Beni Personali e Acquisto Immobili (Fam. Dir., 2010) di Valerio Sangiovanni

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    Opinioni

    Regime patrimoniale

    Comunione legale

    Beni personali e acquistodi immobili dopo il matrimoniodi Valerio Sangiovanni

    Lart. 179, comma 2, c.c. costituisce una delle disposizioni di pi controversa interpretazione dellintero di-ritto di famiglia. In questo articolo si relaziona sulle diverse posizioni assunte al riguardo da giurisprudenza edottrina, cercando di proporre soluzioni interpretative ragionevoli, le pi vicine possibili alla lettera nonch al-la ratiodella disposizione.

    1. Comunione legale e beni personali

    La legge prevede che lacquisto di beni immobili, odi beni mobili elencati nellarticolo 2683, effettuatodopo il matrimonio, escluso dalla comunione, aisensi delle lettere c), d) edf) del precedente comma,quando tale esclusione risulti dallatto di acquisto sedi esso sia stato parte anche laltro coniuge (art.179, comma 2, c.c.). Questa disposizione, che nonbrilla certo per chiarezza, ha dato adito a diverse in-terpretazioni giurisprudenziali e dottrinali. In questo

    articolo si analizza tale norma, collocandola nel suocorretto contesto sistematico, e si cerca di interpre-tarla nel modo pi possibile conforme alla lettera eal senso della regola.Bisogna premettere che, nel nostro ordinamento,il regime di comunione legale strutturato su diun doppio binario (1). Da un lato la legge identi-fica espressamente i beni che rientrano nella co-munione: costituiscono oggetto della comunio-ne: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insie-me o separatamente durante il matrimonio, adesclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i

    frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, per-cepiti e non consumati allo scioglimento della co-munione; c) i proventi dellattivit separata diciascuno dei coniugi se, allo scioglimento dellacomunione, non siano stati consumati; d) leaziende gestite da entrambi i coniugi e costituitedopo il matrimonio (art. 177 c.c.). Dallaltro la-to il legislatore identifica, sempre in modo espli-cito, quali beni sono esclusi dalla comunione (art.179 c.c.).La distinzione operata dalla legge fra i beni in co-munione e i beni personali alquanto rigida. Tan-

    to vero che lunico modo per evitare che un ac-

    quisto ricada nel regime di comunione legale quello di modificare previamente il regime patri-moniale sussistente fra i coniugi. La Corte di cassa-zione ha difatti stabilito che i coniugi in regime dicomunione legale, al fine di effettuare lacquistoanche di un solo bene in regime di separazione (ta-le essendo leventuale acquisizione in comunioneordinaria, che esige un regime di separazione), so-no tenuti a previamente stipulare una convenzionematrimoniale (2) derogatoria del loro regime ordi-nario, ai sensi dellart. 162 c.c., sottoponendola al-la specifica pubblicit per essa prevista, non essen-do al riguardo viceversa sufficiente una pi o menoesplicita indicazione contenuta nellatto di acqui-sto, posto che questo non viene sottoposto allapubblicit delle convenzioni matrimoniali, le qualisolo conferiscono certezza in ordine al tipo di regi-me patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipula-ti dai coniugi (3). Analoga la soluzione cui eragiunta la medesima Corte di cassazione un annoprima: nella pendenza del regime di comunione le-gale, il coniuge non pu rinunciare alla compro-priet di singoli beni acquistati durante il matrimo-nio (e non appartenenti alle categorie elencatenellart. 179, comma 1, c.c.), salvo che sia previa-mente o contestualmente mutato, nelle debite for-

    Note:

    (1) In materia di comunione legale cfr. i recenti contributi di F. Fa-rolfi, Litisconsorzio necessario nellazione revocatoria su beni ac-quistati in regime di comunione legale tra coniugi, in questa Rivi-sta, 2009, 1105 ss.; M. Paladini, La comunione legale comepropriet solidale: le conseguenze sistematiche e applicative,in questa Rivista, 2008, 685 ss.

    (2) In tema di convenzione matrimoniale v., fra i tanti, M. Do-gliotti, Le convenzioni matrimoniali, in Giur. mer., 1991, 187 ss.

    (3) Cass., 24 febbraio 2004, n. 3647.

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    Regime patrimoniale

    me di legge e nel suo complesso, il regime patrimo-niale della famiglia (4).Lart. 179, comma 2, c.c. elenca i beni personali. Se-gnatamente, non costituiscono oggetto della comu-

    nione e sono beni personali del coniuge: a) i beni dicui prima del matrimonio il coniuge era proprietarioo rispetto ai quali era titolare di un altro diritto rea-le di godimento; b) i beni acquisiti successivamenteal matrimonio per effetto di donazione o successio-ne, quando nellatto di liberalit o nel testamentonon specificato che essi sono attribuiti alla comu-nione; c) i beni di uso strettamente personale di cia-scun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servo-no allesercizio della professione del coniuge, trannequelli destinati alla conduzione di unazienda facen-te parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo

    di risarcimento del danno nonch la pensione atti-nente alla perdita parziale o totale della capacit la-vorativa;f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferi-mento dei beni personali sopraelencati o col loroscambio, purch ci sia espressamente dichiarato al-latto dellacquisto (art. 179, comma 1, c.c.).

    Nulla vieta alle parti di ampliare loggetto della co-munione legale, facendovi rientrare alcuni dei benipersonali. Tuttavia, per espresso divieto di legge(art. 210, comma 2, c.c.), i beni di cui allart. 179,comma 1, lett. c, d ed e, c.c. non possono essere com-presi nella comunione convenzionale.

    2. Le singole categorie di beni personali(art. 179, comma 1, c.c.)

    Volendo ora passare brevemente in rassegna i beniconsiderati personali dalla legge, si tratta anzituttodei beni di cui prima del matrimonio il coniuge eraproprietario (art. 179, comma 1, lett. a, c.c.). Secon-do la ratio del legislatore, nella comunione devonorientrare solo i beni che sono il risultato dello sforzocomune di ambedue i coniugi durante il matrimo-nio. Ci non avviene per i beni di cui uno dei co-niugi era proprietario prima del matrimonio.

    La seconda categoria di beni esclusi dalla comunio-ne quella dei beni acquisiti successivamente al ma-trimonio per effetto di donazione o successione (art.179, comma 1, lett. b, c.c). Rispetto alla previsionedella lett. a, qui si tratta di beni acquisiti dopo il ma-trimonio (e non prima di esso). I due meccanismi alquale il legislatore si riferisce sono la donazione e lasuccessione. Per quanto riguarda la donazione, sivuole far prevalere lelemento personale: chi effet-tua la donazione vuole arricchire il soggetto neicui confronti la compie e non ambedue i coniugi.Un discorso analogo vale per lacquisto per causa di

    successione: anche in questo caso la disposizione

    viene effettuata a beneficio di uno specifico coniu-ge, e non di entrambi. Il legislatore tuttavia, oppor-tunamente, prevede la possibilit che latto di libe-ralit o il testamento specifichino che i beni sono

    attribuiti alla comunione. Anche nel caso di dona-zione e successione (come nel caso di cui alla lett.a), laltro coniuge non contribuisce in alcun modoallacquisto e - anche per tale ragione - il legislatoreesclude il regime di comunione legale.La terza categoria di beni aventi natura personalesono quelli di uso strettamente personale di ciascunconiuge e i loro accessori (art. 179, comma 1, lett. c,c.c.). In questo caso la natura stessa dei beni chesconsiglia di farli ricadere in comunione. A ci si ag-giunga che lassegnazione alla comunione di tali be-ni significherebbe limitare in modo eccessivo il di-

    ritto del coniuge interessato ad autodeterminarsi e aesprimere la propria personalit. Il caso tipico di be-ni strettamente personali quello dei capi di abbi-gliamento. Al riguardo non sussiste alcun dubbio,non potendo tali oggetti essere utilizzati dallaltroconiuge. Vi sono per dei beni che potrebbero teori-camente essere utilizzati da ambedue i coniugi, ma -di fatto - vengono utilizzati da uno solo di essi. Se-condo uninterpretazione anche tali beni sarebberodi uso strettamente personale e non potrebbero rica-dere nella comunione. La giurisprudenza tende adaccedere a questa tesi e considera di uso strettamen-

    te personale anche i beni che potrebbero, astratta-mente, essere utilizzati da ambedue i coniugi, ma - difatto - vengono utilizzati da uno solo di essi.Il quarto gruppo di beni personali sono quelli cheservono allesercizio della professione del coniuge(art. 179, comma 1, lett. d, c.c.). La ratio di questadisposizione risiede nel favore del legislatore per lapossibilit dei coniugi di esercitare in piena libertlattivit lavorativa. Da un lato lesercizio di unaprofessione costituisce un mezzo importante per le-strinsecazione della personalit. Sotto un profilomacro-economico, il lavoro crea ricchezza e la ri-

    caduta in comunione dei beni destinati alla profes-sione potrebbe rivelarsi contraria (non solo allinte-resse del coniuge, ma anche) allo sviluppo dellinte-ra economia. Si pensi al fatto che, laddove i benifunzionali alla professione cadessero in comunione,si porrebbero significati problemi nella gestione de-gli stessi che potrebbero rendere pi difficile, se nonaddirittura - in casi estremi - arrivare a impedire, lo

    Nota:

    (4) Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Giur. it., 2004, 281 ss.,con nota di P. Cerolini; in Giust. civ., 2003, I, 2107 ss., con nota

    di M. Finocchiaro.

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    svolgimento della professione. Per tacere poi delleconseguenze negative che si verificherebbero in ca-so di scioglimento della comunione. A livello inter-pretativo sussiste incertezza sul significato delle-

    spressione professione utilizzata dal legislatore nel-la disposizione in esame. A me pare che tale terminedebba essere inteso quale attivit lavorativa insenso lato, vuoi sotto forma di lavoro autonomovuoi sotto forma di lavoro dipendente. Uninterpre-tazione maggiormente letterale, nel senso che sareb-bero interessati dalla disposizione solo coloro cheesercitano una professione (appunto, i professioni-sti in senso stretto), produrrebbe leffetto di esclu-dere la stragrande maggioranza dei lavoratori; e pro-babilmente questo non era il risultato perseguito dallegislatore. Bisogna tuttavia riflettere che la disposi-

    zione si occupa dei beni che servono alla professionee, nel caso di lavoratori dipendenti, tali beni nonesistono: nel caso di lavoro dipendente, difatti, i be-ni vengono messi a disposizione dal datore di lavoro.Anche il prevalere dellinterpretazione pi letteralenon dovrebbe dunque avere conseguenze pratiche digrande rilievo (5).La quinta categoria di beni personali costituita daquelli ottenuti a titolo di risarcimento del dannononch la pensione attinente alla perdita parziale ototale della capacit lavorativa (art. 179, comma 1,lett. e, c.c.). I beni ottenuti a titolo di risarcimento

    del danno vanno a ristorare direttamente il coniugeche ha subito il nocumento; non si tratta di fruttidellattivit svolta dai coniugi durante il matrimo-nio. Nellipotesi poi della pensione attinente allaperdita della capacit lavorativa, la legge preoccu-pata rispetto al rischio che linteressato - mettendoin comunione la pensione con laltro coniuge - sitrovi in una situazione di eccessiva debolezza econo-mica, alla quale non pu sopperire lavorando, essen-do - appunto - incapace a farlo.

    3. I beni personali per surrogazione

    (art. 179, comma 1, lett.f, c.c.)

    Merita un esame separato la sesta e ultima categoriadi beni qualificati come personali dalla legge. Sitratta dei beni acquisiti con il prezzo del trasferi-mento dei beni personali sopraelencati o col loroscambio, purch ci sia espressamente dichiarato al-latto dellacquisto (art. 179, comma 1, lett.f, c.c.).A questa fattispecie ci si riferisce usualmente indi-candoli come beni personali per surrogazione, nelsenso che al bene personale originario se ne sostitui-sce (surroga) un altro che mantiene la medesimanatura personale.

    La ratio di questa disposizione di consentire che i

    beni personali possano essere liberamente trasferiti esostituiti con altri, in unoccasione unica (al beneAlfa si sostituisce il bene Beta) oppure anche pivolte (al bene Alfa si sostituisce il bene Beta e poi, a

    seguito di un ulteriore operazione di trasferimento, ilbene Gamma). La norma serve, da un lato, a garan-tire la libert di autodeterminazione economica delconiuge titolare unico di certi beni. Del resto qua-si superfluo ricordare che il proprietario ha diritto didisporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art.832 c.c.). La disposizione sottende peraltro unesi-genza di tutela non solo del singolo coniuge, ma an-che del buon funzionamento delleconomia nel suocomplesso. Il coniuge che teme che i proventi dellavendita di beni personali ricadano in comunionepotrebbe essere indotto a non vendere tali beni, de-

    terminando un fenomeno di cristallizzazione dellerisorse, nocivo al sistema economico. Dunque, da unpunto di vista macro-economico - al fine di incenti-vare la circolazione dei beni - si deve assicurare cheil soggetto titolare di un bene continui a rimaneretale anche se lo sostituisce con un altro.Si rifletta sul fatto che i beni personali elencati nel-lart. 179, comma 1, lett. da a ad e, c.c. vengono ac-quisiti dal coniuge in un dato momento. Si pensi alcaso di un immobile di cui uno dei coniugi era pro-prietario prima del matrimonio (lett. a). Se, succes-sivamente al matrimonio, tale bene viene venduto,

    il prezzo ottenuto di spettanza e nella libera dispo-nibilit del coniuge interessato. Tuttavia gli acquistiche il coniuge dovesse fare con il ricavato della ven-dita, ricadrebbero - secondo la regola generale (art.177, comma 1, lett. a, c.c.) - nella comunione. Perevitare questo risultato (che appare ingiusto inquanto pregiudica la posizione di uno dei coniugi), illegislatore fissa uneccezione, stabilendo che gli ac-quisti fatti con il prezzo del trasferimento non rica-dono in comunione. A ben vedere, tecnicamentenon si tratta nemmeno di un incremento patrimo-niale, ma di una nuova composizione del patrimonio

    personale di un coniuge (il quale potrebbe, ad esem-pio, vendere labitazione di propriet personale sitanella citt Alfa per comprarne unaltra nella cittBeta in cui si trasferito) (6).

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    Regime patrimoniale

    Note:

    (5) Unaltra questione interpretativa dubbia se i beni che ser-vono alla professione siano quelli effettivamente usati oppurequelli che possono essere utilizzati per la medesima. Vi possonocio essere dei beni teoricamente usabili per la professione (sipensi a uno studio) che, per, non vengono utilizzati a tal fine.Secondo lopinione prevalente, decisiva leffettiva utilizzazionedel bene per la professione.

    (6) C. Rimini, Commento allart. 179, in Commentario breve al di-

    ritto della famiglia(a cura di A. Zaccaria), Padova, 2008, 479.

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    Il meccanismo previsto dallart. 179, comma 1, lett.f, c.c. si compone di due passaggi: dapprima un certobene viene venduto (le legge dice, letteralmente,trasferito), poi - con il ricavato - viene acquistato

    un altro bene.Brevemente qualche parola sul primo passaggio.La vendita del bene personale, trattandosi appun-to di un bene personale del coniuge, pu essere li-beramente effettuata dal medesimo. Inoltre il rica-vato (in danaro) della vendita di esclusiva perti-nenza del coniuge interessato. In questo senso si espressa la Corte di cassazione, secondo la quale -in tema di comunione legale fra coniugi - il dana-ro ottenuto a titolo di prezzo per lalienazione diun bene personale rimane nella esclusiva disponi-bilit del coniuge alienante anche quando esso

    venga dal medesimo accantonato sotto forma dideposito bancario sul proprio conto corrente, dalmomento che non configurabile come un acqui-sto nel senso indicato dallart. 177, comma 1, lett.a, c.c., cio come unoperazione finalizzata a deter-minare un mutamento effettivo nellassetto patri-moniale del depositante (7). Pertanto il coniuge,conclude la Cassazione, pu utilizzare le sommeaccantonate sul di lui conto corrente, provenientidallalienazione di un bene personale, ai fini dellasurrogazione reale di cui allart. 179, comma 1,lett.f, c.c.

    Il secondo passaggio la surrogazione in sensostretto: con il ricavato della vendita il coniuge com-pra un nuovo bene, che surroga il bene personaleoriginario (si noti che fra la vendita del primo benee lacquisto del secondo pu intercorrere anche unlungo lasso di tempo). La legge contiene una speci-ficazione, stabilendo che nellatto di acquisto debbaessere espressamente dichiarato che il bene com-prato con il ricavato della vendita di beni personali.Dal momento che, secondo la regola generale del-lart. 177, comma 1, lett. a, c.c., gli acquisti effettua-ti durante il matrimonio ricadono automaticamente

    in comunione, il legislatore esige che lorigine per-sonale dei fondi sia dichiarata espressamente allattodi acquisto, per escludere tale effetto.In merito alla forma della dichiarazione resa dallac-quirente, la legge non prescrive requisiti particolari.Teoricamente la dichiarazione potrebbe pertanto es-sere resa anche in forma orale. Per ragioni probato-rie per ovviamente preferibile che la dichiarazio-ne venga resa in forma scritta (8).In merito al contenuto di tale dichiarazione la leggeesige che essa sia espressa. Ne consegue loneredindicare nellatto lorigine personale dei beni.

    Non dovrebbe invece essere necessario indicare

    esattamente quali sono i beni personali che sonostati venduti per procurarsi i mezzi con cui viene oracomprato il nuovo bene, anche se - per evitare suc-cessive difficolt probatorie - preferibile tale indi-

    cazione.La dichiarazione relativa alla personalit dellac-quisto deve qualificarsi come dichiarazione discienza. Il coniuge rende noto, nellatto di acquisto,che il danaro usato per lacquisto di origine perso-nale. Il problema, come per ogni dichiarazione discienza, che essa pu s corrispondere alla realtdelle cose, ma pu anche risultare falsa. Nel caso incui la dichiarazione corrisponda al vero, non si po-ne alcun particolare problema interpretativo: lac-quisto valido, stato effettuato con risorse perso-nali e - nella sostanza - si solo verificata una sur-

    rogazione del primo bene personale con un secondobene personale. I problemi sorgono quando la di-chiarazione non corrisponde al vero. In questa ipo-tesi lacquisto non pu considerarsi personale inquanto il coniuge che afferma il falso (dichiarandodi comprare il bene usando beni personali) utilizzain realt beni facenti parte della comunione e gliacquisti fatti dai coniugi in regime di comunione ri-cadono in comunione.Vi da chiedersi cosa succede se lacquisto viene ef-fettuato senza la dichiarazione richiesta dalla legge.Secondo lopinione prevalente, lassenza di tale di-chiarazione fa s che il bene non venga acquistato atitolo personale (e ricada invece in comunione) (9).La conseguenza di questa tesi sarebbe che, per il me-ro fatto di avere omesso una dichiarazione relativaalla provenienza personale, il bene acquistato ca-drebbe in comunione, con corrispondente automa-tico depauperamento di uno dei coniugi a beneficiodellaltro. Si noti che la dichiarazione potrebbe esse-re omessa anche solo per dimenticanza, distrazione oignoranza del coniuge, determinando effetti estre-mamente negativi per il suo patrimonio personale.A chi scrive pare pi equilibrata la soluzione per cui,

    Note:

    (7) Cass., 20 gennaio 2006, n. 1197.

    (8) Per un approfondimento delle questioni probatorie cfr. M. Se-sta, Titolarit e prova della propriet nel regime di separazionedei beni, in Familia, 2001, 871 ss.

    (9) In questo senso si espressa, ad esempio, Cass., 25 ottobre1996, n. 9307, in Giust. civ., 1997, I, 2887 ss., con nota di F. Pi-cardi. Secondo questa sentenza lart. 179, comma 2, c.c. impo-ne tassativamente, quando un coniuge intenda procedere allac-quisto di un bene immobile (o mobile registrato) come bene per-sonale e allacquisto partecipi laltro coniuge, linserimento nel-latto di acquisto di una dichiarazione bilaterale di esclusione dal-la comunione, se si vuole evitare linserimento in essa fin dallo-

    rigine.

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    in caso di mancata dichiarazione allatto di acquisto, vero che il bene ricade in comunione, ma semprepossibile provare il contrario. Se lacquisto statofatto senza tale dichiarazione, si presume che il bene

    ricada in comunione; rimane per ferma la possibi-lit di dimostrare il contrario. A tal fine il coniugedovr provare la provenienza personale delle risorseutilizzate per lacquisto. pertanto nella sostanza condivisibile il ragiona-mento svolto dalla Corte di cassazione in una re-cente sentenza (10). Da un lato la Cassazione ha af-fermato che, in tema di comunione legale dei co-niugi, la dichiarazione di cui onerato il coniugeacquirente, prevista dallart. 179, comma 1, lett. f,c.c., al fine di conseguire lesclusione dalla comu-nione dei beni acquistati con il trasferimento di be-

    ni strettamente personali, avendo natura ricogniti-va della sussistenza dei presupposti per lacquistopersonale, necessaria solo quando la natura del-lacquisto sia obiettivamente incerta, per non esse-re accertato che la provvista necessaria costituiscareinvestimento del prezzo di beni personali. Nellafattispecie, relativa al deposito di titoli in custodia eamministrazione che uno dei coniugi riteneva disua propriet esclusiva perch acquistati con dana-ro ricavato dalla vendita di beni personali, in assen-za della dichiarazione di cui allart. 179, comma 1,lett.f, c.c. la Corte di cassazione ha ritenuto che la

    cointestazione dei titoli anche allaltro coniuge e lasua partecipazione allatto di cointestazione costi-tuissero indici inequivoci della volont di metterein comune lacquisto, con conseguente appartenen-za dei titoli alla comunione. La Cassazione non sisofferma per su di un ulteriore aspetto, cui inve-ce opportuno fare riferimento: il caso in cui i benivengono acquistati non solo in assenza della dichia-razione di cui allart. 179, comma 1, lett. f, c.c. maanche in assenza di indici inequivoci della volontdi mettere in comune lacquisto. In questa ipotesimi pare debba operare solo una presunzione di rica-

    duta in comunione, con la possibilit per il coniugeinteressato di dimostrare il contrario (ossia la pro-venienza personale del danaro con cui stato effet-tuato lacquisto).

    4. Lart. 179, comma 2, c.c.

    Abbiamo appena visto quali beni vengono conside-rati dal legislatore come personali e non ricadentinella comunione. Abbiamo anche visto che lart.179, comma 1, lett. f, c.c. esige una dichiarazionedel coniuge e che sussiste incertezza in merito agliesatti effetti conseguenti allassenza di essa. Vedre-

    mo ora come anche lart. 179, comma 2, c.c. esiga

    una dichiarazione del coniuge, riproponendo pro-blemi simili a quelli comma 1.Anzitutto bene procedere a una limitazione del-lambito di applicazione dellart. 179, comma 2, c.c.

    in relazione alloggetto dellacquisto. La norma si ri-ferisce difatti solo ai beni immobili e ai mobili regi-strati. Agli altri beni non si applica la disposizione incommento. Sotto il profilo della ratio, evidenteche il legislatore - nellart. 179, comma 2, c.c. - det-ta una disciplina particolare per i beni che risultanoavere un valore particolarmente elevato. Nella pras-si, le controversie tendono a riguardare soprattuttogli immobili.Lart. 179, comma 2, c.c., al fine di escludere la rica-duta in comunione, esige che tale esclusione risultidallatto di acquisto se di esso sia parte anche laltro

    coniuge.Iniziando a esaminare questa frase, si deve anzituttorilevare che - per lacquisto di immobili - necessa-rio latto pubblico oppure la scrittura privata ai sen-si dellart. 1350 c.c. Nel contratto scritto dunquenecessario inserire la specificazione che il bene escluso dalla comunione.Ma il passaggio della legge che solleva i maggioriproblemi interpretativi quello secondo cui lacqui-sto escluso dalla comunione se di esso [cio del-latto di acquisto] sia stato parte anche laltro coniu-ge.

    Va subito premesso che il coniuge non parte insenso tecnico dellatto; il secondo coniuge non di-fatti lacquirente dellimmobile, ma solo una perso-na che presenzia a un atto compiuto fra altri sog-getti (laltro coniuge come acquirente e un terzo co-me venditore).Che il coniuge non acquirente non sia parte del-latto risulta anche esaminando le altre disposizioniche regolano la materia. Ai sensi dellart. 177, com-ma 1, lett. a, c.c. gli acquisti possono essere compiutidai coniugi insieme o separatamente, ad esclusio-ne di quelli relativi ai beni personali. Secondo lart.

    180, comma 2, c.c. il compimento degli atti ecce-denti lordinaria amministrazione, nonch la stipuladei contratti con i quali si concedono o si acquistanodiritti personali di godimento e la rappresentanza ingiudizio per le relative azioni spettano congiunta-mente ad entrambi i coniugi. Non esiste una defini-zione legislativa degli atti di ordinaria e di straordi-naria amministrazione. Sul punto peraltro interve-nuta la giurisprudenza stabilendo che lacquisto di unimmobile configura un atto eccedente lordinaria

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    Nota:

    (10) Cass., 25 settembre 2008, n. 24061.

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    amministrazione (11). Lacquisto di un immobile de-ve pertanto essere posto in essere congiuntamente daambedue i coniugi che versino in regime di comu-nione legale. Tanto vero che la legge si premura di

    specificare che gli atti compiuti da un coniuge sen-za il necessario consenso dellaltro coniuge e da que-sto non convalidati sono annullabili se riguardanobeni immobili o beni mobili elencati nellart. 2683(art. 184, comma 1, c.c.). Tanto premesso, e tornan-do allanalisi del nostro problema, se lacquisto deveessere posto in essere congiuntamente da ambedue iconiugi, non si capisce il senso di una disposizionecome lart. 179, comma 2, c.c. che pare indicare co-me facoltativa (se partecipa anche laltro coniuge)la partecipazione del secondo coniuge.In realt si deve riflettere sul fatto che lart. 180 c.c.

    disciplina lamministrazione dei beni della sola co-munione, non lamministrazione dei beni personalidel coniuge. Nel caso di beni personali, la disposi-zione decisiva lart. 185 c.c. (allamministrazionedei beni che non rientrano nella comunione o nelfondo patrimoniale si applicano le disposizioni deicommi secondo, terzo e quarto dellarticolo 217).A dire il vero lart. 185 c.c. non richiama lart. 217,comma 1, c.c. (ciascun coniuge ha il godimento elamministrazione dei beni di cui titolare esclusi-vo). Tuttavia mi pare che, stante la natura di benepersonale, non possa valere una regola diversa. In al-

    tre parole: del bene che risulta personale in quantorientrante nella lista dellart. 179, comma 1, c.c. ilconiuge proprietario pu disporre in piena autono-mia. Data la titolarit esclusiva in capo a uno dei co-niugi, tale coniuge pu vendere limmobile (e poicomprarne un altro) senza che allatto intervengalaltro coniuge. Anzi, laltro coniuge non pu nem-meno partecipare allatto, in quanto si tratta di unimmobile rispetto al quale non pu vantare alcunodiritto.Dunque: parte del contratto esclusivamente il co-niuge acquirente; laltro coniuge ha solo una funzio-

    ne di partecipazione allatto (e di attestazione).Va inoltre premesso che la partecipazione allattodellaltro coniuge non significa necessariamente ri-lasciare una dichiarazione. Pu darsi che il coniugesi limiti a essere presente silente allatto: in questocaso nellatto si d conto della sua presenza e del fat-to che non solleva contestazioni relativamente allaintestazione allaltro coniuge del bene.Secondo lopinione preferibile, la partecipazione delconiuge allacquisto non necessaria al fine di esclu-dere il regime di comunione in capo al bene. La fun-zione della disposizione solo probatoria, nel senso

    che - se il coniuge non ha partecipato allatto - il be-

    ne si presume caduto in comunione. In questo casospetta al coniuge che intendeva effettuare un acqui-sto personale dimostrare la natura personale dellac-quisto. Secondo questa interpretazione, la disposi-

    zione in commento si giustifica con il fatto che lapartecipazione del coniuge allacquisto - partecipa-zione peraltro eventuale - pu ingenerare confusio-ne in ordine allappartenenza alla persona piutto-sto che alla comunione del bene acquistato. Pro-prio il fatto che intervengano ambedue i coniugi po-trebbe portare a pensare che il bene debba ricaderein comunione. Per evitare questo risultato, occorreche il coniuge che avrebbe interesse alla caduta delbene in comunione attesti con la sua presenza che -in realt - lacquisto avviene a titolo personale del-laltro coniuge.

    Non convince invece la diversa opinione, secondocui la partecipazione del coniuge allatto di acquistosarebbe necessaria. Secondo questa prospettazione,se il coniuge non partecipa allatto di acquisto il be-ne ricadrebbe automaticamente - e irreversibilmen-te - in comunione. Questa tesi non convince inquanto essa confligge con il sistema di comunionelegale previsto nel nostro ordinamento. Il legislato-re distingue chiaramente fra beni che rientrano nel-la comunione (art. 177 c.c.) e beni che non vi rien-trano (art. 179 c.c.). Dei beni che non rientrano incomunione il coniuge titolare pu disporre, da solo,nel modo che ritiene pi opportuno. E anche del ri-cavato di tali beni pu disporre come preferisce. Latesi che vede unautomatica e definitiva caduta incomunione del bene nel caso allatto non partecipilaltro coniuge configura unenorme limitazione del-la libert del coniuge proprietario unico del bene, ilquale si vedrebbe privato della titolarit del beneper il solo fatto che allatto di acquisto non ha par-tecipato laltro coniuge.Complessivamente pare condivisibile lorientamen-to giurisprudenziale in materia. Sullart. 179, com-

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    Opinioni

    Regime patrimoniale

    Nota:

    (11) Cass., 23 luglio 2008, n. 20296, in questa Rivista, 2009, 351ss., con nota di F. Farolfi, ha stabilito che lalienazione di un beneimmobile in comunione legale fra i coniugi non pu considerarsiatto di ordinaria amministrazione, rimesso alliniziativa di uno so-lo dei contitolari, tenuto conto della sua attitudine a incidereprofondamente sulla composizione del patrimonio comune. Laseriet e lirreversibilit delle conseguenze di una tale scelta, incoerenza con il principio della pari dignit fra i coniugi e del favo-re verso la conservazione dei beni comuni, cui improntato il di-sposto di cui allart. 177 c.c., comportano che la stessa non pos-sa che essere rimessa alla comune volont dei coniugi, con laconseguenza che latto dispositivo compiuto da uno solo deglistessi, in violazione dellart. 180, comma 2, c.c., e non convali-dato dallaltro, impugnabile da questultimo entro il termine di

    cui allart. 184, comma 2, c.c.

  • 8/9/2019 Beni Personali e Acquisto Immobili (Fam. Dir., 2010) di Valerio Sangiovanni

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    ma 2, c.c. intervenuta recentemente la Corte dicassazione (12). La sentenza si occupata di qualisiano gli effetti dellintervento allatto del coniuge ilquale abbia confermato la natura personale del bene

    acquistato dallaltro coniuge. Secondo la Cassazio-ne la mancata contestazione ovvero la esplicitaconferma da parte del coniuge non acquirente diquella dellacquirente in ordine alla natura persona-le del bene costituisce un atto cui il legislatore leggeattribuisce la valenza di testimonianza privilegiata,ricollegandovi leffetto di una presunzione iuris et deiure di esclusione della contitolarit dellacquisto. Ilvincolo derivante da tale presunzione non assolu-to, potendo essere rimosso per errore di fatto o perviolenza (13). La medesima Corte di cassazione, nel2004, ha deciso che la partecipazione allatto del co-

    niuge non acquirente ha natura ricognitiva del ri-corso dei presupposti oggettivi che giustificano le-sclusione della comunione e, dunque, la personalitdellacquisto (14). La sentenza del 2004 si collocasulla stessa linea di un precedente della Corte dicassazione del 2003, secondo il quale, in regime dicomunione legale, la partecipazione alla stipula delcontratto di acquisto di un bene immobile o di unmobile registrato del coniuge formalmente non ac-quirente e leventuale dichiarazione di assenso, daparte sua, allintestazione personale del bene allal-tro coniuge non hanno efficacia negoziale o disposi-

    tiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comu-nione sul bene acquisendo n sono elementi di per

    s sufficienti a escludere lacquisto dalla comunio-ne, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti del-la dichiarazione, resa dallaltro coniuge, circa la na-tura personale del bene, se e in quanto questa og-

    gettivamente sussista (15). Da ci consegue che,ove tale natura personale dei beni manchi, la cadu-ta in comunione legale non preclusa da detta par-tecipazione e dichiarazione, tanto pi che, nellapendenza di tale regime, il coniuge non pu rinun-ciare alla compropriet di singoli beni acquistati du-rante il matrimonio, salvo che sia previamente ocontestualmente mutato, nelle debite forme di leg-ge e nel suo complesso, il regime patrimoniale dellafamiglia.

    Note:

    (12) Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, inDir. fam. pers., 2009, 33 ss.

    (13) Gi Cass., 19 febbraio 2000, n. 1917, in Giust. civ., 2000, I,1365 ss., con nota di M. Finocchiaro, aveva deciso che la dichia-razione dellaltro coniuge di conferma della sussistenza dei pre-supposti oggettivi indicati nellart. 179, comma 1, lett. c, do f,c.c. oppure il mero comportamento di non contestazione deter-mina una presunzione iuris et de iuredi esclusione della contito-larit dellacquisto che pu essere rimossa solo per errore di fat-to o violenza.

    (14) Cass., 24 settembre 2004, n. 19250, in Giur. it., 2006, 275ss., con nota di S. Sorrentino; in Giur. it., 2006, 494 ss., con no-ta di A. Buldini.

    (15) Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Giur. it., 2004, 281 ss.,con nota di P. Cerolini; in Giust. civ., 2003, I, 2107 ss., con notadi M. Finocchiaro.