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A al decreto 24 agosto 2011 il prelievo della specie Beccaccia (Scolopax rusticola) al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essi esterna, è consentito sino al 19 gennaio 2012 incluso. Art. 2 A parziale modifica dell’art. 4, co. 1, lett. b dell’all. A al decreto 24 agosto 2011 il prelievo della specie Colombaccio (Columba palumbus) al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essi esterna, è consentito sino al 23 gennaio 2012 incluso. Art. 3 Nel periodo intercorrente dall’1 al 19 gennaio 2012 la caccia alla beccaccia è praticabile con l’ausilio del solo cane da ferma dalle ore 7.00 alle ore 16.00. In tale periodo il carniere giornaliero è limitato ad un solo esemplare che, in deroga ad ogni altra disposizione, deve essere immedia- tamente annotato nel tesserino venatorio al momento del- l’abbattimento, fermo restando il limite massimo stagio- nale di capi abbattibili. Art. 4 In ottemperanza a quanto previsto nel Piano di gestio- ne internazionale della Beccaccia per ciò che concerne il c.d. “Protocollo di emergenza freddo” e in accoglimento della proposta ISPRA presente nella sopracitata Guida, la caccia alla beccaccia è sospesa nel caso di temperature diurne inferiori per tre giorni consecutivi a zero gradi cen- tigradi, ovvero in caso di nevicate estese a quote inferiori a mt. 600. Le Ripartizioni faunistico venatorie sono tenu- te a segnalare tempestivamente le condizioni sopra descritte al Servizio faunistico della Regione sicilia. Art. 5 Il presente decreto di modifica al calendario venatorio 2011/12 non si applica all’interno dei siti della Rete Natura 2000 dove è consentita l’attività venatoria. Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web della stessa. Palermo, 15 dicembre 2011. D’ANTRASSI (2011.51.3723)020 ASSESSORAT O DELLA SALUTE DECRETO 28 novembre 2011. Criteri e modalità per la concessione di contributi previ- sti dall’art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. L’ASSESSORE PER LA SALUTE Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

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38 30-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54

– durante il periodo della nidificazione e le fasi della ripro-duzione e della dipendenza;

Considerato che i periodi di caccia previsti dall’art. 18della legge n. 157/92 anche successivamente al recepimen-to, in forza dell’art. 42 della legge n. 96/2010, della diretti-

 va n. 2009/147/CE, non hanno subito modifiche dal legi-slatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformialle previsioni della stessa direttiva;

Preso atto che nelle Regioni Veneto, Marche, Molise,Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguriala caccia alle due specie colombaccio (Columba palumbus)e beccaccia (Scolopax rusticola) si chiude dal 19 al 31 di gen-naio e solo in Molise e Puglia il 15 gennaio mentre, limitata-mente al colombaccio, nelle Regioni Campania e Veneto lacaccia a quest’ultima specie si chiude il 9 febbraio;

Ritenuto che l’attuale regolamentazione dell’attività venatoria, con le ulteriori limitazioni di salvaguardia sca-turite dalla valutazione di incidenza ambientale di cui alcitato decreto n. 629/2011 dell’ARTA, è stata valutata comeinsuscettibile di produrre significativi effetti pregiudizie- voli sullo stato di conservazione degli habitat dei siti dellaRete Natura 2000;

Ritenuto pertanto che l’estensione del periodo di pre-lievo per le singole specie del Colombaccio (Columbapalumbus) e della Beccaccia (Scolopaxr rusticola)all’esterno dei siti costituenti la Rete Natura 2000 e dellafascia di buffer di 200 mt ad essi limitrofa, costituisce unamera diversificazione dell’attività venatoria comunqueesercitabile nei riguardi di altre specie e complessivamen-te valutata insuscettibile di produrre incidenza significati- va sugli obiettivi di conservazione dei siti stessi in terminidi perdita di habitat, frammentazione, perturbazione ocambiamenti negli elementi principali dello stesso;

Ritenuto, peraltro, che tale diversificazione del prelie- vo nella forma di caccia vagante consegue il risultato dialleggerire la pressione venatoria sulle altre specie caccia-bili sino al 21 gennaio 2012;

Ritenuto, sotto altro concorrente profilo, che le specieColombaccio e Beccaccia non sono classificabili comeprioritarie ai sensi della direttiva n. 79/49/CEE, essendoinserite entrambe nell’all. 2/1 della direttiva stessa, ovverotra le specie di uccelli cacciabili in tutti gli Stati Membridell’U.E. e che la procedura di VINCA non ne ha comun-que fatto oggetto di particolari misure di salvaguardia;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che è possibileapportare modifiche ai periodi di esercizio dell’attività venatoria per singola specie all’esterno dei siti della Rete

Natura 2000 e della fascia di buffer, nei limiti dell’arcotemporale massimo stabilito dall’art. 18, legge n. 157/1992come recepito dagli artt. 18 e 19 legge regionale n. 33/1997e dei principi colà stabiliti, senza dovere sottoporre lamodifica alla fase valutativa della procedura di VINCA aisensi del DPR n. 357/1997;

Ritenuto, tuttavia, che in relazione a tale periodoinvernale occorre adottare strumenti di ulteriore limita-zione del carniere e delle modalità di prelievo della bec-caccia (Scolopax rusticola) tali da mitigare la pressione venatoria sulla specie;

Decreta:

Art. 1

A parziale modifica dell’art. 4, co. 1, lett. l dell’all. A aldecreto 24 agosto 2011 il prelievo della specie Beccaccia

(Scolopax rusticola) al di fuori dei siti della Rete Natura2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essi esterna, èconsentito sino al 19 gennaio 2012 incluso.

Art. 2

A parziale modifica dell’art. 4, co. 1, lett. b dell’all. A aldecreto 24 agosto 2011 il prelievo della specieColombaccio (Columba palumbus) al di fuori dei siti dellaRete Natura 2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essiesterna, è consentito sino al 23 gennaio 2012 incluso.

Art. 3

Nel periodo intercorrente dall’1 al 19 gennaio 2012 lacaccia alla beccaccia è praticabile con l’ausilio del solocane da ferma dalle ore 7.00 alle ore 16.00. In tale periodoil carniere giornaliero è limitato ad un solo esemplare che,in deroga ad ogni altra disposizione, deve essere immedia-tamente annotato nel tesserino venatorio al momento del-l’abbattimento, fermo restando il limite massimo stagio-nale di capi abbattibili.

Art. 4

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano di gestio-ne internazionale della Beccaccia per ciò che concerne ilc.d. “Protocollo di emergenza freddo” e in accoglimentodella proposta ISPRA presente nella sopracitata Guida, lacaccia alla beccaccia è sospesa nel caso di temperaturediurne inferiori per tre giorni consecutivi a zero gradi cen-tigradi, ovvero in caso di nevicate estese a quote inferioria mt. 600. Le Ripartizioni faunistico venatorie sono tenu-te a segnalare tempestivamente le condizioni sopradescritte al Servizio faunistico della Regione sicilia.

Art. 5

Il presente decreto di modifica al calendario venatorio2011/12 non si applica all’interno dei siti della Rete Natura2000 dove è consentita l’attività venatoria.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana e nel sito web della stessa.

Palermo, 15 dicembre 2011.

D’ANTRASSI

(2011.51.3723)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2011.

Criteri e modalità per la concessione di contributi previ-sti dall’art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 3 luglio2000, n. 15.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato

con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva delservizio sanitario nazionale;

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Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 intema di programmazione sanitaria e di riorganizzazioneterritoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Nor-me per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.

Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Re-gione”;Vista la regge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme

per il riordino del servizio sanitario regionale”;Visto la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in

materia di animali di affezione e prevenzione del randagi-smo;

Visto la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, Istituzionedell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali daaffezione e la prevenzione del randagismo ed in particola-re l’art. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri 28 febbraio 2003 in materia di benessere degli anima-li da compagnia e pet-therapy;

Visto il decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7

relativo al regolamento esecutivo dell’art. 4 della leggeregionale n. 15/2000 che ha definito i requisiti igienico-strutturali e funzionali dei rifugi sanitari e per il ricovero;

Visto l’art. 20, commi 1 e 2, della citata legge regiona-le 3 luglio 2000, n. 15, con il quale l’Assessore regionaleper la salute concede ai comuni, singoli o associati, contri-buti per il risanamento dei canili comunali esistenti, per lacostruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici, per la predi-sposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare leoperazioni di anagrafe e di sterilizzazione, e alle associa-zioni per la protezione degli animali iscritte nell’alboregionale di cui all’art. 19 della stessa legge, che gestisco-no rifugi per cani e per gatti operanti da almeno un bien-nio;

Visto l’art. 13 della legge regionale n. 10 del 30 aprile1991, in virtù del quale la concessione di sovvenzioni, con-tributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di van-taggi economici di qualunque genere a persone e ad entipubblici e privati non specificatamente individuati sonosubordinate alla predeterminazione e alla pubblicazioneda parte delle amministrazioni procedenti, nelle formepreviste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e dellemodalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto necessario dovere predeterminare i criteri ele modalità con cui questo Assessorato concede i contribu-ti previsti dal citato art. 20, commi 1 e 2, della legge regio-nale 3 luglio 2000, n. 15;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, la concessione deicontributi previsti dall’art. 20, commi 1 e 2, della leggeregionale 3 luglio 2000, n. 15 per il risanamento dei canilicomunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sani-tari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veteri-nari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di steriliz-zazione è subordinata al rispetto dei criteri e delle moda-lità riportati nell’allegato 1 che è parte integrante del pre-sente decreto.

Art. 2

Sarà cura del dipartimento per le attività sanitarie e

osservatorio epidemiologico, per la definizione dell’iteristruttorio delle pratiche, dare esecuzione al presentedecreto.

Art. 3

Il presente secreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Asses-sorato regionale della salute.

Palermo, 28 novembre 2011.RUSSO

Allegato 1

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONEDI CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

DEI CANILI COMUNALI ESISTENTI, PER LA COSTRUZIONEDI NUOVI “RIFUGI SANITARI” E PER LA PREDISPOSIZIONE

DI AMBULATORI VETERINARI IN CUI EFFETTUAREGLI INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DEI CANI

E GLI ALTRI INTERVENTI PREVISTIDALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 15

L’Assessore regionale per la salute, ai sensi dell’art. 20 della leggeregionale 3 luglio 2000, n. 15, concede ai comuni, singoli o associati,contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la

costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizionedi ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe edi sterilizzazione.

Gli stessi contributi possono essere concessi anche alle associa-zioni per la protezione animali iscritte nell’albo regionale di cuiall’art. 19 della stessa legge, che gestiscono rifugi per cani e per gattida almeno un biennio.

Il contributo è concesso in base alle disponibilità presenti nelbilancio della Regione siciliana e viene determinato in misura pari al50% della spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, debita-mente accertata e fatturata, e con un tetto massimo per interventopari a 100.000.

Esclusivamente per la costruzione di nuovi rifugi sanitari a curadei comuni, singoli o associati, il contributo di cui sopra sarà deter-minato in misura pari al 60% della spesa complessiva, debitamenteaccertata e fatturata, se vengono utilizzati beni confiscati alla mafia.

I progetti esecutivi, per i quali si chiede il contributo, devono esse-re debitamente approvati e devono rispettare i requisiti igienico-sani-

tari, strutturali e funzionali previsti dal decreto presidenziale n. 7/2007.I lavori di realizzazione dei progetti per i quali si chiede il con-tributo devono essere iniziati entro 6 mesi dalla concessione del con-tributo ed avere tempi di realizzazione non superiori a 18 mesi dallaerogazione dello stesso.

Nei casi di inosservanza dei tempi prescritti, salvo i casi documen-tati dovuti a cause di forza maggiore, il contributo viene recuperato.

Sono privilegiati in via prioritaria:1) progetti che prevedano la fruizione della struttura da parte di

più comuni;2) progetti che prevedano l’utilizzo di beni immobili confiscati

alla mafia;3) progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di

piani di sterilizzazione e di adozioni.I comuni, singoli od associati, e le associazioni per la protezione

animali iscritte nell'albo regionale interessati ad accedere ai contri-buti devono indirizzare domanda scritta in carta semplice all’Asses-sorato regionale della salute e al servizio veterinario dell’azienda

sanitaria provinciale di competenza.Alla domanda, inviata con A.R., deve essere allegata la seguentedocumentazione:

1) presentazione e descrizione dell’opera in relazione alla utilitàdella stessa ai fini della riduzione del fenomeno del randagismo nelterritorio di competenza;

2) progetto esecutivo approvato secondo le vigenti disposizioni;3) modalità con la quale si reperisce almeno il 50% della restan-

te spesa (delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori ester-ni, ecc...);

4) tempi di realizzazione;5) disponibilità dell’area e utilizzazione di beni immobili confi-

scati alla mafia;6) capienza della struttura;7) descrizione delle attività da svolgere e dei servizi integrati

all’intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, anagrafe, riedu-cazione, adozioni);

8) responsabile del progetto;9) preventivo dei costi previsti anche in misura relativa a lotti

funzionali, fonti di finanziamento ed eventuali contributi da parte dienti pubblici e privati;

10) atto costitutivo dei comuni consorziati;

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11) parere favorevole del servizio veterinario dell’azienda sani-taria provinciale competente per territorio.

Il mancato completamento di lotti funzionali già finanziati in pre-cedenza comporta automaticamente l'esclusione dalla possibilità dipresentare nuovi progetti, fino al ricevimento di comunicazione uffi-ciale corredata dagli atti relativi alla risoluzione della problematica.

Il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemio-logico, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, valuterà i progettipervenuti con le modalità di seguito specificate, mediante l’attribu-zione del relativo punteggio:

Criteri tecnici | Punteggio

 

| max 65

Coinvolgimento di più enti | da 2 a 4 | 5 punti

| oltre 4 | 10 punti

Maggiore cofinanziamento | fino al 60% | 5 punti

| oltre al 60% | 10 punti

Utilizzo di beni confiscati alla mafia | | 10 punti

Progetti che contemplino allo stesso | | fino atempo lo sviluppo di piani | | 6 punti

di sterilizzazione e di adozioni

| |Numero di cani iscritti all’anagrafe | da 50 a 100 | 4 punti

regionale | oltre 100 | 8 punti

Numero di cani catturati riferito | fino a 50 | 4 puntiall’anno precedente alla presentazione | oltre 50 | 8 puntidella domanda | |Numero dei cani sterilizzati e reimmessi | fino a 50 | 4 puntinel territorio, riferito all’anno precedente | oltre 50 | 8 puntialla presentazione della domanda | |Numero di cani dati in adozione, riferito | fino al 5% | 1 puntoall’anno precedente alla presentazione | dal 6 al 15% | 2 puntidella domanda, rispetto al numero

| oltre il 15% | 5 puntidi cani catturati | |Criteri progettuali

|Punteggio

 

|max 35

Rispetto dei requisiti igienico-sanitari, | | fino astrutturali e funzionali previsti | | 10 puntidal decreto presidenziale n. 7/2007 | |Coerenza del progetto ai principi | | fino adi salvaguardia e di sviluppo | | 10 puntidel benessere animale | |Congruenza dei costi e adeguatezza | | fino adelle risorse interne impiegate | | 10 puntinel progetto | |Tempi di attivazione e di realizzazione | | fino adel progetto | | 5 punti

Totale | 100 punti

Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una gra-duatoria dei progetti risultati idonei. I progetti saranno ammessi acontributo secondo l’ordine di graduatoria e sino ad esaurimentodelle risorse disponibili specificando che il 10% delle stesse è riserva-to ai comuni singoli o associati che utilizzino beni immobili confisca-ti alla mafia per la realizzazione dei rifugi sanitari.

La corresponsione del contributo viene effettuata per stadi di avan-zamento dei lavori con le modalità e nella misura riportata di seguito:

1) il 40% del contributo concesso a presentazione della dichia-razione del direttore dei lavori attestante il 50% dello stato di avan-zamento dei lavori e della documentazione comprovante la spesasostenuta (SAL e certificati di pagamento, fatture) sull’importo com-plessivo al netto del ribasso d’asta.

2) il 60% del contributo concesso a presentazione della ultima-zione dei lavori, collaudo e parere favorevole del servizio veterinariofinalizzato al rilascio dell’autorizzazione sanitaria dell’opera e allapresentazione della documentazione comprovante le spese sostenute(rendicontazione contabile finale).

L’Assessorato regionale della salute si riserva la facoltà di conce-dere un contributo inferiore a quanto richiesto al fine di consentirela realizzazione di interventi sull’intero territorio regionale.

In tal caso sarà richiesto al soggetto proponente di rimodularel’intervento in rapporto alle risorse assegnate.

Eventuali varianti che il richiedente intende apportare al proget-to ammesso al contributo devono essere preventivamente comunica-te per l’approvazione all’Assessorato regionale della salute, pena larevoca dello stesso.

L’Assessorato regionale della salute si riserva la facoltà di autoriz-

zare le varianti compatibilmente con le finalità del progetto iniziale.Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano

comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto èstato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria.

Qualora la variante comporti un aumento dei costi gli stessirestano a totale carico del soggetto richiedente.

I beneficiari dell’aiuto, entro i termini previsti dal decreto di con-cessione, dovranno ultimare le opere ammesse a contributo ed inol-trare la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delleopere agli ispettorati competenti.

Eventuale proroga, non superiore a mesi 6, può essere autoriz-zata dall’Amministrazione su richiesta del beneficiano per motivinon dipendenti dalla volontà dello stesso.

(2011.48.3516)118

DECRETO 2 dicembre 2011.Graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti

pediatri di libera scelta, valida per l’anno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIOPERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALEPER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833, del 23 dicembre 1978;Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato

dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modifi-cato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici specia-listi pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, comerinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 15,comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare perl’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stes-so sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predi-sposta annualmente a livello regionale;

Visto l’art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 15 dicem-bre 2005, ai sensi del quale i medici che aspirano all’iscri-zione nella graduatoria unica regionale devono possederei seguenti requisiti alla scadenza del termine di presenta-zione delle domande:

a) iscrizione all’albo professionale;b) diploma di specializzazione in pediatria o discipli-

ne equipollenti;Visto l’art. 15, comma 11, del citato A.C.N. 15 dicem-

bre 2005, il quale prevede che i pediatri titolari di incaricoa tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta nonpossono fare domanda di inserimento nella graduatoriaregionale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di documentazione amministrativa,approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed, in par-ticolare, l’art. 71 che disciplina le modalità dei controllidell’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazionisostitutive;

Considerato che i medici in possesso dei superiorirequisiti che aspirano all’inserimento nella graduatoriaunica regionale valida per l’anno 2012 dovevano presenta-

re entro il 31 gennaio 2011 all’Assessorato regionale allasalute apposita domanda in regola con le vigenti norme inmateria di imposta di bollo;

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5/12/2018 bando canili - slidepdf.com

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  C  O   P

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   N   E

30-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54 41

Considerato che ai fini della graduatoria, così comeprevisto dal comma 4 del citato art. 15, sono stati valutatisolo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del31 dicembre 2010, utilizzando i criteri espressamente pre-  visti dall’art. 16 dell’A.C.N. 15 dicembre 2005, integrato

dall’A.C.N. del 29 luglio 2009;Considerato che la graduatoria di che trattasi è stataelaborata avvalendosi della propria procedura informaticasviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;

Ritenuto di dover approvare con provvedimento for-male la graduatoria provvisoria regionale dei medici spe-cialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2012;

Decreta:

Art. 1

È approvata l’allegata graduatoria provvisoria regio-nale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida

per l’anno 2012, redatta secondo i criteri di cui all’accordocollettivo nazionale di pediatria di libera scelta 29 luglio2009.

La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalleaziende sanitarie provinciali soltanto dopo l’avvenuta

approvazione definitiva.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presentedecreto, i pediatri interessati possono inoltrareall’Assessorato regionale della salute istanza di riesamedella loro posizione in graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla GazzettaUfficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 2 dicembre 2011.

NOTO