Avvio attività professionale Psicologi 16 novembre 2016

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L’avvio dell’attività professionale dello Psicologo fisco, previdenza ed altri obblighi Casa Internazionale delle Donne Roma, 16 novembre 2016 www.studiobardini.it

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L’avvio dell’attività professionale

dello Psicologofisco, previdenza ed altri obblighi

Casa Internazionale delle DonneRoma, 16 novembre 2016 www.studiobardini.it

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- Definizione giuridica e fiscale del lavoro autonomo;- L’avvio dell’attività professionale e obblighi fiscali relativi;- La scelta del Regime Fiscale;- L’apertura della Partita IVA;- L’apertura ENPAP- La fatturazione;- La tenuta dei documenti contabili e dei registri fiscali;- Dichiarazioni fiscali, imposte, studi di settore;- La determinazione del reddito di lavoro autonomo;- Novità del periodo.

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DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO per la Legge

DEFINIZIONE del Lavoro autonomo del Codice Civile

Per il Codice Civile il lavoro autonomo ricade sotto i contratti d’opera.In particolare, l’art. 2222 definisce il contratto d’opera come contratto mediante il quale “… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Nel genere del contratto d’opera vi è ricompresa la specie del contratto d’opera intellettuale (art.2229 C.C.), il quale riguarda attività per il cui esercizio la legge prevede la necessaria iscrizione in appositi albi ed elenchi (ad es: Avvocati, Ingegneri, Commercialisti, Medici, Psicologi, altri).Il contratto d’opera si caratterizza per due elementi, l’autonomia intesa come indipendenza gerarchica verso il committente e discrezionalità tecnica nell’esecuzione dell’opera, ed il principio della personalità della prestazione.

Nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (dette associazioni o studi associati, fiscalmente vengono equiparate alle società semplici).

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La prestazione occasionale è uno dei rapporti di lavoro di cui si sono occupate la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003), la Riforma Fornero (Legge 28/06/2012 n.92) e più di recente il JOBS ACT. Tutte le riforme al loro interno individuano i casi di esclusione, in cui non è possibile ricorrere a questa forma di rapporto di lavoro, tra questi sono ricomprese le professioni intellettuali rese da professionisti iscritti in Albi professionali regolamentati, per le attività caratteristiche.

Si precisa che tale possibilità è tollerata allorquando la prestazione sia rivolta a soggetto diverso da persona fisica o eserciti un attività. (esempio: prestazione per soggetti con Partita IVA /Società Associazione /Coopeartiva, …. ovviamente rispettando i parametri di legge).

Non è possibile effettuare prestazioni occasionali a clienti persone fisiche

PRESTAZIONE OCCASIONALE ?! “ISCRITTI IN ALBI ESCLUSI”

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AVVIO DI LAVORO AUTONOMO, FISCO E ALTRI OBBLIGHI

L’attività professionale produce Redditi ricompresi nell’art. 53 del TUIR (testo unico imposte sui redditi)

“sono Redditi di lavoro autonomo quei redditi che derivano dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo professionale ed abituale ovvero in modo sistematico e continuativo”.

Con l’avvio dell’attività libero professionale, fiscalmente si rende necessario:

- Aprire la Partita IVA- Tenere la contabilità secondo i Regimi fiscali scelti- Inviare le Dichiarazioni Fiscali e se obbligati gli Studi di Settore

inoltre è necessario iscriversi alla Cassa di previdenza degli Psicologi “ENPAP” entro 90 giorni dal conseguimento del primo compenso professionale.

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La Partita IVA si apre compilando e presentando presso l’Agenzia delle Entrate, il modello AA9/12 per le persone fisiche reperibile online sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, con le seguenti modalità:

a) recandosi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;b) a mezzo Raccomandata, allegando copia di un documento d’identità; c) in via telematica presso soggetti abilitati, commercialisti e altri; d) in via Telematica accreditandosi su Fisconline sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

APRIRE LA PARTITA IVA

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Se per l’inizio dell’attività individuale si provvede in autonomia, compilando il nuovo modello AA9/12 senza l’ausilio di un professionista, è necessario fare attenzione a compilare lo stesso in tutte le sue parti, indicando:-dati anagrafici completi;-codice attività Ateco2007, reperibile dall’elenco attività economiche dell’ISTAT, che per gli Psicologi è : 86.90.30 – attività svolta da Psicologi;

-indirizzo eventuale Studio (se formalizzato con contratto);-esercizio di eventuali opzioni, compilando le caselle corrispondenti, al fine di godere di un Regime fiscale agevolato (1 – Regime dei minimi /2 – Regime Forfetario);-eventuale depositario scritture contabili (commercialista).NB: Ricordarsi di tenere sempre una copia del modello inoltrato

IL MODELLO AA9/12

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Attualmente i Regimi Fiscali in corso sono tre:

Regime Normale, Regime Forfetario, Regime Minimi (cessato)

A) REGIME NORMALE / SEMPLIFICATO

attualmente senza opzioneACCESSO LIBERO in quanto non è un Regime fiscale agevolatoACCESSO OBBLIGATORIO quando si superano le condizioni per la permanenza nei regimi fiscali agevolatiDurata: minimo 3 anniLimite dei compensi - nessunoNO: nessunoSI: Ritenuta d’acconto / tenuta contabilità e registri / Studi di SettoreImposte: IVA, IRPEF e addiz.li, IRAP se dovuta

REGIMI FISCALI 2016

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REGIMI AGEVOLATI :B) REGIME “FORFETARIO”L’unico Regime fiscale agevolato attualmente richiedebile, è riservato alle persone fisiche (lavoratori autonomi e imprese), che iniziano una nuova attività, o che avendola già iniziata rientrano nelle condizioni previste per l’accesso, con riferimento all’anno precedente, le stesse sono :-limite dei compensi percepiti e di cui alla tabella dei gruppi di attività, che per il lavoro autonomo e professionale dal 2016 è di 30.000 euro (prima 15.000);-limite spese sostenute per lavoro di collaboratori, dipendenti ed altri di 5.000 euro;-limite costo complessivo lordo dei beni strumentali a 20.000 euro; -limite redditi di lavoro dipendente o assimilato non eccedenti 30.000 euro;inoltre:-non contemporaneo beneficio di regimi speciali IVA e fiscali (Agricoli, Agenzie Viaggio, …..);-non soggetto non residente extra UE od UE con verifica;-non partecipino contestualmente a società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti;inoltre per gli inizi attività:-non esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata. -non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in altre forme; segue

REGIMI FISCALI 2016 - 2017

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segue REGIME “FORFETARIO”

Caratteristiche del nuovo Regime sono:-durata senza limite e fino al permanere delle condizioni;-esonero applicazione IVA;-impossibilità recupero IVA su Acquisti;-esonero trattenuta ritenuta d’acconto sui compensi percepiti;-esonero applicazione ritenute sui compensi pagati a terzi;-esonero obbligo tenuta scritture contabili;-obbligo tenuta documenti contabili; -esclusione studi di settore e parametri;

A differenza dei precedenti Regimi, con il nuovo Regime forfetario il Reddito verrà calcolato applicando un coefficiente detto ‘di redditività’ che per il lavoro autonomo è stabilito al 78%, questo significa che su un Fatturato di 10.000 il Reddito ai fini fiscali sarà uguale al 78% e quindi a 7.800 euro, da cui sarà ancora possibile dedurre i contributi Previdenziali versati. Sul Reddito così calcolato, verrà calcolata un Imposta sostitutiva, pari al 15% (aliquota ordinaria) o ridotta al 5% per le nuove partite Iva e per un periodo di 5 anni.

REGIMI FISCALI 2016-2017

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C) REGIME DEI “MINIMI: (Legge 111/2011)

decaduto dopo un anno di proroga, il 31 dicembre 2015Le condizioni per l’accesso erano pre verifica requisiti soggettivi: no mera prosecuzione attività / no esercizio nei 3 anni precedenti /no collaboratori o dipendenti / no in società di persone o in regime trasparenza/ no esportazioniOpzione in sede di inizio attivitàDurata: 4 anni successivi a quello di inizio dell’attività (5 anni circa) o maggior periodo fino a compimento del 35mo anno di età;Limite dei compensi - € 30.000Limite Beni - 15.000 in 3 anni compreso locazione di beni di terziNO: IVA ed IRAP /Rit acconto / tenuta contabilità / Controlli / Studi di SettoreImposte: Sostitutiva 5% (Sostituisce Irpef/addiz.li) No cumulo Redditi IRPEF

REGIMI FISCALI 2016 - 2017

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- REGIME NORMALE SEMPLIFICATO / ORDINARIOOBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI E

CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI

REGISTRI OBBLIGATORI: - DELLE FATTURE EMESSE- DEGLI ACQUISTI- DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI- DEI BENI AMMORTIZZABILI

- REGIMI AGEVOLATI (Minimi/Forfetario) NESSUN OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILIOBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILINB: Registri e Documenti vanno preferibilmente conservati per 10 anni (5anni).

LA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI

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LA FATTURA

La Fattura deve essere emessa entro la data di incasso.

La fattura deve contenere i seguenti ELEMENTI ESSENZIALI: - intestazione completa propri dati comunicati Agenzia Entrate-numerazione e data (progressive, tranne che per Fattura PA)-dati completi del cliente/committente compresi Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA (tranne per fattura semplificata solo C.F. per importi < €100)-descrizione della prestazione resa -compenso/corrispettivo-aliquota IVA o titolo esenzione per operazioni esenti o non soggette

INOLTRE-indicazione della Rivalsa contributiva 2% ENPAP-indicazione in calce di eventuali regimi agevolati applicati-applicazione imposta di Bollo per operazioni no IVA di importo superiore € 77,47-ritenuta d’acconto se applicata (no Regimi agevolati)

un esempio di fattura

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LA FATTURA

un esempio di fattura in regime normale semplificato/ordinario :

Dottoressa Bianchi MariaPsicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)00151 - RomaCF : BNC MRA 67M55 H501EPI : 07953081004

FATTURA N° 1/2016DEL 7/01/2016 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L

Per attività di consulenza professionale:sedute di psicoterapia 100,00Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00Importo lordo 102,00Imposta di Bollo 2,00Da pagare 104,00 ========Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72 Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)

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LA FATTURA

un esempio di fattura in regime contribuenti minimi :

Dottoressa Bianchi MariaPsicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)00151 - RomaCF : BNC MRA 67M55 H501EPI : 07953081004

FATTURA N° 12/2015DEL 20/02/2015 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501LPer attività di consulenza professionale:sedute di psicoterapia 100,00Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00Importo lordo 102,00Imposta di Bollo 2,00Da pagare 104,00 ========Operazione fuori campo applicazione Iva ai sensi della Legge n.111 del 2011.(Regime Minimi 2015)

Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)

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LA FATTURA

un esempio di fattura in regime contribuenti forfetari:

Dottoressa Bianchi MariaPsicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)00151 - RomaCF : BNC MRA 67M55 H501EPI : 07953081004

FATTURA N° 1/2016DEL 3/01/2016 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501LPer attività di consulenza professionale:sedute di psicoterapia 100,00Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00Importo lordo 102,00Imposta di Bollo 2,00Da pagare 104,00 ========

Operazione fuori campo applicazione Iva e Rit. Acconto ai sensi della Legge n.190 del 2014, commi 54-89.(Regime Forfetario 2015)

Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)

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APPLICAZIONE dell’IVA

L’IVA o imposta sul valore aggiunto, è sempre applicabile al Regime normale /semplificato, mentre non si applica nei Regimi fiscali agevolati, Minimi e Forfetari.

Nell’ambito dell’applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette “esenti”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le prestazioni di carattere sanitario (così come definite dal Ministero della Salute) che sono esenti IVA ai sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72.: "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo psicologo può svolgere anche attività non sanitarie.Sono ad esempio esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento in base al comma 20 dello stesso art. 10.

Pertanto per le ulteriori attività si rende necessario verificare preventivamente l’assoggettabilità o meno ai fini IVA.

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PRESTAZIONI ESENTI IVA

Alcune prestazioni Esenti dall’applicazione IVA sono :

Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo,

Colloqui psicologici

Colloqui psicodiagnostici,

Consultazioni psicologiche,

Perizie psicologiche,

Certificazioni esclusivamente se finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità psicologica del

paziente,

Somministrazione di test psicoattitudinali,

Somministrazione di test proiettivi finalizzati alla valutazione clinica, Conduzioni di gruppi

psicoterapeutici,

Colloqui di sostegno

NB: Si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicazione delle esenzioni.

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DICHIARAZIONI FISCALI e IMPOSTE

Gli obblighi fiscali dichiarativi, e l’imposizione fiscale cui si è sottoposti, sono direttamente collegati al tipo di Regime fiscale adottato.

Per il Regime Semplificato/Ordinario, si dovrà compilare il modello UNICO quadro RE (Redditi da lavoro autonomo), la Dichiarazione IVA se obbligati, la Dichiarazione IRAP se tenuti.Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’IRPEF (per scaglioni d’imposta) e le sue addizionali, regionali e comunali localmente stabiliti, nonché l’IRAP se obbligati.Eventualmente è dovuta l’IVA.

Per il Regime agevolato “Forfetario”, si dovrà compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da lavoro autonomo in Regime Forfetario), Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’Imposta sostitutiva del 15%, o 5% riduzione per i primi cinque anni dall’apertura, (sostituisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF e l’IRAP).

Per il Regime agevolato dei “Minimi”, si dovrà compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da lavoro autonomo in Regime dei Minimi).Questo Regime è soggetto alla sola l’Imposta sostitutiva nella misura del 5% (sostituisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF e l’IRAP).

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LE IMPOSTE

IVA o Imposta sul valore aggiunto, è un imposta indiretta, colpisce i passaggi di beni e servizi e ricade sull’utente finale in quanto quest’ultimo non ha la possibilità di recuperarla.

IRPEF e le Addizionali IRPEF regionali e comunalio Imposta sul Reddito delle persone fisiche, è un imposta diretta in quanto colpisce direttamente il Reddito complessivo del contribuente, formato da redditi da: fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, capitale, etc etc …, per la determinazione di detti redditi si applicano le norme del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Per le addizionali IRPEF cambia solo il beneficiario che invece dello Stato sono gli Enti locali.

IRAP o Imposta Regionale sulle attività produttive, riguarda le persone fisiche e le società, per i redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo con un certo grado di autonoma organizzazione di beni e personale.

Imposta sostitutiva L’Imposta sostitutiva, è cosi detta, in quanto sostituisce le Imposte di cui sopra, tranne l’IVA.

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al Reddito di lavoro autonomo, nei regimi ordinario e minimi, si giunge applicando le norme del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), circa la natura delle entrate e la tipologia e diversa deducibilità dei costi e delle spese sostenuti (alcuni totalmente, altri parzialmente deducibili/scaricabili), tutti considerati in base al principio di Cassa: Compensi incassati meno Costi e spese sostenute nell’anno (1/1-31/12)esempio:Compensi fatturati e incassati 10.000menoCosti e spese pagati e deducibili 3.000- Costi deducibili al 50% (2.000) 1.000-

Reddito netto lavoro autonomo 6.000Imposte medie Regime normale 1.500 primo scaglione IRPEF 23% + Addizionali 25% caImposte per Regime dei minimi 300 Imposta Sostitutiva 5%

Nota sugli incassiRelativamente agli incassi dei compensi, oltre alle norme di utilizzo del contante, previsto per gli importi fino a 2.999,99 euro, dal 1° luglio 2014 è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di un dispositivo elettronico POS, per l’incasso di importi superiori a 30 euro.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE

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al Reddito di lavoro autonomo nel Regime Forfetario, si giunge applicando ai compensi incassati un coefficiente fisso (percentuale%) stabilito dal legislatore per i diversi tipi di attività, detto, coefficiente di Redditività. Lo stesso prescinde dalle spese effettivamente sostenute.

esempio:Compensi fatturati e incassati 10.000perCoefficiente redditività 78% 7.800meno Contributi ENPAP pagati 1.000-

Reddito netto professionale 6.800Imposta sostitutiva ordinaria 15% 1.020____________________________________________________________________________________Lo stesso con applicazione dell’aliquota agevolata ridotta al 5%

Reddito netto professionale 6.800 Imposta sostitutiva ridotta 5% 340

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FORFETARIO

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DICHIARAZIONI FISCALI e STUDI DI SETTORE

GLI STUDI DI SETTORE sono un complesso sistema di calcolo proposto come questionario, che sulla base di parametri relativi all’attività svolta, verifica la “congruità” e la “coerenza” dei volumi dei ricavi dichiarati dal contribuente che svolge una determinata attività.sono obbligati alla compilazione e all’invio degli Studi di settore i professionisti in Regime Ordinario o Semplificato dal secondo esercizio di attività.Il risultato dell’elaborazione, se maggiore rispetto al dichiarato, può essere adottato quale valore di riferimento per il pagamento delle imposte, questo al fine di evitare possibili accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Novità Finanziaria 2017Molto probabilmente, con la Finanziaria 2017 gli studi di settore verranno aboliti e sostituiti da indici sintetici di affidabilità fiscale per delineare un profilo comportamentale/fiscale del contribuente.

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Successivamente all’iscrizione alla Cassa da effettuarsi entro 90 giorni dal primo incasso di compenso, gli iscritti devono provvedere, annualmente, entro il mese di settembre, a comunicare telematicamente i propri dati reddituali professionali per l’anno precedente, così come dichiarati nella Dichiarazione dei Redditi, accedendo al sito dell’ENPAP con le password ricevute e attivate in sede di iscrizione, al fine di determinare l’importo dei contributi dovuti.Inoltre da marzo dell’anno successivo alla prima comunicazione sarà dovuta una «prima quota» pari al 70% presuntivo sul dichiarato per l’anno precedente, a titolo di acconto per la successiva liquidazione, questo in modo di dividere quanto dovuto almeno in due tranche.Sia il saldo che la prima quota potranno essere saldati entro la scadenza o rateizzati, entro 150 giorni il saldo, ed entro 180 giorni la prima quota, con successivo addebito da parte dell’Ente degli interessi.Le voci contributive ENPAP dovute sono:Contributo Integrativo 2% - rivalsa in fattura calcolata sul compensoContributo Soggettivo 10% o altre aliquote superiori - calcolato sul reddito conseguitoContributo maternità importo fisso € 135,00Esiste però un minimo contributivo da pagare, e condizioni per le quali sono previste riduzioni o agevolazioni, pertanto sarà opportuno verificare la propria situazione.Ormai da luglio 2015 è possibile pagare i contributi ENPAP, compensandoli nella delega Mod.F24 con eventuali Crediti fiscali da Dichiarazione dei Redditi mod.UNICO.sul sito dell’ENPAP, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.

ENPAP - Iscrizione e versamento contributivo

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OBBLIGHI E INFORMAZIONI

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE Il Consiglio di Stato con adunanza del 17 dicembre 2014 si è espresso in merito alla non obbligatorietà assicurativa per gli esercenti professioni Sanitarie, in attesa di normativa che ne disciplini procedure e requisiti. Ad oggi la relativa norma è in iter di approvazione al Senato, pertanto tale obbligo risulta ancora sospeso.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PADal 2015 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti, anche professionisti, che operano con la Pubblica Amministrazione. Per compilare, inviare e conservare una fattura elettronica è necessario far riferimento ad un gestore abilitato, nonché possedere un indirizzo PEC (posta elettronica certificata).

BOLLO VIRTUALE FATT. ELETTRONICAPer inserire il Bollo nella fattura elettronica è necessario preventivamente riportare nella stessa la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014”. Solo entro 120 giorni dalla fine dell’anno si verserà il totale dei Bolli applicati, tramite mod. F24 con codice tributo “2501”

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NOVITA’ 2016

SISTEMA TESSERA SANITARIA Con Decreto Mef del 1° settembre 2016 è stato esteso anche agli Psicologi l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati contenuti nelle fatture emesse per prestazioni sanitarie a partire dal 1° gennaio 2016.L’obbligo era stato introdotto dal D.lgs 175/2014 ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma inizialmente riguardava altre categorie di operatori sanitari quali i Medici. dovranno essere inviati solamente i dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche,Il Decreto chiarisce che i termini precisi dell’adempimento, comprese le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione dei dati, saranno resi noti con appositi provvedimenti che sono stati pubblicati proprio nei giorni scorsi (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.142369 e Decreto MEF del 16 settembre 2016).- l'obbligo per gli Psicologi che effettuano prestazioni sanitarie (psicoterapia, etc..) nei confronti di persone fisiche, di richiedere le credenziali d'accesso al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31/10/2016, sull’apposito portale www.sistemats.it- successivo rilascio da parte dell’Amministrazione delle credenziali di accesso - l'obbligo di inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della prestazione -la possibilità di incaricare terzi (Commercialisti, Intermediari, ...) di inviare i dati per proprio conto-l’informativa da erogare al paziente/cliente -le modalità con le quali il paziente/cliente può opporsi alla trasmissione dei dati che lo riguardano successivamente al 14 novembre 2016

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CORRETTO AVVIO - Info slides

Considerata la complessità delle norme, al fine di attivare la propria posizione nel modo più consono ed aderente alle proprie esigenze si consiglia di affidarsi a professionisti esperti, onde evitare scelte errate che possono compromettere o semplicemente complicare il corretto avvio della propria attività professionale.

* Info slides

Le presenti slides verranno pubblicate su

http://www.slideshare.net/daliabardini

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