AZIENDA USL ROMA H · di beni, servizi e lavori, di seguito denominati “interventi”, in...
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AZIENDA USL ROMA H Borgo Garibaldi,12 - 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
BENI, SERVIZI E LAVORI
DELL’AZIENDA USL ROMA H
in attuazione dell’art. 125 D. Lg.vo 12 aprile 2006 n. 163
(approvato con Deliberazione n. 119 dell’11marzo 2014)
Indice
Premessa
Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
Art. 2 - Norme di riferimento
Art. 3 - Richiesta autorizzazione regionale per espletamento procedura di gara ex Decreti
Commissariali
Art. 4 - Modalità di acquisizione in economia
Art. 5 - Procedura di aggiudicazione del cottimo fiduciario
Art. 6 - Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia
Art. 7 - Casi particolari di affidamento art. 125 comma 10 D. Lg.vo 163/06
Art. 8 - Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori affidabili in economia
Art. 9 - Lavori in economia concernenti beni sottoposti alla tutela D.Lgs. n. 42/2004
Art. 10 - Divieto di frazionamento
Art. 11 - Modalità di esecuzione
Art. 12 - Preventivi di spesa e/o offerte
Art. 13 - Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo
Art. 14 - Offerte anormalmente basse
Art. 15 - Garanzie
Art. 16 - Forma del contratto di cottimo fiduciario
Art. 17 - Contratti Aperti
Art. 18 - Codice Identificativo Gare (CIG)
Art. 19 - Obblighi informativi
Art. 20 - Tracciabilità
Art. 21 - Collaudo
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Art. 22 – Piani della Sicurezza
Art. 23 – Quinto d’obbligo
Art. 24 - Collaudo
Art. 25 - Pagamenti
Art. 26 - Subappalto
Art. 27 - Albo Fornitori
Art. 28 - Esclusioni
Art. 29 – Oneri fiscali
Art. 30 – Entrata in vigore
Art. 31 - Norma di rinvio
Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure, da parte della Asl
Roma /H (d’ora innanzi definita “Stazione Appaltante”), per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori, di seguito denominati “interventi”, in attuazione di quanto
disposto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato “codice”.
2. Le procedure di acquisizione in economia sono finalizzate ad assicurare che
l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in tempi ristretti e con modalità
semplificate, nel rispetto delle disposizioni normative di cui al successivo art. 2.
Art. 2 – Norme di riferimento
Gli acquisti sono effettuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in
materia di acquisti in economia, in particolare dell’art. 125 D. Lg.vo 163/2006, così come
modificato dalla Legge 106/2011 e dal DPR 207/2010, artt. 329 e ss. e dalle disposizioni
emanate, in materia, dall’Autorità Regionale (in particolare DCA U0042 del 31/5/2010 –
DCA U00191 del 16/10/2012 – DCA U00308 del 04/7/2013 – DCA U00424 del
01/10/2013 – DCA U000427 del 04/10/2013 ed eventuali successivi).
Per i contratti di beni e servizi e per i contratti di affidamento di lavori il cui valore sia pari
o superiore a quello stabilito, rispettivamente, dalla normativa comunitaria, la medesima
attività si conforma alla normativa comunitaria e statale di recepimento.
L’affidamento in economia dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi viene, altresì,
disposto nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 94/2012, del D.L. 95/012
convertito con Legge n. 135/012 (meglio note come Spending review 1 e 2) - novellato
dall’art. 131 lettera a) Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) – ovvero,
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prioritariamente e in osservanza delle disposizioni regionali impartite con DCA U00424
del 1 ottobre 2013 con il ricorso alle convenzioni Consip, MEPA, alla piattaforma
elettronica della Stazione Appaltante “Albo Fornitori”, nonché nel rispetto delle
disposizioni contenute nella Legge n. 190/012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e del D.
Lg.vo n. 33/013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Le procedure sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari e di ogni altra disciplina vigente in materia di appalti pubblici.
In conformità al principio giuridico della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
riconosciuto ai fornitori che vi abbiano interesse il diritto di accesso agli atti, secondo le
modalità di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., compatibilmente con quanto previsto in materia
dal D. Lg.vo 163/06 e nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali
di cui al D. Lg.vo 196/03.
Art. 3 Richiesta autorizzazione regionale per espletamento procedura di gara
ex Decreti Commissariali
In via del tutto prioritaria, prima di esitare qualsiasi procedura di gara per l’acquisizione
di beni o servizi, l’Amministrazione provvede a formulare specifica richiesta all’Autorità
regionale (Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale
Centrale Acquisti) per il rilascio dell’autorizzazione all’espletamento dell’iter di gara,
secondo modalità impartite con disposizioni regionali in materia.
Previa ricezione dell’autorizzazione regionale così richiesta, si procede con l’avvio e la
predisposizione degli atti di gara secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento.
Art. 4 – Modalità di acquisizione in economia
1. Ai sensi dell’art. 125 del codice, l’acquisizione in economia degli interventi può
avvenire:
- in amministrazione diretta;
- a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la
partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi
propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante o
eventualmente assunto per l’occasione, a cura e sotto la direzione del Responsabile del
Servizio e, se del caso, del Responsabile Unico del Procedimento.
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3. Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del codice per i lavori assunti in amministrazione
diretta, l’importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai
50.000,00 euro (euro cinquantamila/00).
4. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero
opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a operatori economici ossia, a ditte
esecutrici o prestatrici di lavori, servizi o forniture.
Art. 5 - Procedura di aggiudicazione del cottimo fiduciario
La proposta di aggiudicazione della migliore offerta avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1- prezzo più basso (art. 82 D. Lg.vo 163/06) previo giudizio di conformità da parte
del Responsabile del Procedimento ovvero di una Commissione appositamente
nominata, rispetto a quanto stabilito nella lettera di invito/disciplinare di gara;
2- offerta economicamente più vantaggiosa (art. 84 D. Lg.vo 163/06) che presuppone
una valutazione comparata delle offerte pervenute, sulla base dei diversi criteri e
sub criteri di valutazione nonché della relativa ponderazione attribuita
preventivamente nella lettera di invito/bando di gara (prezzo/qualità).
L’apertura e l’esame della documentazione amministrativa, nonché l’apertura delle offerte
tecniche, avviene in seduta pubblica.
La scelta del contraente dovrà essere compiutamente motivata nel verbale predisposto dal
RUP ovvero dalla Commissione di gara; saranno ivi descritte anche le diverse fasi di
svolgimento della procedura di scelta del contraente.
Non si ricorre al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) laddove:
- il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile
sullo stesso;
- l’espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia
incompatibile con le esigenze di celerità dell’acquisizione o con il modesto importo
della stessa;
Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza
dei prezzi. I contratti stipulati, senza far ricorso al MEPA, possono essere risolti in
qualunque momento ne caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni
economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite MEPA stesso. Le medesime
disposizioni si applicano anche nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle
convenzioni stipulate da Consip, laddove più favorevoli.
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Art. 6 – Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 smi ,
è ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro
l’importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata (a titolo esemplificativo
e non esaustivo), inferiore ad €. 207.000,00 (euro duecentosettemila/00), come previsto
dall’art. 125, comma 9, D. Lg.vo 163/06:
a) - servizi di manutenzione e riparazione di cui all’allegato II. A , numero 1, al
codice, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 866;
b) - servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta di cui all’allegato II. A , numero 2, al
codice, numero di riferimento CPC 712, 7512 e 87304;
c) - trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all’allegato II. A , numero 4, al
codice, numero di riferimento CPC 712, 7512 e 87304;
d) - servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, numero 5, al codice, numero
di riferimento CPC 742;
e) - servizi finanziari, bancari ed assicurativi di cui all’allegato II.A, numero 6, al
codice, numero di riferimento CPC 81, 812 e 814;
f) - servizi informatici ed affini di cui all’allegato II.A, numero 7, al codice, numero di
riferimento CPC 84;
g) - servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, numero 8, al codice, numero di
riferimento CPC 85;
h) - servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili di cui
all’allegato II.A, numero 9, al codice, numero di riferimento CPC 862;
i) - servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica di cui
all’allegato II.A, numero 10, al codice, numero di riferimento CPC 864;
j) - servizi di consulenza gestionale ed affini di cui all’allegato II.A, numero 11, al
codice, numero di riferimento CPC 865 e 866;
k) - servizi pubblicitari di cui all’allegato II.A, numero 13, al codice, numero di
riferimento CPC 871;
l) - servizi di pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari di cui
all’allegato II.A, numero 14, al codice, numero di riferimento CPC 874 e da 82201 a
82206;
m) - servizi di editoria e stampa di cui all’allegato II.A, numero 15, al codice, numero
di riferimento CPC 88442;
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n) - servizi di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti, di disinfestazione e servizi
analoghi di cui all’allegato II.A, numero 16, al codice, numero di riferimento CPC
94;
o) - servizi alberghieri e di ristorazione di cui all’allegato II.B, numero 17, al codice,
numero di riferimento CPC 64;
p) - servizi di collocamento e reperimento di personale di cui all’allegato II.B, numero
22, al codice, numero di riferimento CPC 64;
q) - servizi relativi all’istruzione anche professionale di cui all’allegato II.B, numero
24, al codice, numero di riferimento CPC 92;
r) - servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II.B, numero 25, al codice, numero di
riferimento CPC 93;
s) - servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, numero 26, al codice,
numero di riferimento CPC 96;
t) - servizi di trasporto terrestre ed aereo ivi compreso il trasporto di elisoccorso;
u) - servizi di collaudo, ispezione, analisi, monitoraggio, controllo e analisi tecnica;
v) - servizi di musei e di esposizione in musei;
w) - servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici;
x) - servizi di portineria, di custodia e di vigilanza di edifici;
y) - servizi di studio di fattibilità;
z) - servizi di consulenza in materia di sicurezza;
aa) - servizi di amministrazione di biblioteche;
bb) - servizi di catalogazione e di archiviazione;
cc) - servizi di bonifica di terreni da ordigni bellici;
dd) - servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché
per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte
aggiudicatarie;
ee) - servizi di receptionist;
ff) - servizi di verifica estintori;
gg) - acquisto, installazione, noleggio di ponteggi compreso quanto necessario al
montaggio ed allo smantellamento dei ponteggi;
hh) - acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per
edifici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici e strutture della S.A.;
ii) - gestione, acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici,
idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo
materiale;
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jj) - acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature di ogni tipo,
erogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori,
alzacancelli, cancelli automatici, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali
elettrici;
kk) - tinteggiatura dei locali di proprietà interni ed esterni, opera da falegname;
ll) - spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
mm) - spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali;
nn) - spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante
l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
oo) - acquisto di generi di cancelleria, accessori d’ufficio e spese per il funzionamento
di attrezzature d’ufficio e depositi;
pp) - spese per acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
qq) - spese postali, telefoniche e telegrafiche;
rr) - spese per abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
ss) - spese e servizi per divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione;
tt) - spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi,
riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
uu) - spese per la certificazione aziendale;
vv) - spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi,
fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
nonché spese necessarie all’eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di
specifici eventi;
ww) - spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione,
formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per
l’organizzazione di corsi promossi anche in convenzione con soggetti terzi;
xx) - spese per trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, noli, imballaggi,
facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico
dei materiali;
yy) - spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e per
acquisto di dispositivi di protezione individuale;
zz) - acquisto generi vari e piccole riparazioni;
aaa) - spese per convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
bbb) - spese per tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi
di vestiario;
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ccc) - spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e
convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari;
ddd) - spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa
l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
eee) - locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da
installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni;
fff) - beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed
urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
ggg) - spese minute degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;
hhh) - spese sanitarie per:
1) Apparecchiature mediche;
2) Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario;
3) Apparecchi radiologici, tavolo per esami radiologici, stazioni radiologiche,
sviluppatrici radiologiche, fluoroscopi, materiale per radiografie dentarie,
apparecchi per radiografie, impianto a risonanza magnetica, macchine gamma;
4) Termografi;
5) Apparecchi per mammografia;
6) Densitometri ossei;
7) Sala di angiografia, presidi per angiografia, apparecchi per angiografia, apparecchi
per angiografia numerica, presidi per angioplastica, apparecchi per angioplastica;
8) Sistemi di diagnosi radiologica;
9) Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler, rilevatore cardiaco a ultrasuoni,
impianto a ultrasuoni, scanner a ultrasuoni, doppler a colori, apparecchiatura
doppler, ecoencefalografi, ecocardiografi;
10) Apparecchiature per immaginografia a risonanza magnetica, scanner a risonanza
magnetica, scanner a risonanza magnetica nucleare;
11) Apparecchi per spettroscopia;
12) Apparecchi per tomografia;
13) Scanner CT e CAT;
14) Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione;
15) Sistema di registrazione ambulatoriale di lungo periodo;
16) Elettroencefalografi;
17) Apparecchi per scintigrafia;
18) Elettromiografi;
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19) Audiometri;
20) Elettrocardiogramma;
21) Attrezzature per oftalmologia;
22) Apparecchi cardiovascolari;
23) Tensiometri;
24) Elettrocardiografi;
25) Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache, apparecchi per angiografia delle
coronarie, cardiografi;
26) Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica, sistemi diagnostici,
apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico, presidi diagnostici, strisce reattive,
presidi radiodiagnostici;
27) Apparecchi per controlli urologici;
28) Apparecchi per stomatologia;
29) Apparecchi per immunoanalisi;
30) Laser medico per usi diversi dalla chirurgia;
31) Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità, strumenti portatili e
chirurgici odontoiatrici, materiale odontoiatrico monouso, impianti dentari,
materiale per profilassi dentaria, prodotti per protesi dentarie e ortodonzia;
32) Materiali medici, materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di
consumo ematologico;
33) Fasciature, grappette, suture, legature;
34) Contenitori per materiale anche aguzzo;
35) Protezioni per strumenti affilati;
36) Materiale per suture chirurgiche;
37) Emostatici riassorbibili;
38) Aghi di sutura, cateteri, cateteri a pallone, cannule, dilatatori, accessori per cateteri;
39) Apparecchi per puntura e prelievo di sangue, siringhe, aghi per uso medico, aghi
per anestesia, aghi per arterie, aghi per biopsia, aghi per dialisi, aghi fistola, aghi
per procedure radiologiche, aghi a farfalla, aghi epidurali, aghi per amniocentesi;
40) Tagliafili, bisturi, guanti chirurgici e lame;
41) Materiale di consumo ematologico;
42) Emoderivati, Plasmaderivati, Coagulanti, Albumina, Eparina, Organi umani,
Sangue umano, Sangue animale;
43) Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio, sacche per plasma e per
l'urina;
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44) Kit sanitari;
45) Prodotti per l'incontinenza;
46) Materiale di prevenzione AIDS;
47) Cassette di pronto soccorso;
48) Materiale diagnostico e di dosaggio;
49) Filtri di plasma sanguigno;
50) Tubi di drenaggio;
51) Sonde;
52) Accessori di drenaggio;
53) Materiale ortopedico, grucce, ausili per la deambulazione, collari ortopedici,
calzature ortopediche, articolazioni artificiali, stecche, apparecchi per fratture,
punte e piastre;
54) Materiale di consumo odontoiatrico, prodotti per l'otturazione dentaria, denti in
porcellana ed in resina acrilica, base di cemento, emostatici per uso odontoiatrico,
prodotti per l'igiene della bocca;
55) Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica;
56) Apparecchi per gammaterapia;
57) Apparecchi di terapia radiologica;
58) Spettrografi;
59) Presidi per terapia radiologica
60) Incubatrici;
61) Litotritore;
62) Apparecchi per meccanoterapia;
63) Attrezzatura per fisioterapia e per psicoterapia;
64) Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori, maschere di inalazione,
maschere ad ossigeno, Kit respiratori, tende per ossigenoterapia, apparecchi
respiratori per uso medico, camere iperbariche, umidificatori per ossigenoterapia,
impianto per la somministrazione di ossigeno, impianto per ossigenoterapia;
65) Terapia elettrica, elettromagnetica e meccanica, impianto elettromagnetico,
apparecchi per elettroterapia, stimolatori;
66) Apparecchi medici a raggi ultravioletti;
67) Impianto per terapia meccanica;
68) Apparecchi medici a raggi infrarossi;
69) Sistema di chimica clinica;
70) Impianto di elettrochirurgia;
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71) Apparecchi e strumenti per sala operatoria;
72) Tenda per uso medico;
73) Apparecchi per celioscopia;
74) Colposcopio;
75) Apparecchi per criochirurgia e crioterapia;
76) Apparecchi dermatologici;
77) Lampade operatorie;
78) Apparecchi per endoscopia e endochirurgia, endoscopi;
79) Strumenti chirurgici, Laser chirurgico, Cestini chirurgici, Vassoi chirurgici,
Contenitori chirurgici, Sistemi di localizzazione e controllo in chirurgia;
80) Strumenti per anestesia e rianimazione, strumenti anestetici, maschere per
anestesia, strumenti per rianimazione, maschere per rianimazione, Kit o pacchetti
per epidurali;
81) Apparecchi per anestesia e rianimazione;
82) Sostegno funzionale;
83) Apparecchi per emodialisi, emodializzatori, filtri per dialisi, monitor individuali
per emodialisi, apparecchio multiposto per emodialisi, materiale di consumo
nefrologico, fluido renale, materiale di consumo per dialisi renale;
84) Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache, defibrillatore cardiaco,
apparecchi per stimolazione cardiaca, stimolatori cardiaci, valvole cardiache,
ventricoli cardiaci, parti ed accessori per stimolatori cardiaci, batterie per
stimolatori cardiaci, apparecchi per chirurgia cardiaca, apparecchi per esami
cardiaci;
85) Ausili ortopedici, impianti ortopedici, protesi ortopediche, apparecchi per
osteosintesi e protesici;
86) Protesi chirurgiche, vascolari, cardiache, mammarie, mammarie interne ed esterne,
endoprotesi coronarie;
87) Occhi artificiali;
88) Audioprotesi, parti ed accessori per audioprotesi;
89) Impianti cocleari;
90) Impianti otorinolaringoiatrici, laringi artificiali;
91) Impianto per la circolazione extracorporea, ossigenatore, riscaldatore di sangue e
fluidi;
92) Dispositivi e prodotti medici vari, apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione
e l'igiene, sterilizzatori, autoclavi;
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93) Mobili per uso medico, letti medici, ortopedici, d'ospedale, motorizzati, lettini per
esami psichiatrici, letti terapeutici, barelle, apparecchi di trazione e sospensione
per letti medici;
94) Tavoli medici, tavoli di esame ed operatori;
95) Supporti per padelle;
96) Apparecchi per trasfusione;
97) Mobili per sale operatorie, tavoli esclusi;
98) Gabinetto per coltivazioni mediche;
99) Stazioni di lavoro odontoiatriche, poltrone dentistiche;
100) Provette per test;
101) Attrezzature di sollevamento per il settore dell'assistenza sanitaria;
102) Veicoli per invalidi, sedie a rotelle e apparecchiature connesse, sedie a rotelle a
motore, parti e accessori di veicoli per invalidi e sedie a rotelle, parti e accessori di
veicoli per invalidi, motori di veicoli per invalidi, dispositivi di sterzo di veicoli per
invalidi, dispositivi di comando di veicoli per invalidi, telai di veicoli per invalidi,
parti e accessori di sedie a rotelle, cuscini per sedie a rotelle, telai di sedie a rotelle,
sedili di sedie a rotelle, ruote di sedie a rotelle, pneumatici per sedie a rotelle;
103) Apparecchi e strumenti per trasfusione e infusione, pompe per infusione,
forniture per infusione, apparecchi per trasfusione sanguigna, presidi per
trasfusione sanguigna;
104) Sistema di controllo dei pazienti a distanza, monitor, monitor respiratori,
stazione centrale di controllo;
105) Ausili medici, ausili per anziani, ausili per disabili;
106) Apparecchiatura medica informatica;
107) Articoli di carta per uso ospedaliero, compresse di carta, sacchetti o involucri di
carta per la sterilizzazione;
108) Indumenti per personale medico;
109) Prodotti farmaceutici;
110) Vaccini;
111) Prodotti oftalmologici;
112) Soluzioni mediche;
113) Prodotti per alimentazione parenterale e per perfusioni e soluzioni iniettabili e
non in generale;
114) Trattamenti per dipendenze;
115) Agenti diagnostici;
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116) Altri medicinali non terapeutici;
117) Reagenti e mezzi di contrasto;
118) Prodotti clinici;
119) Colture microbiologiche e ghiandole e relativi estratti;
120) Prodotti per la cura personale;
121) Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici, lenti a contatto, lenti correttrici
anche intraoculari, lenti per occhiali ed occhiali anche da sole;
122) Pannolini e Pannoloni monouso;
123) Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico;
124) Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio, forniture per il trasporto e lo
stoccaggio di cadaveri;
125) Attrezzature e forniture per medicina legale;
126) Acquisizione di beni e servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui
sopra ai punti precedenti e rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni
della S.A
2. E’ altresì ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i servizi tecnici
professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro (euro centomila/00) di seguito
indicati:
a) prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del codice;
b) incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo;
c) attività di supporto, limitatamente a quello tecnico, al responsabile del
procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del codice;
d) servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al
Codice, numero di riferimento CPC 867;
e) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio:
prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle
di cui alle lettere precedenti non determinabili con sufficiente approssimazione in
via preventiva;
g) servizi di direzione lavori, di assistenza al direttore lavori e di direttori operativi;
h) servizi di verifica preventiva di interesse archeologico di cui agli artt. 95 e 96 del
codice nonché indagini archeologiche.
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Il limite di soglia sopra indicata (€ 207.000,00) si intende automaticamente aggiornato con i
nuovi importi che, periodicamente, vengono stabiliti dalla normativa comunitaria in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Art. 7 - Casi particolari di affidamento art. 125 comma 10 D. Lg.vo 163/06
E’ altresì ammesso il ricorso alle acquisizioni in economia nei limiti di importo per
ciascun rapporto di €. 207.000,00 (euro duecentosettemila/00) nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se
non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Per i beni e servizi oggetto di gare centralizzate regionali e/o di convenzioni Consip, la
Stazione Appaltante provvede ad approvvigionarsi utilizzandone le specifiche risultanze,
previa adozione di specifico provvedimento della Direzione Aziendale.
Il limite di soglia sopra indicata (€ 207.000,00) si intende automaticamente aggiornato con i
nuovi importi che, periodicamente, vengono stabiliti dalla normativa comunitaria in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Art. 8 – Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori affidabili in economia
Ai sensi del comma 5 art. 125 D. Lg.vo 163/06 è possibile il ricorso all’affidamento dei
lavori in economia, entro il limite di spesa di €. 200.000,00 (euro duecentomila/00) e
secondo le tipologie delle categorie generali di cui all’art. 125 comma 6 del codice
ovverosia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122 del codice;
b) manutenzione di opere o di impianti;
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c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di
completare i lavori;
g) lavori di qualsiasi natura e tipologia resi necessari per circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio ed indispensabili per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Art. 9 – Lavori in economia concernenti beni sottoposti alla tutela di cui al
D.Lgs. n. 42/2004.
1. Le disposizioni del presente articolo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico
alla conservazione e protezione di detti beni. Le medesime disposizioni si applicano,
altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
2. Per i lavori di cui al comma 1 che precede, l'affidamento in economia è consentito, oltre
che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, anche nei casi di
somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla
tutela del bene.
3. I lavori in economia relativi ai beni di cui ai commi 1 e 2 che precedono possono essere
eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000,00 euro (euro
trecentomila/00).
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000,00 euro (euro trecentomila/00).
Art. 10 – Divieto di frazionamento
L’acquisizione di forniture e servizi in economia mediante cottimo fiduciario è
consentita per importi inferiori alla soglia comunitaria individuata, ai sensi
dell’art. 28, comma 1, lett. b) D. Lg.vo 163/06, al netto dell’IVA, attualmente pari
ad €. 207.000,00. Rispetto all’affidamento dei lavori, in richiamo al precedente art.
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8, il limite che impone il divieto di frazionamento è inteso in €. 200.000,00.
Entro i suddetti limiti è ammesso il ricorso alle procedure in economia,
rispettivamente, per l’acquisto di beni e servizi riconducibili alle categorie riportate
nell’elenco di cui al precedente art. 6 e per l’affidamento dei lavori riconducibili
alle categorie riportate nell’elenco di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
Nessuna fornitura di beni e/o servizi e nessun affidamento di lavori di importo
superiore a quello indicato nel presente articolo può essere artificiosamente
frazionata allo scopo di ricondurne l’esecuzione alla presente disciplina. Oltre tale
importo si deve provvedere attraverso le ordinarie procedure di acquisto di beni e
servizi ovvero di affidamento di lavori applicando le disposizioni nazionali e
comunitarie in materia.
Art. 11 – Modalità di esecuzione
1. La Stazione Appaltante opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato che,
recepite le richieste degli organi e funzioni aziendali interessate, garantisce la coerenza
degli affidamenti con gli obiettivi e le competenze dell’organo richiedente ai sensi del
presente regolamento, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del vigente Atto
Aziendale.
2. Il Responsabile del Servizio interessato per rendere più razionali l’esecuzione degli
interventi, dei lavori e l’approvvigionamento dei materiali deve curare lo studio e la
compilazione di capitolati d’oneri ove verranno inserite le condizioni generali di
esecuzione degli interventi, se del caso, la formazione di campionari, perizie tecniche
esecutive, prezziari e altri simili strumenti per l’analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
3. Il Responsabile del Servizio interessato qualora non ritenga di mantenere in capo a sé
detto ruolo indicherà il Responsabile Unico del Procedimento. In difetto, le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 10 e 125, comma 2, del D.Lgs.
163/06 si intendono permanere in capo al Responsabile del Servizio in conformità al
vigente Atto Aziendale.
Art. 12 - Preventivi di spesa e/o offerte
1. A seguito della richiesta di cui al comma 1 precedente articolo, il Responsabile del
Servizio ovvero il Responsabile Unico del Procedimento nominato provvede a richiedere
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la presentazione di preventivi di spesa o offerte, che devono pervenire in busta chiusa,
entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei.
2. Il preventivo o le offerte di cui sopra devono richiedersi, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Ai sensi del comma 11 art. 125 D. Lg.vo 163/2006 (come modificato dall’art. 4 comma 2
lettera m-bis Legge n. 106/2011) è consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il servizio, la fornitura e il lavoro siano di importo inferiore ai
40.000,00 euro (euro quarantamila/00) per i quali la stazione appaltante potrà procedere
mediante affidamento diretto, ferma restando la verifica della congruità dell’offerta
attraverso l’acquisizione di dati ed elementi utili a tale scopo.
4. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente
con un unico interlocutore anche nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio,
in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di
singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale;
b) nel caso di servizi e forniture di cui all’art. 7 lettere c) e d) nei limiti di un importo
non superiore a euro 207.000,00, nel caso di lavori di somma urgenza di cui all’art.
8 lettera g) entro il limite di euro 200.000,00 e, comunque, di quanto indispensabile
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
5. Il ricorso ad un unico fornitore e’ altresì consentito per motivi di urgenza, imprevisti ed
imprevedibili comunque non conseguenti ad inerzia della ASL purché il lavoro, la
fornitura o il servizio sia limitata alle esigenze non procrastinabili.
6. Le ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera di invito, da
inviare, anche a mezzo telefax o via mail mediante PEC (posta elettronica certificata) che
conterrà le informazioni circa la natura dei lavori, servizi e/o forniture da eseguire, le
condizioni e modalità di esecuzione, i termini contrattuali del rapporto con la Stazione
Appaltante e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di
spesa (modalità di pagamento, eventuale cauzione, penali, ecc.)
7. L’affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di
pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
8. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia
di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni.
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Art. 13 – Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo
1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 8, comma 1, il Responsabile del Servizio
ovvero il Responsabile del Procedimento nominato, nella fattispecie in cui sia richiesta la
presentazione di preventivi o offerte a più operatori economici, accertatane la regolarità,
sceglie secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. I medesimi soggetti
hanno facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui sia
stato presentato o richiesto un solo preventivo o una sola offerta, dà corso ugualmente
all'esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo o l’offerta presentata sia
vantaggioso per la Stazione Appaltante. In ogni caso ne attesta la congruità.
3. Per i contratti aventi ad oggetto il servizio, la fornitura o lavori di importo inferiore ai
40.000,00 euro (euro quarantamila/00), effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi,
il Responsabile del Servizio provvede all’ordinazione con lettera od altro atto idoneo
secondo il vigente Atto Aziendale indicando le condizioni specifiche di esecuzione della
prestazione in economia.
4. Per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui al comma 3 che precede,
effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, il Responsabile del Servizio adotta la
relativa determina di affidamento e provvede all’ordinazione con lettera od altro atto
idoneo indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia.
5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 che precedono le condizioni specifiche di
esecuzione devono prevedere:
� l'inizio ed il termine;
� i prezzi;
� le condizioni e le modalità di esecuzione;
� i termini per l’espletamento delle prestazioni;
� le modalità ed i termini di pagamento;
� la cauzione, se del caso;
� le eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle
somministrazioni o dei lavori da eseguire;
� le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute
lesive per la Stazione Appaltante;
� tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare la Stazione Appaltante nel
caso di inadempienza dell’assuntore.
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6. Nel caso di acquisizione di forniture o servizi con la procedura del cottimo fiduciario, il
contratto di cottimo dovrà prevedere, sempre, quanto segue:
� l’impresa garantirà che i beni oggetto di fornitura siano immuni da qualsiasi
difetto sia se dipendente da vizi di costruzione che da difetti dei materiali
impiegati;
� per i servizi, l’impresa garantirà che essi servizi saranno svolti a regola d’arte e
comunque nel rispetto delle prescrizioni e modalità stabilite dall’Azienda negli
atti di gara ovvero nell’eventuale elaborato tecnico (progetto);
� in caso di fornitura difettosa o non conforme alle prescrizioni, oppure non
rispondente ai requisiti descritti nell’offerta così come in caso di esecuzione di
servizi non a regola d’arte ovvero non rispondenti alle prescrizioni, la ditta, a
proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 3 giorni, sabato e festivi
esclusi, dalla notificazione della contestazione da parte della ASL. Qualora ciò
non avvenisse, vi potrà provvedere l’Azienda, anche con acquisti sul libero
mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri
anche di natura organizzativa;
� in caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui ai §§
che precedono, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione,
l’Azienda applicherà le penalità secondo le disposizioni e le percentuali
stabilite dall’art. 145, commi 3 e 9, d.p.r. 207/2010;
� qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche
alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali
stabilite potranno essere incrementate, a discrezione dell’Azienda, fino al loro
raddoppio;
� la merce dovrà essere consegnata entro il termine indicato nell’ordinativo e
comunque in ogni caso non oltre sette giorni dall’invio dello stesso, salvo che
nell’ordinativo non sia riportata la dicitura urgentissimo, in tal caso la
consegna dovrà essere effettuata perentoriamente entro le 24 ore;
� il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, se non concordato
con l’ufficio ordinante, si configurerà come mancata consegna, con
l’applicazione delle penalità sopra riportate;
� gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del
mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la
cauzione;
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� l’Azienda avrà facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima
intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia
giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del
Capitolato Speciale e/o della Lettera Invito e con la presentazione dell’offerta.
7. Nel caso di acquisizione di lavori con la procedura del cottimo fiduciario, il contratto di
cottimo dovrà prevedere quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
8. Nel caso di acquisizione degli interventi con la procedura del cottimo fiduciario, il
contratto di cottimo dovrà prevedere, altresì, l’obbligo del cottimista di uniformarsi a sua
cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie,
contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in
materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi
nazionali e locali di lavoro l’obbligo del rispetto del piano della sicurezza e coordinamento
o dei suoi elaborati sostitutivi e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili.
Art. 14 – Offerte anormalmente basse
1. Nel caso di acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila /00) si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod. in merito alla congruità delle offerte al
fine di stabilire la soglia di anomalia.
2. Nel caso di acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro (euro quarantamila/00) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli
86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod., ferma restando la verifica della congruità
delle offerte. Ai fini della valutazione della congruità dei prezzi acquisiti in sede di offerta,
il responsabile del procedimento si può avvalere dei dati forniti dall’Osservatorio prezzi,
dalla CONSIP, da indagini effettuate da altre AA.SS.LL. o AA.SS. o da rilevazioni prezzi
di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti.
Art. 15 – Garanzie
1. L’organo competente, in sede di approvazione della lettera di invito per la
presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, stabilisce per contratti di cottimo
fiduciario per servizi, forniture e lavori di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro
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(euro quarantamila/00), l’obbligo della costituzione delle garanzie di cui agli artt. 75 e 113
del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod..
2. Per la presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, invece, di importo inferiore a
40.000,00 euro (euro quarantamila/00), non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod.
3. Qualora richieste, le garanzie devono avere i contenuti previsti dalla vigente normativa
ed in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod.
Art. 16 – Forma del contratto di cottimo fiduciario
1. Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in forma
scritta.
2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per servizi, forniture e lavori qualora
l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), avviene a
mezzo di scrittura privata non autenticata, mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche
mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché
mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e
condizioni.
3. Per i cottimi di servizi, forniture e lavori di importo uguale o superiore a 40.000,00
euro (euro quarantamila/00) i dirigenti preposti, previa formale delega a contrarre da
parte del Legale Rappresentante dell’Azienda, nelle materie di competenza ed entro i
limiti ad essi conferiti, dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo, nella forma
pubblica amministrativa o della scrittura privata ovvero dell’atto pubblico.
4. La disciplina di cui ai commi che precedono vige nei limiti di compatibilità e
competenza con il vigente Atto Aziendale..
Art. 17 – Contratti aperti
1. Negli affidamenti di cui al presente Regolamento, ove possibile in relazione alla natura
della prestazione, è consentito ricorrere anche a “contratti aperti” con tale termine
intendendosi gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato
arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le
necessità della Stazione Appaltante.
2. Il ricorso ai “contratti aperti” è consentito:
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a) per i lavori, nel solo caso di lavori di manutenzione di cui agli artt. 4 e 5 del
presente Regolamento;
b) per le forniture e servizi, nel caso di prestazioni non predeterminate nel numero
per le quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile.
3. In tali casi, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal presente
Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo
contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto;
b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione,
eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato
contrattualmente.
4. Nel caso di contratti aperti, per la fornitura di beni e servizi, stipulati per un importo
inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della
scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al
contratto per tipologia, il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile Unico del
procedimento propone alla Stazione Appaltante l’ulteriore spesa, per un importo che
comunque non può essere superiore:
a) al valore complessivo pari all'originario importo posto a base della procedura;
b) comunque non superiore ad €. 207.000,00.
5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia
suppletiva.
6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un
contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici
all’affidamento.
Art. 18 - Codice Identificativo Gara (CIG)
Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e servizi, prima
dell’adozione del provvedimento di affidamento, la Struttura procedente è tenuta a
provvedere all’acquisizione del CIG (in forma semplificata Smart CIG o attraverso il
SIMOG) secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Stazione Appaltante e le ditte
partecipanti sono tenute a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art 1
commi 65 e 67 legge n. 266 23/12/2005 n. 266)
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Art. 19 – Obblighi informativi
Ai sensi del D. Lg.vo 33/2013 l’Azienda deve assolvere agli obblighi di pubblicità,
trasparenza e informazione.
E’ altresì obbligata al corretto assolvimento degli obblighi informativi di cui all’art. 7,
commi 7 e 9, del D. Lg.vo 163/06.
Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere pubblicate sul sito web della stazione
Appaltante le informazioni di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 (normativa
Anticorruzione) concernenti tutte le procedure definite. Tali informazioni devono essere
altresì inviate all’AVCP che le pubblica sul proprio sito web.
Art. 20 - Tracciabilità
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136//2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 217/2010, la
Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati dalla normativa
citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al
contrato in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche che dovranno essere comunicati alla ASL RMH, unitamente alle generalità ed al
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore
modifica relativa ai dati trasmessi.
Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro
accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica. I mandati di pagamento ed i documenti ad esso
correlati (ordinativo di acquisto e fattura emessa dal fornitore) dovranno riportare il
Codice Identificativo attribuito alla Gara.
Art. 21 – Piani della Sicurezza
1. Per i lavori da eseguire in economia dovrà essere rispettato il D.Lgs. n. 81/2008 smi. Il
documento di valutazione dei rischi da parte dell’impresa affidataria dovrà essere redatto
in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità
dell’intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l’obbligo di redigere il piano di
sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla
normativa vigente in materia di salvaguardia dell’incolumità delle maestranze e dei terzi
(piano sostitutivo della sicurezza).
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3. Per alcune tipologie di beni e servizi, per le quali vengano rilevati particolari rischi da
interferenza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 smi.
In particolare dovranno seguirsi le procedure descritte nel Regolamento Aziendale
predisposto dal competente Servizio Prevenzione e Protezione, in merito
all’individuazione, all’approvvigionamento ed alla gestione delle attrezzature di lavoro
necessarie al ciclo produttivo della ASL Roma H, alla luce delle vigenti disposizioni di
legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lg.vo 81/2008 art. 70 commi 1-3 e
s.m.i.)
Art. 22 – Esecuzione dell’intervento
1. L'esecuzione dell’intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire
sotto la sorveglianza del Responsabile del Servizio o del Responsabile Unico del
Procedimento che ne verificherà la regolarità, se del caso, per il tramite del “Direttore
dell’esecuzione del contratto” di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. (art.
272 comma 5 DPR 207/2010) ovvero del “Direttore dei Lavori” di cui agli artt. 119 e 130
del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. (art. 272 comma 5 DPR 207/2010) all’uopo nominati
dalla Stazione Appaltante rispettivamente per il caso di contratto di servizi o forniture
ovvero di lavori.
2. Il “Direttore dei Lavori” ed il “Direttore dell’esecuzione del contratto”, interno od
esterno alla Stazione Appaltante, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le
competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei pubblici contratti
di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 23 – Quinto d’obbligo
Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione
della fornitura di beni o servizi o dei lavori, l’appaltatore è obbligato a corrisponderla agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto
del prezzo d’appalto, sempre che l’importo complessivo sia inferiore alla soglia
comunitaria.
Art. 24 – Collaudo
1. I beni e servizi sono soggetti a collaudo e/o a verifica di conformità entro 60 giorni
rispettivamente dalla consegna o ultimazione della prestazione.
2. I lavori sono soggetti all’attestazione di regolare esecuzione entro tre mesi dalla
ultimazione ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il collaudo e la verifica di conformità è effettuato nei modi e termini di cui all’art. 120
D.Lgs. n. 163/2006.
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4. Fermo quanto previsto al comma 3, nel caso in cui l’oggetto dell’intervento abbia ad
oggetto apparecchiature ed attrezzature elettromedicali, la verifica e/o il collaudo e’
eseguito dall’U.O.S. Ingegneria Clinica in collaborazione con la Ditta affidataria dei servizi
integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie.
5. Per i beni e servizi, le garanzie di legge decorrono dalla conclusione del collaudo.
Art. 25 – Pagamenti
I pagamenti avverranno con le modalità ed i tempi stabiliti con Decreto del Presidente in
qualità di Commissario ad Acta n. 501 del 23 settembre 2013, in deroga al D. Lg.vo 231/02
e senza obbligo dell’aggiudicatario di adesione al predetto DCA n. 501/013.
Art. 26 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 118 D. Lg.vo 163/06 è fatto espresso divieto all’appaltatore di
subappaltare a terzi l’esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni e servizi o dei
lavori affidati, senza l’autorizzazione scritta della ASL e comunque oltre i limiti consentiti
dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.
Art. 27 – Albo Fornitori
1. Sono invitati alle procedure di gara, con il criterio della rotazione, gli operatori
economici iscritti presso l’Albo Unico dei Fornitori, in formato digitale, distinto per
categorie merceologiche, di servizio/lavori, accessibile attraverso il sito aziendale.
Il criterio della rotazione non trova applicazione nei casi in cui il bene o servizio da
acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti
specifici.
2. Presso il suddetto Albo Fornitori Aziendale vengono iscritti gli operatori economici di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che ne facciano richiesta mediante accesso all’apposita
procedura informatica ivi prevista, in possesso dei requisiti generali e speciali, monitorati
dall’Azienda con cadenza periodica (trimestralmente).
3. L’iscrizione all’Albo non fa sorgere alcun diritto alle imprese interessate ad essere
consultate nelle procedure.
4. L’affidamento di acquisizione di beni, servizi e lavori a cottimo fiduciario può essere
effettuato:
- mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando;
- mediante affidamento diretto;
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- mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 60 del Codice del
Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) e nel rispetto del Regolamento dell’Azienda
USL per lo svolgimento delle procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n° 488 s.m.i.;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi
dell’art. 33 Codice del Contratti (D. Lgs 163/2006).
Art. 28 – Esclusioni
1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di
procedure concorsuali, contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie,
esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio
legale ed assistenza nella redazione di bandi, disciplinari, capitolati per gare e nell’esame e
valutazione delle riserve degli affidatari, sono affidati su base fiduciaria con deliberazione
della Stazione Appaltante e quindi il presente Regolamento non si applica a detti servizi.
2. Il presente articolo si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
Art. 29 – Oneri fiscali
Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “IVA esclusa”.
Art. 30 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di
approvazione da parte del Direttore Generale della ASL ROMA H, abrogando i precedenti
regolamenti in materia.
Art. 31 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la
disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 (e relativo Regolamento di esecuzione – DPR
207/2010) e successivo D. Lgs. 53/2010.