Bilanci degli enti locali: tutte le novità della Legge di ... · PDF...
Transcript of Bilanci degli enti locali: tutte le novità della Legge di ... · PDF...
Bilanci degli enti locali: tutte le novità della Legge di stabilità 2016 e la nuova disciplina del
patto di stabilità interno
12 Febbraio 2016Hotel Solunto Mare - Casteldaccia (PA)
Pareggio di Bilancio
Patto di Stabilità
Pareggio di Bilancio
Legge costituzionale 1/2012 Declina i principi di pareggio di bilancio e di sostenibilità del debito a valere per lo
Stato e per tutti i livelli di governo
Eleva il rango legislativo della legge di bilancio da “formale” a “sostanziale”, attraversol’abolizione del divieto di introdurre, con essa, nuovi tributi e nuove spese.
L’armonizzazione dei bilanci pubblici diventa materia di legislazione esclusiva
Ridisegna i rapporti tra le autonomie territoriali e lo Stato
Il riconoscimento dell’ «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (art. 119 Cost.) ècondizionata
a. al rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci;
a. all’obbligo di concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivantidall’appartenenza all’unione europea.
Pareggio di Bilancio
Per gli Enti territoriali è prevista la possibilità di ricorrere all’indebitamento per le sole spese di investimento previa predisposizione di piani di ammortamento e con il vincolo di assicurare il rispetto dell’equilibrio per il complesso degli enti di ciascuna Regione, compresa la Regione medesima.
Pareggio di Bilancio
Pareggio di Bilancio
Legge costituzionale 1/2012: rapporti Stato – Autonomie
Lo Stato individua ed impone un “saldo di comparto”.
Il coordinamento della finanza pubblica assume natura“finalistica” che gli consente di interveniresull’autonomia finanziaria degli enti territoriali connorme fondamentali ma anche con interventi puntuali
Legge costituzionale 1/2012: rapporti Stato – Autonomie
L’avere sancito in una disposizione costituzionale l’obbligo del concorso delle autonomie ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari discendenti dall’appartenenza all’unione europea rafforza, quindi, il margine prescrittivo riconosciuto allo Stato in relazione al potere di imporre agli enti gli oneri finanziari necessari ad adempiere agli stringenti vincoli comunitari (le prescrizioni potranno ritenersi lesive delle autonomie riconosciute agli enti territoriali solo in caso di scelte arbitrarie che violano i principi di proporzionalità, sussidiarietà, ragionevolezza, adeguatezza, solidarietà economica e sociale, coesione territoriale, unità giuridica ed economica della Repubblica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio ).
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012
La legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha dato attuazione al nuovo art. 81, c. 6, Cost.e all'art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012. La citata legge attuativa può esseremodificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata aisensi dello stesso art. 81, c. 6, Cost. (maggioranza assoluta dei componenti)
La legge n. 243/2012 interviene pesantemente sull'intero mondo della finanzapubblica, a partire, in primo luogo, da quella statale.
Inciderà in maniera assai significativa anche sull’ordinamento finanziario econtabile degli enti locali, che dal 2016 dovranno rivedere profondamente l’assettofinanziario e contabile a partire dalle regole fondamentali, alla struttura del bilancioe alle metodologie contabili.
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012: 1^ Regola = Equilibrio di bilancio (art. 9)
Il principio dell’equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti
locali è declinato nella regola del conseguimento di un saldo non negativo:
1. tra le entrate finali e le spese finali;
2. tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012: 1^ Regola = Equilibrio di bilancio (art. 9)
Il vincolo si pone:
in termini nominali e non strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo e al netto delle misure una tantum, ma vedi dopo meccanismo di trasferimenti statali a compensazione degli effetti del ciclo;
sia in fase preventiva che di rendiconto;
sia in termini di competenza che in termini di cassa
Pareggio di Bilancio
titolo ENTRATE
IEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II Trasferimenti correnti
III Entrate extratributarie
IV Entrate in conto capitale
VEntrate da riduzione di attività finanziarie
titolo SPESE
I Spese correnti
II Spese in conto capitale
III Spese per incremento di attività finanziarie
SALDO FINALE
Legge 243/2012: 1^ Regola = Equilibrio di bilancio (art. 9)Legge 243/2012: 1^ Regola = Equilibrio di bilancio (art. 9)
Pareggio di Bilancio
TIT. ENTRATE
IEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II Trasferimenti correnti
III Entrate extratributarie
TIT. SPESE
I Spese correnti
IV Rimborso prestiti
SALDO CORRENTE
Legge 243/2012: 1^ Regola = Equilibrio di bilancio (art. 9)Legge 243/2012: 1^ Regola = Equilibrio di bilancio (art. 9)
Pareggio di Bilancio
Pareggio e Armonizzazione
Nuovo sesto comma dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per lacompetenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e delrecupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finalenon negativo.Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alleprevisioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativodelle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento deimutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possonoessere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titolidell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzodi competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento,salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilitàfinanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio aifini del rispetto del principio dell’integrità.
Pareggio di Bilancio
TIT. ENTRATE
AVANZO di competenza di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
IEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II Trasferimenti correnti
III Entrate extratributarie
VEntrate da riduzione attività finanziarie
TIT. SPESE
I Spese Correnti
II (parte)
Trasferimenti in conto capitale
III Spese per incremento attività finanziarie
IV Rimborso prestiti
D. Lgs. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
D. Lgs. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Pareggio e Armonizzazione
Equilibrio corrente All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento
di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale
saldo negativo delle partite finanziarie.
Al riguardo, si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di
acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito
dell'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, non e' più automaticamente
garantito.
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore
rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve
essere finanziato da risorse correnti.
Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece,
l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie deve essere destinato al rimborso anticipato dei
prestiti e al finanziamento degli investimenti.
Pareggio e Armonizzazione
TIT. ENTRATE
Avanzo
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento
IV Entrate in conto capitale
VI Accensioni Prestiti
TIT. SPESE
II(parte)
Spese in conto capitale alnetto trasferimenti contocapitale
D. LGS. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
D. LGS. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Pareggio e Armonizzazione
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
D. LGS. 118/2011
EQUILIBRIO FINALE
D. LGS. 118/2011
EQUILIBRIO FINALE
+
EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE
Pareggio e Armonizzazione
TIT. ENTRATE
VII Anticipazioni da Tesoriere
TIT. SPESE
V Chiusura anticipazioni ricevute
TIT. SPESE
VII Spese per c/terzi e partite di giro
TIT. ENTRATE
IXEntrate per c/terzi e partite di giro
D. LGS. 118/2011
ALTRI EQUILIBRI DI BILANCIO
D. LGS. 118/2011
ALTRI EQUILIBRI DI BILANCIO
Pareggio e Armonizzazione
L. 243/12 e D. Lgs 118/2011: differenze sugli EQUILIBRI
1. l’equilibrio corrente del 118 NON corrisponde al saldo corrente della
243;
2. la 243 (a differenza del 118) NON prevede l’equilibrio in conto capitale;
3. l’equilibrio finale del 118 NON corrisponde al saldo finale della 243
(soprattutto perché il primo include anche il titolo VI – accensione
prestiti);
4. nel saldo finale della 243 NON rientrano né il fondo cassa né l’avanzo di
amministrazione;
5. Il 118 considera solo gli equilibri di competenza.
Pareggio e Armonizzazione
Legge 243/2012 : Correzione degli scostamenti
Se a consuntivo, si registra uno scostamento dall’obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo.
Nell’ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento.
Pareggio e Armonizzazione
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012: Sanzioni
Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle regioni e agli Enti locali che non conseguono l’equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità.
Legge 190/2014
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statutoordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e adecorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e lespese finali;
b. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e lespese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento deiprestiti, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, delfondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborsoanticipato dei prestiti.
Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibriodi parte corrente e' dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti,incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsianticipati.
Pareggio di Bilancio
Il Ciclo
Per gli enti territoriali, come abbiamo visto, il pareggio si declina in termini nominali.Diversamente, per le pubbliche amministrazioni nel complesso: equilibrio di bilancio come MTO (obiettivo di medio termine) denominato in termini di saldo consolidato strutturale.
Per isolare i bilanci decentrati dalle fluttuazioni del ciclo è previsto un doppio meccanismo:
1. nelle fasi avverse, lo Stato attiva trasferimenti a favore degli enti decentrati inmodo da ammortizzare la componente ciclica delle entrate;
2. nelle fasi favorevoli, gli enti decentrati concorrono alla sostenibilità deldebito pubblico attraverso contributi al Fondo per l’ammortamento dei titolidi Stato
Pareggio di Bilancio
Il Ciclo• I meccanismi 1) + 2) dovrebbero congiuntamente
garantire una sostanziale stabilizzazione delle risorselocali lungo il ciclo economico.
• Il concorso cui gli enti territoriali sono chiamati dipendesolo dalle entrate proprie e non da altri fattori divirtuosità, come il livello di debito pro-capite.
• Il riparto è effettuato con Dpcm sentita la Conferenzapermanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Pareggio di Bilancio
Il Ciclo Le fasi del ciclo economico sono individuate in base ai criteri Ue. Il riferimento è al c.d. output gap, che misura lo scostamento del PIL
reale rispetto al PIL potenziale. La nota di aggiornamento al Def 2015 lo stima negativo fino al 2018,
per cui dovrebbe essere lo Stato a versare…
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012: 2^ Regola = Indebitamento (art. 9 comma 3)
Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012: 2^ Regola = Indebitamento (art. 10)
Alla golden rule dell’art. 119 Cost. (solo spese di investimento) si affianca l’obbligo dicontestuale definizione dei piani di ammortamento di durata di durata non superiore allavita utile dell'investimento,Il ricorso all’indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse inambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione dicassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesimaRegione.Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite dellespese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.In caso di complessivo scostamento dall’equilibrio, il disavanzo concorre alladeterminazione dell’equilibrio di cassa dell’esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti chenon hanno rispettato il saldo previsto.Sarà quindi possibile solo per singoli enti finanziare con debito gli investimenti, mentre alivello del complesso degli enti del territorio regionale sarà richiesto il pareggio di bilancio.
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012
Se un Ente ha saldo positivo:1) deve destinare il surplus ad estinzione del debito;2) può destinarlo a spese di investimento se è rispettata la
condizione aggregata dell’art. 10
Se un Ente ha saldo negativo:1) Può indebitarsi solo se acquisisce spazi attraverso l’art. 10
In ogni caso, però, è consentito ricorrere all'indebitamentonel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dalproprio bilancio di previsione
Pareggio di Bilancio
Legge 243/2012
Legge 243/2012
Legge 243/2012
Patto di Stabilità
Legge 243/2012 : art. 9
Comma 5 Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al finedi assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi aquelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto diparametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico deglienti (…) in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi difinanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
Comma 6 Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statutospeciale e alle province autonome di Trento e di Bolzanocompatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relativenorme di attuazione.
Patto di Stabilità
TIT. ENTRATE
IEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
II Trasferimenti correnti
III Entrate extratributarie
IV Entrate in conto capitale
TIT. SPESE
I Spese correnti
II Spese in conto capitale
Legge 243/2012 : SALDO PATTOLegge 243/2012 : SALDO PATTO
valori di competenza (accertamenti e impegni)
valori di cassa (riscossioni e pagamenti)
Patto di Stabilità
Il 22 dicembre 2015 sono state approvate le nuove disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ovvero la nuova legge di Stabilità per il 2016
Patto di Stabilità
I nuovi Schemi di Bilancio e di Rendiconto
Il bilancio di previsione, almeno triennale, per gli enti territoriali, deve essere predisposto e approvato in base allo schema di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs n. 118/2011Sempre a decorrere dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale venendo quindi meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo il doppio schema ( conoscitivo e autorizzatorio ).
Patto di Stabilità
I nuovi Schemi di Bilancio e di Rendiconto
Resta fermo l’obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato però dallo schema per missioni e programmi con funzione conoscitiva.
L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita invece dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale ( regioni ed enti regionali) e del Peg ( enti locali ) per missioni e programmi effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva
Patto di Stabilità
I nuovi Schemi di Bilancio e di Rendiconto
I capitoli/articoli, oltre per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione.
Patto di Stabilità
Comma 707: A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l’art. 31 della L.183/2011, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della L. 190/2014.
Restano fermi però, gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bisdell‘ art. 31 della L. 183/2011, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
Patto di Stabilità
Comma 710: Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Comma 711:A tal fine, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato ( FPV ), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Patto di Stabilità
Comma 712:A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo.A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità ( FCDE ) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’art.11, comma 11, del d.Lgs118/2011 e con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Patto di Stabilità
Comma 713:
Per l'anno 2016, nel saldo individuato non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711.
Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
Patto di Stabilità
Comma 716:Inoltre, sempre per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate anche le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere tali interventi.
Patto di Stabilità
Comma 728. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa
Patto di Stabilità
Comma 731: Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.
La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
Patto di Stabilità
Comma 732:Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta, al Ministero dell‘Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale.
Gli enti locali che invece prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo, possono comunicare gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso sempre entro la stessa data e con le stesse modalità.
Patto di Stabilità
Comma 732:Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel
biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita;
Agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.
La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
Patto di Stabilità
• Comma 737:Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001, possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
Patto di Stabilità
Comma 754: Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di:
495 milioni di euro nell'anno 2016; 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020; 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui:
245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle
province; 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al
finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.
Patto di Stabilità
Comma 756:Per l'esercizio 2016, le Province e le Città Metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola
annualità 2016;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
Patto di Stabilità
Comma 758: Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province, le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all‘art.8 del d.lgs 281/1997, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015.
Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle Città Metropolitane e delle Province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015.
I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.
Patto di Stabilità
Comma 764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro.
Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della L n. 190/2014, che sono conseguentemente ridotte.
Il 66 % del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016,.
Tale quota è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Patto di Stabilità
Comma 723: SanzioniIn caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
Patto di Stabilità
b) la Regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso ancora inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
Patto di Stabilità
c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
Patto di Stabilità
d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
Patto di Stabilità
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
Patto di Stabilità
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 % rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Patto di Stabilità
1
Bilanci degli enti locali: tutte le novità della Legge di stabilità 2016 e la nuova disciplina del
patto di stabilità interno
12 Febbraio 2016Hotel Solunto Mare - Casteldaccia (PA)
2
Rif. Normativi
Le Fasi
Le Problematiche
Fase propedeutica
1^ Fase
2^ Fase
Relazione sulla gestione del 1°
Rendiconto
Criteri di valutazione dello Stato
Patrimoniale
A distanza di qualche anno dalla
principale norma di riferimento – D.lgs
23 giugno 2011, n. 118 – e successive
modifiche, e, a seguito di un periodo di
sperimentazione durato tre anni, nel
2016 entrerà in vigore completamente
la cosiddetta “contabilità armonizzata”
3
Il decreto legislativo n. 118 del 2011
definisce le modalità per l’attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali
4
Il decreto 118 ed i relativi principi contabili prevedono le fasi per l’avvio della contabilità integrata:
Fase preliminare-propedeutica = Aggiornamento degli inventari
1^ fase = Riclassificazione conto del patrimonio
2^ fase = Predisposizione prospetto di raccordo
5
I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità (riclassificati e rivalutati con l’indicazione delle differenze di rivalutazione) sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale insieme ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione
6
La Fase Propedeutica
QUADRO
NORMATIVO
A nostro avviso occorre fare una verifica della corrispondenza del conto del patrimonio ante armonizzazione con il rendiconto (2015)
7
Immobilizzazioni in corso
Assenza collaudi
Crediti per IVA
Cassa-Debiti x anticipazioni di Cassa
Conferimenti
Conti d’Ordine
8
Attivo
Immobilizzazioni
- Discordanza con le scritture dell’inventario
- Controllare i costi pluriennali capitalizzati
- Mancanza di collaudi
- Presenza SOLO DI FATTO di partecipate
- Errori di calcolo
Attivo Circolante
- Discordanza tra la consistenza finale dei crediti e il tot. Residui del titolo I e III delle Entrate
- Spesso totale assenza dei Crediti IVA
- La Cassa spesso non è un dato veritiero.
Conti d’ordine
- Le voci dell’attivo e del passivo non sempre coincidono
- Il tot. Residui del tit. II non sempre coincide con la consistenza delle opere da realizzare
9
Passivo
- Spesso i conferimenti coincidono erroneamente con il tot. dei residui
- Discordanza con la reale consistenza dei mutui
- Sono spesso presenti i Debiti x anticipazione nonostante la cassa sia positiva
- Le voci dell’attivo e del passivo non sempre coincidono
10
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
QUADRO
NORMATIVO
La predisposizione degli inventari rappresenta, la fase preliminare all’introduzione della contabilità economica negli Enti Locali.
11
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
QUADRO
NORMATIVO
Fino ad oggi, le fasi della gestione e della pianificazione degli Enti e le stesse attività di redazione dell’inventario annuo hanno avuto sempre un ruolo secondario.
Con l’avvio del processo di armonizzazione contabile che sta investendo la Pubblica Amministrazione ( D.Lgs n. 118/2011 ) si impone a tutti gli Enti di avere una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale.
12
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
QUADRO
NORMATIVO
In base all’art. 230 comma 7 del D.lgs n. 267/2000 ogni anno, di regola l’Economo Comunale, dovrà provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dell’ inventario, ovvero di quel documento contabile che contiene la descrizione e il valore di tutti i beni di appartenenza all’’Ente al fine della corretta tenuta e gestione degli stessi.
13
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
I
CONTENUTI
L’inventario può essere definito come un elenco ordinato, di carattere quali-quantitativo e costituisce la base per la determinazione della consistenza del Patrimonio dell’Ente.
Meglio ancora, nell’inventario vengono descritti e soprattutto valutati i Beni Mobili ed Immobili, i diritti reali, i crediti ed i debiti con scadenza negli esercizi futuri
14
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
LE
FINALITA’
Finalità Giuridica :consiste nella necessità didisporre di elementiriguardanti i diritti e gliobblighi relativi ai benirilevanti nell’inventario.
Finalità Conservativa edi controllo: si sostanzianella creazione di unsistema di attribuzioni dispecifiche responsabilitàai Dirigenti.
15
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
LE
FINALITA’
Finalità economico-finanziaria: lo scopo è quellodi rilevare in manieraanalitica il valore economicodelle componenti attive epassive del Patrimonio, avalere sul conto economico.
Finalità amministrativa :permette all’Ente l’esattaconoscenza del Patrimonio aifini della formazione didecisioni strategiche.
16
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
GLI
OBIETTIVI
Tali operazioni però devono essere svolte alla luce del conseguimento soprattutto di determinati obiettivi come:
l’aggiornamento dell’inventario e soprattutto l’effettuazione di una revisione straordinaria dello stesso al fine di avere una quanto più possibile reale cognizione del patrimonio comunale e soprattutto del suo relativo valore;
la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniali attraverso le rilevazioni extracontabili;
l’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’all. 4/3 del d.lgs 118/2011 alle voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale riclassificato.
17
L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI
CRITERI
DI
VALORIZZAZIONE
Sempre all’art. 230 ma, al comma 4 dello stesso decreto, infatti vengono propriamente indicate le modalità in base alle quali devono essere valutati i beni da inventariare, criteri che vengono poi ripresi dall’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
18
Dopo la fase preliminare dell’aggiornamento
dell’inventario
La prima attività richiesta per l’adozione
della nuova contabilità è la
riclassificazione delle voci dello stato
patrimoniale chiuso il 31 dicembre
dell’anno precedente (DPR194/1996)
19
Lo Stato patrimoniale è uno dei documenti di cui è formato il bilancio d’esercizio.
Il suo obiettivo è quello di evidenziare l’entità e la composizione del patrimonio dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio.
Lo Stato patrimoniale non è in grado di fornire indicazioni adeguate circa la situazione finanziaria dell’impresa. Per ottenere tali informazioni è opportuno procedere ad una sua riclassificazione.
20
La seconda attività richiesta per
l’adozione della nuova contabilità
consiste nell’applicare i criteri di
valutazione dell’attivo e del passivo
previsti dal principio applicato della
contabilità economico patrimoniale
all’ inventario e allo stato
patrimoniale riclassificato.
21
A tal fine occorre predisporre una tabella che, per ognuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca:
22
Il valore di beni patrimoniali per i quali non sia stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura (perché in corso di ricognizione o in attesa di perizia) potrà essere integrato nel corso della gestione tramite scritture esclusive del tipo “Immobilizzazioni” e “Fondo di dotazione”
23
• si intende per immobilizzazione quel bene che, all'interno dell'impresa, non esaurisce la sua utilità in un solo esercizio ma manifesta benefici economici in un arco temporale di più esercizi
• Si tratta dei mezzi finanziari che costituiscano il capitale di enti pubblici con particolari finalità.
• Il conferimento del fondo è disposto dalla legge
24
L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve essere conclusa necessariamente entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale (quindi entro il 2017 ad eccezione degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione)
25
Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto
relativo al primo esercizio di adozione della contabilità
economico patrimoniale, vanno inserite:
1. Le differenze principali tra il primo stato patrimoniale di apertura e l’ultimo stato patrimoniale
2. Le modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finale
3. Le componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia
26
Nella redazione del primo Stato Patrimoniale in base al D.lgs
118/2011, gli Enti dovranno attenersi ai seguenti criteri:
ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
27
a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà
b. Immobili e terreni di terzi a disposizione
c. Beni mobili e patrimonio librario
d. Contributi in conto capitale
e. Immobilizzazioni finanziarie
f. Disponibilità liquide
g. Crediti
28
Il Patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà sono iscritti al costo di acquisto (che comprende anche gli oneri accessori) o, se non disponibile, al valore catastale.
Successivamente occorre determinare il fondo di ammortamento cumulato nel tempo tenendo conto del momento iniziale in cui l’ente ha iniziato ad utilizzare il cespite e della vita media del bene in base alla sua tipologia.
29
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, se il bene immobile risulta completamente ammortizzato, il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.
30
VALUTAZIONE
Ai fini della valutazione del Patrimonio
immobiliare si richiama il principio applicato
della contabilità economico patrimoniale n. 4.15
in base al quale: “ai fini dell’ammortamento i
terreni e gli edifici soprastanti sono
contabilizzati separatamente anche se
acquisti congiuntamente” in quanto i terreni
non sono oggetto di ammortamento.
31
VALUTAZIONE
Nei casi in cui negli atti di provenienza degli
edifici (es. rogiti) il valore dei terreni non risulta
indicato in modo separato da quello dell’edificio
soprastante, si applica il parametro forfettario
del 20% al valore indiviso di acquisizione.
32
MOLTIPLICATORI
Nei casi in cui non è disponibile il costo storico,
il valore catastale si ottiene applicando
all’ammontare delle rendite risultanti al catasto,
vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutate al 5% ( ex art. 3 l. 23 dicembre1996 n.
662) i seguenti moltiplicatori:
33
160 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 con esclusione della categoria catastale A/10
140 Per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
80 Per i fabbricati della categoria catastale D/5
80 Per i fabbricati della categoria catastale A/10
60 Per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/5)
55 Per i fabbricati della categoria catastale C/1
34
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante al catasto, vigente al 1°gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato al 25% ( ex art. 3 co. 51 l. 23 dicembre 1996 n. 662), un moltiplicatore pari a 130.
35
Essi sono iscritti al costo di acquisto che comprende
anche i costi accessori o se non disponibile, al valore
catastale.
Il relativo valore va imputato nei conti d’ordine, salvo
i casi in cui l’ente non abbia diritti reali perpetui su
tali beni; in quest’ultimo caso anche il costo
sostenuto per l’acquisizione del diritto reale su tali
immobili va imputato tra le immobilizzazioni.
36
Rispetto ai beni mobili ed al
patrimonio librario occorre
ricorrere ad una
ricognizione inventariale.
37
Per i beni mobili ammortizzabili è necessario determinare il “ fondo ammortamento ” cumulato nel tempo avendo come riferimento il momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell’ente e la sua vita utile media per la specifica tipologia di bene.
38
Se il bene non risulta interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.
In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione inventariale i beni già interamente ammortizzati.
39
Eventuali contributi in conto capitale
ricevuti per il finanziamento delle
immobilizzazioni vanno inseriti nella voce
“Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti di stato patrimoniale” (solo per
la parte a copertura del residuo valore da
ammortizzare del cespite)
40
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni,
titoli ecc.) sono iscritte sulla base del criterio del
costo d’acquisto corretto da eventuali perdite di
valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si
ritengano durevoli
Le partecipazioni di controllo sono valutate con il
metodo del patrimonio netto.
I crediti finanziari: al valore nominale.
41
I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l’ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, allo scopo di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo Stato Patrimoniale a carico dell’ente che è generato dall’obbligo di effettuare versamenti periodici per costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l’estinzione della passività sottostante.
I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.
42
Si tratta degli importi giacenti
sui conti bancari, di tesoreria
statale e postali dell’ente,
nonché assegni, denaro e
valori bollati
43
Relativamente ai crediti, occorre tenere presente
che, in via preliminare, occorre verificare la loro
effettiva sussistenza a seguito del processo di
riaccertamento straordinario dei residui.
I crediti sono valutati al netto del fondo
svalutazione crediti stralciati dalle scritture
finanziarie e registrati solo nelle scritture
patrimoniali.
44
ATTIVOg. Crediti
a. DEBITI DI FUNZIONAMENTO
b. DEBITI FINANZIARI
c. FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
d. ALTRI DEBITI – DEBITI TRIBUTARI
45
Anche per quanto concerne i debiti di
funzionamento occorre verificare
innanzitutto la loro effettiva sussistenza
a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui.
46
PASSIVOa. Debiti di Funzionamento
I debiti corrispondono all’importo dei
residui passivi, compresi quelli perenti
(l’istituto della perenzione riguarda solo
le Regioni).
La riassegnazione dei residui perenti
nella contabilità finanziaria, non è
oggetto di rilevazione nella contabilità
economico-patrimoniale.
47
PASSIVOa. Debiti di Funzionamento
Essi derivano da finanziamenti contratti e
incassati e non rimborsati.
All’avvio della contabilità economico-patrimoniale
è necessario effettuare una ricognizione dei debiti
non ancora rimborsati.
La ricognizione dei debiti comprende il valore
dell’importo dell’ up front ricevuto in passato a
seguito della sottoscrizione di contratti derivati e
ancora in essere,al netto dei rimborsi effettuati
48
PASSIVOb. Debiti Finanziari
I debiti finanziari sono distinti in debiti a
breve termine o a medio lungo-termine
(secondo le modalità indicate nel
glossario del piano dei conti integrato I
debiti finanziari alla voce “Debiti verso
banche e tesoriere”)
49
PASSIVOb. Debiti Finanziari
Riguarda l’ammontare del trattamento di fine
rapporto maturato nei confronti del personale per
il quale l’ente è tenuto a provvedere direttamente al
pagamento alla data di riferimento dello stato
patrimoniale di apertura.
Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale
importo alla data di avvio della contabilità
economico-patrimoniale, l’onere riguardante il TFR
erogato nel corso dell’esercizio è interamente
considerato di competenza economica
dell’esercizio.
50
PASSIVOc. Fondo per il Trattamento di Quiescenza
I c.d. “altri debiti” sono costituiti dai debiti tributari che derivano da:
1) -- I debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi
di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell’ente
dell’esercizio precedente a quello di introduzione della
contabilità economico-patrimoniale
2) – I debiti di natura previdenziale
3) -- I debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i
titoli 3 e 7 delle spese, compresi quelli imputati agli esercizi
successivi.
51
Per le P.A. (che fino ad oggi rappresentano il patrimonio
netto all’interno di un’unica posta di bilancio) il
patrimonio netto , alla data di chiusura del bilancio,
dovrà essere articolato nelle seguenti poste:
52
a. FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
b. RISERVE
c. RISULTATI ECONOMICI POSITIVI ( O NEGATIVI ) DI ESERCIZIO
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente.
Il fondo di dotazione può essere alimentato attraverso destinazione dei risultati economici positivi di esercizio mediante una delibera di Consiglio in sede di approvazione del rendiconto di gestione.
53
PATRIMONIO NETTOa. Fondo di Dotazione dell’Ente
Le Riserve costituiscono la parte del patrimonio netto
che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a
garanzia del fondo di dotazione, previa apposita
delibera di Consiglio.
Alle riserve è attribuito un valore pari a quello
risultante ai corrispondenti valori dello stato
patrimoniale dell’esercizio precedente.
Come per il fondo di dotazione, le Riserve possono
essere alimentate mediante destinazione dei risultati
economici positivi di esercizio con delibera di Consiglio
in sede di approvazione del rendiconto di gestione.
54