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Bollettino Settimanale Anno XIX - n. 26 Pubblicato sul sito www.agcm.it il 20 luglio 2009 Versione corretta pubblicata sul sito il 20 luglio 2009

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  • Bollettino

    Settimanale Anno XIX - n. 26 Pubblicato sul sito www.agcm.it il 20 luglio 2009Versione corretta pubblicata sul sito il 20 luglio 2009

  • SOMMARIO (*) (**)

    INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A357C - TELE2/TIM-VODAFONE-WIND (*)

    Provvedimento n. 20021 5 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7

    C2641C - HC INVESTMENTS/LOCTITE ITALIA-LOCTITE FAS Provvedimento n. 20013 7

    C8027B - BANCA INTESA/SAN PAOLO IMI Provvedimento n. 20023 11

    C10134 - SIEMENS PROJECT VENTURES / BGZ BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT ZUKUNFTSENERGIEN

    Provvedimento n. 20035 13 C10075 - BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES/CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE

    Provvedimento n. 20036 16 C10110 - GÉNÉRALE DE SANTÉ ITALIA/LABORATORIO SAN PAOLO

    Provvedimento n. 20037 19 C10111 - MAPEI/BETONTECHNICK

    Provvedimento n. 20038 23 C10112 - MEDIOLANUM GESTIONE FONDI/TALETE

    Provvedimento n. 20039 26 C10113 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI SIRTAM

    Provvedimento n. 20040 29 C10114 - BASF/RAMO DI AZIENDA DI F.A.R. FABBRICA ADESIVI E RESINE

    Provvedimento n. 20041 31 C10115 - EPICA/RAMO DI AZIENDA DI IDROTER

    Provvedimento n. 20042 34 C10116 - MALTESE GIUSEPPE & C./RAMO DI AZIENDA DI DITTA INDIVIDUALE LAURIA PIETRO

    Provvedimento n. 20043 38 C10122 - ERG PETROLI/RAMO DI AZIENDA DI S.A.P.-SOCIETÀ ANONIMA PETROLI

    Provvedimento n. 20044 42 ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 45

    AS549 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E CONCORRENZA NEI GOLFI DI NAPOLI E SALERNO45 AS550 - OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE DETERMINAZIONI DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 51

    PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 53 PS1079 - AMBROSIANA FINANZIAMENTI-RITENUTE ECCESSIVE

    Provvedimento n. 20005 53 PS1506 - DIRECT LINE INSURANCE-OMAGGIO BUONI BENZINA

    Provvedimento n. 20007 60 PS1636 - CARREFOUR-BUONI RIMBORSO SPESA

    Provvedimento n. 20008(**) 70 PS3011 - PUBBLICITÀ OCCULTA-NARDELLI GIOIELLI

    Provvedimento n. 20010 80

  • PS3085 - ALPITOUR-ADEGUAMENTO COSTO CARBURANTE AEREO Provvedimento n. 20011 93

    PS768 - BANCA DI SASSARI-OPERAZIONI GRATUITE ILLIMITATE Provvedimento n. 20025 122

    PS3455 - COGEI UGENTO-NUMERO VERDE A PAGAMENTO Provvedimento n. 20033 130

    (*) Per un errore materiale nella versione precedente del bollettino il caso A357C era stato denominato INOTTEMPERANZA IMPEGNI VODAFONE (**) Per un errore materiale nella versione precedente del bollettino non era visibile parte del testo del provvedimento n. 20008 e l’immagine del volantino relativo alla promozione di Carrefour nella versione soft

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    INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

    A357C - TELE2/TIM-VODAFONE-WIND Provvedimento n. 20021

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTO l’articolo 14-ter della legge n. 287/90, introdotto dalla legge n. 248/06, nonché la Comunicazione relativa all’applicazione di tale disposizione, adottata dall’Autorità con delibera del 14 dicembre 2006;

    VISTO, in particolare, l’articolo 14-ter, comma 2, ai sensi del quale “L’Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato”;

    VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

    VISTA la propria delibera del 24 maggio 2007, n. 16871, con la quale l’Autorità ha reso obbligatori, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti di VODAFONE OMNITEL N.V. gli impegni assunti dalla società nel corso del procedimento A357, Tele2/TIM-Vodafone-Wind;

    VISTA la propria delibera del 2 aprile 2009, n. 19708, con la quale è stato avviato un procedimento per contestare alla società VODAFONE OMNITEL N.V. la violazione di cui all'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, per inottemperanza alla delibera dell'Autorità del 24 maggio 2007, n. 16871;

    VISTI gli atti del procedimento;

    CONSIDERATA la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alla valutazione dell’ottemperanza alla delibera dell’Autorità del 24 maggio 2007, n. 16871;

    RITENUTO, pertanto, necessario procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

    DELIBERA

    di prorogare al 1° ottobre 2009 il termine per la chiusura del procedimento.

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    Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

    C2641C - HC INVESTMENTS/LOCTITE ITALIA-LOCTITE FAS Provvedimento n. 20013

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 25 giugno 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

    VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287 ed, in particolare, l’art. 19, comma 1, della stessa, la quale prevede che “Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione”;

    VISTO il proprio provvedimento n. 4993 C/2641 HC Investments/Loctite Italia - Loctite FAS - del 9 settembre 1997, con il quale l’Autorità ha concluso il procedimento avviato a seguito della notificazione da parte di Henkel S.p.A. (di seguito, anche Henkel) dell’operazione di concentrazione consistente nell’acquisto del controllo della Loctite Corporation e di altre società dell’omonimo gruppo, comprese le società Loctite Italia S.p.A e Loctite FAS, autorizzando l’operazione “ai sensi dell’art.6 comma 2, della legge n.287/90 a condizione che la società Henkel S.p.A. proceda ad attuare gli impegni indicati ai parr. 151 -153 e 155 nell’osservanza delle condizioni indicate ai parr.160-165”;

    VISTO il proprio provvedimento n. 10209 del 13 dicembre 2001, con cui l’Autorità ha accertato l’inottemperanza di Henkel alla precedente delibera del 9 maggio 1997, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 287/90, nella misura del 3% del fatturato di Henkel per l’anno 2000, realizzato nei mercati degli adesivi e dei sigillanti per uso industriale e per la rivendita;

    VISTA la sentenza n. 6929 del 5 giugno 2002, con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della società Henkel avverso il provvedimento n.10209 del 13 dicembre 2001, annullandolo in parte qua, limitatamente alle censure riguardanti il fatturato preso in considerazione ai fini del calcolo della sanzione ed alla misura della stessa, ritenendo che il fatturato da prendere a base della sanzione dovesse essere quello dei soli prodotti adesivi con esclusione dei prodotti sigillanti e non ravvisando “una gravità tale da comportare l’inflizione di una sanzione superiore al minimo e cioè superiore all’1% del fatturato”;

    CONSIDERATO che avverso la citata pronuncia di primo grado sia l’Autorità, sia la Henkel Italia S.p.A., hanno proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, il quale, con decisione n. 1828 del 12 febbraio 2008, ha respinto entrambi i ricorsi, condividendo “la misura della sanzione, individuata dai primi giudici, sebbene sulla base di presupposti in parte diversi”;

    CONSIDERATO che il Consiglio di Stato alla luce delle opposte, considerazioni delle parti appellanti “entrambe accoglibili in parte e quindi reciprocamente elidenti” ha rilevato che “la quantificazione operata dai primi giudici può essere ritenuta corretta”, ordinando che la relativa decisione “sia eseguita dall’autorità amministrativa”;

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    VISTO il proprio provvedimento del 18 dicembre 2008, con il quale l’Autorità ha disposto l’avvio di un’istruttoria al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione da irrogare nei confronti di Henkel, in ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 1828 del 12 febbraio 2008;

    VISTO il proprio provvedimento del 19 marzo 2009, con il quale, a seguito dell’istanza presentata da Henkel in data 24 febbraio 2009, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del suddetto procedimento al 30 giugno 2009, allo scopo di consentire un corretto contraddittorio nonché un legittimo esercizio del diritto di difesa da parte della società istante;

    VISTI gli atti del procedimento;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LA PARTE

    Henkel è una società appartenente all’omonimo gruppo, attivo su base mondiale nella produzione e vendita di detersivi e detergenti per uso domestico, cosmetici e prodotti per l’igiene personale, oltre che nella lavorazione e distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti per il trattamento delle superfici, adesivi e sigillanti.

    II. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

    Successivamente alle citate delibere di avvio dell’istruttoria e di proroga dei termini procedimentali, in date 12 febbraio e 28 aprile 2009 è stato richiesto alla parte di rendere noto il proprio fatturato realizzato nell’anno 2000, relativo ai soli prodotti adesivi. Con memoria pervenuta in data 15 giugno 2009 Henkel ha fornito riscontro alla citate richieste di informazioni dell’Autorità, evidenziando che il fatturato realizzato nell’anno 2000 nel settore “adesivi al consumo” è stato di euro 43.335.000, comprensivo delle categorie di adesivi “a contatto”, “per parati”, “per pavimenti”, “reattivi”, “speciali”, “tubi pvc”, “altri adesivi”, “colle bianche”, “prodotti di servizio”; mentre, per quanto concerne il settore degli adesivi industriali, il relativo fatturato per l’anno 2000 è stato di euro 51.730.000.

    III. VALUTAZIONI

    Con provvedimento n. 10209 del 13 dicembre 2001 l’Autorità, accertando l’inottemperanza di Henkel alla precedente delibera del 9 maggio 1997, n. 4993, disponeva l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 289/90, calcolata sul 3% del fatturato Henkel per l’anno 2000, relativamente ai prodotti sia adesivi sia sigillanti. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 6929 del 5 giugno 2002, annullava in parte qua il provvedimento, limitatamente alle censure riguardanti il fatturato preso in considerazione ai fini del calcolo della sanzione ed alla misura della stessa. Ad avviso del TAR Lazio, in particolare, poiché “l’oggetto della concentrazione con rilevanza antitrust era costituito unicamente dai prodotti ad uso industriale, domestico e professionale e non dai sigillanti […] il fatturato da prendere a base della sanzione doveva essere quello degli adesivi con esclusione dei sigillanti”; la misura della sanzione, inoltre, avrebbe dovuto essere dell’1% e non del 3%, non ritenendo il TAR Lazio di poter ravvisare “una gravità tale da comportare l’inflizione di una sanzione superiore al minimo e cioè superiore all’1% del fatturato da calcolare secondo i criteri” indicati in motivazione. Con la richiamata decisione n. 1828 del 12 febbraio 2008 il Consiglio di Stato, respingendo sia il ricorso principale, sia quello incidentale e confermando “con diversa motivazione” la sentenza

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    appellata, ha indicato che, ai fini sanzionatori, debba essere preso in considerazione il solo anno 2000. IlConsiglio di Statoha peraltro evidenziato che è “esatto quanto affermato dall’appellante incidentale, secondo il quale dal fatturato in questione deve essere escluso quello relativo agli adesivi per uso industriale, ben distinto da quello che ora interessa nella stessa impostazione dell’Autorità”; non condividendo, tuttavia, “l’osservazione (n.d.r.: di Henkel) relativa alla minima importanza della violazione”, in quanto, ad avviso del Consiglio di Stato, “il comportamento è stato condotto in violazione di un obbligo liberamente assunto, la cui rilevanza era stata inizialmente definita da entrambe le parti del rapporto”.

    CONSIDERATO che dai dati contabili forniti da Henkel emerge che il fatturato relativo ai prodotti adesivi non industriali (c.d. adesivi al consumo) per l’anno 2000 è di euro 43.335.000;

    RITENUTO, pertanto, in base a quanto indicato dal Consiglio di Stato, che: a) il fatturato da prendere in considerazione ai fini del presente provvedimento è esclusivamente quello realizzato da Henkel nell’anno 2000 nel settore dei prodotti adesivi non industriali (c.d. adesivi al consumo), corrispondente ad Euro 43.335.000; b) la sanzione applicabile ad Henkel ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 287/90, è da determinarsi nella misura dell’1% di tale fatturato;

    DELIBERA

    che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ad Henkel per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 10209 del 13 dicembre 2001, è rideterminata nella misura dell’1% del fatturato realizzato nell’anno 2000 da Henkel nel settore degli adesivi non industriali (c.d. adesivi al consumo), come si evince dalla seguente tabella:

    Fatturato Henkel (anno 2000 - settore prodotti adesivi al consumo)

    Sanzione applicata (1% del fatturato)

    euro 43.335.000 euro 433.350

    La sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla tabella deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento con versamento diretto al Concessionario del Servizio della Riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

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    Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C8027B - BANCA INTESA/SAN PAOLO IMI Provvedimento n. 20023

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTI gli artt. 6, 18 e 19, comma 1, della citata legge;

    VISTO in particolare l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino un’operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all’articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all’uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione;

    VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

    VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2006 n. 16249, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione tra Banca Intesa S.p.A. e SanPaolo IMI S.p.A., prescrivendo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima legge, il pieno rispetto degli impegni assunti da Banca Intesa S.p.A. nei confronti dell’Autorità con le comunicazioni del 21 e 23 novembre 2006;

    VISTO il proprio provvedimento del 14 maggio 2009, con cui è stata avviata un’istruttoria per contestare alla società Intesa SanPaolo S.p.A. (nel seguito anche ISP) la violazione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità del 20 dicembre 2006, n. 16249;

    VISTI gli atti del procedimento;

    CONSIDERATO che in data 25 giugno 2009 è stato sottoscritto, tra Crédit Agricole S.A. (nel seguito anche CA) e Assicurazioni Generali S.p.A. (nel seguito anche Generali), un nuovo accordo, immediatamente efficace e della durata di tre anni, che estingue l’accordo stipulato in data 24 aprile 2009;

    CONSIDERATO che tale nuovo accordo è volto, tra l’altro, “ad assumere e disciplinare impegni di preventiva consultazione, con l’obiettivo di preservare ed accrescere nel tempo il valore delle rispettive partecipazioni in ISP” (art. 1), a “definire e attuare una posizione e/o una linea di condotta comune” in relazione a determinate materie strategiche (artt. 2.2., 2.3) e che il perseguimento dell’obiettivo dell’accordo avverrà anche attraverso i “componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione di ISP designati dall’una o dall’altra di esse”, i quali avranno facoltà di partecipare agli incontri tra CA e Generali e ne considereranno l’esito al fine dello svolgimento dei propri incarichi (art. 2.3);

    RITENUTO, pertanto, che anche tale nuovo accordo non ottempera alla condizione di “garantire la necessaria indipendenza tra Crédit Agricole e la nuova banca [ISP]”, punto b) del dispositivo del provvedimento C8027 Intesa SanPaolo del 20 dicembre 2006, nonché delle altre modalità, ivi previste, volte a garantire la terzietà di CA rispetto a ISP;

    RITENUTO di ampliare l’oggetto della contestazione, di cui al provvedimento del 14 maggio 2009 n. 19874, anche all’accordo, sopra richiamato, sottoscritto in data 25 giugno 2009;

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    DELIBERA

    a) di contestare alla società Intesa SanPaolo S.p.A, la violazione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato, nei limiti sopra descritti, alla delibera dell'Autorità del 20 dicembre 2006, n. 16249; b) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti; c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle parti del procedimento, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10134 - SIEMENS PROJECT VENTURES / BGZ BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT ZUKUNFTSENERGIEN Provvedimento n. 20035

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione delle società Siemens Aktiengesellschaft, pervenuta in data 18 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Siemens Aktiengesellschaft (di seguito, Siemens) è la società per azioni di diritto tedesco, posta a capo dell’omonimo gruppo, operante a livello mondiale nei settori, dell’informatica e delle comunicazioni, dell’automazione e controllo, dell’energia, dei prodotti e delle apparecchiature medicali, dell’illuminazione, dei trasporti, della finanza e immobiliare. Siemens è una società ad azionariato diffuso, quotata presso le borse di Francoforte e di New York, in cui nessuna persona fisica o giuridica detiene il controllo. Nel 2008 il fatturato consolidato di Siemens a livello mondiale è stato pari a 77 miliardi di euro, di cui 35 miliardi di euro realizzati all’interno dell’Unione Europea e 2,7 miliardi di euro in Italia. BGZ Beteiligungsgesellschaft Zukunftsenergien AG (di seguito, BGZ), è una società di diritto tedesco attiva nello sviluppo e nella vendita di progetti per parchi eolici, nonché, in maniera più limitata, nella gestione e costruzione degli stessi. Quest’ultima attività è stata fino ad ora svolta in Germania ed in Francia, dove i progetti di parchi eolici sono stati realizzati da BGZ. In Italia, viceversa, BGZ ha sviluppato il progetto di un parco eolico in Sicilia a Francofonte (SR), che è stato venduto prima della sua realizzazione. Ad oggi, BGZ è controllata in via esclusiva da una persona fisica tramite una partecipazione, detenuta indirettamente, del 73,9%1. Dal punto di vista geografico l’operatività di BGZ si concentra esclusivamente nell’Unione Europea, dove nel 2008 ha realizzato un fatturato pari a [45-100]2 milioni di euro, mentre in Italia è risultato pari a [10-45] milioni di euro.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione in esame consiste nell’acquisto, da parte di Siemens, attraverso la controllata Siemens Project Ventures GmbH, di una quota del capitale sociale di BGZ, pari al 25,1% circa. Tale operazione avviene, da un lato, mediante il trasferimento a Siemens di circa l’8,4% delle azioni detenute indirettamente dalla persona fisica, e dall’altro, attraverso un aumento del capitale sociale di BGZ riservato esclusivamente alla stessa. A seguito dell’operazione in esame, la quota azionaria della persona fisica scenderà al 53,15%.

    1 La persona fisica possiede al 100% due società, VF Vermögensverwaltungs- GmbH e Volker Friedrichsen Beteilingungs- GmbH, che partecipano direttamente al capitale sociale di BGZ con quote rispettivamente pari a 28,4% e 45,5%. I restanti soci sono la municipalizzata della città di Hannover e una serie di partner finanziari. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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    Poiché a Siemens spetterà la nomina di tre amministratori su nove nel Consiglio di Amministrazione di BGZ ed è previsto un quorum del 75% per le decisioni strategiche3 della società, Siemens disporrà di un diritto di veto su queste ultime. Inoltre, verrà riconosciuto a Siemens il diritto di nominare un amministratore in WKN Windraft Nord AG (“WKN”), una controllata di BGZ attiva nello sviluppo di parchi eolici, e comunque ogni nuovo consigliere di WKN sarà nominato di comune accordo da Siemens e dalla persona fisica. L’operazione in esame comporta il passaggio dal controllo esclusivo su BGZ, da parte della persona fisica, al controllo congiunto esercitato da quest’ultima e Siemens.

    III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

    L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.

    IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI

    I mercati rilevanti

    Dal punto di vista merceologico il mercato rilevante è quello dello sviluppo, costruzione, gestione e vendita di progetti per parchi eolici. Tale mercato comprende, fondamentalmente alcuni stadi che contraddistinguono lo sviluppo di un progetto per la realizzazione di un parco eolico, ed in particolare: i) la scelta dell’area e la valutazione delle condizioni ventose; ii) le richiesta delle autorizzazioni ambientali; iii) l’acquisto dell’area e l’acquisizione dell’autorizzazione per la realizzazione del parco eolico; iv) l’autorizzazione alla connessione del parco eolico alla rete di trasmissione nazionale; v) la costruzione e vi) la fase di start-up. I parchi eolici possono essere sviluppati al fine di produrre energia (e rivenderla sul mercato all’ingrosso) oppure al fine di vendere i diritti connessi ai relativi progetti a soggetti terzi. Il differente scopo per la realizzazione dei parchi eolici non individua, tuttavia, due mercati distinti, data la piena sostituibilità dei progetti e la possibilità di vendere i medesimi in ogni momento. Dal punto di vista geografico l’orientamento della Commissione è quello di considerare il mercato nazionale, date le differenze tra Stati membri in merito alla legislazione e alla regolazione del settore, nonché a fronte della necessità di disporre di una rete di contatti con le amministrazioni locali in fase autorizzatoria del parco eolico4. Nel caso di specie, l’operazione comunicata non realizza sovrapposizioni orizzontali tra le Parti, poiché Siemens non è attiva su tale mercato, mentre BGZ sta sviluppando una serie di progetti per la realizzazione di parchi eolici in alcune regioni che sono attualmente in fase autorizzatoria. Ove tali progetti portassero alla costruzione e gestione dei parchi eolici da parte di BGZ, l’operazione comunicata non è comunque suscettibile di modificare l’assetto concorrenziale del

    3 Si tratta di decisioni relative all’adozione del budget e del business plan pluriennale, nonché ogni decisione non prevista dagli stessi, e delibere relative ad investimenti superiori ai 2 milioni di euro. 4 Cfr. M5366- Iberdrola Renovables/ Gamesa.

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    mercato della generazione e vendita all’ingrosso di energia elettrica, in quanto le Parti non sono attualmente operative su tale mercato. Dal punto di vista verticale l’operazione in esame non è idonea a produrre effetti, ancorché Siemens operi nel mercato della produzione di turbine eoliche, nel quale detiene una quota di mercato a livello europeo5 del [5-10%] circa a fronte della presenza di primari concorrenti che dispongono di quote all’incirca pari o superiori al 20% (quali Vestas, Enercon e Gamesa). Per quanto detto e considerato, l’operazione in oggetto non appare idonea ad alterare in maniera significativa le condizioni concorrenziali sul mercato rilevante.

    RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

    5 Il mercato delle turbine eoliche presenta caratteristiche che lo fanno propendere per una definizione sovra nazionale, ed in tal senso è orientata la Commissione, cfr. M2780- GE Wind Turbines- Enron.

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    C10075 - BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES/CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE Provvedimento n. 20036

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione delle società Banque Fédérale des Banques Populaires S.A. e Caisse Nationale des Caisses d’Epargne S.A., pervenuta in data 11 maggio 2009;

    VISTO il parere dell’ISVAP, pervenuto in data 15 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Banque Fédérale des Banques Populaires S.A. (di seguito anche BFBP) è una società per azioni di diritto francese che svolge le funzioni di holding delle società controllate dal Groupe Banques Populaires (di seguito anche GBP) attive nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Il capitale sociale di BFBP è detenuto da 20 banche cooperative, nessuna delle quali con una partecipazione superiore al 10%. BFBP è attiva in Italia esclusivamente attraverso Natixis, controllata congiuntamente insieme a Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. Nel 2008, il fatturato realizzato in Italia da BFBP, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa [448-700]1 milioni di euro. Caisse Nationale des Caisses d’Epargne S.A. (di seguito anche CNCE) è una società per azioni di diritto francese che svolge le funzione di holding delle società controllate dal Groupe Caisses d’Epargne (di seguito anche GCE) attive nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Il capitale sociale di CNCE è detenuto dalle 17 Casse di Risparmio e di Previdenza regionali che sono a loro volta controllate da 288 Società di Risparmio Locali. CNCE è attiva in Italia, oltre che attraverso Natixis che controlla congiuntamente insieme a BFBP, anche mediante la sua controllata Nexity attiva nel settore immobiliare. Nel 2008, il fatturato realizzato in Italia da CNCE, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa [100-448] milioni di euro.

    II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

    L’operazione in esame ha ad oggetto la fusione fra BFBP e CNCE e si realizzerà attraverso un conferimento di capitale da parte di BFBP e CNCE nella società di diritto francese CEBP, già esistente ma non ancora attiva, alla quale le parti stesse conferiranno le proprie partecipazioni societarie.

    III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

    L’operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.

    1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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    Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.

    IV. IL PARERE DELL’ISVAP

    Con parere pervenuto in data 15 giugno 2009, l’ISVAP non ha evidenziato nell’operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale preesistente.

    V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    L’operazione in oggetto ha un impatto sui diversi mercati ricompresi nel settore bancario, nel settore del risparmio gestito, nonché in quello assicurativo. Si osserva preliminarmente che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, BFBP e CNCE sono attive in Italia esclusivamente attraverso Natixis su cui le società esercitano un controllo congiunto. All’esito della fusione le due banche francesi continueranno ad agire in Italia solo attraverso Natixis. Nell’ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e lungo termine. Considerando il lato della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alle tipologie di soggetti a favore dei quali vengono effettuati. In particolare, è possibile individuare, per quanto qui di rilievo, due categorie di soggetti: (i) imprese di medie e grandi dimensioni e (ii) enti pubblici. Queste diverse tipologie di soggetti esprimono esigenze di finanziamento diverse, per le quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono pertanto altrettanti mercati del prodotto rilevanti. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale. Natixis nelle regioni nelle quali opera, detiene, in entrambi i mercati, quote inferiori all’1%. Il leasing, ovvero la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili, consiste nella predisposizione di forme di prestito finalizzate all’utilizzazione di un determinato bene e all’eventuale acquisizione dello stesso al termine della locazione e può essere distinto in due tipologie, il leasing finanziario ed il leasing operativo, entrambi di dimensione nazionale. Il factoring ha per oggetto il contratto a titolo oneroso con il quale una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali ad un'altra società (la società di factoring), ricevendo in contropartita un finanziamento il cui importo è commisurato al valore dei crediti ceduti. A seconda che il rischio di insolvenza della controparte venga o meno trasferito in capo alla società di factoring, si distinguono le due forme di factoring, rispettivamente pro-soluto e pro-solvendo. Da un punto di vista geografico, il mercato del factoring ha dimensione sostanzialmente nazionale con riferimento alla determinazione delle condizioni di offerta. In tutti i mercati rilevanti sopra definiti, Natixis detiene quote di mercato inferiori all’1%. Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono compresi diversi mercati relativi ai fondi comuni d’investimento mobiliare e alla gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF). I servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito sopra indicati hanno, tipicamente e secondo vari precedenti dell’Autorità, una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta ad individuare mercati distinti lungo la filiera, sia

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    in termini geografici che di prodotto. In tutti i mercati così definiti, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, le quote di mercato di Natixis sono inferiori all’1%. Per quanto attiene al mercato assicurativo, per consolidato orientamento dell’Autorità, ciascun ramo assicurativo rappresenta un distinto mercato. Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è a carattere locale. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato di Natixis è inferiore al 20% nel mercato dell’assicurazione del credito, dove operano, tra l’altro, Eurler Hermes, Atradius Credit Insurance, Sace BT, AIG Europe. La quota di Natixis è inferiore al 10% nel mercato dell’assicurazione cauzione, dove operano, tra l’altro, qualificati concorrenti. Infine Natixis è attiva, nell’ambito dell’investment banking, nelle attività di corporate finance, equity capital market, debt capital market ed, infine, di finanza strutturata, con quote di mercato inferiori all’1% e, così come negli altri mercati, senza sovrapposizioni orizzontali.

    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10110 - GÉNÉRALE DE SANTÉ ITALIA/LABORATORIO SAN PAOLO Provvedimento n. 20037

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati ;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Generale de Sante S.A., pervenuta in data 9 giugno 2009;

    I. LE PARTI

    Générale de Santé Italia S.p.A. (di seguito, GDSI) è una società di diritto italiano attiva nella fornitura di servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio. GDSI è attualmente soggetta al controllo di Générale de Santé SA (di seguito, GDS), società di diritto francese avente sede in Parigi a capo dell’omonimo Gruppo GDS attivo a livello internazionale nel campo dei servizi ospedalieri privati. GDS è a sua volta soggetta al controllo congiunto da parte di Santé Holdings S.r.l. e di De Agostini S.p.A.. In particolare, in Italia il gruppo GDS effettua esami di laboratorio di tipo clinico, in regime convenzionato e non, attraverso le proprie società controllate, con punti di prelievo ubicati nelle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, Como, Lecco e Brescia. Il fatturato complessivamente conseguito dai gruppi GDS e De Agostini S.p.A. nell’esercizio 2007 è risultato pari, a livello mondiale, a 5,5 miliardi di euro, di cui circa 3,7 e 1,6 miliardi di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell’Unione europea e in Italia. Laboratorio San Paolo S.n.c. di Di Bartolo Manfredi & C. (di seguito, Laboratorio San Paolo) è una società avente sede in Lomazzo (CO) ed attiva nella fornitura di servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio nelle province di Como e di Bergamo. Allo stato, essa fornisce i propri servizi presso Lomazzo (CO), ove dispone sia di un laboratorio di analisi che di un punto di prelievo, e presso le province di Como e Bergamo nelle quali sono presenti altri otto punti di prelievo. Il capitale sociale di Laboratorio San Paolo è ripartito tra due persone fisiche. Nel 2007 il fatturato realizzato da Laboratorio San Paolo è stato pari a circa 70 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione in esame ha ad oggetto l’acquisizione da parte del Gruppo GDS, attraverso la società veicolo GDSI, del controllo esclusivo di Laboratorio San Paolo, raggiunto mediante l’acquisto delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di quest’ultimo. L’operazione si inquadra nella strategia del Gruppo GDS volta ad espandere in Italia settentrionale la propria presenza nella fornitura di esami di laboratorio di tipo clinico.

    III. QUAL1IFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione

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    preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.

    IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    Il mercato del prodotto

    Da un punto di vista merceologico, il settore interessato dall’operazione in esame è quello sanitario, con particolare riferimento ai servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio in cui operano le società parti dell’operazione1. Le analisi cliniche di laboratorio comprendono di norma una vasta gamma di esami (citologici, istologici, ematologici, ecc) di tipo chimico, biologico e microbiologico; esse si distinguono dalle analisi più complesse e specializzate per le quali è necessario utilizzare macchinari specifici e tecnologicamente avanzati e per le quali la domanda è generalmente disposta a compiere scelte particolari. I laboratori di analisi cliniche si avvalgono di uno o più centri di prelievo, solitamente all’interno, o comunque nelle vicinanze, del laboratorio stesso. La domanda dei servizi in esame è piuttosto diversificata e in generale comprende: i pazienti, i quali, liberamente o indirizzati dal medico curante, scelgono di rivolgersi ad un determinato laboratorio; gli ospedali pubblici (in particolare le aziende ospedaliere, in virtù della loro autonomia di gestione; i presidi ospedalieri, infatti, in quanto gestiti direttamente dalle Asl, utilizzano di norma i laboratori da queste organizzati); le strutture ospedaliere private, che talvolta optano per una gestione esterna dei servizi di analisi cliniche; infine, i medici e gli ambulatori privati. In Italia, la remunerazione dei servizi resi dai laboratori privati avviene attraverso due modalità principali. Qualora la prestazione venga richiesta ad una struttura convenzionata con il sistema sanitario pubblico, quest’ultimo si fa carico del relativo costo (regime di convenzionamento); la remunerazione a carico del servizio pubblico avviene secondo tariffe stabilite a livello regionale, a cui si affianca il pagamento del cosiddetto ticket sanitario da parte del paziente. Di contro, per le prestazioni effettuate senza convenzione, ossia privatamente, la domanda sostiene direttamente l’intera spesa (regime privatistico). Generalmente, l’offerta non fornisce tutti i servizi in regime di convenzionamento, spesso infatti le analisi più complesse e costose vengono svolte in regime privatistico2.

    Il mercato geografico

    Per quanto concerne la dimensione geografica, il mercato dei servizi di analisi delle patologie cliniche attraverso esami di laboratorio può ritenersi di dimensione provinciale o, al più, interprovinciale. L’ipotesi di dimensione provinciale trae fondamento dalla forte localizzazione della domanda. Difatti, da una parte i singoli pazienti hanno esigenze di tipo sanitario fortemente connesse con il territorio di residenza, dall’altra anche le stesse strutture ospedaliere e ambulatoriali sono solitamente interessate ad un laboratorio di analisi non distante dai loro centri di prelievo, in modo tale che il trasporto dei campioni da analizzare risulti facilitato e velocizzato. 1 Cfr. C9113, provv. del 7 febbraio 2008 – Centro Analisi A. Fleming/Laboratorio Analisi Doria-Laboratorio Analisi Mediche Insubria–Istituto Medico Ambrosiano–Ramo d’azienda di Laboratorio Ungheria, in Boll. n. 5/08; Cfr. anche C8791, provv. del 10 ottobre 2007 – Centro Analisi A. Fleming/Società di persone, in Boll. n. 38/07 e C9356 - Centro Analisi A. fleming/Laboratorio Analisi Fabre, n. 18452 del 04 ottobre 2008, in Boll. 22/08. 2 Cfr. C9356, già cit.; cfr. anche C8795, provv. del 4 ottobre 2007 - Capio/Unilabs, in Boll. n. 37/07.

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    L’ambito interprovinciale potrebbe individuarsi laddove l’area geografica interessata si caratterizzasse per un’alta densità della popolazione e per la vicinanza delle province in cui sono situati i centri prelievi e i laboratori. Ad ogni modo, il mercato non può estendersi al di là dei confini nazionali in considerazione del peculiare regime giuridico vigente a livello nazionale per l’accreditamento e il convenzionamento delle strutture private e per i rimborsi delle prestazioni convenzionate. Nel caso in questione, il mercato rilevante interessa la provincia di Como, nella quale si realizza una sovrapposizione tra le attività di GDS e quelle di Laboratorio San Paolo. Nella provincia di Bergamo, in cui Laboratorio San Paolo è presente in misura marginale, GDS, invece, non dispone di alcun punto di prelievo.

    Effetti dell’operazione

    Con riguardo agli effetti dell’operazione in esame, si ritiene che la stessa non sia idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti nel mercato di riferimento. Infatti, per quanto concerne il mercato degli esami ambulatoriali per non ricoverati effettuati in regime di convenzionamento, si osserva che le quote di mercato detenute dalle parti nella provincia di Como risultano pari al 10,3% (GDS) e pari al 4,7% (Laboratorio San Paolo). Con riguardo al mercato degli esami per non ricoverati effettuati in regime privatistico nella medesima provincia, GDS e Laboratorio San Paolo hanno effettuato nel 2007 un numero di esami in tale regime pari al 3,5% della loro rispettiva attività. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, deve escludersi che, in tale mercato, la quota post-merger attribuibile a GDS possa essere superiore a quella detenuta nel mercato degli esami ambulatoriali per non ricoverati in regime di convenzionamento. In conclusione, considerata la scarsa rilevanza delle quote di mercato che GDS verrà a detenere a seguito dell’operazione, nonché la presenza di numerose imprese concorrenti e l’assenza di significative barriere all’entrata nel mercato rilevante, si ritiene che l’operazione di concentrazione in esame non sia idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali nei mercati di riferimento.

    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10111 - MAPEI/BETONTECHNICK Provvedimento n. 20038

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Mapei S.p.A., pervenuta in data 9 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Mapei S.p.A. (di seguito, Mapei) è la società a capo dell’omonimo gruppo, attivo nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione di adesivi e prodotti chimici per l’edilizia. Il Gruppo Mapei è costituito da sessanta società che operano in 37 paesi con 47 stabilimenti di produzione. Tra questi stabilimenti, alcuni producono prodotti chimici per l’edilizia, altri producono materie prime e semilavorati utilizzati nella produzione dei prodotti Mapei. Mapei è controllata dalla società Emme Esse Vi S.r.l., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da persone fisiche. Nel 2007 Mapei ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 1,2 miliardi di euro, di cui circa 422 milioni di euro realizzati in Italia. Betontechnick GmbH (di seguito, Betontechnick), con sede legale in Austria, è la holding di un gruppo di società attivo nel settore della produzione di additivi per l’edilizia. In particolare, Betontechnick produce e commercializza additivi per il calcestruzzo e prodotti in polvere per l’edilizia. Il gruppo Betontechnick opera in diversi paesi europei tra cui l’Italia nel quale è presente attraverso la società Betontechnick Italia S.r.l., della quale attualmente detiene il 50% del capitale sociale. Il gruppo Betontechnick - controllato da persone fisiche - nel 2007 ha realizzato un fatturato pari a 16 milioni di euro a livello mondiale, dei quali 1 milione di euro per vendite in Italia.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione, da parte di Mapei – attraverso la controllata austriaca BVSARANTATESSERA Beteiligungsverwaltung Gmbh – dell’intero capitale sociale di Betontechnick. Quest’ultima società, alla data del closing della presente operazione, deterrà la totalità del capitale sociale di Betontechnick Italia S.r.l..

    III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato

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    nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.

    IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    In considerazione dell’attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, l’operazione in esame interessa in generale il settore dei prodotti chimici per l’edilizia, e più nello specifico il mercato della produzione e commercializzazione di additivi per il calcestruzzo e il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti in polvere per l’edilizia. Gli additivi per il calcestruzzo sono quei prodotti aggiunti durante il procedimento di miscelazione del calcestruzzo, in quantità non superiore al 5% rispetto alla massa legante, allo scopo di modificare le proprietà della miscela allo stato fresco e/o indurito (ossia per incrementarne la durabilità, l’impermeabilità, le resistenze meccaniche ed il mantenimento della lavorabilità, ecc.). I prodotti in polvere per l’edilizia sono quelli per il ripristino del calcestruzzo e per la protezione dei ferri d’armatura, per il consolidamento della murature, per gli interventi di impermeabilizzazione, per il sistema di isolamento termico, per la protezione e la decorazione del calcestruzzo e degli intonaci e per i trattamenti antigraffiti. Sulla base di quanto sostenuto dalla parte comunicante, tali mercati dal punto di vista geografico, seppure entrambi potenzialmente di dimensione sopranazionale, andrebbero circoscritti ai confini nazionali in ragione dell’ incidenza dei costi di trasporto rispetto al costo per Kg di prodotto. In ogni caso, ai fini della valutazione dell’operazione comunicata, si rileva che l’esatta definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti può essere lasciata aperta in considerazione del fatto che le valutazioni di ordine concorrenziale non risulterebbero diverse quale che sia l’esatta definizione degli stessi mercati. Infatti, le quote di mercato detenute da Betontechnick sia a livello nazionale che comunitario risultano di poca rilevanza in entrambi i mercati interessati. In particolare, con riferimento al mercato degli additivi per il calcestruzzo Betontechnick detiene una quota pari al 1,5% a livello comunitario e inferiore al 1% a livello nazionale; sullo stesso mercato, Mapei detiene una quota pari al 5,7% a livello comunitario e a circa il 18% a livello nazionale. Sul mercato degli additivi per il calcestruzzo in Italia sono presenti qualificati operatori, tra i quali BASF, presente con una quota del 30% circa, e AXIM, con una quota pari a circa il 14%. Con riferimento al mercato dei prodotti in polvere per l’edilizia, Betontechnick detiene una quota inferiore al 1% sia a livello comunitario che nazionale; Mapei è presente su tale mercato con il 3% a livello comunitario e il 14,5% a livello nazionale. Su tale mercato, a livello nazionale, sono presenti ulteriori qualificati operatori, tra cui Fassa, presente con una quota pari a circa il 36%, e Fornaci Calce Grigolin, con il 18% circa. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali sui mercati rilevanti.

    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

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    Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10112 - MEDIOLANUM GESTIONE FONDI/TALETE Provvedimento n. 20039

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A., pervenuta in data 10 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A. (di seguito, MGF) è una società che svolge varie attività tra le quali: la gestione collettiva del risparmio; la gestione delle risorse dei fondi pensione; la gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi; la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri. MGF fa parte del Gruppo Bancario Mediolanum, a sua volta parte del conglomerato finanziario Mediolanum, la cui holding è Mediolanum S.p.A. Nel 2008 il fatturato complessivo realizzato dal conglomerato finanziario Mediolanum è stato pari a circa 3,6 miliardi di euro. Esso è stato quasi interamente conseguito in Italia. Talete S.r.l. (di seguito, Talete) svolge attività di acquisto, vendita, permuta, locazione non finanziaria e gestione di immobili e, indirettamente per il tramite di terzi, di costruzione, ristrutturazione, ripristino e trasformazione di fabbricati, limitatamente ad immobili ad uso prevalentemente commerciale. In particolare, al momento, essa gestisce e pone in locazione gli spazi commerciali compresi nel Centro Commerciale “Piazza Umbria” denominato “Galleria del Centro Commerciale Piazza Umbra” sito nel comune di Trevi nella provincia di Perugia. Al momento della notifica, il capitale sociale di Talete era interamente detenuto da BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Italy S.G.R.p.A., per conto e nell’interesse del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso “Portfolio Immobiliare Crescita”. Nel 2008 Talete ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 1,5 milioni di euro.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di MGF (per conto e nell’interesse del fondo “Immobiliare Real Estate” dalla stessa istituito e gestito) del 100% del capitale di Talete. L’operazione ha la finalità di consentire al fondo immobiliare istituito e gestito da MGF di acquisire una società già avviata con una esperienza nella gestione e locazione di spazi commerciali.

    III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

    L'operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

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    Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate dall’operazione stessa è stato superiore a 448 milioni di euro.

    IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    L’operazione in esame interessa il mercato dell’amministrazione e gestione di beni immobili, con particolare riguardo al segmento commerciale. La dimensione geografica del mercato, in ragione delle diverse condizioni di domanda ed offerta che possono esistere nelle diverse aree, può essere delimitata al territorio locale, tendenzialmente coincidente con le province in cui sono ubicati gli immobili rispetto ai quali l’acquisita svolge le sue attività; nel caso in esame questi sono ubicati nella provincia di Perugia. Tuttavia, si rileva che, nell’ottica di un soggetto che intenda effettuare investimenti nella compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale, in specie se destinati a centri commerciali, potrebbe sussistere una certa sostituibilità tra complessi immobiliari localizzati in diverse province. Ciò che determina la scelta dell’investimento è infatti la redditività degli immobili, la quale dipende da molteplici fattori, fra cui anche, ma non solo, la diversa localizzazione provinciale. In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione, non è necessario individuare con precisione l’ampiezza del mercato rilevante. Infatti, anche considerando come area geografica rilevante la più piccola possibile, ovvero la sola provincia di Perugia, dalle informazioni fornite dalle parti risulta che MGF non è attiva in tale mercato, mentre Talete detiene una quota (calcolata considerando le superfici dei centri commerciali presenti nella stessa provincia) pari al [5-10%]1. In tale area geografica sono peraltro presenti diversi e qualificati operatori in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale. L’operazione in esame non comporterà pertanto alcuna sovrapposizione orizzontale nelle attività svolte dalle parti, e quindi non vi saranno variazioni negli assetti competitivi dei mercati analizzati.

    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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    Luigi Fiorentino Antonio Catricalà

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    C10113 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI SIRTAM Provvedimento n. 20040

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Autogrill S.p.A., pervenuta in data 10 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    AUTOGRILL S.p.A. (di seguito, Autogrill) è una società controllata da Edizione Holding S.p.A., società finanziaria a sua volta controllata dalla società Ragione S.a.p.A. di Gilberto Benetton e C.. Autogrill, direttamente e tramite società da essa controllate, opera su scala mondiale nel settore della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non. Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna, Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafè, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri urbani. Nel corso del 2008 Autogrill ha realizzato un fatturato di circa 5.794 milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a 1.319 milioni di euro. Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda di nuova realizzazione destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita al dettaglio di prodotti diversi di proprietà della società Sirtam S.r.l., attiva, tra le altre cose, nel commercio di carburanti.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Autogrill, attraverso contratto di affitto di lunga durata (sei anni), del ramo d’azienda sopra descritto, destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alla vendita al dettaglio di prodotti diversi, ubicato presso l’area di servizio sita lungo la Superstrada Siena-Firenze, al km. 26+106, direzione Siena, nel territorio del Comune di Poggibonsi (SI).

    III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.

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    IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    Il settore interessato dall’operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizi commerciali, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. Ad ognuno di tale esercizi è associata almeno una delle seguenti licenze: a) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari); b) servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari). Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione. In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata. Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un’estrema frammentazione dell’offerta e da un’ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nell’ambito comunale di Poggibonsi, nel quale è localizzato l’esercizio commerciale oggetto di acquisizione, Autogrill è attualmente presente attraverso un solo punto vendita ristoro, mentre è presente nella Provincia di Siena attraverso tre esercizi commerciali. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’operazione comunicata non appare in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    DELIBERA

    di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10114 - BASF/RAMO DI AZIENDA DI F.A.R. FABBRICA ADESIVI E RESINE Provvedimento n. 20041

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Basf Se, pervenuta in data 11 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Basf Se (di seguito, Bf), con sede legale in Ludwigshafen (Germania), è la società a capo del omonimo gruppo, attivo nella produzione e vendita di prodotti chimici e petrolchimici e prodotti per l’agricoltura. In particolare, in Italia il gruppo Basf è presente nei settori della chimica, delle vernici, dei poliuretani e dei prodotti per l’edilizia. Basf è una società quotata alla borsa di Francoforte e nell’anno 2008 ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 62 miliardi e 300 milioni di euro, di cui circa 3 miliardi e 825 milioni di euro realizzati in Italia. F.A.R. Fabbrica Adesivi e Resine S.p.A. (di seguito, FAR), con sede legale in Vercelli, è una società che opera nel settore della fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e della produzione e vendita delle resine e dei prodotti chimici in genere. FAR è un a società partecipata da un unico socio, la Framo Finanziaria S.p.A.. Nel corso dell’esercizio 2008, FAR ha conseguito a livello mondiale un fatturato complessivo di circa 126,9 milioni di euro, dei quali circa 86,8 milioni di euro in Italia.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    La comunicazione in esame riguarda l’operazione attraverso la quale FAR s’impegna a cedere a Bf, una licenza relativa all’utilizzo di brevetti, informazioni tecniche e tecnologia necessari per la produzione, l’uso e la commercializzazione di trimetilolpropano (di seguito TMP). Tale licenza è esclusiva, a tempo indeterminato e irrevocabile, in Europa e non esclusiva, a tempo indeterminato, al di fuori dell’Europa. Contestualmente, FAR si impegna a comunicare a Bf la propria lista clienti. L’operazione prevede, inoltre, una sub-licenza non esclusiva e non trasferibile garantita da Bf a FAR per il limitato fine di produrre TMP allo scopo di venderlo a Bf o di coprire l’uso captive di FAR e dei propri affiliati. L’operazione prevede, inoltre, una clausola di non concorrenza, in base alla quale FAR si impegna, per un periodo di tre anni dal perfezionamento dell’operazione e relativamente ad un ambito geografico corrispondente ai territori in cui è stata concessa la licenza esclusiva, a non concorrere con Bf, direttamente o indirettamente, nel campo della produzione, distribuzione, marketing o vendita di TMP.

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    III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie1. In particolare, nel caso di specie l’impegno assunto dal venditore a beneficio dell’acquirente risponde all’esigenza di garantire a quest’ultimo la piena conservazione del valore economico della società acquisita. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia contenuta entro i due anni, essendo l’acquirente già presente nei mercati interessati e potendosi quindi la cessione prospettata ricondursi al solo avviamento, e che la portata materiale non ecceda l’attuale ambito merceologico di operatività di quanto oggetto di acquisizione.

    IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    Il mercato del prodotto

    Sotto il profilo merceologico, il settore interessato dall’operazione in esame è quello della produzione e la commercializzazione del TMP. Il TMP è un poliolo trifunzionale utilizzato per la produzione di resine per vernici, poliuretani e lubrificanti sintetici.

    Il mercato geografico

    Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato del TMP, si ritiene che lo stesso possa avere estensione comunitaria. All’interno dello spazio comunitario, infatti, non vi sono barriere né altra tipologia di ostacoli alle importazioni e al libero flusso degli interscambi commerciali, che è agevolato anche dall’incidenza soltanto marginale dei costi di trasporto rispetto al valore del bene. Attualmente, sia Bf che FAR producono TMP in stabilimenti con sede unica a livello europeo, rispettivamente localizzati a Ludwigshafen (Germania) e a Vercelli.

    Effetti dell’operazione

    In riferimento al mercato in considerazione, la quota di mercato riconducibile, a livello comunitario, alla FAR è pari a circa il 14%, mentre Bf detiene attualmente una quota pari a circa il 7%. Il mercato risulta, inoltre, caratterizzato dalla presenza di altri operatori concorrenti con quote di mercato superiori e dall’assenza di particolari barriere all’entrata (la produzione di TMP presenta un grado di difficoltà medio dal punto di vista tecnico). Alla luce delle considerazioni che precedono, l’operazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

    1 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

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    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza pattuita è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la durata e la portata materiale ivi indicate;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10115 - EPICA/RAMO DI AZIENDA DI IDROTER Provvedimento n. 20042

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Rohan S.r.l., pervenuta in data 11 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Rohan S.r.l. (di seguito, Rohan) è una società finanziaria, con sede in Milano, che si occupa dell’acquisizione e della gestione di partecipazioni di società operanti nel settore della distribuzione di prodotti idrotermosanitari, apparecchiature per l’ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento ed il condizionamento, materiali per l’industria edile in genere. Attualmente Rohan è controllata congiuntamente dalle società finanziarie Gondor S.p.A. ed E.f.fim S.p.A., e detiene il controllo esclusivo del Gruppo Cambielli S.p.A, del Gruppo Edilfriuli S.p.A. e della società Findelta S.r.l., tutte attive nel settore della distribuzione di prodotti idrotermosanitari, con particolare riguardo ad apparecchiature per l’ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento ed il condizionamento e materiali per l’industria edile in genere. Rohan, tramite Cambielli S.p.A, controlla la società Epica S.r.l. (di seguito, Epica), con sede in Pescara, attiva nello stesso settore della controllante. Nel 2007 Rohan ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 593,9 milioni di euro, di cui 20,7 milioni per vendite in Europa e 573,2 milioni di euro per vendite in Italia. Idroter S.r.l. (di seguito, Idroter) è una società di diritto italiano attiva nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti idrotermosanitari, apparecchiature per l’ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento ed il condizionamento e materiali per l’industria edile in genere. Il fatturato complessivo del ramo di azienda oggetto dell’operazione è pari a circa 3 milioni di euro, realizzato interamente in Italia.

    II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione comunicata ha ad oggetto l’acquisto da parte di Rohan, attraverso la controllata Epica, del ramo di azienda Idroter relativo al punto vendita di Vasto (CH), costituito da attività immobilizzate, magazzino e dipendenti. È previsto inoltre un patto di non concorrenza ex art. 2557 c.c. a carico di Idroter avente durata pari a 5 anni.

    III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

    L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

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    realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore del ramo di azienda acquisito. Ciò a condizione che abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione (in quanto, nel caso di specie, le parti dell’operazione sono attive nel medesimo settore di attività e sono a conoscenza del relativo know-how1), una portata materiale limitata al settore di attività in cui opera il ramo di azienda oggetto di acquisizione e un ambito geografico limitato al territorio in cui lo stesso è attualmente presente.

    IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

    Il mercato del prodotto

    Sotto il profilo merceologico, il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione di prodotti idrotermosanitari, apparecchiature per l’ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento ed il condizionamento e di materiali per l’industria edile in genere. All’interno di tale settore è possibile individuare il mercato della distribuzione all’ingrosso di detti prodotti ed il mercato della distribuzione al dettaglio2. Le imprese attive nella produzione di tali articoli non dispongono, di norma, di una rete distributiva propria, rivolgendosi prevalentemente al canale dei distributori all'ingrosso e dei grandi rivenditori dotati di show-room. I prodotti in questione sono venduti, all’ingrosso, essenzialmente a imprese edili, imprese di installazione e imprese di riparazione, per attività di costruzione e di ristrutturazione di appartamenti, uffici e locali commerciali. I prodotti distribuiti sono caratterizzati da funzioni d'uso e da caratteristiche merceologiche e tecnologiche diverse. Essi attraversano una generale fase di maturità, anche se lo sviluppo di nuovi materiali, le normative di sicurezza e l'attuazione di politiche di risparmio energetico possono modificare il ciclo di vita di alcuni prodotti. Tuttavia, in ragione della specificità del mercato del commercio all’ingrosso, non è necessaria una ulteriore distinzione nell'ambito di ciascuna fascia di prodotto, in quanto sono la varietà della gamma e la possibilità di scelta che definiscono la posizione concorrenziale di un grossista rispetto agli altri. Le stesse considerazioni possono essere ritenute valide in una certa misura anche per il mercato della distribuzione al dettaglio, che si rivolge in parte anche agli installatori, per lo meno per quanto riguarda gli articoli non appartenenti esclusivamente alla cosiddetta “area estetica” della categoria di prodotti in argomento. Ai fini della presente operazione rilevano entrambe le tipologie di mercato, in quanto le imprese interessate operano sia nella distribuzione all’ingrosso che in quella al dettaglio.

    Il mercato geografico

    Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati della distribuzione all’ingrosso, per gli utenti di grandi dimensioni i mercati hanno dimensione nazionale, anche in considerazione del fatto che la diffusione dei gruppi di acquisto e della grande distribuzione no-food appare ancora limitata soprattutto se confrontata con altri paesi europei, mentre per gli utenti di limitate

    1 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005). 2 Cfr. Provvedimenti dell’Autorità 11 dicembre 2008 n. 19283, C9815 - Cambielli/ Ramo di azienda di C.I.A.T. Group e 30 aprile 2008 n. 18335, C9291 - Rohan/Ramo d’azienda di Bacco Gino.

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    dimensioni l’estensione geografica dei mercati potrebbe essere regionale o pluriregionale e, comunque, correlata ai tempi di percorrenza che gli utenti, specialmente installatori, sono disposti ad affrontare per l’approvvigionamento dei prodotti. Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati della distribuzione al dettaglio, essa ha carattere sicuramente locale, comunque non più ampia di quella provinciale. Nel caso in questione, la cedente Idroter opera sia all’ingrosso che al dettaglio in Abruzzo, in particolare nella provincia di Chieti. Rohan è presente, con le stesse attività e nella medesima regione, nelle province di Chieti, Pescara e Teramo ed è altresì presente in altre regioni del centro e del nord Italia.

    Effetti dell’operazione

    L’operazione in esame non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti sui mercati di riferimento. In particolare, per quanto concerne la distribuzione all’ingrosso, a livello nazionale, la quota di mercato dell’acquirente Rohan è pari a circa il [1-5%]3 mentre quella dell’acquisita è [inferiore all’1%]. Con riferimento all’area geografica di più limitate dimensioni in cui sono presenti sia l’acquisita che l’acquirente, corrispondente alla regione Abruzzo, la quota di mercato nella distribuzione all’ingrosso dell’acquirente Rohan è di circa il [5-10%] mentre quella dell’acquisita è [inferiore all’1%]. Nella provincia di Chieti, Rohan detiene attualmente una quota di mercato pari al [5-10%] nel mercato della distribuzione all’ingrosso, mentre quella relativa ad Idroter si attesta al [1-5%]. Per quanto concerne il mercato della distribuzione al dettaglio nella medesima provincia, le quote di mercato detenute dalla cedente e dalla cessionaria sono rispettivamente pari al [1-5%] e al [1-5%]. Pertanto, considerata l’entità di tali quote e la trascurabile incidenza dell’acquisto da parte di Rohan di un nuovo punto vendita, l’operazione di concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati di riferimento.

    RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

    RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre la durata, la portata materiale e l’ambito geografico ivi indicati;

    DELIBERA

    di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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    IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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    C10116 - MALTESE GIUSEPPE & C./RAMO DI AZIENDA DI DITTA INDIVIDUALE LAURIA PIETRO Provvedimento n. 20043

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

    SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

    VISTA la comunicazione della società Maltese Giuseppe &C. S.r.l., pervenuta in data 12 giugno 2009;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. LE PARTI

    Maltese Giuseppe &C. S.r.l. (di seguito, Mg) è una società di diritto italiano che opera nel settore degli ascensori, ossia in generale nella produzione, vendita, installazione, manutenzione e riparazione di impianti e sistemi per il trasporto verticale e orizzontale (ascensori, scale e tappeti mobili, montacarichi, ponti di carico per l’imbarco sugli aerei, ecc) per edifici, stabilimenti e complessi pubblici e privati. Mg risulta esclusivamente controllata dalla società Ceam (Costruzioni Elettromeccaniche Ascensori Montacarichi) S.r.l.; a sua volta, l’intero capitale di Ceam è detenuto da Otis S.p.A., società appartenente alla divisione Otis del gruppo United Technologies Corporation (di seguito, Utc). Mg risulta di conseguenza indirettamente controllata dalla holding statunitense del gruppo, la quale è quotata in diverse borse valori (New York, Londra, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Zurigo) e presenta un azionariato diffuso, con nessuno dei soci in grado di esercitare, individualmente o collettivamente, un’influenza decisiva. Il gruppo Utc è specializzato nella fornitura di beni e servizi ad alta tecnologia principalmente per l’industria aerospaziale, automobilistica e delle costruzioni. In particolare, le attività interessate possono essere schematicamente rappresentate dalle sette divisioni seguenti: Otis per gli ascensori; Carrier per gli impianti di condizionamento, riscaldamento, ventilazione e refrigerazione; Hamilton Sundstrand per i prodotti aerospaziali e i sistemi di controllo del volo e dei motori; Pratt&Whitney per i motori destinati ad aerei commerciali, civili e militari e per i sistemi di propulsione e le turbine industriali; Sikorsky Aircraft specializzata in elicotteri commerciali e militari; Utc Power in materia di produzione distribuita di energia per l’uso in mezzi di trasporto commerciali e in edifici; infine, Utc Fire&Security Systems per quel che riguarda la sicurezza elettronica, personale e antincendio. Il fatturato conseguito dal gruppo Utc nell’esercizio 2008 è stato complessivamente pari a 40,6 m