;
(f) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.
200
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 3
Art. 36, comma 1
LIMITI DI ETA’ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Grado Ruolo Normale Ruolo Tecnico-LogisticoAmministrativo
1 2 3
Generale di Corpo
d'Armata 65 -
Generale di Divisione 65 -
Generale di Brigata 63 63
Colonnello 60 61
Tenente Colonnello 60 60
Maggiore 60 60
Capitano 60 60
Tenente 60 60
Sottotenente 60 60
201
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI
Corpo della
Guardia di
Finanza
Esercito Marina Aeronautica Arma dei
Carabinieri
Personale
del
Servizio
della
Assistenza
Spirituale
Ufficiali in
congedo del
Corpo della
Giustizia
Militare
Personale
del Sovrano
Militare
Ordine di
Malta
Personale
della Croce
Rossa
Italiana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Generale Ammiraglio Generale
Generale di
Corpo
d’Armata
Tenente
Generale
Ammiraglio di
Squadra
Ammiraglio
Ispettore Capo
Generale di
Squadra
Aerea
Generale di
Squadra
Generale
Ispettore
Capo
Generale di
Corpo
d’Armata
Ordinario
Militare
Tenente
Generale
Capo
Generale di
Divisione
Maggiore
Generale
Ammiraglio di
Divisione
Ammiraglio
Ispettore
Generale di
Divisione
Aerea
Generale di
Divisione
Generale
Ispettore
Generale di
Divisione
Vicario
Generale
Tenente
Generale
Generale di
Brigata
Brigadier
Generale Contrammiraglio
Generale di
Brigata
Aerea
Generale di
Brigata
Brigadier
Generale
Generale di
Brigata Ispettore
Maggiore
Generale
Generale
Direttore
Capo del
Personale
Maggiore
Generale
Colonnello Colonnello Capitano di
Vascello Colonnello Colonnello
3°
Cappellano
Capo
Colonnello Colonnello Colonnello
Tenente
Colonnello
Tenente
Colonnello
Capitano di
Fregata
Tenente
Colonnello
Tenente
Colonnello
2°
Cappellano
Capo
Tenente
Colonnello
Tenente
Colonnello
Tenente
Colonnello
Maggiore Maggiore Capitano di
Corvetta Maggiore Maggiore
1°
Cappellano
Capo
Maggiore Maggiore Maggiore
Capitano Capitano Tenente di
Vascello Capitano Capitano
Cappellano
Capo Capitano Capitano Capitano
Tenente Tenente Sottotenente di
Vascello Tenente Tenente
Cappellano
Addetto Tenente Tenente Tenente
Sottotenente Sottotenente Guardiamarina Sottotenente Sottotenente Sottotenente Sottotenente Sottotenente
202
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 4
Tabella G (allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79)
(Gradualità delle promozioni degli ufficiali della banda della Guardia di finanza)
Anzianità minima di servizio dalla nomina
(anni)
Vice Direttore Direttore
da tenente a capitano
5 -
da capitano a maggiore
5 -
da maggiore a tenente colonnello -
8
da tenente colonnello a
colonnello
-
8
203
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA 4
204
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
CAPO IV – REVISIONE DEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
(tabelle)
Tabella α1
(Articolo 50 comma1)
BELLA X2
Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
RUOLI QUALIFICHE Dotazione organica
Uomini Donne Totale
Ruolo
Ispettori
sostituto
commissario 590 50 640
Ispettore superiore
Ispettore capo
Ispettore
Vice ispettore
2.640 375 3015*
Ruolo
Sovrintendenti
Sovrintendente capo
Sovrintendente
Vice sovrintendente
4.140 360 4500**
Ruolo
Agenti/assistenti
Assistente capo
Assistente
Agente scelto
Agente
29.300 3.032
32.332****
TOTALE 40.487****
*dotazione da incrementare di n. 535 unità; ** dotazione da incrementare di n. 800 unità; ****
dotazione da ridurre in considerazione degli aumenti precedenti (consistenza organica complessiva
inferiore per assicurare il principio dell’invarianza di spesa)
205
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella α2
(Articolo 50, comma2)BELLA X2
Sostituisce le tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 21 maggio 200, n. 146
DOTAZIONI ORGANICHE CARRIERA DEI FUNZIONARI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
RUOLI QUALIFICHE Dotazione organica
Carriera dei
funzionari
Dirigente superiore 5
Totale ruolo
715
Primo dirigente 96
Commissario
coordinatore
superiore,
commissario
coordinatore
299
Commissario capo,
commissario, vice
commissario
315
206
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella β (Articolo
50, comma 3)
Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA BANCA DATI DNA
ORGANICO
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI
Agente Tecnico
Agente Scelto Tecnico
Assistente Tecnico
Assistente Capo Tecnico
TOTALE 12
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
Vice Sovrintendente Tecnico
Sovrintendente Tecnico
Sovrintendente Capo Tecnico
TOTALE 18
RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICI
Qualifiche Informatico Biologo
Sostituto Direttore 2 2
Ispettore Superiore Tecnico
Ispettore Capo Tecnico
Ispettore Tecnico
Vice Ispettore Tecnico
10 14
TOTALE 28
RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI
Qualifiche Informatico Biologo
Direttore Tecnico,limitatamente frequenza corso
Direttore Capo Tecnico
Direttore Coordinatore Tecnico
Direttore coordinatore superiore Tecnico
3
11
TOTALE 14
Totale complessivo 72
207
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella γ
(Articolo 50, comma 3)
Sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.
162
Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che
espleta attività tecniche Banca dati DNA
Qualifiche del personale che espleta funzioni di
polizia
Qualifiche del personale che espleta attività
tecnico-scientifiche o tecniche
Agente
Agente tecnico
Agente scelto
Agente scelto tecnico
Assistente
Assistente tecnico
Assistente capo
Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente
Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente
Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo
Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore
Vice ispettore tecnico
Ispettore
Ispettore tecnico
Ispettore capo
Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore
Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario
Sostituto direttore tecnico
Commissario
Direttore tecnico
Commissario capo
Direttore tecnico capo
Commissario coordinatore
Direttore tecnico coordinatore
Commissario coordinatore superiore
Direttore tecnico superiore
208
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella δ
(Articolo 50, comma 4)
Sostituisce la Tabella D, allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276
QALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA
Maestro direttore Primo Dirigente
Maestro direttore Commissario coordinatore superiore
Maestro direttore Commissario coordinatore
Maestro vice direttore Commissario coordinatore
Maestro vice direttore Commissario capo
Orchestrali
Sostituto commissario *
I PARTE A Ispettore superiore
B Ispettore capo
II PARTE A Ispettore capo
B Ispettore capo
III PARTE A Ispettore
B Ispettore
* In relazione ai posti disponibili.
209
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA ε
(Articolo 50, comma 4) Prevista dagli articoli 18, comma 1, 2 e 22 comma 1
Sostituisce la Tabella F, allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER ANZIANITA' DEL PERSONALE DELLA BANDA
MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
PERIODO DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA
QUALIFICHE
Ispettore
Ispettore Capo
Ispettore
Superiore
Sostituto commissario
TERZA PARTE
B 7 9 8 (*)
A 7 9 8 (*)
SECONDA PARTE
B - 9 8 (*)
A - 9 8 (*)
PRIMA PARTE
B - 9 8 (*)
A - - 8 (*)
(*) Fino al raggiungimento del limite di età.
PERIODO DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA
QUALIFICHE
Commissario
Capo
Commissario
Coordinatore
Commissario
Coordinatore
Dirigente
Primo Dirigente
Maestro Direttore
- 8 8
(*)
Maestro Vice Direttore
8 (*)
(*) Fino al raggiungimento del limite di età.
210
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella BB
(art. 51, comma 1)
Attribuzione di un assegno una tantum
QUALIFICA/GRADO IMPORTO ASSEGNO UNA TANTUM
Personale dei ruoli agenti e assistenti,
sovrintendenti, ispettori, nonché funzionari/ufficiali
con meno di 13 anni di anzianità nel ruolo, e
qualifiche e gradi corrispondenti
360,00
211
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella CC
(art. 51, comma 3)
Attribuzione di assegni una tantum al personale con qualifica o grado apicale
Qualifica/Grado Anzianità nella
qualifica/grado Importo assegno in euro
Assistente Capo con almeno 8 anni 800
con almeno 12 anni 1.000
Sovrintendente Capo con almeno 8 anni 1.200
Ispettore SUPS-Sostituto
Commissario
con almeno 4 anni 1.300
con almeno 8 anni 1.500
212
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
Tabella di corrispondenza qualifiche e gradi X
(richiamata dall’articolo 51, comma 8) ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE E DEI GRADI DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE DEI FUNZIONARI
E DEGLI UFFICIALI E DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI E DEI RUOLI INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA.
RUOLO Polizia di Stato Arma dei Carabinieri
Corpo della Guardia di
Finanza Polizia Penitenziaria
1 2 3 4
FUNZIONARI E
UFFICIALI
= Generale di Corpo d’Armata Generale di Corpo d’Armata =
Dirigente Generale Generale di Divisione Generale di Divisione =
Dirigente Superiore Generale di Brigata Generale di Brigata Dirigente Superiore
1° Dirigente Colonnello Colonnello 1° Dirigente
Vice Questore Tenente Colonnello Tenente Colonnello Commissario Coordinatore
Superiore
Vice Questore Aggiunto Maggiore Maggiore Commissario Coordinatore
Penitenziario
Commissario Capo Capitano Capitano Commissario Capo
Penitenziario
Commissario Tenente Tenente Commissario Penitenziario
Vice Commissario Sottotenente Sottotenente Vice Commissario
ISPETTORI
Sostituto Commissario
“coordinatore”
Luogotenente “carica
speciale”
Luogotenente “cariche
speciali”
Sostituto Commissario
“qualifica speciale”
Sostituto Commissario Luogotenente Luogotenente Sostituto Commissario
Ispettore Superiore Maresciallo Aiutante Maresciallo Aiutante Ispettore Superiore
Ispettore Capo Maresciallo Capo Maresciallo Capo Ispettore Capo
Ispettore Maresciallo Ordinario Maresciallo Ordinario Ispettore
Vice Ispettore Maresciallo Maresciallo Vice Ispettore
SOVRINTENDENTI
Sovrintendente Capo
“coordinatore”
Brigadiere Capo “qualifica
speciale”
Brigadiere Capo “qualifica
speciale”
Sovrintendente Capo
“qualifica speciale”
Sovrintendente Capo Brigadiere Capo Brigadiere Capo Sovrintendente Capo
Sovrintendente Brigadiere Brigadiere Sovrintendente
Vice Sovrintendente Vice Brigadiere Vice Brigadiere Vice Sovrintendente
ASSISTENTI
APPUNTATI
AGENTI CARABINIERI
E FINANZIERI
Assistente Capo
“coordinatore”
Appuntato Scelto “qualifica
speciale” Appuntato Scelto “qualifica
speciale” Assistente Capo “qualifica
speciale”
Assistente Capo Appuntato Scelto Appuntato Scelto Assistente Capo
Assistente Appuntato Appuntato Assistente
Agente Scelto Carabiniere Scelto Finanziere Scelto Agente Scelto
Agente Carabiniere Finanziere Agente
213
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 24 febbraio 2017
TABELLA DI EQUIPARAZIONE XX
(Richiamata dall’articolo 51, comma 9, del Capo V)
RUOLO GRADI E QUALIFICHE
POSIZIONI CORRISPONDENTI NEI
RUOLI DEL PERSONALE CIVILE
Ufficiali in servizio permanente ed equiparati
Capitano Terza Area – F4 Tenente/Sottotenente Terza Area – F3
Ispettori ed equiparati
Luogotenente Maresciallo aiutante
Terza Area – F3
Maresciallo capo Seconda Area – F6 Maresciallo ordinario Seconda Area – F5 Maresciallo Seconda Area – F4
Sovrintendenti ed equiparati
Brigadiere Capo Seconda Area – F5 Brigadiere Seconda Area – F4 Vice Brigadiere Seconda Area – F3
Appuntati e finanzieri ed equiparati
Appuntato Scelto
Seconda Area – F3
Appuntato Finanziere Scelto
Seconda Area – F2
Finanziere
Seconda Area – F1