badanti e colf

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REGIONE MARCHE Servizio Promozione Internalizzazione Turismo - Commercio Settore Tutela Consumatori MARCHE MARCHE ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI Sede Territoriale: 60125 ANCONA Via XXV Aprile, 37/A Tel. 071.227531 Fax 071.2275380 61100 PESARO Via Toschi Mosca, 7 Tel. 0721.31678 Fax 0721.34655 63100 ASCOLI PICENO Corso Mazzini, 37 Tel. 0736.251156 Fax 0736.253936 62100 MACERATA Via Mozzi, 72 Tel. 0733.231645 Fax 0733.233726 IL LAVORO DELLE BADANTI: VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE IL LAVORO DELLE BADANTI: VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE BADANTI E COLF BADANTI E COLF

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REGIONE MARCHEServizio Promozione InternalizzazioneTurismo - CommercioSettore Tutela ConsumatoriMARCHE

MARCHE

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESAE L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Sede Territoriale:60125 ANCONAVia XXV Aprile, 37/ATel. 071.227531Fax 071.2275380

61100 PESAROVia Toschi Mosca, 7Tel. 0721.31678Fax 0721.34655

63100 ASCOLI PICENOCorso Mazzini, 37Tel. 0736.251156Fax 0736.253936

62100 MACERATAVia Mozzi, 72Tel. 0733.231645Fax 0733.233726

IL LAVORO DELLE BADANTI:VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE

IL LAVORO DELLE BADANTI:VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE

BADANTI E COLF BADANTI E COLF

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Pubblicazione realizzatadall’ADOC MarcheVia XXV Aprile, 37/a60125 Ancona

1ª EdizioneFinito di stamparenel mese di Giugno 2006Stampa Nova Azienda Grafica, Jesi (An)

Hanno collaborato alla stesura:Avv. Pierelli RobertoAvv. Morena LucaPierelli Riccardo

Si ringrazia per la consulenza prestatail Sig. Morbidelli Riccardo

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BADANTI & COLF(Il lavoro delle “Badanti”.

Vademecum ad uso delle famiglie)

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01. PREMESSA 7

02. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 9

03. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: 15a) L’orario di lavoro 17b) Il riposo settimanale 17c) Il vitto e l’alloggio 17

04. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI: 19Gli obblighi previdenziali 21

05. DEDUZIONI FISCALI 23

06. MALATTIE ED INFORTUNI 27

07. MATERNITA’ 31

08. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 35

09. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 39

10. ALLEGATI 43

INDICE

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La Regione Marche da anni è impegnata in una politica mirataa proteggere gli interessi specifici dei cittadini nella loro funzio-ne di consumatori di beni ed utenti di servizi.Gli obiettivi di base della politica regionale riguardano la ridu-zione delle diseguaglianze, l’accesso rapido e certo della giu-stizia, la protezione del consumatore, la tutela della salute e dellasicurezza, il miglioramento delle condizioni generali di vita.La Regione, quindi, con la legge regionale n. 15/98 “Norme perla tutela dei Consumatori e degli Utenti” si è dotata di uno stru-mento legislativo capace di incidere profondamente nella realtàmarchigiana promuovendo e attivando una politica di informa-zione-formazione del consumatore e di sviluppo dell’associa-zionismo.In piena sintonia con quanto previsto dalla Legge Regionale15/98, annualmente le associazioni a tutela dei consumatori pre-dispongono programmi di iniziative volte all’informazione degliutenti nella loro più ampia autonomia di “Scienza e Coscienza”.Tra le varie attività predisposte dall’associazione dei consuma-tori ADOC vi è questa guida al Rapporto di Lavoro delle Colf eBadanti, strumento conoscitivo, che permette una diffusione di infor-mazioni utili al cittadino-consumatore per meglio districarsi nelleproblematiche contrattuali di diritti e doveri sottostanti.Con questa guida l’ADOC si propone di analizzare lo svolgimentodel rapporto di lavoro dalla sua nascita fino alla sua conclusio-ne fornendo al cittadino consumatore uno strumento sicuramen-te utile e di facile comprensione.

L’ Assessore alla Tutela dei ConsumatoriLUCIANO AGOSTINI

PRESENTAZIONE

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In questi ultimi anni, con il progressivo invecchiamento dellapopolazione e il mutamento delle condizioni sociali delle fami-glie, è emersa una sempre crescente necessità di ricorrere a ope-ratori, per lo più stranieri, per l’assistenza alla persona a domi-cilio. Al fine di superare le inevitabili difficoltà nel rapporto tra le“badanti” e le famiglie dovute ad incomprensioni nella comuni-cazione, all’appartenenza a culture diverse, ad usi, costumi e cre-denze difformi, l’ADOC, ha deciso di pubblicare questo vade-mecum che vuole fornire, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori,una serie di indicazioni sugli aspetti giuridici, fiscali e previden-ziali di questo particolare rapporto di lavoro.

Il Presidente dell’Adoc MarcheGRAZIANO FIORETTI

1. PREMESSA

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2.COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

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Per assumere una badante il datore di lavoro (normalmente famiglie costituite anche da unasola persona) deve seguire una procedura diversa a seconda che la lavoratrice da assume-re appartenga o meno all'Unione Europea.

a) Lavoratrice cittadina italiana o dell’Unione Europea. Il datore di lavoro puòassumere direttamente la badante, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavo-ro (orario, retribuzione, ferie ecc.).Dal 1° agosto 2006, anche i lavoratori neocomunitari (di nazionalità polacca, ceca, slovac-ca, ungherese, estone, lettone, lituana e slovena), per i quali erano previste delle proceduredi autorizzazione, possono liberamente entrare nel territorio nazionale e qui svolgere attivitàdi lavoro subordinato, dovendo soltanto farsi rilasciare dalla Questura del luogo del soggiornoil documento di identificazione personale previsto per i cittadini comunitari che soggiornanoin Italia per un periodo superiore a 3 mesi (carta di soggiorno per attività di lavoro).

b) Lavoratrice cittadina extra UE. Si presentano i seguenti casi:

b1) Se la lavoratrice è in Italia con regolare documento di soggiorno che permette il lavo-ro (no turismo o richiesta d’asilo o culto), il datore di lavoro può assumerla direttamente, conla stessa procedura impiegata per i collaboratori domestici con cittadinanza italiana;

b2) Se la lavoratrice si trova all'estero, è prevista una procedura di chiamata nominativa(Assunzione tramite Decreto Flussi);

b3) Se la lavoratrice si trova in Italia senza regolare documento di soggiorno, non è asso-lutamente possibile assumerla. “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavo-ratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto edel quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è puni-to con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratoreimpiegato” (art. 22 D.L. 25/07/1998 n. 286, comma 12).

2. COST ITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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I documenti che la lavoratrice deve produrre sono:

- Documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) valido;- Codice Fiscale;- Permesso di soggiorno in corso di validità (se lavoratrice straniera) o Cedolinorilasciato dalla Questura competente, in caso di permesso in fase di rin-novo.

E’ innanzitutto necessario dare comunicazione all’INAIL dell’inizio del rapporto, tramite l'ap-posito modulo, dove alla voce "Posizione ass. ditta" va messo il codice 99999999. La denun-cia può essere inviata via fax al numero verde riportato nel modulo (vedi fac simile tra gliallegati).Entro le 48 ore successive, in caso di lavoratrice straniera, bisogna darne comunica-zione:- alla Questura della città in cui avviene la costituzione del rapporto di lavoro (ovveroall’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza).Entro 5 giorni, poi, si deve trasmettere la comunicazione:- allo Sportello Unico dell’Immigrazione istituito presso la Prefettura della Provincia in cui sicostituisce il rapporto (allegando anche il modulo “contratto di soggiorno” compilato in ognisua parte);- al Centro per l’Impiego competente (vedi fac simile tra gli allegati).

Nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunica-zione all’Anagrafe Comunale entro 20 giorni per l’iscrizione nei registri della popola-zione (residenza).

L'assunzione va, infine, denunciata all'INPS tramite la presentazione dell'apposito moduloLD09 (vedi fac simile tra gli allegati) entro le scadenze fissate per il pagamento dei contri-buti (10 gennaio; 10 aprile; 10 luglio e 10 ottobre).

Infine, datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice devono sottoscrivere congiuntamente un "con-tratto di assunzione", in cui vengano evidenziati gli elementi principali del rapporto dilavoro. (L’obbligo della forma scritta è stato introdotto dai CCNL con esclusione per i rapportidi durata inferiore al mese o alle 8 ore settimanali, nonché per quelli stipulati con parenti oaffini). La lettera d’assunzione deve indicare, fra le altre cose, l’inquadramento del lavorato-re/lavoratrice domestico in una delle categorie indicate all’art. 10 del vigente CCNL, e pre-cisamente:

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Prima categoria super. Vi appartengono coloro che attestino professionalità specificasul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diplomaspecifico o attestato professionale riconosciuto dallo stato o enti pubblici.Prima categoria. Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità pre-siedano all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro o, comun-que, svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professiona-le (es. addetto alla compagnia, governante, maggiordomo, assistente geriatrico, infermierediplomato, capo cuoco).Seconda categoria. Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita fami-liare con la necessaria specifica capacità professionale (es. baby sitter, autista, cameriere,addetto alla stiratura o alla lavanderia, aiuto cucina, addetto alle pulizie).Terza categoria. Vi appartengono i prestatori di lavoro generico (dopo 14 mesi di anzia-nità di servizio passeranno automaticamente alla seconda categoria).L’individuazione della categoria di inquadramento dipende dal grado di professionalità pos-seduta dalla badante e dalle mansioni che le verranno assegnate (che possono andare dauna semplice sorveglianza ed accudimento di persone che conservano una certa autosuffi-cienza, all’assistenza intensiva e continuata di anziani allettati).

Dalla scelta della categoria dipenderà la quantificazione retributiva (comunque mai inferio-re a € 439,00) e contributiva (uguale o maggiore a 20h sett.li), ma anche la durata del perio-do di prova (30 giorni per la 1^ categoria e 8 giorni per la 2^ e 3^).

2. COST ITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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3.SVOLGIMENTO DEL

RAPPORTO DI LAVORO

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3. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL 8.3.2001 (vedi copia fra gli allegati).Alcuni punti più importanti sono:L’orario di lavoro può essere stabilito liberamente fra le parti, con osservanza deiseguenti limiti:• non più di 10 ore giornaliere, non consecutive, e fino ad un totale massimo di54 ore settimanali, nel caso la badante sia convivente;• non più di 8 ore giornaliere, non consecutive e fino ad un totale massimo di 45ore settimanali, nel caso la badante non sia convivente.

Il riposo settimanale non può essere inferiore alle 36 ore continuative, corrispondentiall’intera giornata di domenica, oltre ad un’altra mezza giornata da stabilirsi di comune accor-do. Quando per necessità inderogabili non è possibile concedere il riposo domenicale, lalavoratrice avrà diritto al recupero in altro giorno, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL,a meno che ciò non venga richiesto dalla stessa lavoratrice professante altra fede religiosa.

Le ferie sono pari a 26 giorni lavorativi da usufruirsi di norma nell’arco dell’anno solare incui sono state maturate e suddivise in non più di 2 periodi da concordarsi fra le parti. Le feriecostituiscono un diritto irrinunciabile: è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo diun biennio (utilizzabili, ad esempio, per temporanei rientri al Paese d’origine).

Il vitto e l’alloggio (laddove previsti) fanno parte integrante della retribuzione spettantealla lavoratrice; i relativi valori convenzionali (stabiliti dal CCNL) sono computati al fini delcalcolo dei contributi previdenziali e debbono essere indennizzati nel caso non vengano usu-fruiti (per esempio durante le ferie).Il lavoratore/lavoratrice che effettua almeno 6 ore giornaliere (anche se non convivente) hadiritto al pasto.Il CCNL prescrive che i pasti devono essere tali da assicurare alla lavoratrice una nutrizionesana e sufficiente.La sistemazione alloggiativa fornita alla badante convivente deve essere idonea a salvaguardarnela dignità e riservatezza.

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4.ADEMPIMENTI FISCALI E

PREVIDENZIALI

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4. ADEMPIMENT I F ISCAL I E PREVIDENZIAL I

Gli obblighi previdenziali che spettano al datore di lavoro, oltre alle iniziali comunica-zioni assicurative all’INAIL ed all’INPS (vedi allegati) consistono nel versamento dei con-tributi INPS. Le scadenze, per i periodi lavorati nel trimestre solare che precede, sono: 10aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.I contributi previdenziali variano all’inizio di ogni anno e vengono di norma comunicati dall’INPSogni anno con l’invio al datore di lavoro dei 4 bollettini di conto corrente postale.Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione oraria e delle ore lavorate nel trime-stre, utilizzando due diversi parametri a seconda che Il lavoratore/lavoratrice vengano o menocorrisposti gli assegni famigliari.La quota per il contributo CUAF (cioè contributo per gli assegni famigliari) non è dovuta nelcaso in cui la badante sia coniuge del datore di lavoro ovvero parente o affine entro il terzogrado e con lui convivente.La retribuzione oraria da assoggettare al corrispondente contributo viene determinata som-mando:a) salario settimanale, mensile o quindicinale diviso per le ore prestate nel periodo;b) quota di tredicesima mensilità, da calcolare dividendo per 12 la paga oraria;c) vitto e/o alloggio, eventualmente fruiti diviso per le ore lavorate nel periodo.I giorni di ferie pagati devono essere considerati come giorni di lavoro. A ciascuno di taligiorni va attribuito un numero di ore secondo il seguente calcolo:a) sommare le ore lavorate nelle ultime quattro settimane precedenti l’inizio del periodo feria-le;b) dividere la somma ottenuta per il numero fisso 24, si ottiene così il numero di ore da attri-buire a ogni giorno di ferie;c) moltiplicare le ore giornaliere ricavate per i giorni di ferie pagati per avere il totale ore delperiodo feriale da aggiungere alle lavorate nel trimestre.Una parte dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro grava sul lavoratore e quin-di può essere trattenuta a titolo di rivalsa sullo stipendio (si tratta di una quota minima ed ingenere la trattenuta non viene effettuata).Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico non è invece tenuto a fare rite-

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nute ai fini fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore, su sua richiesta, una dichia-razione relativa alle retribuzioni percepite durante l'anno, che evidenzi l'importo trattenutoquale contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria.Tale dichiarazione dovrà essere utilizzata dal lavoratore/lavoratrice per la denuncia fiscaledei propri redditi.

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5.DEDUZIONI FISCALI

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5. DEDUZIONI F ISCAL I

La Finanziaria 2005 ha introdotto anche una nuova deduzione di € 1.820,00 per le spesepagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale o di quelladei familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel com-pimento degli atti della vita quotidiana.La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è acarico.La deduzione per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contri-buti previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’as-sistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di € 1.549,37.

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6.MALATTIE ED INFORTUNI

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6. MALATT IE ED INFORTUNI

In caso di malattia il lavoratore/lavoratrice è tenuta, qualora non convivente, a trasmet-tere entro 3 giorni il certificato medico al datore di lavoro.Gli è riconosciuto il seguente trattamento:

a) per anzianità fino a sei mesi: 8 giorni retribuiti (10 giorni di conservazione del posto);b) per anzianità da più di 6 mesi: 10 giorni retribuiti (45 giorni di conservazione del posto);c) per anzianità oltre 2 anni: 15 giorni retribuiti (180 giorni di conservazione del posto);

L'indennità di malattia è retribuita dal datore di lavoro nella seguente misura:- al 50% fino al terzo giorno di malattia;- al 100% dal quarto giorno in poi di malattia;

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a fare una denuncia all'INAIL,utilizzando un apposito modulo (vedi fac simile tra gli allegati) e allegando il referto medicodel pronto soccorso, entro:- 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;- 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro tre giorni;- 2 giorni a partire dal quarto per quelli pronosticati guaribili entro tre giorni ma non guari-ti.

Nessuna denuncia occorrerà nel caso di infortunio guaribile in 3 giorni.Le assenze per infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.Il dipendente/la dipendente infortunata ha diritto alla conservazione del posto:- per 10 giorni di calendario, se con anzianità fino a sei mesi;- per 45 giorni di calendario, se con anzianità di più di sei mesi e fino a due anni;- per 180 giorni di calendario, se con anzianità di oltre due anni.

AI lavoratore/lavoratrice in caso di infortunio spettano, a seconda dei casi, le seguenti pre-stazioni erogate dall'INAIL:

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- una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;- una rendita per l'inabilità permanente;- un assegno per l'assistenza personale continuativa;- una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte;- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;- la fornitura degli apparecchi di protesi.

Per quanto riguarda la retribuzione durante l’astensione per infortunio:- i primi tre giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro;- dal quarto giorno in poi erogati dall'INAIL.L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che neusufruisca normalmente, sarà riconosciuta nel caso che il lavoratore infortunato non siadegente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

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7.MATERNITA’

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7. MATERNITA’

In caso di maternità, nei confronti delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, all’INPSspetta l’obbligo di corrispondere, durante il periodo di astensione obbligatoria (2 mesiprima e 3 mesi dopo il parto), un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione con-venzionale, quale risulta dai contributi settimanali versati nei 24 mesi antecedenti la data diinizio dell’astensione.E’ fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza, purchéintervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla cessazione del periodo di astensioneobbligatoria dal lavoro, salvo naturalmente, che per giusta causa.

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8.ASSEGNO PER IL NUCLEO

FAMILIARE

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8. ASSEGNO PER I L NUCLEO FAMIL IARE

E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e deipensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari comprendano componenti minorenni ei cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleofamiliare.Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione del-l'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valo-re fino al 30 giugno dell'anno successivo.Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006, si deve considerare il redditoprodotto nel 2004.Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF(imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se supe-riori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali inqualunque forma pagati o trattenuti.Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzandol'apposito modulo predisposto dall'Inps (vedi fac simile tra gli allegati) e presentarlo all’isti-tuto che provvederà al pagamento direttamente.

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9.CESSAZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

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9. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti con l’osservanza di un ter-mine di preavviso.

Nel caso di contratti di lavoro con almeno 25 ore settimanali il preavviso è di- 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità;- 30 giorni di calendario oltre i 5 anni di anzianità.

Nel caso di contratti di lavoro con meno 25 ore settimanali il preavviso è di- 8 giorni di calendario fino a 2 anni di anzianità;- 15 giorni di calendario oltre i 2 anni di anzianità.

I suddetti termini sono dimezzati nel caso la risoluzione sia chiesta dal lavoratore/lavoratri-ce.Nel caso alla badante sia stato assegnato un alloggio indipendente, i termini vengono por-tati a 30 giorni per anzianità inferiore ad 1 anno e 60 giorni se superiore.I giorni di ferie NON vengono computati ai fini del completamento del periodo di preavvi-so.La risoluzione del contratto senza preavviso può essere fatta solo per giusta causa (gravi ragio-ni che rendono intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto).Per il licenziamento del lavoratore domestico non è prescritto l’obbligo di motivazione (adnutum), fatta eccezione per il periodo di gravidanza (e fino al compimento del periodo diastensione obbligatoria dal lavoro), in cui la lavoratrice non può essere licenziata se non pergiusta causa.In caso di dimissioni o licenziamento, il datore di lavoro deve provvedere a:

1- dare comunicazione all’INAIL (come per l’assunzione) tramite Fax entro le 24 ore succes-sive al termine del rapporto,

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2- effettuare il versamento dei contributi previdenziali entro dieci giorni dalla fine del rap-porto di lavoro,

3- dare comunicazione alla Questura (in caso di lavoratrice straniera) della città incui è avvenuta la costituzione del rapporto di lavoro (entro 48 ore dalla data di cessazione),

4- dare comunicazione allo sportello Unico dell’Immigrazione (in caso di lavoratrice stra-niera).Istituito presso la Prefettura della provincia in cui si costituisce il rapporto, (entro 5 giorni dalladata di cessazione),

5- dare comunicazione al Centro per l’Impiego, territorialmente competente (entro 5 giornidalla cessazione),

6- nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comuni-cazione all’Anagrafe entro 20 giorni.

Oltre ai casi di risoluzione sopra descritti, il contratto di lavoro cessa per morte della badan-te o dell’assistito.

N.B. Il lavoratore licenziato o dimessosi per giusta causa, qualora sia in possesso dei requi-siti contributivi previsti per legge, ha diritto alla indennità di disoccupazione che viene ero-gata dall’INPS su richiesta dello stesso lavoratore presentando l’apposito modulo (vedi facsimile tra gli allegati).

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10.ALLEGATI

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10. ALLEGAT I10. ALLEGAT I

FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSUNZIONEGent.ma Sig.ra/Preg.mo Sig.

.........................................................

Luogo e data ...................................................................................................................

Con la presente Le confermo la Sua assunzione alle mie dipendenze quale collaboratore/trice

familiare, addetto/a ai servizi domestici in favore del mio nucleo familiare, attualmente nel

Comune di ............................................... al seguente indirizzo .......................................

Le sue mansioni consisteranno ..........................................................................................

Il rapporto avrà inizio il giorno ........................................................... e l’orario di lavoro

da osservare quotidianamente (ovvero: nei giorni di ....................................................)

sarà il seguente: ..........................................................., senza convivenza (ovvero: con

l’obbligo di convivenza totale/parziale).

Ella è obbligata ad indossare la tenuta da lavoro che le verrà da me fornita (si può anche

non obbligare alla tenuta di lavoro) e godrà la mezza giornata di riposo settimanale, in aggiun-

ta alla domenica, dalle ore .............................. (ovvero: fino alle ore .............................)

del ....................................................; (in caso di convivenza: potrà inoltre riporre e custo-

dire i suoi effetti personali nell’apposito spazio che le verrà indicato).

Le ferie annuali saranno godute nel periodo che verrà concordato, in base alle reciproce esi-

genze ed alle necessità del nucleo familiare, comunque compreso, tranne eventi ecceziona-

li o l’accoglimento di sue specifiche richieste, dal 1° giugno al 30 settembre.

La retribuzione è pattuita in euro ............................................. Mensili, orarie, da corrispondersi

per tredici mensilità, oltre all’indennità sostitutiva del vitto e/o alloggio.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per integrale ed incondizionata accettazione.

Firma del datore di lavoro

................................................................

Firma del/la collaboratore/trice familiare .........................................................................

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10. ALLEGAT I

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TABELLA RIASSUNTIVACONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO

(aggiornata al 01/01/2006)TIPOLOGIEDI LAVORO 1° S 1° 2° 3° NOTE

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10. ALLEGAT I

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINADEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - 8 MARZO 2001

Roma, 8 marzo 2001

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui aderisconol’Assindatcolf, aderente a Confedilizia, l’Associazione Datori di Lavoro di CollaboratoriDomestici con sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici consede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano,la Nuova Collaborazione) e Domina, da una parte. E Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,Uiltucs-Uil, dall’altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, ilrapporto di lavoro domestico.Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamentodella vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il pre-sente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le even-tuali normative emanate dalle autorità competenti.

Articolo 2 - INSCINDIBILITA’ DELLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE

Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascunodei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altra tratta-mento.

Articolo 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam.

Articolo 4 - DOCUMENTO DI LAVORO

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavo-ro il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tes-sera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni pre-viste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventualidiplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavorosarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore

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extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motividi lavoro.

Articolo 5 - ASSUNZIONE

L’assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.

Articolo 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO(LETTERA DI ASSUNZIONE)

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel qualeandranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro;b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria;c) la durata del periodo di prova;d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;e) la durata dell’orario giornaliero di lavoro;f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra gior-nata nel caso di cui all’art. 16, ultimo comma;h) la retribuzione pattuita;i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi fami-liari;l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;m) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodirei propri effetti personali.La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scam-biata tra le parti.

Articolo 7 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scam-bio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonchénei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio1987, n. 56:

1. per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

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10. ALLEGAT I

Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 12;2. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rap-porto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residen-te all’estero;3. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle normedi legge sulla tutela dei minori o dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conser-vazione obbligatoria del posto;4. per sostituire lavoratori in ferie.Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavo-ro internale ai sensi della normativa di legge.

Articolo 8 - ASSUNZIONE LAVORATORI STUDENTI

Gli studenti di età compresa fra i sedici ed i ventinove anni, frequentanti corsi di studio al ter-mine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici,possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6,00 e le ore 14,00, oppure trale ore 14,00 e le ore 22,00, ai prestatori di lavoro s tudenti, di cui al precedente comma,sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente con-tratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura.L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscrit-to dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato,nell’ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istitutidisciplinati dal presente contratto.Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di colloca-mento alla pari dall’accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 mag-gio 1973, n. 304.

Articolo 9 - PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il lavoro di alme-no 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, perla frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assi-stenti domiciliari.

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Articolo 10 - CATEGORIE DEI LAVORATORI

I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:

Prima categoria super vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul pianopratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specificoo attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;Prima categoria vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presie-dano all'andamento o della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comun-que svolgano mansioni per le quali occorre una specifica elevata competenza professionale(ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa,maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);Seconda categoria vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative all vita familiarecon la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all’infanzia o babysitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaiodi ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui alsuccessivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nellaterza categoria);Terza categoria vi appartengono i prestatori d lavoro generico che non abbiano compiuto ilperiodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgo-no mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamentealle pulizie, addetto al giardino per lavoro di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addet-to alla lavanderia, stalliere).

Articolo 11 - MANSIONI PLURIME

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nellivello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.

Articolo 12 - PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA SECONDA CATEGORIA

Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con leseguenti modalità:- dopo tre anni di servizio se l’assunzione avviene prima del compimento del 16° anno dietà;- dopo due anni di servizio se l’assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del com-pimento del 16°;dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.

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10. ALLEGAT I

Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno seimesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale rico-nosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.Il lavoro d elle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 13.

Articolo 13 - DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZIALID’ATTESA NOTTURNA

Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assisten-ziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà cor-risposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la dura-ta della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restandoquanto previsto dal successivo art. 17 nonché l’obbligo di corresponsione della prima cola-zione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.L’assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalleparti; in tale atto devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenzaed il suo carattere di prestazione discontinua.

Articolo 14 - PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA

Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta laretribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata dellapresenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restandol’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste nonsaranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabel-la B (seconda categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni con-trattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.

Articolo 15 - PERIODO DI PROVA

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che é di 30 giornidi lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavo-ro effettivo per la seconda e la terza categoria.Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intendeautomaticamente confermato.Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

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Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento daciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, dellaretribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza avere tra-sferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovràessere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corri-spondente.

Articolo 16 - RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le resi-due 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato trale parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non supe-riore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornalie-ro.Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saran-no retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale ripo-so non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensidel precedente comma.

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavo-ro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concessoun uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamenteseguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retri-buzione globale di fatto.Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giornodiverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti con-trattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale appli-cazione ai commi precedenti.

Articolo 17 - ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con unmassimo di:- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratoriconviventi. L’orario dei lavoratori conviventi sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1 gen-naio 2002 e di un’altra mezz’ora a decorrere dal 1 gennaio 2003. La riduzione dell’orariodi lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sarà settimanale;

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10. ALLEGAT I

- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppu-re su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore setti-manali su 5 giorni, l’orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.L’orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore set-timanali, con la seguente modalità:- 47 ore a partire dal 1.4.2001;- 46 ore a partire dal 1.1.2002;- 45 ore a partire dal 1.1.2003;- 44 ore a partire dal 1.1.2004.La retribuzione oraria rimarrà inalterata.Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 14.Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco dellastessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridia-ne, non inferiore alle 2 ore. E’ consentito il recupero consensuale ed a regime normale dieventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.L’orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cuial primo comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto oad ore, sarà concordato fra le parti.Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 13 e 14 ed escluso il richia-mo alla tabella B contenuto nell’art. 14, è considerato lavoro notturno quello prestato tra leore 22.00 e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% dellaretribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale ora-rio di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavo-ratore fuori dell’orario di lavoro.Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e nonretribuito.Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero superiore alle sei ore spetta comun-que, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il pranzo o la cena ovve-ro, in difetto di erogazione, un’indennità pari al lavoro valore convenzionale.

Articolo 18 - LAVORO STRAORDINARIO

Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia digiorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.E’ considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale mas-sima fissata nel comma 1 dell’art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamenteconcordato per il recupero di ore non lavorate.

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Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto orario così maggiorata:- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19.Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso,salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sonoconsiderate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo s tesso:tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità.

Articolo 19 - FESTIVITA’ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attual-mente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1°novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono.In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrisponderela normale retribuzione.In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il paga-mento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso difestività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recuperodel riposo in latra giornata, o in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione glo-bale di fatto mensile.Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore delgodimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26della retribuzione globale di fatto mensile.

Articolo 20 - FERIE

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesodatore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata aduna retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove nonusufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenziona-le.Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo;

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10. ALLEGAT I

nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un perio-do di ferie più lungo, a l fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su usa richiesta eaccordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un bien-nio.Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare ilperiodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a set-tembre.In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del perio-do di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratorestesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivoservizio prestato.Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 15.Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né duran-te il periodo di malattia o infortunio.Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano indodicesimi.

Articolo 21 - SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI

Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavo-ro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell’alloggio spetta, per il periodo della sospen-sione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale perio-do di dette corresponsioni.

Articolo 22 - ASSENZE E PERMESSI

Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al dato-re di lavoro.I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite medichedocumentate, purchè coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate;- lavoratori conviventi: 16 ore annue;- lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: 12 ore annue.Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore sarannoriproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secon-

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do grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario.Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio,anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati moti-vi, permessi di breve durata non retribuiti.In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’allog-gio. Le assenze per malattia e infortunio, di cui i l datore di lavoro deve essere tempestiva-mente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il perio-do di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giornidall’evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.

Per i lavoratori non conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che nonsia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del cer-tificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in perio-di nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione.Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza mag-giore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.

Articolo 23 - DIRITTO ALLO STUDIO

Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenzadel lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o spe-cifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore dilavoro.Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recupe-rate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, sarannoretribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

Articolo 24 - MATRIMONIO

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo del congedo, ovenon usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo conven-zionale.La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione com-provante l’avvenuto matrimonio.

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10. ALLEGAT I

Articolo 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni di esseindicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.E’ vietato adibire al lavoro le donne:a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previstidalla normativa di legge;b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;c) durante i tre mesi dopo il parto.Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quel-li relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino allacessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può esserelicenziata, salvo che per giusta causa.

Articolo 26 - TUTELA DEL LAVORO MINORILE

Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 16.E’ ammessa l’assunzione di fanciulli nei serv izi familiari all’età minima di 15 anni compiu-ti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non compor-ti trasgressione dell’obbligo scolastico.L’ammissione al lavoro di minori è subordinata all’assolvimento dell’obbligo scolastico e allaloro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla nor-mativa di legge. Valgono pure le altre norme richiamate nell’art. 2, lettera a), della legge 17ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 apri-le 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere conla propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scrittadi consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavorato-re, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licen-ziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo svilup-po ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Articolo 27 - MALATTIA

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione delposto come segue:1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;

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3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un mas-simo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui al punto 1, 2, 3 deicommi precedenti, nella seguente misura:- fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;- dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle normedi legge riguardandi i lavoratori conviventi.L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che neusufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato nonsia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 22comma 7.La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

Articolo 28 - INFORTUNIO

In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non conviente, spetterà la conservazione delposto come segue:1) per anzianità fino a sei mesi, superato il period idp rova, 10 giorni di calendario;2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni previste dal-l’art. 36 del D.P.R. n. 1124 del 1965:- una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;- una rendita pe rl’inabilità permanente;- un assegno per l’assistenza personale continuativa;- una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;- la fornitura degli apparecchi di protesi.Le predette prestazioni vengono erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortunisul Lavoro (IANIL) al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei seguen-ti termini (artt. 53 e 54 D.P.R. n. 1124 del 1965):- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;- entro 2 giorni dall’accertamento per quelli prognosticati non guaribili entro 3 giorni;- entro 2 giorni a partire dal quarto per quelli prognosticati guaribili entro 3 giorni ma non

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10. ALLEGAT I

guariti.La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso l’IANIL e corre-data dal certificato medico.Altra denuncia dovrà essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di PubblicaSicurezza.Poichè le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il dato-re di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni (art.73, D.P.R. n. 1124 del 1965).L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che neusufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore infortunato non sia degentein ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.L’infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

Articolo 29 - SERVIZIO MILITARE

Il servizio militare non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del T.F.R.Entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavora-tore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, ilrapporto di lavoro è risolto.Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che prestano serviziocivile sostitutivo.Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 17.

Articolo 30 - RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predi-sporrà un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavo-ro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:a) retribuzione minima contrattuale;b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 33;c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;d) eventuale superminimo.Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d)sia una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile; dovranno altresì risul-tare, oltre le voci di cui al secondo comma, le ore straordinarie, i compensi per festività e letrattenute per oneri previdenziali.Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla

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quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.

Articolo 31 - MINIMI RETRIBUTIVI

I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sonorivalutabili annualmente ai sensi del successivo art. 34.

Articolo 32 - VITTO E ALLOGGIO

Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l’ambiente dilavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardar-ne la dignità e la riservatezza.I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nell a tabella E allegata al presen-te contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.

Articolo 33 - SCATTI DI ANZIANITA’

A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lostesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.A partire dal 1° agosto 1992 detti scatti non saranno assorbibili dall’eventuale supermini-mo.Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.

Articolo 34 - VARIAZIONE PERIODICA DEI MINIMI RETRIBUTIVI EDEI VALORI CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determi-nati dal contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamentoretributivo di cui all’art. 40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT al 30novembre di ogni anno.La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e della PrevidenzaSociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelleeventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministerodel Lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione periodicadella retribuzione minima, secondo quanto stabilito al primo comma, in misura pari all’80%della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT

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10. ALLEGAT I

per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valo-ri convenzionali del vitto e dell’alloggio.Le retribuzioni minime contratuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determi-nati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di cia-scun anno.NOTA A VERBALE. Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contrattoavrà decorrenza dal 1° gennaio 2002. La Commissione sarà a tal fine convocata dalMinistero del Lavoro entro e non oltre il 20 dicembre 2001.

Articolo 35 - TREDICESIMA MENSILITA’

Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da cor-rispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tantidodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoroe ma ternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidatadagli enti preposti.

Articolo 36 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza del preavvi-so nei termini seguenti:- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 18.- fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;- oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia dialloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal mede-simo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giornidi calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l’alloggio dovrà essererilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recentemete un’indennità pari alla retri-buzione corrispndente al periodo di preavviso non concesso.

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Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consen-tire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavo-ratore.E’ in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di chiedere l’esperimento di un ten-tativo di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all’art. 43, che deve decidere entro30 giorni.Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, ifamiliari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obligati in solido per i crediti di lavo-ro in essere fino al momento del decesso.

Articolo 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamentodi fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nel-l’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della legge29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% del-l’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nel-l’anno in corso.I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di ua volta all’anno,il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.L’ammontare del T.F.R. maturalto annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda enella terza ca tegoria.Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sonodeterminate in base ai seguenti criteri:A) Per il rapporto di lavoro a servizio intero convivente o non convivente1) per l’anzianità maturata aneriormente al 1° maggio 1958:a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno di anzianità;b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno di anzianità;2) per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958:a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno di anzianità;b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno di anzianità;3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno di anzianità.

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10. ALLEGAT I

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguen-te:1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 19748 giorni per ogni anno di anzianità;2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78:10 giorni per ogni anno di anzianità;3) per l’anzianità maturata dal 31.12.78 al 31.12.79:15 giorni per ogni anno di anzianità;4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82:20 giorni per ogni anno di anzianità.Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sullabase dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.Ai fni del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavo-rativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’im-porto della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggio-rato del rateo della gratifica natalizia.

Articolo 38 - INDENNITA’ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corri-spondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzogrado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accor-do fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme dellasuccessione testamentaria e legittima.

Articolo 39 - PERMESSI SINDACALI

I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle Associazioni Sindacali firma-tarie del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell’Associazione Sindacaledi appartenenza rilasciata all’atto della nomina, il lavoro delle “badanti” vademecum ad usodelle famiglie 19 da presentare al da tore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per lapartecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di sei giorni lavo-rativi nell’anno.I lavoratori che intendano eserticare tale diritto devono darne comunicazione al datore dilavoro di regola tre giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle orga-nizzazioni sindacali di appartenenza.

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Articolo 40 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e collettive che devono insorgere in relazione al rapporto di lavo-ro riguardanti l’interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livellodelle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno deman-date alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’art. 43 del presente contratto.Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di manca-to accordo appositamente redatte dalle organizzazioni locali di cui sopra.

Articolo 41 - COMMISSIONE NAZIONALE PER L’AGGIORNAMENTO RETRIBUTIVO

E’ costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindaca-le dei lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di lavo-ro.La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.

Articolo 42 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Presso l’Ente bilaterale di cui al successivo art. 44 è costituita una Commissione nazionaleparitetica composta da un rappresentante di ciascuno delle organizzazioni sindacali dei lavo-ratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delleOrganizzazioni dei datori di lavoro.Alla Commissione sono a ttribuiti i seguenti compiti:a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presen-te contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regio-nali;b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professio-nali;c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni terri-toriali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capoalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto;La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quan-do ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.Le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte l’anno in concomitanzadelle riunioni della Commissione di cui all’articolo precedente.

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10. ALLEGAT I

Articolo 43 - COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI

Possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte cia-scuno da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hannostipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazio-ne dei datori di lavoro che hanno stipulato il presente contratto.Dette Commissioni saranno presiedute da persone di comune fiducia delle parti o, in caso didisaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il ten-tativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all’art. 411, comma 3, cod. proc.civ.

Articolo 44 - ENTE BILATERALE

L’ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:1) Istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi, studi, alla fine di cogliere gliaspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese; a tale fine l’osservatorio dovràrilevare:- la situazione occupazionale della ca tegoriea;- le retribuzioni medie di fatto;- il livello di applicazione del C.C.N.L. sul territorio;- il grado di uniformità sull’applicazione del C.C.N.L. e delle normative di legge ai lavora-tori stranieri;- la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria;- i fabbisogni formativi;- le analisi e le proposte in ma teria di sicurezza.2) Promuovere ai vari livelli iniziative in ma teria di formazione e qualificazione professio-nale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informa-zione in materia di sicurezza.L’Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: peri l 50% da FIDALDO e DOMI-NA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.Le parti costituiranno l’Ente bilaerale Nazionale entro il 31 dicembre 2001 e valutaerannol’opportunità della costituzione di Enti a livello regionale.Le organizzazioni firmatarie del presente contratto procederanno altresì ad assumere lenecessarie intese per la costituzione di un ente bilaterale, che abbia competenza sulla for-mazione professionale e su altre materie da definire.Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 20.

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Articolo 45 - CASSA MALATTIA COLF

Le parti costitiuranno entriil 30 giugno 2001 la Cassa Malattia Colf per il rimborso della inden-nità di malattia, che sarà un Ente paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMI-NA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.

Articolo 46 - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti costituiranno una commissione paritetica che avrà il compito di approfondire la mate-ria, al fine di rendere possibile l’istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici ei lavoratori del settore.

Articolo 47 - CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli 41, 42, 43 e 44 del presentecontratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei dato-ri di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossine di contributi di assi-stenza contratutale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge4 giugno 1973, n. 311.Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori dilavoro che i rispettivi dipendenti.Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accor-di e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al primo comma e con l’Istituto previ-denziale prescelto.Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non pos-sono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenutodel presente articolo.Le parti costituiranno entro il 30 giugno 2001 il Fondo al quale fare affluire i contributi dicui sopra. TAle Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDOe DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.

Articolo 48 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 8 marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diversedecorrente ivi previste.In caso di mancata disdetta di una delle parti da darsi almeno tre mesi prima della da ta discadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si intenderà

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10. ALLEGAT I

tacitamente rinnovato per un biennio e così di seguito.Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del primo biennio di vigenza delpresente contratto per verificare congiuntamente l’opportunità di apportarvi modifiche.Le parti costituiranno una apposita Commissione Tecnica che studierà la revisione del testocontrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/oerrori materiali.

CHIARIMENTI A VERBALE1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione men-sile. Esempio: paga orario per il numero di ore lavorate nella settimana per 52 : 12 : 26=1/26 della retribuzione mensile.2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano itrentesimi della mensilità (esempio: malattia).3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i venti-seiesimi della mensilità (esempio: ferie).4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungo-no o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.5) Per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva dell’indennità di vitto ealloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

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Pagina 1 di MOD. ANF/1 MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Al

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (compilare e barrare le caselle)

______________________________________ ________________________________________ cognome e nome luogo e data di nascita

celibe /nubile coniugato/a vedovo/a (*) legalmente separato/a divorziato/a

in servizio presso _________________________________________ tel. _________________________

Titolare di pensione – iscrizione n° ___________________________

Chiede

" l’attribuzione

" la rideterminazione

dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal _____________________________ (vedi Note)

(*) allegare copia della sentenza di separazione, o autocertificazione con estremi della stessa.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE (compilare e barrare le caselle)

cognome e nome rapporto di parentela luogo di nascita data di nascita codice fiscale 1 (richiedente)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

la persona indicata al n. ___ si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e

permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente

a svolgere le funzioni proprie della sua età (si allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione – o

copia autenticata – rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali).

la persona indicata al n. ___ è orfana

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10. ALLEGAT I

Pagina 2 di MOD. ANF/1

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a ______________________ __________________________________________

cognome e nome luogo e data di nascita

consapevole della sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:

" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né

richiederà altro trattamento di famiglia

_______________________ ______________________________________ data Firma del coniuge

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a __________________________ ___________________________________

cognome e nome luogo e data di nascita

consapevole della sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:

" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né

richiederà altro trattamento di famiglia

" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto

altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex

coniuge, coniuge separato, convivente o altri);

" Le notizie indicate nel presente modello di domanda sono complete e veritiere;

" Si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni.

_______________________ ______________________________________ data Firma del richiedente

N.B. resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente modello di domanda

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Pagina 3 di MOD. ANF/1

DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO

(compilare)

Reddi ti Dichi arante Coniuge Altri famil iari TO TALE 1) da lavoro dipendente e assimilati

2) altri redditi

3) redditi a tassazione separata

4) redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva

TOTALE

REDDITO COMPLESSIVO

_______________________ ______________________________________ data Firma del richiedente

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10. ALLEGAT I

Pagina 4 di MOD. ANF/1

FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: • IL RICHIEDENTE L’ASSEGNO; • CONIUGE DEL/DELLA RICHIEDENTE (non legalmente ed effettivamente separato o non divorziato); • FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI, NON CONIUGATI; • FIGLI ED EQUIPARATI MAGGIORENNI INABILI , NON CONIUGATI; • FRATELLI E SORELLE DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' O MAGGIORENNI INABILI NON CONIUGATI, ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI; • NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' AFFIDATI DAL TRIBUNALE O MAGGIORENNI INABILI , NON CONIUGATI, ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI. NOTA BENE GLI EQUIPARATI AI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI SONO: I FIGLI ADOTTIVI, GLI AFFILIATI, I FIGLI NATURALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI O GIUDIZIALMENTE DICHIARATI; I FIGLI NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO DELL'ALTRO CONIUGE, GLI AFFIDATI DAI COMPETENTI ORGANI A NORMA DI LEGGE. NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE: • CONVIVENTI; • CONIUGE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO O DIVORZIATO; • I FIGLI AFFIDATI ALL’ALTRO CONIUGE O EX CONIUGE; • I FIGLI NATURALI DEL/DELLA RICHIEDENTE CONIUGATO/A, NON INSERITI NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA; •I FIGLI NATURALI COMPRESI NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ ALTRO GENITORE NON CONVIVENTE CON IL/LA RICHIEDENTE; • IL CONIUGE E I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO CHE NON HANNO LA RESIDENZA IN ITALIA SE LO STATO ESTERO, DI CUI IL RICHIEDENTE E’ CITTADINO NON RISERVA UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITA’ NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI O NON E’ STATA STIPULATA CONVENZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA; • IL CONIUGE E I FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO CHE NON HANNO LA RESIDENZA IN ITALIA E CHE HANNO DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA DA PARTE DELLO STESSO STATO ESTERO CON IL QUALE SIA STATA STIPULATA CONVENZIONE INTERNAZIONALE O CHE RISERVI UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITA’ NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FAMIGLIA (AD ECCEZIONE DI SVIZZERA, LIECHTENSTEIN E STATI DELLA EX- JUGOSLAVIA). DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL/DALLA RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, ecc.). L’anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda: 1 luglio/30 giugno dell'anno successivo (ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004, il reddito da dichiarare e' quello conseguito nell'anno 2002). In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati dovra' essere compilato un modello di assegno per nucleo familiare per ogni anno richiesto ( ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003 il reddito da dichiarare e' quello conseguito nell'anno 2001). REDDITI DA DICHIARARE AL LORDO DELLE DEDUZIONII DI IMPOSTA, DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE RITENUTE ERARIALI (vanno desunti dalle certificazioni fiscali: Cud, 730 e Mod. Unico): 1) REDDITI Da LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee,es DS_mobilità, cig, malattia , percepiti in italia o all’estero, compresi gli arretrati) 2)ALTRI REDDITI (vanno indicati i redditi da lavoro autonomo, da fabbricati ,da terreni, etc., al lordo della eventuale deduzione relativa all'abitazione principale. 3) REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA: • Mod. CUD/2005 per i redditi 2004- Parte "B" Punti 60 e 61. 4) REDDITI ESENTI devono essere indicati i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a 1.032,91 quali interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli, ecc.). REDDITI DA NON DICHIARARE • TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATI, ANTICIPAZIONI SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO; • RENDITE VITALIZIE EROGATE DALL'INAIL, PENSIONI DI GUERRA, PENSIONI TABELLARI AI MILITARI DI LEVA VITTIME DI INFORTUNIO; • INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI, AI MINORI INABILI NON DEAMBULANTI, AI PENSIONATI DI INABILITA'; • ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI; • ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE; • INDENNITA' DI TRASFERTA PER LA PARTE NON ASSOGGETTABILE AED IMPOSIZIONE FISCALE; • INDENNIZZO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIE, DA TRASFUZIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI • INDENNITA’ DI FREQUENZA AI MINORI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI; • INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE PER SORDI PRE. - LINGUALI; I•INDENNITA’ PER CIECHI PARZIALI;

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

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IL LIMITE DI REDDITO FAMILIARE PER IL DIRITTO AGLI ASSEGNIPER IL NUCLEO FAMILIARE

Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito persona-le indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare. Il nucleo familiare com-posto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separa-to, a carico dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedenteha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a riva-lutazione annuale. (vedi tabelle).

LA DOMANDA

L’interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la domanda, su un appo-sito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell’Inps, unendovi i documenti indicati nelmodulo stesso. (vedi pagine precedenti)