Avvocato Nicola Ricciardi - evento fisco e impresa

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AGICONSUL - Associazione Giuristi e Consulenti Legali - Codice Fiscale 96344570583 Sede legale: Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma e-mail: [email protected] Sito: http://www.agiconsul.org Twitter: @AGICONSUL LinkedIn: AGICONSUL (sezione aziende) Segreteria: Via Davide Bertolotti, 7 - 10121 Torino Tel. 011/08.66.155 Fax 011/197.198.43 Cell. 380/38.88.280 PROGETTO EVENTO “FISCO E IMPRESAL’imprenditore spesso deve rapportarsi con un fisco nemico che rallenta e complica l’attività d’impresa. Sovente, però, è l’Autorità fiscale a essere in errore: è pertanto opportuno che il mondo imprenditoriale sappia riconoscere le patologie degli atti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia per potersi difendere in modo efficace. Con l’evento “Fisco e Impresa”, AGICONSUL intende portare all’attenzione degli imprenditori le più recenti e potenzialmente dirompenti novità in ambito di contenzioso tributario che potrebbero diventare concreti strumenti di tutela contro le cartelle di pagamento. L’incontro, tenuto da professionisti altamente specializzati, avrà a oggetto i seguenti argomenti: - effetti e conseguenze del pendente giudizio di incostituzionalità della nomina di 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate; - effetti e conseguenze del pendente giudizio davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte Europea in merito alla legittimità e alle modalità di applicazione dell’aggio di riscossione applicato da Equitalia; - il contenzioso tributario per le società cessate alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Durata: 90 minuti In allegato troverete larticolo del nostro Gruppo di Lavoro Fisco in merito al primo argomento che verrà trattato nel corso del convegno già apparso sul nostro sito internet.

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AGICONSUL - Associazione Giuristi e Consulenti Legali - Codice Fiscale 96344570583 Sede legale: Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma e-mail: [email protected] Sito: http://www.agiconsul.org Twitter: @AGICONSUL LinkedIn: AGICONSUL (sezione aziende)

Segreteria: Via Davide Bertolotti, 7 - 10121 Torino Tel. 011/08.66.155 Fax 011/197.198.43 Cell. 380/38.88.280

PROGETTO

EVENTO “FISCO E IMPRESA”

L’imprenditore spesso deve rapportarsi con un fisco nemico che rallenta e complica l’attività d’impresa. Sovente, però, è l’Autorità fiscale a essere in errore: è pertanto opportuno che il mondo imprenditoriale sappia riconoscere le patologie degli atti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia per potersi difendere in modo efficace.

Con l’evento “Fisco e Impresa”, AGICONSUL intende portare all’attenzione degli imprenditori le più recenti e potenzialmente dirompenti novità in ambito di contenzioso tributario che potrebbero diventare concreti strumenti di tutela contro le cartelle di pagamento.

L’incontro, tenuto da professionisti altamente specializzati, avrà a oggetto i seguenti argomenti:

- effetti e conseguenze del pendente giudizio di incostituzionalità della nomina di 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate;

- effetti e conseguenze del pendente giudizio davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte Europea in merito alla legittimità e alle modalità di applicazione dell’aggio di riscossione applicato da Equitalia;

- il contenzioso tributario per le società cessate alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.

Durata: 90 minuti

In allegato troverete l’articolo del nostro Gruppo di Lavoro Fisco in merito al primo argomento che verrà trattato nel corso del convegno già apparso sul nostro sito internet.

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AGICONSUL - Associazione Giuristi e Consulenti Legali - Codice Fiscale 96344570583 Sede legale: Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma e-mail: [email protected] Sito: http://www.agiconsul.org Twitter: @AGICONSUL LinkedIn: AGICONSUL (sezione aziende)

Segreteria: Via Davide Bertolotti, 7 - 10121 Torino Tel. 011/08.66.155 Fax 011/197.198.43 Cell. 380/38.88.280

Incostituzionale la nomina dei 767 Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate: nulli tutti gli atti emessi

Scritto da: Avv. Alessio Foligno - Dott. Luca Ferrini - Avv Nicola Ricciardi

Il Tar Lazio, con sentenze 7636/2011 e 6884/2011, aveva annullato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, di 767 funzionari (su circa 1.200) conferite in mancanza dei requisiti di legge; mancava infatti il superamento di un apposito concorso e il possesso, sempre da parte dei "nominati", dei titoli idonei all’ottenimento della qualifica.

Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza 5991/2011, aveva concesso la sospensiva delle sentenze de quibus. Nel mentre il Legislatore, con l'art. 8, co. 24, D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, aveva cercato di sanare la situazione prevedendo che “Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso".

Tuttavia il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5451 del 18 novembre 2013, nel confermare le citate sentenze del TAR nn. 7636/2011 e 6884/2011, ha rilevato una possibile incostituzionalità della disposizione citata rimettendo, con separata ordinanza n. 5619 del 26 novembre 2013, la questione alla Suprema Corte al fine di accertare la illegittimità della norma “in primo luogo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost, poiché, nel consentire l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la norma aggira la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso". Evidenti le conseguenze: l’atto emesso da un dirigente pubblico privo di qualifica è NULLO e, se impugnato tempestivamente, sono privi di efficacia anche tutti gli atti successivi (nel caso dei dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria che ci occupa: iscrizioni a ruolo, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva, misure cautelari...).

Dalla dichiarazione di incostituzionalità della disposizione quindi discenderebbe non solo la inefficacia della nomina dei funzionari in questione ma anche la inefficacia degli atti da essi emessi. Da valutare quindi l’efficacia degli atti successivi che da questi derivano.

Per approfondimenti, scrivere a [email protected].