BambiniContesi Guida

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Bambini contesi guida per i genitori

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    Prefazione

    La tutela dei bambini in ogni forma e modalitrappresenta, e sempre ha rappresentato per me,una priorit assoluta nel mio lavoroistituzionale. Anche ora, in qualit di Ministrodegli Affari Esteri, ho modo di occuparmidirettamente dei miei piccoli concittadini, inparticolare di quelli che si trovano allesteroperch magari e purtroppo contesi tragenitori di diversa nazionalit, spesso imbrigliatida una serie di sentenze di tribunali di differentinazioni non compatibili tra di loro.

    Sono sempre pi numerosi i casi in cui i minorivengono contesi tra genitori italiani e stranieri,genitori che sembrano dimenticare che lunicocriterio cui dovrebbero attenersi costituito dalsuperiore interesse del bambino ad avere unrapporto equilibrato e costante con entrambe lefigure genitoriali.

    Lapertura delle frontiere e la maggior facilit dimovimento dei nostri cittadini hanno portatocon s un aumento di coppie miste. Un fenomeno determinato da una nuova aperturasul mondo, certamente, eppure capace dipromuovere incomprensioni e nuove diffidenze.Da qui, purtroppo, il moltiplicarsi di casi in cui iminori si trovano contesi tra genitori di diversanazionalit.

    Durante il periodo in cui sono stato VicePresidente della Commissione Europea,responsabile del portafoglio Giustizia, Libert e

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    Sicurezza, ho contribuito a far approvare unnuovo strumento normativo: il cosiddettoBruxelles II bis, operativo dal 1 marzo 2005.Tale Regolamento istituisce uno spazio comuneeuropeo in materia di diritto di famiglia, applicato in tutti i paesi dellUnione Europea (adeccezione della Danimarca) e riconosce lavalidit delle sentenze di affidamento dei minoriin tutti gli Stati dellUnione. Lo scopo era, ed ,di uniformare la legislazione ed evitare il pipossibile casi di contrasto giurisprudenziale che,alimentando le dispute tra genitori, altro nonfanno che minacciare il sereno sviluppo dellapsicologia del bambino.

    Bambini contesi intende aiutare le famiglie difronte a queste situazioni di disagio, anche perricordare loro che il Ministero degli Affari Esteriin stretto raccordo con la nostra rete delleRappresentanze Diplomatico Consolari allesterosegue con la massima cura i casi di minoricontesi.

    On. Franco FrattiniMinistro degli Affari Esteri

    Roma, settembre 2008

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    Bambini contesi. Guida per i genitori

    Introduzione

    La Direzione Generale per gli Italiani allEstero e lePolitiche Migratorie da tempo impegnata a portarea conoscenza della opinione pubblica i molteplicirisvolti che accompagnano la sottrazioneinternazionale di minori. Tale azione si prefigge ilduplice obiettivo di limitare, con una efficaceinformazione, linsorgere dei casi di bambinicontesi e di contribuire alloccorrenza alla lorosoluzione nellinteresse superiore del minore. In questo contesto la Direzione Generale pubblicaanche questo anno - con una nuova veste grafica dipi agevole fruizione - lopuscolo Bambini contesi -guida per i genitori, giunta alla sua sesta edizione.Frutto della esperienza maturata in questi anni didiretta partecipazione a vicende tanto complessequanto dolorose, la guida intende rivolgersi oltreche ai genitori, ai funzionari della PubblicaAmministrazione chiamati a diverso titolo adintervenire nelle singole situazioni come pure alleAssociazioni attive nel settore. Lopuscolo contiene indicazioni pratiche e puntualisul piano della normativa di riferimento ed illustra ilruolo operativo del Ministero degli Affari Esteri edella rete diplomatico-consolare allestero. un strumento utile; pu aiutare chi si trovacoinvolto in situazioni di conflittualit familiare,spesso laceranti, ad evitare o almeno limitare, glieffetti controproducenti di azioni che possonopregiudicare gravemente le possibilit di un positivoesito di tali vicende.

    Carla Zuppetti Direttore Generale per gli Italiani allEstero

    e le Politiche Migratorie

    Roma, settembre 2008

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    Indice

    PARTE I

    La sottrazione internazionale di minori 10

    Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delleRappresentanze diplomatico-consolari 13

    Come prevenire la sottrazione di un minore 17

    Cosa fare a sottrazione avvenuta 19

    PARTE II

    Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri 22

    Ordinamenti islamici 23Altri ordinamenti 28

    Europa ed Americhe 28Asia ed Africa 30

    Conclusioni 31

    PARTE III

    Strumenti giuridici internazionalivigenti in materia 34

    Strumenti internazionali sottoscritti dallItaliama non ancora recepiti con legge nazionale 39

    Accordi bilaterali 40

    Appendice

    Convenzione dellAja 44

    Regolamento (CE) n. 2201/2003 56

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    Parte I

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    Il tema della protezione del minore e quellodella tutela dei suoi diritti sono ampiamenterappresentati allinterno degli ordinamenti degliStati ed altrettanto ampiamente diffusa laconcezione che riconosce come irrinunciabile ildiritto del minore ad avere rapporti affettivistabili e duraturi anche dopo la separazione o ildivorzio dei genitori.

    Cosa la sottrazione internazionale di minori?

    Con lespressione sottrazione internazionale diminori si indica la situazione in cui un minore:- viene illecitamente condotto allestero ad opera

    di uno dei genitori che non esercita lesclusivapotest, senza alcuna autorizzazione;

    - non viene ricondotto nel Paese di residenzaabituale a seguito di un soggiorno allestero1.

    La sottrazioneinternazionale di minori

    1. Nellordinamento italiano, la sottrazione di incapace un reatopenale, diversamente disciplinato dagli artt. 574 e 605 del CodicePenale: Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae unminore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitoreesercente la patria potest, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbiala vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volont deimedesimi, punito, a querela del genitore esercente la patriapotest, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a treanni. (art. 574); Sequestro di persona Chiunque priva talunodella libert personale punito con la reclusione da sei mesi a ottoanni. La pena della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto commesso:1. in danno di un ascendente, di un discendente, o delconiuge(art. 605).

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    2. I matrimoni misti, composti da un italiano e una straniera oviceversa, rappresentano la parte pi consistente dei matrimoni conalmeno uno sposo straniero: l8,8% a livello medio nazionale per untotale di 28.828 celebrazioni nel 2004. La frequenza dei matrimonimisti proporzionale allincidenza della presenza straniera nel nostroPaese, pertanto sono pi diffusi al Nord e al Centro del Paese (circa12 matrimoni misti ogni cento celebrazioni), ovvero nelle aree in cui pi stabile e radicato linsediamento delle comunit straniere. AlSud e nelle Isole, al contrario, il fenomeno assume ancoraproporzioni contenute (circa 4,5 matrimoni misti ogni 100). Nellecoppie miste, la composizione pi frequente quella in cui lo sposo italiano e la sposa straniera: circa 9 matrimoni su 100 al Centro-Nord e 7 matrimoni su 100 a livello medio nazionale per un totaledi 17.835 nozze celebrate nel 2004. Le donne italiane che scelgonoun partner straniero sono molto meno numerose: 4.443 nel 2004.Questo tipo di nozze rappresenta l1,8%. (Nota informativa ISTATdel 12 febbraio 2007).

    Quando si verifica?

    La fattispecie della sottrazione internazionale diminori si presenta con frequenza maggiore quandola rottura del nucleo familiare insorge in unioni trapersone di diversa nazionalit, poich ai contrastiallinterno della coppia in crisi si aggiungono ledifferenze di origine culturale e religiosa. (Il numerodi italiani coniugati o conviventi con cittadinistranieri in costante aumento)2.

    Anche la crescente mobilit delle persone elaumento delle unioni libere incidono sulfenomeno, rendendo sempre pi necessarialindividuazione, nei differenti conflitti, di formedi assistenza finalizzate alla soluzione positiva dicontroversie che rischiano di dar luogo allasottrazione internazionale del minore.

    Cosa accade?

    Nel timore di non ottenere la custodia esclusivanello Stato di residenza, la madre o il padre generalmente il genitore straniero pu essereindotto a sottrarre il figlio e a condurlo nelproprio paese dorigine o altrove, sradicandolocos dal suo contesto sociale, scolastico e

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    geografico, mentre il bambino inizia ad essereconteso e diventa vittima di battaglie giudiziali.

    Non solo la sottrazione di minore priva il minore di unadelle figure parentali, ma comporta altres per lostesso il completo distacco dal contesto nel quale erainserito e che rappresentava non solo la suaresidenza abituale ma il suo unico luogo di vita.

    Chi pu intervenire?

    Il Ministero degli Affari Esteri nei casi disottrazione cosiddetta attiva interviene asostegno dei diritti del minore cittadino italianoillecitamente condotto allestero3.

    3. La sottrazione cosiddetta passiva indica il caso in cui un minoreviene illecitamente condotto e trattenuto in Italia.

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    Nei casi di sottrazione internazionale di minori, lacompetenza del Ministero degli Esteri, DirezioneGenerale per gli Italiani allEstero e le PoliticheMigratorie (DGIT),4 :a) diretta, se lo Stato in cui il minore stato

    condotto non aderisce alla Convenzione dellAjadel 19805 e/o non destinatario delRegolamento (CE) n. 2201/20036.

    Il ruolo del Ministerodegli Affari Esterie delle Rappresentanzediplomatico-consolari

    In tale caso, la DGIT:

    individua le linee di azione pi idonee perla sua soluzione;

    fornisce informazioni e assistenza alcittadino italiano;

    attiva le Rappresentanze diplomatico-consolari al fine di esperire azioni in loco(visita consolare al minore italiano, dialogocon le autorit locali e rappresentazione delcaso).

    4. La DGIT, nellambito dei suoi compiti di assistenza ai connazionaliallestero, cura tali problematiche tramite lUfficio IV.

    5. http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm

    6. http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm

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    b)sussidiaria, se lo Stato in cui il minore statocondotto aderisce alla Convenzione dellAja del19807 e/o destinatario del Regolamento (CE) n.2201/2003.

    Sia in caso di competenza diretta chesussidiaria, le Rappresentanze diplomatico-consolari in stretto accordo con la DGITpossono: sensibilizzare Autorit o organismi locali; seguire lazione delle Autorit di polizia per

    ricercare il minore sottratto; effettuare tentativi di conciliazione tra le parti

    e provvedere a visite consolari al minoreconteso;

    fornire i nominativi di legali di fiducia; presenziare alle udienze in qualit di uditore.

    In tale caso, la competenza diretta delDipartimento Giustizia Minorile del Ministerodella Giustizia1, in veste di Autorit Centraleitaliana, preposta ad investire del casosegnalato la omologa Autorit Centralestraniera.

    LAutorit Centrale, con la quale la DGITintrattiene una costante collaborazione, puessere attivata dal cittadino per avviare:- la procedura di restituzione del minore- la procedura del diritto di visita al figlio

    sottratto da parte del genitore nonaffidatario.

    7. La lista dei Paesi aderenti alla Convenzione dellAja si trova nellanota n. 23, pag. 35

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    8. Il Console, quale giudice tutelare allestero, esercita nei confrontidei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residentinella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, dicuratela, di assistenza pubblica e privata nonch di affiliazione,che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare. Ai sensidellart. 34 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 "Disposizioni sullefunzioni e sui poteri consolari". Tali poteri possono essere esercitatinei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato diresidenza (Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963,art. 5, lettera h).

    In particolare :

    Il Console esercita i poteri di giudice tutelare8

    nel rispetto dellordinamento locale.Lesercizio dei poteri di giudice tutelare puessere di difficile assolvimento se il minoreitaliano sia in possesso di doppia cittadinanza(quella del genitore italiano e quella del Paese incui stato condotto).

    In caso di doppia cittadinanza:

    lordinamento in vigore nel Paese straniero puconsiderare subordinata la cittadinanza italianae prevedere lesercizio in via esclusiva della tuteladel minore. In tal caso, ogni tipo di azione chelAutorit consolare chiamata a svolgere puessere ostacolata.

    ATTENZIONE!

    In queste situazioni, indispensabileche i genitori del minore contesotrovino un accordo nellinteresseprioritario del figlio.

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    9. Salvo nel caso in cui linteressato sia residente allestero e siaaccertata la condizione di indigenza.

    Le Rappresentanzediplomatico-consolarinon possono: rappresentare il connazionale in giudizio; fornire sostegno economico9; agire in violazione delle leggi locali o di norme

    internazionali; adire la magistratura locale al fine di rendere

    direttamente esecutivo un provvedimentonazionale.

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    Guida per lutilizzazione dei servizi consolari

    Nel caso di coppie miste, opportuno:

    informarsi sulle disposizioni in materia diaffidamento e diritto di visita vigenti nelloStato di appartenenza dellaltro genitore10;

    far riconoscere, ove possibile, nello Stato diappartenenza dellaltro genitore, leventualeprovvedimento di affidamento del minore inproprio favore;

    cercare di evitare che il minore sia iscritto sulpassaporto del genitore non affidatario;

    se per un qualche motivo il minore deverecarsi allestero, far sottoscrivere dallaltrogenitore un impegno di rientro in Italia alladata stabilita;

    se gi in corso la procedura per la separazionelegale, chiedere al Giudice competente che nelprovvedimento venga chiaramente indicato il divietodi espatrio del miniore, senza il consenso dellaltro;

    verificare che il divieto di espatrio risultiregistrato nelle liste di frontiera;

    10. Vedi pag. 20 della presente guida.

    Come prevenirela sottrazionedi un minore?

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    se non stato avviato alcun procedimento perlaffidamento del minore, chiedere lemissione diuno specifico provvedimento che vieti lespatriodel minore senza il consenso esplicito dellaltro;

    vigilare, in occasione dellesercizio del diritto divisita riconosciuto al genitore non affidatario,affinch lo stesso non trattenga con s ilminore illecitamente oltre il periodo stabilito.

    ATTENZIONE!

    C una sola prevenzione possibileper evitare situazioni di conflitto:ciascuno dei genitori deve porre alcentro di ogni azione intrapresa ilbenessere e linteresse del minore.

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    A sottrazione avvenuta il genitore pu:

    sporgere tempestivamente denuncia pressogli organi di polizia;

    avvertire la DGIT11 affinch vengano attivatele competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;

    rivolgersi allAutorit Centrale12, se il Paese dipresunta destinazione aderisce alla ConvenzionedellAja del 25.10.1980 ed destinatario delRegolamento (CE) n. 2201/2003;

    far valere il diritto di visita qualora non sidisponga di un provvedimento che affidi lacustodia del minore.

    ATTENZIONE!

    Cosa fare asottrazione avvenuta?

    La denuncia penale non sempre produceeffetti positivi ai fini di una restituzionespontanea del minore.

    11. DGIT - Uff. IV Ministero degli Affari Esteri (Piazzale della Farnesina, 1- Roma tel. 06-36913900/8572/2930/8719).

    12. LAutorit Centrale si trova presso il Dipartimento GiustiziaMinorile del Ministero della Giustizia (Via Giulia, 131 - Romatel. 06-681881).

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    Parte II

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    Informazioni utili sualcuni ordinamentigiuridici stranieri

    Allatto di contrarre matrimonio con un cittadinostraniero, bene acquisire informazioni sugliordinamenti e sugli orientamenti giurisprudenzialistranieri in materia di diritto di famiglia(separazione, divorzio, affidamento dei figli,concessione degli alimenti ecc.).

    A tale scopo si pu: prendere contatto con le Rappresentanze

    straniere in Italia13

    prendere contatto con le Rappresentanzeitaliane allestero14

    interrogare internet; consultare uno studio legale internazionale.

    Le differenze di fondo nei principi ispiratori enella conseguente codificazione del diritto difamiglia, esistenti tra i diversi ordinamenti,finiscono col riflettersi nella trattazione dei casidi sottrazione internazionale dei minori, rendendopi complessa la ricerca di una soluzione.

    13. 14. per indirizzi e numeri telefonici consultare il sitohttp://www.esteri.it.

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    Ordinamenti islamiciIn linea generale, sono di non facileconciliabilit con lordinamento italianoquegli ordinamenti che demandano, in viaesclusiva, la materia del diritto di famiglia allaapplicazione della legislazione basata suiprincipi dellIslam.

    In particolare, si tratta degli:

    ordinamenti dei paesi che si definiscono, nellaloro Costituzione, islamici;

    ordinamenti dei paesi a sistema non islamico mache riconoscono alle diverse comunit religiose15

    uno statuto della persona in dipendenza dellaappartenenza religiosa.

    La donna italiana pu trovarsiconfrontata, in loco, allatto delmatrimonio con un musulmano o in sededi custodia dei figli, con una normativalimitativa delle sue prerogative diparit con lo sposo, che - invece - ilnostro ordinamento le riconosce16.

    15. Tra cui anche la comunit islamica.

    16. Una normativa in tema di diritto di famiglia, fondata sul principiodella parit di diritti tra i sessi in vigore in Marocco.Il nuovo codice della famiglia approvato nel 2003:- riconosce agli sposi uguale autorit allinterno della famiglia e

    responsabilit congiunta per tutte le decisioni relative alla vitafamiliare ed ai figli.

    In caso di divorzio alla donna pu essere conservato laffidamento deifigli e, a certe condizioni, anche allorch contragga nuovo matrimonioo si trasferisca in una localit diversa da quella del padre dei figli.

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    1. Il matrimonio Il matrimonio celebrato in Italia davantiallufficiale di stato civile tra una donnamusulmana e un non musulmano non riconosciuto nellordinamento islamico del Paesedi appartenenza della donna, poich lIslam, e lelegislazioni ispirate a tale matrice, nonconsentono ad una donna di fede musulmana disposare un non musulmano.

    Allorch entrambi i coniugi - o anche solo lo sposo- sono di religione musulmana, il matrimoniocelebrato nel paese islamico effettuato secondoil rito della sharia17.Il matrimonio un contratto di dirittoprivato, nel suo ambito possono essere inseritetutte le clausole che le parti ritengonoopportune, con il solo limite del rispetto deiprincipi della legge (sharia). Ci costituisce uninteressante possibilit offertaal coniuge straniero, poich nel contratto,possono essere stabilite clausole quali:- il diritto della moglie a chiedere il divorzio in

    caso di violazione della promessa di matrimonioo altro;

    - il diritto a visitare con eventuali figli la propriafamiglia in Italia;

    - la libert di movimento.

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    17. Con il termine sharia si intende la legge coranica.

    La sposa e i figli sono comunquesoggetti allautorit del capofa-miglia che pu vietare il loroespatrio.

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    2. La custodia dei figli In linea generale, nel diritto islamico i ruolisvolti dal padre e dalla madre nelleducazione deifigli sono nettamente distinti e presuppongonolimpossibilit per un coniuge di fare le vecidellaltro:

    Al padre spetta in esclusiva il potere diprendere le decisioni relative alleducazione delfiglio, alla sua istruzione, allavviamento allavoro, al matrimonio e allamministrazione deisuoi beni fino alla emancipazione giuridica.Egli il rappresentante legale del minore18.

    La filiazione legittima solo paterna e non siriconosce la paternit naturale ai figli natifuori del matrimonio.

    Alla madre invece generalmente riconosciutoil diritto/dovere di custodire, sorvegliare ecurare il figlio tenendolo presso di s almenofino ad una certa et19 che si pone in generefino alla pubert per i bambini e fino almatrimonio per le bambine.

    Qualora la madre non sia di credo musulmanoil diritto/dovere di hadana si limita ad una etinferiore, variabile da paese a paese, che pugiungere fino a 5 anni.

    Se il matrimonio si scioglie, i bambini in teneraet sono, in genere, affidati in custodia allamadre, che tuttavia non deve ostacolare il padrenello svolgimento delle sue prevalenti funzioni dititolare della patria potest e si deve impegnaread educare i figli nella religione musulmana ea risiedere nel paese del padre.

    18. questa la wilaya, la potest paterna.

    19. questa la hadana, secondo la legge coranica.

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    Un accordo prematrimoniale con il quale ilmarito musulmano dichiara di concederelaffidamento dei figli alla moglie non di fedemusulmana non ritenuto valido perch incontrasto con lesercizio della potest di wilaya.

    Se la separazione avviene in Italia, il giudiceitaliano che decide in merito alla custodia delfiglio. La decisione italiana di affidamento allamadre non direttamente riconoscibile in unpaese islamico.

    Se il padre musulmano si trova nel paesedorigine con il proprio figlio moltoimprobabile che il tribunale locale permetta alminore di raggiungere laltro genitore in Italia.

    IMPORTANTE!Si suggerisce alla donna cittadina italianaresidente in Italia, che intende contrarre unmatrimonio islamico, di tener presenti taluniaccorgimenti pratici che potrebbero rivelarsi digrande utilit nel prevenire lillecitotrasferimento del minore. Ad esempio: - inserire nel contratto di matrimonio una

    clausola riguardante la libert di movimentocon i figli (anche se essa pu essere soggettaa successive limitazioni da parte del consorte);

    - avviare le formalit di separazione eaffidamento dei figli in Italia;

    - evitare comportamenti che implichino il

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    Esiste solo una possibilit legale per larestituzione del minore: quando appaiaevidente al giudice islamico che ilminore vive in condizioni insostenibili(se ha, ad esempio, gravissimi problemidi salute, non curabili presso le strutturesanitarie locali).

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    deterioramento del rapporto matrimoniale eallontanino la possibilit di soluzione deicontrasti.

    ATTENZIONE!

    In caso di problemi familiari il padremusulmano conserva nel propriopaese il diritto di vietarelespatrio al figlio minore.

    sempre indispensabile che igenitori del minore conteso trovinoun accordo nellinteresse prioritariodel figlio.

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    Altri ordinamentiA. Europa ed AmericheLa maggioranza dei casi di sottrazione diminori italiani riguarda lEuropa e leAmeriche. Si tratta, per lo pi, di Paesi con cui in vigore la Convenzione dellAja del 1980 ed ilRegolamento (CE) n. 2201/2003 (limitatamentea Paesi dellUnione Europea).

    Tuttavia, lapplicazione della ConvenzionedellAja e/o del Regolamento, anche se attuatacon tempestivit non sempre porta al rientroimmediato del minore. La casistica delle sottrazioni evidenzia il crearsi,nel tempo, di situazioni giudiziarie contrap-poste: il minore affidato in Italia ad ungenitore e nel Paese straniero allaltro.

    La Convenzione dellAja applicabile qualorasussistano alcune condizioni: il diritto di affidamento violato sia fondato su

    una decisione giudiziaria o amministrativa delloStato di residenza abituale del minore (primadella sottrazione);

    il diritto di affidamento sia statoeffettivamente esercitato dal genitore che hasubito la sottrazione;

    non sia stato prestato consenso allespatrio delminore da parte dellaltro genitore;

    il minore non abbia ancora raggiunto il 16 annodi et;

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    Non si pu pi fare ricorso alla ConvenzionedellAja per il rientro20 se, trascorso un annodal trasferimento, il minore viene consideratodalle Autorit locali radicato nel nuovocontesto.

    20. Il ricorso possibile solo per ottenere il diritto di visita.

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    Bambini contesi. Guida per i genitori

    non sia trascorso pi di un anno dalla data dellasottrazione;

    che dalla restituzione non derivi al minorealcun danno morale e materiale;

    che il minore non si opponga al rimpatrio; che la restituzione non violi i principi

    fondamentali dei Diritti dellUomo.

    IMPORTANTE!

    Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ha integratola procedura prevista dalla Convenzione dellAja. In particolare:

    tra i Paesi membri dellUnione, viene ritenutocompetente il giudice del paese ove ilminore risiedeva prima di essere sottratto;

    stato creato il titolo esecutivo europeo inmateria di diritto di visita e di ritorno del minore.

    ATTENZIONE!

    Il rimpatrio del minore pu essererichiesto solo se la potest genitoriale- esclusivamente o congiuntamente -era effettivamente attribuita, fino almomento della sottrazione, al genitoreal quale il figlio stato sottratto.

    sempre indispensabile che igenitori del minore conteso trovinoun accordo nellinteresse prioritariodel figlio.

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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

    B. Asia ed AfricaIn paesi asiatici ed africani, ove non sonooperanti con lItalia strumenti convenzionali, ilgenitore ricorre alla magistratura e richiedelaffido. Lottenimento di un provvedimentourgente di affido da parte del genitore stranierorende di fatto impossibile lespatrio delbambino. La situazione si complica ulteriormente per ilgenitore italiano se il bambino possiede anchela nazionalit del posto.

    ATTENZIONE!

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    La migliore soluzione sempre ilraggiungimento di una intesa tra igenitori.

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    Dalle considerazioni che precedono, emerge che:

    Conclusioni

    indispensabile per il bene del minoreevitare la sottrazione.

    indispensabile risolvere i contrasti -anche gravi - tra i genitori in modoamichevole e civile, perseguendo comefine prioritario linteresse del bambino adavere relazioni affettive con entrambi.

    La soluzione extragiudiziale nei fattiil percorso da suggerire quando lasottrazione sia ormai stata posta inessere.

  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

  • Bambini contesi. Guida per i genitori

    Parte III

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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

    A livello internazionale esistono diversi strumentigiuridici - purtroppo non ratificati da tutti glistati - che consentono al genitore vittima dellasottrazione di trovare (o quantomeno tentare)una soluzione allillecito trasferimento del figlio.

    1) Convenzione Europea di Lussemburgo del20.05.1980 sul riconoscimento e lesecuzionedelle decisioni in materia di affidamento diminori e sul ristabilimento dellaffidamento21.

    La Convenzione fondata sul presuppostodella esistenza di un provvedimento diaffidamento del minore nello Stato in cuiesso risiede al momento della sottrazione. Il Dipartimento Giustizia Minorile presso ilMinistero della Giustizia, nella sua veste di AutoritCentrale designata, chiede il riconoscimento elesecuzione di tale provvedimento nel Paese in cuiil bambino stato condotto.

    Strumenti giuridiciinternazionali vigentiin materia Sintesi

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    21. http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_riconoscimento.htmnonch http://conventions.coe.int/

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    2) Tra gli strumenti giuridici vigenti in materia disottrazione internazionale di minori meritaparticolare attenzione la Convenzione dellAjadel 25.10.198022 alla quale aderiscono circaottanta Paesi23.

    Tale Convenzione si pone lobiettivo primariodi consentire il ritorno del minore nellostato di residenza abituale.

    IMPORTANTE!

    Altro fondamentale obiettivo della Convenzione la regolamentazione del diritto di visita delgenitore non affidatario.

    22. http://www.hcch.nethttp://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm

    23. La Convenzione dellAja applicata tra lItalia e i seguenti Paesi:Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize,Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile,Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro,Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador,Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia,Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia,Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua,Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Per,Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, RepubblicaCeca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica diSan Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro,Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia,Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela,Zimbabwe.

    necessario agire tempestivamente perevitare che col tempo il minore si abituialla nuova situazione e che il rimpatrio nonsia pi nel suo interesse.

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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

    Allo stato attuale, la Convenzione lunico strumentogiuridico cogente cui si ricorre con Paesi nonappartenenti alla Unione Europea; tuttavia, spesso,non offre garanzie adeguate per il rimpatrio deiminori in ragione della tendenza delle magistraturedegli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadinorispetto alla richiesta di rimpatrio del genitorestraniero.

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    ia Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il

    Ministero della Giustizia, quale AutoritCentrale, svolge le funzioni di adempiereagli obblighi imposti dalla Convenzione econseguirne gli obiettivi avviando eseguendo le procedure internazionaliprescritte in materia di sottrazioneinternazionale di minori.

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    3) Convenzione delle Nazioni Unite sui dirittidel fanciullo adottata a New York dallaAssemblea Generale del 20.11.198924.

    La Convenzione delle Nazioni Unite lostrumento internazionale pi completo inmateria di promozione e di tutela dei dirittidellinfanzia. Tra questi diritti va segnalato ildiritto del fanciullo a preservare la propriaidentit, ivi compresa la sua nazionalit, il suonome e le sue relazioni familiari (art.8), adintrattenere rapporti personali e diretti conentrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce ilprincipio secondo il quale linteresse superioredel bambino deve essere la considerazionepreminente in tutte le decisioni che loriguardano. La Convenzione obbliga gli Stati adattuare tutti i provvedimenti necessari per assisterei genitori e le istituzioni nelladempimento dei lorodoveri nei confronti dei minori, stabiliti dallaConvenzione stessa.

    4) Convenzione europea di Strasburgo del25.01.1996 sullesercizio dei diritti delfanciullo25.

    La Convenzione promuove i diritti delbambino, tramite il riconoscimento didiritti processuali che al minore siriferiscono. Per agevolare lesercizio di talidiritti processuali previsto lintervento di unrappresentante del minore che, oltre ad agirein suo nome e per suo conto, contribuisce allaformazione di una sua opinione.

    24. v. legge 27.05.1991 n. 176 - http://www.normeinrete.it/nonch http://www.un.org

    25. v. legge 20.03.2003 n.77 - http://www.normeinrete.it/nonch http://conventions.coe.int

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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

    5) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del ConsigliodellUnione Europea del 27/11/2003 relativoalla competenza, al riconoscimento eallesecuzione delle decisioni in materiamatrimoniale e in materia di responsabilitgenitoriale, che abroga il Regolamento (CE)n.1347/200026.

    Il Regolamento, che istituisce uno spaziocomune europeo in materia di diritto difamiglia, si applica negli Stati membri dellaUnione Europea - ad eccezione della Danimarca- dal 1 marzo 2005. In materia di sottrazione di minori ilRegolamento stabilisce lesecutivit automaticadelle decisioni emesse dal giudice del Paese diresidenza abituale del minore, cui statapresentata la domanda per il ritorno del minore.Il provvedimento di rimpatrio del bambino vaemanato entro sei settimane dalla presentazionedella domanda.Non richiede alcuna dichiarazione diesecutivit la decisione di Autorit di uno statomembro in merito al diritto di visita al minoren possibile opporsi al riconoscimento dellostesso diritto risultante da un certificato standard.

    26. http://europa.eu.int

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    Strumenti internazionalisottoscritti dallItaliama non ancora recepiticon legge nazionale Sintesi

    27. http://www.hcch.net

    28. http://conventions.coe.int

    1) Convenzione dellAja del 19.10.1996 concernentela competenza, la legge applicabile, ilriconoscimento e lesecuzione delle decisioninonch la cooperazione in materia di responsabilitparentale e di misure di protezione dei minori27.

    La Convenzione attribuisce allo Stato di residenzaabituale la giurisdizione in materia di protezionedella persona del bambino. A svolgere gliadempimenti prescritti dalla Convenzione sonoincaricate le Autorit Centrali (per lItalia ilDipartimento Giustizia Minorile presso il Ministerodella Giustizia).

    2) Convenzione del Consiglio dEuropa apertaalla firma il 15 maggio 2003 sulle relazionipersonali riguardanti i minori28.

    La Convenzione si propone di rafforzare i dirittifondamentali dei minori, dei loro genitori e delle personelegate al minore da vincoli familiari, ad intrattenererelazioni regolari, fissando principi generali da applicarealle decisioni nella materia delle relazioni del minore eprevedendo misure di salvaguardia e garanzia perassicurare un esercizio adeguato di tali diritti.

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    Accordi bilaterali Sintesi

    Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica libaneseconcernente la cooperazione in questioni didiritto di famiglia sottoscritto il 15.07.2004.

    LAccordo in vigore dal 1.06.2005. Lelementoqualificante dellAccordo rappresentato dallaistituzione di una Commissione mistaconsultiva quale organo di concertazione e dicoordinamento relativamente a casi di minoricittadini delle due parti contraenti. previstoche la Commissione esperisca ogni possibileazione di conciliazione tra i genitori e, inparticolare, intervenga per facilitare leserciziodei diritti di affidamento e di visita, nonch ilritorno del minore, illecitamente trasferito, nelPaese di residenza abituale.

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  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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    Appendice

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    i Convenzione dellAja sugli aspetti civili della sottrazioneinternazionale di minori (aperta alla firma a lAja il 25 ottobre1980).

    Gli stati firmatari della presente Convenzione,profondamente convinti che linteresse del minore sia di rilevanzafondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro glieffetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientroillecito, e stabilire procedure tese ad assicurare limmediato rientrodel minore nel proprio stato di residenza abituale, nonch a garantirela tutela del diritto di visita,hanno determinato di concludere a tale scopo una convenzione, edhanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

    CAPO I Campo di applicazione della Convenzione Articolo 1La presente Convenzione ha come fine: A. di assicurare limmediato rientro dei minori illecitamente

    trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente; B. di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in

    uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati neglialtri Stati contraenti.

    Articolo 2 Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento perassicurare, nellambito del proprio territorio, la realizzazionedegli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovrannoavvalersi delle procedure durgenza a loro disposizione.

    Articolo 3 Il trasferimento o il mancato rientro di un minore ritenutoillecito:A. quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad

    una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente oindividualmente, in base alla legislazione dello Stato nel qualeil minore aveva la sua residenza abituale immediatamenteprima del suo trasferimento o del suo mancato rientro; e

    B. se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmenteo congiuntamente, al momento del trasferimento del minore odel suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non sifossero verificate tali circostanze.

    Convenzione dellAja

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    Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra pu inparticolare derivare direttamente dalla legge, da una decisionegiudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in basealla legislazione del predetto Stato.

    Articolo 4 La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propriaresidenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente primadella violazione dei diritti di affidamento o di visita. Lapplicazionedella Convenzione cessa allorch il minore compie 16 anni.

    Articolo 5 Ai sensi della presente Convenzione: A. il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la

    cura della persona del minore, ed in particolare il diritto didecidere riguardo al suo luogo di residenza;

    B. il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minorein un luogo diverso dalla sua residenza abituale per unperiodo limitato di tempo.

    CAPO II Autorit centrali Articolo 6 Ciascuno Stato Contraente nomina unautorit centrale, che sarincaricata di adempiere agli obblighi che le vengono impostidalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sonoin vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato cheabbia assetti territoriali autonomi, hanno facolt di nominarepi di una autorit centrale e di specificare lestensioneterritoriale dei poteri di ciascuna di dette autorit. Qualora uno Stato abbia nominato pi di una autorit centrale,esso designer lautorit centrale alla quale le domande possonoessere inviate per essere trasmesse allautorit centralecompetente nellambito di questo Stato.

    Articolo 7 Le autorit centrali devono cooperare reciprocamente epromuovere la cooperazione tra le autorit competenti nei lororispettivi stati, al fine di assicurare limmediato rientro dei minorie conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramitequalsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: A. per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;B. per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle

    parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modoche vengano adottate, misure provvisorie;

    C. per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolareuna composizione amichevole;

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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

    D. per scambiarsi reciprocamente, qualora ci si riveli utile, leinformazioni relative alla situazione sociale del minore;

    E. per fornire informazioni generali concernenti la legislazionedel proprio stato, in relazione allapplicazione dellaConvenzione;

    F. per avviare o agevolare linstaurazione di una proceduragiudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro delminore e, se del caso, consentire lorganizzazione olesercizio effettivo del diritto di visita;

    G. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano lecircostanze, lottenimento dellassistenza giudiziaria e legale,ivi compresa la partecipazione di un avvocato;

    H. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, lenecessarie misure per assicurare, qualora richiesto dallecircostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;

    I. per tenersi reciprocamente informate riguardo alfunzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quantopossibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella suaapplicazione.

    CAPO IIIRitorno del minoreArticolo 8 Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto diaffidamento, pu rivolgersi sia allautorit centrale dellaresidenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro StatoContraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritornodel minore. La domanda deve contenere: A. le informazioni concernenti lidentit del richiedente, del

    minore o della persona che si adduce abbia sottratto otrattenuto il minore;

    B. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla; C. i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere

    il rientro del minore; D. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del

    minore ed alla identit della persona presso la quale sipresume che il minore si trovi.

    La domanda pu essere accompagnata o completata da: E. una copia autenticata di ogni decisione o accordo

    pertinente; F. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata

    dallautorit centrale, o da altra autorit competente delloStato di residenza abituale, o da persona qualificata,concernente la legislazione dello Stato in materia;

    G. ogni altro documento pertinente.

    Articolo 9 Se lautorit centrale che riceve una domanda ai sensidellarticolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un

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    altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente,ed immediatamente, allautorit centrale di questo StatoContraente e ne informa lautorit centrale richiedente, o, se delcaso, il richiedente.

    Articolo 10 Lautorit centrale dello Stato in cui si trova il minore prendero far prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare lasua riconsegna volontaria.

    Articolo 11 Le autorit giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraentedevono procedere durgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

    Qualora lautorit giudiziaria o amministrativa richiesta nonabbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla datadinizio del procedimento il richiedente (o lautorit centraledello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiestadellautorit centrale dello Stato richiedente, pu domandareuna dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

    Qualora la risposta venga ricevuta dallautorit centrale delloStato richiesto, detta autorit deve trasmettere la rispostaallautorit centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, alrichiedente.

    Articolo 12Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenutoai sensi dellarticolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad unanno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno delminore, fino alla presentazione dellistanza presso lautoritgiudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trovail minore, lautorit adita ordina il suo ritorno immediato.

    Lautorit giudiziaria o amministrativa, bench adita dopo lascadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente,deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non siadimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

    Se lautorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto hamotivo di ritenere che il minore stato condotto in un altrostato, essa pu sospendere la procedura o respingere la domandadi ritorno del minore.

    Articolo 13 Nonostante le disposizioni del precedente articolo, lautoritgiudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non tenutaad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzioneod ente che si oppone al ritorno, dimostri: A. che la persona, listituzione o lente cui era affidato il minore

    non esercitava effettivamente il diritto di affidamento almomento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva

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    consentito, anche successivamente, al trasferimento o almancato ritorno; o

    B. che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essereesposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici,o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.Lautorit giudiziaria o amministrativa pu altres rifiutarsi diordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che ilminore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto unet ed ungrado di maturit tali che sia opportuno tener conto del suoparere.

    Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autoritgiudiziarie e amministrative devono tener conto delleinformazioni fornite dallautorit centrale o da ogni altraautorit competente dello Stato di residenza del minore,riguardo alla sua situazione sociale.

    Articolo 14 Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od unmancato ritorno illecito, ai sensi dellarticolo 3, lautoritgiudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto pu tenerconto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarieo amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Statodi residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedurespecifiche per la prova di detta legislazione, o per ilriconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebberoaltrimenti applicabili.

    Articolo 15 Le autorit giudiziarie o amministrative di uno StatoContraente hanno facolt, prima di decretare il ritorno delminore, di domandare che il richiedente produca una decisioneo attestato emesso dalle autorit dello Stato di residenzaabituale del minore, comprovante che il trasferimento o ilmancato rientro era illecito ai sensi dellarticolo 3 dellaConvenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essereottenuto in quello stato. Le autorit centrali degli StatiContraenti assistono il richiedente, per quanto possibile,nellottenimento di detta decisione o attestato.

    Articolo 16 Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di unminore o del suo mancato ritorno ai sensi dellarticolo 3, leautorit giudiziarie o amministrative dello Stato Contraentenel quale il minore stato trasferito o trattenuto, nonpotranno deliberare per quanto riguarda il merito dei dirittidi affidamento, fino a quando non sia stabilito che lecondizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno delminore sono soddisfatte, a meno che non venga presentatauna istanza, in applicazione della presente Convenzione,entro un periodo di tempo ragionevole a seguito dellaricezione della notizia.

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    Articolo 17Il solo fatto che una decisione relativa allaffidamento sia statapresa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto nonpu giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza dellapresente Convenzione; tuttavia, le autorit giudiziarie oamministrative dello Stato richiesto possono prendere inconsiderazione le motivazioni della decisione nellapplicare laConvenzione.

    Articolo 18 Le disposizioni del presente capo non limitano il poteredellautorit giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritornodel minore in qualsiasi momento.

    Articolo 19 Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciataconformemente alla presente Convenzione, non pregiudica ilmerito del diritto di custodia.

    Articolo 20Il ritorno del minore, in conformit con le disposizionidellarticolo 12, pu essere rifiutato, nel caso che non fosseconsentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativialla protezione dei diritti delluomo e delle libert fondamentali.

    CAPO IV Diritto di visita Articolo 21 Una domanda concernente lorganizzazione o la tuteladellesercizio effettivo del diritto di visita, pu essere inoltrataallautorit centrale di uno Stato Contraente con le stessemodalit di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

    Le autorit centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazionedi cui allarticolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio deldiritto di visita, nonch lassolvimento di ogni condizione cuilesercizio di tale diritto possa essere soggetto.

    Le autorit centrali faranno i passi necessari per rimuovere, perquanto possibile, ogni ostacolo allesercizio di detti diritti.

    Le autorit centrali, sia direttamente, sia per il tramite diintermediari, possono avviare, o agevolare, una proceduralegale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e lecondizioni cui lesercizio di detto diritto di visita possa esseresoggetto.

    CAPO V Disposizioni generali Articolo 22 Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazionevenga indicata, pu essere prescritta come garanzia del

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    pagamento dei costi e delle spese relative alle proceduregiudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.

    Articolo 23 Nessuna legalizzazione o analoga formalit, potr essererichiesta in base alla Convenzione.

    Articolo 24 Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviatoallautorit centrale dello Stato richiesto, dovr essere redatto inlingua originale ed accompagnato da una traduzione nellalingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Statorichiesto, oppure, qualora ci sia difficilmente realizzabile, dauna traduzione in francese o in inglese.

    Tuttavia, uno Stato Contraente avr facolt, applicando lariserva prevista allarticolo 42, di opporsi alla utilizzazione siadel francese, sia dellinglese (ma non di entrambe) in ogniistanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propriaautorit centrale.

    Articolo 25 I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedonoabitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quantoriguarda lapplicazione della presente Convenzione, allassistenzagiudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesimecondizioni che se fossero essi stessi cittadini di questultimoStato e vi risiedessero abitualmente.

    Articolo 26 Ogni autorit centrale si far carico delle proprie spese relativealla applicazione della Convenzione.

    Lautorit centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraentinon imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentatein applicazione della presente Convenzione.

    In particolare, esse non possono esigere dal richiedente ilpagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o glieventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato odi un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facolt dirichiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenerenellespletamento delle operazioni attinenti al ritorno delminore.

    Ci nonostante, uno Stato Contraente, nellesprimere la riservaprevista allarticolo 42, potr dichiarare che non tenuto allespese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di unavvocato, o consulente legale, o al pagamento delle speseprocessuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suoordinamento di assistenza giudiziaria e legale. Nellordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di

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    visita, in conformit alla presente Convenzione, lautoritgiudiziaria o amministrativa pu, se del caso, porre a caricodella persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che haimpedito lesercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte lespese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome delrichiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativiallassistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore,nonch tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

    Articolo 27 Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dallaConvenzione non siano osservate, o che la domanda non hafondamento, lautorit centrale non tenuta ad accettarelistanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare lesue motivazioni al richiedente, o, se del caso, allautoritcentrale che ha trasmesso la domanda.

    Articolo 28 Unautorit centrale pu esigere che la domanda siaaccompagnata da unautorizzazione scritta che le dia facolt diagire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentanteabilitato ad agire per suo conto.

    Articolo 29La Convenzione non pregiudica la facolt per la persona,listituzione o lente che adduca che vi stata violazione deidiritti di custodia o di visita, ai sensi dellarticolo 3 odellarticolo 21, di rivolgersi direttamente alle autoritgiudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, inapplicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

    Articolo 30 Ogni domanda, inoltrata allautorit centrale, o direttamente alleautorit giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente inapplicazione della Convenzione, nonch ogni documento oinformazione allegata o fornita da unautorit centrale, sar ricevibiledai tribunali o dalle autorit amministrative degli stati contraenti.

    Articolo 31 Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia deiminori, di due o pi ordinamenti legislativi, applicabili in unitterritoriali diverse: A. ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato

    deve essere inteso come riferentesi alla residenza abitualein una unit territoriale di detto Stato;

    B. ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenzaabituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazionedellunit territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

    Articolo 32Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia deiminori, di due o pi ordinamenti legislativi applicabili a diverse

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    categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di dettoStato deve essere inteso come riferentesi allordinamentolegislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

    Articolo 33 Uno Stato nel quale le diverse unit territoriali abbiano le proprieregolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cuiordinamento legislativo sia unificato, non tenuto ad applicarla.

    Articolo 34 Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla"Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delleautorit ed alla legislazione applicabile in materia di protezione deiminori", tra gli Stati Parti alle due convenzioni. La presenteConvenzione non esclude peraltro che un altro strumentointernazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, oche la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, sianoinvocati per ottenere il ritorno di un minore che stato illecitamentetrasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

    Articolo 35La Convenzione avr effetto nei confronti degli Stati contraentisolo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illecitiverificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualorauna dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoversoprecedente dovr essere inteso come riferentesi allunit o alleunit territoriali cui si applica la Convenzione.

    Articolo 36Nulla nella presente Convenzione impedir a due o pi Stati Contraenti,al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore pu esseresoggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelleregolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare talirestrizioni.

    CAPO VI Clausole finali Articolo 37 La Convenzione aperta alla firma degli Stati che erano membridella Conferenza dellAja di diritto internazionale privato almomento della quattordicesima sessione.

    Essa sar ratificata, accettata o approvata e gli strumenti diratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositatipresso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

    Articolo 38 Ogni altro Stato potr aderire alla Convenzione. Lo strumento diadesione sar depositato presso il Ministero degli Affari Esteri delRegno dei Paesi Bassi.

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    La Convenzione entrer in vigore, per ogni Stato che vi aderisce,il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del propriostrumento di adesione.

    Ladesione avr effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente egli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare dettaadesione.

    Tale dichiarazione dovr altres essere resa da ogni Statomembro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione inseguito alla adesione. Detta dichiarazione sar depositata pressoil Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il qualene far pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Staticontraenti per le vie diplomatiche.

    La Convenzione entrer in vigore, tra lo Stato aderente e lo Statoil quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primogiorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazionedi accettazione.

    Articolo 39 Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione,approvazione o adesione, potr dichiarare che la Convenzionesar estesa allinsieme dei territori di cui ha la rappresentanza alivello internazionale, o ad uno o pi di essi. Tale dichiarazioneavr effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigorenei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonchogni successiva estensione, sar notificata al Ministero degliAffari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

    Articolo 40 Uno Stato Contraente che comprende due o pi unit territoriali,nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi perquanto riguarda le materie che sono oggetto della presenteConvenzione, potr, al momento della firma, ratifica,accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che lapresente Convenzione si applicher a tutte le sue unitterritoriali, o solamente ad una o pi di loro, e potr in ognitempo modificare detta dichiarazione formulando una nuovadichiarazione. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli AffariEsteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamentele unit territoriali cui applicata la Convenzione.

    Articolo 41 Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevedeche i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra leautorit centrali ed altre autorit di detto Stato, la firma,ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, oladesione a questultima, o una dichiarazione resa in forzadellarticolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quantoriguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

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    Articolo 42 Ciascuno Stato Contraente potr, non oltre il momento di ratifica,accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento diuna dichiarazione effettuata si sensi degli articoli 39 o 40,esprimere sia luna, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sar ammessa.

    Ciascuno Stato potr, in ogni momento, ritirare una riserva giformulata. Detto ritiro sar notificato al Ministero degli AffariEsteri del Regno dei Paesi Bassi.

    La riserva cesser di avere effetto il primo giorno del terzo mesesuccessivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

    Articolo 43La Convenzione entrer in vigore il primo giorno del terzo mesesuccessivo al deposito del terzo strumento di ratifica,accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

    In seguito la Convenzione entrer in vigore: 1. per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca

    successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito delsuo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

    2. per i territori o le unit territoriali cui la Convenzione stataestesa, conformemente allarticolo 39 o 40, il primo giorno delterzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

    Articolo 44 La Convenzione avr una durata di cinque anni a decorrere dalladata della sua entrata in vigore, conformemente con larticolo43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati chelavranno ratificata, accettata o approvata successivamente oche vi abbiano aderito. La Convenzione sar tacitamente rinnovata ogni cinque anni,salvo denuncia. La denuncia sar notificata, sei mesi almenoprima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degliAffari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potr essere limitataad alcuni territori o unit territoriali cui si applica la Convenzione. La denuncia avr effetto solo nei confronti dello Stato chelabbia notificata. La Convenzione rimarr in vigore per gli altriStati contraenti.

    Articolo 45 Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassinotificher agli Stati Membri della conferenza, nonch agli Statiche abbiano aderito, conformemente con le disposizionidellarticolo 38: 1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui

    allarticolo 37; 2. le adesioni di cui allarticolo 38; 3. la data alla quale la Convenzione entrer in vigore,

    conformemente con le disposizioni dellarticolo 43;

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    4. le estensioni di cui allarticolo 39; 5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonch il

    ritiro delle riserve previste allarticolo 42; 7. le denuncie di cui allarticolo 44. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hannofirmato la presente Convenzione.

    Fatto a lAja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i duetesti facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sardepositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, dicui una copia autenticata sar fatta pervenire, per le viediplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della ConferenzadellAja di diritto internazionale privato alla data dellaquattordicesima sessione.

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    Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27novembre 2003, relativo alla competenza, alriconoscimento e allesecuzione delle decisioni in materiamatrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale,che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000 (Gazzettaufficiale dellUnione Europea n. L 338 del 23.12.2003)

    IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA, visto il trattato cheistituisce la Comunit europea, in particolare larticolo 61,lettera c), e larticolo 67, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione(1),visto il parere del Parlamento europeo(2),visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunit europea si prefigge lobiettivo di istituire uno spaziodi libert, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la liberacircolazione delle persone. A tal fine, la Comunit adotta, tra laltro,le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materiacivile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

    (2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio delreciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie qualefondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziarioe ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.

    (3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29maggio 2000(4), stabilisce norme relative alla competenza,al riconoscimento e allesecuzione delle decisioni in materiamatrimoniale e relative alla responsabilit dei genitori suifigli avuti in comune, emesse in occasione di procedimentimatrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendevaampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente ilmedesimo oggetto(5).

    (4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato uniniziativa invista delladozione del regolamento del Consiglio relativo

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    allesecuzione reciproca delle decisioni in materia di dirittodi visita ai figli minori(6).

    (5) Per garantire parit di condizioni a tutti i minori, ilpresente regolamento disciplina tutte le decisioni inmateria di responsabilit genitoriale, incluse le misure diprotezione del minore, indipendentemente da qualsiasinesso con un procedimento matrimoniale.

    (6) Dato che lapplicazione delle norme sulla responsabilitgenitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, pi opportuno disporre di uno strumento unico inmateria matrimoniale e in materia di responsabilit deigenitori.

    (7) Il campo di applicazione del presente regolamento riguardale materie civili, indipendentemente dal tipo di organogiurisdizionale.

    (8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazionepersonale o annullamento del matrimonio, il presenteregolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento delvincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioniquali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio suirapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori edeventuali.

    (9) Per quanto attiene ai beni del minore, il presenteregolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente allemisure di protezione del minore, vale a dire i) alladesignazione e alle funzioni di una persona o ente aventila responsabilit di gestire i beni del minore o che lorappresentino o assistano e ii) alle misure relativeallamministrazione, alla conservazione o allalienazionedei beni del minore. In tale contesto e a titolo desempio,il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi neiquali i genitori hanno una controversia in meritoallamministrazione dei beni del minore. Le misure relativeai beni del minore e non attinenti alla protezione dellostesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalregolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale,il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materiacivile e commerciale (7).

    (10) Il presente regolamento non inteso ad applicarsi amaterie come quelle relative alla sicurezza sociale, misurepubbliche di carattere generale in materia di istruzione e disanit o decisioni sul diritto dasilo e nel settoredellimmigrazione. Inoltre, esso non si applica n al dirittodi filiazione, che una questione distinta dallattribuzionedella responsabilit genitoriale, n alle altre questioni

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    connesse con la situazione delle persone. Esso non siapplica nemmeno ai provvedimenti derivanti da illecitipenali commessi dai minori.

    (11) Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo diapplicazione del presente regolamento in quanto sono gidisciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. I giudicicompetenti ai sensi del presente regolamento saranno ingenere competenti a statuire in materia di obbligazionialimentari in applicazione dellarticolo 5, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 44/2001.

    (12) opportuno che le regole di competenza in materia diresponsabilit genitoriale accolte nel presente regolamentosi informino allinteresse superiore del minore e inparticolare al criterio di vicinanza. Ci significa che lacompetenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudicidello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente,salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenzao in caso di accordo fra i titolari della responsabilitgenitoriale.

    (13) Nellinteresse del minore, il presente regolamento consenteal giudice competente, a titolo eccezionale e indeterminate condizioni, di trasferire il caso al giudice di unaltro Stato membro se questultimo pi indicato aconoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudiceadito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato atrasferire il caso a un terzo giudice.

    (14) Gli effetti del presente regolamento non dovrebberopregiudicare lapplicazione del diritto internazionale pubblicoin materia di immunit diplomatiche. Se il giudicecompetente in applicazione del presente regolamento nonpu esercitare la propria competenza a causa dellesistenza diuna immunit diplomatica conforme al diritto internazionale,la competenza dovrebbe essere determinata nello Statomembro nel quale la persona interessata non beneficia diimmunit, conformemente alla legge di tale Stato.

    (15) opportuno che la notificazione e comunicazione deidocumenti introduttivi del giudizio proposto a norma delpresente regolamento siano disciplinate dal regolamento(CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000,relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Statimembri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materiacivile o commerciale(8).

    (16) Il presente regolamento non osta a che i giudici di unoStato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimentiprovvisori o cautelari relativi alle persone presenti inquello Stato o ai beni in esso situati.

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    (17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti delminore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno ea tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata laconvenzione dellAia del 25 ottobre 1980, quale integratadalle disposizioni del presente regolamento, in particolarelarticolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebberoavere la possibilit di opporsi al suo rientro in casi precisi,debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisionedovrebbe poter essere sostituita da una decisionesuccessiva emessa dai giudici dello Stato membro diresidenza abituale del minore prima del suo trasferimentoillecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientrodel minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessarioricorrere a procedimenti per il riconoscimento elesecuzione della decisione nello Stato membro in cui ilminore trattenuto.

    (18) Qualora venga deciso il non rientro in virt dellarticolo 13,della convenzione dellAia del 1980, il giudice dovrebbeinformarne il giudice competente o lautorit centrale delloStato membro nel quale il minore aveva la residenzaabituale prima del suo trasferimento illecito o mancatorientro. Detto giudice, se non ancora stato adito, olautorit centrale, dovrebbe inviare una notificazione alleparti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che lautoritcentrale invii anchessa una notificazione alle autoritpubbliche interessate conformemente alla legge nazionale

    .(19) Laudizione del minore importante ai fini dellapplicazione

    del presente regolamento, senza che detto strumento miri amodificare le procedure nazionali applicabili in materia.

    (20) Laudizione del minore in un altro Stato membro pu essereeffettuata in base alle modalit previste dal regolamento(CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001,relativo alla cooperazione fra le autorit giudiziarie degliStati membri nel settore dellassunzione delle prove inmateria civile o commerciale(9).

    (21) Il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni rese in unoStato membro dovrebbero fondarsi sul principio dellafiducia reciproca e i motivi di non riconoscimentodovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

    (22) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficaciaesecutiva in uno Stato membro dovrebbero essereequiparati a "decisioni" ai fini dellapplicazione dellenorme sul riconoscimento e lesecuzione.

    (23) Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sueconclusioni (punto 34) che le decisioni pronunciate nelle

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    controversie familiari dovrebbero essere "automaticamentericonosciute in tutta lUnione senza che siano necessarieprocedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarnelesecuzione". Pertanto le decisioni in materia di diritto divisita o di ritorno, che siano state certificate nello Statomembro dorigine conformemente alle disposizioni delpresente regolamento, dovrebbero essere riconosciute ehanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membrisenza che sia richiesto qualsiasi altro procedimento. Lemodalit relative allesecuzione di tali decisioni sonotuttora disciplinate dalla legge nazionale.

    (24) Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare lesecuzionedella decisione non dovrebbe essere impugnabile. Nondovrebbe poter dare luogo a una domanda di rettifica senon in caso di errore materiale, ossia se il certificato nonrispecchia correttamente il contenuto della decisione.

    (25) opportuno che le autorit centrali collaborino fra loro, siain generale che per casi specifici, anche per favorire larisoluzione amichevole delle controversie familiari inmateria di responsabilit genitoriale. A questo scopo necessario che le autorit centrali si avvalgano dellapossibilit di partecipare alla rete giudiziaria europea inmateria civile e commerciale, istituita con decisione2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativaallistituzione di una rete giudiziaria europea in materiacivile e commerciale(10).

    (26) La Commissione dovrebbe rendere pubblici e aggiornare glielenchi relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazionecomunicati dagli Stati membri.

    (27) Le misure necessarie allattuazione del presenteregolamento sono adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recantemodalit per lesercizio delle competenze di esecuzioneconferite alla Commissione(11).

    (28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n.1347/2000 che pertanto abrogato.

    (29) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, opportuno che la Commissione ne esamini lapplicazioneper proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

    (30) A norma dellarticolo 3 del protocollo sulla posizione delRegno Unito e dellIrlanda allegato al trattato sullUnioneeuropea e al trattato che istituisce la Comuniteuropea, questi Stati hanno notificato che intendonopartecipare alladozione ed applicazione del presenteregolamento.

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    (31) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 delprotocollo sulla posizione della Danimarca allegato altrattato sullUnione europea e al trattato che istituisce laComunit europea, non partecipa alladozione del presenteregolamento, e non ne pertanto vincolata n soggettaalla sua applicazione.

    (32) Poich gli obiettivi del presente regolamento non possonoessere sufficientemente realizzati dagli Stati membri epossono dunque essere realizzati meglio a livellocomunitario, la comunit pu intervenire, in base alprincipio di sussidiariet sancito dallarticolo 5 del trattato.Il presente regolamento si limita a quanto necessario perconseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio diproporzionalit enunciato nello stesso articolo.

    (33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali eosserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei dirittifondamentali dellUnione europea. In particolare, mira agarantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali delbambino quali riconosciuti dallarticolo 24 della Carta deidiritti fondamentali dellUnione europea.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPO IAMBITO DAPPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1Ambito dapplicazione

    1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente daltipo di autorit giurisdizionale, alle materie civili relative:

    a) al divorzio, alla separazione personale e allannullamento delmatrimonio;

    b) allattribuzione, allesercizio, alla delega, alla revoca totale oparziale della responsabilit genitoriale.

    2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente

    aventi la responsabilit della persona o dei beni del minore oche lo rappresentino o assistano;

    d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;e) le misure di protezione del minore legate allamministrazione,

    alla conservazione o allalienazione dei beni del minore.

    3. Il presente regolamento non si applica:a) alla determinazione o allimpugnazione della filiazione;b) alla decisione relativa alladozione, alle misure che la

    preparano o allannullamento o alla revoca delladozione;c) ai nomi e ai cognomi del minore;

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    d) allemancipazione;e) alle obbligazioni alimentari;f) ai trust e alle successioni;g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

    Articolo 2DefinizioniAi fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:1) autorit giurisdizionale: tutte le autorit degli Stati membri

    competenti per le materie rientranti nel campo di applicazionedel presente regolamento a norma dellarticolo 1;

    2) giudice: designa il giudice o il titolare di competenzeequivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientranonel campo di applicazione del presente regolamento;

    3) Stato membro: tutti gli Stati membri ad eccezione dellaDanimarca;

    4) decisione: una decisione di divorzio, separazione personaledei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dalgiudice di uno Stato membro, nonch una decisione relativaalla responsabilit genitoriale, a prescindere dalladenominazione usata per la decisione, quale ad esempiodecreto, sentenza o ordinanza;

    5) Stato membro dorigine: lo Stato membro in cui stata resala decisione da eseguire;

    6) Stato membro dellesecuzione: lo Stato membro in cui vienechiesta lesecuzione della decisione;

    7) responsabilit genitoriale: i diritti e doveri di cui investitauna persona fisica o giuridica in virt di una decisionegiudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardantila persona o i beni di un minore. Il termine comprende, inparticolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

    8) titolare della responsabilit genitoriale: qualsiasi personache eserciti la responsabilit di genitore su un minore;

    9) diritto di affidamento: i diritti e doveri concernenti la curadella persona di un minore, in particolare il diritto diintervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

    10)diritto di visita: in particolare il diritto di condurre ilminore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale perun periodo limitato di tempo;

    11)trasferimento illecito o mancato rientro di un minore: iltrasferimento o il mancato rientro di un minore:a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento

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    Bambini contesi. Guida per i genitori

    derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordovigente in base alla legislazione dello Stato membro nel qualeil minore aveva la sua residenza abituale immediatamenteprima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

    eb) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato,

    individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimentodel minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se nonfossero sopravvenuti tali eventi. Laffidamento si considera esercitatocongiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari dellaresponsabilit genitoriale non pu, conformemente ad una decisioneo al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senzail consenso dellaltro titolare della responsabilit genitoriale.

    CAPO IICOMPETENZA

    SEZIONE 1Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

    Articolo 3Competenza generale

    1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divor-zio, alla separazione personale dei coniugi e allannullamentodel matrimonio le autorit giurisdizionali dello Stato membro:

    a) nel cui territorio si trova:- la residenza abituale dei coniugi, o- lultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede

    ancora, o- la residenza abituale del convenuto, o- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno

    dei coniugi, o- la residenza abituale dellattore se questi vi ha risieduto

    almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o- la residenza abituale dellattore se questi vi ha risieduto

    almeno per sei mesi immediatamente prima della domandaed cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso delRegno Unito e dellIrlanda, ha ivi il proprio "domicile";

    b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unitoe dellIrlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

    2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui fatto riferimento quella utilizzata negli ordinamentigiuridici del Regno Unito e dellIrlanda.

    Articolo 4Domanda riconvenzionale

    Lautorit giurisdizionale davanti alla quale pende unprocedimento in base allarticolo 3 competente anche per

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    esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nelcampo dapplicazione del presente regolamento.

    Articolo 5Conversione della separazione personale in divorzio

    Fatto salvo larticolo 3, lautorit giurisdizionale dello Statomembro che ha reso la decisione sulla separazione personale altres competente per convertirla in una decisione di divorzio,qualora ci sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

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