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“IL BILANCIO IL BILANCIO CONSOLIDATO” CONSOLIDATO” BOLOGNA 14 - Dicembre - 2012 SILVIA FIESOLI - Partner MICHELE DODI – Senior Manager 2013 © Ria Grant Thornton S.p.A. – All rights reserved 1

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““IL BILANCIO IL BILANCIO CONSOLIDATO”CONSOLIDATO”

BOLOGNA 14 - Dicembre - 2012

SILVIA FIESOLI - PartnerMICHELE DODI – Senior Manager

2013 © Ria Grant Thornton S.p.A. – All rights reserved 1

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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs 127/91 e D.Lgs 87/92

- Principi Contabili CNDCEC/OIC

- Principi Contabili IASB

- Direttive e Regolamenti Comunitari

- Altre Fonti (regolamenti Consob)

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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

PRINCIPI CONTABILI CNDCEC/OICPRINCIPI CONTABILI CNDCEC/OIC

Tutti i Principi Contabili devono essere considerati

nella redazione

del Bilancio Consolidato; in particolare:

- OIC 17 Bilancio Consolidato

- OIC 21 Metodo del Patrimonio Netto

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PRINCIPI CONTABILI IASBTutti i Principi Contabili Internazionali devono essere

considerati nella redazione del Bilancio Consolidato;

in particolare:

- IAS 22 Business Combination

- IAS 27 Consolidated Financial Statemets

- IAS 17 Leasing

- IFRS 3 Business Combination

- SIC 20 Equity accounting Method

- SIC 33 Consolidation at Equity Method

RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

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PREDISPOSIZIONE BILANCIO IASPREDISPOSIZIONE BILANCIO IAS

D. Lgs 38/2005 ConsolidatoIAS

D’esercizioIAS

Quotate/diffusiIntermediari finanziariAssicurazioni

Obbligo da 2005Obbligo da 2005Obbligo da 2005

Facoltà 2005 /Obbligo da 2006Facoltà 2005 /Obbligo da 2006Divieto 2005/Obbligo da 2006

Consolidate dai primi due sopra

Altre obbligate a consolidato (tranne 2435bis)

Altre senza consolidato (tranne 2435bis)

Facoltà da 2005

Facoltà da 2005

N/A

Facoltà da 2005

Facoltà da 2005

Facoltà d’ esercizio da individuare con decreto

Bilanci 2435bis ------- Divieto

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PROGRAMMAPROGRAMMA

I . Il bilancio consolidato secondo la normativa italiana (NON IAS): I . Il bilancio consolidato secondo la normativa italiana (NON IAS): obblighi e opportunitàobblighi e opportunità

II . Aspetti, problematiche e soluzioni operativeII . Aspetti, problematiche e soluzioni operative

II.A. Area di consolidamentoII.A. Area di consolidamento

II.B. Organizzazione del consolidamento II.B. Organizzazione del consolidamento -- le FASI OPERATIVEle FASI OPERATIVE

II.C. L’eliminazione delle partecipazioniII.C. L’eliminazione delle partecipazioni

II.D. Rettifiche di consolidamentoII.D. Rettifiche di consolidamento

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I.I.Il bilancio consolidato: Il bilancio consolidato: obblighi e opportunitàobblighi e opportunità

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DEFINIZIONE DI BILANCIO DEFINIZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATOCONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimonialesituazione patrimoniale--finanziaria e il risultato economico di finanziaria e il risultato economico di

un gruppo di imprese viste come un’unica impresa. un gruppo di imprese viste come un’unica impresa. Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono

assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società.assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società.

Da ciò derivano 2 importanti Da ciò derivano 2 importanti caratteristichecaratteristiche

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le singole attività e passività ed i singoli componenti del le singole attività e passività ed i singoli componenti del conto economico dell’impresa madre e capogruppo o conto economico dell’impresa madre e capogruppo o

controllante vanno sommati alle corrispondenti attività controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto e passività e ai corrispondenti componenti del conto

economico delle controllateeconomico delle controllate

gli elementi patrimoniali ed economici che hanno gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità e che, quindi, non hanno rilevanza, natura di reciprocità e che, quindi, non hanno rilevanza,

ossia non hanno alcun significato quando le società ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un’unica impresa, vanno vengono considerate come un’unica impresa, vanno

eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i

terzi terzi

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IL BILANCIO CONSOLIDATO IL BILANCIO CONSOLIDATO CONSENTE DICONSENTE DI

Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranzasocietà che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza

ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato

economicoeconomico

misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi contabili, eliminando gli utili contabili, eliminando gli utili intragruppointragruppo non realizzati nei confronti non realizzati nei confronti

di terzidi terzi

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D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,

relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69

(…)Capo III - BILANCIO CONSOLIDATO

• Art. 25 – Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato• Art. 26 – Imprese controllate• Art. 27 – Casi di esonero dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato• Art. 28 – Casi di esclusione dal consolidamento• Art. 29 – Redazione del bilancio consolidato• Art. 30 – Data di riferimento del bilancio consolidato• Art. 31 – Principi di consolidamento• Art. 32 – Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico

consolidati• Art. 33 – Consolidamento delle partecipazioni• Art. 34 – L’uniformità dei criteri di valutazione• Art. 35 – Scelta dei criteri di valutazione• Art. 36 – Partecipazioni non consolidate• Art. 37 – Consolidamento proporzionale alla partecipazione

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D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69

(…)Capo III - BILANCIO CONSOLIDATO

• (…)

• Art. 38 – Contenuto della nota integrativa

• Art. 39 – Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni

• Art. 40 – Relazione sulla gestione

• Art. 41 – Revisione legale del bilancio consolidato

• Art. 42 – Pubblicazione del bilancio consolidato

• Art. 43 – Obblighi delle imprese controllate

Capo IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

• Art. 44 – Enti creditizi e finanziari

• Art. 43 – Bilancio d’esercizio

• Art. 46 – Bilancio consolidato

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CAPOCAPO IIIIII -- BILANCIOBILANCIO CONSOLIDATOCONSOLIDATOARTART.. 2929 -- redazioneredazione deldel bilanciobilancio consolidatoconsolidato

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell’impresacontrollante.Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dallanota integrativa.

IlIl bilanciobilancio devedeve essereessere redattoredatto concon chiarezzachiarezza ee devedeve rappresentarerappresentareinin modomodo veritieroveritiero ee correttocorretto lala situazionesituazione patrimonialepatrimoniale ee finanziariafinanziaria eeilil risultatorisultato economicoeconomico deldel complessocomplesso delledelle impreseimprese costituitocostituito dalladallacontrollantecontrollante ee dalledalle controllatecontrollate..

Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economicoconsolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri divalutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se nonin casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarnel’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale finanziariae del risultato economico consolidati.

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il bilancio consolidatoil bilancio consolidatonon ha non ha

rilevanza fiscalerilevanza fiscale

risponde esclusivamente risponde esclusivamente ad un obbligo civilisticoad un obbligo civilistico

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SPA SAPA SRL

che controllano

un’impresa

Enti pubblicieconomici

Societàcooper.

Mutueassicur.

che controllano

una SPA, SAPA o SRL

Imprese obbligate a redigere il consolidato (art. 25)

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Soc diCapitale

Soc diCapitale

che controllano

Società di persone

Imprese obbligate a redigere il consolidato (art. 111-duodecies disposizioni attuative del Codice Civile)

Soc diCapitale

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

BILANCIO CONSOLIDATO

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Sono esonerate dall’obbligo di redigere il consolidato:

Le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioniLe imprese sottocapogruppo (a determinate condizioni)

Casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27)

che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti:

Tot. attivo di SP = 17.500.000 EuroTot. ricavi vendite e prest. = 35.000.000 Euro

Dipendenti occupati in media = 250

L’esonero non si applica se una delle imprese è quotata.

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Esonero dal bilancio consolidato dei gruppi di modeste dimensioni

(Art. 27 D.Lgs. 127/91)

D.Lgs.127/1991

Legge52/1996

Legge203/2001

D.Lgs285/2006¹

D.Lgs173/2008

Totale attività £. 10 mld £. 19 mld €. 12,5 mln €. 14,6 mln €. 17,5 mln

Totale dei ricavi £. 20 mld £. 38 mld €. 25 mln €. 29,2 mln €. 35 mln

Totale dipendenti occupati

250 250 250 250 250

1 : recepimento della Direttiva 2003/38/CE, in vigore dal 12.12.2006

2: recepimento della Direttiva 2006/46/CE, in vigore dal 21.11.2008 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio in data successiva all’entrata in vigore del D.lgs.

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Esonero dal bilancio consolidato dei gruppi di modeste dimensioni

(Art. 27 D.Lgs. 127/91)

3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese checontrollano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sonoirrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29

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Esonero dal bilancio consolidato per la sub-holding nel caso di partecipazioni a catena

(Art. 27 D.Lgs. 127/91)

• la controllante possiede una partecipazione nella sub-holdingsuperiore al 95%– la capogruppo è soggetto di diritto di un paese comunitario– la capogruppo redige il bilancio consolidato– la sub-holding non deve aver emesso titoli quotati in Borsa

• la capogruppo possiede una partecipazione nella sub-holding inferioreal 95%– il rispetto delle condizioni precedenti– la redazione del bilancio consolidato non sia stata espressamente

richiesta almeno sei mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizioda tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale dellasub-holding

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Esonero dal bilancio consolidato per la sub-holding(Art. 27 D.Lgs. 127/91)

X

Y

X

Y

X

Yquotata

XUSA

Y

XSnc

Y

X

Y

Z

a b dc e f

96% 70%99%

100%

99% 99%

Esonero di redazione del consolidato

Obbligo dalla redazione del consolidato

90%

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II.A.II.A.area area

di consolidamentodi consolidamento

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area di consolidamentoarea di consolidamento

l’area di consolidamentol’area di consolidamento è costituita dalle società controllate e collegate è costituita dalle società controllate e collegate direttamente ed indirettamente dalla società Holdingdirettamente ed indirettamente dalla società Holding

Area di consolidamentoArea di consolidamento

definire il controllo ed definire il controllo ed il collegamentoil collegamento

Attività esercitataAttività esercitata RilevanzaRilevanza

Onerosità e tempestività Onerosità e tempestività delle informazionidelle informazioni

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SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATESOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATEnozione di società controllata nozione di società controllata

Sono considerate società controllate - Art. 2359 c.c.:

1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria

2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria

3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi.

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SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATESOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATEnozione di società collegatanozione di società collegata

Sono considerate società collegate (art. 2359 c.c.):

le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.

L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essereesercitato almeno un quinto dei voti (20%) ovvero un decimo (10%)se la società ha azioni quotate in borsa.

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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 26 ART. 26 -- imprese controllate imprese controllate (articolo che riprende la nozione di controllo di cui all’art.2359 c.c)

1) sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 del codice civile.

2) Sono in ogni caso considerate controllate:

le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando lalegge applicabile consenta tali contratti o clausole

le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

3) Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i Diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a personeinterposte; non si computano i diritti spettanti per conto terzi.

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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 28 ART. 28 -- casi di esclusione dal consolidamentocasi di esclusione dal consolidamento

COMMA ABROGATO: Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attivitàattività abbia caratteri tali che la loro inclusionerenderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di cui all’art. 29(D.lgs 32/2007 in vigore dal 12.04.2007, applicabile agli esercizi che iniziano in data successiva allasua entrata in vigore).

Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllatequando:- la loro inclusione sarebbe irrilevante irrilevante - l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravigravie durature restrizionie durature restrizioni

- non è possibile ottenere tempestivamentetempestivamente, o senza spese o senza spese sproporzionatesproporzionate, le necessarie informazioni- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo dellasuccessiva alienazionealienazione

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Non si può prescindere da quanto Non si può prescindere da quanto disposto dalle norme di disposto dalle norme di leggelegge

Scelta delle imprese da Scelta delle imprese da includere nel includere nel

consolidamentoconsolidamento

Definizione dell’area di Definizione dell’area di consolidamentoconsolidamento

Art. 25 Art. 25 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91

Art. 26 Art. 26 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91

Art. 27 Art. 27 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91

Art. 28 Art. 28 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91

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Definita l’area di consolidamento è importante rappresentaregraficamente la struttura del Gruppo; questo consente diindividuare la percentuale di partecipazione consolidata.

Nozioni di:Partecipazione direttaPartecipazione indirettaPartecipazione consolidata

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica della della

STRUTTURA DEL GRUPPOSTRUTTURA DEL GRUPPO

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STRUTTURA DEL GRUPPO ALFA

GAMMA

BETA DELTA

ALFA

30

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica della della

STRUTTURA DEL GRUPPOSTRUTTURA DEL GRUPPO

90 % 90 %

70 %

% diretta% diretta

% indiretta% indiretta

% consolidata% consolidata10 %

ALFA su GAMMAALFA su GAMMA

diretta 0 %indiretta 80 %consolidata 72 %

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II.B.II.B.Organizzazione del Organizzazione del consolidamento consolidamento --

le FASI OPERATIVEle FASI OPERATIVE

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Aggregazione dei dati delle società del GruppoAggregazione dei dati delle società del Gruppo

Identificazione dell’area di consolidamentoIdentificazione dell’area di consolidamento

Organizzazione e programmazione del lavoro Organizzazione e programmazione del lavoro -- le le ISTRUZIONIISTRUZIONI

ORGANIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTOORGANIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO

Invio dei REPORTING PACKAGE delle singole societàInvio dei REPORTING PACKAGE delle singole società

Eliminazione delle partecipazioni e Rettifiche di consolidamentoEliminazione delle partecipazioni e Rettifiche di consolidamento

Redazione del Bilancio consolidatoRedazione del Bilancio consolidato

A.A. Eliminazione del conto partecipazione della società Partecipante Eliminazione del conto partecipazione della società Partecipante contro contro il il patrimonio patrimonio netto della società partecipata;netto della società partecipata;

B.B. Eliminazione delle interferenze fiscali;Eliminazione delle interferenze fiscali;C.C. Eliminazione delle operazioni tra le Società del GruppoEliminazione delle operazioni tra le Società del Gruppo

-- crediti/debiti e costi/ricavicrediti/debiti e costi/ricavi-- utili/perdite infragruppoutili/perdite infragruppo

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Ma quali dati richiedere ?

Il compito di fissare il tipo e la natura dei dati e delle informazioni ed i tempi precisi per l’invio degli stessa spetta all’impresa che redige il

consolidato

Di norma i documenti richiesti dovrebbero comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e tutte le informazioni ritenute necessarie per l’effettuazione delle scritture di consolidamento (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad

operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento, ecc.) e per la stesura della nota integrativa

REPORTING PACKAGEREPORTING PACKAGE

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Package di Package di consolidamentoconsolidamento

Al fine di ricevere il Al fine di ricevere il REPORTING PACKAGEREPORTING PACKAGE

è necessario inviare le è necessario inviare le ISTRUZIONIISTRUZIONI

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Cos’è un PACKAGE di CONSOLIDAMENTOCos’è un PACKAGE di CONSOLIDAMENTO

E’ UN DOCUMENTO DA DIVULGARE A TUTTE LE E’ UN DOCUMENTO DA DIVULGARE A TUTTE LE SOCIETA’ DEL GRUPPO CHE CONTIENE SOCIETA’ DEL GRUPPO CHE CONTIENE

ALMENOALMENO::1. Definizione dei principi contabili di gruppoprincipi contabili di gruppo;

•al fine di Individuare le differenze ove ve ne siano;•al fine di Individuare delle appostazioni di carattere fiscale;

2. Definizione della data di riferimentodata di riferimento;3. Definizione degli schemischemi di SP, CE e di dettaglio (Prospetti di NI);4. Definizione del flusso informativoflusso informativo;5. Eventuale definizione del softwaresoftware da utilizzare;6. Definizione dei ResponsabiliResponsabili (riconciliazioni intragruppo, conversione dei bilanci delle società controllate estere, ecc.);7. Definizione delle scadenzescadenze (es. riconciliazioni intragruppo, invio degli schemi di bilancio, dettaglio, ecc.);

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principi contabili di principi contabili di gruppogruppo

data di riferimentodata di riferimentoschemi di bilancioschemi di bilancio

flusso informativoflusso informativosoftware da utilizzaresoftware da utilizzareresponsabiliresponsabiliscadenzescadenze

CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 43 ART. 43 -- obblighi delle imprese obblighi delle imprese

controllatecontrollate

le controllate devono trasmettere tempestivamente alla le controllate devono trasmettere tempestivamente alla controllante le informazioni richieste ai fini della controllante le informazioni richieste ai fini della

redazione del bilancio consolidatoredazione del bilancio consolidato

PACKAGE di CONSOLIDAMENTOPACKAGE di CONSOLIDAMENTO

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PACKAGE di PACKAGE di CONSOLIDAMENTOCONSOLIDAMENTO

Il Package assume una particolare rilevanza nel caso in cui il Gruppo comprenda società estere;

in tal caso le società estere dovranno preparare e fornireil loro Package adattando i loro bilanci ai principi

contabili (valutazione) ed agli schemi (classificazione) utilizzati

dalla Holding italiana (D. Lgs. 127/91).

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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 30 ART. 30 -- data di riferimento del bilancio consolidatodata di riferimento del bilancio consolidato

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante.

La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere conla data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese inclusenel consolidamento o delle più importanti di esse. L’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamentoè diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa èinclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancioannuale consolidato.

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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 34 ART. 34 -- uniformità dei criteri di valutazioneuniformità dei criteri di valutazione

Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

attivo e passivo attivo e passivo devono essere devono essere

valutati con criteri valutati con criteri uniformiuniformi migliore migliore

rappresentazione o rappresentazione o irrilevanteirrilevante

rettificarettifica

elementi valutati con criteri difformielementi valutati con criteri difformi

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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 35 ART. 35 -- scelta dei criteri di valutazionescelta dei criteri di valutazione

I criteri di valutazionecriteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato.

Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota motivazione nella nota integrativaintegrativa, altri criterialtri criteri, purché ammessi dagli artt. 2423 e segg. del Codice civile.

utilizzati nel utilizzati nel bilancio di esercizio bilancio di esercizio

dell’impresa che dell’impresa che redige il bilancio redige il bilancio

consolidatoconsolidato

Altri criteri ammessi dagli Altri criteri ammessi dagli Altri criteri ammessi dagli Altri criteri ammessi dagli artt. 2423 e segg. c.c. o artt. 2423 e segg. c.c. o

ambito UEambito UE

motivazione nella nota integrativa motivazione nella nota integrativa consolidataconsolidata

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Aggregazione dei datiAggregazione dei datidelle società del Gruppodelle società del Gruppo

31/12/X ALFA S.p.A. BETA TOTALE

Valori in migliaia di lire aggregato

ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali: 1) Terreni e fabbricati 2.000.000 700.000 2.700.000 2) Impianti e macchinari 1.700.000 940.000 2.640.000 Totale immobilizzazioni materiali 3.700.000 1.640.000 5.340.000III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate 1.500.000 - 1.500.000 Totale immobilizzazioni finanziarie 1.500.000 0 1.500.000TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 5.200.000 1.640.000 6.840.000

C) ATTIVO CIRCOLANTEI) Rimanenze: 4) Prodotti finiti e merci 1.000.000 250.000 1.250.000 Totale rimanenze 1.000.000 250.000 1.250.000II) Crediti 1) Verso clienti 950.000 493.000 1.443.000 4) Verso imprese controllanti - 200.000 200.000 5) Verso altri 100.000 20.000 120.000 Totale crediti 1.050.000 713.000 1.763.000IV) Disponibilita' liquide 1) Depositi bancari e postali 390.000 15.000 405.000 Totale disponibilita' liquide 390.000 15.000 405.000TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 2.440.000 978.000 3.418.000

TOTALE ATTIVO 7.640.000 2.618.000 10.258.000

31/12/X ALFA S.p.A. BETA TOTALE

Valori in migliaia di lire aggregato

PASSIVOA) PATRIMONIO NETTO

Di spettanza del gruppo: I Capitale (2.000.000) (500.000) (2.500.000) VIII Utili / Perdite portati a nuovo (420.000) (300.000) (720.000) IX Utile / Perdita dell'esercizio (1.140.000) (480.000) (1.620.000) TOTALE PATRIMONIO NETTO A) (3.560.000) (1.280.000) (4.840.000)

C) TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (680.000) (300.000) (980.000) D) DEBITI

5) Acconti (2.000.000) (450.000) (2.450.000) 6) Debiti verso fornitori (750.000) (478.000) (1.228.000) 8) Debiti verso imprese controllate (200.000) - (200.000) 11) Debiti tributari (100.000) (50.000) (150.000) 13) Altri debiti (350.000) (60.000) (410.000) TOTALE DEBITI D) (3.400.000) (1.038.000) (4.438.000)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (7.640.000) (2.618.000) (10.258.000)

31/12/X ALFA S.p.A. BETA TOTALE

Valori in migliaia di lire aggregato

CONTO ECONOMICOA) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (11.000.000) (4.000.000) (15.000.000) - altri - (50.000) (50.000) TOTALE A) (11.000.000) (4.050.000) (15.050.000)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 6.220.000 2.600.000 8.820.000 7) Per servizi 1.100.000 350.000 1.450.000 10) Ammortamenti e svalutazioni b) amm. immobilizzazioni materiali 1.000.000 200.000 1.200.000 14) Oneri diversi di gestione 380.000 - 380.000 TOTALE B) 8.700.000 3.150.000 11.850.000

17) Interessi ed altri oneri finanziari - altri 500.000 100.000 600.000 TOTALE C) 500.000 100.000 600.000

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi - plusvalenze da alienazioni (100.000) - (100.000) TOTALE E) (100.000) 0 (100.000)

22) IMP. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO - correnti 760.000 320.000 1.080.000 23) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 1.140.000 480.000 1.620.000

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Aggregazione dei datiAggregazione dei datidelle società del Gruppodelle società del Gruppo

Tale operazione consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del passivo e dei componenti il conto economico delle società da

consolidare

I bilanci da consolidare vanno tutti predisposti alla stessa data, e devono riferirsi ad un esercizio di pari durata

L’art. 43 del D. Lgs. 127/91 stabilisce l’obbligo, per le imprese controllate incluse nell’area di consolidamento, di trasmettere

tempestivamente le informazioni richieste dalla controllante ai fini della redazione del consolidato

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Conversione di bilancio Conversione di bilancio espressi in valuta esteraespressi in valuta estera

Il legislatore non ha disciplinato i criteri di conversione, limitandosi a stabilire che la nota integrativa deve indicare i criteri e i tassi applicati

nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello stato (punto b) art. 38 D.Lgs 127/1991).

L’OIC 17 definisce i seguenti criteri di conversione:

Il bilancio della controllata estera deve essere adeguato ai principicontabili della capogruppo;Traduzione delle poste contabili:

Attività e passività a pronti alla data del bilancioPN al cambio a pronti alla data di bilancioPoste di CE al cambio in essere alla data delle singole operazionioppure al cambio medio del periodoRilevazione nella riserva da differenze di traduzione dell’effetto netto

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Validazione delle informazioniValidazione delle informazioni

Riscontro della Riscontro della completezza delle completezza delle

informazioniinformazioni

Controllo Controllo dell’adozione dei dell’adozione dei

principi contabili di principi contabili di gruppogruppo

Riconciliazione dei Riconciliazione dei saldi infragruppo saldi infragruppo per successiva per successiva

eliminazioneeliminazione

Verifica della Verifica della coerenza delle coerenza delle informazioniinformazioni

Reporting PackageReporting Package

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Eliminazione degli Eliminazione degli utili/perdite infragruppoutili/perdite infragruppoEliminazione delle Eliminazione delle

partecipazionipartecipazioni

Eliminazione dei saldi Eliminazione dei saldi infragruppoinfragruppo

Eliminazione delle Eliminazione delle interferenze fiscaliinterferenze fiscaliAdeguamento ai Adeguamento ai

principi contabiliprincipi contabili

Rettifiche di Rettifiche di consolidamentoconsolidamento

Contabilizzazione Contabilizzazione delle imposte differitedelle imposte differite

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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 31 ART. 31 -- principi di consolidamentoprincipi di consolidamento

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivononché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sonoripresi integralmente.integralmente.Sono invece eliminati:a ) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti

frazioni di patrimonio netto di questeb) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamentoc) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesimed) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e

relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordina-zione di terzi.

Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti.

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Redazione del bilancio Redazione del bilancio consolidatoconsolidato

Stato patrimoniale Stato patrimoniale consolidatoconsolidato

Nota integrativa Nota integrativa consolidataconsolidata

Conto economico Conto economico consolidatoconsolidato

Prospetto di Prospetto di raccordo del raccordo del

patrimonio netto e patrimonio netto e del risultatodel risultato Rendiconto finanziario Rendiconto finanziario

consolidatoconsolidato

Movimenti del Movimenti del patrimonio netto patrimonio netto

consolidatoconsolidato

Relazione sulla Relazione sulla gestione gestione

consolidataconsolidata

ControlloControllo

Collegio Sindacale / Società di RevisioneCollegio Sindacale / Società di Revisione47

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II.C.II.C.Eliminazione delleEliminazione delle

partecipazionipartecipazioni

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partecipazioni partecipazioni di controllodi controllo

controllo controllo congiuntocongiunto

controllate controllate escluseesclusecollegatecollegate

metodo di consolidamento

sintetico

Patrimonio nettoPatrimonio netto

l’unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso, bensì ilbilancio della capogruppo

Metodo proporzionaleMetodo proporzionale

il gruppo costituisce un’unicaentità economica

Metodo integraleMetodo integrale

MetodiMetodidi consolidamentodi consolidamento

ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

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ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Metodo proporzionaleMetodo proporzionale Patrimonio nettoPatrimonio nettoMetodo integraleMetodo integrale

aggregazione dei componenti positivi e negativi aggregazione dei componenti positivi e negativi di reddito delle società controllatedi reddito delle società controllatesostituzione del valore contabile delle sostituzione del valore contabile delle partecipazioni nelle controllate con le attività e le partecipazioni nelle controllate con le attività e le passività risultanti dai rispettivi bilanci di passività risultanti dai rispettivi bilanci di esercizioesercizio

CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 32 ART. 32 -- struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico

consoldiaticonsoldiati

il capitale e le riserve delle controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi il capitale e le riserve delle controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi sono iscritti nella voce “capitale e riserve di terzi”sono iscritti nella voce “capitale e riserve di terzi”il risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è il risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto nella voce “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”iscritto nella voce “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”

Metodi Metodi di consolidamentodi consolidamento

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ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Metodo integraleMetodo integrale

patrimonio netto e patrimonio netto e Calcolo del Calcolo del

patrimonio netto e patrimonio netto e dell’utile di terzidell’utile di terzi

Registrazione Registrazione dell’eliminazionedell’eliminazione

Determinazione Determinazione della differenza della differenza

di di consolidamentoconsolidamento

AllocazioneAllocazione della della differenza di differenza di

consolidamentoconsolidamento

Ammortamento Ammortamento della differenza di della differenza di consolidamentoconsolidamento

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ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Metodo proporzionaleMetodo proporzionale Patrimonio nettoPatrimonio nettoMetodo integraleMetodo integrale

Metodi Metodi di consolidamentodi consolidamento

aggregazione della quota parte attività, passività, ricavi e costiaggregazione della quota parte attività, passività, ricavi e costievidenziazione della quota del valore della partecipata di evidenziazione della quota del valore della partecipata di proprietà del gruppoproprietà del gruppoeliminazione della sola quota di patrimonio netto di pertinenza eliminazione della sola quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppodel gruppoesclusione delle voci “patrimonio netto di terzi” e “utile di terzi”esclusione delle voci “patrimonio netto di terzi” e “utile di terzi”rettifiche di consolidamento su base proporzionalerettifiche di consolidamento su base proporzionale

CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 37 ART. 37 -- consolidamento proporzionale alla partecipazioneconsolidamento proporzionale alla partecipazione

controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essicontrollo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essipercentuale non inferiore al 20%percentuale non inferiore al 20%

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ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Metodo proporzionaleMetodo proporzionale Patrimonio nettoPatrimonio nettoMetodo integraleMetodo integrale

Metodi Metodi di consolidamentodi consolidamento

valutazione delle partecipazioni al valore della valutazione delle partecipazioni al valore della quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate bilancio delle partecipate detrazione dei dividendi e effettuazione delle detrazione dei dividendi e effettuazione delle opportune rettificheopportune rettificheallocazione della differenza tra il costo di allocazione della differenza tra il costo di acquisto ed il valore netto contabile alla data di acquisto ed il valore netto contabile alla data di acquistoacquistoesposizione della variazione di valore rispetto esposizione della variazione di valore rispetto all’esercizio precedente nel conto economico all’esercizio precedente nel conto economico

il metodo del patrimonio netto deve comportare gli stessi effetti del il metodo del patrimonio netto deve comportare gli stessi effetti del consolidamento integrale anche se sinteticamenteconsolidamento integrale anche se sinteticamente

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Nota integrativaNota integrativa

Le voci riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, Le voci riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, differenza di consolidamento, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le differenza di consolidamento, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le

variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativadevono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa

CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 33 ART. 33 -- consolidamento delle partecipazioniconsolidamento delle partecipazioni

ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Informativa relativa Informativa relativa Informativa relativa Informativa relativa all’eliminazione delle all’eliminazione delle

partecipazionipartecipazioni

Differenza di Differenza di consolidamentoconsolidamentoMetodi di Metodi di

consolidamentoconsolidamento Riserva di Riserva di consolidamentoconsolidamento

Fondo di Fondo di consolidamentoconsolidamento

Elenchi delle partecipateElenchi delle partecipate

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II.D.II.D.Rettifiche diRettifiche di

consolidamentoconsolidamento

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RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTORETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

integrare, modificare, integrare, modificare, riclassificare i bilanci delle riclassificare i bilanci delle

imprese incluse nel imprese incluse nel consolidamento redatti in consolidamento redatti in

maniera difforme rispetto ai maniera difforme rispetto ai principi contabili di gruppoprincipi contabili di gruppo

valutazione valutazione di di

magazzinomagazzino

dividendidividendi

partite in partite in transitotransito

capitalizzazione capitalizzazione di costidi costierrori di errori di

contabilizzazionecontabilizzazione

beni in beni in leasingleasing

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RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTORETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

Eliminazione delle partite Eliminazione delle partite effettuateeffettuate

per usufruire di benefici fiscaliper usufruire di benefici fiscali

Eliminazione delle operazioni Eliminazione delle operazioni tra le società del Gruppotra le società del Gruppo

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Eliminazione delle partite Eliminazione delle partite effettuateeffettuate

per usufruire di benefici fiscaliper usufruire di benefici fiscali

Il Bilancio consolidato ha una funzione esclusivamentepubblicistica ed informativa, pertanto deve essere depurato

dagli inquinamenti causati dalla normativa tributaria

Qualora le partite di natura esclusivamente fiscale eliminate dai bilanci d’esercizio delle società consolidate abbiano carattere temporaneo, deve essere contabilizzato nel bilancioconsolidato il relativo effetto di imposte differite

ESEMPIO TIPICO : ESEMPIO TIPICO : -- GLI AMMORTAMENTI GLI AMMORTAMENTI ANTICIPATIANTICIPATI

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Eliminazione delle operazioni Eliminazione delle operazioni tra le società del Gruppotra le società del Gruppo

CREDITI / DEBITI tra imprese incluse nel consolidamento.

PROVENTI / ONERI tra imprese incluse nel consolidamento

UTILI / PERDITE conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese

Importanza diImportanza diottenere datiottenere dati

chiari e correttichiari e corretti

REPORTINGREPORTINGPACKAGEPACKAGE

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Se l’impresa A ha un credito verso l’impresa B

L’impresa B ha un debito verso l’impresa A

entrambi devono

essere eliminati

CREDITI / DEBITI TRA CREDITI / DEBITI TRA IMPRESE CONSOLIDATEIMPRESE CONSOLIDATE

Prima della loro eliminazione, i saldi delle poste intragruppo cheappaiono nel bilancio delle imprese consolidate devono essere allineati

La necessità dell’allineamento può sorgere a causa o di errori di contabilizzazione o per accavallamenti di fine esercizio.

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UTILI/ PERDITE TRA UTILI/ PERDITE TRA IMPRESE CONSOLIDATEIMPRESE CONSOLIDATE

Il bilancio consolidato deve rappresentare la situazione patrimonia-le, economica e finanziaria del gruppo come se fosse una unica entità economica: pertanto gli utili o le perdite che si generano tra le società del Gruppo (salvo che non siano di natura permanente)

devono essere eliminate.

es.1. vendita di cespiti tra società del gruppo con realizzazione plus/minusvalenza;2. utili insiti nelle RF di magazzino;

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IMPOSTE DIFFERITEIMPOSTE DIFFERITE

Ciascuna scrittura di consolidato che determina Ciascuna scrittura di consolidato che determina una variazione del risultato o del patrimonio netto una variazione del risultato o del patrimonio netto genera frequentemente un genera frequentemente un effetto fiscaleeffetto fiscale::

Es.Es.Leasing finanziario;Leasing finanziario;Eliminazione plusvalenza Eliminazione plusvalenza intragruppointragruppo..

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Operazioni di consolidamento ricorrenti

1. ELIMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONTRO IL CAPITALE NETTO

DELLE CONTROLLATE

2. ELIMINAZIONE DEI CREDITI/DEBITI RECIPROCI

3. ELIMINAZIONE DEGLI UTILI/PERDITE SEDIMENTATI

4. ELIMINAZIONE DEI COSTI E RICAVI RECIPROCI

5. ELIMINAZIONE DEI DIVIDENDI DELIBERATI PER LA QUOTA SPETTANTE A

IMPRESE CONSOLIDATE DEL GRUPPO

6. CLASSIFICAZIONE DEGLI UTILI E DEL CAPITALE NETTO DELLE

MINORANZE

7. RISTRUTTURAZIONI SU BENI DI TERZI APPARTENENTI AL GRUPPO

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti

1. ELIMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONTRO LA CORRISPONDENTE QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO

A. CONSOLIDAMENTO AL 31/12/01 (100%)

CASA MADRE CONTROLLATA___________________

PARTECIPAZIONE ACQUISTATA CAPITALE NETTO:

AL 31/12/00 ED ESPOSTA IN CAPITALE SOCIALE 6.000

BILANCIO AL 31/12/01 RISERVA LEGALE 1.000

PER LO STESSO VALORE 10.000 ALTRE RISERVE 3.00010.000

UTILE ES. ’01 500

P. NETTO ‘01 10.500

SCRITTURA DI CONSOLIDAMENTO:

CAPITALE SOCIALE 6.000

RISERVA LEGALE 1.000

ALTRE RISERVE 3.000

PARTECIPAZIONI 10.000

GLI UTILI 2001 RESTERANNO SOMMATI AGLI UTILI DELLA CASA MADRE NELLO STESSO PERIODO IN QUANTO CONSEGUITI DALLA CONTROLLATA DOPO L’ACQUISIZIONE.

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrentiB. CONSOLIDAMENTO AL 31/12/01

CASA MADRE CONTROLLATA___________________

PARTECIPAZIONE ACQUISTATA CAPITALE NETTO:

AL 31/12/00 ED ESPOSTA IN CAPITALE SOCIALE 6.000

BILANCIO AL 31/12/01 RISERVA LEGALE 1.000

AL VALORE DI ACQUISTO 18.000 ALTRE RISERVE 3.00010.000

UTILE ES. ’01 500

P. NETTO ‘01 10.500

MAGGIOR PREZZO PAGATO, SOLITAMENTE IMPUTABILE A:

IN CASO SIA DI AVVIAMENTO CHE DI MAGGIOR VALORE DEI CESPITI AVREMO LE SEGUENTI SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:

CAPITALE SOCIALE 6.000

RISERVA LEGALE 1.000

ALTRE RISERVE 3.000

TERRENI 4.000

DIFF. DI CONSOLIDAMENTO 4.000

PARTECIPAZIONI 18.000

Maggior valore di mercato dei beni immateriali ed immateriali rispetto ai valori a costi storici esposti nel bilancio della controllata

ATTRIBUZIONE DIRETTA AI BENI

Riconoscimento di una capacità di produrre utili futuri, definita avviamento

Un prezzo pagato in sede di acquisizione superiore al valore di mercato dell’azienda

ATTRIBUZIONE ALLA VOCE “DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO” NELL’ATTIVO PATRIMONIALE

(AMMORTIZZABILE CON LE STESSE MODALITA’ DELL’AVVIAMENTO)

DETRAZIONE DIRETTA DALLA RISERVA DI CONS.TO, FINO A CONCORRENZA DELLA STESSA

(RIDUZIONE DEL PN CONSOLIDATO)

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrentiC. CONSOLIDAMENTO AL 31/12/01 (100%)

CASA MADRE CONTROLLATA___________________

PARTECIPAZIONE ACQUISTATA CAPITALE NETTO:

AL 31/12/00 ED ESPOSTA IN CAPITALE SOCIALE 6.000

BILANCIO AL 31/12/01 PER RISERVA LEGALE 1.000

LO STESSO PREZZO PAGATO 6.000 ALTRE RISERVE 3.00010.000

UTILE ES. ’01 500

P. NETTO ‘01 10.500

MINOR PREZZO PAGATO, SOLITAMENTE IMPUTABILE A:

Minore valore di mercato dei beni materiali ed immateriali rispetto ai valori a costi storici esposti nel bilancio della controllata

Un prezzo pagato in sede di acquisizione inferiore al valore di mercato dell’azienda

Riconoscimento di una incapacità di produrre risultati sufficienti, definita solitamente come avviamento negativo

ATTRIBUZIONE DIRETTA AI BENI

ATTRIBUZIONE AL F.DO CONS.TO ATTRIBUZIONE AL F.DO CONS.TO PER RISCHI ED ONERI FUTURI

(PASSIVITA’)

ATTRIBUZIONE ALLA RISERVA DI ATTRIBUZIONE ALLA RISERVA DI CONS.TO

(P.N. CONSOLIDATO)

IN CASO SIA DI AVVIAMENTO NEGATIVO CHE DI MINOR VALORE DEI CESPITI, AVREMO LE SEGUENTI SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:

CAPITALE SOCIALE 6.000RISERVA LEGALE 1.000ALTRE RISERVE 3.000

IMPIANTI 2.500F.DO CONS.TO RISCHI E ONERI FUT. 1.500PARTECIPAZIONI 6.000 66

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti

2. ELIMINAZIONE CREDITI E DEBITI RECIPROCI

CASA MADRE CONTROLLATA_______________________

CREDITI V/CONTROLLATA 1.000 DEBITI V/ CONTROLLANTE 1.000

RATEI ATTIVI V/CONTROLLATA 200 RATEI PASS. V/CONTROLLANTE 200

PRESTITI A CONTROLLATA 7.000 PRESTITI DA CONTROLLANTE 7.000

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:

DEBITI V/ CONTROLLANTE 1.000

RATEI PASSIVI V/CONTROLLANTE 200

PRESTITI DA CONTROLLANTE 7.000

CREDITI V/CONTROLLATA 1.000

RATEI ATTTIVI V/CONTROLLATA 200

PRESTITI DA CONTROLLATA 7.000

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti

3. ELIMINAZIONE UTILI/PERDITE SEDIMENTATI

CASA MADRE CONTROLLATA_______________________

VENDITA A CONTROLLATA 30.000 ACQUISTI DA CONTROLLANTE 30.000

_______

MAGAZZINO FINALE

(ACQUISTI DA

CONTROLLANTE) 30.000

CONTO ECONOMICO DELLA CONTROLLANTE:

VENDITE 30.000

MENO: COSTO DEL VENUTO (27.000)

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 3.000 (PARI AL 10% DELLE VENDITE)

SI PRESUPPONE CHE I MARGINI DI RICARICO APPLICATI SULLE TRANSAZIONI INFRAGRUPPO SIANO ANALOGHI A QUELLI APPLICATI SULLE TRANSAZIONI CON ESTERNI.

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrentiCASA MADRE CONTROLLATA AGGREGATO RETTIFICHE DI

CONSOL.TOBILANCIO CONSOLIDATO

VENDITE 30.000 -- 30.000 (30.000) --

COSTO DEL VENDUTO:

R.I.ACQUISTIR.F.

--(27.000)

--

--(30.000)30.000

--(57.000)30.000

--30.000(3.000)

--27.00027.000

TOTALE COSTO DEL VENDUTO (27.000) -- (27.000) 27.000

MARGINE LORDO 3.000 -- 3.000 (3.000) --

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:

VENDITE ___30.000

ACQUISTI 30.000

RIMANENZE FINALI C/E ____3.000

RIMANENZE FINALI S/P 3.000

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti

3.1 ELIMINAZIONI UTILE/PERDITE SEDIMENTATE SU TRANSAZIONI INFRAGRUPPO RIGUARDANTI IMMOBILIZZAZIONI

CASA MADRE CONTROLLATA_______________________

PLUSVALENZA DA VENDITA IMPIANTI 1.000 IMPIANTI DA CASA MADRE 8.000

AMMORTAMENTO DELL’ES 400

FONDO AMMORTAMENTO 400

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:

UTILI SU VENDITA CESPITI 1.000

AMMORTAMENTO 600

IMPIANTI 2.000

FONDO AMMORTAMENTO 3.600

VALORE ORIGINARIO DI LIBRO 10.000

FONDO AMMORTAMENTO 3.000

PREZZO DI VENDITA 8.000

AMMORTAMENTO ANNUO 10%

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti

4. ELIMINAZIONI DIVIDENDI INFRAGRUPPO (CONTROLLATA AL 100%)

LA CONTROLLANTE HA INCASSATO NEL 2001 DIVIDENDI DELLA CONTROLLATA PER 1.000

CONTABILIZZAZIONE PER CASSA

CASA MADRE CONTROLLATA_______________________

DIVIDENDI C/E 1.000 RISERVE 1.000

CONTABILIZZAZIONE PER COMPETENZA

DIVIDENDI CE 1000 CREDITI VERSO CONTROLLATE 1000

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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti

5. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENTE QUOTA ALLE MINORANZE (CONTROLLATA AL 90%)

CASA MADRE CONTROLLATA___________________

PARTECIPAZIONE AL 90% ACQUISTATA CAPITALE NETTO:

IL 31/12/01ED ESPOSTA IN BILANCIO AL CAPITALE SOCIALE 6.000

31/12/01 PER LO STESSO IMPORTO 9.000 RISERVA LEGALE 1.000

ALTRE RISERVE 3.00010.000

UTILE ES. ’01 500

P. NETTO ‘01 10.500

SCRITTURA DI CONSOLIDAMENTO:

CAPITALE SOCIALE 6.000

RISERVA LEGALE 1.000

ALTRE RISERVE 3.000

MINORANZE 1.000

PARTECIPAZIONI 9.000

UTILE DELLE MINORANZE C/E 50

MINORANZE S/P 50

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STRUMENTI TECNICISTRUMENTI TECNICINECESSARINECESSARI

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONSOLIDATOCONSOLIDATO

1. Tecnica economico/contabile1. Tecnica economico/contabile

2. Gestione del Flusso Informativo 2. Gestione del Flusso Informativo --REPORTING PACKAGEREPORTING PACKAGE

3. Foglio elettronico o eventuale 3. Foglio elettronico o eventuale Software specifico Software specifico

CONCLUSIONICONCLUSIONI

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