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BIBLIOTECA DI DIRITTO CIVILE

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BIBLIOTECA DI DIRITTO CIVILE

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Direttore

Francesco RUniversità degli Studi di Verona

Comitato scientifico

Luigi BAlma Mater StudiorumUniversità di Bologna

Carlos CUniversidad Nacional Lomas De Zamora

Ignacio D LUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria

Gilda FUniversità degli Studi di Genova

Gábor HUniversità “Eötvös Loránd” di Budapest

Hugues FUniversité Jean Moulin Lyon

Ignacío G DUniversidad de Cordoba

Carlos LUniversidad Nacionalde Educación a Distancia de Madrid

Gaspare Poerio LUniversità degli Studi del Sannio

Francesco MUniversità degli Studi Roma Tre

Pietro SUniversità degli Studi di Siena

Stefano TUniversità degli Studi di Verona

Virginia ZUniversità degli Studi di Salerno

Alessio ZUniversità degli Studi di Verona

Comitato redazionale

Alessandra CUniversità degli Studi di Verona

Fátima Y VUniversidad Nacionalde Educación a Distancia de Madrid

Fernanda M SUniversidad Nacionalde Educación a Distancia de Madrid

Araceli D VUniversidad Nacionalde Educación a Distancia de Madrid

Giorgia Anna PUniversità degli Studi di Verona

Maria Margherita PUniversità degli Studi di Verona

Giulia CUniversità degli Studi di Verona

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Direttore

Francesco RUniversità degli Studi di Verona

Comitato scientifico

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Ignacio D LUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria

Gilda FUniversità degli Studi di Genova

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Ignacío G DUniversidad de Cordoba

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Alessandra CUniversità degli Studi di Verona

Fátima Y VUniversidad Nacionalde Educación a Distancia de Madrid

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Giorgia Anna PUniversità degli Studi di Verona

Maria Margherita PUniversità degli Studi di Verona

Giulia CUniversità degli Studi di Verona

BIBLIOTECA DI DIRITTO CIVILE

Sono passati ormai quasi cinquanta anni da quando, in dottrina, si proponeva una« lettura del codice civile alla luce della Costituzione ». Da allora, coerentementealla sua storia, il diritto civile ha conosciuto momenti di grossi cambiamenti e, an-che sulla spinta delle trasformazioni politiche, economiche e sociali, da complessonormativo prevalentemente fondato sull’autorità del potere legislativo interno, si èmodificato in complesso normativo, per dir così, anche etero–formato, assumendosempre più le connotazioni di un « diritto civile europeo ». La Collana, nel tentativodi offrire un quadro sempre più attuale del diritto civile, mira a inserirsi in questopanorama.

La valutazione dei volumi inviati per la pubblicazione nella Collana “Biblioteca di dirittocivile” è affidata, in forma anonima, a due membri del Comitato scientifico. La valutazionepuò essere: positiva; positiva, ma condizionata alla necessità di apportare revisioni o modi-fiche; negativa. Qualora dalle valutazioni emerga un giudizio positivo, ma condizionatoa revisione o modifica anche da parte di uno soltanto dei revisori, il Comitato scientificoconsente la pubblicazione a condizione che sia eseguito l’adeguamento. La verifica del-l’adeguamento è affidata al Direttore. Il Comitato scientifico può decidere di pubblicaredirettamente volumi provenienti da studiosi, anche stranieri, di comprovata esperienza eprestigio tali da essere, di per sé, motivo di lustro per la Collana.

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Francesco Ruscello

Intervento pubblico e decadenzadalla responsabilità genitoriale

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Copyright © MMXVIAracne editrice int.le S.r.l.

[email protected]

via Quarto Negroni, Ariccia (RM)

()

----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: febbraio

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Ai miei figli

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… padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno

Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov

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Indice

CAPITOLO IAutonomia familiare e intervento pubblico

13 1.1. Intervento del giudice e autonomia della famiglia, p. 1 – 1.2. Intervento del giudice, accordo e «privatizzazione» dei rapporti fami-liari, p. – 1.3. Il disaccordo fra genitori, p. 2 – 1.4. Responsabilità genitoriale, modalità di concretizzazione dell’intervento del giudice e ambiti operativi delle forme di controllo, p. – 1.5. I «minori a ri-schio» e le modalità dell’intervento, p. 3 – 1.6. L’intervento dei ser-vizi sociali a tutela dei minori, p. 4 – 1.7. Le segnalazioni, p. – 1.8. Gli interventi ex art. 403 c.c., p. 5 .

CAPITOLO IIDecadenza dalla responsabilità genitoriale,

«gravità del pregiudizio» e «colpa»

65 2.1 Decadenza dalla responsabilità genitoriale e pluralità di interventi sulle modalità di esercizio, p. 6 – 2.2. Contenuto dell’art. 330 c.c. e sua evoluzione storica, p. – 2.3. La decadenza come sanzione a ca-rico del genitore o provvedimento nell’interesse del minore, p. 7 – 2.4. La gravità del comportamento, p. 8 – 2.5. Pregiudizio e colpa del genitore, p. – 2.6. Natura degli interessi pregiudicati, p. 95.

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CAPITOLO IIIComportamento, pregiudizio e

decadenza dalla responsabilità genitoriale

95 3.1. Comportamenti pregiudizievoli ed esercizio dei doveri genitoriali, p. 9 – 3.2. Contenuto del comportamento: la violazione e la trascura-tezza dei doveri genitoriali, p. 10 – 3.3. L’abuso dei poteri genitoria-li, p. 10 – 3.4. Contenuto dell’abuso, p. 116

CAPITOLO IVEffetti della decadenza dalla responsabilità genitoriale

127 4.1. Effetti della decadenza, p. 12 – 4.2. L’allontanamento dalla residenza familiare, p. 13 – 4.3. La perdita del diritto agli alimenti, p. 14 – 4.4. L’indegnità a succedere, p. 15 – 4.5. L’esclusione dalla successione, p. 169

179 Bibliografia

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Indice 10

CAPITOLO IIIComportamento, pregiudizio e

decadenza dalla responsabilità genitoriale

97 3.1. Comportamenti pregiudizievoli ed esercizio dei doveri genitoriali, p. 97 – 3.2. Contenuto del comportamento: la violazione e la trascura-tezza dei doveri genitoriali, p. 102 – 3.3. L’abuso dei poteri genitoria-li, p. 107 – 3.4. Contenuto dell’abuso, p. 114

CAPITOLO IVEffetti della decadenza dalla responsabilità genitoriale

125 4.1. Effetti della decadenza, p. 125 – 4.2. L’allontanamento dalla residenza familiare, p. 131 – 4.3. La perdita del diritto agli alimenti, p. 146 – 4.4. L’indegnità a succedere, p. 156 – 4.5. L’esclusione dalla successione, p. 167

177 Bibliografia

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Capitolo I

Autonomia della famiglia e intervento pubblico

1.1. Intervento del giudice e autonomia della famiglia

Nel complesso rapporto genitori-figli si innesta, come funzione qua-lificante, una finalità protettiva e promozionale della prole alla quale, per il riconoscimento di sempre maggiori diritti e spazi di tutela attri-buiti ai figli1, corrisponde un altrettanto sempre maggiore apparato di controlli pubblici in relazione al corretto svolgimento dei compiti ge-nitoriali. Sono compiti, questi ultimi, che oggi, con una formula mu-tuata – si potrebbe anche dire – acriticamente dalla legislazione euro-pea2, sono qualificati in termini non più di «potestà», ma di «responsa-bilità genitoriale»3. Si affidano, così, a particolari organi, giurisdizio-

1 Un’ultima testimonianza può essere rintracciata, per esempio, nelle modifiche alle quali sono stati sottoposti gli artt. 315 ss. c.c. a seguito della riforma sullo status filiationis intervenuto con la l. 10 dicembre 2012, n. 219, e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, e alle «nuove» situazioni di «diritto» riconosciute ai figli (v., in parti-colare, l’art. 315-bis c.c., espressamente titolato «Diritti e doveri dei figli»).

2 Sia consentito rinviare a F. RUSCELLO, Potestà dei genitori versus responsabilità, in http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/convpersona_ruscello_potesta.pdf.

3 «Nel sistema del diritto privato» – sottolinea P. ZATTI, Rapporto educativo e in-tervento del giudice, in M. DE CRISTOFARO e A. BELVEDERE (a cura di), L’auto-nomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980, p. 189 – «una stretta relazio-ne unisce la tutela del minore ai limiti della potestà parentale e quindi all’intervento del giudice; in tal modo, ogni nuova affermazione di libertà, privatezza, capacità del minore può essere tradotta in un’altra, che restringe il potere dei genitori, può risol-versi, in definitiva, nella previsione di un più incisivo impiego di quegli strumenti di

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Capitolo I 12

nali e amministrativi, poteri di intervento che, non di rado, rischiano di invadere l’autonomia dall’ordinamento riservata alla comunità fami-liare, intesa nel suo essere formazione sociale «naturale» (art. 29 cost.) strumentalmente predisposta alla realizzazione della personalità di tut-ti i suoi membri. Questa rilevata funzione strumentale funge bensì da limite e finalità dell’intervento, ma, racchiusa molto spesso in farragi-nosi meccanismi burocratici, a un tempo rischia paradossalmente di paralizzare – talvolta, anche per un uso improprio degli strumenti nor-mativi – il corretto svolgimento della personalità di chi si vorrebbe tu-telare4.

Il compito di quanti sono deputati al controllo è indubbiamente delicato: per la collaborazione che si richiede fra organi, giurisdizio-nali e amministrativi, con esperienze, formazioni e competenze di-verse5; per la materia, fondamentalmente sorretta da rapporti umani caratterizzati da affetti del tutto particolari; per i soggetti coinvolti, in quanto «titolari» di quell’affetto, da quell’affetto condizionati e, se si tiene conto della loro condizione di minore età o, comunque, di

controllo giudiziale che il codice civile disciplina nel titolo “Della potestà dei geni-tori”».

4 V. anche, infra, testo e note. 5 Sul punto v., fra gli altri, P. VERCELLONE, La collaborazione fra servizi e giu-

dici nel processo civile di famiglia e dei minori, in Minorigiustizia, 1999, n. 4, p. 11 ss.; ID., La rete di protezione dei minorenni in difficoltà, in L. LENTI (a cura di), Tu-tela civile del minore e diritto sociale della famiglia2, in Trattato di diritto di fami-glia diretto da P. Zatti, II, Milano, 2012, p. 17 ss.; F. MAZZA GALANTI, Esperienze e prospettive di un lavoro integrato fra servizi e giustizia, in Minorigiustizia, 1999, n. 4, p. 35 ss.; G. GARENA, Giudici e operatori sociosanitari tra competenze e limiti nell’intervento di protezione dei minori, in Minorigiustizia, 1999, n. 4, p. 49 ss.; B. AVANZINI BARBERO, Giustizia minorile e servizi sociali, Milano, 2003, passim; non-ché, più di recente, M. DELLAVALLE e J. LONG, La cooperazione fra servizio sociale e giudici in un processo giusto, in Minorigiustizia, 2009, n. 2, p. 179 ss., dove anche ulteriori indicazioni. Pone in rilevo che «Negli anni si è venuta a creare una crescen-te sovrapposizione tra gli ambiti di intervento del giudice minorile e dell’Ente pub-blico, spesso con conseguente confusione e difficoltà di definizione delle rispettive funzioni», M. G. DOMANICO, Ruolo dei servizi e processo. Tutela, responsabilità e difesa tecnica, in http://www.formazionesocialeclinica.it/wp-content/uploads/2013/ 11/ArticoliRuolo-dei-servizi-e-processo.pdf, p. 3.

14 Intervento pubblico e decadenza dalla responsabilità genitoriale

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Capitolo I 12

nali e amministrativi, poteri di intervento che, non di rado, rischiano di invadere l’autonomia dall’ordinamento riservata alla comunità fami-liare, intesa nel suo essere formazione sociale «naturale» (art. 29 cost.) strumentalmente predisposta alla realizzazione della personalità di tut-ti i suoi membri. Questa rilevata funzione strumentale funge bensì da limite e finalità dell’intervento, ma, racchiusa molto spesso in farragi-nosi meccanismi burocratici, a un tempo rischia paradossalmente di paralizzare – talvolta, anche per un uso improprio degli strumenti nor-mativi – il corretto svolgimento della personalità di chi si vorrebbe tu-telare4.

Il compito di quanti sono deputati al controllo è indubbiamente delicato: per la collaborazione che si richiede fra organi, giurisdizio-nali e amministrativi, con esperienze, formazioni e competenze di-verse5; per la materia, fondamentalmente sorretta da rapporti umani caratterizzati da affetti del tutto particolari; per i soggetti coinvolti, in quanto «titolari» di quell’affetto, da quell’affetto condizionati e, se si tiene conto della loro condizione di minore età o, comunque, di

controllo giudiziale che il codice civile disciplina nel titolo “Della potestà dei geni-tori”».

4 V. anche, infra, testo e note. 5 Sul punto v., fra gli altri, P. VERCELLONE, La collaborazione fra servizi e giu-

dici nel processo civile di famiglia e dei minori, in Minorigiustizia, 1999, n. 4, p. 11 ss.; ID., La rete di protezione dei minorenni in difficoltà, in L. LENTI (a cura di), Tu-tela civile del minore e diritto sociale della famiglia2, in Trattato di diritto di fami-glia diretto da P. Zatti, II, Milano, 2012, p. 17 ss.; F. MAZZA GALANTI, Esperienze e prospettive di un lavoro integrato fra servizi e giustizia, in Minorigiustizia, 1999, n. 4, p. 35 ss.; G. GARENA, Giudici e operatori sociosanitari tra competenze e limiti nell’intervento di protezione dei minori, in Minorigiustizia, 1999, n. 4, p. 49 ss.; B. AVANZINI BARBERO, Giustizia minorile e servizi sociali, Milano, 2003, passim; non-ché, più di recente, M. DELLAVALLE e J. LONG, La cooperazione fra servizio sociale e giudici in un processo giusto, in Minorigiustizia, 2009, n. 2, p. 179 ss., dove anche ulteriori indicazioni. Pone in rilevo che «Negli anni si è venuta a creare una crescen-te sovrapposizione tra gli ambiti di intervento del giudice minorile e dell’Ente pub-blico, spesso con conseguente confusione e difficoltà di definizione delle rispettive funzioni», M. G. DOMANICO, Ruolo dei servizi e processo. Tutela, responsabilità e difesa tecnica, in http://www.formazionesocialeclinica.it/wp-content/uploads/2013/ 11/ArticoliRuolo-dei-servizi-e-processo.pdf, p. 3.

Autonomia della famiglia e intervento pubblico 13

debolezza, meritevoli di una attenzione specifica per essere soggetti ancora in formazione6.

La competenza e la specializzazione, accanto alla sensibilità, che si richiedono ai giudici e agli operatori sociali coinvolti nelle materie fa-miliari e, nello specifico, nel «controllo» sul corretto andamento del rapporto genitori-figli è, dunque, affatto particolare. Competenza e sensibilità che corrispondono a una aspettativa comune, «che i giudici dei minorenni e della famiglia possiedano una cultura e delle attitudini qualificate per il loro lavoro: una cultura che oltre a essere di tipo giu-ridico sommi altre conoscenze; e una attitudine alla comprensione e alla relazione che non somigli al burocratismo freddo di routine di al-cuni magistrati incontrati da coppie che vogliono adottare o da coniugi che si separano»7.

Ciò nonostante, nel nostro ordinamento processuale civile, manca un «giudice della famiglia». Questa mancanza, che, con ogni probabi-

6 Con la sempre maggiore attuazione dei principi costituzionali nell’ambito del rapporto genitori-figli, muta anche la qualità dell’intervento giudiziario: è quanto ri-leva, in particolare M. DOGLIOTTI, Il minore e il giudice. Sviluppo storico e incerte prospettive future, in Rass. dir. civ., 1983, p. 336, secondo il quale «Si ipotizza […] un giudice di tipo nuovo, non “vendicatore” di una società offesa dal reato, né im-parziale regolatore di conflitti, ma deliberatamente “diverso” e “parziale”, nello svol-gimento di un “servizio” attivo e dinamico a difesa del minore, volto a ricercare un rapporto diretto e personale con le parti e sempre nuove e più efficaci forme di ini-ziativa, promotore e garante dei diritti del fanciullo» (ivi, p. 336 s.).

7 P. PAZÈ, Postfazione, in P. SERRA, Il giudice onorario minorile, Milano, 2006, p. 137, al quale si rinvia per l’ampia problematica accennata nel testo (ivi, p. 137 ss.). Opportunamente P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, p. 951, sottolinea che, al fine di rendere proficuo il dialogo fra il giudice e i soggetti chiamati a colla-borare con lui, «il giudice deve essere fornito di una particolare professionalità che non sia soltanto specializzazione tecnico-formale, ma si sostanzi in una valida attitu-dine a cogliere l’universo minore-società». Altrettanto opportunamente, rileva M.DOGLIOTTI, Soppressione del tribunale per i minorenni?, cit., p. 323 ss., che, spe-cialmente negli anni passati, « il giudice del tribunale ordinario appare in vario mo-do prigioniero dei formalismi e delle lungaggini del procedimento, e per di più senza specializzazione […] e così egli finisce per trattare le controversie in materia fami-liare non molto diversamente da come tratterebbe ... cause di proprietà o di contratti: limitazioni dell’attività istruttoria a quanto richiesto dalle parti, scarso (od ine-sistente) rapporto diretto con esse, eccessiva attenzione alla forma, limitata propen-sione alla difesa dell’interesse del minore, ecc.» (ivi, p. 324).

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Capitolo I 14

lità, si potrebbe anche comprendere per la complessità stessa del feno-meno familiare8, certamente non si può giustificare quando si passi a considerare la cervellotica distribuzione di competenze fra i diversi or-gani giudiziari9; una distribuzione – va pur detto – che, non di rado, consente anche artificiose azioni allo scopo di aggirare esiti negativi su domande precedentemente proposte10. Pur essendo presenti, nelle diverse strutture giudiziarie, sezioni specializzate, si tratta, tuttavia, di sezioni che, per funzioni e ufficio, fanno capo al tribunale ordinario e, come tali, sono competenti per le materie che la normativa demanda a questo organo. È vero, infatti, che nelle materie riguardanti la famiglia (e le persone) sono chiamati a decidere organi diversi e altrettanto di-versamente composti: il tribunale ordinario, il tribunale per i minoren-ni e il giudice tutelare11, ciascuno con competenze specifiche12.

8 Lo rilevano criticamente, in particolare, M. DOGLIOTTI e A. FIGONE, Famiglia, Costituzione, giudici e procedimenti, in M. R. SPALLAROSSA (a cura di), Famiglia e servizi. Il minore, la famiglia e le dinamiche giudiziarie2, Milano, 2008 , p. 27 s.

9 In critica al sistema di riparto delle competenze v., per tutti, F. TOMMASEO, Giustizia minorile: ancora un’sclusiva pronuncia della Consulta sulla disciplina della competenza in materia di filiazione naturale, in Fam. e dir., 2010, p. 222 ss. (in nota a Corte cost., 6 novembre 2009, n. 286, ivi, p. 221 s.), secondo il quale, anzi, «è improrogabile un intervento chiarificatore del legislatore, un intervento non limi-tato a dare interpretazione autentica a un complesso di norme il cui dettato continua a prestarsi a letture confliggenti, ma tale da realizzare una riforma radicale della giu-stizia minorile così spesso preannunciata ma di cui ancora non si intravede una sicu-ra attuazione» (ivi, p. 223).

10 Per alcune significative esemplificazioni v., in particolare, P. VERCELLONE, Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, in G. COLLURA, L. LENTI e M. MANTOVANI (a cura di), La filiazione2, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, II, Milano, 2012, p. 1307.

11 A questi, ovviamente, si devono aggiungere, in seconda istanza, la Corte d’Appello per i minorenni, la Corte d’Appello ordinaria e la procura generale presso la Corte d’Appello.

12 Per un sintetico quadro delle competenze riconosciute ai diversi organi giudi-ziari, ma significativo della caotica relativa distribuzione, v., fra gli altri, M. DO-GLIOTTI e A. FIGONE, Famiglia, Costituzione, giudici e procedimenti, cit., p. 29 ss.; B. DE FILIPPIS, Il diritto di famiglia, Padova, 2011, p. 542 ss., dove anche riferimenti di giurisprudenza; F. RUSCELLO, Compendio di diritto di famiglia, Padova, 2014, p. 156 ss.; nonché, con specifico riferimento ai provvedimenti che riguardano i mino-renni, P. VERCELLONE, Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, cit., p. 1299 ss., dove anche ulteriori riferimenti.

16 Intervento pubblico e decadenza dalla responsabilità genitoriale