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““IL BILANCIO IL BILANCIO CONSOLIDATO”CONSOLIDATO”
BOLOGNA 14 - Dicembre - 2012
SILVIA FIESOLI - PartnerMICHELE DODI – Senior Manager
2013 © Ria Grant Thornton S.p.A. – All rights reserved 1
RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs 127/91 e D.Lgs 87/92
- Principi Contabili CNDCEC/OIC
- Principi Contabili IASB
- Direttive e Regolamenti Comunitari
- Altre Fonti (regolamenti Consob)
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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI
PRINCIPI CONTABILI CNDCEC/OICPRINCIPI CONTABILI CNDCEC/OIC
Tutti i Principi Contabili devono essere considerati
nella redazione
del Bilancio Consolidato; in particolare:
- OIC 17 Bilancio Consolidato
- OIC 21 Metodo del Patrimonio Netto
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PRINCIPI CONTABILI IASBTutti i Principi Contabili Internazionali devono essere
considerati nella redazione del Bilancio Consolidato;
in particolare:
- IAS 22 Business Combination
- IAS 27 Consolidated Financial Statemets
- IAS 17 Leasing
- IFRS 3 Business Combination
- SIC 20 Equity accounting Method
- SIC 33 Consolidation at Equity Method
RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI
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PREDISPOSIZIONE BILANCIO IASPREDISPOSIZIONE BILANCIO IAS
D. Lgs 38/2005 ConsolidatoIAS
D’esercizioIAS
Quotate/diffusiIntermediari finanziariAssicurazioni
Obbligo da 2005Obbligo da 2005Obbligo da 2005
Facoltà 2005 /Obbligo da 2006Facoltà 2005 /Obbligo da 2006Divieto 2005/Obbligo da 2006
Consolidate dai primi due sopra
Altre obbligate a consolidato (tranne 2435bis)
Altre senza consolidato (tranne 2435bis)
Facoltà da 2005
Facoltà da 2005
N/A
Facoltà da 2005
Facoltà da 2005
Facoltà d’ esercizio da individuare con decreto
Bilanci 2435bis ------- Divieto
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PROGRAMMAPROGRAMMA
I . Il bilancio consolidato secondo la normativa italiana (NON IAS): I . Il bilancio consolidato secondo la normativa italiana (NON IAS): obblighi e opportunitàobblighi e opportunità
II . Aspetti, problematiche e soluzioni operativeII . Aspetti, problematiche e soluzioni operative
II.A. Area di consolidamentoII.A. Area di consolidamento
II.B. Organizzazione del consolidamento II.B. Organizzazione del consolidamento -- le FASI OPERATIVEle FASI OPERATIVE
II.C. L’eliminazione delle partecipazioniII.C. L’eliminazione delle partecipazioni
II.D. Rettifiche di consolidamentoII.D. Rettifiche di consolidamento
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I.I.Il bilancio consolidato: Il bilancio consolidato: obblighi e opportunitàobblighi e opportunità
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DEFINIZIONE DI BILANCIO DEFINIZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATOCONSOLIDATO
Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimonialesituazione patrimoniale--finanziaria e il risultato economico di finanziaria e il risultato economico di
un gruppo di imprese viste come un’unica impresa. un gruppo di imprese viste come un’unica impresa. Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono
assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società.assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società.
Da ciò derivano 2 importanti Da ciò derivano 2 importanti caratteristichecaratteristiche
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le singole attività e passività ed i singoli componenti del le singole attività e passività ed i singoli componenti del conto economico dell’impresa madre e capogruppo o conto economico dell’impresa madre e capogruppo o
controllante vanno sommati alle corrispondenti attività controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto e passività e ai corrispondenti componenti del conto
economico delle controllateeconomico delle controllate
gli elementi patrimoniali ed economici che hanno gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità e che, quindi, non hanno rilevanza, natura di reciprocità e che, quindi, non hanno rilevanza,
ossia non hanno alcun significato quando le società ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un’unica impresa, vanno vengono considerate come un’unica impresa, vanno
eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i
terzi terzi
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IL BILANCIO CONSOLIDATO IL BILANCIO CONSOLIDATO CONSENTE DICONSENTE DI
Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranzasocietà che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza
ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato
economicoeconomico
misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi contabili, eliminando gli utili contabili, eliminando gli utili intragruppointragruppo non realizzati nei confronti non realizzati nei confronti
di terzidi terzi
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D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69
(…)Capo III - BILANCIO CONSOLIDATO
• Art. 25 – Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato• Art. 26 – Imprese controllate• Art. 27 – Casi di esonero dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato• Art. 28 – Casi di esclusione dal consolidamento• Art. 29 – Redazione del bilancio consolidato• Art. 30 – Data di riferimento del bilancio consolidato• Art. 31 – Principi di consolidamento• Art. 32 – Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati• Art. 33 – Consolidamento delle partecipazioni• Art. 34 – L’uniformità dei criteri di valutazione• Art. 35 – Scelta dei criteri di valutazione• Art. 36 – Partecipazioni non consolidate• Art. 37 – Consolidamento proporzionale alla partecipazione
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D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69
(…)Capo III - BILANCIO CONSOLIDATO
• (…)
• Art. 38 – Contenuto della nota integrativa
• Art. 39 – Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni
• Art. 40 – Relazione sulla gestione
• Art. 41 – Revisione legale del bilancio consolidato
• Art. 42 – Pubblicazione del bilancio consolidato
• Art. 43 – Obblighi delle imprese controllate
Capo IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
• Art. 44 – Enti creditizi e finanziari
• Art. 43 – Bilancio d’esercizio
• Art. 46 – Bilancio consolidato
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CAPOCAPO IIIIII -- BILANCIOBILANCIO CONSOLIDATOCONSOLIDATOARTART.. 2929 -- redazioneredazione deldel bilanciobilancio consolidatoconsolidato
Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell’impresacontrollante.Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dallanota integrativa.
IlIl bilanciobilancio devedeve essereessere redattoredatto concon chiarezzachiarezza ee devedeve rappresentarerappresentareinin modomodo veritieroveritiero ee correttocorretto lala situazionesituazione patrimonialepatrimoniale ee finanziariafinanziaria eeilil risultatorisultato economicoeconomico deldel complessocomplesso delledelle impreseimprese costituitocostituito dalladallacontrollantecontrollante ee dalledalle controllatecontrollate..
Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economicoconsolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri divalutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se nonin casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarnel’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale finanziariae del risultato economico consolidati.
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il bilancio consolidatoil bilancio consolidatonon ha non ha
rilevanza fiscalerilevanza fiscale
risponde esclusivamente risponde esclusivamente ad un obbligo civilisticoad un obbligo civilistico
SPA SAPA SRL
che controllano
un’impresa
Enti pubblicieconomici
Societàcooper.
Mutueassicur.
che controllano
una SPA, SAPA o SRL
Imprese obbligate a redigere il consolidato (art. 25)
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Soc diCapitale
Soc diCapitale
che controllano
Società di persone
Imprese obbligate a redigere il consolidato (art. 111-duodecies disposizioni attuative del Codice Civile)
Soc diCapitale
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
BILANCIO CONSOLIDATO
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Sono esonerate dall’obbligo di redigere il consolidato:
Le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioniLe imprese sottocapogruppo (a determinate condizioni)
Casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27)
che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti:
Tot. attivo di SP = 17.500.000 EuroTot. ricavi vendite e prest. = 35.000.000 Euro
Dipendenti occupati in media = 250
L’esonero non si applica se una delle imprese è quotata.
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Esonero dal bilancio consolidato dei gruppi di modeste dimensioni
(Art. 27 D.Lgs. 127/91)
D.Lgs.127/1991
Legge52/1996
Legge203/2001
D.Lgs285/2006¹
D.Lgs173/2008
Totale attività £. 10 mld £. 19 mld €. 12,5 mln €. 14,6 mln €. 17,5 mln
Totale dei ricavi £. 20 mld £. 38 mld €. 25 mln €. 29,2 mln €. 35 mln
Totale dipendenti occupati
250 250 250 250 250
1 : recepimento della Direttiva 2003/38/CE, in vigore dal 12.12.2006
2: recepimento della Direttiva 2006/46/CE, in vigore dal 21.11.2008 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio in data successiva all’entrata in vigore del D.lgs.
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Esonero dal bilancio consolidato dei gruppi di modeste dimensioni
(Art. 27 D.Lgs. 127/91)
3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese checontrollano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sonoirrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29
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Esonero dal bilancio consolidato per la sub-holding nel caso di partecipazioni a catena
(Art. 27 D.Lgs. 127/91)
• la controllante possiede una partecipazione nella sub-holdingsuperiore al 95%– la capogruppo è soggetto di diritto di un paese comunitario– la capogruppo redige il bilancio consolidato– la sub-holding non deve aver emesso titoli quotati in Borsa
• la capogruppo possiede una partecipazione nella sub-holding inferioreal 95%– il rispetto delle condizioni precedenti– la redazione del bilancio consolidato non sia stata espressamente
richiesta almeno sei mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizioda tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale dellasub-holding
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Esonero dal bilancio consolidato per la sub-holding(Art. 27 D.Lgs. 127/91)
X
Y
X
Y
X
Yquotata
XUSA
Y
XSnc
Y
X
Y
Z
a b dc e f
96% 70%99%
100%
99% 99%
Esonero di redazione del consolidato
Obbligo dalla redazione del consolidato
90%
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II.A.II.A.area area
di consolidamentodi consolidamento
22
area di consolidamentoarea di consolidamento
l’area di consolidamentol’area di consolidamento è costituita dalle società controllate e collegate è costituita dalle società controllate e collegate direttamente ed indirettamente dalla società Holdingdirettamente ed indirettamente dalla società Holding
Area di consolidamentoArea di consolidamento
definire il controllo ed definire il controllo ed il collegamentoil collegamento
Attività esercitataAttività esercitata RilevanzaRilevanza
Onerosità e tempestività Onerosità e tempestività delle informazionidelle informazioni
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SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATESOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATEnozione di società controllata nozione di società controllata
Sono considerate società controllate - Art. 2359 c.c.:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi.
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SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATESOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATEnozione di società collegatanozione di società collegata
Sono considerate società collegate (art. 2359 c.c.):
le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essereesercitato almeno un quinto dei voti (20%) ovvero un decimo (10%)se la società ha azioni quotate in borsa.
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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 26 ART. 26 -- imprese controllate imprese controllate (articolo che riprende la nozione di controllo di cui all’art.2359 c.c)
1) sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 del codice civile.
2) Sono in ogni caso considerate controllate:
le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando lalegge applicabile consenta tali contratti o clausole
le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto
3) Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i Diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a personeinterposte; non si computano i diritti spettanti per conto terzi.
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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 28 ART. 28 -- casi di esclusione dal consolidamentocasi di esclusione dal consolidamento
COMMA ABROGATO: Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attivitàattività abbia caratteri tali che la loro inclusionerenderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di cui all’art. 29(D.lgs 32/2007 in vigore dal 12.04.2007, applicabile agli esercizi che iniziano in data successiva allasua entrata in vigore).
Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllatequando:- la loro inclusione sarebbe irrilevante irrilevante - l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravigravie durature restrizionie durature restrizioni
- non è possibile ottenere tempestivamentetempestivamente, o senza spese o senza spese sproporzionatesproporzionate, le necessarie informazioni- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo dellasuccessiva alienazionealienazione
27
Non si può prescindere da quanto Non si può prescindere da quanto disposto dalle norme di disposto dalle norme di leggelegge
Scelta delle imprese da Scelta delle imprese da includere nel includere nel
consolidamentoconsolidamento
Definizione dell’area di Definizione dell’area di consolidamentoconsolidamento
Art. 25 Art. 25 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91
Art. 26 Art. 26 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91
Art. 27 Art. 27 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91
Art. 28 Art. 28 D. D. LgsLgs. 127/91. 127/91
28
Definita l’area di consolidamento è importante rappresentaregraficamente la struttura del Gruppo; questo consente diindividuare la percentuale di partecipazione consolidata.
Nozioni di:Partecipazione direttaPartecipazione indirettaPartecipazione consolidata
Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica della della
STRUTTURA DEL GRUPPOSTRUTTURA DEL GRUPPO
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STRUTTURA DEL GRUPPO ALFA
GAMMA
BETA DELTA
ALFA
30
Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica della della
STRUTTURA DEL GRUPPOSTRUTTURA DEL GRUPPO
90 % 90 %
70 %
% diretta% diretta
% indiretta% indiretta
% consolidata% consolidata10 %
ALFA su GAMMAALFA su GAMMA
diretta 0 %indiretta 80 %consolidata 72 %
II.B.II.B.Organizzazione del Organizzazione del consolidamento consolidamento --
le FASI OPERATIVEle FASI OPERATIVE
31
Aggregazione dei dati delle società del GruppoAggregazione dei dati delle società del Gruppo
Identificazione dell’area di consolidamentoIdentificazione dell’area di consolidamento
Organizzazione e programmazione del lavoro Organizzazione e programmazione del lavoro -- le le ISTRUZIONIISTRUZIONI
ORGANIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTOORGANIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO
Invio dei REPORTING PACKAGE delle singole societàInvio dei REPORTING PACKAGE delle singole società
Eliminazione delle partecipazioni e Rettifiche di consolidamentoEliminazione delle partecipazioni e Rettifiche di consolidamento
Redazione del Bilancio consolidatoRedazione del Bilancio consolidato
A.A. Eliminazione del conto partecipazione della società Partecipante Eliminazione del conto partecipazione della società Partecipante contro contro il il patrimonio patrimonio netto della società partecipata;netto della società partecipata;
B.B. Eliminazione delle interferenze fiscali;Eliminazione delle interferenze fiscali;C.C. Eliminazione delle operazioni tra le Società del GruppoEliminazione delle operazioni tra le Società del Gruppo
-- crediti/debiti e costi/ricavicrediti/debiti e costi/ricavi-- utili/perdite infragruppoutili/perdite infragruppo
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Ma quali dati richiedere ?
Il compito di fissare il tipo e la natura dei dati e delle informazioni ed i tempi precisi per l’invio degli stessa spetta all’impresa che redige il
consolidato
Di norma i documenti richiesti dovrebbero comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e tutte le informazioni ritenute necessarie per l’effettuazione delle scritture di consolidamento (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad
operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento, ecc.) e per la stesura della nota integrativa
REPORTING PACKAGEREPORTING PACKAGE
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Package di Package di consolidamentoconsolidamento
Al fine di ricevere il Al fine di ricevere il REPORTING PACKAGEREPORTING PACKAGE
è necessario inviare le è necessario inviare le ISTRUZIONIISTRUZIONI
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Cos’è un PACKAGE di CONSOLIDAMENTOCos’è un PACKAGE di CONSOLIDAMENTO
E’ UN DOCUMENTO DA DIVULGARE A TUTTE LE E’ UN DOCUMENTO DA DIVULGARE A TUTTE LE SOCIETA’ DEL GRUPPO CHE CONTIENE SOCIETA’ DEL GRUPPO CHE CONTIENE
ALMENOALMENO::1. Definizione dei principi contabili di gruppoprincipi contabili di gruppo;
•al fine di Individuare le differenze ove ve ne siano;•al fine di Individuare delle appostazioni di carattere fiscale;
2. Definizione della data di riferimentodata di riferimento;3. Definizione degli schemischemi di SP, CE e di dettaglio (Prospetti di NI);4. Definizione del flusso informativoflusso informativo;5. Eventuale definizione del softwaresoftware da utilizzare;6. Definizione dei ResponsabiliResponsabili (riconciliazioni intragruppo, conversione dei bilanci delle società controllate estere, ecc.);7. Definizione delle scadenzescadenze (es. riconciliazioni intragruppo, invio degli schemi di bilancio, dettaglio, ecc.);
35
principi contabili di principi contabili di gruppogruppo
data di riferimentodata di riferimentoschemi di bilancioschemi di bilancio
flusso informativoflusso informativosoftware da utilizzaresoftware da utilizzareresponsabiliresponsabiliscadenzescadenze
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 43 ART. 43 -- obblighi delle imprese obblighi delle imprese
controllatecontrollate
le controllate devono trasmettere tempestivamente alla le controllate devono trasmettere tempestivamente alla controllante le informazioni richieste ai fini della controllante le informazioni richieste ai fini della
redazione del bilancio consolidatoredazione del bilancio consolidato
PACKAGE di CONSOLIDAMENTOPACKAGE di CONSOLIDAMENTO
36
PACKAGE di PACKAGE di CONSOLIDAMENTOCONSOLIDAMENTO
Il Package assume una particolare rilevanza nel caso in cui il Gruppo comprenda società estere;
in tal caso le società estere dovranno preparare e fornireil loro Package adattando i loro bilanci ai principi
contabili (valutazione) ed agli schemi (classificazione) utilizzati
dalla Holding italiana (D. Lgs. 127/91).
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CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 30 ART. 30 -- data di riferimento del bilancio consolidatodata di riferimento del bilancio consolidato
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante.
La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere conla data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese inclusenel consolidamento o delle più importanti di esse. L’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamentoè diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa èinclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancioannuale consolidato.
38
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 34 ART. 34 -- uniformità dei criteri di valutazioneuniformità dei criteri di valutazione
Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.
attivo e passivo attivo e passivo devono essere devono essere
valutati con criteri valutati con criteri uniformiuniformi migliore migliore
rappresentazione o rappresentazione o irrilevanteirrilevante
rettificarettifica
elementi valutati con criteri difformielementi valutati con criteri difformi
39
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 35 ART. 35 -- scelta dei criteri di valutazionescelta dei criteri di valutazione
I criteri di valutazionecriteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato.
Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota motivazione nella nota integrativaintegrativa, altri criterialtri criteri, purché ammessi dagli artt. 2423 e segg. del Codice civile.
utilizzati nel utilizzati nel bilancio di esercizio bilancio di esercizio
dell’impresa che dell’impresa che redige il bilancio redige il bilancio
consolidatoconsolidato
Altri criteri ammessi dagli Altri criteri ammessi dagli Altri criteri ammessi dagli Altri criteri ammessi dagli artt. 2423 e segg. c.c. o artt. 2423 e segg. c.c. o
ambito UEambito UE
motivazione nella nota integrativa motivazione nella nota integrativa consolidataconsolidata
40
Aggregazione dei datiAggregazione dei datidelle società del Gruppodelle società del Gruppo
31/12/X ALFA S.p.A. BETA TOTALE
Valori in migliaia di lire aggregato
ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI
II - Immobilizzazioni materiali: 1) Terreni e fabbricati 2.000.000 700.000 2.700.000 2) Impianti e macchinari 1.700.000 940.000 2.640.000 Totale immobilizzazioni materiali 3.700.000 1.640.000 5.340.000III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate 1.500.000 - 1.500.000 Totale immobilizzazioni finanziarie 1.500.000 0 1.500.000TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 5.200.000 1.640.000 6.840.000
C) ATTIVO CIRCOLANTEI) Rimanenze: 4) Prodotti finiti e merci 1.000.000 250.000 1.250.000 Totale rimanenze 1.000.000 250.000 1.250.000II) Crediti 1) Verso clienti 950.000 493.000 1.443.000 4) Verso imprese controllanti - 200.000 200.000 5) Verso altri 100.000 20.000 120.000 Totale crediti 1.050.000 713.000 1.763.000IV) Disponibilita' liquide 1) Depositi bancari e postali 390.000 15.000 405.000 Totale disponibilita' liquide 390.000 15.000 405.000TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 2.440.000 978.000 3.418.000
TOTALE ATTIVO 7.640.000 2.618.000 10.258.000
31/12/X ALFA S.p.A. BETA TOTALE
Valori in migliaia di lire aggregato
PASSIVOA) PATRIMONIO NETTO
Di spettanza del gruppo: I Capitale (2.000.000) (500.000) (2.500.000) VIII Utili / Perdite portati a nuovo (420.000) (300.000) (720.000) IX Utile / Perdita dell'esercizio (1.140.000) (480.000) (1.620.000) TOTALE PATRIMONIO NETTO A) (3.560.000) (1.280.000) (4.840.000)
C) TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (680.000) (300.000) (980.000) D) DEBITI
5) Acconti (2.000.000) (450.000) (2.450.000) 6) Debiti verso fornitori (750.000) (478.000) (1.228.000) 8) Debiti verso imprese controllate (200.000) - (200.000) 11) Debiti tributari (100.000) (50.000) (150.000) 13) Altri debiti (350.000) (60.000) (410.000) TOTALE DEBITI D) (3.400.000) (1.038.000) (4.438.000)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (7.640.000) (2.618.000) (10.258.000)
31/12/X ALFA S.p.A. BETA TOTALE
Valori in migliaia di lire aggregato
CONTO ECONOMICOA) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (11.000.000) (4.000.000) (15.000.000) - altri - (50.000) (50.000) TOTALE A) (11.000.000) (4.050.000) (15.050.000)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 6.220.000 2.600.000 8.820.000 7) Per servizi 1.100.000 350.000 1.450.000 10) Ammortamenti e svalutazioni b) amm. immobilizzazioni materiali 1.000.000 200.000 1.200.000 14) Oneri diversi di gestione 380.000 - 380.000 TOTALE B) 8.700.000 3.150.000 11.850.000
17) Interessi ed altri oneri finanziari - altri 500.000 100.000 600.000 TOTALE C) 500.000 100.000 600.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi - plusvalenze da alienazioni (100.000) - (100.000) TOTALE E) (100.000) 0 (100.000)
22) IMP. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO - correnti 760.000 320.000 1.080.000 23) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 1.140.000 480.000 1.620.000
41
Aggregazione dei datiAggregazione dei datidelle società del Gruppodelle società del Gruppo
Tale operazione consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del passivo e dei componenti il conto economico delle società da
consolidare
I bilanci da consolidare vanno tutti predisposti alla stessa data, e devono riferirsi ad un esercizio di pari durata
L’art. 43 del D. Lgs. 127/91 stabilisce l’obbligo, per le imprese controllate incluse nell’area di consolidamento, di trasmettere
tempestivamente le informazioni richieste dalla controllante ai fini della redazione del consolidato
42
Conversione di bilancio Conversione di bilancio espressi in valuta esteraespressi in valuta estera
Il legislatore non ha disciplinato i criteri di conversione, limitandosi a stabilire che la nota integrativa deve indicare i criteri e i tassi applicati
nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello stato (punto b) art. 38 D.Lgs 127/1991).
L’OIC 17 definisce i seguenti criteri di conversione:
Il bilancio della controllata estera deve essere adeguato ai principicontabili della capogruppo;Traduzione delle poste contabili:
Attività e passività a pronti alla data del bilancioPN al cambio a pronti alla data di bilancioPoste di CE al cambio in essere alla data delle singole operazionioppure al cambio medio del periodoRilevazione nella riserva da differenze di traduzione dell’effetto netto
43
Validazione delle informazioniValidazione delle informazioni
Riscontro della Riscontro della completezza delle completezza delle
informazioniinformazioni
Controllo Controllo dell’adozione dei dell’adozione dei
principi contabili di principi contabili di gruppogruppo
Riconciliazione dei Riconciliazione dei saldi infragruppo saldi infragruppo per successiva per successiva
eliminazioneeliminazione
Verifica della Verifica della coerenza delle coerenza delle informazioniinformazioni
Reporting PackageReporting Package
44
Eliminazione degli Eliminazione degli utili/perdite infragruppoutili/perdite infragruppoEliminazione delle Eliminazione delle
partecipazionipartecipazioni
Eliminazione dei saldi Eliminazione dei saldi infragruppoinfragruppo
Eliminazione delle Eliminazione delle interferenze fiscaliinterferenze fiscaliAdeguamento ai Adeguamento ai
principi contabiliprincipi contabili
Rettifiche di Rettifiche di consolidamentoconsolidamento
Contabilizzazione Contabilizzazione delle imposte differitedelle imposte differite
45
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 31 ART. 31 -- principi di consolidamentoprincipi di consolidamento
Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivononché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sonoripresi integralmente.integralmente.Sono invece eliminati:a ) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti
frazioni di patrimonio netto di questeb) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamentoc) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesimed) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e
relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordina-zione di terzi.
Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti.
46
Redazione del bilancio Redazione del bilancio consolidatoconsolidato
Stato patrimoniale Stato patrimoniale consolidatoconsolidato
Nota integrativa Nota integrativa consolidataconsolidata
Conto economico Conto economico consolidatoconsolidato
Prospetto di Prospetto di raccordo del raccordo del
patrimonio netto e patrimonio netto e del risultatodel risultato Rendiconto finanziario Rendiconto finanziario
consolidatoconsolidato
Movimenti del Movimenti del patrimonio netto patrimonio netto
consolidatoconsolidato
Relazione sulla Relazione sulla gestione gestione
consolidataconsolidata
ControlloControllo
Collegio Sindacale / Società di RevisioneCollegio Sindacale / Società di Revisione47
II.C.II.C.Eliminazione delleEliminazione delle
partecipazionipartecipazioni
48
partecipazioni partecipazioni di controllodi controllo
controllo controllo congiuntocongiunto
controllate controllate escluseesclusecollegatecollegate
metodo di consolidamento
sintetico
Patrimonio nettoPatrimonio netto
l’unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso, bensì ilbilancio della capogruppo
Metodo proporzionaleMetodo proporzionale
il gruppo costituisce un’unicaentità economica
Metodo integraleMetodo integrale
MetodiMetodidi consolidamentodi consolidamento
ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
49
ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Metodo proporzionaleMetodo proporzionale Patrimonio nettoPatrimonio nettoMetodo integraleMetodo integrale
aggregazione dei componenti positivi e negativi aggregazione dei componenti positivi e negativi di reddito delle società controllatedi reddito delle società controllatesostituzione del valore contabile delle sostituzione del valore contabile delle partecipazioni nelle controllate con le attività e le partecipazioni nelle controllate con le attività e le passività risultanti dai rispettivi bilanci di passività risultanti dai rispettivi bilanci di esercizioesercizio
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 32 ART. 32 -- struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico
consoldiaticonsoldiati
il capitale e le riserve delle controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi il capitale e le riserve delle controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi sono iscritti nella voce “capitale e riserve di terzi”sono iscritti nella voce “capitale e riserve di terzi”il risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è il risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto nella voce “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”iscritto nella voce “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”
Metodi Metodi di consolidamentodi consolidamento
50
ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Metodo integraleMetodo integrale
patrimonio netto e patrimonio netto e Calcolo del Calcolo del
patrimonio netto e patrimonio netto e dell’utile di terzidell’utile di terzi
Registrazione Registrazione dell’eliminazionedell’eliminazione
Determinazione Determinazione della differenza della differenza
di di consolidamentoconsolidamento
AllocazioneAllocazione della della differenza di differenza di
consolidamentoconsolidamento
Ammortamento Ammortamento della differenza di della differenza di consolidamentoconsolidamento
51
ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Metodo proporzionaleMetodo proporzionale Patrimonio nettoPatrimonio nettoMetodo integraleMetodo integrale
Metodi Metodi di consolidamentodi consolidamento
aggregazione della quota parte attività, passività, ricavi e costiaggregazione della quota parte attività, passività, ricavi e costievidenziazione della quota del valore della partecipata di evidenziazione della quota del valore della partecipata di proprietà del gruppoproprietà del gruppoeliminazione della sola quota di patrimonio netto di pertinenza eliminazione della sola quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppodel gruppoesclusione delle voci “patrimonio netto di terzi” e “utile di terzi”esclusione delle voci “patrimonio netto di terzi” e “utile di terzi”rettifiche di consolidamento su base proporzionalerettifiche di consolidamento su base proporzionale
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 37 ART. 37 -- consolidamento proporzionale alla partecipazioneconsolidamento proporzionale alla partecipazione
controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essicontrollo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essipercentuale non inferiore al 20%percentuale non inferiore al 20%
52
ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Metodo proporzionaleMetodo proporzionale Patrimonio nettoPatrimonio nettoMetodo integraleMetodo integrale
Metodi Metodi di consolidamentodi consolidamento
valutazione delle partecipazioni al valore della valutazione delle partecipazioni al valore della quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate bilancio delle partecipate detrazione dei dividendi e effettuazione delle detrazione dei dividendi e effettuazione delle opportune rettificheopportune rettificheallocazione della differenza tra il costo di allocazione della differenza tra il costo di acquisto ed il valore netto contabile alla data di acquisto ed il valore netto contabile alla data di acquistoacquistoesposizione della variazione di valore rispetto esposizione della variazione di valore rispetto all’esercizio precedente nel conto economico all’esercizio precedente nel conto economico
il metodo del patrimonio netto deve comportare gli stessi effetti del il metodo del patrimonio netto deve comportare gli stessi effetti del consolidamento integrale anche se sinteticamenteconsolidamento integrale anche se sinteticamente
53
Nota integrativaNota integrativa
Le voci riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, Le voci riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, differenza di consolidamento, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le differenza di consolidamento, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le
variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativadevono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa
CAPO III CAPO III -- BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATOART. 33 ART. 33 -- consolidamento delle partecipazioniconsolidamento delle partecipazioni
ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONIELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Informativa relativa Informativa relativa Informativa relativa Informativa relativa all’eliminazione delle all’eliminazione delle
partecipazionipartecipazioni
Differenza di Differenza di consolidamentoconsolidamentoMetodi di Metodi di
consolidamentoconsolidamento Riserva di Riserva di consolidamentoconsolidamento
Fondo di Fondo di consolidamentoconsolidamento
Elenchi delle partecipateElenchi delle partecipate
54
II.D.II.D.Rettifiche diRettifiche di
consolidamentoconsolidamento
55
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTORETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
integrare, modificare, integrare, modificare, riclassificare i bilanci delle riclassificare i bilanci delle
imprese incluse nel imprese incluse nel consolidamento redatti in consolidamento redatti in
maniera difforme rispetto ai maniera difforme rispetto ai principi contabili di gruppoprincipi contabili di gruppo
valutazione valutazione di di
magazzinomagazzino
dividendidividendi
partite in partite in transitotransito
capitalizzazione capitalizzazione di costidi costierrori di errori di
contabilizzazionecontabilizzazione
beni in beni in leasingleasing
56
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTORETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
Eliminazione delle partite Eliminazione delle partite effettuateeffettuate
per usufruire di benefici fiscaliper usufruire di benefici fiscali
Eliminazione delle operazioni Eliminazione delle operazioni tra le società del Gruppotra le società del Gruppo
57
Eliminazione delle partite Eliminazione delle partite effettuateeffettuate
per usufruire di benefici fiscaliper usufruire di benefici fiscali
Il Bilancio consolidato ha una funzione esclusivamentepubblicistica ed informativa, pertanto deve essere depurato
dagli inquinamenti causati dalla normativa tributaria
Qualora le partite di natura esclusivamente fiscale eliminate dai bilanci d’esercizio delle società consolidate abbiano carattere temporaneo, deve essere contabilizzato nel bilancioconsolidato il relativo effetto di imposte differite
ESEMPIO TIPICO : ESEMPIO TIPICO : -- GLI AMMORTAMENTI GLI AMMORTAMENTI ANTICIPATIANTICIPATI
58
Eliminazione delle operazioni Eliminazione delle operazioni tra le società del Gruppotra le società del Gruppo
CREDITI / DEBITI tra imprese incluse nel consolidamento.
PROVENTI / ONERI tra imprese incluse nel consolidamento
UTILI / PERDITE conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese
Importanza diImportanza diottenere datiottenere dati
chiari e correttichiari e corretti
REPORTINGREPORTINGPACKAGEPACKAGE
59
Se l’impresa A ha un credito verso l’impresa B
L’impresa B ha un debito verso l’impresa A
entrambi devono
essere eliminati
CREDITI / DEBITI TRA CREDITI / DEBITI TRA IMPRESE CONSOLIDATEIMPRESE CONSOLIDATE
Prima della loro eliminazione, i saldi delle poste intragruppo cheappaiono nel bilancio delle imprese consolidate devono essere allineati
La necessità dell’allineamento può sorgere a causa o di errori di contabilizzazione o per accavallamenti di fine esercizio.
60
UTILI/ PERDITE TRA UTILI/ PERDITE TRA IMPRESE CONSOLIDATEIMPRESE CONSOLIDATE
Il bilancio consolidato deve rappresentare la situazione patrimonia-le, economica e finanziaria del gruppo come se fosse una unica entità economica: pertanto gli utili o le perdite che si generano tra le società del Gruppo (salvo che non siano di natura permanente)
devono essere eliminate.
es.1. vendita di cespiti tra società del gruppo con realizzazione plus/minusvalenza;2. utili insiti nelle RF di magazzino;
61
IMPOSTE DIFFERITEIMPOSTE DIFFERITE
Ciascuna scrittura di consolidato che determina Ciascuna scrittura di consolidato che determina una variazione del risultato o del patrimonio netto una variazione del risultato o del patrimonio netto genera frequentemente un genera frequentemente un effetto fiscaleeffetto fiscale::
Es.Es.Leasing finanziario;Leasing finanziario;Eliminazione plusvalenza Eliminazione plusvalenza intragruppointragruppo..
62
63
Operazioni di consolidamento ricorrenti
1. ELIMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONTRO IL CAPITALE NETTO
DELLE CONTROLLATE
2. ELIMINAZIONE DEI CREDITI/DEBITI RECIPROCI
3. ELIMINAZIONE DEGLI UTILI/PERDITE SEDIMENTATI
4. ELIMINAZIONE DEI COSTI E RICAVI RECIPROCI
5. ELIMINAZIONE DEI DIVIDENDI DELIBERATI PER LA QUOTA SPETTANTE A
IMPRESE CONSOLIDATE DEL GRUPPO
6. CLASSIFICAZIONE DEGLI UTILI E DEL CAPITALE NETTO DELLE
MINORANZE
7. RISTRUTTURAZIONI SU BENI DI TERZI APPARTENENTI AL GRUPPO
64
Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti
1. ELIMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONTRO LA CORRISPONDENTE QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO
A. CONSOLIDAMENTO AL 31/12/01 (100%)
CASA MADRE CONTROLLATA___________________
PARTECIPAZIONE ACQUISTATA CAPITALE NETTO:
AL 31/12/00 ED ESPOSTA IN CAPITALE SOCIALE 6.000
BILANCIO AL 31/12/01 RISERVA LEGALE 1.000
PER LO STESSO VALORE 10.000 ALTRE RISERVE 3.00010.000
UTILE ES. ’01 500
P. NETTO ‘01 10.500
SCRITTURA DI CONSOLIDAMENTO:
CAPITALE SOCIALE 6.000
RISERVA LEGALE 1.000
ALTRE RISERVE 3.000
PARTECIPAZIONI 10.000
GLI UTILI 2001 RESTERANNO SOMMATI AGLI UTILI DELLA CASA MADRE NELLO STESSO PERIODO IN QUANTO CONSEGUITI DALLA CONTROLLATA DOPO L’ACQUISIZIONE.
65
Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrentiB. CONSOLIDAMENTO AL 31/12/01
CASA MADRE CONTROLLATA___________________
PARTECIPAZIONE ACQUISTATA CAPITALE NETTO:
AL 31/12/00 ED ESPOSTA IN CAPITALE SOCIALE 6.000
BILANCIO AL 31/12/01 RISERVA LEGALE 1.000
AL VALORE DI ACQUISTO 18.000 ALTRE RISERVE 3.00010.000
UTILE ES. ’01 500
P. NETTO ‘01 10.500
MAGGIOR PREZZO PAGATO, SOLITAMENTE IMPUTABILE A:
IN CASO SIA DI AVVIAMENTO CHE DI MAGGIOR VALORE DEI CESPITI AVREMO LE SEGUENTI SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:
CAPITALE SOCIALE 6.000
RISERVA LEGALE 1.000
ALTRE RISERVE 3.000
TERRENI 4.000
DIFF. DI CONSOLIDAMENTO 4.000
PARTECIPAZIONI 18.000
Maggior valore di mercato dei beni immateriali ed immateriali rispetto ai valori a costi storici esposti nel bilancio della controllata
ATTRIBUZIONE DIRETTA AI BENI
Riconoscimento di una capacità di produrre utili futuri, definita avviamento
Un prezzo pagato in sede di acquisizione superiore al valore di mercato dell’azienda
ATTRIBUZIONE ALLA VOCE “DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO” NELL’ATTIVO PATRIMONIALE
(AMMORTIZZABILE CON LE STESSE MODALITA’ DELL’AVVIAMENTO)
DETRAZIONE DIRETTA DALLA RISERVA DI CONS.TO, FINO A CONCORRENZA DELLA STESSA
(RIDUZIONE DEL PN CONSOLIDATO)
Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrentiC. CONSOLIDAMENTO AL 31/12/01 (100%)
CASA MADRE CONTROLLATA___________________
PARTECIPAZIONE ACQUISTATA CAPITALE NETTO:
AL 31/12/00 ED ESPOSTA IN CAPITALE SOCIALE 6.000
BILANCIO AL 31/12/01 PER RISERVA LEGALE 1.000
LO STESSO PREZZO PAGATO 6.000 ALTRE RISERVE 3.00010.000
UTILE ES. ’01 500
P. NETTO ‘01 10.500
MINOR PREZZO PAGATO, SOLITAMENTE IMPUTABILE A:
Minore valore di mercato dei beni materiali ed immateriali rispetto ai valori a costi storici esposti nel bilancio della controllata
Un prezzo pagato in sede di acquisizione inferiore al valore di mercato dell’azienda
Riconoscimento di una incapacità di produrre risultati sufficienti, definita solitamente come avviamento negativo
ATTRIBUZIONE DIRETTA AI BENI
ATTRIBUZIONE AL F.DO CONS.TO ATTRIBUZIONE AL F.DO CONS.TO PER RISCHI ED ONERI FUTURI
(PASSIVITA’)
ATTRIBUZIONE ALLA RISERVA DI ATTRIBUZIONE ALLA RISERVA DI CONS.TO
(P.N. CONSOLIDATO)
IN CASO SIA DI AVVIAMENTO NEGATIVO CHE DI MINOR VALORE DEI CESPITI, AVREMO LE SEGUENTI SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:
CAPITALE SOCIALE 6.000RISERVA LEGALE 1.000ALTRE RISERVE 3.000
IMPIANTI 2.500F.DO CONS.TO RISCHI E ONERI FUT. 1.500PARTECIPAZIONI 6.000 66
Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti
2. ELIMINAZIONE CREDITI E DEBITI RECIPROCI
CASA MADRE CONTROLLATA_______________________
CREDITI V/CONTROLLATA 1.000 DEBITI V/ CONTROLLANTE 1.000
RATEI ATTIVI V/CONTROLLATA 200 RATEI PASS. V/CONTROLLANTE 200
PRESTITI A CONTROLLATA 7.000 PRESTITI DA CONTROLLANTE 7.000
SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:
DEBITI V/ CONTROLLANTE 1.000
RATEI PASSIVI V/CONTROLLANTE 200
PRESTITI DA CONTROLLANTE 7.000
CREDITI V/CONTROLLATA 1.000
RATEI ATTTIVI V/CONTROLLATA 200
PRESTITI DA CONTROLLATA 7.000
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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti
3. ELIMINAZIONE UTILI/PERDITE SEDIMENTATI
CASA MADRE CONTROLLATA_______________________
VENDITA A CONTROLLATA 30.000 ACQUISTI DA CONTROLLANTE 30.000
_______
MAGAZZINO FINALE
(ACQUISTI DA
CONTROLLANTE) 30.000
CONTO ECONOMICO DELLA CONTROLLANTE:
VENDITE 30.000
MENO: COSTO DEL VENUTO (27.000)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 3.000 (PARI AL 10% DELLE VENDITE)
SI PRESUPPONE CHE I MARGINI DI RICARICO APPLICATI SULLE TRANSAZIONI INFRAGRUPPO SIANO ANALOGHI A QUELLI APPLICATI SULLE TRANSAZIONI CON ESTERNI.
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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrentiCASA MADRE CONTROLLATA AGGREGATO RETTIFICHE DI
CONSOL.TOBILANCIO CONSOLIDATO
VENDITE 30.000 -- 30.000 (30.000) --
COSTO DEL VENDUTO:
R.I.ACQUISTIR.F.
--(27.000)
--
--(30.000)30.000
--(57.000)30.000
--30.000(3.000)
--27.00027.000
TOTALE COSTO DEL VENDUTO (27.000) -- (27.000) 27.000
MARGINE LORDO 3.000 -- 3.000 (3.000) --
SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:
VENDITE ___30.000
ACQUISTI 30.000
RIMANENZE FINALI C/E ____3.000
RIMANENZE FINALI S/P 3.000
69
Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti
3.1 ELIMINAZIONI UTILE/PERDITE SEDIMENTATE SU TRANSAZIONI INFRAGRUPPO RIGUARDANTI IMMOBILIZZAZIONI
CASA MADRE CONTROLLATA_______________________
PLUSVALENZA DA VENDITA IMPIANTI 1.000 IMPIANTI DA CASA MADRE 8.000
AMMORTAMENTO DELL’ES 400
FONDO AMMORTAMENTO 400
SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO:
UTILI SU VENDITA CESPITI 1.000
AMMORTAMENTO 600
IMPIANTI 2.000
FONDO AMMORTAMENTO 3.600
VALORE ORIGINARIO DI LIBRO 10.000
FONDO AMMORTAMENTO 3.000
PREZZO DI VENDITA 8.000
AMMORTAMENTO ANNUO 10%
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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti
4. ELIMINAZIONI DIVIDENDI INFRAGRUPPO (CONTROLLATA AL 100%)
LA CONTROLLANTE HA INCASSATO NEL 2001 DIVIDENDI DELLA CONTROLLATA PER 1.000
CONTABILIZZAZIONE PER CASSA
CASA MADRE CONTROLLATA_______________________
DIVIDENDI C/E 1.000 RISERVE 1.000
CONTABILIZZAZIONE PER COMPETENZA
DIVIDENDI CE 1000 CREDITI VERSO CONTROLLATE 1000
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Alcuni esempi sulle operazioni di consolidamento ricorrenti
5. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENTE QUOTA ALLE MINORANZE (CONTROLLATA AL 90%)
CASA MADRE CONTROLLATA___________________
PARTECIPAZIONE AL 90% ACQUISTATA CAPITALE NETTO:
IL 31/12/01ED ESPOSTA IN BILANCIO AL CAPITALE SOCIALE 6.000
31/12/01 PER LO STESSO IMPORTO 9.000 RISERVA LEGALE 1.000
ALTRE RISERVE 3.00010.000
UTILE ES. ’01 500
P. NETTO ‘01 10.500
SCRITTURA DI CONSOLIDAMENTO:
CAPITALE SOCIALE 6.000
RISERVA LEGALE 1.000
ALTRE RISERVE 3.000
MINORANZE 1.000
PARTECIPAZIONI 9.000
UTILE DELLE MINORANZE C/E 50
MINORANZE S/P 50
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STRUMENTI TECNICISTRUMENTI TECNICINECESSARINECESSARI
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONSOLIDATOCONSOLIDATO
1. Tecnica economico/contabile1. Tecnica economico/contabile
2. Gestione del Flusso Informativo 2. Gestione del Flusso Informativo --REPORTING PACKAGEREPORTING PACKAGE
3. Foglio elettronico o eventuale 3. Foglio elettronico o eventuale Software specifico Software specifico
CONCLUSIONICONCLUSIONI
73