Banca d'Italia - Statuto2002

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  • 8/14/2019 Banca d'Italia - Statuto2002

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    STATUTO

    DELLABANCA DITALIA

    2002

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    STATUTODELLA

    BANCA DITALIA

    Approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti

    del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963,

    n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992, 18 luglio

    1992, e con delibera dellAssemblea generale straordinaria dei partecipanti al

    capitale del 19 marzo 1998, approvata con D.P.R. 24 aprile 1998.

    2002

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    Indice

    TITOLO I

    COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA DITALIA 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    TITOLO II

    AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Assemblea generale dei partecipanti 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Consiglio superiore 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Sindaci e censori 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Governatore 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Direttore generale e vice direttori generali 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Amministrazione delle sedi 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Succursali 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Direttori 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Agenzie 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    TITOLO III

    OPERAZIONI DELLA BANCA 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Norme per le operazioni 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    TITOLO IV

    BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    TITOLO V

    DISPOSIZIONI GENERALI 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    TITOLO VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    NOTE 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    APPENDICE

    R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067Approvazione dello statuto della Banca dItalia 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482Modificazioni allo statuto della Banca dItalia 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369Modificazioni allo statuto della Banca dItalia 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593Modificazioni allo statuto della Banca dItalia 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607Modificazioni allo statuto della Banca dItalia 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D.P.R. 6 marzo 1992

    Modificazioni agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca dItalia 56. . .D.P.R. 18 luglio 1992 (Modificazione allo statuto della Banca dItalia) 58. . . . . .

    D.P.R. 24 aprile 1998Modificazioni allo statuto della Banca dItalia, a norma dellart. 10, comma2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    INDICE ANALITICO 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    STATUTO

    Il testo del presente statuto quello approvato con il R. decreto 11 giugno

    1936, n. 1067, con le modificazioni apportatevi dai decreti del Presidente

    della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto

    1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992, 18 luglio 1992, e

    dalla delibera dellAssemblea generale straordinaria dei partecipanti al

    capitale del 19 marzo 1998, approvata con D.P.R. 24 aprile 1998.

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    TITOLO I COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA DITALIA 9

    TITOLO I

    COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA DITALIA

    ART. 1

    La Banca dItalia un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio

    decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie.A partire dalla data indicata a norma dellart. 11, comma 1, del

    decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (1), la Banca dItalia, bancacentrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema euro-peo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni chein tale qualit le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema euro-peo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto delSEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dellart. 105.1del trattato che istituisce la Comunit europea (trattato) (2).

    In particolare, la Banca dItalia emette banconote in applicazione

    di quanto disposto dallart. 4, comma 1, del decreto legislativo 10marzo 1998, n. 43 (3).

    La Banca dItalia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni adessa attribuiti dalla legge.

    Nel suo nuovo ordinamento la Banca dItalia riassume tutte indi-stintamente le attivit, i diritti, i privilegi e le passivit, gli obblighie gli impegni dellIstituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 449.

    ART. 2

    La Banca dItalia ha lamministrazione centrale in Roma.Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui

    competenza territoriale determinata dal Consiglio superiore.

    Ha sedi nelle citt di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze,Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste eVenezia.

    Pu avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in ar-monia con quanto previsto dalla legge.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA10

    Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedie delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare lappro-vazione del Consiglio superiore e del Ministro per il tesoro.

    ART. 3

    Il capitale della Banca dItalia di 156.000 euro rappresentatoda quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4).

    Le dette quote sono nominative e non possono essere possedutese non da:

    a) Casse di risparmio;

    b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse naziona-le;

    c) Societ per azioni esercenti attivit bancaria risultanti dalle opera-zioni di cui all art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;

    d) Istituti di previdenza;

    e) Istituti di assicurazione.

    Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consensodel Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nellecategorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovr essereassicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitaledella Banca da parte di enti pubblici o di societ la cui maggioranzadelle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

    ART. 4

    I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciatidallAmministrazione centrale della Banca dItalia, con le formalitapprovate dal Consiglio superiore.

    La cessione di cui allultimo comma dellart. 3 deve risultare dagirata attergata al certificato originale con la sottoscrizione delle partiautenticata da notaio. Il certificato deve essere presentato allAmmini-strazione centrale della Banca che provveder al rilascio di un nuovocertificato intestato al cessionario e, solo dal momento della presenta-zione del certificato ceduto, il cessionario potr fare valere i dirittidi partecipante.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 11

    TITOLO II

    AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

    ART. 5

    I poteri dellIstituto risiedono:

    a) nellassemblea generale dei partecipanti;

    b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;

    c) nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generalee da due vice direttori generali.

    ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI

    ART. 6

    Lassemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dalConsiglio superiore non meno di 15 giorni innanzi a quello fissatoper ladunanza, si riunisce in Roma non pi tardi del 31 maggio diciascun anno. presieduta dal governatore.

    Hanno diritto di intervenire i partecipanti che posseggono da tremesi almeno 100 o pi quote di partecipazione.

    Il diritto dintervento spetta al titolare delle quote di partecipazio-ne, qualunque sia il vincolo a cui queste siano sottoposte ed a chiunquespetti la loro propriet.

    ART. 7

    Lordine del giorno dellassemblea ordinaria viene stabilito dalConsiglio superiore e deve comprendere la approvazione del bilancioe la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

    Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consigliosuperiore entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA12

    o pi partecipanti possessori da tre mesi almeno di 5.000 o pi quotedi partecipazione cumulativamente.

    La data e lordine del giorno dellassemblea sono comunicati aipartecipanti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dellassem-blea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    ART. 8

    I partecipanti aventi diritto di intervenire allassemblea generalehanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto perogni 500 quote in pi delle 500, purch possedute da non meno ditre mesi.

    Ogni partecipante avente diritto dintervenire allassemblea gene-rale rappresentato dal proprio rappresentante legale ovvero da altrapersona che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ndel Collegio sindacale, mediante mandato speciale rilasciato su appo-siti moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o di unasuccursale o dal capo di unagenzia della Banca.

    Ogni delegato non pu rappresentare pi di due partecipanti.

    Gli intervenuti in qualit di rappresentanti legali di partecipanti,o in qualit di mandatari di partecipanti o nelluna e nellaltra qualitinsieme, non hanno diritto in alcun caso a pi di 50 voti.

    ART. 9

    Lassemblea generale valida quando intervengono, in personadei loro rappresentanti legali ovvero di mandatari, almeno 30 parteci-panti possessori di un decimo o pi del capitale dellIstituto.

    Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, las-semblea viene rimandata a non meno di 8 n a pi di 15 giorni didistanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione las-semblea valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantitdelle partecipazioni rappresentate.

    Il rinvio dellassemblea sar annunziato nella Gazzetta Ufficialenellintervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza chetrattasi di una seconda convocazione.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 13

    Il presidente dellassemblea pu prorogare al giorno successivolassemblea, quando lordine del giorno non sia stato esaurito nel gior-no stabilito.

    Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, sonoritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giornoe, per la discussione degli altri argomenti inscritti allordine del giorno,si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalit indicate

    nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di nu-mero legale.

    Nellassemblea di seconda convocazione non possono essere pre-se deliberazioni estranee agli oggetti rimasti allordine del giorno dellaprima.

    ART. 10

    Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza deivoti dei partecipanti presenti.

    ART. 11

    Le proposte non comprese nellordine del giorno non possonoessere discusse, ma lassemblea pu prenderle in considerazione e de-liberare che siano inscritte nellordine del giorno della successiva riu-nione.

    ART. 12

    Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinariepossono essere convocate assemblee straordinarie in seguito a delibe-razione del Consiglio superiore o a domanda dei sindaci o dei parteci-panti che siano complessivamente possessori, da tre mesi almeno, di20.000 o pi quote.

    Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazionedella domanda di cui al comma precedente, stabilisce lordine del gior-no dellassemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla pre-sentazione della domanda stessa.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA14

    Lordine del giorno anche di queste assemblee viene compilatodal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte pre-sentate dai sindaci e dai partecipanti.

    ART. 13

    I verbali dellassemblea generale sono stesi da pubblico notaioe devono essere firmati, entro un mese da quello delladunanza, dal

    presidente dellassemblea e da due partecipanti a ci delegati dallas-semblea.

    ART. 14

    Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi sono annual-mente convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabi-liti negli articoli 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la rinnovazio-ne del consigliere superiore della rispettiva sede.

    Sono valide quando intervengano, in persona dei loro rappresen-tanti legali o di mandatari, almeno 15 partecipanti possessori di unventesimo del capitale.

    Sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenzao, in assenza di lui, dal reggente pi anziano in ordine di nomina edi et.

    Lufficio di segretario e di estensore del verbale dellassembleaspetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in assenza di lui, auno dei presenti allassemblea, da designarsi dal presidente della me-desima.

    Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge

    la met dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate adununica assemblea generale da tenersi in Roma con losservanza dellemodalit stabilite nei precedenti articoli. In tali assemblee si procedea votazioni separate per ciascuna sede.

    ART. 15

    Ladunanza delle assemblee generali dei partecipanti delle sedi,qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 15

    o delle quote rappresentate, rinviata con losservanza delle formalitstabilite nellart. 9.

    ART. 16

    Le nomine demandate alle assemblee generali in Roma e pressole sedi devono farsi per schede segrete. Sintendono nominati soltantocoloro che raccolgono la maggioranza assoluta.

    CONSIGLIO SUPERIORE

    ART. 17

    Il Consiglio superiore si compone:

    del governatore;

    di 13 consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipan-ti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede.Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuni-scono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappre-sentante.

    Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed rieleggibile.

    Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quan-do non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

    I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglioe uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume lufficio

    di segretario.I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio

    debbono essere cittadini italiani.

    ART. 18

    Il Consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presi-denza del governatore.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA16

    Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro deipropri componenti per costituire assieme al governatore il Comitato,che parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pureil direttore generale con voto consultivo.

    I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Comitato;assume lufficio di segretario il vice direttore generale designatoallufficio di segretario del Consiglio.

    I membri del Comitato che scadono di carica sono rieleggibili.Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordina-

    rie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito delgovernatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessarioo per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

    Il Consiglio legalmente costituito quando intervengano almenosette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governato-re o chi ne fa le veci.

    Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governato-re, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parit di voti. Le votazio-

    ni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; neglialtri casi si fanno per voti palesi.

    Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito delgovernatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma pre-cedente.

    ART. 19

    Il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttoregenerale e i due vice direttori generali.

    Per ladozione di siffatti provvedimenti il Consiglio convocatoin seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della no-mina o della revoca del direttore generale e dei due vice direttori gene-rali e, per invito del pi anziano in ordine di nomina e di et dei suoicomponenti, se trattasi della nomina o della revoca del governatore.

    Per la nomina e la revoca del governatore, il Consiglio presiedutodal componente pi anziano; le deliberazioni devono essere prese conla presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, esclusoil governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 17

    Per la nomina e la revoca del direttore generale e dei due vicedirettori generali le deliberazioni devono essere prese con la presenzadi almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevoledi almeno due terzi dei presenti.

    La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per delibe-rare sui provvedimenti, di cui ai commi precedenti, deve aver luogoa cura del governatore o, secondo i casi, del componente pi anziano,

    quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri delConsiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve averluogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

    Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decretodel Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consigliodei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consigliodei Ministri.

    ART. 20

    Al Consiglio superiore spetta lamministrazione generale della

    Banca.In conformit alle disposizioni legislative e regolamentari nonch,

    per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5), nel rispettodello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centra-le europea (BCE) in applicazione di esso, il Consiglio:

    1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore deno-minati in lire, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;

    2) delibera la creazione e lemissione dei biglietti denominati inlire e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;

    3) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi

    mensili;

    5) nomina i corrispondenti della Banca allinterno e allestero;

    6) delibera i regolamenti interni dellIstituto;

    7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cautacustodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola leser-cizio;

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA18

    8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;

    9) disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegatie stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse;

    10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedie le succursali;

    11) determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, no-mina e revoca gli impiegati;

    12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali traessi debbano assumere lufficio di censore e il servizio di aperturae chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzionid comunicazione al Collegio dei sindaci;

    13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventiresponsabilit materiale, e ne delibera lo svincolo;

    14) delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;

    15) esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti,delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sinda-ci e alla assemblea generale dei partecipanti per la definitiva ap-provazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendida pagarsi ai partecipanti;

    16) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili persomma superiore a 1.549,37 euro e le transazioni, i concordati ele cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 6.197,48 euro,e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarieche, per la loro importanza, il governatore creda di sottometterealla sua approvazione (5);

    17) delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni dipotecheiscritte a favore della Banca, nonch le surrogazioni a favore

    di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quan-to disposto negli articoli 25 e 26;

    18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto del-larticolo 2;

    19) delibera su tutte le altre materie concernenti lamministrazionegenerale della Banca che, non essendo esplicitamente demandateallassemblea generale dei partecipanti, il governatore ritengadi sottoporgli.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 19

    ART. 21

    I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superioreo degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatoreo da chi ne fa le veci e dal segretario.

    ART. 22

    Il Comitato, su richiesta del governatore, chiamato a dar parereintorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decideresulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

    Il Comitato pu, inoltre, prendere decisioni che, essendo di com-petenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

    Esso pu altres adottare determinazioni particolari in relazionea deliberazioni di massima del Consiglio superiore o in esecuzionedi apposite facolt da esso demandategli.

    SINDACI E CENSORI

    ART. 23

    I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangonoin carica tre anni e sono rieleggibili.

    I censori non possono essere pi di quattro presso ciascuna sedeo succursale.

    I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamentepresso lAmministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di cen-sori, presso le sedi e le succursali, il controllo sullamministrazionedella Banca per losservanza della legge, dello statuto e del regolamen-to generale.

    I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazionidelle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia pertutte le osservazioni che possono occorrere sullandamento del servi-zio in ordine al loro mandato.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA20

    I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti,delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzio-ne del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

    Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

    Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni equelle che avessero ricevute dai censori.

    Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dallassem-blea generale, oltre al rimborso delle spese.

    ART. 24

    I censori prendono contezza dellandamento degli affari delle sedie delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedonosemestralmente il bilancio.

    Hanno facolt di assumere dai direttori le informazioni che credo-no utili alladempimento del loro mandato.

    Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri,il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione,la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da duedi essi almeno una volta ogni trimestre.

    Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governa-tore, le proposte e le osservazioni che credono utili allandamentodellIstituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore dellafiliale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopoesiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libroper raccogliere le osservazioni che credano di dover notare.

    GOVERNATORE

    ART. 25

    Il governatore rappresenta la Banca dItalia di fronte ai terzi intutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dellIstituto.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 21

    Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazio-ni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghimensili.

    Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

    Dispone, fino alladozione da parte dellItalia della moneta unica,secondo le previsioni del trattato, in relazione alle esigenze di controllodella liquidit del mercato, le variazioni alla ragione normale dello

    sconto e alla misura dellinteresse sulle anticipazioni in conto correntee a scadenza fissa presso la Banca dItalia, con proprio provvedimentoda pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Ha facolt, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le asse-gnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al Consi-glio superiore nella prima adunanza.

    Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli im-piegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri dellesuccursali.

    Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttorinelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone lassegna-zione di essi e i trasferimenti.

    Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utilialla Banca e al buon andamento dellamministrazione, sulle quali siadi competenza del Consiglio superiore il deliberare.

    Al governatore rimesso tutto quanto nel presente statuto non espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato, salvala facolt di cui al n. 19 dellart. 20.

    Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore

    ha facolt in tutti i casi, compresi quelli indicati nellart. 20, n. 17,senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione,la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subin-gressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalit ipote-caria.

    ART. 26

    Il governatore, con il concorso del Comitato:

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA22

    a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamen-te a crediti non superiori a 6.197,48 euro, e ne d comunicazioneal Consiglio superiore (6);

    b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dallesuccursali e ne d comunicazione al Consiglio superiore.

    DIRETTORE GENERALE E VICE DIRETTORI GENERALI

    ART. 27

    Il direttore generale ha la firma dellIstituto per gli atti di ordinariaamministrazione con facolt di delegazione previa approvazione delgovernatore.

    Eseguisce le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunionidel quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto

    consultivo.Pu assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza delle sedi

    e delle Commissioni delle succursali o delegare ad assistervi uno deivice direttori generali.

    Regola le promozioni nel personale e lassegnazione di esso negliuffici dellAmministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto di-sposto nellart. 25.

    Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consi-glio superiore nei casi indicati nellart. 20, n. 16, e osservando la dispo-sizione dellart. 26, comma 1, lettera a). Pu delegare per la stipula-zione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati dellaBanca.

    Ha facolt di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione,alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul Debitopubblico appartenenti alla Banca, nonch alla cancellazione dei vincolie delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle detterendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito delloStato.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 23

    Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni,nonch le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca,garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Puconsentire altres la postergazione nonch la riduzione e la restrizionedelle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surroga-zione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzionedel credito.

    Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttoregenerale ha facolt in tutti i casi, compresi quelli indicati nellart. 20,n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancella-zione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni ei subingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalitipotecaria.

    ART. 28

    Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza

    o dimpedimento in tutte le funzioni che competono al governatoremedesimo in virt della carica.

    Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, allamministra-zione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del diret-tore generale fa piena prova dellassenza o dellimpedimento del go-vernatore.

    ART. 29

    I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generalenellesercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenzao impedimento. Nella eventualit di assenza o impedimento contem-poranei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi pusurrogarli.

    Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, allamministra-zione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di unodei vice direttori generali fa piena prova dellassenza o dellimpedi-mento del governatore e del direttore generale.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA24

    AMMINISTRAZIONE DELLE SEDI

    ART. 30

    In ciascuna sede vi un Consiglio di reggenza.

    I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscen-za della economia locale. Il loro numero varia, in ragione dellim-portanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed elevabile fino a venti per le sedi site in Comuni capoluoghi di Re-gione.

    Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

    I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una listadoppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per met ognitriennio. Essi sono rieleggibili.

    I membri del Consiglio superiore nominati dallassemblea sonodi diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso lesedi ove sono stati rispettivamente eletti.

    Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidentee un segretario, i quali possono essere rieletti.

    ART. 31

    Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altrevolte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggentine facciano domanda.

    Non valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggio-ranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzionidi censore, che intervengono con voto consultivo.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-tanti. In caso di parit prevale il voto del presidente o di chi ne fale veci.

    Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 25

    ART. 32

    Il Consiglio di reggenza incaricato dellamministrazione dellasede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delleCommissioni di sconto, del servizio dellapertura e chiusura giornalie-ra delle sagrestie e delle verifiche di cassa. Esso stabilisce i turni delcaso.

    Al reggente di turno avente lattribuzione dellapertura e chiusuragiornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagre-stia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamentenelle mani del proprio collega subentrante.

    Il Consiglio di reggenza vigila affinch siano osservate le prescri-zioni e le istruzioni dellAmministrazione centrale.

    Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede.

    Presenta al governatore il preventivo delle spese di amministrazio-ne della sede.

    Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori

    della sede, pronunciandosi sullaccettazione o sul rigetto.Per mezzo del consigliere superiore pu richiamare lattenzione

    del governatore e del Consiglio superiore su provvedimenti che credeutili alla sede e allIstituto.

    ART. 33

    Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore,e il direttore compongono la Commissione chiamata a deliberaresullammissione delle cambiali presentate.

    Nessuna cambiale pu essere ammessa senza il voto favorevoledel direttore e di un altro membro della detta Commissione.

    Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati del-la Banca.

    Le cambiali, che portino la firma di reggenti o di consiglieri odi loro ditte o di societ commerciali nelle quali essi esercitino qualchefunzione, non possono essere ammesse se non da una Commissionealla quale essi non partecipino.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA26

    SUCCURSALI

    ART. 34

    Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri.

    Il numero dei consiglieri varia, in ragione dellimportanza degliaffari delle singole succursali, da quattro a dieci ed elevabile fino

    a quattordici per le succursali site in Comuni capoluoghi di Regione.I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una listadoppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metogni anno.

    Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primoanno pel numero minore.

    Essi sono rieleggibili.

    ART. 35

    Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore,e il direttore, che la presiede, compongono la Commissione chiamataa deliberare sullammissione delle cambiali presentate.

    Nessuna cambiale pu essere ammessa senza il voto favorevoledel direttore e di un consigliere.

    Per le cambiali munite delle firme dimpiegati della Banca o diconsiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4dellart. 33.

    ART. 36

    I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almenodue volte ogni anno.

    Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone algovernatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

    nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore ilservizio della apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo

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    TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 27

    viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestiestesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionariosubentrante.

    DIRETTORI

    ART. 37

    La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e suc-cursale della Banca esercitata da un direttore alle dipendenze e sottola sorveglianza dellAmministrazione centrale e, nelle sedi, sotto lasorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

    I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi,sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succur-sale, senza bisogno di speciale delegazione, salvo quella del direttoregenerale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalit ipote-carie menzionate nellart. 27, e salvo la preventiva deliberazione delConsiglio superiore nei casi specificati allart. 20.

    I direttori delle filiali site in Comuni capoluoghi di Regione, neilimiti stabiliti dai regolamenti interni dellIstituto, coordinano lattivitdelle filiali della Regione ed espletano compiti attribuiti alla Bancain materia di vigilanza bancaria con riferimento allintero territorioregionale.

    I direttori propongono allAmministrazione centrale le transazionied i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenzanelle sedi e le Commissioni nelle succursali.

    Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandatidi pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasfe-rimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualit, o allaBanca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispetti-ve sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sottola propria responsabilit, possono delegare al cassiere e ad altro impie-gato alcuna delle suddette firme.

    Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sedeo succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzionidel direttore generale.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA28

    ART. 38

    Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o limpedimentodel direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza ochi ne fa le veci, provvede, l dove non vi sia un vice direttore, allasurrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o dele-gandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

    Se le ipotesi prevedute nel comma precedente si verificano nellesuccursali non provviste di vice direttore, assume la direzione provvi-soria il pi anziano di nomina e di et dei consiglieri presenti, chene riferisce immediatamente al governatore.

    ART. 39

    Il governatore ha facolt in ogni caso di delegare un ispettore oun altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la dire-zione di sedi o succursali.

    I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore ei vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori dellesedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolt di questi.

    AGENZIE

    ART. 40

    Lordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delleagenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governa-tore.

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    TITOLO III - OPERAZIONI DELLA BANCA 29

    TITOLO III

    OPERAZIONI DELLA BANCA

    ART. 41

    Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei com-piti propri del SEBC la Banca dItalia pu compiere tutti gli atti ele operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle con-dizioni stabilite in attuazione dello stesso.

    ART. 42

    Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Bancapu compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provve-

    dere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonch,nel rispetto di eventuali limiti derivanti dallapplicazione del capo IVdello statuto del SEBC (7), alla gestione del patrimonio e allammini-strazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essapu:

    emettere titoli al portatore;

    emettere vaglia cambiari e assegni bancari;

    ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

    ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsa-

    bili a vista o a termine; negoziare strumenti finanziari;

    acquistare e alienare beni mobili;

    costruire, acquistare e alienare beni immobili;

    riscuotere per conto dei privati, di societ o di altri enti titoli esigi-bili nello Stato e allestero e, in generale, fare il servizio di cassaper conto e a rischio di terzi.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA30

    ART. 43

    La Banca dItalia esercita il servizio di tesoreria provinciale, atenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che siano deliberatedal Consiglio superiore, pu disimpegnare altri servizi per conto delTesoro dello Stato.

    ART. 44

    La Banca dItalia esercita il servizio delle Stanze di compensazio-ne esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa,potranno essere istituite.

    Presso le Stanze di compensazione la Banca dItalia pu compiereoperazioni di prorogati pagamenti.

    NORME PER LE OPERAZIONI

    ART. 45

    abrogato

    ART. 46

    abrogato

    ART. 47

    abrogato

    ART. 48

    Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla BancadItalia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del pre-sente statuto non si applicano, in conformit di quanto dispone lart.

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    TITOLO III - OPERAZIONI DELLA BANCA 31

    67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposi-zioni relative alla revocabilit degli atti a titolo oneroso, pagamentie garanzie, nei casi di procedure fallimentari.

    I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasiragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costitui-to il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.

    ART. 49

    abrogato

    ART. 50

    abrogato

    ART. 51

    abrogato

    ART. 52

    abrogato

    ART. 53

    Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore dellaBanca dItalia stanno di pieno diritto a garantire, con lintiero lorovalore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Bancastessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, edanche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garan-tita.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA32

    TITOLO IV

    BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE

    ART. 54

    Ogni anno devono essere fatti il bilancio e linventario dellattivo

    e del passivo dellIstituto.Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese

    e delle perdite dellesercizio annuale.

    I profitti sono quelli conseguiti durante lanno tanto dalle opera-zioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle soffe-renze ammortizzate.

    Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelleper rifornimento della riserva metallica, quelle per lemissione deibiglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalleleggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza oper contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmentefissati dal Consiglio superiore.

    Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare lammontaredegli utili netti disponibili, anche le sofferenze dellesercizio, gli oc-correnti ammortamenti ed oneri consimili nonch le rate di ammortiz-zazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibiliin pi esercizi.

    Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo diavere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederdi stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinariafino a concorrenza del 20% degli utili netti, sono assegnati ai parteci-panti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma parial 6% del capitale.

    Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore, possonoessere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie median-te utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti comples-sivi e pu essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividen-do, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale.

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    TITOLO IV - BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE 33

    La restante somma devoluta allo Stato, in applicazione dellart.3 del Decreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzionedel R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

    La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perditeo per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivoart. 56, essere al pi presto interamente reintegrata.

    ART. 55

    Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Con-siglio superiore.

    I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in au-mento delle medesime.

    ART. 56

    Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve,

    pu essere, su proposta del Consiglio superiore e con lapprovazionedellassemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, proquota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previstodallart. 54, una somma non superiore al 4% dellimporto delle riservemedesime, quali risultavano dal bilancio approvato nellassemblea or-dinaria dellanno precedente.

    ART. 57

    Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presen-tato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non pi tardi del 15 apriledi ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore,udita la relazione dei sindaci, delibera lassegnazione degli utili e ildividendo da distribuirsi ai partecipanti, e da pagarsi effettivamentedopo lapprovazione del bilancio da parte dellassemblea generale.

    ART. 58

    abrogato

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA34

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI GENERALI

    ART. 59

    I componenti del direttorio, i funzionari generali, i direttori dellesedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono apparteneread altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa,essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi societ, interes-sarsi in societ in nome collettivo, n assumere responsabilit in socie-t in accomandita.

    Il Consiglio superiore pu tuttavia consentire eccezionalmente chesi assumano i compiti di cui al comma precedente, purch limitatialle funzioni di amministratore presso societ o altri enti, quando siriconosca che ci sia nellinteresse della Banca.

    Pu identicamente consentire che si assumano funzioni di sindacoda parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello dicapo servizio o equiparato.

    ART. 60

    I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attivital disimpegno di cariche di carattere politico non possono far partedei Consigli della Banca.

    Sono altres esclusi da far parte del Consiglio superiore della Ban-ca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione,direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settoredellintermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati dellapubblica amministrazione, nonch, in ogni caso, tutti coloro che sitrovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considera-zione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

    Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche perle nomine deferite al Consiglio superiore ai sensi dellart. 20, n.12, del presente statuto.

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    TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI 35

    ART. 61

    I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono esserecittadini italiani e domiciliati nel Comune dove sono chiamati ad eser-citare il loro ufficio, o almeno nella Regione.

    ART. 62

    I funzionari e gli impiegati sono obbligati al pi rigoroso segretoper tutto ci che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

    ART. 63

    I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplicesospensione di pagamenti, nonch negli altri casi accennati allarticolo2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro uffi-cio.

    ART. 64

    I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, limportodelle quali fissato dallassemblea generale.

    I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, inluogo di medaglie di presenza, unassegnazione che viene fissata com-plessivamente dallassemblea generale dei partecipanti oltre a rimborsidi spese.

    ART. 65

    Devono possedere, in piena e libera propriet, titoli dello Statoo garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

    i membri del Consiglio superiore, i componenti del direttorio, ireggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenziedi prima classe, nella misura determinata dallassemblea generaledei partecipanti;

    gli impiegati dal grado di capo dagenzia in su, nella misura deter-minata dal Consiglio superiore.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA36

    ART. 66

    I titoli posseduti a tenore dellarticolo precedente sintendono co-stituiti dalle persone indicate nellarticolo stesso a garanzia della ri-spettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la duratadelle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del Consi-glio superiore e dei membri del direttorio non pu essere deliberatolo svincolo se non dopo approvato dallassemblea generale dei parteci-

    panti il bilancio dellanno nel quale sono cessate le loro funzioni; pertutti gli altri lo svincolo non pu essere deliberato se non sei mesidopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettivefunzioni.

    Tutti i detti titoli rimangono depositati, finch dura il vincolo, nellecasse della Banca.

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    TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 37

    TITOLO VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    ART. 67

    Larticolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato condelibera dellassemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica ai sensi dellarticolo 11,comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (8).

    Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto com-ma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera dellas-semblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998, entrano invigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica ai sensi dellart. 11, comma 2, del decretolegislativo 10 marzo 1998, n. 43 (9).

    Dalla data indicata nel comma precedente hanno altres effettole abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51e 52.

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    NOTE

    (1) Tale data il 1 giugno 1998 (cos determinata con decreto del Ministro del tesoro,del bilancio e della p.e. del 28 settembre 1998).

    (2) Si riporta qui il testo dellart. 105.1 del Trattato: Lobiettivo principale del SEBC il mantenimento della stabilit dei prezzi. Fatto salvo lobiettivo della stabilit dei prezzi,il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunit al fine di contribuire allarealizzazione degli obiettivi della Comunit definiti nellarticolo 2. Il SEBC agisce in confor-mit del principio di uneconomia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo unaefficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui allarticolo 3A.

    (3) Si riporta qui il testo dellart. 4, comma 1, del citato decreto:art. 4 Emissione di banconote1. La Banca dItalia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli

    105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nellesercizio di tale funzione soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.

    (4) Il Consiglio Superiore, nella riunione del 24 aprile 2001, ha deliberato la conversione

    in euro del capitale della Banca che, dall1.1.2002, pari a 156.000 euro e suddiviso in300.000 quote di partecipazione da 0,52 euro. Delloperazione stata resa informativa aiPartecipanti al capitale nel corso dellAssemblea generale ordinaria del 31 maggio 2001,nonch al pubblico mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186, Parte II,dell11.8.2001.

    (5) Gli importi di cui al presente comma risultano dalla conversione in euro dei valoriprecedentemente espressi in lire.

    (6) Limporto di cui al presente comma risulta dalla conversione in euro del valoreprecedentemente espresso in lire.

    (7) CAPOIV - FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

    Articolo 17 - Conti presso la BCE e le Banche centrali nazionaliAl fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le Banche centrali nazionali possono

    aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettarecome garanzia attivit, ivi compresi i titoli scritturali.

    Articolo 18 - Operazioni di credito e di mercato aperto18.1 - Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la

    BCE e le Banche centrali nazionali hanno la facolt di: operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a

    termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestitocrediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di altri paesi, nonch metallipreziosi;

    effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogandoi prestiti sulla base di adeguate garanzie.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA40

    18.2 - La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercatoaperto effettuate da essa stessa o dalle Banche centrali nazionali, compresi quelli per la comu-nicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

    Articolo 19 - Riserve minime

    19.1 - Fatto salvo larticolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politicamonetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenereriserve minime in conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali. Regolamenti relativial calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanatidal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facolt di imporre interessia titolo di penalit e altre sanzioni di analogo effetto.

    19.2 - Ai fini dellapplicazione del presente articolo il Consiglio, in conformit dellaprocedura stabilita nellarticolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimiammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonch le sanzioni appropriate nei casi diinosservanza.

    Articolo 20 - Altri strumenti di controllo monetario

    Il Consiglio direttivo pu decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sullutilizzodi altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispettodi quanto disposto dallarticolo 2.

    Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondola procedura prevista allarticolo 42.

    Articolo 21 - Operazioni con enti pubblici

    21.1 - Conformemente allarticolo 104 del trattato, vietata la concessione di scopertidi conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle

    Banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunit, alle amministrazionistatali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblicoo ad imprese pubbliche degli Stati membri, cos come lacquisto diretto presso di essi dititoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali.

    21.2 - La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziariper gli organismi di cui allarticolo 21.1.

    21.3 - Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietpubblica che, nel contesto dellofferta di riserve da parte delle banche centrali, devono riceve-re dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

    Articolo 22 - Sistemi di pagamento e di compensazione

    La BCE e le Banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE pustabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficientie affidabili allinterno della Comunit e nei rapporti con i paesi terzi.

    Articolo 23 - Operazioni esterne

    La BCE e le banche centrali nazionali possono:

    stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso,con organizzazioni internazionali;

    acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attivit in valuta estera e metallipreziosi. Il termine attivit in valuta estera include i titoli e ogni altra attivit nellavaluta di qualsiasi paese o in unit di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;

    detenere e gestire le attivit di cui al presente articolo;

    effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazio-nali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

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    NOTE 41

    Articolo 24 - Altre operazioni

    In aggiunta alle operazioni derivanti dallassolvimento dei propri compiti la BCE ele Banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativie per il proprio personale.

    (8) Tale data il 1 giugno 1998 (cos determinata con decreto del Ministro del tesoro,del bilancio e della p.e. del 28 settembre 1998).

    (9) Tale data il 1 gennaio 1999 (cos determinata con decreto del Ministro del tesoro,del bilancio e della p.e. del 28 settembre 1998).

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA42

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    APPENDICE

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA44

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    APPENDICE 45

    REGIO DECRETO 11 giugno 1936, n. 1067.

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONT DELLA NAZIONE

    RE DITALIA

    IMPERATORE DETIOPIA

    Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404, con il quale venne approvato lostatuto della Banca dItalia;

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la dife-sa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

    Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, diconcerto col Ministro per le finanze;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Articolo unico

    approvato lo statuto della Banca dItalia conforme al testo allegato al presentedecreto, visto, dordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

    Il presente decreto entrer in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale del Regno.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insertonella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dItalia, mandando a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a S. Rossore, add 11 giugno 1936.

    VITTORIO EMANUELE

    MUSSOLINI - DI REVEL

    Visto , il Guardasigilli SOLMI.Registrato alla Corte dei conti, add 17 giugno 1936.

    Atti del Governo, registro n. 374, foglio n. 103/MANCINI.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA46

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1948, n. 482.

    Modificazioni allo statuto della Banca dItalia

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

    Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lostatuto della Banca dItalia;Vista la deliberazione adottata dallassemblea generale dei partecipanti della

    Banca dItalia in data 31 marzo 1948;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-

    stro per il tesoro;

    Decreta:

    Articolo unico

    Allo statuto della Banca dItalia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma,approvato con il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, sono apportate le seguentimodificazioni:

    allart. 2, comma 5, le parole Ministro per le finanze sono sostituite dalle se-guenti: Ministro per il tesoro;

    allart. 3, comma 2, il testo della lettera b) sostituito dal seguente:b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;allart. 6, comma 1, le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 31

    maggio;allart. 7, comma 2, la parola: gennaio sostituita dalla parola: marzo; al

    comma 3, le parole: del Regno sono sostituite dalle seguenti: della Repubblicaitaliana;

    allart. 14, il testo del comma 5 sostituito dal seguente: Quando il numero deiconsiglieri superiori da nominare raggiunge la met dei componenti il Consiglio, le

    nomine sono demandate ad ununica assemblea generale da tenersi in Roma con los-servanza delle modalit stabilite nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede avotazioni separate per ciascuna sede;

    allart. 17, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: di tre consiglieri desi-gnati dalla corporazione della previdenza e del credito;

    allart. 18, il testo dei commi 5, 6 e 7 sostituito dal seguente:Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si

    tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qual-volta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre deimembri del Consiglio stesso.;

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    APPENDICE 47

    Il Consiglio legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoicomponenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.;

    Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fale veci, vota soltanto nel caso di parit di voti. Le votazioni, quando riguardino perso-ne, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.;

    allo stesso art. 18 aggiunto il seguente nuovo comma: Il Comitato si riuniscedi regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposi-zioni di cui al comma precedente.;

    allart. 19, il testo del comma 6 sostituito dal seguente: Le nomine e le revo-

    che debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promossodal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro,sentito il Consiglio dei Ministri.;

    allart. 20, comma 2, il testo del n. 16 sostituito dal seguente: autorizza icontratti che importano alienazioni di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 ele transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori aL. 12.000.000 e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarieche, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazio-ne; il testo del n. 19 sostituito dal seguente: delibera su tutte le altre materie che,non essendo esplicitamente demandate allassemblea generale dei partecipanti, il go-vernatore ritenga di sottoporgli.;

    allart. 25, comma 4, le parole: Ministro per le finanze sono sostituite dalle

    seguenti: Ministro per il tesoro; al comma 9 sono aggiunte le seguenti parole:,salva la facolt di cui al n. 19 dellart. 20.; il testo del comma 10 sostituito dalseguente: Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facol-t in tutti i casi, compresi quelli indicati nellart. 20, n. 17, senza alcuna limitazione ocondizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizio-ne, le annotazioni e sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasiformalit ipotecaria.;

    allart. 26, comma 1, il testo della lettera a) sostituito dal seguente: presta il con-senso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori aL. 12.000.000 e ne d comunicazione al Consiglio superiore.; il comma 2 soppresso;

    allart. 41, il testo del n. 1 sostituito dal seguente: risconto di cambiali e asse-gni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti, a favore delle aziende di credi-to, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, iscritte nellalbo di cui al R. decreto-

    legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;; il n. 3 soppresso e inumeri successivi sono cambiati rispettivamente in 3, 4, 5 e 6;

    allart. 42, il testo del n. 3 sostituito dal seguente: 3) costruire od acquistareedifizi ad uso dellamministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e delle agen-zie, oppure per conto della Cassa pensioni per il personale della Banca dltalia, o perinvestimento di fondi comunque destinati alla quiescenza del personale stesso;; nel-lo stesso articolo il testo del numero 4 sostituito dal seguente: 4) riscuotere perconto dei privati, di societ e di enti morali titoli esigibili nello Stato e allestero e, ingenerale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.;

    allart. 43 soppressa la parola: Regia;

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA48

    allart. 45, comma 1, le parole: ai numeri 1 e 3 dellart. 41 sono sostituitedalle seguenti: al numero 1 dellart. 41;

    allart. 46, le parole: ai numeri 1, 2 e 3 dellart. 41 sono sostituite dalle seguen-ti: ai numeri 1 e 2 dellart. 41;

    allart. 48, il testo del comma 1 sostituito dal seguente: Le anticipazioni con-tro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indi-cazione della durata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse, inconformit di quanto dispone lart. 67, comma 3, del R. decreto 16 marzo 1942,n. 267, non si applicano le disposizioni relative alla revocabilit degli atti a titolo one-

    roso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.;il testo dellart. 49 sostituito dal seguente: I titolari delle anticipazioni debbo-

    no avere domicilio od eleggerlo nella citt dove esiste la filiale della Banca presso laquale accesa lanticipazione.;

    allart. 50 aggiunto il seguente comma: Quando, avvenuto il deprezzamentodi cui al comma precedente, il debitore non ottemperi a quanto ivi preveduto, la Ban-ca, previa diffida a mezzo di ufficiale giudiziario, notificata al domicilio dichiarato oeletto nella polizza, pu, trascorsi cinque giorni dalla data della diffida, procederesenzaltra formalit alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate.;

    allart. 51, il testo del comma 1 sostituito dal seguente: Qualora, nei due gior-ni successivi alla scadenza, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Bancaintimer il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichia-

    rato o eletto nella polizza. Trascorsi cinque giorni dalla data della intimazione, laBanca, senzaltra formalit, pu vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci deposi-tate.;

    allart. 52, il testo del comma 3 sostituito dal seguente: In caso di insolvenza,la Banca, in applicazione dellart. 2797 del vigente Codice civile, ha facolt di vende-re i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo cre-dito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa.;

    allart. 54, comma 3, sono soppresse le parole: ed incassati; il testo dei com-mi 5, 6, 7, 8 e 9 sostituito dal seguente: Alle dette spese devono aggiungersi,per accertare lammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze delleserci-zio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili, nonch le rate di ammortizzazio-ne delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in pi esercizi.

    Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essiprelevata la somma che il Consiglio superiore creder di stabilire per la graduale co-stituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20% degli utili netti,sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una sommapari al 6% del capitale.

    Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore e con lapprovazionedel Ministro per il tesoro, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riservestraordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netticomplessivi e pu essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, unulteriore importo non eccedente il 4% del capitale.

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    APPENDICE 49

    La restante somma devoluta allo Stato, in applicazione dellart. 3 delDecreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del R. decreto-legge 5settembre 1935, n. 1647.

    La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsia-si altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al pi presto in-teramente reintegrata.;

    allart. 55, comma 1, le parole: le Finanze sono sostituite dalle seguenti: ilTesoro;

    il testo dellart. 56 sostituito dal seguente: Dai frutti annualmente percepitisugli investimenti delle riserve, pu essere, su proposta del Consiglio superiore e conlapprovazione dellassemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, proquota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dallart. 54, una som-ma non superiore al 4% dellimporto delle riserve medesime, quali risultavano dalbilancio approvato nellassemblea ordinaria dellanno precedente.;

    allart. 57, le parole: 15 febbraio sono sostituite dalle seguenti: 15 aprile;

    allart. 58, le parole: le Finanze sono sostituite dalle seguenti: il Tesoro;

    il testo dellart. 65 sostituito dal seguente: I funzionari della Banca, nel casodi fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonch negli altri casiaccennati allart. 2382 del vigente Codice civile, cessano immediatamente dal loroufficio.; il testo dellart. 67 sostituito dal seguente: Devono possedere, in piena elibera propriet, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alladata del deposito:

    i membri del Consiglio superiore, il governatore, il direttore generale,il vice direttore generale, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delleagenzie di prima classe, nella misura determinata dallassemblea generale deipartecipanti;

    gli impiegati dal grado di capo di agenzia in su, nella misura determinata dalConsiglio superiore..

    Il presente decreto entrer in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserto nella Raccolta uf-ficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque

    spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, add 19 aprile 1948.

    DE NICOLA

    DE GASPERI - DEL VECCHIO

    Visto, il Guardasigilli: GRASSI.Registrato alla Corte dei conti, add 15 maggio 1948.

    Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 98 FRASCA.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA50

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 369.

    Modificazioni allo statuto della Banca dItalia

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

    Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lostatuto della Banca dItalia;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, con ilquale lo stesso statuto venne modificato;

    Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1715, con la quale viene elevato di uno ilnumero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca dItalia, danominarsi dallassemblea generale dei partecipanti presso la Sede della Banca in Ca-gliari;

    Vista la deliberazione adottata dallassemblea generale straordinaria dei parteci-panti della Banca dItalia in data 22 settembre 1960;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-stro per il tesoro;

    Decreta:

    ART. 1

    Allo statuto della Banca dItalia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma,approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto delPresidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

    allart. 2, comma terzo, aggiunta la parola Cagliari dopo la parola Bolo-gna;

    allart. 17, comma primo, il numero 12 sostituito con il numero 13;

    allo stesso art. 17, comma terzo, le parole per un terzo in ciascun anno sonosostituite con le parole in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e dicinque per il terzo anno;

    gli artt. 59 e 60 sono soppressi;

    allart. 63, comma primo, dopo le parole devono essere sono aggiunte le paro-le cittadini italiani e;

    al medesimo art. 63 il comma secondo soppresso.

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    APPENDICE 51

    In dipendenza della soppressione degli artt. 59 e 60 che costituiscono il titolo Vdello statuto, gli articoli dal 61 al 68 assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titoloVI diventa il titolo V.

    ART. 2

    Il presente decreto entrer in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserto nella Raccolta

    ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, add 12 febbraio 1963.

    SEGNI

    FANFANI TREMELLONI

    Visto, il Guardasigilli: BOSCO.Registrato alla Corte dei conti, add 29 marzo 1963.

    Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 18 VILLA.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA52

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1969, n. 593.

    Modificazioni allo statuto della Banca dItalia

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, convertito nella legge 7 marzo1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

    Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lostatuto della Banca dItalia;

    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, e 12 feb-braio 1963, n. 369, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

    Vista la deliberazione adottata dallassemblea generale straordinaria dei parteci-panti della Banca dItalia, in data 25 luglio 1969, per elevare a due il numero dei vicedirettori generali della Banca medesima;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Mini-stro per il tesoro;

    Decreta:

    ART. 1

    Allo statuto della Banca dItalia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma,approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti delPresidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, e 12 febbraio 1963, n. 369, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    allart. 5, lettera c) le parole nel governatore, nel direttore generale e nel vicedirettore generale sono sostituite con le parole nel direttorio, costituito dal gover-natore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.;

    allart. 17 il testo dei commi sesto e settimo sostituito dal seguente: I due vicedirettori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazionedel Consiglio superiore, assume lufficio di segretario.

    I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono esserecittadini italiani.;

    allart. 18, il testo del terzo comma sostituito dal seguente: I due vice direttorigenerali assistono alle riunioni del Comitato; assume lufficio di segretario il vicedirettore generale designato allufficio di segretario del Consiglio.;

    allart. 19, comma primo, le parole il vice direttore generale sono sostituitecon le parole i due vice direttori generali; nello stesso articolo, ai commi secondo equarto, le parole del vice direttore generale sono sostituite con le parole dei duevice direttori generali;

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    APPENDICE 53

    allart. 27, comma terzo, le parole il vice direttore generale vengono sostituitecon le parole uno dei vice direttori generali;

    allart. 29, il testo del comma primo sostituito dal seguente: I due vice diretto-ri generali coadiuvano il direttore generale nellesercizio delle sue attribuzioni e losurrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualit di assenza o impedi-mento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi pusurrogarli.; nello stesso articolo, al comma secondo, le parole del vice direttoregenerale sono sostituite con le parole di uno dei vice direttori generali e le paroledel direttore generale sono sostituite con le parole del governatore e del direttore

    generale.;allart. 59, comma primo, le parole il governatore, il direttore generale, il vice

    direttore generale vengono sostituite con le parole i componenti del direttorio;

    allart. 65, comma secondo, le parole il governatore, il direttore generale, ilvice direttore generale sono sostituite con le parole i componenti del direttorio;

    Lintitolazione del paragrafo quinto del titolo II modificata in Direttore gene-rale e vice direttori generali.

    ART. 2

    Il presente decreto entrer in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserto nella Raccoltaufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, add 14 agosto 1969

    SARAGAT

    RUMOR COLOMBO

    Visto , il Guardasigilli: GAVA.

    Registrato alla Corte dei conti, add 9 settembre 1969.Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 18 CARUSO.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA54

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973, n. 607.

    Modificazioni allo statuto della Banca dItalia

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

    Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lostatuto della Banca dItalia;

    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio1963, n. 369, e 14 agosto 1969, n. 593, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

    Vista la deliberazione adottata dallassemblea generale straordinaria dei parteci-panti della Banca dItalia, in data 13 giugno 1973, per dare attuazione al decentra-mento amministrativo, su piano regionale, dellattivit della Banca dItalia;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Mini-stro per il tesoro;

    Decreta:

    ART. 1

    Allo statuto della Banca dItalia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma,approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti delPresidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, e 14agosto 1969, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:

    Art. 30. Al comma secondo, il testo del secondo periodo viene sostituito dalseguente:

    Il loro numero varia, in ragione dellimportanza degli affari delle singole sedi,da sette a quattordici ed elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghidi regione..

    Art. 34. Il testo del secondo comma sostituito dal seguente:Il numero dei consiglieri varia, in ragione dellimportanza degli affari delle

    singole succursali, da quattro a dieci ed elevabile fino a quattordici per le succursalisite in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio supe-riore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano permet ogni anno..

    Art. 37. Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:

    I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabilitidai regolamenti interni dellIstituto, coordinano lattivit delle filiali della regione ed

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    APPENDICE 55

    espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimen-to allintero territorio regionale..

    Art. 40. Restano soppressi il primo ed il terzo comma.

    Art. 61. la parola Provincia viene sostituita con la parola Regione.

    ART. 2

    Il presente decreto entrer in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserto nella Raccoltaufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, add 20 luglio 1973

    LEONE

    RUMOR LA MALFA

    Visto, il Guardasigilli: ZAGARI.Registrato alla Corte dei conti, add 11 ottobre 1973.Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 26 VALENTINI.

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA56

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992.

    Modificazioni agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca dItalia

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;

    Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale stato approvato lostatuto della Banca dItalia;

    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, con i quali lo stessostatuto stato modificato;

    Vista la deliberazione adottata dallassemblea generale straordinaria dei parteci-panti della Banca dItalia, in data 26 settembre 1991, con la quale si motivatamenteprovveduto a modificare gli articoli 2, 3 e 23 dello statuto per consentire una maggio-re flessibilit di insediamento territoriale, per ampliare la base partecipativa dellIsti-tuto, includendo le societ bancarie di cui allart. 16 del decreto legislativo 20 novem-bre 1990, n. 356, fra le categorie di enti che possono possedere quote della Banca

    dItalia, ed infine per conferire continuit alle attivit dellorgano collegiale di con-trollo, elevando da uno a tre anni la durata in carica dei sindaci;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16gennaio 1992;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Mini-stro del tesoro;

    Decreta:

    ART. 1

    1. Agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca dItalia, approvato con R.

    decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repub-blica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20luglio 1973, n. 607, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il secondo comma dellart. 2 sostituito dal seguente:

    Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenzaterritoriale determinata dal Consiglio superiore.;

    b) il quarto comma dellart. 2 sostituito dal seguente:

    Pu avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia conquanto previsto dalla legge.;

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    APPENDICE 57

    c) la lettera c) del secondo comma dellart. 3 sostituita dalla seguente:

    c) societ per azioni esercenti attivit bancaria risultanti dalle operazioni di cuiallart. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;; conseguente-mente lelettere c) e d) dello stesso comma diventano d) ed e);

    d) al terzo comma dellart. 3 aggiunto, infine, il seguente periodo: In ognicaso dovr essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al ca-pitale della Banca da parte di enti pubblici o di societ la cui maggioranza delle azionicon diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.;

    e) il primo comma dellart. 23 sostituito dal seguente:I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni

    e sono rieleggibili.;

    f) allultimo comma dellart. 23 sono conseguentemente soppresse le paroleanno per anno.

    2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sar pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Dato a Roma, add 6 marzo 1992.

    COSSIGA

    ANDREOTTI

    Presidente del Consiglio dei Ministri

    CARLI

    Ministro del tesoro

    Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992

    Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336

    (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992)

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    STATUTO DELLA BANCA DITALIA58

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1992.

    Modificazione allo statuto della Banca dItalia

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;

    Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale stato approvato lostatuto della Banca dItalia;

    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, e 6 marzo 1992, con iquali lo stesso statuto stato modificato;

    Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82, con la quale vengono apportate modifica-zioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circola-zione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, in mate-ria di variazione del tasso ufficiale di sconto e dellinteresse sulle anticipazioni;

    Visto in particolare lart. 1 della predetta legge che attribuisce al governatoredella Banca dItalia il potere di modificare, con proprio provvedimento ed in relazio-ne alle esigenze di controllo della liquidit di mercato, la ragione normale dello scon-

    to e la misura dellinteresse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissapresso la Banca dItalia;

    Considerato che a seguito della sopracitata legge si rende necessario modificarelart. 25 dello statuto della Banca dItalia;

    Vista la deliberazione adottata dallassemblea generale straordinaria dei parteci-panti in data 30 aprile 1992 con la quale si provveduto a modificare il suddetto art.25;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-stro del tesoro;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17luglio 1992;

    Decreta:

    ART. 1

    1. Al